Legge 14 Gennaio 2013 n. 10
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Legge14gennaio2013,n. 10 Normeperlo sviluppodeglispaziverdiurbani
(G.U.n.27dell'1febbraio2013)
Art.1Disposizioniinmateriadi Giornatanazionaledeglialberi
1. La Repubblica riconosce il quale Giornata nazionale degli alberi al fine di1 novembreperseguire,attraverso la valorizzazionedell'ambienteedelpatrimonio arboreo eboschivo,
l'attuazionedelprotocollodiKyoto,ratificatoaisensidellalegge1giugno2002,n.120,ele
politichediriduzionedelleemissioni,laprevenzionedeldissestoidrogeologicoelaprotezione
del suolo, il miglioramento della qualit dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate
all'alberonellaculturaitalianaelavivibilitdegliinsediamentiurbani.
2. NellaGiornatadicuialcomma1, ilMinisterodell'ambienteedellatuteladelterritorioedelmarerealizzanellescuolediogniordineegrado,nelleuniversitenegli istitutidi istruzione
superiore,di concerto con ilMinisterodell'istruzione,dell'universitedella ricercae con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la
conoscenzadell'ecosistema
boschivo,
ilrispetto
delle
specie
arboree
ai
fini
dell'equilibrio
tra
comunit umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione
vigente, nonch per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della
conservazione delle biodiversit, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibilialegislazionevigente,senzanuoviomaggiorioneriacaricodellafinanzapubblica.
Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 intitolata ad uno
specifico temadi rilevante valoreetico, culturalee sociale. Inoccasionedella celebrazione
dellaGiornata le istituzioniscolastichecurano, incollaborazionecon icomunie leregionie
con ilCorpo forestaledelloStato, lamessaadimora inareepubbliche, individuated'intesa
con ciascun comune,dipiantinedi specie autoctone, anchemesse adisposizionedai vivai
forestaliregionali,
preferibilmente
di
provenienza
locale,
con
particolare
riferimento
alle
variet tradizionali dell'ambiente italiano, con modalit definite con decreto del Ministro
dell'ambienteedella tuteladel territorioedelmare,d'intesacon ilMinistrodellepolitiche
agricolealimentarie forestaliecon ilMinistrodell'istruzione,dell'universitedella ricerca,
nell'ambitodellerisorsefinanziariedisponibilialegislazionevigente.
3. Adecorreredalladatadientratainvigoredellapresentelegge,l'articolo104delregiodecreto30dicembre1923,n.3267,abrogato.
Art.2Modificheallalegge 29 gennaio1992,n. 113
1.Al
fine
di
assicurare
l'effettivo
rispetto
dell'obbligo,
per
il
comune
di
residenza,
di
porre
a
dimoraunalberoperognineonato,alla legge29gennaio1992,n.113, sonoapportate le
seguentimodificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: i comuni sono inserite le seguenti: conpopolazione superiore a 15.000 abitanti, le parole:entrododicimesi sono sostituite
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dalle seguenti: entro sei mesi, dopo le parole: neonato residente sono inserite leseguenti: e di ciascun minore adottato e sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: Iltermine siapplicatenendoconto del periodo migliore per la piantumazione.La messa a
dimora pu essere differita in caso di avversit stagionali o per gravi ragioni di ordine
tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del
codicedeibeniculturaliedelpaesaggio,dicuialdecretolegislativo22gennaio2004,n.42,
salvocheilsitosucuisirealizzal'interventosiasottopostoavincolomonumentale;b) all'articolo1, ilcomma2sostituitodalseguente:2.Entroilterminedicuialcomma1,
l'ufficioanagraficocomunalefornisceinformazionidettagliatecircalatipologiadell'albero
e il luogo dove l'albero stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione
anagrafica.Ilcomunestabilisceunaproceduradimessaadimoradialberiqualecontributo
almiglioramentourbanoicuionerisianopostiacaricodicittadini,impreseodassociazioni
perfinalitcelebrativeocommemorative;c) dopol'articolo3inseritoilseguente:Art.3bis.1.Entrounannodalladatadientrata
invigoredellapresentedisposizione,ciascuncomuneprovvedeacensireeclassificaregli
alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di propriet pubblica.
2.Duemesiprimadellascadenzanaturaledelmandato,ilsindacorendenotoilbilancio
arboreodelcomune,indicandoilrapportofrailnumerodeglialberipiantatiinareeurbane
diproprietpubblicarispettivamentealprincipioealterminedelmandatostesso,dandoconto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria
competenza.Neicasidicuiagliarticoli52e53deltestounicodelleleggisull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore
ipotesidicessazioneanticipatadelmandatodelsindaco,l'autoritsubentrataprovvedealla
pubblicazionedelleinformazionidicuialpresentecomma.2. Leattivitprevistedalledisposizionidicuialpresentearticolosonosvoltenell'ambitodelle
risorsealloscopogidisponibilia legislazionevigentee,comunque,senzanuoviomaggiorioneriacaricodellafinanzapubblica.
Art.3Monitoraggiosull'attuazionedellalegge29gennaio1992,n.113
1. PressoilMinisterodell'ambienteedellatuteladelterritorioedelmareistituitounComitatoper losviluppodelverdepubblico.CondecretodelMinistrodell'ambienteedellatuteladelterritorio e del mare sono definite la composizione e le modalit di funzionamento delComitato.
2. IlComitatoprovvedea:a) effettuareazionidimonitoraggiosull'attuazionedelledisposizionidella legge29gennaio
1992,n.113,edituttelevigentidisposizionidileggeconfinalitdiincrementodelverdepubblicoeprivato;b) promuoverel'attivitdeglientilocaliinteressatialfinediindividuareipercorsiprogettualieleoperenecessarieagarantirel'attuazionedelledisposizionidicuiallaletteraa);
c) proporreunpianonazionaleche,d'intesacon laConferenzaunificatadicuiall'articolo8deldecretolegislativo28agosto1997,n.281,fissicriterielineeguidaperlarealizzazionedi aree verdi permanenti intorno allemaggiori conurbazioni e di filari alberati lungo lestrade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche escolastichechegarantisca lariqualificazionedegliedifici, incoerenzaconquantoprevistodagliarticoli5e6dellapresentelegge,ancheattraversoilrinverdimentodelleparetiedeilastricisolari,lacreazionedigiardinieortieilmiglioramentodeglispazi;
d)verificare
le
azioni
poste
in
essere
dagli
enti
locali
a
garanzia
della
sicurezza
delle
alberate
stradaliedei singolialberipostiadimora ingiardinieareepubblicheepromuovere taliattivitpermigliorarelatuteladeicittadini;
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e) predisporreuna relazione,da trasmetterealleCamereentro il30maggiodiognianno,recanteirisultatidelmonitoraggioelaprospettazionedegliinterventinecessariagarantirelapienaattuazionedellanormativadisettore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nellaGiornatanazionaledeglialberidicuiall'articolo1,comma1;
g) promuoveregliinterventivoltiafavorireigiardinistorici.2. All'attuazionedelpresentearticolosiprovvedenell'ambitodellerisorseumaneestrumentali
vigentiesenzanuoviomaggiorioneriperlafinanzapubblica.AicomponentidelComitatodicui al comma1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altriemolumenticomunquedenominati.
Art.4Misureperlasalvaguardiaelagestionedelledotazioniterritorialidistandardprevistenell'ambito
deglistrumentiurbanisticiattuatividaldecretoministeriale2aprile1968,n.14441. IlComitatoperlosviluppodelverdepubblicodicuiall'articolo3dellapresentelegge,d'intesa
con le regionie icomuni,presenta, inallegatoalla relazionedicuialmedesimoarticolo3,comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delledisposizionidicuialdecretodelMinistrodeilavoripubblici2aprile1968,n.1444,relativeaglistrumentiurbanisticigeneralieattuativi,e inparticolareainuovipiani regolatorigeneralierelativipianiparticolareggiatio lottizzazioni convenzionate, ainuovi regolamentiedilizi conannesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisionideglistrumentiurbanisticiesistenti.
2. Icomunicherisultino inadempientirispettoallenormedicuialdecretoministeriale2aprile1968,n.1444 e, inparticolare, sullequantitminimedi spazipubblici riservati alle attivitcollettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamentiresidenzialieproduttivi,approvano lenecessarievariantiurbanisticheper ilverdee iservizientroil31dicembrediognianno.
3. Lemaggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dallesanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiaedilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di operepubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimoniocomunaleinmisuranoninferioreal50percentodeltotaleannuo.
4. Leareeriservatealverdepubblicourbanoegliimmobilidioriginerurale,riservatialleattivitcollettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico esportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste neglistrumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione,per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti neicomprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree,medianteproceduradievidenzapubblica, informaristretta,senzapubblicazionedelbandodigara.
5. Ai finidellapartecipazionealleproceduredievidenzapubblicadicuialcomma4, icittadiniresidenticostituisconounconsorziodelcomprensoriocheraggiungaalmeno il66percentodellaproprietdellalottizzazione.
6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degliimmobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche medianteriduzionedeitributipropri.
Art.5Modificaallalegge27dicembre1997,n.4491. All'articolo43,comma2,della legge27dicembre1997,n.449,dopo ilprimoperiodo,sono
inseritiiseguenti:Siconsideranoiniziativedicuialcomma1,nelrispettodeirequisitidicuialprimo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle
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emissionidianidridecarbonica(CO2) dall'atmosferatramitel'incrementoe lavalorizzazione
del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonch eventualmente anche quelle dei comuni
finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro
territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre
1997,n.357.Neicasidicuialsecondoperiodo,ilcomunepuinserireilnome,laditta,illogo
o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La
tipologiaelecaratteristicheditalidocumentisonodefinite,entrosessantagiornidalladatadi
entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tuteladelterritorioedelmare,diconcertoconilMinistrodell'interno,sentitalaConferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di
sponsorizzazioninonch'ivincoliperlatuteladeiparchiegiardinistoricielealtremisuredi
tuteladelleareeverdiurbane,losfruttamentodiareeverdipubblichedapartedellosponsorai
fini pubblicitario commerciali,anche se concessoin esclusiva,deve averluogocon modalit
tali da non compromettere,in ogni caso,la possibilit diordinaria fruizionedelle stesse da
partedelpubblico.Art.6
Promozionediiniziativelocaliperlosviluppodeglispaziverdiurbani1. Aifinidicuiallapresente legge, leregioni, leprovincee icomuni,ciascunonell'ambitodelle
proprie competenze e delle risorse disponibili promuovono l'incremento degli spazi verdi,urbani,dicintureverdi intornoalleconurbazioniperdelimitareglispaziurbani,adottandomisure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati allamiglioreutilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio el'efficienzaenergetica, l'assorbimentodellepolveri sottilie a ridurre l'effettoisoladicaloreestiva, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolareriferimento:
a)alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimentodell'areaoggettodinuovaedificazioneodiunasignificativaristrutturazioneedilizia;
b)agliedificiesistenti, tramite l'incremento, la conservazionee la tuteladelpatrimonioarboreoesistentenelleareescopertedipertinenzaditaliedifici;
c)allecopertureaverde,dicuiall'articolo2,comma5,delregolamentodicuiald.P.R.2aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmioenergetico,alfinedifavorire,perquantopossibile,latrasformazionedeilastricisolariingiardinipensili;
d)al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale chetramitetecnichediverdepensileverticale;
e)alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito dellapianificazioneurbanistica,conparticolareriferimentoallezoneamaggiordensitedilizia;f) allaprevisionedicapitolatiperleopereaverdecheprevedanol'obbligodellenecessarieinfrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulleessenzevegetali;
g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione delverde, anche in collaborazione con le universit, e alla sensibilizzazione dellacittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e diinformazione.
2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, icomunipossono:a)
prevedere
particolari
misure
di
vantaggio
volte
a
favorire
ilriuso
e
la
riorganizzazione
degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di areenonurbanizzateaifinideisuddettiinsediamenti;
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b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino delpaesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazionecomunale.
3. Lemodalitdiattuazionedelledisposizionidi cuialcomma2 sonodefinited'intesacon laConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessivemodificazioni.
4. Icomunie leprovince, inbaseasistemidicontabilitambientale,dadefinireprevie inteseconleregioni,dannoannualmenteconto,neirispettivisitiinternet,delcontenimentoodellariduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate averdepubblicodallastrumentazioneurbanisticavigente.
Art.7Disposizioniperlatutelaelasalvaguardiadeglialberi monumentali,deifilariedellealberatedi
particolarepregio paesaggistico,naturalistico,monumentale,storicoeculturale1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della
Repubblica,peralberomonumentalesiintendono:a) l'alberoadaltofusto isolatoofacentepartediformazioniboschivenaturalioartificiali
ovunqueubicateovvero l'alberosecolare tipico,chepossonoessereconsideraticomerari esempi di maestosit e longevit, per et o dimensioni, o di particolare pregionaturalistico,perraritbotanicaepeculiaritdellaspecie,ovverocherecanounprecisoriferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale,documentarioodelletradizionilocali;
b)ifilarielealberatediparticolarepregiopaesaggistico,monumentale,storicoeculturale,ivicompresiquelliinseritineicentriurbani;
c) glialberiadaltofustoinseritiinparticolaricomplessiarchitettonicidiimportanzastoricaeculturale,qualiadesempioville,monasteri,chiese,ortibotanicieresidenzestoricheprivate.
2. Entroseimesidalladatadientrata invigoredellapresente legge,condecretodelMinistrodellepoliticheagricolealimentarieforestali,diconcertoconilMinistroperibenieleattivitculturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita laConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento deglialberimonumentaliadoperadeicomunieperlaredazioneedilperiodicoaggiornamentodapartedelleregioniedeicomunideglielenchidicuialcomma3,ed istituito l'elencodeglialberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato.Dell'avvenutoinserimentodiunalberonell'elencodatapubblicitmediantel'albopretorio,conlaspecificazionedellalocalitnellaqualeessosorge,affinchchiunqueviabbiainteressepossaricorrereavverso l'inserimento.L'elencodeglialberimonumentalid'Italiaaggiornatoperiodicamente ed messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazionipubblicheedellacollettivit.
3. Entrounannodalladatadientrata invigoredellapresente legge, leregionirecepiscono ladefinizionedialberomonumentaledicuialcomma1,effettuanolaraccoltadeidatirisultantidalcensimentooperatodaicomunie,sullabasedeglielenchicomunali,redigonoglielenchiregionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistenteinerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine,l'attivazionedeipoterisostitutividapartedelMinisterodellepoliticheagricolealimentarieforestali.
4.Salvo
che
ilfatto
costituisca
reato,
per
l'abbattimento
o
ildanneggiamento
di
alberi
monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma edell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica
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autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello
Stato.
5. Perl'attuazionedelpresentearticoloautorizzatalaspesadi2milionidieuroperl'anno2013edi1milionedieuroperl'anno2014.Alrelativooneresiprovvedemediantecorrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni,dallalegge27dicembre2004,n.307.
Art.8Clausoladi salvaguardia 1. Le disposizionidella presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto specialee nelle
provinceautonomediTrentoediBolzanocompatibilmenteconlenormedeirispettivistatuti
e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre2001,n.3.