Legge di stabilita approfondimento imu

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Circolare Ottobre 2013

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Dal 2014, «salta» l’IMU sulle abitazioni

principali non di lusso

Uno degli elementi portanti del Ddl. di stabilità per

l’anno 2014 è l’intervento sulla fiscalità immobiliare e quindi anche

sull’imposta municipale propria (IMU).

Il testo del Ddl. è ancora un work in progress, in quanto diversi punti

restano in discussione. Tra le opzioni all’esame del Governo, ad

esempio, vi è il taglio delle “pensioni d’oro” oppure l’introduzione di un

contributo di solidarietà.

Si sta anche valutando di inserire nel provvedimento, già per il 2013, la

deducibilità al 20% dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro

autonomo dell’IMU sugli immobili strumentali. Il tributo comunale

resterebbe invece indeducibile ai fini IRAP.

A questo farebbe da contraltare la tassazione nella misura del 50% del

reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso

Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale,

già assoggettati all’imposta municipale propria.

Comunque, salvo ulteriori modifiche al Ddl., anzitutto viene abolita

l’IMU sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione

delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1 (abitazioni

di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di

eminenti pregi artistici o storici).

La disposizione dovrebbe entrare in vigore, in assenza di specifiche

disposizioni, dal 1° gennaio 2014.

I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e

A/9) adibiti ad abitazione principale, quindi, continueranno a pagare

l’imposta. In questi casi, l’aliquota rimane quella dello 0,4%

(modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a

0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200 euro. È stata eliminata,

invece, la maggiorazione della detrazione pari a 50 euro per ciascun

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figlio di età non superiore a 26 anni.

Quanto all’unità immobiliare che i Comuni possono (è una facoltà)

assimilare all’abitazione principale, vi rientra quella:

- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti

locata;

- concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In

questo caso gli enti locali possono prevedere che l’agevolazione operi

limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il

valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga

a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

L’unica novità riguarda l’eventuale assimilazione agli immobili

concessi in comodato dai genitori ai propri figli o viceversa (art. 75 c.c.

).

Quanto alle prime due fattispecie, infatti, l’assimilazione all’abitazione

principale era già stata prevista dall’art. 4 comma 5 lett. f) del DL n.

16/2012.

In caso di più unità immobiliari, la predetta assimilazione può essere

applicata ad una sola unità immobiliare.

Inoltre, viene confermato (la disposizione riprende quella contenuta nel

DL 31 agosto 2013 n. 102, da convertire in legge entro il 30 ottobre

2013, che assimilava tali immobili alle abitazioni principali, ad eccezione

dell’ex casa coniugale) che l’IMU non è dovuta per:

- gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti

dal DM 22 aprile 2008;

- un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità

immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in

servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di

polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal

personale appartenente alla carriera prefettizia;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli

effetti civili del matrimonio.

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Inoltre, si applicano anche agli anni successivi al 2014 (e non soltanto

per 2013 e 2014) le disposizioni introdotte dal comma 380 dell’art. 1

della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) che

stabiliscono, tra le altre cose:

- la soppressione della quota di imposta riservata allo Stato di cui

all’art. 13 comma 11 del DL n. 201/2011;

- che rimane riservato allo Stato il gettito dell’imposta derivante dagli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato

con l’aliquota dello 0,76% (si tratta del gettito derivante, ad esempio, da

capannoni e opifici);

- la possibilità per i Comuni di aumentare sino allo 0,3% l’aliquota base

degli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale “D” ed il maggiore

gettito è destinato all’ente locale.

Infine, modificando gli artt. 7 e 11 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23, è

stato disposto il differimento all’anno 2015 dell’introduzione

dell’imposta municipale secondaria.

Tale imposta dovrà sostituire: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree

pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche

(COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche

affissioni, nonché il canone per l’autorizzazione all’installazione dei

mezzi pubblicitari.

Fonte EUTEKNE

Per informazioni 035545100