Legge federale verso la ratifica Il monitoraggio A quota ...€¦ · L’Ocse prendendo spunto...

1
Fisco internazionale LOTTA ALL’EVASIONE Legge federale verso la ratifica I non residenti titolari di conti potranno chiedere la rettifica dei dati da comunicare Il monitoraggio A quota 148 gli Stati che ormai rispettano una forma di scambio di informazioni fiscali La Svizzera rilancia il segreto bancario Un filtro alle richieste di dati - Sono 37 i Paesi che possono ancora opporre un veto totale Alessandro Galimberti MILANO p Non sarà ancora un vento di restaurazione, ma il raffredda- mento di sensibilità sulla traspa- renza fiscale internazionale – mantra degli ultimi 5 anni – è or- mai un dato di fatto difficile da ignorare. Dopo l’allerta dell’Ocse, che nel suo Implementation report di novembre segnalava il ritardo di decine di Paesi nell’adeguamen- to agli standard per il futuro scambio di informazioni (si veda il Sole 24 Ore del 6 dicembre scor- so), ora la cronaca porta dritto in Svizzera. Domani il plenum dei due rami del Parlamento di Berna voterà un’interpretazione molto restrittiva del rilascio delle infor- mazioni riguardanti cittadini stranieri con conti e investimenti nei suoi istituti finanziari, tornan- do in sostanza a rilanciare lo stori- co brand di cassaforte alpina di “segreti&riservatezza”. Le ban- che e gli altri intermediari do- vranno avvisare in anticipo i cor- rentisti/risparmiatori/investito- ri stranieri circa i dati che si accin- gono a inviare automaticamente alle loro autorità fiscali. Non a ca- so avvocati e professionisti stan- no già mettendo a punto la strate- gia di rallentamento per via giudi- ziaria (ricorsi e opposizioni) del rilascio delle info, soprattutto in direzione Sud. L’inversione di orientamento sul tema “trasparenza” non è co- munque un’esclusiva d’oltralpe. Come si vede nella cartina map- pamondo pubblicata a lato, dal- l’incrocio dei 148 Paesi che han- no siglato accordi multilaterali o bilaterali per lo scambio di infor- mazioni fiscali, ben più della me- tà (90) mantengono una forma più o meno intensa di segreto bancario, e 37 di questi addirittu- ra conservano il totale segreto bancario. Ancora più esplicita la posizione di altri 22 Paesi che non hanno siglato alcun tipo di accordo per lo scambio di infor- mazioni fiscali. Questa fotografia spiega me- glio di ogni altra considerazione l’ultimo rapporto dell’Ocse (Im- plementation report on automa- tic exchange of information) se- condo cui tra l’essere compliant nella legislazione e l’attivare gli scambi con le altre giurisdizioni c’è un saltum non da poco. L’at- teggiamento temporeggiante è variegato, tra Paesi che non stan- no raccogliendo i dati che poi do- vrebbero trasmettere ai 100 e più partner «in quanto non interes- sati a ricevere informazioni», e altre giurisdizioni che stanno im- piegando «tempi eccessivamen- te lunghi per mettere in opera le basi legali per il funzionamento dello scambio automatico e per gli accordi multilaterali» neces- sari a far “scorrere” le informa- zioni. Il 15 % della platea degli Sta- ti, narra il rapporto, non ha nep- pure terminato l’allineamento con la legislazione internaziona- le, tra questi un buon numero dei paesi del Golfo (a cominciare da Quatar, Emirati, Kuwait, Brunei) e la Turchia che per varie ragioni non hanno ancora ratificato la Convenzione per lo scambio au- tomatico. Altri paesi caraibici e “oceanici” sono ancora più indie- tro nei processi di risalita verso l’emersione, tanto che il Report conclude che «un certo numero di giurisdizioni ha mancato pie- tre miliari» sul percorso e ora ha timeline sfidanti, per usare un eufemismo. Intanto però l’Europa, molto attiva in queste settimane sul pia- no del rilancio della fiscalità, ha approvato ieri le raccomandazio- ni sui reati fiscali. Si tratta di misu- re ispirate dai 211 suggerimenti formulati dalla Commissione speciale d’inchiesta del Parla- mento europeo sul riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale e l’eva- sione fiscale, che i deputati hanno approvato con 492 voti in favore, 50 contrari e 136 astensioni. Tra i piani d’azione spicca la creazione di registri pubblici dei titolari ef- fettivi delle aziende, le sanzioni contro gli intermediari che favo- riscono la pianificazione fiscale aggressiva e la richiesta di costi- tuire una commissione perma- nente per indagare sulla fiscalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cile Paraguay Perù Bilaterale Multilaterale TIPO SEGRETO BANCARIO Bilaterale Multilaterale TIPO SEGRETO BANCARIO Bilaterale Multilaterale TIPO SEGRETO BANCARIO Bilaterale Multilaterale TIPO SEGRETO BANCARIO Albania Algeria Andorra Anguilla¹ Antigua e Barbuda Arabia saudita Argentina Armenia Aruba² Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda¹ Bielorussia Bosnia and Herzegovina Brasile British Virgin Islands¹ Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Cambogia Cameroon Canada Cayman Islands¹ Chad Cile Cina Cipro Colombia Cook Islands Corea del Sud Costa d'Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao² Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Estonia Etiopia Filippine Finlandia Francia Gabon Georgia Germania Ghana Giappone Gibilterra¹ Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia³ Guatemala Guernsey¹ Guyana Haiti Hong Kong India Indonesia Iran Irlanda Islanda Isoe Far Oer³ Isola di Man¹ Israele Jamaica Jersey¹ Kazakistan Kenya Kuwait Kyrgyzstan Lesoto Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macao Macedonia Madagascar Malaysia Maldive Malta Marocco Marshall Islands Mauritania Mauritius Messico Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat¹ Mozambico Nauru Nigeria Niue Norvegia Nuova zelanda Oman Paesi bassi Pakistan Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Polonia Portogallo Qatar Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Dominicana Romania Russia Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia S. Vincent e Grenadines Samoa San Marino Sant Maarten² Senegal Serbia Seychelles Singapore Siria Slovacchia Slovenia Spagna Sri Lanka Sud Africa Svezia Svizzera Tajikistan Tanzania Thailandia Togo Trinidad and Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Turks e Caicos Islands¹ Ucraina Uganda Ungheria Uruguay USA* Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Zambia 2020 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2017 2017 2018 2017 2018 2017 xxx DTC DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC DTC DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC DTC DTC 2018 2017 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2017 2017 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2017 2017 2018 2018 2020 2017 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2019 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2017 2017 2018 2018 NOTE: ¹ Si avvalgono del trattato sottoscritto dal Regno Unito; ² Si avvalgono del trattato sottoscritto dai Paesi Bassi; ³ si avvalgono del trattato sottoscritto dalla Danimarca; * in vigore l'accordo FATCA per lo scambio automatico di informazioni FONTE: elaborazione Il Sole 24 Ore Lo scambio di informazioni con l’Italia A cura di Valerio Vallefuoco Limitato SEGRETO BANCARIO Totale Assente ACCORDI BILATERALI DTC: convenzione contro la doppia imposizione TIEA: accordo sullo scambio di informazioni fiscali Con scambio automatico multilaterale (CRS) Che attuano entrambi gli scambi Con scambio su richiesta bilaterale Che non aderiscono ad alcun accordo LEGENDA PAESI Anguilla¹ Sant Maarten² British Virgin Islands¹ Saint Kitts and Nevis Cuba Haiti Rep. Dominicana Jamaica Bahamas Turks e Caicos Islands¹ Bahrain Qatar EAU Oman Belize Messico Colombia Ecuador Costa Rica Panama Venezuela El Salvador Guatemala Cayman Islands¹ Benin Togo Nigeria Costa d'Avorio Liberia Ghana Gabon Cameroon Rwanda Uganda Lesoto Sud Africa Gibuti Kenya Tanzania Cambogia Vietnam Malaysia Sri Lanka Singapore Indonesia Chad Burkina Faso Mauritania Senegal Antigua e Barbuda Montserrat¹ Dominica Barbados Grenada Trinidad and Tobago Saint Lucia S. Vincent e Grenadines Guyana Brasile Canada USA* Bermuda¹ Aruba² Curaçao² Albania San Marino Slovacchia Slovenia Ungheria Vaticano Cipro Siria Israele Libano Bulgaria Austria Rep. Ceca Germania Polonia Danimarca Paesi bassi Norvegia Svezia Estonia Lettonia Lituania Finlandia Armenia Giordania Kuwait Iran Turkmenistan Kazakistan Mongolia Russia Bielorussia Moldavia Bosnia e Erzegovina Montenegro Serbia Macedonia Madagascar Mozambico Zambia Mauritius Georgia Azerbaijan Uzbekistan Kyrgyzstan Tajikistan Bangladesh Cina Corea del Sud Giappone Filippine Thailandia Hong Kong Macao Brunei Marshall Islands Nauru Samoa Vanuatu Papua Nuova Guinea Maldive Seychelles Croazia Algeria Egitto Libia Etiopia Argentina Uruguay Cook Islands Niue Arabia Saudita India Pakistan Turchia Ucraina Australia Nuova zelanda Groenlandia³ Islanda Grecia Tunisia Romania Malta Svizzera Belgio Liechtenstein Lussemburgo Andorra Portogallo Spagna Francia Monaco Gibilterra¹ Marocco Guernsey¹ Jersey¹ Isola di Man¹ Regno Unito Isoe Far Oer³ Irlanda Gli accordi. Le convenzioni bilaterali e multilaterali coinvolgono oltre 150 Paesi Doppio binario sulla trasparenza Valerio Vallefuoco p Negli ultimi anni la trasparen- za e cooperazione internazionale in materia fiscale è stata persegui- ta in ambito Ocse sempre con più impegno. L’obiettivo è stato rag- giunto coinvolgendo oltre 150 Stati che hanno aderito ai modelli di accordi internazionali predi- sposti dall’Ocse attraverso scam- bi su richiesta (Eoir, Exchange in- formation on request) e automa- tici (Aeoi, Automatic exchange of information). Tra gli accordi bilaterali rien- trano quelli contro la doppia im- posizione (Dtc, Double tax con- vention) e sullo scambio di infor- mazioni tra amministrazioni fi- nanziarie (Tiea, Tax information exchange agreement): in questi casi le informazioni vengono scambiate a seguito di richieste singole o di gruppo effettuate da un Paese all’altro firmatario del- l’accordo. Nel caso di utilizzo dello scam- bio automatico gli Stati hanno aderito al Crs (Common repor- ting standard), modello di accor- do multilaterale che prevede standard comuni di catalogazio- ne delle informazioni sui conti correnti detenuto dai contribuen- ti all’estero (nome, cognome, sta- to di residenza, codice fiscale e giacenza media annuale del con- to). Questi dati vengono scambia- ti automaticamente attraverso flussi informatici che partono da ogni Paese firmatario nei con- fronti di tutte le altre giurisdizioni aderenti. Lo scambio è già iniziato per i Paesi più virtuosi (early adopters), che il 30 settembre 2017 hanno scambiato i dati del 2016; per gli altri Paesi la raccolta dei da- ti è iniziata quest’anno e lo scam- bio avverrà nel 2018 (fast fol- lowers). Altri Paesi hanno comu- nicato la loro adesione a partire dal 2019/2020. La scorsa settimana l’Ocse ha reso disponibile sul proprio sito una mappa interattiva che pre- senta gli indicatori chiave e i risul- tati del lavoro sulle questioni fi- scali internazionali, con 150 paesi e giurisdizioni catalogati a secon- da che implementino lo strumen- to di scambio su richiesta ovvero quello automatico. L’Italia ha aderito a entrambe le modalità di scambio di dati, ma con alcuni Paesi le convenzioni bilaterali ancora non contengono l’abolizione del segreto bancario o fiduciario (si veda la grafica in alto), pertanto la trasparenza po- trà essere piena, ma riferita solo a dati sintetici ottenuti con lo scambio automatico. Proprio l’11 dicembre scorso l’Ocse ha ema- nato una nota in cui, prendendo spunto dalle diffusioni dei Pana- ma e Paradise papers da parte del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij), ha dovuto prendere atto di un uso ancora diffuso di strutture of- fshore per nascondere proprietà e beneficiari di beni e reddito. L’Ocse prendendo spunto dal- l’invito dei ministri delle finanze al G7 di Bari del 13 maggio 2017 a iniziare a «discutere possibili so- luzioni per affrontare le disposi- zioni volte a eludere le segnalazio- ni secondo lo standard comune di segnalazione o volte a fornire ai beneficiari effettivi il rifugio di strutture non trasparenti» e a di- scutere e individuare «regole di divulgazioneobbligatoriedelmo- dello ispirate all’approccio adot- tato per gli accordi di elusione de- lineati nella relazione sull’azione 12 di Beps», ha predisposto un do- cumento di consultazione in cui si chiedono indicazioni delle parti interessate su regole che hanno lo scopo di indirizzare i promotori e i fornitori di servizi con un coinvol- gimento materiale nella progetta- zione, commercializzazione o im- plementazione di accordi di eva- sione del Crs o strutture offshore. Le norme proposte richiede- ranno a tali intermediari di divul- gare le informazioni sul regime fi- scale da loro progettato alle loro autorità fiscali nazionali. Le nor- me prevederanno altresì che le informazioni su tali sistemi (compresa l’identità di qualsiasi utente o beneficiario effettivo) vengano poi messe a disposizio- ne di altre autorità fiscali nazio- nali in conformità ai requisiti del modello di scambio di informa- zioni applicabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA OCSE Avviata consultazione sulle disposizioni volte a eludere le segnalazioni o a fornire ai beneficiari effettivi il rifugio di strutture non trasparenti Paolo Bernasconi I mportanti restrizioni al modello Ocse sullo scam- bio automatico appena ap- provate dal Parlamento svizze- ro. Decisione presa ratificando l’accordo sullo scambio auto- matico con il Gruppo di 41 Pae- si, con i quali lo scambio avver- rà nel corso del 2019, riguardo alla fotografia dei dati bancari e finanziari al 1° gennaio 2018. Nel Gruppo dei 41 figurano Stati che il governo svizzero diplo- maticamente definisce come «Stati problematici»: parecchi parlamentari temono la stru- mentalizzazione dei dati una volta pervenuti nelle mani di regimi che potrebbero usarli in modo non conforme alla Con- venzione europea sui diritti dell’uomo: i regimi russo, cine- se, saudita, brasiliano, turco e simili. Mentre l’approvazione allo scambio automatico con il primo Gruppo di 38 Paesi, com- presi i Paesi Ue, che avrà luogo nel corso del 2018, non aveva sollevato preoccupazioni, que- sta volta sono insorte molte vo- ci, come quella della deputata Martullo-Blocher, preoccupa- ta per eventuali vessazioni alle quali potessero essere esposti i connazionali residenti fiscal- mente nei Paesi cosiddetti pro- blematici. Il deputato Matter propose, invano, il rinvio sine die dello scambio automatico per questi 41 Paesi. Il Parlamen- tosvizzerohaquindiimpostoal governo di presentare un rap- porto annuale sull’utilizzazio- ne da parte dei Paesi stranieri dei dati trasmessi dal Fisco svizzero. Non contento, nel re- lativo decreto federale, il Parla- mento svizzero ha introdotto l’articolo1-bischeprevedecon- dizioni restrittive dello scam- bio automatico, che quindi au- tomatico non sarà più. Infatti, tutte le banche sviz- zere dovranno comunicare ai propri clienti residenti all’este- ro se e quali dati trasmetteran- no al Fisco straniero, e ciò entro la fine del giugno 2018 per 38 Stati, ed entro il 30 giugno 2019 per il Gruppo dei 41. Sulla base di questa comunicazione, i contribuenti potranno chiede- re la rettifica dei dati da comu- nicare al Fisco straniero. In ca- so di mancato accordo, il con- tribuente potrà sottoporre la sua richiesta al tribunale civile, con facoltà di ricorso, differen- do pertanto almeno di un paio di anni la data della trasmissio- ne effettiva all’estero delle in- formazioni finanziarie. Sorgeranno agguerrite ver- tenze nei confronti di una ban- cachedovesserifiutarsidirico- noscere la residenza in quei Pa- esi che vendono permessi a persone desiderose soltanto di evitare lo scambio automatico con le autorità del Paese in cui vivono. Benché non figurino nellalistaneraUe,fraquestiPa- esi primeggiano Bulgaria, Ci- pro, Grecia, Malta e Romania. Una volta che si fosse chiari- to quali dati la banca possa tra- smettere al Fisco federale sviz- zero,neiconfrontidiquest’ulti- mo è ancora possibile chiedere una rettifica di eventuali errori, parimenticonfacoltàdiricorso alle autorità giudiziarie. Si trat- ta di norme introdotte nel solco dell’ondata normativa per raf- forzare la protezione dei dati personali, da ricondurre alla prossima entrata in vigore del GDPR/2016/679 (General da- ta protection regulation), della Ue. Allo scopo di garantire la compatibilità con questo nuo- vo strumento, il governo sviz- zerohapropostoalParlamento la revisione della legge sulla protezione dei dati. In questo solco, il governo svizzero ha già menzionato le possibili reazio- ni alla violazione di questi re- quisiti minimi: blocco trasmis- sione dati o addirittura sospen- sione dell’accordo con un de- terminato Paese in attesa di garanzie sufficienti. Sembra ri- sorgere il segreto bancario. © RIPRODUZIONE RISERVATA Così Berna avviserà i clienti controllati FOCUS Fisco internazionale LOTTA ALL’EVASIONE Legge federale verso la ratifica I non residenti titolari di conti potranno chiedere la rettifica dei dati da comunicare Il monitoraggio A quota 148 gli Stati che ormai rispettano una forma di scambio di informazioni fiscali La Svizzera rilancia il segreto bancario Un filtro alle richieste di dati - Sono 37 i Paesi che possono ancora opporre un veto totale Alessandro Galimberti MILANO p Non sarà ancora un vento di restaurazione, ma il raffredda- mento di sensibilità sulla traspa- renza fiscale internazionale – mantra degli ultimi 5 anni – è or- mai un dato di fatto difficile da ignorare. Dopo l’allerta dell’Ocse, che nel suo Implementation report di novembre segnalava il ritardo di decine di Paesi nell’adeguamen- to agli standard per il futuro scambio di informazioni (si veda il Sole 24 Ore del 6 dicembre scor- so), ora la cronaca porta dritto in Svizzera. Domani il plenum dei due rami del Parlamento di Berna voterà un’interpretazione molto restrittiva del rilascio delle infor- mazioni riguardanti cittadini stranieri con conti e investimenti nei suoi istituti finanziari, tornan- do in sostanza a rilanciare lo stori- co brand di cassaforte alpina di “segreti&riservatezza”. Le ban- che e gli altri intermediari do- vranno avvisare in anticipo i cor- rentisti/risparmiatori/investito- ri stranieri circa i dati che si accin- gono a inviare automaticamente alle loro autorità fiscali. Non a ca- so avvocati e professionisti stan- no già mettendo a punto la strate- gia di rallentamento per via giudi- ziaria (ricorsi e opposizioni) del rilascio delle info, soprattutto in direzione Sud. L’inversione di orientamento sul tema “trasparenza” non è co- munque un’esclusiva d’oltralpe. Come si vede nella cartina map- pamondo pubblicata a lato, dal- l’incrocio dei 148 Paesi che han- no siglato accordi multilaterali o bilaterali per lo scambio di infor- mazioni fiscali, ben più della me- tà (90) mantengono una forma più o meno intensa di segreto bancario, e 37 di questi addirittu- ra conservano il totale segreto bancario. Ancora più esplicita la posizione di altri 22 Paesi che non hanno siglato alcun tipo di accordo per lo scambio di infor- mazioni fiscali. Questa fotografia spiega me- glio di ogni altra considerazione l’ultimo rapporto dell’Ocse (Im- plementation report on automa- tic exchange of information) se- condo cui tra l’essere compliant nella legislazione e l’attivare gli scambi con le altre giurisdizioni c’è un saltum non da poco. L’at- teggiamento temporeggiante è variegato, tra Paesi che non stan- no raccogliendo i dati che poi do- vrebbero trasmettere ai 100 e più partner «in quanto non interes- sati a ricevere informazioni», e altre giurisdizioni che stanno im- piegando «tempi eccessivamen- te lunghi per mettere in opera le basi legali per il funzionamento dello scambio automatico e per gli accordi multilaterali» neces- sari a far “scorrere” le informa- zioni. Il 15 % della platea degli Sta- ti, narra il rapporto, non ha nep- pure terminato l’allineamento con la legislazione internaziona- le, tra questi un buon numero dei paesi del Golfo (a cominciare da Quatar, Emirati, Kuwait, Brunei) e la Turchia che per varie ragioni non hanno ancora ratificato la Convenzione per lo scambio au- tomatico. Altri paesi caraibici e “oceanici” sono ancora più indie- tro nei processi di risalita verso l’emersione, tanto che il Report conclude che «un certo numero di giurisdizioni ha mancato pie- tre miliari» sul percorso e ora ha timeline sfidanti, per usare un eufemismo. Intanto però l’Europa, molto attiva in queste settimane sul pia- no del rilancio della fiscalità, ha approvato ieri le raccomandazio- ni sui reati fiscali. Si tratta di misu- re ispirate dai 211 suggerimenti formulati dalla Commissione speciale d’inchiesta del Parla- mento europeo sul riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale e l’eva- sione fiscale, che i deputati hanno approvato con 492 voti in favore, 50 contrari e 136 astensioni. Tra i piani d’azione spicca la creazione di registri pubblici dei titolari ef- fettivi delle aziende, le sanzioni contro gli intermediari che favo- riscono la pianificazione fiscale aggressiva e la richiesta di costi- tuire una commissione perma- nente per indagare sulla fiscalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cile Paraguay Perù Bilaterale ilatera al a a Multilaterale TIPO SEGRETO SE BANCARIO Bilaterale Multilaterale TIPO SEGRETO BANCARIO Bilaterale Multilaterale TIPO SEGRETO BANCARIO Bilaterale Multilaterale TIPO SEGRETO BANCARIO Albania Algeria Andorra Anguilla¹ Antigua e Barbuda Arabia saudita Argentina Armenia Aruba² Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgio Belize Benin Bermuda¹ Bielorussia Bosnia and Herzegovina Brasile British Virgin Islands¹ Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Cambogia Cameroon Canada Cayman Islands¹ Chad Cile Cina Cipro Colombia Cook Islands Corea del Sud Costa d'Avorio Costa Rica Croazia Cuba Curaçao² Danimarca Dominica Ecuador Egitto El Salvador Emirati Arabi Uniti Estonia Etiopia Filippine Finlandia Francia Gabon Georgia Germania Ghana Giappone Gibilterra¹ Gibuti Giordania Grecia Grenada Groenlandia³ Guatemala Guernsey¹ Guyana Haiti Hong Kong India Indonesia Iran Irlanda Islanda Isoe Far Oer³ Isola di Man¹ Israele Jamaica Jersey¹ Kazakistan Kenya Kuwait Kyrgyzstan Lesoto Lettonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macao Macedonia Madagascar Malaysia Maldive Malta Marocco Marshall Islands Mauritania Mauritius Messico Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Montserrat¹ Mozambico Nauru Nigeria Niue Norvegia Nuova zelanda Oman Paesi bassi Pakistan Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù Polonia Portogallo Qatar Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Dominicana Romania Russia Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia S. Vincent e Grenadines Samoa San Marino Sant Maarten² Senegal Serbia Seychelles Singapore Siria Slovacchia Slovenia Spagna Sri Lanka Sud Africa Svezia Svizzera Tajikistan Tanzania Thailandia Togo Trinidad and Tobago Tunisia Turchia Turkmenistan Turks e Caicos Islands¹ Ucraina Uganda Ungheria Uruguay USA* Uzbekistan Vanuatu Vaticano Venezuela Vietnam Zambia 2020 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2017 2017 2018 2017 2018 2017 xxx DTC DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC DTC DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC DTC TIEA DTC DTC DTC 2018 2017 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2017 2017 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2017 2017 2018 2018 2020 2017 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2019 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2017 2017 2018 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2017 2017 2018 2018 NOTE: ¹ Si avvalgono del trattato sottoscritto dal Regno Unito; ² Si avvalgono del trattato sottoscritto dai Paesi Bassi; ³ si avvalgono del trattato sottoscritto dalla Danimarca; * in vigore l'accordo FATCA per lo scambio automatico di informazioni FONTE: elaborazione Il Sole 24 Ore Lo scambio di informazioni con l’Italia A cura di Valerio Vallefuoco Limitato SEGRETO BANCARIO Totale Assente ACCORDI BILATERALI DTC : convenzione contro la doppia imposizione TIEA : accordo sullo scambio di informazioni fiscali Con scambio automatico multilaterale (CRS) Che attuano entrambi gli scambi Con scambio su richiesta bilaterale Che non aderiscono ad alcun accordo LEGENDA PAESI Anguilla¹ Sant Maarten² British Virgin Islands¹ Saint Kitts and Nevis Cuba Haiti Rep. Dominicana Jamaica Bahamas Turks e Caicos Islands¹ Bahrain Qatar EAU Oman Belize Messico Colombia Ecuador Costa Rica Panama Venezuela El Salvador Guatemala Cayman Islands¹ Benin Togo Nigeria Costa d'Avorio Liberia Ghana Gab bon bon bo bon bon bo on Cameroon ameroon n n ameroon Rwanda Uganda Lesoto Sud Africa Gibuti Gibuti Kenya Ken Tanzania Cambogia Vietnam Malaysia Sri Lanka k ka a Singapore Indonesia Chad Burkina Faso a aso a Mauritania nia Senegal Antigua e Barbuda Montserrat¹ Dominica Barbados Grenada Trinidad and Tobago Saint Lucia S. Vincent e Grenadines Guyana Brasile Canada USA* Bermuda¹ Aruba² Curaçao² Albania San Marino Slovacchia Slovenia Ungheria Vaticano Vaticano Cipro Siria Israele Libano Bulgaria Austria Rep. Ceca Germania Polonia Danimarca Paesi bassi Norvegia Svezia Estonia Lettonia Lituania Finlandia Armenia Giordania Kuwait Iran T urkm Turkmenistan stan urkm a stan n Kazakistan Mongolia Russia Bielorussia Moldavia Bosnia e Erzegovina Montenegro Serbia Macedonia Madagascar M Mozamb mbico M mb Zambia Mauritius Georgia Azerbaijan ekistan Uzbekist ekista z Kyrgyzstan Tajikistan Bangladesh h Cina Corea del Sud Giappone Filippine Thailandia di Hong Kong Macao Brunei Marshall Islands Nauru Samoa Vanuatu Papua Nuova Guinea u ua a N Maldive Seychelles Croazia Algeria Egitto Libia Etiopia Argentina Uruguay Cook Islands Niue Arabia Saudita India Pakista stan ista Turchia Ucraina Australia Nuova zelanda Groenlandia³ Islanda Grecia Tunis sia s Romania Malta Svizzera Belgio Liechtenstein Lussemburgo Andorra Portogallo Spagna Francia Monaco Gibilterra¹ Marocco Guernsey¹ Jersey¹ Isola di Man¹ Regno Unito Isoe Far Oer³ Irlanda Gli accordi. Le convenzioni bilaterali e multilaterali coinvolgono oltre 150 Paesi Doppio binario sulla trasparenza Valerio Vallefuoco p Negli ultimi anni la trasparen- za e cooperazione internazionale in materia fiscale è stata persegui- ta in ambito Ocse sempre con più impegno. L’obiettivo è stato rag- giunto coinvolgendo oltre 150 Stati che hanno aderito ai modelli di accordi internazionali predi- sposti dall’Ocse attraverso scam- bi su richiesta (Eoir, Exchange in- formation on request) e automa- tici (Aeoi, Automatic exchange of information). Tra gli accordi bilaterali rien- trano quelli contro la doppia im- posizione (Dtc, Double tax con- vention) e sullo scambio di infor- mazioni tra amministrazioni fi- nanziarie (Tiea, Tax information exchange agreement): in questi casi le informazioni vengono scambiate a seguito di richieste singole o di gruppo effettuate da un Paese all’altro firmatario del- l’accordo. Nel caso di utilizzo dello scam- bio automatico gli Stati hanno aderito al Crs (Common repor- ting standard), modello di accor- do multilaterale che prevede standard comuni di catalogazio- ne delle informazioni sui conti correnti detenuto dai contribuen- ti all’estero (nome, cognome, sta- to di residenza, codice fiscale e giacenza media annuale del con- to). Questi dati vengono scambia- ti automaticamente attraverso flussi informatici che partono da ogni Paese firmatario nei con- fronti di tutte le altre giurisdizioni aderenti. Lo scambio è già iniziato per i Paesi più virtuosi (early adopters), che il 30 settembre 2017 hanno scambiato i dati del 2016; per gli altri Paesi la raccolta dei da- ti è iniziata quest’anno e lo scam- bio avverrà nel 2018 (fast fol- lowers). Altri Paesi hanno comu- nicato la loro adesione a partire dal 2019/2020. La scorsa settimana l’Ocse ha reso disponibile sul proprio sito una mappa interattiva che pre- senta gli indicatori chiave e i risul- tati del lavoro sulle questioni fi- scali internazionali, con 150 paesi e giurisdizioni catalogati a secon- da che implementino lo strumen- to di scambio su richiesta ovvero quello automatico. L’Italia ha aderito a entrambe le modalità di scambio di dati, ma con alcuni Paesi le convenzioni bilaterali ancora non contengono l’abolizione del segreto bancario o fiduciario (si veda la grafica in alto), pertanto la trasparenza po- trà essere piena, ma riferita solo a dati sintetici ottenuti con lo scambio automatico. Proprio l’11 dicembre scorso l’Ocse ha ema- nato una nota in cui, prendendo spunto dalle diffusioni dei Pana- ma e Paradise papers da parte del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij), ha dovuto prendere atto di un uso ancora diffuso di strutture of- fshore per nascondere proprietà e beneficiari di beni e reddito. L’Ocse prendendo spunto dal- l’invito dei ministri delle finanze al G7 di Bari del 13 maggio 2017 a iniziare a «discutere possibili so- luzioni per affrontare le disposi- zioni volte a eludere le segnalazio- ni secondo lo standard comune di segnalazione o volte a fornire ai beneficiari effettivi il rifugio di strutture non trasparenti» e a di- scutere e individuare «regole di divulgazioneobbligatoriedelmo- dello ispirate all’approccio adot- tato per gli accordi di elusione de- lineati nella relazione sull’azione 12 di Beps», ha predisposto un do- cumento di consultazione in cui si chiedono indicazioni delle parti interessate su regole che hanno lo scopo di indirizzare i promotori e i fornitori di servizi con un coinvol- gimento materiale nella progetta- zione, commercializzazione o im- plementazione di accordi di eva- sione del Crs o strutture offshore. Le norme proposte richiede- ranno a tali intermediari di divul- gare le informazioni sul regime fi- scale da loro progettato alle loro autorità fiscali nazionali. Le nor- me prevederanno altresì che le informazioni su tali sistemi (compresa l’identità di qualsiasi utente o beneficiario effettivo) vengano poi messe a disposizio- ne di altre autorità fiscali nazio- nali in conformità ai requisiti del modello di scambio di informa- zioni applicabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA OCSE Avviata consultazione sulle disposizioni volte a eludere le segnalazioni o a fornire ai beneficiari effettivi il rifugio di strutture non trasparenti Paolo Bernasconi I mportanti restrizioni al modello Ocse sullo scam- bio automatico appena ap- provate dal Parlamento svizze- ro. Decisione presa ratificando l’accordo sullo scambio auto- matico con il Gruppo di 41 Pae- si, con i quali lo scambio avver- rà nel corso del 2019, riguardo alla fotografia dei dati bancari e finanziari al 1° gennaio 2018. Nel Gruppo dei 41 figurano Stati che il governo svizzero diplo- maticamente definisce come «Stati problematici»: parecchi parlamentari temono la stru- mentalizzazione dei dati una volta pervenuti nelle mani di regimi che potrebbero usarli in modo non conforme alla Con- venzione europea sui diritti dell’uomo: i regimi russo, cine- se, saudita, brasiliano, turco e simili. Mentre l’approvazione allo scambio automatico con il primo Gruppo di 38 Paesi, com- presi i Paesi Ue, che avrà luogo nel corso del 2018, non aveva sollevato preoccupazioni, que- sta volta sono insorte molte vo- ci, come quella della deputata Martullo-Blocher, preoccupa- ta per eventuali vessazioni alle quali potessero essere esposti i connazionali residenti fiscal- mente nei Paesi cosiddetti pro- blematici. Il deputato Matter propose, invano, il rinvio sine die dello scambio automatico per questi 41 Paesi. Il Parlamen- tosvizzerohaquindiimpostoal governo di presentare un rap- porto annuale sull’utilizzazio- ne da parte dei Paesi stranieri dei dati trasmessi dal Fisco svizzero. Non contento, nel re- lativo decreto federale, il Parla- mento svizzero ha introdotto l’articolo1-bischeprevedecon- dizioni restrittive dello scam- bio automatico, che quindi au- tomatico non sarà più. Infatti, tutte le banche sviz- zere dovranno comunicare ai propri clienti residenti all’este- ro se e quali dati trasmetteran- no al Fisco straniero, e ciò entro la fine del giugno 2018 per 38 Stati, ed entro il 30 giugno 2019 per il Gruppo dei 41. Sulla base di questa comunicazione, i contribuenti potranno chiede- re la rettifica dei dati da comu- nicare al Fisco straniero. In ca- so di mancato accordo, il con- tribuente potrà sottoporre la sua richiesta al tribunale civile, con facoltà di ricorso, differen- do pertanto almeno di un paio di anni la data della trasmissio- ne effettiva all’estero delle in- formazioni finanziarie. Sorgeranno agguerrite ver- tenze nei confronti di una ban- cachedovesserifiutarsidirico- noscere la residenza in quei Pa- esi che vendono permessi a persone desiderose soltanto di evitare lo scambio automatico con le autorità del Paese in cui vivono. Benché non figurino nellalistaneraUe,fraquestiPa- esi primeggiano Bulgaria, Ci- pro, Grecia, Malta e Romania. Una volta che si fosse chiari- to quali dati la banca possa tra- smettere al Fisco federale sviz- zero,neiconfrontidiquest’ulti- mo è ancora possibile chiedere una rettifica di eventuali errori, parimenticonfacoltàdiricorso alle autorità giudiziarie. Si trat- ta di norme introdotte nel solco dell’ondata normativa per raf- forzare la protezione dei dati personali, da ricondurre alla prossima entrata in vigore del GDPR/2016/679 (General da- ta protection regulation), della Ue. Allo scopo di garantire la compatibilità con questo nuo- vo strumento, il governo sviz- zerohapropostoalParlamento la revisione della legge sulla protezione dei dati. In questo solco, il governo svizzero ha già menzionato le possibili reazio- ni alla violazione di questi re- quisiti minimi: blocco trasmis- sione dati o addirittura sospen- sione dell’accordo con un de- terminato Paese in attesa di garanzie sufficienti. Sembra ri- sorgere il segreto bancario. © RIPRODUZIONE RISERVATA Così Berna avviserà i clienti controllati FOCUS

Transcript of Legge federale verso la ratifica Il monitoraggio A quota ...€¦ · L’Ocse prendendo spunto...

Page 1: Legge federale verso la ratifica Il monitoraggio A quota ...€¦ · L’Ocse prendendo spunto dal-l’invito dei ministri delle finanze al G7 di Bari del 13 maggio 2017 a iniziare

Fisco internazionaleLOTTA ALL’EVASIONE

Legge federale verso la ratifica

I non residenti titolari di conti potrannochiedere la rettifica dei dati da comunicare

Il monitoraggio

A quota 148 gli Stati che ormai rispettanouna forma di scambio di informazioni fiscali

La Svizzera rilancia il segreto bancarioUn filtro alle richieste di dati - Sono 37 i Paesi che possono ancora opporre un veto totale

Alessandro GalimbertiMILANO

pNon sarà ancora un vento di restaurazione, ma il raffredda-mento di sensibilità sulla traspa-renza fiscale internazionale – mantra degli ultimi 5 anni – è or-mai un dato di fatto difficile da ignorare.

Dopo l’allerta dell’Ocse, chenel suo Implementation report dinovembre segnalava il ritardo di decine di Paesi nell’adeguamen-to agli standard per il futuro scambio di informazioni (si veda il Sole 24 Ore del 6 dicembre scor-so), ora la cronaca porta dritto in Svizzera. Domani il plenum dei due rami del Parlamento di Bernavoterà un’interpretazione molto restrittiva del rilascio delle infor-mazioni riguardanti cittadini stranieri con conti e investimentinei suoi istituti finanziari, tornan-do in sostanza a rilanciare lo stori-co brand di cassaforte alpina di “segreti&riservatezza”. Le ban-che e gli altri intermediari do-vranno avvisare in anticipo i cor-rentisti/risparmiatori/investito-ri stranieri circa i dati che si accin-gono a inviare automaticamente alle loro autorità fiscali. Non a ca-so avvocati e professionisti stan-no già mettendo a punto la strate-gia di rallentamento per via giudi-ziaria (ricorsi e opposizioni) del rilascio delle info, soprattutto in direzione Sud.

L’inversione di orientamentosul tema “trasparenza” non è co-munque un’esclusiva d’oltralpe. Come si vede nella cartina map-pamondo pubblicata a lato, dal-l’incrocio dei 148 Paesi che han-no siglato accordi multilaterali obilaterali per lo scambio di infor-mazioni fiscali, ben più della me-tà (90) mantengono una formapiù o meno intensa di segreto bancario, e 37 di questi addirittu-ra conservano il totale segreto bancario. Ancora più esplicita laposizione di altri 22 Paesi chenon hanno siglato alcun tipo di accordo per lo scambio di infor-mazioni fiscali.

Questa fotografia spiega me-glio di ogni altra considerazione l’ultimo rapporto dell’Ocse (Im-plementation report on automa-tic exchange of information) se-condo cui tra l’essere compliant nella legislazione e l’attivare gli scambi con le altre giurisdizioni c’è un saltum non da poco. L’at-teggiamento temporeggiante èvariegato, tra Paesi che non stan-no raccogliendo i dati che poi do-vrebbero trasmettere ai 100 e piùpartner «in quanto non interes-sati a ricevere informazioni», e altre giurisdizioni che stanno im-piegando «tempi eccessivamen-te lunghi per mettere in opera le basi legali per il funzionamentodello scambio automatico e per gli accordi multilaterali» neces-sari a far “scorrere” le informa-zioni. Il 15 % della platea degli Sta-ti, narra il rapporto, non ha nep-pure terminato l’allineamento con la legislazione internaziona-le, tra questi un buon numero deipaesi del Golfo (a cominciare da Quatar, Emirati, Kuwait, Brunei)e la Turchia che per varie ragioninon hanno ancora ratificato la Convenzione per lo scambio au-tomatico. Altri paesi caraibici e “oceanici” sono ancora più indie-tro nei processi di risalita verso l’emersione, tanto che il Report conclude che «un certo numero di giurisdizioni ha mancato pie-tre miliari» sul percorso e ora ha timeline sfidanti, per usare un eufemismo.

Intanto però l’Europa, moltoattiva in queste settimane sul pia-no del rilancio della fiscalità, ha approvato ieri le raccomandazio-ni sui reati fiscali. Si tratta di misu-re ispirate dai 211 suggerimenti formulati dalla Commissione speciale d’inchiesta del Parla-mento europeo sul riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale e l’eva-sione fiscale, che i deputati hannoapprovato con 492 voti in favore, 50 contrari e 136 astensioni. Tra i piani d’azione spicca la creazionedi registri pubblici dei titolari ef-fettivi delle aziende, le sanzioni contro gli intermediari che favo-riscono la pianificazione fiscale aggressiva e la richiesta di costi-tuire una commissione perma-nente per indagare sulla fiscalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cile

ParaguayPerù

BilateraleMultilaterale

TIPO SEGRETOBANCARIO

BilateraleMultilaterale

TIPO SEGRETOBANCARIO

BilateraleMultilaterale

TIPO SEGRETOBANCARIO

BilateraleMultilaterale

TIPO SEGRETOBANCARIO

Albania

Algeria

Andorra

Anguilla¹

Antigua e Barbuda

Arabia saudita

Argentina

Armenia

Aruba²

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belgio

Belize

Benin

Bermuda¹

Bielorussia

Bosnia and Herzegovina

Brasile

British Virgin Islands¹

Brunei Darussalam

Bulgaria

Burkina Faso

Cambogia

Cameroon

Canada

Cayman Islands¹

Chad

Cile

Cina

Cipro

Colombia

Cook Islands

Corea del Sud

Costa d'Avorio

Costa Rica

Croazia

Cuba

Curaçao²

Danimarca

Dominica

Ecuador

Egitto

El Salvador

Emirati Arabi Uniti

Estonia

Etiopia

Filippine

Finlandia

Francia

Gabon

Georgia

Germania

Ghana

Giappone

Gibilterra¹

Gibuti

Giordania

Grecia

Grenada

Groenlandia³

Guatemala

Guernsey¹

Guyana

Haiti

Hong Kong

India

Indonesia

Iran

Irlanda

Islanda

Isoe Far Oer³

Isola di Man¹

Israele

Jamaica

Jersey¹

Kazakistan

Kenya

Kuwait

Kyrgyzstan

Lesoto

Lettonia

Libano

Liberia

Libia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macao

Macedonia

Madagascar

Malaysia

Maldive

Malta

Marocco

Marshall Islands

Mauritania

Mauritius

Messico

Moldavia

Monaco

Mongolia

Montenegro

Montserrat¹

Mozambico

Nauru

Nigeria

Niue

Norvegia

Nuova zelanda

Oman

Paesi bassi

Pakistan

Panama

Papua Nuova Guinea

Paraguay

Perù

Polonia

Portogallo

Qatar

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica Dominicana

Romania

Russia

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

S. Vincent e Grenadines

Samoa

San Marino

Sant Maarten²

Senegal

Serbia

Seychelles

Singapore

Siria

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Sri Lanka

Sud Africa

Svezia

Svizzera

Tajikistan

Tanzania

Thailandia

Togo

Trinidad and Tobago

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Turks e Caicos Islands¹

Ucraina

Uganda

Ungheria

Uruguay

USA*

Uzbekistan

Vanuatu

Vaticano

Venezuela

Vietnam

Zambia

2020

2018

2017

2018

2018

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2018

2017

2017

2018

2017

2018

2017

xxx

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

2018

2017

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2017

2017

2018

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2017

2017

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2017

2017

2018

2018

2020

2017

2018

2018

2017

2018

2017

2018

2019

2018

2017

2018

2017

2018

2018

2017

2017

2018

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2017

2017

2018

2018

NOTE: ¹ Si avvalgono del trattato sottoscritto dal Regno Unito; ² Si avvalgono del trattato sottoscritto dai Paesi Bassi; ³ si avvalgono del trattato sottoscritto dalla Danimarca; * in vigore l'accordo FATCA per lo scambio automatico di informazioni FONTE: elaborazione Il Sole 24 Ore

Lo scambiodi informazionicon l’ItaliaA cura di Valerio Vallefuoco

Limitato

SEGRETO BANCARIO

Totale

Assente

ACCORDI BILATERALI

DTC: convenzione controla doppia imposizione

TIEA: accordo sullo scambiodi informazioni fiscali

Con scambio automaticomultilaterale (CRS)

Che attuano entrambi gli scambi

Con scambio su richiesta bilaterale

Che non aderiscono ad alcun accordo

LEGENDA PAESI

Anguilla¹Sant Maarten²

British Virgin Islands¹Saint Kitts and Nevis

Cuba

HaitiRep. Dominicana

Jamaica

BahamasTurks e Caicos Islands¹

BahrainQatarEAUOman

BelizeMessico

ColombiaEcuador

Costa RicaPanama

VenezuelaEl SalvadorGuatemala

Cayman Islands¹

BeninTogo

Nigeria

Costa d'Avorio

Liberia

Ghana

Gabon

Cameroon

RwandaUganda

LesotoSud Africa

Gibuti

Kenya

Tanzania

Cambogia

Vietnam

Malaysia

Sri Lanka

Singapore

Indonesia

Chad

Burkina Faso

Mauritania

Senegal

Antigua e BarbudaMontserrat¹Dominica

Barbados

Grenada

Trinidad and Tobago

Saint LuciaS. Vincent e Grenadines

Guyana

Brasile

Canada

USA*

Bermuda¹

Aruba²Curaçao²

Albania

San Marino

Slovacchia

Slovenia

Ungheria

Vaticano

Cipro SiriaIsraeleLibano

Bulgaria

AustriaRep. Ceca

GermaniaPolonia

DanimarcaPaesi bassi

NorvegiaSvezia

EstoniaLettoniaLituania

FinlandiaArmenia

Giordania

Kuwait

Iran

Turkmenistan

KazakistanMongolia

Russia

Bielorussia

Moldavia

Bosnia e ErzegovinaMontenegro

Serbia

Macedonia

Madagascar

Mozambico

Zambia

Mauritius

Georgia

Azerbaijan

UzbekistanKyrgyzstan

Tajikistan

Bangladesh

Cina Corea del SudGiappone

Filippine

Thailandia

Hong KongMacao

Brunei Marshall IslandsNauru

SamoaVanuatu

Papua Nuova Guinea

Maldive

Seychelles

Croazia

Algeria EgittoLibia

Etiopia

Argentina Uruguay

Cook Islands

Niue

ArabiaSaudita India

Pakistan

Turchia

Ucraina

Australia

Nuova zelanda

Groenlandia³

Islanda

Grecia

Tunisia

Romania

Malta

Svizzera

Belgio

Liechtenstein

Lussemburgo

Andorra

PortogalloSpagna

FranciaMonaco

Gibilterra¹

Marocco

Guernsey¹Jersey¹

Isola di Man¹Regno Unito

Isoe Far Oer³Irlanda

Gli accordi. Le convenzioni bilaterali e multilaterali coinvolgono oltre 150 Paesi

Doppio binario sulla trasparenzaValerio Vallefuoco

pNegli ultimi anni la trasparen-za e cooperazione internazionale in materia fiscale è stata persegui-ta in ambito Ocse sempre con più impegno. L’obiettivo è stato rag-giunto coinvolgendo oltre 150 Stati che hanno aderito ai modellidi accordi internazionali predi-sposti dall’Ocse attraverso scam-bi su richiesta (Eoir, Exchange in-formation on request) e automa-tici (Aeoi, Automatic exchange ofinformation).

Tra gli accordi bilaterali rien-trano quelli contro la doppia im-posizione (Dtc, Double tax con-vention) e sullo scambio di infor-mazioni tra amministrazioni fi-nanziarie (Tiea, Tax informationexchange agreement): in questi

casi le informazioni vengono scambiate a seguito di richieste singole o di gruppo effettuate da un Paese all’altro firmatario del-l’accordo.

Nel caso di utilizzo dello scam-bio automatico gli Stati hanno aderito al Crs (Common repor-ting standard), modello di accor-do multilaterale che prevede standard comuni di catalogazio-ne delle informazioni sui conti

correnti detenuto dai contribuen-ti all’estero (nome, cognome, sta-to di residenza, codice fiscale e giacenza media annuale del con-to). Questi dati vengono scambia-ti automaticamente attraverso flussi informatici che partono da ogni Paese firmatario nei con-fronti di tutte le altre giurisdizioniaderenti. Lo scambio è già iniziatoper i Paesi più virtuosi (early adopters), che il 30 settembre 2017hanno scambiato i dati del 2016; per gli altri Paesi la raccolta dei da-ti è iniziata quest’anno e lo scam-bio avverrà nel 2018 (fast fol-lowers). Altri Paesi hanno comu-nicato la loro adesione a partire dal 2019/2020.

La scorsa settimana l’Ocse hareso disponibile sul proprio sito

una mappa interattiva che pre-senta gli indicatori chiave e i risul-tati del lavoro sulle questioni fi-scali internazionali, con 150 paesi e giurisdizioni catalogati a secon-da che implementino lo strumen-to di scambio su richiesta ovvero quello automatico.

L’Italia ha aderito a entrambele modalità di scambio di dati, macon alcuni Paesi le convenzioni bilaterali ancora non contengonol’abolizione del segreto bancario o fiduciario (si veda la grafica in alto), pertanto la trasparenza po-trà essere piena, ma riferita solo adati sintetici ottenuti con lo scambio automatico. Proprio l’11 dicembre scorso l’Ocse ha ema-nato una nota in cui, prendendo spunto dalle diffusioni dei Pana-

ma e Paradise papers da parte delConsorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij), ha dovuto prendere atto di un uso ancora diffuso di strutture of-fshore per nascondere proprietà e beneficiari di beni e reddito.

L’Ocse prendendo spunto dal-l’invito dei ministri delle finanze al G7 di Bari del 13 maggio 2017 a iniziare a «discutere possibili so-luzioni per affrontare le disposi-zioni volte a eludere le segnalazio-ni secondo lo standard comune disegnalazione o volte a fornire ai beneficiari effettivi il rifugio di strutture non trasparenti» e a di-scutere e individuare «regole di divulgazione obbligatorie del mo-dello ispirate all’approccio adot-tato per gli accordi di elusione de-

lineati nella relazione sull’azione 12 di Beps», ha predisposto un do-cumento di consultazione in cui sichiedono indicazioni delle parti interessate su regole che hanno loscopo di indirizzare i promotori e ifornitori di servizi con un coinvol-gimento materiale nella progetta-zione, commercializzazione o im-plementazione di accordi di eva-sione del Crs o strutture offshore.

Le norme proposte richiede-ranno a tali intermediari di divul-gare le informazioni sul regime fi-scale da loro progettato alle loro autorità fiscali nazionali. Le nor-me prevederanno altresì che le informazioni su tali sistemi (compresa l’identità di qualsiasi utente o beneficiario effettivo) vengano poi messe a disposizio-ne di altre autorità fiscali nazio-nali in conformità ai requisiti del modello di scambio di informa-zioni applicabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OCSEAvviata consultazionesulle disposizioni volte a eluderele segnalazioni o a fornireai beneficiari effettivi il rifugiodi strutture non trasparenti

Paolo Bernasconi

Importanti restrizioni almodello Ocse sullo scam-bio automatico appena ap-

provate dal Parlamento svizze-ro. Decisione presa ratificando l’accordo sullo scambio auto-matico con il Gruppo di 41 Pae-si, con i quali lo scambio avver-rà nel corso del 2019, riguardo alla fotografia dei dati bancari efinanziari al 1° gennaio 2018. NelGruppo dei 41 figurano Stati che il governo svizzero diplo-maticamente definisce come «Stati problematici»: parecchi parlamentari temono la stru-mentalizzazione dei dati una volta pervenuti nelle mani di regimi che potrebbero usarli in modo non conforme alla Con-venzione europea sui diritti dell’uomo: i regimi russo, cine-se, saudita, brasiliano, turco e simili. Mentre l’approvazione allo scambio automatico con il primo Gruppo di 38 Paesi, com-presi i Paesi Ue, che avrà luogo nel corso del 2018, non aveva sollevato preoccupazioni, que-sta volta sono insorte molte vo-ci, come quella della deputata Martullo-Blocher, preoccupa-ta per eventuali vessazioni alle quali potessero essere esposti i connazionali residenti fiscal-mente nei Paesi cosiddetti pro-blematici. Il deputato Matter propose, invano, il rinvio sine die dello scambio automatico per questi 41 Paesi. Il Parlamen-to svizzero ha quindi imposto algoverno di presentare un rap-porto annuale sull’utilizzazio-ne da parte dei Paesi stranieri dei dati trasmessi dal Fisco svizzero. Non contento, nel re-lativo decreto federale, il Parla-mento svizzero ha introdotto l’articolo 1-bis che prevede con-dizioni restrittive dello scam-bio automatico, che quindi au-tomatico non sarà più.

Infatti, tutte le banche sviz-zere dovranno comunicare ai propri clienti residenti all’este-ro se e quali dati trasmetteran-no al Fisco straniero, e ciò entrola fine del giugno 2018 per 38 Stati, ed entro il 30 giugno 2019 per il Gruppo dei 41. Sulla base di questa comunicazione, i contribuenti potranno chiede-re la rettifica dei dati da comu-nicare al Fisco straniero. In ca-so di mancato accordo, il con-tribuente potrà sottoporre la sua richiesta al tribunale civile, con facoltà di ricorso, differen-do pertanto almeno di un paio di anni la data della trasmissio-ne effettiva all’estero delle in-formazioni finanziarie.

Sorgeranno agguerrite ver-tenze nei confronti di una ban-ca che dovesse rifiutarsi di rico-noscere la residenza in quei Pa-esi che vendono permessi a persone desiderose soltanto di evitare lo scambio automatico con le autorità del Paese in cui vivono. Benché non figurino nella lista nera Ue, fra questi Pa-esi primeggiano Bulgaria, Ci-pro, Grecia, Malta e Romania.

Una volta che si fosse chiari-to quali dati la banca possa tra-smettere al Fisco federale sviz-zero, nei confronti di quest’ulti-mo è ancora possibile chiedere una rettifica di eventuali errori,parimenti con facoltà di ricorsoalle autorità giudiziarie. Si trat-ta di norme introdotte nel solcodell’ondata normativa per raf-forzare la protezione dei dati personali, da ricondurre alla prossima entrata in vigore del GDPR/2016/679 (General da-ta protection regulation), della Ue. Allo scopo di garantire la compatibilità con questo nuo-vo strumento, il governo sviz-zero ha proposto al Parlamentola revisione della legge sulla protezione dei dati. In questo solco, il governo svizzero ha giàmenzionato le possibili reazio-ni alla violazione di questi re-quisiti minimi: blocco trasmis-sione dati o addirittura sospen-sione dell’accordo con un de-terminato Paese in attesa di garanzie sufficienti. Sembra ri-sorgere il segreto bancario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così Bernaavviserài clienticontrollati

FOCUS

Fisco internazionaleLOTTA ALL’EVASIONE

Legge federale verso la ratifica

I non residenti titolari di conti potrannochiedere la rettifica dei dati da comunicare

Il monitoraggio

A quota 148 gli Stati che ormai rispettanouna forma di scambio di informazioni fiscali

La Svizzera rilancia il segreto bancarioUn filtro alle richieste di dati - Sono 37 i Paesi che possono ancora opporre un veto totale

Alessandro GalimbertiMILANO

pNon sarà ancora un vento di restaurazione, ma il raffredda-mento di sensibilità sulla traspa-renza fiscale internazionale – mantra degli ultimi 5 anni – è or-mai un dato di fatto difficile da ignorare.

Dopo l’allerta dell’Ocse, chenel suo Implementation report dinovembre segnalava il ritardo di decine di Paesi nell’adeguamen-to agli standard per il futuro scambio di informazioni (si veda il Sole 24 Ore del 6 dicembre scor-so), ora la cronaca porta dritto in Svizzera. Domani il plenum dei due rami del Parlamento di Bernavoterà un’interpretazione molto restrittiva del rilascio delle infor-mazioni riguardanti cittadini stranieri con conti e investimentinei suoi istituti finanziari, tornan-do in sostanza a rilanciare lo stori-co brand di cassaforte alpina di “segreti&riservatezza”. Le ban-che e gli altri intermediari do-vranno avvisare in anticipo i cor-rentisti/risparmiatori/investito-ri stranieri circa i dati che si accin-gono a inviare automaticamente alle loro autorità fiscali. Non a ca-so avvocati e professionisti stan-no già mettendo a punto la strate-gia di rallentamento per via giudi-ziaria (ricorsi e opposizioni) del rilascio delle info, soprattutto in direzione Sud.

L’inversione di orientamentosul tema “trasparenza” non è co-munque un’esclusiva d’oltralpe. Come si vede nella cartina map-pamondo pubblicata a lato, dal-l’incrocio dei 148 Paesi che han-no siglato accordi multilaterali obilaterali per lo scambio di infor-mazioni fiscali, ben più della me-tà (90) mantengono una formapiù o meno intensa di segreto bancario, e 37 di questi addirittu-ra conservano il totale segreto bancario. Ancora più esplicita laposizione di altri 22 Paesi chenon hanno siglato alcun tipo di accordo per lo scambio di infor-mazioni fiscali.

Questa fotografia spiega me-glio di ogni altra considerazione l’ultimo rapporto dell’Ocse (Im-plementation report on automa-tic exchange of information) se-condo cui tra l’essere compliant nella legislazione e l’attivare gli scambi con le altre giurisdizioni c’è un saltum non da poco. L’at-teggiamento temporeggiante èvariegato, tra Paesi che non stan-no raccogliendo i dati che poi do-vrebbero trasmettere ai 100 e piùpartner «in quanto non interes-sati a ricevere informazioni», e altre giurisdizioni che stanno im-piegando «tempi eccessivamen-te lunghi per mettere in opera le basi legali per il funzionamentodello scambio automatico e per gli accordi multilaterali» neces-sari a far “scorrere” le informa-zioni. Il 15 % della platea degli Sta-ti, narra il rapporto, non ha nep-pure terminato l’allineamento con la legislazione internaziona-le, tra questi un buon numero deipaesi del Golfo (a cominciare da Quatar, Emirati, Kuwait, Brunei)e la Turchia che per varie ragioninon hanno ancora ratificato la Convenzione per lo scambio au-tomatico. Altri paesi caraibici e “oceanici” sono ancora più indie-tro nei processi di risalita verso l’emersione, tanto che il Report conclude che «un certo numero di giurisdizioni ha mancato pie-tre miliari» sul percorso e ora ha timeline sfidanti, per usare un eufemismo.

Intanto però l’Europa, moltoattiva in queste settimane sul pia-no del rilancio della fiscalità, ha approvato ieri le raccomandazio-ni sui reati fiscali. Si tratta di misu-re ispirate dai 211 suggerimenti formulati dalla Commissione speciale d’inchiesta del Parla-mento europeo sul riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale e l’eva-sione fiscale, che i deputati hannoapprovato con 492 voti in favore, 50 contrari e 136 astensioni. Tra i piani d’azione spicca la creazionedi registri pubblici dei titolari ef-fettivi delle aziende, le sanzioni contro gli intermediari che favo-riscono la pianificazione fiscale aggressiva e la richiesta di costi-tuire una commissione perma-nente per indagare sulla fiscalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cile

ParaguayPerù

BilateraleBilateraleBilateraleBilateraleBilateraleMultilaterale

TIPO SEGRETOSEGRETOBANCARIO

BilateraleMultilaterale

TIPO SEGRETOBANCARIO

BilateraleMultilaterale

TIPO SEGRETOBANCARIO

BilateraleMultilaterale

TIPO SEGRETOBANCARIO

Albania

Algeria

Andorra

Anguilla¹

Antigua e Barbuda

Arabia saudita

Argentina

Armenia

Aruba²

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belgio

Belize

Benin

Bermuda¹

Bielorussia

Bosnia and Herzegovina

Brasile

British Virgin Islands¹

Brunei Darussalam

Bulgaria

Burkina Faso

Cambogia

Cameroon

Canada

Cayman Islands¹

Chad

Cile

Cina

Cipro

Colombia

Cook Islands

Corea del Sud

Costa d'Avorio

Costa Rica

Croazia

Cuba

Curaçao²

Danimarca

Dominica

Ecuador

Egitto

El Salvador

Emirati Arabi Uniti

Estonia

Etiopia

Filippine

Finlandia

Francia

Gabon

Georgia

Germania

Ghana

Giappone

Gibilterra¹

Gibuti

Giordania

Grecia

Grenada

Groenlandia³

Guatemala

Guernsey¹

Guyana

Haiti

Hong Kong

India

Indonesia

Iran

Irlanda

Islanda

Isoe Far Oer³

Isola di Man¹

Israele

Jamaica

Jersey¹

Kazakistan

Kenya

Kuwait

Kyrgyzstan

Lesoto

Lettonia

Libano

Liberia

Libia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macao

Macedonia

Madagascar

Malaysia

Maldive

Malta

Marocco

Marshall Islands

Mauritania

Mauritius

Messico

Moldavia

Monaco

Mongolia

Montenegro

Montserrat¹

Mozambico

Nauru

Nigeria

Niue

Norvegia

Nuova zelanda

Oman

Paesi bassi

Pakistan

Panama

Papua Nuova Guinea

Paraguay

Perù

Polonia

Portogallo

Qatar

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica Dominicana

Romania

Russia

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

S. Vincent e Grenadines

Samoa

San Marino

Sant Maarten²

Senegal

Serbia

Seychelles

Singapore

Siria

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Sri Lanka

Sud Africa

Svezia

Svizzera

Tajikistan

Tanzania

Thailandia

Togo

Trinidad and Tobago

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Turks e Caicos Islands¹

Ucraina

Uganda

Ungheria

Uruguay

USA*

Uzbekistan

Vanuatu

Vaticano

Venezuela

Vietnam

Zambia

2020

2018

2017

2018

2018

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2018

2017

2017

2018

2017

2018

2017

xxx

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

DTC

TIEA

DTC

DTC

DTC

2018

2017

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2017

2017

2018

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2017

2017

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2017

2017

2018

2018

2020

2017

2018

2018

2017

2018

2017

2018

2019

2018

2017

2018

2017

2018

2018

2017

2017

2018

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2017

2017

2018

2018

NOTE: ¹ Si avvalgono del trattato sottoscritto dal Regno Unito; ² Si avvalgono del trattato sottoscritto dai Paesi Bassi; ³ si avvalgono del trattato sottoscritto dalla Danimarca; * in vigore l'accordo FATCA per lo scambio automatico di informazioni FONTE: elaborazione Il Sole 24 Ore

Lo scambiodi informazionicon l’ItaliaA cura di Valerio Vallefuoco

Limitato

SEGRETO BANCARIO

Totale

Assente

ACCORDI BILATERALI

DTC: convenzione controla doppia imposizione

TIEA: accordo sullo scambiodi informazioni fiscali

Con scambio automaticomultilaterale (CRS)

Che attuano entrambi gli scambi

Con scambio su richiesta bilaterale

Che non aderiscono ad alcun accordo

LEGENDA PAESI

Anguilla¹Sant Maarten²

British Virgin Islands¹Saint Kitts and Nevis

Cuba

HaitiRep. Dominicana

Jamaica

BahamasTurks e Caicos Islands¹

BahrainQatarEAUOman

BelizeMessico

ColombiaEcuador

Costa RicaPanama

VenezuelaEl SalvadorGuatemala

Cayman Islands¹

BeninTogo

Nigeria

Costa d'Avorio

Liberia

Ghana

GabonGabonGabonGabonGabonGabonGabonGabon

CameroonCameroonCameroonCameroonCameroon

RwandaUganda

LesotoSud Africa

GibutiGibuti

KenyaKenya

Tanzania

Cambogia

Vietnam

Malaysia

Sri LankaSri LankaSri LankaSri Lanka

Singapore

Indonesia

Chad

Burkina FasoBurkina FasoBurkina FasoBurkina Faso

MauritaniaMauritania

Senegal

Antigua e BarbudaMontserrat¹Dominica

Barbados

Grenada

Trinidad and Tobago

Saint LuciaS. Vincent e Grenadines

Guyana

Brasile

Canada

USA*

Bermuda¹

Aruba²Curaçao²

Albania

San Marino

Slovacchia

Slovenia

Ungheria

VaticanoVaticano

Cipro SiriaIsraeleLibano

Bulgaria

AustriaRep. Ceca

GermaniaPolonia

DanimarcaPaesi bassi

NorvegiaSvezia

EstoniaLettoniaLituania

FinlandiaArmenia

Giordania

Kuwait

Iran

TurkmenistanTurkmenistanTurkmenistanTurkmenistanTurkmenistanTurkmenistanTurkmenistanTurkmenistan

KazakistanMongolia

Russia

Bielorussia

Moldavia

Bosnia e ErzegovinaMontenegro

Serbia

Macedonia

Madagascar

MozambicoMozambicoMozambicoMozambicoMozambico

Zambia

Mauritius

Georgia

Azerbaijan

UzbekistanUzbekistanUzbekistanUzbekistanKyrgyzstan

Tajikistan

BangladeshBangladesh

Cina Corea del SudGiappone

FilippineFilippine

ThailandiaThailandia

Hong KongMacao

Brunei Marshall IslandsNauru

SamoaVanuatu

Papua Nuova GuineaPapua Nuova GuineaPapua Nuova GuineaPapua Nuova Guinea

Maldive

Seychelles

Croazia

Algeria EgittoLibia

Etiopia

Argentina Uruguay

Cook Islands

Niue

ArabiaSaudita India

PakistanPakistanPakistan

Turchia

Ucraina

Australia

Nuova zelanda

Groenlandia³

Islanda

Grecia

TunisiaTunisiaTunisia

Romania

Malta

Svizzera

Belgio

Liechtenstein

Lussemburgo

Andorra

PortogalloSpagna

FranciaMonaco

Gibilterra¹

Marocco

Guernsey¹Jersey¹

Isola di Man¹Regno Unito

Isoe Far Oer³Irlanda

Gli accordi. Le convenzioni bilaterali e multilaterali coinvolgono oltre 150 Paesi

Doppio binario sulla trasparenzaValerio Vallefuoco

pNegli ultimi anni la trasparen-za e cooperazione internazionale in materia fiscale è stata persegui-ta in ambito Ocse sempre con più impegno. L’obiettivo è stato rag-giunto coinvolgendo oltre 150 Stati che hanno aderito ai modellidi accordi internazionali predi-sposti dall’Ocse attraverso scam-bi su richiesta (Eoir, Exchange in-formation on request) e automa-tici (Aeoi, Automatic exchange ofinformation).

Tra gli accordi bilaterali rien-trano quelli contro la doppia im-posizione (Dtc, Double tax con-vention) e sullo scambio di infor-mazioni tra amministrazioni fi-nanziarie (Tiea, Tax informationexchange agreement): in questi

casi le informazioni vengono scambiate a seguito di richieste singole o di gruppo effettuate da un Paese all’altro firmatario del-l’accordo.

Nel caso di utilizzo dello scam-bio automatico gli Stati hanno aderito al Crs (Common repor-ting standard), modello di accor-do multilaterale che prevede standard comuni di catalogazio-ne delle informazioni sui conti

correnti detenuto dai contribuen-ti all’estero (nome, cognome, sta-to di residenza, codice fiscale e giacenza media annuale del con-to). Questi dati vengono scambia-ti automaticamente attraverso flussi informatici che partono da ogni Paese firmatario nei con-fronti di tutte le altre giurisdizioniaderenti. Lo scambio è già iniziatoper i Paesi più virtuosi (early adopters), che il 30 settembre 2017hanno scambiato i dati del 2016; per gli altri Paesi la raccolta dei da-ti è iniziata quest’anno e lo scam-bio avverrà nel 2018 (fast fol-lowers). Altri Paesi hanno comu-nicato la loro adesione a partire dal 2019/2020.

La scorsa settimana l’Ocse hareso disponibile sul proprio sito

una mappa interattiva che pre-senta gli indicatori chiave e i risul-tati del lavoro sulle questioni fi-scali internazionali, con 150 paesi e giurisdizioni catalogati a secon-da che implementino lo strumen-to di scambio su richiesta ovvero quello automatico.

L’Italia ha aderito a entrambele modalità di scambio di dati, macon alcuni Paesi le convenzioni bilaterali ancora non contengonol’abolizione del segreto bancario o fiduciario (si veda la grafica in alto), pertanto la trasparenza po-trà essere piena, ma riferita solo adati sintetici ottenuti con lo scambio automatico. Proprio l’11 dicembre scorso l’Ocse ha ema-nato una nota in cui, prendendo spunto dalle diffusioni dei Pana-

ma e Paradise papers da parte delConsorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij), ha dovuto prendere atto di un uso ancora diffuso di strutture of-fshore per nascondere proprietà e beneficiari di beni e reddito.

L’Ocse prendendo spunto dal-l’invito dei ministri delle finanze al G7 di Bari del 13 maggio 2017 a iniziare a «discutere possibili so-luzioni per affrontare le disposi-zioni volte a eludere le segnalazio-ni secondo lo standard comune disegnalazione o volte a fornire ai beneficiari effettivi il rifugio di strutture non trasparenti» e a di-scutere e individuare «regole di divulgazione obbligatorie del mo-dello ispirate all’approccio adot-tato per gli accordi di elusione de-

lineati nella relazione sull’azione 12 di Beps», ha predisposto un do-cumento di consultazione in cui sichiedono indicazioni delle parti interessate su regole che hanno loscopo di indirizzare i promotori e ifornitori di servizi con un coinvol-gimento materiale nella progetta-zione, commercializzazione o im-plementazione di accordi di eva-sione del Crs o strutture offshore.

Le norme proposte richiede-ranno a tali intermediari di divul-gare le informazioni sul regime fi-scale da loro progettato alle loro autorità fiscali nazionali. Le nor-me prevederanno altresì che le informazioni su tali sistemi (compresa l’identità di qualsiasi utente o beneficiario effettivo) vengano poi messe a disposizio-ne di altre autorità fiscali nazio-nali in conformità ai requisiti del modello di scambio di informa-zioni applicabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OCSEAvviata consultazionesulle disposizioni volte a eluderele segnalazioni o a fornireai beneficiari effettivi il rifugiodi strutture non trasparenti

Paolo Bernasconi

Importanti restrizioni almodello Ocse sullo scam-bio automatico appena ap-

provate dal Parlamento svizze-ro. Decisione presa ratificando l’accordo sullo scambio auto-matico con il Gruppo di 41 Pae-si, con i quali lo scambio avver-rà nel corso del 2019, riguardo alla fotografia dei dati bancari efinanziari al 1° gennaio 2018. NelGruppo dei 41 figurano Stati che il governo svizzero diplo-maticamente definisce come «Stati problematici»: parecchi parlamentari temono la stru-mentalizzazione dei dati una volta pervenuti nelle mani di regimi che potrebbero usarli in modo non conforme alla Con-venzione europea sui diritti dell’uomo: i regimi russo, cine-se, saudita, brasiliano, turco e simili. Mentre l’approvazione allo scambio automatico con il primo Gruppo di 38 Paesi, com-presi i Paesi Ue, che avrà luogo nel corso del 2018, non aveva sollevato preoccupazioni, que-sta volta sono insorte molte vo-ci, come quella della deputata Martullo-Blocher, preoccupa-ta per eventuali vessazioni alle quali potessero essere esposti i connazionali residenti fiscal-mente nei Paesi cosiddetti pro-blematici. Il deputato Matter propose, invano, il rinvio sine die dello scambio automatico per questi 41 Paesi. Il Parlamen-to svizzero ha quindi imposto algoverno di presentare un rap-porto annuale sull’utilizzazio-ne da parte dei Paesi stranieri dei dati trasmessi dal Fisco svizzero. Non contento, nel re-lativo decreto federale, il Parla-mento svizzero ha introdotto l’articolo 1-bis che prevede con-dizioni restrittive dello scam-bio automatico, che quindi au-tomatico non sarà più.

Infatti, tutte le banche sviz-zere dovranno comunicare ai propri clienti residenti all’este-ro se e quali dati trasmetteran-no al Fisco straniero, e ciò entrola fine del giugno 2018 per 38 Stati, ed entro il 30 giugno 2019 per il Gruppo dei 41. Sulla base di questa comunicazione, i contribuenti potranno chiede-re la rettifica dei dati da comu-nicare al Fisco straniero. In ca-so di mancato accordo, il con-tribuente potrà sottoporre la sua richiesta al tribunale civile, con facoltà di ricorso, differen-do pertanto almeno di un paio di anni la data della trasmissio-ne effettiva all’estero delle in-formazioni finanziarie.

Sorgeranno agguerrite ver-tenze nei confronti di una ban-ca che dovesse rifiutarsi di rico-noscere la residenza in quei Pa-esi che vendono permessi a persone desiderose soltanto di evitare lo scambio automatico con le autorità del Paese in cui vivono. Benché non figurino nella lista nera Ue, fra questi Pa-esi primeggiano Bulgaria, Ci-pro, Grecia, Malta e Romania.

Una volta che si fosse chiari-to quali dati la banca possa tra-smettere al Fisco federale sviz-zero, nei confronti di quest’ulti-mo è ancora possibile chiedere una rettifica di eventuali errori,parimenti con facoltà di ricorsoalle autorità giudiziarie. Si trat-ta di norme introdotte nel solcodell’ondata normativa per raf-forzare la protezione dei dati personali, da ricondurre alla prossima entrata in vigore del GDPR/2016/679 (General da-ta protection regulation), della Ue. Allo scopo di garantire la compatibilità con questo nuo-vo strumento, il governo sviz-zero ha proposto al Parlamentola revisione della legge sulla protezione dei dati. In questo solco, il governo svizzero ha giàmenzionato le possibili reazio-ni alla violazione di questi re-quisiti minimi: blocco trasmis-sione dati o addirittura sospen-sione dell’accordo con un de-terminato Paese in attesa di garanzie sufficienti. Sembra ri-sorgere il segreto bancario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così Bernaavviserài clienticontrollati

FOCUS