Assemblea Personale Scuola 2017 -...

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Assemblea Personale Scuola 2017 Gilda degli Insegnanti di Genova Gilda degli Insegnanti di Genova - www.gildagenova.it

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AssembleaPersonale Scuola 2017

Gilda degli Insegnanti di Genova

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VERSO L’APERTURADEL CONTRATTO (CCNL)

LE PROPOSTE

della GILDA degli INSEGNANTI

La proposta iniziale del governo equivaleva a circa 7-8 € di aumento medio mensile per pubblico dipendente

CARTA DEL DOCENTE E I VARI BONUS PER IL MERITO NON SONO AUMENTI STIPENDIALI, NON SONO RISORSE PENSIONABILI

L’OBIETTIVO DEL GOVERNO RENZI E’ QUELLO DI DELEGITTIMARE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, IL RUOLO DEL SINDACATO E DI CONCEDERE AI LAVORATORI PREMI E PREBENDE TEMPORANEE PER GARANTIRSI IL CONSENSO NECESSARIO PER GOVERNARE

I SOLDI DELLA BUONA SCUOLA TUTTI NEGLI STIPENDI

Cosa vogliamo per il prossimo contratto

AUMENTI STIPENDIALI

PER RECUPERARE LA PERDITA DI POTERE DI ACQUISTO SUBITA NEGLI ULTIMI 8 ANNI (9,6% DOVUTO SOLO ALL’INFLAZIONE)

MINIMO 132 € NETTI MENSILI

GLI SCATTI DI ANZIANITA’ NON SI TOCCANO

PROGRESSIONE DI CARRIERA PER ANZIANITA’ DI SERVIZIO

RICONOSCIMENTO DI FUNZIONI SPECIFICHE LEGATE ALLA DIDATTICA O ALL’ORGANIZZAZIONE CON RETRIBUZIONE STABILITA A LIVELLO NAZIONALE (NON DIFFERENTE IN OGNI SCUOLA)

LA RIDUZIONE DELLA DISCREZIONALITA’ NELLA DISTRIBUZIONE DEL FIS ADOTTANDO IL PRINCIPIO:

A PARITA’ DI LAVORO O DI FUNZIONE PARITA’ DI RETRIBUZIONE

L’orario di lavoro non si aumenta

La formazione obbligatoria deve essere retribuita oppure va fatta in orario di servizio

Riduzione volontaria dell’orario frontale per i docenti negli ultimi 5 anni dalla pensione per ricoprire ruoli di tutoraggio, organizzazione e coordinamento della didattica

Rafforzamento del ruolo del Collegio dei Docenti e il ridimensionamento del potere della dirigenza scolastica

nessuna carriera che lasci margini di discrezionalità al giudizio del Dirigente scolastico

qualsiasi ipotesi di carriera docente dovrà essere organizzata con regole nazionali, trasparenti e misurabili oggettivamente

La ministra della pubblica Istruzione Valeria Fedeli dichiara che il nuovo contratto della scuola arriverà tra marzo e aprile 2017

per arrivare agli 85 euro medi già concordati ne mancano la metà, quota che dovrebbe essere introdotta nella finanziaria 2018

LE DELEGHE

Deleghe legge 107/2015

Il 14 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato gli schemi di 8 decreti legislativi di attuazione della legge Buona Scuola, sui quali la Commissione Cultura della Camera dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 marzo.

Se entro quella data la Commissione non sarà riuscita a formulare le proprie osservazioni, il Governo potrà procedere in ogni caso ad emanare il testo definitivo del decreto.

Atto n. 377 - Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

Atto n. 378 - Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Atto n. 379 - Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale

Atto n. 380 - Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

Atto n. 381 - Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente

Atto n. 382 - Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività

Atto n. 383 - Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero

Atto n. 384 - Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Atto n. 377 - Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

a cura del Centro studi nazionale - Gilda degli Insegnanti

Principi e finalità :

1. l presente decreto riguarda solo gli insegnanti ( compresi gli ITP) della scuola secondaria .

2. Il reclutamento, sia sui posti comune che su quelli di sostegno, avviene per mezzo di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.

3. Il percorso formativo è incentrato su di un equilibrio tra le competenze disciplinari e le specifiche competenze della professione docente.

Art. 1

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Art. 2

Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli:

Il percorso prevede un concorso pubblico nazionale su base regionale o al più interregionale. I vincitori di questo concorso accedono alla fase di formazione iniziale e di tirocinio

Durante il tirocinio sono previste delle fasi di valutazione intermedie e una valutazione finale. Chi supera queste prove, accede alla procedura di accesso ai ruoli

Il percorso di formazione si realizza per mezzo di una stretta collaborazione fra scuola e università, ognuna delle quali avrà specifiche competenze

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Art. 3,4Bando di concorso, commissioni e classi di

concorsoIl concorso è bandito con cadenza biennale sulla base

delle previsione dei posti vacanti nel 2° e 3° anno del biennio di formazione. Nel bando risulteranno separati i contingenti per i posti comuni, di sostegno e ITP

I candidati potranno partecipare alla procedura concorsuale solo in una sola regione

Il MIUR presenterà un regolamento contenente tutte le modalità di gestione delle procedure concorsuali compresi i programmi e i criteri di nomina dei commissari

Si utilizzeranno le classi di concorso attualmente in fase di definizione presso il MIUR

E’ prevista una fase di riconversione per i docenti di ruolo

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Art. 5

Requisiti di accesso

Laurea magistrale o a ciclo unico, diploma di II livello di alta formazione artistica, musicale o coreutica.

Per gli ITP il titolo di accesso è la laurea o un diploma di I livello di alta formazione artistica…

Certificazione o diploma supplementare del possesso di almeno 24 crediti formativi nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche con almeno 6 crediti in almeno e degli ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e dell’inclusione, psicologia, antropologia, metodologie didattiche

Competenze linguistiche corrispondenti almeno ad un B2 e competenze informatiche

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Art. 8Contratto di formazione iniziale e tirocinio

- I vincitori di concorso sottoscrivono un contratto triennale con l’USR di competenza. Le condizioni normative di tale contratto vanno definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Lo stesso dicasi per le condizioni economiche dei primi due anni di tirocinio. Per il terzo anno invece, è previsto un compenso pari a

quello percepito attualmente per una supplenza.

- Nel primo anno di contratto, il docente si impegna a conseguire l’abilitazione all’insegnamento ( specializzazione per il sostegno ) presso gli enti individuati dagli USR ( Università, alta formazione ecc.)

- Nel biennio successivo invece, dovrà completare la propria formazione professionale con tirocini formativi per la graduale acquisizione delle competenze di un docente

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Art. 9Primo anno di contratto

I corsi di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento su posi comuni e di sostegno, sono a tempo pieno e a totale carico dello stato. Equivalgono a 60 crediti CFU corrispondenti ad un anno universitario.

Il corso prevede lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione disciplinare, psico-pedagogica e della normativa scolastica. Nel primo anno sono inoltre previste delle attività di tirocinio da effettuare in una delle sedi scolastiche dell’ambito territoriale di appartenenza.

Alla fine del primo anno è previsto un esame finale che deve tener conto dei risultati ottenuti in tutte le attività del corso.

Al termine il candidato ottiene l’abilitazione all’insegnamento /specializzazione sul sostegno

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Art. 10-11

La conferma agli anni successivi del contratto è subordinata al superamento delle prove previste al termine di ogni anno.

Nel biennio successivo al conseguimento dell’abilitazione, il docente su posto comune è tenuto a conseguire 10 crediti CFU nel secondo anno e 5 nel terzo, in ambiti formativi collegati all’innovazione e alla sperimentazione della didattica.

Il docente su sostegno invece, nel secondo anno dovrà conseguire 30 CFU comprensivi di un progetto di ricerca-azione ( sotto la guida di tutor ) in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e dell’inclusione

Nel secondo anno di formazione, è prevista la possibilità di effettuare supplenze temporanee nell’ambito scolastico di appartenenza. Nel terzo anno supplenze su posti vacanti e disponibili

Secondo e terzo anno di contratto

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Art.15 e 16

- Per i docenti delle scuole paritarie con contratto a tempo determinato o indeterminato, in possesso dei requisiti d’accesso previsti da questo decreto, è prevista la possibilità di iscriversi in sovrannumero, rispetto ai vincitori di concorso, al percorso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione.

- Le spese relative alla frequenza dei corsi previsti, sono a totale carico degli interessati

Docenti di scuole paritarie

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Art. 17Fase Transitoria- 1

- Le disposizioni relative al percorso triennale entrano in vigore a partire dall’anno scolastico 2020/21. Nelle more di questo lasso di tempo è possibile attivare un nuovo TFA solo per quelle classi di concorso per le quali sono esaurite le GAE

- E previsto una sorta di concorso riservato per coloro che sono già abilitati o che siano iscritti nelle graduatorie di istituto e che abbiano almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo.

- Le prove concorsuali previste per chi fosse già in possesso di abilitazione si riducono alla sola prova orale prevista dall’art 6 comma 4 di questo decreto

- Le prove concorsuali per i docenti inseriti in terza fascia con almeno 36 mesi di servizio consistono in uno scritto ( art 6 comma 2 ) e nella prova orale ( art 6 comma 4 )

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Art. 17Fase transitoria - 2

- Per chi è già abilitato ( specializzato sul sostegno ) e supererà la prova concorsuale riservata, è previsto l’esonero del primo anno del triennio formativo e l’accesso diretto al secondo biennio di tirocinio

- Per chi, oltre all’abilitazione, avesse anche 36 mesi di servizio, è abbuonato anche il secondo anno del biennio e quindi il tirocinio si riduce al solo terzo anno del percorso di formazione e quindi alla possibilità di prendere supplenze su posti vacanti e disponibili.

- Per chi invece è inserito nelle graduatorie di istituto con 36 mesi di servizio, è previsto l’obbligo di conseguire l’abilitazione per mezzo del corso previsto dal presente decreto. Sono però esonerati dalle attività previste per il secondo anno e passano direttamente al terzo anno di tirocinio

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Art. 17Fase transitoria - 3

- Le attuali GAE, fino al loro esaurimento, sono utilizzate secondo le regole attualmente in vigore e sono utilizzate sia per le supplenze che per le immissioni in ruolo ( sul 50% dei posti vacanti e disponibili )

- Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore nel 2020/21. Nel frattempo si applica la disciplina transitoria prevista dall’ art 17

Atto n. 378

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

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Art. 3Quali sono i compiti dello Stato

assegnazione alla scuola statale dei docenti per il sostegno didattico (organico sostegno)

assegnazione dei collaboratori scolastici alla scuola statale per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale e definizione l'organico del personale ATA

costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente

ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

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Art. 5Certificazione e valutazione

DIAGNOSTICO-FUNZIONALE

Sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale

"5. All'accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico.funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell 'inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEl) che è parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328."

i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (lCD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della valutazione diagnostico – funzionale, secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Con un DPCM entro 90 gg si stabiliranno

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Art. 8Gruppo Territoriale Inclusione (GTI)(sostituisce l’art. 15 della 104/1992)

Ogni ambito territoriale dovrà costituire un GTI, composto da:

1 dirigente tecnico (presiede)3 dirigenti scolastici dell’ambito2 docenti (1 scuola infanzia e primo ciclo e 1 secondaria di

secondo grado)

Nomina

ti da

diret

tore

USR

Compiti del GTI sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l’inclusione propone all’USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l’inclusione da assegnare ad ogni singola scuola

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Art. 12

Sono istituite nell’ambito dei ruoli (legge 107/2015, art. 1 c. 66) per ciascun grado d’istruzione “le sezioni dei docenti per il sostegno didattico”

I docenti potranno chiedere il passaggio sui posti comuni dopo 10 anni di insegnamento sul sostegno, considerando anche il periodo pre-ruolo se effettuato in presenza del titolo di specializzazione

Docenti di sostegno

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Art. 13

Corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica

Docenti di sostegnoFORMAZIONE infanzia e primaria

a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari

b) è attivato presso le Università autorizzate dal MIUR nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria

c) è programmato a livello nazionale dal MIUR in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione

d) l'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università

La positiva conclusione del corso di specializzazione è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria

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Art. 16Continuità educativa e didatticaper gli alunni con disabilità certificata

il Ds può proporre, non prima dell’avvio delle lezioni, al docente con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, fermo restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l'annoscolastico successivo

la scuola deve garantire la continuità gli alunni con disabilità certificata

il Ds propone ai docenti dell’organico dell’autonomia, se in possesso della specializzazione, di svolgere anche attività di sostegno didattico

Atto n. 379

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale

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Con DM entro 90 gg dall’entrata in vigore del presente decreto saranno determinati

profili di uscita degli indirizzi di studioil riferimento degli indirizzi di studio alle attività

economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall’Istituto nazionale di statistica

le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento

Art. 3

Le scuole possono declinare gli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del presente decreto

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Art. 3

a) Servizi per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura;b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;c) Artigianato per il Made in Italy;d) Manutenzione e assistenza tecnica:e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;f) Servizi commerciali;g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;h) Servizi culturali e dello spettacolo;i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Percorsi di istruzione professionaleINDIRIZZI DI STUDIO (nuovo ordinamento)

NUOVI QUADRI ORARI(vedi allegato B)

TABELLA di CONFLUENZAtra i precedenti indirizzi e i

nuovi (vedi allegato C)

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Organico dei percorsi di istruzione professionale Art. 9

Viene determinato dall’USR nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia, tenendo conto di

fabbisogno orario previsto dall’ordinamento (1056 ore per anno)

la quota di compresenza come definita nei piani orario degli allegati B e C

la copertura dell’Ufficio tecnico (coperto da ITP)

La flessibilità prevista dalle singole istituzioni scolastiche si attua nei limiti delle dotazioni organiche triennali e della programmazione dell’offerta formativa regionale

Atto n. 380

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

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Il Sistema integrato di educazione e istruzione è costituito da

Art. 2

Organizzazione del Sistema integrato di educazione e istruzione

Servizi educativi per l’infanzia (gestiti da Enti locali, altri soggetti pubblici e privati) articolati in

Scuole dell’infanzia statali e paritarie

(bambine e bambini tra 3 e 6 anni; opera in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione)

Nido e micronido (bambine/i da 3 a 36 mesi) Servizi integrativi (spazi gioco da 12 a 36 mesi; centri per

bambini e famiglie nei primi mesi di vita con adulto

accompagnatore; contesto domiciliare da 3 a 36 mesi) Sezioni primavera, gestite anche dallo Stato (da 24

a 36 mesi)

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Regioni, d’intesa con gli UUSSRR, programmano la costituzione di Poli per l’infanzia

Art. 3Poli per l’infanzia

Bambine/i tra 3 mesi e 6 anni di età

Possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi

Previsti 150ml di euro nel triennio 2017/2019 dal fondo investimenti immobiliari dell’INAIL e 4,5ml dal Fondo La Buona Scuola.

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Piano da predisporre a cura del Governo entro 6 mesi

Art. 8Piano di azione nazionale pluriennaleSistema integrato di educazione e istruzione

progressivamente e gradualmente, estenda il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale

definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per l'ampliamento del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale

Atto n. 381

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente

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Servizi forniti dagli Enti locali:a) servizi di trasporto e forme di agevolazione

della mobilità;b) servizi di mensa;c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti

didattici indispensabili negli specifici corsi di studi;

d) servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare.

Enti locali devono assicurare il trasporto degli alunni della primaria che risiedono a una distanza superiore a quella massima prevista dall’art. 5 della legge 23/1996 (le famiglie pagano)

Enti locali possono convenzioni aggiuntive per ridurre il costo dei trasporti per studenti secondaria (carta studente)

Art. 1 e 5

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Gli Enti locali possono prevedere la gratuità totale dell’accesso ai servizi ovvero richiedere un contributo alle famiglie a copertura parziale dei costi

Tasse scolastiche degli studentidella secondaria di secondo grado (superiori)

dall’a.s. 2018/2019 classi quarte esonerati dal pagamento delle tasse

dall’a.s. 2019/2020 classi quinte esonerati dal pagamento delle tasse

Art. 4 e 6

Mensa scolasticaPossono essere assicurati servizi mensa gratuitamente o

a pagamentoDocenti in servizio mensa nei limiti dell’organico

disponibile (senza nuovi o maggiori oneri)

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Libri di testo e strumenti didatticiRimangono gratuiti i libri di testo e gli altri strumenti

didattici per gli alunni delle primariePer gli studenti delle secondarie le scuole possono

promuovere sevizi di comodato d’uso gratuito per libri di testo e sussidi digitali, anche con

convenzioni con Enti locali

Art. 8

Scuola in ospedale e istruzione domiciliareAgli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione è assicurata l'erogazione

dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica (euro 2,5

milioni annui a decorrere da anno 2017)

Atto n. 384

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

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Art.2Modalità generali della valutazione

Art. 2(Valutazione nel primo ciclo)- La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.OMISSIS- La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa dal Consiglio di Classe attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di classe.- Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento è espressa con un voto in decimi (vedi DPR del 24 giugno 1998 n. 249).- I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe

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Artt. 3 e 4Scuola primaria, Invalsi

L’ammissione alla classe successiva nella primaria può non avvenire solo in casi eccezionali (serve l’unanimità dei docenti in sede di scrutinio finale con adeguata motivazione)Rimangono le prove Invalsi (classe seconda e quinta)

Artt. 6 e 7

-Nella secondaria di I grado per la valutazione finale serve la frequenza di almeno 3/4 del monte ore (deroghe in casi eccezionali)-Il Consiglio di Classe ammette alla classe successiva sulla base di una valutazione complessiva non inferiore a 6/10-Rimane la prova Invalsi ma non nell’esame di Stato

Scuola secondaria primo grado, Invalsi

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Artt. 9, 10, 12, 13- Le commissioni d’Esame e le sottocommissioni sono presiedute dal

Dirigente Scolastico o da un docente collaboratore del DS- L’esame è costituito da tre prove scritte (italiano, competenze

logico-matematiche, lingue straniere) e un colloquio (per le sezioni ad indirizzo musicale il colloquio comprende la prova di strumento)

- L’esame viene superato con votazione complessiva di almeno 6/10- Viene rilasciato alla fine della primaria e del primo ciclo una

Attestazione delle Competenze- Vengono definite analiticamente le modalità di valutazione degli

alunni con disabilità e DSA e per gli alunni in ospedale (art.12 e 13)

Esame finale e valutazioni nella scuola secondaria di I grado

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Artt. 14-16Esame di Stato nel Secondo ciclo di Istruzione

L’ammissione all’Esame di Stato è prevista:con la frequenza di almeno i 3/4 del monte ore annuale la partecipazione nell’ultimo anno alle prove InvalsiLo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro nel triennioLa votazione media non inferiore a sei decimi compreso il voto di condottaSono equiparati a candidati interni gli studenti in possesso di diploma professionale quadriennale di Tecnico conseguito nei percorsi IeFPSono ammessi automaticamente gli studenti che hanno avuto la media dell’otto nel penultimo anno e di almeno sette nei due anni precedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni precedenti (la religione è esclusa dal computo delle medie). Questi studenti devono avere avuto almeno otto in condottaI candidati esterni devono superare l’esame preliminare e avere effettuato la prova Invalsi

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Esame di Stato secondaria di secondo grado Commissioni e Prove d’Esame

Sono sedi di esame le scuole statali e gli istituti paritari Le Commissione sono costituite una ogni due classi, presiedute da un

presidente esterno, da tre membri interni e da tre membri esterniLe commissioni possono correggere le prove per aree disciplinariE’ costituito un elenco di presidenti di commissione presso l’USR.

L’Esame è composto da due prove nazionali e un colloquio (lingua italiana, prova su disciplina caratterizzante il corso di studi)Negli Istituti professionali la seconda prova ha carattere pratico Non sono più previste tesine o argomenti a scelta del candidato mentre è prevista una breve relazione anche in forma multimediale sull’esperienza ASL

Il voto finale è in centesimi: max 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte o pratiche, max 20 punti per il colloquio e 40 punti per il credito scolastico-Il punteggio minimo per superare l’esame resta 60/100Se il candidato ha un credito scolastico di almeno 30 punti e consegue 50 punti nelle prove di esame, la commissione può integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 puntiLa Commissione può attribuire la lode (credito massimo con voto unanime del Consiglio di Classe e punteggio massimo nelle prove con voto unanime)

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Esame secondaria secondo grado – Invalsi, Art. 21

• Gli studenti dell’ultimo anno della secondaria di secondo grado, per accedere alle prove di esame, devono sostenere prove Invalsi a carattere nazionale, anche in modalità adattiva, (italiano, matematica e inglese)

• L’esito delle prove non va computato nell’esame di Stato, ma viene riportato nel curriculum dello studente e può essere riferimento per l’accesso ai percorsi accademici

LA SITUAZIONE ATTUALE

Curzio Maltese La Repubblica – 20/01/17

“ Sono sicuro che i governi di questi ultimi due decenni abbiano distrutto la scuola pubblica e quindi il futuro dei nostri figli come non è accaduto in nessun altro Paese d’Europa”

“Si è tagliato nella scuola pubblica sette o otto volte più che nella sanità o nella burocrazia”

“Nell’ultimo decennio l’italia è la nazione Ocse che ha più disinvestito in istruzione e ricerca. Si dirà c’è la crisi, mancano i soldi. Balle. Negli stati seri l’istruzione è il primo investimento anti congiunturale”.

LA CORTE DEI CONTI

Gilda Genova

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Nel periodo 2008-2014 la spesa per retribuzioni lorde del personale della scuola diminuisce di ben 16 punti percentuali (da 33,5 miliardi a 28,2). Si tratta, come più volte osservato dalla Corte, di un calo strutturale imputabile alla razionalizzazione dell’organizzazione scolastica che ha comportato un diverso dimensionamento del rapporto alunni-docenti attraverso il raggruppamento delle classi e degli istituti scolastici con una conseguente diminuzione del numero dei docenti e dei dirigenti scolastici.(pag. 63)

http://www.contoannuale.tesoro.it/cognos1022/samples/images/ANALISIDATI2007-2015.pdf

La disinformazione ovvero gli stipendi secondo “La buona scuola”

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LA MOBILITA'

Con un’unica domanda si potranno esprimere fino ad un massimo di 15 opzioni, sia provinciali che interprovinciali

Potrà essere effettuata da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa

Nel limite delle 15 opzioni possono essere richieste anche più province, l’unico limite è relativo alla scelta delle scuole che non possono essere più di 5

Nel caso di mobilità su scuola si acquisirà la titolarità di scuola, nel caso di scelta di ambito o di codice sintetico di provincia si acquisirà la titolarità di ambito

le scuole secondarie di I e II grado con sezioni che ricadono in comuni diversi avranno un organico unico

equiparazione, ai soli fini della mobilità a domanda, del servizio di pre ruolo e altro ruolo a quello di ruolo

FORMAZIONE OBBLIGATORIALegge 107/2015 - Art. 1, c. 121-125

A differenza da quanto previsto dal CCNL che norma la formazione come diritto-dovere la legge 107/2015 introduce la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” per i docenti di ruolo (comma 124)

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche (tipologia e durata?) e devono essere coerenti con il PTOF e il Piano di miglioramento (D.P.R. 80/2013)

IL PIANO DEVE ESSERE VOTATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

RICORSI

Con la legge 107/2015 (c.d. «buona Scuola») il legislatore corre ai ripari dopo la pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 26 novembre 2014 e tenta, senza però riuscirci, di porre fine al precariato, avviando quel famigerato straordinario piano di assunzioni del quale si parla dal 2006.

La normativa italiana relativa al comparto Scuola, si pone in contrasto con la Direttiva 1999/70 che recepisce l’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, in quanto

non prevede alcuna misura diretta a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;

esclude il risarcimento del danno derivante dal ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;

non consente la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ( possibilità riservata soltanto al settore privato)

Sent. 187/2016 Corte Costituzionale

«(…<9 Ebbene, dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati dal legislatore nel 2015, emerge l’esistenza in tutti i casi che vengono in rilievo di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia.

E tale conclusione trova una indiretta ma autorevole conferma in quella cui è pervenuta la Commissione U.E. a proposito della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della stessa normativa dell’Unione: essa è stata archiviata senza sanzioni a seguito della difesa dell’Italia, argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta.

17.− Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile. (…)»

Cass. sez. Lavoro n. 22552/2016

Fermo il divieto di conversione del contratto a tempo determinato in tempo indeterminato, la Suprema Corte afferma che la stabilizzazione post Legge 107 costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione» in tutti i casi di reiterazione abusiva realizzatesi dal 10.07.2001, per la copertura di cattedre e posti vacanti disponibili entro la data del 31.12 e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico.

Tuttavia, l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda di risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore.

Ai docenti che non siano stati stabilizzati e che non abbiano alcuna certezza di stabilizzazione ( in quanto non vincitori di concorso e non inseriti nelle Gradauatorie ad esaurimento), va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Cassazione.

( Cass. Sez. Lav. 5072/2016)

Cass. sez. Lavoro n.22558/2016

La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»

«Sono ancora precario. Cosa posso fare?»

I precari con più di 36 mesi ( effettivi) di contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili al 31 dicembre possono ricorrere al Giudice del Lavoro per richiedere ed ottenere:

* Il diritto al risarcimento del danno in caso di reiterazione di contratti di durata annuale ( 01/09-31/08)

* Il diritto alla progressione di carriera (c.d. gradoni) per i precari che vantano un’anzianità di servizio tale da maturare il diritto al riconoscimento della classe economica stipendiale successiva alla classe «0» ( almeno 8 anni di servizio cumulando i relativi contratti a termine, atteso che tale periodo coincide con la maturazione del primo gradone attualmente previsto dal CCNL)

«Sono un docente neo immesso in ruolo

Cosa posso fare?»

I docenti neo immessi in ruolo ( ma non solo) possono ricorrere al Giudice del Lavoro per richiedere il riconoscimento per intero del servizio svolto pre ruolo, ottenendo,così

l’inserimento nel gradone stipendiale corrispondente alla somma degli anni di insegnamento effettivamente svolti da precario e da docente di ruolo;

le eventuali differenze retributive derivanti dall’inserimento nel gradone stipendiale corretto, relative agli ultimi 5 anni precedenti la proposizione del ricorso

PARITARIE

I docenti immessi in ruolo potranno chiedere al Giudice del Lavoro anche il riconoscimento del servizio pre ruolo eventualmente svolto nelle scuole paritarie, anche ai fini della mobilità territoriale, ottenendo, così

l’inserimento nel gradone stipendiale corrispondente alla somma degli anni di insegnamento effettivamente svolti da precario e da docente di ruolo;

le eventuali differenze retributive derivanti dall’inserimento nel gradone stipendiale corretto, relative agli ultimi 5 anni precedenti la proposizione del ricorso.

COME DIFENDERSI DALLA 107

IN MOLTI CASI I DIRIGENTI SI COMPORTANO COME VERI ORGANI AUTOCRATICI APPROFITTANDO DELLA CONFUSIONE NELL’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E FACENDO PASSARE LE “LORO” DECISIONI

CHIEDERE PER ISCRITTO I MOTIVI DELLE LORO DELIBERAZIONI

ORGANICO DELL’AUTONOMIA E FLESSIBILITA'

“l'organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia …”

“mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa ...”

“articolazione modulare del monte orario annuale di ogni disciplina programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello delle singole discipline con articolazione gruppo classe”

OGNI DECISIONE SULLA DIDATTICA DEVE PASSARE PER DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

ORGANICO DELL’AUTONOMIA LEGGE 107/15 C. 5

Nell'organico dell'autonomia tutti i docenti possono essere utilizzati per: insegnamento (anche supplenze), potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione, coordinamento

NON ESSENDOCI DISTINZIONE TRA ORGANICO DI DIRITTO E DI POTENZIAMENTO

E' il Collegio dei Docenti l’organo legittimato a decidere sulla didattica e le sue articolazioni

I posti dovrebbero essere stati concessi sulla base dell'offerta formativa che le istituzioni scolastiche intendono perseguire

Ricordiamo che le decisioni su individuazione settori e aree nei quali chiedere i posti sono del Collegio docenti (PTOF)

Nella confusione derivata dall’applicazione della 107 sinora è prevalsa la necessità del MIUR di sistemare i neoimmessi in ruolo anche in classi di concorso in esubero

nell'organico dell'autonomia è previsto che le istituzioni scolastiche, all'interno delle aree indicate dalla circolare sul potenziamento, “possano individuare” anche alcune figure di coordinamento (vanno tutte inserite nel PTOF)

come ad es. attività:

di coordinamento degli insegnamenti opzionali, del curriculum dello studente e dell'identità digitale (comma 31)

di organizzazione dell'alternanza scuola-lavoro

ANCHE IN QUESTO CASO IL COLLEGIO E’ SOVRANO NELLE DECISIONI, NON IL SOLO DIRIGENTE SCOLASTICO

PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa)introdotto al comma 2, poi cc. 12-14

Le istituzioni scolastiche (“con la partecipazione di tutte le sue componenti”) predispongono il PTOF entro ottobre per il triennio successivo

ATTENZIONE:il ds definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione

QUINDI NON DEVE ENTRARE NELLE SCELTE INERENTI LA DIDATTICA CHE RESTANO DI COMPETENZA DEL COLLEGIO

Il PTOF deve contenere anche piano di aggiornamento di ata e docenti e le relative risorse

si può revisionare annualmente, sempre entro ottobre

Il Collegio dei docenti elabora il PTOF Art. 1, cc. 12-14

Riconosce e comprende le “diverse opzioni metodologiche, anche minoritarie”

NON CI DEVE ESSERE QUINDI UNA DIDATTICA IMPOSTA DALLA MAGGIORANZA

IMPORTANTE: DA RICORDARE SEMPRE

TUTTE LE FUNZIONI ACCESSORIE (coordinatori, tutor, tutor ASL, ecc.) SONO VOLONTARIE E NON OBBLIGATORIE E DEVONO ESSERE RETRIBUITE CON IL FIS O CON FONDI DELLA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUO’ OBBLIGARE NESSUNO A FARE CIO’ CHE NON E’ PREVISTO DAL CCNL

C’è chi ha paura di non essere riconfermato nella scuola se non “fa il bravo e l’obbediente”

RICORDIAMO CHE NESSUNO PUO’ ESSERE MANDATO VIA SE NON VI E’ UNA MODIFICA DEL PTOF CHE ELIMINA O RIDUCE LE ORE DI UNA O PIU’ MATERIE (caso molto difficile..)

Limite dei 36 mesi alle supplenzePALESEMENTE INCOSTITUZIONALE

Legge 107/2015 - Art. 1, cc. 131-132

Dal 1 settembre 2016 le supplenze non potranno superare i 36 mesi, anche non continuativi

La norma riguarda docenti, personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali

contratti a tempo determinato

per la copertura di posti vacanti e disponibili

per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine superiori ai 36 mesi su posti vacanti e disponibili in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali è istituito un fondo di 10ml di euro per il 2015 e di 10ml per il 2016

Noi docenti, sindacati e associazioni le abbiamo tentate tutte per fermare questa incredibile Legge sulla scuola, la 107/2015.

Nulla è rimasto intentato: appelli, documenti, manifestazioni.

Tutti inascoltati.

La legge, stilata con un solo articolo e 212 commi, è stata approvata con il voto di fiducia e senza alcun dibattito parlamentare.

Potevamo lasciare correre tutto ciò e dirci che quello che è fatto è fatto?

Alcuni hanno ragionato così, non noi, la Gilda e altri sindacati e associazioni della società civile che hanno molto chiara la posta in gioco di questa Legge.

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Per la Gilda degli Insegnanti#labuonascuola c'è già

Gilda Genova

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I docenti grazie al loro lavoro

hanno garantito la qualità dell'apprendimento nella scuola pubblica statale

es. integrazione disabili, integrazione stranieri, studenti estero, educazione alla legalità, ...

Rivendicare l'ORGOGLIO della PROFESSIONE DOCENTE

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I COMMISSARI DEL CONCORSO A CATTEDREL'ALGORITMO

LA CAMPAGNA DI DELEGITTIMAZIONE

Rapporto alunni classi insegnanti 2007-2014fonte MIUR http://www.istruzione.it/allegati/avvio_anno_scolastico2013_2014_10.pdf

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Questo, insieme alla “Fornero”, ha portato ad un innalzamento dell'età dei docenti

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Però ci dicono che lavoriamo meno rispetto agli altri paesi

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Aumento dei salari in Europa

Fonte: Eurydice 2015

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Variazioni stipendialitra inizio e fine carriera

Fonte: Eurydice 2015

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Stipendio massimoScuola primariaFonte: Eurydice 2015

Il sindacatoo i sindacati

Gilda Genova

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Gilda Genova

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I SINDACATI TRADIZIONALI ELE ASSOCIAZIONI DEI DIRIGENTI

concepiscono la scuola come una azienda con a capo imprenditori-manager

perseguono un modello impiegatizio del lavoro dell’insegnante in analogia con quello esistente nei settori tradizionali del pubblico impiego

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I sindacati che firmano il contratto dei presidi

Gilda Genova

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LE SPECIFICITA’della GILDA

E' l’unica Organizzazione Sindacale che per statutoNON RAPPRESENTA I DIRIGENTI SCOLASTICI (datori di lavoro, controparti istituzionali nella

contrattazione)garantisce da sempre una posizione indipendente da

schieramenti politici e partitici (ha fatto battaglie sia contro Berlinguer, Moratti, Gelmini,

Profumo, Giannini….)

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LE PROPOSTEdella GILDA-UNAMS

GILDA-UNAMSè l’unica Associazione Professionale

con scopi sindacaliche chiede la valorizzazione

della professione docente conl’AREA SPECIFICA di CONTRATTAZIONE

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Separazione del Fondo d’Istitutoper personale docente e personale ATA

con budget definiti e chiari criteri di distribuzione del FIS (Fondo dell’Istituzione Scolastica, che è costituito da soldi dei docenti)

Creazione di un fondo della Dirigenzacon finanziamento specifico per pagare i collaboratori

del dirigente senza attingere al FIS (cioè ai soldi dei docenti e degli ATA)

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La GILDAe la governance della scuola

Ha chiesto l’abrogazione del D.Lgs. 150/09 (Decreto Brunetta) per il comparto scuola perché penalizza pesantemente gli insegnanti e la libertà di insegnamento

E ora l'abrogazione della 107/15

chiede che sia FORTEMENTE RIDIMENSIONATO IL POTERE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

HA CHIESTO L’INTRODUZIONE DEL PRESIDE ELETTIVO DA PARTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI IN QUALITA’ DI COORDINATORE DEL PROGETTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA

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La GILDAgli STIPENDI e gli SCATTI

Sta lottando per la valorizzazione della professione docente anche in termini economici (gli Insegnanti italiani sono ancora tra i peggio pagati in Europa)

ha chiesto e ottenuto LA RESTITUZIONE DEI GRADONI DI ANZIANITA’ 2010, 2011, 2012

Chiede la restituzione del gradone 2013 e la reintroduzione di meccanismi di VALORIZZAZIONE DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO (scatti) contro le astratte proposte di “meritocrazia”.

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La GILDAe le Riforme delle PENSIONI

Ha chiesto LA REVISIONE DELLA RIFORMA PENSIONISTICA che penalizza gli insegnanti della scuola pubblica

Ha chiesto, unica tra le OO.SS., agli ultimi ministri UNA RADICALE DIMINUZIONE DELL’ORARIO DI CATTEDRA NEGLI ULTIMI ANNI DI ANZIANITA’ DI SERVIZIO

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La GILDAe il PRECARIATO

E’ RIUSCITA A FAR CONDANNARE L’ITALIA PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA PER L’USO ILLEGITTIMO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NELLA SCUOLA STATALE

si batte da sempre per la parità dei diritti tra precari e personale di ruolo

e per dare certezze ai futuri docenti

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Grazie per l'attenzione

Gilda Genova

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