Le notifiche degli avvocati tramite PEC€¦ · NOTIFICHE PEC L. 53/94: GIURISPRUDENZA CORTE DI...
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Le notifiche degli avvocati tramite PEC
La conservazione a norma del
documento informatico
Vercelli, 22 novembre 2018
Maurizio Reale
La conservazione a norma del
documento informatico
Vercelli, 22 novembre 2018
Maurizio Reale
NOTIFICHE PEC L. 53/94:
GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
Corte di Cassazione
n. 6657 15.3.17
NOTIFICA PEC DEL PROVVEDIMENTOOGGETTO DEL RICORSO
RICORSO IMPROCEDIBILESE LA SENTENZA E LA RELATA
SONO PRIVE DELLA CONFORMITA’
VIOLAZIONE ART. 369 N. 2 COMMA 2 CPC
NOTIFICHE PEC L. 53/94:
GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
Corte di Cassazione17450/17 – 23668/17 – 24292/1724347/17 – 24422/17 – 25429/1726520/17 – 26606/17 – 26612/17
26613/17
Tutte conformi a ordinanza 6657 del 15.3.17
APPLICAZIONE ESTENSIVAART. 9 COMMA 1 TER
LEGGE 53/94
NOTIFICHE PEC L. 53/94:
GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
Legge n. 53/1994Articolo 9
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalitàtelematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocatoestrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronicacertificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e diavvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informaticida cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova dellanotificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche,procede ai sensi del comma 1-bis.
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GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
Corte di Cassazione
n. 26520 9 novembre 2017
PER LA RELATA: APPLICAZIONE ESTENSIVA ART. 9 COMMA 1 TER L.53/94
PER IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:ATTESTAZIONE EX ART. 16 BIS COMMA 9 BIS DL179/12
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Corte di Cassazione
n. 30622 20 dicembre 2017
Dispone la rimessione degli atti al PrimoPresidente affinchè valuti se assegnare o meno ilricorso alle Sezioni Unite per la soluzione circa lemodalità di assolvimento della produzione dellarelata di notifica e del provvedimento notificati,tramite PEC, al ricorrente.
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GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
Corte di Cassazione
n. 30765 del 22.12.2017
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GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
Corte di Cassazione
n. 30765 del 22.12.2017
Il Primo Presidente Aggiunto della Corte diCassazione, con decreto del 29 dicembre2017, ha disposto la restituzione alla Sezione3 del ricorso, trasmesso per l’eventualeassegnazione alle Sezioni Unite, conordinanza n. 30622 del 20 dicembre 2017,dalla stessa Sezione 3 civile.
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GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
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GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
ARTICOLO 23 COMMA 2
Le copie su supporto analogico del documento
informatico hanno la stessa efficacia probatoria
dell’originale se la loro conformità non è
espressamente disconosciuta.
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GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
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GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
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GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
NOTIFICHE PEC L. 53/94:
GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica,di copia analogica del ricorso per cassazione … notificato a mezzo PEC,senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 -bis e1 -ter, l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizioneautografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c.sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi)depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal propriodifensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originalenotificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione delricorso in originale telematico sarà onere del controricorrentedisconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e dellarelata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dalricorrente. Sezioni Unite Civili 22438/18
NOTIFICHE PEC L. 53/94:
GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
E’ evidente che, in caso di deposito cartaceo del ricorsonotificato (stampa ricorso + relata + procura +messaggio + RAC + RdAC) ma senza attestazione diconformità….
«…. è onere del controricorrente disconoscere, ai sensidella disciplina di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82del 2005, la conformità agli originali dei messaggi di PECe della relata di notificazione depositati in copia analogicanon autenticata dal ricorrente…»
Sezioni Unite Civili 22438/18
NOTIFICHE PEC L. 53/94:
GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
…PER LA FORMULAZIONE DI TRE QUESITI…
. .
PRIMO QUESITO
SECONDO QUESITO
TERZO QUESITO
COSA DOBBIAMO CONSERVARE?
PERCHE’ DOBBIAMO CONSERVARE?
COSA POSSIAMO CONSERVARE?
COSA DOBBIAMO CONSERVARE?
(art. 1 lettera «p» CAD)
RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA
DI ATTI, FATTI O DATI
GIURIDICAMENTE RILEVANTI
(art. 1 comma 1 – lettera «p» CAD)
COSA DOBBIAMO CONSERVARE?
Lettere monitorie
Diffide stragiudiziali
Fatture elettroniche
Ricevute PEC
Scritture private
COSA DOBBIAMO CONSERVARE?
PERCHE’ DOBBIAMO CONSERVARE?
COSA POSSIAMO CONSERVARE?
COSA POSSIAMO CONSERVARE?
COSA DOBBIAMO CONSERVARE?
PERCHE’ DOBBIAMO CONSERVARE?
COSA POSSIAMO CONSERVARE?
PERCHE’ DOBBIAMO CONSERVARE?
La conservazione digitale è un processo normato
che consente di garantire nel tempo:
AUTENTICITA’
INTEGRITA’
AFFIDABILITA’
LEGGIBILITA’
REPERIBILITA’
PERCHE’ DOBBIAMO CONSERVARE?
La conservazione digitale è un processo normato
che consente di garantire nel tempo:
AUTENTICITA’
INTEGRITA’
AFFIDABILITA’
LEGGIBILITA’
REPERIBILITA’
Laserdisc
PERCHE’ DOBBIAMO CONSERVARE?
La conservazione digitale è un processo normatoche consente di garantire nel tempo:
LA NOZIONE DI
DOCUMENTO INFORMATICO
IL QUADRO NORMATIVO
PERCHE’ DOBBIAMO CONSERVARE?
LA NOZIONE DI
DOCUMENTO INFORMATICO
RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA
DI ATTI, FATTI O DATI
GIURIDICAMENTE RILEVANTI
(Art. 1 comma 1 – lettera «p» CAD)
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
DPCM 22 FEBBRAIO 2013
DPCM 3 DICEMBRE 2013
Regolamento UE 910/2014 eIDAS
(in vigore dal 1 luglio 2016)
CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI
Decreto legislativo 196/2003
e
Regolamento Europeo 2016/679
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI
Decreto legislativo 196/2003 e Reg. EU 2016/679
IL QUADRO NORMATIVO
DAL 25 MAGGIO 2018
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI
Decreto legislativo 196/2003 e Reg. EU 2016/679
IL QUADRO NORMATIVO
DAL 25 MAGGIO 2018
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
SI «PASSA» DALLE «MISURE MINIME» DEL D.LGS. 196/2003
(SPECIFICATE)
ALLE «MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE ADEGUATE»
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(NON SPECIFICATE)
CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI
Decreto legislativo 196/2003 e Reg. EU 2016/679
IL QUADRO NORMATIVO
DAL 25 MAGGIO 2018
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI
Decreto legislativo 196/2003 e Reg. EU 2016/679
IL QUADRO NORMATIVO
DAL 25 MAGGIO 2018
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI
Decreto legislativo 196/2003 e Reg. EU 2016/679
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
12 GENNAIO 2018
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
ART. 2 COMMA 3
FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
3. Le disposizioni del presente Codice e le relative
Linee guida concernenti il documento
informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari
di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione
dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il
domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui
all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui
agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati,
ove non diversamente previsto.
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
ART. 20 COMMA 1 bis
Validità ed efficacia probatoria
dei documenti informatici
1 bis Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e
ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è
apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o
una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo
avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'art. 71 con modalità tali
da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e,
in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
ART. 2702 CODICE CIVILE
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di
falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi
l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura
è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero
se questa è legalmente considerata come
riconosciuta.
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
ART. 20 COMMA 1 bis
Validità ed efficacia probatoria
dei documenti informatici
1 bis Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e
ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è
apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o
una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo
avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'art. 71 con modalità tali
da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e,
in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
ART. 20 COMMA 1 bis
Validità ed efficacia probatoria
dei documenti informatici
1 bis [segue] In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono
liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di
sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle Linee guida.
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
ART. 20 COMMA 3
3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione dei
documenti informatici, nonchè quelle in materia di
generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di
firma elettronica, sono stabilite con le linee guida.
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA N. 12939
23 MAGGIO 2017
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
ART. 20 COMMA 1 - quater
Restano ferme le disposizioni concernenti il
deposito degli atti e dei documenti in via
telematica secondo la normativa anche
regolamentare in materia di processo telematico.
DM 44/11
(regole tecniche del PCT)
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
ART. 43
CONSERVAZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI
ART. 43
CONSERVAZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI
1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si
intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti
informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da
garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee
guida.
1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a
carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento
richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed
imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa
identificazione con l'identità digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi
di cui agli articoli 40-ter e 64-bis
DECRETO LEGISLATIVO 179/2016
ART. 61
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole
tecniche previste dall'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice
dell'amministrazione digitale restano efficaci fino all'adozione del
decreto di cui al primo periodo. Fino all'adozione del suddetto decreto
ministeriale, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i
propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all'articolo
17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre
2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di
adeguarsi anteriormente.
ART. 43
CONSERVAZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante
riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo
idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi della
disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di
conservazione
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o
regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con
modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità
digitali, nel rispetto delle Linee guida.
IL QUADRO NORMATIVO
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Decreto legislativo 82/2005
ART. 71 COMMA 1
REGOLE TECNICHE
1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione
dei dati personali nelle materie di competenza, nonchè acquisito il parere della
Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di
indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono
efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet
istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la
procedura di cui al primo periodo.
IL QUADRO NORMATIVO
DPCM 22 FEBBRAIO 2013
ART. 62
1. Le firme elettroniche qualificate e digitali,
ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il
relativo certificato qualificato del sottoscrittore,
sono valide se alle stesse è associabile un
riferimento temporale opponibile ai terzi che
collochi la generazione di dette firme
rispettivamente in un momento precedente alla
scadenza, revoca o sospensione del suddetto
certificato.
IL QUADRO NORMATIVO
DPCM 3 DICEMBRE 2013
Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5
-bis, 23 - ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis
e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
IL QUADRO NORMATIVO
DPCM 3 DICEMBRE 2013
ARTICOLO 3:
SISTEMA DI CONSERVAZIONE
ARTICOLO 4:
OGGETTO DELLA CONSERVAZIONE
ARTICOLO 5:
MODELLI ORGANIZZATIVI
DELLA CONSERVAZIONE
IL QUADRO NORMATIVO
DPCM 3 DICEMBRE 2013
ARTICOLO 6:
RUOLI E RESPONSABILITA’
ARTICOLO 7:
RESPONSABILE DELLA
CONSERVAZIONE
ARTICOLO 8:
MANUALE DELLA CONSERVAZIONE
IL QUADRO NORMATIVO
DPCM 3 DICEMBRE 2013
ARTICOLO 9:
PROCESSO DI CONSERVAZIONE
ARTICOLO 10:
MODALITA’ DI ESIBIZIONE
ARTICOLO 14:
ACCREDITAMENTO
GRAZIE PER
LA VOSTRA
ATTENZIONE