Legge 182-2010 Collegato lavoro

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Art. 1. (Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti) 1. Il Governo e ` delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu ` decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in partico- lari lavori o attivita ` e che maturano i requi- siti per l’accesso al pensionamento a decor- rere dal 1º gennaio 2008 la possibilita ` di conseguire, su domanda, il diritto al pensio- namento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalita ` dei lavoratori dipendenti, secondo i princı `pi e criteri diret- tivi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalita ` procedurali per l’emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di co- pertura finanziaria di cui al comma 92 del ci- tato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emer- gano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorita `, in ragione della maturazione dei re- quisiti agevolati, e, a parita ` degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici. 1441-quater-F

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Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione delladisciplina in tema di lavori usuranti)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrotre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o piu decreti legislatividi riassetto normativo, al fine di concedereai lavoratori dipendenti impegnati in partico-lari lavori o attivita e che maturano i requi-siti per l’accesso al pensionamento a decor-rere dal 1º gennaio 2008 la possibilita diconseguire, su domanda, il diritto al pensio-namento anticipato con requisiti inferiori aquelli previsti per la generalita dei lavoratoridipendenti, secondo i princıpi e criteri diret-tivi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere daa) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Restano ferme le modalita procedurali perl’emanazione dei predetti decreti legislativiindicate nei commi 90 e 91 e le norme di co-pertura finanziaria di cui al comma 92 del ci-tato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,n. 247.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1recano, ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, unaclausola di salvaguardia, volta a prevedereche, qualora nell’ambito della funzione diaccertamento del diritto al beneficio emer-gano scostamenti tra gli oneri derivanti dalledomande accolte e la copertura finanziariaprevista, trovi applicazione un criterio dipriorita, in ragione della maturazione dei re-quisiti agevolati, e, a parita degli stessi, delladata di presentazione della domanda, nelladecorrenza dei trattamenti pensionistici.

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di

enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di

servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di

occupazione femminile, nonche misure contro il lavoro sommerso e

disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

1441-quater-F

C A M E R A D E I D E P U T A T I

Attesto che la Camera dei deputati ha approvato,

il 19 ottobre 2010, il seguente disegno di legge, risultante

dallo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65

a 67 del disegno di legge n. 1441, già approvato dalla

Camera dei deputati il 28 ottobre 2008, modificato dal

Senato della Repubblica il 26 novembre 2009, nuovamente

modificato dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2010,

approvato dal Senato della Repubblica il 3 marzo 2010,

rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con

messaggio motivato a norma dell’articolo 74 della Costitu-

zione, nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Ca-

mera dei deputati il 29 aprile 2010 e modificato dal Senato

della Repubblica il 29 settembre 2010:

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Art. 2.

(Delega al Governo per la riorganizzazione

degli enti vigilati dal Ministero del lavoro edelle politiche sociali e dal Ministero della

salute)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrododici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, uno o piu decreti legi-slativi finalizzati alla riorganizzazione deglienti, istituti e societa vigilati dal Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e dal Mi-nistero della salute nonche alla ridefinizionedel rapporto di vigilanza dei predetti Mini-steri sugli stessi enti, istituti e societa rispet-tivamente vigilati, ferme restando la loroautonomia di ricerca e le funzioni loro attri-buite, in base ai seguenti princıpi e criteri di-rettivi:

a) semplificazione e snellimento dell’or-ganizzazione e della struttura amministrativadegli enti, istituti e societa vigilati, ade-guando le stesse ai princıpi di efficacia, effi-cienza ed economicita dell’attivita ammini-strativa e all’organizzazione, rispettivamente,del Ministero del lavoro e delle politiche so-ciali e del Ministero della salute, preve-dendo, ferme restando le specifiche disposi-zioni vigenti per il relativo personale in ser-vizio alla data di entrata in vigore della pre-sente legge, il riordino delle competenze del-l’Istituto per lo sviluppo della formazioneprofessionale dei lavoratori e della societaItalia Lavoro Spa;

b) razionalizzazione e ottimizzazionedelle spese e dei costi di funzionamento, pre-via riorganizzazione dei relativi centri dispesa e mediante adeguamento dell’organiz-zazione e della struttura amministrativa deglienti e istituti vigilati ai princıpi e alle esi-genze di razionalizzazione di cui all’articolo1, comma 404, della legge 27 dicembre2006, n. 296, riconoscendo il valore strate-gico degli istituti preposti alla tutela della sa-lute dei cittadini;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanzatra il Ministero del lavoro e delle politichesociali, il Ministero della salute e gli enti eistituti vigilati, prevedendo, in particolare,per i predetti Ministeri la possibilita di ema-nare indirizzi e direttive nei confronti deglienti o istituti sottoposti alla loro vigilanza;

d) organizzazione del Casellario cen-trale infortuni, nel rispetto delle attuali mo-dalita di finanziamento, secondo il principiodi autonomia funzionale, da perseguire inbase ai criteri di cui alle lettere a) e b) delpresente comma;

e) previsione dell’obbligo degli enti eistituti vigilati di adeguare i propri statutialle disposizioni dei decreti legislativi ema-nati in attuazione del presente articolo, entroil termine di sei mesi dalla data di entrata invigore degli stessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono emanati su proposta del Ministro del la-voro e delle politiche sociali ovvero del Mi-nistro della salute, ciascuno in relazione allapropria competenza, di concerto, rispettiva-mente, con il Ministro della salute e con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali,nonche con il Ministro dell’economia e dellefinanze, con il Ministro per la pubblica am-ministrazione e l’innovazione, con il Mini-stro dello sviluppo economico, nonche conil Ministro della difesa limitatamente al de-creto legislativo relativo alla riorganizza-zione della Croce rossa italiana, sentite le or-ganizzazioni sindacali maggiormente rappre-sentative e previo parere della Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-sive modificazioni, che si esprime entrotrenta giorni dalla data di trasmissione dei re-lativi schemi; decorso tale termine, il Go-verno puo comunque procedere. Successiva-mente, gli schemi sono trasmessi alle Ca-mere per l’acquisizione del parere delle com-petenti Commissioni parlamentari, che siesprimono entro quaranta giorni dall’asse-gnazione; decorso tale termine, i decreti legi-

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slativi possono essere comunque emanati.Qualora il termine per l’espressione del pa-rere parlamentare di cui al presente commascada nei trenta giorni che precedono la sca-denza del termine per l’adozione dei decretilegislativi di cui al comma 1, quest’ultimoe prorogato di due mesi.

3. L’adozione dei decreti legislativi attua-tivi della delega di cui al presente articolonon deve comportare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge si procede al rior-dino degli organi collegiali e degli altri orga-nismi istituiti con legge o con regolamentonell’amministrazione centrale della salute,mediante l’emanazione di regolamenti adot-tati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto deiseguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni orga-nizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenzedelle strutture che svolgono funzioni omoge-nee;

c) limitazione del numero delle strut-ture, anche mediante la loro eventuale unifi-cazione, a quelle strettamente indispensabiliall’adempimento delle funzioni riguardantila tutela della salute;

d) diminuzione del numero dei compo-nenti degli organismi.

Art. 3.

(Commissione per la vigilanza ed il controllosul doping e per la tutela della salute nelle

attivita sportive)

1. All’articolo 3 della legge 14 dicembre2000, n. 376, dopo il comma 2, e inseritoil seguente:

«2-bis. I componenti della Commissionesono designati tra persone di comprovataesperienza professionale nelle materie di

cui al comma 1, secondo le seguenti moda-lita:

a) cinque componenti designati dal Mi-nistro della salute o suo delegato, di cui unocon funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dal Sot-tosegretario alla Presidenza del Consiglio deiministri con delega allo sport, di cui uno confunzioni di vice presidente;

c) tre componenti designati dalla Confe-renza dei presidenti delle regioni e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano;

d) un componente designato dal CONI;

e) un componente designato dall’Istitutosuperiore di sanita;

f) un ufficiale del Comando carabinieriper la tutela della salute designato dal Co-mandante».

2. Il comma 2 dell’articolo 2 del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 14 maggio 2007, n. 86, e abro-gato.

Art. 4.

(Misure contro il lavoro sommerso)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 22 feb-braio 2002, n. 12, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l’applicazione dellesanzioni gia previste dalla normativa in vi-gore, in caso di impiego di lavoratori subor-dinati senza preventiva comunicazione di in-staurazione del rapporto di lavoro da partedel datore di lavoro privato, con la solaesclusione del datore di lavoro domestico,si applica altresı la sanzione amministrativada euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun la-voratore irregolare, maggiorata di euro 150per ciascuna giornata di lavoro effettivo.L’importo della sanzione e da euro 1.000 a

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euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare,maggiorato di euro 30 per ciascuna giornatadi lavoro irregolare, nel caso in cui il lavora-tore risulti regolarmente occupato per un pe-riodo lavorativo successivo. L’importo dellesanzioni civili connesse all’evasione dei con-tributi e dei premi riferiti a ciascun lavora-tore irregolare di cui ai periodi precedenti eaumentato del 50 per cento»;

b) il comma 4 e sostituito dal seguente:

«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non tro-vano applicazione qualora, dagli adempi-menti di carattere contributivo precedente-mente assolti, si evidenzi comunque la vo-lonta di non occultare il rapporto, anche setrattasi di differente qualificazione»;

c) il comma 5 e sostituito dal seguente:

«5. All’irrogazione delle sanzioni ammini-strative di cui al comma 3 provvedono gliorgani di vigilanza che effettuano accerta-menti in materia di lavoro, fisco e previ-denza. Autorita competente a ricevere il rap-porto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24novembre 1981, n. 689, e la Direzione pro-vinciale del lavoro territorialmente compe-tente».

2. Al comma 2 dell’articolo 9-bis del de-creto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 no-vembre 1996, n. 608, dopo il secondo pe-riodo e inserito il seguente: «Nel settore turi-stico il datore di lavoro che non sia in pos-sesso di uno o piu dati anagrafici inerential lavoratore puo integrare la comunicazioneentro il terzo giorno successivo a quello del-l’instaurazione del rapporto di lavoro, purchedalla comunicazione preventiva risultino inmaniera inequivocabile la tipologia contrat-tuale e l’identificazione del prestatore di la-voro».

3. Al comma 7-bis dell’articolo 36-bis deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, introdotto dall’articolo 1,comma 54, della legge 24 dicembre 2007,

n. 247, la parola: «constatate» e sostituitadalla seguente: «commesse».

Art. 5.

(Adempimenti formali relativi alle pubblicheamministrazioni)

1. All’articolo 9-bis, comma 2, del de-creto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 no-vembre 1996, n. 608, sono apportate le se-guenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «gli entipubblici economici e le pubbliche ammini-strazioni» sono sostituite dalle seguenti: «egli enti pubblici economici»;

b) e aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: «Le pubbliche amministrazioni sonotenute a comunicare, entro il ventesimogiorno del mese successivo alla data di as-sunzione, di proroga, di trasformazione e dicessazione, al servizio competente nel cuiambito territoriale e ubicata la sede di la-voro, l’assunzione, la proroga, la trasforma-zione e la cessazione dei rapporti di lavororelativi al mese precedente».

2. All’articolo 21 della legge 18 giugno2009, n. 69, dopo il comma 1 e inserito il se-guente:

«1-bis. Le pubbliche amministrazioni co-municano, per via telematica e secondo i cri-teri e le modalita individuati con circolaredel Ministro per la pubblica amministrazionee l’innovazione, i dati di cui al comma 1 allaPresidenza del Consiglio dei ministri – Di-partimento della funzione pubblica, che lipubblica nel proprio sito istituzionale. Lamancata comunicazione o aggiornamentodei dati e comunque rilevante ai fini dellamisurazione e valutazione della performanceindividuale dei dirigenti».

3. Al comma 2 dell’articolo 4-bis del de-creto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,sono apportate le seguenti modifiche:

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a) le parole: «All’atto della assunzione»sono sostituite dalle seguenti: «All’atto del-l’instaurazione del rapporto di lavoro»;

b) le parole: «pubblici e» sono sop-presse;

c) l’ultimo periodo e sostituito dai se-guenti: «Il datore di lavoro pubblico puo as-solvere all’obbligo di informazione di cui aldecreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152,con la consegna al lavoratore, entro il vente-simo giorno del mese successivo alla data diassunzione, della copia della comunicazionedi instaurazione del rapporto di lavoro ov-vero con la consegna della copia del con-tratto individuale di lavoro. Tale obbligonon sussiste per il personale di cui all’arti-colo 3 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165».

4. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del de-creto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, leparole: «I datori di lavoro privati, gli entipubblici economici e le pubbliche ammini-strazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Idatori di lavoro privati e gli enti pubblicieconomici».

Art. 6.

(Disposizioni riguardanti i medici e altriprofessionisti sanitari extracomunitari)

1. All’articolo 27 del testo unico delle di-sposizioni concernenti la disciplina dell’im-migrazione e norme sulla condizione dellostraniero, di cui al decreto legislativo 25 lu-glio 1998, n. 286, dopo il comma 1-quater,e inserito il seguente:

«1-quinquies. I medici e gli altri professio-nisti sanitari al seguito di delegazioni spor-tive, in occasione di manifestazioni agonisti-che organizzate dal Comitato olimpico inter-nazionale, dalle Federazioni sportive interna-zionali, dal Comitato olimpico nazionale ita-liano o da organismi, societa ed associazioni

sportive da essi riconosciuti o, nei casi indi-viduati con decreto del Ministro della salute,di concerto con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, con il Ministro degli affariesteri e con il Ministro dell’interno, al se-guito di gruppi organizzati, sono autorizzatia svolgere la pertinente attivita, in derogaalle norme sul riconoscimento dei titoliesteri, nei confronti dei componenti della ri-spettiva delegazione o gruppo organizzato elimitatamente al periodo di permanenza delladelegazione o del gruppo. I professionisti sa-nitari cittadini di uno Stato membro dell’U-nione europea godono del medesimo tratta-mento, ove piu favorevole».

Art. 7.

(Modifiche alla disciplina sull’orario

di lavoro)

1. All’articolo 18-bis del decreto legisla-tivo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimomodificato dall’articolo 41 del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. In caso di violazione delle disposizionipreviste dall’articolo 4, comma 2, e dall’arti-colo 9, comma 1, si applica la sanzione am-ministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Sela violazione si riferisce a piu di cinque lavo-ratori ovvero si e verificata in almeno tre pe-riodi di riferimento di cui all’articolo 4,commi 3 o 4, la sanzione amministrativa eda 400 a 1.500 euro. Se la violazione si rife-risce a piu di dieci lavoratori ovvero si e ve-rificata in almeno cinque periodi di riferi-mento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, lasanzione amministrativa e da 1.000 a 5.000euro e non e ammesso il pagamento dellasanzione in misura ridotta. In caso di viola-zione delle disposizioni previste dall’articolo

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10, comma 1, si applica la sanzione ammini-strativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se laviolazione si riferisce a piu di cinque lavora-tori ovvero si e verificata in almeno dueanni, la sanzione amministrativa e da 400 a1.500 euro. Se la violazione si riferisce apiu di dieci lavoratori ovvero si e verificatain almeno quattro anni, la sanzione ammini-strativa e da 800 a 4.500 euro e non e am-messo il pagamento della sanzione in misuraridotta»;

b) il comma 4 e sostituito dal seguente:

«4. In caso di violazione delle disposizionipreviste dall’articolo 7, comma 1, si applicala sanzione amministrativa pecuniaria da 50a 150 euro. Se la violazione si riferisce apiu di cinque lavoratori ovvero si e verificatain almeno tre periodi di ventiquattro ore, lasanzione amministrativa e da 300 a 1.000euro. Se la violazione si riferisce a piu didieci lavoratori ovvero si e verificata in al-meno cinque periodi di ventiquattro ore, lasanzione amministrativa e da 900 a 1.500euro e non e ammesso il pagamento dellasanzione in misura ridotta».

2. All’articolo 11 del decreto legislativo27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 e sosti-tuito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3possono essere derogate mediante contratticollettivi stipulati a livello nazionale con leorganizzazioni sindacali comparativamentepiu rappresentative. In assenza di specifichedisposizioni nei contratti collettivi nazionali,le deroghe possono essere stabilite nei con-tratti territoriali o aziendali stipulati con leorganizzazioni sindacali comparativamentepiu rappresentative sul piano nazionale o ter-ritoriale. Il ricorso alle deroghe deve consen-tire la fruizione di periodi di riposo piu fre-quenti o piu lunghi o la concessione di riposicompensativi per i lavoratori marittimi cheoperano a bordo di navi impiegate in viaggidi breve durata o adibite a servizi portuali».

Art. 8.

(Modifica all’articolo 4 del decreto-legge n. 8

del 2002, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 56 del 2002)

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-

legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002,

n. 56, e aggiunto, in fine, il seguente pe-

riodo: «L’elettorato passivo e altresı esteso

ai professori di seconda fascia nel caso di

mancato raggiungimento per due votazioni

del quorum previsto per la predetta ele-

zione».

Art. 9.

(Modifiche all’articolo 66 del decreto-legge

n. 112 del 2008, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e

all’articolo 1 del decreto-legge n. 180 del

2008, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 1 del 2009)

1. Al secondo periodo del comma 13 del-

l’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e succes-

sive modificazioni, le parole: «nonche di

contrattisti ai sensi dell’articolo 1, comma

14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,»

sono soppresse.

2. All’articolo 1, comma 7, del decreto-

legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 gennaio

2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi

davanti alla commissione,» sono soppresse

e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite

le seguenti: «discussi pubblicamente con la

commissione,».

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Art. 10.

(Disposizioni in materia di Istituti di istru-zione universitaria ad ordinamento speciale)

1. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, e successive modificazioni,dopo il secondo periodo e inserito il se-guente: «Fermo restando il rispetto dei pre-detti limiti di spesa, le quote di cui al pe-riodo precedente non si applicano agli Istitutidi istruzione universitaria ad ordinamentospeciale».

Art. 11.

(Abrogazione di norme concernenti le valu-tazioni comparative dei docenti universitari)

1. Le lettere d) ed l) dell’articolo 2,comma 1, della legge 3 luglio 1998, n.210, e i commi 6 e 10 dell’articolo 2 del re-golamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,sono abrogati.

Art. 12.

(Trasferimento di ricercatori dalla Scuola

superiore dell’economia e delle finanze alleuniversita statali)

1. All’articolo 4-septies del decreto-legge3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,dopo il comma 4, e inserito il seguente:

«4-bis. In caso di trasferimento dei ricer-catori in servizio presso la Scuola superioredell’economia e delle finanze alle universitastatali, in conformita a quanto stabilito dal-l’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre2007, n. 248, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata

Scuola trasferisce all’universita interessata lerisorse finanziarie per la corresponsione deltrattamento retributivo del ricercatore trasfe-rito».

Art. 13.

(Mobilita del personale delle pubbliche

amministrazioni)

1. In caso di conferimento di funzioni sta-tali alle regioni e alle autonomie locali ov-vero di trasferimento o di conferimento di at-tivita svolte da pubbliche amministrazioni adaltri soggetti pubblici ovvero di esternalizza-zione di attivita e di servizi, si applicano alpersonale ivi adibito, in caso di esubero, ledisposizioni dell’articolo 33 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All’articolo 30 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, e aggiunto, in fine, il seguentecomma:

«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni,per motivate esigenze organizzative, risul-tanti dai documenti di programmazione pre-visti all’articolo 6, possono utilizzare in asse-gnazione temporanea, con le modalita previ-ste dai rispettivi ordinamenti, personale di al-tre amministrazioni per un periodo non supe-riore a tre anni, fermo restando quanto giaprevisto da norme speciali sulla materia,nonche il regime di spesa eventualmente pre-visto da tali norme e dal presente decreto».

3. Entro sessanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, le pub-bliche amministrazioni possono ridetermi-nare le assegnazioni temporanee in corso inbase a quanto previsto dal comma 2-sexiesdell’articolo 30 del citato decreto legislativon. 165 del 2001, introdotto dal comma 2del presente articolo. In caso di mancata ri-determinazione, i rapporti in corso conti-

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nuano ad essere disciplinati dalle originariefonti.

Art. 14.

(Modifiche alla disciplina del trattamento didati personali effettuato da soggetti pubblici)

1. Al codice in materia di protezione deidati personali, di cui al decreto legislativo30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le se-guenti modifiche:

a) all’articolo 1, l’ultimo periodo delcomma 1 e soppresso;

b) all’articolo 19, dopo il comma 3 eaggiunto il seguente:

«3-bis. Le notizie concernenti lo svolgi-mento delle prestazioni di chiunque sia ad-detto a una funzione pubblica e la relativavalutazione sono rese accessibili dall’ammi-nistrazione di appartenenza. Non sono inveceostensibili, se non nei casi previsti dallalegge, le notizie concernenti la natura delleinfermita e degli impedimenti personali o fa-miliari che causino l’astensione dal lavoro,nonche le componenti della valutazione ole notizie concernenti il rapporto di lavorotra il predetto dipendente e l’amministra-zione, idonee a rivelare taluna delle informa-zioni di cui all’articolo 4, comma 1, letterad)».

2. Dopo il comma 11 dell’articolo 72 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-sto 2008, n. 133, e successive modificazioni,e aggiunto il seguente:

«11-bis. Per le determinazioni relative aitrattenimenti in servizio e alla risoluzionedel rapporto di lavoro e di impiego, gli entie gli altri organismi previdenziali comuni-cano, anche in via telematica, alle ammini-strazioni pubbliche richiedenti i dati relativiall’anzianita contributiva dei dipendenti inte-ressati».

Art. 15.

(Modifica all’articolo 9-bis del decreto le-gislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia

di conferimento di incarichi dirigenziali adirigenti di seconda fascia)

1. Dopo il primo periodo del comma 3dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 303, e inserito il seguente:«Nel caso di conferimento di incarichi di li-vello dirigenziale generale a dirigenti di se-conda fascia assegnati in posizione di pre-stito, non si applica la disposizione di cuial terzo periodo dell’articolo 23, comma 1,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni».

2. La disposizione introdotta dal comma 1si applica agli incarichi conferiti dopo la datadi entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Disposizioni in materia di rapporto

di lavoro a tempo parziale)

1. In sede di prima applicazione delle di-sposizioni introdotte dall’articolo 73 del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, le amministrazioni pubblichedi cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, entro centottanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge,nel rispetto dei princıpi di correttezza ebuona fede, possono sottoporre a nuova valu-tazione i provvedimenti di concessione dellatrasformazione del rapporto di lavoro datempo pieno a tempo parziale gia adottatiprima della data di entrata in vigore del ci-tato decreto-legge n. 112 del 2008, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 133del 2008.

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Art. 17.

(Applicazione dei contratti collettivi

del comparto della Presidenza del Consigliodei ministri al personale ad essa trasferito)

1. Al personale dirigenziale e non dirigen-ziale, trasferito e inquadrato nei ruoli dellaPresidenza del Consiglio dei ministri in at-tuazione del decreto-legge 18 maggio 2006,n. 181, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novembre2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal1º gennaio 2010, i contratti collettivi di la-voro del comparto della Presidenza del Con-siglio dei ministri.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delcomma 1, pari a 3.020.000 euro a decorreredall’anno 2010, si provvede mediante corri-spondente riduzione dell’autorizzazione dispesa relativa al Fondo per interventi struttu-rali di politica economica, di cui all’articolo10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 18.

(Aspettativa)

1. I dipendenti pubblici possono essere col-locati in aspettativa, senza assegni e senza de-correnza dell’anzianita di servizio, per un pe-riodo massimo di dodici mesi, anche per av-viare attivita professionali e imprenditoriali.L’aspettativa e concessa dall’amministra-zione, tenuto conto delle esigenze organizza-tive, previo esame della documentazione pro-dotta dall’interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1 del pre-sente articolo non si applicano le disposi-zioni in tema di incompatibilita di cui all’ar-ticolo 53 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall’arti-colo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 19.

(Specificita delle Forze armate, delle Forze

di polizia e del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco)

1. Ai fini della definizione degli ordina-menti, delle carriere e dei contenuti del rap-porto di impiego e della tutela economica,pensionistica e previdenziale, e riconosciutala specificita del ruolo delle Forze armate,delle Forze di polizia e del Corpo nazionaledei vigili del fuoco, nonche dello stato giuri-dico del personale ad essi appartenente, indipendenza della peculiarita dei compiti, de-gli obblighi e delle limitazioni personali, pre-visti da leggi e regolamenti, per le funzionidi tutela delle istituzioni democratiche e didifesa dell’ordine e della sicurezza internaed esterna, nonche per i peculiari requisitidi efficienza operativa richiesti e i correlatiimpieghi in attivita usuranti.

2. La disciplina attuativa dei princıpi e de-gli indirizzi di cui al comma 1 e definita consuccessivi provvedimenti legislativi, con iquali si provvede altresı a stanziare le occor-renti risorse finanziarie.

3. Il Consiglio centrale di rappresentanzamilitare (COCER) partecipa, in rappresen-tanza del personale militare, alle attivita ne-goziali svolte in attuazione delle finalita dicui al comma 1 e concernenti il trattamentoeconomico del medesimo personale.

Art. 20.

(Disposizioni concernenti il lavorosul naviglio di Stato)

1. A decorrere dall’anno 2012, l’autoriz-zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e

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incrementata di 5 milioni di euro. Al relativoonere, pari a 5 milioni di euro annui a decor-rere dal 2012, si provvede mediante corri-spondente riduzione delle proiezioni, per ilmedesimo anno, dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2010-2012, nel-l’ambito del programma «Fondi di riserva especiali» della missione «Fondi da ripartire»dello stato di previsione del Ministero dell’e-conomia e delle finanze per l’anno 2010, alloscopo parzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero della difesa. IlMinistro dell’economia e delle finanze eautorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Fermo restando il diritto al risarci-mento del danno del lavoratore, le normeaventi forza di legge emanate in attuazionedella delega di cui all’articolo 2, lettera b),della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si inter-pretano nel senso che esse non trovano appli-cazione in relazione al lavoro a bordo del na-viglio di Stato e, pertanto, le disposizioni pe-nali di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si ap-plicano, per il periodo di loro vigenza, aifatti avvenuti a bordo dei mezzi del mede-simo naviglio. I provvedimenti adottati dalgiudice penale non pregiudicano le azioni ri-sarcitorie eventualmente intraprese in ognisede, dai soggetti danneggiati o dai loroeredi, per l’accertamento della responsabilitacivile contrattuale o extracontrattuale deri-vante dalle violazioni delle disposizioni delcitato decreto n. 303 del 1956.

Art. 21.

(Misure atte a garantire pari opportunita,

benessere di chi lavora e assenza di discri-minazioni nelle amministrazioni pubbliche)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 1, la lettera c)e sostituita dalla seguente:

«c) realizzare la migliore utilizzazionedelle risorse umane nelle pubbliche ammini-strazioni, assicurando la formazione e lo svi-luppo professionale dei dipendenti, appli-cando condizioni uniformi rispetto a quelledel lavoro privato, garantendo pari opportu-nita alle lavoratrici ed ai lavoratori nonchel’assenza di qualunque forma di discrimina-zione e di violenza morale o psichica»;

b) all’articolo 7, il comma 1 e sostituitodal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni garanti-scono parita e pari opportunita tra uomini edonne e l’assenza di ogni forma di discrimi-nazione, diretta e indiretta, relativa al genere,all’eta, all’orientamento sessuale, alla razza,all’origine etnica, alla disabilita, alla reli-gione o alla lingua, nell’accesso al lavoro,nel trattamento e nelle condizioni di lavoro,nella formazione professionale, nelle promo-zioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbli-che amministrazioni garantiscono altresı unambiente di lavoro improntato al benessereorganizzativo e si impegnano a rilevare, con-trastare ed eliminare ogni forma di violenzamorale o psichica al proprio interno»;

c) all’articolo 57, al comma 1 sono pre-messi i seguenti:

«01. Le pubbliche amministrazioni costi-tuiscono al proprio interno, entro centoventigiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione e senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, il "Comi-tato unico di garanzia per le pari opportunita,la valorizzazione del benessere di chi lavorae contro le discriminazioni" che sostituisce,unificando le competenze in un solo organi-smo, i comitati per le pari opportunita e i co-mitati paritetici sul fenomeno del mobbing,costituiti in applicazione della contrattazionecollettiva, dei quali assume tutte le funzionipreviste dalla legge, dai contratti collettivi

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relativi al personale delle amministrazionipubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per lepari opportunita, la valorizzazione del benes-sere di chi lavora e contro le discriminazioniha composizione paritetica ed e formato daun componente designato da ciascuna delleorganizzazioni sindacali maggiormente rap-presentative a livello di amministrazione eda un pari numero di rappresentanti dell’am-ministrazione in modo da assicurare nelcomplesso la presenza paritaria di entrambii generi. Il presidente del Comitato unico digaranzia e designato dall’amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all’in-terno dell’amministrazione pubblica, ha com-piti propositivi, consultivi e di verifica eopera in collaborazione con la consigliera oil consigliere nazionale di parita. Contribui-sce all’ottimizzazione della produttivita dellavoro pubblico, migliorando l’efficienzadelle prestazioni collegata alla garanzia diun ambiente di lavoro caratterizzato dal ri-spetto dei princıpi di pari opportunita, di be-nessere organizzativo e dal contrasto di qual-siasi forma di discriminazione e di violenzamorale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalita di funzionamento dei Co-mitati unici di garanzia sono disciplinate dalinee guida contenute in una direttiva ema-nata di concerto dal Dipartimento della fun-zione pubblica e dal Dipartimento per lepari opportunita della Presidenza del Consi-glio dei ministri entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente dispo-sizione.

05. La mancata costituzione del Comitatounico di garanzia comporta responsabilitadei dirigenti incaricati della gestione del per-sonale, da valutare anche al fine del raggiun-gimento degli obiettivi»;

d) all’articolo 57, comma 1, la lettera d) esostituita dalla seguente:

«d) possono finanziare programmi diazioni positive e l’attivita dei Comitati unicidi garanzia per le pari opportunita, per la va-

lorizzazione del benessere di chi lavora econtro le discriminazioni, nell’ambito delleproprie disponibilita di bilancio»;

e) all’articolo 57, il comma 2 e sosti-tuito dal seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni, secondole modalita di cui all’articolo 9, adottanotutte le misure per attuare le direttive dell’U-nione europea in materia di pari opportunita,contrasto alle discriminazioni ed alla vio-lenza morale o psichica, sulla base di quantodisposto dalla Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento della funzione pub-blica».

Art. 22.

(Eta pensionabile dei dirigenti medicidel Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,le parole: «dirigenti medici del Servizio sani-tario nazionale» sono sostituite dalle se-guenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitariodel Servizio sanitario nazionale» e le parole:«fatta salva l’applicazione dell’articolo 16del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero,su istanza dell’interessato, al maturare delquarantesimo anno di servizio effettivo. Inogni caso il limite massimo di permanenzanon puo superare il settantesimo anno dieta e la permanenza in servizio non puodar luogo ad un aumento del numero dei di-rigenti».2. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e suc-cessive modificazioni, e aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «I dipendenti in aspettativanon retribuita che ricoprono cariche elettivepresentano la domanda almeno novantagiorni prima del compimento del limite dieta per il collocamento a riposo».3. Le disposizioni di cui al comma 1 del-

l’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30

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dicembre 1992, n. 502, come modificato dalcomma 1 del presente articolo, si applicanoanche ai dirigenti medici e del ruolo sanita-rio del Servizio sanitario nazionale in servi-zio alla data del 31 gennaio 2010.

Art. 23.

(Delega al Governo per il riordino della

normativa in materia di congedi, aspettativee permessi)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o piu decreti legislativifinalizzati al riordino della normativa vigentein materia di congedi, aspettative e permessi,comunque denominati, fruibili dai lavoratoridipendenti di datori di lavoro pubblici o pri-vati, in base ai seguenti princıpi e criteri di-rettivi:

a) coordinamento formale e sostanzialedel testo delle disposizioni vigenti in mate-ria, apportando le modifiche necessarie pergarantire la coerenza giuridica, logica e siste-matica della normativa e per adeguare, ag-giornare e semplificare il linguaggio norma-tivo;

b) indicazione esplicita delle normeabrogate, fatta salva l’applicazione dell’arti-colo 15 delle disposizioni sulla legge in ge-nerale premesse al codice civile;

c) riordino delle tipologie di permessi,tenuto conto del loro contenuto e della lorodiretta correlazione a posizioni giuridiche co-stituzionalmente tutelate;

d) ridefinizione dei presupposti ogget-tivi e precisazione dei requisiti soggettivi,nonche razionalizzazione e semplificazionedei criteri e delle modalita per la fruizionedei congedi, delle aspettative e dei permessidi cui al presente articolo, al fine di garantirel’applicazione certa ed uniforme della rela-tiva disciplina;

e) razionalizzazione e semplificazionedei documenti da presentare, con particolare

riferimento alle persone con handicap in si-tuazione di gravita ai sensi dell’articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o affette da patologie di tipo neuro-de-generativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro perla pubblica amministrazione e l’innovazionee del Ministro del lavoro e delle politiche so-ciali, di concerto con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, sentite le associazionidei datori e dei prestatori di lavoro compara-tivamente piu rappresentative sul piano na-zionale e previo parere della Conferenza uni-ficata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281, e successivemodificazioni, che si esprime entro trentagiorni dalla data di trasmissione dei relativischemi; decorso tale termine, il Governopuo comunque procedere. Successivamente,gli schemi sono trasmessi alle Camere perl’acquisizione del parere delle competentiCommissioni parlamentari, che si esprimonoentro quaranta giorni dall’assegnazione; de-corso tale termine, i decreti legislativi pos-sono essere comunque emanati. Qualora iltermine per l’espressione del parere parla-mentare di cui al presente comma scada neitrenta giorni che precedono la scadenza deltermine per l’adozione dei decreti legislatividi cui al comma 1, quest’ultimo e prorogatodi due mesi.

3. L’adozione dei decreti legislativi attua-tivi della delega di cui al presente articolonon deve comportare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

Art. 24.

(Modifiche alla disciplina in materia di

permessi per l’assistenza a portatori dihandicap in situazione di gravita)

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio1992, n. 104, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

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a) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. A condizione che la persona handicap-pata non sia ricoverata a tempo pieno, il la-voratore dipendente, pubblico o privato, cheassiste persona con handicap in situazionedi gravita, coniuge, parente o affine entro ilsecondo grado, ovvero entro il terzo gradoqualora i genitori o il coniuge della personacon handicap in situazione di gravita ab-biano compiuto i sessantacinque anni di etaoppure siano anche essi affetti da patologieinvalidanti o siano deceduti o mancanti, hadiritto a fruire di tre giorni di permesso men-sile retribuito coperto da contribuzione figu-rativa, anche in maniera continuativa. Il pre-detto diritto non puo essere riconosciuto apiu di un lavoratore dipendente per l’assi-stenza alla stessa persona con handicap in si-tuazione di gravita. Per l’assistenza allostesso figlio con handicap in situazione digravita, il diritto e riconosciuto ad entrambii genitori, anche adottivi, che possono fruirnealternativamente»;

b) al comma 5, le parole da: «Il geni-tore» fino a: «handicappato» sono sostituitedalle seguenti: «Il lavoratore di cui alcomma 3» e le parole: «al proprio domicilio»sono sostituite dalle seguenti: «al domiciliodella persona da assistere»;

c) e aggiunto, in fine, il seguentecomma:

«7-bis. Ferma restando la verifica dei pre-supposti per l’accertamento della responsabi-lita disciplinare, il lavoratore di cui alcomma 3 decade dai diritti di cui al presentearticolo, qualora il datore di lavoro o l’INPSaccerti l’insussistenza o il venir meno dellecondizioni richieste per la legittima fruizionedei medesimi diritti. Dall’attuazione delle di-sposizioni di cui al presente comma non de-vono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-rico della finanza pubblica».

2. All’articolo 42 del testo unico delle di-sposizioni legislative in materia di tutela esostegno della maternita e della paternita,

di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,n. 151, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente:

«2. Successivamente al compimento delterzo anno di eta del bambino con handicapin situazione di gravita, il diritto a fruire deipermessi di cui all’articolo 33, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e succes-sive modificazioni, e riconosciuto ad en-trambi i genitori, anche adottivi, che possonofruirne alternativamente, anche in manieracontinuativa nell’ambito del mese»;

b) il comma 3 e abrogato.

3. All’articolo 20, comma 1, della legge 8marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonche»fino a: «non convivente» sono soppresse.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui al-l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, comunicano alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cuisono accordati i permessi di cui all’articolo33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104, e successive modificazioni,ivi compresi i nominativi dei lavoratori padrie delle lavoratrici madri, specificando se ipermessi sono fruiti dal lavoratore con han-dicap in situazione di gravita, dal lavoratoreo dalla lavoratrice per assistenza al propriofiglio, per assistenza al coniuge o per assi-stenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai di-pendenti per assistenza a persona con handi-cap in situazione di gravita, il nominativo diquest’ultima, l’eventuale rapporto di dipen-denza da un’amministrazione pubblica e ladenominazione della stessa, il comune di re-sidenza dell’assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto dimaternita o paternita o il grado di parentela oaffinita intercorrente tra ciascun dipendente

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che ha fruito dei permessi e la persona assi-stita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratorepadre o dalla lavoratrice madre, la specifica-zione dell’eta maggiore o minore di tre annidel figlio;

e) il contingente complessivo di giorni eore di permesso fruiti da ciascun lavoratorenel corso dell’anno precedente e per ciascunmese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri– Dipartimento della funzione pubblica isti-tuisce e cura, con gli ordinari stanziamentidi bilancio, una banca di dati informatica co-stituita secondo quanto previsto dall’articolo22, commi 6 e 7, del codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui al de-creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incui confluiscono le comunicazioni di cui alcomma 4 del presente articolo, che sono for-nite da ciascuna amministrazione per via te-lematica entro il 31 marzo di ciascun anno,nel rispetto delle misure di sicurezza previstedal predetto codice di cui al decreto legisla-tivo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri– Dipartimento della funzione pubblica eautorizzata al trattamento dei dati personalie sensibili di cui al comma 4, la cui conser-vazione non puo comunque avere durata su-periore a ventiquattro mesi. Ai fini della co-municazione dei dati di cui al comma 4, leamministrazioni pubbliche sono autorizzateal trattamento dei relativi dati personali esensibili e provvedono alla conservazionedei dati per un periodo non superiore a trentagiorni dalla loro comunicazione, decorsi iquali, salve specifiche esigenze amministra-tivo-contabili, ne curano la cancellazione.Le operazioni rilevanti consistono nella rac-colta, conservazione, elaborazione dei datiin forma elettronica e no, nonche nella co-municazione alle amministrazioni interessate.Sono inoltre consentite la pubblicazione e ladivulgazione dei dati e delle elaborazioniesclusivamente in forma anonima. Le attivita

di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monito-raggio e alla verifica sulla legittima fruizionedei permessi, sono di rilevante interesse pub-blico. Rimangono fermi gli obblighi previstidal secondo comma dell’articolo 6 dellalegge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavocomma dell’articolo 11 della legge 27 mag-gio 1970, n. 382, e dal quarto comma del-l’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n.118, concernenti l’invio degli elenchi dellepersone sottoposte ad accertamenti sanitari,contenenti soltanto il nome, il cognome el’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazio-nale per la protezione e l’assistenza deisordi, all’Unione italiana dei ciechi e degliipovedenti e all’Associazione nazionale deimutilati e invalidi civili.

Art. 25.

(Certificati di malattia)

1. Al fine di assicurare un quadro com-pleto delle assenze per malattia nei settoripubblico e privato, nonche un efficace si-stema di controllo delle stesse, a decorreredal 1º gennaio 2010, in tutti i casi di assenzaper malattia dei dipendenti di datori di la-voro privati, per il rilascio e la trasmissionedella attestazione di malattia si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 55-septies deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 26.

(Aspettativa per conferimento di incarichi, aisensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al personale del comparto sicurezza edifesa possono essere conferiti, ai sensi del-l’articolo 19, comma 6, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-dificazioni, nel rispetto dei requisiti e dei li-miti ivi previsti, incarichi dirigenziali daparte di amministrazioni pubbliche diverse

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da quella di appartenenza, che siano stretta-mente collegati alla professionalita da lororivestita e motivati da esigenze di carattereeccezionale. Il personale e collocato in aspet-tativa senza assegni e continua ad occupare ilrelativo posto nella dotazione organica del-l’amministrazione di appartenenza.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui alcomma 1 sono conferiti previa autorizza-zione del Ministro competente, d’intesa conil Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 27.

(Disposizioni in materia di personale

dell’Amministrazione della difesa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, si ap-plicano anche al personale delle Forze ar-mate le disposizioni di cui all’articolo 2,comma 91, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, che pongono a carico delle ammini-strazioni utilizzatrici gli oneri del trattamentoeconomico fondamentale e accessorio delpersonale in posizione di comando apparte-nente alle Forze di polizia e al Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco.

2. All’articolo 65 del decreto legislativo30 dicembre 1997, n. 490, sono apportatele seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la parola: «salvo»sono inserite le seguenti: «un contingentepari al numero delle posizioni ricopertepresso enti, comandi e unita internazionaliai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e27 dicembre 1973, n. 838, individuato condecreto annuale del Ministro della difesa esalvo»;

b) dopo il comma 9, e inserito il se-guente:

«9-bis. Il collocamento in aspettativa perriduzione di quadri, di cui al comma 9, e di-sposto al 31 dicembre dell’anno di riferi-mento».

3. All’articolo 7, secondo comma, dellalegge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le pa-role: «di segretario generale del Ministerodella difesa» sono aggiunte le seguenti: «ogli ufficiali di pari grado che ricoprano inca-richi di livello non inferiore a Capo di statomaggiore di Forza armata in comandi o entiinternazionali».

4. L’articolo 43, comma 2, della legge 19maggio 1986, n. 224, si interpreta nel sensoche gli assegni previsti nel tempo, ivi men-zionati, sono comprensivi delle sole inden-nita fisse e continuative in godimento ilgiorno antecedente il collocamento in aspet-tativa per riduzione di quadri, in relazioneal grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 16, comma 1, lettera b),la parola: «maggiore,» e soppressa;

b) all’articolo 18, il comma 3 e abro-gato;

c) all’articolo 31, il comma 9 e abro-gato;

d) alla tabella n. 1, alla riga denominata«Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3,denominata «Forma di avanzamento al gradosuperiore», la parola: «scelta» e soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4,denominata «Inserimento aliquota valuta-zione a scelta», la cifra: «6» e soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5,denominata «Promozione ad anzianita», lacifra: «9» e sostituita dalla seguente: «7»;

4) in corrispondenza della colonna 8,denominata «Promozioni a scelta al gradosuperiore», la cifra: «52» e soppressa;

e) alla tabella n. 2, alla riga denominata«Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3,denominata «Forma di avanzamento al gradosuperiore», la parola: «scelta» e soppressa;

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2) in corrispondenza della colonna 4,denominata «Inserimento aliquota valuta-zione a scelta», la cifra: «9» e soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5,denominata «Promozione ad anzianita», lacifra: «12» e sostituita dalla seguente: «10»;

4) in corrispondenza della colonna 8,denominata «Promozioni a scelta al gradosuperiore», la cifra: «49» e soppressa.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3,4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Il Governo e delegato ad adottare, entrodiciotto mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, uno o piu decreti legi-slativi allo scopo di armonizzare, con effettoa decorrere dal 1º gennaio 2012, il sistema ditutela previdenziale e assistenziale applicatoal personale permanente in servizio nelCorpo nazionale dei vigili del fuoco e al per-sonale volontario presso il medesimo Corponazionale, sulla base dei seguenti princıpi ecriteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti ri-conosciuta ai familiari dei vigili del fuocovolontari deceduti per causa di servizio altrattamento economico spettante ai familiarisuperstiti dei vigili del fuoco in servizio per-manente anche nelle ipotesi in cui i vigili delfuoco volontari siano deceduti espletando at-tivita addestrative od operative diverse daquelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economicoconcesso ai vigili del fuoco volontari aquello riconosciuto ai vigili del fuoco in ser-vizio permanente in caso di infortunio grave-mente invalidante o di malattia contratta percausa di servizio, includendo anche il pe-riodo di addestramento iniziale reso dagliaspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cuial comma 7 sono trasmessi alle Camere perl’acquisizione del parere delle Commissioniparlamentari competenti per materia e per iprofili di carattere finanziario, che si espri-

mono entro trenta giorni dalla data di asse-gnazione; decorso tale termine, i decreti legi-slativi possono essere comunque emanati.Qualora il termine per l’espressione del pa-rere parlamentare di cui al presente commascada nei trenta giorni che precedono la sca-denza del termine per l’adozione dei decretilegislativi di cui al comma 7, o successiva-mente, quest’ultimo e prorogato di ulterioridue mesi.

9. All’onere derivante dall’attuazione delcomma 7, pari a 20 milioni di euro perl’anno 2012 e a 1 milione di euro a decorreredall’anno 2013, si provvede mediante corri-spondente riduzione delle proiezioni, perl’anno 2012, dello stanziamento del Fondospeciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2010-2012, nell’ambitodel programma «Fondi di riserva e speciali»della missione «Fondi da ripartire» dellostato di previsione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze per l’anno 2010, alloscopo parzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al medesimo Ministero. Il Mi-nistro dell’economia e delle finanze e auto-rizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

(Personale dei gruppi sportivi delle Forze

armate, delle Forze di polizia e del Corponazionale dei vigili del fuoco)

1. Per particolari discipline sportive indi-cate dal bando di concorso, i limiti minimoe massimo di eta per il reclutamento degliatleti dei gruppi sportivi delle Forze armate,delle Forze di polizia e del Corpo nazionaledei vigili del fuoco sono fissati, rispettiva-mente, in diciassette e trentacinque anni. Ilpersonale reclutato ai sensi del presente arti-colo non puo essere impiegato in attivitaoperative fino al compimento del diciotte-simo anno di eta.

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Art. 29.

(Concorsi interni per vice revisore tecnico e

vice perito tecnico della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repub-blica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportatele seguenti modifiche:

a) all’articolo 20-quater:

1) al comma 1, lettera a), le parole:«provenienti da profili professionali omoge-nei a quello per cui concorrono,» sono sop-presse;

2) al comma 3, le parole: «e nel solobando di cui al comma 1, lettera a), si pro-cede altresı alla definizione, anche per cate-gorie omogenee, delle corrispondenze fra iprofili professionali del ruolo degli operatorie collaboratori tecnici e quelli relativi ai po-sti messi a concorso» sono soppresse;

b) all’articolo 25-ter:

1) al comma 1, le parole: «prove-niente da profili professionali omogenei aquello per il quale concorre,» sono sop-presse;

2) al comma 2, le parole: «, nonchela definizione, anche per categorie omoge-nee, delle corrispondenze fra i profili profes-sionali del ruolo dei revisori tecnici e quellirelativi ai posti messi a concorso» sono sop-presse.

Art. 30.

(Clausole generali e certificazionedel contratto di lavoro)

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni dilegge nelle materie di cui all’articolo 409 delcodice di procedura civile e all’articolo 63,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, contengano clausole generali,ivi comprese le norme in tema di instaura-zione di un rapporto di lavoro, esercizio deipoteri datoriali, trasferimento di azienda e re-

cesso, il controllo giudiziale e limitato esclu-sivamente, in conformita ai princıpi generalidell’ordinamento, all’accertamento del pre-supposto di legittimita e non puo essereesteso al sindacato di merito sulle valutazionitecniche, organizzative e produttive che com-petono al datore di lavoro o al committente.

2. Nella qualificazione del contratto di la-voro e nell’interpretazione delle relativeclausole il giudice non puo discostarsi dallevalutazioni delle parti, espresse in sede dicertificazione dei contratti di lavoro di cuial titolo VIII del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276, e successive modifica-zioni, salvo il caso di erronea qualificazionedel contratto, di vizi del consenso o di diffor-mita tra il programma negoziale certificato ela sua successiva attuazione.

3. Nel valutare le motivazioni poste a basedel licenziamento, il giudice tiene contodelle tipizzazioni di giusta causa e di giusti-ficato motivo presenti nei contratti collettividi lavoro stipulati dai sindacati comparativa-mente piu rappresentativi ovvero nei con-tratti individuali di lavoro ove stipulati conl’assistenza e la consulenza delle commis-sioni di certificazione di cui al titolo VIIIdel decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, e successive modificazioni. Nel defi-nire le conseguenze da riconnettere al licen-ziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge15 luglio 1966, n. 604, e successive modifi-cazioni, il giudice tiene egualmente conto dielementi e di parametri fissati dai predetticontratti e comunque considera le dimensionie le condizioni dell’attivita esercitata dal da-tore di lavoro, la situazione del mercato dellavoro locale, l’anzianita e le condizioni dellavoratore, nonche il comportamento delleparti anche prima del licenziamento.

4. L’articolo 75 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modifi-cazioni, e sostituito dal seguente:

«Art. 75. – (Finalita). – 1. Al fine di ri-durre il contenzioso in materia di lavoro, leparti possono ottenere la certificazione dei

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contratti in cui sia dedotta, direttamente o in-direttamente, una prestazione di lavoro se-condo la procedura volontaria stabilita nelpresente titolo».

5. All’articolo 76, comma 1, lettera c-ter),del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-role: «e comunque unicamente nell’ambitodi intese definite tra il Ministero del lavoroe delle politiche sociali e il Consiglio nazio-nale dei consulenti del lavoro, con l’attribu-zione a quest’ultimo delle funzioni di coordi-namento e vigilanza per gli aspetti organiz-zativi».

6. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Gli adempi-menti previsti dal presente articolo sonosvolti nell’ambito delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente.

Art. 31.

(Conciliazione e arbitrato)

1. L’articolo 410 del codice di proceduracivile e sostituito dal seguente:

«Art. 410. – (Tentativo di conciliazione). –Chi intende proporre in giudizio una do-manda relativa ai rapporti previsti dall’arti-colo 409 puo promuovere, anche tramitel’associazione sindacale alla quale aderisceo conferisce mandato, un previo tentativodi conciliazione presso la commissione diconciliazione individuata secondo i criteridi cui all’articolo 413.

La comunicazione della richiesta di esple-tamento del tentativo di conciliazione inter-rompe la prescrizione e sospende, per la du-rata del tentativo di conciliazione e per iventi giorni successivi alla sua conclusione,il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono isti-tuite presso la Direzione provinciale del la-voro. La commissione e composta dal diret-

tore dell’ufficio stesso o da un suo delegatoo da un magistrato collocato a riposo, in qua-lita di presidente, da quattro rappresentantieffettivi e da quattro supplenti dei datori dilavoro e da quattro rappresentanti effettivi eda quattro supplenti dei lavoratori, designatidalle rispettive organizzazioni sindacali mag-giormente rappresentative a livello territo-riale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi lanecessita, affidano il tentativo di concilia-zione a proprie sottocommissioni, presiedutedal direttore della Direzione provinciale dellavoro o da un suo delegato, che rispecchinola composizione prevista dal terzo comma. Inogni caso per la validita della riunione e ne-cessaria la presenza del presidente e di al-meno un rappresentante dei datori di lavoroe almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione,sottoscritta dall’istante, e consegnata o spe-dita mediante raccomandata con avviso di ri-cevimento. Copia della richiesta del tentativodi conciliazione deve essere consegnata ospedita con raccomandata con ricevuta di ri-torno a cura della stessa parte istante allacontroparte.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell’i-stante e del convenuto; se l’istante o il con-venuto sono una persona giuridica, un’asso-ciazione non riconosciuta o un comitato, l’i-stanza deve indicare la denominazione o laditta nonche la sede;

2) il luogo dove e sorto il rapporto ov-vero dove si trova l’azienda o sua dipen-denza alla quale e addetto il lavoratore opresso la quale egli prestava la sua opera almomento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte allaparte istante le comunicazioni inerenti allaprocedura;

4) l’esposizione dei fatti e delle ragioniposti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la pro-cedura di conciliazione, deposita presso la

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commissione di conciliazione, entro ventigiorni dal ricevimento della copia della ri-chiesta, una memoria contenente le difese ele eccezioni in fatto e in diritto, nonche leeventuali domande in via riconvenzionale.Ove cio non avvenga, ciascuna delle parti elibera di adire l’autorita giudiziaria. Entro idieci giorni successivi al deposito, la com-missione fissa la comparizione delle partiper il tentativo di conciliazione, che deve es-sere tenuto entro i successivi trenta giorni.Dinanzi alla commissione il lavoratore puofarsi assistere anche da un’organizzazionecui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chirappresenta la pubblica amministrazione, an-che in sede giudiziale ai sensi dell’articolo420, commi primo, secondo e terzo, nonpuo dar luogo a responsabilita, salvi i casidi dolo e colpa grave».

2. Il tentativo di conciliazione di cui al-l’articolo 80, comma 4, del decreto legisla-tivo 10 settembre 2003, n. 276, e obbligato-rio.

3. L’articolo 411 del codice di proceduracivile e sostituito dal seguente:

«Art. 411. – (Processo verbale di concilia-

zione). – Se la conciliazione esperita ai sensidell’articolo 410 riesce, anche limitatamentead una parte della domanda, viene redatto se-parato processo verbale sottoscritto dalleparti e dai componenti della commissionedi conciliazione. Il giudice, su istanza dellaparte interessata, lo dichiara esecutivo condecreto.

Se non si raggiunge l’accordo tra le parti,la commissione di conciliazione deve formu-lare una proposta per la bonaria definizionedella controversia. Se la proposta non e ac-cettata, i termini di essa sono riassunti nelverbale con indicazione delle valutazioniespresse dalle parti. Delle risultanze dellaproposta formulata dalla commissione e nonaccettata senza adeguata motivazione il giu-dice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato

richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai

sensi dell’articolo 415 devono essere allegati

i verbali e le memorie concernenti il tenta-

tivo di conciliazione non riuscito. Se il tenta-

tivo di conciliazione si e svolto in sede sin-

dacale, ad esso non si applicano le disposi-

zioni di cui all’articolo 410. Il processo ver-

bale di avvenuta conciliazione e depositato

presso la Direzione provinciale del lavoro a

cura di una delle parti o per il tramite di

un’associazione sindacale. Il direttore, o un

suo delegato, accertatane l’autenticita, prov-

vede a depositarlo nella cancelleria del tribu-

nale nella cui circoscrizione e stato redatto.

Il giudice, su istanza della parte interessata,

accertata la regolarita formale del verbale

di conciliazione, lo dichiara esecutivo con

decreto».

4. All’articolo 420, primo comma, del co-

dice di procedura civile, le parole: «e tenta la

conciliazione della lite» sono sostituite dalle

seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e

formula alle parti una proposta transattiva» e

le parole: «senza giustificato motivo, costi-

tuisce comportamento valutabile dal giudice

ai fini della decisione» sono sostituite dalle

seguenti: «o il rifiuto della proposta transat-

tiva del giudice, senza giustificato motivo,

costituiscono comportamento valutabile dal

giudice ai fini del giudizio».

5. L’articolo 412 del codice di procedura

civile e sostituito dal seguente:

«Art. 412. – (Risoluzione arbitrale della

controversia). – In qualunque fase del tenta-

tivo di conciliazione, o al suo termine in

caso di mancata riuscita, le parti possono in-

dicare la soluzione, anche parziale, sulla

quale concordano, riconoscendo, quando e

possibile, il credito che spetta al lavoratore,

e possono accordarsi per la risoluzione della

lite, affidando alla commissione di concilia-

zione il mandato a risolvere in via arbitrale

la controversia.

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Nel conferire il mandato per la risoluzionearbitrale della controversia, le parti devonoindicare:

1) il termine per l’emanazione del lodo,che non puo comunque superare i sessantagiorni dal conferimento del mandato, spiratoil quale l’incarico deve intendersi revocato;

2) le norme invocate dalle parti a soste-gno delle loro pretese e l’eventuale richiestadi decidere secondo equita, nel rispetto deiprincıpi generali dell’ordinamento e dei prin-cıpi regolatori della materia, anche derivantida obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell’arbi-trato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato,produce tra le parti gli effetti di cui all’arti-colo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma,del codice civile.

Il lodo e impugnabile ai sensi dell’articolo808-ter. Sulle controversie aventi ad oggettola validita del lodo arbitrale irrituale, ai sensidell’articolo 808-ter, decide in unico grado iltribunale, in funzione di giudice del lavoro,nella cui circoscrizione e la sede dell’arbi-trato. Il ricorso e depositato entro il terminedi trenta giorni dalla notificazione del lodo.Decorso tale termine, o se le parti hanno co-munque dichiarato per iscritto di accettare ladecisione arbitrale, ovverso se il ricorso estato respinto dal tribunale, il lodo e deposi-tato nella cancelleria del tribunale nella cuicircoscrizione e la sede dell’arbitrato. Il giu-dice, su istanza della parte interessata, accer-tata la regolarita formale del lodo arbitrale,lo dichiara esecutivo con decreto».

6. L’articolo 412-ter del codice di proce-dura civile e sostituito dal seguente:

«Art. 412-ter. – (Altre modalita di conci-

liazione e arbitrato previste dalla contratta-zione collettiva). – La conciliazione e l’arbi-trato, nelle materie di cui all’articolo 409,possono essere svolti altresı presso le sedi econ le modalita previste dai contratti collet-tivi sottoscritti dalle associazioni sindacalimaggiormente rappresentative».

7. All’articolo 2113, quarto comma, delcodice civile, le parole: «ai sensi degli arti-coli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle se-guenti: «ai sensi degli articoli 185, 410, 411,412-ter e 412-quater».

8. L’articolo 412-quater del codice di pro-cedura civile e sostituito dal seguente:

«Art. 412-quater. – (Altre modalita di con-

ciliazione e arbitrato). – Ferma restando lafacolta di ciascuna delle parti di adire l’auto-rita giudiziaria e di avvalersi delle proceduredi conciliazione e di arbitrato previste dallalegge, le controversie di cui all’articolo 409possono essere altresı proposte innanzi alcollegio di conciliazione e arbitrato irritualecostituito secondo quanto previsto dai commiseguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato ecomposto da un rappresentante di ciascunadelle parti e da un terzo membro, in funzionedi presidente, scelto di comune accordo dagliarbitri di parte tra i professori universitari dimaterie giuridiche e gli avvocati ammessi alpatrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegiodi conciliazione e arbitrato deve notificareall’altra parte un ricorso sottoscritto, salvoche si tratti di una pubblica amministrazione,personalmente o da un suo rappresentante alquale abbia conferito mandato e presso ilquale deve eleggere il domicilio. Il ricorsodeve contenere la nomina dell’arbitro diparte e indicare l’oggetto della domanda, leragioni di fatto e di diritto sulle quali sifonda la domanda stessa, i mezzi di provae il valore della controversia entro il qualesi intende limitare la domanda. Il ricorsodeve contenere il riferimento alle norme in-vocate dal ricorrente a sostegno della suapretesa e l’eventuale richiesta di decidere se-condo equita, nel rispetto dei princıpi gene-rali dell’ordinamento e dei princıpi regolatoridella materia, anche derivanti da obblighi co-munitari.

Se la parte convenuta intende accettare laprocedura di conciliazione e arbitrato nomina

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il proprio arbitro di parte, il quale entrotrenta giorni dalla notifica del ricorso pro-cede, ove possibile, concordemente con l’al-tro arbitro, alla scelta del presidente e dellasede del collegio. Ove cio non avvenga, laparte che ha presentato ricorso puo chiedereche la nomina sia fatta dal presidente del tri-bunale nel cui circondario e la sede dell’arbi-trato. Se le parti non hanno ancora determi-nato la sede, il ricorso e presentato al presi-dente del tribunale del luogo in cui e sorto ilrapporto di lavoro o ove si trova l’azienda ouna sua dipendenza alla quale e addetto il la-voratore o presso la quale egli prestava lasua opera al momento della fine del rap-porto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitroe della sede del collegio, la parte convenuta,entro trenta giorni da tale scelta, deve depo-sitare presso la sede del collegio una memo-ria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti diuna pubblica amministrazione, da un avvo-cato cui abbia conferito mandato e presso ilquale deve eleggere il domicilio. La memo-ria deve contenere le difese e le eccezioniin fatto e in diritto, le eventuali domandein via riconvenzionale e l’indicazione deimezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della me-moria difensiva il ricorrente puo depositarepresso la sede del collegio una memoria direplica senza modificare il contenuto del ri-corso. Nei successivi dieci giorni il conve-nuto puo depositare presso la sede del colle-gio una controreplica senza modificare ilcontenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell’udienza, datenere entro trenta giorni dalla scadenza deltermine per la controreplica del convenuto,dandone comunicazione alle parti, nel domi-cilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All’udienza il collegio esperisce il tenta-tivo di conciliazione. Se la conciliazione rie-sce, si applicano le disposizioni dell’articolo411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegioprovvede, ove occorra, a interrogare le parti

e ad ammettere e assumere le prove, altri-menti invita all’immediata discussione orale.Nel caso di ammissione delle prove, il colle-gio puo rinviare ad altra udienza, a non piudi dieci giorni di distanza, l’assunzione dellestesse e la discussione orale.

La controversia e decisa, entro venti giornidall’udienza di discussione, mediante unlodo. Il lodo emanato a conclusione dell’ar-bitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato,produce tra le parti gli effetti di cui agli ar-ticoli 1372 e 2113, quarto comma, del codicecivile. Il lodo e impugnabile ai sensi dell’ar-ticolo 808-ter. Sulle controversie aventi adoggetto la validita del lodo arbitrale irrituale,ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unicogrado il tribunale, in funzione di giudice dellavoro, nella cui circoscrizione e la sede del-l’arbitrato. Il ricorso e depositato entro il ter-mine di trenta giorni dalla notificazione dellodo. Decorso tale termine, o se le partihanno comunque dichiarato per iscritto di ac-cettare la decisione arbitrale, ovvero se il ri-corso e stato respinto dal tribunale, il lodo edepositato nella cancelleria del tribunalenella cui circoscrizione e la sede dell’arbi-trato. Il giudice, su istanza della parte inte-ressata, accertata la regolarita formale dellodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con de-creto.

Il compenso del presidente del collegio efissato in misura pari al 2 per cento del va-lore della controversia dichiarato nel ricorsoed e versato dalle parti, per meta ciascuna,presso la sede del collegio mediante assegnicircolari intestati al presidente almeno cinquegiorni prima dell’udienza. Ciascuna parteprovvede a compensare l’arbitro da essa no-minato. Le spese legali e quelle per il com-penso del presidente e dell’arbitro di parte,queste ultime nella misura dell’1 per centodel suddetto valore della controversia, sonoliquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91,primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoriapossono istituire un fondo per il rimborsoal lavoratore delle spese per il compenso

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Page 22: Legge 182-2010 Collegato lavoro

del presidente del collegio e del proprio arbi-tro di parte».

9. Le disposizioni degli articoli 410, 411,412, 412-ter e 412-quater del codice di pro-cedura civile si applicano anche alle contro-versie di cui all’articolo 63, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

10. In relazione alle materie di cui all’ar-ticolo 409 del codice di procedura civile, leparti contrattuali possono pattuire clausolecompromissorie di cui all’articolo 808 delcodice di procedura civile che rinviano allemodalita di espletamento dell’arbitrato dicui agli articoli 412 e 412-quater del codicedi procedura civile, solo ove cio sia previstoda accordi interconfederali o contratti collet-tivi di lavoro stipulati dalle organizzazionidei datori di lavoro e dei lavoratori compara-tivamente piu rappresentative sul piano na-zionale. La clausola compromissoria, a penadi nullita, deve essere certificata in basealle disposizioni di cui al titolo VIII del de-creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,dagli organi di certificazione di cui all’arti-colo 76 del medesimo decreto legislativo, esuccessive modificazioni. Le commissionidi certificazione accertano, all’atto della sot-toscrizione della clausola compromissoria, laeffettiva volonta delle parti di devolvere adarbitri le eventuali controversie nascenti dalrapporto di lavoro. La clausola compromis-soria non puo essere pattuita e sottoscrittaprima della conclusione del periodo di prova,ove previsto, ovvero se non siano trascorsialmeno trenta giorni dalla data di stipula-zione del contratto di lavoro, in tutti gli altricasi. La clausola compromissoria non puo ri-guardare controversie relative alla risolu-zione del contratto di lavoro. Davanti allecommissioni di certificazione le parti pos-sono farsi assistere da un legale di loro fidu-cia o da un rappresentante dell’organizza-zione sindacale o professionale a cui abbianoconferito mandato.

11. In assenza degli accordi interconfede-

rali o contratti collettivi di cui al primo pe-riodo del comma 10, trascorsi dodici mesi

dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali convoca le organizzazioni dei datori

di lavoro e dei lavoratori comparativamente

piu rappresentative, al fine di promuoverel’accordo. In caso di mancata stipulazione

dell’accordo di cui al periodo precedente, en-

tro i sei mesi successivi alla data di convoca-

zione, il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali con proprio decreto, tenuto conto

delle risultanze istruttorie del confronto trale parti sociali, individua in via sperimentale,

fatta salva la possibilita di integrazioni e de-

roghe derivanti da eventuali successivi ac-

cordi interconfederali o contratti collettivi,

le modalita di attuazione e di piena operati-vita delle disposizioni di cui al comma 10.

12. Gli organi di certificazione di cui al-

l’articolo 76 del decreto legislativo 10 set-

tembre 2003, n. 276, e successive modifica-

zioni, possono istituire camere arbitrali perla definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter

del codice di procedura civile, delle contro-

versie nelle materie di cui all’articolo 409

del medesimo codice e all’articolo 63,

comma 1, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165. Le commissioni di cui al citatoarticolo 76 del decreto legislativo n. 276 del

2003, e successive modificazioni, possono

concludere convenzioni con le quali preve-

dano la costituzione di camere arbitrali unita-

rie. Si applica, in quanto compatibile, l’arti-colo 412, commi terzo e quarto, del codice

di procedura civile.

13. Presso le sedi di certificazione di cui

all’articolo 76 del decreto legislativo 10 set-

tembre 2003, n. 276, e successive modifica-zioni, puo altresı essere esperito il tentativo

di conciliazione di cui all’articolo 410 del

codice di procedura civile.

14. All’articolo 82 del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276, sono apportatele seguenti modificazioni:

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a) al comma 1, le parole: «di cui all’ar-

ticolo 76, comma 1, lettera a),» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «di cui all’articolo 76»;

b) e aggiunto, in fine, il seguente

comma:

«1-bis. Si applicano, in quanto compati-

bili, le procedure previste dal capo I del pre-

sente titolo».

15. Il comma 2 dell’articolo 83 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e abro-

gato.

16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del co-

dice di procedura civile sono abrogati.

17. All’articolo 79 del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276, e aggiunto, in

fine, il seguente comma:

«Gli effetti dell’accertamento dell’organo

preposto alla certificazione del contratto di

lavoro, nel caso di contratti in corso di ese-

cuzione, si producono dal momento di inizio

del contratto, ove la commissione abbia ap-

purato che l’attuazione del medesimo e stata,

anche nel periodo precedente alla propria at-

tivita istruttoria, coerente con quanto appu-

rato in tale sede. In caso di contratti non an-

cora sottoscritti dalle parti, gli effetti si pro-

ducono soltanto ove e nel momento in cui

queste ultime provvedano a sottoscriverli,

con le eventuali integrazioni e modifiche

suggerite dalla commissione adita».

18. Dall’attuazione del presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Gli adempi-

menti previsti dal presente articolo sono

svolti nell’ambito delle risorse umane, stru-

mentali e finanziarie disponibili a legisla-

zione vigente.

Art. 32.

(Decadenze e disposizioni in materia di

contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Il primo e il secondo comma dell’arti-colo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato apena di decadenza entro sessanta giorni dallaricezione della sua comunicazione in formascritta, ovvero dalla comunicazione, an-ch’essa in forma scritta, dei motivi, ovenon contestuale, con qualsiasi atto scritto,anche extragiudiziale, idoneo a rendere notala volonta del lavoratore anche attraversol’intervento dell’organizzazione sindacale di-retto ad impugnare il licenziamento stesso.

L’impugnazione e inefficace se non e se-guita, entro il successivo termine di duecen-tosettanta giorni, dal deposito del ricorsonella cancelleria del tribunale in funzionedi giudice del lavoro o dalla comunicazionealla controparte della richiesta di tentativodi conciliazione o arbitrato, ferma restandola possibilita di produrre nuovi documentiformatisi dopo il deposito del ricorso. Qua-lora la conciliazione o l’arbitrato richiestisiano rifiutati o non sia raggiunto l’accordonecessario al relativo espletamento, il ricorsoal giudice deve essere depositato a pena didecadenza entro sessanta giorni dal rifiutoo dal mancato accordo».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 6della legge 15 luglio 1966, n. 604, come mo-dificato dal comma 1 del presente articolo, siapplicano anche a tutti i casi di invalidita dellicenziamento.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 6della legge 15 luglio 1966, n. 604, come mo-dificato dal comma 1 del presente articolo, siapplicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongonola risoluzione di questioni relative alla quali-ficazione del rapporto di lavoro ovvero allalegittimita del termine apposto al contratto;

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b) al recesso del committente nei rap-porti di collaborazione coordinata e conti-nuativa, anche nella modalita a progetto, dicui all’articolo 409, numero 3), del codicedi procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell’articolo2103 del codice civile, con termine decor-rente dalla data di ricezione della comunica-zione di trasferimento;

d) all’azione di nullita del termine appo-sto al contratto di lavoro, ai sensi degli arti-coli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settem-bre 2001, n. 368, e successive modificazioni,con termine decorrente dalla scadenza delmedesimo.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 6della legge 15 luglio 1966, n. 604, come mo-dificato dal comma 1 del presente articolo, siapplicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipu-lati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decretolegislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corsodi esecuzione alla data di entrata in vigoredella presente legge, con decorrenza dallascadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipu-lati anche in applicazione di disposizioni dilegge previgenti al decreto legislativo 6 set-tembre 2001, n. 368, e gia conclusi alladata di entrata in vigore della presente legge,con decorrenza dalla medesima data di en-trata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoroavvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del co-dice civile con termine decorrente dalladata del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresal’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, sichieda la costituzione o l’accertamento diun rapporto di lavoro in capo a un soggettodiverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto atempo determinato, il giudice condanna ildatore di lavoro al risarcimento del lavora-

tore stabilendo un’indennita onnicompren-siva nella misura compresa tra un minimodi 2,5 ed un massimo di 12 mensilita dell’ul-tima retribuzione globale di fatto, avuto ri-guardo ai criteri indicati nell’articolo 8 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordicollettivi nazionali, territoriali o aziendali,stipulati con le organizzazioni sindacali com-parativamente piu rappresentative sul pianonazionale, che prevedano l’assunzione, anchea tempo indeterminato, di lavoratori gia oc-cupati con contratto a termine nell’ambitodi specifiche graduatorie, il limite massimodell’indennita fissata dal comma 5 e ridottoalla meta.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6trovano applicazione per tutti i giudizi, ivicompresi quelli pendenti alla data di entratain vigore della presente legge. Con riferi-mento a tali ultimi giudizi, ove necessario,ai soli fini della determinazione della inden-nita di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissaalle parti un termine per l’eventuale integra-zione della domanda e delle relative ecce-zioni ed esercita i poteri istruttori ai sensidell’articolo 421 del codice di procedura ci-vile.

Art. 33.

(Accesso ispettivo, potere di diffidae verbalizzazione unica)

1. L’articolo 13 del decreto legislativo 23aprile 2004, n. 124, e sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Accesso ispettivo, potere didiffida e verbalizzazione unica). – 1. Il per-sonale ispettivo accede presso i luoghi di la-voro nei modi e nei tempi consentiti dallalegge. Alla conclusione delle attivita di veri-fica compiute nel corso del primo accessoispettivo, viene rilasciato al datore di lavoroo alla persona presente all’ispezione, conl’obbligo alla tempestiva consegna al datore

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di lavoro, il verbale di primo accesso ispet-tivo contenente:

a) l’identificazione dei lavoratori trovatiintenti al lavoro e la descrizione delle moda-lita del loro impiego;

b) la specificazione delle attivita com-piute dal personale ispettivo;

c) le eventuali dichiarazioni rese dal da-tore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla per-sona presente all’ispezione;

d) ogni richiesta, anche documentale,utile al proseguimento dell’istruttoria finaliz-zata all’accertamento degli illeciti, fermo re-stando quanto previsto dall’articolo 4, set-timo comma, della legge 22 luglio 1961,n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza dellenorme di legge o del contratto collettivo inmateria di lavoro e legislazione sociale equalora il personale ispettivo rilevi inadem-pimenti dai quali derivino sanzioni ammini-strative, questi provvede a diffidare il tra-sgressore e l’eventuale obbligato in solido,ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novem-bre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delleinosservanze comunque materialmente sana-bili, entro il termine di trenta giorni dalladata di notificazione del verbale di cui alcomma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, iltrasgressore o l’eventuale obbligato in solidoe ammesso al pagamento di una somma pariall’importo della sanzione nella misura delminimo previsto dalla legge ovvero nella mi-sura pari ad un quarto della sanzione stabilitain misura fissa, entro il termine di quindicigiorni dalla scadenza del termine di cui alcomma 2. Il pagamento dell’importo dellapredetta somma estingue il procedimentosanzionatorio limitatamente alle inosservanzeoggetto di diffida e a condizione dell’effet-tiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All’ammissione alla procedura di rego-larizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonchealla contestazione delle violazioni ammini-strative di cui all’articolo 14 della legge 24

novembre 1981, n. 689, si provvede da partedel personale ispettivo esclusivamente con lanotifica di un unico verbale di accertamentoe notificazione, notificato al trasgressore eall’eventuale obbligato in solido. Il verbaledi accertamento e notificazione deve conte-nere:

a) gli esiti dettagliati dell’accertamento,con indicazione puntuale delle fonti di provadegli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadem-pimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilita di estinguere gli illecitiottemperando alla diffida e provvedendo alpagamento della somma di cui al comma 3ovvero pagando la medesima somma neicasi di illeciti gia oggetto di regolarizza-zione;

d) la possibilita di estinguere gli illecitinon diffidabili, ovvero quelli oggetto di dif-fida nei casi di cui al comma 5, attraversoil pagamento della sanzione in misura ridottaai sensi dell’articolo 16 della legge 24 no-vembre 1981, n. 689;

e) l’indicazione degli strumenti di difesae degli organi ai quali proporre ricorso, conspecificazione dei termini di impugnazione.

5. L’adozione della diffida interrompe itermini di cui all’articolo 14 della legge 24novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cuiall’articolo 17 del presente decreto, finoalla scadenza del termine per compiere gliadempimenti di cui ai commi 2 e 3. Oveda parte del trasgressore o dell’obbligato insolido non sia stata fornita prova al personaleispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e delpagamento delle somme previste, il verbaleunico di cui al comma 4 produce gli effettidella contestazione e notificazione degli ad-debiti accertati nei confronti del trasgressoree della persona obbligata in solido ai qualisia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dalcomma 2, con gli effetti e le procedure di cuiai commi 3, 4 e 5, e esteso anche agli ispet-tori e ai funzionari amministrativi degli enti

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e degli istituti previdenziali per le inadem-pienze da essi rilevate. Gli enti e gli istitutiprevidenziali svolgono tale attivita con le ri-sorse umane e finanziarie esistenti a legisla-zione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 eesteso agli ufficiali e agenti di polizia giudi-ziaria che accertano, ai sensi dell’articolo 13della legge 24 novembre 1981, n. 689, viola-zioni in materia di lavoro e legislazione so-ciale. Qualora rilevino inadempimenti daiquali derivino sanzioni amministrative, essiprovvedono a diffidare il trasgressore e l’e-ventuale obbligato in solido alla regolarizza-zione delle inosservanze comunque material-mente sanabili, con gli effetti e le proceduredi cui ai commi 3, 4 e 5».

Art. 34.

(Indicatore di situazione economica

equivalente)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 4 e sostituito dal seguente:

«Art. 4. – (Dichiarazione sostitutiva

unica). – 1. Il richiedente la prestazione pre-senta un’unica dichiarazione sostitutiva, aisensi del testo unico delle disposizioni legi-slative e regolamentari in materia di docu-mentazione amministrativa, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, di validita annuale, concer-nente le informazioni necessarie per la deter-minazione dell’indicatore della situazioneeconomica equivalente di cui all’articolo 2,ancorche l’ente si avvalga della facolta rico-nosciutagli dall’articolo 3, comma 2. E la-sciata facolta al cittadino di presentare entroil periodo di validita della dichiarazione so-stitutiva unica una nuova dichiarazione, qua-lora intenda far rilevare i mutamenti dellecondizioni familiari ed economiche ai finidel calcolo dell’indicatore della situazioneeconomica equivalente del proprio nucleo fa-

miliare. Gli enti erogatori possono stabilireper le prestazioni da essi erogate la decor-renza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 epresentata ai comuni o ai centri di assistenzafiscale previsti dal decreto legislativo 9 lu-glio 1997, n. 241, o direttamente all’ammini-strazione pubblica alla quale e richiesta laprima prestazione o alla sede dell’Istituto na-zionale della previdenza sociale (INPS) com-petente per territorio.

3. E comunque consentita la presentazioneall’INPS, in via telematica, della dichiara-zione sostitutiva unica direttamente a curadel soggetto richiedente la prestazione age-volata.

4. L’INPS determina l’indicatore della si-tuazione economica equivalente in relazioneai dati autocertificati dal soggetto richiedentela prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dalsoggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate,sulla base di appositi controlli automatici, in-dividua l’esistenza di omissioni, ovvero dif-formita degli stessi rispetto agli elementi co-noscitivi in possesso del Sistema informativodell’anagrafe tributaria.

6. Gli esiti delle attivita effettuate ai sensidel comma 5 sono comunicati dall’Agenziadelle entrate, mediante procedura informa-tica, all’INPS che provvedera a inoltrarli aisoggetti che hanno ricevuto le dichiarazioniai sensi del comma 2, ovvero direttamenteal soggetto che ha presentato la dichiarazionesostitutiva unica ai sensi del comma 3.

7. Sulla base della comunicazione del-l’INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centridi assistenza fiscale e le amministrazionipubbliche ai quali e presentata la dichiara-zione sostitutiva rilasciano un’attestazione,riportante l’indicatore della situazione econo-mica equivalente, nonche il contenuto delladichiarazione e gli elementi informativi ne-cessari per il calcolo. Analoga attestazionee rilasciata direttamente dall’INPS nei casidi cui al comma 3. L’attestazione riporta an-che le eventuali omissioni e difformita di cui

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al comma 5. La dichiarazione, munita del-l’attestazione rilasciata, puo essere utilizzata,nel periodo di validita, da ogni componentedel nucleo familiare per l’accesso alle presta-zioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformitadi cui al comma 5, il soggetto richiedente laprestazione puo presentare una nuova dichia-razione sostitutiva unica, ovvero puo comun-que richiedere la prestazione mediante l’atte-stazione relativa alla dichiarazione presentatarecante le omissioni o le difformita rilevatedall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazionee valida ai fini dell’erogazione della presta-zione, fatto salvo il diritto degli enti eroga-tori di richiedere idonea documentazioneatta a dimostrare la completezza e veridicitadei dati indicati nella dichiarazione. Gli entierogatori eseguono, singolarmente o me-diante un apposito servizio comune, tutti icontrolli ulteriori necessari e provvedono adogni adempimento conseguente alla non veri-dicita dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativialla determinazione del patrimonio mobiliaregestito dagli operatori di cui all’articolo 7,sesto comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’A-genzia delle entrate, in presenza di specificheomissioni o difformita rilevate ai sensi delcomma 5, effettua, sulla base di criteri selet-tivi, apposite richieste di informazioni ai sud-detti operatori, avvalendosi delle relativeprocedure automatizzate di colloquio.

10. Nell’ambito della programmazionedell’attivita di accertamento della Guardiadi finanza, una quota delle verifiche e riser-vata al controllo sostanziale della posizionereddituale e patrimoniale dei nuclei familiaridei soggetti beneficiari di prestazioni, se-condo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cuiconfronti emergono divergenze nella consi-stenza del patrimonio mobiliare sono comu-nicati alla Guardia di finanza al fine di assi-curare il coordinamento e l’efficacia dei con-trolli previsti dal comma 10.

12. Con apposita convenzione stipulata tral’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispettodelle disposizioni del codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui al de-creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,sono disciplinate le modalita attuative e lespecifiche tecniche per lo scambio delle in-formazioni necessarie all’attuazione delle di-sposizioni del presente articolo.

13. Al fine di consentire la semplifica-zione e il miglioramento degli adempimentidei soggetti richiedenti le prestazioni agevo-late, a seguito dell’evoluzione dei sistemi in-formativi dell’INPS e dell’Agenzia delle en-trate possono essere altresı previste specifi-che attivita di sperimentazione finalizzate asviluppare l’assetto dei relativi flussi di in-formazione.

14. Ai fini del rispetto dei criteri di equitasociale, con decreto del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, sulla base delle valu-tazioni dell’INPS e dell’Agenzia delle en-trate, si provvede alla razionalizzazione e al-l’armonizzazione dei criteri di determina-zione dell’indicatore della situazione econo-mica equivalente rispetto all’evoluzione dellanormativa fiscale»;

b) all’articolo 4-bis, il comma 1 e sosti-tuito dal seguente:

«1. L’INPS per l’alimentazione del si-stema informativo dell’indicatore della situa-zione economica equivalente puo stipulareapposite convenzioni con i soggetti di cui al-l’articolo 3, comma 3, lettera d), del regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

c) all’articolo 6, comma 4, al primo e alquarto periodo, le parole: «Agenzia delle en-trate» sono sostituite dalle seguenti: «Istitutonazionale della previdenza sociale»;

d) alla tabella 1, parte I, dopo la letterab), e inserito il seguente capoverso: «Al red-dito complessivo devono essere aggiunti iredditi da lavoro dipendente e assimilati, dilavoro autonomo ed impresa, redditi diversi

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di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l),del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettatiad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salvadiversa volonta espressa dal legislatore sullenorme che regolano tali componenti reddi-tuali».

2. Ai maggiori compiti previsti dal comma1 del presente articolo per l’Istituto nazionaledella previdenza sociale (INPS) e per l’A-genzia delle entrate si provvede con le ri-sorse umane e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente.

Art. 35.

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. L’articolo 19-ter del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, e sostituito dal seguente:

«Art. 19-ter. – (Indennizzi per le aziendecommerciali in crisi). – 1. L’indennizzo dicui al decreto legislativo 28 marzo 1996,n. 207, e concesso, nella misura e secondole modalita ivi previste, anche ai soggettiche si trovano in possesso dei requisiti dicui all’articolo 2 del medesimo decreto legi-slativo nel periodo compreso tra il 1º gen-naio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i sog-getti che nel mese di compimento dell’etapensionabile sono anche in possesso del re-quisito contributivo minimo richiesto perconseguire la pensione di vecchiaia, il pre-detto indennizzo spetta fino alla prima decor-renza utile della pensione di vecchiaia mede-sima. Le domande di cui all’articolo 7 del ci-tato decreto legislativo n. 207 del 1996 pos-sono essere presentate fino al 31 gennaio2012.

2. L’aliquota contributiva aggiuntiva di cuiall’articolo 5 del decreto legislativo 28marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscrittialla Gestione dei contributi e delle presta-zioni previdenziali degli esercenti attivitacommerciali presso l’INPS, e prorogata,con le medesime modalita, fino al 31 dicem-bre 2014.

3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 272, della legge 30 dicem-bre 2004, n. 311, in pagamento alla datadel 31 dicembre 2008, sono prorogati finoalla data di decorrenza della pensione di vec-chiaia purche i titolari dell’indennizzo sianoin possesso, nel mese di compimento dell’etapensionabile, anche del requisito contributivominimo richiesto per conseguire la pensionedi vecchiaia».

2. All’articolo 30-bis, comma 7, del de-creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministrodell’economia e delle finanze» sono inseritele seguenti: «, di concerto con il Ministroper la pubblica amministrazione e l’innova-zione,».

3. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giu-gno 2008, n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ilcomma 7-bis, introdotto dall’articolo 18,comma 4-sexies, del decreto-legge 29 no-vembre 2008, n. 185, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, eabrogato.

Art. 36.

(Modifiche all’articolo 9 del decreto-leggen. 148 del 1993, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 20 mag-gio 1993, n. 148, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,sono apportate le seguenti modifiche:

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a) dopo il comma 3-bis e inserito il se-guente:

«3-ter. Il Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali puo prevedere misure di soste-gno al reddito per lavoratori disoccupati oa rischio di esclusione dal mercato del la-voro»;

b) al comma 4, le parole: «di cui aicommi 1, 2, 3 e 3-bis» sono sostituite dalleseguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e,prioritariamente, 3-ter».

Art. 37.

(Sottrazione alle procedure esecutive deifondi intestati al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 294, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, si applicano anche alle ipotesi difondi intestati al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e di pignoramentoafferenti ai fondi di cui al comma 1 sononulli. La nullita e rilevabile d’ufficio e gliatti non determinano obbligo di accantona-mento da parte delle sezioni della Tesoreriadello Stato ne sospendono l’accreditamentodi somme destinate ai funzionari delegaticentrali e periferici.

Art. 38.

(Modifica all’articolo 11 del decretolegislativo 23 aprile 2004, n. 124)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 einserito il seguente:

«3-bis. Il verbale di cui al comma 3 e di-chiarato esecutivo con decreto dal giudicecompetente, su istanza della parte interes-sata».

Art. 39.

(Obbligo di versamento

delle ritenute previdenziali)

1. L’omesso versamento, nelle forme e nei

termini di legge, delle ritenute previdenziali

e assistenziali operate dal committente sui

compensi dei lavoratori a progetto e dei tito-

lari di collaborazioni coordinate e continua-

tive iscritti alla gestione separata di cui al-

l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai

commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo

2 del decreto-legge 12 settembre 1983,

n. 463, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 40.

(Contribuzione figurativa)

1. Ai fini del calcolo della retribuzione an-

nua pensionabile, e per la liquidazione delle

prestazioni a sostegno o integrazione del red-

dito, per i periodi successivi al 31 dicembre

2004, il valore retributivo da attribuire per

ciascuna settimana ai periodi riconosciuti fi-

gurativamente per gli eventi previsti dalle di-

sposizioni in vigore e verificatisi nel corso

del rapporto di lavoro, e pari all’importo

della normale retribuzione che sarebbe spet-

tata al lavoratore, in caso di prestazione la-

vorativa, nel mese in cui si colloca l’evento.

Il predetto importo deve essere determinato

dal datore di lavoro sulla base degli elementi

retributivi ricorrenti e continuativi.

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Art. 41.

(Responsabilita di terzinelle invalidita civili)

1. Le pensioni, gli assegni e le indennita,spettanti agli invalidi civili ai sensi della le-gislazione vigente, corrisposti in conse-guenza del fatto illecito di terzi, sono recupe-rate fino a concorrenza dell’ammontare didette prestazioni dall’ente erogatore dellestesse nei riguardi del responsabile civile edella compagnia di assicurazioni.

2. Agli effetti del comma 1, il valore capi-tale della prestazione erogata e determinatomediante criteri e tariffe stabiliti con decretodel Ministro del lavoro e delle politiche so-ciali e del Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sentito il consiglio di amministrazionedell’INPS, da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge.

Art. 42.

(Comunicazioni delle imprese

di assicurazione all’INPS)

1. A decorrere dal 1º giugno 2010, nei casidi infermita comportante incapacita lavora-tiva, derivante da responsabilita di terzi, ilmedico e tenuto a darne segnalazione neicertificati di malattia di cui all’articolo 2del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,convertito, con modificazioni, dalla legge29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentireall’ente assicuratore l’esperibilita delle azionisurrogatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi in danno disoggetti aventi diritto all’indennita di malat-tia erogata dall’INPS ed imputabili a respon-sabilita di terzi, l’impresa di assicurazione,prima di procedere all’eventuale risarcimentodel danno, e tenuta a darne immediata comu-nicazione all’INPS.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento

della comunicazione di cui al comma 2,

l’INPS trasmette all’impresa di assicurazione

un «certificato di indennita corrisposte»

(CIR) attestante l’avvenuta liquidazione del-

l’indennita di malattia ed il relativo importo.

4. L’impresa assicuratrice procede, conse-

guentemente, ad accantonare e rimborsare

preventivamente all’INPS l’importo certifi-

cato ai sensi del comma 3.

5. Dall’attuazione del presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica.

Art. 43.

(Efficacia delle domande di iscrizione

e cancellazione dall’albo delle imprese

artigiane per gli enti previdenziali)

1. Ai fini del contenimento degli oneri

previdenziali, a decorrere dal 1º gennaio

2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle

modificazioni dello stato di fatto e di diritto,

compresa la cessazione delle imprese indivi-

duali e di tutti i soggetti comunque iscritti al-

l’albo delle imprese artigiane, sono inopponi-

bili all’INPS, decorsi tre anni dal verificarsi

dei relativi presupposti, e sentite le commis-

sioni provinciali dell’artigianato e gli altri or-

gani o enti competenti le cui potesta restano

comunque ferme. L’INPS attua apposite

forme di comunicazione nei confronti dei de-

stinatari delle disposizioni del presente arti-

colo per favorire la correttezza delle posi-

zioni contributive individuali.

2. Dall’attuazione del presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica.

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Art. 44.

(Pignoramento e sequestro nei confronti

degli istituti esercenti forme di previdenza

e assistenza obbligatoria)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 di-

cembre 1996, n. 669, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,

dopo il comma 1-bis e inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-

bis si applicano anche ai pignoramenti mobi-

liari di cui agli articoli 513 e seguenti del co-

dice di procedura civile promossi nei con-

fronti di enti ed istituti esercenti forme di

previdenza ed assistenza obbligatorie orga-

nizzati su base territoriale».

Art. 45.

(Disposizioni in materia di contribuzione

figurativa per periodi di malattia)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 16

settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 e

inserito il seguente:

«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al

comma 1 non si applica, a partire dall’insor-

genza dello stato di inabilita ai sensi dell’ar-

ticolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222,

ai soggetti che abbiano conseguito tale inabi-

lita a seguito di infortunio sul lavoro, in so-

stituzione della pensione di inabilita, fermo

restando che, in tal caso, non e dovuta la

prestazione economica di malattia a carico

dell’ente previdenziale».

Art. 46.

(Differimento di termini per l’esercizio di de-

leghe in materia di ammortizzatori sociali, diservizi per l’impiego, incentivi all’occupazione

e apprendistato e di occupazione femminile)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre2007, n. 247, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) il comma 28 e sostituito dal se-guente:

«28. Il Governo e delegato ad adottare, en-tro il termine di ventiquattro mesi dalla datadi entrata in vigore della presente disposi-zione, su proposta del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, in conformita all’arti-colo 117 della Costituzione e agli statutidelle regioni a statuto speciale e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, ealle relative norme di attuazione, e garan-tendo l’uniformita della tutela dei lavoratorisul territorio nazionale attraverso il rispettodei livelli essenziali delle prestazioni concer-nenti i diritti civili e sociali, anche con ri-guardo alle differenze di genere e alla condi-zione delle lavoratrici e dei lavoratori immi-grati, uno o piu decreti legislativi finalizzatia riformare la materia degli ammortizzatorisociali per il riordino degli istituti a sostegnodel reddito»;

b) il comma 30 e sostituito dal se-guente:

«30. Il Governo e delegato ad adottare, en-tro ventiquattro mesi dalla data di entrata invigore della presente disposizione, su propo-sta del Ministro del lavoro e delle politichesociali, in conformita all’articolo 117 dellaCostituzione e agli statuti delle regioni a sta-tuto speciale e delle province autonome diTrento e di Bolzano, e alle relative normedi attuazione, e garantendo l’uniformita dellatutela dei lavoratori sul territorio nazionaleattraverso il rispetto dei livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civili e

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sociali, anche con riguardo alle differenze digenere e alla condizione delle lavoratrici edei lavoratori immigrati, uno o piu decreti le-gislativi finalizzati al riordino della norma-tiva in materia di:

a) servizi per l’impiego;

b) incentivi all’occupazione;

c) apprendistato»;

c) il comma 81 e sostituito dal seguente:

«81. Il Governo e delegato ad adottare, en-tro ventiquattro mesi dalla data di entrata invigore della presente disposizione, su propo-sta del Ministro del lavoro e delle politichesociali e del Ministro per le pari opportunita,in conformita all’articolo 117 della Costitu-zione e agli statuti delle regioni a statutospeciale e delle province autonome di Trentoe di Bolzano, e alle relative norme di attua-zione, e garantendo l’uniformita della tuteladei lavoratori sul territorio nazionale attra-verso il rispetto dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e so-ciali, uno o piu decreti legislativi finalizzatial riordino della normativa in materia di oc-cupazione femminile, nel rispetto dei se-guenti princıpi e criteri direttivi:

a) previsione, nell’ambito dell’eserciziodella delega in tema di riordino degli incen-tivi di cui al comma 30, lettera b), di incen-tivi e sgravi contributivi mirati a sostenere iregimi di orari flessibili legati alle necessitadella conciliazione tra lavoro e vita fami-liare, nonche a favorire l’aumento dell’occu-pazione femminile;

b) revisione della vigente normativa inmateria di congedi parentali, con particolareriferimento all’estensione della durata ditali congedi e all’incremento della relativaindennita al fine di incentivarne l’utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previstidall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000,n. 53, con particolare riferimento al lavoroa tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell’azione dei diversilivelli di governo e delle diverse amministra-

zioni competenti, con riferimento ai serviziper l’infanzia e agli anziani non autosuffi-cienti, in funzione di sostegno dell’eserciziodella liberta di scelta da parte delle donnenel campo del lavoro;

e) orientamento dell’intervento legatoalla programmazione dei Fondi comunitari,a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) edal Programma operativo nazionale (PON),in via prioritaria per l’occupazione femmi-nile, a supporto non solo delle attivita forma-tive, ma anche di quelle di accompagna-mento e inserimento al lavoro, con destina-zione di risorse alla formazione di pro-grammi mirati alle donne per il corso dellarelativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l’ap-plicazione effettiva della parita di tratta-mento tra donne e uomini in materia di occu-pazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui allalettera e), di sistemi di raccolta ed elabora-zione di dati in grado di far emergere e ren-dere misurabili le discriminazioni di genereanche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese afavorire lo sviluppo dell’imprenditoria fem-minile;

i) previsione di azioni e interventi cheagevolino l’accesso e il rientro nel mercatodel lavoro delle donne, anche attraverso for-mazione professionale mirata con conse-guente certificazione secondo le nuove stra-tegie dell’Unione europea;

l) definizione degli adempimenti dei da-tori di lavoro in materia di attenzione al ge-nere».

Art. 47.

(Disposizione finalizzata ad assicurare l’in-dennizzo per complicanze di tipo irreversi-

bile a causa di vaccinazioni obbligatorie)

1. L’autorizzazione di spesa di cui allalegge 29 ottobre 2005, n. 229, e incrementata

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della somma pari a 120 milioni di euro perl’anno 2010.

2. All’onere derivante dalla disposizionedi cui al comma 1 si provvede mediante cor-rispondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 2, comma 361, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, per l’anno2010.

Art. 48.

(Modifiche al decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, il se-condo periodo e sostituito dai seguenti: «De-corsi due anni, entro i novanta giorni succes-sivi, i soggetti autorizzati possono richiederel’autorizzazione a tempo indeterminato. IlMinistero del lavoro e delle politiche socialirilascia l’autorizzazione a tempo indetermi-nato entro novanta giorni dalla richiesta, pre-via verifica del rispetto degli obblighi dilegge e del contratto collettivo e, in ognicaso, subordinatamente al corretto anda-mento della attivita svolta».

2. Al comma 1 dell’articolo 5 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, la let-tera f) e sostituita dalla seguente:

«f) l’interconnessione con la borsa conti-nua nazionale del lavoro di cui all’articolo15, attraverso il raccordo con uno o piunodi regionali, nonche l’invio all’autoritaconcedente, pena la revoca dell’autorizza-zione, di ogni informazione strategica perun efficace funzionamento del mercato dellavoro, tra cui i casi in cui un percettore disussidio o indennita pubblica rifiuti senzagiustificato motivo una offerta formativa,un progetto individuale di reinserimento nelmercato del lavoro ovvero una occupazionecongrua ai sensi della legislazione vigente;».

3. All’articolo 6 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modifi-che:

a) al comma 1, le parole da: «e fermorestando» fino a: «nonche l’invio di» sonosostituite dalle seguenti: «e conferiscanoalla borsa continua nazionale del lavoro, se-condo le modalita previste con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’istruzione,dell’universita e della ricerca, i curricula

dei propri studenti, che sono resi pubblici an-che nei siti internet dell’Ateneo per i dodicimesi successivi alla data di conseguimentodel diploma di laurea. Resta fermo l’obbligodell’invio alla borsa continua nazionale dellavoro di»;

b) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Sono altresı autorizzati allo svolgi-mento della attivita di intermediazione, acondizione che siano rispettati i requisiti dicui alle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 5,comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro edei prestatori di lavoro comparativamentepiu rappresentative sul piano nazionale chepossono svolgere l’attivita anche per il tra-mite delle associazioni territoriali e delle so-cieta di servizi controllate;

b) le associazioni in possesso di ricono-scimento istituzionale di rilevanza nazionaleo regionale e aventi come oggetto la tutela,l’assistenza e la promozione delle attivita im-prenditoriali, del lavoro, della formazione odelle disabilita;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricor-rano i presupposti, possono operare con lemodalita indicate alla lettera a)»;

c) dopo il comma 3, e inserito il se-guente:

«3-bis. Sono altresı autorizzati allo svolgi-mento della attivita di intermediazione i ge-stori di siti internet, a condizione che svol-gano la predetta attivita senza finalita di lu-cro e fermo restando l’invio di ogni informa-zione relativa al funzionamento del mercato

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del lavoro ai sensi di quanto disposto dall’ar-ticolo 17, nonche a condizione della pubbli-cazione sul sito medesimo dei propri datiidentificativi»;

d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, iseguenti periodi: «In attesa delle normativeregionali, i soggetti di cui al comma 2, cheintendono svolgere attivita di intermedia-zione, ricerca e selezione e supporto alla ri-collocazione professionale, comunicano pre-ventivamente al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali il possesso dei requisiti dicui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e f).Il Ministero del lavoro e delle politiche so-ciali, previa verifica dei requisiti di cui alprecedente periodo, iscrive, entro sessantagiorni dal ricevimento della comunicazione,i soggetti istanti nell’apposita sezione del-l’albo di cui all’articolo 4»;

e) e aggiunto, in fine, il seguentecomma:

«8-ter. Fermo restando quanto previstodall’articolo 18, i soggetti di cui ai commi1, 3 e 3-bis del presente articolo sono auto-rizzati allo svolgimento della attivita di inter-mediazione a condizione che comunichinopreventivamente al Ministero del lavoro edelle politiche sociali l’avvio dello svolgi-mento dell’attivita di intermediazione, auto-certificando, ai sensi del testo unico delle di-sposizioni legislative e regolamentari in ma-teria di documentazione amministrativa, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445, il possessodei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inse-riti in un’apposita sezione dell’albo di cui al-l’articolo 4 del presente decreto. Resta fermoche non trova per essi applicazione la dispo-sizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto ar-ticolo 4».

4. All’articolo 12 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, sono apportatele seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo e so-stituito dal seguente: «Le risorse sono desti-

nate a interventi di formazione e riqualifica-zione professionale, nonche a misure di ca-rattere previdenziale e di sostegno al redditoa favore dei lavoratori assunti con contratto atempo determinato, dei lavoratori che ab-biano svolto in precedenza missioni di lavoroin somministrazione in forza di contratti atempo determinato e, limitatamente agli in-terventi formativi, dei potenziali candidati auna missione»;

b) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2sono attuati nel quadro delle politiche e dellemisure stabilite dal contratto collettivo nazio-nale di lavoro delle imprese di somministra-zione di lavoro, sottoscritto dalle organizza-zioni dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente piu rappresentative a li-vello nazionale ovvero, in mancanza, daifondi di cui al comma 4»;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «e approva, entro il terminedi sessanta giorni dalla presentazione, il do-cumento contenente le regole stabilite dalfondo per il versamento dei contributi e perla gestione, il controllo, la rendicontazionee il finanziamento degli interventi di cui aicommi 1 e 2. Decorso inutilmente tale ter-mine, il documento si intende approvato»;

d) il comma 8 e sostituito dal seguente:

«8. In caso di omissione, anche parziale,dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datoredi lavoro e tenuto a corrispondere al fondo dicui al comma 4, oltre al contributo omesso,gli interessi nella misura prevista dal tassoindicato all’articolo 1 del decreto del Mini-stero dell’economia e delle finanze 26 set-tembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu il 5 percento, nonche una sanzione amministrativadi importo pari al contributo omesso»;

e) dopo il comma 8 e inserito il se-guente:

«8-bis. In caso di mancato rispetto delleregole contenute nel documento di cui al

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comma 5, il fondo nega il finanziamentodelle attivita formative oppure procede al re-cupero totale o parziale dei finanziamenti giaconcessi. Le relative somme restano a dispo-sizione dei soggetti autorizzati alla sommini-strazione per ulteriori iniziative formative.Nei casi piu gravi, individuati dalla predettadisciplina e previa segnalazione al Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, si procedead una definitiva riduzione delle somme a di-sposizione dei soggetti autorizzati alla som-ministrazione di lavoro in misura corrispon-dente al valore del progetto formativo ini-zialmente presentato o al valore del progettoformativo rendicontato e finanziato. Talisomme sono destinate al fondo di cui alcomma 4»;

f) dopo il comma 9 e aggiunto il se-guente:

«9-bis. Gli interventi di cui al presente ar-ticolo trovano applicazione con esclusivo ri-ferimento ai lavoratori assunti per prestazionidi lavoro in somministrazione».

5. All’articolo 13 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma5 e inserito il seguente:

«5-bis. La previsione di cui al comma 1,lettera a), trova applicazione solo in presenzadi una convenzione stipulata tra una o piuagenzie autorizzate alla somministrazione dilavoro con i comuni, le province, le regioniovvero con le agenzie tecniche strumentalidel Ministero del lavoro e delle politiche so-ciali».

6. All’articolo 15 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma1 e inserito il seguente:

«1-bis. Entro il termine di cinque giorni adecorrere dalla pubblicazione prevista dal-l’articolo 4, comma 1, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 9 maggio 1994, n. 487, le amministra-zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, sono te-

nute a conferire le informazioni relative

alle procedure comparative previste dall’arti-

colo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto

legislativo n. 165 del 2001, nonche alle pro-

cedure selettive e di avviamento di cui agli

articoli 35 e 36 del medesimo decreto legi-

slativo n. 165 del 2001, e successive modifi-

cazioni, ai nodi regionali e interregionali

della borsa continua nazionale del lavoro. Il

conferimento dei dati previsto dal presente

comma e effettuato anche nel rispetto dei

princıpi di trasparenza di cui all’articolo 11,

comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre

2009, n. 150. Con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro per la pubblica amministra-

zione e l’innovazione, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sono definite le informazioni da

conferire nel rispetto dei princıpi di accessi-

bilita degli atti».

7. All’articolo 61 del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276, al comma 2,

dopo le parole: «rapporti di durata comples-

siva non superiore a trenta giorni nel corso

dell’anno solare» sono inserite le seguenti:

«ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e as-

sistenza alla persona, non superiore a 240

ore,».

8. Fermo restando quanto stabilito dall’ar-

ticolo 48 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, ivi compresa la necessaria in-

tesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e il Ministero dell’i-

struzione, dell’universita e della ricerca, sen-

tite le parti sociali, prevista dal comma 4 del

citato articolo 48, l’obbligo di istruzione di

cui all’articolo 1, comma 622, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e successive mo-

dificazioni, si assolve anche nei percorsi di

apprendistato per l’espletamento del diritto-

dovere di istruzione e formazione di cui al

predetto articolo 48 del decreto legislativo

n. 276 del 2003.

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Art. 49.

(Nomina dei componenti

di comitati istituiti presso l’INPS)

1. La nomina dei componenti del comitatoamministratore del Fondo di cui all’articolo3 del regolamento di cui al decreto del Mini-stro del lavoro e della previdenza sociale 28aprile 2000, n. 158, puo essere effettuata perpiu di due volte.

2. All’articolo 58 della legge 17 maggio1999, n. 144, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «tredici» e so-stituita dalla seguente: «dodici» e le parole:«sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sosti-tuite dalle seguenti: «cinque designati dalleassociazioni sindacali rappresentative degliiscritti al Fondo medesimo»;

b) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Il comitato amministratore e presie-duto dal presidente dell’INPS o da un suodelegato scelto tra i componenti del consigliodi amministrazione dell’Istituto medesimo».

Art. 50.

(Disposizioni in materiadi collaborazioni coordinate e continuative)

1. Fatte salve le sentenze passate in giudi-cato, in caso di accertamento della natura su-bordinata di rapporti di collaborazione coor-dinata e continuativa, anche se riconducibiliad un progetto o programma di lavoro, il da-tore di lavoro che abbia offerto entro il 30settembre 2008 la stipulazione di un con-tratto di lavoro subordinato ai sensi dell’arti-colo 1, commi 1202 e seguenti, della legge27 dicembre 2006, n. 296, nonche abbia,dopo la data di entrata in vigore della pre-sente legge, ulteriormente offerto la conver-sione a tempo indeterminato del contrattoin corso ovvero offerto l’assunzione a tempoindeterminato per mansioni equivalenti aquelle svolte durante il rapporto di lavoroprecedentemente in essere, e tenuto unica-mente a indennizzare il prestatore di lavorocon un’indennita di importo compreso traun minimo di 2,5 ed un massimo di 6 men-silita di retribuzione, avuto riguardo ai criteriindicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio1966, n. 604.

IL PRESIDENTE

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IL PRESIDENTE