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26/01/2011ORE DI SOSTEGNO INADEGUATE: LA SENTENZAL'Avvocato Gaetano De Luca del Servizio LegaleLEDHA commenta la recente ordinanza del 10gennaio 2011 che ha dichiarato la naturadiscriminatoria della inadeguata assegnazione delle
ore di sostegno nella quale LEDHA ha avuto parte attiva
Il 2011 è iniziato con una novità importantissima in materia di inclusionescolastica. Il Tribunale di Milano con la recentissima ordinanza del 10gennaio 2011 ha infatti dichiarato la natura discriminatoria dellainadeguata assegnazione delle ore di sostegno.Il provvedimento del magistrato milanese trae origine da un ricorsocollettivo presentato nel novembre 2010 dalla Ledha e da 17 genitori inrappresentanza dei diritti dei loro figli con disabilità.
Il ricorso è stato promosso utilizzando la poco conosciuta Legge67.2006 che di fatto ha introdotto anche in Italia una tutelaantidiscriminatoria a favore delle persone con disabilità identica aquella prevista a tutela degli stranieri.L'idea e la scelta di utilizzare lo strumento antidiscriminatorio, anziché iltradizionale ricorso al Tar, è nata da un lavoro di analisi e riflessionegiuridica in cui la competenza del Servizio Legale Ledha in materia didiritto antidiscriminatorio a tutela delle persone con disabilità si è unitaalla lunga esperienza in diritto antidiscriminatorio a tutela di altrecategorie deboli fatta in Tribunale dai legali dell'Associazione Avvocati PerNiente.
Questo lavoro di studio ci ha portato alla decisione di utilizzare il dirittoantidiscriminatorio con l'obiettivo di far finalmente emergere come uninadeguato ed insufficiente supporto al processo di inclusione scolasticacostituisca prima di tutto una ingiustificata e grave discriminazione, oltreche una chiara violazione della legislazione scolastica.La strada giuridica intrapresa pertanto è stata molto diversadall'esperienza giudiziaria fatta sino ad ora da altri genitori
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Infatti nelle centinaia di cause promosse in questi anni in tutta Italia, ilricorso veniva presentato al Tar contestando l'illegittimità deiprovvedimenti della amministrazione scolastica in quanto lesivi dellanormativa in materia di inclusione scolastica. Questa volta invece si è voluto ricorrere al Tribunale Ordinario utilizzandola Legge 67 proprio per far accertare la discriminatorietà delcomportamento della amministrazione scolastica.
Si tratta di una approccio giuridico e culturale che sino ad oggi non eramai stato utilizzato per contestare l'inadeguata assegnazione di ore disostegno e che pertanto poteva non essere facilmente fatto proprio daimagistrati.Ed invece il magistrato Dott. Patrizio Gattari ha dimostrato una notevolepreparazione e competenza in materia di diritto antidiscriminatorio,emettendo un provvedimento di grande interesse giuridico.
Nel percorso logico-argomentativo utilizzato per arrivare alla decisionefinale il giudice infatti utilizza e richiama in modo chiaro molti dei principie dei concetti che stanno alla base del diritto antidiscriminatorio e delgenerale diritto all'inclusione sociale e scolastica delle persone condisabilità: accomodamento ragionevole, diritto soggettivo,partecipazione, diritto fondamentale, divieto di discriminazione,discriminazione indiretta, irrilevanza della volontà di discriminare. Si tratta di affermazioni che, forse per la prima volta in Italia, vengonochiaramente sancite in un unico provvedimento giurisdizionale. Questo èil motivo per cui questo provvedimento ha una rilevanza storica.
Ma vediamo un po' nel dettaglio alcuni passaggi cruciali dell'ordinanza. Innanzitutto il giudice comincia il suo percorso argomentativorichiamando la recente sentenza 80.2010 della Corte Costituzionalenonché altre sentenze della Consulta che in questi anni si sono occupatedi diritto all'inclusione scolastica (215.1987 - 406.1992 - 431 e 251.2008- 269.2009), per ricordare come il diritto all'istruzione della persona condisabilità si configura come un diritto fondamentale.Viene poi richiamata la recente Convenzione Onu sui diritti delle personecon disabilità del 13 dicembre 2006 (entrata in vigore in Italia con laLegge 3 marzo 2009 n. 18) secondo cui il diritto all'inclusione scolasticadeve essere garantito anche attraverso la predisposizione diaccomodamenti ragionevoli al fine di andare incontro alle esigenzeindividuali dei disabili.
Sulla base di queste presupposti normativi di diritto internazionale ecostituzionale, e dopo aver richiamato anche la normativa ordinaria(Legge 104.1992) che riconosce nel nostro ordinamento interno il dirittosoggettivo alla inclusione scolastica, il Tribunale milanese entra nelmerito della questione, affermando che se il diritto della persona condisabilità si configura come diritto fondamentale la cui fruizione èassicurata tramite misure di sostegno idonee a garantire la frequenzascolastica insieme agli altri studenti normodotati, "la scelta discrezionaledell'amministrazione scolastica di ridurre le ore di sostegno agli studentidisabili è idonea a concretare una discriminazione indiretta vietata dallaL. 67. 2006, ogni qualvolta essa non si accompagni ad unacorrispondente identica contrazione della fruizione del diritto allo studioanche per tutti gli altri studenti normodotati ..."
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In altre parole in giudice utilizza un approccio nuovo nel valutare lalegittimità del comportamento dell'amministrazione scolastica, spiegandocome non ci sarebbe stata alcuna violazione di legge se il Ministeroavesse ridotto le ore di didattica anche agli altri studenti, e non solo leore di sostegno agli alunni con disabilità. Molto importante anche il punto in cui il giudice rileva che non serve adescludere la discriminazione il fatto che agli alunni con disabilità venganogarantite le stesse ore di insegnamento curriculare, in quanto per glialunni con disabilità l'insegnante di sostegno costituisce uno strumentoindispensabile per garantire una adeguata attuazione del loro dirittoall'istruzione e allo studio.
Ed infatti nell'udienza del 20 dicembre 2010 alcuni genitori presentihanno fatto presente al giudice come in virtù della insufficiente presenzadell'insegnante di sostegno i loro figli erano costretti a frequentare unorario ridotto. Da qualche parte poi è stato sostenuto che concentrare le azioni soltantosugli insegnanti di sostegno significa considerare l'alunno disabiletotalmente diverso dagli altri con il rischio che numerose pronunce deiTribunali potrebbero portare alla reistituzione delle scuole speciali,riteniamo che si tratti di posizioni molto pericolose, fuorvianti edinaccettabili da un punto di vista giuridico e morale.Se è vero che il processo di inclusione scolastica degli alunni condisabilità presuppone una presa in carico da parte di tutta la comunitàscolastica e che quindi non è corretto affidarlo al solo insegnante disostegno, non bisogna dimenticarsi però che un alunno con disabilità habisogni specifici e diversi. Ed è proprio in virtù della propria diversità (chenon può essere negata) che ha bisogno di supporti didattici, educativi,organizzativi specifici. Tutto ciò allo scopo di consentirgli di partecipare alpari degli altri compagni di classe alla vita scolastica. Senza questisupporti l'alunno con disabilità verrebbe di fatto messo in condizioni didisparità sostanziale rispetto agli altri compagni e quindi sarebbediscriminato.
In parole più semplici non si può sostenere che gli alunni condisabilità debbano essere formalmente trattati allo stesso mododegli altri alunni. Trattate nello stesso modo situazioni diverse significadiscriminare. Questo è un principio fondamentale del dirittoantidiscriminatorio che probabilmente fa fatica ad essere pienamentecompreso dalla collettività ma che costituisce oramai una regola che leamministrazioni pubbliche devono tenere ben presente.
Un altro passaggio molto importante è quello in cui il giudice evidenzial'irrilevanza della volontà di discriminare, affermando che "la pubblicaamministrazione non può utilmente invocare l'assenza di unavolontà di discriminare".Insomma quello che conta è l'effetto discriminatorio della scelta delMinistero: aver messo gli alunni con disabilità in una situazione disvantaggio rispetto a quella degli altri alunni. E' questo è stato sufficienteper portare il Tribunale di Milano a condannare l'amministrazionescolastica a fornire entro un mese il medesimo numero di ore di sostegnodell'anno passato.
Avv. Gaetano De Luca - Servizio Legale LEDHA
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Leggi il precedente articolo riguardante la sentenza
Leggi l'opinione di Donatella Morra - LEDHA Scuola
Leggi l'articolo relativo alla lettera inviata da LEDHA al Ministerodell'Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale
Ledha Via Livigno, 2 - 20158 Milano :: tel. 02 6570425 :: [email protected] da Head&Hands & MediaDesign
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE I MILE
IL GIUDICE
Visto ii ricorso ex art. 3 L. n. 67 del 2006 proposto da Bettoni Francesco e Melia
Giovanna, Bifulco Francesco e Moreno Y Cabezas Maria, De Pasquale Fabio e
Giarratana Rossella, Lo Presti Filippo e Sirianni Bruna, Panichi Andrea e Corona
Sandra, Perini Flavio e Terragni Loredana, Porceddu Emanuele e Deidda Daniela,
Guarraci Doris Debora; Aiolfi Francesco e Caffarella Beatrice, Artosin Guido e
Piccoli Chiara, Belvedere Mara Emanuela, Celeghini Ethel Marta, Giovannini
Claudio e Spallino Maria, Di Maio Corrado e Malinverno Maura, Matteotti Stefano
Guido e Sinchich Barbara, Musso Gaetano e Corbelli Giusi, De Castiglione Anna,
in proprio e quali genitori esercenti Is potesta sui figli minori )ndicati net ricorso,
nonche I'Associazione Ledha-Lega per i diritti Belle persone con disability in
persona del presidente pro-tempore, nei confront del Minister° dell'Istruzione,
University e Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, deil'Ufficio
Scolastico Provinciale di Milano, dell'Istituto Comprensivo "Cavalieri" di Milano,
della Scuola Primaria 'Ferrante Apart" di Milano e dell'I.T.S.O.S. "Albe Steiner" di
Milano, in persona del rispettivo legate rappresentante pro-tempore;
sciogliendo la riserva che precede;
esaminati gli atti ed i document, osserva.
L'associazione Ledha — legittimata ad agire ex art. 4 L. n. 67 del 2006 — e gli altri
ricorrenti, tutti genitori esercenti la potesta sui figli minori disabili iscritti agli istituti
scolastici "Cavalieri", "Ferrante Aporti" e "Albe Steiner" di Milano, lamentano che
nell'anno scolastico in torso (2010/2011) gli alunni disabili si sono visti ridurre
sensibilmente per ragioni di bilancio le ore di "sostegno" e deducono che tale
scelta delle amministrazioni scolastiche concreterebbe un'illecita discriminazione
dei minori rappresentati, i quail in tal modo avrebbero visto leso it lore diritto allo
studio costituzionalmente garantito, in violazione della discipline antidiscriminatoria
prevista nella L. n. 67 del 2006.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato si e costituita per tutti i convenuti, fra cui
l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e l'Ufficio Scolastico Provinciale di
Milano che, tuttavia, essendo articolazioni periferiche del Ministero dell'Istruzione
(pure convenuto) prive di autonoma soggettivita giuridica, non sono legittimati
passivi a contraddire alla domanda avanzata dai ricorrenti.
Le amministrazioni pubbliche convenute non contestano affatto la effettiva
riduzione delle ore di sostegno di cui possono usufruire gli alunni disabili rispetto a
quelle garantite agli stessi nell'anno scolastico precedente: iustifica tale scelta
con i tagli di bilancio subiti (anche) dalle amministrazioni scolastiche e contesta che
cio integri una discriminazione diretta o indiretta.
La legge 1/3/2006 n. 67 - "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con
disability vittime di discriminazioni" - al comma 1 dell'art. 1 (finality e ambito di
applicazione) afferma: "La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della
Costituzione, promuove la plena attuazione del principle di parity di trattamento a
delle pari opportunity nel confront! del/6 , persone con .disability di cui all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse pieno
godimento del lore diritti civil!, politic], economic! e L'art. 2 della medesima
legge (nozione di discriminazione) precisa: 1. II principle di parity di trattamento
comporta che non pue essere praticata alcuna discrirninazione in pregiudizio delle
persona con disability. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi
alla disability, una persona 6 trattata mend favorevolmente di quanto sia, sia stata
o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha
discriminazione indiretta quando una disposizione, un criteria, una prassi, un atto,
un patto a un cornportamento apparentemente neutri mettono una persona con
disability in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persona (...). L'art. 3
della L. 67/2006 richiama per la tutela giurisdizionale ii procedimento disciplinato
dall'art. 44 del T.U. Immigrazione contro i comportamenti discriminanti di privati o
della PA per motivi razziali, etnici, politici a religiosi.
Nell'affrontare it merito della domanda di tutela avanzata dai ricorrenti e per meglio
inquadrare ii diritto degli alunni disabili les°, giova richiamare taluni passaggi della
sentenza n. 80 del 2010 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita
dei commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) che
avevano introdotto nell'ordinamento un limite massima al nuviero dei posti degli
insegnanti di sostegno ed esciuso la possibility di assumere insegnanti di sostegno
in deroga, gia prevista dalla L. n. 449 del 1997, in presenza nelle classi di studenti
con disability grave. Nel ritenere "irragionevole" la scelta fatta dal legislature nella
finanziaria 2008 it Giudice delle Leggi ha affermato: "Ciascun disabile 6 coinvolto
un process° di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella
societa; processo all'intemo del quale l'istruzione e l'integrazione scolastica
rivestono un ruolo di primp piano; sotto it profilo normativo, it diritto all'istruzione del
disabili e oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale
che di quell° interno. In particolare, per quanto attiene alla normative
internazionale, viene in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persona con disability, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite H
13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale it 3 maggio 2008 e
ratificata e resa esecutiva dallaalia con legge 3 marzo 2009, n. 18, it cui art. 24
statuisce che gli Stati Parti "riconoscono it diritto delle persone con disability
all'istruzione". Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere
garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al
fine di "andare incontro alle esigenze individuali" del disabile (art. 24, par. 2, lett. c),
della Convenzione). Quanto all'ordinamento interno, in attuazione dell'art. 38, terzo
comma, Cost., it diritto all'istruzione del disabili e l'integrazione scolastica degli
stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-
quadro per I'assistenza, ('integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate); legge che, come gia osservato da questa Corte, 6 volta a
"perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale 6
quello di garantire in tutto it territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione
di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps" (sentenza n. I
406 del 1992). In particolare, (`art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce
al disabile it diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola
materna fino all'universita (comma 2). Questa Corte ha gia avuto modo di precisare
che la partecipazione del disabile "al processo educativo con insegnanti e
compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e
puo contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialita dello svantaggiato"
(sentenza n. 215 del 1987). Pedant°, it diritto del disabile all'istruzione si configura
come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto e assicurata, in particolare,
attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire al portatori di
handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione" (sentenza n. 215 del 1987). Tra le
varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente
specializzato, chiamato per l'appunto ad adempiere alle "ineliminabili (anche sul
piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno" a favore degli alunni
diversamente abili (sentenza n. 52 del 2000) (...)" (vd Corte Cost. sentenza n. 80
del 2010).
Dopo aver ricordato che "secondo costante giurisprudenza di questa Corte, it
legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle
persone disabili gode di discrezionafita (da ultimo, ex plurimis, sentenze n. 431 e
251 del 2008, ordinanza n. 269 del 2009)" la Corte Costituzionale ha altresi
precisato che "(...)sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, detto potere
discrezionale non ha carattere assoiuto e trova un limite nel "[...] rispetto di un
nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati" (sentenza n. 251 del 2008 che
richiarna sentenza n. 226 del 2000)".
La L. 6712006 prevede dunque un assoluto divieto di discriminazione in danno
delle persone disabili - gia introdotto in precedenza nel campo del diritto del lavoro
dal D.Lvo 216/2003 - per favorire quanta piu possibile, in attuazione del principio di
uguaglianza sostanziale sancito nell'art. 3 Cost, it pieno godimento dei loro diritti
civil', politici, economici e sociali, e nella sentenza n. 80 del 2010 la Corte
Costituzionale individua anche ii limite della discrezionalita legislativa in tale
materia nel rispetto del nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati». Non
pare dubbio che identico limits deve trovare applicazione anche con riferimento
all'att vita della pubblica amministrazione che vada ad incidere sul diritto
all'istruzione dei disabili.
Posto che, per usare le parole della Consulta, "il diritto del disabile all'istruzione si
configura come un diritto fondamentale" la cui fruizione 6 assicurata tramite
"misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la
frequenza degli istituti d'istruzione" insieme agli altri studenti normodotati e che "tra
Is vane misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente
4
specializzato, chiamato per I'appunto ad adempiere aile "ineliminabili (anche sul
piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno" a favore degli alunni
diversamente abili", la scelta discrezionale dell'amministrazione scolastica di
ridurre le ore di "sostegno" agli studenti disabili e idonea a concretare un'indiretta
discriminazione, vietata dalla L. n..67 del 2006, ogni qual volta essa non si
accompagni ad una corrispondente identica contrazione della fruizione del diritto
alto studio anche per tutti gli altri studenti normodotati e risulti in concreto
inadeguata al «rispetto del nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati».
Nel sindacare se la scelta delle amministrazioni scolastiche possa rientrare nella
legittima discrezionalita amministrativa — magari dettata da esigenze di bilancio o
concreti invece un'illecita discriminazione indiretta ai danni degli studenti disabili
occorre dunque verificare se la riduzione delle ore di "sostegno" in precedenza I
garantite agli studenti disabili trovi una corrispondente contrazione di didattica per
gli studenti non svantaggiati, in modo che l'esercizio del "diritto alto studio" sia stato
parimenti "ridotto" per tutti gli studenti e non si sia invece verificata un'indiretta
discriminazione solo per gli studenti disabili. Tale "parallelismo" non viene neppure
prospettato dalle amministrazioni pubbliche convenute le quali, come detto, si
limitano ad invocare a giustificazione della riduzione di ore di sostegno per gli
alunni disabili le scelte di riduzione della spesa pubblica operate dal legislatore
nella cd Legge di stability e nelle minori risorse economiche destinate all'istruzione.
Non viene neppure dedotto dall'amministrazione pubblica che a fronte della
pacifica riduzione delle ore di sostegno gia garantite agli studenti disabili e
necessarie per assicurare quanta piCi possibile agli stessi it loro diritto alto studio e
la proficua partecipazione all'attivita didattica insieme agli altri alunni normodotati —
vi sia stata per ragioni di bilancio una corrispondente riduzione delle ore di didattica
per tutti gli alunni. Ne rileva per escludere la discriminazione ii fatto che agli alunni
disabili vengano garantite — in linea "teorica" come si dira — le medesirne ore di
lezione prestate dagli insegnanti che svolgono l'attivita didattica per l'intera classe
di alunni. La contestuale presenza del docente specializzato per l'insegnamento
agli alunni disabili che ne hanno diritto costituisce - per espressa previsione
legislativa e come ribadito anche dalla Corte Costituzionale - indispensabile
strumento per adempiere alle "ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme
di integrazione e di sostegno" a. favore deg.li alunni diversamente abili" i quali
altrimenti non vedrebbero adeguatamente garantito ii loro diritto all'istruzione e allo
studio.
Dal momento che la riduzione delle ore di sostegno agli alunni disabili ha
indubbiamente comportato una contrazione del loro ditto fondamentale
all'istruzione, is sceita della pubblica arroninistrazione, finendo per incidere
negativamente solo sulle situazioni giuridiche soggettive dei disabili, concreta
un'illecita discriminazione indiretta a loro danno.
Come 6 evidente non 6 compito del giudice ordinarlo sindacare le scelte politiche e
di bilancio che competono al legislatore, ma esse non possono essere
semplicisticarnente richiamate dall'amministrazione pubblica per giustificare scelte
che finiscono in concreto per risultare discriminanti e lesive del diritto all'istruzione
dei disabili rispetto agli studenti non. svantaggiati. Diversamente opinando, si
dovrebbe arrivare ad affermare che nel caso it legislatore decidesse di ridurre in
maniera ancor piu drastica le risorse destinate a garantire a tutti it diritto
costituzionale all'istruzione — favorendo altri settori e perseguendo altre finalita —
Famministrazione scolastica potrebbe addirittura decidere di ridurre fino quasi ad
escludere agli studenti disabili it "sostegno" didattico necessario per favorire loro
quanto piu possibile la fruizione di tale dirillo.
Come pure la pubblica amministraZione non puo utilmente invocare l'assenza di
una volonta di discriminare gli studenti disabili.
E' del tutto irrilevante che la discriminazione — diretta o indiretta — sia frutto di una
volonta di discriminare. Cio che rileva ai fini dell'accoglimento dell'invocata tutela
che "(...)per motivi connessi a//a disability, una persona e trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile
in situazione analoga", ovvero che "(,..)una disposizione, un criterio, una prassi, un
atto, un patto o . un cornportamento apparentemente neutri mettono una persona
con disability in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone" (art. 2 L.
67/2006).
Nei caso di specie, come detto, la riduzione delle ore di sostegno di cui gli alunni
disabili (molti peraltro affetti da disability "grave", come documentato) rappresentati
dai ricorrenti usufruivano nel precedente anno scolastico 2009/2010 non viene
neppure astrattamente giustificata dall'amministrazione pubblica con una
corrispondente contrazione del diritto allo studio anche degli altri studenti
normodotati, bensi unicamente su asserite ragioni di bilancio. Pare innegabile che
per effefto della riduzione delle ore di sostegno gli alunni disabili siano venuti a
trovarsi in una obiettiva situazione di svantaggio rispetto a quella degli altri alunni,
al punto che - second() quanto allegato nel ricorso e riferito da taluni ricorrenti
comparsi in udienza alcuni alunni affetti da disability grave sono di fatto "costretti"
a frequentare meno ore di lezione degli altri, proprio per l'assenza dell'insegnante
di sostegno che la scuola non 6 in condizione di fornire.
4
Va dunque affermata la natures indirettamente discriminatoria della scelta
amministrativa lamentata dai ricorrenti nell'atto introduttivo e va ordinato
alramministrazione pubblica statale e agli istituti scolastici presso cui sono iscritti
figli dei ricorrenti la cessazione della condotta discriminatoria mediante ii ripristino
delle ore di sostegno garantite a ciascun alunno disabile nel precedente anno
scolastico.
Considerato che, come pure pacificamente dedotto dalle parti, anche negli anni
scorsi le ore di sostegno di cui ciascun disabile usufruiva (in relazione alle
peculiarita del caso concreto e principalmente al grado di disability di ogni alunno)
erano state ridotte senza che gli interessati se ne siano doluti - evidentemente non
avendo ritenuto discriminatorie le passate scelte dell'amministrazione' scolastica a
differenza di quanto awenuto con riferimento a quelle per l'annp in torso e che it
servizio di sostegno garantito a ciascun alunno disabile dall'amministrazione
scolastica nell'anno 2009/2010 deve presumersi avvenuto secondo le regole della
buona amministrazione, si ritiene che it "nucleo indefettibile di garanzie per gli
interessati" che le amministrazioni scolastiche debbono garan .tire coincida con it
servizio reso nell'ultimo anno scolastico (2009/2010), sulla base di scelte
liberamente fatte dall'amministrazione pubblica e rispetto alle quail gli interessati
non hanno ritenuto di lamentare alcunche.
Va pertanto ordinato ai convenuti, ognuno per le rispettive competenze, di fornire,
entro trenta giorni dally comunicazione del presente provvedimento, a ciascun
alunno disabile rappresentato dal ricorrenti ii medesimo numero di ore di sostegno
di cui usufruiva nell'anno scolastico 2009/2010, come specificamente indicato nel
ricorso introduttivo.
4
Non si ritiene, invece, di accogliere la domanda di pubblicazione del presente
provvedimento ex art. 4 L. n. 67 del 2006 avanzata dai ricorrenti, i quali non hanno
avanzato domanda di risarcimento del danno. La pubblicazione del provvedimento
nel caso di specie non pare giustificata ne da finalita sanzionatorie nei confronti
delle amministrazioni convenute, ne da finalita riparatorie delle situazioni giuridiche
soggettive lese.
Infine, attesa la natura del presente provvedimento ex art. 3 L. 67/2006, vanno
condannate le amministrazioni pubbliche convenute, in solido fra lord, a rifondere
ai ricorrenti le spese di lite a norma dell'art. 669 octies co.7 c.p.c., liquidate d'ufficio
come in dispositivo in assenza di nota spese.
P.Q. M.
Visto Fart_ 3 della L 1 marzo 2006 n. 67
in accoglimento del ricorso proposto ii 10/11/2010 da Bettoni Francesco e
Melia Giovanna, Bifulco Francesco e Moreno Y Cabezas Maria, De
Pasquale Fabio e Giarratana Rossella, Lo Presti Filippo e Sirianni Bruna,
Panichi Andrea e Corona Sandra, Perini Flavio e Terragni Loredana,
Porceddu Emanuele e _Deidda Daniela, Guarraci Doris Debora; Aiolfi
Francesco e Caffarella Beatrice, Artosin Guido. e Piccoli Chiara, Belvedere
Mara Emanuela, Celeghini Ethel Marta, Giovannini Claudio e Spallino Maria,
Di Maio Corrado e Malinverno Maura, Matteotti Stefano Guido e Sinchich
Barbara, Musso Gaetano e Corbelli Giusi, De Castiglione Anna, in proprio e
quali genitori esercenti la potesta sui figli minori indicati nel ricorso, nonche
dall'Associazione Ledha-Lega per i diritti delle persone con disability, nei
confronti del Ministero dell'Istruzione, University e Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia e Ufficio Scolastico Provinciale di Milano,
II Giudice dott. Patrizj4 Gattari .
nonche dell'Istituto Comprensivo "Cavalieri" di Milano, della Scuola Primaria
"Ferrante Aporti" di Milano e dell'I.T.S.O.S. "Albe Steiner" di Milano,
accertata la natura discriminatoria della decisione defile amministrazioni
scolastiche di ridurre le ore di sostegno scolastico per l'anna in corso
rispetto a quelle fornite nell'anno scolastico precedente (2009/2010) ordina
alle amministrazioni convenute la cessazione della condotta discriminatoria
e condanna i convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, a
ripristinare, entro trenta giorni della comunicazione della presente
ordinanza, per i figli dei ricorrenti ii medesima numero di ore di sostegno
fornito lora nell'anno scolastico 2009/2010, Come analiticamente indicato nel
ricorso introduttivo e da intendere qui richianiato e trascritto per ciascun
alunno;
- condanna le amministrazioni convenute, in solido fra loro, a rifo .ndere ai
ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.150,00, di cui euro
150,00 per esborsi, ed euro 2.000,00 per diritti ed onorario, oltre I.V.A. e
C.P.A. sulle component' imponibili come per legge.
Si comunichi
Milano, 4/1/2011