Le pensioni dei dipendenti novità e prospettive - uniroma1.it Sapienza 2015... · Le linee guida...
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Le linee guida delle riforme
Il sistema pensionistico pubblico, “a ripartizione”, subisce l’influenza
dei seguenti fenomeni:
- variazione nel rapporto tra il numero degli occupati e dei pensionati
- allungamento della vita media
- diminuzione del tasso di natalità
Dalla fine degli anni 70, per effetto di questi fattori aumenta la spesa
pensionistica
Le linee guida delle riforme
Per contenere la spesa e stabilizzarla in rapporto al PIL, queste le
leve utilizzate:
Riduzione dell’ammontare delle pensioni pagate
(= minori uscite)
Aumento dei contributi versati
(= maggiori entrate)
Aumento dell’età minima per andare in pensione
(= minori uscite e contemporaneamente maggiori entrate)
I SISTEMI DI CALCOLO
MISTO MONTI (pro-rata dal 2012 Art. 24 comma 2 D.L. n.
201/2011)
CONTRIBUTIVO
MISTO
IL SISTEMA MISTO MONTI con pro-rata 2012
A chi si applica?
Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità
contributiva, al 31 dicembre 1995, pari o superiore a
18 anni (art. 1 c. 13 della Legge 8 agosto 1995, n.335).
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
A chi si applica?
Si applica a coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 oche optino per tale sistema (art.1 c. 23 della Legge 8 agosto 1995, n.335).
IL SISTEMA MISTO
A chi si applica?
Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva, al 31dicembre 1995, inferiore a 18 anni (art.1 c. 12 della Legge 8 agosto 1995,n.335).
LEGGE 190/2014 ART. 1, COMMA 707
“A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere
da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità e calcolata secondo il sistema
contributivo. «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo eccedere
quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data
di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del
trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione,
integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di
decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»”.
LEGGE 190/2014 ART. 1, COMMA 707
La norma interessa i soggetti iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni
e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal
1° gennaio 2012 e calcolata secondo il sistema contributivo. Nei confronti di tali lavoratori ai fini della
determinazione dell’importo del trattamento pensionistico la norma prevede che venga effettuato
un doppio calcolo con le seguenti regole
I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono i seguenti:
a. pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo
secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e
calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
b. pensione calcolata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive
maturate dall’assicurato. Al riguardo, l’anzianità contributiva che puo essere valorizzata ai fini della
determinazione della misura della pensione e pari “all’anzianità contributiva necessaria per il
conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di
conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della
prestazione stessa”. Viene così superato il concetto di massima anzianità contributiva, stabilendo che
l’anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla
prestazione che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il l
avoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. I lavoratori conseguano,
quindi, la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati
dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.
LEGGE 190/2014 ART. 1, COMMA 707
La pensione anticipata
Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio prima di aver raggiunto il
limite di età, per il collocamento a riposo d’ufficio, se in possesso di determinati
requisiti di anzianità contributiva.
La pensione anticipata
Anno Anzianità contributiva
Uomini Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
Evoluzione dei requisiti per la pensione anticipata
Anno Anzianità contributiva
Uomini Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi
2016 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
2017 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
2019 43 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi
2020 43 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi
2021 43 anni e 6 mesi 42 anni e 6 mesi
La pensione anticipata
Sulla quota di trattamento relativo alle anzianità contributive maturate
antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione
percentuale par a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo
nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale
annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l’età
al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale
al numero dei mesi.
La pensione anticipata
L’art, 1, comma 113 della legge n. 190/2014 (cd legge di stabilità) ha stabilito che: “Con
effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del
comma 2-quater dell’art. 6 del decreto legge n. 216/2011 e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto
periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti
pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto
requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”. In sostanza chi matura i
requisiti per la pensione anticipata entro il 31/12/2017 con qualsiasi tipo di contribuzione
non sarà soggetto ad alcuna penalizzazione.
NORMATIVA DI SALVAGUARDIAArt.24, comma 3 decreto legge 201/2011
Oltre alla salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2011, il legislatore
ha previsto delle situazioni particolari nelle quali si prescinde dai nuovi
requisiti richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, pertanto, continuano a
conseguire con 35 anni di contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento
di anzianità: le lavoratrici dipendenti, a condizione che optino per la
liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo
contributivo previste dal D.lgs. n. 180/1997.
NORMATIVA DI SALVAGUARDIAArt.24, comma 3 decreto legge 201/2011
Lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo
1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al
trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari
o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito
anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della
speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le
regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via
sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).
OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Agli iscritti che optano per l’integrale applicazione di un sistema di calcolocontributivo viene rideterminata la posizione assicurativa già acquisitatrasformandola in montante contributivo individuale di cui all’articolo 1, comma6, della citata Legge n. 335/1995. In applicazione delle disposizioni contenute neiDecreti Legislativi n. 180/1997 e n. 278/1998 tale montante è costituito dallasomma di due quote:1) la prima, relativa ai periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;2) la seconda, riguardante l’anzianità contributiva maturata successivamente al31 dicembre 1995.
OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Ai fini della determinazione della quota di montante di cui al punto precedente
occorre preliminarmente:
a)individuare il periodo di riferimento nell’arco temporale 1° gennaio 1993 – 31
dicembre 1995, in base all’anzianità contributiva maturata al 31/12/1992;
b) calcolare, per ogni anno del periodo di riferimento come sopra individuato, la
retribuzione imponibile comprensiva degli emolumenti accessori, di cui
all’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della Legge n. 335/1995, in deroga al principio
generale che prevede l’ampliamento della base imponibile, per i pubblici
dipendenti, solo a decorrere dal 1° gennaio 1996.
OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Una volta acquisiti tali dati, la prima quota di montante si determina:
1. moltiplicando la retribuzione imponibile annua per l’aliquota contributiva vigente nell’anno
interessato, ai fini dell’individuazione della relativa contribuzione. 2. rivalutando l’ammontare
dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31 dicembre 1995 mediante il tasso
annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL), appositamente calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio
precedente l’anno da rivalutare. La rivalutazione della contribuzione inerente il primo anno
del periodo di riferimento non opera nel caso che tale anno coincida con la data di prima
assunzione;
OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO
3. dividendo il montante contributivo così determinato per l’entità del periodo di riferimento
considerato, al fine di individuare il montante medio contributivo;
4. moltiplicando il montante medio per l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. In base
alle disposizioni impartite dai Decreti Legislativi n. 180/97 e n. 278/98 tale anzianità era
quella complessivamente maturata dall’iscritto a tale data; con l’intervento della legge di
conversione al D.L. n. 158/2001 si è inteso mitigare l’effetto derivante dall’intera valutazione
del servizio utile introducendo il meccanismo della “valutazione ponderata della
contribuzione”.
Per i pubblici dipendenti gli anni di contribuzione da ponderare sono tutti quelli antecedenti
il 1° gennaio 1993, indipendentemente dalla circostanza che l’iscritto abbia al 31 dicembre
1992 un’anzianità contributiva inferiore ovvero pari o superiore a 15 anni.
OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 158/2001 il
meccanismo della ponderazione prevede:
- l’individuazione dell’aliquota contributiva vigente in ciascun anno antecedente al
1° gennaio 1993. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive
vigenti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS;
- la determinazione della media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni
precedenti quello in cui viene esercita l’opzione, escludendo a tal fine l’anno di
presentazione della relativa istanza. Per determinare l’aliquota media contributiva si
tiene conto del decennio temporale e non di quello contributivo, con la
conseguenza che si può conoscere immediatamente la percentuale di aliquota
media in base alla data di presentazione della domanda.
OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Sulla base di tali elementi si calcola il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in
ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti
quello in cui viene esercitata l’opzione; la percentuale così ottenuta viene
moltiplicata per il numero dei giorni presenti nell’anno considerato, includendo
eventuali periodi oggetto di riscatto o di ricongiunzione, collocati temporalmente
nel medesimo anno. La sommatoria dei giorni ponderati in ciascun anno
rappresenta il periodo complessivo rideterminato. Si fa presente che tale riduzione
incide esclusivamente ai fini della misura del trattamento pensionistico.
OPZIONE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Per la determinazione della prima quota di montante si moltiplica l’anzianità
contributiva maturata dall’iscritto fino al 31 dicembre 1995, ponderata secondo il
meccanismo sopra illustrato, per il montante medio contributivo. In virtù
dell’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 278/1998, tale quota non resta
cristallizzata ma viene rivalutata fino all’anno precedente quello di decorrenza
della pensione. La seconda quota di montante viene determinata applicando le
regole vigenti nel sistema contributivo, così come disposte dall’articolo 1, comma
6 e seguenti della Legge n. 335/1995. Conseguentemente, la quota di montante
individuale dal 1° gennaio 1996 alla data di presentazione della domanda di
opzione si ottiene moltiplicando la retribuzione annua imponibile per l’aliquota di
computo del 33%.
REQUISITI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2016
Il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014 ha disposto
che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater,
del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono
ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di
anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004,
n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.
Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) - requisito anagrafico
Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma
1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
Anno Età pensionabile
Anno 2016 66 anni e 7 mesi
Anno 2017 66 anni e 7 mesi
Anno 2018 66 anni e 7 mesi
Pensione anticipata(art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo
Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma
1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
Anno Uomini Donne
Dal 2016 al 2018 42 anni e 10 mesi(pari a 2.227 settimane)
41 anni e 10 mesi(pari a 2.175 settimane)