LE NUOVE REGOLE SUI PONTEGGI INTRODOTTE DALL’ART. … · Luca Mangiapane e Susanna Zapparoli Via...

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LE NUOVE REGOLE SUI PONTEGGI LE NUOVE REGOLE SUI PONTEGGI INTRODOTTE DALL’ART. 36 QUATER DEL INTRODOTTE DALL’ART. 36 QUATER DEL D.LGS 626/94 (D.LGS 235/2003) D.LGS 626/94 (D.LGS 235/2003) Luca Mangiapane Luca Mangiapane e Susanna e Susanna Zapparoli Zapparoli Via Bismantova, 7 42100 Reggio Emilia Tel. 0522 293003 Fax 0522 3252553 E mail [email protected] Web www.asere.it

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LE NUOVE REGOLE SUI PONTEGGI LE NUOVE REGOLE SUI PONTEGGI INTRODOTTE DALL’ART. 36 QUATER DEL INTRODOTTE DALL’ART. 36 QUATER DEL

D.LGS 626/94 (D.LGS 235/2003)D.LGS 626/94 (D.LGS 235/2003)

Luca Mangiapane Luca Mangiapane e Susanna e Susanna ZapparoliZapparoli

Via Bismantova, 7 42100 Reggio Emilia

Tel. 0522 293003Fax 0522 3252553E mail [email protected] www.asere.it

D.LGS 235/2003D.LGS 235/2003

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti

minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di

lavoro da parte dei lavoratori.lavoro da parte dei lavoratori.

Il D.Lgs 235/2003 integra il Titolo III del D.Lgs 626/94 (uso

delle attrezzature di lavoro) determinando i requisiti minimi di

sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per

l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

Il D.Lgs 235/2003 è entrato in vigore il 19 luglio 2005

LA NORMATIVA PREVIGENTELA NORMATIVA PREVIGENTE

La normativa previgente in materia di prevenzione degli

infortuni derivanti da cadute dall’alto non viene modificata, ma

solo integrata.

Normativa in materia di prevenzione delle cadute dall’altoNormativa in materia di prevenzione delle cadute dall’alto

DPR 547/55 – norme per la prevenzione infortuni sul

lavoro

DPR 164/56 – norme per la prevenzione infortuni sul

lavoro nelle costruzioni

LE INTEGRAZIONI AL D.LGS 626/94 LE INTEGRAZIONI AL D.LGS 626/94 APPORTATE DAL D.LGS 235/2003APPORTATE DAL D.LGS 235/2003

Art. 36 bis - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per

lavori in quota

Art. 36 ter - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle

scale a pioli

Art. 36 quater - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei

ponteggi

Art. 36 quinquies - Obblighi dei datori di lavoro concernenti

l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento

mediante funi

Art. 36 Art. 36 quaterquater D.D.LgsLgs 626/94 626/94 -- Obblighi del datore di lavoro Obblighi del datore di lavoro

relativi all'impiego dei ponteggirelativi all'impiego dei ponteggi

Alla normativa previgente imperniata sul DPR 164/56 e sulle sue

circolari esplicative, sono introdotti sostanzialmente due elementi

innovativi:

UTILIZZO DI PONTEGGIUTILIZZO DI PONTEGGI

• la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del

ponteggio(PiMUS),

• formazione obbligatoria e specifica degli addetti al montaggio/

smontaggio/trasformazione del ponteggio.

UTILIZZO DI PONTEGGI UTILIZZO DI PONTEGGI –– FORMAZIONE ADDETTI FORMAZIONE ADDETTI

Art. 36Art. 36--quaterquater D.D.LgsLgs 626/94 626/94 -- Obblighi del datore di lavoro Obblighi del datore di lavoro

relativi all'impiego dei ponteggirelativi all'impiego dei ponteggi

6]. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati,

smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad

opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata

e mirata alle operazioni previste

7] La formazione ha carattere teorico-pratico

8] In sede di conferenza Stato-regioni e province autonome

sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i

requisiti minimi di validità dei corsi.

Art. 36Art. 36--quaterquater D.D.LgsLgs 626/94 626/94 -- Obblighi del datore di lavoro Obblighi del datore di lavoro

relativi all'impiego dei ponteggirelativi all'impiego dei ponteggi

9] I lavoratori che al 19.07.2005 hanno svolto per almeno due

anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi

sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro il 19.07.2007.

10] I preposti che al 19.07.2005 hanno svolto per almeno tre anni

operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi

sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui all'ottavo

comma entro il 19.07.2007. .

UTILIZZO DI PONTEGGI UTILIZZO DI PONTEGGI –– FORMAZIONE ADDETTI FORMAZIONE ADDETTI

UTILIZZO DI PONTEGGI UTILIZZO DI PONTEGGI –– FORMAZIONE ADDETTI FORMAZIONE ADDETTI

Il corso licenziato dalla CONFERENZA STATOIl corso licenziato dalla CONFERENZA STATO--REGIONI E REGIONI E

PROVINCE AUTONOMEPROVINCE AUTONOME

La Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 26 gennaio 2006

ha sottoscritto l’Accordo che risponde alle richieste del comma 8

dell’art. 36 quater.

L’accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio

2006.

L’accordo è diviso in due parti A e B, nella parte A sono presi in

considerazione i corsi per gli addetti al montaggio dei ponteggi, nella

parte B sono presi in considerazione i corsi per gli addetti ai lavori su

fune.

UTILIZZO DI PONTEGGI UTILIZZO DI PONTEGGI –– FORMAZIONE ADDETTI FORMAZIONE ADDETTI

I punti principali dellI punti principali dell’’AccordoAccordo

- Sono definiti i soggetti a cui compete l’erogazione di questa

formazione.

- Regioni e Province autonome (mediante strutture tecniche operanti nella prevenzione

e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate)- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro

- ISPESL- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile- Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia-Scuole edili

Il datore di lavoro non può rivolgersi a soggetti diversi da questi anche se ritenuti di maggiore esperienza e capacità.

UTILIZZO DI PONTEGGI UTILIZZO DI PONTEGGI –– FORMAZIONE ADDETTI FORMAZIONE ADDETTI

I punti principali dellI punti principali dell’’AccordoAccordo

-La formazione è obbligatoria e abilitante per i preposti e gli addetti al

montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi.

-Il corso ha una durata di 28 ore, da frequentare interamente. E’

concessa solo una assenza massima pari al 10% del monte ore.

- Non sono previste riduzioni della durata del corso, neppure per chi ha

esperienza oppure ha già frequentato in passato corsi simili.

UTILIZZO DI PONTEGGI UTILIZZO DI PONTEGGI –– FORMAZIONE ADDETTI FORMAZIONE ADDETTI

I punti principali dellI punti principali dell’’AccordoAccordo

-Il corso è composto di 2 parti della durata di 14 ore ciascuna. La prima

divisa in 2 moduli è teorica, la seconda è pratica.

I moduli della parte teorica sono:

1. giuridico normativo (4 ore):

· legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni, analisi dei rischi, norme di buona tecnica e di buone prassi, statistiche degli infortuni (2 ore)

· D.Lgs 235/2003 “Lavori in quota” e D.Lgs 494/96 e s.m.i. “cantieri” (2 ore)

2. tecnico (10 ore):

· PiMUS, autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore)

· DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione (2 ore)

· Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore)

· Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore)

UTILIZZO DI PONTEGGI UTILIZZO DI PONTEGGI –– FORMAZIONE ADDETTI FORMAZIONE ADDETTI

I punti principali dellI punti principali dell’’AccordoAccordo

Modulo pratico

· montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti

PTG (4 ore)

· montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai

prefabbricati PTP (4 ore)

· montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e

traversi prefabbricati PMTP (4 ore)

· Elementi di gestione prima emergenza salvataggio (2 ore)

UTILIZZO DI PONTEGGI UTILIZZO DI PONTEGGI –– FORMAZIONE ADDETTI FORMAZIONE ADDETTI

I punti principali dellI punti principali dell’’AccordoAccordo

- La parte teorica è erogata per prima. Per accedere alla parte pratica

occorre superare la verifica intermedia (questionario a risposte

multiple). Chi non supera la verifica deve rifrequentare i moduli teorici.

- L’attestato di frequenza al corso, è rilasciato a chi supera la verifica

finale di montaggio / smontaggio / trasformazione di parti di ponteggi e

realizzazione di ancoraggi. Chi non supera la verifica finale deve

rifrequentare la parte pratica.

- Ogni 4 anni occorrerà frequentare un aggiornamento di 4 ore, che è

erogato dagli stessi soggetti del corso delle 28 ore.

Art. 36Art. 36--quater quater D.D.Lgs Lgs 626/94 626/94 -- Obblighi del datore di lavoro Obblighi del datore di lavoro

relativi all'impiego dei ponteggirelativi all'impiego dei ponteggi

3]. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona

competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione

della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la

forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni

e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il

ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla

sorveglianza e dei lavoratori interessati.

UTILIZZO DI PONTEGGI UTILIZZO DI PONTEGGI -- PiMUSPiMUS

CHE COSA ECHE COSA E’’ IL IL PiMUSPiMUS ??

E’ il documento operativo, da realizzare per ogni specifico lavoro in cui è

presente un ponteggio, che deve essere preso a riferimento dal

personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di

ponteggi, al fine di garantire:

la loro sicurezza durante l’attività

la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi

coinvolto in queste operazioni quali: altri lavoratori del cantiere,

abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione.

la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio. Ottenuta con la

realizzazione ponteggio a norma, rispondente alle necessità

dell’utilizzatore e da un uso attento dello stesso.

PER QUALI ATTREZZATURE SERVE IL PER QUALI ATTREZZATURE SERVE IL PiMUS PiMUS ??

Il Il PiMUS PiMUS èè da redigere:da redigere:

per il ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto.

per un impalcato o un’altra opera provvisionale costruita con elementi di ponteggi metallici fissi.

per un ponteggio realizzato con elementi in legno

Il Il PiMUS PiMUS non non èè da redigereda redigere:per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli) , ponti su cavalletti, parapetti, ….

QUANDO SERVE IL QUANDO SERVE IL PiMUS PiMUS ??

Il Il PiMUS PiMUS èè da redigere:da redigere:

per il ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto.

per un impalcato o un’altra opera provvisionale costruita con elementi di ponteggi metallici fissi.

per un ponteggio realizzato con elementi in legno

Il Il PiMUS PiMUS non non èè da redigereda redigere:per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti, ….

“ Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio”, quindi la redazione del PiMUSè un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.

Nel caso in cui a queste attività concorrano più imprese potràrealizzarsi un solo PiMUS sottoscritto da tutti i datori di lavoro

Nel caso in cui alle attività partecipino un’impresa con dei lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dall’impresa e sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione.

Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dal lavoratore autonomo aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.

CHI DEVE REDIGERE IL CHI DEVE REDIGERE IL PiMUSPiMUS ??

CHI DEVE REDIGERE IL CHI DEVE REDIGERE IL PiMUSPiMUS ??

La legge non chiarisce i requisiti che deve possedere la personacompetente a cui il datore di lavoro deve far redigere il PiMUS. La normativa previgente sui ponteggi non richiede la presenza in impresa di persone con particolari competenze.

L’unica figura necessaria, è quella di un ingegnere o di un architetto abilitato alla libera professione per l’elaborazione del progetto per i ponteggi realizzati difformemente dalla relazione di calcolo e del libretto di autorizzazione ministeriale.

Si ritiene che il datore di lavoro deve realizzare questo documento con la massima perizia ed attenzione ricorrendo dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo richiedano, alle professionalità dell’ingegnere o dell’architetto per la progettazione del ponteggio.

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Identificazione del cantiereAnagrafica di cantiere, breve descrizione dell’intervento da realizzare

Identificazione dell’impresa addetta al montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggioAnagrafica dell’impresa o delle imprese e/o dei lavoratori autonomi che partecipano al montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio. Nel caso di partecipazione di piùsoggetti, devono essere specificate le competenze di ognuno e le modalità di intervento.

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Identificazione del personale addetto al montaggioNominativo e ruolo degli addetti all’interno della squadra di montaggio. Deve essere indicata la persona che ricoprirà il ruolo di preposto.

In allegato al PiMUS per ogni addetto deve essere presente l’attestato di frequenza al corso abilitativo per montatori.

Nel periodo transitorio di due anni, fino al 18 luglio 2007, per il personale in attesa di frequentare il corso di abilitazione al montaggio, si deve allegare al PiMUS una dichiarazione attestante l’esperienza di montaggio di ponteggi maturata dal lavoratore.(tale esperienza dovrà coprire un periodo di due anni, maturato prima del 19 luglio 2003, per i montatori, mentre dovrà coprire un periodo di tre anni, maturato prima del 19 luglio 2005 per i preposti)

Tipo/i di ponteggio/i da montare

Identificazione dei ponteggi metallici da montare tramite marca e modello.

Per ogni ponteggio si deve specificare marca e modello, l’impresa proprietaria e con che tipo di contratto lo stesso vienemontato in cantiere (noleggio con montaggio, trasformazione e montaggio a cura del noleggiatore, noleggio del ponteggio con montaggio da parte dell’appaltatore, ecc.)

Per ogni tipo diverso di ponteggio metallico deve essere allegato al PiMUS una copia dei libretti di autorizzazione ministeriale.

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Descrizione del contesto ambientale in cui andràmontato il ponteggio

Sono da valutare ad es: -> presenza di piano di appoggio planare-> la portata dei piani di appoggio-> luoghi di passaggio stretti (richiedono l’adozione di partenze

ristette se non addirittura da ponti a sbalzo)-> presenza di facciate su cui non è possibile eseguire

ancoraggi di idonea portata-> presenza nelle vicinanze di linee elettriche in tensione-> …

Per le situazioni evidenziate sono da indicare nel PiMUS le soluzioni tecniche adottate per risolvere i problemi presenti.

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Analisi delle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC (se presente)

Evidenziare le componenti progettuali comprese le eventuali richieste specifiche aventi delle ricadute sul ponteggio contenute nel PSC e richieste per particolari motivi.

Queste componenti sono ad es.:-> caratteristiche che il ponteggio deve avere per poter

eseguire in lavori (mantovane supplementari per laprotezione di determinate zone di lavoro, posizione e numero delle scale di accesso e discesa, ecc.)

-> allestimento del cantiere per il montaggio del ponteggio

Per le situazioni progettuali evidenziate sono da indicare nel piano le soluzioni tecniche adottate per risolvere i problemi presenti.

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Schemi di montaggio dei ponteggiDescrivere anche graficamente come sarà realizzato il ponteggio. Per i ponteggi metallici sono possibili tre casi:

1. il ponteggio è eseguito rispettando i parametri alla base della relazione di calcolo del ponteggio del fabbricante e gli schemi tipo allegati al libretto di autorizzazione ministeriale

2. il ponteggio è eseguito in difformità dai parametri della relazione di calcolo e/o dagli schemi tipo del libretto di autorizzazione ministeriale o è realizzato con uso promiscuo di elementi di diversi ponteggi

3. il ponteggio in parte secondo quanto previsto nel caso 1 e in parte secondo quanto previsto nel caso 2. Naturalmente le parti afferenti ad ogni caso devono essere ben distinte tra di loro.

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Schemi di montaggio dei ponteggi

CASO 1: ponteggio eseguito rispettando gli schemi tipo

Il PiMUS deve contenere i disegni del ponteggio (art. 33 DPR 164/56). Questi disegni riportano lo sviluppo del ponteggio sulla pianta e sui prospetti dei fabbricati.

Sui disegni devono evidenziarsi:-> i diversi tipi di ponteggi utilizzati (marca e modello)-> il riferimento agli schemi tipo, dedotti dal libretto di

autorizzazione ministeriale, adottati per la realizzazione di ogni parte del ponteggio

-> tipi di ancoraggio da realizzare e loro posizionamento

I disegni devono essere in scala leggibile (almeno 1:100)

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Schemi di montaggio dei ponteggi

CASO 2: ponteggio difforme dagli schemi tipo

Al PiMUS deve essere allegato il progetto del ponteggio a firma di un ingegnere o di un architetto abilitato alla libera professione (art. 32 DPR 164/56)

Il progetto deve contenere:

-> calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate dell'autorizzazione ministeriale;

-> disegno esecutivo (piante, prospetti e se necessario sezioni)

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Schemi di montaggio dei ponteggi

CASO 3: più ponteggi in parte conformi e in parte difformi dagli schemi tipo

I ponteggi devono essere ben definiti relativamente al montaggio.

-> Per quelli conformi agli schemi tipo si procederà comenel caso 1 (disegno esecutivo)

-> Per quelli non conformi agli schemi tipo si procederà come caso 2 (progetto del ponteggio)

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Allestimento dell’area di cantiere per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio

L’allestimento dell’area di cantiere è finalizzato alla prevenzione e protezione dai rischi che potrebbero coinvolgere: i lavoratori addetti, altri lavoratori coinvolti nella realizzazione dell’opera e/o terzi rispetto al cantiere.

Sono da analizzare i seguenti punti:-> delimitazione/recinzione delle diverse aree di cantiere-> approvvigionamento/allontanamenti dei materiali dal cantiere-> aree di stoccaggio provvisorie dei materiali-> protezioni accessorie da montare in corrispondenza di alcuni punti

sensibili quali ad es.: tettoie di protezione su accessi di palazzi.-> …

Il PiMUS, se necessario dovrà contenere una planimetria in idonea scala in cui sono evidenziate le informazioni sopra riportate.

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Verifiche da effettuare sul ponteggio prima del suo montaggio

Prendendo a riferimento la circolare ministeriale n° 46/2000, nel

PiMUS si devono riportare le verifiche da effettuare sugli elementi

del ponteggio prima del montaggio e i nominativi o le mansioni

addette all’esecuzione delle stesse.

Riscontro delle verifiche effettuate dovrà essere allegato al PiMUS

durante l’esecuzione dell’opera.

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Modalità di montaggio/trasformazione e smontaggio del ponteggio

Si devono riportare le indicazioni delle diverse mansioni delle attrezzature e dei controlli da eseguire, queste indicazioni possono essere degli stralci delle informazioni presenti all’interno del libretto di autorizzazione ministeriale, nonché delle ulteriori informazioni tratte da letteratura presenti sul mercato.

Nelle modalità di montaggio deve essere riportata la sequenza con cui si metterà in opera il ponteggio.

Nel caso in cui il ponteggio non venga completamente ultimato, prima dell’inizio del suo utilizzo, nel PiMUS sono contenute le indicazioni per la segregazione dei punti pericolosi e le modalità per la loro segnalazione per indicare il pericolo generico.

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Misure per la gestione delle emergenze che si potrebbero verificare durante il montaggio/trasformazione e smontaggio del ponteggio

Nel PiMUS devono essere contenute le procedure per la gestione

delle emergenze che si potrebbero verificare in particolar modo

durante l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta

in caso di caduta di una persona (recupero della persona rimasta

sospesa).

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Modalità d’uso del ponteggio da parte del personale addetto

Si devono riportate nel PiMUS le indicazioni per l’uso corretto del

ponteggio in particolare queste modalità devono comprendere:

-> nominativo del responsabile dell’adeguatezza normativa del

ponteggio e dei controlli periodici o straordinari; (se conosciuto,

se non conosciuto sarà integrato successivamente)

-> indicazioni per un uso sicuro del ponteggio.

-> divieti di modifiche o manomissioni del ponteggio e procedura per

la modifica in sicurezza del ponteggio

-> verifiche e controlli obbligatori da realizzare conformemente a

quanto previsto dalla circolare ministeriale n° 46/2000

I CONTENUTI DEL I CONTENUTI DEL PiMUSPiMUS

Il POS è il documento di valutazione dei rischi dell’impresa per lo specifico cantiere, pertanto deve essere elaborato da ogni singola impresa esecutrice nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall’art. 6 del DPR 222/2003. Il POS al suo interno deve contenere lavalutazione dei rischi di tutte le attività.Nel caso in cui, tra le attività di lavoro dell’impresa esecutrice c’èanche quella del montaggio, uso e smontaggio di ponteggi, le stesse devono essere valutate all’interno del POS e per ogni rischio si devono individuare le misure di prevenzione e protezione e le opportune procedure operative per la tutela della sicurezza.

Il PIMUS non è un piano di analisi e di valutazione dei rischi , ma un piano operativo, e quindi in sostanza è la principale misura di sicurezza per permettere il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio in sicurezza.

Il rapporto tra il POS e il Il rapporto tra il POS e il PiMUSPiMUS

«[2] Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 36-bis, quinto e sesto comma; 36-ter; 36-quater, quinto e sesto comma; 36-quinquies, secondo comma,";"b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 aeuro 1.032 per la violazione degli artt. 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, primo comma.".

Art. 89. D.Art. 89. D.Lgs Lgs 626/94626/94Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti