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Le novità ACE

dr. prof. Franco Vernassa

Torino, 17 Novembre 2017

TORINO

Via Ormea, 48 10125

Tel +39 011 19 50 79 95

[email protected]

ROMA

Via Vico,22 00196

DM 3 agosto 2017

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Indice

• Norme e prassi

• Consistenza dell’ACE

• Finalità dell’ACE

• Premessa

• Clausola di salvaguardia

• Sintesi delle principali novità

• Aspetti pratici

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Norme e prassi

Norme: • Art. 1 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla L. 22

dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni • DM 14 marzo 2012 e Relazione illustrativa • DM 3 agosto 2017 e Relazione illustrativa Prassi e circolari di categoria: • Circolare Agenzia del 20 settembre 2012 n. 35/E • Circolare Agenzia del 23 maggio 2014 n. 12/E • Circolare Agenzia del 3 giugno 2015 n. 21/E • Circolare Agenzia del 7 aprile 2017 n. 8/E • Circolare Agenzia del 26 ottobre 2017 n. 26/E • Circolare Assonime n. 17 del 7 giugno 2012 • CNDCEC - La fiscalità delle imprese OIC adopter del 30 ottobre

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Consistenza dell’ACE

Deducibilità dal reddito complessivo netto dichiarato dell’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (art. 1, co.2 del DL 6 dicembre 2011, n.201).

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Finalità dell’ACE

Lo strumento dell’ACE è stato introdotto per:

• incentivare la capitalizzazione delle imprese riducendo l’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio;

• attenuare il trattamento di sfavore rispetto al capitale di terzi.

Successivamente lo strumento si è arricchito di un ulteriore obiettivo:

• evitare che le variazioni in aumento del capitale investito agevolabili vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie e non per rafforzare la struttura patrimoniale.

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DM 3 agosto 2017

Il Decreto Attuativo DM 3 agosto 2017 emanato in sostituzione del precedente DM 14 marzo 2012, ha introdotto una serie di novità riguardanti la disciplina dell’ACE.

IL DM è entrato in vigore l’11 agosto 2017, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

E’ opportuno ricordare che per quanto non espressamente modificato dal DM 3 agosto 2017, restano validi i chiarimenti forniti nella Relazione illustrativa all’abrogato DM 14 marzo 2012.

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Clausola di Salvaguardia (1/3)

L’art. 12, comma 1 del DM 3 agosto 2017 stabilisce quanto segue:

“con riferimento ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso all’11 agosto 2017 (data di entrata in vigore del DM 3 agosto 2017) per i quali sono scaduti i termini di versamento a saldo delle imposte sui redditi:

• sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d’imposta derivanti dall’applicazione delle disposizioni di attuazione dell'art. 13-bis del DL 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L 27 febbraio 2017, n. 19, anche se non coerenti con le stesse”.

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Clausola di Salvaguardia (2/3)

Il successivo comma 2 dell’articolo 12 del DM 3 agosto 2017 stabilisce quanto segue:

“Con riferimento ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

• sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni diverse da quelle emanate in attuazione dell'art. 13-bis del DL 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L 27 febbraio 2017, n. 19, anche se non coerenti con le stesse”.

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Clausola di Salvaguardia (3/3)

Dichiarazione sostitutiva entro 90 giorni

Per il periodo di imposta 2016, al fine di tener conto delle novità del DM 3 agosto 2017, i contribuenti possono modificare la dichiarazione presentata entro il termine di 90 giorni ai sensi dell’art.2, co.7 DPR 22 luglio 1998, n.322 (Circolare Agenzia delle Entrate n.26 del 26 ottobre 2017, pag.9).

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Composizione del DM 3 agosto 2017

Art. 1 - Aiuto alla crescita economica (Ace).

Art. 2 - Soggetti beneficiari.

Art. 3 - Rendimento nozionale.

Art. 4 - Patrimonio netto.

Art. 5 - Variazioni del capitale proprio.

Art. 6 - Soggetti aderenti al regime di consolidamento fiscale.

Art. 7 - Trasparenza fiscale.

Art. 8 - Soggetti beneficiari.

Art. 9 - Soggetti esclusi.

Art. 10 - Disposizioni antielusive.

Art. 11 - Limite del patrimonio netto.

Art. 12 - Clausola di salvaguardia per comportamenti coerenti e non coerenti.

Art. 13 - Abrogazioni.

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Sintesi delle principali novità del DM 3 agosto 2017

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1. Utilizzo eccedenza ACE per compensazione IRAP

L’ eventuale eccedenza ACE può essere alternativamente:

• utilizzata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi, senza limiti temporali e qualitativi (art. 3, comma 2 del DM 3 agosto 2017);

• trasformata in credito d’imposta da compensare con il pagamento dell’IRAP in cinque quote annuali di pari importo (art. 3, comma 3 del DM 3 agosto 2017).

Tale facoltà è prevista dall’art. 19, comma 1, lett. b) del DL 24 giugno 2014 n. 91 ed è già applicabile da tale data.

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2. Holding di partecipazione industriale

Vengono esplicitamente individuati i soggetti, diversi dalle banche ed assicurazioni inclusi nella sezione K dell’ATECO 2007 (ad eccezione delle holding di partecipazione industriale), a cui si applica la sterilizzazione della variazione in aumento del capitale proprio fino alla concorrenza dell’incremento della consistenze di titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 3 del DM 3 agosto 2017).

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Per individuare i titoli e valori mobiliari, si deve fare riferimento a quei valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali come definiti dall’art. 1, comma 1-bis del DLgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), includendo le quote di OICR (art. 5, comma 3 del DM 3 agosto 2017).

Sono escluse:

• le operazioni di pronti contro termine

• i finanziamenti infragruppo operati mediante l’acquisto di titoli emessi da soggetti del gruppo stesso.

Entrambe queste fattispecie rientrano però nella disciplina antielusiva e specificatamente nell’incremento dei crediti da finanziamento di cui all’art. 10, comma 3, lett. c) del DM 3 agosto 2017 (art. 5, comma 3).

3. Individuazione titoli e valori mobiliari

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Per valutare l’importo dei titoli e valori mobiliari presenti alla data di chiusura del bilancio è necessario assumere gli importi contabilizzati dando quindi rilievo anche alle svalutazioni ed ai conseguenti eventuali ripristini effettuati (art. 5, comma 3 del DM 3 agosto 2017).

4. Valutazione titoli e valori mobiliari

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5. Acquisto azioni proprie – Finalità dell’acquisto (1/2)

Nel caso di acquisto di azioni proprie l’art. 5, comma 4 del DM 3 agosto 2017 stabilisce che è necessario individuare la finalità dell’acquisto:

1. se questo avviene in esecuzione di una delibera assembleare di riduzione del capitale (ex art. 2357-bis cc) con riscatto e annullamento: la riduzione del capitale proprio diventa definitiva;

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5. Acquisto azioni proprie – Finalità dell’acquisto (2/2)

2. se invece le finalità sono diverse dall’ art. 2357-bis cc.:

• l’acquisto riduce il capitale proprio fino a concorrenza degli utili che precedentemente abbiano incrementato lo stesso capitale (cioè quelli maturati dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010);

• la successiva rivendita ripristina il patrimonio ai fini ACE e:

• se P di cessione > costo di acquisto, l’incremento di patrimonio netto è assimilato ad una variazione in aumento derivante da un conferimento in denaro;

• se P di cessione < costo di acquisto, la riduzione di base ACE diviene definitiva per un ammontare pari alla differenza tra i predetti valori.

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6. Finanziamenti infruttiferi - irrilevanza

Irrilevanza ai fini ACE dell’incremento del patrimonio netto derivante dalla corretta contabilizzazione (criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione) dei finanziamenti infruttiferi o a tassi diversi da quelli di mercato (art. 5, comma 5 del DM 3 agosto 2017).

Per simmetria, per il conferente non deve essere sterilizzato l’aumento contabile della partecipazione a seguito del finanziamento infruttifero (art. 10, comma 2 del DM 3 agosto 2017), ma l’importo sarà incluso tra i crediti per finanziamenti (art. 10, comma 3, lett. c del DM 3 agosto 2017).

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7. Riserve disponibili e non disponibili (1/3)

Per le riserve disponibili (art. 5, comma 6 del DM 3 agosto 2017), che non riducono la base ACE, la Relazione chiarisce che vi rientrano quelle per le quali è presente almeno un utilizzo tra la copertura perdite e l’aumento gratuito di capitale (ad es., la riserva legale che non ha ancora raggiunto il limite dell’art. 2430 cc).

Nell’esercizio in cui viene meno la condizione dell’indisponibilità possono assumere rilevanza anche le riserve non disponibili formate successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (art. 5, comma 6 del DM 3 agosto 2017).

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7. Riserve disponibili e non disponibili (2/3)

Voce del patrimonio netto Effetto ACE

I — Capitale. P

II — Riserva da soprapprezzo azioni. P

III — Riserve di rivalutazione. P

IV — Riserva legale. P

V — Riserve statutarie. O

Se indisponibili

VI — Altre riserve, distintamente indicate.

“Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile” O Indisponibili

“Riserva azioni (quote) della società controllante” P

Si riporta di seguito lo schema di Patrimonio Netto come da art. 2424 del c.c., indicando per ogni voce l’ammissibilità ai fini ACE della relativa variazione:

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7. Riserve disponibili e non disponibili (3/3)

Voce del patrimonio netto Effetto ACE

“Riserva da rivalutazione delle partecipazioni” P

“Riserva per utili su cambi non realizzati” O

Fin quando l’utile non è realizzato

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

O

Poiché derivante da una valutazione

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo. P

IX — Utile (perdita) dell’esercizio.

Perdita ripianata nell’esercizio.

P

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio O

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8. Errori rilevanti

In caso di errori rilevanti, la determinazione della base ACE deve essere effettuata con l’utilizzo degli istituti che consentono l’emendabilità della dichiarazione originariamente presentata.

Sono irrilevanti le poste correttive iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico (art. 5, comma 6 del DM 3 agosto 2017 e Relazione).

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9. Cessione di azienda o rami – trattamento riserve

Viene chiarito che in caso di cessione di aziende o rami d’aziende da soggetti IAS compliant under common control le riserve rilevate nel bilancio della cedente sono assimilabili a incrementi del capitale proprio come utili dell’esercizio (art. 5, comma 6 del DM 3 agosto 2017 e Relazione).

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10. Stock Option - irrilevanti ai fini ACE

In base al principio contabile IFRS 2, le stock option costituiscono un incremento del patrimonio netto che rappresenta la contropartita della prestazione di opere e servizi (e non di denaro); per tale motivo l’incremento diventa irrilevante ai fini ACE (art. 5, comma 6 del DM 3 agosto 2017 e Relazione).

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11. Ricerca e Pubblicità e Costo ammortizzato

Rilevanza ai fini ACE delle seguenti rettifiche operate in sede di prima applicazione dei principi contabili (art. 5, comma 7 del DM 3 agosto 2017):

• eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;

• utilizzo del criterio del costo ammortizzato.

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12. FV derivati e Operaz. straordinarie – Riserve Utili

Esclusione dalla base ACE delle riserve formate con utili che derivano (art. 5, comma 8 del DM 3 agosto 2017):

• dalla valutazione a fair value dei derivati;

• da plusvalenze derivanti da operazioni di conferimento d’azienda o di rami d’azienda.

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13. Società agricole - esclusione

Sono state escluse dalla disciplina ACE le società agricole (art. 9, comma 1 del DM 3 agosto 2017).

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14. Disciplina antielusiva (1/2)

È stato ampliato il perimetro di applicazione della disciplina antielusiva (art. 10 del DM 3 agosto 2017):

• è stata individuata in modo più puntuale la definizione di gruppo;

• si applica anche per le operazioni (conferimenti, finanziamenti, …) effettuate nei confronti di soggetti del gruppo non residenti;

• in relazione alle operazioni di acquisto (o incremento) di partecipazioni intercorse con una società appartenente al gruppo, rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina antielusiva anche le ipotesi in cui non si determini direttamente in capo all’acquirente il controllo sulla società oggetto di trasferimento.

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14. Disciplina antielusiva (2/2)

Il contribuente può richiederne la disapplicazione mediante apposito interpello probatorio di cui all’art. 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000, laddove ritenga che non si verifichi la moltiplicazione del beneficio a fronte di una sola immissione di denaro.

In presenza di operazioni con soggetti del gruppo non residenti, sarà onere del contribuente fornire le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare che le somme oggetto di trasferimento ai soggetti esteri del gruppo non siano rientrate nel gruppo, determinando una duplicazione della base di calcolo.

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15. Indagini sulla provenienza dei conferimenti

Per i conferimenti derivanti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo, l’indagine (art. 10, comma 4 del DM 3 agosto 2017):

• in presenza di società quotate nella compagine sociale, è effettuata avendo riguardo esclusivamente ai controllanti in base ai requisiti di cui all’art. 2359 cc; (prima era stata indicata la percentuale del 2% dalla Circolare 21/2015);

• in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non è operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo.

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16. Capitale Proprio - riduzione proporzionale

Nel caso in cui siano presenti conferimenti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la riduzione della variazione di capitale proprio è ripartita proporzionalmente tra le società conferitarie del gruppo che hanno conseguito una base ACE positiva nel periodo d’imposta (art. 10, comma 5 del DM 3 agosto 2017).

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17. Nuovi principi contabili – rilevanze modifiche

Ai fini della determinazione del patrimonio netto da assumere come limite della variazione in aumento, assumono rilevanza le rettifiche operate in sede di prima adozione dei nuovi principi contabili ovvero di cambiamento dei principi contabili già adottati.

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18. Soggetti IRPEF – determinazione base ACE

Con la L.232/2016, il criterio “incrementale” per la determinazione della base ACE si applica anche ai soggetti Irpef.

L’incremento di capitale proprio rilevante è costituito dalla somma algebrica, se positiva, tra i seguenti elementi (art. 8, comma 2 del DM 3 agosto 2017):

a) la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;

b) gli elementi positivi e negativi di cui all'art. 5 rilevati negli esercizi in regime di contabilita' ordinaria a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

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19. Soggetti Irpef – Accantonamenti a utili

A differenza di quanto previsto per le società di capitali, l’art. 8 comma 3 del DM 3 agosto 2017 stabilisce la rilevanza ai fini ACE degli accantonamenti di utili, nell’esercizio di maturazione, al netto di eventuali prelevamenti in conto utile.

Tale disposizione deriva dalla possibile mancanza dell’obbligo di adozione di delibera assembleare sulla destinazione dell’utile a riserva per le imprese individuali e per le società di persone.

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20. Soggetti Irpef – Contabilità semplificata (1/2)

Qualora l’impresa era in regime di contabilità semplificata nel 2010 o in taluni esercizi successivi, la base ACE sarà determinata come differenza positiva tra (art. 8 comma 4 del DM 3 agosto 2017):

• il patrimonio netto dell’ultimo esercizio del quinquennio 2011-2015 in contabilità ordinaria

• ed il valore del medesimo patrimonio desumibile dal prospetto delle attività e passività esistenti all’inizio del periodo di imposta di prima applicazione del regime di contabilità ordinaria, redatto con i criteri di cui al DPR 23 dicembre 1974 n.689.

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21. Soggetti Irpef – Contabilità semplificata (2/2)

La base ACE deve essere ridotta della diminuzione di patrimonio netto avvenuta nel corso delle annualità di applicazione del regime di contabilità semplificata (art. 8 comma 6 del DM 3 agosto 2017).

La diminuzione è calcolata come differenza negativa tra:

• il patrimonio netto risultante dal prospetto delle attività e passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta in cui si accede al regime di contabilità ordinaria

• e il patrimonio netto dell’ultimo esercizio di applicazione del regime di contabilità ordinaria.

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22. Soggetti Irpef – Costituzione post 31/12/2010

Nel caso di imprese costituite successivamente al 31 dicembre 2010, ai fini del calcolo dell’ agevolazione rileva l’intero valore del patrimonio netto dell’ultimo esercizio di applicazione del regime di contabilità ordinaria nel corso del quinquennio 2011-2015 (art. 8 comma 5 del DM 3 agosto 2017).

I periodi in contabilità semplificata vanno sempre esclusi dal computo (Capo II, comma 5 Relazione illustrativa al DM 3 agosto 2017).

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Aspetti Pratici

- Utilizzo eccedenza ACE per il versamento dell’IRAP

- Modello REDDITI SC

- Modello REDDITI PF

- Modello IRAP

- Versamento Acconti e Saldi

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1. Utilizzo eccedenza ACE per il versamento dell’IRAP (1/2)

Il credito di imposta sull’eccedenza ACE:

• è calcolato con l’aliquota IRES del 27,5%;

• per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2017 l'aliquota IRES diminuisce al 24% (art. 1, co. 61, L. 208/2015);

• è utilizzabile in diminuzione dei versamenti IRAP, in cinque quote annuali di pari importo.

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1. Utilizzo eccedenza ACE per il versamento dell’IRAP (2/2)

Check list operativa

Gli step da seguire sono:

1. determinazione dell’IRAP relativa all’esercizio;

2. calcolo dell’imponibile IRES;

3. conteggio dell’ACE dell’esercizio 2016;

4. compensazione IRES con eventuali perdite pregresse e con ACE;

5. individuazione eventuale eccedenza ACE non utilizzata;

6. valutazione di convenienza sulla conversione dell’eccedenza ACE in credito utilizzabile ai fini IRAP;

7. ripartizione eccedenza su 5 quote annuali;

8. predisposizione scritture contabili e commento in nota integrativa;

9. compilazione dei relativi quadri nei modelli UNICO ed IRAP.

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Esempio (1/2)

Società di capitali al 31 dicembre 2017:

Calcolo agevolazione ACE e trasformazione in credito IRAP 2016

a) Totale Variazioni in Aumento 100.000

b) Totale Variazioni in Diminuzione 0

c) Base ACE (ante raffronto PN) (a-b) 100.000

d) Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 500.000

e) Base Ace (minore tra c e d) 100.000

f) Aliquota ACE 2017 (art.1 co.3 del DL 201/2011) 1,6%

g) Rendimento Nozionale (e*f) 1.600

h) Eccedenza non utilizzabile ai fini IRES 1.600

i) Credito di imposta ai fini IRAP (h*24%) 384

l) Credito utilizzabile ai fini IRAP in ciascun esercizio ( 1/5*i ) 76,8

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Esempio - Le scritture contabili (2/2)

1. Rilevazione del credito di imposta come minore IRAP corrente (voce 22) con contropartita la voce C.II.4-bis “Crediti tributari”

2. Riduzione del debito tributario

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Modello Redditi SC 2017 – Quadro RS

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Modello Redditi SC 2017 – Quadro RN

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Modello IRAP 2017 – Quadri IR e IS

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Modello Redditi PF 2017 – Quadro RS

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Effetti sugli acconti IRES 2017 (1/2)

L’acconto IRES 2017, per i soggetti “solari”, è determinato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni (artt. 1, co. 553 della L 232/2016 e art. 7 co. 3 del DL 50/2017 convertito).

L’IRES dovuta per il 2016 andrà dunque ricalcolata, ai soli fini dell’acconto IRES, determinando l’ACE relativa a tale periodo di imposta con il nuovo coefficiente per il 2017 (1,6%).

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Effetti sugli acconti IRES 2017 (2/2)

Ugualmente i contribuenti che, in sede di versamento della prima rata, avessero ricalcolato l’IRES relativa al 2016, rideterminando l’ACE con il coefficiente di remunerazione del 2,3% stabilito dall’art.1 co. 550 lett. c) della L 232/2016, prima dell’intervento del DL 50/2017 convertito, dovranno procedere con un nuovo ricalcolo e con l’eventuale integrazione dei versamenti.