Le domande d’esame di Diritto Pubblico e Costituzionale...Per ulteriori approfondimenti o...

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per prepararsi alla prova orale Quesiti a risposta aperta 2 / c Le domande d’esame di c o u n t d o w n E Abilitazioni Concorsi Gruppo Editoriale Esselibri - Simone E SIMON EDIZIONI GIURIDICHE SERIE MANUALI Diritto Pubblico e Costituzionale Oltre 380 risposte complete Estratto della pubblicazione

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  • per prepararsi alla prova oraleQuesiti a risposta aperta

    2/c

    Le domande d’esame di

    countdownE Abilitazioni Concorsi

    Gruppo Editoriale Esselibri - Simone ESIMONEDIZIONI GIURIDICHE

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    DirittoPubblico e

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  • TUTTI I DIRITTI RISERVATI

    Vietata la riproduzione anche parziale

    Avviso agli esaminati

    Invia alla redazione Esselibri CountDown (Via F. Russo, n. 33/D - Napoli)oppure via e-mail all’indirizzo [email protected] le domande più origi-nali o complesse del tuo esame, anche corredate della tua risposta.I migliori suggerimenti saranno pubblicati.

    Ideazione, organizzazione e revisione a curadel dott. Federico del Giudice (docente universitario)

    Hanno collaborato a questa edizione le dott.sseGiovanna Cammilli e Chiara Schettino

    Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Esselibri S.p.A.(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

    Finito di stampare nel mese di febbraio 2009dalla «Litografia di Enzo Celebrano» - Via Campana, n. 234 - Pozzuoli (NA)

    per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80123 Napoli

    Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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  • PREMESSA

    Hai letto il manuale?Lo hai ripassato?Hai appreso i concetti fondamentali?Bene … adesso comincia la fase più difficile: quella di attrezzarti al me-glio per rispondere alle domande d’esame.Sappi che il docente, che ha una visione completa della disciplina, in seded’esame si aspetta che il candidato, più che esporre pedissequamente ilsingolo istituto, ne individui la ratio, i principi di base, i collegamenti conaltri istituti, operazione non semplice da compiere da parte dell’esaminan-do, ma di grande effetto.Ma c’è chi lo fa per te!Chi utilizza Count Down ha l’opportunità di «meditare», scorrendo le do-mande sui concetti appresi nella dimensione statica del testo istituzionale edi rielaborarli sotto l’aspetto dinamico del ragionamento, della riflessionee del giudizio personale.Count Down, in sostanza, costituisce un valore aggiunto al manuale, pertrasformare la conoscenza istituzionale in un apprendimento consapevole.Ecco lo scopo del volume!Count Down, dunque, non si limita a proporre le domande più «gettonate»,ma aiuta a ragionare sui singoli concetti ed istituti offrendo soluzioni checonsentono una preparazione che, oltre sulla memoria, si fondi anche sulragionamento.La struttura del volume è la seguente: ad una prima domanda generale,corredata di un percorso guidato in cui sono indicati i riferimenti normativie i passaggi salienti per articolare la risposta, seguono domande di appro-fondimento e/o collegamento che consentono al candidato di ampliare ildiscorso e, soprattutto, con la padronanza acquisita della materia e con unpo’ di machiavellica astuzia, indirizzare l’esame sugli argomenti sui qualisi sente sicuramente preparato.In bocca al lupo con Count Down!

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    ve; un ricco corredo di note esplicative nelle quali si è tenuto conto della dottrina dominante e delle più recentidecisioni della Cassazione e della Corte costituzionale; Riquadri (in grigio) nei quali si riporta il fondamentoed il fine per il quale la norma è stata emessa nonché il confronto con altri articoli o istituti simili.

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    all’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione della legge finanziaria 2008.

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    zialmente oggetto di domanda d’esame. L’ipercompendio presenta, in appendice, un glossario dei prin-cipali argomenti, indispensabile per colmare rapidamente le lacune finali prima della prova d’esame.

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  • PARTE PRIMA (*)NOZIONI DI TEORIA GENERALE

    Sezione Prima: Ordinamento giuridico, forme di Stato e digoverno, storia costituzionale italiana

    1. Che cosa si intende per ordinamento giuridico? ...... Pag. 91 bis. Quali sono le principali teorie sull’ordinamento giuri-dico?

    2. Quali sono le caratteristiche delle norme giuridiche? .. » 112 bis. Qual è la differenza tra le norme giuridiche e le normemorali e religiose? 2 ter. Quali sono gli altri caratteri dellenorme giuridiche?

    3. Quali sono gli elementi costitutivi della norma giuri-dica? .............................................................................. » 133 bis. Rispetto alle sanzioni come si possono classificare lenorme? 3 ter. Esistono norme prive di precetto, ma dotatesolo di sanzione? 3 quater. Tutte le norme sono cogenti, cioèsono imperative e contengono un comando?

    4. Cosa si intende oggi con il termine «Stato»? ............. » 154 bis. Quali sono le caratteristiche dello Stato odierno? 4 ter. La«spersonalizzazione» del potere dei governanti è ancora un obiet-tivo perseguito al giorno d’oggi? 4 quater. Il termine «Stato»nell’uso comune conserva sempre lo stesso significato?

    5. Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato? ......... » 185 bis. I concetti di popolazione e di Nazione. 5 ter. Diffe-renza tra patria e nazione. 5 quater. Differenza tra etnia erazza. 5 quinquies. Chi sono gli italiani non appartenentialla Repubblica? 5 sexies. Può esercitarsi la sovranità al difuori del territorio nazionale?

    6. Concetto ed applicazioni della cittadinanza .............. » 226bis. Cosa è la cittadinanza europea?

    (*) Ciascuna questione è organizzata sotto forma di «breve tesina» che va subito al «cuore»del problema per far sì che il candidato si confronti con una risposta completa caratterizzatada una scelta essenziale dei principali concetti per ottenere una valutazione d’eccellenza.Per ulteriori approfondimenti o precisazioni concettuali, si consulti il Dizionario GiuridicoSimone (cod. 581/1) che offre le definizioni fondamentali del diritto o il Lexikon di dirittopubblico e costituzionale (cod. LX2) che, in ordine alfabetico, espone più approfondita-mente il lessico giuspubblicistico.

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  • 7. Quali sono gli effetti della globalizzazione sulla so-vranità dello Stato? ..................................................... Pag. 26

    8. Cos’ è lo Stato laico? Può dirsi che oggi il nostro Paesepresenti tali caratteristiche? ....................................... » 278bis. Cosa sono i Patti lateranensi?

    9. Quali sono le modalità attraverso le quali assumonorilevanza nel nostro ordinamento le norme di origi-ne confessionale? ......................................................... » 29

    10. Quali sono i rapporti fra norme di provenienza bila-terale e norme costituzionali? ..................................... » 3010 bis. Gli accordi di Villa Madama del 1984 hanno copertu-ra costituzionale?

    11. Che cosa si intende per «forme di Stato» e quali sonole principali? ................................................................ » 3211 bis. Cosa si intende per Stato sociale?

    12. Quali sono le differenze fra Stato federale, Stato re-gionale e Stato accentrato? ......................................... » 33

    13. Descrivere le principali differenze fra governo par-lamentare e governo presidenziale. ............................ » 3513 bis. In cosa consiste la forma di governo semi-presiden-ziale?

    14. Quali sono i caratteri fondamentali dello Stato de-mocratico e sociale sorto dalle ceneri del fascismo? . » 3714 bis. Concetti di Stato sociale e Stato socialista. 14 ter. Comesi caratterizza oggi la forma di governo in Italia?

    15. Descrivere sinteticamente le principali caratteristi-che e differenze dello Statuto albertino rispetto allaCostituzione repubblicana. ......................................... » 4015 bis. Perché la Costituzione repubblicana è definita «rigi-da»? 15 ter. Esistono articoli della Costituzione che nemme-no una legge costituzionale può abrogare? 15 quater. Qualitipologie di norme sono contenute nella nostra Costituzione?15 quinquies. Le norme contenute nella Costituzione hannotutte identico valore? 15 sexies. Che differenza c’è tra Costi-tuzione formale e Costituzione materiale?

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  • 16. La tregua istituzionale e le vicende che portarono allanascita della Repubblica italiana e all’emanazionedella Costituzione. ....................................................... Pag. 4416 bis. Come ebbe luogo dopo la caduta del fascismo la scel-ta della forma repubblicana? 16 ter. Cosa si intese nel 1948con l’espressione conventio ad excludendum?

    17. Descrivere il ruolo dei partiti nel passaggio dallo Statoliberale a quello democratico. ..................................... » 4717 bis. Cosa si intende per partito di massa?

    18. Lo Stato democratico e sociale oggi ........................... » 4918 bis. Oggi si parla insistentemente di Terza Repubblica nel-la quale il sistema essenzialmente bipartitico farebbe lenta-mente traslare la forma di governo da «parlamentare» a «pre-sidenziale». 18 ter. Cos’è il Governo ombra (shadow cabinet)?

    Sezione Seconda: Le fonti del Diritto

    19. Cosa si intende per teoria generale delle fonti? ........ » 52

    20. In che modo vengono risolti i conflitti fra norme po-ste da fonti collocate sullo stesso piano? .................... » 5320 bis. Cos’è il criterio della competenza?

    21. Le norme poste dai regolamenti parlamentari pos-sono essere abrogate da una legge di rango costitu-zionale? ......................................................................... » 55

    22. Cosa si intende per fonti rinforzate? ......................... » 5622 bis. Le modifiche ai Patti lateranensi sono un esempio difonti rinforzate?

    23. Esistono limiti alla revisione costituzionale? ............. » 5823 bis. Cosa si intende per limiti impliciti?

    24. La decretazione del Governo: decreto legislativo edecreto legge. ................................................................ » 5924 bis. Cos’è il decreto legislativo? 24 ter. Quali sono i pre-supposti della decretazione d’urgenza? 24 quater. È possibi-le legittimamente reiterare i decreti legge? 24 quinquies. Qualè la differenza fra legge formale e legge sostanziale?

  • 25. Quali sono i rapporti fra fronti comunitarie e fontiinterne? Le modalità di attuazione degli obblighicomunitari. La legge comunitaria. ............................. Pag. 6325 bis. Qual è stato l’atteggiamento della Corte costituzionaledinnanzi a tale problema? 25 ter. Oltre all’applicazione direttadelle norme comunitarie esistono altre modalità per eseguire orendere operativi gli obblighi comunitari nel nostro Paese?

    26. Che cosa si intende per «sussidiarietà» legislativa? . » 65

    27. Come opera il meccanismo della delegificazione? .... » 6727 bis. Cos’è la deregulation?

    28. Chiarire i rapporti fra norme internazionali pattizie elegislazione statale e regionale. Le norme interposte . » 6828 bis. Cosa sono le norme interposte?

    29. Individuare i diversi tipi di regolamenti governativi,il loro fondamento e i loro contenuti. ......................... » 7029 bis. Con il termine «regolamento» si definiscono anchealtri tipi di fonti?

    30. Qual è la posizione degli Statuti degli enti locali nelsistema delle fonti? ...................................................... » 72

    31. Statuti delle Regioni speciali e Statuti delle Regioniordinarie: differenze. ................................................... » 7431 bis. Qual è la veste formale dello Statuto? 31 ter. Perchégli Statuti speciali hanno rango costituzionale?

    32. Che cosa sono i testi unici e che rango hanno nel si-stema delle fonti? ......................................................... » 7632 bis. Cosa sono i testi unici misti?

    33. Che differenza c’è fra principio di legalità e riservadi legge? ........................................................................ » 7833 bis. Quanti tipi di riserve di legge esistono?

    34. Cos’è l’interpretazione giuridica? .............................. » 80

    35. Cosa si intende per interpretazione analogica? ........ » 8135 bis. È possibile individuare altri metodi per coprire even-tuali lacune del diritto?

    Estratto della pubblicazione

  • Sezione PrimaOrdinamento giuridico,

    forme di Stato e forme di governo,storia costituzionale italiana

    1. Che cosa si intende per ordinamento giuridico?Le principali teorie.

    Concetto iniziale: delineare i tratti distintivi dell’ordinamento giuridico qualeespressione tipica del fenomeno sociale organizzato.

    Caratteristiche: precisare gli elementi tipici dei fenomeni sociali organizzati:• pluralità di persone;• ordine di norme;• sovranità o potere di comando;• effettività del potere.

    Altri elementi da evidenziare: il dibattito filosofico sulla natura del fenomenogiuridico e la storica contrapposizione fra teoria normativista (Kelsen - Bobbio) eteoria istituzionalista (Santi - Romano).

    Articolazione della risposta

    I gruppi sociali organizzati sono composti da una pluralità di persone epresentano un sistema di regole che ne disciplinano la vita di relazione(normazione).Tali regole devono essere prodotte da un potere sovrano e istituzionalizzatoche assicuri l’effettiva realizzazione degli scopi comuni (organizzazione) eche abbia capacità di coazione (attraverso l’irrogazione di sanzioni in casodi trasgressione); inoltre, tale potere deve giovarsi della reale adesione deicomponenti del gruppo ed essere da questi ultimi riconosciuto quale auto-rità sovraordinata, non derivata, finalizzata al perseguimento dell’interessegenerale (effettività).Se esistono tutti questi presupposti le suddette regole sono dette «normegiuridiche» e concorrono alla costituzione del relativo ordinamento. Piùprecisamente, si definisce ordinamento giuridico (o diritto oggettivo) ilsistema di norme giuridiche che disciplina la vita di relazione di un grupposociale stabile (altrimenti detto comunità).

  • Parte Prima - Sezione Prima10

    Si noti come fenomeno sociale e fenomeno giuridico siano reciprocamenteimprescindibili: come quest’ultimo si afferma solo laddove sorge una aggre-gazione umana, così lo sviluppo della società, per non cadere nell’anarchia,deve svolgersi all’interno di regole che disciplinino i rapporti fra i soggettiche la compongono (secondo l’antico brocardo ubi societas ibi ius).

    1 bis. Quali sono le principali teorie sull’ordinamento giuridico?

    Il concetto di ordinamento giuridico è da anni al centro del dibattito fragiuristi e filosofi del diritto.Una prima corrente di pensiero contemporanea identifica il fenomeno giu-ridico con le norme di diritto positivo, e viene denominata teoria normati-vista. Secondo il massimo esponente di questa teoria, il compianto giuristaviennese Hans Kelsen, seguito in Italia da Norberto Bobbio, l’ordinamen-to giuridico costituisce un sistema di norme, ciascuna delle quali trova lasua legittimazione in una norma di grado superiore, secondo uno schemapiramidale il cui vertice è rappresentato dalla Grundnorm, o norma fon-damentale, che si colloca al di fuori dell’ordinamento giuridico (sia inter-no che internazionale) e organizza in unità la pluralità delle norme di cuiquest’ultimo si compone.Si deve, invece, al giurista italiano Santi Romano l’idea, ispirata dalleriflessioni del transalpino Maurice Hauriou, che il fenomeno giuridico nonpossa ridursi esclusivamente ad un sistema di norme (cd. teoria istituzio-nalista). L’ordinamento giuridico si identifica, invece, con quella che Ro-mano definisce «istituzione», ossia un corpo sociale organizzato sovrano,effettivo e connotato da una relativa stabilità pur nel divenire dei suoi ele-menti personale (popolo) e reale (territorio).È, in questo modo, ipotizzabile una pluralità di ordinamenti giuridici (in-ternazionale, statale, regionale, della Chiesa, delle associazioni privateetc.), ciascuno dei quali legato agli altri da rapporti di riconoscimento, diindifferenza o di ostilità (si pensi alle associazioni criminali che hannoanch’esse il carattere e gli elementi delle «istituzioni», ma che si contrap-pongono allo Stato).

    Istituti collegati: norma giuridica; soggetto giuridico; persona; suddito(cittadino, straniero, apolide); popolo; territorio; Stato; sovranità (art. 1Cost.).

  • Ordinamento giuridico, forme di Stato e forme di governo, storia costituzionale italiana 11

    2. Quali sono le caratteristiche delle norme giuridiche?Differenza con le norme morali e religiose

    Concetto iniziale: identificare le caratteristiche delle norme giuridiche.

    Caratteristiche: precisare gli elementi caratteristici delle norme giuridiche:• imperatività; coercibilità; coattività;• generalità ed astrattezza;• novità e intersubbiettività.

    Differenze: diversità fra norme giuridiche e altre norme (sociali, morali, reli-giose).

    Articolazione della risposta

    Le norme giuridiche sono precetti o divieti imposti dallo Stato o al-tro ente dotato del potere coercitivo (1) e accompagnati dalla minacciadell’irrogazione di una sanzione (pena, ammenda, multa, sanzione am-ministrativa) in caso di inosservanza. In ciò consiste la coercibilità,imperatività o coattività, carattere esclusivo della norma giuridica checonnota l’ordinamento giuridico differenziandolo da altri ordinamenti(religioso, sportivo etc. dove le sanzioni sono prevalentemente di tipoultraterreno o si limitano a comminare la sola espulsione dal grupposociale).Negli ordinamenti giuridici complessi come quelli contemporanei, tutta-via, non ogni singola norma può identificarsi in un comando o in un divie-to o farsi accompagnare da una sanzione.

    Esistono, infatti, norme che attribuiscono capacità, diritti e poteri (permissive), normeche individuano fini da perseguire (programmatiche), norme che regolano la produzio-ne di altre norme giuridiche (metanorme come, per esempio, la norma base o normafondamentale di cui al quesito n. 1) o addirittura norme premiali (es.: sconti di pene aicd. «pentiti»). In molte di queste norme il carattere precettivo sussiste, ma non è imme-diato, e la coercibilità va intesa come capacità effettiva dell’ordinamento giuridico nelsuo complesso di affermarsi per ottenerne il rispetto con l’uso della forza o di altrimeccanismi a ciò preordinati.

    Le norme giuridiche sono, inoltre, astratte e generali in quanto si rivolgo-no ad un numero indeterminato di destinatari e sono suscettibili di regola-

    (1) Tale enti possono essere nazionali (es.: Regioni), sovranazionali (es.: Unione europea), internazio-nali (es.: Nazioni Unite).

  • Parte Prima - Sezione Prima12

    re un numero indefinito di casi (2). Ciò significa che tali norme disciplina-no fattispecie astrattamente previste, e non già situazioni concrete.

    La generalità e astrattezza non sono, tuttavia, caratteri immutabili, ma possono essere presentinelle norme con una certa graduazione: le norme transitorie, ad esempio, regolando il passaggiodalla vecchia alla nuova disciplina, si rivolgono a cerchie ristrette di situazioni e destinatari, mentrele cd. leggi-provvedimento sono caratterizzate da contenuti privi della generalità e dell’astrattezza(es.: leggi sulle espropriazioni, leggi sulle nazionalizzazioni, leggi che conferiscono determinatibenefici ad alcune categorie sociali: pensionati, disoccupati, piccoli imprenditori etc.).

    Le norme, infine, introducono prescrizioni che antecedentemente alla loroentrata in vigore non esistevano, oppure modificano o abrogano quellepreesistenti e, anche quando si limitano a reiterare precetti già presentinell’ordinamento, sicuramente rinnovano almeno la fonte che li ha prodot-ti. La novità è, quindi, un altro carattere essenziale delle norme giuridiche.

    2 bis. Qual è la differenza tra le norme giuridiche e le norme mo-rali e religiose?

    Rispetto alle norme morali e religiose, le norme giuridiche si distinguonoperché presentano il carattere della esteriorità, cioè incidono esclusivamen-te sui comportamenti esteriori dell’uomo, mentre le norme morali e religioseagiscono prima sulla sua coscienza (foro interno) e poi sull’azione.Solo le norme giuridiche, in quanto espressione della potestà d’imperiodello Stato (vedi domanda n. 1) sono in grado di comminare sanzioni cheimplicano, in caso di inosservanza del precetto, anche la coercizione fisi-ca; tutte le altre organizzazioni sociali, invece, possono al massimo espri-mere disapprovazione per i comportamenti dei propri componenti, fino adarrivare alla espulsione di questi ultimi o alla minaccia di sanzioni.

    2 ter. Quali sono gli altri caratteri delle norme giuridiche?

    Le norme giuridiche presentano ancora i caratteri della:

    — positività: esse fanno, cioè, riferimento ad interessi effettivamente vi-genti nella comunità; il carattere della positività risulta, quindi, stretta-

    (2) Si noti che, in generale, i caratteri dell’astrattezza e della generalità connotano tutte le norme dicarattere legislativo e i provvedimenti amministrativi generali; gli altri atti espressione della sovranitàstatale, invece, si caratterizzano per la loro determinatezza (es.: sentenze, licenze, autorizzazioni, che siindirizzano a soggetti concretamente identificati).

    Estratto della pubblicazione

  • Ordinamento giuridico, forme di Stato e forme di governo, storia costituzionale italiana 13

    mente connesso a quello della effettività, intesa come concreta efficaciadella norma;

    — intersubbiettività: esse sono tali, cioè, da creare relazioni ordinate tra isoggetti.

    Istituti collegati: precetto, sanzione, fonti del diritto (sezione seconda);norme perfette-imperfette, programmatiche, permissive, suppletive; nor-me in bianco; norme corporative; abrogazione.

    3. Quali sono gli elementi costitutivi della norma giuridica?

    Concetto iniziale: identificare i concetti di precetto e di sanzione.

    Altri elementi da evidenziare: il concetto di norma in bianco; l’eccezione all’art.25 (riserva di legge in materia penale) sancita dall’art. 90 (imputabilità del Presi-dente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione).

    Articolazione della risposta

    La norma giuridica, in quanto regola di comportamento obbligatoria pertutti i consociati, è composta da due elementi:

    — il precetto: cioè il comando in essa contenuto, con cui si impone alsuddito (cittadino, straniero presente sul territorio, persona giuridicaetc.) un certo comportamento che può essere positivo (es.: paga il debi-to) o negativo (non rubare);

    — la sanzione: cioè la minaccia di una punizione (pena detentiva, sanzio-ne pecuniaria etc.) come reazione da parte dell’ordinamento in caso diinosservanza del precetto.

    Si noti che nell’evoluzione degli ordinamenti giuridici le norme talvoltanon comminano una sanzione, ma prevedono la corresponsione di un pre-mio a determinate condizioni (es.: sconti di pena ai «pentiti», riduzionifiscali e/o altre facilitazioni per i soggetti che operino determinateassunzioni: donne, persone diversamente abili etc.). Pertanto oggi è venutomeno il binomio tradizionale precetto-sanzione.

    3 bis. Rispetto alle sanzioni come si possono classificare le norme?

    In base alla sanzione, le norme si distinguono in norme perfette, ossiamunite di sanzione (come le norme penali) e norme imperfette, che ne

    Estratto della pubblicazione

  • Parte Prima - Sezione Prima14

    sono, invece, prive (si pensi all’art. 315 c.c., che obbliga i figli a rispettarei genitori, ma non pone alcuna sanzione a carico di essi in caso di inosser-vanza).

    3 ter. Esistono norme prive di precetto, ma dotate solo di sanzione?

    Sì, esse sono dette norme in bianco: ne è esempio l’articolo 650 c.p., chepunisce genericamente l’inosservanza dei provvedimenti delle autorità. Intali casi il precetto in realtà esiste ma è espresso in forma generica, riman-dando per la sua determinazione ad altre fonti, eventualmente amministra-tive. La riserva di legge prevista dall’art. 25 Cost. (vedi domanda n. 33) inquesti casi non è violata, in quanto essa è solo tendenzialmente assoluta epuò essere integrata da fonti non legislative.Caso eclatante di norma in bianco in materia costituzionale è quello relati-vo ai reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione, previsti dall’art.90 Cost. con riferimento al Presidente della Repubblica.Tali reati si riferiscono a fattispecie indeterminate, che lasciano ampiadiscrezionalità nell’accertamento della loro configurabilità, nella determi-nazione concreta, cioè, di cosa debba intendersi per alto tradimento e at-tentato alla Costituzione da parte del Presidente.Ciò rappresenta una «rottura» (o quanto meno una deroga) della Costitu-zione, in quanto è contrario al citato principio della riserva di legge inmateria penale sancito dall’art. 25 Cost.

    3 quater. Tutte le norme sono cogenti, cioè sono imperative e con-tengono un comando?

    No, esistono norme «permissive» che non impongono ma consentono undeterminato comportamento. Esistono, poi, norme che impongono un com-portamento ma che possono essere derogate dai destinatari (normederogabili).Così, ad esempio, se le stesse regolano un rapporto ma le parti possonodisporre diversamente senza incorrere in sanzioni, si parla di normedispositive, che sono valide purché i comportamenti in deroga non sianocontrari all’ordine pubblico e al buon costume. Vi sono, inoltre, norme cheregolano un rapporto solo in mancanza di una espressa volontà delle parti,e sono dette norme suppletive.

    Estratto della pubblicazione

  • Ordinamento giuridico, forme di Stato e forme di governo, storia costituzionale italiana 15

    Istituti collegati: rottura della Costituzione; Presidente della Repubbli-ca; ordine pubblico; buon costume.

    4. Cosa si intende oggi con il termine «Stato»?

    Concetto iniziale: lo Stato moderno e contemporaneo; le diverse accezioni deltermini «Stato».

    Altri elementi da evidenziare: la «spersonalizzazione» del potere

    Articolazione della risposta

    Nella prima metà del XVII secolo, al progressivo declino della società feu-dale (organizzata in numerosi ed autonomi centri di potere) e della connes-sa economia curtense (basata prevalentemente sull’autoproduzione), feceeco, sul piano della elaborazione dottrinale dello Stato, il definitivosuperamento della teoria dei due «soli» (il Papa e l’Imperatore del SacroRomano Impero), elaborata da Dante in epoca medievale e da allora invo-cata a fondamento di una struttura marcatamente accentrata e verticisticadella comunità internazionale. Al culmine di questo processo, nel 1648 iltrattato di Westphalia pose fine al lungo conflitto tra Impero e monarchienazionali, sancendo la definitiva affermazione di queste ultime e segnandola nascita dello Stato modernamente inteso. Nacque, così, lo Stato moder-no, conseguenza anche della espansione economica e sociale dei ceti bor-ghesi strettamente legati alla riunif icazione dei feudi sotto le corone deimonarchi degli Stati assoluti, Stati in cui il sovrano gestiva tutti i poteri,essendo «absolutus», ossia sciolto da qualsiasi vincolo nei confronti deisudditi e degli altri centri di potere (3).Lo Stato moderno era caratterizzato, oltre che da una notevole concentra-zione di potere nelle mani del sovrano, anche da una burocrazia stabile(composta prevalentemente da «borghesi» fedeli alla corona), da un esercitoe una diplomazia permanenti, tutti alle strette dipendenze del monarca.Originariamente il monarca era considerato l’unico, legittimo titolare dellasovranità per volontà divina o per appartenenza alla dinastia regnante; suc-

    (3) Si ricordi che, al contrario, in Gran Bretagna, in conseguenza della contrapposizione alla Coronadella nobiltà, furono emanati una serie di atti considerati gli antenati degli Statuti e Costituzione euro-pee, dalla Magna Charta Libertatum (1215) alla Petition of Rights (1628), al Bill of Rights (1689),all’Act of Settlement (1701), che limitarono i poteri della corona nei confronti dei sudditi.

    Estratto della pubblicazione

  • Parte Prima - Sezione Prima16

    cessivamente, a seguito di un processo di «spersonalizzazione» del pote-re, si affermò l’idea che la sovranità spettasse di diritto all’ente-Stato, in-teso come soggetto distinto dai singoli individui preposti alla gestione delpotere politico. Dopo la Rivoluzione francese si ebbe un’ulteriore evolu-zione del concetto di «potere», parallelamente a quello di «nazione»: ilpotere sovrano appartenenva alla nazione, prima identificata nel ceto bor-ghese, poi nell’intero corpo sociale (divenuto pertanto «popolo sovrano»).

    4 bis. Quali sono le caratteristiche dello Stato odierno?

    Lo Stato, oggi, come detto (vedi domanda n. 1), costituisce una istituzionepolitica (perché diretta a fini generali) originaria, sovrana e indipendente(perché costituisce un’organizzazione che si autoafferma e non riconoscealcuna autorità superiore), giuridica (perché trova il proprio fondamento neldiritto e nel «monopolio legittimo dell’uso della forza» - WEBER), effettiva(in quanto idonea ad imporre la propria volontà ai consociati), spersonalizzata(perché prescinde dai soggetti che si succedono nell’esercizio del potere,perdendo, così, il carattere «dinastico» tipico dello Stato assoluto).Tra tali caratteri la «sovranità» è l’attributo che oggi sta gradatamente ve-nendo meno, in quanto lo Stato progressivamente delega (vedi art. 11 Cost.)un fascio sempre più ampio di competenze ed attribuzioni ad organizzazioniregionali, internazionali e sovranazionali, anche se per queste utlime limita-tamente a fini di pace e progresso civile, sociale ed economico.

    4 ter. La «spersonalizzazione» del potere dei governanti è ancoraun obiettivo perseguito al giorno d’oggi?

    Dal concetto di «spersonalizzazione» (vedi ante) deriva che i titolari deipubblici poteri debbano esercitare gli stessi in nome e per conto dello Sta-to, perseguendo l’interesse generale e collettivo e non interessi dinastici,personali o particolari.Ciò è possibile, in uno Stato di diritto, grazie alla rigidità della Costituzio-ne e alla portata delle leggi che presentano le caratteristiche della «genera-lità» ed «astrattezza» a tutela dei governati e spiega perché in uno Statodemocratico viga il principio elementare secondo cui tutte le leggi vengo-no emanate a favore dell’intera collettività.La «spersonalizzazione» della legge è stata elaborata dal Costituentedell’800 (sebbene Jean Bodin avesse già definito lo Stato moderno come

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  • Ordinamento giuridico, forme di Stato e forme di governo, storia costituzionale italiana 17

    ordinamento giuridico, impersonale ed astratto) in un’ottica ben precisa:«limitare» gli abusi del monarca, dopo l’entrata in vigore degli Statuti edelle Costituzioni, a garanzia dei cittadini e della collettività per cancellareogni retaggio dello Stato assoluto nel quale il re agiva in veste di supremolegislatore, amministratore e giudice.

    Oggi si assiste ad una progressiva erosione del fenomeno della «sper-sonalizzazione» del diritto:

    — lo Stato sociale richiede sempre più spesso interventi mirati per deter-minate categorie di soggetti, considerati più deboli e quindi meritevolidi una disciplina differenziata, nel rispetto del contenuto degli artt. 2, 3,co. 2 e 6 Cost.;

    — nel nostro Paese è particolarmente attuale e acceso, altresì, il dibattitopolitico sulle legittimità delle «leggi ad personam», provvedimenti cioè,tesi a favorire determinati soggetti o esponenti politici o economici.

    4 quater. Il termine «Stato» nell’uso comune conserva sempre lo stes-so significato?

    No, viene adoperato in diverse accezioni e indica fenomeni di diversa in-tensità e significato.

    In particolare si parla di:

    — Stato-comunità, per indicare tutta la comunità statale nel suo comples-so, titolare esclusiva della sovranità che esercita indirettamente (attra-verso lo Stato-apparato) e direttamente (attraverso il referendum e glialtri istituti di democrazia diretta). È detto anche Stato-ordinamento;

    — Stato-apparato, generica espressione che indica il complesso degli or-gani che esercitano le funzioni statali;

    — Stato-governo, con riferimento al complesso degli organi costituzio-nali espressione dello Stato-comunità. Tali organi partecipano tutti, invaria misura, alle funzioni dello Stato (costituente, politica, legislativa,amministrativa, giurisdizionale);

    — Stato-amministrazione, inteso come pubblica amministrazione, costi-tuita dal complesso degli organi che operano per il perseguimento con-creto di fini pubblici predeterminati, agendo nel rispetto della legge esullo stesso piano degli altri soggetti dell’ordinamento, anche se con unrelativo potere di supremazia su di essi.

  • Parte Prima - Sezione Prima18

    Istituti collegati: ordinamento; organi costituzionali; organi di rilievocostituzionale; sovranità; leggi provvedimento.

    5. Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?I concetti di nazione, etnia e razza.L’ultraterritorialità e l’extraterritorialità.

    Concetto iniziale: partire dalla nozione di Stato e identificare gli elementi che locostituiscono.

    Caratteristiche: precisare gli elementi costitutivi dello Stato:• sovranità;• territorio;• popolo.

    Altri elementi da evidenziare: precisare la differenza fra popolo, popolazione enazione. I casi di ultraterritorialità.

    Articolazione della risposta

    Lo Stato è un ordinamento giuridico rivolto a fini generali che esercita inmaniera esclusiva (4) il potere sovrano su un determinato territorio e acui sono necessariamente subordinati i soggetti che ad esso appartengono.Da questa definizione si evincono i suoi elementi costitutivi: sovranità, ter-ritorio e popolo.La sovranità è la potestà di governo suprema, esclusiva ed originaria, chenon riconosce, cioè, altri poteri a sé superiori, se non in via volontaria, esorge al momento stesso della nascita dell’organizzazione statale. Essaappartiene esclusivamente al popolo che la esercita attraverso i suoi rap-presentanti (assemblee legislative) o direttamente (es.: referendum).Lo stesso potere d’imperio, che si afferma nei confronti della comunitàinternazionale come effettiva e concreta indipendenza (sovranità ester-na), si manifesta nei confronti della comunità nazionale come supremazia

    (4) Si noti che tale «esclusività» viene progressivamente a ridursi in vista dell’integrazione sempre piùstretta con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionale (es.: Nazioni Unite) e sovranazionali(es.: Unione europea). Ciò è previsto dall’art. 11 della Costituzione, ai sensi del quale, l’Italia, incondizioni di parità con altri Stati, consente alle limitazioni di sovranità necessarie per la costituzionee il mantenimento di un ordinamento (nazionale o sovranazionale) che assicuri la pace e la giustizia frale nazioni.

    Estratto della pubblicazione

  • Ordinamento giuridico, forme di Stato e forme di governo, storia costituzionale italiana 19

    su ogni altro soggetto, ente od organizzazione (sovranità interna), e vieneesercitato su tutta la popolazione (cittadini, stranieri e apolidi) che risiedesul territorio.L’esatta delimitazione del territorio, a cui presiedono sia norme interneche consuetudini (5) e accordi internazionali, rappresenta, quindi, il pre-supposto per l’esistenza dello Stato delimitandone la sfera d’azione, non-ché una condizione essenziale per delineare per ciascuno Stato l’effettivoambito spaziale di esercizio della sovranità e per assicurarne, così, l’auto-nomia e l’indipendenza rispetto agli altri.La comunità umana che costituisce lo Stato identifica il popolo, ossia l’in-sieme degli individui ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce lostatus di cittadino, riconoscendo ad essi in via esclusiva un complesso didiritti e doveri (civici, politici e di libertà).

    5 bis. I concetti di popolazione e di Nazione

    Si ricordi che in un determinato territorio possono risiedere anche soggettistranieri o soggetti privi di qualunque cittadinanza (apolidi), che insiemeai cittadini, ne costituiscono la popolazione (diversa, dunque, dal concettodi popolo, inteso quale insieme dei cittadini stabilmente residenti nel terri-torio dello Stato).Soprattutto al giorno d’oggi esiste negli Stati dell’Europa occidentale unatendenza plurirazziale derivante dalla forte immigrazione da altri paesi,per cui è caduta l’identità Popolo-Nazione che nell’età moderna e contem-poranea è stata l’idea guida per la nascita e il consolidamento degli Stati. Ciòsignifica che oggi non tutti i cittadini di uno Stato debbono per forza appar-tenere alla stessa Nazione, come dimostra l’esistenza di Stati plurinazionali(in Europa, si pensi alla Svizzera o al preesistente Impero asburgico).

    L’ideale di «Stato nazionale», che identifica la collettività etnico-sociale caratterizzata dallacomunanza di lingua, razza, costumi e religione, nel corso del XIX secolo ha dato vitaall’unità d’Italia, cioè alla nascita dello Stato italiano (Regno d’Italia), riunendo tutti gliindividui di «nazionalità» italiana presenti nella penisola che erano, precedentemente, sud-diti di diversi Stati (Impero asburgico, Granducato di Toscana, Stato Pontificio, Regno del-le due Sicilie, Regno di Sardegna ed altri minori).L’idea di Nazione, dunque, ha costituito il nucleo ideologico di aggregazione del nuovo Stato.

    (5) Esistono, infatti, in materia di confini numerose regole consuetudinarie: ad esempio, se nell’ambito diun confine scorre un fiume, la linea coincide, per i fiumi navigabili, con il punto più alto della corrente (cd.thalweg), per quelli non navigabili è, invece, la linea mediana.

  • Parte Prima - Sezione Prima20

    5 ter. Differenza tra patria e nazione

    Il concetto di patria (richiamato nella nostra Costituzione all’art. 52) iden-tifica il bene supremo, comune ed indivisibile (art. 5 Cost.), nonché il pa-trimonio spirituale primario di tutti i cittadini.

    L’idea di «patria», come l’idea di «nazione», esprime comunanza di valori aprescindere dai particolarismi locali, ma si differenzia dalla nazione in quanto:

    — impone un limite positivo: che si sostanzia nell’impegno della sua di-fesa ad oltranza, f ino al sacrificio personale, da parte dei cittadini (lanostra Costituzione parla di «sacro dovere»);

    — è necessariamente legata all’idea di «Stato»: essa coincide con il territo-rio, le istituzioni ed i principi costituzionali dello Stato, che il cittadino èchiamato a difendere. Lo stesso non può dirsi per la nazione, come dimo-strano sia l’esistenza di numerosi Stati plurinazionali, sia la frammentazionedi una stessa nazione in una pluralità d Stati (si pensi agli individui di linguatedesca in Europa centrale o ai curdi in Medio Oriente);

    — adotta un simbolo formale: la bandiera, che accomuna i cittadini e cheè espressamente menzionata e tutelata dalla Costituzione (art. 12) e dal-le leggi penali. Essa sintetizza l’estensione simbolica, ma effettiva, delconcetto di patria. Le tre bande verticali uguali, infine, simboleggia-no i concetti di fratellanza, uguaglianza e libertà che rappresentano ilfondamento degli Stati democratici.

    5 quater. Differenza tra etnia e razza

    L’etnia è un concetto vicino a quello di nazione, in quanto anch’essa desi-gna una comunità caratterizzata da una comunanza di valori storici, lingui-stici, culturali.Essa ha, però, anche un valore politico, in quanto è il fondamento del plura-lismo democratico che tende a provocare il riconoscimento di particolari au-tonomie politiche e amministrative alle comunità stanziate su determinati ter-ritori ove esse rappresentino una cospicua parte della popolazione. Così l’art.6 della Cost., riconoscendo la tutela delle minoranze linguistiche, protegge etutela le minoranze, vietando anche ogni forma di discriminazione (confor-memente all’art. 3 Cost.), e prescrive azioni positive a tutela delle stesse.La razza, invece, mette in evidenza la sola componente biologica e affon-da le sue radici nei precedenti, non sempre condivisibili, della storia anticae recente.

    Estratto della pubblicazione

  • Ordinamento giuridico, forme di Stato e forme di governo, storia costituzionale italiana 21

    Quando, infatti, si identifica il popolo con la «razza» si è di fronte a perico-lose e non democratiche discriminazioni, contrarie ai diritti dell’uomo, e,come tali, bandite dall’ordinamento internazionale e dagli ordinamenti in-terni di tutti gli Stati democratici.Le non lontane vicende della Repubblica Sud-Africana e della Rhodesia(oggi Zimbabwe) ne sono un esempio; si trattava, infatti, di ordinamentifondati istituzionalmente sulla discriminazione razziale (apartheid), e perquesto motivo successivamente messi «al bando» da tutta la Comunità in-ternazionale.

    5 quinquies. Chi sono gli italiani non appartenenti alla Repubblica?

    Con questa espressione la Costituzione (art. 51) designa coloro che, puressendo di nazionalità italiana, non rivestono lo status di cittadini.Secondo una interpretazione restrittiva, in tale categoria, rientrano esclu-sivamente i residenti di nazionalità italiana dei territori ceduti, dopo la se-conda guerra mondiale, alla Jugoslavia e alla Francia.Altri, invece, secondo orientamente attualmente consolidato, conside-rano tali anche gli emigrati dall’Italia che, soprattutto per motivi di lavoro,abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana per acquisirne una straniera. Acostoro, in particolare, si indirizzano le attenzioni del Paese che, attraversoil Consiglio generale degli italiani all’estero (istituito con L. 368/1989)ne promuove lo sviluppo delle condizioni di vita al fine di tener semprevivi i vincoli con la nostra patria.Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono parificati ai citta-dini per quanto riguarda l’ammissione ai pubblici uffici e alle caricheelettive (D.P.R. 3/1957).

    5 sexies. Può esercitarsi la sovranità al di fuori del territorio na-zionale?

    Sì, in due casi. Nel caso di navi e aerei presenti in territorio internazionale secivili, dappertutto se militari. In questi casi si parla di «territorio fluttuante»,che viene considerato convenzionalmente ambito di esercizio della sovranità.Nel caso delle rappresentanze diplomatiche all’estero, dove lo spazioconcesso a queste ultime o alla residenza dell’agente diplomatico è consi-derato «immune» dalla sovranità dello Stato territoriale che non può acce-dervi, né esercitare su di esso il suo potere d’imperio, in applicazione del

  • Parte Prima - Sezione Prima22

    principio «ne impediatur legatio». Con riferimento al caso in esame, siparla alternativamente di «ultraterritorialità» o di «extraterritorialità» aseconda che si consideri l’estensione della sovranità dello Stato di apparte-nenza o i limiti cui è soggetta la sovranità dello Stato ospite.

    Istituti collegati: Stato; consuetudini internazionali; Stato fascista; Sta-to nazista.

    6. Concetto ed applicazioni della cittadinanza.In particolare la cittadinanza europea.

    Riferimenti normativi: art. 22 Cost., L. 5-2-1992, n. 91; D.P.R. 18-4-1994, n.362; art. 17 Trattato CE.

    Concetto iniziale: il concetto di cittadinanza; la cittadinanza europea.

    Caratteristiche:• acquisto della cittadinanza: per nascita, per estensione, per beneficio di

    legge, per naturalizzazione.• perdita della cittadinanza: rinunzia, assunzione d’impiego o prestazione

    del servizio militare in uno Stato estero.• riacquisto della cittadinanza: prestazione del servizio militare in Italia o

    accettazione d’impiego pubblico; rinuncia di ex cittadini alla cittadinanza este-ra; permanenza di un anno con residenza in Italia.

    • differenza tra cittadino e suddito.

    Articolazione della risposta

    La cittadinanza è la condizione giuridica di chi appartiene ad un deter-minato Stato; più propriamente è l’insieme dei diritti e dei doveri chel’ordinamento riconosce al cittadino.

    Mentre la «sudditanza» rappresenta la semplice sottoposizione dell’individuo (cittadino ostraniero) all’ordinamento territoriale dello Stato, la cittadinanza implica quel rapportostabile e indefettibile che lega il cittadino allo Stato (l’art. 22 della Costituzione, infatti,considera la cittadinanza un diritto inviolabile al pari del nome e della capacità giuridica e,quindi, vieta allo Stato di privarne, per motivi politici, il cittadino).

    Per la legge italiana, la cittadinanza si acquista:

    — per nascita: è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini (iussanguinis) e chi è nato nel territorio della Repubblica, se entrambi igenitori sono apolidi o ignoti, oppure se il figlio non segue la cittadi-

    Estratto della pubblicazione

  • Ordinamento giuridico, forme di Stato e forme di governo, storia costituzionale italiana 23

    nanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi apparten-gono (ius soli); è inoltre cittadino per la nascita il figlio di ignoti trova-to nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso dialtra cittadinanza.Secondo quanto stabilito dall’art. 2 D.P.R. 572/1993, il figlio, nato in Italia da genitoristranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita, qualora l’ordinamento delPaese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio natoall’estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da par-te dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all’adempimento di alcuneformalità amministrative da parte degli stessi;

    — per estensione: il matrimonio fa acquistare al coniuge, straniero o apo-lide la cittadinanza italiana, quando questi risieda da almeno sei mesinel territorio dello Stato, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimo-nio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione deglieffetti civili e se non sussista separazione legale. Acquistano la cittadi-nanza anche il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente che siaminore d’età (se è maggiorenne, può dichiarare, entro un anno dal rico-noscimento o dalla dichiarazione, di eleggere la cittadinanza determi-nata dalla filiazione) e il minore straniero adottato;

    — per beneficio di legge: lo straniero o l’apolide che abbia padre o madreo un ascendente in linea retta fino al secondo grado, cittadini per nasci-ta, può acquistare la cittadinanza se:a) presta servizio militare o assume un pubblico impiego e dichiara

    preventivamente di voler acquistare la cittadinanza stessa;b) al raggiungimento della maggiore età risiede da almeno due anni in

    Italia e dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanzaitaliana.Anche lo straniero, nato in Italia e che vi ha risieduto ininterrotta-mente, diviene cittadino se ne fa richiesta entro un anno dalraggiungimento della maggiore età;

    — per naturalizzazione: la cittadinanza può essere concessa con decretopresidenziale, sentito il Consiglio di Stato:a) allo straniero del quale il padre, la madre o uno degli ascendenti in

    linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che ènato nel territorio della Repubblica, e, in entrambi i casi, vi risiedelegalmente da almeno tre anni;

    b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, se dopol’adozione ha risieduto in Italia per almeno cinque anni;

  • Parte Prima - Sezione Prima24

    c) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel terri-torio della Repubblica o che abbia reso eminenti servizi all’Italia,ovvero quando ricorre un interesse eccezionale dello Stato;

    d) al cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, se risiededa almeno quattro anni nel territorio della Repubblica e all’apolideche vi risieda almeno da cinque;

    e) allo straniero che ha prestato servizio anche all’estero, per almenocinque anni alle dipendenze dello Stato.

    La cittadinanza italiana si può perdere:

    — per rinunzia, qualora il cittadino italiano risieda o stabilisce la residen-za all’estero, oppure, essendo figlio di persona che ha acquistato oriacquistato la cittadinanza, abbia raggiunto la maggiore età e sia inpossesso di altra cittadinanza;

    — per assunzione di un impiego o prestazione di servizio militare pressouno Stato estero, nel caso in cui non ottemperi, nel termine fissato, allaintimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l’im-piego, la carica o il servizio militare;

    — per assunzione di carica o impiego pubblico, prestazione di serviziomilitare, o acquisto volontario della cittadinanza presso uno Statoestero, in quel momento in stato di guerra con l’Italia.

    La cittadinanza italiana si può riacquistare:

    — per prestazione del servizio militare o accettazione di un impiegopubblico in Italia da parte di un ex cittadino, previa dichiarazione divolerla acquistare;

    — per rinuncia di un ex cittadino alla cittadinanza estera o all’impiegoo servizio militare all’estero, con trasferimento, per almeno due anni,della propria residenza in Italia e dichiarazione di volerla riacquistare;

    — per dichiarazione di volerla riacquistare dopo aver ristabilito, da al-meno un anno, la residenza nella Repubblica;

    — dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territoriodella Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

    6bis. Cosa è la cittadinanza europea?

    In base ad essa il cittadino gode una serie di diritti (es.: diritto al voto,diritto a subire l’estradizione solo nei casi previsti dall’art. 26 Cost.), ma èsoggetto anche ad oneri e obblighi (art. 54: fedeltà alla Repubblica, etc.)

    Estratto della pubblicazione

    PREMESSAPARTE PRIMA (*) NOZIONI DI TEORIA GENERALESezione Prima Ordinamento giuridico, forme di Stato e forme di governo, storia costituzionale italiana