Le responsabilità del committente amministratore di ... · l’affidamento dei lavori a un’unia...
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CONDOMINIO EXPO 201412/09/2014 - Sala Manzù - Centro Congressi della Fiera di Bergamo - Via Lunga, Bergamo
ing. Nicola Pasta - Servizio PSAL ASL della Provincia di Bergamo
Le responsabilità del committente
amministratore di condominio
alla luce della giurisprudenza più recente
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Premessa
Ogni volta che il condominio commissiona,
nella forma di contratto di appalto o
d’opera, lavori edili, l‘AMMINISTRATORE
viene qualificato, sulla base di quanto
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., col
nome di “COMMITTENTE”, divenendo
titolare di inderogabili obblighi di legge a
cui in alcun modo può sottrarsi
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89 - Definizioni
Committente: Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione
Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale - Risposta a quesito del 19 aprile 2010
«…omissis… nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto,
lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs.
n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’Amministratore è necessariamente
qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e
seguenti del medesimo testo normativo.»
Chi è il committente?
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89 - Definizioni
Cantiere: Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il
cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee
elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di
ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro
Cosa si intende per cantiere?
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Il committente sottoscrive il contratto con
l’impresa, è soggetto influente nelle scelte
progettuali (tipologia del costruito,
qualità, tempi di realizzazione…) e
nell’aspetto economico dell’intervento.
Pensare che non si debba occupare di
quanto succede in cantiere in relazione
alla salute ed alla sicurezza è sbagliato,
dal momento che il suo ruolo è anche
quello di garante della sicurezza
Le responsabilità del committente
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La posizione di garanzia del committente
Il committente, così come gli altri titolari di posizioni di garanzia originarie in caso di
sinistro a un lavoratore che ne comporti la morte (omicidio colposo) o un infortunio
grave (lesioni colpose aggravate) dovrà, per difendersi, dimostrare di non essere stato
nello svolgimento del proprio mandato imprudente o negligente (colpa generica) o di
non aver omesso di rispettare norme giuridiche specifiche quali, in particolare, quelle
del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (colpa specifica)
Il committente è il garante della sicurezza dei lavoratori incaricati a svolgere dei
lavori nella propria proprietà o nelle proprietà di cui delegato
(cfr., ad esempio, Cassazione Penale, 01 dicembre 2010, n. 42465)
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89 - Definizioni
Responsabile dei lavori: Soggetto che può essere
incaricato dal committente per svolgere i compiti ad
esso attribuiti dal presente decreto
La figura del Responsabile dei Lavori (RL)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei RL
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli
obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori
Particolare attenzione dovrà essere posta nella stesura del disciplinare di incarico
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DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA
Obblighi del committente o del RL
PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
DURANTE I LAVORI
AL TERMINE DEI LAVORI
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Comma 1 Il committente o il responsabile
dei lavori, nelle fasi di progettazione
dell’opera, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela
al momento delle scelte
architettoniche, tecniche ed
organizzative …omissis…
all'atto della previsione della durata
di realizzazione di questi vari lavori
predisposizione del progetto
stesura dei bandi di gara edei capitolati d’appalto
valutazione delle offerte
In concreto il committente è tenuto a garantire alle imprese
le condizioni oggettive per poter eseguire le attività lavorative in sicurezzaDU
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AObblighi del committente o del RL
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90
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Comma 3 Nei cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese esecutrici, anche
non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con
l’impresa esecutrice, o il responsabile dei
lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione
Disciplinare di incaricoDU
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AObblighi del committente o del RL
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90
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Comma 11 La disposizione di cui al comma 3
(nomina del CSP) non si applica ai lavori privati non
soggetti a permesso di costruire in base alla
normativa vigente e comunque di importo
inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni
del coordinatore per la progettazione sono svolte
dal coordinatore per la esecuzione dei lavori
In tal caso il CSE dovrà essere nominato contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione (Circolare Ministero Lavoro n. 30 del 29.10.2009)DU
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AObblighi del committente o del RL
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90
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Comma 4 Nei cantieri in cui è prevista
la presenza di più imprese esecutrici,
anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori,
prima dell’affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 98 (titolo di studio, esperienza e
corso di formazione n.d.r.)
Disciplinare di incarico
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Obblighi del committente o del RLD.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90
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Comma 5 La disposizione di cui al comma 4 (nomina
del CSE n.d.r.) si applica anche nel caso in cui, dopo
l’affidamento dei lavori a un’unica impresa,
l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a
una o più imprese
In tal caso il coordinatore per l’esecuzione, oltre a
svolgere i compiti di cui al comma 1 dell’art. 92, redige
il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo (rif. Art. 92 comma 2)
Obblighi del committente o del RLD.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90
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Comma 9 Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII
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Obblighi del committente o del RLD.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89 - Definizioni
Idoneità tecnico professionale: Possesso di capacità organizzative,
disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature in riferimento alla
realizzazione dell’opera
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…omissis… per quanto non sia possibile
indicare in maniera puntuale e specifica le
modalità di tale verifica da parte del
soggetto obbligato, ciò che si richiede al
committente, che affidi lavori in appalto a
imprese o lavoratori autonomi, è di operare
una verifica non solo formale, ma seria e
sostanziale, non realizzata solo in un’ottica
economica, in ordine al possesso delle
capacità professionali e della esperienza di
coloro che sono chiamati ad operare
Idoneità tecnico professionaleNota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Possesso di:
forza lavoro qualificata ed esperta
know-how organizzativo, gestionale e tecnico professionale
attrezzature necessarie per l’esecuzione delle attività lavorative
misure tecniche ed organizzative di tutela relative ai rischi specifici (ad
esempio dispositivi di protezione collettivi ed individuali in dotazione,
informazione, formazione e addestramento dei lavoratori…)
L’efficace verifica dell’idoneità tecnico professionale
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«In materia di responsabilità colposa, il committente di
lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due
fondamentali regole di diligenza e prudenza:
a) scegliendo l'appaltatore e più in genere il soggetto al
quale affidare l'incarico, accertando che la persona,
alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli
di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della
capacità tecnica e professionale, proporzionata al
tipo astratto di attività commissionata ed alle
concrete modalità di espletamento della stessa
b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori»
Cassazione Penale, 19 aprile 2010, n. 15081
Idoneità tecnico professionaleUna sentenza
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Ingerenza del committente
Il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti
dell’appaltatore quando abbia esercitato ingerenza nell’esecuzione dell’opera
mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare
l’inosservanza delle norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela
degli addetti. Non può invece considerarsi ingerenza e non è pertanto idonea ad
estendere all’appaltatore obblighi e responsabilità propri del datore di lavoro, la
condotta del committente che consista nella sollecitazione ad osservare le misure
di sicurezza, ad adottare i presidi di tutela, a comportarsi con prudenza e cautela
(cfr., ad esempio, Cassazione Penale, 30 gennaio 2001, n. 3516 e Cassazione Penale, 21
maggio 1996, n. 856)
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Art. 26 Articolo Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione - Comma 5
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono
essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del
Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a
ribasso
I costi per la sicurezza
Attenzione ai contrattiValutare le offerte
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Notifica PreliminareD.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 99
Il committente o il RL, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’ASL ed alla
DPL territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all’ALLEGATO XII, nonché eventuali aggiornamenti nei
seguenti casi:
a) cantieri con presenza di più imprese esecutrici
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono
nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in
corso d’opera
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non
sia inferiore a duecento uomini-giorno
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L’invio della notifica preliminare assolve all’obbligo della
comunicazione all’ASL ai fini della detrazione fiscale in
caso di ristrutturazioni edilizie.
Qualora non sia previsto l’invio della notifica preliminare
non deve essere inviata alcuna comunicazione.
Una precisazione
Riferimenti:
Ministero delle Finanze e Ministero dei Lavori Pubblici Circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento Circolare Prot. n. 2011/149646
L’agenzia Informa – Ottobre 2013
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Comma 9 Il committente o il responsabile dei lavori,
anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica
impresa o ad un lavoratore autonomo:
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, copia
della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il
documento unico di regolarità contributiva delle
imprese e dei lavoratori autonomi, e una
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della
ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
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Obblighi del committente o del RLD.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90
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Comma 10 In assenza del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 o del
fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera
b), quando previsti, oppure in assenza di notifica
di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in
assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori
autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo
abilitativo. L’organo di vigilanza comunica
l’inadempienza all’amministrazione concedente
Obblighi del committente o del RLD.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90
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Responsabilità dei committenti e dei RLD.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 93
Comma 2 La designazione del coordinatore
per la progettazione e del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, non esonera il
committente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica
dell’adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 91, comma 1 e 92, comma 1, lettere a),
b), c) d) ed e) (ovvero degli obblighi previsti a
carico dei coordinatori per la sicurezza ndr)
Inoltre il committente dovrà adottare adeguati provvedimenti nel caso in cui il CSE
segnali inadempienze da parte delle imprese esecutrici
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La responsabilità del committente per mancato controllo del coordinatore
Confermati dalla Cassazione gli arresti domiciliari di un committente per non aver
verificato gli adempimenti del coordinatore in lavori di demolizione ai quali è
stato ricollegato il crollo di un edificio con il decesso di varie persone
(cfr., ad esempio, Cassazione Penale, 14 novembre 2012, n. 44204)
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Come verificare l’operato del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione?
Report di sopralluogo
Verbali delle riunioni di coordinamento
Evidenza scritta della verifica di idoneità dei POS
Disciplinare di incarico
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Il committente deve acquisire dal
Coordinatore per l’Esecuzione il fascicolo
dell'opera aggiornato e farsi carico della
corretta gestione dei dispositivi di sicurezza
in dotazione all'opera (ad esempio degli
impianti tecnologici o dei sistemi
anticaduta installati sulle coperture)
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta
la sua durata di vita
Obblighi del committente o del RL
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«Questa Corte ha espressamente riconosciuto la responsabilità di tale soggetto per
l'inosservanza degli specifici obblighi positivi di verifica, informazione cooperazione
pur specificando che detta responsabilità non è di automatica applicazione, non
potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare
sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, mentre è necessario verificare in
concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a
fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione del lavori, avuto
riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso
committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza
nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera,
nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni
di pericolo.»
Cassazione Penale, 15 ottobre 2013, n. 42347
Responsabilitàdel committente-amministratore
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SCEGLIENDO COORDINATORI COMPETENTI E VERIFICANDONE PERIODICAMENTE L’OPERATO
SELEZIONANDO IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI QUALIFICATI AI QUALI AFFIDARE I LAVORI CON CONTRATTI ATTENTAMENTE PREDISPOSTI
Come può quindi il committente influenzare positivamente la salute e la sicurezza in cantiere?
VALUTANDO L’OPPORTUNITÀ DI NOMINARE UN RESPONSABILE DEI LAVORI ESPERTO
In caso di dubbio ci si può rivolgere a:
ASL DI BERGAMO
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Sito internet: www.asl.bergamo.it
Posta elettronica ordinaria (PEO): [email protected]
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GRAZIE A TUTTI
PER LA CORTESE ATTENZIONE
ing. NICOLA PASTA
ASL di Bergamo
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Ufficio di Bergamo - Via Borgo Palazzo, 130
Tel. 035.22.70.521
e-mail: [email protected]
“ogni Amministratore deve preoccuparsi della salute e tutela dei condomini, delle imprese
appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei terzi che accedono alle parti comuni”
(Dott. Guariniello, Conferenza sui temi della sicurezza, Torino 7 ottobre 2009)
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L’amministratore di un condominio veniva ritenuto responsabile di aver violato le norme in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda gli obblighi connessi
ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione (art. 26, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n.
81/2008) e in qualità di datore di lavoro (art. 55, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 81/2008). La
responsabilità dell’amministratore era basata sull’aver affidato i lavori di abbattimento di una pianta
di rilevanti dimensioni senza verificare l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice ed, in
particolare, per non aver verificato detta idoneità, anche mediante l’acquisizione di
autocertificazione. Omettendo, inoltre, di provvedere a cooperare all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. A
ribaltare il verdetto è la Corte di Cassazione, la quale sostiene che l’amministratore di un
condominio assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui «proceda
direttamente all’organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio
stesso» ma, in caso di affidamento in appalto di dette opere, tale evenienza non lo esonera
completamente da qualsivoglia obbligo, ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la
posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno all’osservanza di quanto
stabilito dall’art. 26 d.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, se è vero che l’imputato non ha provveduto ad
accertare l’idoneità tecnico–professionale della ditta appaltatrice e non ha adempiuto agli obblighi
di informazione, collaborazione e cooperazione, d’altro canto il giudice di merito avrebbe dovuto
considerare che «lo stesso ha agito nella peculiare qualità di amministratore di un condominio». E
poi – concludono gli Ermellini – «l’appalto dei lavori era stato deciso ed assegnato mediante
delibera dell’assemblea condominiale alla quale l’amministratore, ad essa vincolato, era tenuto a
dare concreta attuazione».
42437
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Come per ogni legge o regola che non rispettata, anche in questo caso (o almeno così dovrebbe essere)scattano delle vere e pesanti sanzioni. Direi che esempi pratici semplificano sempre di molto le cose:- Nel caso in cui il Committente non preveda nel progetto la durata dei lavoro o le loro fasi c’èl’arresto da 3 a 6 mesi e una multa fino a 6.400 €- Nel caso in cui il Committente non designi il coordinatore per la progettazione o per l'esecuzionedei lavori, ove previsto la pena è la stessa del primo caso- Nel caso in cui il Committente manchi di trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento atutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori c’è un’ammenda fino a1.800 €
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In ogni caso è una questione delicata la realizzazione di lavori tramite appalti all’interno dei Condomini e fin troppe volte abbiamo visto casi in cui anche le minime violazioni di uno solo dei passaggi burocratici hanno portato a contestazioni verso il lavoro stesso e (giustamente aggiungeremmo) hanno trascinato dentro l’Amministratore ritenuto incompetente e…colpevole!!Non per essere di parte ma è doveroso spezzare anche una lancia in “nostro” favore: purtroppo è costume comune ormai attribuire allo stesso Amministratore ogni singola colpa di eventuali inadempienze sui lavori effettuati dando per scontato che abbia un vantaggio rispetto a questa o quella Ditta appaltatrice.Vorremmo chiarire definitivamente e così concludere il discorso ricordando che in fondo a tutto è sempre l’Assemblea l’organo sovrano, ed è sempre la stessa Assemblea che ha potere di voto non solo sulla possibilità o meno dell’effettuazione di un lavoro ma anche ha la possibilità di scartare tutto quello che l’Amministratore propone avanzando sue proposte: sarebbe il caso questo di non dimenticarlo mai. Al primo posto ribadiamo viene il benessere del Condominio stesso a cui i Condomini in primis devono lavorare e verso cui L’AMMINISTRATORE deve puntare attraverso la puntualità e professionalità chesoprattutto nell’esecuzione di questi compiti sulla sicurezza deve essere massima.
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Quante volte, per risparmiare, ci si avvale di un operaio, anche improvvisato, per fare dei lavoretti in casa. E quante volte lo si fa senza adoperare le
giuste cautele, ignari dei rischi penali che si corrono qualora il lavoratore, ingaggiato privatamente, subisca un infortunio.
Ad aprire gli occhi dei privati che, presso la propria abitazione, impiegano un lavoratore per opere edili, infischiandosene delle misure di sicurezza, ci
ha pensato la Corte di Cassazione che, poco più di un mese fa, si è pronunciata sull'argomento, sciogliendo molte incertezze in tema di sicurezza sul
lavoro, soprattutto quando ad essere vittima d'infortunio sia un lavoratore autonomo e non un dipendente di un'impresa edile.
Tutto è nato dalla morte di un operaio, caduto da un'impalcatura priva di parapetti, mentre lavorava all'interno di un'abitazione privata ad
un'altezza superiore ai due metri, senza l'utilizzo delle apposite attrezzature antinfortunistiche, e quindi di qualsiasi cautela per evitare pericoli di cadute
dall'alto. Morte di un lavoratore autonomo, dunque, dalla quale è derivata la condanna del proprietario dell'immobile per omicidio colposo ai sensi
dell'art. 589 c.p. I giudici di merito, infatti, hanno condannato il proprietario dell'abitazione, in qualità di committente dei lavori edili da svolgersi
nella sua abitazione, perché non aveva osservato le minime garanzie antinfortunistiche, ammettendo, di contro, che l'operaio svolgesse i lavori in
assenza di qualsiasi tutela, e, dunque, senza usare le cinture di sicurezza, il casco, le impalcature, sostituite, nel caso di specie, da “alcune tavole
inchiodate, senza parapetto” collegate tramite una “scala di ferro”, nonché in mancanza di altri presidi di sicurezza.
A nulla è valsa la difesa approntata in secondo grado dal proprietario dell'immobile, costruita in direzione dell'autonomia del lavoratore al quale aveva
commissionato il lavoro, sul supposto che il caso della prestazione resa da un lavoratore autonomo fosse diverso da quello di un subordinato, che
lavora per un'impresa edile.
In realtà, in caso di prestazione autonoma, il lavoratore autonomo non è l'unico responsabile della sua sicurezza. La responsabilità ricade
sempre e comunque sul datore di lavoro commissionante i lavori, soprattutto quando questi non fornisca il materiale antinfortunistico al
dipendente. Sicché, i giudici di merito hanno attribuito al committente l'obbligo di vigilanza sulla sicurezza, ancorché l'esecutore fosse un lavoratore
autonomo, ascrivendogli, pertanto, la cosiddetta “culpa in vigilando”.
Alla Suprema Corte è così ricorso il proprietario-committente, senza riuscire, tuttavia, a fare ribaltare la sentenza di condanna emessa nei suoi
confronti. Gli ermellini, infatti, confermando la pronuncia dei giudici di merito, con la sentenza n. 42465 del 1° dicembre 2010, hanno stabilito che “Il
privato, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, risponde di omicidio colposo qualora l'operaio da lui incaricato, in
assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto”. Tanto in quanto “riveste una posizione di garanzia il
proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi
apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due”.
I giudici di legittimità hanno contestato al proprietario dell'immobile, ricorrente, non solo la generica assenza di adozione di qualsiasi misura
antinfortunistica, ma anche di avere svolto i lavori in economia, senza una preventiva verifica della idoneità dell'operaio, tra l'altro neppure
iscritto ad albi e o liste, senza la nomina di un direttore dei lavori, e, pertanto, assumendosi in toto i rischi di tale operazione.
Non si può, quindi, non fare tesoro della pronuncia della Corte di Cassazione. E ricordarsi di quanto impone la sentenza di legittimità prima di affidare,
senza remore e cautele, l'incarico per ristrutturare casa ad un operaio qualunque, che non lavora alle dipendenze di un'impresa edile.
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Responsabilità del committente-amministratore
«Occorre dunque verificare se il ricorrente possa o meno considerarsi quale titolare di
una posizione di garanzia che gli impone di assicurare la sicurezza del lavoro.
È appena il caso di osservare, a tale proposito, che la ratio delle disposizioni
richiamate è quella di garantire una rafforzata tutela della sicurezza sul lavoro,
coinvolgendo anche il committente attraverso la previsione di specifici obblighi sullo
stesso gravanti. In altre parole, nell'affidare i lavori all'appaltatore, il committente
(amministratore di condominio ndr) non è automaticamente esonerato dell'osservare
le norme di sicurezza che avrebbe necessariamente dovuto applicare in caso di diretta
esecuzione dell'intervento, continuando a gravare anche sulla sua persona, seppure
entro certi limiti, il debito di sicurezza verso I lavoratori impegnati nell'esecuzione delle
opere appaltate.»
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verificare che i coordinatori adempiano agli obblighi di redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico prima di richiedere i preventivi
alle ditte esecutrici ed applichino il piano durante l'esecuzione dei lavori;
Le responsabilità del committente
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Obblighi del committente o del RLD.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90
Comma 9 Il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad
un lavoratore autonomo:
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
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Infortuni sul lavoro
Se chiunque, commettendo un reato di pericolo previsto dalle norme di igiene e
sicurezza sul lavoro, che di per sé è solo un reato contravvenzionale, provoca danni a
qualcun altro incorre in reati ben più gravi che sono:
Lesioni personali colpose gravi Art. 590 c.p. (basta prognosi superiore ai 40 giorni)
Pena prevista: reclusione da tre mesi a un anno o multa da euro 500 a euro 2.000
Lesioni personali gravissime Art. 590 c.p.
Pena prevista: reclusione da uno a tre anni
Omicidio colposo Art. 589 c.p.
Pena prevista: reclusione da due a sette anni
Il sistema sanzionatorioper “reati di evento o di danno”
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Cosa accade in caso di violazione della norma sulla sicurezza e,
soprattutto, in caso di
infortunio sul lavoro?
Se, dunque, si verifica un incidente sul lavoro ad uno degli operatori in altezza
sul tetto del
condominio o un danno a terzi, le eventuali indagini del giudice civile o penale
saranno volte a
verificare se queste misure generali di sicurezza siano state rispettate o meno da
parte di tutti i
soggetti coinvolti dal TU, tra cui il condominio committente, nella persona
dell'amministratore.
In caso di risposta negativa, discenderà pacificamente responsabilità civile del
condominio
(risarcimento del danno nei confronti del lavoratore e/o azione di surroga da
parte dell'Inail,
con possibile ripetizione nei confronti dell'amministratore tramite azione di
responsabilità)
nonché responsabilità penale in capo all'amministratore, il quale potrebbe
vedersi
indagato per concorso nel reato di lesioni personali colpose o, nella peggiore
delle ipotesi, per
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PN
In materia antinfortunistica l’obbligo del datore di lavoro committente di garantire la
sicurezza nei luoghi di lavoro si estende anche ai soggetti che prestano la loro attività
in via autonoma ed a coloro che vi accedono legittimamente
Il datore di lavoro committente deve prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche di prevenzione adottate possano causare rischi per la sicurezza
e la salute oltre che dei lavoratori dipendenti anche di tutti coloro che vengono a
trovarsi legalmente nei luoghi di lavoro. Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da
considerare emanate, secondo la suprema Corte, nell’interesse di tutti e anche quindi
degli estranei al rapporto di lavoro occasionalmente presenti nel medesimo ambiente
lavorativo a prescindere quindi dal rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 1715 del 14 gennaio 2013
Idoneità tecnico professionaleAlcune sentenze
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Responsabilità civile del committente-amministratore
«La figura dell'amministratore nell'ordinamento non si esaurisce nell'aspetto contrattuale
delle prerogative dell'ufficio. A tale figura il codice civile, e le leggi speciali imputano doveri
ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d'essere dei beni condominiali provochi
danno di terzi. In relazione a tali beni l'amministratore, in quanto ha poteri e doveri di
controllo e poteri di influire sul loro modo d'essere, si trova nella posizione di custode. Ciò
si verifica in particolare quando, come nella fattispecie per cui è causa, l'assemblea decide
di appaltare lavori a terzi: in tal caso il controllo dei beni comuni nell'interesse del
condominio deve infatti considerarsi attribuito all'amministratore …omissis… Questi allora
deve curare che i beni comuni non arrechino danni agli stessi condomini od a terzi, come
del resto ha già riconosciuto la giurisprudenza allorché ha considerato l'amministratore del
condominio responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi
poteri e, in genere, di qualsiasi inadempimento degli suoi obblighi legali o regolamentari»
Cassazione Civile, 16 ottobre 2008, n. 25521
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Il Coordinatore in Fase di Progettazione
deve far parte dell’unità di
progettazione esecutiva dell’opera e
definire, in collaborazione con i
progettisti, le scelte progettuali ed
organizzative al fine di garantire
l'eliminazione o la riduzione al minimo
dei rischi di lavoro
Il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione