legale in Italia, Piazza del Campidoglio n. 1 – 00186 Roma ...

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ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO tra Roma Capitale, Capofila del Progetto denominato “Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma - Roma Open Lab”, di seguito CTE - ROL, (già “Roma Open Tech Lab”), con sede legale in Italia, Piazza del Campidoglio n. 1 – 00186 Roma, C.F. 02438750586, P.IVA. 01057861005, rappresentata da_____________________________________, in qualità di Direttore ____________________________________________________________, nell’ambito del Dipartimento ______________________________________________________________, domiciliato per la carica presso Roma Capitale (di seguito Amministrazione capofila) e _________________________________________, di seguito “________________________”, con sede legale in ______________________________, C.F. _______________________, P.IVA _____________________, rappresentata da ____________________________, in qualità di ________________________________________ , (ruolo di Progetto: co-finanziatore) Partner co-finanziatore (di seguito Corporate Partner) [oppure] _________________________________________, di seguito “________________________”, con sede legale in ______________________________, C.F. _______________________, P.IVA _____________________, rappresentata da ____________________________, in qualità di ________________________________________ , (ruolo di Progetto: co-finanziatore) Partner co-finanziatore (di seguito Brand Partner) singolarmente il “Partner” o la Parte, congiuntamente i “Partner” o le Parti. Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 1

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ALLEGATO 3SCHEMA DI CONTRATTO

tra

Roma Capitale, Capofila del Progetto denominato “Casa delle Tecnologie Emergenti diRoma - Roma Open Lab”, di seguito CTE - ROL, (già “Roma Open Tech Lab”), con sedelegale in Italia, Piazza del Campidoglio n. 1 – 00186 Roma, C.F. 02438750586, P.IVA.01057861005, rappresentata da_____________________________________, in qualità diDirettore ____________________________________________________________, nell’ambito delDipartimento ______________________________________________________________, domiciliatoper la carica presso Roma Capitale

(di seguito Amministrazione capofila)

e

_________________________________________, di seguito “________________________”, con sedelegale in ______________________________, C.F. _______________________, P.IVA_____________________, rappresentata da ____________________________, in qualità di________________________________________ , (ruolo di Progetto: co-finanziatore)

Partner co-finanziatore (di seguito Corporate Partner)

[oppure]

_________________________________________, di seguito “________________________”, con sedelegale in ______________________________, C.F. _______________________, P.IVA_____________________, rappresentata da ____________________________, in qualità di________________________________________ , (ruolo di Progetto: co-finanziatore)

Partner co-finanziatore (di seguito Brand Partner)

singolarmente il “Partner” o la Parte, congiuntamente i “Partner” o le Parti.

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 1

PREMESSE

VISTO CHE il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)con delibera n. 61 del 25 ottobre 2018 e s.m.i, recante «Fondo Sviluppo eCoesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della bandaultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105del 2017)», al punto c), assegna “un importo complessivo fino a 45 milionidi euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimentotecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alletecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale, internetdelle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione”.

VISTO CHE con Decreto del 26 marzo 2019, come modificato dal Decreto del 5 giugno2019, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) haapprovato il “Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga aisensi della lettera c) della delibera CIPE 61/2018” che prevede, all’Asse I,l’intervento “Casa delle Tecnologie Emergenti siano realizzate scegliendotra i Comuni oggetto di sperimentazione 5G, ovvero Torino, Roma, Catania,Cagliari, Genova, Milano, Prato, L’Aquila, Bari e Matera e/o ogni altrocomune che dovesse avviare una sperimentazione 5G nel corso disvolgimento dell’intervento”.

VISTO CHE il Programma di supporto tecnologie emergenti nell’ambito del 5G,allegato al decreto del 26 marzo 2019 stabilisce che “La prima Casa dellatecnologia sarà realizzata a Matera, capitale della cultura 2019;successivamente saranno individuate altre città nelle quali porre in esserei medesimi obiettivi con i medesimi strumenti, sia tecnici che finanziari”.

VISTO CHE con successiva Direttiva del 22 novembre 2019, il Ministero dello SviluppoEconomico ha determinato che “La dotazione finanziaria di 40 milioni dieuro stabilita nell’Asse I del programma di supporto alle tecnologieEmergenti nell’ambito del 5G, approvato con decreto ministeriale 26 marzo2019, come modificato dal Decreto Ministeriale del 5 giugno 2019, è cosìripartita:a) fino ad un massimo di 15 milioni di euro per la realizzazione della casadelle tecnologie emergenti nella città di Matera in base al progettopresentato dall’Amministrazione Comunale in data 4 novembre 2019 edapprovato dal Ministero;

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b) la restante quota, pari ad almeno 25 milioni di euro, per il finanziamentodei progetti che saranno presentati dalle amministrazioni Comunali dellecittà oggetto di sperimentazione 5G indicate in premessa e ammessi alfinanziamento a seguito di una specifica procedura selettiva di cui inpremessa”.

VISTO CHE il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi dicomunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione 2°Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle retie tutela delle comunicazioni, in data 03 Marzo 2020 ha pubblicato, sul sitoistituzionale, l'Avviso pubblico per la selezione di progetti proposti da partedelle amministrazioni comunali indicate nell’Asse I del Programma disupporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano Investimenti perla diffusione della banda larga, - Delibera CIPE 61/2018, lettera c), ai sensidel Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019 come modificato dal DecretoMinisteriale del 5 Giugno 2019”, unitamente agli allegati denominati“Allegato 1-Schema di convenzione Asse I”, “Allegato 2-Facsimile domandadi partecipazione Asse I”, “Allegato 3-Facsimile proposta progettuale AsseI”.

VISTO CHE l’Avviso pubblico del MiSE del 3 marzo 2020 si pone l’obiettivo diselezionare i progetti per la realizzazione della “Casa delle TecnologieEmergenti” di cui al punto b) della Direttiva sopra citata.Le Case delle tecnologie emergenti sono veri e propri centri ditrasferimento tecnologico volti a supportare progetti di ricerca esperimentazione, a sostenere la creazione di start-up, il trasferimentotecnologico verso le PMI sui temi aventi ad oggetto l’utilizzo delBlockchain, dell’IoT e dell’intelligenza artificiale.Ai sensi dell’art.1 dell’Avviso, la proposta progettuale dovrà prevedere tremacro-aree di attività:a) realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti;b) accelerazione di start-up per l’integrazione tra reti 5G e tecnologieemergenti; c) sostegno al trasferimento tecnologico verso le PMI.La “Casa delle Tecnologie Emergenti” dovrà mirare a coniugare lecompetenze scientifiche delle Università e dei Centri di Ricerca (pubblici oprivati) con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori che siritengono strategici al fine di aumentare la competitività dei territori.

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 3

L’obiettivo è offrire uno spazio fisico e le risorse necessarie per sviluppareidee imprenditoriali, sperimentare nuove tecnologie e trasferire leconoscenze acquisite verso quei soggetti che possono trarre particolaribenefici dalle trasformazioni digitali.

VISTO CHE l’art.2 del summenzionato Avviso recita: “Possono presentare proposteprogettuali le amministrazioni comunali oggetto di sperimentazione 5G,autorizzate alla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 5 giugno2019”.

VISTO CHE è di interesse strategico per Roma Capitale la partecipazione a tale bandoin relazione al “Piano Roma Smart City”.

VISTO CHE Roma Capitale ha valutato di avvalersi della collaborazione di soggettipubblici e privati, altamente qualificati, con cui avviare una Partnershipprogettuale finalizzata alla co-progettazione e realizzazione del progetto“Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma - Open Tech Lab Roma”, ora“Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma - Roma Open Lab”.

VISTO CHE ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’Avviso, è stato raggiunto un accordopreliminare per collaborare alla realizzazione del Progetto, mediantel’apporto delle rispettive competenze, come risulta dallo scambio di lettered’intenti (dichiarazione d’impegno) allegate alla proposta progettuale.

VISTO CHE il punto 10 dell’Avviso stabiliva il punteggio massimo pari a 10 per il“Cofinanziamento del progetto da parte di soggetti privati o pubblici diversidal proponente con fonti finanziarie diverse dal FSC per una percentualemassima del 49%”, anche in considerazione della suddetta valorizzazionepremiale, Roma Capitale ha ritenuto opportuno prevedere il ruolo deiCorporate e Brand Partner all’interno della proposta progettuale,prevedendo una percentuale di co-finanziamento apportata da quest’ultimipari al 23,67% del valore complessivo del Progetto.

VISTO CHE sono state acquisite delle lettere di intenti, che costituiscono allegato eparte integrante della proposta progettuale, da parte di Soggetti che hannomanifestando il proprio interesse a collaborare all'iniziativa, in qualità dico-finanziatori.

VISTO CHE Roma Capitale, in risposta all’avviso del MiSE sopra indicato, hapresentato in data 27 Luglio 2020 la proposta progettuale denominata

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“Casa delle Tecnologie Emergenti – Open Tech Lab Roma”, ora “Casa delleTecnologie Emergenti di Roma - Roma Open Lab”.

La “Casa delle Tecnologie Emergenti”, co-progettata da Roma Capitale,mira a coniugare le competenze scientifiche delle Università e dei Centrie/o Enti di Ricerca (pubblici o privati) con le esigenze del tessutoimprenditoriale e dei settori che si ritengono strategici al fine di aumentarela competitività dei territori.

In adesione all’Avviso, il progetto di Roma Capitale prevede tre principalimacro-aree di attività:a) realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti;b) accelerazione di start-up per l’integrazione tra reti 5G e tecnologie

emergenti;c) sostegno al trasferimento tecnologico verso le PMI.

VISTO CHE con Deliberazione di Giunta Capitolina n.263 del 13 Novembre 2020recante “Attuazione della convenzione del 23.12.2005 tra RFI e RomaCapitale con lo sviluppo del progetto ‘Casa delle Tecnologie Emergenti’negli spazi della Stazione Tiburtina e per la ricognizione tra le Strutturecapitoline competenti per l’impiego di quelli in quota interrata rimanenti”, èstato dato mandato, tra gli altri:● al Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di

finalizzare l’attuazione della Convenzione urbanistica, stipulando, comeprevisto dall’art. 6 punto 16 della Convenzione, con RFI S.p.A. unsecondo atto d’obbligo, dinanzi al Notaio, costitutivo del diritto d’usotrentennale a titolo gratuito in favore di Roma Capitale avente adoggetto i locali indicati nella Deliberazione stessa, nonché diconsegnare contestualmente i locali all'Ufficio di Scopo Progettazione eInnovazione Economica Urbana, nell’ambito del Dipartimento SviluppoEconomico e Attività Produttive, per le finalità del progetto “Casa delleTecnologie Emergenti”;

● al Direttore dell’Ufficio di Scopo Progettazione e InnovazioneEconomica Urbana, nell’ambito del Dipartimento Sviluppo Economico eAttività Produttive, di proseguire nella predisposizione di tutti gli atti edocumenti idonei e necessari alla partecipazione di Roma Capitale allaselezione di progetti proposti da parte delle amministrazioni comunaliindicate nell'asse I del programma di supporto tecnologie emergenti

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 5

(FSC 2014-2020) - del Piano investimenti per la diffusione della bandalarga, Delibera Cipe 61/2018, lettera c), ai sensi del decreto ministerialedel 26 marzo 2019, come modificato dal decreto ministeriale 5 giugno2019 - pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), e dipredisporre tutti i relativi atti utili per la stipula della convenzione con ilMiSE, prevista dallo stesso Ministero nell’avviso pubblico per laselezione dei progetti, e delle necessarie intese con le Università(pubbliche e private) e/o Enti e Centri di Ricerca (pubblici o privati) e/opartner tecnici specializzati opportunamente selezionati nel rispetto diquanto previsto dal sopra menzionato programma e dalle sue collegateiniziative progettuali.

VISTO CHE il MiSE, con Determinazione Direttoriale del 24.12.2020, pubblicata in paridata sul proprio sito istituzionale, ha approvato la graduatoria dellaprocedura di selezione, ammettendo a co-finanziamento le prime n.5proposte, tra le quali figura, al secondo posto, la proposta progettualepresentata da Roma Capitale.

VISTO CHE in attuazione dell’art. 3 dell’Avviso, in data 08.02.2021 è stata sottoscrittatra Roma Capitale ed il MiSE una Convenzione, secondo l’“Allegato1-Schema di convenzione Asse I” al medesimo Avviso, con la quale sonoregolati i rapporti tra il citato Ministero e Roma Capitale in relazione alprogetto co-finanziato (CUP J84I20000710008), di importo complessivopari a € 6.092.000,00.

VISTO CHE in attuazione degli artt. 8 e 3 della Convenzione, con DeterminazioneDirigenziale n. QH/114/2021 del 23/02/2021 è stato nominato ilResponsabile Unico del Procedimento e il Referente Tecnico del Progetto.

VISTO CHE con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stato altresì preso atto econfermato il Partenariato con i Partner Universitari e Centri e/o Enti diRicerca (Research Partner) e con i Partner Tecnici (Technical Partner)indicati nel Progetto approvato dal MiSE, in particolare con:● Roma Capitale, in qualità di Ente Capofila;● Università di Roma “Sapienza” e Università “Luiss” Guido Carli, in

qualità di Enti Universitari (Research Partner);● Università di Roma “Tor Vergata” e Università “Roma Tre", in qualità di

Enti e/o Centri di Ricerca (Research Partner);

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 6

● Innova s.r.l., in qualità di Impresa specializzata nel trasferimentotecnologico tra ricerca universitaria e startup/PMI, incubatorecertificato MiSE (Technical Partner);

● LVenture Group S.p.A., in qualità di Impresa specializzata in programmidi accelerazione di Startup, di Open Innovation e in programmi dicoinvestimento Venture Capital, incubatore certificato MiSE (TechnicalPartner);

● Peekaboo s.r.l., in qualità di Impresa specializzata nell’ambito diprogrammi di pre-accelerazione e Open Innovation, incubatorecertificato MiSE (Technical Partner).

VISTO CHE al fine di dare attuazione al Progetto è stata predisposta una SchedaOperativa, da ultimo approvata dal MiSE in data 12.08.2021, secondoquanto disciplinato dall’art.3 comma 1 della Convenzione RomaCapitale-MiSE che recita: “il Comune provvederà, prima della realizzazionedegli interventi non compiutamente dettagliati nel progetto, a sottoporrealla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (MiSE) una SchedaOperativa comprendente la descrizione delle attività da svolgere, le relativedate di inizio e fine, l’indicazione puntuale delle spese da sostenere chedovranno essere contenute nei limiti del costo approvato”.

VISTO CHE con deliberazione del 29 luglio 2021, n.171, la Giunta Capitolina, hadeliberato, tra gli altri:● di dare atto che in data 24.12.2020 il progetto “Casa delle Tecnologie

Emergenti di Roma”, di importo pari a € 6.092.000,00, è stato approvatointegralmente e finanziato per € 4.650.000,00 a valere sul Fondo per loSviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, mentre i restanti €1.442.000,00 a valere su altre fonti di finanziamento;

● di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, con i relatividocumenti allegati, che ne costituiscono parte integrante, sostanziale einscindibile, tra Roma Capitale e i Research e Technical Partner;

● di dare mandato al Direttore ad interim dell’Ufficio di Scopo"Progettazione e innovazione Economica Urbana", in continuità alleattribuzioni già conferite allo stesso nella deliberazione di GiuntaCapitolina n. 263 del 13 novembre 2020, al compimento di tutte leazioni necessarie per la realizzazione del progetto, tra cui lasottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione con i Research e iTechnical Partner e la selezione, anche in accordo con i Partner di

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 7

Progetto, dei soggetti co-finanziatori del Progetto, Corporate e BrandPartner, secondo le modalità, i termini, gli obblighi e le facoltà cheverranno declinate nelle procedure ad evidenza pubblica.

VISTO CHE con Determinazione Dirigenziale rep.n. QH/410/2021 del 17/08/2021 èstata approvata la proposta progettuale, la relativa Scheda Operativa e ilCronoprogramma, aggiornato l’accertamento d’entrata di cui alla D.D.rep.n. QH/377/2021 del 21.07.2021 e assunti i relativi impegni di spesaper un totale di € 6.092.000,00.

VISTO lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Roma Capitale (PartnerCapofila) ed i Research e Tecnical Partner sopra richiamati, approvato condeliberazione di Giunta Capitolina del 29 luglio 2021, n.171.

VISTA la Determinazione Dirigenziale rep.n. ____________ del ____________ con laquale è stato approvato l’Avviso pubblico e i relativi allegati, quali parteintegrante, relativo alla procedura “manifestazione di interesse per laselezione di soggetti interessati a partecipare, in qualità di corporate ebrand partner, al co-finanziamento del progetto “roma open lab - casa delletecnologie emergenti di roma”, co-finanziato dal ministero dello sviluppoeconomico a valere sull’ “avviso pubblico per la selezione di progettiproposti da parte delle amministrazioni comunali indicate nell’asse i delprogramma di supporto tecnologie emergenti (fsc 2014-2020) del pianoinvestimenti per la diffusione della banda larga - delibera cipe 61/2018,lettera c), ai sensi del decreto ministeriale del 26 marzo 2019 comemodificato dal decreto ministeriale del 5 giugno 2019””.

VISTA la domanda presentata dal Soggetto proponente, a mezzo PEC, indata_____________, in qualità di Corporate/Brand Partner;

VISTA la comunicazione di ammissibilità trasmessa, a mezzo PEC, da RomaCapitale in data _______________, ai sensi dell’art. 8 comma 5 dell’Avviso;

VISTO l’art. 1322 del Codice civile.

CONSIDERATO CHE

a) lo sviluppo delle reti di comunicazione di quinta generazione (5G) offre un’importanteopportunità per realizzare applicazioni e servizi che si basano su risorse territoriali erelative alle tecnologie di telecomunicazione;

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 8

b) il finanziamento approvato e l’inserimento delle strategie di Roma Capitale nell’assestrategico MiSE rappresentano un risultato importante in grado di apportare unsignificativo valore aggiunto per i percorsi volti ad implementare il “Piano Roma SmartCity”;

c) Roma Capitale è il soggetto Beneficiario del finanziamento e Capofila di forme diaggregazione, partenariato e altre modalità di intesa e/o coordinamento con una duratapari o superiore a quella del Progetto;

d) Roma Capitale intende realizzare la “Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma”. A talfine, Roma Capitale in partnership con Università, Centri e/o Enti di Ricerca, ImpreseSpecializzate e con il cofinanziamento di Corporate/Brand Partner, intende soddisfare almeglio quanto previsto per la realizzazione della CTE, in quanto espressione completadi un insieme di capacità e competenze;

e) le Università e i Centri e/o Enti di Ricerca (Research Partner) si occuperannoprincipalmente delle attività di sostegno al trasferimento tecnologico verso le imprese,mentre i Partner Tecnici (Technical Partner) svolgeranno primariamente attività diaccelerazione di startup per l’integrazione tra reti 5G e tecnologie emergenti. Inparticolare:● i Research Partner sono specializzati nella gestione e nel coordinamento di progetti

ad elevata rilevanza tecnico scientifica, nell’ideazione di progetti congiuntiindustria-università, nel sostegno alla progettazione finanziata in ambito europeo,nazionale e regionale ed hanno sviluppato e maturato negli anni significativecompetenze in tali ambiti;

● i Technical Partner posseggono competenze altamente specializzate perpre-accelerazione, accelerazione di startup e trasferimento tecnologico verso le PMInelle applicazioni che impiegano tecnologie emergenti quali 5G, Blockchain, IoT eAI, e sui processi e servizi professionali di formazione e di consulenza perl’innovazione tecnologica e dei modelli di business.

f) l’art. 13 del suddetto Schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale ed iResearch e Technical Partner che recita:- al comma 1: “i soggetti co-finanziatori al progetto, individuati da Roma Capitale

attraverso procedure ad evidenza pubblica, sono definiti come segue:● Corporate Partner, i quali coadiuveranno la Capofila e i Partner nella definizione

delle Challenges verso le startup, nella promozione di workshop, nella formazioneper il trasferimento tecnologico e per lo sviluppo di proposte per appaltiinnovativi;

● Brand Partner, i quali promuoveranno workshop in co-branding per iniziative al difuori dei percorsi di accelerazione e di trasferimento tecnologico”.

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- al comma 2: “i co-finanziatori saranno soggetti agli obblighi e facoltà declinatinell’avviso pubblico previsto per la loro individuazione”.

g) il Progetto approvato prevede che l’operatività della Casa delle Tecnologie Emergenti diRoma sarà garantita dal “partenariato contrattuale”, di cui al presente Contratto.

CONSIDERATO ALTRESI’

a) la Convenzione sottoscritta tra Roma Capitale e il MiSE in data 08.02.2021, allegata alpresente Contratto, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (Allegato A), attaa regolare i rapporti tra il citato Ministero e Roma Capitale, in relazione al progetto “Casadelle Tecnologie Emergenti di Roma”;

b) l’Accordo di Collaborazione tra Roma Capitale (Partner Capofila) ed i Research eTechnical Partner (Allegato B), il cui Schema è stato approvato con deliberazione diGiunta Capitolina del 29 luglio 2021, n.171, pubblicato al seguente indirizzohttps://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/home.

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di realizzare il Progetto in parola.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse e i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presenteContratto.

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Contratto e da eventuali ulterioriAccordi o Convenzioni o Contratti connessi al medesimo oggetto, si applicano ledisposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Finalità

1. Come previsto dall’art. 1 dell’Avviso del MiSE, la “Casa delle Tecnologie Emergenti” è uncentro di trasferimento tecnologico volto a supportare progetti di ricerca esperimentazione, a sostenere la creazione di start-up, il trasferimento tecnologico versole PMI sui temi aventi ad oggetto l’utilizzo del Blockchain, dell’IoT e dell’intelligenzaartificiale.

2. La Casa delle Tecnologie Emergenti mira a coniugare le competenze scientifiche delleUniversità e dei Centri di Ricerca (pubblici o privati) con le esigenze del tessuto

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 10

imprenditoriale e dei settori che si ritengono strategici al fine di aumentare lacompetitività dei territori.

3. L’obiettivo è offrire uno spazio fisico e le risorse necessarie per sviluppare ideeimprenditoriali, sperimentare nuove tecnologie e trasferire le conoscenze acquisiteverso quei soggetti che possono trarre particolari benefici dalle trasformazioni digitali.

4. La Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma sorge all’interno del Complesso dellanuova Stazione Ferroviaria di Roma Tiburtina. Gli ambienti destinati alla Casa delleTecnologie Emergenti, di proprietà di R.F.I. S.p.A. e concessi in diritto d’uso gratuitotrentennale a Roma Capitale, sono ubicati all’interno della grande galleria commercialevetrata, a sua volta realizzata al di sopra dell’esistente piattaforma ferroviaria, conaccesso diretto dalla stessa galleria. A questi si aggiunge un ulteriore ambiente, coningresso su Via di Pietralata.

5. II tre obiettivi strategici principali dell’iniziativa sono:1. Rafforzare l’ecosistema dell’innovazione a Roma. Potenziare connessioni ed attività

tra molteplici operatori che costituiscono e costituiranno l’ecosistema innovazioneRoma, il quale esprime un potenziale unico in termini di bacino di competenze e dicreatività in tutta l’area del mediterraneo e del sud Europa. Focus fondamentaledell’azione di Roma Capitale: innalzare il livello di competitività del tessuto produttivovalorizzando tecnologie emergenti e i modelli di business innovativi di startup e PMIorientandole verso l'elaborazione di soluzioni funzionali al raggiungimento di obiettividi sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che sociale, anche alla lucedelle priorità fissate da Next Generation EU1.

2. Cooperare per colmare il gap sul trasferimento tecnologico. Stabilire modalità dicooperazione tecnica tra i soggetti che gestiscono programmi di ricerca, ditrasferimento delle competenze tecnologiche e di accelerazione d’impresa in unsegmento della filiera considerato “market failure” da operatori e investitori privati.

3. Conseguire sostenibilità finanziaria pubblico-privata. Catalizzare ingenti risorsepubblico-private nella co-realizzazione della strategia Smart City per la Capitaled’Italia, esercitando la leadership di Roma Capitale nell’attrazione di investimenti etalenti necessari a rispondere alla domanda di innovazione della Città, in termini disviluppo di infrastrutture, prodotti e servizi tecnologici mirati all’accrescimento delbenessere dei city users (cittadini, lavoratori, investitori, visitatori). Lo sviluppo dellereti di comunicazione di quinta generazione (5G) offre un’importante opportunità perrealizzare applicazioni e servizi che si basano su risorse territoriali e relative alletecnologie di telecomunicazione.

Art. 3 – Oggetto

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra Roma Capitale e il Partner in relazione alprogetto denominato “Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma - Roma Open Lab”, già

Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma

Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 11

“Roma Open Tech Lab” (di seguito: Progetto), di importo complessivo pari ad euro6.092.000,00, finanziato per euro 4.650.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e laCoesione (FSC) 2014-2020 e per euro 1.442.000,00 a valere su altre fonti difinanziamento.

2. Il codice CUP identificativo del progetto è il seguente: J84I20000710008.

Art. 4 – Obblighi comuni

1. Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente Contratto, anchenell’ambito degli accordi e contratti con terze parti stipulati in attuazione del medesimo.

2. Al fine di garantire l’attuazione del Progetto, le Parti prendono atto, accettano edichiarano espressamente di conoscere quanto riportato:a) la Convenzione sottoscritta tra Roma Capitale e il MiSE in data 08.02.2021, allegata

al presente Contratto, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (AllegatoA), atta a regolare i rapporti tra il citato Ministero e Roma Capitale, in relazione alprogetto “Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma”;

b) l’Accordo di Collaborazione tra Roma Capitale (Partner capofila) ed i Research eTechnical Partner richiamati in premessa, allegato al presente Contratto (AllegatoB), il cui Schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Capitolina del 29luglio 2021, n.171.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Progetto “Roma Open Lab - Casa delleTecnologie Emergenti di Roma”, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ègestito e realizzato da Roma Capitale, in qualità di Capofila, in collaborazione con iResearch e Technical Partner. I Corporate e Brand Partner contribuirannofinanziariamente al Progetto senza vantare alcun diritto o pretesa sulle attivitàprogettuali approvate dal MiSE, sulle eventuali successive variazioni e/o rimodulazioni,sui tempi e modalità di attuazione e rendicontazione, nonché sul sistema di governancee ogni altro aspetto inerente l’Accordo di collaborazione tra Roma Capitale ed i Researche Technical Partner.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che i Corporate e Brand Partner, co-finanziatori delProgetto, collaboreranno con Roma Capitale alle attività di cui all’art. 6 del presenteContratto senza percepire alcun corrispettivo da parte di Roma Capitale.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto della circostanza che nel periodo di validità delpresente Contratto potranno essere individuati ulteriori nuovi Corporate Partner e BrandPartner. L’ammissione di nuovi Corporate Partner e Brand Partner è rimessa a RomaCapitale.

6. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti accettano le forme di controllopreviste sulla correttezza e regolarità della spesa dalle procedure di utilizzo delle risorseFSC 2014/2020, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa el’eventualità che l’operazione possa essere campionata per i controlli MiSE. A tal fine iPartner garantiscono che tutta la documentazione inerente all’esecuzione del Progettosarà disponibile e conservata presso la propria sede sino ad un periodo di 5 anni dallarisoluzione, scioglimento o estinzione per qualsiasi causa del presente Contratto.

Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma

Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 12

7. Eventuali eccezioni, deroghe o varianti rispetto a quanto indicato nel presente Contrattodevono essere concordate tra le Parti in forma scritta.

Art. 5 – Obblighi di Roma Capitale

1. Come previsto dall’art. 2 dell’Avviso MiSE, Roma Capitale, quale Capofila del Progetto eBeneficiaria del finanziamento, assume il ruolo di referente unico per il MiSE e ha laresponsabilità di coordinare e garantire la realizzazione del Progetto.

2. Ai fini della realizzazione del Progetto, Roma Capitale si impegna ad assolvere agliobblighi prescritti all’art. 3 - “Obblighi del Comune” e all’art. 5 - “Obblighi comuni aentrambe le parti”, della Convenzione Roma Capitale - MiSE che qui si intendonointegralmente riportati, impegnandosi in particolare a:a) garantire il coordinamento del Progetto in modo che i Partner, ciascuno per le

proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di progettomedesimo assicurando l’interazione e il confronto sistematico tra tutti i soggettiche costituiscono la Partnership, nel corso della realizzazione del Progetto;

b) assicurare il coordinamento finanziario e la rendicontazione dell’intero Progetto,provvedendo, a tal fine, alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa, dainoltrare periodicamente al MiSE, secondo le tempistiche indicate dal MiSEnell’“informativa per i beneficiari”;

c) garantire l’utilizzo di un sistema di contabilità separata e di una specifica codificacontabile, per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto, nel rispetto delleprocedure del “MOP – Manuale operativo delle procedure di gestione e controllo –FSC_V1.2 del 04_07_2019” (di seguito “MOP”), che definisce le procedure diselezione, attuazione, controllo, monitoraggio e rendicontazione del Piano diInvestimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga a valere sullaprogrammazione FSC 2014-2020, nonché le modalità di conservazione,informatizzata e cartacea, della documentazione rilevante”;

d) favorire le attività di audit e di controllo da parte del MiSE, ovvero delle diverseautorità, organi o enti di vigilanza e controllo, coordinando la predisposizione dellanecessaria documentazione da parte dei soggetti che costituiscono la Partnership,nel rispetto delle procedure del “Si.Ge.Co. – Sistema di Gestione e Controllo -FSC_V1.2 del 04_07_2019” (di seguito “Si.Ge.Co”), che definisce il sistema digestione e controllo del Piano di Investimenti per la diffusione della Banda UltraLarga a valere sulla programmazione FSC 2014-2020 e che trova applicazioneanche nell’ambito del presente progetto”;

e) custodire con la massima cura e diligenza e rendere disponibile, su richiesta degliorgani competenti, copia della documentazione relativa al Progetto, compresaquella prevista dall’articolo 11 - “Rendicontazione” della Convenzione tra RomaCapitale e il MiSE, per almeno i 5 anni successivi alla risoluzione della Convenzione,secondo quanto disposto dall’art. 12 - “Verifiche” della Convenzione medesima;

f) assicurare la disponibilità delle informazioni relative alle attività svolte, ai dati dimonitoraggio fisico, procedurale e finanziario del progetto, necessariall’implementazione del sistema informativo adottato dall’Autorità di Gestione ed

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 13

all’elaborazione delle Relazioni annuali e finale sullo stato di attuazione previste peril fondo FSC;

g) garantire la realizzazione del Progetto entro i termini approvati dal MiSE e,comunque, come previsto dall’art. 16 - “Durata ed efficacia” della Convenzione entroil termine massimo di 4 anni decorrenti dalla data di stipula della Convenzionemedesima, salvo eventuali ulteriori proroghe accordate per iscritto dal MiSE;

h) gestire direttamente tutte le attività di natura tecnica, amministrativa, finanziaria econtabile, necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto, ivi comprese leattività connesse alle procedure per l’acquisto di beni e servizi ed esecuzione dilavori previsti per la realizzazione del Progetto;

i) assicurare il reperimento dei fondi a copertura della quota di cofinanziamentoprevista dal Progetto approvato, anche mediante il co-finanziamento dei Corporate eBrand Partner;

j) assicurare l'erogazione delle risorse ai Research Partner e ai Technical Partner,intese quale mero ristoro delle spese sostenute;

k) mettere a disposizione temporanea per ciò che concerne le attività dicollaborazione sul progetto (riunioni, workshop, sessioni di formazione, eventi, etc.),a titolo gratuito, gli immobili di proprietà di R.F.I. S.p.A. e concessi a Roma Capitalein diritto d’uso trentennale gratuito a decorrere dal 12.04.2021, siti presso ilComplesso della Nuova Stazione Tiburtina, adibiti in via esclusiva, o comunqueprevalente, alle attività previste dal Progetto approvato e che costituiranno il luogofisico della “Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma”. A riguardo, i Partnerprendono atto che in nessun caso tale sede potrà essere eletta quale sede legalee/o operativa dei soggetti Partner, né di qualsiasi altro soggetto coinvolto aqualunque titolo nelle attività. Le regole di accesso ai suddetti spazi sarannodisciplinate e comunicate ai Partner, secondo le esigenze progettuali, in conformitàalla disciplina di Roma Capitale;

l) fornire temporaneamente per ciò che concerne le attività di collaborazione sulprogetto (riunioni, workshop, sessioni di formazione, eventi, etc.), a titolo gratuito,eventuali infrastrutture tecnologiche esistenti di proprietà comunale necessarie perla realizzazione del progetto. Come previsto dall’art. 7 - “Proprietà dell’infrastrutturatecnologica” della Convenzione, l’infrastruttura tecnologica prevista dal Progettoresterà di proprietà di Roma Capitale;

m) per propria parte e laddove applicabili, all’osservanza delle norme vigenti in materiadi igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività direttamente assicuratenell’ambito del Progetto, oltre che alle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblicise applicabile alle attività assegnate.

Art. 6 – Obblighi e Benefici dei Corporate e Brand Partner

1. I Corporate e i Brand Partner si impegnano:a) al supporto finanziario del Progetto, attraverso il versamento annuale delle quote

definite nel successivo art. 7 - Termini di cofinanziamento, con le modalità ividefinite;

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 14

b) per propria parte e laddove applicabili, all’osservanza delle norme vigenti in materiadi igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività direttamente assicuratenell’ambito del Progetto, oltre che alle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblicise applicabile alle attività assegnate;

c) ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni derivanti da leggi vigenti inmateria di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoroin genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavorodi categoria applicabile;

d) a garantire, ciascuno per sé ed esclusivamente con riferimento alle attivitàinteressate, la collaborazione necessaria affinché Roma Capitale sia messa nellacondizione di poter assolvere ai propri obblighi previsti dalla Convenzione RomaCapitale-MiSE, di cui agli articoli: 3-“Obblighi del Comune”, 9-“Erogazioni finanziarie”,11- “Rendicontazione”, 12- “Verifiche” e 15- “Sospensione Erogazione finanziamentoe recesso” che i Corporate e i Brand Partner dichiarano espressamente diconoscere.

2. I Corporate Partner, collaboreranno con Roma Capitale ed i Partner (Technical eResearch) del Progetto Casa delle Tecnologie Emergenti per:

a. co-organizzare n. 2 (due) workshop all’anno, in co-branding con Roma Capitale e glialtri Partner, connessi ai programmi di accelerazione e trasferimento tecnologiconell’ambito della CTE - ROL, nei quali il Corporate Partner potrà presentare le proprieattività e acquisire collaborazioni con startup e PMI partecipanti ai percorsi del CTE- ROL, quali “Go To Market”, “Discovery”, “Know-how growth” e “Networking”;

b. definire e lanciare, in collaborazione con Roma Capitale e gli altri Partner, n. 2 (due)challenge che saranno perseguite e risolte in prima fase tramite un minimum viableproduct (MVP)/proof of concept (PoC) e in seconda fase tramite un “City Testbed”(soluzione che migliorerà positivamente la qualità della vita delle persone e delleimprese e che sarà oggetto di sperimentazione sul territorio di Roma) da rispettiven. 2 (due) startup (ciascuna assegnata a una delle due challenge), selezionatetramite Avviso pubblico; le startup lavoreranno per trovare soluzioni basate sulletecnologie emergenti, sviluppando soluzioni che siano coerenti con il Piano RomaSmart City e altri fabbisogni di innovazione espressi da Roma Capitale, oltre chenell’interesse del Corporate Partner (piano industriale, piano di sviluppocommerciale, politiche di innovazione aperta, etc.);

c. co-organizzare n. 15 (quindici) giornate di formazione e affiancamento neiprogrammi di trasferimento tecnologico verso PMI e/o startup su soluzionico-create e/o co-creabili nel CTE - ROL per promuovere l’adozione di soluzioniapplicative delle tecnologie emergenti e lo sviluppo di prodotti/servizi innovativi daintrodurre sul mercato;

d. presentare proposte per appalti innovativi (impiegando anche modelli e strumentiAgID) in collaborazione con Roma Capitale, ed eventualmente sue partecipate,basate su prodotti-servizi sviluppati nel CTE - ROL in raggruppamento con startupe/o PMI che hanno aderito con successo ai programmi di accelerazione etrasferimento tecnologico, a valle dei cicli annuali degli stessi programmi.

3. I Corporate Partner potranno essere presi in considerazione ai fini dell’ideazione o

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 15

dell’attuazione dei progetti applicativi dei risultati delle ricerche effettuate nell’ambitodella CTE - ROL, sulla base della disciplina degli appalti innovativi e dellaprogrammazione a obiettivi ed economico-finanziaria del Partner Capofila e degli altriPartner eventualmente coinvolti. Rimane inteso che è interesse del Corporate Partnercondividere metodologie e tecnologie nell'ambito della sperimentazione. L’eventualesfruttamento industriale e commerciale degli esiti delle sperimentazioni è regolato daulteriori accordi esterni al presente Contratto.

4. I Brand Partner collaboreranno con Roma Capitale ed i Partner (Technical e Research)del Progetto Casa delle Tecnologie Emergenti per:

a. co-organizzare n. 2 (due) workshop all’anno, negli spazi del CTE - ROL, nei quali ilBrand Partner potrà illustrare i suoi contributi allo sviluppo tecnologico 5G integratocon IoT, Blockchain, IA, con la finalità principale di produrre contaminazione nellacomunità di ricercatori, imprenditori, professionisti e cittadini destinatari dell’offertadivulgativa “Know-how growth” e “Networking”;

b. sviluppare iniziative di co-branding relative ad attività connesse allasperimentazione 5G e delle tecnologie emergenti sul territorio di Roma, che per loronatura possono essere associabili alle iniziative del CTE - ROL.

5. Le attività del Brand Partner saranno svolte in co-branding per le iniziative generali marestano al di fuori dei percorsi di accelerazione e di trasferimento tecnologico riservateai Corporate Partner (c.d. “Go To Market”, “Discovery”).

6. I Corporate e Brand Partner sono informati e accettano che:a) non potranno essere in alcun modo destinatari del contributo ministeriale;b) il presente Contratto non si configura come richiesta di prestazione di servizi;c) Roma Capitale informerà, con cadenza annuale, i Corporate e Brand Partner circa lo

stato d’avanzamento del progetto e i risultati raggiunti, tramite un report informativoanche con tabelle e dati di sintesi, fatte salve le necessarie interazioni collaborativecon i referenti di progetto dei Corporate e Brand Partner.

d) il sistema di Governance e gestione del Progetto approvato è articolato nel Board ofDirectors, Program Director, Program Management, Team di Ricerca eSperimentazione, Team di Accelerazione e di Trasferimento Tecnologico ed ècomposto da personale di Roma Capitale, dei Research e Technical Partner e daeventuali figure selezionate tramite procedure ad evidenza pubblica.

7. La Parte non può cedere a soggetti terzi il presente Contratto, senza il consenso diRoma Capitale.

Art. 7 – Termini di Cofinanziamento

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto con Roma Capitale:a. ciascun Corporate Partner è tenuto a versare il primo contributo monetario di

co-finanziamento annuo di € 60.000,00 (sessantamilaeuro/00), che si ripeterà concadenza annuale per ulteriori due annualità, da versare entro la medesima scadenzaannuale, per un totale complessivo di € 180.000,00 (centottantamilaeuro/00)corrispondente alla durata triennale del Progetto;

b. ciascun Brand Partner è tenuto a versare il primo contributo monetario di

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 16

co-finanziamento annuo di € 25.000,00 (venticinquemilaeuro/00), che si ripeteràcon cadenza annuale per ulteriori due annualità, da versare entro la medesimascadenza annuale, per un totale complessivo di per un totale di € 75.000,00(settantacinquemila/00), corrispondente alla durata triennale del Progetto;

2. I Corporate e Brand Partner sono a conoscenza e confermano che le somme dico-finanziamento sono da trasferire a Roma Capitale al fine di supportare la realizzazionedelle attività del progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma - Roma Open Lab” eche le stesse si intendono versate a fondo perduto su base annuale in soluzioneanticipata, non generano obblighi di rendicontazione ulteriori rispetto a quelli previsti dallaConvenzione sottoscritta tra Roma Capitale e il MiSE e non costituiscono prestazionecorrispettiva né attribuiscono diritto alcuno in relazione allo sfruttamento dei risultati dellericerche.3. Il trasferimento delle somme verso Roma Capitale, da eseguirsi secondo le modalitàrichiamate all’art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà avvenire attraverso bonificobancario sul Conto corrente bancario IBAN IT69P0200805117000400017084 intestato aTesoreria Roma Capitale – Via Monte Tarpeo 42 – Unicredit Banca e riportare la causale“Progetto Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma - Roma Open Lab - CUPJ84I20000710008 - Cofinanziamento Corporate/Brand Partner - prima/seconda/terzaannualità”.

Art.8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, le Parti assumono l’obbligo della tracciabilitàdei flussi finanziari relativamente al presente Contratto a pena di nullità dello stesso, percui tutte le transazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuateutilizzando un conto bancario dedicato, esclusivamente tramite bonifico bancarioovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delleoperazioni. A tal fine, le Parti si impegnano a comunicare gli estremi identificativi deiconti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conticorrenti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovrannoessere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sudi essi e, successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentirela piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto delpresente Contratto.

3. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazioneposta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), se previsto dalle norme vigenti, e ilcodice unico di progetto (CUP - J84I20000710008).

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 17

Art. 9 – Durata

1. Il presente Contratto è efficace tra le Parti dal giorno dell’ultima sottoscrizione ed avràuna durata massima di 36 mesi, salvo eventuali proroghe preventivamente accordate edautorizzate per iscritto dal MiSE e tra le Parti.

2. Rimane in capo a Roma Capitale la titolarità del progetto. Roma Capitale potrà decideredi proseguire lo sviluppo delle attività del progetto, anche individualmente o secondouna nuova riorganizzazione, al termine del finanziamento MiSE, senza che isottoscrittori del presente Contratto abbiano nulla a pretendere.

3. Restano fermi gli obblighi relativi alle informazioni espressamente identificati come«confidenziali» o «riservate», di cui al successivo art. 12, e doveri di collaborazione,compreso lo scambio di informazioni, che hanno validità per un ulteriore periodo di 5anni, decorrenti dalla scadenza del presente Contratto.

Art. 10 – Ritardi e inadempimento

1. In presenza di ritardi rispetto ai versamenti annuali o inadempienze in grado dicondizionare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi finanziati, Roma Capitaleprocede a farne contestazione scritta ai Partner. Gli stessi devono fornire motivategiustificazioni, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalricevimento della contestazione. Qualora i Partner non forniscano alcunagiustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, RomaCapitale potà risolvere il presente Contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno.

2. Roma Capitale può in ogni caso risolvere, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché aisensi dell’art.1360 cod. civ., previa comunicazione ai Partner, tramite PEC, il rapportoobbligatorio derivante del presente Contratto, nei confronti del singolo Partner, anchenei seguenti non tassativi casi:a) perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 dell’Avviso di selezione;a) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n.

231/01, che impediscano al partner di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;b) qualora nei confronti del partner sia intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggiantimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamentiantimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenutasentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

c) in caso di violazione degli obblighi in materia di lavoro;d) in caso di violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;e) in caso di violazioni degli obblighi di riservatezza;f) in caso di affidamento a terzi di attività di Progetto;g) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 18

3. Nel caso di risoluzione del contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno in favoredi Roma Capitale, dalla data di efficacia della risoluzione, il Partner dovrà cessare tutte leattività, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Roma Capitale.4. La risoluzione non rappresenta un atto di autotutela ex art. 21-nonies della legge 7agosto 1990 n. 241 e, dunque, è esclusa l’applicazione dei termini ivi previsti.

Art. 11 – Recesso

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse Roma Capitale può recedereunilateralmente dal Contratto.

2. I Corporate e Brand Partner potranno recedere dal presente Contratto, per giustificatimotivi, che dovranno essere evidenziati mediante l’invio di apposita comunicazionescritta da trasmettere a Roma Capitale tramite PEC, con un preavviso di almeno seimesi. Il Partner recedente sarà tenuto a versare, in ogni caso, l’importo previsto perl’annualità successiva a quella della data di avvenuto recesso, al fine di garantire lacopertura finanziaria per le attività previste dal Progetto anche nell’esercizio successivo.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

1. Ai fini del presente Contratto, le Parti operano in qualità di autonomi titolari deltrattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dalRegolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e dal D.Lgs.196/2003, come armonizzato dalD.Lgs.101/2018. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni ditrattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l’esecuzione delpresente Contratto, nel rispetto dei diritti di riservatezza e degli altri diritti fondamentalidei terzi destinatari.

2. Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione e/o pubblicazione previsti dalla normativavigente e per tutta la durata del Contratto, e per un periodo di 5 anni successivo allarisoluzione del presente Contratto, ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni o idati, inerenti il Contratto, forniti dall’altra Parte e da tutti i Partner di Progetto, acondizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamentecome «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano o si considerano cessate, a secondadei casi, per quanto attiene a:a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto

interessato e per lui liberamente disponibili;b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da

parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;c) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui

stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senzavincoli di segretezza;

d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme dicarattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 19

prescrizioni.4. Le Parti si impegnano a fare uso delle informazioni espressamente dichiarate

«confidenziali» o «riservate» di cui verranno a conoscenza in occasione dellosvolgimento delle attività oggetto del presente Contartto e nello svolgimento delProgetto solo allo scopo strettamente necessario all’esecuzione delle medesime,obbligandosi a trattare le informazioni con gli stessi standard di riservatezza applicatialle proprie informazioni. In particolare le Parti si impegnano a non divulgare, pubblicareo comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, leinformazioni «confidenziali» o «riservate», di qualsivoglia natura, di cui siano venute aconoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contrattoe nell’ambito del Progetto, né potranno usarle, sfruttarle o disporne in proprio o tramiteterzi, mantenendo su di esse la massima segretezza. Le informazioni «confidenziali» o«riservate» di proprietà di una Parte e/ degli altri Partner di Progetto non potrannoessere oggetto di utilizzazione delle altre Parti, se non per finalità strettamenteconnesse al Progetto, e previo consenso della Parte proprietaria e garantendo modalitàche non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechinoaltrimenti danno alle Parti stesse o agli interessati.

5. Le informazioni proprietarie non saranno utilizzate in alcun modo in concorrenza con leattività dell'altra Parte.

6. Le informazioni «confidenziali» o «riservate» e i dati non potranno essere copiati oriprodotti – in tutto o in parte – se non per esigenze operative strettamente connesseallo svolgimento delle attività specificate nel progetto e previo assenso della Parteproprietaria.

7. Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza esegretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti dicui dovessero avvalersi.

8. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di esercitare comunque ogni azione ritenutanecessaria a tutela propria e/o di terzi aventi causa in caso di inadempienza diqualunque obbligo relativo al predetto vincolo di riservatezza, nel rispetto dei terminiprevisti dalla normativa vigente.

Art. 13 – Divulgazione delle informazioni e risultati

1. Ciascuna delle Parti può rilasciare dichiarazioni ufficiali sui media o altrecomunicazioni pubbliche riguardanti le iniziative e le attività comuni, a condizione chele bozze di diffusione delle relative notizie siano preventivamente inviate ed approvatedall'altra Parte. L’eventuale diniego deve essere congruamente ed opportunamentemotivato.

2. Il trattamento delle informazioni di progetto è analogo sia per le Parti che per eventualiulteriori soggetti coinvolti. Qualunque divulgazione di informazioni o pubblicazione dirisultati, effettuata in modalità cartacea o digitale, per iscritto ovvero oralmente,durante il periodo di validità del Contratto o dopo la sua conclusione, richiede semprel’autorizzazione scritta delle Parti.

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 20

3. Le Parti si impegnano, nell’ambito di Comunicati Stampa, articoli, presentazioni e, più ingenerale, di ogni altra forma di divulgazione, anche scientifica, riguardante –anche soloparzialmente – i risultati delle attività di cui al presente Contratto e al Progetto, a riferireche i risultati raggiunti derivano da attività condotte nell’ambito del progetto.

4. Le Parti autorizzano, nell’ambito delle attività di Progetto, all’utilizzo dei rispettivimarchi.

5. Tutto quanto previsto nel presente articolo potrà essere ulteriormente definito tra leparti a seguito della sottoscrizione del presente contratto, al fine di facilitare ladivulgazione dei risultati di progetto.

Art. 14 – Partecipazione ai processi di innovazione aperta

1. Le Parti si impegnano ad assicurare il corretto equilibrio tra principi di innovazioneaperta, la massimizzazione degli impatti socio-economici positivi derivanti dal progettofinanziato in prevalenza con fondi pubblici, l’incremento della competitività delle startup,PMI e corporate aderenti al progetto e gli investimenti in ricerca e sviluppo condotti daisoggetti partner pubblici e privati coinvolti.

2. Le attività che saranno svolte nell'ambito della CTE - ROL, sono ispirate a metodologie ebuone pratiche di innovazione aperta, le quali prevedono la più ampia disponibilità daparte dei soggetti Partner coinvolti a vario titolo, in coerenza con il precedente articolo12, alla messa in condivisione di informazioni, competenze, tecnologie e metodi ancheoggetto di privativa industriale, progetti e know-how in generale, verso i principalidestinatari del progetto, ovvero Startup e PMI, che saranno coinvolte nelle attività CTE -ROL tramite procedure adeguatamente pubblicate e promosse dall'AmministrazioneCapofila e dagli altri Partner.

3. Qualsiasi elemento oggetto di privativa industriale (quali marchi, brevetti, modelli,design e diritto d’autore per le opere dell’ingegno, di seguito "elemento industriale")impiegato per le attività di ricerca e sviluppo condotte dalle Startup e PMI e finalizzatealla sperimentazione dei prodotti e servizi innovativi basati sulle tecnologie emergentinell'ambito dei percorsi strutturati nella CTE Roma, potrà essere messo a disposizione atitolo gratuito da parte dei soggetti Partner, nell’interesse per questi ultimi di vedersviluppato quello stesso elemento industriale in termini di innovazione tecnologica e dimercato.

4. L'impiego di qualsiasi elemento industriale a posteriori o comunque al di fuori delleattività strettamente correlate alla sperimentazione nell’ambito della CTE - ROL, dovràessere disciplinato tra il soggetto Partner proponente dell’elemento industriale e ilsoggetto sviluppatore dello stesso, Startup e PMI destinataria, secondo la normativa diriferimento e secondo termini e condizioni stabiliti tra le Parti (Accordi esterni alpresente).

5. Nell’ambito di tali Accordi, che esulano dalle attività del CTE - ROL, si richiedeespressamente che il soggetto partner proponente dell’elemento industriale non abusidella propria posizione dominante nei confronti della Startup o PMI destinataria,impedendo così lo sviluppo industriale e commerciale per i prodotti e servizi elaborati

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 21

nella CTE - ROL, adottando, altresì, valutazioni eque e che consentano la remunerazionedei propri investimenti e quelli della Startup o PMI destinataria.

6. Rimane inteso che prodotti e servizi realizzati da Startup e PMI destinatarie delle attivitàdella CTE - ROL restano di loro esclusiva titolarità e disponibilità in quanto frutto di loroelaborazione, fermi restando i diritti del soggetto Partner proponente dell'elementoindustriale come sopra previsti.

Art. 15 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nasceredal presente Contratto.

2. Nel caso in cui non sia stato possibile addivenire ad alcuna composizione bonaria talicontroversie sono devolute, secondo le ordinarie regole di riparto di giurisdizione, allacompetenza del Tar Lazio, in giurisdizione esclusiva, o a quella del Tribunale di Roma.

Art. 16 – Comunicazioni

Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC ai seguentiindirizzi di posta elettronica certificata:

● Per Roma Capitale:[email protected]

● Per il Corporate Partner:________________________

[oppure]

● Per il Brand Partner:______________________

Art. 17 – Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente Contratto, si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni normative vigenti in materia.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione.3. Il presente Contratto non è esente dall’imposta di bollo.4. Le spese di registrazione e bollo sono a carico dei Corporate e Brand Partner.5. Il presente Contratto è sottoscritto dalle Parti, pena nullità, con firma digitale valida alla

data di apposizione della stessa e a norma di legge.

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 22

Allegati:

a. Allegato A_“QH20210010805-Allegato_1_Convenzione_1.0def.docx-signed”;b. Allegato B_“Allegato_B_RC20210022609-allegato+CollabAccordo”

Per Roma Capitale

Per il Corporate Partner

[oppure]

Per il Brand Partner

Art. 18 – Clausole Vessatorie

Le parti accettano espressamente e sottoscrivono le Clausole Vessatorie quali recesso,eventuali sospensioni delle attività, individuazione del Foro territoriale di competenza, dicui agli artt. 10, 11 e 15 del presente Contratto.

Per Roma Capitale

Per il Corporate Partner

[oppure]

Per il Brand Partner

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Schema di Contratto Partner co-finanziatori del Progetto 23

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Roma, Via Vittorio

Veneto 33, Codice fiscale n. 80230390587, (di seguito denominata: Amministrazione), rappresentato dal Dott. Pietro Celi, domiciliato per la carica in Roma, viale America n.

201.

E

ROMA CAPITALE

rappresentato dall’Ing. Raffaele Gareri, in qualità di Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale e Direttore dell’Ufficio Di Scopo Progettazione e Innovazione Economica, domiciliato per la carica presso Roma Capitale (di seguito denominato: Comune)

PREMESSE

1

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione

economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante “Fondo sviluppo e

coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda

ultra larga”, come modificata dalla delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Modifica

2

della delibera CIPE n. 65/2015 (Piano diffusione banda ultra larga)” che al punto 4.1 ha destinato 3,5 miliardi di euro, a valere sulle risorse del

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2014-2020), alla realizzazione del Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga ed ha

assegnato 2,2 miliardi di euro agli interventi di immediata attivazione e

nelle aree ivi indicate, individuando al punto 4.4 il profilo temporale di impiego delle risorse assegnate, e che al punto 4.3 ha rinviato a

successiva delibera l’assegnazione di ulteriori risorse nel limite massimo di 1,3 miliardi di euro;

VISTA la delibera CIPE n. 71 del 2017, recante “Fondo sviluppo e coesione

2014-2020 - Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra

larga (delibere n. 65/2015 e n. 6/2016). Assegnazione di risorse; nuova

destinazione di risorse già assegnate; rimodulazione del piano annuale

di impiego delle risorse” che al paragrafo 3 ha, tra l’altro, destinato,

nell’ambito dell’assegnazione di 2,2 miliardi di euro di cui al paragrafo

4.1 della delibera n. 65 del 2015, come modificato dalla delibera n. 6 del 2016, un importo complessivo di 100 milioni di euro per sostenere lo

sviluppo di beni e servizi di nuova generazione;

VISTA la delibera CIPE n. 105 del 22 dicembre 2017, recante “Fondo sviluppo

e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della

banda ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016 e n. 71 del

2017). Individuazione misure e modalità attuative per sostenere lo

sviluppo di beni e servizi di nuova generazione” che, con particolare riferimento alle sopracitate misure per il sostegno allo sviluppo di beni e

servizi di nuova generazione, ha individuato le seguenti 3 linee di

intervento: a) progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione e trasferimento tecnologico aventi ad oggetto l’applicazione della

tecnologia 5G a beni e servizi di nuova generazione promossi dalle regioni coinvolte nel progetto di sperimentazione pre-commerciale del

5G posto in essere dal Ministero per lo sviluppo economico

(assegnazione per un importo complessivo fino a 60 milioni di euro); b)

3

progetti promossi dalle altre regioni, da altri dicasteri o enti pubblici di ricerca, per lo sviluppo di servizi di nuova generazione (assegnazione

per un importo complessivo fino a 35 milioni di euro); c) sviluppo della fase II del progetto wifi.italia.it - ampliamento della rete wifi federata nei

luoghi dell’arte, della cultura e del turismo (assegnazione per un importo

complessivo di 5 milioni di euro);

VISTA la delibera CIPE n. 61 del 25 ottobre 2018, recante “Fondo sviluppo e

coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della banda

ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n.

105 del 2017)” che modifica, su proposta del Ministro dello sviluppo

economico, il punto 1 della delibera n. 105 del 2017 le cui linee d’intervento con le relative assegnazioni vengono sostituite come segue:

a) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per il completamento del progetto wifi.italia.it con particolare attenzione alla copertura dei

piccoli comuni e delle zone periferiche delle comunità piccole, medie e

grandi, ivi comprese le azioni di comunicazione volte ad informare i cittadini e le comunità locali coinvolte; b) un importo complessivo fino a 5

milioni di euro per azioni di rafforzamento amministrativo volte al popolamento del Sistema informativo nazionale federato delle

infrastrutture - SINFI, di cui all’art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio

2016, n. 33; c) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento

tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale, internet

delle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione; d) un

importo complessivo di 5 milioni di euro destinato allo sviluppo della fase II del progetto wifi.italia.it - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi

dell’arte, della cultura e del turismo;

VISTI i Decreti Direttoriali del 12 marzo 2019 prot. n. 0017957 e dell’11 aprile

2019 prot. n. 0024720 con i quali vengono individuati rispettivamente il

responsabile dell’Autorità di Gestione (Divisione III - “Reti infrastrutturali

4

di comunicazione e banda ultra-larga” della DGSCERP) e dell’Autorità di Certificazione (Divisione V - “Emittenza radiotelevisiva. Contributi” della

DGSCERP), per la realizzazione delle operazioni finanziate dal “Piano di

Investimenti per la diffusione della banda ultra-larga FSC 2014 – 2020”;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 marzo 2019,

come modificato dal Decreto del 5 giugno 2019, che approva il “Programma di supporto tecnologie emergenti nell’ambito del 5G”, quale

piano operativo per l’attuazione della linea di intervento di cui al punto c) della delibera n. 61 del 2018, a valere sullo stanziamento di 45 milioni di

euro, e che all’Asse I prevede uno specifico intervento per la

realizzazione delle Case delle tecnologie emergenti, veri e propri centri di trasferimento tecnologico volti a supportare progetti di ricerca e

sperimentazione, a sostenere la creazione di start-up e, il trasferimento tecnologico verso le PMI, sui temi aventi ad oggetto l’utilizzo del

Blockchain, dell’IoT e dell’Intelligenza Artificiale;

CONSIDERATO

che il comma 2 dell’articolo 1 del sopracitato decreto incarica la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di

radiodiffusione e postali di dare esecuzione al provvedimento ed al programma allegato e di vigilare sulla realizzazione delle relative attività;

VISTA La Direttiva Ministeriale del 22 novembre 2019 che assegna al primo

progetto da realizzare relativo alla città di Matera, una quota di risorse fino ad un massimo di 15 milioni di euro ed agli altri progetti ammessi al

finanziamento la restante quota di risorse pari a 25 milioni di euro;

VISTA La determina del 3 marzo 2020 di adozione dell’Avviso pubblico per

l’acquisizione di proposte progettuali da parte delle amministrazioni

comunali indicate nell’Asse I del Programma di supporto tecnologie

emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della

banda larga, - delibera CIPE 61/2018, lettera c), pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico in data 3 Marzo 2020;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra l’Amministrazione ed il Comune in

relazione al progetto denominato “Open Tech Lab Roma” (di seguito: Progetto), di importo complessivo pari ad euro 6.092.000,00 (seimilioninovantaduemila), finanziato a

valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 per un importo pari ad euro 4.650.000,00 (quattromilioniseicentocinquantamila), per la realizzazione delle

5

VISTA la determina del 24 dicembre 2020 di approvazione della graduatoria della procedura di selezione di cui al suddetto Avviso;

RAVVISATA la necessità di realizzare la “Casa delle tecnologie emergenti”, vero e proprio centro di trasferimento tecnologico volto a supportare progetti di

ricerca e sperimentazione, a sostenere la creazione di startup e, per

l’appunto, il trasferimento tecnologico verso le PMI, sui temi aventi ad oggetto l’utilizzo del Blockchain, dell’IoT e dell’Intelligenza Artificiale;

VISTO il progetto “Open Tech Lab Roma”, CUP J84I20000710008 presentato da Roma Capitale per un importo complessivo pari ad euro

6.092.000,00 (seimilioninovantaduemila) approvato dal Ministero dello

Sviluppo Economico ed ammesso a finanziamento per un importo pari ad euro 4.650.000,00 (quattromilioniseicentocinquantamila) a valere sul

Fondo Sviluppo e Coesione, con determina del 24 dicembre 2020;

Case delle tecnologie emergenti, veri e propri centri di trasferimento tecnologico volti a supportare progetti di ricerca e sperimentazione, a sostenere la creazione di start-up e,

il trasferimento tecnologico verso le PMI, sui temi aventi ad oggetto l’utilizzo del Blockchain, dell’IoT e dell’Intelligenza Artificiale, secondo quanto previsto ed in

attuazione dell’Asse I – Casa delle tecnologie emergenti, citato di cui al “Programma di

supporto tecnologie emergenti (FSC 2014 – 2020) del Piano investimenti per la

diffusione della banda larga, ai sensi della lettera c) della delibera CIPE n. 61/2018”,

approvato con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019.

Art. 3 – Obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà, prima della realizzazione degli interventi non compiutamente dettagliati nel progetto, a sottoporre alla preventiva autorizzazione

dell’Amministrazione una Scheda Operativa comprendente la descrizione delle attività da svolgere, le relative date di inizio e fine, l’indicazione puntuale delle spese

da sostenere che dovranno essere contenute nei limiti del costo approvato.

2. Per la realizzazione del progetto, il Comune provvederà a predisporre e compiere tutti gli atti e le attività necessarie al conseguimento dello stesso, coerentemente con

le finalità indicate nell’Asse I del “Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC

2014 – 2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga, ai sensi della

lettera c) della delibera CIPE n. 61/2018”, approvato con Decreto Ministeriale del 26

marzo 2019 e con le disposizioni operative adottate dall’Amministrazione nell’ambito del Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga - FSC 2014-2020

(in particolare: documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo, Manuale delle Procedure di gestione e controllo e relativi strumenti, operativi che saranno resi

disponibili dall’Amministrazione), nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e

regionale di riferimento.

3. Il Comune accetta, fin d’ora, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata nelle

attività necessarie alla realizzazione del progetto, le misure previste dal successivo articolo 15 della presente Convenzione.

4. Il Comune si impegna a fornire, a titolo gratuito, eventuali infrastrutture tecnologiche

esistenti di proprietà comunale necessarie per la realizzazione del progetto.

6

5. La struttura fisica individuata nel progetto, di proprietà o nella disponibilità del Comune, sarà messa a disposizione dallo stesso a titolo gratuito e sarà adibita, in via

esclusiva o comunque prevalentemente, all’attività prevista dalla presente Convenzione e dal Progetto approvato.

6. Il Comune si impegna, fin d’ora, a far ottenere tutte le autorizzazioni necessarie

secondo la normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per la realizzazione delle eventuali opere di ristrutturazione.

7. Il Comune si impegna a nominare, tra i suoi dipendenti, almeno un referente tecnico quale interlocutore per l’Amministrazione in merito alle attività tecnico-operative

inerenti al Progetto approvato.

8. Nell’esercizio della realizzazione delle attività individuate ai sensi del precedente articolo 2, il Comune:

a) è responsabile della predisposizione, raccolta, corretta conservazione ed invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall’Amministrazione,

attività che non potrà delegare in alcun modo agli altri partecipanti al progetto o

ad altri soggetti; b) informa l’Amministrazione di ogni evento di cui è a conoscenza e che può

causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto; c) sottopone all’Amministrazione, per la relativa approvazione, le eventuali

modifiche da apportare al progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni;

d) informa gli organi preposti, l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti giudiziari in sede civile,

penale e/o amministrativa che dovessero interessare il progetto; e) mantiene un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile

adeguata per tutte le relative transazioni;

f) assicura, nelle forme richieste dall’Autorità di Gestione, la disponibilità delle informazioni relative alle attività svolte, ai dati di monitoraggio fisico, finanziario

e procedurale, rilevati per il progetto, necessari all’implementazione del sistema informativo adottato dalla stessa Autorità di Gestione, ed all’elaborazione delle

Relazioni annuali e finale sullo stato di attuazione previste per il FSC.

7

9. Il Comune assume, nei confronti dell’Amministrazione, la piena responsabilità per qualsiasi danno, anche all’immagine, causato al Ministero dello Sviluppo Economico,

nonché a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall’esecuzione del progetto. Il Comune è, altresì, responsabile anche

per danni causati dai soggetti attuatori del progetto e/o dai soggetti coinvolti per

l’espletamento delle attività. In ogni caso, il Comune manleverà e terrà indenne l’Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso

avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all’esecuzione del progetto.

Art. 4 – Obblighi dell’Amministrazione

L’Amministrazione si impegna a:

a) erogare le risorse in favore del Comune con le modalità riportate nei successivi articoli della presente Convenzione, in particolare all'articolo 9;

b) mettere a disposizione il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) adottato

dall’Autorità di Gestione, comprensivo dei relativi allegati; c) fornire il necessario supporto ai fini del coordinamento e dell’attuazione degli

interventi previsti nel progetto approvato; d) svolgere le attività di controllo come previsto all’articolo 12.

Art. 5 – Obblighi comuni a entrambe le parti

1. Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare ed

a far rispettare tutti gli obblighi previsti nella presente Convenzione. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica indicata nel Progetto

costituisce elemento essenziale per l'attuazione degli interventi oggetto del presente

atto, salvo differimenti specificamente concordati. 2. Le parti si impegnano, altresì, ad informare, con cadenza trimestrale, il Comitato di

indirizzo strategico di cui al successivo articolo 6, circa lo stato di attuazione della presente Convenzione per lo svolgimento delle competenze stabilite ai sensi del

punto 4 del Decreto ministeriale del 26 marzo 2019. Eventuali variazioni rispetto a

8

quanto indicato nella presente Convenzione dovranno essere concordate tra le parti in forma scritta.

3. Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire mediante Posta Elettronica Certificata agli indirizzi di seguito indicati:

[email protected]

Art. 6 – Comitato di indirizzo strategico

1. Il “Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014 – 2020) del Piano

investimenti per la diffusione della banda larga”, approvato con Decreto Ministeriale

del 26 marzo 2019, prevede l’istituzione di uno specifico Comitato di indirizzo strategico composto da 5 membri, di cui 3 designati dal Ministero dello Sviluppo

Economico (appartenenti all’Ufficio di Gabinetto del Ministro e alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali -

DGSCERP) e 2 designati dal Comune firmatario della presente Convenzione, con il

compito di sovraintendere a tutte le tematiche oggetto del Programma medesimo, promuovendo le necessarie iniziative, verificandone lo stato di attuazione ed

applicando eventuali azioni correttive. 2. A tal fine, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, le parti si

impegnano a designare i membri che faranno parte del Comitato di indirizzo

strategico che potrà fornire linee guida ed indirizzi per la realizzazione del progetto e del Programma nel suo complesso.

3. La partecipazione al Comitato sarà a titolo gratuito e ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese per quanto di competenza.

Art. 7 – Proprietà dell’infrastruttura tecnologica

L’infrastruttura tecnologica prevista dal progetto resterà di proprietà del Comune.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

9

Entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione, il Comune nomina il “Responsabile del procedimento” ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e ss.mm. e

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione.

Art. 9 – Erogazioni finanziarie

1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, l’Amministrazione

provvederà, attraverso le proprie strutture, al trasferimento delle risorse secondo le seguenti modalità:

- un’anticipazione pari al 10 per cento (10%) del finanziamento concesso all’atto

della firma della Convenzione e previa trasmissione, da parte del Comune, della seguente documentazione: provvedimento di nomina del Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) con i relativi contatti (indirizzo, telefono ed e-mail); nominativo del Referente tecnico del progetto con i relativi contatti (indirizzo,

telefono ed e-mail);

- pagamenti intermedi fino al 70 per cento (70%) del finanziamento concesso a presentazione ed approvazione, da parte dell’Amministrazione, degli stati di

avanzamento lavori a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute; - il 20 per cento (20%) a saldo, o il minore importo necessario, a seguito del

completamento del progetto, previa presentazione di una relazione descrittiva

delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti e della quantificazione degli indicatori di output previsti dal suddetto progetto.

2. Eventuali variazioni in diminuzione e/o rimodulazioni del progetto rispetto a quanto previsto dovranno essere esplicitate, motivate e preventivamente approvate

dall’Amministrazione.

Art. 10 – Ammissibilità della spesa

1. Le spese riferite alla realizzazione delle attività riportate nel progetto, dovranno essere sostenute a partire dalla firma della presente Convenzione e fino alla data di

completamento del progetto, così come previsto dal successivo articolo 16 “Durata

10

ed efficacia della Convenzione”, salvo eventuale proroga, preventivamente approvata dall’Amministrazione.

2. Le spese sostenute e pagate dovranno essere rendicontate entro e non oltre 6 mesi dal completamento del progetto di cui al punto precedente.

3. Le spese sono ammissibili laddove risulta soddisfatto il rispetto dei principi di

effettività, legittimità, localizzazione, tracciabilità, temporalità, pertinenza, divieto di cumulo, stabilità e della prova documentale.

4. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti alla normativa nazionale, comunitaria, regionale applicabile, anche in materia fiscale e contabile, con

particolare riferimento alle norme in materia di aiuti di stato e di appalti pubblici di cui

al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

5. Le spese ammissibili riguardano:

a) spese per opere necessarie a: (i) rendere operativa, (ii) ottimizzare gli spazi, (iii) rendere funzionali i layout di impianti ed attrezzature per la realizzazione della

“Casa delle Tecnologie Emergenti”, inclusa la progettazione;

b) spese per l’allestimento degli spazi, compresi gli arredi;

c) spese per la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione di software specifici,

necessari per il progetto;

d) spese per l’acquisizione di impianti ed attrezzature tecnologiche, di hardware e

software, di servizi specialistici e consulenze tecniche;

e) spese per il personale interno del Comune impegnato direttamente nella realizzazione delle attività previste nel progetto approvato, preventivamente

selezionato in base alle specifiche competenze ed indicato nel progetto;

f) spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica, incluse attività di

formazione specifica in partenariato con gli Enti di Ricerca e/o Università

partecipanti al progetto;

g) spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica per la certificazione di

qualità dei servizi erogati e per la loro standardizzazione, ove previsti dalla normativa di riferimento;

h) spese di animazione e gestione della comunicazione del progetto;

11

i) eventuali altre spese strettamente pertinenti ed imputabili all’intervento, sostenute nel rispetto di quanto previsto alla lettera i) della delibera CIPE n.

25/2016.

6. Le spese rendicontate, ma non ammissibili, restano a carico del Comune.

Art. 11 – Rendicontazione

1. La rendicontazione deve essere resa attraverso la trasmissione di una relazione

descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento, con allegata tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti, pena la

non ammissibilità delle spese.

2. La documentazione giustificativa delle spese e delle attività effettivamente realizzate, dovrà essere inviata all’Amministrazione unitamente alle rispettive fatture (o titolo

probatorio equivalente) e dovrà riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) nel caso di collaboratori interni:

- curricula dipendenti;

- lettera nominativa di assegnazione della risorsa interna al singolo progetto, indicante anche la durata dell'assegnazione e la funzione svolta

come preindicato all'interno del progetto;

- la figura professionale e la relativa tariffa;

- prospetto paga attestante il costo orario del dipendente con cui vengono

valorizzate le ore impegnate sul progetto;

- timesheet attestanti le ore e/o le giornate/uomo impiegate sul progetto;

- report di attività che, per ogni singolo progetto, indichi il numero di giornate lavorative svolte, oltre al tipo di attività svolta;

- scheda di riepilogo in cui vengono elencate tutte le figure impiegate, il

profilo professionale, la tariffa applicata, le giornate lavorate e il costo sostenuto;

- buste paga dipendenti;

- copia dell’estratto conto bancario attestante l’avvenuto pagamento degli

stipendi delle risorse interne impegnate sul progetto;

12

- modelli F24 circa il versamento degli oneri contributivi e previdenziali;

- dichiarazione circa l’avvenuto pagamento degli oneri contributivi e

previdenziali.

b) nel caso di collaboratori esterni (nel rispetto dell’art. 1, c. 148 della L.

228/2012):

- lettera motivazionale che giustifichi il ricorso a personale esterno;

- curricula consulenti esterni;

- modalità di selezione dei collaboratori esterni;

- dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità;

- contratto di consulenza/ordine;

- parcella con descrizione dell'attività svolta rilasciata dai collaboratori esterni non soggetti all'IVA e Fattura con descrizione dell'attività svolta

rilasciata dai collaboratori esterni soggetti ad IVA;

- ricevuta di c/c postale o c/c bancario;

- mandati di pagamento e/o bonifici bancari, debitamente quietanzati;

- dichiarazione di quietanza sottoscritta dagli interessati.

c) nel caso di acquisizione di beni e servizi:

- atti di procedure di selezione di fornitori: indagine di mercato preventiva o eventuale gara esplorativa, inviti (se procedura ristretta), offerte

pervenute, verbali di gara, atti nomina commissione, atti di aggiudicazione.

3. Le fatture o gli altri documenti avente valore probatorio equivalente, redatte secondo le norme fiscali e nel pieno rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i. saranno intestate

al Comune e dovranno riportare la seguente dicitura: “Progetto Open Tech Lab Roma”; CUP J84I20000710008; (CIG ________________ se previsto dalle norme

vigenti); Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga- FSC

2014-2020”.

Art. 12 – Verifiche

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1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune accetta le forme di controllo previste, sulla correttezza e regolarità della spesa, dalle procedure di

utilizzo delle risorse FSC 2014/2020 inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l’eventualità che l’operazione possa essere

campionata per i controlli sul posto.

2. A tal fine il Comune dichiara che tutta la documentazione inerente all’esecuzione del progetto, ivi compresa quella riguardante attività eseguite da eventuali soggetti terzi,

sarà disponibile e conservata presso la propria sede per un periodo di 5 anni dalla risoluzione della Convenzione.

Resta inteso che, in caso di eventuali variazioni, sia della sede ove sono depositati i

documenti, sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Comune dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione.

3. L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche sull’avanzamento delle attività progettuali e

sull’adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

Tali verifiche non esonerano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'operazione finanziata

e di ogni altra attività connessa e del rispetto delle procedure di legge.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Comune assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

2. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, utilizzerà il conto bancario intestato a Roma Capitale presso la Banca d’Italia IBAN IT 39 X

01000 03245 348300063178.

Art. 14 – Oneri diversi

Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento concesso dall’Amministrazione a valere sul “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020” sono a carico del

Comune.

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Art. 15 – Sospensione erogazione finanziamento e Recesso

1. Qualora, nello svolgimento delle attività di verifica di cui al precedente articolo 12,

l’Amministrazione dovesse constatare uno o più ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma di cui al progetto approvato o inadempienze o spesa irregolare, in

grado di condizionare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi finanziati, procede

a farne contestazione scritta al Comune. Lo stesso deve fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni.

Qualora il Comune non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio

procede alla sospensione dell’erogazione del finanziamento, fino al superamento

delle cause che l’hanno determinata. 2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto

del presente atto nel caso in cui il perdurare delle cause che hanno determinato la sospensione dell’erogazione del finanziamento pregiudichi il completamento del

progetto approvato.

3. In caso di recesso, il Comune procederà alla restituzione delle somme già erogate dall’Amministrazione, mediante versamento presso il capitolo di entrata indicato dalla

medesima, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di recesso.

Art. 16 – Durata ed efficacia della Convenzione

1. La Convenzione avrà durata fino a 6 mesi dalla conclusione delle attività previste dal progetto approvato, che devono essere realizzate entro il termine massimo di 4 anni

dalla stipula del presente atto. 2. Qualsiasi modifica relativa alla durata della predetta Convenzione dovrà essere

concordata dalle Parti in forma scritta.

3. La Convenzione avrà efficacia dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo.

Art. 17 – Controversie

Competente per reciproco accordo delle parti nella risoluzione delle controversie è il

Foro di Roma.

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Art. 18 – Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati

Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata della Convenzione, e per un periodo di 5 anni successivo alla risoluzione della

Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la

Convenzione, forniti dall’altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di

natura intrinsecamente riservata.

Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell’altra Parte, senza che

questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse; - le dette informazioni divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo

dell’altra Parte; - saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione

dell’obbligo di riservatezza;

- saranno sviluppate autonomamente senza l’utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

Art. 19 – Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano in quanto

compatibili le disposizioni normative vigenti in materia. 2. La presente convenzione sarà trasmessa, a cura dell’Amministrazione, agli organi di

controllo per gli adempimenti di competenza.

Ministero dello Sviluppo Economico Roma Capitale

16

Firmato digitalmente daRAFFAELE GARERI Firmato digitalmente da:Pietro Celi

Organizzazione:MISE/80230390587Data:08/02/2021 14:53:40

ROMA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Roma Capitale, Capofila del progetto denominato "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma- Roma Open Lab", di seguito CTE- ROL, (già "Roma Open Tech Lab"), con sede legale in Italia, Piazza del Campidoglio n. 1 - 00186 Roma, C.F. 02438750586, P.IVA. 0105786100S, rappresentata dall'Ing. Raffaele Gareri, in qualità di Direttore ad interim dell'Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana, nell'ambito del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, domiciliato per la carica presso Roma Capitale

(di seguito Amministrazione capofila)

e

Sapienza Università di Roma, di seguito "Sapienza", con sede legale in Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (RM), C.F. , P.IVA , rappresentata da ______ , in qualità di (Ruolo: Università)

Università degli studi di Roma T or Vergata, di seguito "T or Vergata", con sede legale in Via Cracovia so, 00133 Roma (RM), C.F. , P.IVA ____ _ rappresentata da , in qualità di (Ruolo: Ente o Centro di Ricerca)

Università degli Studi Roma Tre, di seguito "Roma Tre", con sede legale in Via Ostiense 159, 00154 Roma (RM), C.F. , P.IVA , rappresentata da , in qualità di , (Ruolo: Ente o Centro di Ricerca)

Università Luiss Guido Carli, di seguito Luiss, con sede legale in Viale Pola 12, 00198 Roma (RM), C.F. , P.IVA , rappresentata da , m qualità di , (Ruolo: Università)

Partner universitario/di ricerca (di seguito Research Partner)

e

LVenture Group S.p.A., di seguito "LVenture", con sede legale in ___________ , C.F. , P.IVA , rappresentata da

in qualità di , (Ruolo: Partner di accelerazione e trasferimento tecnologico, specializzato in programmi di accelerazione di Startup e in programmi di coinvestimento Venture Capitai)

l

ROMA Innova s.r.l., di seguito "Innova", con sede legale in , C.F. ______ , P.IVA , rappresentata da in qualità di ______ , (Ruolo: Partner di accelerazione e trasferimento tecnologico, specializzato nel trasferimento tecnologico tra ricerca universitaria e startup/PMI)

Peekaboo s.r.l., di seguito "Peekaboo", con sede legale in __________ _ C.F. , P.IVA , rappresentata da , in qualità di ______ , (Ruolo: Partner di accelerazione e trasferimento tecnologico, specializzato nell'ambito di programmi di pre-accelerazione e Open Innovation)

Partner tecnico (di seguito Technical Partner)

singolarmente il "Partner" o la Parte, congiuntamente i "Partner" o le Parti.

PREMESSE

VISTO CHE Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera n. 61 del 25 ottobre 2018 e s.m.i, recante «Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65 del2015, n. 6 del2016, n. 71 del 2017 e n. 105 del2017)», al punto c), assegna "un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione".

VISTO CHE Con Decreto del 26 marzo 2019, come modificato dal Decreto del 5 giugno 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE) ha approvato il "Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga ai sensi della lettera c) della delibera CIPE 61/2018" che prevede, all'Asse I, l'intervento "Casa delle Tecnologie Emergenti siano realizzate scegliendo tra i Comuni oggetto di sperimentazione 5G, ovvero Torino, Roma, Catania, Cagliari, Genova, Milano, Prato, L'Aquila, Bari e Matera ej o ogni altro comune che dovesse avviare una sperimentazione 5G nel corso di svolgimento dell'intervento".

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VISTO CHE Il Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G, allegato al decreto del26 marzo 2019 stabilisce che "La prima Casa della tecnologia sarà realizzata a Matera, capitale della cultura 2019; successivamente saranno individuate altre città nelle quali porre in essere i medesimi obiettivi con i medesimi strumenti, sia tecnici che finanziari".

VISTO CHE Con successiva Direttiva del 22 novembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato che "La dotazione finanziaria di 40 milioni di euro stabilita nell'Asse I del programma di supporto alle tecnologie Emergenti nell'ambito del 5G, approvato con decreto ministeriale 26 marzo 2019, come modificato da Decreto Ministeriale del5 giugno 2019, è così ripartita:

a) fino ad un massimo di 15 milioni di euro per la realizzazione della casa delle tecnologie emergenti nella città di Matera in base al progetto presentato dall'Amministrazione Comunale in data 4 novembre 2019 ed approvato dal Ministero;

b) la restante quota, pari ad almeno 25 milioni di euro, per il finanziamento dei progetti che saranno presentati dalle amministrazioni Comunali delle città oggetto di sperimentazione 5G indicate in premessa e ammessi al finanziamento a seguito di una specifica procedura selettiva di cui premessa."

VISTO CHE L'Avviso pubblico del 3 marzo 2020 si pone l'obiettivo di selezionare i progetti per la realizzazione della "Casa delle Tecnologie Emergenti" di cui al punto b) della Direttiva sopra citata.

VISTO CHE Roma Capitale ha ravvisato la necessità di realizzare la "Casa delle Tecnologie Emergenti" che è un vero e proprio centro di trasferimento tecnologico volto a supportare progetti di ricerca e sperimentazione, a sostenere la creazione di start-up, il trasferimento tecnologico verso le PMI sui temi aventi ad oggetto l'utilizzo di Blockchain, di Internet of Things (IoT) e di Artificial Intelligence (AI).

Il progetto prevede tre macro-aree di attività:

a) realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti;

b) accelerazione di start-up per l'integrazione tra reti 5G e tecnologie emergenti;

c) sostegno al trasferimento tecnologico verso le PMI.

La "Casa delle Tecnologie Emergenti" dovrà mirare a coniugare le competenze scientifiche delle Università e dei Centri di Ricerca

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ROMA (pubblici o privati) con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori che si ritengono strategici al fine di aumentare la competitività dei territori.

L'obiettivo è offrire uno spazio fisico e le risorse necessarie per sviluppare idee imprenditoriali, sperimentare nuove tecnologie e trasferire le conoscenze acquisite verso quei soggetti che possono trarre particolari benefici dalle trasformazioni digitali.

VISTO CHE Roma Capitale ha valutato di avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, altamente qualificati, con cui avviare una Partnership progettuale finalizzata alla co-progettazione e realizzazione del progetto "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma - Roma Open Lab".

VISTO CHE Le Parti hanno raggiunto un accordo preliminare per collaborare alla realizzazione del progetto, mediante l'apporto delle rispettive competenze, come risulta dallo scambio di lettere d'intenti (dichiarazione d'impegno) allegate alla proposta progettuale.

VISTO CHE Roma Capitale, in risposta all'avviso del MiSE sopra indicato, ha presentato in data 27 Luglio 2020 la proposta progettuale denominata "Casa delle Tecnologie Emergenti - Open Tech Lab Roma", ora "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma - Roma Open Lab".

VISTO CHE Con Deliberazione di Giunta Capitolina n.263 del13 Novembre 2020 recante "Attuazione della convenzione del23.12.2005 tra RFI e Roma Capitale con lo sviluppo del progetto 'Casa delle Tecnologie Emergenti' negli spazi della Stazione Tiburtina e per la ricognizione tra le strutture capitoline competenti per l'impiego di quelli in quota interrata rimanenti", è stato dato mandato, tra gli altri, al Direttore dell'Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana, nell'ambito del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, "di proseguire nella predisposizione di tutti gli atti e documenti idonei e necessari alla partecipazione di Roma Capitale alla selezione di progetti proposti da parte delle amministrazioni comunali indicate nell'asse I del programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) - del Piano investimenti per la diffusione della banda larga, Delibera Cipe 61j2018, lettera c), ai sensi del decreto ministeriale del 26 marzo 2019, come modificato dal decreto ministeriale 5 giugno 2019- pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), e di predisporre tutti i relativi atti utili per la stipula della convenzione con il MiSE, prevista dallo stesso Ministero nell'avviso pubblico per la selezione dei progetti, e delle necessarie intese con le Università (pubbliche e private) ejo Enti e Centri di Ricerca (pubblici o privati) ejo partner tecnici specializzati

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ROMA opportunamente selezionati nel rispetto di quanto previsto dal sopra menzionato programma e dalle sue collegate iniziative progettuali".

VISTO CHE Il MiSE, con Determinazione Direttoriale del24.12.2020, pubblicata in pari data sul proprio sito istituzionale, ha approvato la graduatoria della procedura di selezione, ammettendo al finanziamento il progetto (d'ora innanzi anche solo ''finanziamento MiSE').

VISTO CHE In attuazione dell'art. 3 dell'Avviso, in data 8.02.2021 è stata sottoscritta tra Roma Capitale ed il MiSE una Convenzione con la quale sono regolati i rapporti tra il citato Ministero e Roma Capitale in relazione al progetto finanziato.

VISTO CHE In attuazione degli artt. 8 e 3 della Convenzione, con Determinazione Dirigenziale n. QH/114/2021 del 23/02/2021 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento e il Referente Tecnico del progetto.

VISTO CHE Con la suddetta Determinazione Dirigenziale si è altresì preso atto e confermato il Partenariato con i Partner Universitari e Centri e/o Enti di Ricerca e con i Partner tecnici indicati nel progetto approvato dal MiSE.

VISTO L'art. 1 comma 1-bis, l'art. 15 della Legge n. 241 del1990 e ss.mm.ii.

VISTA La delibera della Giunta di Roma Capitale del .................. , n ............ , con la quale, tra gli altri, è stato approvato lo schema del presente Accordo ed è stato dato mandato al Direttore ad interim dell'Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana di provvedere al compimento di tutte le azioni necessarie per la realizzazione del progetto, inclusa la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra le Parti.

CONSIDERATO CHE

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ROMA . :t;

' Il Progetto approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MISE") individua Roma Capitale quale soggetto Beneficiario del finanziamento e quale Capofila di forme di aggregazione, partenariato e altre modalità di intesa e/ o coordinamento con una durata pari o superiore a quella del progetto.

Roma Capitale intende realizzare la "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma". A tal fine, Roma Capitale in partnership con Università, Centri e/o Enti di Ricerca, Imprese Specializzate e con il cofinanziamento di Corporate/Brand Partner, intende soddisfare al meglio quanto previsto per la realizzazione della CTE, in quanto espressione completa di un insieme di capacità e competenze. In particolare:

• i Research Partner sono specializzati nella gestione e nel coordinamento di progetti ad elevata rilevanza tecnico scientifica, nell'ideazione di progetti congiunti industria­università, nel sostegno alla progettazione finanziata in ambito europeo, nazionale e regionale ed hanno sviluppato e maturato negli anni significative competenze in tali ambiti;

• i Technical Partner posseggono competenze altamente specializzate per pre­accelerazione, accelerazione di startup e trasferimento tecnologico verso le PMI nelle applicazioni che impiegano tecnologie emergenti quali sG, Blockchain, IoT e AI, e sui processi e servizi professionali di formazione e di consulenza per l'innovazione tecnologica e dei modelli di business.

Attraverso il presente Accordo Roma Capitale intende promuovere una collaborazione fattiva tra le Parti con la finalità di realizzare la "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma", vero e proprio centro di trasferimento tecnologico volto a supportare progetti di ricerca e sperimentazione, a sostenere la creazione di start-up, il trasferimento tecnologico verso le PMI sui temi aventi ad oggetto l'utilizzo del Blockchain, dell'IoT e dell'intelligenza artificiale.

Le Parti hanno un reciproco interesse a collaborare per la realizzazione di applicazioni, soluzioni e servizi innovativi basati su tecnologie emergenti, quali blockchain, Artificial Intelligence (AI), Internet ofThings (IoT), facendo uso delle reti di sa generazione CsG), per favorire i programmi di accelerazione di start up e per sostenere il trasferimento tecnologico verso le PMI.

Il progetto approvato prevede che l'operatività della Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma sarà garantita dal "partenariato contrattuale", di cui al presente Accordo.

CONSIDERATO ALTRESI'

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ROMA a) le F AQ pubblicate dal MiSE sul sito istituzionale, al seguente indirizzo web

https: / jwww.mise.gov.itjindex. php/it/ 27-comunicazionij 2040058-programma-di­supporto-alle-tecnologie-emergenti-sg;

b) il progetto denominato "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma - Roma Open Tech Lab", presentato da Roma Capitale in data 27.07.2020, allegato al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (Allegato A);

c) la Determinazione Direttoriale del MiSE del24.12.2020, di approvazione ed ammissione a finanziamento del Progetto "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma", pubblicata in pari data sul sito istituzionale, al seguente indirizzo web https://\\\\\V.mise.goY.it/index.php/it/27-comunicazioni/20400S8-programma-di­supporto-alle-tecnologie-emergenti-5g, allegato al presente Accordo (Allegato B);

d) la Convenzione sottoscritta tra Roma Capitale e il MiSE in data 08.02.2021, allegata al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (Allegato C), atta a regolare i rapporti tra il citato Ministero e Roma Capitale, in relazione al progetto "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma";

e) il documento "Si.Ge.Co. - Sistema di Gestione e Controllo - FSC_ V1.2 del 04_07 _2019" (di seguito "Si.Ge.Co"), allegato al presente Accordo, quale parte integrale, sostanziale ed inscindibile (Allegato D), che definisce il sistema di gestione e controllo del Piano di Investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga a valere sulla programmazione FSC 2014-2020 e che trova applicazione anche nell'ambito del presente progetto;

f) il documento "MOP - Manuale operativo delle procedure di gestione e controllo -FSC_ V1.2 del 04_07_2019" (di seguito "MOP"), allegato al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (Allegato E), che definisce le procedure di selezione, attuazione, controllo, monitoraggio e rendicontazione del Piano di Investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga a valere sulla programmazione FSC 2014-2020, nonché le modalità di conservazione, informatizzata e cartacea, della documentazione rilevante;

g) l'informativa per i beneficiari, redatta dal MiSE, allegata al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (Allegato F), che rappresenta, tra gli altri, le tempistiche per la presentazione dei SAL in relazione al periodo di riferimento;

h) il sistema di Governance e Gestione del Progetto, esplicitato nel documento "Governance e gestione" (Allegato G) e nel documento "Organizzazione Progetto e Ruoli" (Allegato H) allegati al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile;

i) l'art. 3 della suddetta Convenzione che recita: "il Comune provvederà, prima della realizzazione degli interventi non compiutamente dettagliati nel progetto, a sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (MiSE) una Scheda Operativa comprendente la descrizione delle attività da svolgere, le relative date di inizio e fine,

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ROMA l'indicazione puntuale delle spese da sostenere che dovranno essere contenute nei limiti del costo approvato";

j) la Scheda Operativa (Allegato I) e il relativo cronoprogramma (Allegato h) predisposti da Roma Capitale e approvati dal MiSE, allegati al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile, che descrivono nel dettaglio le attività che Roma Capitale e i Research e Technical Partner sono chiamati a svolgere, ciascuno per competenza, nell'ambito del progetto "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma", nonché i tempi e le relative risorse disponibili;

k) i documenti denominati "Allegato 1_ Tabelle spese sostenute Roma Capitale" (Allegato J) e "Allegato 2_Timesheet" (Allegato K), trasmessi dal MiSE a Roma Capitale, allegati al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile.

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di avviare e realizzare il progetto in parola, nonché il procedimento di costituzione della futura Fondazione di Partecipazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo e da eventuali da ulteriori Accordi o Convenzioni connesse al medesimo oggetto, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 - Finalità

1. Come previsto dall'art. 1 dell'Avviso del MiSE, la "Casa delle Tecnologie Emergenti" mira a coniugare le competenze scientifiche delle Università e dei Centri di Ricerca (pubblici o privati) con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori che si ritengono strategici al fine di aumentare la competitività dei territori.

2. L'obiettivo è offrire uno spazio fisico e le risorse necessarie per sviluppare idee imprenditoriali, sperimentare nuove tecnologie e trasferire le conoscenze acquisite verso quei soggetti che possono trarre particolari benefici dalle trasformazioni digitali.

3. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di applicazioni innovative basate su tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale (AI), Internet of Things (IoT), facendo uso delle reti di sa generazione CsG), per favorire i programmi di accelerazione di start up e per sostenere il trasferimento tecnologico verso le PMI.

4. A tal fine il presente Accordo definisce gli obiettivi comuni, gli indirizzi e le azioni che le Parti intendono perseguire e realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'avvio e l'attuazione del progetto denominato "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma -Roma Open Lab", di seguito CTE- ROL, (già "Roma Open Tech Lab"), approvato dal

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ROMA Ministero dello Sviluppo Economico con Determinazione del Direttore Generale del 24.12.2020.

s. Le Parti non possono cedere a soggetti terzi il presente Accordo, senza il consenso di Roma Capitale.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente Accordo regola i rapporti tra Roma Capitale e il Partner in relazione al progetto denominato "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma - Roma Open Lab", già "Roma Open Tech Lab" (di seguito: Progetto), di importo complessivo pari ad euro 6.092.ooo,oo, finanziato per euro 4.6so.ooo,oo a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e per euro 1.442.000,00 a valere su altre fonti di finanziamento.

2. Il codice CUP identificativo del progetto è il seguente: J84I20000710008.

Art. 4 - Obblighi comuni

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente Atto, anche nell'ambito degli accordi e contratti con terze parti stipulati in attuazione del medesimo.

2. Al fine di garantire l'attuazione del Progetto, le Parti prendono atto, accettano e dichiarano espressamente di conoscere: a) il Progetto allegato (A) al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed

inscindibile, approvato dal MiSE in data 24.12.2020; b) la Convenzione stipulata tra Roma Capitale e il MiSE in data o8 febbraio 2021 (di

seguito la "Convenzione"), allegata (C) al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile;

c) il documento "Si.Ge.Co. - Sistema di Gestione e Controllo - FSC_ V1.2 del 04_07_2019" (di seguito "Si.Ge.Co"), allegato (D) al presente Accordo, quale parte integrale, sostanziale ed inscindibile, che definisce il sistema di gestione e controllo del Piano di Investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga a valere sulla programmazione FSC 2014-2020 e che trova applicazione anche nell'ambito del presente progetto;

d) il documento "MOP- Manuale operativo delle procedure di gestione e controllo­FSC_ V1.2 del 04_07_2019" (di seguito "MOP"), allegato (E) al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile, che definisce le procedure di selezione, attuazione, controllo, monitoraggio e rendicontazione del Piano di Investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga a valere sulla programmazione FSC 2014-2020, nonché le modalità di conservazione, informatizzata e cartacea, della documentazione rilevante;

e) l'informativa per i beneficiari redatta dal MiSE, allegata (F) al presente Accordo, quale sua parte integrante, sostanziale ed inscindibile, che rappresenta, tra gli altri, le tempistiche per la presentazione dei SAL in relazione al periodo di riferimento;

f) la "Scheda Operativa" (Allegato I) e nel relativo cronoprogramma (Allegato Il), allegati al presente Accordo e approvata dal MiSE, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile, rispettando le modalità, i tempi e i costi ivi indicati.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica indicata nel Progetto e nella Scheda Operativa e relativo cronoprogramma costituisce elemento essenziale per

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ROMA l'attuazione degli interventi oggetto del presente Atto, salvo differimenti specificamente concordati tra le Parti ed accordati dal MiSE.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che la suddetta "Scheda Operativa" e il relativo cronoprogramma saranno sottoposti all'approvazione del MiSE e pertanto si impegnano, fin da ora, a recepire le eventuali osservazioni, modifiche e/ o integrazioni richieste dal MiSE nell'ambito del Progetto approvato.

s. Le Parti si danno reciprocamente atto che, purché non venga alterata la natura sostanziale del Progetto e laddove Roma Capitale ritenga che siano adeguatamente motivate, Roma Capitale potrà apportare eventuali successive variazioni e aggiornamenti alla Scheda Operativa e al relativo cronoprogramma, da sottoporre a nuova approvazione del MiSE, previa comunicazione in forma scritta tra le Parti.

6. Eventuali eccezioni, deroghe o varianti rispetto a quanto indicato nel presente Atto devono essere concordate tra le Parti in forma scritta.

7· Con la sottoscrizione del presente Atto, le Parti accettano le forme di controllo previste sulla correttezza e regolarità della spesa dalle procedure di utilizzo delle risorse FSC 2014/2020, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'operazione possa essere campionata per i controlli MiSE. A tal fine i Partner garantiscono che tutta la documentazione inerente all'esecuzione del Progetto, ivi compresa quella riguardante attività eseguite da eventuali soggetti terzi, sarà disponibile e conservata presso la propria sede sino ad un periodo di 5 anni dalla risoluzione, scioglimento o estinzione per qualsiasi causa del presente Accordo.

Art. 5 - Obblighi di Roma Capitale

1. Come previsto dall'art. 2 dell'Avviso MiSE, Roma Capitale, quale Capofila del Progetto e Beneficiaria del finanziamento, assume il ruolo di referente unico per il MiSE e ha la responsabilità di coordinare e garantire la realizzazione del Progetto.

2. Ai fini della realizzazione del Progetto, Roma Capitale si impegna ad assolvere agli obblighi prescritti all'art. 3 - "Obblighi del Comune" e all'art. 5 - "Obblighi comuni a entrambe le parti", della Convenzione Roma Capitale - MiSE che qui si intendono integralmente riportati, impegnandosi in particolare a: a) garantire il coordinamento del Progetto in modo che le Parti, ciascuna per le proprie

funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di progetto medesimo assicurando l'interazione e il confronto sistematico tra tutti i soggetti che costituiscono la Partnership, nel corso della realizzazione del Progetto;

b) assicurare il coordinamento finanziario e la rendicontazione dell'intero Progetto, provvedendo, a tal fine, alla raccolta di tutta la documentazione giustificativa, da inoltrare periodicamente al MiSE, secondo le tempistiche indicate dal MiSE nel documento denominato "informativa per i beneficiari", di cui all'art. 4;

c) garantire l'utilizzo di un sistema di contabilità separata e di una specifica codifica contabile, per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto, nel rispetto delle procedure del MOP di cui all'art. 4;

d) favorire le attività di audit e di controllo da parte del MiSE, ovvero delle diverse autorità, organi o enti di vigilanza e controllo, coordinando la predisposizione della necessaria documentazione da parte dei soggetti che costituiscono la Partnership, nel rispetto delle procedure del Si.Ge.Co, di cui all'art. 4;

e) custodire con la massima cura e diligenza e rendere disponibile, su richiesta degli organi competenti, copia della documentazione relativa al Progetto, compresa quella prevista dall'articolo 11- "Rendicontazione" della Convenzione tra Roma Capitale e il

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R.OMA MiSE, per almeno i 5 anni successivi alla risoluzione della Convenzione, secondo quanto disposto dall'art. 12 - "Verifiche" della Convenzione medesima;

f) assicurare la disponibilità delle informazioni relative alle attività svolte, ai dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario del progetto, necessari all'implementazione del sistema informativo adottato dall'Autorità di Gestione ed all'elaborazione delle Relazioni annuali e finale sullo stato di attuazione previste per il fondo FSC;

g) garantire la realizzazione del Progetto entro i termini approvati dal MiSE e, comunque, come previsto dall'art. 16- "Durata ed efficacia" della Convenzione entro il termine massimo di 4 anni decorrenti dalla data di stipula della Convenzione medesima, salvo eventuali ulteriori proroghe accordate per iscritto dal MiSE;

h) gestire direttamente tutte le attività di natura tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile, necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto, ivi comprese le attività connesse alle procedure per l'acquisto di beni e servizi ed esecuzione di lavori previsti per la realizzazione del Progetto;

i) assicurare il reperimento dei fondi a copertura della quota di cofinanziamento prevista dal Progetto approvato, anche mediante il co-finanziamento dei Corporate e Brand Partner;

j) assicurare l'erogazione delle risorse ai Research Partner e ai Technical Partner, intese quale mero ristoro delle spese sostenute, secondo le modalità, di cui agli artt.10 e 11

del presente Accordo; k) a sottoporre, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione Roma Capitale-MiSE, prima della

realizzazione degli interventi non compiutamente dettagliati nel Progetto, alla preventiva autorizzazione del MiSE, una Scheda Operativa e relativo cronoprogramma, comprendente la descrizione delle attività da svolgere, le relative date di inizio e fine, l'indicazione puntuale delle spese da sostenere che dovranno essere contenute nei limiti del costo approvato;

l) mettere a disposizione, a titolo gratuito, gli immobili di proprietà di R.F.I. S.p.A. e concessi a Roma Capitale in diritto d'uso trentennale gratuito a decorrere dal 12.04.2021, siti presso il Complesso della Nuova Stazione Tiburtina, adibiti in via esclusiva, o comunque prevalente, alle attività previste dal Progetto approvato e che costituiranno il luogo fisico della "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma". A riguardo, i Partner prendono atto che in nessun caso tale sede potrà essere eletta quale sede legale e/o operativa dei soggetti Partner, né di qualsiasi altro soggetto coinvolto a qualunque titolo nelle attività. Le regole di accesso ai suddetti spazi saranno disciplinate e comunicate ai Partner, secondo le esigenze progettuali, in conformità alla disciplina di Roma Capitale;

m) fornire, a titolo gratuito, eventuali infrastrutture tecnologiche esistenti di proprietà comunale necessarie per la realizzazione del progetto. Come previsto dall'art. 7 -"Proprietà dell'infrastruttura tecnologica" della Convenzione, l'infrastruttura tecnologica prevista dal Progetto resterà di proprietà di Roma Capitale;

n) per propria parte e laddove applicabili, all'osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività direttamente assicurate nell'ambito del Progetto, oltre che alle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici se applicabile alle attività assegnate.

Art. 6 - Obblighi dei Research Partner e dei Technical Partner

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ROMA 1. Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di progetto, i Research Partner e i Technical

Partner, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a: a) condividere conoscenze, idee ed esperienze e il know-how necessario a supporto delle

varie attività previste dal Progetto; b) utilizzare le rispettive risorse, competenze e strutture necessarie per garantire il

perseguimento degli obiettivi comuni e lo sviluppo delle attività avviate nel contesto del presente Accordo;

c) pianificare e gestire attività rilevanti nelle aree di interesse comune, in linea con i rispettivi assetti giuridici;

d) collaborare all'organizzazione e all'esecuzione di attività; e) partecipare regolarmente alle riunioni, da convocarsi anche in via informale,

telematica e asincrona (anche attraverso semplici scambi di lettere/e-mail), volte a rendere efficace la collaborazione, con riferimento alle attività concordate;

f) supportare il processo di diffusione dei risultati della innovazione prodotti all'interno del panorama nazionale ed internazionale;

g) realizzare interamente le attività assegnate, nel rispetto delle procedure e tempistiche previste dal Progetto approvato, dalla Convenzione, dal presente Accordo e più dettagliatamente dalla Scheda Operativa, nonché dalle norme di legge e regolamentari eventualmente applicabili;

h) le attività a carico dei Research e Technical Partner, le relative risorse finanziarie assegnate e i tempi di attuazione sono più dettagliatamente contenuti nella Scheda Operativa allegata al presente Accordo, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile;

i) per propria parte e laddove applicabili, all'osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività direttamente assicurate nell'ambito del Progetto, oltre che alle norme di cui al Codice dei Contratti Pubblici se applicabile alle attività assegnate;

j) garantire, ciascuno per sé ed esclusivamente con riferimento alle attività affidate, il supporto e la collaborazione necessari affinché Roma Capitale sia messa nella condizione di poter assolvere ai propri obblighi previsti dalla Convenzione Roma Capitale -MiSE, di cui agli articoli: 3-"0bblighi del Comune", 9-"Erogazioni finanziarie", 10-"Ammissibilità della spesa, 11- "Rendicontazione", 12- "Verifiche" e 15- "Sospensione Erogazione finanziamento e recesso" che i Research Partner e i Technical Partner dichiarano espressamente di conoscere;

k) informare Roma Capitale, con cadenza trimestrale, ciascuno per quanto di competenza, circa lo stato di attuazione del presente Accordo, affinché Roma Capitale sia messa nella condizione di poter assolvere ai propri obblighi informativi nei confronti del Comitato di Indirizzo Strategico, così come previsto dall'art. 5 comma 2 della Convenzione tra Roma Capitale e MiSE;

l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a prowedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

m) assolvere ogni altro obbligo previsto dal presente Accordo.

2. I Research e Technical Partner confermano che le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle attività a ciascuno nell'ambito dell'esecuzione del Progetto, costituiscono mero ristoro delle spese sostenute essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, per le attività svolte.

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ROMA Art. 7 - Governance e Gestione

1. Le Parti recepiscono l'assetto della governance indicato nel Progetto approvato e articolato nel Board of Directors, Program Director, Program Management, Team di Ricerca e Sperimentazione, Team di Accelerazione e di Trasferimento Tecnologico con le funzioni di cui ai commi seguenti.

2. Tale articolazione è dettagliata nei documenti denominati, rispettivamente, "Allegato G_Governance e gestione" e "Allegato H_ Organizzazione Progetto e Ruoli", che costituiscono parte integrante, sostanziale e inscindibile al presente Accordo.

Art. 8 - Staff di progetto

1. Lo Staff è definito dalla "Scheda Operativa" allegata al presente Accordo quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (Allegato I), e dagli eventuali successiVI adeguamenti concordati sul piano tecnico tra le Parti, approvati dal MiSE.

Art. 9 - Oneri

1. L'importo riconosciuto da Roma Capitale per le attività dei Research e Technical Partner in relazione al Progetto "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma" ammonta complessivamente ad C 2.340.ooo,oo, così suddiviso tra i Partner:

- Sapienza Università di Roma: € 360.000

- Università degli studi di Roma Tor Vergata: € 360.000

Università degli Studi Roma Tre: € 360.000 - Università Luiss Guido Carli: € 360.000

- L Venture Group S.p.A.: € 300.000

- Innova s.r.l.: € 300.000 - Peekaboo s.r.l.: € 300.000

2. I Research e Technical Partner confermano che le risorse finanziarie assegnate per lo svolgimento delle attività, per quanto di competenza, si configurano come budget a disposizione e costituiscono mero ristoro delle spese effettivamente sostenute per il personale impiegato esclusivamente nelle attività previste dal Progetto e più specificatamente dalla Scheda Operativa e dal presente Accordo e non si configurano, pertanto, quale corrispettivo per le attività svolte.

3· Gli importi di cui al comma 1 si intendono IV A inclusa, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Modalità di erogazione

1. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo, Roma Capitale provvede al ristoro delle spese sostenute dai Research e Technical Partner, secondo gli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione formalmente approvato da Roma Capitale, con le seguenti modalità: • erogazioni intermedie, a stati di avanzamento semestrali, fino al raggiungimento dell'

Bo% dell'importo complessivo del Progetto, a fronte della presentazione della relazione descrittiva delle attività svolte, della quantificazione degli indicatori di output (laddove misurabili in fase intermedia) e della relativa documentazione attestante le spese effettivamente sostenute e pagate (quietanzate);

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ROMA • saldo, pari al2o%, o minore importo secondo quando riportato al comma 3, a seguito

del completamento del Progetto, previa rendicontazione finale e presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti e della quantificazione degli indicatori di output previsti dal progetto da parte di ciascun partner e della relativa documentazione attestante le spese effettivamente sostenute e pagate (quietanza te).

2. Tutti i pagamenti intermedi e a saldo saranno erogati previa verifica da parte di Roma Capitale.

3· I Partner sono tenuti alla restituzione degli eventuali importi delle spese rendicontate a Roma Capitale e non riconosciute dal MiSE al termine delle verifiche.

4· La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

5· Ai sensi dell'art. 9 - "erogazioni finanziarie" della Convenzione MiSE-Roma Capitale, eventuali variazioni in diminuzione e/ o rimodulazioni del Progetto rispetto a quanto previsto dovranno essere esplicitate e motivate da Roma Capitale e preventivamente approvate dal MiSE.

Art. H - Modalità di rendicontazione

1. Responsabile del coordinamento finanziario, della rendicontazione e del monitoraggio del progetto nei confronti del MiSE è Roma Capitale, in qualità di Partner Capofila, secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra Roma Capitale e il MiSE in data 08.02.2021.

2. La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa deve essere effettuata dai Research e Technical Partner, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con quanto indicato nel MOP relativo ai FSC 2014-2020, secondo termini, modalità ed obblighi indicati all'art. 10- "Ammissibilità della spesa" e all'art. 11- "Rendicontazione" della Convenzione tra Roma Capitale-MiSE, come anche rappresentati nell'informativa beneficiari fornita dal MiSE.

3. In particolare, ciascun Research e Technical Partner, per quanto di competenza, in fase di rendicontazione del SAL/ saldo è tenuto a trasmettere a Roma Capitale: • una relazione descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento, inclusa

sintetica descrizione sulla tempistica di attuazione, con cronoprogramma aggiornato e confrontato con quello previsto nella Scheda Operativa approvata dal MiSE; la relazione dovrà altresì contenere l'indicazione della motivazione di eventuali ritardi e/ o criticità riscontrate, nonché la quantificazione degli indicatori di output.

• tabelle riepilogative delle spese sostenute, articolate per macrovoce, datate e sottoscritte;

• timesheet del personale rendicontato nel periodo di riferimento, datati e sottoscritti; • copia dei documenti contabili e relative quietanze; • DSAN di conformità della documentazione presentata; • ogni altra documentazione amministrativo-contabile utile a comprovare le attività

svolte e le spese sostenute; • in caso di saldo, DSAN di avvenuta realizzazione del progetto (completamento delle

attività). 4· I Research e Technical Partner prendono atto della tempistiche per la

presentazione dei SAL/saldo riportate nel documento "informativa beneficiari" del MiSE e si impegnano a trasmettere tempestivamente a Roma Capitale la documentazione

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ROMA di cui al presente articolo affinché Roma Capitale sia messa nelle condizioni di trasmettere, in relazione al periodo di riferimento, in tempo utile (entro 2 mesi) la relativa rendicontazione al MiSE, pena la non ammissibilità della spesa.

5· Le fatture o gli altri documenti avente valore probatorio equivalente, redatte secondo le norme fiscali e nel pieno rispetto della legge n. 136j2010 e s.m.i. saranno intestate al Roma Capitale e dovranno riportare la seguente dicitura: "Progetto CTE- Roma Open Lab"; CUP J84120000710008; Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga- FSC 2014-2020".

Art.12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136j2010, le Parti assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente Accordo a pena di nullità dello stesso, per cui tutte le transazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate utilizzando un conto bancario dedicato, esclusivamente tramite bonifico bancario owero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, le Parti si impegnano a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario owero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Accordo.

3· Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), se previsto dalle norme vigenti, e il codice unico di progetto (CUP).

4· Per i movimenti finanziari relativi al presente Accordo, i Partner utilizzeranno i seguenti conti bancari: • Sapienza Università di Roma:

Banca: ______________ _ IBAN ______ _ conto corrente intestato a ----------------

• Università degli studi di Roma T or Vergata: Banca: ______________ _ IBAN _____ _ conto corrente intestato a ______________ _

• Università degli Studi Roma Tre: Banca: ______________ _ IBAN ______ _ conto corrente intestato a ______________ __

• Università Luiss Guido Carli: Banca: ---------------IBAN ______ _ conto corrente intestato a ---------------

• L Venture Group S.p.A.: Banca: ______________ _ IBAN ______ _

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ROMA conto corrente intestato a ----------------

• Innova s.r.l.: Banca: ______________ _ IBAN ____________ _ conto corrente intestato a ----------------

• Peekaboo s.r.l: Banca: ______________ _ IBAN ____________ _ conto corrente intestato a ______________ __

Art. 13 - Soggetti Co-finanziatori

1. I soggetti co-finanziatori al progetto, individuati da Roma Capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, sono definiti come segue :

o Corporate Partner, i quali coadiuveranno la Capofila e i Partner nella definizione delle Challenges verso le startup, nella promozione di workshop, nella formazione per il trasferimento tecnologico e per lo sviluppo di proposte per appalti innovativi; o Brand Partner, i quali promuoveranno workshop in co-branding per iniziative al di fuori dei percorsi di accelerazione e di trasferimento tecnologico.

2. I co-finanziatori saranno soggetti agli obblighi e facoltà declinati nell'avviso pubblico previsto per la loro individuazione.

Art. 14 - Durata

l. Il presente Accordo è efficace tra le Parti dal giorno dell'ultima sottoscrizione fino alla data di definitiva approvazione della rendicontazione finale del Progetto e successiva erogazione del saldo del finanziamento, di cui all'articolo 9 - "Erogazione finanziarie" della Convenzione Roma Capitale - MiSE,_

2. Rimane in capo a Roma Capitale la titolarità del progetto. Roma Capitale potrà decidere di proseguire lo sviluppo delle attività del progetto, anche individualmente o secondo una nuova riorganizzazione, al termine del finanziamento MiSE, senza che i sottoscrittori del presente Accordo abbiano nulla a pretendere.

3. Restano fermi gli obblighi relativi alle informazioni espressamente identificati come «confidenziali» o «riservate», di cui al successivo art. 17, e doveri di collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, che hanno validità per un ulteriore periodo di 5 anni, decorrenti dalla scadenza del presente Accordo.

Art. 15 - Ritardi e inadempimento

1. In presenza di ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma di cui al Progetto o inadempienze o spese irregolari, in grado di condizionare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi finanziati, ovvero nel caso in cui il Partner non destini le risorse indicate nel gruppo di lavoro specificato nella Scheda Operativa, inclusi eventuali aggiornamenti della stessa approvati dal MiSE, Roma Capitale procede a farne contestazione scritta ai Partner. Gli stessi devono fornire motivate giustificazioni, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione. Qualora i Partner

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ROMA non forniscano alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, Roma Capitale, procede alla sospensione dell'erogazione delle somme verso il Partner inadempiente, fino al superamento delle cause che l'hanno determinata.

2. I Partner riconoscono a Roma Capitale la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che, a seguito di verifica, fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione delle attività progettuali. Al fine di garantire la continuità del team di lavoro, i Partner si obbligano a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine che verrà stabilito da Roma Capitale con apposita comunicazione, termine che potrà essere definito tra i 45 e i 6o giorni.

3. Roma Capitale, fermo il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo nel caso in cui il perdurare delle cause che hanno determinato la sospensione dell'erogazione delle somme pregiudichi il completamento del Progetto.

4· Roma Capitale può in ogni caso risolvere, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il rapporto obbligatorio derivante del presente Accordo, nei confronti del singolo Partner, previa comunicazione ai tutti i Partner, tramite PEC, anche nei seguenti non tassativi casi: a) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs.

n. 231/01, che impediscano al partner di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

b) qualora nei confronti del partner sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo So del D. Lgs. n. so/2016 e ss.mm.ii.;

c) in caso di violazione degli obblighi in materia di lavoro; d) in caso di violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; e) in caso di violazioni degli obblighi di riservatezza; t) in caso di affidamento a terzi di attività di Progetto; g) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

s. Nel caso di risoluzione del contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno in favore di Roma Capitale, il Partner ha diritto soltanto al rimborso per le spese sostenute per le prestazioni regolarmente eseguite, rendicontate ed approvate dal MiSE. 6. Dalla data di efficacia della risoluzione, il Partner dovrà cessare tutte le attività, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Roma Capitale.

7· In caso di risoluzione, il Partner si impegna, sin d'ora, a fornire a Roma Capitale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle attività.

8. La risoluzione non rappresenta un atto di autotutela ex art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e, dunque, è esclusa l'applicazione dei termini ivi previsti.

Art. 16 - Recesso

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse Roma Capitale può recedere unilateralmente dall'Accordo.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali e riservatezza 17

ROMA 1. Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del

trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e dal D.Lgs.196/2003, come armonizzato dal D.Lgs.101j2018. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei diritti di riservatezza e degli altri diritti fondamentali dei terzi destinatari.

2. Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione e/ o pubblicazione previsti dalla normativa vigente e per tutta la durata dell'Accordo, e per un periodo di 5 anni successivo alla risoluzione del Presente Accordo, ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni o i dati, inerenti l'Accordo, forniti dall'altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata.

3· Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a: a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato

e per lui liberamente disponibili; b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da

parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti; c) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti

abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;

d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

4. Le Parti si impegnano a fare uso delle informazioni espressamente dichiarate «confidenziali» o «riservate» di cui verranno a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e nello svolgimento del Progetto solo allo scopo strettamente necessario all'esecuzione delle medesime, obbligandosi a trattare le informazioni con gli stessi standard di riservatezza applicati alle proprie informazioni. In particolare le Parti si impegnano a non divulgare, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le informazioni «confidenziali» o «riservate», di qualsivoglia natura, di cui siano venute a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e nell'ambito del Progetto, né potranno usarle, sfruttarle o disporne in proprio o tramite terzi, mantenendo su di esse la massima segretezza. Le informazioni «confidenziali» o «riservate» di proprietà di una Parte non potranno essere oggetto di utilizzazione delle altre Parti, se non per finalità strettamente connesse al Progetto, e previo consenso della Parte proprietaria e garantendo modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti stesse o agli interessati. s. Le informazioni proprietarie non saranno utilizzate in alcun modo in concorrenza con le attività dell'altra Parte. 6. Le informazioni «confidenziali» o «riservate» e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel progetto e previo assenso della Parte proprietaria. 7. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

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ROMA 8. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di effettuare comunque ogni azione ritenuta necessaria a tutela propria e/ o di terzi aventi causa in caso di inadempienza di qualunque obbligo relativo al predetto vincolo di riservatezza, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 18 - Divulgazione delle informazioni e risultati

1. Ciascuna delle Parti può rilasciare dichiarazioni ufficiali sui media o altre comunicazioni pubbliche riguardanti le iniziative e le attività comuni, a condizione che le bozze di diffusione delle relative notizie siano preventivamente inviate ed approvate dall'altra Parte. L'eventuale diniego deve essere congruamente ed opportunamente motivato.

2. Il trattamento delle informazioni di progetto è analogo sia per le Parti che per eventuali ulteriori soggetti coinvolti. Qualunque divulgazione di informazioni o pubblicazione di risultati, effettuata in modalità cartacea o digitale, per iscritto owero oralmente, durante il periodo di validità dell'Accordo o dopo la sua conclusione, richiede sempre l'autorizzazione scritta delle Parti.

3. Le Parti si impegnano, nell'ambito di Comunicati Stampa, articoli, presentazioni e, più in generale, di ogni altra forma di divulgazione, anche scientifica, riguardante -anche solo parzialmente - i risultati delle attività di cui al presente Accordo e al Progetto, a riferire che i risultati raggiunti derivano da attività condotte nell'ambito degli stessi.

Art. 19 - Partecipazione ai processi di innovazione aperta

1. Le Parti si impegnano ad assicurare il corretto equilibrio tra principi di innovazione aperta, la massimizzazione degli impatti socio-economici positivi derivanti dal progetto finanziato in prevalenza con fondi pubblici, l'incremento della competitività delle startup, PMI e corporate aderenti al progetto e gli investimenti in ricerca e sviluppo condotti dai soggetti partner pubblici e privati coinvolti.

2. Le attività che saranno svolte nell'ambito della CTE- ROL, sono ispirate a metodologie e buone pratiche di innovazione aperta, le quali prevedono la più ampia disponibilità da parte dei soggetti Partner coinvolti a vario titolo, in coerenza con il precedente articolo 17, alla messa in condivisione di informazioni, competenze, tecnologie e metodi anche oggetto di privativa industriale, progetti e know-how in generale, verso i principali destinatari del progetto, owero Startup e PMI, che saranno coinvolte nelle attività CTE­ROL tramite procedure adeguatamente pubblicate e promosse dall'Amministrazione Capofila e dagli altri Partner.

3. Qualsiasi elemento oggetto di privativa industriale (quali marchi, brevetti, modelli, design e diritto d'autore per le opere dell'ingegno, di seguito "elemento industriale") impiegato per le attività di ricerca e sviluppo condotte dalle Startup e PMI e finalizzate alla sperimentazione dei prodotti e servizi innovativi basati sulle tecnologie emergenti nell'ambito dei percorsi strutturati nella CTE Roma, potrà essere messo a disposizione a titolo gratuito da parte dei soggetti Partner, nell'interesse per questi ultimi di veder sviluppato quello stesso elemento industriale in termini di innovazione tecnologica e di mercato.

4. L'impiego di qualsiasi elemento industriale a posteriori o comunque al di fuori delle attività strettamente correlate alla sperimentazione nell'ambito della CTE- ROL, dovrà essere disciplinato tra il soggetto Partner proponente dell'elemento industriale e il soggetto sviluppatore dello stesso, Startup e PMI destinataria, secondo la normativa di

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ROMA riferimento e secondo termini e condizioni stabiliti tra le Parti (Accordi esterni al presente).

5· Nell'ambito di tali Accordi, che esulano dalle attività del CTE - ROL, si richiede espressamente che il soggetto partner proponente dell'elemento industriale non abusi della propria posizione dominante nei confronti della Startup o PMI destinataria, impedendo così lo sviluppo industriale e commerciale per i prodotti e servizi elaborati nella CTE- ROL, adottando, altresì, valutazioni eque e che consentano la remunerazione dei propri investimenti e quelli della Startup o PMI destinataria.

6. Rimane inteso che prodotti e servizi realizzati da Startup e PMI destinatarie delle attività della CTE- ROL restano di loro esclusiva titolarità e disponibilità in quanto frutto di loro elaborazione, fermi restando i diritti del soggetto Partner proponente dell'elemento industriale come sopra previsti.

Art. 20 - Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo.

2. Nel caso in cui non sia stato possibile addivenire ad alcuna composizione bonaria tali controversie sono devolute, secondo le ordinarie regole di riparto di giurisdizione, alla competenza del Tar Lazio, in giurisdizione esclusiva, o a quella del Tribunale di Roma.

Art. 21 - Comunicazioni

Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

• Per Roma Capitale: [email protected]

• Per Sapienza Università di Roma:

• Per Università degli studi di Roma T or Vergata:

• Per Università degli Studi Roma Tre:

• Per Università Luiss Guido Carli:

• Per L Venture Group S.p.A.:

• Per Innova s.r.l.:

• Per Peekaboo s.r.l.:

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ROMA Art. 22 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il presente atto è soggetto/non è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell' ..... 3· Ai sensi del ....... il presente Accordo è esente/non è esente dall'imposta di bollo. 4· Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto dalle Parti, pena nullità, con firma

digitale valida alla data di apposizione della stessa e a norma di legge.

Allegati:

a. Allegato A_Progetto Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma - Open Tech Lab Roma (ora "Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma - Roma Open Lab") presentato in data 27.07.2020;

b. Allegato B _"Determina_approvazione_graduatoria_ CDT _dicembre_2020" (Determina MISE del 24.12.2020 di approvazione ed ammissione a finanziamento del Progetto);

c. Allegato C_"Allegato_l_Convenzione_l.odef.docx-signed" (Convenzione Roma Capitale- MiSE del 08.02.2021);

d. Allegato D_"Si.Ge.Co. - Sistema di Gestione e Controllo - FSC_ V1.2 del 04_07 _2019";

e. Allegato E_"MOP - Manuale operativo delle procedure di gestione e controllo -FSC_ V1.2 del 04_07_2019";

f. Allegato F _Informativa beneficiari_Asse 1 (redatta dal MiSE); g. Allegato G_Governance e gestione; h. Allegato H_ Organizzazione Progetto e Ruoli; 1. "Allegato I_CTE l Roma Open Lab- Scheda Operativa" e relativo cronoprogramma

(Allegato h_ Cronoprogramma_ CdTE_202106); J. Allegato J_"Allegato l_ Tabelle spese sostenute Roma Capitale"; k. Allegato K_"Allegato 2_ Timesheet".

Per Roma Capitale Per Sapienza Università di Roma Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana

Per Università degli studi di Roma Tor Vergata

Per Università degli Studi Roma Tre

Per Università Luiss Guido Cari i

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ROMA

Per L Venture Group S.p.A.

Per Innova s.r.l.

Per Peekaboo s.r.l.

Art. 23 - Clausole Vessatorie

Le parti accettano espressamente e sottoscrivono le Clausole Vessatorie quali recesso, eventuali sospensioni delle attività, individuazione del Foro territoriale di competenza, di cui agli artt. 15, 16 e 20 del presente Accordo.

Per Roma Capitale Per Sapienza Università di Roma Ufficio di Scopo Progettazione e Innovazione Economica Urbana

Per Università degli studi di Roma Tor Vergata

Per Università Luiss Guido Carli

Per L Venture Group S.p.A.

Per Innova s.r.l.

Per Peekaboo s.r.l.

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