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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA IMPERIA Unione Europea PIC INTERREG III Realizzato con il contributo finanziario del programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG III A - ALCOTRA GUIDA A.R.T. N. 3 L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Le principali operazioni intracomunitarie, imponibilità ed adempimenti relativi per un’impresa italiana che vuole operare in Francia Progetto A.R.T. - Artigianato in Rete Transfrontaliera NOVEMBRE 2005

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CAMERA DI COMMERCIOINDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

CAMERA DI COMMERCIOINDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

IMPERIA

Unione EuropeaPIC INTERREG III

Realizzato con il contributo finanziario del programma d’IniziativaComunitaria INTERREG III A - ALCOTRA G

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L’IVANELLE OPERAZIONI

INTRACOMUNITARIE

Le principalioperazioni

intracomunitarie,imponibilità ed

adempimentirelativi per

un’impresa italianache vuole operare

in Francia

Progetto A.R.T. - Artigianato in Rete Transfrontaliera

NOVEMBRE 2005

Operare in un’area frontalierarappresenta per le imprese spessoun’opportunità ma talvolta ancheun onere aggiuntivo perché vuol

dire dover affrontare situazioni della vita dell’impresain contesti normativi, regolamentari ed amministratividiversi.Per fornire un servizio migliore alle imprese artigianee consentire loro di cogliere le opportunità offertedal mercato confinante Chambre de Métiers desAlpes-Maritimes, Camera di Commercio, Industria,Artigianato ed Agricoltura di Cuneo e di Imperiasi sono costituite in partenariato nel quadro delprogetto Artigianato in Rete Transfrontaliera (A.R.T.).Con un programma di azioni coordinato sostenutodal Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREGIIIA Alcotra le tre istituzioni sperimentano per laprima volta un nuovo modo di operare insieme e diservire le imprese artigiane dei tre territori in un’otticaintegrata di messa a disposizione delle informazionidisponibili e di accompagnamento al mercatofrontaliero.La realizzazione delle “Guide A.R.T.” rappresentail primo passo di questo sostegno istituzionale diallargamento dell’orizzonte dell’impresa attraversola diffusione di semplici e pratiche informazioni sualcune tematiche importanti per lo sviluppo delleattività oltre confine.

Albert MOZZATTIPrésident de la Chambre de Métiers des Alpes MaritimesFerruccio DARDANELLOPresidente della Camera di Commercio, Industria,Artigianato ed Agricoltura di CuneoGiuseppe BIANCHIPresidente della Camera di Commercio, Industria,Artigianato ed Agricoltura di Imperia

premessa

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con il contributo di

REGIONE LIGURIA

sommario

Principio generale 4

Il principio di territorialità e l’importanzadel corretto inquadramento dell’operazione 7Le principali operazioni intracomunitarie,imponibilità ed adempimenti relativi perun’impresa italiana che vuole operarein Francia 8- Le cessioni di beni in Francia 8Un caso particolare: le vendite in base acatalogo, per corrispondenza e simili(vendite a distanza) 10

Gli acquisti di beni dalla Francia 11

Le prestazioni di servizi eseguiti in Francia 12- Le prestazioni di servizi su beni immobili 12- Le prestazioni di servizi su beni mobili

materiali 14- Il trasporto intracomunitario di beni 14- Beni montati dal fornitore o per suo conto 15

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L’IVAnelle operazioniintracomunitarie

Principio generale

Quando le transazioni sui beni sono effettuate traStati Comunitari, si considerano come “operazioniintracomunitarie” e godono di uno speciale regime(disciplinato in Italia dal D. L. n. 331/1993, convertitonella legge n. 427/1993).In particolare, costituiscono acquisti intracomunitarigli acquisti a titolo oneroso della proprietà o di altrodiritto reale di godimento su beni mobili materiali,trasportati o spediti da un altro Stato membro (ènecessario che i beni attraversino fisicamente lafrontiera), effettuati nell’esercizio di impresa, arti oprofessioni. Su di essi, l’IVA si applica nel Paese didestinazione.

Perché si realizzi un acquistointracomunitario si devono realizzare leseguenti condizioni:a) onerosità dell’operazione avente ad oggetto

un bene mobile materiale;b) acquisizione della proprietà o di altro diritto

reale sul bene;c) effettiva movimentazione del bene, con

movimentazione da uno Stato membro e arrivoin Italia, indipendentemente da chi effettui o curiil trasporto;

d) sia chi invia sia chi riceve i beni deve essereoperatore economico nel proprio Stato (titolaredi partita IVA).

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Pertanto,• se l’acquirente è un soggetto IVA nel proprio

Stato, effettuerà l’acquisto senza corrispondereIVA al fornitore comunitario, ma dovrà “liquidare”l’imposta sul bene (autofattura);

• se l’acquirente è un consumatore finale (quindinon soggetto all’IVA nel proprio Stato) si limiteràa pagare al fornitore estero l’imposta addebitataper rivalsa da quest’ultimo.

(N.B. Per effetto dell'art.11 quater del D. L.35/2005 le cessioni a privati seguono la disciplinadelle vendite a distanza e pertanto sono cosìregolamentate:- entro una soglia annua stabilita (J 79.534,36per le merci in uscita dall'Italia, ovvero l'eventualeminore importo stabilito dallo Stato membro didestinazione) l'imposta è dovuta nel Paesed'origine;- oltre la soglia annua stabilita (od anche sottola soglia, se è esercitata l'opzione), l'imposta èdovuta nel Paese di destinazione se il trasportoè effettuato da parte del cedente.)

Non costituiscono acquisti intracomunitari:a) l’invio in conto lavorazione da un’impresa in altro

Stato membro ad un’impresa nazionale;b) l’introduzione di beni che il cedente, residente

in altro Stato membro, si è assunto contrattual-mente l’obbligo di installare, montare o assem-blare nel territorio dello Stato;

c) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nelproprio Stato membro dell’esonero disposto perle piccole imprese o se il cedente estero è unprivato consumatore.

Analogamente, le cessioni intracomunitarie sono lecessioni a titolo oneroso di beni trasportati o speditinel territorio di un altro Stato membro ad acquirentiche siano soggetti passivi d’imposta nel proprioStato, purché essi non siano esonerati dal pagamentodell’IVA sugli acquisti intracomunitari nel proprioPaese, ed a condizione che comunichino al venditoreil proprio codice identificativo: se non si verificano

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queste condizioni, allora la cessione è assoggettataall’imposta nello Stato del cedente, come fosse unanormale vendita interna.

Per la realizzazione delle cessioniintracomunitarie, devono sussistere glistessi requisiti già illustrati per gli acquistiintracomunitari:a) onerosità dell’operazione;b) cedente ed acquirente entrambi operatori

economici (cioè soggetti ad IVA );c) acquisizione del diritto di proprietà o di altro

diritto reale sui beni;d) effettivo trasferimento dei beni in altro Stato

comunitario.

In particolare:• se il cliente è un soggetto IVA nel proprio Stato

di residenza, il fornitore non applica l’IVA sullacessione (l’imposta sarà applicata dal clientesecondo le regole e le modalità del proprio Statomembro). Il cliente deve però comunicare alfornitore di essere soggetto IVA nel proprio Paese,allegando un “codice di identificazione” (analogoal numero partita IVA preceduto dal codice stato);

• se il cliente comunitario è un consumatore finale(es. privato) l’operazione è invece imponibile conaliquota nel Paese U.E. in cui risiede il fornitore.Quest’ultimo applicherà perciò l’IVA come se lavendita fosse avvenuta sul proprio mercato interno.(N.B. Per effetto dell'art. 11 quater del D. L.35/2005 le cessioni a privati seguono la disciplinadelle vendite a distanza e pertanto sono cosìregolamentate:- entro una soglia annua stabilita (J 79.534,36per le merci in uscita dall'Italia, ovvero l'eventualeminore importo stabilito dallo Stato membro didestinazione) l'imposta è dovuta nel Paesed'origine;- oltre la soglia annua stabilita (od anche sotto lasoglia, se è esercitata l'opzione), l'imposta èdovuta nel Paese di destinazione se il trasportoè effettuato da parte del cedente.)

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Il principio di territorialità el’importanza del corretto

inquadramentodell’operazione

Dall’esatta individuazione delle regole sullaterritorialità, deriva la corretta esecuzione degliadempimenti contabili da porre in essere nelle diversefattispecie di operazioni IVA. I criteri di localizzazione(in quale Stato sono imponibili le operazionieffettuate) delle cessioni di beni e delle prestazionidi servizi intracomunitari sono sinteticamente iseguenti:1) Gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati

nel territorio dello Stato, se hanno per oggettobeni spediti o trasportati dal territorio di altroStato membro nel territorio dello Stato.

2) Le prestazioni di servizi si considerano in generaleeffettuate nel territorio dello Stato quando sonorese da soggetti che hanno il domicilio nel territoriostesso. Numerose deroghe rendono però ilprincipio generale quasi mai utilizzato.

Le deroghe più significative sono:a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili si

considerano effettuate nel territorio dello Statoquando l’immobile è situato nel territorio stesso;

b) le prestazioni di servizi relativi a beni mobilimateriali si considerano effettuate nel territoriodello Stato quando sono eseguite nel territoriostesso;

c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di benie le relative prestazioni di intermediazione siconsiderano effettuate nel territorio dello Statose ivi ha inizio la relativa esecuzione a meno cheil committente non sia soggetto passivo d’imposta(in tal caso l’operazione si considera effettuatanel Paese di residenza del committente).

Le principali operazioniintracomunitarie,imponibilità edadempimenti relativiper un’impresa italianache vuole operarein Francia

Le cessioni di beni in Francia

Relativamente alle cessioni di beni a titolo onerosoda parte di un soggetto IVA italiano ad un soggettofrancese, con trasporto degli stessi dall’Italia allaFrancia, occorre distinguere, come esaminato inprecedenza nella parte generale, se l’acquirentefrancese è o meno un soggetto passivo della TVAnel suo Paese.

Nel primo caso, l’acquirente francese dovrà comu-nicare al venditore italiano il proprio numero diidentificazione per la TVA, preceduto dalla sigla FR.A questo proposito, è necessario ricordare che ilvenditore è tenuto ad assicurarsi dell’esistenzae della validità del numero di identificazioneche il cliente gli comunica; ciò è facilitato oggidall’esistenza di siti Internet che consentono dieffettuare tale verifica, digitando il sito dell’Agenziadelle Entrate http://www.agenziaentrate.it si può,infatti, giungere attraverso la sezione Servizi e PartiteIVA, alla finestra dove inserendo il paese e il numeroad otto cifre della partita IVA si ha possibilità diverificare la correttezza formale e la corretta attribu-zione di un altro operatore commerciale residentein uno del paesi U. E. attraverso il collegamento coni servizi fiscali dei Paesi membri.

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La cessione intracomunitaria sarà soggetta a TVA inFrancia (Paese di destinazione dei beni).

Pertanto, il venditore italiano emetterà a caricodell’acquirente francese una fattura nella qualedovranno comparire obbligatoriamente i seguentielementi:

• il numero e la data della fattura

• i dati identificativi ed il numero identificativo TVAdell’acquirente francese;

• i propri dati identificativi ed il proprio numero dipartita IVA;

• per ogni bene venduto, la quantità, ladenominazione precisa, il prezzo unitario al nettodell’IVA.

• il totale imponibile;

• la menzione “Non imponibile IVA ai sensi dell’art.41 D. L. n. 331/93”

Il venditore italiano dovrà annotare nel registro dellefatture emesse la fattura di cessione intracomunitaria.

Secondo la periodicità prevista (mensile, annuale otrimestrale, in base al volume di cessioni intracomu-nitarie effettuate nell’anno solare precedente), ilvenditore italiano dovrà inoltre presentare alla Do-gana l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomu-nitarie (Modello INTRA 1).

Nel caso in cui, invece, l’acquirente francese siaun privato, oppure non comunichi il proprio codicedi identificazione TVA, allora la cessione saràimponibile in Italia e l’IVA andrà fatturata e liquidatadall’impresa italiana, che emetterà una fatturaanaloga a quelle emesse per le cessioni interne eliquiderà l’imposta secondo le regole ordinarie e lealiquote vigenti in Italia. Non si tratterà, pertanto,di una cessione intracomunitaria.

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Un caso particolare: le vendite in basea catalogo,per corrispondenza e simili(vendite a distanza)

Le vendite a distanza non sono considerate cessioniintracomunitarie, e sono pertanto imponibili in Italia,se sono effettuate nei confronti di privati o di soggettiche non sono obbligati in Italia ad applicare l’impostasugli acquisti intracomunitari (e che non hanno optatoper l’applicazione della stessa), semprechél’ammontare delle cessioni in ciascuno Stato UEnell’anno solare precedente o in quello in corso nonsuperi D 79.534,36 o il minor ammontare previstonell’altro Stato UE.

È comunque sempre possibile l’opzione perl’applicazione dell’IVA nello Stato membro didestinazione dei beni, da esercitare nellaDichiarazione di inizio attività, oppure nellaDichiarazione annuale IVA o comunqueanteriormente all’ef fettuazione della primaoperazione imponibile. Per applicare l’IVA nelloStato estero di destinazione, si dovrà provvederealla nomina del rappresentante fiscale, al qualedovrà essere fatturata la merce (come operazioneintracomunitaria non imponibile).

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Gli acquisti di benidalla Francia

L’operatore italiano soggetto ad IVA che acquistabeni a titolo oneroso da un operatore economicofrancese soggetto a TVA, con trasporto degli stessidalla Francia all’Italia, dovrà comunicare al suofornitore francese il suo numero di partita IVA, ericeverà da questi una fattura esonerata da TVA,poiché l’imposizione avviene nel Paese didestinazione dei beni, vale a dire l’Italia.Egli dovrà pertanto liquidare e versare l’IVA italianasul prezzo indicato nella fattura, in base allanormativa ed alle aliquote vigenti in Italia perla vendita di beni dello stesso genere.Materialmente, l’acquirente italiano dovrà:• integrare la fattura di acquisto ricevuta, indicando

l’aliquota IVA, l’importo del tributo ed il totaleIVA compresa, ed indicando altresì il controvalorein euro, nel caso di operazioni con impreseeuropee non aderenti all’U.M.E.

• registrare la fattura suddetta nel registro IVA degliacquisti;

• registrare la fattura suddetta anche nel registroIVA delle fatture emesse, dopo averla numeratasecondo l’ordine progressivo delle fatture emesse;

• procedere quindi alla liquidazione periodicadell’IVA secondo le regole ordinarie.

La registrazione della fattura di acquistointracomunitario sia nel registro degli acquisti, siasu quello delle vendite fa sì che, in effetti, su talioperazioni non sia materialmente pagata alcunaIVA (tranne, ovviamente, nel caso in cui l’IVAsull’acquisto fosse indetraibile).L’acquirente italiano, inoltre, secondo la periodicitàprevista (mensile o annuale, in base al volume diacquisti intracomunitari effettuati nell’anno solareprecedente), dovrà presentare alla Dogana l’elencoriepilogativo degli acquisti intracomunitari (ModelloINTRA 2).

Le prestazioni di servizieseguiti in Francia

Come già anticipato nella parte generale, l’IVA hadelle regole precise di territorialità che nedefiniscono il campo di applicazione.La regola generale è che la prestazione di serviziè imponibile IVA in Italia se l’esecutore dei serviziè residente in Italia, in base alla disposizionedell’art. 7 del D. P. R. n. 633/72.Lo stesso articolo elenca le numerose deroghe alprincipio generale; ricordiamo le principali.

Le prestazioni di servizi su beni immobiliEsse sono imponibili nello Stato in cui è situatol’immobile. Pertanto, se un artigiano italiano eseguedei lavori su di un immobile situato in Francia, laTVA andrà pagata in Francia secondo le regole ele aliquote vigenti in Francia.

Occorre pertanto distinguere due casi:• se il committente dei lavori è un soggetto

identificato ai fini TVA in Francia, l’artigianoitaliano potrà emettere una fattura non soggettaIVA ai sensi dell’art. 7 D.P.R. n. 633/72.Il committente francese avrà l’onere di versare laTVA in Francia secondo le aliquote e le regolevigenti in Francia tramite il meccanismodell’autofatturazione. Questo meccanismo è statointrodotto in Francia in attuazione della direttivacomunitaria n. 2001/115/CE, JOCE del17/01/2002, in vis ta di semplif icare,modernizzare e armonizzare gli scambi all’internodell’Unione Europea.

• se invece il committente dei lavori non è identificatoai fini TVA in Francia (è un privato), alloral’artigiano italiano dovrà provvedere a versarela TVA in Francia; egli avrà due facoltà:

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- o si avvale della nomina di un mandatario, cheprocederà per suo conto alle formalità ed allaliquidazione e al pagamento della TVA dovuta inFrancia; la figura del mandatario sostituisce quelladel rappresentante fiscale, soppressa a partire dal1 gennaio 2002. Il mandato dev’essere dato periscritto e depositato al competente ufficio impostefrancese, anche se il mandatario è il vecchiorappresentante fiscale. I principali adempimentiche normalmente il mandatario pone in esse sono:eseguire le formalità per l’immatricolazione delladitta in Francia; effettuare gli adempimenti contabili;inviare e sottoscrivere la dichiarazione della TVAe pagare l’imposta dovuta; presentare eventualidomande di rimborso di TVA. Il mandatario potràrappresentare l’artigiano italiano anche nel casodi una verifica fiscale. Tuttavia, a differenza delregime previsto per il vecchio rappresentante fiscale,la responsabilità per eventuali omissioni o inadem-pimenti rimane del tutto a carico dell’impresamandante.

- oppure si avvale del meccanismo dell’identifica-zione diretta. Quest’ultima è stata introdotta inFrancia a partire dal 1 gennaio 2002, sempre inun’ottica di armonizzazione comunitaria. L’artigianoitaliano, in sostanza, dovrà immatricolarsi pressoil Centre des Impots des non-résidents InspectionTVA, 9 Rue d’Uzès, TSA 39203, 75094 PARISCedex 02, France (tel. 01 44 76 19 07), presen-tando tramite raccomandata una dichiarazione diiscrizione. A seguito dell’immatricolazione, gli saràattribuito un numero di dossier, un numero di SIRET,un numero di identificazione TVA, e gli sarà comu-nicato il regime di imposizione alla TVA che glisarà applicato. Dopo aver inviato la raccomandata,egli potrà operare anche prima di venire a cono-scenza del numero di TVA: è sufficiente scriveresulla fattura “TVA en cours d’immatricolation”. Aquesto punto, l’operatore italiano dovrà sottoscriveredirettamente le sue dichiarazioni TVA e dovràeffettuare i pagamenti dell’imposta presso la “recette

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des non résidents de la Direction des résidents àl’étranger et des services généraux” (DRESG), lecui coordinate sono: 9, rue d’Uzès, TSA 19 201,75094 PARIS CEDEX 02 (Tel. 01 44 76 19 35).

Le prestazioni di servizi su beni mobilimaterialiIn generale, esse sono imponibili IVA in Italia sevi sono materialmente eseguite. In deroga a taleprincipio, l’art. 7 del D.P.R. n. 633/72 prevede chetali prestazioni, eseguite nel territorio di uno Statocomunitario, si considerano effettuate in Italia se ilcommittente è un soggetto IVA italiano, a condizioneche i beni, al termine della lavorazione, siano speditiin uno Stato diverso da quello in cui si è svolta laprestazione. Ad esempio, se il committente è unsoggetto IVA italiano, la prestazione sul bene mobilemateriale è eseguita in Francia e il bene è speditofuori dalla Francia al termine della lavorazione, taleprestazione di servizi è imponibile IVA in Italia. Ilprestatore francese emetterà quindi una fattura conesonero da TVA e il committente italiano dovràliquidare l’IVA in Italia secondo le regole e le aliquotevigent i in I tal ia, t rami te i l meccanismodell’autofatturazione (art. 17 D.P.R. n. 633/72).Se il committente, al contrario, non è un soggettoIVA in Italia, il prestatore francese dovrà emettereuna fattura imponibile TVA secondo le regole e lealiquote TVA francesi.

Il trasporto intracomunitario di beniI trasporti intracomunitari sono quelli che hanno illuogo di partenza e di arrivo in due Stati membridiversi dell’U.E. (non ha alcuna rilevanza l’eventualeattraversamento di un Paese terzo), intendendosi perluogo di partenza il luogo in cui inizia effettivamenteil trasporto dei beni, e per luogo di arrivo quello incui si conclude effettivamente il trasporto dei beni(art. 40 comma 5, D.L. n. 331/93).Essi saranno soggetti ad IVA in Italia se il luogo dipartenza è l’Italia, a meno che tali prestazioni nonsiano rese da soggetti passivi IVA in un altro Statomembro.

Inoltre, tali prestazioni si considerano effettuate inogni caso in Italia se il committente è soggetto passivod’imposta in Italia.

Beni montati dal fornitore o per suo contoCome già chiarito nella parte generale, noncostituisce acquisto intracomunitario l’introduzionenello Stato, in esecuzione di una cessione, di benidestinati ad essere ivi installati e/o montati dalfornitore o per suo conto.Al fine di verificare gli aspetti operativi, occorredistinguere tra due diverse situazioni:1. cessione posta in essere da impresa di altro Paese

CEE nei confronti di committente italiano;2. cessione posta in essere da impresa italiana nei

confronti di committente di altro Paese CEE.1. Nel primo caso l’operazione si considera effettuata

in Italia. Per il committente italiano non si tratta diacquisto intracomunitario, ma di acquisto interno.Se l’acquirente è privato consumatore, l’operatorecomunitario, salvo non abbia una stabileorganizzazione in Italia, deve nominare unrappresentante fiscale, il quale provvederà afatturare la cessione con addebito IVA. Inalternativa può altresì identificarsi direttamente eprocedere direttamente secondo le modalitàprecedentemente esaminate.Se l’acquirente è soggetto IVA, in mancanza dipartita IVA italiana in capo all’operatorecomunitario senza stabile organizzazione in Italia,allora l’acquirente italiano medesimo dovràemettere autofattura.

2. Nel secondo caso l’operazione si consideraeffettuata nel Paese del committente.L’impresa italiana emette fattura non imponibilenei confronti del committente estero, conindicazione anche del numero di identificazionefiscale di quest’ultimo. L’importo da esporre infattura è pari al corrispettivo globale dell’opera.Il committente estero procede ad autofatturarsisecondo quanto previsto dalle norme del proprioPaese.

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indirizziutili

Agenzia delle EntrateUfficio locale di Cuneo - Via Gobetti, 2712100 Cuneo - Tel. 0171 456411

Agenzia delle EntrateUfficio di Sanremo - Corso Matuzia, 18318038 Sanremo - Tel. 0184 655701Ufficio di Imperia - Via Garessio, 1818100 Imperia - Tel. 0183 71371

Maggiori informazioni si possono ottenereconsultando il sito internet:

http://www.agenziaentrate.it

La presente guida è stata realizzata dal gruppo dilavoro composto da Michel Bouchard, MarcelPiacentino (Chambre de Métiers des Alpes-Maritimes), Dott. Angelo De Cerce (Vice SegretarioGenerale Vicario della CCIAA di Cuneo) e Dott.ssaPatrizia Spano (Responsabile Ufficio Artigianatodella CCIAA di Imperia) grazie al contributo dalPIC INTERREG III A ALCOTRA.

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