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Newsletter 3 febbraio 2015 Legge di stabilità 2015

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Newsletter

3 febbraio 2015

Legge di stabilità 2015

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INDICE

Premessa 3

1. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI IVA 3

1.1 “Reverse charge”: estensione dell’ambito applicativo 3 1.2 “Split payment”: nuovo meccanismo di versamento dell’IVA per le operazioni nei confronti degli enti pubblici 3 1.3 Novità in materia di dichiarazioni IVA 4 1.4 Novità in materia di aliquote IVA 4

2. NOVITA’ IN MATERIA DI IRAP 5 2.1 Possibilità di deduzione dei costi di lavoro dipendente 5 2.2 Credito d’imposta per i soggetti privi di dipendenti 5 2.3 Abrogazione della prevista riduzione delle aliquote IRAP 5

3. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO 5

4. REVISIONE DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO 6

5. NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 7 5.1 Utilizzo in compensazione dei crediti commerciali verso la PA a fronte di somme iscritte a ruolo 7 5.2 Nuovo computo dei termini di accertamento nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa o di ravvedimento operoso 7

6. REVISIONE DELLE LISTE DEGLI STATI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA 8

7. PROROGA DELLA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI 8

8. ALTRI INTERVENTI 9

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Premessa

La “Legge di stabilità 2015” (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, pubblicata in G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 S.O. n. 99), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, introduce importanti novità in campo fiscale, nonché in materia di lavoro e previdenza.

La presente newsletter intende offrire una panoramica delle disposizioni di maggiore interesse in materia tributaria, privilegiando le novità riguardanti la fiscalità delle imprese; non vengono tuttavia qui considerati i provvedimenti in materia di agevolazioni e crediti di imposta, che saranno oggetto di una newsletter specifica.

La Legge di stabilità 2015 si compone di un articolo unico ripartito in 735 commi, ai quali si farà riferimento nella titolazione dei diversi paragrafi.

1. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1.1 “Reverse charge”: estensione dell’ambito applicativo (commi 629 e 632)

La Legge di stabilità amplia il novero delle ipotesi in cui l’acquirente è tenuto ad applicare il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), in base al quale, in sostanza, il cessionario o committente è tenuto ad integrare la fattura ricevuta dal fornitore senza addebito d’IVA con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e a registrarla sia tra gli acquisti che tra le vendite.

In particolare il comma 6 dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 è stato integrato con la previsione di ulteriori ipotesi di reverse charge aventi efficacia dal 1° gennaio 2015. Tali ipotesi, declinate in altrettante nuove lettere inserite nel novellato testo del predetto comma 6, si riferiscono alle seguenti cessioni e prestazioni rese nel settore edile ed energetico:

— lett. a-ter): prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici rese nei confronti di qualsiasi soggetto passivo di imposta;

— lett. d-bis): trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (così come definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni;

— lett. d-ter): trasferimenti di altre unità che

possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

— lett. d-quater): cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, definito come un soggetto passivo “la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas e di energia elettrica è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile”;

— lett. d-quinquies): cessioni di beni effettuate nel settore della Grande Distribuzione ossia nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

Le ipotesi di cui alle (nuove) lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies) sopra menzionate, in conformità a quanto stabilito dall’art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE, hanno carattere temporaneo e troveranno applicazione solo per il quadriennio 2015-2018. Inoltre, l’ipotesi riguardante le cessioni nei confronti dei soggetti operanti nel settore della Grande Distribuzione (lett. d-quinquies) non ha immediata efficacia ma è subordinata al rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell’UE.

1.2 “Split payment”: nuovo meccanismo di versamento dell’IVA per le operazioni nei confronti degli enti pubblici (commi 629, 630, 632 e 633)

La Legge di stabilità, con l’introduzione del nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, ha implementato un nuovo meccanismo di assolvimento dell’imposta relativamente a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

In particolare è previsto che, per le forniture di beni e servizi rese nei confronti dei predetti soggetti, l’imposta debba essere in ogni caso versata da questi ultimi.

Per effetto di detta novità normativa, dunque, gli enti della PA saranno tenuti a corrispondere ai fornitori la sola base imponibile indicata in fattura ed a versare l’IVA di pertinenza direttamente all’Erario. Ovviamente il cedente o prestatore, pur continuando a indicare l’imposta in fattura, non

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sarà tenuto a liquidarla e a versarla e, in base alle indicazioni del decreto attuativo reso disponibile sul sito del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovrà inserire in fattura l’annotazione “scissione dei pagamenti”; gli enti pubblici committenti o cessionari dovranno versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta risulterà esigibile, con modalità variabili secondo le loro caratteristiche mentre, qualora agiscano in veste di soggetti passivi d’imposta, dovranno inserirla nella loro liquidazione periodica.

In caso di tardivo od omesso versamento dell’imposta, saranno gli enti pubblici cessionari o committenti a subire le sanzioni previste dall’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997.

Le disposizioni in commento non trovano applicazione in ipotesi di compensi corrisposti in relazione a prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte nonché nelle ipotesi in cui le Amministrazioni Pubbliche cessionarie o committenti siano esse stesse debitrici d’imposta (ad es. nei casi in cui si applica il meccanismo dell’inversione contabile).

Benché l’efficacia della norma in esame venga subordinata al rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell’UE, è previsto che il meccanismo di split payment trovi comunque applicazione per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 per le quali l’IVA si renda esigibile a partire dalla medesima data1 . In caso di mancato rilascio della predetta misura di deroga da parte delle competenti autorità comunitarie (nonché di quella in materia di reverse charge di cui si è detto al precedente paragrafo 1.1), è previsto un incremento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante con provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2015.

Infine, la Legge di stabilità, attesa la fisiologica posizione creditoria che interesserà coloro che intrattengono rapporti di fornitura con gli enti pubblici, prevede che detti soggetti siano ammessi al rimborso dell’IVA annuale o infrannuale ai sensi degli artt. 30, comma 3, lett. a) e 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. E’ previsto inoltre che i medesimi soggetti abbiano diritto al rimborso in via prioritaria limitatamente al credito relativo alle operazioni con i predetti enti pubblici.

1.3 Novità in materia di dichiarazioni IVA (comma 641)

Per effetto delle modifiche apportate al D.P.R. n. 322/1998 è stata prevista:

1 Cfr. anche Comunicato Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 gennaio 2015,

n. 7

— l’abolizione dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati IVA;

— l’abolizione della possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA nell’ambito della dichiarazione unificata (mod. UNICO).

Pertanto, la dichiarazione annuale IVA, che in precedenza poteva essere presentata, in via autonoma o unificata, tra il 1° febbraio e il 30 settembre, dovrà essere obbligatoriamente presentata in via autonoma nel mese di febbraio. La norma in commento avrà efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015 (dichiarazione annuale IVA 2016, da presentare entro il 29 febbraio 2016). Pertanto gli adempimenti relativi al 2014 (dichiarazione annuale 2015 e comunicazione dati IVA) rimangono inalterati.

1.4 Novità in materia di aliquote IVA

“E-book” (libri in formato elettronico): aliquota ridotta al 4% (comma 667)

Viene estesa l’aliquota ridotta del 4% anche ai libri in formato elettronico (“e-book”), in precedenza soggetti ad aliquota ordinaria del 22%. La misura in parola, tuttavia, potrebbe presentare taluni profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

Possibile aumento delle aliquote IVA (clausola di salvaguardia) (commi 718-719)

Viene introdotta una c.d. “clausola di salvaguardia” che prevede, a far data dal 1° gennaio 2016, un incremento graduale delle aliquote IVA ordinaria (22%) e ridotta (10%). Tale misura potrà, in tutto o in parte, essere sostituita dall’adozione di provvedimenti che assicurino i medesimi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica mediante interventi di revisione di spesa o conseguimento di maggiori entrate. In assenza di tali provvedimenti, si prevede un incremento graduale delle predette aliquote nell’arco di un triennio secondo lo schema che segue:

dall’1/1/2016 dall’1/1/2017 dall’1/1/2018

aliquota

ordinaria

24% 25% 25,50%

aliquota

ridotta

12% 13% 13%

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2. NOVITA’ IN MATERIA DI IRAP (comma 20 e segg.)

2.1 Possibilità di deduzione dei costi di lavoro dipendente

Ai sensi del nuovo comma 4-octies dell’art. 11 del D.lgs. n. 446/1997, introdotto dalla Legge di stabilità, nella determinazione del valore della produzione netta è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni attualmente spettanti a fronte dell’impiego di personale (previste dal medesimo articolo 11). In pratica i costi riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato diverranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP.

Tra i soggetti destinatari delle nuove disposizioni rientrano i seguenti:

— società di capitali ed enti commerciali; — imprenditori individuali; — società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

— società ed enti esercenti attività bancaria e finanziaria;

— imprese di assicurazioni; — lavoratori autonomi; — produttori agricoli titolari di reddito agrario (per i quali sono previste ulteriori disposizioni agevolative).

La nuova disposizione, previa autorizzazione della Commissione europea, avrà effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (ossia il 2015 per i soggetti “solari”) per cui si applicherà per la prima volta nella dichiarazione IRAP 2016.

2.2 Credito d’imposta per i soggetti privi di dipendenti

A favore dei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti viene concesso un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie. Si tratta di un credito da utilizzare esclusivamente in compensazione “orizzontale” a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. Anche questa previsione avrà effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate nel corso di “Telefisco 2015”, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga in senso contrario, il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d’imposta costituisce una sopravvenienza attiva, che concorre

integralmente alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 88 del TUIR; tale provento non rileva, invece, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo.

2.3 Abrogazione della prevista riduzione delle aliquote IRAP

Sono abrogati i commi 1 e 4 dell’articolo 2 del D.L. n. 66/2014 (conv. nella L. n. 89/2014), che aveva disposto la riduzione delle aliquote IRAP a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia dal 2014 per i soggetti c.d. “solari”). In particolare l’aliquota “ordinaria” sarebbe passata dal 3,9% al 3,5%. L’abolizione ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, con il risultato che, di fatto, le nuove aliquote non risulteranno mai applicabili.

Sono fatti salvi gli effetti dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 66/2014, in base al quale, ai fini del calcolo dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 con il metodo previsionale, l’imposta che si prevedeva dovuta per tale periodo poteva essere calcolata tenendo conto di specifiche aliquote transitorie.

3. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (comma 637)

La disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997 subisce importanti modifiche soprattutto in relazione (i) alla rimodulazione del carico sanzionatorio dovuto per la regolarizzazione delle violazioni concernenti i tributi e (ii) al limite temporale entro il quale è possibile effettuare la regolarizzazione.

Si analizzano di seguito le varie ipotesi di ravvedimento declinate dalle lettere di cui si compone il novellato testo dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997:

Omesso o insufficiente versamento

— lett. a) (immutata): riduzione delle sanzioni a 1/10 del minimo se il pagamento avviene entro il termine di 30 giorni dalla data della sua commissione, ossia dalla data di scadenza prevista dalle singole leggi d’imposta. La norma deve essere letta in combinato disposto con l’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, ai sensi del quale, in caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione così ridotta, subisce un’ulteriore riduzione ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

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Ogni tipo di violazione conseguente ad errore od omissione quand’anche incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo (ivi compresa l’ipotesi di omesso o insufficiente versamento)

— lett. a-bis) (introdotta con la Legge di stabilità): riduzione delle sanzioni a 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di 90 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione ovvero, quando non sia prevista dichiarazione periodica, dal compimento dell’errore o dell’omissione;

— lett. b) (immutata): riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa ovvero, quando non sia prevista dichiarazione periodica, entro il termine di un anno dal compimento dell’errore o dell’omissione;

— lett. b-bis) (introdotta con la Legge di stabilità): riduzione delle sanzioni a 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa ovvero, quando non sia prevista dichiarazione periodica, entro il termine di due anni dal compimento dell’errore o dell’omissione. Detta riduzione si applica ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (es. IRES, IVA, IRAP, addizionali, ritenute fiscali, imposta di registro, etc.) e, quindi, con esclusione dei tributi locali (es. IMU, TASI);

— lett. b-ter) (introdotta con la Legge di stabilità): riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa ovvero, quando non sia prevista dichiarazione periodica, oltre il termine di due anni dal compimento dell’errore o dell’omissione. Detta riduzione si applica ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (es. IRES, IVA, IRAP, addizionali, ritenute fiscali, imposta di registro, etc.) e, quindi, con esclusione dei tributi locali (es. IMU, TASI);

— lett. b-quater) (introdotta con la Legge di stabilità): riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione delle violazioni mediante processo verbale (ad esclusione di alcune fattispecie concernenti principalmente la

mancata o irregolare emissione di ricevute fiscali e scontrini fiscali).

Omessa dichiarazione

— lett. c) (immutata): riduzione delle sanzioni a 1/10 del minimo se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto ovvero entro 30 giorni per l’ipotesi di omessa dichiarazione IVA.

Un’altra novità introdotta dalla Legge di stabilità è rinvenibile nel testo novellato del comma 1-ter dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, in base al quale, per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento può comunque essere validamente effettuato nonostante l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o qualunque altra attività amministrativa di cui l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza; il ravvedimento è precluso solo qualora siano stati notificati gli atti di liquidazione o di accertamento, ivi comprese le comunicazioni delle somme dovute per effetto dell’attività di liquidazione o controllo formale della dichiarazione (c.d. “avvisi bonari”).

Inoltre si prevede che l’avvenuta regolarizzazione delle violazioni non impedisce l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo ed accertamento.

Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate nel corso di “Telefisco 2015”, le nuove disposizioni sono applicabili anche alle violazioni commesse antecedentemente al 1° gennaio 2015, ferma restando la condizione che non vi sia stata notifica di atti di liquidazione o di accertamento (o “avvisi bonari”) relativi alle violazioni oggetto di regolarizzazione.

4. REVISIONE DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO (comma 637)

La riforma del ravvedimento operoso appena illustrata si lega alla revisione della disciplina concernente gli istituti deflativi del contenzioso previsti dal D.lgs. n. 218/1997 in materia di “accertamento con adesione”.

In particolare il Legislatore, in coerenza con la rimodulazione dello schema sanzionatorio relativo all’istituto del ravvedimento operoso, ha disposto l’abrogazione dei seguenti istituti, salvo quanto specificato in appresso circa la decorrenza:

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— Adesione agli inviti al contraddittorio (di cui all’art. 5, comma 1-bis, e 11, comma 1-bis, del D.lgs. n. 218/1997) L’istituto in parola permette di poter aderire al contenuto degli inviti al contraddittorio rivolti al contribuente nella procedura di accertamento con adesione. Il ricorso a detto istituto consente la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo, nonché il pagamento in forma dilazionata senza la prestazione di garanzie. L’adesione deve essere riferita al contenuto integrale dei rilievi contenuti nell’invito rivolto al contribuente e deve intervenire non oltre il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per la comparizione.

— Adesione ai processi verbali di constatazione (di cui all’art. 5-bis del D.lgs. n. 218/1997) L’istituto in parola permette di aderire al contenuto del “PVC” emesso dall’organo accertatore a seguito di accessi, ispezioni o verifiche. Il ricorso a detto istituto consente la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo, nonché il pagamento in forma dilazionata senza la prestazione di garanzie. L’adesione deve essere riferita al contenuto integrale del PVC e deve intervenire non oltre il trentesimo giorno successivo alla sua emissione.

— Acquiescenza in caso di notifica di avvisi di accertamento o di liquidazione non preceduti da inviti al contraddittorio o da processi verbali di constatazione Detto istituto consente la riduzione delle sanzioni applicate nell’avviso di accertamento nella misura di 1/6, nei casi in cui il contribuente opti per la rinuncia all’impugnazione e a presentare istanza di accertamento con adesione; è applicabile ai soli avvisi di accertamento e liquidazione che non siano stati preceduti da inviti o processi verbali definibili secondo i termini e le modalità illustrate in precedenza.

L’abrogazione dei summenzionati istituti non è tuttavia immediata in quanto gli stessi continueranno ad applicarsi agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 gennaio 2015; parallelamente l’abolizione della possibilità di definire le sanzioni per acquiescenza all’avviso di accertamento opera con riferimento agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2016. Ne consegue che il contribuente, in caso di notifica di inviti al contraddittorio ovvero di PVC entro il 31 dicembre 2015, dovrà effettuare opportune valutazioni di convenienza e scegliere se ricorrere al “nuovo” ravvedimento operoso ovvero definire le

pretese secondo gli istituti in via di abolizione. A tal fine si dovrà tener conto, ad esempio, della possibilità di definire solo alcuni rilievi del PVC prevista dal “nuovo” ravvedimento operoso e non contemplata dall’adesione al PVC di cui all’articolo 5-bis del D.lgs. n. 218/1997, nonché delle possibilità di rateazione offerte dagli istituti deflativi di cui si è detto ma non anche dal ravvedimento operoso e dei differenti tassi di interesse applicabili nelle diverse procedure.

5. NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

5.1 Utilizzo in compensazione dei crediti commerciali verso la PA a fronte di somme iscritte a ruolo (comma 19)

Viene prorogata l’efficacia delle norme di cui all’art. 12, comma 7-bis, del Decreto-Legge n. 145/2013, (convertito con la Legge n. 9/2014) consentendo così, anche per il 2015, la compensazione degli importi iscritti a ruolo con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche2, ed a condizione che le somme iscritte siano almeno pari o inferiori al credito vantato.

5.2 Nuovo computo dei termini di accertamento nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa o di ravvedimento operoso (comma 640)

Con la Legge di stabilità è stata introdotta una norma che modifica, in talune ipotesi, i termini entro cui l’Amministrazione Finanziaria può validamente porre in essere l’attività di accertamento e controllo.

Nel caso di presentazione di una nuova dichiarazione ai sensi dell’art 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998 ovvero per effetto del ravvedimento operoso di cui si è detto al precedente paragrafo, i termini di decadenza dall’accertamento decorrono dalla presentazione di tale dichiarazione, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione.

La norma si estende anche ai termini di notifica delle cartelle di pagamento emesse ex art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, ossia per i casi di controllo della liquidazione e controllo formale della dichiarazione, i quali pertanto decorreranno dalla presentazione della dichiarazione integrativa e

2 Il riferimento è alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

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sempre limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione.

La disciplina in commento risulta applicabile anche ai termini previsti per l’accertamento, la rettifica e la liquidazione dell’imposta di registro nonché dell’imposta sulle successioni e donazioni.

6. REVISIONE DELLE LISTE DEGLI STATI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA (commi 678 e 680)

La Legge di stabilità dispone la revisione di due black list.

6.1 La prima è quella rilevante ai fini dell’articolo 110, comma 10, TUIR. Ai sensi di tale disposizione (e nelle more dell’approvazione dell’apposita white list ivi prevista), le operazioni con controparti localizzate negli Stati o territori elencati nella black list di cui al DM 23.1.2002 comportano l’obbligo di indicazione separata dei relativi costi nel quadro RF del modello UNICO e l’indeducibilità degli stessi se non è verificata almeno una delle esimenti contenute nell’art. 110, comma 11, del TUIR.

I predetti Stati e territori sono stati inclusi nella black list di cui al citato DM 23.1.2002 in ragione di un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello vigente in Italia ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni. La modifica prevista dalla Legge di stabilità, che rinvia ad un apposito decreto da emanarsi a cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze, dispone l’adozione di un nuovo elenco che tenga conto unicamente della mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Diverrà così ininfluente il livello di tassazione e, per l’effetto, alcuni paesi saranno esclusi dalla black list attuale.

6.2 La seconda black list oggetto di intervento è quella relativa alla disciplina CFC (Controlled Foreign Companies) di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR. Ai sensi delle predette disposizioni (e nelle more dell’approvazione dell’apposita white list ivi prevista) le partecipazioni detenute da un soggetto residente in Italia in società - controllate o collegate - localizzate negli Stati o territori elencati nella black list di cui al DM 21.11.2001, implicano la tassazione dei redditi prodotti dalle partecipate in proporzione alla partecipazione posseduta e indipendentemente dalla percezione.

Attualmente gli Stati o territori indicati dal citato DM 21.11.2001, sono individuati “in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un

adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti”. In sede di approvazione del DM 21.11.2001 era stato considerato, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, un livello mediamente inferiore di almeno il 30% rispetto a quello medio applicato in Italia.

Con la modifica introdotta dalla Legge di stabilità, è stabilito che “si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia”; viene anche previsto che si considerano in ogni caso privilegiati i “regimi fiscali speciali” che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché accordati da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello previsto in Italia.

Per l’effetto, si renderà necessario rivedere la black list attuale ed escludere alcuni Stati e territori. Inoltre, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sarà fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali considerati “speciali”.

7. PROROGA DELLA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (commi 626 e 627)

La Legge di stabilità ha riaperto i termini per la rivalutazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all’1.1.2015. Tale possibilità è stata originariamente prevista dall’art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 ed è stata piu volte oggetto di proroga ad opera di successivi provvedimenti. La rivalutazione, che consiste nel riconoscimento fiscale del valore attribuito alla partecipazione o al terreno tramite un’apposita perizia di stima, è riservata ai seguenti soggetti:

— persone fisiche (per le operazioni non effettuate nell’esercizio d’impresa);

— società semplici e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR;

— enti non commerciali (per le operazioni non effettuate nell’ eventuale esercizio d’impresa);

— soggetti non residenti (per le operazioni non riferibili a stabili organizzazioni in Italia).

La redazione e l’asseverazione della perizia nonché il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta - ovvero della prima rata in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo - dovranno avvenire entro il 30.6.2015.

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Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono state raddoppiate. Pertanto, per attribuire rilevanza fiscale al valore indicato in perizia, l’imposta sostitutiva da assolvere risulta pari:

— al 4% per le partecipazioni non qualificate; — all’8% per le partecipazioni qualificate ed i terreni.

8. ALTRI INTERVENTI

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (comma 623)

Viene aumentata dall’11% al 17% la misura dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR di cui all’art. 11, co. 3, del D.lgs. 18.2.2000 n. 47. La disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dall’1.1.2015.

Utili percepiti da enti non commerciali (comma 655)

La tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali viene incrementata in quanto la quota esclusa da tassazione passa dal 95% al 22,26%.

In deroga all’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, la norma si applica retroattivamente agli utili messi in distribuzione dall’1.1.2014. Tuttavia, per eliminare l’aggravio di imposizione per il periodo d’imposta in corso all’1.1.2014, è stato previsto – soltanto per tale periodo - un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta dovuta in base al nuovo regime e quella calcolata secondo le previgenti disposizioni. Particolari limitazioni quantitative e temporali sono previste in ordine alle modalità di utilizzo di tale credito.

Aliquote TASI 2015 (comma 679)

E’ stato stabilito che anche per il 2015 le aliquote TASI possono essere aumentate dello 0,8 per mille, in deroga ai limiti ordinariamente previsti, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.Pertanto anche per il 2015:

— l’aliquota massima complessiva del 10,6 per mille (IMU + TASI) potrà aumentare fino all’11,4 per mille (10,6+0,8);

— l’aliquota TASI relativa alle abitazioni principali (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le quali non è dovuta l’IMU, potrà essere del 3,3 per mille (2,5 + 0,8).

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