Le principali criticità nella gestione dei fanghi in ItaliaLa gestione dei fanghi depurazione tra...
Transcript of Le principali criticità nella gestione dei fanghi in ItaliaLa gestione dei fanghi depurazione tra...
-
Le principali criticità nella gestione dei fanghi in Italia
Giuseppe Mininni
CNR – Istituto di Ricerca sulle Acque
La gestione dei fanghi depurazione tra attuali limiti normativi,
aspetti tecnologici e opzioni per un effettivo recupero
-
Criticità in Italia1) Disciplina datata
2) Sentenza di Cassazione 6 giugno 2017, n. 27958
3) Eccessiva destinazione di fanghi per uso agricolo in Lombardia e soprattutto nelle provincie di Pavia e Lodi.
4) Blocco delle attività di uso dei fanghi in agricoltura in Lombardia a seguito della sentenza del TAR 20 luglio 2018, n. 01782
5) Presenza di idrocarburi C10-C40, di toluene e di altri inquinanti non normati nel D. Lgs. 99/92 nei fanghi
6) Trattamento parziale negli impianti di produzione fanghi
-
Disciplina datata
Il D. Lgs. 27 gennaio 92, n. 99, ha trasposto la direttiva fanghi 86/278.
Al tempo la disciplina sui rifiuti si basava sulla Direttiva 75/442 trasposta con il D.P.R. 915/82.
I rifiuti speciali si classificavano in rifiuti non tossici e non nocivi e in rifiuti tossici e nocivi con soglie di concentrazione per definirne la classificazione riportate dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.
Non erano stati ancora introdotti i codici dei rifiuti che lo furono per la prima volta con la Decisione della Commissione del 20 dicembre 1993 (94/3/CE).
Da allora ai fanghi «urbani» è stato attribuito il codice 190805.
Il D. Lgs. 99/92 ha di fatto ristretto il campo di applicazione ai soli fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue civili, oggi acque reflue domestiche, con la connessa inevitabile incertezza di qualificazione di fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue domestiche. Per gli impianti che trattano anche acque reflue industriali conferite in fognatura sarebbe necessario verificare che le loro caratteristiche sono sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi domestici.
Quale apporto massimo di acque reflue non domestiche in fognatura o di rifiuti liquidi conferiti su gomma (comma 2 e 3 dell’art. 110 del D. Lgs. 152/06) sarebbe tale da modificare la qualifica dei fanghi prodotti da fanghi domestici a fanghi urbani)?
-
Sentenza di Cassazione 6 giugno 2017, n. 27958
• Questa sentenza ha sancito che per i parametri non normati dal D. Lgs. 99/92 le concentrazioni massime ammissibili dei contaminanti presenti nei fanghi per consentirne l’uso in agricoltura debbono essere le medesime delle concentrazioni soglia di contaminazione di colonna A previsti nella disciplina sulle bonifiche dei siti contaminati. Tale prescrizione deriverebbe dall’applicazione dei principi di precauzione nella gestione dei rifiuti.
• L’applicazione di questi principi ha determinato la condanna di alcuni imputati in procedimenti penali in corso e l’impossibilità di continuare a utilizzare i fanghi soprattutto, ma non solo, per effetto della presenza di idrocarburi C10-C40.
-
Concentrazione degli spandimenti in Lombardia
• Molte imprese che effettuano i trattamenti di condizionamento dei fanghi previsti dal comma 4 art. 12 del D. Lgs. 99/92 sono localizzate in
Lombardia e perciò i fanghi derivanti da tali trattamenti finali, prima del
loro recupero, sono ivi utilizzati.
• Nel 2016 sono stati utilizzati in agricoltura 175.650 t s.s. (corrispondenti a circa 850.000 t di tal quale). In Lombardia sono stati utilizzati in
agricoltura circa 136.000 t s.s. di fanghi (77% del totale su base
nazionale) di cui circa 79.000 (58%) di provenienza regionale e 57.000 t
(42%) di provenienza extra regionale (fonte Althesys su dati Ispra).
• Questo ha determinato una forte attenzione dell’opinione pubblica locale con conseguente e inevitabile diffidenza e opposizione a tale pratica.
-
Sentenza del TAR Lombardia20 luglio 2018, n. 01782
Questa sentenza ha accolto il ricorso di 51 comuni delle province di Pavia e
Lodi per l'annullamento della deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia n. X/7076 dell'11 settembre 2017.
La DGR X/7076 aveva introdotto nuovi limiti di concentrazione nei fanghi per i
seguenti quattro microinquinanti organici:
� AOX (adsorbable organ halides come somma di Lindano, Endosulfan, Tricloroetilene, Tetracloroetilene e Clorobenzeni) 500 mg/kg s.s.
� DEHP (Bis(2-etilesil)ftalato) 100 mg/kg s.s.
� Nonilfenolo, Nonilfenolo monoetossilato, Nonilfenolo dietossilato 50 mg/kg s.s.
� Idrocarburi (C10 – C40) 10.000 mg/kg s.s.
Questa sentenza ha prodotto il blocco di tutte le attività di spandimento in
Lombardia e a macchia d’olio anche in altre regioni.
-
Pre
sen
za
di id
roca
rbu
ri ne
i fan
gh
i urb
an
i
10
100
1.000
10.000
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
55°
60°
65°
70°
75°
80°
85°
90°
95°
Concentrazione idrocarburi C10-C40 (mg/kg s.s.)
Percentile
Idrocarburi C10-C
40;592 om
ologhe
-
Toluene
Studi di letteratura (Mrowiec, Suschka e Keener, 2005) hanno evidenziato
che il toluene può essere un prodotto di biodegradazione intermedia della
digestione anaerobica dei fanghi, successivamente abbattuto nel corso dello
stadio metanogenico.
La formazione di toluene è stata attribuita a biosintesi nel corso della
fermentazione acida, cioè nel corso della formazione degli acidi grassi
volatili.
La successiva biodegradazione nel fase metanogenica dipende dallo stato di
acclimatazione della biomassa. Le condizioni ottimali sarebbero la
permanenza a un pH compreso fra 7,0 e 7,2
-
Altri contaminanti organicinei fanghi urbani(mg/kg s.s.)1
9
Austria Denmark Denmark Germany Italy Norway Spain Sweden Switzerland75-890 196-400
0,3-67 22-2,298 23-17155-537 44-7,214
11-16,100 182-11,80011,500-14,000
-
Limiti adottati in Europa
10
AOX DEHP LAS NP/NPE PAH PCB PCDD/FUnità di misura mg/kg DM mg/kg DM mg/kg DM mg/kg DM mg/kg DM mg/kg DM ng/kg DM
2000, 2003)1 500 100 2,600-5,000 50-450 62 0.8 (Σ of 7 congeners) 100Lower and Upper Austria 500 - - - - 0.2 (Σ of 6 congeners) 100Carinzia 500 62 1 50Danimarca (2002) 50 1,300 10 32
Francia43
2.54
1.550.8 Σ of 7 congeners
Germania 500 0.2 for each congeners 100Svezia - - - 50 32 0.4 (Σ of 7 congeners) -Repubblica Ceca 500 0.6
Proposed limitsacenaftene, fluorene, fenantrene, fluorantene, pirene, benzo(b+j+k)fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-c-d)pirene
acenaftene, fluorene, fenantrene, fluorantene, pirene, benzo(b+j+k)fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-c,d)pireneFluorantheneBenzo(b)fluorantheneBenzo(a)pyrene
-
Limiti adottati nelle Fiandre (mg/kg s.s.)
11
Benzene 1,1
Ethylbenzene 1,1
Styrene 1,1
Toluene 1,1
Xylene 1,1
Benzo(a)anthracene 0,68
Benzo(a)pyrene 1,1
Benzo(ghi)perylene 1,1
Benzo(b)fluoranthene 2,3
Benzo(k)fluoranthene 2,3
Chrysene 1,7
Phenanthrene 0,9
Fluoranthene 2,3
Indeno(1,2,3cd)pyrene 1,1
Naphthalene 2,3
Dichlorobenzene 0,23
Trichlorobenzene 0,23
Tetrachlorobenzene 0,23
Pentachlorobenzene 0,23
Hexachlorobenzene 0,23
1,2-dichloroethane 0,23
Dichloromethane 0,23
Trichloromethane 0,23
Trichloroethene 0,23
Tetrachloromethane 0,23
Tetrachloroethene 0,23
Vinylchloride 0,23
1,1,1-trichloroethane 0,23
1,1,2 -trichloroethane 0,23
1,1-dichloroethane 0,23
Cis+trans-1,2-dichloroethane 0,23
Hexane 5,5
Heptane 5,5
Octane 5,5
Extractable organohalogen compounds (EOX) 20
Mineral oil 560
Polychlorinated biphenyls (PCB as Σ 7
congeners) 0,8
-
Altri inquinanti organici emergenti
L'insieme di dati analizzati all'interno della Campagna di campionamento e
analisi del JRC (IPS 20141) ha mostrato che tra gli inquinanti organici, il
compost di fango urbano mostra le concentrazioni più elevate di composti
perfluorurati (PFC) con molti valori che superano il valore limite di 100 μg
s.s. fissato in Austria e Germania.
12
JRC Scientific and Policy Report (2014): End-of-waste criteria for biodegradable waste subjected to biological
treatment (compost & digestate): Technical proposals
-
Analisi statistica della presenza di PFC in differenti rifiuti organici
13Co=compost; Di=digestate; BW=source separated bio-waste & green waste; GW= source separated green waste; SS=sewage sludge ; MBT=mechanical biological treatment; Man=manure; ECr=energy crops
-
Evoluzione della concentrazione di diossine nei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione
Mogden vicino all’Aeroporto di Heathrow (UK)© Imperial College London
14
Tota
l TE
Q (
ng k
g-1
DM
)
USEPA proposed
EU proposed
Carinthia regulation
-
Ritardanti di fiamma:Difenil eteri poli-bromurati (PBDE)
Questo gruppo di ritardanti di fiamma è noto per la sua natura persistente.
Sono stati proposti limiti di 50 mg/kg (50.000 μg/kg) per la sommatoria dei congeneri
PBDE e di 500 μg/kg per il PentaBDE.
In una campagna di campionamento e analisi del JRC, sono stati selezionati e utilizzati 34
campioni.
In nessuno dei campioni sono stati osservati valori superiori a 1 mg/kg s.s di PBDE e 40
μg/kg s.s. di PentaBDE.
Ciò indica che le concentrazioni riscontrate sono sensibilmente inferiori ai limiti proposti.
Pertanto, si può affermare che questi composti sono probabilmente di scarsa importanza
per la qualità del compost/digestato.
15
-
La storia degli idrocarburi in Italia
• La sindrome «idrocarburi» in Italia
• Pareri ISS 36565 del 05/07/2006 e 32074 del 23/06/2009
• Classificazione di sedimenti di aree portuali nei SIN contenenti idrocarburi (Dm 7/11/2008)
• Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi per caratteristica H7 (L. 27/2/2009, n. 13)
• Parere ISS 35653 del 06/08/2010
• Microinquinanti organici nei fanghi di depurazione
• La L. 130/2018 di conversione del c.d. decreto Genova
• Problemi interpretativi
• Conclusioni
-
La sindrome «idrocarburi» in Italia
• Il problema nasce dalla classificazione dei rifiuti quando contengono oli minerali
• Secondo l’Agenzia di Protezione Ambientale del Regno Unito i marker di cancerogenicità dovrebbero rapportarsi alla frazione
idrocarburica presente nel rifiuto e non al rifiuto tal quale
-
Il parere ISS 36565 del 05/07/2006(risposta alla regione Veneto in relazione alle procedure di
classificazione di rifiuti contenenti idrocarburi)
Problemi analitici
Per la determinazione della frazione idrocarburica totale sono possibili le tecniche IR (tecnica spettrofotometrica
infrarossa) e GC/MS.
La prima non è selettiva ma consente di determinare gli idrocarburi con numero di atomi di carbonio > 25. Il metodo
EPA 8440 non consente la determinazione delle benzine e di altre frazioni petrolifere volatili che evaporano durante
l’estrazione dei campioni.
I grassi animali non biodegradabili e gli oli vegetali eventualmente presenti nel rifiuto possono provocare interferenze,
se non completamente rimossi nel processo di lavaggio dei campioni.
L’estrazione con DMSO sovrastima la presenza di IPA a tre o sette anelli condensati. Tale metodo, adeguato per alcuni
derivati del petrolio, non può essere utilizzato per materiali asfaltenici, come bitumi, oli esausti o preparati contenenti
additivi.
I componenti asfaltenici impediscono la separazione dell'estratto al DMSO e per quanto riguarda gli oli esausti e i
preparati si possono estrarre componenti degli additivi o degli oli che non sono IPA. A maggior ragione tale metodica
non dovrebbe essere adatta a un rifiuto che può contenere molti componenti aggiuntivi con possibile interferenza
-
continua parere ISS 36565 del 05/07/2006
ISS propone di determinare direttamente i marker riferendo la loro concentrazione al peso del rifiuto e
non alla frazione idrocarburica presente.
Si applica il limite dello 0,1% (1.000 mg/kg) per le sostanze cancerogene di categoria 2 e l’1% (10.000
mg/kg) per le sostanze cancerogene di categoria 3.
Tali limiti generici non si applicano alle sostanze per le quali il 29°ATP ha definito concentrazioni specifiche come per il dibenzo(a,h)antracene e il benzo(a)pirene per le quali il limite è lo 0,01% (100
mg/kg).
L'indagine analitica dovrebbe essere estesa a tutti gli idrocarburi policiclici aromatici espressamente
classificati come cancerogeni dall'Unione Europea nell'Allegato I alla direttiva 67/548/CEE, e cioè:
1) Dibenzo[a,h]antracene,
2) Benzo[a]antracene;
3) Benzo[def]crisene o Benzo(a)pirene;
4) Benzo[e]acefenantrilene o Benzo(b)fluorantene;
5) Benzo[e]pirene;
6) Benzo[j]fluorantene;
7) Benzo[k]fluorantene.
-
DM 7 novembre 2008 (operazioni di dragaggio nei siti d’interesse nazionale)
Comma 10 Analisi previste Tabella A2
PCB (20 in tutto): 28, 52, 77, 81, 101, 105, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 180, 189
IPA (18 in tutto): Naftalene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Benzo(a)antraceneCrisene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Dibenzo(a,h) antracene, Benzo(g,h,i)perileneIndeno(1,2,3,c,d)pirene, Acenaftilene, Benzo(e)pirene, Benzo(j)fluorantene.
Secondo quanto riportato nel parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità il 5 luglio 2006, prot. n. 0036555, il materiale contenente «Idrocarburi Totali» (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la concentrazione degli stessi è maggiore di 1.000 mg/kg s.s. e contiene almeno uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, classificati dalla UE Carc. Cat. 1» oppure «Carc. Cat. 2» in base all'Allegato 1 direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29°ATP recepito con
DM 28/02/2006, in concentrazione superiore a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto.
In attesa di specifiche metodiche di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono indicativamente da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri (C≤12) e di Idrocarburi pesanti (C>12)
-
L. 27 febbraio 2009, n. 13 (misure straordinarie in materia di risorse idriche e
protezione dell’ambiente)
Art. 6 quater: La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, «cancerogeno», si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008
-
Parere ISS 32074 del 23/06/2009
questo II parere l’ISS aggiunge ai 7 IPA precedentemente indicati
crisene che era stato incluso nel 29° ATP della direttiva 67/548/CEE
(Direttiva 2004/73/CE recepita con DM del Ministero della Salute
/2/2006) nonché, in riferimento, alla caratteristica di pericolo
“mutageno” anche benzene e 1,3-butadiene entrambi con limiti
concentrazione per entrambi dello 0,1%.
-
Sostanze tossiche e nocive o persistenti e/o bioaccumulabili (CL mg/kg)
Tab. 1.1 Deliberazione 27/7/1984Sostanza CL Sostanza CL
Acrilonitrile 500 1, 4-Diossano 500
Amianto (polveri e fibre libere) 100 Epicloridrina 500
Arsenico e suoi composti (come As) 100 Mercurio e suoi composti (come Hg) 100
Benzene 500 Piombo e suoi composti inorganici (come Pb) 5000
Benzo (a) pirene 500 Policlorobifenili 500
Berillio e suoi composti (come Be) 500 Rame, composti solubili (come Cu) 5.000
Bis (clorometil) 500 Selenio e suoi composti (come Se) 100
Cadmio e suoi composti (come Cd) 100 Tellurio e suoi composti (come Te) 100
Carbonio Tetracloruro 500 2, 4, 6-Triclorofenolo 500
N-cloroformil morfolina 500 Vinile cloruro 500
Cloroformio 500 1, 2, 3, 6, 7, 8-Esaclorodibenzodiossina 1
Clorometil-metil etere 500 1, 2, 3, 7, 8, 9-Esaclorodibenzodiossina 1
Cromo esavalente e suoi composti (come Cr) 100 1, 2, 3, 7, 8-Pentaclorobenzodiossina 1
1,2-Dibromoetano 500 2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzo-p-diossina 1
3, 3'-Diclorobenzidina 500 2, 3, 7, 8-Tetraclorodibenzofurano 1
b, b'-Dicloroetil solfuro 500 Policlorodibenzodiossina escluse quelle suelencate 500
2, 2'-Dicloro-N-metildietilamina 500 Policlorodibenzofurani esclusi quelli suelencati 500
-
Sostanze che possono rendere tossico e nocivo un rifiuto se presenti in concentrazioni tali da presentare
un pericolo per la salute e per l’ambiente(Allegato DPR 915/82)
1) Arsenico e suoi composti; 15) Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
2) Mercurio e suoi composti; 16) Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione
e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione;
3) Cadmio e suoi composti; 17) Composti farmaceutici;
4) Tallio e suoi composti; 18) Perossidi, clorati, perclorati e azoturi;
5) Berillio e suoi composti; 19) Eteri;
6) Composti di cromo esavalente; 20) Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze
nuove i cui effetti sull'ambiente non sono conosciuti;
7) Piombo e suoi composti; 21) Amianto (polveri e fibre);
8) Antimonio e suoi composti; 22) Selenio e suoi composti;
9) Fenoli e loro composti; 23) Tellurio e suoi composti;
10) Cianuri, organici ed inorganici; 24) Composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni);
11) Isocianati; 25) Metalli carbonili;
12) Composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti
e altre sostanze considerate nel presente elenco; 26) Composti del rame solubili;
13) Solventi clorurati; 27) Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie
dei metalli;
14) Solventi organici; 28) Policlorodifenili, policlorotrifenili e loro miscele.
-
Inquinanti organici persistenti (POP)(Regolamento 1342/2014 - articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
SostanzaValore limite di concentrazione
(mg/kg) di cui)Endosulfan 50
Esaclorobutadiene 100
Naftaleni policlorurati (1) 10
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) 10.000
Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere,
pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e
eptabromodifeniletere:
1.000 mg/kg
Pentabromodifeniletere C12H5Br5O
Esabromodifeniletere C12H4Br6O
Eptabromodifeniletere C12H3Br7O
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale
metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri 50
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (2) 15
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano) 50
Clordano 50
Esaclorocicloesani, compreso il lindano 50
Dieldrin 50
Endrin 50
Eptacloro 50
Esaclorobenzene 50
Clordecone 50
Aldrin 50
Pentaclorobenzene 50
Bifenili policlorurati (PCB) 50
Mirex 50
Toxafene 50
Esabromobifenile 50
(1) Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da
atomi di cloro.
(2) Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF)
-
Altri microinquinanti organici tipici dei fanghi di depurazione
Sostanze perfluoroalchiliche (PFOS, PFOA) [prodotti antiaderenti delle stoviglie]
Alcani policlorurati (PCAs), noti anche come paraffine clorurate [plastificanti secondari nel PVC per produrre le guaine dei cavi elettrici e come additivi
nelle vernici e nei lubrificanti di macchinari]
Composti organostannici (OTs) [biocidi nelle vernici antivegetative, pesticidi, preservanti del legno, trattamenti antitarmici e disinfezione dei tessuti,
trattamento delle superfici dei vetri, stabilizzanti del PVC]
Ritardanti di fiamma (PBDEs), pentaBDE (BDE 47, 99, 100, 153, 154), octaBDE (BDE 183), e decaBDE (BDE209)
Triclosan (TCS) e Triclocarban (TCC) [antibatterico è contenuto in saponi, dentifrici e altri prodotti per l’igiene orale]
Benzotiazoli (2-mercaptobenzotiazolo (MBT) e 2-idrossibenzotiazolo (OBT) [farmaci]
Antibiotici e farmaceutici (Caffeine, Norfloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin, 4-Epitetracycline Azithromycin, Carbamazepine, Erythromycin, Diclofenac);
Muschi sintetici (tonalide e galaxolide) [cosmetici]
Bisfenolo A [monomero per la produzione di alcune plastiche come poliesteri, polisulfonati, antiossidante in alcuni plastificanti, inibitore della
polimerizzazione del PVC]
Composti di ammonio quaternari [tensioattivi cationici]
Filtri UV [creme solari]
Steroidi (17β-oestradiol (E2) and 17α-ethinyloestradiol (EE2) [ormone]
Ftalati (Di (2-ethylhexyl) ftalato) [plastificanti]
Polidimetilisilossani (PDMS) [cosmetici, balsami, protesi mammarie, presente in molti prodotti gommosi]
-
Testo art. 41Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per
policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico
-
Nuovi parametri e limiti• Idrocarburi C10-C40: 1.000 mg/kg t.q.; in caso di superamento vale la nota L
dell’Allegato VI CLP (???)
• IPA (si tratta della sommatoria dei 13 IPA della disciplina sulle bonifiche (di cui sei comuni a quelli della lista contenuta nei pareri ISS) e cioè di:
Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene,
Dibenzo(a.l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,h)pirene,
Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-c,d)pirene, Pirene: 6 mg/kg secco
• PCDD/F + PCB dl: 25 ng WHO-TEQ/kg secco
• PCB (??): 0,8 mg/kg secco
• Toluene: 100 mg/kg secco
• Selenio: 10 mg/kg secco
• Berillio: 2 mg/kg secco
• Arsenico: 20 mg/kg secco
• Cromo totale: 200 mg/kg secco
• Cromo VI: 2 mg/kg secco
-
Interpretazione ArpaVeneto per applicazione art. 41
ARPA Veneto, unitamente alle Arpa Lombardia, Friuli, Piemonte ed Emilia Romagna hanno effettuato un
confronto tecnico sulle modalità di applicazione dell’art. 41.
Tale confronto ha portato all’elaborazione di un documento concordato informalmente ma ancora
oggetto di verifiche e approfondimenti.
L’Arpa Veneto non ritiene che un approccio iper-cautelativo sia necessariamente quello da applicare in
quanto in altre situazioni è risultata soccombere.
I problemi che si pongono nell’applicazione dell’art. 41 sono i seguenti:
� Come comportarsi quando la concentrazione di idrocarburi C10-C40 nei fanghi sia superiore a 1.000
mg/kg t.q. (applicazione della nota L dell’Allegato VI del Regolamento CLP;
� Quale sia la lista di PCB da considerare per l’applicazione del limite di 0,8 mg/kg secco e soprattutto
se tale lista debba essere comunque integrata con i 12 PCB dl che sono considerati ai fini della verifica
del limite di 25 ng WHO-TEQ/kg secco per PCDD/F + PCB dl
-
Posizione Arpa Veneto Per la verifica che il contenuto d’idrocarburi sia con l’uso agricolo dei fanghi si determinano le
concentrazioni degli 8 IPA cancerogeni della lista contenuta nei pareri ISS 36565/2006, 32074 del
23/06/2009 e 35653 del 06/08/2010 e cioè:
Benzo(a)pirene;
Dibenzo(a,h)antracene;
Benzo(b)fluorantene;
Benzo(e)pirene;
Benzo(j)fluorantene;
Benzo(k)fluorantene;
Benzo(a)antracene;
Crisene.
Il criterio s’intente soddisfatto se la sommatoria delle concentrazioni è inferiore a 6 mg/kg s.s..
Per la verifica della concentrazione massima ammissibile di PCB (0,8 mg/kg secco) si considerano i 29
PCB seguenti (27 + 12 d.l.) classificati con i numeri: 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151,
153, 170, 177,180, 183, 187 + 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.
-
Potenziale criticità della posizione di Arpa Veneto ai fini della verifica della concentrazione degli
idrocarburi
Il criterio suggerito da Arpa Veneto, pone un problema di coerenza nell’applicazione dei limiti. In sostanza secondo Arpav:
la verifica della concentrazione di idrocarburi dovrebbe essere fatta su 8 IPA (lista ISS) verificando che la sommatoria delle concentrazioni sia inferiore a 6 mg/kg secco (non è menzionata la necessità di controlli su benzene e 1,3-butadiene);
La verifica della concentrazione di IPA dovrebbe essere fatta su 13 IPA (lista bonifiche) verificando che la sommatoria delle concentrazioni sia inferiore a 6 mg/kg secco;
Tale applicazione, in pratica, prescinde completamente dall’applicazione della nota L dell’allegato VI del CLP.
In pratica il II criterio ingloba il primo con la sola differenza che fra gli 8 IPA della I lista ne compaiono 2 non compresi nella II.
-
Interpretazione alternativadella nota L dell’allegato VI al CLP
Nota L al CLP: La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.
La suddetta nota potrebbe essere interpretata sotto un profilo di cautela. Poiché essa può applicarsi
solo alle sostanze derivate dal petrolio è di tutta evidenza che la procedura sperimentale non possa
applicarsi ai fanghi. La nota L, perciò, dovrebbe essere interpretata determinando con GC-MS tutti
gli IPA che sarebbero estratti con Dmso, quindi non solo quelli indicati come marker di
cancerogenicità, e verificando che la sommatoria delle concentrazioni non sia superiore al 3% degli
idrocarburi C10-C40, cioè non sia superiore a 30 mg/kg t.q., corrispondente nella maggioranza dei
casi a 120-150 mg/kg secco.
-
Lista di 30 IPA da considerare per l’applicazione della lettera L
• C1 Acenaftene• C2 Acenaftilene• C3 Antracene• C4 Benzo(a)antracene• C5 Benzo(a)pirene• C6 Benzo(e)pirene• C7 Benzo(b)fluorantene• C8 Benzo(j)fluorantene• C9 Benzo(k)fluorantene• C10 Benzo(c)fluorene• C11 Benzo(e)pirene• C12 Benzo(g,h,i)perilene• C13 Benzo(j)fluorantene• C14 Benzo(k)fluorantene• C15 Coronene
• C16 Crisene• C17 Cyclopenta[c,d]pyrene• C18 Fenantrene• C19 Fluorantene• C20 Fluorene• C21 Indeno(1,2,3-c,d)pirene• C22 Natftalene• C23 Perylene• C24 Pirene• C25 Dibenzo(a,e)pirene• C26 Dibenzo(a,h)antracene• C27 Dibenzo(a,h)pirene• C28 Dibenzo(a,i)pirene• C29 Dibenzo(a,l)pirene• C30 5-methylchrysene
-
Il dm «abortito» di revisione degli allegati al D. Lgs. 99/92
Il Ministero dell’ambiente aveva prodotto i nuovi allegati del D. Lgs. 99/92 giungendo alla versione finale
dei 4 nuovi allegati approvati a luglio 2018 in Conferenza Stato-Regioni:
Allegato IA VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE DI ELEMENTI POTENZIALMENTE TOSSICI E
IDROCARBURI NEI SUOLI AGRICOLI DESTINATI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE
[sono stati introdotti nuovi limiti per Cr totale (200 mg/kg s.s.), Cr VI (2 mg/kg s.s.), Zn (150 invece di
300 mg/kg s.s.), Se (3 mg/kg s.s.), As (20 mg/kg s.s.), Be (2 mg/kg s.s.), Tl (1 mg/kg s.s.), idrocarburi
C10-C40 (50 mg/kg s.s.)];
Allegato IIA ANALISI DEI TERRENI
Allegato IB VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE DI ELEMENTI POTENZIALMENTE TOSSICI NEI
FANGHI DESTINATI ALL'UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA [parte 1 (valori massimi di concentrazione
di elementi potenzialmente tossici nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura), parte 2
(caratteristiche agronomiche e microbiologiche nei fanghi destinati all’utilizzazione in agricoltura),
parte 3 (valori massimi di concentrazione di composti organici nei fanghi destinati all'utilizzazione in
agricoltura) e parte 4 (trattamenti dei fanghi richiesti per garantire la riduzione del loro potere
fermentescibile e della carica microbica)]
Allegato IIB ANALISI DEI FANGHI
-
Parte 1 dell’Allegato IBElementi valore limite (mg/kg s.s.) Cadmio 5 (era 20)
Cromo totale 200Cromo VI 2Mercurio 3 (era 10)Nichel 150 (era 300)
Piombo 200 (era 750)Rame 1.000Zinco 2.500
Selenio 10Arsenico 20Berillio 2
Parte 2 dell’Allegato IBParametri Prima fase Seconda fase
Carbonio organico % SS (min.) 20% 20%
Fosforo tot. (P) % SS (min.) 0,4% 0,4%
Azoto tot. % SS (min.) 1,5% 1,5%
Salmonelle N°/g ss (max) 100 10
Colifagi Somatici PFP *1 *1
Escherichia coli N/g ss (max) 5000 1000
Test di fitotossicità *1 *1
-
Parte 3 dell’Allegato IBComposti organici e diossine valore limite
DEHP1 *8 (mg/kg ss)NPE2 *8 (mg/kg ss)IPA3 6 (mg/kg ss)PCB4 0,8 (mg/kg ss)
PCDD/PCDF + PCB DL5 25 ( ng WHO-TEQ/Kg ss)Oli minerali (C10-C40)6 1.000 (mg/kg tal quale)
TOLUENE 100 (mg/kg ss)PFC7 *8
1 Nota: dietilesilftalato
2 Nota: nonilfenolo e nonilfenoletossilato
3 Nota: sommatoria dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici: acenaftene, fenantrene, fluorene, fluorantene, pirene,
(b+j+k)fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3- c,d)pirene), benzo(e)acefenantrilene,
(e)pirene e di quelli individuati dalla tabella 1, allegato 5 alla parte IV del d.lgs n. 152/2006.
4 Nota: Sommatoria di 17 composti policlorobifenilici numeri 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170,
177, 180, 183, 187.
5 Nota: sommatoria dei policloro-dibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) e dei congeneri dioxin-like
(diossina simili) numeri 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189 e dei PCB DL. Per il calcolo occorre
utilizzare i fattori di equivalenza della seguente tabella (WHO 2005)
-
6 Nota: in considerazione del fatto che il metodo di analisi per la determinazione del
parametro idrocarburi C10-C40 non è in grado di distinguere tra idrocarburi di origine
minerale e idrocarburi di origine vegetale o animale, e che a conferire la caratteristica di
pericolo e le caratteristiche di inidoneità del fango allo spandimento sono
esclusivamente gli idrocarburi di origine minerale, tale parametro può essere derogato
qualora il produttore dimostri, con metodologie riconosciute a livello internazionale,
nazionale oppure validate dall’autorità di controllo, che nel fango non sono presenti
idrocarburi di origine minerale in concentrazione maggiore di 1000 mg/kg.
In assenza delle predette metodologie, ai sensi della nota L contenuta nell'allegato VI del
regolamento (CE) n. 1272/2008 richiamata nella Decisione 955/2014/UE, il predetto
parametro può essere derogato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce
valori inferiori a quelli indicati nella nota ISS 32074 del 23 giugno 2009. Qualora venga
rilevata la presenza di idrocarburi C10-C40 in concentrazioni superiori a 1000 mg/kg
sul tal quale, ai fini di escludere la presenza di idrocarburi di origine minerale, il
suddetto limite si intende rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce
valori inferiori a quelli indicati di seguito
-
Numero d’Indice Numero CAS Nome sostanza Valore limite Sinonimo
-020-00-8 71-43-2 Benzene 1000 mg/kg
-032-00-3 50-32-8 Benzo[a]pirene 100 mg/kg Benzo[def]crisene
-041-00-2 53-70-3 Dibenzo[ah]antracene 100 mg/kg
-034-00-4 205-99-2 Benzo[e]acefenantrilene 1000 mg/kg Benzo[e]fluorantene
-049-00-6 192-97-2 Benzo[e]pirene 1000 mg/kg
-035-00-X 205-82-3 Benzo[j]fluorantene 1000 mg/kg
-036-00-5 207-08-9 Benzo[k]fluorantene 1000 mg/kg
-033-00-9 56-55-3 Benzo[a]antracene 1000 mg/kg
-048-00-0 218-01-9 Crisene 1000 mg/kg Benzo[a]fenantrene
7 Nota: Sommatoria dei composti organici perfluorurati: PFOS (acido perfluoroottanosolfonico e suoi sali),
PFOA (acido perfluoroottanoico), PFBA (acido perfluorobutanoico), PFBS (acido perfluorobutanosolfonico
PFPeA (acido perfluoropentanoico), PFHxA (acido perfluoroesanoico).
8 Nota: I valori di tale parametro, pur non essendo previsto un valore limite, devono essere trasmessi
annualmente, unitamente agli altri valori, dalle Regioni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, punto 5) del presente decreto, ai fini delle
valutazioni da parte del medesimo Ministero circa l’eventuale introduzione di valori limite.
-
Parte 4 dell’Allegato IBfine di ridurre il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari dovuti alla loro utilizzazione, i fanghi
devono essere sottoposti, nell’impianto di produzione degli stessi o in impianti di trattamento successivi,
almeno ad uno dei trattamenti di stabilizzazione individuati nel capitolo, 5 “Impianti di trattamento chimicoe biologico dei rifiuti liquidi” paragrafo F.7.2 “Stabilizzazione e condizionamento” del decreto 29 gennaio“Emanazione delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili
materia di gestione di rifiuti per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005
nelle more dell’entrata in vigore dei BREF di settore.
sensi dell’articolo 6, comma 1, punto 2, del presente decreto le Regioni possono stabilire altri trattamenti
ammissibili ai fini del presente decreto che garantiscano almeno i medesimi livelli di tutela, secondo modalità
prescrizioni specifiche espressamente riportate nell’autorizzazione allo spandimento.
trattamenti indicati nel sopracitato decreto 29 gennaio 2007 possono ritenersi non necessari qualora i fanghi
stati già adeguatamente stabilizzati al fine di ridurre il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti
sanitari dovuti alla loro utilizzazione nell’impianto di depurazione delle acque reflue che li ha prodotti facendo
ricorso ai medesimi trattamenti sopra descritti.
Possono considerarsi già trattati i fanghi che provengano da impianti operanti a ossidazione prolungata
assenza di trattamento primario con tempi di permanenza del refluo pari almeno a 24 ore e tempi
permanenza dei fanghi di almeno 15 giorni e concentrazione di solidi volatili nei fanghi di supero inferiore
dei solidi totali.
-
Trattamento parziale dei fanghi negli impianti di produzione
Spesso si osserva che il trattamento dei fanghi a piè d’impianto risulta parziale a causa dell’impostazione progettuale degli impianti che è rimasta vincolata a impostazioni alquanto datate.
La digestione anaerobica non è stata considerata come utile trattamento per la produzione di biogas da destinare a recupero energetico. In molti impianti la digestione anaerobica è stata abbandonata in quanto considerata non utile soprattutto in assenza di trattamento primario. Anche il trattamento primario è stato abbandonato in alcuni impianti in quanto considerato di pregiudizio per la denitrificazione nelle aree sensibili.
Il trattamento dei fanghi deve essere considerato con la medesima priorità del trattamento delle acque reflue.
Il trattamento centralizzato dei fanghi dovrà essere preso in considerazione nell’ottica di garantire una gestione dei fanghi diversificata, elastica ed efficace in funzione dei destini disponibili
-
ConclusioniLa rinuncia alla pubblicazione del DM di aggiornamento degli allegati da parte del Ministero
dell’ambiente, subito dopo l’insediamento del nuovo governo della XVIII legislatura, ha
portato ad una situazione paradossale.
La crisi di settore dei fanghi di depurazione si è acuita nell’estate del 2018 con pesante
pregiudizio sulla qualità degli scarichi. In alcuni casi le utilities sono state sul punto di non
trattare più le acque reflue.
Il governo ha dovuto prendere atto della situazione inserendo nel dl Genova anche l’art. 41
che, ovviamente, non poteva avere il rango di una revisione approfondita della disciplina.
Il risultato prodotto ha sanato parzialmente la situazione ma è evidente che
l’aggiornamento degli allegati approvato in Conferenza Stato-Regioni conteneva criteri e
limiti assai più stringenti di quelli previsti con l’art. 41.
problema degli idrocarburi è stato affrontato con criteri poco scientifici.
-
ConclusioniL’attribuzione alla presenza di oli minerali a seguito del riscontro di elevate concentrazioni
di idrocarburi C10-C40 nei fanghi di depurazione è concettualmente errata, considerando
che la colonna di adsorbimento per la purificazione del campione contiene 2 g di florisil
g di solfato di sodio che dovrebbero adsorbire tutte le frazioni biogeniche derivanti sia
dalla presenza di oli e grassi vegetali e animali, sia derivanti da acidi umici e fulvici
(sostanza organica umificata) prodotti nel corso del trattamento dei fanghi.
Il campione di fango è costituito da 20 g. Il metodo indica che vi è interferenza nel caso di
presenza di frazioni biogeniche in concentrazioni superiori a 10.000 mg/kg. In pratica
secondo il metodo la florisil sarebbe in grado di adsorbire al massimo una quantità di
composti biogenici in misura non superiore al 10% del suo peso.
criterio che si dovrebbe seguire per escludere che la frazione di idrocarburi sia costituita da oli minerali non dovrebbe tendere ad accertare se in tale frazione siano presenti marker di cancerogenicità quanto piuttosto che essa non contenga idrocarburi policiclici aromatici certamente estranei all’origine domestica dei fanghi in concentrazione superiore al 3% della frazione idrocarburica stessa (cioè in misura superiore a 30 mg/kg tal quale) come dettato dalla nota L dell’allegato VI del CLP.