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www.bgsm.it Informative e news per la clientela di studio Le news di gennaio Nuove regole in tema di Vies Comunicazioni black list - possibile completare il 2014 con le vecchie regole Emersione capitali esteri (voluntary disclosure) Modifica del tasso legale: da gennaio l’interesse scende allo 0,50% Verifiche contabili di inizio periodo di imposta Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società Locazioni immobiliari: da gennaio 2015 modello F24 elide obbligatorio per versare l’imposta di registro Le nuove tabelle Aci per il 2015 Scade il prossimo 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione della comunicazione dati Iva Modifiche alle regole Enasarco dal 2015 Decreto Semplificazioni: pubblicata la circolare esplicativa Dal 1 gennaio 2015 scatta l’aumento delle aliquote della gestione separata Inps I formulari operativi Fac-simile di accordo di assenso per la riattribuzione delle ritenute all’associazione Le procedure amministrative e contabili in azienda La gestione delle lettere di intento dal 2015 Speciale legge di stabilità La legge di stabilità 2015 in sintesi Il nuovo regime dei minimi in vigore dal 1° gennaio 2015 Le novità del ravvedimento operoso Prorogate le detrazioni del 65% e 50%, con incremento della ritenuta Cambiano le deduzioni irap del costo del lavoro Ennesima riapertura (con modifiche) dei termini per rideterminare il valore di terreni e partecipazioni Scade al 26 gennaio il versamento IMU per i terreni “ex montani” Occhio alle scadenze Principali scadenze dal 16 gennaio 2015 al 15 febbraio 2015

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Informative e news per la clientela di studio

Le news di gennaio Nuove regole in tema di Vies Comunicazioni black list - possibile completare il 2014 con le vecchie regole Emersione capitali esteri (voluntary disclosure) Modifica del tasso legale: da gennaio l’interesse scende allo 0,50% Verifiche contabili di inizio periodo di imposta Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società Locazioni immobiliari: da gennaio 2015 modello F24 elide obbligatorio per versare

l’imposta di registro Le nuove tabelle Aci per il 2015

Scade il prossimo 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione della comunicazione dati Iva

Modifiche alle regole Enasarco dal 2015 Decreto Semplificazioni: pubblicata la circolare esplicativa Dal 1 gennaio 2015 scatta l’aumento delle aliquote della gestione separata Inps

I formulari operativi

Fac-simile di accordo di assenso per la riattribuzione delle ritenute all’associazione

Le procedure amministrative e contabili in azienda

La gestione delle lettere di intento dal 2015 Speciale legge di stabilità La legge di stabilità 2015 in sintesi Il nuovo regime dei minimi in vigore dal 1° gennaio 2015 Le novità del ravvedimento operoso Prorogate le detrazioni del 65% e 50%, con incremento della ritenuta Cambiano le deduzioni irap del costo del lavoro Ennesima riapertura (con modifiche) dei termini per rideterminare il valore di terreni e partecipazioni Scade al 26 gennaio il versamento IMU per i terreni “ex montani”

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 gennaio 2015 al 15 febbraio 2015

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Le news per la clientela di studio

RATING DI LEGALITÀ Nuove regole per ottenere il rating di legalità

È stato pubblicato il Provvedimento che ha approvato le modifiche al regolamento in materia di rating di

legalità per le imprese al fine di rendere più capillare il controllo che l’Autorità Garante della Concorrenza

e del Mercato è chiamata ad esercitare in sede di rilascio del rating. Le nuove regole sono entrate in vigore

lo scorso 16 dicembre 2014: alle imprese è concessa la possibilità di essere considerate “virtuose” e,

quindi, di avere accesso al credito e ai finanziamenti pubblici, oltre all’assegnazione di appalti e gare. Le

imprese che intendono ottenere il rating di legalità devono presentare all’Autorità apposita domanda

redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito www.agcm.it. Il rating di legalità ha

durata due anni dal rilascio ed è rinnovabile.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento, G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014)

CREDITI P.A. Nuove funzionalità della piattaforma per la certificazione dei crediti

È stata aggiornata la piattaforma per la certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Pubbliche

Amministrazioni con la possibilità di immettere le informazioni relative alle fatture emesse prima del 1°

luglio 2014 e non ancora incassate. L’inserimento dei dati deve avvenire entro il 28 febbraio 2015. Per le

imprese già accreditate, inoltre, è possibile:

dal menu “Fatture > Ricerca Fatture" scaricare il download in formato MS Excel dell’elenco di tutte le

fatture presenti nel sistema, corredate del rispettivo stato di contabilizzazione e/o pagamento;

nelle schermate di ricerca delle PPAA, ricercare la P.A. debitrice oltre che per CF, tipologia ISTAT e

denominazione anche per il Codice UNI UO della fatturazione elettronica.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, News, 24 dicembre 2014)

NUOVA SABATINI Chiarite le tipologie di investimenti ammissibili al finanziamento agevolato

A seguito dell’entrata in vigore di nuovi regolamenti comunitari di esenzione (UE) n. 651/2014 e

n.702/2014 si è reso necessario adeguare le disposizioni operative che regolano la concessione delle

agevolazioni (finanziamento agevolato e contributo in conto interessi). In particolare, al fine di utilizzare la

medesima terminologia del nuovo GBER, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che gli

investimenti in beni strumentali nuovi ammissibili devono essere destinati alternativamente:

all’installazione di un nuovo stabilimento;

all’ampliamento di uno stabilimento esistente;

alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

all’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva se lo stabilimento è stato

chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato da un investitore indipendente.

Si ricorda che dal 31 marzo 2014 ad oggi oltre 8.000 imprese hanno beneficiato del finanziamento “Nuova

Sabatini” e del contributo in conto interessi per l’acquisto di beni strumentali nuovi.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 71299, 24 dicembre 2014)

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ABI Proroga fino al 31 marzo 2015 per la presentazione delle istanze ai sensi dell’Accordo per il Credito 2013

L’Abi ha comunicato che il termine di operatività dei Plafond “Progetti Investimenti Italia” e “Crediti P.A.”

sottoscritti il 22 maggio 2012 e dell’“Accordo per il Credito 2013” sottoscritto il 1° luglio 2013 viene

prorogato fino al 31 marzo 2015. In particolare:

il plafond “Progetti Investimenti Italia” finanzia le imprese che realizzano investimenti in beni

strumentali;

il plafond “Crediti P.A.” consente lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della

Pubblica Amministrazione mediante operazioni di anticipo o sconto a condizioni economiche

parametrate al costo della provvista BCE;

l’“Accordo per il Credito 2013” consente principalmente l’allungamento della durata dei mutui ipotecari

o chirografari ovvero la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di

mutuo o di leasing immobiliare (ovvero di 6 mesi per i leasing mobiliari). Tale ultima misura è

condizionata al requisito che i mutui e i leasing siano già in ammortamento alla data del 1° luglio 2013.

(Associazione Bancaria Italiana, Comunicato, 29 dicembre 2014)

MUD Approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per il 2015

È stato pubblicato il decreto con cui viene fissato l’obbligo di presentazione del Mud (Modello Unico per la

dichiarazione ambientale) entro il 30 aprile 2015, con riferimento all’anno 2014. La nuova modulistica è stata

approvata vista la non piena operatività del SISTRI e sostituisce quella approvata un anno fa.

(D.P.C.M. del 17/12/2014, G.U. n. 299 del 27/12/2014 S.O. n. 97)

DIRITTO C.C.I.A.A. Misura del diritto dovuto alle Camere di Commercio per l’anno 2015

L'articolo 28, co. 1, del D.L. n. 90/2014 ha stabilito che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto,

per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50

per cento". Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato indicazioni in merito agli importi che le imprese

che iscrivono nuove unità locali già a decorrere dal 1° gennaio 2015 devono versare come diritto annuale.

A breve sarà pubblicato il decreto interministeriale di determinazione del diritto annuale per il 2015.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 227775, 29 dicembre 2014)

RENDITE E USUFRUTTI Rideterminati moltiplicatori e coefficienti per calcolare i valori delle rendite e dell’usufrutto

In conseguenza della variazione del saggio di interesse legale sono stati rideterminati i moltiplicatori e i

coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell’usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di

imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli

atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate

per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2015.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto, G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014)

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Le informative per i signori clienti

Oggetto: NUOVE REGOLE IN TEMA DI VIES

Con il provvedimento n. 159941 del 15 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti

applicativi delle semplificazioni in tema di iscrizione e cancellazione dall’elenco Vies introdotti con il

Decreto Semplificazioni.

Con il citato provvedimento l’Agenzia ha chiarito che l’opzione per svolgere operazioni intracomunitarie

deve essere espressa, dai soggetti che intraprendono una attività di impresa, arte o professione, in Italia o

che ivi abbiano una stabile organizzazione, all’atto della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva (quindi

direttamente in Agenzia delle Entrate) ovvero all’atto della iscrizione presso il Registro Imprese (ove

dovuta).

Al fine della opzione è necessario utilizzare apposito modello:

AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche,

AA9 per imprese individuali e lavoratori autonomi,

compilando nel quadro I il campo “Operazioni Intracomunitarie”.

Il modello AA7 viene utilizzato anche dagli enti non commerciali i quali compileranno la casella C del quadro A.

Sostanzialmente quindi, e diversamente da quanto avveniva in passato, il soggetto che apre

partita Iva e opta per l’inclusione nell’elenco Vies ottiene tale iscrizione con effetto immediato

senza necessità di attesa dei 30 giorni di silenzio assenso.

Coloro che sono già in possesso della partita Iva potranno esprimere l’opzione per effettuare operazioni

intracomunitarie attraverso il servizio Entratel o Fisconline, ovvero attraverso professionisti abilitati alla

trasmissione telematica.

Sempre attraverso Entratel, Fisconline o professionisti abilitati, sarà possibile retrocedere dalla iscrizione

all’elenco Vies.

Anche i soggetti, già in possesso della partita Iva, potranno, esercitata l’opzione per l’iscrizione al

Vies, ottenere tale inclusione con effetto immediato senza dover attendere i 30 giorni di silenzio

assenso.

L’Agenzia ha chiarito, infatti, che l’iscrizione, ovvero la cancellazione, si perfezionano al momento del

ricevimento della relativa opzione, il contribuente potrà verificare l’avvenuta iscrizione/esclusione

attraverso i servizi di interrogazione messi a disposizione dall’Agenzia stessa.

I soggetti che nei trenta giorni precedenti la data del provvedimento in commento, ovvero 15 dicembre

2014, avessero inviato richiesta di iscrizione al Vies e per i quali, entro tale data, non fosse stato

emanato provvedimento di diniego alla iscrizione si intendono iscritti a partite dal 15 dicembre 2014.

L’Agenzia ha poi chiarito che provvederà al controllo formale del regolare invio dei modelli Intrastat, in

particolare essa procederà all’esclusione dall’elenco Vies di quei soggetti passivi che non abbiano

presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro mesi consecutivi

successivamente al 13 dicembre 2014. Tale esclusione avrà effetto dal 60° giorno successivo al ricevimento

di apposita comunicazione da parte della Direzione provinciale delle Entrate.

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Oggetto: COMUNICAZIONI BLACK LIST - POSSIBILE COMPLETARE IL 2014 CON LE VECCHIE REGOLE

Come già comunicato in precedenza, il decreto semplificazioni (D.L. n. 175/14), interviene a modificare le

regole di presentazione della comunicazione delle operazioni “black list”; con il comunicato stampa del 19

dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il monitoraggio 2014 può essere completato

seguendo le precedenti previsioni, rinviando al 2015 l’applicazione delle nuove regole.

Le modifiche

Dal 2010 le operazioni realizzate con controparti stabilite in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list)

devono essere periodicamente comunicate all’Amministrazione finanziaria; tale monitoraggio riguarda le

compravendite di beni (sia acquisti che cessioni) così come le prestazioni di servizi (tanto quelle rese, così

come quelle ricevute).

Con l’entrata in vigore del decreto semplificazioni si modificano le regole per la compilazione di tale

comunicazione:

viene modificata la periodicità di presentazione che assume cadenza annuale in luogo delle precedenti

periodicità mensile / trimestrale;

viene modificata la soglia di monitoraggio, precedentemente fissata a 500 euro in relazione alla singola

operazione, che viene elevata al limite di 10.000 euro, da intendersi però come importo complessivo

annuale (si ritiene riferibile alla singola controparte).

La gestione dell’anno 2014

L’introduzione delle nuove regole ha fatto sorgere non pochi dubbi tra gli operatori: non essendo prevista

una specifica decorrenza per tale disposizione, occorre concludere che essa trovi applicazione già dal 2014.

L’apprensione era legata al fatto che il periodo 2014 era già stato oggetto di monitoraggio quasi completo

tramite le comunicazione già presentate dall’inizio dell’anno, quindi sembrava iniquo dover rifare l’intero

monitoraggio annuale.

Sul punto interviene il recente comunicato stampa citato: per evidenti finalità di semplificazione e per

consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte

dell’anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo

le regole previgenti, fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche

secondo le nuove modalità.

Pertanto, scegliendo tale soluzione, entro la fine di gennaio occorrerà presentare le comunicazioni relative

a dicembre ovvero al quarto trimestre, completando così il monitoraggio 2014, mentre le nuove regole

saranno applicate solo a partire dalle operazioni realizzate dal 1 gennaio 2015.

Oggetto: EMERSIONE CAPITALI ESTERI (VOLUNTARY DISCLOSURE)

Negli ultimi mesi dell’anno 2014 si è molto parlato di rientro dei capitali dall’estero, in concomitanza con le

strategie di trasparenza che si stanno concretizzando a livello mondiale con il preciso intento di “isolare”

tutti i Paesi non disposti a “svelare” i titolari effettivi di depositi bancari, dossier titoli, etc..

Il 17 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 186/14 che, appunto, introduce

l’istituto della “Collaborazione Volontaria”, mediante il quale il contribuente che avesse violato, nel

passato, la normativa sul monitoraggio fiscale (cioè non avesse compilato il quadro RW del modello Unico)

e quella sull’obbligo di tassazione dei redditi esteri, ha la possibilità di rimediare agli errori o alle omissioni

mediante una autodenuncia.

La contropartita dell’emersione è una riduzione delle sanzioni amministrative normalmente applicabili, la

cancellazione delle principali sanzioni di natura penale, mentre rimane fermo l’obbligo di pagamento

integrale delle imposte dovute. Per tale motivo si afferma che la disclosure non rappresenta un condono.

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Appare quindi errato valutare l’emersione sotto il puro aspetto del costo, ancor più se ci si limita a

considerare delle percentuali “standard”.

Ogni posizione, infatti, deve essere valutata in modo autonomo, al fine di individuare:

1) le violazioni connesse;

2) le sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di accertamento;

3) il costo effettivo della emersione;

4) il rapporto costo benefici ottenuto.

Inoltre, si dovrebbe completare il tutto con ulteriori riflessioni attinenti:

il graduale processo di eliminazione del segreto bancario nei Paesi stranieri, anche dei più recalcitranti

sino a qualche anno fa (vedi la Svizzera) e, per conseguenza, il rischio di subire una contestazione;

l’introduzione del reato di autoriciclaggio, comminabile a “chiunque, avendo commesso o concorso a

commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie,

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale

delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Per tali motivi, al solo scopo di fornire un inquadramento generale della vicenda, si presenta un sunto delle

disposizioni, raccomandando sin d’ora il necessario serio approfondimento che richiede una tematica assai

delicata come quella in analisi.

Mancano ancora all’appello un Provvedimento attuativo ed una Circolare esplicativa delle Entrate; inoltre,

la scadenza per l’adesione è fissata al 30 settembre 2015.

Vi è quindi tutto il tempo necessario per sedimentare i concetti e decidere al meglio.

L’essenza della collaborazione volontaria

Il contribuente che abbia violato gli obblighi di monitoraggio fiscale entro lo scorso 30 settembre 2014

(quindi con riferimento al periodo di imposta 2013), può avvalersi della procedura di collaborazione

volontaria per:

l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;

la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni sul monitoraggio;

la definizione dell’accertamento con adesione per le violazioni in materia di imposte sui redditi,

addizionali, imposte sostitutive, Irap e Iva, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione

dei sostituti d’imposta.

A tal fine, la procedura (che consiste nella presentazione di una apposita richiesta) deve interessare tutti i

periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento alla data di presentazione della

istanza.

Sia pure con differenti sfumature, in relazione alla tipologia di violazione ed alla collocazione delle attività,

si discute degli anni che vanno dal 2004 al 2013, con possibilità di coinvolgimento del 2003 nel caso di

omessa dichiarazione.

È prevista anche una “disclosure” interna, per coloro che avessero violato norme tributarie nazionali, a

prescindere dalla necessità di monitoraggio fiscale.

La contropartita per chi si autodenuncia è rappresentata:

dalla riduzione delle sanzioni applicabili;

dalla ulteriore riduzione delle sanzioni per la definizione della procedura con l’Agenzia.

L’istanza e gli obblighi connessi

Il contribuente che intende godere della sanatoria deve:

presentare una apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, nella quale:

- indicare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero,

anche indirettamente o per interposta persona;

- fornire i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per

costituirli o acquistarli (ed, eventualmente, i redditi ritratti dalla loro dismissione o utilizzazione);

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- fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili

(anche ai fini previdenziali);

versare le somme dovute (senza avvalersi della compensazione):

- in base ad apposito invito al contraddittorio, entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la

comparizione;

- ovvero, in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto;

- in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione

degli obblighi di monitoraggio, entro il termine per la proposizione del ricorso.

Il versamento può essere eseguito:

in unica soluzione;

ripartito, su richiesta dell’autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della

prima rata deve essere effettuato nei termini di cui sopra; il mancato pagamento di una delle rate

comporta il venir meno degli effetti della procedura.

Una volta presentata l’istanza, si deve rammentare che la mancata effettuazione della definizione

comporta l’emissione di un avviso di accertamento; si tratta, dunque, di un comportamento irreversibile.

Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero

L’autore della violazione di monitoraggio che, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria:

esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte,

ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero,

è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Lo stesso soggetto deve rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di

collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che:

gli atti o documenti consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi;

e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

Procedura semplificata su istanza del contribuente

Per patrimoni con consistenza media non superiore a 2 milioni di euro per ciascun periodo di imposta è

prevista una procedura semplificata che consiste:

nella determinazione forfetaria del rendimento dei capitali (reddito non tassato in Italia), fatto pari al

5% della consistenza a fine d’anno;

nell’applicazione di una imposta fissa del 27% al reddito teorico di cui sopra.

Tale procedura non determina, forse, grandi benefici dal punto di vista del costo della procedura, ma

certamente semplifica le procedure amministrative di ricostruzione dei redditi prodotti.

Il beneficio della riduzione delle sanzioni amministrative

Si è detto che si accede alla disclosure al fine di vedere ridotte le sanzioni applicabili in caso di

accertamento, oltre che per evitare conseguenze di natura penale.

In termini di costo della procedura, si possono ottenere due tipologie di benefici:

1) riduzione delle sanzioni per mancato monitoraggio fiscale (cioè mancata compilazione del quadro RW);

2) riduzione delle sanzioni per mancata dichiarazione dei redditi imponibili in Italia;

In merito alle sanzioni per le violazioni sul monitoraggio, le stesse sono determinate in misura pari alla metà

del minimo edittale:

se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti

all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con

l’Italia; ovvero

se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero

se l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono

detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati

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concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione,

controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Nei casi diversi da quelli di cui sopra, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di

un quarto.

TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI PER QUADRO RW

Paese Anni Sanzione ordinaria

(sui valori)

Sanzione ridotta

al 50%

Sanzione ridotta

di 1/4

White list Dal 2010 al 2013 3% 1,5% 2,25%

Black list Dal 2004 al 2007 5% 2,5% 3,75%

Dal 2008 al 2013 6% 3% 4,50%

Black list trasparente Dal 2004 al 2013 3% 1,5% 2,25 Quando verrà irrogato il provvedimento con le sanzioni ridotte, il contribuente potrà aderire ottenendo una

ulteriore riduzione delle sanzioni ad 1/3.

Per ciò che attiene le sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di

imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di

ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI PER DICHIARAZIONE INFEDELE

Paese Anni Sanzione ordinaria

(sulle maggiori imposte)

Sanzione ridotta di

1/4

White list Dal 2010 al 2013 100% 75%

Black list Dal 2006 al 2007 133% 99,75%

Dal 2008 al 2013 200% 150%

Black list trasparente Dal 2004 al 2013 133% 99,75%

Anche in tale caso, il contribuente può:

ridurle ulteriormente ad 1/6, nel caso di adesione piena all’invito inviato dall’Agenzia;

ridurle ad 1/3 nel caso di attivazione dell’istituto dell’accertamento con adesione.

Effetti penali della procedura di collaborazione volontaria

Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria, è esclusa la punibilità per il delitto:

di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

di dichiarazione infedele;

di dichiarazione omessa;

di omesso versamento di ritenute certificate;

di omesso versamento di Iva.

Rimangono, invece, perseguibili, ad esempio, le ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di

indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte.

E’ altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di

denari, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui sopra.

Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall’articolo 648-ter1

c.p. (autoriciclaggio) non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui sopra sino alla data del 30

settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

Quando la collaborazione non è ammessa

La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione

sul monitoraggio abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque

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attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi

all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo

periodo sia stata acquisita:

da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria;

o da soggetti concorrenti nel reato.

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche

indirettamente o per interposta persona.

Termine per attivazione

La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per

l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione delle sanzioni intercorrono non meno di novanta

giorni.

In difetto, il termine di notificazione dell’avviso di accertamento e quello per la notifica dell’atto di

contestazione sono automaticamente prorogati fino a concorrenza dei novanta giorni.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano i signori Clienti ad operare una seria riflessione sulla propria

posizione e, ove interessati, a contattare lo Studio per una analisi preliminare della posizione.

L’approfondimento della situazione verrà svolto non appena saranno disponibili gli ulteriori strumenti

necessari per una valutazione compiuta della decisione.

Oggetto: MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO L’INTERESSE SCENDE ALLO 0,50% A decorrere dal 1° gennaio 2015, la misura del tasso legale di interesse è scesa dall’ 1% allo 0,50%, per effetto

del D.M. dell’11 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 15 dicembre

2014.

L’intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell’art. 1284 cod. civ., comporta una serie di

riflessi di natura civilistica e tributaria.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi,

liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il

disposto del D.Lgs. n. 231/02 in tema di interessi di mora.

Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso (con minore aggravio

per il contribuente), in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2014 e 2015 – sarà necessario

effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;

una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art.14

e 17 D.Lgs. n. 346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.

n.303 del 28 dicembre 2013;

una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui

all’art. 45, co. 2 Tuir;

una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali,

ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

Riassumiamo di seguito in tabella l’evoluzione degli interessi legali nel tempo:

Termine iniziale Termine finale Misura percentuale

21.04.1942 15.12.1990 5%

16.12.1990 31.12.1996 10%

01.01.1997 31.12.1998 5%

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01.01.1999 31.12.2000 2,5%

01.01.2001 31.12.2001 3,5%

01.01.2002 31.12.2003 3,0%

01.01.2004 31.12.2007 2,5%

01.01.2008 31.12.2009 3%

01.01.2010 31.12.2010 1%

01.01.2011 31.12.2011 1,50%

01.01.2012 31.12.2013 2,50%

01.01.2014 31.12.2014 1,%

01.01.2015 0,50%

Oggetto: VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO DI IMPOSTA

Con la conclusione del periodo di imposta 2014, si coglie l’occasione per ricordare alla gentile Clientela la

verifica del rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel periodo di imposta 2015 le

“semplificazioni” previste per:

la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non

commerciali;

l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva, da parte di tutte le imprese (e i lavoratori autonomi).

Per coloro che effettuano attività d’impresa (o arti e professioni) caratterizzate dalla presenza di operazioni

esenti e, quindi, liquidano periodicamente l’imposta sulla base dell’applicazione del criterio del pro-rata

generale di detrazione, un altro aspetto da verificare è la percentuale del pro-rata relativo al periodo di

imposta 2014. E ciò al fine di eseguire correttamente la prima liquidazione del 2015 che come noto assume

quale percentuale “provvisoria” quella definitiva del periodo precedente.

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L’articolo 18 D.P.R. n. 600/73 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti

non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata (semplicisticamente di non registrare

incassi e pagamenti) qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta,

differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità

semplificata sono i seguenti:

400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;

700.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al

limite dell’attività prevalente qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel

periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga

all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità

semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 euro per chi svolge prestazioni di

servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da

rispettare nei due casi:

per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di

imposta precedente;

per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel periodo

di imposta precedente.

Si ricorda che le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per

la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” sono vincolate alla tenuta del regime di

contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata, non potendo aderire al regime

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di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi.

Il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali

L’articolo 7 D.P.R. n. 542/99 consente alle imprese (e ai professionisti) che nell’anno precedente hanno

realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a

700.000 euro per chi svolge altre attività di optare per l’effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza

trimestrale anziché mensile. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività

senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva

trimestrali è pari a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate. L’importo di ciascuna

liquidazione trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi,

mentre per quanto riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui

versamenti da effettuare.

La determinazione del pro-rata definitivo del periodo di imposta 2014

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell’esercizio

della propria attività (banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici,

fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad

eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione

dell’Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5 dell’art. 19 D.P.R. n.633/72 prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da

pro-rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate,

mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale

provvisoria di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro-rata

definitivo dell’anno 2014 costituisce il pro-rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del

mese di gennaio 2015. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza

anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro-

rata costituisce un costo generale deducibile.

Oggetto: REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN

COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI

Dal 1° gennaio 2015 i contribuenti che chiudono il periodo d’imposta 2014 con crediti fiscali dovranno fare

particolare attenzione nell’utilizzo in compensazione dei medesimi. Ciò in quanto la loro compensazione

“orizzontale” (escludendo quindi quelle a valere sul medesimo tributo) segue regole che in taluni casi

prevedono la necessità di eseguire specifici controlli finalizzati all’apposizione sul modello dichiarativo del

cosiddetto visto di conformità.

Alle regole già collaudate, in quanto applicate fin dal 2010, riguardanti l’utilizzo dei crediti Iva derivanti sia

dal modello di dichiarazione annuale che dei crediti trimestrali derivanti dai modelli TR trimestrali, dal

periodo d’imposta 2013 se ne sono affiancate altre con riferimento all’utilizzo dei crediti emergenti dal

modello Unico (imposte sui redditi e alle relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sul

reddito), dal modello 770 (ritenute alla fonte) e dal modello Irap.

Si consideri poi che dal 1° ottobre 2014 viene esteso in modo sensibile l’obbligo di utilizzo del canale

telematico per il pagamento dei modelli F24, prevedendo in particolare l’obbligo per tutti i soggetti (titolari

di partita Iva e non) di presentare i modelli F24 a zero per effetto di compensazioni, esclusivamente

mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e non

potendo più quindi fare ricorso allo strumento dell’home banking.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti.

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Le regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2014 emergente dalla

dichiarazione annuale Iva 2015 e dei crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel 2015,

occorre ricordare le restrittive regole introdotte operative già dal 2010. In pratica:

gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori a una data soglia

(5.000 euro), possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di

presentazione della dichiarazione da cui esso emerge;

per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di 15.000 euro, invece, è necessario effettuare tramite

soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell’apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di

conformità” (ciò avviene tramite la barratura di una specifica casella nel frontespizio della dichiarazione

annuale Iva).

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle

effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni

verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.

In sintesi le regole da applicare.

Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2014 per importi non superiori a 5.000

euro può presentare il modello F24:

già dal 1° gennaio 2015 (e, quindi, già in occasione della prima scadenza “tipica” del 16 gennaio 2015);

senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;

potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici Entratel/Fisconline (direttamente o tramite

intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente

dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000

euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla Circolare n.29/E/10:

non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d’imposta

che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell’anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva

2015 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2015);

devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un

debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva ottobre 2014 ravveduto utilizzando in

compensazione il credito Iva dell’anno 2014 risultante dalla dichiarazione Iva 2015).

Compensazione dei crediti annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, dovrà prima presentare la

dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente

tempistica:

non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;

occorre, inoltre, attendere 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (quindi non è

possibile presentare la dichiarazione Iva 2015 il 28 febbraio 2015 e compensare il 3 marzo 2015).

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente possa

escludere la dichiarazione annuale Iva dall’unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa

presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Stante l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale (fissato al 1° febbraio),

risulta pertanto impossibile presentare prima del 16 marzo un modello F24 con utilizzo in

compensazione di crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro.

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Gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro

potranno essere trasmessi unicamente tramite i canali Entratel o Fisconline (direttamente o tramite

intermediario abilitato), quindi non si può utilizzare il canale bancario (home banking o remote

banking).

Gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli

previsti) verranno scartati dalla procedura.

Residuo credito Iva annuale relativo all’anno 2013

Infine, per una corretta applicazioni di tali regole si ricorda che:

il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2013, emerso dalla precedente dichiarazione Iva

annuale e utilizzato nel 2015 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2015 relativa

all’anno 2014, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire

nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato

“2013” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2013 la dichiarazione

annuale già è stata presentata nel 2014 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l’unica cautela

riguarda il caso di superamento del limite di 15.000 euro, laddove la dichiarazione Iva relativa al 2013

non sia stata “vistata”);

al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2013, emerso dalla precedente

dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli

effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2015 come credito Iva relativo all’anno 2014 e come tale

soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, la gentile Clientela a valutare molto attentamente la

presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione “orizzontale” del credito Iva relativo all’anno

2014 o del residuo credito Iva relativo all’anno 2013.

Regole di compensazione dei crediti Iva trimestrali

Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione, per la parte

eccedente i limiti di 5.000 euro, anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce

trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi “unitario” per

tutti i modelli TR presentati nell’anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva

trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi

modelli TR dovranno seguire le regole previste per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.

Non vale, invece, per i crediti trimestrali il limite dei 15.000 euro, atteso che per essi non è prevista

l’applicazione della disciplina del visto di conformità.

La compensazione dei crediti trimestrali, anche per la parte che non eccede 5.000 euro, deve essere

sempre preceduta dalla trasmissione telematica del modello TR, ancorché non sia necessario attendere il

giorno 16 del mese successivo alla trasmissione come previsto per la parte di credito eccedente rispetto a

5.000 euro).

Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l’Agenzia delle Entrate

ha precisato che:

al raggiungimento del limite (oggi pari 5.000 euro) riferito al credito annuale 2014, non concorrono le

eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi,

dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2014);

il limite di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per

ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato

nella dichiarazione Iva 2015 relativa al 2014 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da spendere

liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti

trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2015 è a disposizione un ulteriore

tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i TR che vengono presentati nel corso del 2015.

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Le regole per gli altri crediti

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, viene stabilito che i contribuenti che ai

sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/97 (e quindi attraverso il modello F24) utilizzano in compensazione

orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle

imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono

richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 241/97.

Diversamente da quanto richiesto per la compensazione dei crediti Iva, la compensazione dei presenti

crediti non richiede la necessità di eseguire preventivamente i controlli finalizzati all’apposizione del

visto di conformità né, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale

emerge il credito.

Fin dal 1° gennaio 2015, pertanto, i contribuenti potranno liberamente utilizzare in compensazione

crediti di importo superiore alla soglia dei 15.000 euro salvo ricordare, in questi casi, di apporre

successivamente il visto di conformità sul modello da trasmettere successivamente alle scadenze

previste per i vari modelli (a oggi, 31 luglio per il modello 770 e 30 settembre per i modelli Unico e Irap).

I vincoli alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2011 l’art.31 D.L. n. 78/10 ha introdotto il blocco alla possibilità di

utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il

contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei

ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e

utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla Risoluzione n. 18/E/11.

Posto che l’inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell’importo

indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare - e nel caso consegnare allo Studio

con la massima sollecitudine - le cartelle relative a ruoli notificati ai fini delle verifiche necessarie. In

mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate.

Oggetto: UTILIZZO DELLE RITENUTE DA PARTE DI STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ

Già da qualche anno a questa parte, grazie all’interpretazione estensiva proposta dall’Agenzia delle Entrate

attraverso la Circolare n. 56/E/09, le ritenute d’acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra

professionisti, società di persone) possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere propri debiti

d’imposta, anche dalle stesse associazioni/società dalle quali dette ritenute provengono. Si tratta di

un’apertura di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il “monte ritenute” attribuito

a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato; al

contrario, se tali eccedenze vengono restituite all’associazione professionale, questa le può utilizzare per

effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, etc.).

Secondo tale interpretazione, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

lo studio associato subisce le ritenute in corso d’anno;

alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del

reddito;

il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le

proprie imposte;

in caso di eccedenza, il socio può “restituire” allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo

stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l’eccedenza, la stessa

non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;

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lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che,

diversamente, sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni. Salvo

quanto tra un attimo si dirà in merito all’accordo preventivo tra i soci, la società/studio associato non deve

attendere la predisposizione della dichiarazione per poter utilizzare dette ritenute: tale utilizzo può infatti

avvenire già dal 1 gennaio dell’anno successivo (1 gennaio 15 per le ritenute relative al periodo d’imposta

2014).

Va evidenziato che tali ritenute possono essere utilizzate solo nel caso di eccedenza rispetto all’Irpef

2014 dovuta, che però verrà determinata esclusivamente nell’ambito del prossimo modello Unico

2015, ossia la prossima estate. Oggi, quindi, l’utilizzo di tali ritenute è consentito secondo le regole di

seguito evidenziate, ma l’individuazione della quota già da subito utilizzabile va fatta con estrema

prudenza e cautela.

L’esplicito assenso

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l’Agenzia richiede un esplicito assenso dei

partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. In particolare sembrano

idonee le seguenti modalità:

atto pubblico;

scrittura privata autenticata;

atto privato registrato presso l’Agenzia a tassa fissa;

raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta);

apposizione sull’atto del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste;

tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).

Non è chiaro se l’assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può

riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba avvenire necessariamente in forma collegiale;

appare più logica la prima ipotesi.

Infine, tale assenso può essere:

continuativo (si può anche inserire nell’atto costitutivo) oppure specifico per ciascun anno

in questo caso non vi sarà necessità di rinnovo; in questo caso ci sarà necessità di rinnovo. Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di

revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è

evidente, va manifestata con atto avente data certa.

L’atto di assenso deve essere precedente all’utilizzo delle ritenute restituite; è pertanto necessario che

esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell’F24 contenente il credito compensato.

Pertanto, se si intende utilizzare al 16 gennaio 2015 in compensazione una quota di ritenute, è necessario

che entro tale data venga apposta la data certa al documento in cui risulta l’accordo.

Si propone un fac simile di accordo (in versione continuativa), da compilare a cura dell’associazione, al

quale dare data certa nelle forme precedentemente descritte. Si tenga conto che il modello proposto è

volutamente essenziale per rispondere al contenuto minimo preteso dall’Agenzia delle Entrate; nell’ambito

di ciascuna associazione è possibile introdurre specifiche clausole per regolamentare nei dettagli l’accordo

(ad esempio, termini e modalità entro i quali l’associazione dovrà provvedere a pagare agli associati le

ritenute che sono state riattribuite).

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Ovviamente coloro che abbiano già predisposto in passato l’accordo nella forma continuativa,

quest’anno non hanno ulteriori adempimenti sotto tale profilo e potranno procedere direttamente

alla compensazione delle ritenute.

Ritenute delle società di capitali

Si ricorda che le società di capitali, anche se in trasparenza, non possono beneficiare di tale meccanismo di

riattribuzione.

Le ritenute subite dalla Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale devono essere utilizzate

dai soci, senza possibilità di restituzione alla Srl trasparente: l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione

n.99/E/11 ha assunto tale posizione. Il chiarimento crea difficoltà a tutte le Srl trasparenti che subiscono

ritenute nell’ambito delle loro attività (Srl che svolgono attività di intermediazione che subiscono la ritenuta

del 11,5%, oppure Srl che svolgono attività edilizia che subiscono la ritenuta sugli interventi edilizi per i

quali i committenti richiedono le detrazioni per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico). Compilazione del modello F24

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il

modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

il codice tributo da utilizzare, istituito con la risoluzione n.6/E/10, è il 6830 denominato “Credito

Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’art.5 Tuir” da utilizzare

nella sezione erario del modello F24;

l’anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla successiva circolare n. 29/E/10, è quello relativo

al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge.

Pertanto, se nel 2015 verranno utilizzate le ritenute maturate con riferimento al 2014 (e che quindi

saranno evidenziate nel prossimo modello dichiarativo Unico 2015) si dovrà indicare l’anno 2014.

Esempio

L’Associazione Professionale Rossi – i cui associati sono Luca Rossi e Andrea Rossi – il 16 gennaio 2015

intende utilizzare in compensazione una quota di ritenute riattribuite dagli associati (per un importo di

10.000 euro) per effettuare il versamento del debito Iva relativo al mese di dicembre 2014.

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI

codice tributo

rateazione/regione/ prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

6012 2014 10.000,00

6830 2014 10.000,00

codice ufficio codice atto +/- SALDO (A-B)

TOTALE A 10.000,00 B 10.000,00 0,00

Visto di conformità

Si ricorda che dal 2014 i crediti tributari richiedono l’apposizione del visto di conformità quando la loro

compensazione orizzontale avviene per un importo superiore a 15.000 euro. In relazione al caso di specie,

nella Circolare n.28/E/14 l’Agenzia ha chiarito che:

sulle dichiarazioni dei singoli soci / associati non è richiesto il visto di conformità (a meno che non sia il

socio ad utilizzare in compensazione crediti propri superiori a 15.000 euro);

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mentre servirà apporlo sulla dichiarazione della società / associazione se il credito derivate da ritenute

che si intende utilizzare in compensazione sia eccedente la soglia di 15.000 euro.

Oggetto: LOCAZIONI IMMOBILIARI: DA GENNAIO 2015 MODELLO F24 ELIDE OBBLIGATORIO PER VERSARE L’IMPOSTA DI REGISTRO

Con il Provvedimento n. 2014/554 del 3 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’estensione della modalità di versamento con F24 ELIDE alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. In particolare a partire dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili potevano essere versate utilizzando il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Si trattava di un periodo transitorio in quanto

a partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti debbono effettuarsi esclusivamente con il modello F24 ELIDE

Con la Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da

utilizzare per i versamenti e impartito le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

In particolare:

- i codici da “1500” a “1510” riguardano l’imposta di registro (prima registrazione, registrazione

annualità successive, cessioni del contratto, risoluzioni del contratto, proroghe del contratto), l’imposta

di bollo, i tributi speciali e compensi, sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima

registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;

- il codice identificativo “63” denominato “Controparte” va utilizzato per consentire la corretta

identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto “controparte” del

contratto;

- i codici da “A135” ad “A138” consentono il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di

liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.

Oggetto: LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2015 Nel S.O. n. 211 alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2014 sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi

chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci - art. 3, co. 1 D.Lgs. n. 314/97”. I costi

chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit

riconosciuto al dipendente che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta,

della autovettura aziendale. Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo fiscale poiché

consente all’azienda di dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione dell’autovettura nella misura

del 70% senza considerare i limiti assoluti imposti dall’art. 164 D.P.R. n. 917/86 e sul versante Iva consente

la integrale detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto e sui costi di gestione dell’autovettura. L’art. 51 del D.P.R. n. 917/86 dispone al co.4, lett. a) che le tabelle Aci debbano essere applicate al 30%

dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, al fine di determinare

la quota di uso privata della autovettura aziendale da parte del dipendente:

“per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, co. 1, lett. a), c) e m), del D.Lgs. n.285/92, i motocicli e i ciclomotori

concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale

di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle

nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare

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al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo

d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”. Chiariamo il tutto con un esempio.

Esempio

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio

dipendente Rossi Gaetano la seguente autovettura:

Giulietta Alfa Romeo 1.4T della potenza di 120cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari ad 0,5467 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall’art.51 Tuir il fringe benefit annuale sarà così determinato:

0,5467 euro x 30% x Km 15.000 = 2.459,97 euro benefit convenzionale annuo

Va ulteriormente evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle

quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare

analiticamente il rimborso spettante al dipendente/professionista che utilizza la propria autovettura);

quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a

benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’art.95, co.3 d.P.R.

n.917/86 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura

propria dal dipendente o collaboratore);

quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale

(retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della vettura aziendale).

Vale la pena di sottolineare che l’azienda, ha due strade per “addebitare” il fringe al proprio dipendente:

1. può attribuire il fringe come sopra calcolato in busta paga con la conseguenza che l’importo sconterà

la immediata tassazione Irpef come la restante parte della retribuzione del lavoratore dipendente;

2.

può scegliere di addebitare al dipendente l’utilizzo della vettura mediante una delle seguenti forme:

trattenuta dalla busta paga del dipendente della somma corrispondente all’utilizzo privato

ovvero

emissione di fattura con addebito di Iva. Qualora tale ultimo addebito (autonomamente fatturato o trattenuto in busta paga) risulti almeno pari al

benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà

necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine rilevato che, ai fini del riconoscimento della integrale detrazione dell’Iva sui costi relativi

all’autovettura:

nel caso di attribuzione del benefit in busta paga del dipendente ovvero di trattenuta in busta paga,

l’azienda è comunque tenuta ad assolvere l’Iva su detto benefit mediante emissione di autofattura;

nel caso di riaddebito tramite fattura l’importo del benefit deve risultare pagato entro l’anno di

riferimento.

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Oggetto: SCADE IL PROSSIMO 28 FEBBRAIO 2015 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

Scade il prossimo 28 febbraio 2015 il termine per trasmettere – esclusivamente in via telematica – la

comunicazione annuale dei dati Iva relativa all’anno 2014; tale adempimento non sostituisce la

dichiarazione Iva (che può essere presentata sia in forma autonoma che unitamente al modello Unico), ma

costituisce adempimento autonomo.

Tuttavia si ricorda che in caso di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di

febbraio (soluzione ammessa a favore di tutti i contribuenti, indipendentemente che essa presenti una

saldo a credito, a debito oppure a zero), il contribuente è esonerato dalla presentazione della

comunicazione annuale dati Iva.

Tutti i soggetti passivi d’imposta possono, quindi, presentare la dichiarazione Iva autonoma entro

il mese di febbraio al fine di beneficiare dell’esonero dall’obbligo di presentazione della

comunicazione annuale dati Iva.

Si precisa che quello relativo all’anno 2014 è l’ultimo invio della comunicazione annuale dati Iva in

quanto la Legge di Stabilità per il 2015 ne ha previsto, a partire dal periodo di imposta 2015,

l’abrogazione; di conseguenza tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dai soggetti passivi a

partire dall’anno 2015 dovranno dal prossimo anno essere riepilogate esclusivamente nella

dichiarazione annuale Iva, che dovrà essere obbligatoriamente inviata entro la fine del mese di febbraio

dell’anno successivo (cioè entro il 29/2/2016 trattandosi di un anno bisestile).

L’obbligo, tuttavia, resta invariato con riferimento al 2014, per cui, come detto in precedenza, con

riferimento alle operazioni poste in essere nell’anno trascorso sarà necessario compilare ed inviare la

comunicazione, di seguito riepilogheremo la normativa oggi vigente.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva

tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nell’anno non hanno effettuato

operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva (oltre al caso

precedentemente citato di presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio):

i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti e coloro

che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art.36 -

bis e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti (è irrilevante il fatto che siano tenuti alla

presentazione della dichiarazione Iva per operare rettifiche alla detrazione). L’esonero non si

applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano

stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da

parte del cessionario (reverse charge);

i produttori agricoli in regime semplificato (esonerati dagli adempimenti in quanto nell’anno solare

precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro);

gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa

allegata al D.P.R. n. 640 del 26 ottobre 1972, esonerati dagli adempimenti Iva (purché non hanno

optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari);

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le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante

agli effetti dell’Iva nell’anno cui si riferisce la comunicazione;

i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi di cui

all’art. 44, co. 3, secondo periodo del D.L. n. 331/93, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta

solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento

dell’imposta;

i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. n. 398/91,

esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali

connesse agli scopi istituzionali;

i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario,

che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.74-

quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a

committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

Organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni e gli enti gestori di

demani collettivi, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali,

previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di

affari uguale o inferiore a 25.000 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale. In presenza

di contabilità separate la determinazione del volume d’affari avviene considerando tutte le attività

esercitate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate,

registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla

dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;

le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi di cui all’art.1, commi da

96 a 117, della L. n.244/07 (modificato dall’art.27 del D.L. n.98/11).

Effetti della comunicazione

È importante ricordare che la natura e gli effetti derivanti dalla presentazione della comunicazione annuale

dati Iva non sono quelli propri della Dichiarazione Iva, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e

notizie. Pertanto:

nel caso in cui ci si accorga di aver comunicato dati incompleti o inesatti, la comunicazione già

presentata non può essere rettificata o integrata;

non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione;

non è possibile effettuare ravvedimento operoso per sanare ritardi o omissioni;

in caso di omessa o inesatta comunicazione di dati è applicabile la sanzione amministrativa da 258 euro a

2.065 euro.

Le informazioni contenute

La comunicazione annuale dati Iva è un riepilogo aggregato e semplificato delle operazioni 2014, in

particolare, tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive, si tratta di esplicitare:

totale delle operazioni (con dettaglio delle operazioni imponibili, non imponibili e esenti);

la parte delle operazioni (cessioni ed acquisti) imputabile ai beni strumentali;

eventuali importazioni di oro e argento puro o rottami, senza pagamento di Iva in dogana;

l’Iva esigibile e l’Iva detratta;

l’Iva complessivamente dovuta (ovvero il credito).

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Oggetto: MODIFICHE ALLE REGOLE ENASARCO DAL 2015

A decorrere dal 1° gennaio 2015 mutano le regole per la gestione dei contributi Enasarco per gli agenti e

rappresentanti e loro ditte mandanti.

Pertanto, sarà opportuno aggiornare i propri archivi tenendo conto di quanto segue in termini di aliquote,

massimali e minimali.

Le aliquote della contribuzione

Le aliquote della contribuzione sono così previste per l’anno 2015 ed i successivi, secondo un graduale

aumento (si evidenzia comunque l’anno 2014 al fine di apprezzare la variazione rispetto al precedente anno): 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aliquota contributiva 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00%

Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il

contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con

la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta (per

il 2015) la percentuale del 7,325%.

I massimali provvigionali

Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali

provvigionali secondo la tabella che segue (si evidenzia sempre il limite 2014 per opportuno confronto):

Periodo di riferimento Plurimandatario Monomandatario

Anno 2015 25.000,00 37.500,00

Anno 2014 23.000,00 35.000,00

I minimali di contribuzione

La casa mandante deve integrare il contributo da versare per raggiungere il minimale prestabilito,

frazionando gli importi per ciascun trimestre di contribuzione. L’importo base dei minimali (attualmente

previsto in 400 euro per i plurimandatari e 800 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato

per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Ad esempio, per l’anno 2014 le cifre di riferimento erano pari a 417 euro per i plurimandatari e 834 euro

per i monomandatari.

Al momento, non essendo ancora noto l’indice FOI non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra;

in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l’anno

2015.

Un esempio di fattura

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che

non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l’addebito di provvigioni dal 2015:

Provvigioni relative al mese di gennaio 2015, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del …….

Imponibile 1.000,00

Iva 22% 220,00

Totale fattura 1.220,00

Ritenuta Enasarco 7,325 % su 1.000,00 -73,25

Ritenuta Irpef 23% su 500,00 -115,00

Netto a pagare 1.031,75

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Oggetto: DECRETO SEMPLIFICAZIONI: PUBBLICATA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA

Con la maxi Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 (organizzata in sei capitoli e relativi paragrafi), l’Agenzia

delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. n.175/14 (c.d. Decreto

Semplificazioni). Tra le precisazioni fornite spiccano certamente quelle relative alle novità in materia di VIES

ed agli adempimenti relativi alle dichiarazioni d’intento (anche in considerazione delle esigenze operative

immediate legate a tali obblighi). La circolare, invece, non si occupa della novità riguardante la

dichiarazione precompilata in relazione alla quale verrà dedicato uno specifico documento di prassi.

Con riferimento, invece, alle novità riguardanti i rimborsi Iva è stata emanata una seconda Circolare, la

n.32/E sempre del 30 dicembre, che assumerà rilevanza a partire dal mese di febbraio in coincidenza con la

presentazione delle istanze di rimborso dell’Iva relativa al periodo d’imposta 2014 e in relazione alla quale

invieremo specifica informativa nel prossimo numero.

Vediamo di seguito di proporre in forma di rappresentazione schematica il contenuto di alcuni dei principali

chiarimenti forniti con la citata Circolare n.31/E.

ARGOMENTO COMMENTO

Addizionale comunale

e regionale all’Irpef

Viene adeguata la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale dell’addizionale

regionale a quella prevista per l’addizionale comunale. Pertanto, già dalla dichiarazione

2015, sarà necessario indicare il domicilio al 1° gennaio 2014 e non più al 31 dicembre.

Inoltre, l'acconto dell'addizionale comunale già dal 2015 sarà calcolato con la stessa

aliquota deliberata per l’anno precedente (2014), quindi eventuali deliberazioni comunali

relative alle aliquote per il 2015 troveranno applicazione solo nel calcolo del saldo

Spese di vitto e

alloggio dei

professionisti

Le somministrazioni e le spese di vitto e alloggio effettuate a partire dal 1° gennaio 2015,

sostenute direttamente dal committente, non costituiranno compensi in natura per il

professionista, che non dovrà più addebitarle in parcella e, pertanto, non potrà più dedurle

quali oneri dal reddito. Il committente, invece, potrà dedurre direttamente il costo secondo

le regole della propria categoria di reddito, peraltro senza soggiacere al limite di

deducibilità del 75%, per le spese usufruite dal professionista (purché dai documenti fiscali

risultino gli estremi del professionista che ne ha fruito). L’Agenzia ha inoltre puntualizzato

che tali previsioni si applicano anche per il lavoro autonomo non abituale, ma che non

trovano applicazione per le prestazioni e somministrazioni acquistate dal lavoratore

autonomo e poi analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di

prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate

direttamente dal committente

Dichiarazione di

successione

Per i rimborsi fiscali non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del Decreto

Semplificazioni (13 dicembre 2014), non sussiste più l’obbligo di presentare dichiarazione

integrativa di successione quando l’erogazione avviene dopo la presentazione della

dichiarazione di successione originaria. Dalla stessa data, anche per le successioni già

aperte, inoltre, sono stati ampliati i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

quando:

- il valore dell’attivo ereditario non supera 100.000 euro (nuovo limite);

- l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;

- non cadono in successione beni immobili o diritti reali immobiliari.

Viene inoltre prevista la facoltà di presentare alcuni documenti, da allegare

obbligatoriamente alla dichiarazione, in copie non autenticate, accompagnati da

un’autocertificazione per attestare che le stesse sono copia degli originali. Resta salva la

facoltà dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.

Si tratta in particolare degli atti di ultima volontà, degli accordi tra le parti sulla legittima,

dei bilanci e degli inventari, della prova di passività e oneri deducibili, ferma restando la

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possibilità per il Fisco di richiedere gli originali o copie autenticate, ora sono ammesse

copie non autenticate

Riqualificazione

energetica degli edifici

In relazione ai lavori di durata pluriennale viene abrogato l’obbligo di comunicare alle

Entrate i lavori finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più periodi di imposta

Rimborsi in conto

fiscale, erogati dagli

agenti della

riscossione

Non è più necessario presentare separata istanza per ottenere i relativi interessi, poiché la

corresponsione sarà effettuata automaticamente con l’erogazione del rimborso. Si ricorda

che tali interessi spettano qualora il rimborso non avvenga tempestivamente, per mancanza

o insufficienza di fondi. In tal caso, la decorrenza del computo avverrà a partire dal:

- 61° giorno, per i rimborsi pagati direttamente dall’agente della riscossione e

- 21° giorno, per i rimborsi disposti dall’Agenzia delle Entrate, a partire dalla comunicazione

dell’ufficio

Rimborsi dei sostituti

di imposta

Dal 2015 i sostituti potranno recuperare le somme rimborsate ai sostituiti nel mese

successivo, mediante compensazione tramite modello F24. Nella stessa maniera potranno

anche essere recuperati i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto

Comunicazioni di

esercizio delle opzioni

L’opzione va esercitata “con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a

decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione” e quindi già a partire dalla

presentazione del modello Unico 2015. Tale modifica incide sulle opzioni per:

- trasparenza fiscale;

- consolidato nazionale;

- tonnage tax;

- Irap (da parte di società di persone e imprenditori individuali, per la determinazione della

base imponibile Irap secondo le modalità proprie delle società di capitali)

Termini versamento imposte e presentazione dichiarazioni per società di persone che hanno eseguito operazioni straordinarie

Anche tali soggetti, a partire dal 2015, quindi, in caso di periodo d’imposta non coincidente

con l’anno solare, devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso

anno nel quale si chiude il periodo d’imposta e dovranno versare il saldo dovuto per la

dichiarazione dei redditi e quella Irap entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza

del termine di presentazione della dichiarazione

Società in perdita

sistematica

Il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica già dall’esercizio 2014 dovrà

essere considerato su 5 esercizi. Pertanto, per essere in perdita sistematica nel 2014, una

società dovrà aver conseguito perdite fiscali per i precedenti 5 periodi d’imposta (ossia dal

2009 al 2013) ovvero per 4 periodi e, per uno, aver conseguito un reddito imponibile

inferiore al reddito minimo

Società estere

Le società o enti senza sede legale o amministrativa in Italia, già dalla dichiarazione relativa

al 2014, non devono più indicare nel modello l’indirizzo dell’eventuale stabile

organizzazione e le generalità e l’indirizzo di un rappresentante per i rapporti tributari

Lettere di intento Viene confermato quanto già previsto dal precedente Provvedimento direttoriale e cioè la

sussistenza di un periodo “transitorio” fino all’11 febbraio 2015

Comunicazioni black

list

Per le comunicazioni delle operazioni intercorse con Paesi black list viene ribadita la nuova

cadenza annuale, al superamento della soglia dei 10.000 euro. L’Agenzia precisa che tale

limite deve riferirsi al limite complessivo annuo e non per singola operazione

Elenco Vies

Relativamente alla banca dati Vies, vengono ripercorse le modifiche normative,

prevedendo che l’iscrizione è automatica, su richiesta, già al momento dell’attribuzione

della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata

successivamente, al momento in cui tale volontà è espressa. Viene fornita una precisazione

circa la facoltà riservata all’Agenzia di escludere dalla banca dati coloro che non presentano

alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri

consecutivi: ai fini della verifica, sono ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore

del Decreto Semplificazioni e in ogni caso, prima della cancellazione, sarà inviata al

contribuente un’apposita comunicazione, a partire dalla quale decorrono 60 giorni entro i

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quali il contribuente deve manifestare l’intenzione di effettuare operazioni

intracomunitarie o dimostrare eventuali operazioni effettuate

Elenchi Intrastat

servizi

La riduzione del contenuto degli elenchi Intrastat servizi, in un tentativo di adeguamento

agli standard degli altri Stati europei, ha portato all’eliminazione dell’obbligo di indicare il

numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di

erogazione del servizio, a decorrere dalla data prevista in un Provvedimento che deve

ancora essere pubblicato

Denuncia compagnie

assicuratrici estere

I termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli assicuratori esteri,

operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sono stati uniformati a quelli

previsti per le imprese stabilite in Italia. E’ prevista quindi un’unica denuncia annuale entro

il 31 maggio di ciascun anno relativamente ai premi e accessori incassati nell’anno solare

precedente. Viene infine precisato che, essendo stata la comunicazione fino a quest’anno

mensile, qualora tutti i premi relativi al 2014 siano già stati comunicati con detta

previgente cadenza, la prima dichiarazione annuale sarà da presentare entro maggio 2016,

relativa al 2015

Ammortamento

finanziario

Viene abrogata la richiesta di autorizzazione da parte delle imprese concessionarie di

servizi pubblici all’Agenzia delle Entrate, per dedurre le quote di ammortamento finanziario

secondo il medesimo criterio del piano della concessione, in luogo delle ordinarie quote di

ammortamento tecnico

Ritenuta ridotta per

agenti che si

avvalgono di

collaboratori

Viene abrogata la cadenza annuale della comunicazione di avvalersi in via continuativa di

dipendenti o terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni per

prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione,

rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. In particolare, la dichiarazione

potrà essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata e, una volta prodotta,

sarà valida fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. Tre i chiarimenti sul punto, anche

in assenza del decreto attuativo:

- è ammesso l’utilizzo della PEC;

- viene riconosciuta validità “continuativa” alle dichiarazioni trasmesse entro il 31 dicembre

2013, fino alla perdita dei requisiti;

- la sanzione per omessa comunicazione delle variazioni (da 258 a 2.065 euro), si applica

anche nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta o non veritiera

Solidarietà appalti

Viene eliminata in materia di appalti la solidarietà passiva dell’appaltatore per il

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore

per i propri dipendenti, già esclusa in tema di Iva dal decreto del “Fare”. Viene poi, al

contrario, apportata una modifica alla responsabilità solidale del committente

imprenditore (o datore di lavoro) con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per la

corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei contributi previdenziali e

assicurativi, inserendo l’obbligo per il committente, di assolvere gli adempimenti del

sostituto d’imposta

Società estinte e

responsabilità dei

liquidatori

Ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e

interessi, l’estinzione della società, produce effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di

cancellazione dal Registro Imprese, introducendo peraltro una diretta responsabilità dei

liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci, in violazione dell’obbligo di

rispettare il grado di privilegio dei crediti, relativi all’anno di liquidazione oppure ad anni

precedenti, salvo prova contraria. La Circolare in commento precisa che, trattandosi di

norma procedurale, peraltro finalizzata a una più completa tutela del credito erariale, la

stessa trova applicazione anche per attività di controllo su società già cancellate dal

Registro Imprese (o che hanno chiesto la cancellazione) prima della data di entrata in

vigore del decreto

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Detrazione forfettaria

Iva sponsorizzazioni

nel regime 398/91

Viene modificato il regime di detrazione forfetario delle sponsorizzazioni, che unifica in

un’unica percentuale di detrazione, al 50%, per le prestazioni pubblicitarie e di

sponsorizzazione, in precedenza fissate invece al 10%, per:

- associazioni e società sportive dilettantistiche;

- associazioni senza fini di lurco e pro loco;

- associazioni bandistiche e cori amatoriali

Iva omaggi

Viene adeguato il valore detraibile Iva dei beni omaggio all’importo previsto ai fini della

deducibilità dal reddito di impresa, pari quindi ora per entrambe le discipline a 50 euro, a

far data dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni

Note variazione Iva

Viene estesa la facoltà di emissione di note di variazione Iva senza limiti temporali per

crediti non riscossi, anche a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis

L.F. omologati, ovvero di piani attestati ex art. 67, co.3, lett.d) L.F. pubblicati nel Registro

Imprese

Beni sequestrati

La modifica del regime fiscale dei beni sequestrati prevede che, ai fini dell’applicazione

delle leggi antimafia, per evitare che l’Amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di

imposte relative a beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non

definitivi, dal 1° gennaio 2014, è disposta la “sospensione del versamento” da imposte,

tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o

nel possesso di un bene immobile

Nuova definizione di

abitazione di lusso ai

fini Iva

Si tratta di abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili in categorie

catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e

palazzi di eminenti pregi artistici e storici). La circolare precisa che, a decorrere dall’entrata

in vigore del “decreto semplificazioni”, nell’atto di trasferimento o di costituzione del

diritto reale sull’abitazione, va dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale

dell’immobile, con possibilità di rettificare l’applicazione delle imposte versate sugli

acconti, in caso di errata qualificazione dell’immobile in sede di stipula del preliminare. La

Circolare specifica, inoltre, che - nonostante il mancato coordinamento normativo nel

numero 127-undecies tabella A parte III allegata al D.P.R. n. 633/72 - sono da considerarsi

superate la definizione di “abitazione di lusso” e di fabbricati “Tupini”, ai fini

dell’applicazione dell’Iva, in quanto in ogni caso alle cessioni di abitazioni diverse dalla

“prima casa” viene applicata l’aliquota del 10%

Ricorsi tributari in

appello

In tema di contenzioso tributario, è stato soppresso l’obbligo di depositare copia

dell’appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, per gli appelli

notificati a partire, in assenza di una specifica disposizione transitoria, dal 13 dicembre

2014, data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni

Oggetto: DAL 1.1.2015 SCATTA L’AUMENTO DELLE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS

Per l’anno 2014 la Legge di Stabilità relativa a tale anno (la n. 147/13), intervenendo sulla progressione

degli aumenti delle aliquote stabilita dall’art. 1, co.79 L. 247/07, aveva disposto, per i soggetti iscritti anche

ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati, l’incremento “accelerato” dell’aliquota previdenziale

al 22% (rispetto al 20% del 2013), mentre, accogliendo le richieste dei professionisti, per i lavoratori

autonomi titolari di partita Iva, iscritti esclusivamente alla gestione separata, aveva mantenuto l’aliquota

del 27%, già vigente nel 2013.

L’aumento contributivo dal 27% al 28%, previsto dal citato articolo, aveva, dunque, avuto luogo solo per gli

altri soggetti non assicurati presso altre gestioni, né pensionati.

Non essendo intervenuti provvedimenti di “blocco” analoghi a quello adottato dalla Legge di Stabilità 2014,

l’aumento a partire dal 1° gennaio 2015 riguarderà tutti e in particolare:

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26

- sia i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione, in ragione

dell’1,5%;

- sia coloro che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, in ragione

del 2% nel caso dei lavoratori “parasubordinati” e del 3% nel caso dei professionisti cosiddetti

“scassati” .

Pertanto:

per i soggetti iscritti anche a un’altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota

contributiva previdenziale passerà dal 22% al 23,5%;

nell’ambito della categoria degli iscritti alla sola gestione separata e non pensionati, invece:

per i co.co.pro./co.co.co., gli associati in partecipazione e, comunque, i soggetti non titolari di

partita Iva, l’aliquota contributiva previdenziale aumenterà dal 28% al 30%, cui si aggiungerà, come

di consueto, il contributo dello 0,72%, destinato alle prestazioni di maternità, ANF, malattia e

congedo parentale;

dopo un anno di sosta, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva si troveranno ad affrontare un

aumento di ben 3 punti percentuali, con il passaggio da un’aliquota previdenziale del 27% a una del

30%, con aggiunta, anche in tal caso, dello 0,72% a titolo assistenziale.

Va inoltre tenuto presente che:

- in virtù del principio di “cassa allargata” ex art. 51, co.1 Tuir, l’aumento non riguarderà – continuando

ad applicarsi le “vecchie” aliquote del 22% o del 28,72% – i compensi dei lavoratori a progetto e dei

collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, se

corrisposti fino al 12 gennaio 2015 compreso;

- per tutti gli altri iscritti, invece, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente (in particolare i

professionisti titolari di partita Iva per i quali non vale il principio sopra descritto), le nuove misure

scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio 2015, anche se relativi

ad anni precedenti.

Si evidenziano nel prospetto che segue, oltre alle aliquote applicabili con decorrenza 1° gennaio 2015,

anche quelle che, salvo future modifiche da parte del Legislatore, troveranno applicazione per gli anni

successivi sulla base delle vigenti disposizioni normative.

Lavoratori iscritti solo alla gestione separata Pensionati e iscritti ad altra forma pensionistica

2015 30,72% 23,50%

2016 31,72% 24,00%

2017 32,72% 24,00%

2018 33,72% 24,00%

I professionisti ed i collaboratori dello Studio rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore

approfondimento che si rendesse necessario in merito agli argomenti trattati. BGSM & Partners

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27

I formulari operativi

Fac-simile di accordo di assenso per la riattribuzione delle ritenute all’associazione I sottoscritti

……………………………………………………………………… nato a …………………… (……) il ……/……/19……, codice fiscale

………………………………, residente a ……………………………… (……) via …………………………………………

……………………………………………………………………… nato a …………………… (……) il ……/……/19……, codice fiscale

………………………………, residente a ……………………………… (……) via …………………………………………

……………………………………………………………………… nato a …………………… (……) il ……/……/19……, codice fiscale

………………………………, residente a ……………………………… (……) via …………………………………………

……………………………………………………………………… nato a …………………… (……) il ……/……/19……, codice fiscale

………………………………, residente a ……………………………… (……) via …………………………………………

in qualità di associati dell’associazione denominata ……………………………………… con partita Iva

…………………………………………………………… , sede in ……………………….. (__) via ……………………………………….

PREMESSO che le ritenute subite dall’associazione nel corso di ciascun periodo d’imposta sono attribuite a

consuntivo a ciascun associato in ragione delle propria quota di partecipazione agli utili, ai sensi degli

artt.5 e 22 Tuir;

che con la Circolari n.56/E/09 l’Agenzia delle Entrate ha permesso all’associazione di utilizzare in

compensazione le ritenute riattribuite dagli associati in quanto non utilizzate, previa sottoscrizione di

specifico accordo tra gli associati;

SI CONVIENE che le ritenute non utilizzate da ciascun associato vengano riattribuite all’associazione affinché questa

le utilizzi in compensazione dei propri versamenti;

che le ritenute riattribuite siano pagate dall’associazione agli associati, in ragione dell’ammontare delle

ritenute restituite da ciascuno, ammontare da determinare a seguito di compilazione della

dichiarazione annuale degli associati stessi. Tale importo sarà comunicato da ciascun associato

all’associazione tramite …………………… entro il termine perentorio del ……………………………………, affinché

l’associazione possa indicarle all’interno della propria dichiarazione dei redditi;

che il presente accordo, per esplicita volontà degli associati, ha valore per le ritenute maturate con

riferimento al periodo d’imposta ………………… così come per i successivi, senza necessità di ulteriore

accordo scritto, salvo facoltà di revoca;

che la revoca del presente accordo debba avvenire tramite ……………………………………… entro

…………………………… ed in tale eventualità comunque l’accordo manterrà valore con riferimento agli altri

associati. Luogo e data ……………………..

Gli associati

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

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28

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Oggetto: LA GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO DAL 2015

Il c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 175/14) ha mutato le regole di gestione delle lettere di intento,

secondo le disposizioni applicative fissate con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre

scorso.

Le principali novità del nuovo sistema sono così riassumibili:

1) la dichiarazione di intento viene generata con apposito software e spedita telematicamente

dall’esportatore abituale (quindi colui che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva,

in quanto munito di plafond) alla Agenzia delle Entrate;

2) l’Agenzia delle Entrate trasmette apposita ricevuta;

3) l’esportatore abituale invia al proprio fornitore (in forma cartacea, secondo le regole previgenti) la

lettera di intento unitamente alla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate;

4) il fornitore verifica su apposita piattaforma del sito delle Entrate la correttezza della lettera di intento e

provvede ad effettuare la fornitura in sospensione di imposta.

Quindi, il soggetto che riceve la lettera di intento non dovrà più provvedere ad alcun invio telematico dei

dati all’Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto accadeva sino al 2014.

Rimangono invece immutati gli ulteriori obblighi formali, vale a dire:

l’obbligo di registrazione delle lettere di intento emesse e ricevute sugli appositi registri;

l’obbligo di indicazione sulla fattura degli estremi che individuano la lettera di intento in forza della

quale non si applica l’Iva.

Tale nuovo sistema contempla anche un periodo transitorio di applicazione che si chiuderà il prossimo 11

febbraio 2015.

Di seguito, si simula la procedura da seguire a regime e si dettaglieranno le deroghe concesse per il periodo

transitorio.

L’emissione della lettera di intento

Diversamente dal passato, non si rende più necessaria la formalizzazione cartacea della lettera di intento.

Infatti, la procedura predisposta dall’Agenzia delle Entrate (ed, ovviamente, le utility delle varie case di

software) genera direttamente il file telematico da spedire all’Agenzia e da stampare per il proprio

fornitore (con la possibilità di escludere alcune informazioni di natura personale).

In particolare, a seguire si analizza la struttura del documento, suddividendolo in “ideali” sezioni

autonome, chiarendo il tutto con un esempio di compilazione, riferito alla ipotetica soc ietà Alfa Srl,

esportatore abituale nel periodo 2014 (circostanza verificata con le risultanze delle operazioni già

poste in essere).

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29

Parte relativa alla numerazione ed all’anno di riferimento

Nell’esempio si è ipotizzato che la dichiarazione di intento sia la prima emessa, a valere sull’anno 2015.

La parte non compilata servirà al soggetto che riceve la lettera di intento al fine di inserire i propri

protocolli.

L’una e l’altra numerazione dovranno essere richiamate sulla fattura emessa dal fornitore, con una dicitura

del tipo “operazione non imponibile ai sensi dell’art.8, co.1, lett. c) D.P.R. n.633/72, come da vostra

dichiarazione di intento numero ….. /2015, da noi protocollata al numero …/2015”.

Parte relativa ai dati anagrafici del richiedente

L’indicazione dei dati anagrafici appare sostanzialmente di immediata comprensione.

Trattandosi di lettera di intento emessa da una società, vanno indicati i dati del legale rappresentante o

altro soggetto abilitato a firmare il modello. La casella “codice carica” va compilata utilizzando i codici della

dichiarazione annuale Iva, di cui si riportano le ipotesi più comuni nella tabella che segue:

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

3 Curatore fallimentare

4 Commissario liquidatore

5 Custode giudiziario, amministratore giudiziario, commissario giudiziale

8 Liquidatore (liquidazione volontaria)

12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)

Parte da utilizzare solo in caso di dichiarazione integrativa

02823440178 02823440178

ALFA SRL

RSS MRA 19R69 B157M 1

ROSSI MARIO M

19 10 1969 BRESCIA BS

111 222222 [email protected]

01 2015

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30

Il modello prevede una riga dedicata al caso (in verità non frequentissimo) in cui fosse necessario effettuare

una integrazione di una precedente trasmissione della dichiarazione di intento.

Le istruzioni precisano che trattasi del caso in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o

integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel

quadro A); in tali situazioni è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Integrativa” e

indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare.

La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

Parte in cui indicare la validità della lettera di intento (simile al passato)

La descrizione della tipologia di operazione richiesta (acquisto interno o importazione), l’anno di

riferimento, la tipologia di acquisto (bene o servizio), così come la tipologia di esenzione richiesta (singola

operazione, operazioni sino alla concorrenza di un determinato importo, operazioni in un certo lasso

temporale) ricalcano le precedenti abitudini di compilazione della “vecchia” dichiarazione di intento.

Nell’esempio proposto, il periodo coperto dalla lettera di intento risulta opportunamente coordinato con il

momento in cui la dichiarazione viene spedita.

Parte relativa ai dati anagrafici del destinatario (futuro possibile fornitore)

La sezione relativa al destinatario si può sostanzialmente suddividere in due parti:

quella relativa alle importazioni, in cui sarà sufficiente barrare la casella “dogana”;

quella relativa ad altri operatori residenti, in cui si devono dettagliare le informazioni anagrafiche del

fornitore, comprensive del codice fiscale (dato non sempre presente nell’anagrafica aziendale e che

non sempre coincide con la partita Iva).

Va detto che, con il nuovo sistema, il fatto che venga inviata una lettera di intento ad un soggetto con il quale

non si porranno in essere operazioni nel corso dell’anno 2015, non determinerà più alcun disturbo in capo

all’ipotetico fornitore, per il semplice fatto che quest’ultimo non sarà più tenuto ad alcun adempimento. Parte relativa alla sottoscrizione

Barrare nel caso sia diretta alla Dogana

01234567891 01234567891 BETA SRL

X

2015

Indicare la tipologia di bene o servizio richiesta (esempio: ACQUISTO BENI)

12 01 2015 31 12 2015

FIRMA DI MARIO ROSSI

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31

Parte relativa al plafond

In sede di invio della lettera di intento, l’Agenzia vuole conoscere:

il tipo di plafond utilizzato (fisso o mobile);

la genesi dello stesso plafond.

Pertanto, la compilazione del quadro richiede, dapprima, la barratura della corrispondente casella del rigo

A1. Ciò significa che non sarà più possibile variare “in corsa” la scelta del tipo di plafond, essendo già stata

palesata l’informazione all’amministrazione finanziaria.

In merito alla genesi del plafond, invece, bisogna distinguere due casi:

1) ove, alla data dell’invio della lettera di intento, sia già stata presentata la dichiarazione Iva dell’anno

precedente (nel nostro caso, anno 2014), sarà sufficiente barrare la casella (1) del rigo A2, in quanto

l’Agenzia dispone già delle informazioni;

2) ove, invece, la dichiarazione annuale non sia stata ancora presentata, si dovrà barrare una (o più) delle

successive caselle (da 2 a 5) per indicare la tipologia delle operazioni poste in essere nel 2014, che

hanno generato plafond. Nel caso particolare in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni

straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare

la casella 6 (operazioni straordinarie).

Nel nostro esempio di compilazione, poiché la lettera di intento è spedita ai primi giorni di gennaio, la

dichiarazione annuale Iva non è stata ancora trasmessa, con la conseguenza che si è indicata la formazione

del plafond tramite esportazioni e cessioni intracomunitarie.

Parte relativa all’impegno alla trasmissione telematica

La dichiarazione può essere trasmessa:

direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate,

oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione,

utilizzando il software, denominato “dichiarazione d’intento”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle

Entrate.

L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante,

contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione,

l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia:

della dichiarazione trasmessa

e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

X

X X

VRD LGU 19R69 B157 M

08 01 2015 Firma Verdi Luigi

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32

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati e, da quel

momento, potranno essere effettuate le forniture in sospensione di imposta.

Nell’esempio, valendo la lettera di intento dal 12 gennaio, si è provveduto a trasmetterla all’Agenzia delle

Entrate con sufficiente anticipo.

Infatti, si dovrà poi:

attendere la ricevuta telematica;

inviare la lettera di intento (senza la stampa del quadro “A” relativo al plafond) e la ricevuta stessa in

forma cartacea al fornitore.

La ricezione della lettera di intento da parte del fornitore

Come si è accennato, una volta effettuata la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ed ottenuta la

ricevuta, l’esportatore abituale può inviare entrambe i documenti al proprio fornitore, richiedendogli

“formalmente” la fornitura in sospensione di imposta.

Nulla è mutato rispetto alle precedenti abitudini, quindi l’invio può essere effettuato in forma cartacea,

anche a mezzo fax.

Il fornitore, prima di porre in essere la fornitura, avrà cura di verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate la

correttezza e l’esistenza del documento cartaceo ricevuto, sfruttando l’apposita utilità presente sul sito

dell’Agenzia. A seguire sono esposti i passi necessari da compiere.

1) dal sito dell’Agenzia scegliere la

sezione “servizi on line” in alto

a destra;

2) selezionare l’opzione “servizi

fiscali” e si aprirà una videata

come quella rappresentata in

pagina;

3) selezionare l’opzione “verifica

ricevute lettere di intento”,

ultima voce dell’elenco dei

servizi fruibili senza alcuna

registrazione o accreditamento

sul sito delle Entrate.

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33

4) si apre una videata come quella

rappresentata a sinistra, nella

quale è sufficiente inserire i

dati richiesti, desumibili anche

dalla ricevuta (tra cui il codice

fiscale del dichiarante)

5) nell’apposita casella “codice di

sicurezza” va copiata la scritta

che compare a video ed è

possibile effettuare la verifica

6) è consigliabile (ma non

obbligatorio) provvedere alla

stampa dell’esito del controllo

La procedura delineata appare molto importante, in quanto consente al fornitore di evitare possibili

contestazioni in fase di emissione di una fattura senza addebito dell’Iva; per tale motivo, appare

consigliabile effettuare una stampata della videata riportante il controllo.

Per le successive forniture in corso d’anno, potrebbe essere inutile ripetere il controllo, in quanto

l’esportatore abituale non è più chiamato ad effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate, nel

cui archivio resterà memorizzata l’originaria lettera di intento.

Ciò accadrà anche nel caso di revoca, in relazione alla quale si riceverà unicamente la comunicazione

cartacea dal proprio cliente, senza che nulla risulti all’anagrafe tributaria (l’onere di provare la revoca - in

forma scritta - grava sull’esportatore abituale).

Le procedure del periodo transitorio

Quanto sopra esposto vale, a regime, dal 12 febbraio 2015.

Sino a quella data, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha individuato un periodo transitorio

durante il quale si applicano le seguenti regole:

1) il soggetto emittente continua ad inviare la lettera di intento in forma cartacea senza averla

preventivamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate;

2) il fornitore può non trasmettere telematicamente i dati della lettera di intento, in quanto la procedura

utilizzata sino al 2014 non è più in uso nel 2015 (tale circostanza dovrà essere confermata dall’Agenzia

delle entrate);

3) il fornitore può emettere fattura senza addebito di Iva, richiamando gli estremi della lettera di intento

ricevuta;

4) restano fermi gli obblighi di annotazione delle lettere di intento sugli appositi registri.

Così operando, si giungerà in prossimità della scadenza del periodo transitorio ed, allora, si dovranno

distinguere le seguenti casistiche:

a) le lettere di intento emesse coprono anche richieste di forniture dal 12 febbraio 2015 in avanti (si pensi

al caso tipico della lettera di intento valevole per l’intero anno 2015 o, ad esempio, per i primi 6 mesi),

ed allora il soggetto emittente dovrà procedere all’invio telematico della lettera di intento all’Agenzia

delle Entrate (secondo la procedura ordinaria sopra illustrata), facendo poi pervenire al fornitore

(anche se la circostanza dovrà essere confermata) la lettera di intento cartacea con la ricevuta (tale

adempimento potrebbe essere ritenuto superfluo, ma al momento è consigliabile considerarlo come

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34

dovuto). A tale punto, il fornitore procederà come di consueto per le forniture successive, provvedendo

alla verifica della correttezza mediante accesso al sistema di controllo dell’Agenzia;

b) le lettere di intento emesse coprono solo periodi antecedenti il 12 febbraio, ed allora non si dovrà più

porre in essere alcun adempimento.

L’Agenzia consente, ovviamente, che già prima del termine del periodo obbligatorio le lettere di intento

siano spedite con il nuovo sistema, anticipando così i tempi. Gli operatori possono operare liberamente la

loro scelta.

Riepilogando

Nella tabella che segue si presenta una sintesi degli adempimenti necessari in questi primi mesi dell’anno.

Fin

o a

l 11

/02

/20

15

Procedura standard

(obbligo)

l’esportatore abituale emette lettera di intento cartacea e la

invia al proprio fornitore come nel passato

il fornitore emette fattura senza addebito di Iva

Procedura consentita

(facoltà)

l’esportatore abituale emette lettera di intento e la invia

all’Agenzia delle Entrate, ottenendo la ricevuta

invia lettera di intento e ricevuta al fornitore

il fornitore controlla la correttezza sul sito

il fornitore emette fattura senza addebito di Iva

Dal

12

/02

/20

15

Lettere

intento già

emesse con

validità oltre

11/02/2015

Gestite con procedura

standard

l’esportatore abituale trasmette le lettere di intento

all’Agenzia ed ottiene la ricevuta

l’esportatore consegna i due documenti cartacei al proprio

fornitore

il fornitore controlla la correttezza sul sito ed emette fatture

senza applicazione dell’Iva

Gestite con procedura

consentita

non si dovrà più fare nulla, in quanto la comunicazione è già

pervenuta all’Agenzia

Nuove

lettere di

intento

Unica procedura

obbligatoria

l’esportatore abituale emette lettera di intento e la invia

all’Agenzia delle entrate, ottenendo la ricevuta

invia lettera di intento e ricevuta al fornitore

il fornitore controlla la correttezza sul sito

il fornitore emette fattura senza addebito di Iva

Conclusioni

Come si ha avuto modo di dettagliare, la procedura cambia radicalmente rispetto al passato e, laddove si

decida di affidare allo Studio il compito di provvedere all’invio delle lettere di intento si dovrà programmare

con cura lo scambio dei dati necessari, provvedendo a comunicarlo per tempo mediante il fac simile che

segue.

Per coloro che volessero procedere in proprio, si segnala che, ad oggi, la procedura software dell’Agenzia

delle Entrate è in grado solo di generare e trasmettere una unica lettera di intento per volta.

Nell’attesa di comunicarvi ulteriori chiarimenti che dovessero essere resi noti, si porgono i migliori saluti

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35

Dati o timbro del cliente

Spett.le Studio

………………………………………

OGGETTO: incarico di trasmissione lettere di intento

La scrivente, facendo seguito alle informative ricevute, con la presente comunica allo Studio che, a far data

dal 2015 e sino a nuova comunicazione,

intende

provvedere in proprio all’invio delle lettere di intento

affidare allo Studio l’incarico della trasmissione delle lettere di intento, ed a tal fine chiede di essere

contattata per la fissazione delle regole e delle tempistiche per gli invii.

Con l’occasione, si porgono distinti saluti

Data

Firma

Persona da contattare in azienda:

I professionisti ed i collaboratori dello Studio rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore

approfondimento che si rendesse necessario in merito all’argomento trattato. BGSM & Partners

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36

SPECIALE Legge di Stabilità

Oggetto: LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 IN SINTESI

La Legge di stabilità per l’anno 2015 (Legge 23/12/2014 n. 190, pubblicata sul S.O. n. 99 della Gazzetta Ufficiale

del 29/12/2014) è composta da un unico articolo suddiviso in ben 735 commi; le disposizioni, salvo piccole

eccezioni (si vedano i commi 701 e 735), entrano in vigore dal 01 gennaio 2015.

Nella tabella che segue viene riassunto il contenuto delle disposizioni di maggior interesse per il professionista

seguendo l’ordine dei commi.

COMMA SINTESI DEL CONTENUTO

11

Estensione Art Bonus

Si estende la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. ART-BONUS (art.1 D.L.

n.83/14) anche per le erogazioni di sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione.

12-13,

15

Bonus 80 euro

Si rende strutturale il credito d’imposta Irpef introdotto dall’art.1 D.L. n.66/14 in favore dei lavoratori

dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (c.d. “bonus 80 euro”), originariamente introdotto

per il solo anno 2014.

In particolare la somma spettante è pari:

a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.

Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro,

diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del bonus non si computano

le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia.

14

Rientro lavoratori dall’estero

Si prolungano, da due a tre, i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei

ricercatori che rientrano in Italia, attraverso una modifica dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010.

16-17

Buoni pasto

Modificando le norme del Tuir (art.51, co.2, lett. c), si eleva - a decorrere dal 1° luglio 2015 - la quota non

sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato

elettronico.

18

Regolarità contributiva e cessione crediti della P.A.

Si stabilisce che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma

elettronica sia definitivamente attestata dal Durc (Documento unico di regolarità retributiva) allegato

all’atto di cessione o acquisito direttamente dall’amministrazione ceduta.

19

Compensazione crediti con cartelle esattoriali (art.37 D.L. n.66/14)

Si estende al 2015 l’efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in

favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,

maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla

normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Le istruzioni pratiche saranno dettate con apposito D.M. attuativo.

20-25

Deduzione Irap del costo del lavoro

Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si ammette in deduzione

ai fini Irap la differenza tra:

il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato

e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del

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37

lavoro.

È inoltre estesa (sia pure subordinatamente all’autorizzazione comunitaria) l’integrale deducibilità Irap del

costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni

lavoratore dipendente a tempo determinato:

che abbia lavorato almeno 150 giornate;

ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

A scopo di coordinamento, si integra la deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale

di deduzione del costo del lavoro contemplata del presente articolo.

Ritorno alle vecchie aliquote

Si abrogano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le

disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le

previgenti aliquote d’imposta nelle misure:

del 3,9% (aliquota ordinaria),

del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici),

del 4,65% (per le banche),

del 5,9 % (per le assicurazioni),

del 1,9% (per il settore agricolo).

Si fanno salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della

determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2014.

Soggetti senza dipendenti e credito di imposta

Per bilanciare la deduzione del costo del lavoro, a fronte del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, si

introduce un credito d’imposta Irap nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti

nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali.

Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di

presentazione della corrispondente dichiarazione

26-34

Tfr in busta paga

Si dispone:

in via sperimentale,

in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018,

che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore

agricolo) possano richiedere (con scelta irrevocabile) di percepire la quota maturanda del trattamento di

fine rapporto (Tfr), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare,

tramite liquidazione diretta mensile.

La predetta parte integrativa della retribuzione:

- è assoggettata a tassazione ordinaria,

- non rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19 del TUIR

(tassazione del Tfr),

- non è imponibile ai fini previdenziali.

Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell’eventuale erogazione

diretta della quota maturanda del Tfr.

Per i datori di lavoro che:

- abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti

- non optino per la fruizione del “credito di supporto”

si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’art.10

D.Lgs.n.252/05 per le imprese che versano il Tfr a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di

Tesoreria istituito presso l’Inps, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della

retribuzione sopra descritte.

Le medesime disposizioni di cui al citato art.10 D.Lgs. n.252/05 trovano applicazione con riferimento ai

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38

datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti,

relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota

maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dallo

Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e

creditizia.

Al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente:

richiedere all’Inps apposita certificazione del Tfr maturato in relazione ai montanti retributivi

dichiarati per ciascun lavoratore

e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari

finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del Lavoro,

dell’economia e l’Abi. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi,

comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di

trattamento di fine rapporto lavoro.

Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame saranno disciplinate con D.P.C.M., di concerto con il

Ministro del lavoro e con il Ministro dell’Economia, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della

legge.

35-36

Credito di imposta per ricerca e sviluppo

Si introduce una nuova disciplina relativa al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, sostituendo

l’art.3 D.L. n.145/13.

In linea generale, le modifiche più significative rispetto alla vigente disciplina riguardano:

l’ampliamento della platea dei beneficiari a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma

giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato (la norma originaria si

riferiva esclusivamente alle imprese con fatturato non superiore a 500 mln di euro);

l’eliminazione del limite massimo complessivo di 600 mln di euro quale valore massimo dello

stanziamento posto a disposizione del beneficio in argomento;

il dimezzamento della misura del credito di imposta, ora individuata al 25% delle spese

sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di

imposta precedenti rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015 (l’attuale percentuale è

del 50%);

la percentuale del 50% rimane invariata per le spese relative al personale altamente

qualificato impiegato nelle attività agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con

università, enti di ricerca e start-up innovative;

il raddoppio del tetto massimo del credito d’imposta pro-capite annuale (da 2,5 mln di euro

a 5 mln di euro);

l’innalzamento da tre (2014-2016) a cinque anni (2015-2019) della durata dell’agevolazione;

la diminuzione dell’investimento minimo agevolabile da 50.000 a 30.000 euro;

l’esclusione dei brevetti dalla tipologia di attività agevolabili;

la non applicazione del limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta

maturato, nonché del limite massimo per la compensazione di 700.000 euro;

l’eliminazione della procedura di istanza telematica per usufruire del credito d’imposta con

conseguente eliminazione dell’affidamento della gestione della misura agevolativa a società

o enti in possesso dei requisiti tecnici;

l’affidamento dei controlli esclusivamente all’Agenzia delle Entrate – che provvederà agli

eventuali recuperi maggiorando l’importo con sanzioni e d’interessi - laddove la norma

vigente impegna anche il Ministero dello Sviluppo Economico;

l’individuazione come fonte di copertura anche delle risorse derivanti dall’abrogazione delle

agevolazioni per i vigenti crediti d’imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la

ricerca e sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e non più

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39

esclusivamente delle risorse dei fondi strutturali comunitari, utilizzati a normativa vigente;

il monitoraggio del credito di imposta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze al

fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio.

Inoltre, si aggiunge al citato D.L. n.145/13 l’allegato 3, contenente la tipologia di classi di laurea magistrale

in discipline di ambito tecnico o scientifico che danno diritto al riconoscimento del credito di imposta a

favore del personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

37-45

Patent box

Si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla

cessione di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai

brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,

commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box).

In particolare:

il regime opzionale in argomento dura per cinque esercizi sociali;

possono accedervi tutti i titolari di reddito di impresa, ed anche società ed enti di ogni tipo,

compresi i trust con o senza personalità giuridica a condizione di esser residenti in Paesi con i

quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di

informazioni sia effettivo;

l’agevolazione consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti

dall’utilizzo dei beni immateriali (sia pure con riduzioni per i primi periodi di imposta di

fruizione);

il regime opzionale è possibile sia per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei

beni in parola, sia nell’ipotesi di utilizzo diretto;

spetta l’esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei

beni immateriali indicati, ma solo alla condizione che, entro la fine del secondo periodo di

imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella

manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili;

l’opzione è consentita a condizione che i soggetti che la esercitano svolgano le attività di

ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca

e organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio

fiscale in argomento;

la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di

ricerca e sviluppo sostenuti per la gestione del bene immateriale ed i costi complessivi

sostenuti per produrre tale bene;

l’opzione è valida anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap;

per le modalità applicative, si rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del

Ministero delle sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle

Finanze.

Il nuovo regime opzionale si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 al

dicembre 2014.

Il beneficio sia applica in misura progressiva come segue:

30% per il primo periodo di imposta;

40% per il secondo periodo di imposta;

50% per i periodi successivi.

46

Credito di imposta per aree svantaggiate

Il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, disciplinato dai commi 271-279

dell’art.1 L. n.296 /06 (Legge Finanziaria 2007), si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e

ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l’Agenzia delle Entrate abbia comunicato il nulla-osta per la

copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza,

salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una

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40

precedente disposizione (art.8, L. n.388/00).

47-48

Proroga bonus interventi su edifici

Si prorogano al 2015 le detrazioni per gli interventi:

di recupero del patrimonio edilizio (50%);

di acquisto mobili ed elettrodomestici (50%);

di riqualificazione energetica (65%).

La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 1°gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015:

per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro);

per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di

generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di

30.000 euro.

Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal

50 al 65%.

Infine, modificando l’art.16-bis Tuir, si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il

quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o

assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione

edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50%

nel 2015, successivamente al 36%).

54-89

Nuove regime di tassazione forfetaria

Viene istituito, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime

forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostituiva di quelle dovute

(Irpef, addizionali e Irap), con l’aliquota del 15%.

L’imposta si applica su un imponibile determinato in via forfetaria (differenziata per tipologia di attività)

sui ricavi / compensi (applicando il criterio di cassa); dall’imponibile così determinato si deducono gli

eventuali contributi Inps pagati.

Requisiti di accesso

Per accedere al regime agevolato, che costituisce regime “naturale” riservato anche a soggetti già in

attività, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti, valutati sull’anno precedente (o da valutarsi in via

prospettica in caso di avvio di nuova attività):

soglie massime di ricavi / compensi, differenziate a seconda del tipo di attività esercitata e

da ragguagliare ad anno, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000

euro per il commercio;

spese massime di 5.000 euro per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori;

costo complessivo di beni strumentali alla fine del periodo non superiore a 20.000 euro

(senza considerare gli immobili);

nel caso di coesistenza di redditi di lavoro dipendente e assimilato (se il totale complessivo

dei redditi supera i 20.000 euro), deve sussistere la prevalenza del reddito di impresa o

lavoro autonomo.

Cause di esclusione all’accesso

Non possono adottare il nuovo regime:

coloro che si avvalgono di regimi forfetari ai fini Iva o delle imposte dirette;

i non residenti, salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia

almeno il 75% del reddito;

coloro che effettuino in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero

di mezzi di trasporto;

coloro che contestualmente partecipano a soggetti che imputano il reddito per trasparenza.

Modalità di manifestazione dell’opzione per le nuove partite Iva

Con comunicato stampa del 31/12/2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che attivano

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41

una nuova partita Iva ed intendono confermare (in via previsionale) la presenza dei requisiti, possono

barrare la casella destinata al regime dei minimi nell’attesa di una revisione del modello di variazione

dati.

Caratteristiche del regime

Il regime si caratterizza per i seguenti aspetti:

- esonero dalla applicazione e dal versamento dell’Iva, salvo i casi in cui siano debitori di

imposta;

- preclusione della detrazione dell’Iva sugli acquisti;

- esclusione dalla applicazione della ritenuta sui compensi incassati;

- esclusione dall’obbligo di applicare la ritenuta sui compensi erogati;

- esonero dalle scritture contabili;

- esclusione dagli studi di settore e parametri;

- esclusione da comunicazione polivalente (elenco clienti e fornitori e black list)

Regime super agevolato per le start up

Per i soggetti che iniziano una nuova attività:

se non hanno esercitato una qualsiasi attività nei 3 anni precedenti;

se non intraprendono una attività che sia mera prosecuzione di quella in precedenza svolta

come dipendente o lavoratore autonomo;

se continuano una attività svolta da altri, i ricavi/compensi del periodo precedente non

superino le soglie differenziate previste per il regime;

il reddito imponibile determinato forfetariamente è ridotto di 1/3.

Durata del regime

Non è previsto un limite massimo temporale di durata del regime, che può essere mantenuto per sempre,

fermo restando il rispetto dei requisiti

Regime agevolato contributivo

Le sole attività di impresa che applicano in nuovo regime forfetario possono scegliere di non applicare le

regole dei minimali Inps della gestione artigiani o commercianti, mediante apposita comunicazione da

rendere all’Istituto entro il 28 febbraio del primo anno di applicazione del regime

Passaggi di regime

Dal 2015 risultano abrogati i regimi dei minimi delle nuove iniziative produttive o il regime contabile

agevolato degli ex minimi, ed i soggetti passano in automatico al regime forfetario, se ne hanno i

requisiti.

Tuttavia:

per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, e ne conservano i vecchi

requisiti, è possibile proseguire con il detto regime sino alla scadenza naturale (quinquennio

o maggior periodo sino al compimento del 35° anno di età);

per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi o delle nuove iniziative

produttive, ed hanno cominciato l’attività da meno di 3 anni, è prevista la possibilità di

godere delle agevolazioni per il regime forfetario delle start up, sino al completamento del

triennio.

91-95

Credito di imposta per Casse private e fondi pensione

Si introducono due crediti di imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza

private) e dei fondi pensione.

In particolare:

il credito d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria è pari alla differenza tra

l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% (aliquota

così elevata, a decorrere dal 2015, dall’articolo 3 del D.L. n.66/14) e l’ammontare di tali

ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i

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42

proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere

finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF;

il credito d’imposta a favore dei fondi pensione è pari al 9 per cento del risultato netto

maturato assoggettato a imposta sostitutiva (elevata al 20% dall’art.3, co.1 del disegno di

Legge di Stabilità in esame) a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto

maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere

finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF.

Con il decreto del MEF saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito

d’imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni) e al relativo monitoraggio.

113

Modifiche Legge Fornero per requisiti pensionistici

Vengono esclusi dalla riduzione percentuale prevista dalla “riforma Fornero” (art.24, co.10 D.L. n.201/11) i

rendimenti pensionistici dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31

dicembre 2017.

Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1°

gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per

ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2 punti percentuali per

ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 60 anni.

118-120

Esonero contributi previdenziali per nuove assunzioni

Si prevede che:

ai datori di lavoro privati;

con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato –

esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1°

gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015,

sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi

contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail,

nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse:

3) relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con

esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1º gennaio 2015 (con riferimento a

contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015),

4) con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e

relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi

nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento

all'anno solare 2014.

L'incentivo richiamato è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle

domande e, nel caso di insufficienza delle citate risorse, valutata anche su base pluriennale con

riferimento alla durata dell'incentivo (allo scopo l’Inps è tenuta ad informare gli aventi diritto nonché i casi

di diniego).

È infine previsto il monitoraggio, da parte dell’Inps, delle minori entrate valutate con riferimento alla

durata dell'incentivo, mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

121

Soppressione vecchi benefici contributivi

Si sopprime, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi (ai sensi

dell'art. 8, co.9 L. n.407/90) nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo

indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di

trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale.

125-129

Bonus bebè

Si riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di

960 euro per i nuovi nati, erogato mensilmente dall’Inps a decorrere dal mese di nascita o adozione.

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43

Tale assegno:

non concorre alla formazione del reddito complessivo,

è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel

nucleo familiare a seguito dell’adozione,

a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia

un Isee non superiore a 25.000 euro annui (in caso di Isee inferiore a 7.000 euro il bonus è

raddoppiato).

130

Bonus famiglie numerose

Si riconoscono, nel limite di 45 mln di euro per il 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento

dei figli, buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari

o superiore a quattro in possesso di una situazione Isee non superiore a 8.500 euro annui.

137-138

Deduzioni Onlus

Si incrementa a 30.000 euro annui (rispetto al pregresso importo di 2.065,83 euro) il limite massimo delle

erogazioni liberali per le quali spetta:

la detrazione di imposta ai fini Irpef del 26%,

nonché la deduzione Ires nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa,

effettuate a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,

associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi

non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2014.

139-140

Non imponibilità IVA PER cessioni con finalità umanitarie

Si ripristina la non imponibilità a fini Iva delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie

effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo

destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.

141

Deducibilità donazioni a partiti politici

Si conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che

la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni.

149

Bonus Wi-Fi per alberghi

Modificando l’articolo 9 del DL 83/2014, si concede il c.d. “bonus digitalizzazione” agli esercizi ricettivi per

le spese relative al Wi-Fi, a condizione che:

il servizio sia gratuito per i clienti

la connessione sia almeno pari ad 1 megabit/s in download

155

Contributo di 100 milioni annui all’Agenzia delle entrate

Si autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, da assegnare all’Agenzia delle

Entrate quale contributo integrativo alle sue spese di funzionamento.

207

Proroga clausola di salvaguardia per la spending review

Prorogato al 15/01/2016 il termine entro il quale possono essere disposte, con apposito D.P.C.M.,

variazioni alle aliquote di imposta, o riduzioni delle agevolazioni fiscale, in ipotesi di mancato

raggiungimento di determinati target di razionalizzazione della spesa pubblica

222

Soppressione stanziamento 2015 per contributo rottamazione veicoli

Modificando l’articolo 17-undecies D.L. n.83/12, si sopprime lo stanziamento relativo all’anno 2015 del

Fondo per gli incentivi all’acquisto di veicoli (c.d. rottamazione).

233-234

Preclusione credito imposta autotrasportatori per mezzi inquinanti

Il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore

degli autotrasportatori, non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio

2015.

237 Proroga applicazione regime dei marina resort al 2015

Si prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2015 anziché fino al 31 dicembre 2014, della norma

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contenuta nell’art. 32, co. 1, D.L. n.133/14 (c.d. Sblocca Italia) che agevola l’istituzione dei c.d. marina

resort, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle

proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture

ricettive all’aria aperta e consentendo così l’applicazione ai clienti ivi alloggiati dell’aliquota Iva agevolata

al 10%, anziché dell’aliquota ordinaria del 22%.

242

Riduzione della misura di fruizione dei crediti di imposta

Si demanda ad apposito D.P.C.M. la determinazione, per ciascuno dei crediti d’imposta indicati nell'elenco

n.2 allegato alla Legge di Stabilità, delle quote percentuali di fruizione.

243

Incremento del plafond Legge Sabatini

Si incrementa da 2,5 a 5 mld di euro il plafond massimo della provvista che la Cassa depositi e prestiti può

mettere a disposizione delle banche per il finanziamento delle piccole e medie imprese che vogliono

effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso

produttivo e beni strumentali d'impresa.

Con apposite previsioni si fronteggia l'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi

correlati ai finanziamenti.

244-245

Rendita catastale immobili ad uso produttivo

Si inseriscono disposizioni interpretative volte a chiarire le modalità di determinazione, ai fini fiscali, della

rendita catastale degli immobili ad uso produttivo.

In particolare:

si precisa che sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che,

sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei

requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali

dell'unità immobiliare (c.d. imbullonati).

si chiarisce che, ai fini dell'applicazione delle predette norme, non sono prese in

considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla

rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall’Amministrazione

finanziaria, in particolare da quelle contenute nella Circolare n.6/T/12.

246

Sospensione quota capitale dei mutui delle famiglie per il periodo 2015-2017

Al fine di consentire l’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le

famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello

Sviluppo Economico, previo accordo con l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei

rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano le misure necessarie per sospendere il

pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

247-251

Settore autotrasporto: revisione normativa

Si dispongono alcune modifiche al D.Lgs. n.286/05 e al D.L. n.112/08 in materia di autotrasporto. Tra

l'altro, si dispone quanto segue:

vengono aggiornate le definizioni di vettore, committente e sub vettore;

viene introdotta la disciplina della sub-vezione;

viene superato l'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della

libera contrattazione dei prezzi, ossia che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni

sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti;

viene previsto che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai

trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite

accesso all’apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell’Albo

Nazionale degli autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è

obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di

trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni

ricevute con il contratto e in caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli

oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada.

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Inoltre, si prevede che non possa essere avviata l’azione davanti al giudice civile se non è stato

previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita, ovvero svolto il tentativo di mediazione

presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.

Si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti pubblichi ed aggiorni sul proprio sito internet i

valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto terzi.

Infine, si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino

domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il

requisito dell’idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale

limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta

l’attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa.

293

Blocco misura del canone RAI per il 2015

La misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a

quanto stabilito per il 2014.

303

Obbligo di trasmissione del certificato di morte all’INPS

Modificando l’art.33 D.L. n.663/79, si dispone che il medico che accerta il decesso trasmetta all’Inps, entro

48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on-line.

304

Erogazione somme pensionistiche dopo la morte dell’avente diritto

Si prevede che le prestazioni in denaro versate dall’Inps per il periodo successivo alla morte dell'avente

diritto su un conto corrente presso un Istituto bancario o postale vengano corrisposte con riserva.

L'istituto bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro restituzione qualora esse siano state

corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto.

L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente.

314

Utilizzo delle informazioni relative ai rapporti finanziari

Le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per le

analisi del rischio di evasione.

Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti

bancari e postali, sono altresì utilizzate:

ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della

dichiarazione Isee,

in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

324

Armi sceniche

Si differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria

compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (c.d. paintball) devono essere

sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova.

621-625

Tassazione fondi pensione e rivalutazione Tfr

Si prevede l’innalzamento dell’aliquota di tassazione:

dall’11 al 20% per i fondi pensione (la base imponibile dell'imposta sostitutiva - applicata sul

risultato di gestione dei fondi pensione – va determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in

base al rapporto tra l'aliquota vigente del 12,5% e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al

fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli);

5) dall’11 al 17% per la rivalutazione del Tfr (trattamento di fine rapporto).

In merito alla decorrenza è precisato che:

6) le nuove aliquote si applichino dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2014;

7) in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, l’imposta sul risultato di

gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 è

determinata con la nuova aliquota;

8) per quanto riguarda il tfr, invece, la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal

1° gennaio 2015.

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46

626-627

Rivalutazione quote e terreni

Si riaprono i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non

quotate, introdotta dalla Legge Finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare:

la rivalutazione interessa i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015;

il termine di versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno 2015 ove si opti per la rata

unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo;

la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015.

Con modifiche apportate dal Senato, si raddoppia l’aliquota dell’imposta sostitutiva portandola alle

seguenti misure:

dal 4 all’8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate;

dal 2 al 4% per le partecipazioni non qualificate.

629-633

Reverse charge

Viene esteso il meccanismo di inversione contabile Iva (c.d. reverse charge) di cui all’art.17 d.P.R. n.633/72

ai seguenti ambiti:

prestazione di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti,

completamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata;

trasferimenti di quote di emissione di gas serra, altre unità, certificati relativi a gas ed

energia elettrica (per un periodo di 4 anni);

cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art 7-bis, co.3,

lett.a) d.P.R. n.633/72 (per un periodo di 4 anni);

cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount

alimentare (per un periodo di 4 anni ma previo rilascio di autorizzazione UE).

Modificando l’art.74, co.7 d.P.R. n.633/72, si estende il regime della inversione contabile alle cessioni di

bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Split Payment

Aggiungendo l’articolo 17-ter al d.P.R. n.633/72, si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai

medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment).

Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo

al netto dell’Iva che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’Erario.

Le disposizioni sullo split payment non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a

ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A., che si potranno trovare in frequente

eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell’imposta sulle operazioni, attive potranno

richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro.

Il decreto attuativo dell’articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 dovrà aggiungere, all’elenco di coloro nei cui

confronti il rimborso Iva È eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui allo stesso art.17-ter, sia pur

limitatamente sia alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a split payment.

Nei confronti degli enti pubblici, cessionari o committenti, che omettono o ritardano il versamento Iva, si

applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse

attraverso atto di recupero motivato.

Le disposizioni sono applicabili già dal 1° gennaio 2015 ed eventuale diniego da parte degli organi UE

determinerà una revisione al rialzo delle accise per pari quota di gettito.

634-640

Adempimenti volontari e ravvedimento operoso

Si modificano le modalità di gestione del rapporto tra Fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la

cooperazione ed aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (c.d. tax compliance).

Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, si prevede poi che l’Agenzia

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delle Entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a

quest’ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della

produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

Analoghe informazioni saranno disponibili alla Guardia di Finanza.

Ravvedimento operoso

Si ampliano le modalità, i termini e le agevolazioni connesse al ravvedimento operoso.

In sostanza, si potrà accedere all’istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, nonché – per i

tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate – a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già

stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di

accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica

di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di

imposte sui redditi e di Iva. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo dell’istituto del ravvedimento

operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più vicino il

“ravvedimento” sarà al momento in cui sorge l’adempimento tributario.

Queste le riduzioni (vecchie e nuove) delle sanzioni disponibili per il contribuente:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene

eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine

per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro

novanta giorni dall’omissione o dall’errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della

dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è

prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti

sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della

dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione

ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della

dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione

ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore ad un

quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi

dell’art.24 della Legge 7 gennaio 1929, n.4 (pvc), salvo che la violazione non rientri tra quelle relative agli

obblighi di certificazione delle operazioni;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se

questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di

quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta

sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;

Si chiarisce poi che il fatto di avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude

l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e

accertamento.

Dichiarazione integrativa e termini di controllo

Si modifica la decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l'accertamento per i

casi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell’art.2, co.8 del richiamato d.P.R.

n.322/98) e di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.

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48

641

Dichiarazione IVA autonoma e comunicazione dati IVA

Si elimina l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata, fissando il termine di invio della

dichiarazione autonoma al 28/02 (con decorrenza a partire dalla dichiarazione del periodo 2015).

Viene quindi meno l’obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati Iva.

642

Riscossione ed Enti locali

Si differisce al 30 giugno 2015 il termine:

entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società

Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e

riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle

società da essi partecipate;

fino al quale le società cessionarie di rami d'azienda relativi ad attività svolte in regime di

concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività;

fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami

aziendali, sono gestite dalla ex-Riscossione Spa, ora Equitalia Spa o dalle società dalla stessa

partecipate;

a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l’attività di riscossione,

spontanea o coattiva, delle Entrate degli Enti pubblici territoriali, nonché le altre attività

strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

643

Giochi: regolarizzazioni

Si prevede la possibilità, per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati

al totalizzatore nazionale, di regolarizzare la propria posizione.

A tal fine, entro il 31 gennaio 2015 essi inoltrano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una

dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio della

licenza per l'esercizio delle scommesse nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, e il versamento

di 10.000 euro, da compensare in sede di versamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle

scommesse.

A tali soggetti:

sono estesi gli obblighi e i divieti previsti per le agenzie di scommesse senza concessione;

sono resi più restrittivi gli obblighi di comunicazione e i requisiti sono equiparati a quelli per

il rilascio della licenza;

si aumentano le sanzioni e si definiscono le procedure per la chiusura dell'esercizio.

644-652

Agenzia delle scommesse e contrasto al gioco irregolare

Nelle more del riordino della disciplina dei giochi pubblici prevista nell’ambito della delega fiscale, si

disciplina l’attività delle agenzie di scommesse.

Si estende l’applicazione del Piano straordinario di contrasto del gioco illegale, con la costituzione di

un’apposita banca dati.

Si sono soppressi:

l’aumento del prelievo unico erariale (PREU);

la riduzione del pay-out;

mentre sono state ulteriormente aumentate le imposte sul gioco illegale.

Si prevede una riduzione (pari a 500 milioni di euro) dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri

operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco con new slot e videolottery, mentre si

demanda ad appositi decreti ministeriali l'adozione di misure di sostegno dell’offerta di gioco.

653-654

Lotto: gestione delle concessioni

Si prevede l’affidamento, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della concessione per la

gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sia attraverso la rete

dei concessionari sia a distanza, mediante procedura di gara, che deve essere indetta nel rispetto delle

seguenti condizioni essenziali:

la durata della concessione è di nove anni, non rinnovabile;

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la base d’asta è di 700 milioni di euro; 350 milioni devono essere versati nel 2015 (all’atto

dell’aggiudicazione), 250 milioni nel 2016 (all’inizio della concessione), i restanti (almeno 100

milioni) entro il 30 aprile del 2017;

il concessionario potrà utilizzare la rete per prestazioni di servizi diversi dalla raccolta del

gioco;

l’aggio è fissato al 6% della raccolta;

deve essere previsto obbligatoriamente, a carico del concessionario, un aggiornamento

tecnologico della rete e dei terminali; le somme per gli investimenti programmati, ma non

effettuati, saranno versate all’erario.

655-656

Redditi di capitale: modifiche della quota imponibile

Si innalza dal 5 al 77,74% la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali con

applicazione retroattiva alle distribuzioni del 2014 (in deroga alle previsioni dello Statuto del

Contribuente).

Al fine di compensare la retroattività della norma, poi, si riconosce un credito d'imposta pari alla maggiore

Ires dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento

fiscale.

657

Raddoppio misura della ritenuta su ristrutturazioni

Si innalza dal 4 all’8% l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti dei

pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai

quali spettano detrazioni fiscali.

658-659

Tassazione dei capitali da assicurazioni sulla vita

Riscrivendo il quinto comma dell'art.34 d.P.R. n.601/73, si limita l’esenzione Irpef ai soli capitali percepiti

dai beneficiari di una assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, per il caso di morte

dell'assicurato.

Secondo la normativa previgente, invece, l'esenzione Irpef riguardava, senza distinzione, i capitali percepiti

in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

666

Bollo per auto e moto storiche

Si elimina l’esenzione dal bollo per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse

storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati

dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione

forfettaria annua.

667

Aliquota Iva ridotta per e-book

Ai fini dell’applicazione dell’Iva ridotta al 4%, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da

codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

678

Individuazione regimi fiscali agevolati di Paesi esteri

Si affida al Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di individuare, con apposito decreto, gli Stati

o i territori nei quali sono presenti regimi fiscali privilegiati indicando quale criterio esclusivo per la scelta

la mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

L'individuazione:

è finalizzata all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.110, co.10 Tuir;

opera fino all'emanazione del decreto, di cui all'art.168-bis Tuir, volto ad individuare i Paesi o

territori fiscalmente virtuosi (c.d. white list).

679

Conferma livello massimo Tasi

Si conferma, anche per l'anno 2015:

il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille);

la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di Tasi e Imu, per un

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di

legge.

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50

680-681 Regime CFC

Si introduce, nella disciplina di rango primario, uno specifico criterio, espresso in termini percentuali

(tassazione inferiore al 50% di quella italiana), per individuare i Paesi nei quali vige un livello di tassazione

sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, al fine di individuare i contribuenti cui si applica la

speciale disciplina fiscale delle società controllate estere (disciplina CFC – controlled foreign companies).

682-689

Modifica procedure per discarico somme iscritte a ruolo

Si modifica la procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, ai sensi della quale il concessionario

trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità.

In sostanza:

si rendono più stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di

inesigibilità presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini del riconoscimento dei

rimborsi;

si definiscono le procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi

(maturati con il discarico) relativi alle procedure esecutive, dovuti dallo Stato e dai Comuni,

ponendo, anche per questi ultimi, gli oneri in capo allo Stato;

si posticipa al 1° gennaio 2015 l’operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di

riscossione mediante ruolo.

In particolare, si prevede che:

la comunicazione di inesigibilità avvenga entro il terzo anno successivo alla consegna del

ruolo;

in presenza di procedure esecutive o cautelari, contenzioso, procedure concorsuali o

dilazioni di pagamento ancora in corso, la comunicazione assume valore informativo e deve

essere integrata entro il 31 dicembre se la quota non è stata integralmente riscossa;

viene eliminata, tra le cause di perdita del diritto al discarico, la mancata comunicazione

all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli

consegnati, mentre è soppressa la possibilità di integrare la comunicazione dopo il terzo

anno;

è posto in capo ai concessionari l’onere di dimostrare che eventuali vizi ed irregolarità non

hanno pregiudicato l’azione di recupero delle somme oggetto della procedura.

Il discarico avviene due anni dopo la presentazione per le sole procedure per cui l’ente non abbia avviato

un’attività di controllo. Viene altresì definito in centoventi giorni il termine entro il quale il concessionario

deve mettere a disposizione la documentazione utile per esercitare detto controllo. Nelle more del

discarico, l’ente creditore adotta i provvedimenti ai fini dell’esecuzione delle pronunce rese.

Si affida all’ente creditore un potere di impulso rispetto alla procedura di controllo citata e si ridefiniscono

i passaggi procedurali tra ente e concessionario per il perfezionamento del discarico, escludendo dalla

definizione agevolata le risorse proprie dell’Unione europea.

Sono modificate le norme riguardanti il rimborso all’agente della riscossione degli oneri connessi allo

svolgimento delle procedure esecutive, la cui richiesta è prodotta insieme alla comunicazione di

inesigibilità.

690

Franchigia Irpef per lavoratori transfrontalieri

Si eleva, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da 6.700 a 7.500 euro la franchigia Irpef operante per i redditi da

lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da

soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (c.d. lavoratori frontalieri).

691

Campione d’Italia

Si introduce un nuovo comma 3-bis, all'art.188-bis Tuir, con il quale si prevede, a partire dal 1° gennaio

2015, una franchigia Irpef per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte

nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.

In relazione a detti redditi, l'importo eccedente 6.700 euro concorrerà a formare il reddito complessivo dei

predetti contribuenti.

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51

692-693

Imu terreni agricoli

Si prevede che, a seguito della riduzione dei comuni comprendenti terreni agricoli montani esenti da

tassazione Imu (D.M. 28 novembre 2014) gli enti interessati da tale revisione del criterio di esenzione

accertano convenzionalmente (a titolo di maggior gettito Imu) gli importi indicati dal decreto medesimo, a

fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale.

La norma in commento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge,

secondo quanto dispone il successivo comma 701.

697-698

Sterilizzazione clausola salvaguardia DL 66/2014

Si prevede che, alla luce del monitoraggio delle maggiori entrate Iva conseguenti al pagamento dei debiti

delle P.A. ai sensi del D.L. n.35/13, una quota parte degli accantonamenti di bilancio si portata in riduzione

dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio per l’anno 2014.

In conseguenza di tale miglioramento dei saldi, non si rende necessario il ricorso all’aumento delle accise

sui prodotti energetici ed elettricità, su alcole e bevande alcoliche, e sui tabacchi lavorati, previsto, quale

clausola di salvaguardia, dall’art.50, co.11 D.L. n.66/14.

701

Particolari date di entrata in vigore dei provvedimenti

Si prevede che le disposizioni di cui ai commi da 692 a 700 entrino in vigore il giorno successivo alla

pubblicazione della legge sulla “Gazzetta Ufficiale” e non il 1° gennaio 2015.

702

Partecipazione comuni all’attività di accertamento

Per il triennio 2015-2017, eleva al 55% la quota riconosciuta ai Comuni a valere sulle maggiori somme

riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

707

Tetto massimo trattamenti pensionistici

Si prevede che, in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere

quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima

della data di entrata in vigore del D.L. n.201/11, computando, ai fini della determinazione della misura

del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione,

integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di

decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

710

Ripescaggio rateazioni società sportive dilettantistiche

Si consente alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro – affiliate alle federazioni

sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti leggi – che:

svolgono attività sportive dilettantistiche; e

siano decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme

dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle imposte, del controllo formale sulle

dichiarazioni, nonché degli avvisi di accertamento riguardanti Ires, Irap ed Iva,

di poter chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, un nuovo piano di

rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche legge vigenti.

711-712

Aumento aliquota Iva pellet

Si innalza, dal 10% al 22%, l’aliquota Iva applicabile alle cessioni dei pellet di legno e si destinano le relative

maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all’incremento del Fondo per gli interventi

strutturali di politica economica (Fispe).

713

Incremento soglia utilizzo contante associazioni sportive dilettantistiche

Si eleva da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni

sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi

tracciabili.

718-719

Clausola salvaguardia per incremento aliquote Iva e accise dal 2016

Si stabiliscono i seguenti incrementi delle aliquote Iva che verranno attuati in caso di mancato

reperimento delle necessarie risorse:

a) l'aliquota Iva del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un

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52

ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;

b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un

ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018.

Le misure di cui sopra possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che

assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il

conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e

di revisione della spesa pubblica.

725

Vettori marittimi ed aerei: esclusione da ritenuta

Si prevede che, ai fini dell’effettuazione della ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti prevista

dall’art.25, co.4 Tuir non trova applicazione, per la sussistenza del requisito della territorialità, quanto

previsto dall’art.4 del codice della navigazione, secondo cui i vettori marittimi ed aerei italiani che si

trovino in luogo non soggetto ad alcuna sovranità statuale, si ritengono in territorio italiano. In sostanza, la

norma sembra escludere i vettori in questione dalla predetta ritenuta.

726

Termine massimo per l’effettuazione sui controlli per rimborsi Irpef over 4.000 euro

Si fissa un termine massimo – non previsto dalla normativa vigente - per l’esecuzione, da parte

dell’Agenzia delle Entrate, dei rimborsi di imposta alle persone fisiche di importo complessivo superiore a

4.000 euro, conseguente allo svolgimento di controlli preventivi sulle dichiarazioni, qualora questo sia

determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente

dichiarazione.

735

Entrata in vigore

Si dispone l’entrata in vigore dal 01 gennaio 2015, tranne le specifiche previsioni già in precedenza

evidenziate (vedi comma 701).

Oggetto: IL NUOVO REGIME DEI MINIMI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015

Con la pubblicazione della Legge di Stabilità è stato disciplinato il nuovo regime fiscale agevolato per le persone

fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione. Il regime forfetario non è più destinato alle sole

nuove iniziative produttive o di lavoro autonomo ma a tutte le persone fisiche che rispettano determinati

requisiti e prevede principalmente:

5) la determinazione del reddito attraverso un coefficiente di redditività applicato ai ricavi/compensi,

diversificato a seconda dell’attività svolta;

6) l’applicazione di un’imposta sostitutiva sul reddito del 15%;

7) la effettuazione delle operazioni attive senza rivalsa dell’Iva;

8) la possibilità di fruire di spese per prestazioni di lavoro fino al tetto annuo di 5.000 euro lordi.

Le condizioni per l’accesso al nuovo regime

Il nuovo regime agevolato rappresenta un regime naturale: ciò significa che i contribuenti già in attività che

soddisfano i requisiti di accesso migrano automaticamente dal 1° gennaio 2015 in tale regime, fatta salva la

facoltà di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L’accesso

è riservato a coloro che nel periodo di imposta 2014 hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori

a soglie che variano in base al codice attività Ateco 2007 (a seconda del tipo di attività svolta il limite varia da

15.000 euro a 40.000 euro).

Gruppo di settore Limite dei ricavi / compensi Coefficiente di redditività

Industrie alimentari e delle bevande 35.000 euro 40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 40.000 euro 40%

Commercio ambulante di prodotti 30.000 euro 40%

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alimentari e bevande

Commercio ambulante di altri prodotti 20.000 euro 54%

Costruzioni e attività immobiliari 15.000 euro 86%

Intermediari del commercio 15.000 euro 62%

Attività dei servizi di alloggio e

ristorazione 40.000 euro 40%

Attività professionali 15.000 euro 78%

Altre attività economiche 20.000 euro 67%

Nel caso di sussistenza nel periodo di imposta 2014 di partita Iva individuale e di reddito di lavoro dipendente o

assimilato, va effettuata una ulteriore verifica: se la somma delle due tipologie di reddito eccede l’importo di

20.000 euro, l’accesso al regime agevolato è consentito solamente se il reddito da partita Iva è prevalente

rispetto a quello da lavoratore dipendente. Vanno, poi, verificati annualmente i seguenti requisiti:

le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute entro il limite di 5.000 euro lordi;

il costo lordo complessivo dei beni strumentali al termine del periodo di imposta non deve essere superiore

a 20.000 euro (si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo e non vengono considerati quelli di

ammontare inferiore a 516,46 euro).

Per i contribuenti che intraprendono una nuova attività rispettando i requisiti per l’accesso al regime forfetario,

per il primo triennio il reddito determinato sulla base dei coefficienti di redditività è ridotto di 1/3 (riduzione

concessa anche nel caso di passaggio di regime da minimo o neo-attività a nuovo minimo nel 2015). Sono esclusi

dall’accesso al regime agevolato:

soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva;

soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;

soggetti non residenti (ad eccezione di coloro che producono nello Stato italiano almeno il 75% del reddito

complessivo, qualora siano residenti in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni);

soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o di terreni edificabili;

soggetti che partecipano a società di persone o a società a responsabilità limitata trasparenti.

I “vecchi” regimi agevolati dei minimi, degli ex minimi e delle neo-attività

Il nuovo regime sostituisce i regimi agevolati in vigore fino al 31 dicembre 2014 dei minimi (art.27, co.1 e 2 D.L.

n.98/11), degli ex minimi (art.27, co.3 D.L. n.98/11) e delle nuove iniziative produttive o di lavoro autonomo

(art.13 della L. n.388/2000). L’unica possibilità di rimanere a partire dal 1° gennaio 2015 nel regime agevolato

preesistente, anziché transitare naturalmente nel nuovo regime, è concessa ai contribuenti minimi di cui

all’art.27, co.1 e 2 D.L. n.98/11. Vediamo di esemplificare con una tabella le varie casistiche:

Regime dei minimi nel

2014

Dal 1° gennaio 2015 è possibile transitare naturalmente nel nuovo regime, rimanere nel

vecchio regime fino al termine del quinquennio o al compimento del 35° anno di età ovvero

optare per l’applicazione del regime ordinario. N.B. Se nel 2015 si transita nel nuovo regime

e si è nel primo triennio di attività è concessa la riduzione forfetaria di 1/3 del reddito

determinato in base ai coefficienti.

Regime degli ex

minimi nel 2014

Dal 1° gennaio 2015 è possibile transitare naturalmente nel nuovo regime ovvero optare

per l’applicazione del regime ordinario.

Regime nuove

iniziative nel 2014

Dal 1° gennaio 2015 è possibile transitare naturalmente nel nuovo regime ovvero optare

per l’applicazione del regime ordinario. N.B. Se nel 2015 si transita nel nuovo regime e si è

nel primo triennio di attività è concessa la riduzione forfetaria di 1/3 del reddito

determinato in base ai coefficienti.

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Le semplificazioni del nuovo regime

Numerose sono le semplificazioni previste sia ai fini reddituali sia ai fini Iva per tutti i nuovi minimi, così come ai

fini previdenziali per i soli contribuenti esercenti attività di impresa (non per i professionisti).

Il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi e compensi il coefficiente di redditività

individuato a seconda del codice Ateco 2007 dichiarato: al risultato così ottenuto, una volta dedotti i contributi

previdenziali obbligatori, viene applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali e dell’Irap del 15%.

Sono irrilevanti, pertanto, i costi e le spese sostenute nel corso del periodo di imposta, in quanto il reddito viene

determinato in modalità forfetaria e non analitica. Vige l‘esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle

scritture contabili ma permane l’obbligo di conservare tutti i documenti emessi e ricevuti. È prevista l’esenzione

della presentazione della dichiarazione Irap e degli studi di settore.

Non è prevista l’applicazione di ritenute di acconto né sulle fatture emesse (andrà comunicato al cliente

che il reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva) né su quelle ricevute (in dichiarazione dei redditi

andrà indicato il codice fiscale del soggetto percettore di redditi per i quali non è stata applicata la

ritenuta). Decadendo per il nuovo contribuente minimo la qualifica di sostituto di imposta, anche in

relazione agli eventuali rapporti di lavoro instaurati, non dovrà essere né operata né versata all’Erario

alcuna ritenuta Irpef.

Ai fini Iva non si applica la rivalsa sulle fatture di vendita e non si ha diritto alla detrazione dell’imposta assolta

sugli acquisti. Particolari disposizioni sono state previste in caso di acquisti o cessioni di beni intracomunitari e

prestazioni di servizi rese a o ricevute da soggetti non residenti. È prevista l’esenzione dalla presentazione

della dichiarazione Iva, dalla comunicazione clienti/fornitori (c.d. spesometro) e dalla comunicazione black-list.

I soli contribuenti esercenti attività di impresa possono fruire di un regime agevolato contributivo che consiste

nel non applicare il reddito minimo annualmente previsto dalla L. n.233/90. Ciò significa che se l’imprenditore

dichiara un reddito inferiore al minimale annuo previsto per la Gestione Inps Artigiani e Commercianti (pari a

15.516 euro nel 2014) potrà versare i contributi sulla base del reddito effettivo determinato in misura

forfetaria, comunicandolo tempestivamente all’Inps entro il 28 febbraio 2015 (per il periodo di imposta 2015).

In tal caso, però, verranno sì versati meno contributi rispetto a quelli dovuti sul reddito minimale ma verrà

altresì accumulato un montante contributivo non coincidente con l’anno solare, proporzionalmente ridotto in

base alla somma versata.

Oggetto: LE NOVITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso è un utile istituto che, da oltre 15 anni, permette ai contribuenti di rimediare

spontaneamente ad errori ed omissioni, beneficiando di una riduzione della sanzione rispetto alla misura che

verrebbe irrogata dall’ente impositore in caso di controllo. Tipico è l’utilizzo del ravvedimento per sanare gli

omessi versamenti, anche se è possibile l’utilizzo anche per rimediare ad errori di diversa natura, quali ad

esempio quelli relativi al contenuto delle dichiarazioni dei redditi.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 mutano radicalmente le regole per la gestione dell’istituto, per due ordini di

motivi:

da un lato, la Legge di Stabilità riscrive le norme e rende il ravvedimento la modalità principale per

sistemare in modo spontaneo la posizione del contribuente prima che si concretizzino contestazioni da

parte dell’Agenzia delle entrate, addirittura determinando la cancellazione di altri istituti deflattivi (ad

esempio, la definizione del processo verbale e dell’invito a comparire);

per altro verso, scende ulteriormente il tasso di interesse che dovrà essere applicato per i conteggi nei

quali si rimedia ad un omesso o tardivo versamento di imposta.

In relazione al mutato approccio generale, si fa presente che l’intervento dovrebbe essere finalizzato a

realizzare quel miglior rapporto di trasparenza tra amministrazione finanziaria e contribuente, fondato, tra

l’altro, sulla messa a disposizione di ogni soggetto di tutte le informazioni disponibili in seno

all’amministrazione finanziaria. Ove il contribuente comprenda che la propria posizione, valutando i dati

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presenti in archivio, possa essere meritevole di una integrazione, il ravvedimento operoso rappresenterebbe

lo strumento mediante il quale sarà possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni a fronte della

autodenuncia spontanea.

Approfondiamo le modifiche, partendo da quella di natura tecnica meno consistente.

La modifica al tasso di interesse legale

Si è detto che il ravvedimento è frequentemente utilizzato per rimediare ad omessi o tardivi versamenti di

imposta; tuttavia, il beneficio viene concesso alla condizione che il contribuente versi le imposte dovute, gli

interessi legali per il ritardo e le sanzioni in misura ridotta.

Proprio la misura del tasso legale di interesse è stata oggetto di modifica in riduzione ad opera del D.M. 11

dicembre 2014 che ha previsto la nuova misura dello 0,5% applicabile a decorrere dal 01 gennaio 2015.

Ciò significa, ad esempio, che volendo ravvedere l’acconto Iva di 100.000 euro non versato lo scorso 29

dicembre entro il 30° giorno successivo, si dovrà procedere come segue:

Sanzione ridotta 100.000 x 3% 3.000,00

Interessi sul 2014 al 1% (2 giorni) 100.000 x 2 x 1 : 36.500 5,48

Interessi sul 2015 allo 0,5% (28 giorni) 100.000 x 28 x 0,5 : 36.500 38,36

Totale complessivo interessi 5,48 + 38,36 43,84

Tributo dovuto 100.000,00

TOTALE DA VERSARE 103.043,48

La modifica alle regole del ravvedimento

Come anticipato, la Legge di stabilità ha introdotto anche numerose variazioni alle regole base del

ravvedimento operoso, creando anche una distinzione tra quelle applicabili ai tributi gestiti dall’Agenzia delle

Entrate (Iva, Irpef, Ires, Irap, etc.) e gli altri tributi (Imu, Tasi, diritto annuale Cciaa, etc.).

Le variazioni possono così essere riepilogate:

modifiche alle cause ostative che impediscono il ravvedimento, consentendone un utilizzo più ampio e per

un lasso temporale molto più esteso rispetto al passato (si consideri, infatti, che la possibilità di ravvedersi

veniva meno con la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui

era commessa la violazione o, nei casi in cui non vigeva l’obbligo di presentare il modello, entro un anno

dalla commissione della violazione);

modifiche alle misure di riduzione della sanzione da ravvedimento, sostanzialmente in modo peggiorativo

in ragione della tardività con cui si propone il rimedio (vale il criterio in forza del quale più attendo e più mi

costa il ravvedimento).

In merito alle cause ostative, si evidenzia già la distinzione tra comparti impositivi. Infatti:

Per i tributi gestiti

dall’Agenzia delle entrate

Per i tributi gestiti

da altri Enti impositori

le cause ostative che impediscono il ravvedimento operoso

Sono solamente:

3) la notifica di un avviso bonario;

4) la notifica di un avviso di accertamento, di

liquidazione o di irrogazione delle sanzioni

Sono:

7) la constatazione della violazione;

8) l’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività

amministrative di accertamento delle quali l'autore o i

soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto

formale conoscenza:

Ciò significa, che il ravvedimento può essere posto in

essere anche se sono già cominciate azioni di ispezione,

verifica o accertamento

Ciò significa che il ravvedimento non può essere posto in

essere senza il requisito della spontaneità

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In merito alle nuove misure della riduzione delle sanzioni, va rammentato che la precedente stesura della

norma individuava solo tre casistiche differenziate:

quella dei tardivi versamenti rimediati entro 30 giorni dalla originaria scadenza (riduzione delle sanzioni ad

1/10);

quella degli errori (di qualsiasi natura) rimediati entro il termine di presentazione della dichiarazione del

periodo di imposta in cui era commessa la violazione (riduzione delle sanzioni ad 1/8);

quella della dichiarazione tardiva, presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, con riduzione delle

sanzioni ad 1/10.

Dopo le modifiche qui in commento, invece, il panorama è riassumibile con la tabella che segue (le lettere

individuano le fattispecie contenute nell’art.13 D.Lgs. n.472/97):

a) Tardivo versamento del tributo Entro 30 giorni dalla scadenza 1/10 Tutti

a-bis) Qualsiasi tipo di violazione Entro 90 giorni dal termine di

presentazione del modello 1/9 Tutti

b) Qualsiasi tipo di violazione Entro il termine di presentazione della

dichiarazione 1/8 Tutti

b-bis) Qualsiasi tipo di violazione Entro il termine di presentazione della

dichiarazione successiva 1/7

Solo

tributi

gestiti

dalla

Agenzia

Entrate

b-ter) Qualsiasi tipo di violazione Successivamente al termine di

presentazione della dichiarazione 1/6

b-quater) Qualsiasi tipo di violazione Dopo che sia stato notificato il PVC

che contesta la violazione 1/5

c) Presentazione tardiva della

dichiarazione

Entro 90 giorni dalla scadenza

originaria 1/10 Tutti

La misura della riduzione delle sanzioni va applicata alla sanzione edittale prevista per la violazione compiuta.

In tal senso, ad esempio:

5) il tardivo versamento delle somme con un ritardo di 10 giorni, sconta una sanzione edittale pari al 2%

(0,2% per ogni giorno di ritardo sino a 14); la predetta sanzione del 2% si riduce di 1/10 se il ravvedimento

viene posto in essere nei 30 giorni dalla originaria scadenza (lettera a);

6) la correzione di una dichiarazione dal contenuto infedele è punita con la sanzione del 100% delle maggiori

imposte; così:

c) se rimedio entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui ho commesso la

violazione, applico una sanzione del 12,5% (100:8), in forza della lettera b);

d) se rimedio entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella dell’anno in cui ho

commesso la violazione, applico una sanzione del 14,29% (100:7), in forza della lettera b-bis);

e) se rimedio successivamente al termine di cui al punto precedente, applico una sanzione del 16,67%

(100:6), in forza della lettera b-ter);

7) nel caso in cui intenda correggere una dichiarazione dopo che mi è stata contestata la violazione con la

consegna di un pvc, applico la sanzione del 20% (100:5), in forza della lettera b-quater);

8) nel caso in cui trasmetta una dichiarazione entro i 90 giorni dalla originaria scadenza, posso ridurre ad

1/10 la sanzione fissa di 258 euro, e quindi pago 25 euro in forza della lettera c).

La programmata abrogazione di altri istituti deflattivi

Le modifiche di cui sopra che, quantomeno per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, permettono

una ampia gamma di scelte in un altrettanto ampio periodo temporale, hanno indotto il legislatore ad

eliminare, sia pure a decorrere dal 2016, alcune possibilità di definizione bonaria della pretesa tributaria.

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Si tratta, in particolare, della possibilità:

di definire l’invito al contraddittorio (tipicamente per contestazioni relative agli studi di settore), con

riduzione delle sanzioni ad 1/6 della misura irrogata;

di definire il Processo Verbale di Constatazione (c.d. pvc) entro 30 giorni dalla data della consegna, con

riduzione ad 1/6 delle sanzioni;

di definire l’accertamento, non preceduto da pvc né da invito al contraddittorio, entro il termine di

presentazione del ricorso, con riduzione delle sanzioni ad 1/6.

Tali misure non saranno più operative, come detto, a decorrere dal 2016, con la conseguenza che durante

l’anno 2015 sarà possibile azionare sia i vecchi rimedi che il ravvedimento operoso, così come modificato.

Non è possibile stabilire a priori se la situazione sia migliorata o peggiorata; tuttavia, riscontriamo che:

con le definizioni abrogate (sia pure dal 2016), era possibili beneficiare del pagamento rateale senza

garanzia, mentre il ravvedimento richiede il pronto pagamento dell’intera somma dovuta;

con le definizioni abrogate (sia pure dal 2016), era indispensabile accettare integralmente la

contestazione, mentre con il ravvedimento operoso si potrebbe scegliere di definire alcune contestazioni,

lasciando aperta la discussione sulle altre;

con le definizioni abrogate, le sanzioni erano applicate tenendo conto delle riduzioni del cumulo giuridico,

mentre il ravvedimento operoso deve essere effettuato avendo riguardo alle sanzioni edittali;

se, per le prime due ipotesi, il ravvedimento operoso consente di beneficiare di una riduzione delle

sanzioni alternativa, per il caso della acquiescenza rafforzata, invece, il sistema non pone più alcun

rimedio, con la conseguenza che si potrà solo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/3 con la

acquiescenza ordinaria (rispetto alla riduzione ad 1/6 ancora possibile per il solo 2015).

Entrata in vigore delle nuove regole

La norma non prevede alcuna specifica data di entrata in vigore delle modifiche, con la conseguenza che le

medesime risultano operative già dal 01 gennaio 2015.

Non è nemmeno richiesto, inoltre, che le violazioni che si intendono sanare con i nuovi meccanismi siano state

compiute nel 2015, potendosi applicare, ad esempio, le nuove riduzioni anche per la correzione di errori ed

omissioni compiuti nel passato.

Ciò significa, ad esempio, che nel 2015 posso ancora integrare la dichiarazione dei redditi del periodo di

imposta 2012 (applicando il ravvedimento), circostanza che invece risultava preclusa sino al 31 dicembre 2014,

essendo ormai inutilmente decorso (al 30 settembre 2014) il termine per la presentazione della dichiarazione

dei redditi del periodo nel corso del quale era stata commessa la violazione.

Necessità di valutazione caso per caso

Alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda ai Sigg. Clienti di segnalare prontamente allo Studio ogni

eventuale violazione che si teme di avere commesso, al fine di poter svolgere una valutazione completa ed

esaustiva in merito al miglior rimedio da intraprendere.

Oggetto: PROROGATE LE DETRAZIONI DEL 65% E 50%, CON INCREMENTO DELLA RITENUTA

Con la pubblicazione della Legge di Stabilità vengono prorogate disposizioni incentivanti il settore edilizio: i

contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni (incrementate rispetto alla misura ordinaria) del 50%

per il recupero del patrimonio edilizio ovvero del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici o

per l’adozione di misure antisismiche avranno tempo fino al prossimo 31 dicembre 2015 per sostenere le

spese.

Si ricorda alla Gentile clientela che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i

detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di

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restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità

immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze.

La detrazione Irpef/Ires del 65%, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità

immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo

soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).

La proroga della detrazione Irpef del 50% e il “bonus arredi”

La detrazione Irpef del 50%, nel limite di spesa di € 96.000 per singola unità immobiliare residenziale (e

relative pertinenze), finalizzata ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio, è stata prorogata alle spese

sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2015, confermando quindi le misure applicate nel corso del 2014.

Fino al 31 dicembre 2015 è stata confermato anche il bonus arredi: per l’acquisto di arredi fissi, mobili e

grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo già

oggetto di intervento di recupero edilizio, nel limite di spesa di € 10.000 (aggiuntivo rispetto al limite di €

96.000 per l’intervento di recupero) è fruibile una detrazione Irpef del 50% del costo sostenuto.

La Legge di Stabilità introduce una limitazione all’importo delle spese agevolabili: le spese per l’acquisto

di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici detraibili non possono essere superiori alle spese

sostenute per l’intervento di recupero edilizio cui si riferiscono.

Il comma 48, modificando l’articolo 16-bis Tuir, estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il

quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o

assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia

(riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia.

La proroga delle detrazioni Irpef/Ires del 65%

La detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata fino

alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2015, quindi estendendo il trattamento applicato nel corso

del 2014. Entro il medesimo termine devono essere posti in essere anche gli interventi sulle parti comuni

condominiali (in precedenza il termine era differenziato).

La detrazione del 65% interessa sia i soggetti privati sia i titolari di reddito di impresa, non essendo previste

esclusioni oggettive per quanto riguarda la tipologia di immobile (siano essi abitativi, commerciali o industriali)

oggetto di intervento.

La detrazione del 65% per cento è estesa per le spese sostenute, dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015,

per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino ad 60.000 euro) e per l'acquisto e la posa

in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse

combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

Anche per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è fissata al

65%.

Tabella riepilogativa

Intervento Agevolazione Scadenza

Ristrutturazione

edilizia

Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con

soglia massima di spesa di € 96.000 31 dicembre 2015

Bonus arredi Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con

soglia massima di spesa di € 10.000

31 dicembre 2015

(spesa non limitata

all’importo dell’intervento)

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Riqualificazione

energetica Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo

31 dicembre 2015

(compresi interventi su

parti comuni condominiali)

Adozione misure

antisismiche Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo 31 dicembre 2015

Ritenute bonifici

Come ben noto, le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per il miglioramento delle

prestazioni energetiche degli edifici devono essere pagate tramite bonifico, al quale da qualche tempo a

questa parte (per la precisione la disposizione era contenuta nel D.L. n.78/10 con decorrenza dal 1 luglio 2010)

viene applicata una ritenuta che inizialmente era fissata al 10%, ma che dal 6 luglio 2011 è stata ridotta al 4%

ad opera del D.L. n.98/11.

Sul punto interviene ulteriormente la nuova Legge di Stabilità: il comma 657 innalza dalla precedente misura

del 4%, alla nuova dell’8%, l'aliquota della ritenuta operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti

dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai

quali spettano detrazioni fiscali.

Non variano le modalità applicative. L’obbligo di effettuazione della ritenuta non compete al soggetto che

deve effettuare il pagamento (come avviene ordinariamente) ma alla banca che riceve l’accredito della

somma: il soggetto disponente il bonifico bancario/postale dovrà pertanto procedere al pagamento delle

fatture per l’importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura

stessa).

Oggetto: CAMBIANO LE DEDUZIONI IRAP DEL COSTO DEL LAVORO

La Legge di Stabilità ha previsto che con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al

31.12.2014, sarà possibile dedurre ai fini Irap la differenza tra:

il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente a tempo indeterminato e

le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.

Sostanzialmente sarà possibile la deduzione integrale del costo del lavoro per i dipendenti assunti con

contratto a tempo indeterminato oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali e alle deduzioni già previste.

Queste nuove deduzioni assorbiranno però le deduzioni oggi vigenti relative a:

le indennità di trasferta dei dipendenti degli autotrasportatori,

le imprese con proventi non superiori a 400.00,00 euro,

l’incremento occupazionale.

L’integrale deducibilità Irap del costo del lavoro si estende anche ai produttori agricoli titolari di reddito

agrario e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:

che abbia lavorato almeno 150 giornate

ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

Per le imprese e professionisti che operano in assenza di dipendenti viene introdotto, sempre dal periodo di

imposta 2015, un credito di imposta pari al 10% dell’Irap lorda liquidata in dichiarazione annuale. Tale credito

potrà essere utilizzato in compensazione nel modello f24 nel limite del tetto di compensazione fissato in

700.000,00 euro annui a partire dall’anno nel corso del quale si presenta la dichiarazione Irap (quindi dal 1°

gennaio 2016).

Variazione delle aliquote

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (quindi con effetto già per

il 2014), vengono abrogate le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con

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ciò ripristinando le previgenti aliquote d’imposta nelle misure:

del 3,9% (aliquota ordinaria),

del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici),

del 4,65% (per le banche),

del 5,9 % (per le assicurazioni),

del 1,9% (per il settore agricolo),

fatti salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della determinazione

dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2014.

Oggetto: ENNESIMA RIAPERTURA (CON MODIFICHE) DEI TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge di Stabilità 2015 – L. n.190/14 – all’art.1, co.627 prevede la riapertura, per la dodicesima volta, dei

termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in

società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici,

società ed enti a esse equiparate di cui all’art.5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano

nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga

dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli artt.5 e 7 della

Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Va, inoltre, tenuto

conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall’art.7 D.L. n.70/11 e cioè la possibilità di compensare

l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.

Novità: rispetto alle precedenti rivalutazioni viene raddoppiata la misura delle imposta sostitutive per la

rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni

Le caratteristiche del provvedimento

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare

l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista

della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni,

corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, generando un carico tributario molto ridotto

rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.

Ad esempio, se un soggetto possiede un’area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di cessione il reddito

imponibile sarebbe dato dalla differenza - plusvalenza - tra corrispettivo percepito e costo di acquisto

rivalutato con i coefficienti Istat, e verrebbe assoggettato a tassazione separata. In alternativa, è possibile

corrispondere un’imposta con l’aliquota del 8% sul valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di

convenienza più accurati, dovrebbe generare un’imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso. In tal

modo, in buona sostanza, si azzera la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo si oppone

il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1°

gennaio 2015, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2015, che è

anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:

Possesso Redazione perizia

01.01.2015 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017

Versamento imposta

(1° rata)

Versamento

2° rata

Versamento

3° rata

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla

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data del 1° gennaio 2015, e, in particolare, l’aliquota dell’imposta varia come segue:

8% per i terreni agricoli e le aree edificabili;

8% per le partecipazioni qualificate;

4% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2015, può essere

diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.

Per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa,

purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2015.

Per i terreni, invece, la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché è

previsto che il valore che emerge sia quello minimo ai fini dell’imposta di registro, e quindi se ne deve tenere

conto ai fini della tassazione dell’atto. Va, tuttavia, segnalato come un recente indirizzo giurisprudenziale (vedi

sentenza Cassazione n.30729/11) ammetta la redazione della perizia posteriormente alla cessione,

circostanza, al contrario, ordinariamente ammessa per le partecipazioni.

Con riferimento ai terreni, inoltre, al fine di evitare che si applichi la citata presunzione secondo cui il valore

periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali,

l’Agenzia delle entrate (Risoluzione n.111/E/10) ha ritenuto possibile effettuare una nuova perizia al ribasso,

sostitutiva della precedente.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene,

per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla

stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall’esercizio in cui

il costo è stato sostenuto.

Lo scomputo di quanto pagato nelle precedenti rivalutazioni

In occasione della riapertura dei termini intervenuta con l’art.7 D.L. n.70/11, il Legislatore ha introdotto, al fine

di risolvere il vasto contenzioso che si era andato a creare, una norma regolatrice dei rapporti con eventuali

precedenti rivalutazioni.

Infatti, alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che un

soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente,

poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della

partecipazione si è modificato.

In proposito, l’Amministrazione finanziaria aveva sempre posto questa regola: con la seconda rivalutazione si

libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma; quella versata in precedenza non può

essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in

corso. In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in merito

alle tempistiche per la richiesta a rimborso.

L’articolo 7 D.L. n.70/11 modifica questa impostazione prevedendo la possibilità di imputare alla

seconda rivalutazione l’imposta già versata per attuare quella precedente.

Pur in assenza di uno specifico richiamo al citato articolo 7, assente peraltro anche nella disciplina recata dalle due

precedenti leggi di rivalutazione (Leggi di Stabilità 2013 e 2014), si ritiene che tale norma – in quanto a regime – sia

applicabile anche alla nuova riapertura dei termini tale opportunità che ricordiamo vale sia per la

rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni.

Di fatto, se ciò fosse possibile si avrebbe la seguente situazione:

Prima rivalutazione valore 50.000 euro – imposta dovuta 4% = 2.000 euro

Seconda rivalutazione valore 80.000 euro – imposta dovuta 8% = 6.400 euro

Sarà quindi possibile imputare il primo versamento di 2.000 euro alla seconda rivalutazione, così

corrispondendo a conguaglio solamente 4.400 euro.

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In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di imposta dovuta inferiore alla

prima, si esclude la possibilità di conseguire il rimborso dell’eccedenza.

Oggetto: SCADE AL 26 GENNAIO IL VERSAMENTO IMU PER I TERRENI “EX MONTANI” Entro il 26 gennaio scade il termine per il versamento dell’Imu relativa ai terreni ubicati nei Comuni che, a seguito

dell’emanazione del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, cessano di essere esenti dal tributo. Il

versamento dell’imposta dovuta, originariamente previsto per il 16 dicembre 2014, visto il ritardo con il quale è

stato pubblicato il decreto che individuata i Comuni non più montani, è stato appunto posticipato al 26 gennaio

2015. I terreni agricoli esenti

Sin dal 1993 sono esenti dal tributo comunale maggiore (prima Ici, ora Imu) i terreni ricadenti nei Comuni

cosiddetti “montani”, individuati originariamente dalla Circolare n.9/93: in detto elenco erano presenti circa i due

terzi dei Comuni italiani e non vi era alcuna differenziazione in ragione dell’utilizzo del terreno stesso.

Il decreto interministeriale 28 novembre 2014 ha rimodulato l’applicazione dell’esenzione dall’Imu, in attuazione

di quanto previsto dall’art. 22 c. 2 del DL 66/14. In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:

i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un’altitudine superiore ai 600 metri, individuati sulla base

dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (Istat),

tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;

i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella

previdenza agricola, dei Comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati

sulla base del medesimo elenco.

Conseguentemente, se l’altitudine del Comune è inferiore o uguale ai 280 metri, i terreni sono in ogni caso

imponibili.

I contribuenti che possiedono terreni che in forza di tale previsione hanno perso il diritto all’esenzione,

avrebbero dovuto procedere al versamento dell’Imu per l’anno 2014 in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.

Scadenza che però è stata prorogata dalla Legge di Stabilità per il 2015. La proroga

Confermando quando già previsto all’art.1, co.1 D.L. n.185/14 (non convertito), il comma 692 della Legge di

Stabilità 2015 stabilisce che il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (Imu), relativa al 2014,

dovuta a seguito dell’approvazione del decreto che ha rimodulato l’elenco dei Comuni montani, è prorogato al

26 gennaio 2015.

Detto comma regolamenta anche le modalità di calcolo dell’imposta, visto che alcuni regolamenti potrebbero

neppure aver disciplinato l’aliquota applicabile: nei Comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto

dell’esenzione, anche parziale, l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base

fissata dall’art.13 co.6 D.L. n.201/11 (quindi lo 0,76%). A meno che in detti Comuni non siano state approvate per

i terreni agricoli specifiche aliquote, nel qual caso si utilizzeranno i parametri di calcolo approvati.

I professionisti ed i collaboratori dello Studio rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore

approfondimento che si rendesse necessario in merito agli argomenti trattati. BGSM & Partners

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PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO 2015 AL 15 FEBBRAIO 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio al 15 febbraio 2015, con il commento dei termini di prossima

scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 D.L. n.70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

Venerdì 16 gennaio

Versamenti Iva mensili

Versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre, codice tributo 6012.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 D.P.R. n.100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il

secondo mese precedente.

Dichiarazioni d’intento

I contribuenti Iva mensili e trimestrali, devono effettuare l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni

di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di dicembre ovvero nell’ultimo trimestre 2014. Si ricorda che, ai

sensi dell’art.2, co.4 D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il

termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni

realizzate senza applicazione dell'imposta.

Pagamento dei contributi Inps

Pagamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di

dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai

compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

I sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di

lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui

redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di

agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Pagamento ritenute da parte condomini

Pagamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi

effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta

Versamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Martedì 20 gennaio

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale

adempimento con cadenza mensile.

Lunedì 26 gennaio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

I soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, devono presentare in via telematica l'elenco riepilogativo

degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

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Mercoledì 28 gennaio

Ravvedimento dell’acconto Iva 2014

Termine per effettuare il ravvedimento del versamento dell’acconto Iva 2014 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice

tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali) non effettuato lo

scorso 29 dicembre.

Lunedì 2 febbraio

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai

dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono effettuare l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti

intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/01/15.

Comunicazione black list – mensile e trimestrale

I contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi

c.d. “black-list”, tenuti a questo adempimento con cadenza mensile e trimestrale, devono presentare gli elenchi riepilogativi delle

operazioni effettate nel mese di dicembre o nell’ultimo trimestre 2014.

N.B. Si ricorda che il recente Decreto Semplificazioni è intervenuto modificando la periodicità delle comunicazioni black list

stabilendo che essa va effettuata con cadenza annuale (quindi non più mensile o trimestrale) e solo per operazioni di importo

complessivo annuale superiore a 10.000 euro (non più 500 euro). Nonostante la nuova previsione decorra già dal 2014, l’Agenzia

ha prima chiarito con Comunicato stampa del 19.12.2014 e poi ribadito con la Circolare n.31/E/14, che i contribuenti potranno

effettuare le residue comunicazioni relative al 2014 secondo la norma previgente e cioè secondo la loro cadenza mensile o

trimestrale.

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di dicembre, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori

san marinesi annotate sui registri Iva.

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