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1 Camera di Commercio di Camera di Commercio di Camera di Commercio di Camera di Commercio di Alessandria 20 novembre 2019 Alessandria 20 novembre 2019 Alessandria 20 novembre 2019 Alessandria 20 novembre 2019 Le bevande alcoliche e il vino nel regime delle accise Direzione Interregionale per la Liguria il Direzione Interregionale per la Liguria il Direzione Interregionale per la Liguria il Direzione Interregionale per la Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta Piemonte e la Valle d’Aosta Piemonte e la Valle d’Aosta Piemonte e la Valle d’Aosta Ing. Rosaria Stefanizzi Ing. Rosaria Stefanizzi Ing. Rosaria Stefanizzi Ing. Rosaria Stefanizzi Ufficio delle Dogane di Alessandria Ufficio delle Dogane di Alessandria Ufficio delle Dogane di Alessandria Ufficio delle Dogane di Alessandria CONCETTI GENERALI Dal 1 gennaio 1993, gli scambi fra i Paesi membri dell’Unione Europea avvengono nel rispetto di una normativa unitaria; la direttiva 92/12 istitutiva del regime delle accise, e successivi regolamenti applicativi, hanno dettato regole comuni per la specifica, le detenzione e la circolazione dei prodotti soggetti: oli minerali, alcol etilico e tabacchi lavorati. Gli Stati membri hanno recepito con propria normativa la direttiva comunitaria, nel rispetto dei principi fondamentali. Con efficacia 1° aprile 2010, la direttiva 2008/118 ha abrogato la 92/12. L’Italia ha recepito la Direttiva con il D. Lgs. 29/3/2010 n. 48 2

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Camera di Commercio di Camera di Commercio di Camera di Commercio di Camera di Commercio di Alessandria 20 novembre 2019 Alessandria 20 novembre 2019 Alessandria 20 novembre 2019 Alessandria 20 novembre 2019

Le bevande alcoliche e il vino nel regime delle accise

Direzione Interregionale per la Liguria il Direzione Interregionale per la Liguria il Direzione Interregionale per la Liguria il Direzione Interregionale per la Liguria il Piemonte e la Valle d’AostaPiemonte e la Valle d’AostaPiemonte e la Valle d’AostaPiemonte e la Valle d’Aosta

Ing. Rosaria StefanizziIng. Rosaria StefanizziIng. Rosaria StefanizziIng. Rosaria StefanizziUfficio delle Dogane di AlessandriaUfficio delle Dogane di AlessandriaUfficio delle Dogane di AlessandriaUfficio delle Dogane di Alessandria

CONCETTI GENERALI

Dal 1 gennaio 1993, gli scambi fra i Paesi membri dell’UnioneEuropeaavvengono nel rispetto di una normativa unitaria; ladirettiva 92/12istitutiva del regime delle accise, e successivi regolamenti applicativi,hanno dettato regole comuni per la specifica, le detenzionee lacircolazione dei prodotti soggetti:oli minerali, alcol etilico e tabacchilavorati .Gli Stati membri hanno recepito con propria normativa la direttivacomunitaria, nel rispetto dei principi fondamentali.

Con efficacia 1° aprile 2010, la direttiva 2008/118 ha abrogato la 92/12.

L’Italia ha recepito la Direttiva con il D. Lgs. 29/3/2010 n. 48

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CONCETTI GENERALI

In Italia, allo stato attuale, il Decreto Legislativo n. 504del 26.10.95(Testo Unico delle Accise) e il Decreto Ministeriale del 25.3.1995, n.210 (aggiornato dal decreto ministeriale del 19.5.1997, n.148),regolamentano la produzione, la detenzione e la circolazione dei prodottisoggetti ad accisa.In ultimo, il DM 27.3.2001, n.153, regolamenta lo specificosettoredell’alcol e delle bevande alcoliche.

Il principio di base nel regime delle accise, è l’esigibilità dell’impostaal momento dell’immissione in consumo nel paese destinatario (art. 2T.U.A.).

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Le novità contenute nel Decreto di recepimento della Direttiva 118/08 – D. Lgs. 29/3/2010 n. 48

TU accise modificato

• Inserimento CAPO III bis - tabacchi lavorati

• Inserimento artt. 62 bis e ter I.F. fiammiferi e conseguenti modifiche allegato I TUA

• Inserimento nuove figure fiscali di destinatario/speditore registrato

• Modifiche procedure circolazione in sospensione e-AD

• Modifiche artt. 1/3/12/14/15/17/18/19/61

• Sostituzione artt. 2/4/5/6/7/8/9/10/11/13/62

• Inserimento artt. 10 bis e ter (vendite a distanza)

• Modifiche formali e di adattamento ai nuovi regimi previsti (es Lire/Euro)

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DEFINIZIONI

Accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo deiprodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche,dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioniindirette previste dal Titolo III del TUA;

Prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regimefiscale delle accise;

Prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale ildebito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;

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DEFINIZIONI

Deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati,detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime disospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilitedall'Amministrazione Doganale ( CONCETTI GENERALI :ART. 5TUA ; ALCOLI E LE BEVANDE ALCOLICHE: ART. 28 TUA – D.M.n. 153/2001 )

Depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

Regime sospensivo:il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, allatrasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggettiad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad unregime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilità dell'accisa odel verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

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DEFINIZIONI

Destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolaredi deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria aricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti adaccisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dalterritorio dello Stato; DETTAGLI:ART 8 TUA

Speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzatadall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio dellasua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivoa seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79del regolamento (CEE) n. 2913/92; DETTAGLI:ART 9 TUA

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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE

PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO 1/4

• D. Lgs. n.504 del 26/10/1995. Testo unico delle disposizioni legislativeconcernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzioni penali e amministrative.

• D.M. n.153 del 27/03/2001. Regolamento relativo al controllo dellafabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilicoe delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonchèall'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico edisopropilico e sulle materie prime alcoligene

• D.M. del 01/08/1986. Disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilicoed isopropilico

• D.M. 13/1/1994, garanzia per la circolazione intracomunitaria

• D.M. n.210 del 25/03/1996. Regolamento sull'estensione allacircolazione interna le disposizioni relative alla circolazioneintracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise (istituzionein Italia dei DAA e DAS).

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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO 2/4

• D.M. n. 524 del 09/07/1996. Regolamento recante norme perdisciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usiesenti da accisa

• D.P.R. 14/8/1996 n. 472, soppressione bolla accompagnamento beniviaggianti

• D.M. n.689 del 12/12/1996. Regolamento recante norme perl'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e suiconsumi.

• D.M. 26/6/1997 n. 219, esenzione dal contrassegno stato e da vincoli dicircolazione e deposito per talune bevande a gradazione nonsuperiore a11° vol

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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE

PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO 3/4

• D.P.R. 16/7/1997 n. 297, Regolamento per la produzione e commercializzazione delle acqueviti, grappa, brandy italiano e liquori

• D.M. 18/9/1997 n. 383, cali di lavorazione

• L. 23/12/1998 n. 448 art. 21 , soppressione diritto licenza minuta vendita

• L. 18/2/1999 n.28 art. 23, esenzione bolla accompagnamento per vino e prodotti vinosi

• D.M. n.55 del 13/01/2000. Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise.

• L. 21/12/2000 n. 342 art. 59 , modifica art art. 4 e art 7 TUA (irregolarità e furti)

• L. 23/12/2000 n. 388, art. 28 sposta pagamenti accisa dal 15 al 16 ed introduce possibilità F24 10

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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE

PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO 4/4

• D.P.R. 18/5/2001 n. 310, semplifica gestione depositi fiscali prodotticonfezionati in depositi doganali Tipo A e di esercenti autotrasportomerci ed abroga precedente Regolamento (R.D. 25/11/1909 n.762)

• D.M. 26/7/2001 n. 340, modifiche al D.M. 524/96

• D.M. 10/10/2003 n. 322, Regolamento sui contrassegni di Stato

• D.M. n.96 del 20/02/2004. Regolamento recante agevolazioni fiscali albioetanolo di origine agricola (ai sensi dell'art.22, della Legge23/12/2000, n.388)

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Normativa specifica

Insieme alle disposizioni generali di cui al Capo I del Tua (articoli da 1 a 19), bisogna citare il Capo III del TUA relativo all’ alcole e alle bevande alcoliche.

• In particolare:

• Sezione I - disposizioni di carattere generale;

• Sezione II - alcole etilico;

• Sezione III – birra;

• Sezione IV – vino;

• Sezione V – bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;

• Sezione VI - prodotti alcolici intermedi

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Normativa specifica

Di particolare rilievo sono le norme regolamentari riportate nel DM n.153/2001.

In particolare:

• Capo I – controlli sulla fabbricazione, trasformazione e detenzionedell’alcole etilico e delle bevande alcoliche in regime sospensivo;

• Capo II – applicazione dei contrassegni di Stato;

• Capo III – controlli sul deposito dell’alcole etilico e delle bevandealcoliche, assoggettati ad accisa, e regime di circolazione;

• Capo IV – vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico eisopropilico nonché sulle materie prime alcoligene;

• Capo V – disposizioni comuni transitorie e finali.

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CLASSIFICAZIONE DELL’ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE

CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE

• Reg. CEE n. 1601/91 del 10.6.1991, concernente la definizione,designazione e presentazione dei vini aromatizzati, dellebevandearomatizzate a base di vino dei cocktail aromatizzati di prodottivitivinicoli;

• Reg. CE n. 110/2008 del 15.1.2008, concernente la definizione,designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose;

• D.P.R. 16.7.1997 n. 297, Regolamento sulla produzione ecommercializzazione delle acqueviti, della grappa, del brandy italianoe dei liquori;

• L. 20.2.2006 n. 82, disposizioni di attuazione della normativacomunitaria sul vino.

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CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

Distillati, ottenuti dalla distillazione di mosti fermentati di frutta, cereali:

Liquori, ottenuti dai distillati con aggiunta di zucchero, infusione di erbe, essenze:

• acquaviti di vino (brandy, cognac) - acquaviti di vinaccia (grappa)

• - distillati di cereali (whisky) - distillati di canna (rum)

• - distillati di agave (tequila) - distillati di frumento (vodka)

• - distillati di ginepro (gin) - distillati di frutta

con contenuto alcolico compreso tra il 40% e il 50%

CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

Liquori, ottenuti dai distillati con aggiunta di zucchero, infusione di erbe, essenze:

• - amari - limoncello

• - nocino - ecc. Con contenuto alcolico compreso tra il 27% e il 50%

• Birra, ottenuta dalla fermentazione alcolica di cereali maltati: -analcolica (<1,2%) - normale (3,6~4,6%) - doppio malto (>5%) - light (1,2~3,5%) - speciale (4,3~5%)

Con contenuto alcolico tra l’ 1% e il 9%

Vino, sidro, idromele, ottenuti dalla fermentazione (totale o parziale) rispett. di uva, frutta, miele.

Spumanti, ottenuti dalla fermentazione di uva entro contenitori chiusi per mantenere la CO2 con contenuto alcolico tra il 8,5% e il 18% -

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CLASSIFICAZIONE COMMERCIALE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

Vini liquorosi: vino base di almeno 12°; l’incremento alcolico può essereottenuto an-che per concentrazione a freddo. Esempi tipici: Marsala,Moscato passito, Porto, Sherry.

Vini aromatizzati: provengono da vini nazionali (almeno 70%);contengono sostanze aromatizzanti (erbe, spezie). Esempitipici: iVermouth.

Con contenuto alcolico tra il 15% e il 22

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Codice di Nomenclatura combinata

• L'individuazione del codice nomenclatura combinata (NC) del codice della tariffa integrata della Comunità Europea (TARIC ) delle merci è fondamentale per la corretta esecuzione di tutte le operazioni di import-export

Il codice di nomenclatura combinataè un codice numerico di8 cifre,mentre il codice TARIC è di 10 cifre, di cui le prime 8 coincidono con ilcodice NC e le ultime due cifre identificano le sottovoci TARIC.

Per trovare con maggiore facilità i codici che interessano,per ottenerne unrapido riscontro o per verificarne in tempo reale i codici aggiornati, èsufficiente consultare il sito dell'agenzia delle dogane:

Si entra così nella Tariffa doganale d'uso integrata,in cui le diverse tipologie merceologiche sono distinte in 22 sezionizionizionizioni.

www.adm.gov.itwww.adm.gov.itwww.adm.gov.itwww.adm.gov.it

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CLASSIFICAZIONE DELL’ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE

CLASSIFICAZIONE FISCALE

Riguardo al regime fiscale sono soggetti ad accisa (art. 27) l’Alcool etilico, la Birra, il Vino, le Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra ed i Prodotti alcolici intermedi. La loro definizione è data da:

• - art. 32 per l’Alcool etilico (N.C. 22.07 e 22.08 nonché , se > 22% vol. , N.C. 22.04, 22.05, 22.06)

• -Art. 34 per la Birra (N.C. 22.03 e qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande analcoliche della N.C. 22.06)

• -Art. 36 per il Vino (N.C. 22.04 e 22.05)

• -Art. 38 per le Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (N.C. 22.06 e quelli delle N.C. 22.04 e 22.05 non rientranti nel vino)

• - art. 39 per i Prodotti alcolici intermedi (N.C. 22.04, 22.05 e 22.06 , non rientranti negli art. 34,36 e 38).

Le voci di N.C. sono quelle vigenti al 1.10.1994 (art. 67 TUA).

CLASSIFICAZIONE FISCALE DEI PRODOTTIALCOLICI

Alcol etilico, acqueviti, liquori ed altre bevande spiritose (art.32 TUA)

• codici NC 2207, 2208 con titolo alcolometrico effettivo > 1,2%

• codici NC 2204, 2205, 2206 con titolo alcolometrico effettivo > 22%

• bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione

• ‐Birra (art.34 c.2 TUA)

• codici NC 2203, 2206 con titolo alcolometrico effettivo > 0,5%

• ‐Prodotti intermedi alcolici (art.39 c.2 TUA)

• codici NC 2204, 2205, 2206, diversi dai precedenti casi, con titolo alcolometrico effettivo > 1,2% e ≤ 22%

• qualsiasi bevanda fermentata tranquilla con titolo alc.> 5,5% o gassata con titolo > 8,5% che non derivi interamente da fermentazione

• (titoli alcolici riferiti al volume a 20°C

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NOTE SULLA CLASSIFICAZIONE FISCALE

Art. 36 – Vino

L’articolo non comprende:

• -Le vinacce, in quanto N.C. 23.08

• -Le fecce, in quanto N.C. 23.07

• -I succhi d’uva, in quanto N.C. 20.90.60 Art. 38 –Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra L’articolo comprende anche:

• -I vinelli, in quanto N.C. 22.06.10.10

• -I mosti ( > 1,2% vol.), in quanto N.C. 22.04

• -I sidri, in quanto N.C. 22.06.00

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VINO(Art. 36 – T.U.A.)

Si intendono per“vino tranquillo” tutti i prodotti di cui ai codiciNC 2204 e 2205:

a) con titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 manon al 15 percento in volume, purchè l’alcol derivi interamente da fermentazione.

b) con titolo alc. eff. sup. al 15 ma non al 18 per cento in volume, purchèottenuti senza arricchimenti e l’alcol derivi da fermentazione

Si intendono per“vino spumante”tutti i prodotti di cui ai codiciNC 2204 10, 2204 2110, 1204 2910 e 2205:

a) Con tappo a fungo tenuto da fermagli o con sovrapressione dovuta aCO2 in soluzione di almeno 3 bar

b) Hanno titolo alc. sup. all’1,2 ma non sup. al 15 per cento involume,purché l’alcol derivi da fermentazione

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(Art. 27 - D.Lgs 26.10.95, n. 504)

• Sono sottoposti ad accisa labirra, il vino, le bevandefermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcoliciintermedie l’alcool etilico.

• La produzione del vino può avvenire in impianti gestiti da:

- depositari autorizzati (depositi fiscali)

- piccoli produttori

In Italia il vino è sottoposto ad accisa con aliquota riferita adettolitro di prodotto finito:attualmente l’aliquota è pari a ZERO.

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IL DEPOSITO FISCALE(art. 5, D.lgs 504/95)

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DEPOSITO FISCALE

Nel settore dell’alcool etilico il regime dideposito fiscale[art.28 TUA] puòessere consentito per:

• 1)impianti di produzione (distillerie di alcol, cantine di vino conproduz.>1000hl/anno)

• 2)opifici di rettificazione e trasformazione prodotti soggetti

• 3)impianti di condizionamento prodotti soggetti

• 4)depositi doganali privati

• 5)magazzini sussidiari di fabbrica

• 6)depositi commerciali all’ingrosso, magazzini di invecchiamento,commercianti di vino intra-UE

• 7)magazzini invecchiamento acqueviti. Per altri settorisi veda l’art. 28TUA. Sono escluse dal regime di deposito fiscale le fabbriche tassate subase forfettaria (art. 5). Nei recinti dei depositi fiscalinon possono esseredetenuti prodotti ad accisa assolta, eccetto quelli strettamente necessari alconsumo aziendale, stabiliti dall’Ufficio 25

DEPOSITO FISCALE(art. 5, D.lgs 504/95)

La cauzione sul depositoI depositari autorizzati sono tenuti alla prestazione di undeposito cauzionale agaranzia del prodotto detenuto in sospensione di accisa. L’importo viene calcolato infunzione dell’accisa gravante sul quantitativo massimo stoccabile di prodotto, nelleseguenti misure:

• -per opifici di produzione di alcool e prodotti intermedi:1%

• -per opifici di rettificazione o di trasformazione di alcool : 1%

• -per magazzini di invecchiamento: 1%

• -per altri impianti nel settore degli spiriti: 10%

• -per prodotti condizionati muniti di contrassegno fiscale: 100%

Le percentuali indicate sono riferite all’accisa che gravasulla massima capacitàdetenuta .La cauzione non può essere inferiore all’ammontare dell’accisa dovuta allepreviste scadenze. Pertanto, se tale ammontare è superiorea quello come sopradeterminato la cauzione è adeguata all’accisa dovuta sui prodotti immessi inconsumo..

DEPOSITO FISCALE(art. 5, D.lgs 504/95)

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• La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti adaccisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale.

Il deposito fiscale è identificato da unCODICE D’ACCISA(Art. 28 – T.U.A.)• Il regime di deposito fiscale è consentito per i seguenti impianti:

………d) nel settore vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dallabirra :

1) cantine e stabilimenti di produzione >1000 hl/anno2) impianti di condizionamento e di deposito che effettuanomovimentazioni intracomunitarie

DEPOSITO FISCALE(art. 5, D.lgs 504/95)

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Si definiscepiccolo produttore colui che produce in mediameno di 1.000ettolitri di vino all’anno, con riferimento all’ultimo quinquennio.

Fino al permanere dell’aliquota zero sul vino, sono previsti per il piccoloproduttore:

– emissione DA anche per transito comunitario– esonero dall’obbligo del prestare cauzione

Restano ferme le altre incombenze stabilite dalla normativa fiscale:

� spedizione a soggetto autorizzato� pagamento dell’accisa a destino(direttiva CEE 92/12 art.29).� obbligo di presentazione all’UFFICIO DELLE DOGANE, entro ilquinto giorno di ciascun mese, di un riepilogo delle spedizioniintracomunitarie effettuate nel mese precedente (art.8 DM153/2001)

PICCOLI PRODUTTORI(art. 37, comma 1 – D.lgs 504/95)

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AUSTRIA ( AT ) SIBELGIO ( BE ) SIBULGARIA ( BG ) ??CIPRO ( CY ) SIDANIMARCA ( DK ) NOESTONIA ( EE ) NOFINLANDIA ( FI ) NOFRANCIA ( FR ) NOGERMANIA ( DE ) SIGRECIA ( EL ) SIIRLANDA ( IE ) NOITALIA ( IT ) SILETTONIA ( LV ) NOLITUANIA ( LT ) NOLUSSEMBURGO ( LU ) SIMALTA ( MT ) SIPAESI BASSI ( NL ) NOPOLONIA ( PL ) NOPORTOGALLO ( PT ) SIREGNO UNITO ( UK ) SIREPUBBLICA CECA ( CZ ) NOREPUBBLICA SLOVACCA ( SK ) SIROMANIA ( RO ) SISLOVENIA ( SI ) ??SPAGNA ( ES ) NOSVEZIA ( SE ) NOUNGHERIA ( HU ) SI

Dispensa per i piccoli

produttori dagli obblighi relativi alla circolazione

e al deposito

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PICCOLI PRODUTTORI

Con nota del 26 maggio 2004 prot. 1646 l'Agenzia delle Doganeha comunicato che :

"....l'elenco degli Stati membri che prevedono le agevolazioniin esame, ha come finalità esclusiva quella di consentire allevarie amministrazioni nazionali di essere informate del fattoche, per le spedizioni di vino che giungono da tali Paesi, ilprodotto non sarà scortato dalla documentazione prevista dalregime delle accise ma da quella stabilita dalle normecomunitarie del settore agricolo (D.A. - allegato III delregolamento 884/2001).

Le spedizioni in partenza dagli Stati che, invece, nonprevedono le forme di agevolazione fiscale consentite dal ....art.29 della direttiva 92/12/CEE, saranno, ovviamente,accompagnate dai DAA o DAS, secondo le disposizionidettate in materia di accisa.

Quanto sopra confermato dall’art.40 della direttiva CE 2008/118

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Richiesta di autorizzazione all’esercizio di un deposito fiscale (art. 1 DM 153/2001)

Istanza all’UFFICIO DELLE DOGANE competente per territori o (comma1)

produttori o trasformatori 90 ggprima dell’inizio attivitàdepositi commercio intrac. 60 ggprima dell’inizio attività

Oltre ai dati identificativi della ditta, dovranno essere descritte:• le apparecchiature e i processi di lavorazione, nonché la potenzialità degli

impianti,• le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione e

l’acquisizione dell’energia,• materie prime, prodotti finiti, numero e capacità dei serbatoi e contenitori,• eventuali strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei

semilavorati e dei prodotti finiti,• le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono

attivare per la gestione del deposito fiscale

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Documentazione tecnica allegata all’istanza -(comma 2)

• planimetria (con recinzione)• schema degli impianti• tabelle di taratura dei serbatoi• documentazione sugli strumenti di misura• diagramma quantificato del flusso di materia• relazione descrittiva dei processi di generazione, trasformazione e utilizzazione

dell’energia con l’indicazione dei parametri di consumo relativi alle attività fiscalmente rilevanti.

Per il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sonopreviste le tabelle di taratura solo per i serbatoi di capacità superiore a 10hl.

Per quelli inferiori ai 10 hl , inclusi i contenitori mobili, deve essere soltantodenunciata la capacità nominale.

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Tabelle di taratura

Con note dell’Agenzia delle Dogane del 16.10.2002 e del 2.12.2002, è statochiarito che per i serbatoi presenti nei depositi fiscali alla data di cui soprale tabelle di taratura sono obbligatorie per queivasi, di capacità superioreai 10 hl, che sono colmi solo in parte. In questo caso è possibile utilizzareun vaso campione, di capacità geometrica idonea, che consenta,in caso dinecessità, la misurazione per travaso del prodotto contenuto negli altriserbatoi.Per i serbatoi dichiarati sempre pieni o sempre vuoti l’obbligo viene assoltocon la sola dichiarazione della singola capacità dei serbatoiPer i nuovi serbatoi o contenitori dicapacità superiore ai 10 hl, ildepositario autorizzato dovrà presentare ai competenti uffici, oltre alladenuncia di variazione di consistenza del deposito, anche le tabelle ditaratura, regolarmente sottoscritte.

Le tabelle di taratura sono un mezzo per accertare la quantità diprodotto presente in un contenitore,mediante la misura dell’altezzadel prodotto stesso.Redatte da ditte specializzate o da professionisti esterniovvero da tecniciinterni all’azienda, dovranno essere sottoscritte dal titolare del depositofiscale.

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Tabella di taratura del serbatoio in acciaio inox - n. 12

cm 0 = lt 227

cm 20 = lt 416

cm 40 = lt 605

cm 60 = lt 794

cm 80 = lt 983

cm 100 = lt 1.172

cm 120 = lt 1.361

cm 140 = lt 1.550

cm 160 = lt 1.748

cm 180 = lt 1.928

cm 200 = lt 2.117

cm 220 = lt 2.306

- 260

- 240

- 220

- 200

- 180

- 160

- 140

- 120

- 100

- 80

- 60

- 40

- 20

- 0

(in cm)

cm 230 = lt 2.401

cm 240 = lt 2.440

cm 250 = lt 2.460

cm 258 = lt 2.472

n. 12

hl 25

Capacità effettiva litri 2.472 –progressione nella parte cilindrica

lt 9,45 per cm

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Tabella di taratura del serbatoio in acciaio inox – a tetto mobile

cm 0 = lt 0

cm 2 = lt 1

cm 4 = lt 3

cm 6 = lt 7

cm 8 = lt 11

cm 10 = lt 15

cm 12 = lt 21

cm 14 = lt 29

cm 16 = lt 40

cm 18 = lt 51

cm 20 = lt 65

cm 40 = lt 154

- 250

- 240

- 220

- 200

- 180

- 160

- 140

- 120

- 100

- 80

- 60

- 40

- 20

- 0

cm 60 = lt 343

cm 80 = lt 532

cm 100 = lt 721

cm 120 = lt 910

cm 140 = lt 1.099

cm 160 = lt 1.281

cm 180 = lt 1.470

cm 200 = lt 1.659

cm 220 = lt 1.848

cm 230 = lt 2.037

cm 240 = lt 2.226

cm 250 = lt 2.415

n. 10

hl 25

Capacità effettiva litri 2.415 –progressione nella parte cilindrica

lt 9,45 per cm

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LA TABELLA DI TARATURA DI UN SERBATOIO E’ATTENDIBILE ED HA VALIDITA’ SOLO SE E’RIFERITA AL SERBATOIO MESSO IN OPERA

SE IL SERBATOIO VIENE SPOSTATO LA TABELLA DITARATURA DEVE ESSERE RIVISTA OSEMPLICEMENTE RICONFERMATA SE LECONDIZIONI DI INSTALLAZIONE SONOIDENTICHE AL POSIZIONAMENTO PRECEDENTE

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Compiti Ufficio Dogane La verifica tecnica

Con la verifica tecnica si controlla l’adeguatezza fiscaledell’assetto degli impianti,ovvero se gli stessi e la loro sistemazione sono idonei ad unaefficace vigilanza.

Consiste, essenzialmente, in una verifica:

- di rispondenza, volta ad accertare la conformità degli elementi denunciatinell’istanza con lo stato reale di fatto, sia riguardo alla disposizione e destinazionedelle aree che riguardo alla costituzione e potenzialità degli impianti,

- di accertamento di idoneità, ovvero della sussistenza deirequisiti tecnico-fiscalistabiliti per la particolare attività, in particolare dall’art. 3 del DM 153/2001.

La verifica tecnica implica una valutazione ed un giudizio.

In sede di verifica tecnica si provvede, in particolare, a:

a)identificare gli impianti, serbatoi, apparecchiature estrumenti da sottoporre avigilanza,

b)controllare la taratura dei serbatoi dei prodotti soggetti ad accisa ed a effettuare ilriscontro di massima della taratura degli altri serbatoi,

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Compiti Ufficio Dogane La verifica tecnica

c) constatare la regolarità di funzionamento per la determinazione quantitativadelle materie prime lavorate e dei prodotti ottenuti,

d)esaminare il diagramma del flusso di materia,

e)controllare le modalità di produzione, acquisto ed impiego dell’energia,

f)individuare i locali ed attrezzature necessari all’effettuazione della vigilanza, inparticolare saranno individuati i locali da destinare ad “Uffici Finanziari diFabbrica” ai sensi dell’art. 18 del TUA 504/1996,

g)prescrivere le misure ed i mezzi tecnici, compresi gli strumenti di misura, daadottare per la garanzia degli interessi erariali. Le prescrizioni possono essereadottate anche successivamente all’attivazione, nel casose ne ravvisasse lanecessità, e vanno verificate.

h)controllare il regolare funzionamento dei sistemi informatici per la gestione deidati a fini fiscali.

i)effettuare, nei casi previsti dall’Agenzia, il suggellamento degli impianti.

Per accertare la potenzialità degli impianti durante la verifica tecnica possonoessere effettuati esperimenti di lavorazione e prove di collaudo.

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Detenzione di prodotti alcolici ad accisa assolta nei depositi fiscali di vino

E’ consentita la detenzione di prodotti alcolici imbottigliati, muniti dicontrassegno di Stato, all’interno dei depositi fiscali di vino(nota Dir. Comp.di Firenze prot. 34968 del 5.12.1996).

Ovviamente, poiché tali prodotti sono detenuti a scopo commerciale e nonsono di propria produzione, il titolare del deposito deve munirsi di licenzafiscale per la vendita dei prodotti alcolici e, se interessato al transitointracomunitario, anche della previstaautorizzazione(nota 34964 del 5.12.96-Dir. Comp. FI in riferimento alla Ris. Min. 1210/VIII/DCPC 7.1.94).

40

Obblighi del depositario autorizzato(art. 7 e art. 8 comma 1 – DM 153/2001)

Contabilita’• Registri carico e scarico delle materie prime e dei prodotti finiti (nel settore

vitivinicolo sono ritenute valide le registrazioni tenuteai sensi delladisciplina agricola)

• Registro delle partite ricevute e spedite in sospensione d’accisa, con ilmovimento della cauzione, limitatamente aitrasferimenti intracomunitari.

Almeno una volta l’anno:• Inventario fisico delle materie prime, dei semilavorati edei prodotti finiti• Bilancio di materia• Bilancio energetico

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Schema di un bilancio energetico

A) ENERGIA ELETTRICA1) Potenza impegnata, kW ________________2) Assorbimento, kWh ________________3) Autoproduzione, kWh ________________ 4) Altro, kWh ________________

B) ENERGIA TERMICA1) Potenzialità dei generatori, KCAL/h _____________2) Combustibili impiegati, _____________ 3) Assorbimento KCAL _________

C) UTENZE1) Elettriche kW ________________2) Termiche KCAL/h_____________

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Note allo schema di bilancio energetico

– A/1 : è rilevabile dal contratto di fornitura e/o bollette ENEL

– A/2 : il dato si rileva dalle letture dei contatori dell’ENEL (differenza fra lalettura di fine periodo e quella di inizio periodo)

– A/3 : da inserire solo in caso vengano utilizzati gruppi elettrogeni

– B/1 : i dati sono quelli di targa

– B/2 : indicare il tipo ed il quantitativo di combustibili impiegati (metano in mc;gasolio in litri; combustibili solidi in quintali)

– B/3 : indicare le KCAL (si ricava dal prodotto del dato indicato in B/1 per leore di funzionamento)

– C/1 : indicare la somma di tutte le potenze elettriche installate (pompe,macchine operatrici, ecc)

– C/2 : indicare la somma di tutte le potenzialità degli utilizzatori termici(scambiatori, sterilizzatori, etc.)

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Obblighi del depositario autorizzato(art. 63 del T.U.A.)

Dal 1 al 16 dicembre di ogni anno, deve essere effettuato il pagamento dei diritti di licenza per l’anno seguente, che,per i depositi fiscali di vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra è pari a € 103,29

Il pagamento dei diritti di licenza può essere effettuato con :

– Quietanza di Tesoreria (capo I capitolo 1419)

– ccp (DM 4.4.95, n.334) intestato alla Tes.Prov.dello Stato

– F24 (versamento unitario di cui al DLgs 9.7.97 n. 241)

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F 24 accise

Reperibile sul sito internet dell’Agenzia

dell’Entrate unitamente alla tabella dei codici di

versamento

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Obblighi del piccolo produttore vino(art. 8 comma 2 – DM153/2001)

Al momento, il piccolo produttore, nell’ambito delle accise, ha un soloobbligo:

– Presentazione della distinta mensile delle spedizioniintracomunitarie (entro il giorno 5 del mese successivo)

REGIME DEI CALI DEI PRODOTTI IN SOSPENSIONE

LIMITE CALI AMMISSIBILI ALL’ ABBUONO

CALI DI DEPOSITO : DM 13.1.2000 n. 55

A) Cali naturali o di giacenza (montante): Tabella A

B) Cali tecnici:

- Cali per operazioni semplici : Tabella B

- Cali trasporto : Tabella B

CALI DI LAVORAZIONE: DM 18.9.1997 n. 383

1.Ridistillazione o rettifica spiriti ed acquaviti: 1,5%

2.Preparazione e trasformazione liquori, acqueviti e frutta s.s.: 2,5%

3.Fabbricazione aromi: 7%

I cali di lavorazione si cumulano con i cali naturali e tecnici.

Per la rilavorazione della Birra, promiscuamente con materia prima esemilavorati, è ammesso l’abbattimento del carico di imposta.

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ECCEDENZE

In base all’art. 47 TUA - circ. 299/D del 16.11.1995 - art. 18,comma 8,DM 153/2001 - circ. 34/D del 12.7.2001 Le eccedenze accertate devonoessere assunte in carico. Per le eccedenze oltre i limiti di tolleranza sonopreviste sanzioni.

Limiti di tolleranza:

• alcoli non denaturati (depositi fiscali) : 2% carico

• alcoli denaturati : 5% carico

• birra confezionata (depositi fiscali) : 0,3% del numero diciascun tipodi contenitore estratto nei 30 giorni precedenti l'inventario

• prodotti alcolici intermedi (depositi fiscali) : 2% carico

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CONTABILITA’ ACCISE : circ. 335/1992 – D.M. 153/2001

Il D.M. 153/2001 detta disposizioni sulla corretta tenuta econservazionedei registri.

Tali disposizioni prevedono che:

•Prima della loro messa in uso i registri devono essere sottoposti allavidimazione da parte dell’ Ufficio delle dogane;

•Al termine dell’anno finanziario i registri devono esserechiusi e lerimanenze devono essere riportate in carico nel registro dell’annosuccessivo.

Depositi fiscali La contabilità accise dei depositi fiscali consiste nellatenuta dei seguenti registri annuali di carico e scarico:

a) registro delle materie prime e dei semilavorati

b) registro di magazzino dei prodotti finiti (introdotti edestratti)

c) registro delle partite ricevute e spedite

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TELEMATIZZAZIONE ACCISE

Il titolare deposito fiscale spiriti deve osservare inoltre l’invio dellepreviste comunicazioni per via telematica ai fini della contabilità accise, perle quali si rimanda al sito dell’agenzia delle dogane www.adm.gov.it, allink accise telematizzazione accise settore spiriti , nonché l’obbligo diricevere esclusivamente per via telematica gli e-AD, per i quali si rimandaal sito dell’agenzia delle dogane www.adm.gov.itt, al link accisetelematizzazione accise - DAA telematico.

In particolare , in base alla circolare n.8/D del 13/03/2009prot. 37264/RUArea Centrale Tecnologie per l’innovazione Agenzia DoganeRoma , dovràtrasmettere mensilmente tranne che il mese di dicembre , oveè prevista latrasmissione quindicinale , in forma esclusivamente telematica , entro il 5°giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, ovvero, entro il 3°giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre , i dati dellecontabilità relativi a :

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TELEMATIZZAZIONE ACCISE

• movimentazione giornaliere dei prodotti interne ed esterne al depositofiscale

• movimentazioni giornaliere dei contrassegni di Stato

• riepilogo periodico d’imposta

• eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento

In assenza di movimentazione di prodotti non si trasmettonoinformazioni.

La giornata di sabato non viene considerata lavorativa.

Ai fini della presentazione della dichiarazione in forma telematica la dittadovrà essere in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo del ServizioTelematico Doganale. Si rende noto che le istruzioni tecniche per la richiestadi autorizzazione all’utilizzo del S.T.D., nonché le modalità tecniche edoperative di trasmissione di dette dichiarazioni sono resedisponibili sul sitodell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’indirizzo www.adm.gov.it

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TELEMATIZZAZIONE ACCISE

• Primo passo:

• FIRMA DIGITALEFIRMA DIGITALEFIRMA DIGITALEFIRMA DIGITALE

• AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO AL SISTEMA E.D.I.AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO AL SISTEMA E.D.I.AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO AL SISTEMA E.D.I.AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO AL SISTEMA E.D.I.

• Come si ottiene:

• OCCORRE RECARSI PRESSO L’UFFICIO DELLE DOGANE OCCORRE RECARSI PRESSO L’UFFICIO DELLE DOGANE OCCORRE RECARSI PRESSO L’UFFICIO DELLE DOGANE OCCORRE RECARSI PRESSO L’UFFICIO DELLE DOGANE CON UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DUE INDIRIZZI DI CON UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DUE INDIRIZZI DI CON UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DUE INDIRIZZI DI CON UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DUE INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA (USER ID E PASSWORD)POSTA ELETTRONICA (USER ID E PASSWORD)POSTA ELETTRONICA (USER ID E PASSWORD)POSTA ELETTRONICA (USER ID E PASSWORD)

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TELEMATIZZAZIONE ACCISE

• Accedere al sito www.adm.gov.it ed effettuare il “PRIMO ACCESSO”

• Scaricare il software necessario alla generazione della firma e alla procedura di accesso al Sistema EDI – “Interchange”

• Munirsi del software necessario alla creazione del file contenente i dati relativi alle transazioni intracomunitarie effettuate

• Accedere nell’ “Ambiente di prova” e verificare la correttezza delle autorizzazioni e che i dati inviati siano conformi al tracciato record richiesto dall’Agenzia delle Dogane

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LA CIRCOLAZIONE LA CIRCOLAZIONE LA CIRCOLAZIONE LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIAINTRACOMUNITARIAINTRACOMUNITARIAINTRACOMUNITARIA

NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA E E E E

OBBLIGHI DEGLI OPERATORIOBBLIGHI DEGLI OPERATORIOBBLIGHI DEGLI OPERATORIOBBLIGHI DEGLI OPERATORI

TELEMATIZZAZIONE ACCISE• Un po ‘ di storia

Determinazione n. 1496 del 26 settembre 2007

Art. 1

Decorrenza dei termini

1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazionein regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, di cuiall’art. 6 delTesto Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 esuccessive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematicaa decorrere dal 1° aprile 2009.

2. I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione deiprodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette di cui agliarticoli 10, 12, 61 e 62 del Testo Unico approvato con decretolegislativo26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono presentati informa esclusivamente telematica a decorrere dal 1° ottobre2009.

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Questa regola generale trova eccezione nel settoresettoresettoresettore deldeldeldel vinovinovinovino:::: in vigenza dell’aliquotaaliquotaaliquotaaliquota zerozerozerozero, ilprodotto si ritiene giàgiàgiàgià assoggettatoassoggettatoassoggettatoassoggettato adadadad accisaaccisaaccisaaccisa sesesese cedutocedutocedutoceduto dallodallodallodallo stabilimentostabilimentostabilimentostabilimento didididi produzioneproduzioneproduzioneproduzione aun commerciante in genere, e circolacircolacircolacircola sulsulsulsul territorioterritorioterritorioterritorio nazionalenazionalenazionalenazionale osservando le disposizionidella tutela agricola, in particolare, a seconda del volume nominale dei recipienti::::

<<<< 60606060 ltltltlt emissioneemissioneemissioneemissione deldeldeldel DDTDDTDDTDDT oooo deldeldeldel DocumentoDocumentoDocumentoDocumento genericogenericogenericogenerico previstiprevistiprevistiprevisti daldaldaldaldecretodecretodecretodecreto dirigenzialedirigenzialedirigenzialedirigenziale MPAMPAMPAMPA 14141414....4444....99999999

>>>> 60606060 ltltltlt emissioneemissioneemissioneemissione DDDD....AAAA.... previstoprevistoprevistoprevisto daldaldaldal DMDMDMDM nnnn.... 768768768768 deldeldeldel 19191919....12121212....94949494 ininininriferimentoriferimentoriferimentoriferimento alalalal regregregreg.... CEECEECEECEE 2238223822382238////93939393 sostituitosostituitosostituitosostituito daldaldaldal regregregreg.... CEECEECEECEE 884884884884////01010101....

Circolazione dei prodotti soggetti al regime delle Circolazione dei prodotti soggetti al regime delle Circolazione dei prodotti soggetti al regime delle Circolazione dei prodotti soggetti al regime delle accise su tutto il territorio comunitarioaccise su tutto il territorio comunitarioaccise su tutto il territorio comunitarioaccise su tutto il territorio comunitario

in sospensionein sospensionein sospensionein sospensione di accisadi accisadi accisadi accisa (soggetti) circolano con e(soggetti) circolano con e(soggetti) circolano con e(soggetti) circolano con e----AD AD AD AD ad accisa assoltaad accisa assoltaad accisa assoltaad accisa assolta (assoggettati) (assoggettati) (assoggettati) (assoggettati) circolano con DASDASDASDAS

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D.A.A. D.A.A. D.A.A. D.A.A. ---- Telematico eAD Telematico eAD Telematico eAD Telematico eAD

Le istruzioni e le modalità di trasmissione dell’e Ad telematico sonoreperibili come già detto sul sito dell’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli al link telematizzazione accise DAA telematico .

Tra tali disposizioni da ultimo vanno citate la Determinazione prot158235 del 07 /12 /2010 e relativa Circolare esplicativa n. 16/D del21/12/2010

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OBBLIGHI DELLO SPEDITORE

E-AD .• Annotare giornalmente sul registro di c/s gli estremi dell’Arc ovvero in

caso di utilizzo della procedura di riserva di cui al successivo articolo 9

• Contabilizzare la cauzione relativa alla spedizione e evidenziare laquota impegnata per le spedizioni non ancora appurate

• Constatare la conclusione della circolazione , annotandosul registro dicarico e scarico accanto agli estremi dell’e-AD quelli della convalidadella nota di ricevimento

• E’ prevista la possibilità di modificare la destinazione dell’eAD ;

• Vengono inoltre disciplinati i casi di rifiuto del prodotto da parte deldestinatario a destino o prima della partenza

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OBBLIGHI DEL TRASPORTATORE

E-AD .• custodisce la copia stampata dell’eAD assieme ai prodottitrasportati e

lo esibisce ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo

• In caso di furto smarrimento o distruzione della copia stampata o deldocumento commerciale prima della prosecuzione del viaggio simunisce di altra copia o di qualsiasi altro documento commercialecontenete l’indicazione dell’ARC

• Annota qualsiasi informazione supplementare sulla copiastampatadell’eAD

• Nel caso si verifichi una perdita di prodotto il trasportatore deve darnenotizia all’UD competente per territorio sul luogo dove la perdita èstata constatata

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OBBLIGHI DEL DESTINATARIO

E-AD • prende in consegna nel medesimo giorno in cui hanno terminele

operazioni di scarico i prodotti pervenuti annotando nel registro di c/s idati accertati per qualità e quantità al soggetto all’impianto speditore eall’ARC dell’e AD.

• senza indugio e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dopo iltermine della circolazione presenta la nota di ricevimentoal sistemainformatizzato che verificatala provvede a convalidarla .Ognidifferenza tra i dati della nota di ricevimento e quelli indicati sulregistro va sanata

• Eventuali differenze sul prodotto ricevuto va attestata nella nota diricevimento

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OBBLIGHI DEL DESTINATARIO

E-AD • Eventuali differenze sul prodotto ricevuto superiori ai cali consentiti il

destinatario ne dà immediata comunicazione all’UD competente perterritorio sul luogo di consegna , indicando la differenza riscontrata siain valore assoluto che come percentuale del carico e l’U.D. definiscel’ammontare dell’accisa che va corrisposta sulla base dell’interoquantitativo mancante

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• Si compone di tre esemplari:Si compone di tre esemplari:Si compone di tre esemplari:Si compone di tre esemplari:

1. Esemplare per lo speditore2. Esemplare per il destinatario3. Esemplare da rinviare allo speditore per

l’appuramento

• Possono utilizzarsi documenti commerciali, quali fatturee simili purché contengano le stesse informazioniidentificate con il corrispondente numero di casella edavere la scritta:

Documento di Accompagnamento SemplificatoDocumento di Accompagnamento SemplificatoDocumento di Accompagnamento SemplificatoDocumento di Accompagnamento Semplificato

D.A.S.---- Reg. CEE 3649/92Reg. CEE 3649/92Reg. CEE 3649/92Reg. CEE 3649/92Documento Accompagnamento SemplificatoDocumento Accompagnamento SemplificatoDocumento Accompagnamento SemplificatoDocumento Accompagnamento Semplificato

62

D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S. (DM 210/96 - capo II – artt. da 9 a 17)

• DevonoDevonoDevonoDevono riportareriportareriportareriportare precompilatiprecompilatiprecompilatiprecompilati:::: denominazionedenominazionedenominazionedenominazione dellodellodellodello speditorespeditorespeditorespeditore, numeronumeronumeronumero didididi licenzalicenzalicenzalicenza oeventualeeventualeeventualeeventuale codicecodicecodicecodice accisaaccisaaccisaaccisa deldeldeldel depositodepositodepositodeposito fiscale,fiscale,fiscale,fiscale, numeronumeronumeronumero identificativoidentificativoidentificativoidentificativo del documento (nellecaselle 1 e 2 oppure sul margine laterale del documento stesso).

• Per la bollaturabollaturabollaturabollatura eeee lalalala messamessamessamessa inininin usousousouso deideideidei modellimodellimodellimodelli siasiasiasia amministrativiamministrativiamministrativiamministrativi chechecheche commercialicommercialicommercialicommerciali, siseguono le procedure previste per i DAA.

• Se il trasportotrasportotrasportotrasporto di una partita di prodotti per cui è stato emesso il DAS nonnonnonnon vienevienevienevieneeffettuatoeffettuatoeffettuatoeffettuato, si annullano i vari esemplari e si pongono a corredo del registro.

• PuòPuòPuòPuò essereessereessereessere cambiatocambiatocambiatocambiato ilililil luogoluogoluogoluogo didididi consegnaconsegnaconsegnaconsegna oooo ilililil destinatariodestinatariodestinatariodestinatario (art. 16 DM 210/96)

• SeSeSeSe unaunaunauna partitapartitapartitapartita vienevienevieneviene rifiutatarifiutatarifiutatarifiutata, l’incaricato del trasporto annota le cause e l’orario d’iniziodel viaggio ed il documento con le dovute annotazioni vale per la ripresa in carico dellapartita.

• Nel caso in cui il DAS non possa essere emesso dall’operatore, il documento vieneemesso dall’UDD su stampato fornito dall’operatore stesso.

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D.A.S.

Documentoamministrativo

64

D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.

DocumentoDocumentoDocumentoDocumentoAmministrativoAmministrativoAmministrativoAmministrativo

(retro)(retro)(retro)(retro)

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D.A.S.D.A.S.D.A.S.D.A.S.

Documento Documento Documento Documento CommercialeCommercialeCommercialeCommerciale

66

D.A. D.A. D.A. D.A. ---- Documento AgricoloDocumento AgricoloDocumento AgricoloDocumento AgricoloReg. CEE 884/01Reg. CEE 884/01Reg. CEE 884/01Reg. CEE 884/01

• DocumentoDocumentoDocumentoDocumento obbligatorioobbligatorioobbligatorioobbligatorio perperperper lalalala circolazionecircolazionecircolazionecircolazione nazionalenazionalenazionalenazionale deldeldeldelprodottoprodottoprodottoprodotto sfusosfusosfusosfuso....

• UtilizzatoUtilizzatoUtilizzatoUtilizzato daidaidaidai piccolipiccolipiccolipiccoli produttoriproduttoriproduttoriproduttori (prod(prod(prod(prod.... annuaannuaannuaannua <<<< 1000100010001000 hl)hl)hl)hl)perperperper lelelele spedizionispedizionispedizionispedizioni intracomunitarieintracomunitarieintracomunitarieintracomunitarie didididi prodottoprodottoprodottoprodotto imbottigliatoimbottigliatoimbottigliatoimbottigliatooooo sfusosfusosfusosfuso....

• NelNelNelNel transitotransitotransitotransito intracomunitario,intracomunitario,intracomunitario,intracomunitario, ilililil destinatariodestinatariodestinatariodestinatario devedevedevedevecomunquecomunquecomunquecomunque essereessereessereessere unununun soggettosoggettosoggettosoggetto autorizzatoautorizzatoautorizzatoautorizzato aaaa riceverericeverericeverericevereprodottoprodottoprodottoprodotto inininin sospensionesospensionesospensionesospensione didididi accisaaccisaaccisaaccisa:::: depositariodepositariodepositariodepositarioautorizzato,autorizzato,autorizzato,autorizzato, destinatariodestinatariodestinatariodestinatario registratoregistratoregistratoregistrato

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Documento Agricolo

(Reg. CEE 884/01)

D.A.

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DOCUMENTO (generico)Ministero per le Politiche AgricoleDecreto Dirigenziale 14 aprile 1999

• Documentoper la circolazione nazionale del prodotto condizionato inrecipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri.

• Deve essere compilato nel rispetto delle previsioni del reg. CEE884/01.

• Può essere sostituito dal documento di trasporto (DDT)opportunamente integrato dagli elementi previsti dal D.d.14.4.99.

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Documento Generico di

accompagnamentodi prodotti Vitivinicoli

(D.d. 14.4.1999)

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E-AD.

U.E. TERRITORIO NAZIONALE

DEPOSITO FISCALE

OPERATORE PROFESSIONALE

PICCOLO PRODUTTORE

ENOTECHE e/oDEPOSITI COMM.

D.A.S.D.A.

DEPOSITO FISCALE

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CAUZIONE DI TRASPORTO

• Per la circolazione in regime sospensivo, il depositario autorizzatomittente è tenuto a prestare cauzione, anche in solido con il trasportatore ocon il destinatario, a garanzia del pagamento dell’accisa sui prodottitrasportati , nella misura del 10 % dell’imposta gravante (Art. 6, c. 2, TUA)

• Per la circolazione dei prodotti nell’ambito comunitario si è stabilito,con DL del 13.1.1994, che nel caso in cui l’aliquota nazionale sia zero, lacauzione sarà rapportata al 10% dell’accisa gravante nel paesedestinatario.

• Per i trasferimenti nazionali di prodotti alcolici contrassegnati insospensione d’imposta e per i prodotti ricevuti da operatori professionali erappresentanti fiscali, la misura è del 100%.

• Il depositario autorizzato è tenuto a contabilizzare unconto a scalaredella garanzia, impegnando quest’ultima al momento dell’emissione del DAAe reintegrandola con la nota di ricevimento dell’e-AD telematico

72

IMPEGNATA RIACCREDITATA

RILASCIO

•TIPOLOGIA

• IDENTIFICATIVI

• IMPORTO

EMISSIONE eAD• DATA

• NUMERO

• 10 % ACCISA A DESTINO

Nota di ricevimento• DATA

• NUMERO

GARANZIA DISPONIBILE

CAUZIONE

CAUZIONE PRESTAT A

CONTO A SCALARE DELLA CAUZIONE

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CAUZIONE DI TRASPORTO

• Può essere prestata innumerario, titoli di Stato o garantiti dalloStato, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

• Qualora venga prestata a mezzofidejussione bancaria o polizzaassicurativa, deve esseredepositata presso l’Ufficio delle Dogane(dall’1.1.2006, prima DRD), competente anche per il successivosvincolo.

• Nel caso in cui la cauzione sia prestata in numerario o in titoli di Stato,lo svincoloè disposto dal direttore dell’UdD competente.

• Non può essere accordato l’esonero.

74

tabelle aliquote Paesi membriE’ possibile visionare le tabelle aggiornate delle aliquote applicate dai vari E’ possibile visionare le tabelle aggiornate delle aliquote applicate dai vari E’ possibile visionare le tabelle aggiornate delle aliquote applicate dai vari E’ possibile visionare le tabelle aggiornate delle aliquote applicate dai vari

Paesi della UE nel settore delle bevande alcoliche, consultando il sito:Paesi della UE nel settore delle bevande alcoliche, consultando il sito:Paesi della UE nel settore delle bevande alcoliche, consultando il sito:Paesi della UE nel settore delle bevande alcoliche, consultando il sito:

www.adm.gov.itwww.adm.gov.itwww.adm.gov.itwww.adm.gov.it

Oppure direttamente sul sito della Commissione Europea, all’indirizzo:Oppure direttamente sul sito della Commissione Europea, all’indirizzo:Oppure direttamente sul sito della Commissione Europea, all’indirizzo:Oppure direttamente sul sito della Commissione Europea, all’indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm#http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm#http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm#http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm#

Accise Accise Accise Accise Telematizzazione accise Aliquote accise Telematizzazione accise Aliquote accise Telematizzazione accise Aliquote accise Telematizzazione accise Aliquote accise nazionali e degli stati membri nazionali e degli stati membri nazionali e degli stati membri nazionali e degli stati membri

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Taxation - rates

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IRREGOLARITA’ NELLA CIRCOLAZIONE - art. 7TUA

Se comportano esigibilità d’imposta:

� l’accisaè corrisposta dal garanteper il trasporto

� è riscossa in Italia se l’irregolarità o l’infrazione è stata commessa nelterritorio nazionale

� se è accertata in Italia e non è possibile stabilire dove è stata commessa,si presume commessanel territorio nazionale

� se i prodotti speditinon giungono a destinazionein altro Stato membro enon è possibile stabilire il luogo d’immissione in consumo,si presume avvenuta interritorio nazionale e si procede alla riscossione salvo prova contraria entro quattro mesidalla data di spedizione

� se entrotre anni dalla spedizione viene provato che la riscossione competevaad altro Stato membro, l’accisa viene rimborsata con gli interessi previsti

� l’Amministrazione Finanziaria informa le competenti autorità degli Statimembri, per irregolarità od infrazioni relative a prodottida essi provenienti

� Secondo le disposizioni comunitarie, si attuanoscambi di informazioninecessarie per lacooperazione amministrativacon gli altri Stati della UE

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PRODOTTI ACQUISTATI DA PRIVATIArt. 11 T.U.A.

I prodotti immessi in consumo,acquistati da privati per proprio uso eda essi trasportati, pagano l’accisa nello Stato in cui vengono acquistatie devono essere compresi nei seguenti limiti:

• bevande spiritose, 10 litri• prodotti alcolici intermedi , 20 litri• vino, 90 litri, di cui 60 litri al max di vinospumante• birra , 110 litri

Oltre tali limiti i prodotti si intendono acquistati per scopi commerciali equindi si applicano le disposizioni dell’art 10 del TUA

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e-commerce

• La vendita attraversoINTERNET, non ha esenzioni o agevolazionidal regime delle accise. Pertanto la spedizione di prodottioggetto ditransazioni commerciali destinate a Paesi comunitari non può cheseguire le regole dettate dal T.U.A.

• Il già citato art.11, prevede che il bene soggetto ad accisa, acquistatoda soggetto privato venga tassato con l’aliquota nazionale, solo sel’acquirentetrasporta direttamente il bene.

• Prevedendo invece la possibilità che il trasporto siaa curadell’acquirente, ma non da lui effettuato direttamente, permanendole attuali enormi differenze di aliquote nei vari Stati membri eapplicando l’aliquota del Paese speditore, si potrebbe creare unaconcreta distorsione del mercato, conapplicazione dell’aliquota piùvantaggiosa.

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• Emissione e AD • Cauzione pari al 10% calcolata in base all’aliquota vigente• Rinuncia alla richiesta di rimborso dell’accisa pagata

PRODOTTI CONTRASSEGNATI

(Nota 34964 del 5.12.96-Dir.Comp.FI > Ris.Min. 1210/VIII/DCPC 7.1.94)

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SPEDIZIONI INTRACOMUNITARI

E DI

PRODOTTI ALCOLICI

CONTRASSEGNATI

FAC FAC FAC FAC ---- SIMILE ISTANZA DA PRODURRE IN CARTA DA BOLLOSIMILE ISTANZA DA PRODURRE IN CARTA DA BOLLOSIMILE ISTANZA DA PRODURRE IN CARTA DA BOLLOSIMILE ISTANZA DA PRODURRE IN CARTA DA BOLLO

AVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZEAVVERTENZE

1 1 1 1 ---- S’INFORMA CHE E’ FATTO OBBLIGO ALL’AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE ALLA REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA IN CASO DI S’INFORMA CHE E’ FATTO OBBLIGO ALL’AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE ALLA REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA IN CASO DI S’INFORMA CHE E’ FATTO OBBLIGO ALL’AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE ALLA REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA IN CASO DI S’INFORMA CHE E’ FATTO OBBLIGO ALL’AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE ALLA REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA IN CASO DI MENDACIO, FALSITA’ DI ATTI O USO DI ATTI FALSI.MENDACIO, FALSITA’ DI ATTI O USO DI ATTI FALSI.MENDACIO, FALSITA’ DI ATTI O USO DI ATTI FALSI.MENDACIO, FALSITA’ DI ATTI O USO DI ATTI FALSI.

2 2 2 2 ---- SE L’ISTANZA VIENE TRASMESSA A MEZZO POSTA O FAX DEVE ESSERE ACCLUSA COPIA, NON AUTENTICA, DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ DEL SE L’ISTANZA VIENE TRASMESSA A MEZZO POSTA O FAX DEVE ESSERE ACCLUSA COPIA, NON AUTENTICA, DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ DEL SE L’ISTANZA VIENE TRASMESSA A MEZZO POSTA O FAX DEVE ESSERE ACCLUSA COPIA, NON AUTENTICA, DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ DEL SE L’ISTANZA VIENE TRASMESSA A MEZZO POSTA O FAX DEVE ESSERE ACCLUSA COPIA, NON AUTENTICA, DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ’ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ’.SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ’.SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ’.SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ’.

3 3 3 3 ---- SE L’ISTANZA E’ PRESENTATA PERSONALMENTE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAVANTI SE L’ISTANZA E’ PRESENTATA PERSONALMENTE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAVANTI SE L’ISTANZA E’ PRESENTATA PERSONALMENTE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAVANTI SE L’ISTANZA E’ PRESENTATA PERSONALMENTE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAVANTI AL FUNZIONARIO CHE LA RICEVE, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ’ DEL SOTTOSCRITTORE RILEVABILE DA DOCUMENTO IDENTITÀ’ IN AL FUNZIONARIO CHE LA RICEVE, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ’ DEL SOTTOSCRITTORE RILEVABILE DA DOCUMENTO IDENTITÀ’ IN AL FUNZIONARIO CHE LA RICEVE, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ’ DEL SOTTOSCRITTORE RILEVABILE DA DOCUMENTO IDENTITÀ’ IN AL FUNZIONARIO CHE LA RICEVE, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ’ DEL SOTTOSCRITTORE RILEVABILE DA DOCUMENTO IDENTITÀ’ IN

CORSO DI VALIDITÀ’, I CUI ESTREMI SARANNO RIPORTATI IN CALCE ALL’ISTANZA, UNITAMENTE A DATA, TIMBRO E FIRMA APPOSTI DAL CORSO DI VALIDITÀ’, I CUI ESTREMI SARANNO RIPORTATI IN CALCE ALL’ISTANZA, UNITAMENTE A DATA, TIMBRO E FIRMA APPOSTI DAL CORSO DI VALIDITÀ’, I CUI ESTREMI SARANNO RIPORTATI IN CALCE ALL’ISTANZA, UNITAMENTE A DATA, TIMBRO E FIRMA APPOSTI DAL CORSO DI VALIDITÀ’, I CUI ESTREMI SARANNO RIPORTATI IN CALCE ALL’ISTANZA, UNITAMENTE A DATA, TIMBRO E FIRMA APPOSTI DAL FUNZIONARIO STESSO.FUNZIONARIO STESSO.FUNZIONARIO STESSO.FUNZIONARIO STESSO.

4 4 4 4 ---- L’EVENTUALE MARCA DA BOLLO APPLICATA ALL’ISTANZA DEVE ESSERE ANNULLATA.L’EVENTUALE MARCA DA BOLLO APPLICATA ALL’ISTANZA DEVE ESSERE ANNULLATA.L’EVENTUALE MARCA DA BOLLO APPLICATA ALL’ISTANZA DEVE ESSERE ANNULLATA.L’EVENTUALE MARCA DA BOLLO APPLICATA ALL’ISTANZA DEVE ESSERE ANNULLATA.

ALL’UFFICIO DELLE DOGANE ALL’UFFICIO DELLE DOGANE ALL’UFFICIO DELLE DOGANE ALL’UFFICIO DELLE DOGANE DI DI DI DI

OGGETTO: SPIRITISPIRITISPIRITISPIRITI - Spedizioni intracomunitarie di prodotti alcolici imbottigliati e contrassegnati (grappa, brandy, liquori, etc.) che hanno già assolto l’accisa, senza la preventiva distruzione del contrassegno di Stato - Richiesta di autorizzazione alla emissione del documento amministrativo di accompagnamento (D.A.A.).Il sottoscritto _____________________ titolare/rappresentante legale/amministratore della ditta _________________________ (partita IVA _____________ ) con sede legale nel comune di ________________ Via/piazza _________________________ , n. ____ ,(tel. ___________ /fax n. ____________________ ) esercente attività di _________________ (es. commercio all’ingrosso e/oal dettaglio di prodotti alcolici ), in Via/piazza......................... n.......... loc...........................Comune...........................(prov.............), chiede a codesto spettabile Ufficio l’autorizzazione, perl’anno in corso, di poter effettuare spedizioni intracomunitarie ad operatori autorizzati in Paesi U.E.(specificare i prodotti muniti di contrassegno di Stato),che hanno già assolto l’accisa in Italia, senzala preventiva distruzione del contrassegno di Stato applicato alle bottiglie, con la scorta deldocumento amministrativo di accompagnamento (D.A.A.).In proposito il sottoscritto (CF n. _______________ ) nato a __________ il ________ residente nelcomune di ____________ loc. ___________________ in Via/piazza ______________ n. ____ ammonitosulle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n.445, conseguenti a dichiarazionifalse o mendaci, nella sua qualità di (titolare/rappresentante legale/ procuratore/amministratoredelegato/socio accomandatario o altro), consapevole di ciò e sotto la propria responsabilità,

D I C H I A R A- la ditta è in possesso di partita IVA ________________ed è iscitta alla Camera di commercio

Industria Artigianato e Agricoltura di ____________ ;- la ditta è munita di licenza vendita alcolici n.___ rilasciata da codesto Ufficio in data ________.

Precisa inoltre :- di rinunciare al rimborso dell’accisa assolta;- d’impegnarsi a prestare la preventiva ed adeguata cauzione, nella misura stabilita dal D.M.

13.1.1994(10% dell’accisa gravante sul quantitativo da spedire) secondo le modalità vigenti.

data __________TIMBROTIMBROTIMBROTIMBRO DELLADELLADELLADELLA DITTADITTADITTADITTA

FIRMAFIRMAFIRMAFIRMA LEGGIBILELEGGIBILELEGGIBILELEGGIBILE DELDELDELDEL TITOLARE/RAPPRESENTANTETITOLARE/RAPPRESENTANTETITOLARE/RAPPRESENTANTETITOLARE/RAPPRESENTANTE

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CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DEL VINO

PRODUTTORI > 1000 hl :

• DEPOSITO FISCALEEMISSIONE e AD .CAUZIONE (10% accisa a destino)

PRODUTTORI < 1000 hl :EMISSIONE D.A.

ESONERO CAUZIONALE

ENOTECHE e DEPOSITI COMMERCIALI :

• AUTORIZZAZIONE U.D.D.EMISSIONE D.A.S.CAUZIONE (100% accisa a destino)

• DEPOSITO FISCALE

• DESTINATARIO REGISTRATO

• OPERATORE NON REGISTRATOdichiarazione preventiva all’Ufficio competente per il rilascio dell’attestazione– (art. 8, comma 3 T.U.A. e art.8, commi 1 e 2 DM 210/96)

PER SPEDIRE PER RICEVERE

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FIGURE FISCALI PER I PRODOTTI ASSOGGETTATI [art.29 TUA]

Nel settore di imposta dell’alcol e delle bevande alcoliche, i prodotti ad accisaassolta possono essere detenuti in generale per scopi commerciali presso:- depositi di alcol, di bevande alcoliche condizionate e contrassegnate per

quantitativi superiori a 20 litri;-depositi di alcol denaturato generale per quantitativi superiori a 300 litri;-depositi di profumerie alcoliche condizionate per quantitativi superiori a 5000 litri- opifici di trasformazione- impianti di condizionamento- minuta vendita (di alcol, di bevande alcoliche condizionate ed eventualmentecontrassegnate) con i seguenti obblighi:Detenere la Licenza fiscale di esercizio Contabilizzare la movimentazione dei prodotti (registri di carico/scarico) esclusa minuta vendita Sottoporsi a prescrizioni e controlli

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE