Legge 14 Gennaio 2013 n. 10

download Legge 14 Gennaio 2013 n. 10

of 6

Transcript of Legge 14 Gennaio 2013 n. 10

  • 7/30/2019 Legge 14 Gennaio 2013 n. 10

    1/6

    Legge14gennaio2013,n. 10 Normeperlo sviluppodeglispaziverdiurbani

    (G.U.n.27dell'1febbraio2013)

    Art.1Disposizioniinmateriadi Giornatanazionaledeglialberi

    1. La Repubblica riconosce il quale Giornata nazionale degli alberi al fine di1 novembreperseguire,attraverso la valorizzazionedell'ambienteedelpatrimonio arboreo eboschivo,

    l'attuazionedelprotocollodiKyoto,ratificatoaisensidellalegge1giugno2002,n.120,ele

    politichediriduzionedelleemissioni,laprevenzionedeldissestoidrogeologicoelaprotezione

    del suolo, il miglioramento della qualit dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate

    all'alberonellaculturaitalianaelavivibilitdegliinsediamentiurbani.

    2. NellaGiornatadicuialcomma1, ilMinisterodell'ambienteedellatuteladelterritorioedelmarerealizzanellescuolediogniordineegrado,nelleuniversitenegli istitutidi istruzione

    superiore,di concerto con ilMinisterodell'istruzione,dell'universitedella ricercae con il

    Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la

    conoscenzadell'ecosistema

    boschivo,

    ilrispetto

    delle

    specie

    arboree

    ai

    fini

    dell'equilibrio

    tra

    comunit umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione

    vigente, nonch per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della

    conservazione delle biodiversit, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie

    disponibilialegislazionevigente,senzanuoviomaggiorioneriacaricodellafinanzapubblica.

    Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 intitolata ad uno

    specifico temadi rilevante valoreetico, culturalee sociale. Inoccasionedella celebrazione

    dellaGiornata le istituzioniscolastichecurano, incollaborazionecon icomunie leregionie

    con ilCorpo forestaledelloStato, lamessaadimora inareepubbliche, individuated'intesa

    con ciascun comune,dipiantinedi specie autoctone, anchemesse adisposizionedai vivai

    forestaliregionali,

    preferibilmente

    di

    provenienza

    locale,

    con

    particolare

    riferimento

    alle

    variet tradizionali dell'ambiente italiano, con modalit definite con decreto del Ministro

    dell'ambienteedella tuteladel territorioedelmare,d'intesacon ilMinistrodellepolitiche

    agricolealimentarie forestaliecon ilMinistrodell'istruzione,dell'universitedella ricerca,

    nell'ambitodellerisorsefinanziariedisponibilialegislazionevigente.

    3. Adecorreredalladatadientratainvigoredellapresentelegge,l'articolo104delregiodecreto30dicembre1923,n.3267,abrogato.

    Art.2Modificheallalegge 29 gennaio1992,n. 113

    1.Al

    fine

    di

    assicurare

    l'effettivo

    rispetto

    dell'obbligo,

    per

    il

    comune

    di

    residenza,

    di

    porre

    a

    dimoraunalberoperognineonato,alla legge29gennaio1992,n.113, sonoapportate le

    seguentimodificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: i comuni sono inserite le seguenti: conpopolazione superiore a 15.000 abitanti, le parole:entrododicimesi sono sostituite

  • 7/30/2019 Legge 14 Gennaio 2013 n. 10

    2/6

    dalle seguenti: entro sei mesi, dopo le parole: neonato residente sono inserite leseguenti: e di ciascun minore adottato e sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: Iltermine siapplicatenendoconto del periodo migliore per la piantumazione.La messa a

    dimora pu essere differita in caso di avversit stagionali o per gravi ragioni di ordine

    tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del

    codicedeibeniculturaliedelpaesaggio,dicuialdecretolegislativo22gennaio2004,n.42,

    salvocheilsitosucuisirealizzal'interventosiasottopostoavincolomonumentale;b) all'articolo1, ilcomma2sostituitodalseguente:2.Entroilterminedicuialcomma1,

    l'ufficioanagraficocomunalefornisceinformazionidettagliatecircalatipologiadell'albero

    e il luogo dove l'albero stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione

    anagrafica.Ilcomunestabilisceunaproceduradimessaadimoradialberiqualecontributo

    almiglioramentourbanoicuionerisianopostiacaricodicittadini,impreseodassociazioni

    perfinalitcelebrativeocommemorative;c) dopol'articolo3inseritoilseguente:Art.3bis.1.Entrounannodalladatadientrata

    invigoredellapresentedisposizione,ciascuncomuneprovvedeacensireeclassificaregli

    alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di propriet pubblica.

    2.Duemesiprimadellascadenzanaturaledelmandato,ilsindacorendenotoilbilancio

    arboreodelcomune,indicandoilrapportofrailnumerodeglialberipiantatiinareeurbane

    diproprietpubblicarispettivamentealprincipioealterminedelmandatostesso,dandoconto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria

    competenza.Neicasidicuiagliarticoli52e53deltestounicodelleleggisull'ordinamento

    degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore

    ipotesidicessazioneanticipatadelmandatodelsindaco,l'autoritsubentrataprovvedealla

    pubblicazionedelleinformazionidicuialpresentecomma.2. Leattivitprevistedalledisposizionidicuialpresentearticolosonosvoltenell'ambitodelle

    risorsealloscopogidisponibilia legislazionevigentee,comunque,senzanuoviomaggiorioneriacaricodellafinanzapubblica.

    Art.3Monitoraggiosull'attuazionedellalegge29gennaio1992,n.113

    1. PressoilMinisterodell'ambienteedellatuteladelterritorioedelmareistituitounComitatoper losviluppodelverdepubblico.CondecretodelMinistrodell'ambienteedellatuteladelterritorio e del mare sono definite la composizione e le modalit di funzionamento delComitato.

    2. IlComitatoprovvedea:a) effettuareazionidimonitoraggiosull'attuazionedelledisposizionidella legge29gennaio

    1992,n.113,edituttelevigentidisposizionidileggeconfinalitdiincrementodelverdepubblicoeprivato;b) promuoverel'attivitdeglientilocaliinteressatialfinediindividuareipercorsiprogettualieleoperenecessarieagarantirel'attuazionedelledisposizionidicuiallaletteraa);

    c) proporreunpianonazionaleche,d'intesacon laConferenzaunificatadicuiall'articolo8deldecretolegislativo28agosto1997,n.281,fissicriterielineeguidaperlarealizzazionedi aree verdi permanenti intorno allemaggiori conurbazioni e di filari alberati lungo lestrade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche escolastichechegarantisca lariqualificazionedegliedifici, incoerenzaconquantoprevistodagliarticoli5e6dellapresentelegge,ancheattraversoilrinverdimentodelleparetiedeilastricisolari,lacreazionedigiardinieortieilmiglioramentodeglispazi;

    d)verificare

    le

    azioni

    poste

    in

    essere

    dagli

    enti

    locali

    a

    garanzia

    della

    sicurezza

    delle

    alberate

    stradaliedei singolialberipostiadimora ingiardinieareepubblicheepromuovere taliattivitpermigliorarelatuteladeicittadini;

  • 7/30/2019 Legge 14 Gennaio 2013 n. 10

    3/6

    e) predisporreuna relazione,da trasmetterealleCamereentro il30maggiodiognianno,recanteirisultatidelmonitoraggioelaprospettazionedegliinterventinecessariagarantirelapienaattuazionedellanormativadisettore;

    f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nellaGiornatanazionaledeglialberidicuiall'articolo1,comma1;

    g) promuoveregliinterventivoltiafavorireigiardinistorici.2. All'attuazionedelpresentearticolosiprovvedenell'ambitodellerisorseumaneestrumentali

    vigentiesenzanuoviomaggiorioneriperlafinanzapubblica.AicomponentidelComitatodicui al comma1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altriemolumenticomunquedenominati.

    Art.4Misureperlasalvaguardiaelagestionedelledotazioniterritorialidistandardprevistenell'ambito

    deglistrumentiurbanisticiattuatividaldecretoministeriale2aprile1968,n.14441. IlComitatoperlosviluppodelverdepubblicodicuiall'articolo3dellapresentelegge,d'intesa

    con le regionie icomuni,presenta, inallegatoalla relazionedicuialmedesimoarticolo3,comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delledisposizionidicuialdecretodelMinistrodeilavoripubblici2aprile1968,n.1444,relativeaglistrumentiurbanisticigeneralieattuativi,e inparticolareainuovipiani regolatorigeneralierelativipianiparticolareggiatio lottizzazioni convenzionate, ainuovi regolamentiedilizi conannesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisionideglistrumentiurbanisticiesistenti.

    2. Icomunicherisultino inadempientirispettoallenormedicuialdecretoministeriale2aprile1968,n.1444 e, inparticolare, sullequantitminimedi spazipubblici riservati alle attivitcollettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamentiresidenzialieproduttivi,approvano lenecessarievariantiurbanisticheper ilverdee iservizientroil31dicembrediognianno.

    3. Lemaggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dallesanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiaedilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di operepubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimoniocomunaleinmisuranoninferioreal50percentodeltotaleannuo.

    4. Leareeriservatealverdepubblicourbanoegliimmobilidioriginerurale,riservatialleattivitcollettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico esportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste neglistrumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione,per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti neicomprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree,medianteproceduradievidenzapubblica, informaristretta,senzapubblicazionedelbandodigara.

    5. Ai finidellapartecipazionealleproceduredievidenzapubblicadicuialcomma4, icittadiniresidenticostituisconounconsorziodelcomprensoriocheraggiungaalmeno il66percentodellaproprietdellalottizzazione.

    6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degliimmobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche medianteriduzionedeitributipropri.

    Art.5Modificaallalegge27dicembre1997,n.4491. All'articolo43,comma2,della legge27dicembre1997,n.449,dopo ilprimoperiodo,sono

    inseritiiseguenti:Siconsideranoiniziativedicuialcomma1,nelrispettodeirequisitidicuialprimo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle

  • 7/30/2019 Legge 14 Gennaio 2013 n. 10

    4/6

    emissionidianidridecarbonica(CO2) dall'atmosferatramitel'incrementoe lavalorizzazione

    del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonch eventualmente anche quelle dei comuni

    finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro

    territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre

    1997,n.357.Neicasidicuialsecondoperiodo,ilcomunepuinserireilnome,laditta,illogo

    o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La

    tipologiaelecaratteristicheditalidocumentisonodefinite,entrosessantagiornidalladatadi

    entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della

    tuteladelterritorioedelmare,diconcertoconilMinistrodell'interno,sentitalaConferenza

    unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

    modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di

    sponsorizzazioninonch'ivincoliperlatuteladeiparchiegiardinistoricielealtremisuredi

    tuteladelleareeverdiurbane,losfruttamentodiareeverdipubblichedapartedellosponsorai

    fini pubblicitario commerciali,anche se concessoin esclusiva,deve averluogocon modalit

    tali da non compromettere,in ogni caso,la possibilit diordinaria fruizionedelle stesse da

    partedelpubblico.Art.6

    Promozionediiniziativelocaliperlosviluppodeglispaziverdiurbani1. Aifinidicuiallapresente legge, leregioni, leprovincee icomuni,ciascunonell'ambitodelle

    proprie competenze e delle risorse disponibili promuovono l'incremento degli spazi verdi,urbani,dicintureverdi intornoalleconurbazioniperdelimitareglispaziurbani,adottandomisure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati allamiglioreutilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio el'efficienzaenergetica, l'assorbimentodellepolveri sottilie a ridurre l'effettoisoladicaloreestiva, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolareriferimento:

    a)alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimentodell'areaoggettodinuovaedificazioneodiunasignificativaristrutturazioneedilizia;

    b)agliedificiesistenti, tramite l'incremento, la conservazionee la tuteladelpatrimonioarboreoesistentenelleareescopertedipertinenzaditaliedifici;

    c)allecopertureaverde,dicuiall'articolo2,comma5,delregolamentodicuiald.P.R.2aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmioenergetico,alfinedifavorire,perquantopossibile,latrasformazionedeilastricisolariingiardinipensili;

    d)al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale chetramitetecnichediverdepensileverticale;

    e)alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito dellapianificazioneurbanistica,conparticolareriferimentoallezoneamaggiordensitedilizia;f) allaprevisionedicapitolatiperleopereaverdecheprevedanol'obbligodellenecessarieinfrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulleessenzevegetali;

    g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione delverde, anche in collaborazione con le universit, e alla sensibilizzazione dellacittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e diinformazione.

    2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, icomunipossono:a)

    prevedere

    particolari

    misure

    di

    vantaggio

    volte

    a

    favorire

    ilriuso

    e

    la

    riorganizzazione

    degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di areenonurbanizzateaifinideisuddettiinsediamenti;

  • 7/30/2019 Legge 14 Gennaio 2013 n. 10

    5/6

    b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino delpaesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazionecomunale.

    3. Lemodalitdiattuazionedelledisposizionidi cuialcomma2 sonodefinited'intesacon laConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessivemodificazioni.

    4. Icomunie leprovince, inbaseasistemidicontabilitambientale,dadefinireprevie inteseconleregioni,dannoannualmenteconto,neirispettivisitiinternet,delcontenimentoodellariduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate averdepubblicodallastrumentazioneurbanisticavigente.

    Art.7Disposizioniperlatutelaelasalvaguardiadeglialberi monumentali,deifilariedellealberatedi

    particolarepregio paesaggistico,naturalistico,monumentale,storicoeculturale1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della

    Repubblica,peralberomonumentalesiintendono:a) l'alberoadaltofusto isolatoofacentepartediformazioniboschivenaturalioartificiali

    ovunqueubicateovvero l'alberosecolare tipico,chepossonoessereconsideraticomerari esempi di maestosit e longevit, per et o dimensioni, o di particolare pregionaturalistico,perraritbotanicaepeculiaritdellaspecie,ovverocherecanounprecisoriferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale,documentarioodelletradizionilocali;

    b)ifilarielealberatediparticolarepregiopaesaggistico,monumentale,storicoeculturale,ivicompresiquelliinseritineicentriurbani;

    c) glialberiadaltofustoinseritiinparticolaricomplessiarchitettonicidiimportanzastoricaeculturale,qualiadesempioville,monasteri,chiese,ortibotanicieresidenzestoricheprivate.

    2. Entroseimesidalladatadientrata invigoredellapresente legge,condecretodelMinistrodellepoliticheagricolealimentarieforestali,diconcertoconilMinistroperibenieleattivitculturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita laConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento deglialberimonumentaliadoperadeicomunieperlaredazioneedilperiodicoaggiornamentodapartedelleregioniedeicomunideglielenchidicuialcomma3,ed istituito l'elencodeglialberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato.Dell'avvenutoinserimentodiunalberonell'elencodatapubblicitmediantel'albopretorio,conlaspecificazionedellalocalitnellaqualeessosorge,affinchchiunqueviabbiainteressepossaricorrereavverso l'inserimento.L'elencodeglialberimonumentalid'Italiaaggiornatoperiodicamente ed messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazionipubblicheedellacollettivit.

    3. Entrounannodalladatadientrata invigoredellapresente legge, leregionirecepiscono ladefinizionedialberomonumentaledicuialcomma1,effettuanolaraccoltadeidatirisultantidalcensimentooperatodaicomunie,sullabasedeglielenchicomunali,redigonoglielenchiregionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistenteinerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine,l'attivazionedeipoterisostitutividapartedelMinisterodellepoliticheagricolealimentarieforestali.

    4.Salvo

    che

    ilfatto

    costituisca

    reato,

    per

    l'abbattimento

    o

    ildanneggiamento

    di

    alberi

    monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma edell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica

  • 7/30/2019 Legge 14 Gennaio 2013 n. 10

    6/6

    autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello

    Stato.

    5. Perl'attuazionedelpresentearticoloautorizzatalaspesadi2milionidieuroperl'anno2013edi1milionedieuroperl'anno2014.Alrelativooneresiprovvedemediantecorrispondente

    riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

    all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

    modificazioni,dallalegge27dicembre2004,n.307.

    Art.8Clausoladi salvaguardia 1. Le disposizionidella presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto specialee nelle

    provinceautonomediTrentoediBolzanocompatibilmenteconlenormedeirispettivistatuti

    e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18

    ottobre2001,n.3.