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Le prospettive di riordino organizzativo e finanziario delle Province Prof. Francesco Delfino Università di Genova Pisa, 7 novembre 2017

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Le prospettive di riordino organizzativo e finanziario delle Province

Prof. Francesco Delfino

Università di Genova

Pisa, 7 novembre 2017

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Definire la visione e l'obiettivo a lungo termine

✓Da dove veniamo

La situazione di emergenza finanziaria delleProvince nell’analisi della Corte dei conti e dellaCorte Costituzionale: esame per costruire la nuovaprospettiva di ente.

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La deliberazione n. 17 Sezione Autonomie Corte dei Conti del 30 Aprile 2015

“Il riordino delle Province – Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari”

L’annullamento della capacità programmatoria delle Province

“…..a poco più di un anno dall’entrata in vigore della n. 56/2014, nellaRelazione al Parlamento questa medesima Sezione ha trattatospecificamente della situazione delle Province, segnalando, tra l’altro;

- i ritardi e le difficoltà che il progetto di riorganizzazionedell’amministrazione locale, delineato dalla legge, ha incontrato nellafase attuativa

- in particolare per quanto riguarda il riordino delle funzioni delegate otrasferite alle Province».

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La valutazione della situazione finanziaria nel referto della Corte dei Conti

Nel referto si è anche proceduto ad una valutazione della situazione della finanza provinciale, rilevando:

1. una costante tensione sulle entrate, determinata dalla progressiva contrazione di quelle derivate, solo parzialmente compensate dal potenziamento delle entrate proprie;

2. vistosi ritardi nell’erogazione dei trasferimenti erariali e regionali;

3. le conseguenze delle reiterate manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio, che hanno, di fatto, annullato la capacità programmatoria delle Province;

4. il consistente utilizzo di entrate a carattere straordinario per il finanziamento di spesa corrente, anche ripetitiva, cui le Province hanno fatto ricorso per fronteggiare la riduzione dei trasferimenti,

5. l’applicazione, talora integrale, dell’avanzo di amministrazione – peraltro influenzato dall’elevata mole di residui attivi – per il conseguimento dell’equilibrio di parte corrente”..

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Audizione della Corte dei Conti sulla Finanza delle Province e delle Città Metropolitane

Nel corso dell’audizione sulla Finanza delle Province e delle Città Metropolitane presso la Commissione Parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale del 23 febbraio 2017

la Corte dei Conti ribadisce che

➢ Le Province sono soggetti istituzionali destinatari di funzioni proprie e fondamentali e funzioni conferite

«Infatti non sembra opinabile che dal progetto di riforma e dall’obiettivo di riassetto e razionalizzazione dei livelli di governo locale siano derivate norme che hanno inciso sull’autonomia delle Province.

Ciò vale per l’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha fatto divieto alle Province di effettuare determinate tipologie dispese e di procedere ad assunzioni di personale nei diversi profili disciplinati dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione; così come per le altre misure di riduzione delle dotazioni organiche, di cui al successivo comma 421, che ha proporzionato riduzioni e limitazioni di spesa al nuovo assetto delle funzioni».

« Con il venir meno, dunque, della «programmata soppressione delle province» sembra imporsi la necessità che, nelle politiche pubbliche di settore, l’operatività di detti Enti – previsti tanto dall’art. 114 che dall’art. 118 Cost. come soggetti istituzionali destinatari di funzioni proprie e fondamentali e funzioni conferite – non risenta degli effetti di tale prospettiva condizionata».

«Indirizzo, questo, da seguire sia nella disciplina delle funzioni non fondamentali sia di quelle fondamentali»

….omissis…

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La riallocazione delle funzioni non fondamentali: il rapporto con le Regioni e la simmetria tra compiti e risorse

• Tutte le Regioni a statuto ordinario hanno completato l’iter dei progettidi legge di trasferimento delle funzioni non fondamentali delleProvince, scegliendo soluzioni alternative nella riallocazione delle funzioni a suo tempo delegatesecondo i termini dell’accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di conferenza unificata dell’11

settembre del 2014.

• Il quadro istituzionale per gli aspetti regolativi dei rapporti finanziariper questo specifico profilo deve essere definito nella logica di una adeguata simmetriatra compiti affidati e risorse assegnate nei casi di conferma dellesuddette funzioni alle Province.

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Le funzioni fondamentali

Per le funzioni fondamentali rimane, invece, la necessità dirivedere la coerenza e la congruità dellemisure finanziarie adottate con le esigenze immediatedelle amministrazioni provinciali.

E ciò con riguardo al grave deterioramento dellecondizioni di equilibrio strutturale dei relativibilanci, determinatosi negli ultimi due esercizi conclusi ed al quale nonhanno posto rimedio organico gli interventi di natura emergenzialesuccedutisi, in parte estranei al sistema regolativo della finanza locale.

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Le gestioni in dissesto e in piano di riequilibrio (predissesto): situazioni indotte

Le considerazioni svolte circa gli andamenti della finanza provincialetrovano completamento nei dati relativi alle gestioni in dissesto ed in c.d.predissesto che danno plastica evidenza alle difficoltà degli enti diconseguire, mantenere e, se del caso, ripristinare attraverso gli ordinaristrumenti previsti dal Testo Unico degli enti locali condizioni di equilibriodi bilancio……. …..omissis….

➢ è stato, invero, rappresentato come le procedure di riequilibrio,pur differenziate sia in relazione all’obiettivo di risanamento sia inrelazione all’arco temporale prospettato per il conseguimento dellostesso, risultino significativamente accomunate per ciò cheriguarda i fattori generatori dello squilibrio individuati,principalmente, negli effetti indotti dalla riduzione deitrasferimenti e dalle manovre sul Fondo sperimentale diriequilibrio .

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…. e prospettive di risanamento

In un’ottica prospettica è stata, altresì, rimarcata

l’esigenza di un ripensamento della finanza provinciale finalizzato arestituire alle Province una effettiva capacità programmatoria

e, per l’effetto, conferire ai piani di riequilibrio quella sostenibilità dimedio lungo periodo che permea il complesso delle disposizioniregolatrici della materia

e che, nondimeno, è stata sinora fortemente ipotecata da quellasituazione di transitorietà in parte correlata alle modalità attuative delcomplessivo processo di riordino degli enti intermedi.

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La Corte Costituzionale nell’analisi della Corte dei Conti➢ “disporre delle risorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali e per la garanzia dei servizi

essenziali per i cittadini ed i territori, sempre nell’ottica della massima razionalizzazione dell’uso delle risorse”.

• La Consulta ha reiteratamente sottolineato i contenuti sostanziali dei precetti costituzionali finalizzati a garantire il diritto alla prestazione dei servizi, assicurati anche dall’esercizio delle funzioni amministrative che non possono venir meno e che devono essere adeguate a livelli minimi essenziali al di sotto dei quali i finanziamenti insufficienti risultano altresì inutili (sent. n. 10/2016).

• Così come la forte riduzione delle risorse destinate a funzioni esercitate con carattere di continuità ed in settori di notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole proprio per l’assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento (su analoga questione, sentenza n. 188 del 2015).

• Ancora più cogente sovviene il richiamo alla violazione dell’art. 3 Cost causato dall’inadeguatezza dei servizi per l’insufficienza delle risorse: «profilo di garanzia (che) presenta un carattere fondante nella tavola dei valori costituzionali e non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali» (sentenza n. 10/2016).

• Si tratta di principi che inducono a ritenere prioritaria una ricognizione, a legislazione vigente, delle esigenze per il funzionamento delle Province. Detti Enti nella cornice delle proprie responsabilità istituzionali e nel quadro delle proprie attribuzioni, devono poter disporre delle risorse finanziarie, di personale e strumentali necessarie per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori, sempre nell’ottica della massima razionalizzazione dell’uso delle risorse. A ciò i medesimi Enti sono impegnati, ponendo in essere le necessarie azioni amministrative, come tutti gli altri Enti dei diversi livelli di governo locale,

• conformi ai canoni di una corretta programmazione,

• necessaria ad una sana gestione

• verificabile con una trasparente rendicontazione.10

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Audizione sulle forme di raccordo tra Stato e autonomie territoriali e sull’attuazione degli statuti speciali – Corte dei ContiIl 23 marzo 2017 la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti in audizione presso la Commissione Parlamentare per le questioni regionali segnala «Il grave deterioramento delle condizioni di equilibrio strutturale dei relativi bilanci»

➢ L’esito del referendum del 4 dicembre 2016 ripropone la necessità di valutare la coerenza della riforma delle Province ordinarie, avviata dalla legge n. 56/2014, con l’assetto istituzionale delineato dall’articolo 114 della Costituzione, non più modificato.

➢ La mancata espunzione delle Province dal testo della Costituzione impone di riconsiderare le stesse tra le componenti della Repubblica equi-ordinate ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato.

➢ La Costituzione individua le Province come enti autonomi titolari di funzioni proprie (art. 118 Cost.), che, al pari degli altri enti territoriali, hanno carattere esponenziale degli interessi dei territori e delle popolazioni su di esse insediate.

• Di fondamentale interesse, inoltre, sono le tematiche: dell’autonomia finanziaria, delle risorse finanziarie, dei bilanci e dei relativi vincoli ed obblighi, che si legano alla riconosciuta capacità impositiva ed ai temi della compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio (art. 119 Cost.).

«I rapporti finanziari dovrebbero essere definiti nella logica di una adeguata simmetria tra compiti affidati e risorse assegnate. E ciò con riguardo al grave deterioramento delle condizioni di equilibrio strutturale dei relativi bilanci, determinatosi negli ultimi due esercizi conclusi ed al quale non hanno posto rimedio organico gli interventi di natura emergenziale succedutisi, in parte estranei al sistema

regolativo della finanza locale.

Anche il tema dello stato di realizzazione – a tutt’oggi ancora non completata – del sistema di finanza pubblica delineato dall’articolo 119 della Costituzione, dopo la riforma del 2001, e quindi anche dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, è elemento da correlare

all’attuazione dell’articolo 11 della legge costituzionale n. 3/2012».

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Sentenza n. 188/2015 del 9 giugno 2015Corte costituzionale

• È da sottolineare come il principio della programmazione degli obiettivi di bilancio siaespressamente codificato nell’art. 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità efinanza pubblica), il quale stabilisce che «1. L’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa deibilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione». Sottoanaloga prospettiva, le norme che producono effetti finanziari innovativi «a carico della [finanzadelle regioni] e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento dinuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite» (art. 19, comma 2, della legge n. 196del 2009) devono essere corredate da particolare istruttoria per dimostrare la loro compatibilità con ilcomplessivo equilibrio dei bilanci partecipanti al consolidato pubblico. Per questo motivo, fermarestando la discrezionalità del legislatore nelle scelte allocative delle risorse, quando queste ultimeproducono rilevanti effetti innovativi nelle relazioni finanziarie tra enti territoriali e nel consolidatodelle loro risultanze non possono limitarsi alla mera indicazione dell’entità finanziaria nonaccompagnata da adeguata relazione tecnica, come nel caso della posta di bilancio della RegionePiemonte in questa sede impugnata.

• 5.3.– L’entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni trasferite odelegate alle Province piemontesi si riverbera necessariamente anchesull’autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con l’art. 119, primo equinto comma, Cost., nella misura in cui non consente di finanziare lefunzioni a loro attribuite.

• 6.– Dunque le norme impugnate, nella parte in cui, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono – senza alcun allegato piano diriorganizzazione e di riallocazione – le dotazioni finanziarie storiche per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della RegionePiemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)pregiudicandone lo svolgimento, risultano in contrasto con gli artt. 3, 97 e 119 Cost. e debbono, pertanto, essere dichiaratecostituzionalmente illegittime

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Sentenza n. 10 del 12 gennaio 2016 Corte Costituzionale

• Per analoga fattispecie è stato ricordato che «ogni stanziamento di risorse deve essereaccompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura [e che] [i]lprincipio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziate sianoidonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa alpersonale dell’amministrazione, e, dall’altro, che dette risorse siano speseproficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede diapprovazione del bilancio di previsione» (sentenza n. 188 del 2015). Il principio delbuon andamento – ancor più alla luce della modifica intervenuta con l’introduzione del nuovo primocomma dell’art. 97 Cost. ad opera della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione delprincipio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) – è strettamente correlato alla coerenzadella legge finanziaria regionale e di quella di bilancio con la programmazione delle attività e dei serviziche si intendono finanziare a legislazione vigente.

• In assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare ibisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, èarduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare,organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da renderealle popolazioni interessate. In detto contesto, la quantificazione delle risorsein modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previstidalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto delbuon andamento dell’amministrazione, cui lo stesso legislatore si deveattenere puntualmente.

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Delibera Sezione Autonomie Corte dei Conti n. 14/2017- Indirizzi per il bilancio 2017 - 2019

• Corposo provvedimento quest’ultimo che, per quel che riguarda gli enti locali, incide suimportanti aspetti della gestione finanziaria. In particolare: per le Città metropolitane e perle Province, oltre a reiterare disposizioni derogatorie alle ordinarie regole dellaprogrammazione finanziaria introdotte già dall’esercizio 2015 (annualità del bilancio diprevisione, applicazione di quote libere e destinate del risultato di amministrazione albilancio di previsione per il mantenimento degli equilibri, lo svincolo delle risorse trasferitedalle Regioni per il mantenimento dell’equilibrio corrente ed altre), ha previsto ulterioririsorse da destinare all’esercizio delle funzioni fondamentali ed a specifiche attività delleProvince, come la manutenzione straordinaria della rete viaria, il tutto a ridosso deltermine ultimo per la deliberazione dei bilanci di previsione, fissato, come si è ricordato, al30 giugno 2017. Così come sul piano degli investimenti ha stanziato risorse per il 2017 –oltre che per gli esercizi fino al 2020 – per il finanziamento di interventi in materia diedilizia scolastica.

• Non sfugge che l’impiego di tali risorse, di cui gli Enti avranno certezzagiuridica solo ad avvenuta conversione del decreto-legge, secondo i nuovicanoni della contabilità che obbliga alla registrazione degli impegni solo inpresenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, presenta più chepotenziali criticità per quelle spese che possono essere attivate solo all’esito diprocedure di gara.

• ……..

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Delibera Sezione Autonomie Corte dei Conti n. 14/2017- Indirizzi per il bilancio 2017 - 2019

• Per le Province e le Città metropolitane, che hanno predisposto il bilancio di previsione per la sola annualità 2016, è stata prevista, altresì,l’applicazione dell’art. 163 del TUEL “esercizio provvisorio e gestione provvisoria” con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvatoper il 2016 (art. 1ter del d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n.125/2015, come modificato dall’art. 18 del d.l. n. 50/2017).

• In base all’art. 18 del d.l. n. 50/2017, le Province e le Città Metropolitane possono predisporre, anche per il 2017, il bilancio di previsione per la solaannualità 2017 e, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero edestinato.

• Si conferma altresì la possibilità di utilizzare, agli stessi fini, l’avanzo vincolato, tenuto conto dei rendiconti relativi all’anno 2016 e ciò in base alcomma 462-bis dell’art. 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) inserito dal terzo comma dell’art. 18 del d.l. n. 50/2017. Si tratta dellafacoltà per le Regioni di svincolare i trasferimenti già attribuiti alle Province e alle Città Metropolitane e confluiti nell’avanzo di amministrazionevincolato del 2016 per il loro mancato utilizzo.

• Naturalmente gli spazi di spesa coperti dalle risorse in avanzo dagli esercizi precedenti devonoindurre ad una particolare attenzione nella verifica della realizzazione delle stesse da considerare, inprima approssimazione, in termini di incidenza sulla cassa iniziale. Peraltro, sempre nell’ottica delmantenimento degli equilibri di cassa, occorre tenere conto che l’avanzo non forma oggetto delleprevisioni di bilancio.

• La situazione emergenziale delle Province e delle Città Metropolitane e lapossibilità di predisporre bilanci soltanto annuali hanno determinato unsostanziale annullamento della capacità programmatoria degli Enti per cui inmateria di investimenti, già limitati dalla scarsezza di risorse, la programmazionedegli stanziamenti delle relative spese dovrà essere effettuata con una scrupolositànella definizione della tempistica e della correlata esigibilità che consenta l’utilecostituzione e la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato.

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Guardiamo al futuro: discontinuità netta e chiara dalla “vecchia Provincia”

Quali i “pilastri” di natura finanziaria e organizzativa per costruire insieme la «nuova» Provincia?

✓ Prima di tutto: creare un distacco netto e totale dalla “vecchia Provincia” e dagli approcci diseducativi indotti negli ultimi esercizi dalla situazione di emergenza finanziaria e dagli interventi di una “gestione stralcio”, quali:

✓ Fare il bilancio annuale e approvarlo a esercizio inoltrato o sostanzialmente chiuso;

✓ Non utilizzare l’avanzo di amministrazione, non solo libero, ma anche destinato e vincolato per la spesa di investimento;

✓ Annullare la propria capacità programmatoria considerando il DUP e la nota di aggiornamento al DUP come strumenti inutili e meri adempimenti amministrativi;

✓ Alienare i beni patrimoniali non per reinvestire il ricavato in spesa produttiva e di investimento ma per rispettare il vincolo di finanza pubblica di cui alla legge 243/2012 e s.m.i;

✓ Accettare le proposte a rinegoziare il debito o rinviare al futuro oneri di ammortamento del debito in contrasto con l’art. 10, comma 2, della legge 243/2012 e s.m.i.:

✓ “in attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonchè le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.” Si tratta “dell’intergenerational equity” che deve essere osservata nel rendiconto degli enti territoriali.

✓ Non preoccuparsi in primo luogo della qualità dei servizi resi per le funzioni fondamentali ma di chiudere il bilancio solo annuale in equilibrio finanziario affidando un ruolo chiave in questa ottica alla dirigenza finanziaria degli enti;

✓ Non avere alcuna visione economica e soprattutto patrimoniale della gestione che chiudendo in costante e strutturale “perdita di esercizio” diminuisce il “nettopatrimoniale” e quindi la ricchezza a disposizione del territorio di riferimento e da trasmettere alle generazioni future;

✓ Non preoccuparsi della simmetria tra funzioni conferite dalla Regione e risorse attribuite imputando “oneri impropri” alla gestione delle funzioni fondamentali;

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Guardiamo avanti: La capacità programmatoria e il rilancio degli investimenti per lo sviluppo locale

o Recuperare la capacità di programmazione triennale e ultra – triennale valorizzando il Documento Unico diProgrammazione (e la successiva nota di aggiornamento) quale strumento strategico per iniziare dal 31 luglio di ognianno un vero “processo” di programmazione sul territorio che coinvolga quali soggetti pubblici i comuni medio,piccoli e la Regione;

o Con il disegno di legge di bilancio 2018 (art. 72) sono anticipate tutte le date per richiesta eassegnazione degli spazi finanziari da richiedere per usare gli avanzi e “qualora sostenibilefinanziariamente” il debito per gli investimenti (operazioni da completare nei mesi di ottobre enovembre dell’anno precedente allo spazio da assegnare) per il 2018 il termine di richiesta eassegnazione sono 20 gennaio e 15 febbraio.

Come si potranno richiedere tali spazi se gli enti non avranno le idee chiare su cosa vogliono fare per il rilancio degli investimenti e quindi se non hanno iniziato il processo di programmazione sostanziale e

non formale al 31 luglio?

Come si potranno garantire “progetti definitivi ed esecutivi” prima di tutto fatti bene (poi diremo) per poter utilizzare gli spazi richiesti o, in ogni caso, gli spazi finanziari a disposizione degli enti evitando il

patologico e grave fenomeno dell’overshooting e le relative penalizzazioni per l’anno successivo?

o La nuova Provincia si pone come “soggetto di regia” del rilancio degli investimenti sul territorio siadi intervento diretto sia programmati e previsti dai Comuni medio – piccoli: accompagna il processodi programmazione di tali enti, di progettazione, di richiesta degli spazi finanziari alla Regione eallo Stato, di utilizzo effettivo degli spazi assegnati, sino alla rendicontazione.

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Il reperimento delle risorse finanziarie sia correnti, sia in conto capitale: una nuova responsabilizzazione

• Recuperare una nuova cultura programmatoria e gestionale delleentrate proprie e derivate, sia correnti, sia in conto capitale;

• Per le entrate proprie gestire tutte le voci di entrata richiamando ladirigenza alla responsabilità di “presa” nell’’ambito di una auspicatanuova autonomia finanziaria dell’ente costituzionalmente garantita comevisto in precedenza;

• Per le entrate derivate preoccuparsi di creare un nuovo rapporto con laRegione e lo Stato recuperando credibilità in termini gestionali (vediamodopo)

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La correlazione tra le entrate e le spese

• Ricostruire partendo da “zero” la “correlazione tra entrate e spese” e in termini economici tra “ ricavi / proventi e costi/ oneri”: non si possono disgiungere la responsabilità della spesa e la responsabilità dell’entrata o, nel linguaggioproprio della contabilità economico – patrimoniale dei costi/oneri e dei ricavi/proventi.

• Il principio di correlazione è uno dei fondamenti della visione economico – patrimoniale dellagestione.

• Ciò significa superare in concreto l’attitudine delle Province a produrre Avanzi di amministrazione anomali.

• L’avanzo di amministrazione, sia prima della riforma della contabilità degli enti territoriali, sia a maggiore ragione dopo la riforma rappresenta,nella quasi totalità dei casi,, sia per la gestione corrente, e ancor più per la spesa di investimento. un indicatore di inefficienza nellacapacità di utilizzare le risorse programmate e ottenute Sintomatico al riguardo l’aumento degli avanzi diamministrazione dopo il riaccertamento straordinario dei residui l’1 gennaio 2015 (avvio della riforma di contabilità).

• Ancora nel 2017 le Province applicano al bilancio di previsione di parte corrente un avanzo diamministrazione (nelle sue varie componenti) che si stima superiore ai 200 milioni di euro.

• Occorre recuperare credibilità sulla capacità di utilizzo delle risorse derivate e divenire ente dieccellenza nell’attuazione concreta dei progetti di investimento e anche di spesa corrente rispettandoadeguati e concreti “cronoprogrammi” che indicano quando la spesa diventa esigibile, quindiliquidabile e corrisponde al consumo effettivo di ricchezza (Oneri /Costi).

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La capacità di progettazione e il monitoraggio della spesa di investimento

Costruire un ente che fa della capacità di spesa per investimenti

la componente essenziale del proprio profilo istituzionale.

➢ Sia per gli investimenti di propria competenza.

➢ Sia per gli investimenti dei comuni medio – piccoli sul territorio.

• Ciò significa dare attuazione a quanto detto sopra e acquisire una efficienteed efficace capacità di progettazione: i progetti devono essere fatti bene,devono essere dotati di adeguati “cronoprogrammi” come peraltro prevedeil D. Lgs. 50 /2016 modificato e integrato dal D. Lgs. 56 / 2017, devono essereseguiti nel procedimento di gara per la scelta del contraente, nel rispetto deitempi del cronoprogramma, nella copertura finanziaria anche innovativa(soprattutto sul debito qualora sostenibile), nell’attuazione sino al collaudo(monitoraggio).

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Un nuovo rapporto tra la Provincia, lo Stato e la Regione

• In questa ottica di rilancio degli investimenti si pone il tema di una“innovata relazione istituzionale e programmatoria” tra la Provincia ela Regione.

• Ma occorre anche revisionare il quadro normativo nazionale earmonizzare quello regionale in modo da dare attuazione in tutte leProvince alla funzione di assistenza tecnico amministrativa ai comunimedio – piccoli in un’ottica di razionalizzazione della spesa e d economiedi scala (stazioni uniche appaltanti, uffici unici per la liquidazione deglistipendi, uffici unici di ragioneria e contabilità e così di seguito)

• Anche nei confronti dello Stato occorre che il nuovo ente si ponga comeinterlocutore privilegiato nell’attribuzione di risorse da destinare allaspesa di investimento riferibili alle funzioni fondamentali.

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Il nuovo modello organizzativo della ProvinciaDa tutto quando detto sopra ne deriva un ente che sposta verso l’alto la qualificazione del personale puntando sulla “ricostruzione” di una nuova classe dirigenziale sia tecnica, sia finanziaria, sia amministrativa che “creda” nel nuovo ente, che non pensi più alla Provincia di un tempo, che recuperi motivazione e capacità di rispondere a nuove sfide molto diverse nei contenuti e quelle a cui erano abituati i dirigenti della vecchia Provincia.

• Su questo assunto di base occorre costruire adeguati e attuabili (non cartacei o libri deisogni) piani di riassetto organizzativo.

• Non abbiamo bisogno di cantonieri ma di dirigenti e funzionari – quadriintermedi formati al nuovo approccio alla programmazione integrata sulterritorio, alla gestione controllata e accompagnata, alla rendicontazione reale everitiera dei risultati raggiunti nel confronto con la Regione, con il Parlamentoe con il Governo:

• “Per questo è necessario, dopo tre anni di incertezze istituzionali e finanziarie, tornare adassicurare a questi enti una visione prospettica, favorendo finalmente la costituzione e ilconsolidamento di un ente di area vasta che nel rapporto con la Regione e lo Stato diviene“soggetto di regia” dello sviluppo territoriale, garantito dalla spesa diinvestimento e sorretto da adeguate risorse ordinarie sulle funzionifondamentali.” (Audizione presso la Commissione Bilancio del Senato).

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Formare una nuova classe dirigente per la nuova Provincia

• Formare e ricostruire la dirigenza e i quadri delle Province significasoprattutto fare i conti con la riforma della contabilità degli entiterritoriali di cui al D. lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 1262014.

• E’ un passaggio ineludibile per garantire un reale e non formale processodi cambiamento dell’approccio dirigenziale nelle Province.

• Si badi bene: la formazione sulla riforma della contabilità degli entiterritoriali non è compito solo dei ragionieri (che pure ne hanno bisogno)ma di TUTTI i dirigenti, anche e soprattutto d quelli tecnicimaggiormente restii ad affrontare tali temi perché nel caso contrariotutto ciò che si è detto sopra è INATTUABILE.

• L’UPI sta studiando al riguardo forme e modalità di realizzazione di taleprocesso di formazione.

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Il compito degli amministratori nella nuova Provincia

Ma ciò non basta. Vi è il ruolo degli amministratori.

• Il vuoto, più o meno ampio, della politica che si è percepito in questi anni di difficoltà e diemergenza deve essere colmato a favore di amministratori che assumano la responsabilitàdelle scelte e della definizione delle politiche in troppi casi delegati alla dirigenzasoprattutto finanziaria per le ragioni sopradette.

• Anche i politici si dovranno misurare con i fondamenti della riforma dellacontabilità pubblica per apprezzarne gli strumenti utili per la loro attivitàdi indirizzo e controllo: non sono argomenti da “ragionieri”

• Riguardano tutte le fasi dalla programmazione, alla previsione, alla gestione e controllodello stato di attuazione degli indirizzi, alla rendicontazione che deve divenire diritto dagarantire al cittadino utente e contribuente e non un mero e mortificante adempimentoprocedimentale interno dell’ente.

• Ma soprattutto occorre una innovata capacità di “credere” nel nuovoente e nelle proprie potenzialità e finalità come livello di governocostituzionale: occorre ricostruire il ruolo della “politica” a livello diarea vasta secondo i contenuti e le funzioni sopra espresse.

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Il lavoro che ci attende

• Il lavoro che ci attende e complesso ma la sfida è da affrontare conconvinzione, sia a livello politico, sia a livello dirigenziale e delleresponsabilità di gestione.

• L’obiettivo è la Provincia “soggetto di regia e di realizzazione dellosviluppo locale nel territorio di propria competenza” a fianco deiComuni medio piccoli enti di prossimità e di massima espressione dellasussidiarietà sia verticale, sia orizzontale. Tutto ciò in ottica disemplificazione dell’architettura istituzionale operante sui territori ecapace di realizzare vere e dimostrabili (perché rendicontate) economiedi scala.

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