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LEGGE DI BILANCIO 2017 E DECRETO COLLEGATO Legge del 11/12/2016 n. 232 D.L. 193 del 22/10/2016 (conv. in L. 225/2016) Patti (ME) Giornata del 10 Febbraio 2017 A cura di dott. ANDREA CIRRINCIONE

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LEGGE DI BILANCIO 2017

E DECRETO COLLEGATO

Legge del 11/12/2016 n. 232 D.L. 193 del 22/10/2016 (conv. in L. 225/2016)

Patti (ME)

Giornata del 10 Febbraio 2017

A cura di

dott. ANDREA CIRRINCIONE

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SOMMARIO

CONTABILITA’ SEMPLIFICATE E REGIME DI CASSA ........................................................................................ 3

SUPER AMMORTAMENTO 40% - PROROGA ............................................................................................... 17

IPER AMMORTAMENTO 150% .................................................................................................................... 20

IRI – IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA ................................................................................................... 23

ASSEGNAZIONI AI SOCI ED ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE .................................................... 33

NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE .............................................................. 35

PROROGA BONUS EDILI E BONUS MOBILI ............................................................................................... 37

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CONTABILITA’ SEMPLIFICATE E REGIME DI CASSA

ART. 66 TUIR (art. 1 c. 17 L. 232/2016) FINO AL 2016 DAL 2017

1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui agli articoli 57 e 85 e degli altri proventi di cui agli articoli 59, 89 e 90, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 58 e 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101.

1. Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. [cassa] La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101 [competenza]

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili (…). Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1. [competenza] 3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8.

Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti nell'esercizio nel quale e' stato registrato il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. [cassa per l’art. 99; competenza per il resto]

Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109.

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PRINCIPIO DI CASSA PRINCIPIO DI COMPETENZA

PERIODO D'IMPOSTA 2017

IMPRESE IN SEMPLIFICATA

IMPRESE IN ORDINARIA

IMPRESE IN SEMPLIFICATA

IMPRESE IN ORDINARIA

PRINCIPIO DI COMPETENZA

PERIODO D'IMPOSTA 2016

A partire dal periodo d’imposta 2017

il regime di tassazione delle contabilità semplificate (cd. “imprese minori”)

non è più il principio di “competenza”

ma è un regime “di cassa rettificato”.

ATTENZIONE - Le ditte individuali/Snc/Sas che intendono permanere nell’ambito del regime di competenza

devono optare per la contabilità ordinaria

nel mod. Iva 2018 per l’anno 2017 (trovando comunque applicazione il “comportamento concludente”).

IVA: le novità non hanno alcun riflesso in ambito Iva:

il regime “Iva per cassa” ex art. 32-bis DL 83/2012 non è modificato ed è, pertanto, attivabile

in caso contrario, l’esigibilità Iva rimane inalterata.

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REGIME DI CASSA “RETTIFICATO”

RELAZIONE TECNICA AL DISEGNO DI LEGGE “L’introduzione di un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione. La lettera a) del comma 1 riscrive il comma 1 dell’articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che, ai fini della determinazione del reddito di impresa di tali soggetti, assumano rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute. Si deroga, quindi, al criterio della competenza, sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.”

PER CASSA

ALTRI COMPONENTI(es: costi pluriennali;

ecc.)

SI RITIENE VADANO SEGUITE LE REGOLE PROPRIE DEL TUIR

LEASING

PER COMPETENZA

AMMORTAMENTO

ACCANTONAM. TFR/TFM

PER COMPETENZA

PLUS/MINUSVALENZESOPRAVV. ATTIVE/PASSIVE

AUTOCONSUMOPROVENTI IMMOBILIARI

IMPRESE INDIVIDUALISOCIETA' DI PERSONE

ENTI NON COMMERCIALI

RICAVI E SPESE

DIVIDENDI

IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA DAL 2017

REGOLE PROPRIE DEL TUIR

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Non si rilevano più le rimanenze finali (né iniziali), né di beni né di opere in corso (ultrannuali o meno). ACCONTI Una impresa edile non tasserà più i corrispettivi alla ultimazione dell’appalto, ma all’incasso.

Deve tassare gli acconti? Si ritiene dover dare risposta positiva (saranno più probabili degli “scompensi” di reddito tra i diversi periodi d’imposta, che il principio di competenza non ammetteva).

Plusvalenza: per essere tassata deve essere “realizzata”, cioè deve essere intervenuto il trasferimento della proprietà. Dubbio: l’incasso di un acconto alla sottoscrizione di un preliminare di cessione è imponibile? Si ritiene dare risposta negativa (lo sarà al momento del contratto definitivo di cessione). ALTRI COMPONENTI DI REDDITO Nulla viene disposto: componenti negativi/positivi rateizzati (es.: quote di spese di manutenzione e riparazione che residuano da

esercizi precedenti; quote di plusvalenze rateizzate; ecc.) perdite fiscali il cui regime fiscale deve intendersi invariato.

Esempio: la perdita è utilizzabile solo nel periodo d’imposta in cui è generata in compensazione di qualsiasi tipo di reddito, essendo l’eventuale eccedenza non utilizzata non riportabile ai periodi d’imposta successivi).

Con apposito DM (doveva essere emanato entro il 31/01/2017) possono essere introdotte disposizioni attuative.

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FAC-SIMILE DI CONTO ECONOMICO DI UNA SEMPLIFICATA:

COSTI Importo RICAVI Importo

Acquisto di materie prime e mat. di consumo 100.000,00 Ricavi per vendita merci 300.000,00

Acquisto merci 50.000,00 Interessi attivi (art. 89 Tuir) 200,00

Retribuzioni (art. 95 Tuir) 20.000,00 Plusvalenze (quota 2017) 2.000,00

Contributi inps (art. 95 Tuir) 4.500,00 Proventi immob. patrimon. (art. 90 Tuir) 3.000,00

Contributi inail (art. 95 Tuir) 1.200,00 Sopravvenienze attive 600,00

Dipendenti c/tfr (acc.to del 2017) 1.500,00

Utenze (energia elettrica; riscaldamento; ecc.) 2.500,00

Telefonia 1.000,00

Cancelleria 100,00

Assicurazioni 500,00

Tasse (imposta di registro, ecc.) (art. 99 Tuir) 100,00

Canoni leasing (quota 2017) 600,00

Amm.to attrezzatura (quota 2017) 400,00

Amm.to autocarri (quota 2017) 1.000,00

Amm.to autovetture (quota 2017) 300,00

Amm.to macchine d'ufficio (quota 2017) 200,00

Amm.to mobili e arredi (quota 2017) 150,00

Perdite su crediti (art. 101 Tuir) 1.000,00

Minusvalenze su beni strumentali 800,00

Sopravvenienze passive 500,00

Interessi passivi 700,00

Rimanenze finali 2016 40.000,00

TOT. COMPONENTI NEGATIVI 227.050,00 TOT. COMPONENTI POSITIVI 305.800,00

(in blu i componenti determinati ancora per competenza, in attesa di conferme ufficiali)

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RIMANENZE FINALI AL 31/12/2016

INDICAZIONE TRA I BENI FISICAMENTE PRESENTI A

MAGAZZINO NEL 2017

QUOTA PAGATA ENTRO IL 31/12/2016

NESSUN VALORE DI RIMANENZA INIZIALE 2017

RIMANENZA INIZIALE 2017QUOTA PAGATA NEL 2017

PASSAGGIO DI REGIME

Si verificano due effetti sostanziali.

A) RIMANENZE FINALI ANTE INGRESSO NEL REGIME DI CASSA il reddito del primo anno di applicazione delle nuove regole (2017, o successivo) deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio

precedente (2016, o successivo), secondo il principio di competenza (posto che non rileveranno più come iniziali)

Criticità: l’irrilevanza delle rimanenze iniziali (quale componente negativo di reddito) può determinare una perdita nel 1° anno di applicazione, il cui recupero segue le regole e le limitazioni viste in precedenza. Per i contribuenti minimi l’eventuale eccedenza di rimanenze rispetto ai ricavi costituiva un importo che andava dedotto dai ricavi dell’anno successivo; è possibile che il DM attuativo disponga nel merito.

Note: in sede di eventuale ritorno dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria non vi saranno rimanenze iniziali (se non per i beni consegnati al 31/12 ma non ancora pagati dall’impresa).

Al contrario, non andranno effettuati particolari operazioni nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata al regime forfettario (entrambi assoggettati a regime di cassa) o viceversa.

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1° Si determina prima il reddito secondo il principio "di cassa"(non ri leva la competenza)

2° Poi si determina poi il reddito del periodo successivocontinuando ad applicare il principio di cassa ai

componenti positivi/negativi del periodo precedente

l'ordinario principio della competenza rendendo rilevanti i componenti non tassati/dedotti(non ri levano gl i aspetti finanziari ) nel periodo precedente

PASSAGGIO da REGIME DI CASSA al REGIME DI COMPETENZA

(regime di cassa) RITORNO al regime di competenza

PASSAGGIO da REGIME DI COMPETENZA al REGIME DI CASSA

(regime di competenza) INGRESSO nel regime di cassa

1° Si determina prima il reddito secondo 2° Si determina poi il reddito del periodo successivo

B) PASSAGGIO DAL REGIME DI COMPETENZA REGIME DI CASSA Onde evitare “salti o duplicazioni di imposizione”, in caso di passaggio: da un regime “di cassa” ad un regime “di competenza”: i ricavi e le spese che hanno già concorso alla formazione

del reddito (per cassa): non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (per competenza)

e viceversa.

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Esempio1: impresa edile in contabilità semplificata nel 2017 stipula un appalto per complessivi €. 10.000: - nel 2017 incassa anticipatamente l’intero importo: tassato nel 2017 (senza apposizione di rimanenze finali) - nel 2018 opta per la contabilità ordinaria ed ultima i lavori: non tassa il corrispettivo nell’anno di ultimazione (in quanto già

tassato nel 2017).

Esempio2: nel caso precedente l’impresa abbia stipulato l’appalto nel 2016, incassando un acconto di €. 3.000 (non tassato, in quanto l’opera non è ultimata): - nel 2017 entra nel regime di cassa: dovrà tassare l’acconto di €. 3.000 (oltre alle altre eventuali somme percepite nel 2017).

IRAP

Anche ai fini della base imponibile Irap delle imprese in contabilità semplificata: si applica il principio di cassa (es: non rilevano le rimanenze finali; ecc.) permanendo le indeducibilità/non imponibilità specifiche previste dall’art. 5-bis c. 1 Dlgs. 446/97 (costo del lavoro;

plus/minusvalenze; sopravvenienze attive/passive; ecc.).

Rimane la possibilità di optare per la determinazione a valori di bilancio (indipendentemente dall’opzione per la contabilità ordinaria).

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ADEMPIMENTI CONTABILI I “nuovi registri” sono sostanzialmente mutuati da quanto già previsto per i professionisti, con alcune differenze.

ARTICOLO 3 DPR 595/97 - SCRITTURE CONTABILI DEGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI. 1. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono il registro di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [ndr: registro cronologico], qualora vi siano separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. Nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri deve essere riportato, con riferimento alle distinte operazioni, l'importo complessivo dei mancati incassi o dei mancati pagamenti. I singoli ammontari relativi ai predetti incassi o pagamenti devono essere annotati nei registri stessi con riferimento al periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati.

ART. 18 DPR 600/73 CONTABILITA' SEMPLIFICATA PER LE IMPRESE MINORI 2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 [ndr: contabilità ordinaria] devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalita', l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresi' annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo. 3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile gia' registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalita' di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui e' intervenuto il relativo incasso o pagamento.

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OPZIONI ALTERNATIVE è

1) REGISTRI IVA + REGISTRO “INCASSI” E REGISTRO “PAGAMENTI”

oltre agli ordinari registri Iva (registro acquisti, vendite e/o corrispettivi) occorre tenere:

a) apposito registro in cui annotare, cronologicamente i ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso:

a) il relativo importo b) le generalità, l’indirizzo ed il comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento c) gli estremi della fattura o altro documento emesso

b) apposito registro dove annotare cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento (criterio di cassa) le spese sostenute nell’esercizio; per ciascuna spesa vanno indicate:

a) le generalità, l’indirizzo ed il comune di residenza del soggetto che incassa b) gli estremi della fattura o altro documento emesso

N.B.: per le spese non è richiamato l’obbligo di indicare il relativo importo (a differenza dei ricavi). Altri componenti positivi e negativi di reddito (es: ammortamenti; sopravvenienze; ecc.): - l’annotazione va fatta sempre in tali registri (per monitorarne incassi e i pagamenti) - essendo, tuttavia possibile (come attualmente previsto) godere di un maggior termine per la registrazione, che scade entro il

termine di presentazione di Unico.

REGISTRO FATTURE EMESSE

REGISTRO ACQUISTI

REGISTRO PAGAMENTI

REGISTRO INCASSI

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2) SOLI REGISTRI IVA “INTEGRATI” E’ possibile tenere i soli registri Iva (dunque, non anche i registri “cronologici” di incassi e pagamenti) laddove: le annotazioni delle operazioni non soggette ad Iva siano effettuate separatamente nei registri IVA al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, vanno indicate le sole operazioni per le

quali entro il termine dell’anno non è intervenuto l’aspetto finanziario (operazioni attive non incassate e operazioni passive non pagate).

Se l’incasso o il pagamento non è avvenuto nell’anno di registrazione: nei registri va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono essendo così desumibili “per differenza” le operazioni per i quali è intervenuto l’incasso/pagamento.

In tal caso, i ricavi percepiti ed i costi sostenuti vanno annotati “separatamente” nei registri stessi, nell’anno in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

OPZIONE “REGISTRAZIONE VALE INCASSO” Quale ulteriore semplificazione è possibile: l’esercizio di una apposita opzione vincolante per un triennio al fine di tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti (fermo restando l’obbligo

di “separata annotazione” delle operazioni non soggette a registrazione IVA) in applicazione della quale sorge una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti

coincide con quella di incasso (del ricavo) o pagamento (della spesa).

REGISTRAZIONE

INCASSO / PAGAMENTO =

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N.B.: in questo caso non si dovrà monitorare l’aspetto finanziario (obbligo che aggrava gli adempimenti delle contabilità semplificate e che, con ogni probabilità, sarà accolta con favore nel panorama aziendale).

L’opzione introduce una presunzione assoluta, senza che, dunque, possa essere contestata l’errata applicazione del principio di cassa in sede di eventuale verifica.

DUBBI: il principio sarà probabilmente disciplinato dal DM attuativo, per evitarne gli aspetti critici; si pensi: - al contribuente intenda “addomesticare” la perdita non registrando delle spese (considerando che ai fini Iva l’obbligo

ricorre per i soli ricavi); il costo sarà dedotto nei periodi successivi, eludendo l’art. 8 Tuir - alla presenza di fatture emesse registrate (dunque “incassate” per presunzione assoluta), ma successivamente

“inesigibili”; non è chiaro se possa operare il minor ricavo/eventuale deduzione.

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TELEFISCO 2017 – LE ANTICIPAZIONI

Chiarimento: il principio di cassa si applica, oltre a “spese” e “ricavi”, solo ai componenti (positivi o negativi) di reddito diversi da quelli individuati nell’art. 66 Tuir: comma 1 ultimo periodo: plus/minusvalenze; sopravvenienze; perdite su crediti; prov. immobiliari; autoconsumo comma 2: ammortamenti/leasing e accantonamenti TFR/TFM comma 3: costo del lavoro, costi pluriennali, ecc., laddove il Tuir non preveda già il regime di cassa (è il caso di imposte/tasse

deducibili e contributi associativi ex art. 99 Tuir).

Chiarimento: i funzionari negano che le annotazioni cronologiche dei pagamenti/incassi siano obbligatori solo per i (rari) contribuenti esonerati dalla contabilità Iva (es: tabaccai “puri”), essendo una norma “a carattere generale, per le imprese minori”.

Chiarimento: in presenza di opzione per il regime “registrazione vale incasso” i funzionari: - confermano che si tratta di presunzione assoluta di legge (non contestabile in sede di eventuale verifica) - ritengono che la fattura registrata entro i termini della detrazione Iva (art. 19 c. 1 Dpr 633/72: termine di presentazione del

mod. Iva relativo al 2° periodo successivo) comporti la deduzione in tale periodo.

Conferma: in relazione alle rimanenze finali del 2016, è confermato il fatto che esse andranno ad abbattimento del reddito anche nel caso riguardino opere su ordinazione (ultrannuali o meno). Nota: qualsiasi tipologia di rimanenza (inclusi i titoli all’attivo circolante) non compariranno più in bilancio. Molte imprese genereranno così una perdita, che potrebbe non essere interamente utilizzabile nel 2017 (dunque, persa): è, tuttavia, possibile che l’atteso DM attuativo introduca dei meccanismi “di riporto” ai periodi successivi (è quanto avvenuto per i contribuenti minimi, pur in assenza di previsione nella L. 244/07).

Conferma: è confermato il principio (antielusivo) secondo cui, in sede di passaggio al principio di cassa: - va in primo luogo determinato il reddito per competenza (es: servizio attivo ultimato nel 2016) - e, successivamente, vanno stralciati dal reddito i medesimi componenti incassati/pagati nel periodo successiva in cui si

applica il principio di cassa (il servizio incassato nel 2017 non risulta tassato).

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IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

LIMITI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Attività Ricavi periodo precedente

Prestazioni di servizi € 400.000 Altre attività € 700.000

Attività miste (senza contabilità separata per obbligo ex art. 36 Dpr 633/72): in caso di a) mancata “distinta annotazione“ dei ricavi: si presumono prevalenti quelli derivanti da attività non “di servizi” (ricavi

complessivi < €. 700.000) b) “distinta annotazione“ dei ricavi: vanno soddisfatti due requisiti: - ricavi complessivi < €. 700.000 - ricavi prestazioni di servizi < €. 400.000

REGIME NATURALE

SI ACCEDE SENZA ESERCITARE ALCUNA OPZIONE , AL SOLO VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI LEGGE

REGIME NON NATURALE

PER ACCEDERVI OCCORREA) ESERCITARE UNA OPZIONE: PER FUORIUSCIRE DAL REGIME NATURALEB) ESERCITARNE LA REVOCA: QUANDO SI VOGLIA RIENTRARE NEL REGIME

Imprese individuali: il regime forfettario è preordinato al regime di contabilità semplificata tra i regimi naturali.

MATERIA REGIME NATURALE E' POSSIBILE OPTARE PER: DURATA MINIMA

CONTABILITA' Semplificata La contabilità ordinaria 3 anni

LIQUIDAZIONI IVA Mensile La periodicità trimestrale 1 anno

Fino all’ingresso nel regime di cassa: si guarda ai ricavi “di competenza” dell’anno precedente

Dall’ingresso nel regime di cassa: si guarda ai ricavi “percepiti” nell’anno precedente

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SUPER AMMORTAMENTO 40% - PROROGA

AMBITO SOGGETTIVO titolari di reddito d'impresa (anche contribuenti minimi)

esercenti arti e professioni.

AMBITO OGGETTIVO

MATERIALITA’ STRUMENTALITA’ NOVITA’ DEL BENE OIC16: costituiscono immobilizzazioni materiali i beni di uso durevole che

fanno parte dell’organizzazione permanente delle società

sono esclusi gli intagibles

elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'ambito dell'attività

Sono esclusi dai beni strumentali: beni merce (anche se trasformati o

assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita)

i materiali di consumo.

acquisto diretto dal produttore o dal commerciante del bene;

acquisto diverso da quelli sopra citati, purché il bene non sia mai stato utilizzato da alcuno

acquisto presso un soggetto che non è né il produttore, né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso), né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto

Comma 8 Legge di Bilancio per il 2017: estensione del super ammortamento del 140% per l’acquisto di beni materiali, strumentali e nuovi, per gli acquisti effettuati nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 o fino al 30/06/2018 se entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato e sia

pagato un acconto almeno del 20% del costo di acquisizione.

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BENI ESCLUSI: fabbricati e costruzioni

beni con un coefficiente di ammortamento fiscale DM 31/12/1988 < 6,5% beni espressamente indicati nell’Allegato 3 della Legge di Stabilità 2016

AUTOVETTURE Art. 164 Tuir Fino 31.12.2016 Dal 01.01.2017 esclusivamente strumentali nell’attività propria (autonoleggi) adibiti ad uso pubblico (taxi)

(deducibilità al 100%) lett. a)

SI

SI

uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (deducibilità al 70%)

lett. b-bis) NO

veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti (deducibilità al 20%; 80% per agenti/rappresentanti di comm.)

lett. b)

PERIODO DELL’INVESTIMENTO - DATA RILEVANTE (art. 109 Tuir): Acquisto: data di consegna o spedizione (se successivo, il momento in cui si verifica il trasferimento della proprietà) Appalto: momento di ultimazione della prestazione (ES.: SAL) con accettazione Leasing: data di consegna del bene al locatario (ad eccezione di clausole che richiamino l’esito positivo della prova).

IL MECCANISMO - VARIAZIONE EXTRA CONTABILE

il costo dei beni è maggiorato del 40% - ammortamento o quota capitale dei canoni leasing il maggior ammortamento/canone leasing abbatte l’imponibile (IRES/IRPEF, non per l’IRAP) con una

deduzione extracontabile si crea un disallineamento civilistico – fiscale (che, non essendo temporaneo, non richiede le imposte differite).

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CONNESSIONE DEVE ESSERE INTERCONNESSO ALLA AZIENDA

EMBEDDEDNON VA SCORPORATO

IL RELATIVO COSTOTUTTO AD IPERAMMORT.

DEL 150%

SOFTWARE E IPERAMMORTAMENTO

DEL 40%

SUBORDINATA ALL'IPERMMORTAMENTO DI UN BENE MATERIALE (ANCHE NON CONNESSO)

SPETTANZA

CESSIONE DEL BENE: la maggiorazione del 40%

non ha alcuna influenza sul calcolo delle plusvalenza/minusvalenza che vanno calcolate come differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato determinato senza tener conto

della maggiorazione del 40% derivante dai superammortamenti.

NOVITA’ - AGEVOLAZIONE ESTESA AI SOFTWARE

E’ disposta l’estensione dell’agevolazione all’acquisizione: di beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica previsto dal piano cd. “Industria 4.0” si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni indicati nell’allegato B della Legge di Bilancio per il 2017,

che consentono di interconnettere i macchinari e gli impianti è necessario che l’impresa fruisca dell’iperammortamento del 150% su almeno un bene.

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IPER AMMORTAMENTO 150%

Commi 9-13 Legge di Bilancio 2017: possibilità di incrementare del 150% il costo fiscale del bene ammortizzabile per i soli beni finalizzati a “favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello industria 4.0”

indicati nell’Allegato A della Legge di Bilancio per il 2017 gli acquisti devono essere effettuati negli stessi termini previsti per l’estensione del super ammortamento:

- beni acquistati nel periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 - acquisti effettuati fino al 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal

venditore e sia pagato un acconto almeno del 20% del costo di acquisizione.

I citati beni al fine di essere agevolabili devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)

b) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program

c) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

d) interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive

e) rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

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I citati beni agevolabili, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto

2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,

3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

4. dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,

5.

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

CERTIFICAZIONE Si prevede che il possesso dei requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione venga attestata: per i beni con costo di acquisizione inferiore a € 500.000

da una dichiarazione resa dal legale rappresentante (DPR 445/2000) per i beni con costo di acquisizione superiore a € 500.000

da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

MODALITA DI ACQUISIZIONE: si ritiene siano estesi i concetti propri del superammortamento anche a: acquisto di beni in leasing realizzazione dei beni agevolabili in economia o mediante contratto di appalto.

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TELEFISCO 2017 – LE ANTICIPAZIONI

Chiarimento: anche per l’iperammortamento trova applicazione il principio di competenza del costo (l’investimento rileva alla consegna, all’accettazione del SAL, ecc.). Spetta per le sole imprese.

Chiarimento: in relazione ai software, i funzionari ritengono che la maggiorazione del 40% spetti: solo se effettuati da un contribuente che fruisce contestualmente degli iperammortamenti sui beni materiali non rilevando a tal fine che risulti interconnesso:

- al medesimo bene su cui si fruisce dell’iperammortamento - che essere interconnessi a un bene che avrebbe goduto dell’iperammortamento ove fosse stato effettuato nel periodo

1/01/2017-31/12/2017.

Esempio1: Alfa Srl acquista nel 2017 per €. 10.000 software per il monitoraggio dei macchinari aziendali: - ove acquisti un macchinario ad alta tecnologia consegnato a dicembre 2017 (iperammortizzato al 150%) - potrà fruire della maggiorazione degli ammortamenti del 40% sul software, a nulla rilevando che il macchinario tecnologico non risulti monitorato dal software.

Chiarimento: nel caso in cui il software acquistato sia incorporato al bene tecnologico (“embedded”): - non si effettua alcuno scorporo del corrispettivo (per applicare la maggiorazione del 40% al software) - essendo quest’ultimo unitariamente soggetto all’iperammortamento del 150%.

Esempio2: nell’Esempio1 precedente la fattura per il macchinario ad alta tecnologia riporta distintamente il costo del software embedded (per €. 20.000) rispetto al macchinario (per €. 300.000): - l’intero costo di €. 320.000 potrà fruire dell’iperammortamento del 150%.

Chiarimento: in caso di obbligo di perizia (bene iperammortizzato di costo > €. 500.000), il tecnico abilitato dovrà stilare una singola perizia per ciascun bene (non sono ammesse perizie “cumulative”). Nulla viene chiarito sul requisito di entrata in funzione del bene (che si ritiene doversi estendere anche all’iperammortamento)

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IRI – IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA

Art. 55-bis TUIR (Imposta sul reddito d'impresa) 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77 [ndr: aliquota Ires]. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. 2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. 4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione. 5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.

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IN CONTABILITA' ORDINARIA

PER OBBLIGO PER OPZIONE

SRL IN PICCOLA TRASPARENZA

IMPRENDITORI INDIVIDUALI

SNC / SAS

SOGGETTI INTERESSATI

OPZIONE PER IL REGIME IRI

RINNOVO

COMPORTAMENTO CONCLUDENTE FINO A REVOCA?

VA ESERCITATA IN UNICO RELATIVO AL 1° PERIODO DI APPLICAZIONE

DURATA MINIMA 5 PERIODI

ATTENZIONE – non è prevista alcuna disposizione di attuazione

Quadro

OP?

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REDDITO D'IMPRESA

TASSAZIONE SEPARATA

ALIQUOTA IRES

ALTRI REDDITI

TASSAZIONE ORDINARIA IRPEF

Ai fini impositivi, la nuova imposta comporta una tassazione separata tra: il reddito d’impresa (assoggettato ad IRI) gli altri redditi percepiti dall’ imprenditore o dai soci (assoggettati ordinariamente ad IRPEF, senza cumulo per la

determinazione degli scaglioni Irpef).

BASE IMPONIBILE IRI E’ determinata: in generale: secondo le ordinarie disposizioni del reddito d’impresa in deroga: gli utili prelevati (dall’imprenditore/collaboratori familiari, oppure dai soci) sono: deducibili dal reddito d’impresa (quale variazione in diminuzione in Unico) nel limite dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili che hanno scontato l’IRI.

Nota: la quota di utili prelevata sarà dedotta prima dell’utilizzo delle perdite pregresse.

Tassazione separata: il reddito d’impresa, a decorrere dal 1/01/2017: non concorre al reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore o collaboratore familiare/socio ma è assoggettato a tassazione “separata” con aliquota del 24% (pari a quella Ires).

Viene, conseguentemente, sospesa la tassazione per trasparenza (art. 5 e 116 Tuir)

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SOMME PRELEVATE Gli utili o le riserve di utili prelevati dall’imprenditore/dai collaboratori familiari o dai soci se realizzati in costanza di opzione (cd. “riserve IRI”): costituiscono nel reddito d’impresa una nuova tipologia di costi

deducibili (rese, poi, imponibili in capo al percipiente) se realizzati prima dell’ingresso nel regime opzionale: mantengono il regime previgente di trasparenza e, dunque, non

risultano deducibili dal reddito d’impresa (né imponibili per il socio).

La deduzione di “utili/riserve IRI” è determinata al netto (quindi viene ridotta) delle perdite residue computabili in diminuzione dai redditi di impresa dei periodi di imposta successivi.

REDDITO SUPERIORE ALL’UTILE Ove i redditi d’impresa “eccedano” gli utili conseguiti (come avviene ordinariamente a causa delle riprese fiscali) la Relazione illustrativa chiarisce che tali eccedenze “restano assoggettate esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento.”

PRELEVAMENTI ECCEDENTI L’UTILE In presenza di prelevamenti eccedenti l’utile d’esercizio e le riserve di utili disponibili (caso piuttosto frequente nella pratica aziendale): non scatta alcuna tassazione in capo all’imprenditore/socio né le somme risulteranno deducibili dall’IRI

posto che non vengono prelevate somme che sono state precedentemente assoggettate ad IRI.

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NO IMPONIBILITA' PER IL TITOLARE/SOCI

NO DEDUZIONE NEL REDDITO D'IMPRESA

PRELEVAMENTO UTILI E RISERVE IRI

MATURATE IN REGIME IRI

DEDUZIONE NEL REDDITO D'IMPRESA

IMPONIBILITA' PER CASSA

PER IL TITOLARE/SOCIABBATTIMENTO IRI AL 24%

PERMANGONO IN TRASPARENZA FISCALE

MATURATE ANTE REGIME IRI

REDDITI PERCEPITI DA IMPRENDITORE/SOCI Quando l’imprenditore/soci prelevano (criterio di cassa) le somme assoggettate ad IRI dai conti dell’impresa/società queste somme: che mantengono la natura di reddito d’impresa concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore/collaboratori/soci.

PRELEVAMENTI DEGLI UTILI - DIFFERENZE E ANALOGIE CON L’IRES

Impresa individuale/Snc/Sas Srl non trasparente tassati al 100% tassati al 49,72% non sono soggette ad alcuna ritenuta idem sono deducibili per l’impresa sono indeducibili per la Srl Per quanto attiene le società di persone: non riducono il costo fiscale della partecipazione idem

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ATTENZIONE - DISTRIBUZIONE DI UTILI – PRESUNZIONE: in presenza di riserve di utili costituiti ante e post ingresso nel regime IRI, l’art. 55-bis c. 6 Tuir introduce: la presunzione di prioritaria distribuzione (che si ritiene assoluta, considerata l’assenza di una assemblea che

possa deliberare diversamente) di riserve costituite con utili realizzati fuori dal regime IRI.

ADEMPIMENTI

a) AI FINI CONTABILI: sarà necessaria la contabilizzazione dei prelievi degli utili e delle riserve da parte del titolare dell'impresa/società di persone (motivo per cui l’accesso è subordinato alla tenuta della contabilità ordinaria).

STATO Attivo Passivo PATRIMONIALE … …

Riserve “ante opzione IRI” Riserve “in regime IRI” …

b) AI FINI DICHIARATIVI: il mod. Unico sarà integrato con un prospetto analogo:

al Prospetto delle riserve presente in Unico SC: per la durata dell’opzione (avente la medesima finalità di monitorare l’utilizzo delle diverse tipologie di riserve)

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al Prospetto delle società trasformate di Unico SP: alla fuoriuscita dall’opzione.

Soggetti ammessi Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria

Srl con i requisiti per la "piccola trasparenza" fiscale

Reddito imponibile Regole ordinarie del reddito di impresa

Prelevamento degli

utili generati

post opzione Tassati come redditi d'impresa in capo al titolare/soci

ante opzione Non sono tassati

Si considerano distribuite in via prioritaria

TELEFISCO 2017: in relazione alla determinazione del cd. “plafond IRI” (cioè dell’importo fino a capienza del quale l’impresa considera deducibili i prelevamenti di riserve di utili/utile d’esercizio assoggettati ad Iri, per i quali, corrispondentemente, opera una tassazione Irpef progressiva per l’imprenditore/soci): - l’importo va considerato sommando tutti i redditi assoggettati ad Iri - tenendo conto delle sole perdite fiscali utilizzabili in sede di fuoriuscita dal regime opzionale (non rilevano le perdite

fiscali utilizzate nell’ambito della tassazione separata IRI).

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Esempio1 MANCATO PRELIEVO DI UTILI Ditta individuale riporta nel quinquennio 2017-2021 la seguente situazione:

Anno Utile Var.

aum/ dim.

Red-dito

Prog. utili

Prele-vam.

Ris. di utili

Somme ded./ imp.

Redd. Lordo

Util. Perd. Preg.

Red. netto perd.

Perd. riport.

Prog. Perd. Pregr.

Prog. Redd.

IRI

Prog. Prel. Rilev.

Plafond IRI

2017 90 10 100 90 90 - 100 - 100 - - 100 - 100 2018 90 10 100 180 180 - 100 - 100 - - 200 - 200 2019 90 10 100 270 270 - 100 - 100 - - 300 - 300 2020 90 10 100 360 360 - 100 - 100 - - 400 - 400 2021 90 10 100 450 450 - 100 - 100 - - 500 - 500 TOT. 450 50 500 - - 500

Esempio2 PRELIEVO DI TUTTI GLI UTILI Nell’Esempio1 la ditta individuale riporti ora la seguente situazione:

Anno Utile Var.

aum/ dim.

Red-dito

Prog. utili

Prele-vam.

Ris. di utili

Somme ded./ imp.

Redd. Lordo

Util. Perd. Preg.

Red. netto perd.

Perd. riport.

Prog. Perd. Pregr.

Prog. Redd.

IRI

Prog. Prel. Rilev.

Plafond IRI

2017 90 10 100 90 100 - 100 - - - - - 100 100 - 2018 90 10 100 90 100 - 100 - - - - - 200 200 - 2019 90 10 100 90 100 - 100 - - - - - 300 300 - 2020 90 10 100 90 100 - 100 - - - - - 400 400 - 2021 90 10 100 90 100 - 100 - - - - - 500 500 - TOT. 450 50 500 500 500 -

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Esempio3 PRELIEVO PARZIALE DI UTILI Sempre in relazione all’Esempio1, la ditta individuale riporti ora la seguente situazione:

Anno Utile Var.

aum/ dim.

Red-dito

Prog. utili

Prele-vam.

Ris. di utili

Somme ded./ imp.

Redd. Lordo

Util. Perd. Preg.

Red. netto perd.

Perd. riport.

Prog. Perd. Pregr.

Prog. Redd.

IRI

Prog. Prel. Rilev.

Plafond IRI

2017 90 10 100 90 50 40 50 50 - 50 - - 100 50 50 2018 90 10 100 130 50 80 50 50 - 50 - - 200 100 100 2019 90 10 100 170 50 120 50 50 - 50 - - 300 150 150 2020 90 10 100 210 50 160 50 50 - 50 - - 400 200 200 2021 90 10 100 250 140 110 140 -40 - - 40 40 500 340 160 TOT. 450 50 500 340 340 200

Esempio4 PRELIEVO PARZIALE DI UTILI La ditta individuale riporti nel quinquennio 2017-2021 la seguente situazione:

Anno Utile Var.

aum/ dim.

Red-dito

Prog. utili

Prele-vam.

Ris. di utili

Somme ded./ imp.

Redd. Lordo

Util. Perd. Preg.

Red. netto perd.

Perd. riport.

Prog. Perd. Pregr.

Prog. Redd.

IRI

Prog. Prel. Rilev.

Plafond IRI

2017 90 10 100 90 150 - 90 10 - 10 - - 100 90 10 2018 90 10 100 90 50 40 50 50 - 50 - - 200 140 60 2019 90 10 100 130 50 80 50 50 - 50 - - 300 190 110 2020 90 10 100 170 50 120 50 50 - 50 - - 400 240 160 2021 90 10 100 210 50 160 50 50 - 50 - - 500 290 210 TOT. 450 50 500 350 290 210

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FUORIUSCITA DAL REGIME IRI

Mantengono il regime previgente

RISERVE IRI

Il quinquennio decorre dall'ultimo periodo di regime Iri

Sono imponibili per l'imprenditore/soci

Sono deducibili dal reddito d'impresa

Torna ad applicarsi regime ordinario

Compensazione nel limite di 5 anniNel momento del prelevamento

PERDITE PREGRESSE

IL RIPORTO DELLE PERDITE Le perdite maturate durante l’applicazione dell’IRI: rimangono computate in diminuzione del reddito IRI dei periodi d’imposta successivi sempre per l’intero importo che

trova capienza in essi ma senza limitazione temporale del quinquennio (art. 8 c. 3 TUIR).

Alla scadenza del regime (senza rinnovo), le perdite “residue” si riporteranno in avanti nell’ordinario limite quinquennale, ma considerando la relativa formazione tutta nell’ultimo esercizio.

LIMITE DEL QUINQUIENNIO

SENZA ALCUN LIMITE DI TEMPO

RIPORTO DELLE PERDITE IN REGIME IRI

UTILIZZABILI SULL'INTERO REDDITO CHE INCROCIANO

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ASSEGNAZIONI AI SOCI ED ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE ART. 1 LEGGE DI STABILITÀ 2017 565. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

566. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2017.

ASSEGNAZIONE/CESSIONE DEI BENI AI SOCI La Legge di Stabilità 2017 riapre le procedure di: assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci trasformazione agevolata in società semplice per le società a prevalente gestione immobiliare

alle operazioni poste in essere dal 1/10/2016 al 30/09/2017.

VERSAMENTO: il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato: nella misura del 60%: entro il 30/11/2017 il rimanente 40%: entro il 16/06/2018. NO slittamento al 30/06 perché non collegato ai versam. di Unico

SALVAGUARDIA: sono così fatti salvi gli effetti delle assegnazioni intervenute dopo dal 1/10/2016.

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ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRESA INDIVIDUALE La Legge di Stabilità 2017 riapre la procedura: di estromissione degli immobili strumentali per natura o per destinazione da parte dell’imprenditore individuale posseduti al 31/10/2016

e riguarda le estromissioni poste in essere dall’1/01/2017 fino al 31/05/2017. VERSAMENTO: il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato: nella misura del 60%: entro il 30/11/2017 il rimanente 40%: entro il 16/06/2018.

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NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE

Sono abrogate le norme, introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, che anticipavano la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione Iva al momento in cui il cessionario/committente veniva a assoggettato ad una procedura concorsuale

Tali regole avrebbero trovato applicazione a partire dal prossimo 1/01/2017.

La Legge di Bilancio per il 2017 cancella tali disposizioni ripristinando di fatto le “vecchie regole”.

EFFETTUAZIONE OPERAZIONE (cess. di beni/prestaz. di servizi)

ENTRO IL 31/12/2016

NOTA DI CREDITO SOLO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

NOTA DI CREDITO IMMEDIATA (SENZA ATTENDERE LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA)

DAL 1/01/2017

FALLIMENTO

in presenza di piano di riparto: decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto finale (CM 77/2000)

in assenza del piano di riparto: alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura

Nota: in sostanza, decorsi 90 gg dal deposito in Cancelleria (art. 110 L. F.)

CONCORDATO PREVENTIVO

definitività della sentenza di omologazione e al rispetto da parte del debitore concordatario degli obblighi ivi assunti

PROCEDURE ASSIMILATE – NON MODIFICATO: il momento di emissione della nota di credito è individuato nella data: del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del RD 267/42) di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato (art. 67 del RD 267/42) .

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MANCATA INSINUAZIONE: torna a non essere ammessa la nota di credito per i soggetti che non si sono insinuati al passivo (v. CM 77/2000), posto che la norma non fa più riferimento “all’inizio” della procedura

NOVITA’ LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2017 2017

a) Individuazione del momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, in dipendenza dell’assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale ABROGATA

b) Possibilità, per il cessionario o committente assoggettato ad una procedura concorsuale, di non registrare la nota di variazione in diminuzione ricevuta dal cedente o prestatore ABROGATA

c) Individuazione, ai fini dell’emissione della nota di variazione, del momento di “infruttuosità” della procedura esecutiva individuale INVARIATA

d) Facoltà di emissione della nota di variazione IVA in diminuzione anche in capo ai cessionari o committenti di operazioni in reverse charge INVARIATA

e)

Facoltà di emissione della nota di variazione IVA in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni

INVARIATA

PROCEDURE ESECUTIVE RIMASTE INFRUTTUOSE - INVARIATO

VERBALE DALL’UFFICIALE

GIUDIZIARIO

Pignoramento di beni mobili

dal verbale di pignoramento risulta, alternativamente: la mancanza di beni da pignorare l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore la irreperibilità del debitore

Pignoramento presso terzi

dal verbale di pignoramento risulta che presso il terzo pignorato (debitore del debitore) non vi sono beni/crediti da pignorare

SOSPENSIONE DELL’ASTA

dopo che per 3 volte l’asta della vendita del bene pignorato è andata deserta viene interrotta la vendita per eccessiva onerosità (la base d’asta è troppo ridotta)

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PROROGA BONUS EDILI E BONUS MOBILI

BONUS INTERVENTI AGEVOLABILI

DETRAZIONE LIMITI DI SPESA E CONDIZIONI

PERIODO SOSTENIMENTO SPESA

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 50% € 96.000 26/06/2012 – 31/12/2017

se i lavori realizzati nell’anno costituiscono la mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti, nel computo della spesa massima ammessa è necessario tener conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti (art. 16-bis c. 4);

in caso di immobile residenziale utilizzato promiscuamente, ossia adibito anche all’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, la detrazione spetta nella misura del 50% (art. 16-bis c.5).

BONUS MOBILI (acquisto mobili e grandi

elettrodomestici) 50% € 10.000

6/06/2013 – 31/12/2017

la detrazione per gli acquisti effettuati nel 2017 spetta ai contribuenti

che hanno sostenuto interventi di recupero del patrimonio edilizio “iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016”

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DETRAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA la detrazione Irpef/Ires del 65% è prorogata:

di 1 anno ossia per le spese sostenute nel periodo 06/06/2013 - 31/12/2017, in caso di interventi di riqualificazione energetica degli edifici

di 5 anni fino al 31/12/2021, in caso di interventi di riqualificazione energetica relativi a parti

comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio

BONUS “POTENZIATO” PER I CONDOMINI di parti comuni degli edifici condominiali sostenuti a decorrere dal 1/01/2017 ed entro il 31/12/2021

al 70%: qualora gli interventi interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore

al 25% della superficie disperdente lorda (analogamente al comma 345 L. 296/96)

al 75%: per i lavori finalizzati a migliorare la prestazione energetica generale (invernale ed

estiva) che conseguano almeno la qualità media di cui al DM Mise 26/06/2015 (a differenza del comma 344 che continua a fare riferimento al DM 11/03/2008).

ad entrambe le detrazioni si applica il seguente limite di spesa ammessa:

€. 40.000 x num. unità immobiliari che compongono l’edificio.

Asseverazione: come per la detrazione “ordinaria”, anche in questo caso il miglioramento della prestazione energetica dovrà asseverata da professionisti abilitati mediante attestazione da rendersi conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Min. Sviluppo 26/06/2015.

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CESSIONE ECOBONUS POTENZIATO

in luogo della detrazione

ai fornitori che hanno effettuato gli interventi

ad altri soggetti privati (esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari)

con la possibilità che il credito sia successivamente “cedibile”.

Modalità attuative: dovranno essere definite con un apposito Provvedimento delle Entrate, da emanare entro 60 gg dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 (01/01/2017).

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BONUS ANTISISMICO

FINO AL 31.12.2016 DAL 01.01.2017 AL 31.12.2021 detrazione fiscale pari al 65%. importo massimo di spesa di €.96.000 per unità immobiliare da ripartire in 10 rate annuali

compete ai soggetti Irpef ed Ires se: l’intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione

principale o ad attività produttive (per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali)

l’immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone

1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

detrazione fiscale pari al 50%. ripartita in 5 quote annuali di pari importo LIMITE DI SPESA 96.000

Come precisato nella relazione illustrativa, laddove gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella “mera prosecuzione” di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (€.96.000), si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. La detrazione riguarderà tutti gli immobili abitativi

edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)

edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).

SISMA BONUS POTENZIATO 70% della spesa sostenuta (75% PER I CONDOMINI)

riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore

80% della spesa sostenuta (85% PER I CONDOMINI)

passaggio a 2 classi di rischio inferiori

Con apposito DM del Min. infrastrutture e trasporti, da adottarsi entro il 28/02/2017, saranno definite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

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LEGGE DI BILANCIO 2017

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LE PROROGHE MANCATE

DETRAZIONI CHE NON SONO STATE OGGETTO DI PROROGA

DETRAZIONE IRPEF PER L’IVA SULL’ACQUISTO DI

IMMOBILI

Nell’ambito della legge di bilancio 2017 non è prevista la proroga della detrazione IRPEF dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili di classe energetica A o B, prevista dalla legge di stabilità 2016. Questa riguarda, si ricorda, una detrazione IRPEF pari al 50%: - dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA - sull’acquisto entro il 31/12/2016 di unità abitative in classe energetica A o B - cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. Con questa norma, il legislatore intendeva ridurre l’onere fiscale rappresentato dall’IVA che, in alcuni casi, sono tenuti a corrispondere gli acquirenti “privati”. Infatti, a parità di condizioni, per i “privati” è certamente più conveniente acquistare un immobile soggetto ad imposta di registro anziché a IVA.

BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE

Non è stata oggetto di proroga nemmeno la detrazione IRPEF introdotta dalla stabilità 2016 per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione, che in mancanza di proroga si applica alle sole spese sostenute fino al 31/12/2016, spetta nella misura del 50% ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a €. 16.000