lecco_17_10_2009a
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Il nuovo testo unico ha abrogato la precedentenormativa in materia di lavori in altezza:
DPR 547/55, DPR 164/56, D.LGS 626/94
LAVORI IN ALTEZZA - NORME DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
In particolare
Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili
Capo II – Norme per la prevenzione sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota
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Art. 107Art. 107 -- DefinizioniDefinizioni
Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di
caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano
stabile
LAVORO IN QUOTA: DEFINZIONE
<
2 m
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Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori
in quota
[1] Il datore di lavoro, qualora i lavori temporanei in quota non possonoessere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche
adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di
lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, inconformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
b) Dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da
eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi
LAVORO IN QUOTA: I PRINCIPI DI PREVENZIONE
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Realizzazione di posti di lavoro idoneamente protetticontro le cadute dall’alto, anche per i lavori temporanei
Utilizzo, per i lavori temporanei, di misure di protezionecollettiva (opere provvisionali, ponteggi, ecc.)
Utilizzo, per i lavori temporanei, di DPI anticaduta
LAVORO IN QUOTA: I PRINCIPI DI PREVENZIONE
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PROTEZIONI PERMANENTI DEI LUOGHI DI LAVORO
Nel caso in cui sulle coperture, su ripiani di lavoro, ecc.,
devono svolgersi dei lavori di manutenzione con una frequenza
elevata, devono essere predisposti dei sistemi di protezione
permanente quali parapetti o dispositivi analoghi.
E’ questo il caso di interventi di manutenzione, regolazione da
svolgersi frequentemente in luoghi di lavoro sopraelevati
In questi casi è da evitare il ricorso a sistemi anticaduta
individuali quali linee vita e/o punti di ancoraggio.
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Le impalcature, le passerelle, i
ripiani, le rampe di accesso, i
balconi ed i posti di lavoro o dipassaggio sopraelevati devono
essere provvisti, su tutti i lati
aperti, di parapetti normali conarresto al piede o di difesa
equivalenti. Tale protezione non è
richiesta per i piani di caricamentodi altezza inferiore a m 2,00.
PROTEZIONI PERMANENTI DEI LUOGHI DI LAVORO
p. 1.7.3
Allegato IV – D.Lgs 81/2008
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p. 1.7.2.1 – allegato IV D.Lgs 81/2008Parapetto normale
Deve soddisfare le seguenti condizioni:
a ) costruito con materiale rigido e resistente;b ) abbia un'altezza utile di almeno un metro;c ) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio
posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;É considerato «parapetto normale con arresto al piede» il parapettocompletato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed
alta almeno cm 15.
É considerata equivalente ai parapetti, qualsiasi protezione, qualebalaustrata, muro, ringhiera e simili, realizzante condizioni disicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle
presentate dai parapetti stessi.
PROTEZIONI PERMANENTI DEI LUOGHI DI LAVORO
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PROTEZIONI PERMANENTI DEI LUOGHI DI LAVORO
Altezza della tavola fermapiede
Per l’esecuzione di tutte le operazioni manutentive e di pulizia che
non sono riconducibili a lavori rientranti nel campo di applicazionedel Titolo IV, può essere sufficiente la fascia fermapiede alta 15 cm(punto 1.7.2.1 – Allegato IV), altrimenti la fascia fermapiede deve
avere altezza non inferiore a 20 cm (allegato XVIII p. 2.1.5.1).Nel caso in cui sul luogo di lavoro sia presente una fasciafermapiede di 15 cm, prima dell’esecuzione di lavori edili (o simili) la
stessa dovrà essere integrata opportunamente.
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Art. 122 – Ponteggi e opere provvisionali
Nei lavori in quota, devono essere adottate,
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali
o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di
caduta di persone e di cose conformemente ai punti
2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII.
OPERE PROVVISIONALI E PROTEZIONI COLLETTIVE
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OPERE PROVVISIONALI E PROTEZIONI COLLETTIVE
Allegato XVIII – Viabilità nei cantieri,ponteggi e trasporto dei materiali
punto 2 - ponteggi
punto 3.1 - castelli per elevatoripunto 3.2 - impalcati e parapetti dei castelli
punto 3.3 - montaggio degli elevatori
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OPERE PROVVISIONALI E PROTEZIONI COLLETTIVE
Parapetti dei ponteggi metallici fissiArt. 138 – norme particolari
Per i ponteggi metallici fissi sono possibili le seguenti deroghe rispettoa quanto previsto per i ponteggi in legno, a patto che queste siano
previste dalla loro autorizzazione ministeriale:
• Altezza ultimo piano del parapetto non inferiore a 100 cmdall’ultimo impalcato o dal piano di gronda
• Altezza del parapetto non inferiore a 95 cm
• Altezza della fascia fermapiede non inferiore a 15 cm
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circa 500
circa 250 circa 250
A B C
Area di lavoro con
collegamentodell'arrotolatore al
piantone B c i r c a
5 0 0
canale di gronda
montante del parapetto
e ancoraggio per
arrotolatore zona con obbligo
di utilizzo
dell'imbracatura
di sicurezza
zona protetta dai
parapetti
L’art. 91 del D.Lgs 81/2008richiede la predisposizione di un
fascicolo con per la sicurezzanelle successive fasi dimanutenzione dell’opera secondoquanto indicato dall’allegato XVI
dello stesso decreto.
Possono essere utilizzati anchedei sistemi di sicurezza smontabili
e riutilizzabili
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Gli schemi dei parapetti sono tratti dal catalogo ATLAS s.r.l.
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OPERE PROVVISIONALI E PROTEZIONI COLLETTIVE
Parapetti realizzati con montanti guardacorpo metallici
Occorre fare riferimento all’art. 122 D.Lgs 81/2008, all’allegato XVIII e
alle schede tecniche del costruttore.
La realizzazione dei parapetti provvisori è normata
UNI EN 13374 del novembre 2004
“Parapetti provvisori. Specifica di prodotto, metodi di prova.
(la norma è in inglese)
Tale norma deve essere presa in considerazione da chi vuol progettarsi
un parapetto provvisorio
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ArtArt.. 115115 – – SistemiSistemi didi protezioneprotezione controcontro lele cadutecadute
dall’altodall’alto
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misuredi protezione collettiva (art. 111 c.1 a) si devono
utilizzare sistemi di protezione idonei per l’uso specifico
composti dai seguenti elementi, non necessariamentepresenti contemporaneamente:
Assorbitori di energia, connettori, dispositivo di
ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee vita
flessibili, guide o linee vita flessibili, guide o linee vita
rigide, imbracature.
DPI ANTICADUTA
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Art. 115Art. 115 – – Sistemi di protezione contro le caduteSistemi di protezione contro le cadute
dall’altodall’alto
Il sistema di protezione deve essere assicurato,
direttamente o mediante connettore lungo una guida
o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o
provvisionali.
DPI ANTICADUTA
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L’ARENA del 23/06/2006
p. 4.1 Allegatop. 4.1 Allegato VIVID.LgsD.Lgs 81/200881/2008
Sui ponti sviluppabili e simili glioperai addetti devono fare uso
della cintura di idonea cintura isicurezza
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Il dispositivo di ancoraggio consiste in un elemento o serie di
elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio.
Il punto di ancoraggio può essere strutturale (fisso) o mobile.ancoraggio strutturale : Elemento o elementi fissati in modopermanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di
ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale.punto di ancoraggio mobile : elemento mobile aggiuntivo montatosulla linea di ancoraggio o sulla rotaia di ancoraggio, a cui si può
applicare il dispositivo di protezione individuale.
DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)
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La UNI EN 795 classifica i dispositivi di ancoraggio in 5 classi
Classe A : ancoraggio strutturale fisso
Classe B : ancoraggio provvisorio portatile
Classe C : linea di ancoraggio flessibile orizzontale
Classe D : linea di ancoraggio rigida orizzontale
Classe E : ancoraggio a corpo morto per superficie orizzontale
DPI ANTICADUTA: dispositivi di ancoraggio (EN 795)
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Art. 111 D.Lgs 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di
attrezzature per lavori in quota
2] Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai
posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di
circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema diaccesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo
imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme,
impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di
caduta.
LAVORO IN QUOTA: IL SISTEMA DI ACCESSO
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Tipo di accessoFrequenza accesso
Dislivello Durata
Scala fissa con pedateed alzate prossime allostandard
Alta Alto - Medio Alta
Ponteggio con scala con
pedate prossime allostandard
Alta Alto - Media Media
Ponteggio / ponte su
ruote con all’interno unascala di salita
Media -
Bassa Alto - Media Media
Scala a manoopportunamente
vincolata e posizionata
Bassa Basso Bassa
SISTEMA DI ACCESSO: SCELTA DEL SISTEMA APPROPRIATO
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Allegato IVAllegato IV – – D.LgsD.Lgs 81/200881/2008
[1.7.1.1] Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di
emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionata a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
[1.7.1.2] Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti,
sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Lerampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un
corrimano.
SISTEMA DI ACCESSO: SCALA FISSA A GRADINI
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SISTEMA DI ACCESSO: SCALA FISSA A GRADINI
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Allegato IVAllegato IV – – D.LgsD.Lgs 81/200881/2008
[1.7.1.3] Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti oincastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,
devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dairipiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie oapertura di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale dellapersona verso l'esterno.
[1.7.1.4] La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non devedistare da questi più di 60 cm.
[1.7.1.5] I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla qualesono applicati o alla quale la scala è fissata.
[1.7.1.6] Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituiscaintralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devonoessere adottate, in sostituzione della gabbia, altre misure di sicurezza
atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad unmetro.
SISTEMA DI ACCESSO: SCALA FISSA A PIOLI
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SISTEMA DI ACCESSO: SCALA FISSA A PIOLI
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X
Xparapetto (h 1 metro)costituito da due correnti
e tavola fermapiede
scaletta per l'accesso
alla copertura
scaletta per l'accessoalla copertura
(legata opportunamente)
ancoraggi ponteggio per
mantenere la verticalità
della struttura ed impedirneil robaltamento per azioniorizzontali
parapetto (h 1 metro)
costituito da due correnti
e tavola fermapiede.Tale protezione dovrà
essere presente su tutti latiprospicienti il vuoto, quindianche sui lati internidell'impalcato
scaletta per l'accessoalla copertura
SISTEMA DI ACCESSO: CASTELLO (TORRE CON SCALA)
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Almeno 1 m
SISTEMA DI ACCESSO: SCALA PORTATILE
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SISTEMA DI ACCESSO: USO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE
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LAVORI SU COPERTURE NONLAVORI SU COPERTURE NON
PRATICABILI SPUNTI PER UNPRATICABILI SPUNTI PER UN
APPROCCIO SICURO AL PROBLEMAAPPROCCIO SICURO AL PROBLEMA
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Prima di procedere alla esecuzione dilavori su tetti, lucernari, coperture simili,fermo restando l’obbligo di predisporremisure di protezione collettiva
deveessere accertato che questi abbiano
resistenza sufficiente per sostenere il
peso degli operai e dei materiali di
impiego.Nel caso in cui sia dubbia taleresistenza, devono essere adottati inecessari apprestamenti atti a garantire
la incolumità delle persone addette,disponendo a seconda dei casi, tavolesopra le orditure, sottopalchi e facendouso di cinture di sicurezza.
Lavori speciali – art. 148 del D.Lgs 81/2008
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Norma UNI 8088
Norma UNI 8088Norma UNI 8088 – – Lavori inerenti le coperture dei fabbricatiLavori inerenti le coperture dei fabbricati – –Criteri di sicurezzaCriteri di sicurezza
2.3 Copertura non praticabileCopertura sulla quale non è possibile l’accesso o il transito di
persone senza la predisposizione di particolari mezzi e/o misuredi sicurezza contro il pericolo di caduta di persone e/o di cosedall’alto nè rischi e contro lo scivolamento.
2.2 Copertura praticabile
Coperture sulla quale è possibile l’accesso ed il transito dipersone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizionedi particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto nonsussistono rischi di cadute di persone e/o cose dall’alto né rischi
di scivolamento in condizioni normali.
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Motivi di non praticabilità di una copertura
• Assenza o inadeguatezza del sistema di accesso
• Assenza o inadeguatezza della protezione anticaduta sui bordi
• Insufficiente portata del piano di calpestio rispetto al tipo di attivitàche si deve svolgere (peso delle persone, peso dei materiali, peso
delle attrezzature)
• Presenza di aperture non protette• Presenza di lucernari non portanti
• Presenza di aree di coperture non portanti accanto a zone portanti
(es. tettoie a filo della copertura del capannone)• Assenza di mezzi di sicurezza sulle coperture
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Motivi di non praticabilità di una copertura
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Cosa fare prima di accedere ad una copertura (non conosciuta)
• Raccogliere dal committente i dati circa la pedonabilità epraticabilità della copertura
• Procedere ad una accurata verifica dalla parte sottostante, per
rilevare l’eventuale presenza di lucernari non protetti, lucernarichiusi e altri elementi pericolosi.
• Nel caso di controsoffitti non accessibili, procedere se necessario
allo smontaggio di alcuni tratti in modo da verificare l’assenza dilucernari coperti.
• Procedere ad un’ispezione della copertura da luogo sicuro, o da una
piattaforma elevatrice• In base ai dati raccolti, se la copertura non è pedonabile e
praticabile definire le modalità operative e il sistema di sicurezza più
idoneo per eseguire il lavoro.
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Norma UNI 8088 – Le misure previste
4.2.3 Strutture costituite dasolette con aperture
Per la prevenzione degli
infortuni conseguenti allacaduta dall’alto attraverso leaperture, può essere adottatauna delle soluzioni elencate
per le strutture reticolari,ovvero può essere posto inopera un parapetto normale sulperimetro delle aperture
stesse.Quanto sopra vale anche perle strutture a shed,
relativamente alle finestrature
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Norma UNI 8088 – Le misure previste
4.3.1 Mezzi personali di protezione
Qualora non sia possibile realizzare uno degli apprestamenti
precedentemente indicati per la prevenzione degli infortuniconseguenti alla caduta dall’alto di persone sia attraverso lestrutture sia dal perimetro, è necessario che gli operatori siano
dotati e facciano uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle,collegata a fune di trattenuta vincolata a parti stabili esistenti oda realizzare allo scopo
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Le reti provvisorie non metalliche
La costruzione, la scelta e l’utilizzo delle reti di protezioneanticaduta sono normate dalle seguenti norme tecniche:
UNI EN 1263 – 1 (2003) – Reti di sicurezza. Requisiti disicurezza, metodi di prova
UNI EN 1263 – 2 (2003) – Reti di sicurezza. Requisiti di
sicurezza per il montaggio delle reti di sicurezza.
La circolare 13/1982 detta delle norme per l’utilizzo delle reti,inspirandosi a norme tecniche francesi ormai superate dalle
norme EN sopra riportate.
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Impalcati di protezione sottostanti
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Reti metalliche permanenti
U ili di DPI i d
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Utilizzo di DPI anticaduta
E i di l i d ll t tt t t
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Esecuzione di lavori dalla parte sottostante
Taglio con
cesoia manuale
o con flex
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