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Manuale AQUATI - Cap. Paragrafo Pagina
1. Introduzione 1.1 Obblighi 1 di 1
Le aziende e i servizi preposti alla produzione d’acqua potabile nei comuni Ticinesi sono
tenuti a:
1 seguire alla lettera quanto prescritto dal presente manuale
2 mantenerlo costantemente aggiornato
3 presentarlo ai funzionari del Laboratorio cantonale in occasione di ispezioni e sopralluoghi
4 IMPORTANTEin caso di gravi non conformità dell’acqua erogata (superamento massiccio di un valore di tolleranza o superamento di un valore limite), di inquinamento o di incidente, avvisare:Laboratorio cantonale - Bellinzona tel. 091 814 61 11
fax. 091 814 61 19
Per emergenze, fuori orari d’ufficioPolizia cantonale - comando tel. 091 825 55 55
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1. Introduzione 1.2 Collocazione degli esemplari 1 di 1
N. Esemplari del presente manuale sono situati presso
. Cancelleria comunale
.
.
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1. Introduzione 1.3 Indice 1 di 1
Presentazione
1. Introduzione
1.1 Obblighi1.2 Collocazione degli esemplari1.3 Indice1.4 Basi legali del controllo autonomo1.4.1 Responsabilità – Criteri di intervento in caso di problemi1.4.2. Avviso di non potabilità ESEMPIO1.5 Catalogo dei punti critici
2. Documentazione tecnica2.1 Responsabili del servizio2.2 Schema idraulico generale2.3 Planimetria generale2.4 Dati delle captazioni e relativi programmi di verifiche
SorgentiPozziCaptazioni acque di superficie
2.5 Impianti di trattamento2.6 Serbatoi2.7 Schema della rete di distribuzione e dati tecnici2.8 Criteri di campionamento per l'analisi batteriologica e chimico-fisica
3. Schedari dei dati dei controlli periodici3.1 Verifiche periodiche zone di protezione3.2 Controllo zone di protezione3.3 Controllo periodico captazioni3.4 Controllo serbatoi3.5 Controllo impianti di:
DisinfezioneDeacidificazioneFlocculazione
3.6 Controllo della rete di distribuzioneControllo perditeConsumo notturnoControllo sistematico con apparecchiSpurgo condotte
3.7 Tabella dei prelieviRisultati analitici
4. Archivio4.1 Dati degli ultimi 2 anni
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1. Introduzione 1.4 Basi legali 1 di 6
Articoli di legge e direttive vincolanti.
In materia di qualità delle derrate alimentari (l’acqua potabile é la più importante) e di assicurazione della qualità nel settore acquedottistico valgono le seguenti disposizioni di legge:
Protezione delle acque
Legislazione federale
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991(Stato 22 dicembre 2003)
Sezione 4: Misure pianificatorie di protezione
Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d’acqua sotterranea e agli impianti d’interesse pubblico e d’alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà.2 Il proprietario di una captazione d’acqua sotterranea deve:
a. eseguire i rilevamenti necessari per delimitare le zone di protezione;b. acquistare i necessari diritti reali;c. sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà.
Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) del 28 ottobre 1998(Stato 18 novembre 2003)
Art. 29 Designazione dei settori di protezione delle acque e delimitazione delle zone e aree di protezione delle acque sotterranee1 Nella suddivisione del territorio in settori di protezione delle acque (art. 19 LPAc), i Cantoni designano i settori particolarmente minacciati e gli altri settori. I settori particolarmente minacciati, descritti nell’allegato 4 cifra 11, comprendono:
a. il settore di protezione delle acque Au per la protezione delle acque sotterranee utilizzabili;
b. il settore di protezione delle acque Ao per la protezione della qualità delle acque superficiali, se ciò è necessario per garantire una particolare utilizzazione di tali acque;
c. il settore d’alimentazione Zu per la protezione della qualità delle acque sotterranee di captazioni d’interesse pubblico esistenti e previste, se l’acqua è inquinata da sostanze non sufficientemente degradate o trattenute o se esiste il pericolo concreto di un inquinamento provocato da tali sostanze;
d. il settore d’alimentazione Zo per la protezione della qualità delle acque superficiali, se l’acqua è inquinata dal dilavamento di prodotti fitosanitari secondo l’allegato 4.3 Osost13 14 o fertilizzanti.
2 I Cantoni delimitano altresì le zone di protezione delle acque sotterranee descritte nell’allegato 4 cifra 12 (art. 20 LPAc) allo scopo di proteggere le captazioni d’acqua sotterranea e gli impianti di ravvenamento della falda freatica d’interesse pubblico. Possono delimitare anche zone di protezione delle acque sotterranee per captazioni e impianti di ravvenamento d’interesse pubblico previsti, la cui ubicazione e la cui quantità di prelievo sono già stabilite.3 Delimitano le aree di protezione delle acque sotterranee descritte nell’allegato 4 cifra 13 (art. 21 LPAc) allo scopo di proteggere le acque sotterranee destinate a essere utilizzate.4 Per la designazione dei settori di protezione delle acque e per la delimitazione delle zone e delle aree di protezione delle acque sotterranee si basano sulle conoscenze idrogeologiche disponibili; se queste ultime non sono sufficienti, provvedono all’esecuzione delle necessarie indagini idrogeologiche.
N.b.: per le definizioni quali Au – Ao – Zu – Zo - etc., vedi allegato 4 della stessa Ordinanza
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1. Introduzione 1.4 Basi legali 2 di 6
Art. 31 Misure di protezione1 Chi costruisce o modifica impianti in settori particolarmente minacciati (art. 29 cpv. 1) nonché in zone e aree di protezione delle acque sotterranee, o vi esercita altre attività che rappresentano un pericolo per le acque, deve adottare le misure di protezione delle acque imposte dalle circostanze; in particolare deve:
a. adottare le misure di cui all’allegato 4 cifra 2;b. predisporre i necessari dispositivi di sorveglianza, di allarme e d’intervento.
2 L’autorità provvede affinché:a. per gli impianti esistenti nelle zone di cui al capoverso 1 e che presentano un pericolo concreto
d’inquinamento delle acque siano adottate le misure di protezione delle acque imposte dalle circostanze, e in particolare quelle descritte nell’allegato 4 cifra 2;
b. gli impianti esistenti nelle zone S1 e S2 di protezione delle acque sotterranee che mettono in pericolo una captazione o un impianto di ravvenamento della falda freatica vengano eliminati entro un termine di tempo adeguato e, fino alla loro eliminazione, vengano adottate misure per la protezione dell’acqua potabile, in particolare la sterilizzazione o il filtraggio.
Allegato 4 cifra
1 Pianificazione della protezione delle acque12 Zone di protezione delle acque sotterranee
2 Misure di protezione22 Zone di protezione delle acque sotterranee
Legislazione cantonale
Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acquedell’ 8 ottobre 1971
E. Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee(art. 30 LIA)
Art. 34 Competenza1 Nell’ambito dei settori S gli enti pubblici proprietari delle prese d’acqua sotterranea sono obbligati nel termine di due anni dall’entrata in vigore del piano dei settori di protezione delle acque ad allestire il piano delle zone di protezione delle captazioni di acque sotterranee e delle sorgenti.2 Se questo termine non fosse rispettato il Consiglio di Stato interviene in luogo ed a spese dell’ente pubblico proprietario.3 Del pari ogni proprietario di prese d’acqua sotterranea può allestire questo piano.
Art. 35 ContenutoIl piano indica di regola alla scala 1:000 le zone I, II, III secondo le direttive federali.
Art. 36 Procedura e ricorsi1 Il piano, previa approvazione del Dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali entro il termine di trenta giorni possono presentare ricorso al Consiglio di Stato.2 Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva definitivamente il piano.3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.
Art. 37 Diritto di espropriazione1 Il Consiglio di Stato, con l’approvazione del piano, conferisce ai proprietari delle prese di acqua sotterranea il diritto di espropriazione dei diritti reali necessari.2 È applicabile la legge di espropriazione.
Art. 38 Inserimento nel piano dei settoriIl piano cresciuto in giudicato diventa parte integrante del piano dei settori di protezione delle acque.
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1. Introduzione 1.4 Basi legali 3 di 6
Acqua quale derrata alimentare
Legislazione federale
Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) del 9 ottobre 1992(Stato 22 dicembre 2003)
Art. 4 Componenti, additivi, sostanze estranee1 I componenti sono sostanze naturalmente presenti in una determinata derrata alimentare.2 Gli additivi sono sostanze utilizzate nella fabbricazione di derrate alimentari per ottenere determinate qualità o effetti.3 Le sostanze estranee sono sostanze indesiderate che non sono naturalmente presenti in una derrata alimentare (come residui, impurità, prodotti del metabolismo microbico e nuclidi radioattivi).
Art. 6 Principio1 Le derrate alimentari, gli additivi e gli oggetti d'uso che non soddisfano le esigenze stabilite nella presente legge e nelle sue disposizioni esecutive, in particolare quelli che superano i valori limite e i valori di tolleranza, non devono essere utilizzati né distribuiti al consumatore, o possono esserlo soltanto con determinati oneri.2 Per le derrate alimentari destinate esclusivamente all'esportazione, è applicabile l'ordinamento del Paese di destinazione, sempreché il Consiglio federale non disponga altrimenti.
Art. 10 Valori limite e valori di tolleranza1 Le derrate alimentari possono contenere componenti, additivi, sostanze estranee e microorganismi (come batteri, lieviti, aspergilli o virus) soltanto in una misura che non pregiudichi la salute.2 Il Consiglio federale stabilisce, fondandosi su una valutazione tossicologica o epidemiologica:
a. gli additivi ammissibili per le singole derrate alimentari e le loro quantità massime (valori limite);b. le concentrazioni massime (valori limite) per le sostanze estranee e i componenti;c. le quantità massime di microorganismi (valori limite).
3 Il Consiglio federale può:a. in quanto sia tecnicamente possibile, stabilire le concentrazioni massime e le quantità massime di cui al
capoverso 2 a un livello inferiore a quello che esigerebbe imperativamente la protezione della salute (valori di tolleranza);
b. vietare integralmente, per le derrate alimentari, l'impiego di additivi, di sostanze estranee e di organismi di cui al capoverso 1, qualora essi non siano tecnicamente necessari per la fabbricazione, il trattamento o il deposito oppure non esista un metodo appropriato per rilevarli.
Art. 23 Controllo autonomo1Chiunque fabbrica, tratta, distribuisce, importa od esporta derrate alimentari, additivi e oggetti d'uso deve provvedere, nel quadro della sua attività, affinché le merci siano conformi alle esigenze legali. Deve analizzarle o farle analizzare secondo le regole di una buona pratica di fabbricazione.2 Il controllo ufficiale non libera dall'obbligo del controllo autonomo.3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni è possibile, nel singolo caso, rinunciare ad un'analisi.4 I detentori di animali o gli acquirenti di animali da macello informano l'ispettore o il controllore delle carni se l'animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.5 Il Consiglio federale può disciplinare la documentazione del controllo autonomo.
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1. Introduzione 1.4 Basi legali 4 di 6
Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr) del 1 marzo 1995(Stato 27 gennaio 2004)
Capitolo 4: Disposizioni sull'igiene
Art. 17 Igiene1 Nella produzione, nella lavorazione, nella fabbricazione, nel confezionamento, nel deposito, nel trasporto, nella distribuzione, nella vendita e nel lavoro con derrate alimentari devono essere attuate tutte le misure necessarie, affinché la derrata alimentare resti igienicamente ineccepibile e non venga modificata sfavorevolmente quanto all'odore, al sapore od alle altre caratteristiche.
2 I recipienti, gli apparecchi, gli attrezzi, i materiali d'imballaggio, i mezzi di trasporto ecc., impiegati nei lavori con derrate alimentari, nonché i locali destinati alla fabbricazione, al deposito ed alla vendita di derrate alimentari, devono essere mantenuti puliti ed in buon stato.3 Per garantire l'igiene delle derrate alimentari si devono esaminare i punti critici per la loro sicurezza. Si devono prevedere tutte le misure necessarie per eliminare i rischi specifici per la salute dal profilo biologico, chimico e fisico o a ridurli entro limiti accettabili.4 Il DFI promulga in un'ordinanza (allegato 1) le prescrizioni sugli edifici, sui locali, sugli impianti e sull'igiene nel lavoro con derrate alimentari.
Capitolo 28: Acqua potabile, acqua sorgiva, acqua minerale naturale e artificiale, acqua gasata
Sezione 1: Acqua potabile
Art. 275 Definizione1 Acqua potabile è l’acqua che, lasciata naturale o dopo essere stata trattata, è destinata a essere bevuta, a cucinare, a preparare cibi e a pulire oggetti che entrano in contatto con derrate alimentari.2 L’acqua che, in un’azienda alimentare, è utilizzata per fabbricare, trattare o conservare prodotti e sostanze destinate all’uso umano, dev’essere potabile qualora la qualità dell’acqua possa pregiudicare l’idoneità al consumo del prodotto finale.
Art. 275a Esigenze minime1 L’acqua potabile dev’essere atta al consumo dal punto di vista microbiologico, chimico e fisico.2 È atta al consumo l’acqua potabile che, nel luogo in cui è a disposizione per essere utilizzata:
a. soddisfa i requisiti igienici e microbiologici stabiliti dal DFI per l’acqua potabile;b. non supera i valori limite e di tolleranza dei componenti e delle sostanze estranee fissati dal DFI per
l’acqua potabile; ec. è ineccepibile dal punto di vista del gusto, dell’odore e dell’aspetto.
Art. 275b Ghiaccio, vapore acqueoIl ghiaccio e il vapore acqueo utilizzati per gli scopi secondo l’articolo 275 devono essere prodotti con acqua potabile.
Art. 275c CaratterizzazioneSui recipienti di acqua potabile che vengono consegnati ai consumatori non possonofigurare:
a. allusioni a luoghi o nomi di sorgenti nonché disegni, raffigurazioni o designazioni che possano dare adito a confusioni con un’acqua minerale naturale o con un’acqua sorgiva;
b. allusioni pregiative concernenti la salute.
Art. 275d InformazioniChi consegna ai consumatori acqua potabile attraverso un acquedotto, è tenuto a informarli almeno una volta all’anno in modo circostanziato sulla qualità dell’acqua potabile.
Art. 276 Impianti, mezzi e procedimenti per acqua potabile
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1. Introduzione 1.4 Basi legali 5 di 6
1 Chi intende costruire, ampliare o modificare impianti di acquedotti (captazione, trattamento, adduzione, accumulazione o distribuzione di acqua potabile, che viene fornita a terzi), lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale.2 Gli impianti, gli apparecchi e le installazioni devono essere costruiti, ampliati o modificati secondo le regole riconosciute della tecnica. Il proprietario è obbligato a farli sorvegliare e mantenere regolarmente da parte di persone appositamente istruite.3 Gli impianti, gli apparecchi, le installazioni e i procedimenti per la preparazione dell’acqua potabile possono essere utilizzati soltanto se l’acqua potabile trattata soddisfa sempre le esigenze di cui all’articolo 275a.4 Necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale:
a. i mezzi e i procedimenti per la disinfezione dell’acqua potabile;b. le sostanze chimiche aggiunte durante la preparazione dell’acqua potabile;c. i procedimenti per la preparazione dell’acqua potabile.
Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE) del 26 giugno 1995(Stato 21 maggio 2002)
Art. 2 Concentrazione massima, valori di tolleranza e valori limite1 È considerata concentrazione massima la concentrazione di una sostanza, come pure dei suoi prodotti derivati aventi un'importanza tossicologica, che può essere presente in o su un alimento al momento della consegna ai consumatori.2 La concentrazione massima di una sostanza viene indicata come valore di tolleranza o come valore limite.3 l valore di tolleranza è la concentrazione massima che, se superata, rende contaminato l'alimento o ne diminuisce il valore.4 Il valore limite è la concentrazione massima che, se superata, rende l'alimento inadatto all'alimentazione umana.5 In casi giustificati si fissano per una sostanza sia un valore di tolleranza sia un valore limite.6 I valori di tolleranza e i valori limite sono stabiliti nelle liste allegate alla presente ordinanza.
Ordinanza sui requisiti igienico-microbiologici delle derrate alimentari, degli oggetti d'uso, dei locali, degli impianti e del personale (ORI) del 26.6.1995(Stato 27 gennaio 2004)
Art. 3 Valori limite e valori di tolleranza per i microrganismi1 I valori limite, di cui nell'allegato 1, definiscono la quantità di microrganismi, oltre la quale un prodotto diviene pericoloso per la salute, è alterato o inutilizzabile.2 I valori di tolleranza, di cui nell'allegato 2, definiscono la quantità di microrganismi che, in base all'esperienza, non viene superata se le materie prime sono state scelte accuratamente, se è stata rispettata la buona pratica di fabbricazione e il prodotto è stato conservato adeguatamente. I prodotti, i cui valori di tolleranza sono stati superati, sono considerati scadenti.
Art. 11 Sicurezza delle derrate alimentari1 Il rilevamento dei punti critici di verifica dei rischi microbiologici (art. 17 cpv. 3 ODerr) e l'esecuzione di provvedimenti di sicurezza devono essere garantiti dai punti seguenti:
a. identificare e analizzare i potenziali rischi per la salute in ogni fase del processo produttivo di una derrata alimentare; è opportuno considerare le materie prime utilizzate, la tecnologia di fabbricazione, l'immagazzinamento, la vendita e l'utilizzazione cui è destinato il prodotto finale;
b. stabilire i punti, le operazioni o le fasi tecnologiche del processo di fabbricazione in cui i rischi per la salute possano essere eliminati o ridotti (punti critici di controllo - Critical Control Points - CCPs);
c. stabilire valori standard e fasce di tolleranza (criteri CCP) vincolanti e determinanti per il controllo dei CCPs;
d. stabilire una procedura di sorveglianza (monitoraggio) che permetta di verificare l'osservanza dei criteri CCP previsti;
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1. Introduzione 1.4 Basi legali 6 di 6
e. stabilire i provvedimenti da adottare qualora il monitoraggio evidenzi l'inosservanza dei criteri CCP;f. definire la procedura per la verifica del funzionamento del sistema di sorveglianza (verifica);g. documentare i provvedimenti di cui alle lettere a-f.
2 Il sistema di controllo di cui al capoverso 1 va adeguato all'entità dei rischi e commisurato al volume di produzione.3 Le necessarie disposizioni per la sicurezza delle derrate alimentari devono essere note ai dipendenti. Il responsabile aziendale deve applicarle e verificarne l'adempimento.
Approvvigionamento e distribuzione acqua potabile
Legislazione cantonale
Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria - LS) del 18 aprile 1989
Art. 39 Acqua potabile 1Ogni edificio adibito ad abitazione dev'essere allacciato a spese del proprietario ad una rete di distribuzione d'acqua potabile con l'impianto di almeno un rubinetto per ogni famiglia che vi risiede.4Il Dipartimento assicura la vigilanza sugli acquedotti nonché sulle modalità di distribuzione per il tramite dei competenti servizi tecnico-sanitari, che, segnatamente, provvedono ai controlli batteriologici e chimici dell'acqua potabile nonché alla tenuta del casellario tecnico-sanitario delle acque potabili del Cantone.
Il presente manuale, debitamente allestito ed adattato alle peculiarità dell'acquedotto di cui stabilisce le modalità d'autocontrollo, permette anche di soddisfare le prescrizioni di alcuni importanti articoli della:
Legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994
Art. 5 Inventario degli impianti1 Ogni comune allestisce e tiene a giorno, nell’ambito del piano regolatore, un inventario degli impianti esistenti per l’approvvigionamento d’acqua del proprio comprensorio giurisdizionale.2 L’inventario è costituito da piani indicanti le parti dell’impianto d’approvvigionamento d’acqua con i dati che lo caratterizzano.3 Esso è allestito conformemente alle direttive del Dipartimento che fissa i termini di presentazione nei casi ritenuti urgenti o se non è prevista a breve termine una revisione del piano regolatore.
Art. 8 Verifica degli impianti1 Secondo le direttive del Dipartimento, gli enti , di cui all’art. 3 cpv. 2, procedono a verifiche periodiche dei loro impianti idrici, al fine di individuarne tempestivamente le disfunzioni.2 Essi comunicano i riscontri ottenuti al Dipartimento.
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1. Introduzione 1.4 Basi legali 7 di 6
Progettazione, esecuzione, gestione di acquedotti
Si raccomanda, nel limite del possibile, di applicare le seguenti direttive della Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque
W1, edizione 1997 Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acquaW3, edizione 2000 Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua potabileW4, edizione 1975 Direttive per la costruzione delle condotte d'acqua potabileW6, edizione 1975 Direttive per lo studio, la costruzione e l'esercizio di serbatoi d'acquaW7, edizione 1988 Raccomandazioni per il rinnovo dei serbatoi d’acquaW8, edizione 1988 Raccomandazioni per il controllo e la pulizia dei serbatoi d’acquaW10, edizione 1989 Direttive per lo studio, l'allestimento e l'esercizio di captazioni di sorgentiW11, edizione 1997 Direttive per l’allestimento di un mansionario per sorvegliantiW/TPW 126, edizione 2000 Protezione contro i ritorni d’acqua (complemento alla direttiva W3)W1000, edizione 2000 Raccomandazioni relative alla pulizia e alla disinfezione delle condotte
di acqua potabileW1002, edizione 2003 Raccomandazioni per un sistema di assicurazione della qualità
semplice per i distributori di acqua
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1. Introduzione 1.4.1 Responsabilità 1 di 5
Premessa
Secondo l’art. 69 della Costituzione federale, che concerne le derrate alimentari, la Confederazione è abilitata a promulgare le disposizioni destinate alla protezione della salute pubblica. Il risultato di questa facoltà è la pubblicazione della Legge federale sulle derrate alimentari (LDerr) e la rispettiva Ordinanza (ODerr).Questi atti legislativi obbligano i proprietari degli acquedotti a procedere al controllo autonomo delle installazioni e di conseguenza al loro mantenimento in uno stato funzionale tale da garantire, in ogni momento, la fornitura di acqua di qualità ineccepibile.La direttiva W1 della SSIGA, per la sorveglianza degli acquedotti dal punto di vista igienico, rappresenta di fatto la norma che deve essere seguita per adempiere agli obblighi dell’autocontrollo. I capitoli 6.1 e 6.2 richiamano le misure da prendere in caso di diminuzione della qualità dell’acqua ed in caso di sorpasso dei valori di tolleranza.Il manuale AQUATI indica quali sono le regole pratiche da seguire. Le persone che sono direttamente o indirettamente coinvolte si devono rendere coscienti dell’importanza del compito che si sono assunti e quindi della responsabilità che è loro affidata.
1. Tipo di responsabilità
Le leggi citate al capitolo “Basi legali” del manuale AQUATI contengono una serie di direttive che devono venir rispettate. Chi non rispetta queste direttive, mettendo in pericolo la salute pubblica, si rende responsabile e può essere perseguito per il suo operato. La situazione non è però drammatica come potrebbe sembrare. Per mantenere la propria coscienza tranquilla ed evitare qualsiasi sanzione basta seguire quanto viene indicato qui sotto.
2. Chi assume la responsabilità.
Il responsabile del funzionamento dell’acquedotto è il suo proprietario. Nella maggior parte dei casi è il Municipio, mentre in casi particolari può essere un Consorzio, una Cooperativa o qualsiasi altro Ente che possiede un acquedotto. La responsabilità è però legata ad una persona fisica ed allora è necessario definire chi, nell’acquedotto, è ritenuto responsabile. Per un Comune sarà il Sindaco o il Capo Dicastero o il tecnico preposto alla sorveglianza. Per un altro Ente sarà il Presidente o un delegato o il tecnico. La responsabilità è legata strettamente alla competenza: chi delega ad una persona una responsabilità gli deve delegare contemporaneamente la competenza di agire liberamente affinché possa mettere in atto tutte quelle misure indispensabili per seguire le direttive imposte. E’ pertanto indispensabile che ogni proprietario di acquedotto rediga un documento (vedi modello allegato) in cui viene specificato esattamente chi è responsabile e quindi ha la competenza per un intervento sull’acquedotto, fino a che livello è data la responsabilità e la competenza e chi è responsabile e competente per le comunicazioni necessarie in caso di inquinamento.
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1. Introduzione 1.4.1 Responsabilità 2 di 5
3. Come agire in casi di inquinamento o presunto inquinamento.Il manuale AQUATI contiene una serie di informazioni che permettono al sorvegliante dell’acquedotto di seguire il regolare funzionamento delle installazioni e di prendere tutte le misure necessarie per garantire la buona qualità dell’acqua.
3.1. Inquinamento accertato
Quando da un’analisi fatta risulta una grave non conformità dell’acqua erogata, è necessario avvisare immediatamente il Laboratorio cantonale (vedi Manuale AQUATI, cap. 1 Introduzione, paragrafo 1.1 Obblighi). Di comune accordo si decide cosa fare e, a dipendenza della gravità, può essere necessario avvisare la popolazione della non potabilità dell’acqua. Il responsabile dell’acquedotto è tenuto ad avvisare la popolazione in caso di non potabilità dell’acqua anche se non riesce subito a mettersi in contatto con il Laboratorio cantonale. Lo stesso Laboratorio, basandosi sul capitolo 6.3 della direttiva W1 della SSIGA, ha redatto il foglio “criteri di intervento in base alle risultanze di analisi effettuate sull’acqua potabile distribuita in rete”che indica esattamente quando e come comportarsi in caso di superamento dei valori di legge.
La comunicazione alla popolazione può avvenire in diversi modi, a seconda del numero delle persone e dell’ampiezza del comune o della regione.Avviso tramite: Televisione Svizzera TSI: telefono n. 803.51.11 - fax n. 803.53.55Teleticino: telefono n. 649.48.50 - fax n. 649.48.52Radio Svizzera di lingua italiana: telefono n. 803.51.11 - fax n. 803.53.55
Per avvisare la stampa bisogna rivolgersi alle redazioni più vicine dei tre quotidiani ticinesi.Le persone più a rischio in caso di inquinamento sono gli ammalati, gli anziani e i bambini. E’ quindi importante avvisare eventuali ospedali, case per anziani o scuole servite dall’acquedotto con l’acqua non potabile.In caso di estrema gravità ed urgenza si può far capo ad altoparlanti fissi della protezione civile (rivolgersi al più vicino centro della protezione civile) oppure si possono usare vetture munite di altoparlanti (polizia).
3.2. Inquinamento presunto
Quanto indicato in caso di inquinamento accertato vale anche quando vi è una seria presunzione di possibile inquinamento. Ad esempio quando si scopre vicino ad una captazione un’infiltrazione di sostanze inquinanti ( letame, colaticcio, sostanze chimiche ecc.) oppure si costata l’entrata di acque superficiali nella captazione, anche se non si sono fatte ancora le analisi dell’acqua si può presumere che la stessa sia inquinata. Anche in questo caso bisogna avvisare immediatamente il Laboratorio cantonale e stabilire con esso cosa fare. Potrebbe essere necessario avvisare la popolazione della presunta non potabilità dell’acqua. In questo caso è importante sottolineare che si tratta di una misura cautelativa introdotta a salvaguardia della salute pubblica fino a quando non si conosceranno i risultati delle analisi.
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1. Introduzione 1.4.1 Responsabilità 3 di 5
La popolazione deve essere resa cosciente che l’annuncio di non potabilità dell’acqua non è un fatto negativo ma una garanzia che i responsabili degli acquedotti agiscono secondo quanto stabilito dalle nuove leggi procedendo ad analisi più frequenti, anche nei momenti più sfavorevoli (ad es. dopo i temporali).
4. Disposizioni penali in caso di infrazione alla legge sulle derrate alimentari.
La legge federale sulle derrate alimentari prevede al Capitolo 7 le disposizioni penali.
Una differenza sostanziale è fatta fra chi infrange la legge intenzionalmente e chi lo fa per negligenza. Sicuramente nessun responsabile di acquedotti potrebbe pensare di mettere in pericolo la salute pubblica intenzionalmente. Potrebbe invece capitare che, per negligenza o per comportamento non sufficientemente ponderato, un responsabile di acquedotto non soddisfi le esigenze della legge sulle derrate alimentari nel deposito, trasporto o distribuzione dell’acqua.In questo caso potrebbe venir punito con una multa il cui importo dipenderà dalla gravità dell’infrazione.
Abbiamo voluto introdurre il capitolo sulle disposizioni penali per far presente che le stesse esistono. Desideriamo comunque tranquillizzare i responsabili degli acquedotti ricordando che, se le direttive indicate nel manuale AQUATI verranno seguite con coscienza, non si arriverà a nessuna azione punitiva.
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1. Introduzione 1.4.1 Criteri di intervento 4 di 5
Criteri di intervento in base alle risultanze di analisi effettuate sull’acqua potabile distribuita in rete
Norma generale: nessun parametro dell'acqua distribuita in rete dovrebbe superare dei valori di tolleranza o dei valori limite.
1. Tests organolettici
1.1 Un'acqua potabile deve essere incolore, inodore e insapore.1.2 IN CASO DI ANOMALIE: dichiarazione di NON POTABILITA' DELL'ACQUA con AVVISO
IMMEDIATO all'utenza e al Laboratorio cantonale
2. Parametri batteriologici
2.1 Germi aerobi mesofiliValore di tolleranza in rete: 300 UFC/ml
Superamenti del valore di tolleranza per questo parametro non comportano rischi particolari per la salute dell'utente. Vanno comunque ricercate le cause dell' anomalia.
Cause possibili:- ristagno locale- circolazione carente o consumo limitato nella tubazione di prelievo- modalità errate di prelievo del campione
2.2 Escherichia coli (E. coli) ed Enterococchi (entrambi indici di contaminazione fecale)Valore di tolleranza per E. coli: 0 UFC/ 100 mlValore di tolleranza per Enterococchi: 0 UFC/ 100 ml
A seconda dell'entità del superamento di valori di tolleranza, i criteri di intervento sono i seguenti:
- da 1 a 5 UFC/100 ml: ricerca ed eliminazione delle cause - da 6 a 20 UFC/100 ml: ricerca IMMEDIATA delle cause (analisi delle singole captazioni) e loro
rimozione (comunicare i risultati dell'indagine al Laboratorio cantonale)- oltre le 20 UFC/100 ml: dichiarazione di NON POTABILITA' DELL'ACQUA (può essere
consumata solo dopo 5 minuti di bollitura) con AVVISO IMMEDIATO all'utenza e al Laboratorio cantonale
Cause possibili:- infiltrazione di acque superficiali dopo un periodo di precipitazioni- inquinamento fecale a monte della captazione- cattivo funzionamento della disinfezione (verificare concentrazione cloro)- presenza di roditori nella captazione- risucchi in rete di acque luride- modalità errate di prelievo del campione
3. Parametri chimici
- in caso di superamenti di un valore di tolleranza: ricerca ed eliminazione delle cause.- in caso di superamento di un valore limite: dichiarazione di NON POTABILITA' DELL'ACQUA
(non può essere consumata nemmeno dopo bollitura) con AVVISO IMMEDIATO all'utenza e al Laboratorio cantonale
Cause possibili:- inquinamento a monte di una captazione- immissione accidentale di sostanze chimiche in un serbatoio- risucchio di sostanze chimiche in rete- sabotaggio
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1. Introduzione 1.4.1 Delega della responsabilitàEsempio 5 di 5
INTERVENTO IN CASO DI ACCERTAMENTO O DI PRESUNTA NON POTABILITA’ DELL’ACQUA DISTRIBUITA DALL’ACQUEDOTTO
Il paragrafo 2.1. “Responsabili” del manuale AQUATI indica il nome dei responsabili politici e di quelli della gestione della qualità. Con riferimento a questi nominativi il proprietario dell’acquedotto stabilisce quanto segue:
1. Comunicazione
In caso di inquinamento o di presunto inquinamento la comunicazione di non potabilità dell’acqua ai media, stampa, radio e televisione dovrà essere data dal Sig. ..................................................In sua assenza responsabile della comunicazione sarà il Sig. ..................................................
2. Intervento (solo in caso di estrema gravità e con l’accordo del Laboratorio cantonale)
In caso di inquinamento o di presunto inquinamento dell’acqua potabile si conferisce alSig. ...................................... la facoltà di intervenire sull’acquedotto per sospendere oppure impedire la distribuzione dell’acqua cui non sono garantiti i requisiti di potabilità. La persona designata potrà limitare l’interruzione dell’erogazione di acqua in zone circoscritte oppure nell’intera rete di distribuzione, a seconda della gravità dell’inquinamento.In assenza dell’incaricato summenzionato assumerà le medesime facoltà il Sig. ..........................
N.B. Le persone sopra designate devono possedere le conoscenze tecniche sufficienti per essere in grado di gestire gli eventi oppure devono avere a loro disposizione un ufficio tecnico che possa aiutarle.
Luogo e data................ Il Proprietario dell’acquedotto
(Municipio, Consorzio o altro ente)
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1. Introduzione 1.4.2 Avviso non potabilitàEsempio 1 di 1
Comune di .............. Luogo, il ............
Azienda acqua potabile
AVVISO DI NON POTABILITA’ BATTERIOLOGICA DELL’ACQUA
A causa di problemi all’acquedotto (per motivi precauzionali) l’acqua erogata nel comune (nella frazione di) è dichiarata, fino a nuovo avviso, non potabile
L’utenza è tenuta a rispettare le seguenti precauzioni:
l’acqua corrente non deve essere bevuta l’acqua corrente non deve essere utilizzata per l’igiene orale
l’acqua corrente non può essere utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti o per il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie
può invece essere utilizzata senza limitazioni di sorta se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizione che non abbia odori o colorazione anormali
Attualmente sono in corso accertamenti e misure di risanamento. Si spera di poter normalizzare la situazione quanto prima.
Per domande è possibile contattare l’Azienda acqua potabile al tel. n..........
Si ringrazia la popolazione della comprensione e collaborazione.
AZIENDA ACQUA POTABILE
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1. Introduzione 1.5 Punti critici 1 di 6
1. Bacini imbriferi e zone di protezione
Fattore di rischio Punto criticoAgglomerati urbani Abitazioni
Industrie / artigianato
Depositi / magazzini
Parchi giochi
Campi sportivi
Campeggi
Deposito di liquidi potenziali inquinanti per le acque
Installazioni per acque usate Canalizzazioni
Impianti di depurazione
Pozzi o canali d’infiltrazione
Acque usate
Sfruttamento agricolo Utilizzo del suolo (coltivazioni)
Concimazione
Utilizzo prodotti fitosanitari
Irrigazioni
Pascolo
Fosse per colaticcio
Depositi di letame
Silos per foraggi
Dissodamento
Installazioni per il traffico Strade
Ferrovie
Stazioni
Stazioni di smistamento
Raccordi industriali
Accessi per autorimesse
Piste d’aviazione
Gallerie /sottopassaggi
Trincee
Palificazioni / iniezioni / pareti stagne
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1. Introduzione 1.5 Punti critici 2 di 6
Utilizzo acque sotterranee Termopompe
Pozzi privati
Variazioni del livello della falda freatica (piezometri)
Condotte
Depositi di materiale
Discariche
Piazze di travaso
Cave di sasso, ghiaia, sabbia
Cantieri
Fattori naturali Copertura
Permeabilità
Acque di superficie
Tane di volpi, tassi, etc.
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1. Introduzione 1.5 Punti critici 3 di 6
2. Captazioni (sorgenti - sottosuolo - riali - laghi)
Fattore di rischio Punto criticoGenio civile Difetti di costruzione
Accessi
Danni
Difetti delle attrezzature
Difetti degli apparecchi di misura
Armature Pompe
Saracinesche
Riduttori di pressione
Contatori
Cause umane Vestiti di lavoro sporchi
Scarpe di lavoro sudicie
Utensili sporchi / incrostati
Malattie del personale
Errori di manipolazione
Incidenti del traffico e industriali
Esplosioni
Sabotaggi
Esercizi militari
Interruzioni dell’energia elettrica
Cause naturali Cattiva qualità dell’acqua greggia
Vegetazione (radici)
Acqua di superficie
Allagamenti
Frane
Valanghe
Terremoti
Siccità
Freddo estremo
Animali
Odori
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1. Introduzione 1.5 Punti critici 4 di 6
3. Serbatoi
Fattore di rischio Punto criticoSistemazione esterna Copertura
Vie d’accesso
Ingressi al serbatoio
Parti dell’opera Porte / chiusini / serrature
Materiale di costruzione
Difetti di costruzione
Danni
Difetti delle attrezzature
Camera delle armature Accessi
Areazione
Deumidificazione
Materiale tubazioni
Rubinetterie
Misure del livello dell’acqua
Impianti elettrici
Vasche Rivestimento
Riserva antincendio
Circolazione dell’acqua, ricambio - permanenza
Evacuazione delle acque Sifone di troppo pieno
Scarico di fondo
Canalizzazione di drenaggio
Cause umane Vestiti di lavoro sporchi
Scarpe di lavoro sudicie
Utensili sporchi / incrostati
Malattie del personale
Errori di manipolazione
Incidenti del traffico e industriali
Esplosioni
Sabotaggi
Esercizi militari
Interruzioni dell’energia elettrica
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1. Introduzione 1.5 Punti critici 5 di 6
Cause naturali Cattiva qualità dell’acqua greggia
Vegetazione (radici)
Acqua di superficie
Allagamenti
Frane
Valanghe
Terremoti
Siccità
Freddo estremo
Animali
Odori
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1. Introduzione 1.5 Punti critici 6 di 6
4. Impianti di trattamento: potabilizzazione - deacidificazione
Fattore di rischio Punto criticoProtezione delle persone Lavandino
Occhiali di protezione
Docce oculari
Guanti speciali
Grembiule in gomma
Calzature adatte
Installazione di dosaggio / stoccaggio
Locale di reazione
Riempimento
Vasche di contenimento
Dosatori
Concentrazione del prodotto
Riserva
Apparecchiature di controllo Manuali
Automatiche
Registrazioni
Sicurezza
Allarmi
Tarature
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