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Corso per Dirigenti e preposti - cri-bs.it · Trasferire competenze per sviluppare il potenziale...
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Trasferire competenze per sviluppare il potenziale delle risorse umane
Corso per
Dirigenti e prepostiai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
� La gestione della Sicurezza: Ruoli e responsabilità secondo la normativa italiana
� Il Regolamento di Gestione della Sicurezza e Salute della C.R.I.
� Principali rischi da gestire nelle sedi
Agenda
3
NORMATIVA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
3 fasi
Codicistica e Costituzionale
Tecnica
Tecnica e Organizzativa
Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
CODICE PENALE (1930) :• Art 437: rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni
sul lavoro• Art. 589: Omicidio colposo• Art. 590: Lesioni personali colpose
CODICE CIVILE (1942):• Art. 2087 : tutela delle condizioni di lavoro:• “L’imprenditore è tenuto a garantire nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, la tecnica e l’esperienza, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavo ro – fase codicistica
COSTITUZIONE (1948):• Art. 32 : “la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…………….
• Art. 41 : “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.”
Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavo ro – fase codicistica
Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavo ro – fase tecnica
D.P.R. n. 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni :
– disposizioni generali che stabiliscono misure e cautele da adottare per eliminare o ridurre le fonti di pericolo connesse a luoghi, macchine o attrezzature e impianti
– campo di applicazione – definizioni – obblighi e responsabilità – schema del decreto
Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavo ro – fase tecnica
D.P.R. n. 303/56:Norme generali per l’igiene del lavoro :
– pulizia dei locali, requisiti dei servizi igienici, controllo sanitario di lavoratori esposti a particolari rischi.
– campo di applicazione – definizioni – obblighi e responsabilità– schema del decreto
Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavo ro – fase tecnica e organizzativa
NORMATIVA COMUNITARIA:• Direttive di “tutela”:
– Direttiva Quadro 80/1107/CEE (protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici)
– Direttiva Quadro 89/391/CEE (promuove il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro) >> D.Lgs. 626/94
– Direttive Particolari
Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavo ro – fase tecnica e organizzativa
NORMATIVA COMUNITARIA:Principi generali:
– Definizione dei soggetti coinvolti nel programma di sicurezza– Prevenzione dei rischi alla fonte– Valutazione dei rischi– Procedurizzazione dell’obbligo di prevenzione– Individualizzazione delle misure di prevenzione– Garanzia della massima sicurezza con aggiornamento delle
misure di prevenzione– Garanzia della sicurezza costante e strutturata ciclicamente– Informazione e formazione dei lavoratori– Coinvolgimento dei lavoratori
Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavo ro – fase tecnica e organizzativa
Sulla G.U. del 30 Aprile 2008, è stato pubblicato il D.Lgs 9/04/2008 n. 81 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Decreto (con n. 306 articoli e n. 51 allegati) prevede:– l’ampliamento dell’applicazione delle disposizioni;– la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;– il finanziamento delle azioni promozionali; – la revisione del sistema delle sanzioni;– l’alleggerimento degli adempimenti di tipo burocratico a
carico delle Imprese.
TESTO UNICO D.Lgs. 9/4/2008 n. 81Titolo Descrizione Articoli Allegati
I Principi comuni 1 ÷ 61 I ÷ III
II Luoghi di lavoro 62 ÷ 68 IV
III Uso delle attrezzature di lavoro e DPI 69 ÷ 87 V ÷ IX
IV Cantieri temporanei e mobili 88 ÷ 160 X ÷ XXIII
V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 161 ÷ 166 XXIV ÷ XXXII
VI Movimentazione manuale dei carichi 167 ÷ 171 XXXIII
VII Attrezzature munite di VDT 172 ÷ 179 XXXIV
VIII Agenti fisici (rumore, vibrazioni, elettrom.,… ) 180 ÷ 220 XXXV ÷ XXXVII
IX Sostanze pericolose (agenti cancerogeni, amianto) 221 ÷ 265 XXXVIII ÷ XLIII
X Esposizione ad agenti biologici 266 ÷ 286 XLIV ÷ XLVIII
XI Protezioni da atmosfere esplosive 287 ÷ 297 XLIX ÷ LI
XII Disposizioni in materia penale e procedura pena le 298 ÷ 303
XIII Norme transitorie e finali 304 ÷ 306
13
Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavo ro – fase tecnica e organizzativa
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 sono stati abrogati :
D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni”;D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni”;D.P.R. 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro – eccetto art.64”; D.Lgs.626/94 “Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro ;
D.Lgs. 494/96 “Prescrizioni minime di sicurezza per i cantieri temporanei o mobili”;D.Lgs.187/05 “Prescrizioni minime di sicurezza relative esposizione da vibrazioni meccaniche”;D.Lgs.195/06 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore);
Articoli 2, 3, 5, 6 e 7 Legge 123 del 3/08/07 ;
Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
Il 20 Agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 106/09 che ha introdotto alcune modifiche nel Testo Unico.
Riferimento normativo Tipologia rischio
D.M. 10 marzo 1998 Prevenzione incendi
D.Lgs. 532/00 Lavoro notturno
D.Lgs. 151/01 Tutela della salute delle lavoratrici madri
ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI:
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DIRIGENTI E PREPOSTI: RUOLI E RESPONSABILITÀ SECONDO LA NORMATIVA
ITALIANA
LE PRINCIPALI FIGURE COINVOLTE
� Il D.Lgs. 81/2008 individua le seguenti figure attive nel sistema di gestione della prevenzione:
� Datore di Lavoro e Dirigenti (obblighi artt. 17 e 18)� Preposto (obblighi art. 19)� Servizio di Prevenzione e Protezione (Compiti art. 33)� Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Compiti art. 33)� Medico Competente (Obblighi art. 25)� Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (attribuzioni art. 50)� Lavoratori (Obblighi art. 20).
L’ORGANIGRAMMA TIPO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE
Servizio di Prevenzione e Protezione
RSPP Medico Competente
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
DIRIGENTE DIRIGENTE DIRIGENTE
Preposto
Preposto
Preposto
Datore di Lavoro
Preposto
Preposto
Preposto Preposto
Preposto
Preposto
DIRIGENTE
Preposto
Preposto
Preposto
Definizioni - Il Datore di Lavoro e i Dirigenti
Il Datore di lavoro (art. 2) è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o colui che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
Il Dirigente (art. 2) è persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Definizioni - Il Preposto
�Il Preposto (art. 2) è “persona che in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa”
�Differenza tra dirigente e preposto : Il legislatore ha assicurato una
corretta e funzionale distinzione dei ruoli tra dirigenti e preposti, la prima
figura essendo qualificata da un potere-dovere di attivazione ed iniziativa,
la seconda invece caratterizzata soprattutto dal dovere di vigilanza e
controllo.
Definizioni - Il Medico Competente
Il Medico Competente deve essere in possesso dei titoli e requisiti formativi e professionali quali:
�Specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica � Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia, igiene del lavoro, clinica del lavoro�Specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale
Collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal Dlgs. 81/08
Definizioni - Il Servizio di Prevenzione e Protezione
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHIInsieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIO NEPersona in possesso di capacità e dei requisiti professionali specifici:a. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;b. un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alleattività lavorative;
c. un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi diformazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di naturaergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attivitàtecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazionisindacali.
Definizioni - Il Rappresentante dei Lavoratori
E’ persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Definizioni - I Lavoratori
Lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Sono equiparati:
� Socio lavoratore cooperativa e associato in partecipazione�Tirocinante �Volontario�…..
Il D.Lgs. 81/08 e i volontari della CRI
1. Decreto legislativo 81/2008: il primo caposaldo2. Decreto interministeriale del 13 aprile 2011: il
secondo caposaldo3. Decreto del Capo Dipartimento della
Protezione civile del 12 gennaio 2012: il terzo caposaldo
Il D.Lgs. 81/08 e i volontari della CRIprimo caposaldo
Art. 3 (campo di applicazione) c. 3-bisNei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Cr oce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle part icolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs. 81/08 e i volontari della CRIprimo caposaldo
• Il d. lgs. 81/2008 ha dunque aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile, rinviandone l’individuazione precisa ad un successivo provvedimento, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, di concerto con il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il D.Lgs. 81/08 e i volontari della CRIsecondo caposaldo
Il decreto interministeriale di attuazione del 13 a prile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2011 , ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, Croce Rossa, ecc…sui quali dovrà svilupparsi l’azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.
Questi principi, in estrema sintesi, sono:le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile
e della Croce Rossa che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia:
• la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
• l’organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
• l’imprevedibilità e l’indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
Il D.Lgs. 81/08 e i volontari della CRIsecondo caposaldo
• la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;
l’individuazione preventiva di:• scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato
ad operare;• compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di
protezione civile individuati;- l’equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per
le seguenti attività, elencate dall’art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:
• la formazione, l’informazione e l’addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
• il controllo sanitario generale;
Il D.Lgs. 81/08 e i volontari della CRIsecondo caposaldo
• la formazione, l’informazione e l’addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
• il controllo sanitario generale;• la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell’ambito delle
attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;
• la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato;
- l’obbligo, per il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di assicurare l’osservanza degli obblighi associativi sopra elencati;
- la precisazione che le sedi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono considerati luoghi di lavoro (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative);
Il D.Lgs. 81/08 e i volontari della CRIsecondo caposaldo
- la puntualizzazione che l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l’omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile.
Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che:- è responsabilità di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile
definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto;
- è responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che, ai vari livelli, dal centro alla periferia, coordinano il sistema nazionale della protezione civile, supportare in ogni modo la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza;
- la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all’acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene;
Il D.Lgs. 81/08 e i volontari della CRIsecondo caposaldo
- analoga attenzione continua deve essere obiettivo primario e imprescindibile dell’azione delle autorità pubbliche che coordinano le organizzazioni di volontariato di protezione civile, che devono, quindi, coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività di supporto al volontariato, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati;
- la cura della salute dei volontari merita un’attenzione particolare: sia dal punto di vista del controllo sanitario generale e di base, sia da quello, specifico, della sorveglianza sanitaria, limitata ai casi di superamento delle soglie di esposizione e negli altri casi previsti nel d. lgs. 81/2008.
Si è voluto, in altri termini, concentrare l’attenz ione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adem pimenti gestionali o burocratici. Anche in considerazione dei dati disponibili sul ridotto numero di infortuni che si verificano nell’ambito delle attività di volontariato di protezione civile, si è quindi scelto un approccio concreto e molto pratico, evitando di creare l’esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e privilegiando l’attività di formazione e addestramento operativo.
Il D.Lgs. 81/08 e i volontari della CRIterzo caposaldo
Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civil e del 12 gennaio 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012)
con il quale, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, vengono definite le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi indirizzi comuni in materia di scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari, di controllo sanitario di base, di formazione.
Il D.Lgs. 81/08 e i volontari della CRIterzo caposaldo
• Si è così proceduto alla definizione di tre documenti preliminari all’intesa sulla sorveglianza sanitaria che contengono:
• - indirizzi comuni per l’individuazione degli “scenari di rischio di protezione civile ” e dei compiti in essi svolti dai volontari di protezione civile, elencati dall’articolo 4, del decreto interministeriale, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti;
• - indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull’intero territorio nazionale;
• - indirizzi comuni per l’individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all’attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, nonché per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull’adempimento dell’attività.
34
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI
(art. 18)
Il datore di lavoro, che esercita le attività
di cui all’art.3, e i dirigenti , che
organizzano e dirigono le stesse attività
secondo le attribuzioni e competenze ad
essi conferite, devono:
a) Nominare il medico competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti dal presente decreto;
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
Art.55 – per la lettera a)
Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.500 a 6.000
b) designare preventivamente i
lavoratori addetti alla gestione delle
emergenze antincendio, primo soccorso
e sfollamento ;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori,
tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
Art.55 – per la lettera b)
Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.500 a 6.000
per la lettera c)
Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.200 a 5.200
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
d) fornire ai lavoratori i necessari DPI,
sentito il RSPP e il MC;
e) Prendere le misure appropriate,
affinché solo i lavoratori che hanno
avuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento accedano a zone che
li espongono ad un rischio grave e
specifico;
Art.55 – per la lettera d)
Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.500 a 6.000 euro
per la lettera e)
Arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da € 1.200 a 5.200
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
f) richiedere l'osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme vigenti, e delle
disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei DPI
g) inviare i lavoratori alla visita medica
entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico
competente l’osservanza degli obblighi previsti a
suo carico nel presente decreto
Art.55 – per la lettera f)
Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.200 a 5.200
per la lettera g)
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a 4.000
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitariadi cui all’articolo 41, comunicare
tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto
di lavoro
h) adottare le misure per il controllo
delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave
immediato ed inevitabile, abbandonino
il posto di lavoro o la zona pericolosa
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
Art.55 – per la lettera g bis)
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a 1.800
i) informare il più presto possibile ilavoratori al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso
e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) Adempiere agli obblighi diinformazione, informazione eaddestramento di cui agli articoli 36 e
37;
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
m) astenersi, salvo eccezione
debitamente motivata da esigenze di
tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;
Art.55 – per la lettera n)
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a 4.000
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
o) consegnare tempestivamente alrappresentanti dei lavoratori per lasicurezza , su richiesta di questi e per
l’espletamento della sua funzione, copia deldocumento di cui all’articolo 17, comma 1,lettera a) , anche su supporto informatico
come previsto dall’articolo 53, comma 5,
nonché consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati di cui
alla lettera r); il documento è consultato
esclusivamente in azienda (3)
Art.55 – per la lettera o)
Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 750 a 4.000
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
p) elaborare il documento di cui all’articolo26, comma 3 anche su supporto informatico
come previsto dall’articolo 53, comma 5, e,
su richiesta di questi e per l’espletamento
della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai dei
lavoratori per la sicurezza. Il documento è
consultato esclusivamente in azienda (4).
Art.55 – per la lettera p) seconda parte
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a 4.000
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
q) prendere appropriati provvedimentiper evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di
rischio;Art.55 – per la lettera q)
Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.200 a 5.200
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
r) comunicare in via telematica all’INAIL eall’IPSEMA , nonché per loro tramite, alsistema informativo nazionale per laprevenzione nei luoghi di lavoro di cuiall’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezionedel certificato medico , a fini statistici einformativi, i dati e le informazioni relativiagli infortuni sul lavoro che comportinol’assenza dal lavoro di almeno un giorno ,escluso quello dell’evento e, a finiassicurativi, quelli relativi agli infortuni sullavoro che comportino un’assenza dallavoro superiore a tre giorni………
Art.55 – per la lettera r)
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a 4.500
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
s) consultare il rappresentante deilavoratori per la sicurezza nelle ipotesi dicui all'articolo 50 (valutazione dei rischi,ecc.);
t) adottare le misure necessarie ai finidella prevenzione incendi edell'evacuazione dei luoghi di lavoro,nonché per il caso di pericolo grave eimmediato, secondo le disposizioni dicui all'articolo 43 (gestione emergenze);
Art.55 – per la lettera s)
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a 4.000
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
u) nell'ambito dello svolgimento diattività in regime di appalto e disubappalto, munire i lavoratori di appositatessera di riconoscimento, corredata difotografia, contenente le generalità dellavoratore e l'indicazione del datore dilavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15lavoratori , convocare la riunione periodicadi cui all'articolo 35;
Art.55 – per la lettera v)
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a 4.000
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
z) aggiornare le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e
all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro .., in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei RLS; in fase di
prima applicazione l’obbligo di cui alla
presente lettera riguarda i nominativi dei RLS
gia’ eletti o designati;
Art.55 – per la lettera z)
Arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 1.500 a
6.000
per la lettera aa)
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a 300
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali
vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma
1, relativo alla comunicazione a fini statistici einformativi dei dati relativi agli infortuni che
comportano l’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’vento, decorre dalla
scadenza del termine di sei mesi dall’adozione
del decreto di cui all’articolo 8, comma 4 (7) .
Art.55 – per la lettera bb)
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a 4.500
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
2. Il datore di lavoro fornisce al Servizio di
Prevenzione e protezione ed al Medico Competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la
programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
Art.55 – per il comma 2
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a 4.500
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in
uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tale caso gli obblighi si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico.
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Preposto), 20
(Lavoratori), 22 (Progettisti), 23 (Fabbricanti e Fornito ri), 24 (Installatori)
e 25 (Medico Competente) , ferma restando l’esclusiva responsabilità dei
soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione
dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
ART. 18 OBBLIGHI DEL DDL E DEL DIRIGENTE
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:a. che essa risulti da atto scritto recante data certa;b. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Art. 16 - Delega di funzioni
Art. 16 - Delega di funzioni
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolt o in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di veri fica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 (Sostituisce : La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.)
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, prev ia intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di s alute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbl igo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento del le funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate .
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;b) la designazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi;
Art. 17 - Obblighi del Datore di Lavoro non delegabi li
Come adempiere agli obblighi previsti?
Il D.Lgs. 81/08 ha ribadito, come già il D.Lgs. 626/94, la centralità del Datore di Lavoro, inserendolo in un contesto più articolato, nel senso che il Datore di Lavoro non è più chiamato ad attuare a pioggia i singoli precetti della prevenzione, ma è obbligato a codificare e procedurizzare i controlli in azienda.
GESTIRE LA SICUREZZA
VALUTARE I RISCHI
POTERE = DOVERE
Fondamentalmente, nel campo dei reati “omissivi” dove esiste un
potere di impedire un evento esiste una conseguente
Responsabilità penale in caso infortunio o malattia
La responsabilità, cioè, sta esattamente lí dove stanno i poteri. Se ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità, al di là del “nomen juris” che viene attribuito ad ogni singolo soggetto.Se invece i poteri sono carenti o mancano del tutto non ci può essere alcuna affermazione di responsabilità penale della persona se non nei limiti residuali della sua funzione di sicurezza connessa alla qualità di lavoratore
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO
PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ
• L’individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata, non attraverso la qualificazione astratta dei rapporti tra i diversi soggetti, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni e delle attività in concreto svolte da ciascun soggetto, anche di propria iniziativa (Corte di Cassazione 9.3.2007, art. 299 d.lgs.81/08 ).
PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ (ART. 299 DEL D.LGS. 81/08 E SMI)
• Art. 299: Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
• Si configurano in tal senso le figure di Datore di Lavoro di fatto, Dirigente di fatto, Preposto di fatto.
• Non necessariamente al ruolo di Dirigente deve corrispondere tale livello contrattuale.
ESEMPIO
Cass. pen. sez.III n.23012 del 7.6.2001, Altamore: viene condannato il preside in
quanto “titolare di poteri di gestione ancorché sprovvisto del relativo potere di
spesa” (che spetta a organi collegiali superiori); nel laboratorio, al momento
della installazione dei computers, la ditta aveva allestito prese supplementari
non collegate a terra: “egli, innanzitutto, avrebbe dovuto pretendere dalla ditta
installatrice dei computers il rispetto delle disposizioni contenute nell’art.314
D.P.R. n.547; in secondo luogo, avrebbe dovuto tempestivamente attivare gli
organi superiori perché deliberassero la spesa necessaria per l’esecuzione dei
lavori in questione; comunque avrebbe dovuto inibire l’uso del laboratorio a
studenti e docenti fintanto che lo stesso non fosse stato regolarizzato e ciò,
soprattutto, certamente rientrava nel suo potere-dovere”.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
61
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
Il D.Lgs. 81/08 definisce “preposto” la figura professionale che “sovraintende”, unitamente al Datore di Lavoro le attività finalizzate alla sicurezza dei luoghi di lavoro, attraverso l’osservanza di tutte le disposizioni in merito.
In ragione delle proprie competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali, il preposto è incaricato della sorveglianza e controllo del lavoro di uno o più lavoratori con poteri di iniziativa e, nel contempo, alle dirette dipendenze del Datore di lavoro; inoltre, i rispettivi ruoli, compiti e responsabilità devono essere specificamente attribuiti, in base a direttive esplicite ed esaurienti.
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
• I preposti sono lavoratori che, pur essendo in posizione gerarchicamente subordinata rispetto al Datore di Lavoro, hanno doveri e poteri di controllo e di vigilanza di carattere oggettivo (sull’applicazione della normativa) e soggettivo (sul rispetto da parte dei lavoratori di tutte le norme di sicurezza).
• L’individuazione del preposto avviene in base alle mansioni di controllo e verifica effettivamente esercitate .
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
CHI E’ UN PREPOSTO?• “La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti
forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione tale da porlo in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini” (Cass. penale, sez. IV, 15-07-1991 n. 7600, Tono)
• “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato «automaticamente» tenuto, ai sensi dell'art.4 D.P.R. n. 547 del 1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo” (Cassazione penale, sez. IV,n.3948 del 30.3.98; Cass. pen. sez.IV n.2277 del 23.2.98, Cicchetti e altro; Cass.pen. sez. IV n.2445 del 26.3.86, Oliva ;, Soressi L. ; Cass. penale, sez. IV, n. 7600del 15-07-1991,, Tono; Cass. penale, sez. IV, n. 7999 06-07-1988,, Chierici; Cass.pen. sez.III, n.11406 del 7.10.99, Di Raimondo).
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
• Cass. Pen. Sez.IV n.40939, 5.12.2002, Grancagnolo e altro: “per istituire una posizione di garanzia individuabile nella qualità di preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella di altri dipendenti, ma è necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore”.
• Pertanto, “se al dipendente è attribuito esclusivamente il compito di trasmettere ordini formulati da altri preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro, non può egli divenire titolare della posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti”.
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
• Qualunque figura aziendale che ha il potere di dare ordini a qualcun altro, sarà dunque individuabile come preposto. Si sottolinea come la posizione di preminenza «automaticamente» delinei la figura del preposto: la conseguenza è che non possono essere rifiutati questi compiti di vigilanza che sono strutturalmente connessi ad ogni figura intermedia aziendale dotata di supremazia verso altri lavoratori.
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della
inosservanza informano i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
T.U. ART. 19: OBBLIGHI DEL PREPOSTO
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il loro posto di lavoro o la zona
pericolosa;
d) informare il piu’ presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei DPI.
T.U. ART. 19: OBBLIGHI DEL PREPOSTO
• In sintesi:� LA VIGILANZA - sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi e delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro� LA PROTEZIONE - astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la propria
attività in una situazione di lavoro con pericolo grave ed immediato � LA VERIFICA DELLE ZONE A RISCHIO - verificare l’accesso delle zone a
rischio solo da parte di lavoratori adeguatamente istruiti � L’INFORMAZIONE - informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave
ed immediato � LA GERARCHIA - in caso di persistenza dell’inosservanza da parte dei
lavoratori, informare i loro superiori � LE SEGNALAZIONI - segnalare al Datore di lavoro ed al dirigente le deficienze
ed ogni altra condizione di pericolo� IL CONTROLLO - richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio � LA FORMAZIONE - frequentare appositi corsi di formazione
T.U. ART. 19: OBBLIGHI DEL PREPOSTO
• «Chi è investito, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi qualifica, dei poteri di direzione e di organizzazione di un settore aziendale è tenuto, nell'ambito delle sue attribuzioni, ad adottare le iniziative necessarie a garantire la sicurezza dei dipendenti e di coloro che frequentano gli ambienti dove si svolge l'attività d'impresa»: «se ha i poteri decisionali e di spesa dovrà altresì provvedere alla messa in sicurezza degli ambienti e degli impianti (DIRIGENTE); se non li ha dovrà segnalare al datore di lavoro l'esigenza di provvedere» (PREPOSTO), ma «mai potrà disinteressarsi del problema, a maggior ragione quando l'intervento sia sostanzialmente privo di costi
DIFFERENZE DIRIGENTE PREPOSTO
71
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
T.U. art. 20: Obblighi dei lavoratori
72
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria s alute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Quindi, i lavoratori non sono soggetti passivi nella gestionedella sicurezza, ma hanno un ruolo attivo nel tutelare lapropria incolumità e quella dei colleghi.
T.U. ART. 20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI
2. I lavoratori devono in particolare:a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
• e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
• i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
T.U. ART. 20: OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Art.2-29-38 - Medico Competente
Requisiti
� specializzazione/docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica ecc.
� autorizzazione di cui all’art. 55 D.Lgs. 277/91
� specializzazione in igiene medicina preventiva o medicina legale
� obbligo di frequenza a appositi percorsi formativi universitari o attestazione del Datore di lavoro dello svolgimento dell’attività per almeno un anno
� partecipazione al programma di formazione continua
Iscritto nell’elenco dei medici competenti
istituiti presso il Ministero della Salute
Art.2-29-38 - Medico Competente
Svolge l’attività:
� secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (Icoh)
� in qualità di dipendente e collaboratore di struttura esterna
� libero professionista
� dipendente DdL
Se dipendente di una struttura pubblica in cui è preposto ad attività di sorveglianza non può prestare servizio ad alcun titolo
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione,
ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-
fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti
dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del
servizio di primo soccorso.
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli
indirizzi scientifici più avanzati;
Art. 25 – Obblighi del Medico Competente
c) modificato: istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità,
una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per
l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi
risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina
del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la
documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del
segreto professionale;
Art. 25 – Obblighi del Medico Competente
e) integrato: consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
f) soppresso: invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitariacui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Art. 25 – Obblighi del Medico Competente
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai
rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa
che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una
periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
Art. 25 – Obblighi del Medico Competente
81
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio , alla valutazione dei rischi eall'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenzadell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare , per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e isistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
Art. 33. - Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
82
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:
d) a proporre i programmi di informazione e formazione deilavoratori ;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute esicurezza sul lavoro , nonchè alla riunione periodica ;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza esalute .
Art. 33. - Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
E’ istituito a livello:� territoriale o di comparto� aziendale� di sito produttivo
E’ eletto in tutte le aziende o unità produttive :con < 15 lavoratori : eletto direttamente dai lavoratori o individuato per più
aziende nell’ambito territoriale o di compartocon > 15 lavoratori: eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze
sindacali aziendali o, in loro assenza, eletto dai lavoratori
In caso di mancata elezione si ricorre al RLS terri toriale o di sito produttivo.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il numero minimo dei Rappresentanti dei lavoratori è:
• 1 nelle aziende fino a 200 lavoratori
• 3 nelle aziende con numero di lavoratori compreso tra 201 e 1000 lavoratori
• 6 in tutte le altre aziende oltre i 1.000 lavoratori
Il numero di RLS può essere aumentato in base a quando definito dagli accordi interconfederali o in sede di contrattazione collettiva.
Il RLS riceve una formazione adeguata (32 ore a 48 ore)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti
al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al
primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del
medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui
all’articolo 37;
Art. 50 – Attribuzioni del RLS
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente
alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi,
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti
di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a
quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle
misure di prevenzione idonee;
Art. 50 – Attribuzioni del RLS
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti, dalle quali è sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore
di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Art. 50 – Attribuzioni del RLS
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio
delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli,anche tramite l’accesso
ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire
pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e
nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Art. 50 – Attribuzioni del RLS
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e
per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento
di valutazione dei rischi.
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori
rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese
appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro
funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di
cui all’articolo 26, comma 3 (DUVRI).
Art. 50 – Attribuzioni del RLS
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al
rispetto del segreto industriale, nonché al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio
delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto
al servizio di prevenzione e protezione.
Art. 50 – Attribuzioni del RLS
� RLS individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto di competenza
� esercita le competenze del RLS nelle unità produttive del territorio o del comparto di competenza dove non sia stato nominato
� ha diritto a ricevere formazioneparticolare adeguata (almeno 64 ore)
Art. 48 - Il Rappresentante dei lavoratori Territoriale
� ha diritto ad accedere ai luoghi di lavoro previo rispetto dei termini di preavviso (eccetto che in caso di infortunio grave)
� redige una relazione annuale sull’attività di rappresentanza svolta da inviare al Fondo di sostegno della piccola e media impresa
Le Figure della prevenzione
OBBLIGHI
DirigenteDatore di Lavoro
Preposto
Medico Competente Lavoratori
Servizio di Prevenzione e Protezione
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Compiti
Attribuzioni
93
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Valutazione documentata di tutti i rischi attestata mediante l’elaborazione di un documento della sicurezza contene nte:
� Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
� L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione;
� Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Valutazione documentata di tutti i rischi attestata mediante l’elaborazione di un documento della sicurezza contene nte:
� L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
� L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
� L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
Il Datore di Lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela
DEVE VALUTAREnella
scelta delle ATTREZZATURE
scelta delle SOSTANZE EPREPARATI
sistemazione deiLUOGHI DI LAVORO
i RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
97
quelli cioè igienistico-occupazionali,
il cui effetto si manifesta nel tempo (latenza), per ciò che
attiene
quelli cioè di natura infortunistica, il cui effetto si manifesta immediatamente,
per ciò che attiene
Rischi per la sicurezza Rischi per la salute
Luoghi di lavoroStruttureMacchine/attrezzatureSostanze pericoloseElettricità/incendio
Agenti chimiciAgenti fisici (rumore, vibrazioni, ecc.)
Agenti biologiciMovimentazione dei carichiErgonomia
La valutazione dei rischi
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Quelli legati non tanto alla specifica attività, ma alle condizioni al contorno organizzative e
gestionali
Rischi trasversali
La valutazione dei rischi
� organizzazione del lavoro� compiti, funzioni e responsabilità� analisi, pianificazione e controllo� formazione� informazione� Partecipazione (proattiva)� norme e procedimenti di lavoro
� manutenzione e collaudi� dispositivi di protezione individuali
e collettivi� emergenza, pronto soccorso� sorveglianza sanitaria
1-2. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di valutazione del rischio, in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
LE FASI OPERATIVE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
� Verifica della conformità normativa
� Identificazione delle sorgenti di rischio
� Individuazione dei rischi da esposizione
� Stima dei rischi da esposizione
�verifica della documentazione cartacea: verifica della conformità amministrativa mediante analisi della documentazione cartacea
�analisi di conformità: analisi della “conformità” o “rispondenza” di tutti gli elementi della realtà produttiva alle leggi e normative vigenti per ciò che riguarda i campi di applicazione di seguito specificati (ad. es. D.Lg. 81/08, DM 10/03/98, etc.)
�verifica ispettiva: verificare ulteriori elementi che non sono correttamente o sufficientemente documentati per accertare eventuali omissioni nella gestione degli aspetti specificatamente normati
LA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ NORMATIVA
L’IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO
Analisi del ciclo lavorativo e del processo
Analisi degli impianti e delle attrezzature
Analisi dell'organizzazione del lavoro
Analisi del comportamento delle persone
A supporto di tale analisi vengono esaminati:
� finalità delle lavorazioni o delle operazioni, con la descrizione del processo tecnologico, delle macchine, degli impianti, delle apparecchiature utilizzate e delle sostanze impiegate e prodotte
�caratteristiche del luogo di lavoro e grado di interazione ed interferenza con l'attività
�numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o alle operazioni svolte in quell'ambiente di lavoro e le caratteristiche delle relative attività
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
�modalità operative seguite per la conduzione della lavorazione (es. manuale, automatica, strumentale) ovvero dell'operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto, etc.)
�entità dell'esposizione in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa o del periodo ritenuto significativo
�organizzazione dell'attività (tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro, contemporanea presenza di altre lavorazioni, etc.)
�presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione(schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, cappe di aspirazione, ventilazione, isolamento, segnaletica di pericolo, etc.) nonché degliulteriori interventi di protezione quali l'uso di mezzi, o dispositivi di protezione individuale
-
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE
I metodi sono molteplici e specifici in funzione de l fattore di rischio analizzato:
• quantitativo
• semiquantitativo
• qualitativo
STIMA DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE
R = P x G
INDICE DI PROBABILITA ’ P
• Si articola in una gamma di giudizi secondo una scala semiquantitativa che mette in correlazione il numero degli eventi accaduti in un anno e il numero degli esposti
N°eventi accaduti /annoip =
N°esposti × N°operazioni/anno
-
LA PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO
4 Frequente Potrebbe accadere facilmente MOLTE VOLTE
3 Probabile Potrebbe accadere facilmente QUALCHE VOLTA
2 Possibile Potrebbe accaderePOCO PROBABILE
1 Remoto Potrebbe accadere raramente IMPROBABILE
4 LIVELLI
LA PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO
INDICE DI GRAVITA ’ G
L’indice di gravità -G- è graduato secondo una scala semiquantitativa di gravità del danno , che fa riferimento alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra effetti dell’infortunio e dell’esposizione acuta o cronica.
LA GRAVITA’ DEL DANNO
IV RilevanteInfortunio o episodio con
EFFETTI LETALI O INVALIDANTI
III GraveInfortunio o episodio con
EFFETTI IRREVERSIBILI E/O INVALIDANTE
II SerioInfortunio o episodio con
EFFETTI REVERSIBILI
I LieveInfortunio o episodio con
EFFETTI RAPIDAMENTE REVERSIBILI
4 LIVELLI
LA GRAVITA’ DEL DANNO
IL LIVELLO DI RISCHIO
Livello Rischio Priorità di
azione Procedure di intervento
4 "intervento immediato"
ALTO immediato programmazione degli interventi di
adeguamento in modo urgente e prioritario
3 "pericolo"
MEDIO ALTO
(non moderato)
breve termine
inadeguatezza dei requisiti di sicurezza
programmazione degli interventi sul breve termine
2 "guardia" MEDIO BASSO
(moderato)
medio termine
attuazione del controllo e programmazione sul medio termine degli interventi per la
riduzione del rischio
1 "attenzione" BASSO
(irrilevante)
lungo termine
mantenimento e miglioramento del controllo del livello di rischio e programmazione delle misure di adeguamento e miglioramento sul
lungo termine.
MISURE
DI EMERGENZA
Interventi
sul ciclo
lavorativo
Interventi
sugli
impianti
Interventi
sul posto di lavoro
e sull'ambiente
Azione sugli
operatori
RIDUZIONE
DEI RISCHI
Sostituzione di ciò
che è pericoloso
con ciò che non lo è
ELIMINAZIONE
DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO
Regolare manutenzione ambienti,
macchine ed impianti con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
Limitazione utilizzo di agenti chimici
fisici e biologici sul posto di lavoro
Sostituzione di ciò che è più pericoloso
con ciò che non lo è
Interventi sul
Ciclo LavorativoRIDUZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO
Regolare manutenzione ambienti,
macchine ed impianti con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
Protezione collettiva
Interventi alla fonte
Interventi sugli
ImpiantiRIDUZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO
Regolare manutenzione ambienti,
macchine ed impianti con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
Uso di segnali di avvertimento e
di sicurezza
Misure igieniche
Rispetto dei principi
ergonomici
Interventi sul
Posto di Lavoro e sull'AmbienteRIDUZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO
Uso di segnali di avvertimento e
di sicurezza
Rispetto dei Principi
Ergonomici
Allontanamento del lavoratore
dall'esposizione a rischio,
per motivi sanitari
Azione
sugli operatori
Visite Mediche
Limitazione del numero
di operatori esposti
al rischio
Protezione Individuale
RIDUZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO
Check-up tecnico amministrativo
Sopralluoghi
Elaborazione dei dati
Relazione tecnica conclusiva
Acquisizione documentazione
Pianificazione sopralluoghi e interviste
di rilevamento
di verifica
Individuazione e analisi dei rischi
• conformità normativa• elenco attrezzature• elenco impianti• elenco sostanze utilizzate/schede di sicurezza• elenco sostanze prodotte (finali/intermedie)• mansionario
• idoneità luoghi• idoneità delle attrezzature• idoneità impianti• verifica strumentale• verifica modalità operative• verifica idoneità DPI• idoneità misure di emergenza
• analisi dei risultati • scelta del metodo di valutazione• individuazione del livello di rischio• verifica dimensionale• verifica strumentale• descrizione delle metodologie utilizzate
• riepilogo della normativa di riferimento• risultati dell’elaborazione dei dati• individuazione delle priorità• pianificazione degli adeguamenti • pianificazione degli interventi di manutenzione periodica• pianificazione attività di informazione e formazione
Documento di Valutazione del
Rischio
Piano degli interventi di adeguamento
• DATORE DI LAVORO :Il Datore di Lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’Unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
• Nella Croce Rossa Italiana i compiti previsti dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08 e smi sono suddivisi tra tutti i soggetti dell’organizzazione che ne abbiano effettivi poteri di indirizzo e di gestione nonché l’autonomia per porre in atto le azioni di prevenzione e protezione necessarie.
IL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE DELLA CRI: CAPO I - ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
INDIVIDUAZIONE:
• Comitato Centrale: Direttore Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione (RUO)
• Comitati Regionali: Direttore Regionale• Strutture di particolare complessità (es. Provinciale di Roma):
dirigente individuato ai sensi dell’art.16 del Regolamento di Organizzazione
• Ispettorato del Corpo Militare: Figura Apicale dell’Organizzazione Militare in servizio effettivo e remunerato
IL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE DELLA CRI: CAPO I - ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
Art. 2 comma 4.bis del regolamento:Il datore di lavoro con proprio atto di organizzazione disciplina le
modalità applicative del presente regolamento provvedendo altresì alla costituzione di apposite Unità organizzative a cui affidare gli adempimenti di competenza.
Determina del Datore di Lavoro sull’Assetto delle Responsabilità in tema di adempimenti della normativa in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale atto rappresenta l’individuazione dei Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Regolamento di Gestione della Sicurezza e Salute.
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
Obblighi del Datore di lavoro secondo il D.lgs. 81/ 08 e Regolamento Interno CRI:
• Il datore di lavoro è destinatario sia di obblighi indelegabili e di obblighi che possono essere delegati attraverso l’esercizio della delega di funzioni.
• In particolare il Datore di Lavoro:� valuta i rischi presenti nei luoghi di lavoro con la conseguente elaborazione del
Documento previsto dall’art. 28 (art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e lo aggiorna periodicamente anche in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della Prevenzione e della Protezione;
� designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (art. 17 comma 1 lettera b).
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
� richiede periodicamente ai Direttori di Dipartimento lo stato di avanzamento delle attività di Prevenzione e Protezione programmate e si assicura che non esistano impedimenti alla realizzazione di tali attività, prendendo tutte le iniziative in proprio potere previste nel Regolamento di Organizzazione della Croce Rossa Italiana eventualmente necessarie a rimuovere tali impedimenti, nell’ambito dell’autonomia di cui effettivamente dispone (art 2 comma 7 del Regolamento di Gestione sulla Sicurezza e Gestione sul lavoro CRI);
� nomina il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo (art. 18 comma 1 lettera a); nel caso di più medici competenti la scrivente direzione ne individua tra questi uno con funzioni di coordinamento (ai sensi dell’art. 39 comma 6);
� promuove con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) le attività di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori e ne individua i contenuti. Tali attività saranno realizzate con il supporto dei Dipartimenti;
� redige con il supporto del SPP le procedure e pianifica gli aspetti generali della gestione delle emergenze;
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
� svolge con il supporto del SPP attività di coordinamento dell’acquisto di tutti i beni ed i servizi di carattere generale, con particolare riguardo ai dispositivi di Prevenzione e Protezione collettivi ed individuali, dando indicazioni sulle specifiche tecniche a cui dovranno conformarsi, cercando di assicurare l’omogeneità di tali acquisti anche attraverso la predisposizione dei capitolati tecnici di fornitura o la revisione degli stessi;
� consegna tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi per consultazione esclusiva in azienda (articolo 18, comma 1, lettera o);
� predispone con il supporto del SPP le procedure di gestione degli appalti che prevedono rischi da interferenza, ivi compreso il modello di Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 che dovrà essere adattato dai dirigenti di cui all’art 3 del Regolamento citato, ciascuno per gli appalti ed i lavori di propria competenza;
� consulta il Rappresentante del Lavoratori della Sicurezza sui temi della Prevenzione e Protezione (articolo 18, comma 1, lettera s);
� convoca direttamente o tramite il SPP la riunione periodica (art. 18 comma 1 lettera v);
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
� aggiorna con il supporto del SPP e la collaborazione dei dirigenti le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della Prevenzione e della Protezione (art. 18 comma 1 lettera z);
� compie gli adempimenti relativi agli obblighi assicurativi INAIL per il personale del Comitato Centrale
� comunica in via telematica all’INAIL nonché al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18 comma 1 lettera r del D.Lgs. 81/08) direttamente per il personale del Comitato Centrale;
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
� comunicare in via telematica all’INAIL nonché al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il personale del Comitato Centrale; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati (art. 18 comma 1 lettera aa);
� predispone con il supporto dei Dirigenti e del Servizio di Prevenzione e Protezione la stima economica degli interventi di Prevenzione e Protezione e trasmette le proposte di spesa alle Direzioni dei Dipartimenti, agli Organi Competenti per il conseguente recepimento sui rispettivi bilanci e al Direttore Generale per l’approvazione degli oneri della sicurezza di carattere straordinario su immobili o impianti (ristrutturazioni, adeguamenti, sostituzioni) secondo quanto previsto dall’art 14 del Regolamento di Gestione della Sicurezza e Salute del lavoro e salute;
� vigila sul corretto adempimento degli obblighi di sicurezza e prevenzione indicati nelle norme, nei regolamenti e dalla presente determinazione.
• DIRIGENTI:Il Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. L’appellativo di “dirigente”, utilizzato nel presente regolamento, fa riferimento esclusivamente agli incarichi di responsabilità inerenti l’applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza e della salute del lavoro.
• Il dirigente, per le parti della gestione di propria competenza specifica, collabora nell’attività organizzativa interna attuando le direttive generali, dirigendo il lavoro degli altri lavoratori attraverso la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione appropriate ai rischi ed alle non conformità riscontrate in sede di valutazione e, altresì, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e l’attuazione delle misure stesse, in particolare collaborando alla valutazione dei rischi ed assicurando il corretto coinvolgimento di tutti i lavoratori nelle attività di sorveglianza sanitaria, formazione, gestione delle emergenze, aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, individuazione dei lavoratori con compiti particolari nella gestione della sicurezza, ecc.
IL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE DELLA CRI: CAPO I - ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
• INDIVIDUAZIONE:
Nell’organizzazione dell’Ente i dirigenti sono, per quanto riguarda il Comitato Centrale, per le parti di propria e diretta competenza:
• i Direttori di Dipartimento;• i Dirigenti dei servizi.
IL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE DELLA CRI: CAPO I - ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
DIRIGENTI:
• E’ compito dei Dirigenti così individuati, ciascuno per i propri compiti ed attribuzioni, provvedere a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi che per quelli legati ai luoghi ed alle attrezzature di lavoro.
• Gli adempimenti per la Salute e la sicurezza, individuati dal Datore di lavoro e che comportano oneri per l’Ente, dovranno essere realizzati dai dirigenti allo scopo individuati. Gli oneri graveranno sui capitoli dei rispettivi bilanci che dovranno essere specificatamente predisposti. Le attività di adeguamento saranno svolte sulla base dell’indirizzo e del coordinamento del Datore di lavoro.
IL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE DELLA CRI: CAPO I - ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
Gli adempimenti previsti per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:
- ADEMPIMENTI GESTIONALI- COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE- GESTIONE PATRIMONIALE E DOCUMENTALE- GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEI FORNITORI- GESTIONE DEL PERSONALE- SORVEGLIANZA E CONTROLLO
IL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE DELLA CRI: CAPO I - ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
GLI ADEMPIMENTI GESTIONALI
Ciascun dirigente, per le parti di competenza:• individua i preposti addetti alla verifica ed al controllo del corretto svolgimento delle attività
secondo i criteri di identificazione indicati all’art. 4 del Regolamento dandone comunicazione al Datore di Lavoro.
• invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria secondo le “Linee Guida” elaborate dal Dipartimento RUO e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico e nei casi di sorveglianza sanitaria comunica tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (art. 18 comma 1 lettera g e g bis);
• provvede all’individuazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; (art. 18 comma 1 lettera b) in base alla pianificazione generale predisposta da questa Direzione, dandone comunicazione al Datore di Lavoro.
• fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente, ove presente; (art. 18 comma 1 lettera d).
GLI ADEMPIMENTI GESTIONALI
• adotta con il supporto del SPP le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (art. 18 comma 1 lettera h) secondo le disposizioni generali fornite dal datore di lavoro e le integra in relazione alle dimensioni delle sedi e al numero delle persone presenti;.
• aggiorna con il supporto del SPP le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della Prevenzione e della Protezione in relazione alle proprie attribuzioni e competenze;
• prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; (art. 18 comma 1 lettera q) informandone tempestivamente il Datore di Lavoro e richiedendo la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
• consulta il Rappresentante del Lavoratori della Sicurezza sui temi della Prevenzione e Protezione in relazione alle proprie attribuzioni e competenze (articolo 18, comma 1, lettera s);
• vigila, anche organizzando le attività dei preposti, e per quanto di competenza, sul corretto adempimento degli obblighi di sicurezza e prevenzione indicati nelle norme, nei regolamenti, nella presente determinazione e in tutte le disposizioni interne inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, segnalando eventuali inottemperanze per gli interventi di adeguamento o per l’avvio delle eventuali azioni disciplinari.
COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE
Ciascun dirigente, per le parti di competenza:• informa i lavoratori delle misure di Prevenzione e Protezione adottate
dal Datore di Lavoro con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e consulta i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per aspetti di carattere specifico e operativo che riguardano le aree di propria competenza.
• consente ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; (art. 18 comma 1 lettera n).
GESTIONE PATRIMONIALE E DOCUMENTALE
Ciascun Dirigente per le parti di competenza che gestisca in autonomia lavori di acquisti e forniture:
• raccoglie e custodisce, le autorizzazioni, certificazioni e controlli previsti dalle norme vigenti per lavori, acquisti e forniture gestite;
• ove non diversamente previsto, provvede direttamente al mantenimento delle condizioni di sicurezza ed al rispetto degli obblighi normativi attraverso la definizione di un piano dei controlli e delle manutenzioni redatto in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione;
• ove non diversamente previsto, effettua gli interventi di manutenzione ordinaria, i controlli sull’efficienza di attrezzature, impianti e mezzi di Prevenzione e Protezione nonché le relative registrazioni e attestazioni documentali previste dalla normativa per tutti gli immobili, gli impianti, le attrezzature ed i dispositivi utilizzati a qualunque titolo secondo quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi.
GESTIONE PATRIMONIALE E DOCUMENTALE
• preliminarmente al perfezionamento dei contratti d’uso per tutti gli immobili, gli impianti, le attrezzature ed i dispositivi utilizzati a qualunque titolo si assicura della loro idoneità e della loro rispondenza ai requisiti normativi, certificativi ed autorizzativi nonché per i beni in locazione chiarisce la competenza degli oneri della manutenzione e i tempi di ripristino e le eventuali penali.
GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E DEI FORNITORI
Ciascun Dirigente per le parti di competenza che gestisca in autonomia approvvigionamenti e fornitori ;
• elabora il documento di valutazione dei rischi da interferenza (ex art.26 comma 3 D.Lgs. 81/08) coordinandosi con il Datore di lavoro per appalti e forniture gestite autonomamente ed utilizzando per l’elaborazione dei DUVRI i modelli predisposti dal SPP e forniti dal Datore di lavoro;
• si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione per la gestione della problematica degli approvvigionamenti e delle forniture per garantire che i beni e i servizi siano confacenti alle norme della sicurezza, della salute e dell’ergonomia, siano adeguati all’uso e coerenti con il piano delle misure di adeguamento e miglioramento sulla sicurezza e salute del lavoro;
• negli appalti di opere e servizi collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione per garantire i requisiti di salute e sicurezza sia per gli appaltatori presenti nei luoghi di lavoro della CRI (relativi a tutti gli appalti e subappalti in essere) che dei lavoratori della CRI eventualmente esposti ai rischi interferenti con le attività oggetto di appalto.
GESTIONE DEL PERSONALECiascun dirigente, per le parti di competenza:
supporta il Datore di lavoro nell’individuazione dei fabbisogni formativi;collabora con il Datore di Lavoro per realizzare le attività di informazione e formazione secondo quanto concordato, mettendo a disposizione il personale per il corretto svolgimento di tali attività;nell’affidare i compiti ai lavoratori, tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; (art. 18 comma 1 lettera c);prende le misure appropriate affinché vengano esposti a rischi gravi e specifici solo i lavoratori adeguatamente addestrati (art. 18 comma 1 lettera e);salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; (art. 18 comma 1 lettera m). in caso di pericolo grave e immediato informa il più presto possibile i lavoratori esposti circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; (art. 18 comma 1 lettera i);
GESTIONE DEL PERSONALEnell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro/dirigente; (art. 18 comma 1 lettera u).comunica al Servizio del Trattamento Economico i dati necessari per la successiva comunicazione in via telematica all’Inail.
SORVEGLIANZA E CONTROLLO
Ciascun dirigente, per le parti di competenza, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni e la presenza delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
• A tal proposito è necessaria la periodica presa visione del Documento di Valutazione del Rischio e la segnalazione degli elementi rilevanti per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la piena funzionalità delle misure di Prevenzione e Protezione, ivi compreso l’approssimarsi di scadenza di adempimenti (verifiche impianti, scadenze certificati di prevenzione incendi, etc.), le eventuali inefficienze delle misure di prevenzione già adottate o la loro necessità di aggiornamento per intervenute modifiche.
• In particolare il dirigente individuato ai sensi del Regolamento:• richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; (art. 18 comma 1 lettera f);
•
SORVEGLIANZA E CONTROLLO
• vigila affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. (art. 18 comma 1 lettera bb).
• A tale fine si ricorda che gli obblighi di sorveglianza e controllo vengono esercitati dai Dirigenti attraverso i Preposti, in funzione delle proprie specifiche responsabilità, eventualmente con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione per quanto di competenza.
ONERI DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE
Ciascun dirigente, per le parti di competenza:• in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione predispone una nota
sintetica relativa agli interventi necessari (ordinari e straordinari di propria competenza, che trasmette al Datore di Lavoro) al fine di stimare gli oneri della sicurezza che dovranno gravare sul proprio bilancio;
• sovrintende a tutte le realizzazioni volte all'attuazione delle misure di Prevenzione Protezione previste nel Documento di valutazione dei rischi ed individuazione degli interventi predisposti dal SPP e dal Datore di Lavoro.
• vigila affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. (art. 18 comma 1 lettera bb).
A tale fine si ricorda che gli obblighi di sorvegli anza e controllo vengono esercitati dai Dirigenti attraverso i Preposti, in funzione de lle proprie specifiche responsabilità, eventualmente con il supporto del S ervizio di Prevenzione e Protezione per quanto di competenza.
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LA GESTIONE DEGLI APPALTI – REDAZIONE DEL DUVRI
T.U. art. 26: Obblighi connessi al contratto d’appa lto o d’opera o somministrazione
� c. 1 - Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture aun’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, odi una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero cicloproduttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica deiluoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratoriautonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contrattod’opera o di somministrazione.(fino indicazione specifiche si verifica attraverso l’acquisizione del certificato diiscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l’acquisizionedell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi delpossesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale);
b) Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistentinell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e diemergenza adottate in relazione alla propria attività.
� c. 2 - I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:- cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminarerischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvoltenell’esecuzione dell’opera complessiva.
� c. 3 - Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed ilcoordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento divalutazione dei rischi (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o,ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato infunzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e fornitura.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propridell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
T.U. art. 26: Obblighi connessi al contratto d’appa lto o d’opera o somministrazione
T.U. art. 26: Obblighi connessi al contratto d’appa lto o d’opera o somministrazione
c. 3-bis . Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
c. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
� c. 4 - Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia diresponsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e deicontributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde insolido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, pertutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dalsubappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale perl’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di Previdenzaper il settore marittimo (IPSEMA).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei
rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
T.U. art. 26: Obblighi connessi al contratto d’appa lto o d’opera o somministrazione
Il DUVRI è quindi il documento all’interno del quale sono riportate le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza, ovvero:– rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera
di appaltatori diversi– rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle
lavorazioni dell’appaltatore– rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è
previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore
– rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.
T.U. art. 26: Obblighi connessi al contratto d’appa lto o d’opera o somministrazione
� c. 5 - Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell’art. 1418del Codice Civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolareriferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto(cioè: indicare i costi generali, con stima congrua ed analit ica per singolevoci e non importo % di lavoro appaltato).
� c. 6 - Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazionedell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavoripubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che ilvalore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e alcosto relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato erisultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi odelle forniture.
� c. 8 - Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto osubappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatricedeve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata difotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore dilavoro.
T.U. art. 26: Obblighi connessi al contratto d’appa lto o d’opera o somministrazione
T.U. art. 26: Obblighi connessi al contratto d’appa lto o d’opera o somministrazione
Criticità applicative per le diverse tipologie di appaltiAppalti a lungo termine :- In caso di modifiche in corso d’opera (es. apertura di un cantiere non previsto di
sede di assegnazione dell’appalto, variazioni nel ciclo lavorativo del Committente, ecc.) il contratto dovrebbe contenere una apposita clausola di aggiornamento del Documento Unico.
Appalti di breve durata- criticità nelle tempistiche necessarie alla predisposizione della documentazione, che
potrebbero essere incompatibili con l’urgenza dell’intervento(es: sostituzione di elementi strutturali (finestre, porte), piccola manutenzione).
- Potrebbe essere utile disporre di modelli documentali standardizzati e facilmente adattabili a tale tipologia di appalti; se del caso sorveglianza diretta.
Appalti con impatto trasversale- Occorre definire in modo puntuale le diverse responsabilità interne all’azienda per
la gestione operativa dell’appalto, con particolare riferimento all’aggiornamento delle misure per l’eliminazione delle interferenze.
T.U. art. 26: Obblighi connessi al contratto d’appa lto o d’opera o somministrazione
Criticità applicative per le diverse tipologie di appalti….LE SOLUZIONI
• predisposizione di un modello di Documento Unico standardizzato ma al tempo stesso dotato di una struttura flessibile e adattabile alle diverse tipologie di appalto
• gestione informatizzata del Documento che ne consenta la rapida elaborazione nonchè il facile aggiornamento e/o integrazione in corso d’opera
• La fattiva collaborazione tra le funzioni aziendali deputate alla formalizzazione e gestione dei contratti di appalto, i responsabili di settore, per la massima sinergia delle azioni con conseguente aumento dell’efficienza e dell’efficacia delle azioni di coordinamento.
T.U. art. 26: Obblighi connessi al contratto d’appa lto o d’opera o somministrazione – struttura standard DUVR I
Parte I - Sezione Descrittiva:� inquadramento normativo,� oggetto dell’appalto e le ditte coinvolte (appaltatore ed eventuali subappaltatori),� riepilogo verifiche idoneità tecnico professionali.
Parte II – Sezione Identificativa dei Rischi per Are a:� Descrizione delle aree interessate dai lavori in appalto,� Valutazione dei rischi presenti e alle relative misure di prevenzione e protezione adottate dal Committente per l’eliminazione
e/o riduzione degli stessi.
Parte III – Sezione Valutazione ed Eliminazione dell e Interferenze� per ciascuna attività svolta dall’appaltatore individuazione dei possibili rischi interferenti e delle relative misure finalizzate alla
eliminazione degli stessi, sia in relazione al singolo contratto di appalto che alle interferenze dovute alla compresenza di piùappaltatori nelle aree interessate.
Parte IV – Allegati:� procedure operative di sicurezza per l’eliminazione delle interferenze,� le Istruzioni di emergenza e i nominativi degli addetti al servizio antincendio della sede� Procedure per comunicazioni necessarie all’eventuale aggiornamento e/o integrazione della valutazione di cui alla Sezione III. � Documentazioni e Modulistica:
Nomina Referente dell’impresa appaltatriceDocumentazione inerente la Verifica dei requisiti tecnico professionali della ditta appaltatrice (richiesta in fase di offerta)
Estratto del DVR dell’impresa appaltatrice e di tutti gli eventuali subappaltatori, relativo ai lavori oggetto d’appaltoEventuale Planimetria indicante la viabilità all’interno dell’UPElenco Lavoratori coinvolti nella esecuzione dell’appalto e libro matricola;
150
RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELLE SEDI
Rischi specifici – Incendio
• Il Rischio d’incendio è presente in qualsiasi luogo dilavoro. Il D.Lgs. 81/08 richiede la valutazione del rischioincendio e la classificazione dei luoghi di lavoro in 3categorie (DM 10 Marzo 1998), in base alla probabilitàche si sviluppi un incendio e alla probabilità che lo stessosi propaghi:– Livello di Rischio Basso– Livello di Rischio Medio– Livello di Rischio Alto
Il livello di Rischio Incendio è riportato nel DVRelaborato per ogni sede.
Rischi specifici – Incendio
• Il rischio incendio all’interno di un sito/luogo di lavoro èmaggiore dove sono più elevati i carichi d’incendio, cioèdove c’è la maggior quantità di materiale infiammabile(magazzini, archivi, depositi di sostanze infiammabili) edove è più probabile la presenza di fonti di innescoefficaci (fiamme libere, parti di impianto elettricodifettose, scintille)
Rischi specifici – Incendio
Le misure da mettere in atto sono di tipo sia di tipo tecnico, protezione attiva e passiva:
– Estintori in numero adeguato, in posizioni segnalate e facilmenteraggiungibili, conformi in numero e tipologia al tipo al quantitativo di sostanzeinfiammabili e/o combustibili presenti nella sede
– Vie di fuga e uscite d’emergenza in numero adeguato e agevolmentepercorribili
– Sistemi di rilevazione fumo spegnimento automatico, se richiesti– Porte tagliafuoco
che organizzative/procedurali:– Messa a punto di un piano di gestione delle emergenze che definisca le
azioni da compiere in caso di incendio e per le diverse tipologie diemergenza, per sedi con almeno 10 lavoratori (non si considerano ivolontari)
– Individuazione e formazione degli addetti alla gestione delle emergenze– Esecuzione annuale delle prove di esodo e le esercitazioni della squadra
antincendio, i cui esiti sono annotati sugli appositi verbali.– Le attrezzature antincendio sono soggette a controlli secondo quanto
previsto dalla normativa e dalle norme tecniche di riferimento.
ATTENZIONE: E’ MOLTO FACILE INNALZARE IL RISCHIO INCENDIODA BASSO A MEDIO
ESEMPIO:
ARCHIVI CON QUANTITATIVI DI CARTA, STRACCI.. > 50 q
AUTOPARCO
CENTRALI TERMICHE CON P > 100.000 KCAL/H
DEPOSITI DI BOMBOLE DI GAS COMBUSTIBILI LIQUEFATTI
In tutti questi casi esemplificati si rende necessa rio:Richiesta certificato prevenzione incendi ai VVF (procedura potenzialmente lunga e dispendiosa) che può comportare adeguamenti strutturali e/o impiantisticiModifica procedure emergenza
Rischi specifici – Incendio
Rischi specifici – Incendio
A cosa è necessario prestare attenzione?- Verificare il buono stato (manutenzione, posizionamento,
accessibilità) della dotazione antincendio e segnalare lanecessità di interventi di ripristino e sensibilizzare i lavoratoria fare altrettanto.
NO !
Rischi specifici – Incendio
A cosa è necessario prestare attenzione?- Verificare la fruibilità delle vie di fuga, il funzionamento dei
dispositivi di apertura delle porte sulle uscite d’emergenza, ecc. e segnalare la necessità di interventi di ripristino e sensibilizzare i lavoratori a fare altrettanto.
NO !
Rischi specifici – Incendio
A cosa è necessario prestare attenzione?- Verificare che non vi siano depositi di materiali
infiammabili o comburenti (Bombole di Ossigeno) in areenon adibite a tale scopo o sversamenti di liquidiinfiammabili, ecc.
NO !
Rischi specifici – Immagazzinamento di oggetti
Le misure da mettere in atto per ridurre i rischi (cadute, incendi, intrappolamento) legate all’immagazzinamento di oggetti sono:
– Attrezzature idonee (scaffalature in buono stato, con indicazione della portata massima caricabile su ciascun ripiano)
– Stabilità delle attrezzature, mediante ancoraggio o altre soluzioni– Stabilità del modo di immagazzinamento, in particolare evitando lo
stoccaggio di materiali fuori sagoma– Riduzione al minimo dei materiali stoccati fuori scaffalature– Segnalazione a terra degli spazi all’interno del quale è possibile depositare,
anche se temporaneamente, il materiale al di fuori delle scaffalature– Adeguata areazione in caso di stoccaggio di gas infiammabili/comburenti.
Per le bombole di Ossigeno individuare spazi areati, comunque protetti dagli agenti atmosferici, in rastrelliere o dispositivi equivalenti per garantire la stabilità della sede
AMBIENTI DI LAVORO
REQUISITI GENERALI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO:
� Dotati di stabilità e solidità
� Idonei per caratteristiche dimensionali all’attività svolta
� Ben difesi dagli agenti atmosferici
� Dotati di idonea aerazione ottenuta mediante aperture naturali e impianti di areazione
� Progettati in modo da rendere agevole la circolazione
� Dotati di una sistema organizzato di vie di fuga
� Garantire idonee condizioni microclimatiche (temperatura, umidità velocità dell’aria)
� Garantire idonea illuminazione naturale ed artificiale
L’IMPIANTO ELETTRICO
Impianto elettrico
• Concepito e strutturato per ridurre la probabilità di guasti e l’utilizzo scorretto da parte di personale anche inesperto, che possa mettere in pericolo:
• la sicurezza (persone e beni)• la continuità del servizio
L’IMPIANTO ELETTRICOFONTI NORMATIVE
• D.Lgs. 476/92 “Attuazione della direttiva 89/336 CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 93/31 CEE del Consiglio del 29 aprile 1992”.
• D.M. 37/08 “ Regolamento concernente l’attuazione dell’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
• D.Lgs. 81/08 “Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;
• Legge 186/68 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”;
• Legge 791/77 “Attuazione della direttiva del Consiglio delle comunità europee (n. 73/23 CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;
• Norme CEI
L’IMPIANTO ELETTRICO
D.M. 37/08
• L’impianto elettrico deve essere:
� Progettato secondo le norme
� Realizzato secondo le norme CEI
� Fornito di Dichiarazione di Conformità e eventuali allegati
� Verificato ai fini della sicurezza e funzionalità
L’IMPIANTO ELETTRICO
I RISCHI CONNESSI CON L’USO DELL’ENERGIA ELETTRICA:
� Contatto Diretto: contatto di persone con parti attive
� Contatto indiretto: contatto di persone con una massa in tensione per guasto
� Incendio: dovuto a cortocircuiti, sovraccarichi e sovracorrenti
� Esplosioni: in presenza di miscele esplosive
L’IMPIANTO ELETTRICO
I RISCHI CONNESSI CON L’USO DELL’ENERGIA ELETTRICA:
Il contatto con elementi in tensione può provocare il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano,con effetti dannosi quali:
Ustioni Bruciature dei tessuti attraversati dalla corrente. La profondità delle ustioni dipende
dall’intensità (A)
TetanizzazioneParalisi muscolare dovuta a passaggio di corrente attraverso i tessuti nervosi che
controllano i muscoli. Sovrapposta agli impulsi di comando della mente, la corrente li annulla fino a bloccare un arto o l’intero corpo
Arresto respiratorioTetanizzazione in cui siano coinvolti i muscoli dell’a pertura toracica: la respirazione
si arresta.
Fibrillazione ventricolareIl passaggio di corrente elettrica interessa direttamente il muscolo cardiaco e può
perturbarne il regolare funzionamento: il cuore pulsa in modo aritmico. La fibrillazione è un fenomeno irreversibile, che si mantiene anche quando cessano le cause innescanti.
L’IMPIANTO ELETTRICO
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
• Isolamento delle parti in tensione• Interruzione automatica dell’alimentazione • Impianto di messa a terra • Manutenzione• Installazione e modifiche da parte di ditte abilitate• Manovre su impianti da parte di personale qualificato
L’IMPIANTO ELETTRICO
VERIFICARE:
• Dichiarazione di Conformità• Certificazioni d’impianto• Denuncia ed omologazione di messa a terra• Materiale a norma• Grado di protezione IP adeguato • Distribuzioni e protezioni a norma
CONTROLLARE:
• Derivazioni ed utenze• Protezioni dagli schiacciamenti e dagli urti dei conduttori e dei quadri• Segnalazioni per tratti interrotti• Manutenzione e collocazione del gruppo elettrogeno• Adeguatezza ed integrità di prese, spine, cavi, ecc.• Adeguatezza delle prese e degli interruttori ai carichi• Interferenza con le lavorazioni ed i passaggi• Sistemazione dei conduttori volanti
L’IMPIANTO ELETTRICO
SIAMO SICURI CHE L’IMPIANTO SIA GESTITO IN MANIERA
CORRETTA???
Cosa fare ?
controllare il collegamento delle attrezzature elettriche prima dell’usosegnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosinon sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio della presa e degli apparecchi da collegare) non staccare le spine dalla presa tirando il cavonon lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggionon effettuare autonomamente interventi di manutenzione (chiamare gli addetti alla manutenzione)
169
Come deve essere posizionato?
� deve essere poggiato sul tavolo� deve essere guardato dall’alto in basso
Il monitorSistema
muscolo-scheletrico
Rischi specifici – Videoterminali
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Posizione
corretta
Rischi specifici – Videoterminali
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Quali sono i disturbi oculo-visivi?
� bruciore, lacrimazione;
� senso di corpo estraneo;
� ammiccamento frequente;
� fastidio alla luce, pesantezza;
� visione annebbiata o sdoppiata;
� stanchezza alla lettura, cefalea
ATTENZIONE: Tali disturbi sono genericamente definiti astenopia e sono sintomi reversibile dovuti all’affaticamento
Rischi specifici – Videoterminali
172
Il sistema di “messa a fuoco” è fortemente aggravato dalla presenza diriflessi sul monitor.
Il sistema di adattamento è fortemente aggravato dalla presenza difonti di abbagliamento.
Rischi specifici – Videoterminali
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Posizione corretta delmonitor rispetto allefonti di luce naturale
Fonti di luce naturale….
Rischi specifici – Videoterminali
Croce Rossa Italiana
Corso per
VideoterminalistiRischio stress lavoro-correlato
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Lo stress lavorativo rappresenta il prodotto dell’interazione dinamica tra la
persona e il contesto organizzativo. Si manifesta quando le richieste poste
dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del
lavoratore.
Definizione di stress dell’ Accordo Europeo sullo Stress
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche,
psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si
sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei
loro confronti.
Altre definizioni …..
“Modello di reazioni emotive, cognitive, comportamentali e fisiologiche ad aspetti
avversi e nocivi del contenuto, dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro.”
Che cos’è lo stress lavorativo?
1° fattore:
� natura e contenuti dei compiti (attività che richiedono elevate capacità, attività poco stimolanti, monotone o ripetitive)
� organizzazione del lavoro (tempi e orari di lavoro, autonomia gestionale e organizzativa)
� relazioni interpersonali (collaborazione tra colleghi, sostegno da parte dei dirigenti)
� ambiente fisico (condizione di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro)
� dall’ambiente socio-economico (equità retributiva, prospettive di carriera).
Stress lavoro correlato
2° fattore è legato alle Caratteristiche personali del lavoratore:
� sesso;
� età;
� livello culturale;
� formazione professionale;
� personalità;
� livello motivazionale.
Stress lavoro correlato
Le conseguenze dell’esposizione allo stress in ambienti di lavoro incidono
su tre livelli: cognitivo-comportamentale, fisiologico e psicologico.
Cognitivo-comportamentale – a livello comportamentale - assunzioni
compulsive di alcol, cibo, farmaci (soprattutto antidepressivi o ansiolitici),
aumento del tabagismo, manifestazioni ostili o aggressive nei confronti di
colleghi o superiori gerarchici o utenza esterna.
A livello cognitivo - disturbi della funzione attentiva, incapacità
decisionale e riduzione delle intuizioni creative.
Stress lavoro correlato
Fisiologico - riduzione delle difese immunitarie, disturbi gastro-intestinali,
disfunzioni sessuali o riproduttive, dermatiti, disturbi cardiovascolari come
l'ipertensione, l'ischemia e l'infarto ecc.
Psicologico – manifestazioni di ansia generalizzata o acuta, attacchi di
panico, stati depressivi, senso di inquietudine, ecc..
Stress lavoro correlato
ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004)
ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004)
(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-“confindustria
europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP -
associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di
interesse economico generale)
Bruxelles 8 ottobre 2004
Accordo europeo 8 ottobre 2004
Lo scopo dell’accordo è migliorare la consapevolezza e la
comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei
lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la loro attenzione sui
sintomi che possono indicare l’insorgenza di problemi di stress da
lavoro.
L’obiettivo di questo accordo è di offrire ai datori di lavoro e ai
lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o
gestire i problemi di stress da lavoro.
Accordo europeo 8 ottobre 2004
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni
fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone
non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle
attese nei loro confronti.
L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel
breve termine (positive), ma di fronte ad una esposizione prolungata a
forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione.
Persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e 1
stessa persona può reagire in maniera diversa in momenti diversi della
propria vita
Accordo europeo 8 ottobre 2004
Lo stress non è una malattia MA una esposizione prolungata allo stress
può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute.
Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate
causate dal lavoro stesso.
Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto
e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione
“povera”, ecc.
Accordo europeo 8 ottobre 2004
Accordo europeo 8 ottobre 2004
… un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti
interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni
dei SINTOMI che possono rivelare la presenza di stress da lavoro.
L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire
attraverso un’analisi di fattori quali:
� l’organizzazione e i processi di lavoro
� le condizioni e l’ambiente di lavoro
� la comunicazione
� i fattori soggettivi
Valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato
In linea con le prescrizioni normative si possono
delineare alcune fasi caratterizzanti la
valutazione del rischio da stress, nello specifico:
� Azioni comunicative e informative
� Costituzione del Gruppo di lavoro
� Valutazione oggettiva
� Inserimento della valutazione nel documento
di valutazione dei rischi
� Individuazione delle misure di prevenzione
� Eventuale valutazione soggettiva
� Scelta del Piano di monitoraggio
Le fasi della valutazione
AZIONI COMUNICATIVE E INFORMATIVE
Costituiscono la premessa
dell’intervento di valutazione,
necessarie per:
� Sensibilizzare i lavoratori e fornire la
corretta definizione del problema
� Coinvolgere il management
Le fasi della valutazione
� Informare e attivare delle figure chiave che parteciperanno alla
valutazione: Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, Medico
Competenze, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il Gruppo di lavoro prevede la presenza delle
seguenti figure:
� Datore di lavoro o suo delegato
� RSPP
� Medico Competente
�Rappresentante dei lavoratori
� Altri rappresentanti del management
� Eventuali specialisti nell’analisi
dell’organizzazione, psicologi, ecc..
Individuazione del Gruppo di lavoro
VALUTAZIONE OGGETTIVA
Il primo passo è l’individuazione dei GOL –
Gruppi Omogenei di Lavoratori, accomunati
dal possesso di caratteristiche comuni in merito
ai fattori di rischio organizzativo.
Su tali gruppi si svolgerà l’analisi dei fattori di
rischio.
Le fasi della valutazione
Le fasi della valutazione
VALUTAZIONE OGGETTIVA
Analisi degli Eventi premonitori:
� elevati indici di infortuni o di malattie professionali
� alti livelli di assenteismo (presenzialismo)
� elevata rotazione del personale
� frequenti conflitti interpersonali
� elevati procedimenti disciplinari e sanzionatori
� frequenti contestazioni da parte dei
lavoratori, anche per il tramite dei RLS/RLST, riferite alle attività di lavoro,e/o al ruolo nell’organizzazione
� frequenti richieste di visite mediche su istanza del lavoratore, correlateai rischi professionali o alla idoneità alla mansione
Le fasi della valutazione
VALUTAZIONE OGGETTIVA
Analisi degli Indicatori di Contenuto:
� condizioni di lavoro e ambientali pericolose o disagiate
� lavoro a turni
� orari di lavoro rigidi, imprevedibili,
eccessivamente lunghi o che alterano i ritmi sociali
� attività lavorative connotate da continui spostamenti fuori dall’aziendao dall’unità produttiva
� lavorazioni monotone, ripetitive o legate a cicli produttivi vincolati
� attività lavorative connotate da rapporti con il pubblico
� attività lavorative che comportano il contatto frequente con lasofferenza o con la morte
Le fasi della valutazione
VALUTAZIONE OGGETTIVA
Analisi degli Indicatori di Contesto:
� grado di autonomia
� corrispondenza tra le competenze dei lavoratori
ed i requisiti professionali richiesti
� mancanza di definizione degli obiettivi del lavoro
� situazioni derivanti da problemi di ruolo nell’organizzazione, quali ambiguità e conflitti di
ruolo, responsabilità di altre persone
� incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
L’analisi delle valutazioni svolte deve essere riportata in un
documento/report, da allegare al DVR. Nel report saranno riportate le
indicazioni relative al Livello di rischio individuato: Basso, Medio o Alto.
Le fasi della valutazione
Nel caso si rilevasse un rischio Basso si provvederà a stabilire un programma
di valutazione periodica (almeno ogni 2 anni).
Nel caso l’esito della valutazione evidenzi un livello di rischio Medio o Alto si
provvederà all’individuazione e alla condivisione delle misure di prevenzione.
La gestione del rischio prevede l’attuazione di
misure preventive e protettive:
Soluzioni di prevenzione collettiva
� misure tecniche (sviluppo automazione …)
� misure organizzative e gestionali
(riprogrammazione attività, revisione orari …..)
Le misure di prevenzione
� misure procedurali (definizione procedure di lavoro)
� misure ergonomiche (progettazione ergonomica degli ambienti e
dei processi di lavoro)
� corsi di informazione e formazione per migliorare le capacità di
adattamento al lavoro
Nell’individuazione delle misure di
prevenzione è opportuno verificare il livello di
“attuabilità delle stesse” ed il conseguente
margine di miglioramento.
Nel caso si individuino delle criticità, è
Le misure di prevenzione
opportuno procedere coinvolgendo i lavoratori, svolgendo un
approfondimento della valutazione su base percettiva.
VALUTAZIONE SOGGETTIVA
Permette di valutare la percezione soggettiva dei
lavoratori, consentendo di individuare con
maggior precisione la natura del rischio.
A tal fine possono esser utilizzati:
� Focus group
� Interviste semi-strutturate
Le fasi della valutazione
� Questionari
Il Piano di Monitoraggio
Il piano dovrà prevedere modalità e
tempistiche delle verifiche
dell’efficacia degli interventi di
prevenzione attuati.
Sarà inoltre condivisa la necessità di
revisione e aggiornamento della
valutazione del rischio stress lavoro-
correlato.