LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO...

42
LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179 e aggiornata alla L. 114 del 2014) CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO a cura di: AVV. ANDREA GROPPO

Transcript of LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO...

Page 1: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179 e aggiornata alla L. 114 del 2014)

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO a cura di: AVV. ANDREA GROPPO

Page 2: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

INDICE

Le notificazioni in proprio a mezzo PEC pag. 3

1. Prerequisiti pag. 5

2. Le fasi della notificazione

2.1 Predisposizione dell’atto da notificare pag. 7

2.2 Predisposizione della procura alle liti pag. 14

2.3 Predisposizione della relazione di notificazione pag. 16

2.4 Invio del messaggio PEC pag. 21

3. Verifica del buon fine della notificazione pag. 24

4. Prova della notificazione pag. 27

Appendice Normativa pag. 31

Domande e risposte pag. 38

2

Page 3: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179, d’ora innanzi anche solo “Legge”)

3

La pubblicazione del Decreto 3.4.2013 n. 48 “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” ha consentito l'avveramento della condizione contenuta nell'art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179, il quale prevede che le modifiche alla L. 53/1994 sulla facoltà di notificazione da parte degli avvocati previste dal medesimo articolo acquistino efficacia decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto con il quale si sarebbe provveduto all'adeguamento delle regole tecniche del processo telematico alla nuova normativa. Essendo la pubblicazione avvenuta sulla GURI serie generale n. 107 del 9.5.2013, le nuove norme sulla facoltà per gli avvocati di procedere alle notificazioni in proprio a mezzo PEC sono efficaci dal 24 maggio 2013. Inoltre con il D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, non è più necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine per procedere alle notifiche in proprio a mezzo PEC ex art. 3 bis L. 53/94; è stata abolita la c.d. “marca notifica” per le notificazioni via PEC; è stata introdotta la possibilità di utilizzare ai fini delle notificazioni in proprio, a norma di quanto previsto dall’art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, anche gli atti ed i provvedimenti scaricabili dal fascicolo telematico.

Page 4: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Quali atti notificare via PEC

La norma che individua gli atti notificabili è l’art. 1 della legge, esattamente come per le altre tipologie di notificazione già da tempo fruibili dagli avvocati, quindi sono passibili di notifica in proprio atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale secondo le modalità indicate più oltre.

4

Page 5: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

1. PREREQUISITI

L’avvocato può eseguire la notificazione a mezzo della Posta Elettronica Certificata se sono verificate cinque condizioni:

(1) essere iscritto all’albo degli avvocati, non essendo più necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell'Ordine presso il quale l’avvocato è iscritto ex art. 7 della Legge (non è necessaria una speciale autorizzazione per le notificazioni a mezzo PEC) a seguito della modifica introdotta dal D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014;

(2) il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi, si tratta in sostanza dell’indirizzo comunicato all’Ordine ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; in ogni caso la verifica del proprio indirizzo potrà essere eseguita sul sito http://pst.giustizia.it/PST/ - scheda “servizi” - login tramite smart card – “accedi” a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, oppure, se disponile, presso - l’area privata del Punto di Accesso del proprio Ordine di appartenenza – “accedi” a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;

(3) il rilascio da parte del cliente della procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile;

5

Page 6: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

(4) la disponibilità di un indirizzo di PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi. L’art. 16 ter D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” recita: “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”

Sono pubblici elenchi quelli delle PA (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php), il registro delle imprese, gli albi degli Ordini, dai quali possono essere tratti gli indirizzi PEC. Così come dal ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici previsto dal DM 44/2011 (pst.giustizia.it – per la consultazione http://pst.giustizia.it/PST/ - scheda “servizi” - login tramite smart card – “accedi” a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) nel quale sono riversati periodicamente, per quanto qui di interesse, gli indirizzi PEC degli Avvocati.

Peraltro con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/04/2013) è stato creato l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC http://www.inipec.gov.it/), dal quale è possibile la consultazione di tali indirizzi PEC, come del resto già avviene per il citato REGINDE. La maggior parte dei software consolle avvocato in commercio hanno la funzione di ricerca degli indirizzi PEC, con evidenziato nel risultato il registro da cui è tratto.

(5) il possesso di un dispositivo di firma digitale.

6

Page 7: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

2. LE FASI DELLA NOTIFICAZIONE

2.1 Predisposizione dell'atto/degli atti da notificare.

Preliminarmente è necessario predisporre l'atto o gli atti da notificare. Si consiglia di inserirli in una cartella del sistema operativo del proprio computer o del proprio server, anche ai fini della conservazione, per l'ipotesi in cui sia necessario procedere a verifiche in ordine alla validità della notificazione. Ove salvare anche le ricevute di Accettazione e di Avvenuta consegna delle PEC, come si dirà oltre.

7

Page 8: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

La Legge consente di notificare diverse tipologie di “oggetti informatici”:

A) documenti informatici (art. 21 D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 Codice Amministrazione Digitale): si tratta di documenti creati direttamente dall’avvocato in forma elettronica (atto di citazione, atto di precetto, ecc.), in uno dei formati consentiti dall'art. 13 delle Specifiche Tecniche previste dall'art. 34 del D.M. 44/2011 (ad esempio attraverso un programma di elaborazione testi o altri programmi idonei) che debbono essere sottoscritti digitalmente con le apposite utility rese disponibili unitamente al kit di firma digitale (smart card/chiavetta USB). Va sottolineato che, di norma, il tipo di file maggiormente fruibile è quello in .pdf e che, nell'ipotesi in cui l'atto notificato debba essere depositato telematicamente successivamente alla notificazione (ad esempio per procedere all'iscrizione a ruolo del giudizio) l'unico formato utilizzabile è proprio il formato .pdf, privo di elementi attivi ed ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, in quanto a mente dell'art. 12 delle Specifiche Tecniche, tale formato è l'unico valido per gli atti processuali in forma di documento informatico (oltre ai due formati di firma digitale .p7m e .PAdES).

8

Page 9: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Stante la sua più agevole fruibilità utilizzare sempre documenti informatici in formato .pdf che potranno essere ottenuti in tre passaggi:

I. redazione dell'atto in un programma di elaborazione testi (word, LibreOffice o altri);

II. trasformazione del testo nel formato .pdf attraverso le apposite funzionalità (da Salva con nome, cambiare l’estensione/tipo di file da doc in PDF);

III. apposizione della firma digitale (il programma necessario alla sottoscrizione è normalmente contenuto nella smart card / business key usata per firmare; programmi e modalità di sottoscrizione possono variare a seconda del certificatore che ha rilasciato la firma digitale. Software gratuiti ed agevolmente reperibili su internet, sono FirmaCerta, DIKE o ARUBASIGN : http://www.pec.it/Download.aspx).

Il file firmato (normalmente con estensione del nome file .p7m) deve poi essere allegato al messaggio di invio della notifica.

9

Page 10: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

B) copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22 CAD): si tratta delle riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso.

In seno alla relata di notifica (la cui modalità di formazione è descritta più oltre) dovrà poi essere inserita l’asseverazione di conformità della copia telematica all’originale cartaceo. Attestazione che potrà essere inserita anche in calce all’atto scansionato. Art. 3 co. 2 della L. 53/94.

Il file da notificare deve avere uno dei seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif , .tiff, .xml.

E’ consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj.

Anche in questo caso, tuttavia, appare consigliabile utilizzare, tra quelli ammessi, il formato .pdf, peraltro agevolmente gestito dalla maggiore parte degli scanner da ufficio in commercio, che producono direttamente la copia informatica in tale formato.

10

Page 11: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

C) copie informatiche di copie autentiche (o esecutive) di atti originariamente informatici (art. 22 e 23 CAD e 2714 c.c.): si tratta delle riproduzioni informatiche di copie autentiche dell’originale telematico (ad esempio un decreto ingiuntivo) estratte dal cancelliere ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 CAD in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso. Anche in questo caso in calce all’atto o in seno alla relata di notifica (la cui modalità di formazione è descritta più oltre) dovrà poi essere inserita l’asseverazione di conformità della copia telematica all’originale cartaceo. Art. 3 co. 2 L. 53/94.

Il file da notificare deve avere uno dei seguenti formati:

.pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif , .tiff, .xml.

E’ consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj.

Anche in questo caso, tuttavia, appare consigliabile utilizzare, tra quelli ammessi, il formato .pdf, peraltro agevolmente gestito dalla maggiore parte degli scanner da ufficio in commercio, che producono direttamente la copia informatica in tale formato.

11

Page 12: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

D) copie, analogiche e informatiche, e duplicati degli atti e provvedimenti presenti nel c.d. «fascicolo informatico».

L’art. 52 del decreto legge 90/2014 introduce il potere di autentica di atti e provvedimenti giudiziari da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice, estendendo a tali soggetti una prerogativa tradizionalmente conferita ai cancellieri ed ai depositari di pubblici registri dall’art. 744 c.p.c..

La disposizione, con la consueta tecnica dell’interpolazione normativa, inserisce un nuovo comma 9 bis nell’articolo 16 bis del D.L. 179/2012.

Il periodo iniziale del comma 9 bis sancisce la piena equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte o degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo che siano «presenti nei fascicoli informatici», quand’anche privi della firma digitale del cancelliere: la previsione si coordina con la necessità, prevista dall’art. 9 delle regole tecniche (D.M. 44/2011) e 11, comma 1, delle specifiche tecniche (del 16 aprile 2014), che vengano acquisite al fascicolo informatico, tramite scansione, le copie informatiche per immagine degli atti/provvedimenti originariamente depositati in cartaceo, e vale a garantire la piena conformità all’originale analogico della copia digitale, anche in assenza della firma del cancelliere. E ciò, per evitare la paralisi del sistema, in ogni caso in cui l’operatore di cancelleria non possa (per le più svariate ragioni) apporvi la firma digitale.

La norma deroga in melius al dettato dell’art. 22, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), secondo cui i documenti informatici, contenenti copia di atti (pubblici o privati) o documenti di ogni tipo originariamente formati su supporto analogico, godono della stessa efficacia dell’originale (ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c.) alla sola condizione che sulle copie sia apposta, da parte del pubblico ufficiale o del depositario pubblico autorizzato che li rilascia o li spedisce, una «firma digitale o firma elettronica qualificata».

Sancita la piena equipollenza all’originale della copia consultabile in formato digitale, il secondo periodo del nuovo comma 9 bis introduce, come detto, il potere del difensore e degli altri ausiliari del giudice (consulente tecnico, professionista delegato, curatore, commissario giudiziale) di estrarre dal fascicolo informatico con modalità telematiche (ad. es.: copia, salvataggio, stampa) copie, analogiche o informatiche, ovvero duplicati degli atti e dei provvedimenti ivi presenti (ma non anche dei documenti allegati) e di attestarne la conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

12

Page 13: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Il periodo immediatamente successivo del comma 9 bis chiarisce, in una sorta di proprietà transitiva, che le copie analogiche o informatiche (anche per immagine) così estratte dal fascicolo informatico e munite della attestazione di conformità da parte dei soggetti legittimati dalla norma equivalgono all’originale.

Dal punto di vista pratico, la previsione comporta che, da oggi in poi, il difensore (o gli ausiliari individuati dalla norma) potrà salvare sul proprio pc o stampare in cartaceo ed eventualmente scansionare un atto od un provvedimento, certificarne autonomamente la conformità all’originale (c.d. copia autentica), e procedere successivamente alla notifica degli stessi.

Con riferimento alla possibilità di estrazione di copie autentiche, il sistema così congegnato supera l’assetto risultante dall’art. 23 bis, comma 2, del Codice della amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), secondo cui le copie e gli estratti informatici tratti dal documento informatico possono avere la stessa efficacia probatoria dell’originale a patto che la loro conformità sia attestata «da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» o non sia «espressamente disconosciuta».

Quanto, invece, ai «duplicati» informatici – costituenti, per esemplificare, file caratterizzati dalla medesima estensione dell’originale (pdf tratto da pdf) – il comma 9 bis chiarisce che resta ferma la previsione dell’art. 23 bis, comma 1, del C.a.d., secondo cui tali duplicati hanno il medesimo valore giuridico del documento nativo digitale (c.d. originale) da cui sono tratti, purché prodotti in conformità alle regole tecniche emanate ai sensi dell’art. 71 dello stesso codice dell’amministrazione digitale [L’art. 1 lett. i) quinquies del d.lgs. 82/2005 definisce il “duplicato informatico” come il «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario», a differenza della “copia informatica” di documento informatico, definita dalla lettera i quater) dello stesso articolo come il documento informatico avente contenuto identico a quello da cui è tratto su supporto informatico, ma «con diversa sequenza di valori binari»].

Attenzione: la possibilità di autenticazione autonoma è esclusa in relazione agli atti processuali contenenti provvedimenti che autorizzano il prelievo (lo svincolo) di somme di danaro vincolate su decisione del giudice: si pensi ai provvedimenti resi nel corso dell’esecuzione forzata che abbiano destinato le somme al soddisfacimento dei creditori.

13

Page 14: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

2.2 Predisposizione della procura alle liti L'atto/atti da notificare, qualora necessario, può essere accompagnato dalla procura alle liti, la stessa deve essere predisposta a mente dell'art. 83, comma 3, del codice di procedura civile, il quale prevede due modalità di formazione: a) come documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente; b) oppure come copia informatica tratta dalla procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autenticata di pugno dall'avvocato. L'art. 83 c.p.c. prevede poi che la copia informatica ottenuta tramite scansione della procura cartacea debba essere ulteriormente “autenticata” tramite apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato. La procura, così ottenuta, potrà quindi essere allegata unitamente all'atto a cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione, ottenendo che la medesima sia considerata come apposta “in calce” a tale atto, come previsto dall'art. 18 DM 44/2011. È necessario segnalare l’opportunità che la procura sia riferibile all’atto, nel senso che la stessa non dovrà essere generica, ma dovrà prevedere richiami univoci al tipo di atto e alle parti. In particolare, secondo la nuova formulazione dell’art. 83 c.p.c., come modificato dall’art. 45 della L. 18 giugno 2009, n. 69: “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata […] su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.

14

Page 15: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Il legislatore ha dunque esteso la presunzione di conferimento in calce, già prevista per la procura rilasciata su foglio separato (che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce), alla procura rilasciata su documento informatico. Ciò posto, la disposizione contempla, nel quadro del processo telematico, due distinte modalità di formazione della procura in versione informatica. Essa infatti: - può essere rilasciata direttamente su documento informatico; - può essere formata su supporto cartaceo e in seguito trasformata in documento informatico. Nel primo caso non vi è nulla di analogico: la procura, redatta direttamente in un documento informatico, viene sottoscritta mediante l’apposizione della firma digitale del cliente; dopodiché l’avvocato, a sua volta, autentica tale firma mediante l’apposizione della propria firma digitale. In altri termini viene creato un documento informatico autonomo sottoscritto con firma digitale. Più di frequente, dato che il sistema appena descritto presuppone che oltre all’avvocato anche il rilasciante la procura sia dotato di firma elettronica, la procura viene rilasciata in forma cartacea e il cliente la sottoscrive con firma autografa. È questa l’ipotesi contemplata dalla seconda parte della nuova disposizione, laddove si prevede che “se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”. Un’analoga previsione era già contenuta, sebbene in termini non identici, nell’art. 10 d.p.r. n. 121 del 2003, ai sensi del quale “Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale”. Dato che l’art. 83 c.p.c. prescrive l’autentica del difensore sulla copia elettronica, e non, come in precedenza, la asseverazione di conformità della copia all’originale, che, evidentemente, si aggiungeva alla certificazione (cartacea) della firma della parte, si potrebbe ritenere sufficiente la firma digitale ad entrambi i fini. Invero la firma digitale non dovrebbe escludere l’onere di certificazione del difensore all’atto della firma della parte, atteso che dall’interpretazione globale della norma sembra emergere che la procura cartacea debba essere redatta secondo le disposizioni “tradizionali” a prescindere dal fatto che sia trasformata o meno in supporto elettronico. Il trasferimento del supporto cartaceo in supporto informatico si effettua tramite lo scanner e la conseguente formazione di un file, che va sottoscritto digitalmente. Una volta compiuta tale attività, la costituzione nel processo telematico dovrà avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

15

Page 16: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

2.3 Predisposizione della relazione di notificazione. Si tratta di un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare a mente dell'art. 21 CAD con le modalità già descritte sopra al punto 1 per il documento informatico, procedendo sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale. Il contenuto obbligatorio della relazione di notificazione è determinato dall'art. 3 bis, comma 5, della legge, al quale si può rimandare, anche per la sua forma di semplice elencazione assolutamente intuitiva. Leggiamolo. Art. 3 bis co. 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

16

Page 17: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) (………..);

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2; (co. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.)

N.B.: Se invece l’atto da notificarsi consiste in un documento informatico estratto tramite consultazione remota del fascicolo informatico del Tribunale/Corte d’Appello, l’avvocato dichiara ex art 16 bis, comma 9 bis, L. 221/12, come introdotto dal D.L. 90/14 e convertito con L. 114/20014, che la copia cartacea/informatica è conforme all’originale depositata nello stesso.

Art. 3 Co. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

17

Page 18: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Un esempio di relazione di notificazione potrebbe essere il seguente:

RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e CF] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Treviso, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c. (oppure se già costituito fare riferimento alla procura in atti)

NOTIFICO l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA] - dall’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC); - dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO]; - dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE); - dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA; - dall’albo tenuto dall’ordine o dal collegio professionale cui appartiene il destinatario della notifica.

18

Page 19: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

(EVENTUALE co. 6)

DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti [INSERIRE L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA] di [SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO] (EVENTUALE)

ATTESTO infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch’essi sottoscritti digitalmente: - (se prevista e presente) procura alle liti, - atto di citazione, oppure

- copia informatica per immagine della sentenza/decreto….

- copia informatica di atti ….. presenti nel fascicolo informatico … In tali ultimi casi, ovvero quando l’atto NON sia ab origine un documento informatico (pdf nativo sottoscritto digitalmente) e, inoltre, nel caso in cui venga notificata una procura estratta da un originale cartaceo e quindi sia costituita da un pdf–immagine sottoscritto digitalmente, oppure quando l’atto e/o il provvedimento siano stati “scaricati” dal fascicolo telematico del Tribunale/Corte d’Appello, va aggiunta la seguente:

19

Page 20: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, e 6, comma 1, della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1 L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179 /2012 , i o so t tosc r i t to Avv. ____________________ a t t e s to che l ’ a t to _______________notificato è

a) copia fotoriprodotta conforme all’atto oggetto della notificazione da cui è stata estratta;

oppure, se l’atto notificato è stato scaricato da pst.giustizia.it ex art. 16 bis comma 9 bis DL 179/2012

b) copia ottenuta ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, introdotto dal DL. 90/2014 del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. _______/_______ R.G. del Tribunale di ____________.

Luogo __________________ data _______________

Avv. ____________________

LA RELATA, COMPOSTA COME SOPRA, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE E ALLEGATA AL MESSAGGIO DI NOTIFICA.

20

Page 21: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

2.4 Invio del messaggio PEC La notificazione, a mente dell'art. 3 bis della Legge avviene “…mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata…”, quindi le modalità pratiche di esecuzione sono le seguenti:

(1) creare un nuovo messaggio PEC nel programma di posta elettronica adeguatamente configurato per l'utilizzazione dell'account PEC (possono essere utilizzati sia i programmi client residenti nel computer del mittente: per es. Outlook, Thunderbird, Mail, ecc.) ovvero utilizzando i servizi di Webmail messi a disposizione dai gestori PEC;

(2) compilare il campo destinatario con l'indirizzo PEC relativo, che deve essere tratto da pubblici elenchi (vedi sopra al punto 1 “PREREQUISITI”);

(3) compilare l'oggetto del messaggio con la seguente dicitura obbligatoria: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”;

21

Page 22: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

(4) allegare al messaggio l'atto/atti da notificare come precedentemente predisposti e la relazione di notificazione all’esito delle allegazioni il messaggio apparirà composto in modo analogo all’immagine che segue:

Non è necessario che il messaggio Pec abbia un contenuto, ma è opportuno inserire una breve descrizione di cosa il destinatario del messaggio riceverà.

22

Page 23: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

(5) se si utilizza per l'invio il servizio Webmail del proprio gestore PEC assicurarsi che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella “completa”, richiesta per la validità della notificazione dall'art. 18 DM 44/2011; tale verifica non è necessaria se si invia il messaggio da un programma di posta elettronica di uso comune (Outlook, Thunderbird, Mail) in quanto non risulta che alcuno di essi sia dotato della possibilità di scelta della tipologia di ricevuta ed automaticamente viene generata una ricevuta “completa”; per il caso di utilizzo di programmi specifici che dovessero gestire la tipologia di ricevuta si raccomanda di controllare che la tipologia di ricevuta sia quella “completa”.

Le caselle PEC con estensione …@pec.ordineavvocatitreviso.it sono già predisposte per la ricevuta completa.

(6) invio del messaggio.

23

Page 24: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

3. VERIFICA DEL BUON FINE DELLA NOTIFICAZIONE

Come previsto dalla normativa istitutiva del servizio della Posta Elettronica Certificata, la procedura di invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di due messaggi di conferma:

- la ricevuta di accettazione, inviata dal proprio gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio, e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data ed ora dell'operazione;

- la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica il momento della consegna indicando data ed ora dell'operazione e contiene allegata una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati.

24

Page 25: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Il buon fine della notificazione si ha esclusivamente con il recapito nella casella PEC del mittente sia della ricevuta di accettazione che della ricevuta di avvenuta consegna, qualora sorgessero problemi nella messa a disposizione del messaggio al destinatario, il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine dell'invio del messaggio.

25

Page 26: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Il messaggio di avvenuta consegna quindi è la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata.

È importante sottolineare che alle notificazioni effettuate a mezzo PEC non si applicano gli obblighi di annotazione delle formalità nel registro cronologico previsto dall'art. 8 della Legge come specificamente disposto dall’ultimo comma dello stesso articolo.

26

Page 27: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

4. PROVA DELLA NOTIFICAZIONE La prova della regolarità della notificazione è costituita, come accennato più sopra, dai files informatici del messaggio inviato, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna: in particolare quest'ultima prova il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del perfezionamento ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto.

Al fine di fornire la prova della notificazione, quindi, deve procedersi alla produzione in giudizio dei suddetti files, dopo averli salvati nel formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla webmail (i file non devono mai essere salvati in formato .txt, perché tale formato comporta la perdita delle proprietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la prova della ricezione della PEC) e registrati su un supporto di memorizzazione (per es: chiavetta USB). Attualmente non è possibile depositare per via telematica tali file (la normativa e l’infrastruttura tecnica sono comunque in corso di revisione e si tornerà in punto non appena verrà adeguata).

27

Page 28: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Oppure, al fine di consentire un più agevole riscontro dell'avvenuto perfezionamento della notificazione anche nell'ambito di processi gestiti tradizionalmente in forma cartacea, si potrà procedere, in linea con quanto previsto dall'art. 9 della Legge 53/1994 con l'esibizione della prova della notificazione stampata su carta. A tal fine sarà necessario stampare: (1) il messaggio PEC di invio della notificazione; (2) tutti gli atti allegati; (3) la ricevuta di accettazione; (4) la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa si può procedere con una «Stampante PDF» a salvare i predetti documenti nel PC; in questo modo sarà poi consentito eseguire il deposito telematico della prova dell’avvenuta notifica, inserendo come Atto principale la dichiarazione di notifica e l’attestazione di conformità ex art. 9 co. 1 bis della legge, e in allegato i documenti (il messaggio PEC di invio della notificazione; tutti gli atti allegati; la ricevuta di accettazione; la ricevuta di avvenuta consegna) stampati/salvati in PDF.

28

Page 29: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

In ogni caso, per ciascun documento dovrà essere attestata la conformità, ex art. 9 co. 1 bis della legge, degli atti sopra indicati ai documenti informatici da cui sono tratti tramite apposizione della relativa dichiarazione che potrà avere il seguente tenore:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9, comma 1-bis, e 6, comma 1, della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1 L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm., -  si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è

stata estratta, oppure se si procede al deposito telematico della prova dell’avvenuta notifica -  si attesta la conformità delle allegate copie in formato PDF della PEC di notifica, della

ricevuta di accettazione notifica via PEC e della ricevuta di avvenuta consegna notifica PEC agli originali telematici da cui sono state estratte,

(laddove si tratti dell’attestazione di conformità di un atto informatico sottoscritto con firma digitale sarà necessario aggiungere la locuzione «regolarmente sottoscritto/i con firma digitale del procuratore nominato»). Luogo e data. Indicazione del nome e firma (grafica o digitale) dell’avvocato. Appare opportuno segnalare che all'avvocato che certifica la conformità all'originale è esplicitamente riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con quanto ne consegue anche in termini di responsabilità.

29

Page 30: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Ovviamente per il caso di contestazione della validità della notificazione si potrà comunque procedere a tutte le opportune verifiche utilizzando i files relativi al messaggio di PEC inviato, alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna.

Per tali notificazioni non si applica più l'art. 10 della Legge 53/1994 che prevedeva l'apposizione di una marca da bollo (dovuta oggi nella misura di € 2,58 per atti diretti fino a 2 destinatari; di € 7,75 da 3 a 6 destinatari; di € 12,39 da 7 destinatari in poi) sull'atto notificato che venga depositato in Cancelleria: ciò a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 90/2014.

L’art. 46 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, dispone la totale esenzione del pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio.

L’art. 45 bis introdotto, nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, ha ulteriormente modificato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo l’art. 16 septies; a seguito di tale modifica la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.

30

Page 31: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

APPENDICE NORMATIVA

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

 Vigente al: 19-11-2014  

Legenda: in grassetto le parti modificate, tra parentesi quadre ed in corsivo quelle soppresse.

Art. 1.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ((...)) salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 2.

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Art. 3.

1. Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante; c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8.

31

Page 32: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Art. 3-bis.

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) (lettera soppressa dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114); c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Art. 4.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, (...) mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Art. 5.

1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Art. 6.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila (la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9) o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

32

Page 33: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Art. 7.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 9.

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis

33

Page 34: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Art. 10.

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Art. 11.

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Art. 12.

1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

Art. 13. 1. La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

34

Page 35: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Art. 83 - Codice di Procedura Civile - 28/10/1940 n. 1443

ARTICOLO N. 83 PROCURA ALLE LITI

[I]. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

[II]. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [2699, 2703 c.c.].

[III]. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [163], del ricorso [366,414], del controricorso [370], della comparsa di risposta [167, 416] o d'intervento [2671], del precetto [480] o della domanda d'intervento nell'esecuzione [499], ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (1).

[IV]. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

(1) Comma così modificato dall'art. 1 l. 27 maggio 1997, n. 141. L'art. 2 della stessa legge stabilisce poi che « La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». Successivamente il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 45, comma 9, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Precedentemente a tale ultima modifica, il testo recitava: «La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce».

35

Page 36: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Art. 137 - Codice di Procedura Civile - 28/10/1940 n. 1443

ARTICOLO N. 137 NOTIFICAZIONI

[I]. Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [151], sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

[II]. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi [160].

[III]. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

[IV]. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

[V]. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

36

Page 37: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

Art. 149 bis - Codice di Procedura Civile - 28/10/1940 n. 1443

ARTICOLO N. 149 bis NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA

[I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

[II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

[III]. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

[IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

[V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

[VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

37

Page 38: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

DOMANDE E RISPOSTE

1. Cosa mi serve per notificare a mezzo PEC?

Per effettuare la notifica a mezzo PEC occorre:

§  essere muniti di procura alle liti;

§  essere titolare di un indirizzo PEC risultante da elenchi pubblici;

§  avere un indirizzo di destinazione PEC risultante da elenchi pubblici;

§  essere titolare di un dispositivo di firma digitale valido.

2. Per notificare un atto a mezzo PEC occorre la previa autorizzazione del C.D.O.?

No (cfr. art. 1 e 7, comma 4bis, L. 53/1994).

3. Le notificazioni a mezzo PEC vanno annotate nel registro cronologico?

No (cfr. art. 8, comma 4bis, L. 53/1994).

4. Sono sottoposto a limitazioni territoriali nelle notifiche a mezzo PEC?

No, si può procedere alla notifica sull’intero territorio nazionale.

5. Per procedere alla notifica di un atto a mezzo PEC devo essere munito di procura alle liti?

Si (cfr. art. 1, L. 53/1994).

6. Come predispongo la procura alle liti?

Segui il metodo tradizionale (stampa, doppia firma grafica) procedendo poi alla scansione e trasformazione in PDF e sottoscrizione digitale, oppure la predisponi in formato digitale sin dall’origine; ovviamente in questo secondo caso deve essere firmata digitalmente dal cliente, oltre che da te (cfr. art. 83, comma 3, c.p.c.).

7. La procura alle liti va sempre notificata?

Solo quando non è già agli atti. Ad esempio, se notifichi un ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo non devi rinotificare la procura alle liti. Nell’incertezza, è preferibile notificare l’atto di citazione (o il precetto, l’intimazione di sfratto, ecc.) unitamente alla procura al fine di evitare future contestazioni sul mancato rilascio della procura in epoca anteriore o coeva alla notifica.

8. Che tipo di atti si possono notificare con la PEC?

Tutti gli atti in materia civile, amministrativa, stragiudiziale (cfr. art. 1, L. 53/1994).

9. Devo avere un dispositivo di firma digitale?

Assolutamente sì, perché quanto meno la relazione di notificazione deve essere firmata digitalmente.

38

Page 39: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

10. Cosa non posso notificare?

A mezzo PEC non si possono effettuare:

§  notifiche che l’autorità giudiziaria ha prescritto che siano eseguite personalmente (cfr. art. 1, L. 53/1994);

§  notifiche ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia);

§  notifiche ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti);

§  notifiche all’estero;

§  notifiche di atti dei procedimenti penali;

§  notifiche di atti di preavviso di rilascio di immobile;

§  notifiche di atti di precetto cambiario o su assegno;

§  notifiche di atti di pignoramento immobiliare;

§  notifiche di atti di pignoramento presso terzi,

e in genere le notifiche relative ad atti che sono espressione di poteri esclusivi dell'Ufficiale Giudiziario.

11. È valida la notifica fatta ad un indirizzo PEC non presente in elenchi pubblici?

No (cfr. art. 3bis, comma 1, L. 53/1994).

12. Quali sono gli elenchi pubblici?

Attualmente gli elenchi pubblici sono questi (cfr. art. 16 ter D.L. 179/2012):

�  REGINDE: http://pst.giustizia.it;

�  INIPEC.GOV: www.inipec.gov.it;

�  REGISTRO IMPRESE – CCIAA;

�  Indirizzi PA: www.indicepa.gov.it.

13. Il mio indirizzo PEC non è inserito in un elenco pubblico, posso notificare ugualmente?

No, l’indirizzo PEC del mittente deve essere inserito in un elenco pubblico (cfr. art. 3 bis, comma 1, L. 53/1994).

14. Se il Tribunale non è autorizzato a ricevere atti introduttivi in forma telematica, posso ugualmente notificare a mezzo PEC?

Certo, in tal caso bisognerà stampare l’atto, il messaggio di PEC, le ricevute, la relazione di notifica, attestare la conformità e poi depositare il tutto in formato cartaceo. In alternativa si può procedere alla medesima stampa ma in PDF e depositare il tutto a mezzo Consolle inserendo come Atto principale una Dichiarazione di deposito della Notifica via PEC contenente anche la Attestazione di conformità. (cfr. art. 9, comma 1 bis, L. 53/1994)

15. Posso notificare un atto originariamente carteceo?

Sì, in tal caso occorre estrarre copia informatica dell'atto cartaceo (la legge in questo caso parla di “formato su supporto analogico”) e attestare la conformità all'originale a norma dell' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cfr. art. 3 bis, comma 2, L. 53/1994). L’atto va poi allegato al messaggio di PEC.

39

Page 40: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

16. Se notifico atti o provvedimenti estratti dal fascicolo informatico, devo firmarli digitalmente?

Secondo alcuni no, in quanto la firma altererebbe il file. Secondo altri, al contrario, è addirittura opportuno. In realtà la firma non altera il file originario, ma si aggiunge a quello. Il file estratto dal fascicolo informatico del Tribunale/Corte d’Appello è simile ad una scansione, non è un file nativo .pdf. E in quanto scansione non ne altero il contenuto firmandolo digitalmente.

17. Se notifico un atto di citazione o un precetto, devo firmarlo digitalmente?

È ovvio, esattamente come faresti con un atto cartaceo.

18. Quando si perfeziona la notifica?

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cfr. art. 3 bis, comma 3, L. 53/1994).

19. Posso notificare dopo le ore 21?

Sì ma fai attenzione, perché la notifica si considera effettuata il giorno successivo alle ore 7.00 (cfr. art. 16-septies, D.L. 179/2012).

20. L’oggetto del messaggio di PEC è libero?

No, il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» a pena di nullità (cfr. art. 3bis, comma 4, L. 53/1994).

21. La relazione di notificazione va fatta in calce all’allegato?

No, la relazione di notificazione va fatta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata (cfr. art. 3 bis, comma 5, L. 53/1994). Deve trattarsi di PDF nativo, cioè di un file di testo convertito in PDF.

22. Dove inserisco le attestazioni di conformità?

Nella relata di notificazione.

23. In virtù di quale norma possono autenticare le copie che estraggo dal fascicolo informatico?

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis del D.L. 18.10.2012 n. 179, come modificato dal D.L. 24.6.2014 n. 90.

24. Quali atti estratti dal fascicolo informatico posso autenticare?

È possibile autenticare:

§  i provvedimenti del giudice;

§  gli atti processuali di parte;

§  gli atti degli ausiliari del giudice.

40

Page 41: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

25. Posso stampare gli atti dal fascicolo informatico per procedere alla notificazione tradizionale?

Sì, previa asseverazione di conformità.

26. Posso modificare il file che notifico?

Assolutamente no.

27. Posso modificare il nome del file che notifico?

È preferibile non farlo, ma cambiare il nome non significa alterare il file. A seconda della Consolle Avvocato utilizzata il nome del file estratto varia.

28. Come faccio a creare un PDF nativo?

Ci sono diversi metodi anche a seconda dei programmi che usi: ad esempio i Word (dal 2010 in poi) più recenti hanno la funzione “salva con nome”; per Word 2007 si può scaricare un plugin da Microsoft; altri programmi usano la funzione “esporta in pdf”; puoi anche usare una stampante virtuale usando un programma specifico, ad esempio PDF CREATOR.

29. Se stampo un atto di citazione, lo firmo a penna, lo scannerizzo, lo firmo digitalmente e poi lo notifico, seguo una procedura corretta?

Se devi iscrivere a ruolo telematicamente no, in quanto non hai generato un PDF nativo. Se devi fare una iscrizione cartacea non fa alcuna differenza.

30. Cosa deve contenere la relazione di notificazione?

La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

d) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

f) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

Ricordati che per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo (cfr. art. 3bis, comma 6, l. 53/1994).

31. L’atto può contenere elementi attivi?

No (cfr. art. 18, DM 44/2011).

32. Un indirizzo email o un link sono elementi attivi?

Secondo i più no, ma nell’incertezza è meglio disattivarli.

41

Page 42: LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC …€¦ · LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L. 53/1994 (come modificata dal D.L. 18.10.2012 n.179,

33. Come si prova la notifica a mezzo PEC?

Producendo i file del messaggio di PEC, delle ricevute, della relazione di notificazione e degli allegati, cfr. art. 9, comma 1ter della Legge.

34. Posso usare un client di posta per notificare a mezzo PEC?

Non solo puoi farlo, ma è assolutamente consigliabile posto che lo spazio che hai a disposizione nella webmail è limitato.

35. E qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato?

In tal caso devi estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesti la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cfr. art. 9, comma 1 bis.

36. Sono dovuti i diritti in caso di notifica a mezzo PEC?

No (cfr. art. 10, comma 1, l. 53/1994).

37. In quale caso la notifica è nulla?

Le notificazioni a mezzo PEC sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio ex art. 11 della Legge:

- se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge 53/1994;

- se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli della Legge;

- se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica (cfr. art. 9, L. 53/1994).

38. Quante attestazioni di conformità ci sono?

Le attestazioni di conformità che possono essere sottoscritte dall’Avvocato sono tre diverse:

- Art. 3 co. 2 della L. 53/94: conformità della copia telematica all’originale cartaceo o informatico da cui è tratta una copia cartacea autentica. Attestazione che può essere inserita anche in calce all’atto scansionato;

- Art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 179/2012: equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte o degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo che siano «presenti nei fascicoli informatici», anche senza sottoscrizione del cancelliere;

- Art. 9 comma 1-bis della L. 53/94: attestazione di conformità per la prova della notifica via PEC.

Finito di stampare il 26.11.2014

42