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LE OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK-LIST. LO SPESOMETRO, L’AUTORIZZAZIONE A COMPIERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Corso IVA Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011

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LE OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK-LIST. LO SPESOMETRO, L’AUTORIZZAZIONE A COMPIERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Corso IVA Università di Pisa Ottobre/Novembre 2011

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Black-list : le fonti dell’adempimento Art. 1 DL 40/2010 Dm 30 Marzo 2010 (decreto attuativo) Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 Maggio 2010

(approvazione modello) DM 27 Luglio 2010 (modifica paesi Black list) DM 5 Agosto 2010 (integrazione norme Circolare Agenzia delle Entrate 53 del 21 ottobre 2010 Circolare Agenzia delle Entrate 54 del 28 ottobre 2010 Circolare Agenzia delle Entrate 2 del 28 Gennaio 2011

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Black-list: decorso dell’obbligo Operazioni realizzate a partire dal 1^ luglio 2010

(c’era la possibilità di sanare senza conseguenze comunicazioni errate al 31 Gennaio 2011, proroga delle comunicazione di luglio e agosto 2010 al 2 novembre 2010, inclusione di operazioni non territoriali a partire dal 1^ settembre 2010)

Entro la fine del mese successivo si comunicano le operazioni registrate ad IVA nel mese precedente

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Black-list : soggetti obbligati Sono obbligati i “soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto” Gli enti non commerciali, come gli enti pubblici, sono obbligati

solo nell’ esercizio di attività commerciali eventualmente esercitate anche se per le norme della territorialità sono soggetti d’imposta ma, come precisa la circolare 53/2010 “le prestazioni di servizi commesse dagli enti non commerciali non sono mai soggette all’obbligo di segnalazione quando l’acquisto di dette prestazioni sia riferibile all’attività istituzionale dell’ente.

Per le operazioni “promiscue” si ritiene sussistente l’obbligo L’obbligo vale anche per i i soggetti passivi “non stabiliti” con

identificazione IVA in Italia per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia.

Esclusi invece i “minimi” e i soggetti destinatari delle norme sulle nuove iniziative produttive

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Black-list: l’operatore economico Per essere rilevante la transazione deve

avvenire con un “operatore economico” Per verificare lo status di “operatore

economico” si possono utilizzare (Circ.53/2010): Certificazione o numero identificativo rilasciati

dalle autorità competenti dei paesi Black – list attestanti lo svolgimento di attività economica oppure

Dichiarazione della controparte che svolge attività artistica e/o professionale

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Black- list: i paesi inclusi Sono quelli indicati nei DM 4

maggio1999 e DM 21 Novembre 2001 (c’è il Lussemburgo ed il Principato di Monaco che sono soggetti per altri versi ad adempimenti INTRASTAT)

Il DM 5 Agosto 2010 ha escluso Cipro, Malta e Corea del Sud

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Black-list: obbligo per i non residenti identificati Sono compresi tra i soggetti tenuti alla

compilazione del modello anche i soggetti non residenti (comunitari o extracomunitari) limitatamente alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguiti con operatori Black-list

Quindi il soggetto identificato direttamente o con rappresentante fiscale o con stabile organizzazione in Italia deve segnalare le operazioni che realizza con operatori black.list.

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Black-list : rappresentante fiscale e stabile organizzazione

Per l’ Agenzia delle Entrate sono soggetti “trasparenti”: ciò che conta è lo stabilimento dell’operatore economico che si serve di tali strumenti. Ad.es. operatore Lussemburghese

trasferisce merce a propria S.O.

Intra tra L e SO-IT ,autofatturazione It, obbligo di comunicazione Black.list con dati di L

L

SO - IT IT

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Black-list : ambito oggettivo Devono essere comunicate:

Le cessioni di beni Le prestazioni di servizi rese sia in UE

che extraUE Gli acquisti di beni Le prestazioni di servizi ricevute

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Black-list: ambito delle operazioni Devono essere comunicate:

Le operazioni imponibili Le operazioni non imponibili Le operazioni esenti Le operazioni non soggette per carenza del

requisito territorialeREGISTRATE O SOGGETTE A

REGISTRAZIONE NEI REGISTRI IVA

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Black-list: esclusioni (Circ. 2/2011) Spese di trasferta dei dipendenti in paesi Black list Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati Omaggi non rientranti nell’attività propria dell’impresa se di

valore < 25,82 euro Carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente

italiano in distributori di paesi Black-list I dettaglianti esonerati dall’obbligo di emettere fattura Cessioni estero su estero Operazioni di operatori dispensati dall’obbligo di fatturazione ai

seni dell’art. 36-bis del DPR 633/72 (ma non se effettuano operazioni imponibili

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Black-list:gli elementi informativi Codice fiscale e partita IVA del soggetto che produce la

comunicazione Codice fiscale del soggetto Black-list con il quale è intercorsa la

transazione o, in mancanza, altro codice identificativo Periodo di riferimento della comunicazione Importo delle operazioni per ciascuna controparte distinto tra

imponibili, non imponibili e non soggette al netto delle relative note di variazione

Importo dell’imposta se operazioni imponibili per ciascuna controparte

Note di variazione emesse o ricevute per operazioni effettuate dopo il 1^ luglio 2010 data dalla quale scatta l’obbligo di comunicazione indicando l’importo complessivo e la relativa imposta.

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Black-list: periodicità Mensile Trimestrale se nei quattro trimestri precedenti non

si è superata – per ogni tipologia di operazioni (cessioni beni e servizi/acquisti beni e servizi) la soglia del 50.000,00 euro di operazioni rese o ricevute con paesi black list, come per l’INTRASTAT

Se si è iniziata – con l’acquisizione della partita IVA – l’attività da meno di quattro trimestri e nel periodo trascorso si è sotto i 50.000,00 euro si è trimestrali

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Black-list: cambio di periodicità Se nel corso del trimestre viene superata la soglia dei

50.000,00 per una categoria di operazioni (che trascina anche l’altra ad.es. acquisto beni >50.000,00 al netto IVA si porta dietro l’acqusito servizi anche se < 50.000,00 euro) si diventa mensili a partire dal mese successivo.

In tal caso nell’ultimo elenco trimestrale va barrata la casella “Variazione di periodicità”

Si puo’ anche optare per la periodicità mensile pur avendo i requisiti per essere trimestrale: in tal caso si è vincolati per l’intero anno

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Le slides successive non riguardano gli enti pubblici

In base al provvedimento 22 Dicembre 2010 prot. 184182 l’adempimento dello spesomentro non riguarda più gli enti pubblici quali le Università.

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Spesometro: il restyling del vecchio elenco clienti e fornitori

Fonti normative:

D.L. 31 maggio 2010 nr.78 art.21 Provvedimento Direttore Agenzia delle

Entrate 2010/184182 del 22 Dicembre 2010 Provvedimento Direttore Agenzia delle

Entrate 2011/59327 del 14 Aprile 2011

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Spesometro: soggetti obbligati Sono obbligati all’adempimento tutti i

soggetti passivi ai fini dell’ IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di questo tributo.

Quindi anche gli enti pubblici nello svolgimento della loro attività commerciale.

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Spesometro: oggetto della comunicazione

Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi di imposta (compresi acquisti intracomunitari in attività commerciale) per le quali i corrispettivi contrattuali sono:

pari o superiori a 3000,00 euro la netto IVA pari o superiori a 3600,00 euro lordo IVA dove non ricorre

l’obbliglo di emissione della fattura. Problema: ad es il ristoratore può emettere fattura per 3.410

euro che scorporando fa 3.100,00 +310,00 IVA 10% ed è soggetto all’obbligo, se invece – come è ammesso art. 22 DPR 633/72 – emette ricevuta al lordo IVA di 3410,00 euro non è soggetto all’adempimento

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Spesometro:esclusioni Importazioni Esportazioni Cessioni di beni e servizi resi e ricevuti verso

paese black-list Fino al 1^luglio 2011 non monitorate le

operazioni per le quali non ricorre obbligo di fattura

Tali operazioni sono già monitorate

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Spesometro:elementi da indicare

Anno di riferimento Partita IVA o – in mancanza – codice fiscale del

cedente del bene o prestatore del servizio e/o cessionario del bene o committente del servizio

Corrispettivi dovuti dal committente e cessionario e/o al prestatore e cedente e l’importo dell’imposta o il titolo di esenzione o il lordo IVA se non ricorre obbligo di emissione fattura (in tal caso il committente o commissionario dovrà fornire i propri dati identificativi)

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Spesometro: termini di invio

A regime: entro il 30 Aprile anno successivo a quello di riferimento Vanno dichiarate le operazioni registrate ai sensi degli artt. 23,24,25 DPR

633/72 o in mancnza al momento di cui all’articolo 6 dello stesso decreto Per il 2010 la comunicazione si può fare fino al 31 Ottobre 2011 con limite

di 25.000,00 euro per operazioni soggette a fatturazione Entro trenta giorni successivi si può trasmettere una comunicazione

sostitutiva riferita allo stesso periodo Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati al fine di calcolare il

limite si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi. A telefisco 2001 è stata anticipata l’inclusione nello spesometro delle

prestazion i di servizio ricevute da operatori INTRA UE ma non è chiaro se anche quelle ricevute.

Trasmissione esclusivamente telematica

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Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie

Fonti normative: Art. 7-bis DPR 633/72 Provvedimento Direttore Agenzia delle

Entrate 2010/188376 del 29 Dicembre 2010

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Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie: ambito applicativo I soggetti che chiedono la partita IVA per

svolgere attività rilevante IVA nel territorio dello Stato devono presentare la dichiarazione di inizio attività secondo quanto previsto dall’ art. 35 DPR 633/72: nella dichiarazione c’è un campo per esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie (Titolo II Capo II DL 331/1993)

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Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie: le specifiche sui modelli Persone fisiche Quadro I campo

“Operazioni intracomunitarie” modello AA7 Soggetti diversi dalle persone fisiche

Quadro I campo”Operazioni intracomunitarie” modello AA9

Enti non commerciali non soggetti passivi di imposta casella C quadro A del modello AA7

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Autorizzazione a compiere operazioni intracomunitarie:soggetti già in possesso di

partita IVA

Possono esprimere la volontà o retrocedere da essa di compiere operazioni intracomunitarie con apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (ma solo se non le hanno mai poste in essere)

I soggetti non residenti che si identificano direttamente col modello ANR possono esprimere le medesime opzioni al Centro Operativo di Pescara

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Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie: i tempi

Entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà l’Agenzia territorialmente competente verifica in base a certi parametri (presenza dei requisiti formali, presenza di cause ostative, analisi del rischio fiscale, cessazione attività, dichiarazioni false in occasione di identificazione IVA o non comunicazione di variazione della propria posizione, gravi inadempimenti alla normativa , pregresse frodi fiscali) la posizione del soggetto ed esprime o meno diniego motivato alla inclusione/permanenza nel sistema VIES delle partite IVA comunitarie.

Controlli ancor più stretti per chi è già in archivio

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Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie:

le esclusioni L’obbligo decorre 2727dal 31 maggio 2010. Due

situazioni: Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31

maggio 2010: esclusione d’ufficio di coloro che non hanno presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intra beni/servizi negli anni 2009 e 2010 o pur avendoli presentati non hanno ottemperato agli obblighi dichiarativi

Soggetti con dichiarazione di inizio attività ai fini IVA presentata a partire dal 31 Maggio e fino al 28 febbraio 2011: se non hanno manifestato la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie o – avendola manifestata- non hanno posto in essere operazioni nel secondo semestre 2010, sono esclusi dal VIES.