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LAVORO A TURNI E NOTTURNO: STRATEGIE E CONSIGLI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA una guida per i datori di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori PROMOSSO DA: A CURA DEL GRUPPO DONNE - SALUTE - LAVORO: h24_23-10-06_stampa 23-10-2006 16:39 Pagina I

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LAVORO A TURNI E NOTTURNO:

STRATEGIE E CONSIGLI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA una guida per i datori di lavoro,

le lavoratrici e i lavoratori

PROMOSSO DA: A CURA DEL GRUPPO DONNE - SALUTE - LAVORO:

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PUBBLICAZIONE EDITA A CURA DELL’UFFICIO ATTIVITÀ EDITORIALI PER L’IMPRESA

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Per ulteriori informazioni e documentazioni:Marta Garotta,Cgil, tel. 02.55025288,e-mail: [email protected] Finardi,Cisl, tel. 02.20525214,e-mail: [email protected] Rusciano,Uil, tel. 02-671103408,e-mail: [email protected]

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Il Gruppo “Donne-Salute-Lavoro Cgil-Cisl-Uil Milano”, composto da operatrici del sin-dacato e dei servizi di prevenzione pubblici

e privati, opera dal 1996 per contribuire a far emer-gere nell’analisi dei rischi lavorativi e nelle stra-tegie di prevenzione la differenza di genere, inun’ottica di pari opportunità. Gli obiettivi principali sono: quello di contribui-re al rafforzamento delle azioni necessarie per la

prevenzione e la tutela della salute lavorativa fem-minile e quello di aiutare tutti i soggetti di pre-venzione ad affrontare più adeguatamente queirischi che, restando sommersi, generano soffe-renze silenziose con costi sociali ed aziendali evi-tabili e riducibili con interventi appropriati. Harealizzato esperienze di ricerca e di lavoro con-creto su più temi, fra cui quello dell’orario dilavoro a turni.

LAVORARESENZA STRESS

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PROBLEMI CARDIOVASCOLARII fattori di rischio più importanti per l’apparatocardio-vascolare dei lavoratori turnisti sono: di-sordini alimentari e del sonno, fumo di tabac-co, stress e ansia. Le malattie di cuore indivi-duate precocemente possono essere tenutesotto controllo,perciò la salute dei lavoratori aturni deve essere controllata regolarmente.

DISTURBI DEL SONNO• Il sonno,dopo aver lavorato di notte,è nor-malmente più corto e meno riposante.• Le funzioni del cervello e del corpo sono piùlente e con un rendimento inferiore al normaledurante la notte e nelle prime ore del mattino.• La combinazione di perdita di sonno e lavo-ro effettuato quando il corpo ha un basso livellodi energia può causare eccessivo affatica-mento e sonnolenza.• Il debito di sonno che si accumula può ave-re grande influenza sul rendimento e aumen-tare il rischio di infarto.• Per disordini specifici del sonno (ad esempioapnee notturne) bisogna rivolgersi a un medico.Per migliorare il lavoro a turni e ridurre la faticasi possono mettere in atto molte strategie: ri-guardano sia gli stili di vita (vedere il capitolo 9)sia l’organizzazione dei turni e le caratteristichedel lavoro.Non è consigliabile assumere farmaciper dormire come soluzione a lungo termine,perché non producono sonno di buona qua-lità e ci si può sentire intontiti per qualche tem-po dopo il risveglio,il che può interferire nella vi-ta personale come nel lavoro.

SALUTE DELLA DONNASempre più donne sono state gradualmenteimpiegate in lavoro a turni e notturno man ma-no che le leggi che vietavano loro di lavoraredi notte venivano abolite.Le ricerche sui colle-gamenti tra salute delle donne e turni di lavoronon sono ancora definitive.È stato prodotto ungran numero di studi,alcuni dei quali indicanouna più alta incidenza di irregolarità nei cicli me-

In Italia è un farmaco da banco.L’assunzione di me-

latonina nei lavoratori turnisti per compensare le al-

terazioni delle funzioni biologiche legate al ritmo

buio–luce è controverso. In natura la melatonina è

un ormone prodotto dalla ghiandola pineale.Interagi-

sce con altri ormoni per regolare le funzioni del corpo

con un meccanismo non ancora del tutto chiarito.Gli

effetti sulla salute dell’uso a lungo termine di questo

ormone sono sconosciuti.Prima di usare questo far-

maco è opportuno consultare un medico.

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Questo opuscolo realizzato dalla Cameradi Commercio di Milano e dal Gruppo“Donne Salute Lavoro Cgil-Cisl-Uil”

affronta un aspetto centrale nel più ampio temadella qualità della vita, che è quello del rappor-to donna-lavoro, mettendo insieme il punto di vi-sta del lavoratore con quello dell’imprenditore.E lo fa partendo da una tipologia molto concre-ta di donne lavoratrici, quelle che lavorano a tur-ni o durante la notte, aggiungendo quindi alla fa-tica del lavoro rischi su vari fronti. Rischi di si-curezza, di salute, ma soprattutto di benessere edequilibrio nel contesto lavorativo e urbano. Affrontare la questione del rapporto tra questedonne e il lavoro vuol dire quindi considerare conancora maggiore attenzione, diversi aspetti del-la vita cittadina. A partire dai tempi della città,tempi in continua evoluzione lungo una linea diprogressiva dilatazione della “giornata” che hareso la città più rapida e più viva da un lato, com-

portando, dall’altro lato una più complicata ge-stione della quotidianità. Una gestione ancora più complessa per quelledonne che hanno un lavoro a turni o notturno.E proprio per sostenere queste categorie, abbia-mo deciso di fornire un supporto pratico sia perle lavoratrici che per i loro datori di lavoro, dan-do informazioni su tematiche come la salute e lasicurezza sul lavoro, illustrandone la legislazio-ne vigente e dando consigli generali, dall’ali-mentazione più adeguata al ripetersi dei turni, al-la regolazione del sonno. Una guida, quindi, che mira a migliorare la ge-stione del tempo e quindi il benessere delle la-voratrici, con la certezza che qualità della vita equalità dell’economia vadano di pari passo.

Carlo SangalliPresidente Camera di Commercio di Milano

“LAVORO A TURNI E NOTTURNO:STRATEGIE E CONSIGLI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA”

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Auguriamo alla guida pratica un buoncammino. Offrendo consapevolezza epercorsi concreti ai datori di lavoro del-

le realtà in cui si lavora, o lavorerà, a turni, e in-dicando come rendere più consapevoli e parteci-pi le lavoratrici e i lavoratori, dimostra che ga-rantire il dovuto benessere lavorativo non signi-fica svantaggiare nessuna delle componenti ingioco nella questione orario. Su un tema così cir-colare è ancor più necessario operare con prio-rità non circostanziali ma con una visione glo-bale che garantisca coerenze fra produzione, di-stribuzione, fruizione di beni e servizi, e qualitàdi lavoro e di vita. In una realtà come quella milanese, fortementepolisettoriale e internazionalizzata, con insedia-menti produttivi e abitativi anche molto distantidal centro e fra loro, con un carico complessivogravante sempre più sulla famiglia (e in misurapiù iniqua sulle sue componenti femminili) è ur-

gente la sfida di ripristinare equilibri sviluppan-do e coniugando benessere economico, psicofi-sico e sociale, ambientale. Milano ha necessità di diventare un territorio sem-pre più capace di innovazione, ma una innova-zione che trascurasse alcune di queste compo-nenti essenziali non genererebbe competitività,al contrario, è constatabile, impoverimento di sa-lute, anche economica.Partendo dalla promozione e tutela del lavoro edella salute, e in relazione con gli altri soggettiistituzionali ed imprenditoriali è possibile inve-ce governare bene un presente difficile proget-tando, al contempo, un migliore futuro.

Onorio Rosati, Fulvio Giacomassi, Roberto Monticelli

Segretari Generali Cgil-Cisl-Uil Milano

UNA VISIONEGLOBALE

Olycom/NONSTOCK/ Tony Wacker

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LA SOCIETÀ DELLE 24 ORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

I RITMI DELLE 24 ORE: BIOLOGICO E SOCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8•Ritmi biologici•Ritmi sociali

SALUTE E TURNI DI LAVORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9•Problemi digestivi•Problemi cardiovascolari•Disturbi del sonno•Salute della donna•Ansia e depressione

VIGILANZA E FATICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12•Tipi di fatica•Cause di affaticamento nei lavoratori a turni•Affaticamento,sicurezza e infortuni

AFFATICAMENTO E GUIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13•Consigli per una guida più sicura•Guida sonnolenta? Cosa aiuta e cosa no•Il ritorno a casa - La guida dopo il lavoro a turni

Sommario

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LEGISLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

CONSIDERAZIONI SUL LAVORO A TURNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16•Modelli di turno•Programmazione •Decalogo di indirizzo

UN POSTO DI LAVORO PIÙ SICURO E PRODUTTIVO . . . . . . . . . . . . . . .18•Consigli per le rappresentanze dei lavoratori e la dirigenza•Consigli per la salute e la sicurezza •Posti di lavoro e ambienti lavorativi

EVITARE LA FATICA: STRATEGIE E CONSIGLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19•Cominciare il vostro turno•Strategie per un sonno ristoratore •Mantenere rapporti sociali•Orari e scelta del cibo•Strategie per aumentare la vigilanza al lavoro

IL LAVORO A TURNI COME UN’ ESPERIENZA POSITIVA . . . . . . . . . . . .20•I vantaggi

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2003, N.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

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AL FEMMINILEContrariamente

a quantosi pensi, il lavoro

femminile è sempre stato

usato in manieramassiccia,ma senza

un adeguatoriconoscimento

retributivo

LA SOCIETÀDELLE 24 OREUn’importante trasformazione della vi-

ta moderna è la cosiddetta societàdelle 24 ore.Ospedali,stampa,panetterie,trasporti,ae-roporti,polizia,sono settori dove era tradi-zionalmente necessario lavorare anchedi notte.Oggi un crescente numero di persone vie-ne impiegato anche nelle industrie,nei su-permercati, nei ristoranti, nei bar e nei lo-cali pubblici durante la notte.I call centeroffrono un crescente numero di servizi 24ore al giorno.Il tempo di lavoro flessibile è una realtà nel-la vita della società moderna, ma viveresu 24 ore può anche danneggiare la sa-lute. L’orario di lavoro a turni può provo-care stress fisico e mentale e gli errori di unlavoratore affaticato possono mettere arepentaglio la sicurezza e la salute anchedi altre persone.Lavorare a turni non è una novità.Comeassicurarci però che nella società delle 24ore si lavori in maniera sicura? Capire me-glio come il lavoro a turni affatichi e pesi inmodo particolare sul corpo e sulla vita del-le persone,aiuterà a pianificare un lavoropiù sicuro e produttivo.

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Alcuni dati sulla dimensione della popolazione lavorativa coinvolta nel lavoro a turni

DISTRIBUZIONE DEL LAVORO A TURNI E NOTTURNO IN ITALIA,PER GRANDI AREE

ZONA Imprese con Addetti Impresa Addettilavori a turni al alvoro a turni con lavoro notturno al lavoro notturno

NORD-OVEST 14% 53.7% 7.8% 35 %

NORD-EST 16.4% 44.6% 5.6% 24.4%

CENTRO 17% 42.1% 12.3% 33.5%

SUD E ISOLE 13.6% 46.6% 7.8% 37.2%

TOTALE 15.2% 47.8% 8.1% 32.5%

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI OCCUPATI PER CLASSI DI LAVORO NOTTURNO,NOTTI LAVORATE IN UN MESE (LA FREQUENZA)

nessuna 84.6%

1 – 3 notti 5.4%

4 – 8 notti 6.3%

oltre 8 notti 3.7%

FREQUENZA DEL LAVORO NOTTURNO PER I SETTORI PIÙ RAPPRESENTATIVI SETTORE O ATTIVITÀ

Manifatturiero 23.5%(metalmeccanico, agroalimentare, panificazione, ecc.)

Raccolta e smaltimento di rifiuti - addetti

alle pulizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.7%Trasporti e viabilità . . . . . . . . . . . . . . . .13.7%(autotrasportatori, ferrovieri, addetti trasporto aereo, ecc.)

Sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.8%(Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, ecc.)

Sanità e assistenza . . . . . . . . . . . . . . . . . .11%(medici, infermieri, farmacisti, ecc.)

Informazione e telecomunicazioni . . . . .9.8%(tipografi, call center, telecomunicazioni, ecc.)

Locali pubblici e di ristorazione . . . . . . . . .9%(camerieri, baristi, autogrill, portieri, ecc.)

(Elaborazione Isfol su dati EuropeanFoundation,Dublin “Third European Survey on Working Conditions 2000”).

(Fonte: Eurispes “Il lavoro notturno:

scelta o necessità”)

(Fonte Istat,Rapporto annuale 1997)

Secondo un recente studio dell’Eurispes, nel 2002 i la-

voratori occupati occasionalmente nei turni notturni

costituivano il 6.5% sul totale degli occupati, mentre

quelli abituali rappresentavano il 5.1%. Nell’arco del

decennio 1992-2002, si è avuto un incremento dei

lavoratori notturni occasionali del 1.6% e degli abi-

tuali dell’1%. Questo incremento ha riguardato in ugua-

le misura sia i lavoratori di sesso maschile sia di ses-

so femminile.

Attualmente il lavoro notturno coinvolge ancora in

prevalenza i lavoratori di sesso maschile: sul totale dei

lavoratori notturni le lavoratrici costituiscono il 24%

e i lavoratori, il 76%. Lo stesso studio riporta i settori

che più frequentemente ricorrono al lavoro notturno.

GENITORI DI BAMBINI DA 0 A 2 ANNI IMPEGNO DOMESTICO

Madri 54% Padri 21,4%

Il lavoro notturno in Italia, secondo un’analisi dell’Isfol, coinvolge più di 4 milioni d’addetti

che più frequentemente lavorano tra 4 e 8 notti al mese (6.3% dei casi). Meno frequente è la

quota di lavoratori coinvolti tra 1e 3 notti al mese od oltre le 8 notti.

(fonte: Associazione per la famiglia “Congedi Parentali – Cosa resta e cosa cambia per mamma e papà”dati Istat,1999)

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Il lavoro a turni desincronizza i lavoratoririspetto ai ritmi generali della loro vita.

Vengono coinvolti i ritmi biologici del cor-po che sono diversi di giorno e di notte,alla mattina e alla sera,e i ritmi sociali del-la famiglia e della società.

RITMI BIOLOGICII ritmi biologici (conosciuti anche comeritmi circadiani) variano nelle 24 ore: latemperatura del corpo, il metabolismo,l’attenzione e il livello di vigilanza forma-no l’orologio interno del corpo e sono cor-relati tra loro.La maggior parte delle persone dormequando la sua temperatura interna è alminimo.Una delle ragioni per cui in un la-

voratore a turni il riposo diurno,dopo unanotte di lavoro,è più corto del sonno not-turno è che sta provando a dormire men-tre la sua temperatura interna sta cer-cando di risvegliarlo.

RITMI SOCIALILa vita sociale è basata sulla scansione diritmi che riguardano il sonno,gli orari deipasti, il lavoro e le attività ricreative.Con-dividere pasti e shopping, serate con gliamici e la famiglia,svaghi,cerimonie,finesettimana,produce il collante necessarioal sostegno delle nostre reti sociali.Il lavoro a turni induce alla separazioneda questi ritmi di vita e può separare il tur-nista dalla famiglia e dagli amici.

I RITMI DELLE 24 ORE: BIOLOGICO E SOCIALE2

PADRE MADRE MADRE CHE LAVORA MADRE CASALINGAChi segue nei compiti a casa i fi gli tra i 6 e 13 anni? (%)

13,1 40,1 42,0 38,7

Chi gioca con i figli (dai 3 ai 5 anni) tutti i giorni? (%)38,9 72,6 68,9 74,6

Chi gioca con i figli (dai 6 ai 10 anni) tutti i giorni? (%)24,4 44,3 39,2 48,8

Chi gioca con i figli (dagli 11 ai 13 anni) tutti i giorni? (%)9,9 19,3 14,1 23,6

SOLO PADRE SOLO MADRE SIA PADRE CHE MADREChi va dagli insegnanti dei figli? (%)

14,3 65,6 14,6

(fonte: Associazione per la famiglia “Congedi Parentali – Cosa resta e cosa cambia per mamma e papà”dati Istat,1999)

FREQUENZA PERCENTUALE CON CUI MADRI E PADRI SI DEDICANO A PARTICOLARI ATTIVITÀ DI CURA DELLA FAMIGLIA DISTRIBUITA SECONDO LA LORO SITUAZIONE LAVORATIVA

Le differenze di genere sono oggetto d’attenzione molto limitata e frammentaria nelle rappresentazioni dei dati statistici. Gli

orari di lavoro complessivi (il carico di lavoro derivante da lavoro retribuito più lavoro di cura) sono raramente considerati.

La conciliazione lavoro famiglia è particolarmente problematica, e, se il lavoro a turni appare come una possibile “soluzio-

ne”, la condivisione delle responsabilità familiari resta, a dir poco, scarsa: in Italia la donna svolge 60 e più ore di lavoro fa-

miliare ed extradomestico la settimana.

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“Lavorare fuori dagli orari standard puòcondurre a disturbi del sonno,a disordi-

ni gastro-intestinali e ad un aumento del ri-schio di malattie cardiache.”

PROBLEMI DIGESTIVIUlcera peptica e altri disturbi gastrici sono cin-que volte superiori tra i lavoratori a turni conturni di notte, rispetto ai lavoratori diurni o aiturnisti senza turni di notte.La causa è una ali-mentazione sbagliata sia per quantità di ci-bo assunto sia per i tempi di assunzione:• il lavoro a turni interferisce con la pausa pran-zo e durante la notte spesso le mense non so-no disponibili:

- le persone mangiano a casa ma in anticipo o in ritardo sull’orario normale;

- mangiano al lavoro dove spessoi cibi sono freddi e non sempre di buona qualità;

• il cibo è spesso consumato velocemente ein stanze non confortevoli durante una pau-sa troppo breve;• i lavoratori a turni e notturni bevono piùcaffè e altre bevande contenenti caffeina efumano anche più tabacco; dosi elevate dicaffeina e tabacco possono causare pro-blemi digestivi;• il sistema digestivo è più suscettibile ad am-malarsi quando l’organismo è privato del sonno;• le abitudini alimentari non sono facili dacambiare ma disporre di un buon pasto e diuna pausa appropriata,goduta in un localeaccogliente,è importante.

IL DEBITO DI SONNOIl sonno,dopo averlavorato di notte,è di solito più cortoe meno riposante

SALUTEE TURNI DI LAVORO3

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struali fra le lavoratrici turniste e un aumento delrischio di aborto spontaneo,prematurità e na-scite sottopeso,come conseguenza degli ora-ri irregolari.Inoltre la vita delle donne è densa dicomplesse esigenze familiari,che possono an-ch’esse avere un peso significativo sulla salute.

TUMORE AL SENO: è un ipotesi ancora allostudio.Finché le ricerche sui possibili collega-menti con l’orario di lavoro a turni non saranno

conclusive,il consiglio corrente è eseguire i con-trolli periodici con la sistematicità prevista daiprogrammi di prevenzione nazionali.

ANSIA E DEPRESSIONE Ansia e depressione sono più frequenti tra ilavoratori a turni:• una vita domestica e sociale felice èun’importante base per una buona salutementale e i turni di lavoro possono metter-la a dura prova• frequenti cambiamenti di orario di lavo-ro sono psicologicamente ed emotiva-mente stressanti• cercare di mantenere rapporti sociali efamiliari sufficientemente soddisfacenti puòportare il turnista ad organizzare la propriavita quotidiana con modalità stressanti enon sane quali il non dormire abbastanzao interrompere il sonno per mangiare conla famiglia• i turni di lavoro possono interferire con iruoli in famiglia• il tempo trascorso con i figli può esserepiù limitato• ci possono essere rapporti problematicicon il partner • quando la disponibilità di tempo varia con-tinuamente, alcune persone trovano diffi-coltà nel mantenere le loro relazioni sociali• la depressione è connessa alla fatica cronica• quando una persona sente di non ave-re altre alternative che accettare i turni o illavoro notturno il suo organismo può reagi-re negativamente producendo malattiepsicosomatiche.

Alcune strategie per migliorare il sonno e leabitudini alimentari possono migliorare lasensazione generale di benessere, in parti-colare per chi lavora di notte. Per chi ha pro-blemi di ansia e depressione può essere uti-le rendere disponibile assistenza medica epsicologica nell’ambito dei programmi disorveglianza sanitaria aziendale.

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TIPI DI FATICA• Fatica fisica: riguarda gli effetti dello sfor-zo fisico sui muscoli, sul cuore e su altri or-gani e apparati. La fatica può anche ab-bassare le difese dell’organismo rendendoil lavoratore più debole contro le infezioni;• fatica mentale: è il più pericoloso tipo difatica e può avere come esito errori di per-cezione e giudizio. I segni tipici includonodifficoltà di concentrazione,oscillazione dell’umore, irritabilità, diminuzione della moti-vazione al lavoro e modalità di lavoro “au-tomatiche”.

CAUSE DI AFFATICAMENTONEI LAVORATORI A TURNILe cause di affaticamento includono: glieffetti del lavoro effettuato in momenticontrari alla naturale predisposizione delcorpo; l’esigenza di concentrazione per

lunghi periodi; orari di lavoro eccessivi;compiti che richiedono attenzione pro-lungata oppure ripetitivi,veloci,difficolto-si e monotoni. Considerare i ritmi biologi-ci significa sapere che il sonno diurno èraramente riposante come quello not-turno e che durante il giorno il sonno èspesso disturbato da altri fattori come ilgioco dei bambini o il suono del campa-nello alla porta.Dormire per lunghi periodi meno del do-vuto o in maniera meno soddisfacente,quindi non essere riposati a sufficienza,può portare a subire gli effetti di una cro-nica mancanza di sonno e produrre fati-ca cronica. Gli effetti della mancanza disonno possono essere amplificati da al-cuni elementi presenti nell’ ambiente dilavoro: illuminazione insufficiente,diminu-zione della vista per assenza di luce na-turale, temperatura e rumore elevati.

AFFATICAMENTO,SICUREZZA E INFORTUNILa fatica può essere insidiosa.Si può mani-festare lentamente e non è sempre cosievidente per chi ne è affetto o ai respon-sabili aziendali.Tuttavia può portare a gra-vi infortuni. La fatica può dare perdita diconcentrazione. Questa può a sua voltaportare il lavoratore a ritenere di essere inposizione sicura, col risultato invece di es-sere colpito da un oggetto che cade o in-vestito da un peso che oscilla.L’affaticamento è stato indicato come unimportante elemento nei peggiori incidentidi rilevanza internazionale, come l’ inci-dente nucleare di Three Mile Island e l’ in-quinamento petrolifero della Exxon Valdez.La fatica da turni e straordinari è conside-rata fra i fattori principali nelle cause di in-cidente rilevante.

AFFATICAMENTOINSIDIOSOSi manifestalentamente e, spesso,anche il lavoratore non se ne accorge

VIGILANZA E FATICA4

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AFFATICAMENTOE GUIDA

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“La Stanchezza Uccide”

TANTISSIME PERSONE L’ANNO SONO UCCISE E MOLTE PIÙ ANCORA SONO SERIAMENTE

FERITE PERCHÉ IL GUIDATORE SI È ADDORMENTATO AL VOLANTE

CONSIGLI PER UNA GUIDA PIÙ SICURA:• dopo una giornata di lavoro particolar-mente lunga evitate di guidare per lunghedistanze; • non guidate dopo aver bevuto;• cercate di evitare lunghi viaggi tra mez-zanotte e le sei del mattino quando la vi-gilanza naturale è a livello minimo;• non dovreste guidare se state prenden-do medicinali che diminuiscono la vigilan-za;• non continuate un lungo viaggio se visentite stanchi;• durante un lungo viaggio effettuate unasosta di 20 minuti circa ogni 2 ore;• se possibile condividete la guida con al-tre persone.

Aprire il finestrino o alzare il volume

della radio non funziona!!

GUIDA SONNOLENTA? CHE COSA AIUTA E CHE COSA NOLa stanchezza del guidatore non arriva sen-za campanelli d’allarme.È dimostrato chemolti dei guidatori addormentatisi al vo-lante, avevano prima tentato di combat-tere la sonnolenza aprendo il finestrino oalzando il volume della radio.Ma non funziona.

Provate invece a fare così:• programmate una sosta di almeno 15 mi-nuti ogni 2 ore di viaggio;• trovate un posto sicuro per fermarvi quan-

do iniziate a sentire sonnolenza (non la cor-sia di emergenza).Cercate un’area ben il-luminata,chiudete la vostra macchina,fa-te un breve pisolino e ricominciate il viag-gio 15-20 minuti dopo;• la caffeina (150 mg) è una contromisuraefficace per la sonnolenza,combinata conun pisolino (meno di 15-20 minuti) è partico-larmente efficace.Bevete due tazze di caffèo una bevanda con un’alto contenuto dicaffeina,quindi fate un pisolino per fare agi-re la caffeina (impiega circa 15-20 minuti percominciare a funzionare);• evitare di fare lunghi viaggi tra mezza-notte e le sei del mattino quando la vigi-lanza naturale è al minimo.

IL RITORNO A CASA - LA GUIDA DOPO IL LAVORO A TURNIRitornare a casa guidando a fine lavoro puòessere rischioso,per i lavoratori a turni in par-ticolare,perché sono stati svegli tutta la not-te e l’organismo ha bisogno di dormire.Chi lavora nelle ore serali e torna a casa in-torno a mezzanotte,corre un rischio più al-to di incontrare guidatori pericolosi.Se siete assonnati alla fine del turno cerca-te di fare un riposino prima di tornare a ca-sa. Ricordatevi, il sonno vi può sopraffarequando meno ve lo aspettate.1 guidate con prudenza;2 non fermatevi per il bicchierino

con i colleghi;3 usate i trasporti pubblici se possibile;4 se vi sentite assonnati seguite

i consigli per una “guida sicura”.

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Sotto il profilo giuridico la tutela della sa-lute e della sicurezza sul lavoro rappresentain Italia un obbligo primario,previsto dallaCostituzione e dalla legislazione. Infatti lasalute è considerata nel nostro ordina-mento come un bene primario e premi-nente rispetto ad altri, quali ad esempiola libertà di impresa.Il riferimento normativo generale è il titoloprimo del Decreto legislativo 626/94 che siapplica a tutte le realtà lavorative dove cisono lavoratori dipendenti o assimilati, indi-pendentemente dal settore produttivo e dal-la dimensione.La normativa specifica sull’orario di lavoro,costituita dai D.lgs.66/2003 e D.lgs.213/2004,trova pertanto applicazione all’interno del-la norma generale sopracitata.Il principale adempimento in materia di pre-venzione e sicurezza sul lavoro è la valuta-zione dei rischi: in ogni azienda devono es-sere valutati tutti i possibili rischi per la salutee la sicurezza dei lavoratori, con l’obiettivodi ridurli il più possibile,tenerli sotto controllo,nonché adottare le possibili misure di prote-zione.Anche l’orario di lavoro può rappre-sentare un possibile rischio per la salute ela sicurezza, e solo con una buona valuta-zione si possono prendere i provvedimentipiù adeguati per salvaguardare il benes-sere e la sicurezza dei lavoratori,azione checostituisce anche un fattore utile alla cre-scita di qualità e valore aziendale.La normativa persegue l’obiettivo di pre-venire e ridurre i rischi attraverso un veroe proprio sistema di valutazione e gestio-ne continua della salute e della sicurez-za nel lavoro.Alla sua realizzazione devono parteciparetutte le componenti aziendali, il Responsa-bile e gli Addetti del Servizio di Prevenzionee Protezione, il Medico Competente se c’è,

i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicu-rezza (RLS),portando il loro specifico contri-buto di esperienze, conoscenze, compe-tenze. Adeguatamente coinvolte ed inte-grate, informate e formate, le diverse figureaziendali divengono un fattore veramentestrategico perché capaci di integrare il sa-pere puramente teorico e specialistico al-la competenza concreta,permettendo co-sì risultati durevoli in termini di prevenzione,con un possibile risparmio anche econo-mico.La partecipazione non è pertanto unasemplice opzione, una perdita di tempo oun fardello formale cui ci obbliga la legge,ma una risorsa.La valutazione dei rischi nonè un adempimento burocratico,ma uno stru-mento di conoscenza e programmazione.Il Suggerimento per una buona valutazio-ne dei rischi è che si deve conseguente-mente sempre partire da una lettura orga-nizzativa: si tratta di imparare a individua-re e considerare bene tutti i rischi che po-trebbero derivare dalle particolari condi-zioni organizzative,produttive,tecniche,direlazioni sociali esistenti negli ambienti dilavoro in cui ciascuna lavoratrice e cia-scun lavoratore operano.• La valutazione dei rischi va aggiornata adogni cambiamento organizzativo e produt-tivo che possa influire sulla salute e la sicu-rezza delle lavoratrici e dei lavoratori,quindianche quando si introducono o modificanoi turni di lavoro o le persone che lo svolgono;l’orario di lavoro in generale, oltre che il la-voro a turni e notturno,rientra tra i pericoli daconsiderare e i rischi da valutare, sia comerischio a sé stante che nelle sue possibili in-terferenze in presenza di altri fattori nocivi.• La valutazione dei rischi deve contene-re o comunque originare (qualora non siascritta perché non obbligatoria la sua for-malizzazione documentale) misure di pre-

LEGISLAZIONE6

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venzione e protezione appropriate e un pro-gramma per il loro continuo miglioramento.È in base ai risultati di una buona valutazio-ne dei rischi che si potranno attivare misu-re efficaci: ad esempio un miglioramentoreale dei criteri di turnazione,una formazio-ne più adeguata, una informazione e unasorveglianza sanitaria davvero mirate.• Se dalla valutazione dei rischi emergo-no necessità di sorveglianza sanitaria, ulte-riori rispetto agli obblighi già esistenti,essa vaorganizzata; la sorveglianza sanitaria è sem-pre obbligatoria per i lavoratori notturni.Va assicurata ai lavoratori una approfondi-ta informazione e una efficace formazione(basata sulla valutazione dei rischi) sui rischiesistenti, compresi i rischi particolari del la-voro a turni e notturno se presente, sulle mi-sure per prevenirli e ridurli al minimo,così daproteggere al massimo, in base al progres-so tecnico-scientifico, la loro salute e sicu-rezza e quella delle altre persone presentinel luogo di lavoro. I lavoratori hanno ne-cessità,e diritto,ad avere una formazioneiniziale e una formazione aggiornata: aicambiamenti organizzativi e tecnici,all’e-voluzione delle conoscenze sui rischi,quan-do sono esposti a nuovi rischi, con parti-colare riferimento al loro posto di lavoroe alle loro mansioni.Nell’affidare i compiti,è obbligo dei datori dilavoro,così come dei dirigenti e dei prepo-sti, tenere conto delle capacità e delle con-dizioni delle lavoratrici e dei lavoratori in rap-porto alla loro salute e alla loro sicurezza.Quando si introduce il lavoro a turni o not-turno, quando si modifica l’organizzazionedegli orari,quando iniziano l’attività nuovi la-voratori,è particolarmente importante mo-nitorare la situazione per introdurre corretti-vi che potrebbero rendersi necessari e utili:un periodo di prova di 6-12 mesi è consi-gliabile.Gestite la nuova normativa specifi-ca sull’orario di lavoro (DLgs 66/03 in alle-gato) in collaborazione con tutte le figure di

prevenzione,compresi gli RLS,scoprirete chemolti dei consigli dati in questo opuscolo fa-cilitano concretamente il buon adempi-mento di vostri obblighi per il lavoro a turni enotturno, ma facilitano anche il buon svol-gimento dei loro ruoli rispetto ai problemi chepiù frequentemente insorgono.Una consa-pevolezza e un convincimento comune pos-sono ridurre molti ostacoli e rischi, portan-do a superare quelli che non fosse facile oimmediatamente possibile rimuovere.

Abbiate un’attenzione particolare rispetto alle mi-

sure che tutelano le lavoratrici nel periodo di ma-

ternità,ma anche i padri, inoltre chi abbia a carico

un soggetto disabile:

• dall’accertamento della gravidanza fino al com-

pimento di un anno di età del bambino è vietato adi-

bire le donne al lavoro dalle 24 alle 6;

• non sono obbligate a prestare lavoro notturno le

mamme con figli fino ai tre anni o, in alternativa, i

padri,se conviventi;

• le lavoratrici e i lavoratori che siano l’unico ge-

nitore cui è affidato un figlio, non sono obbligate

a prestare lavoro notturno fino all’età di dodici an-

ni del bambino;

• non sono obbligati a prestare lavoro notturno la

lavoratrice o il lavoratore che abbiano a proprio

carico un soggetto dichiarato disabile in base alla

legge 104 del 1992.

Ricordatevi,in generale,che il lavoro notturno è sem-

pre un rischio in sé, il lavoro a turni può esserlo so-

prattutto in relazione alle caratteristiche dell’orario

e alla sua organizzazione.

Per queste ragioni una serie di tutele e garanzie,

oltre a quelle esplicitate, sono previste in caso di

prestazioni di lavoro notturno, e alla durata del

lavoro notturno sono poste maggiori limitazioni.

Vedere al riguardo la normativa allegata e i con-

tratti di lavoro specifici.

...E LE DONNE

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SUL LAVORO A TURNI

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MODELLI DI TURNOEsistono molti possibili modelli di turno: 12 ore(turno esteso); 3 per 8 ore (turno spezzato);rotazione del turno in avanti; lavoro semi-continuo (non si lavora nei weekend).Si di-scute molto sulle caratteristiche di ognunodi questi tipi di turno,ad esempio se sia me-glio un turno di 12 o di 8 ore,o un turno fissorispetto a quello a rotazione.In generale uno schema di turno scelto dailavoratori,che sia fisso o a rotazione,funzionameglio di uno schema di turno imposto ai la-voratori.

PROGRAMMAZIONE Obiettivi: • minimizzare l’impatto dei turni

sulla forza-lavoro;• favorire l’adattamento dei lavoratori

ai turni;• aumentare la produttività

utilizzando i punti sopraelencati.

Considerazioni: • prevedete 6-12 mesi di rodaggio per un nuo-vo sistema di turnazione;• i turni a rotazione funzionano bene per i la-voratori che non amano lavorare sempre dinotte;• i turni fissi agevolano i lavoratori che hannonecessità di curare i figli o abbiano altri impe-

gni familiari nella giornata;• scegliete un sistema di turni adatto al lavo-ro richiesto;• è dimostrato che uno schema di turna-zione breve o uno schema di rotazioneche segue la rotazione del sole (1°-2°-not-te) riduce gli effetti negativi del lavoro aturni sulla salute;• una turnazione breve (modificando la tur-nazione di modo che il numero di notti con-secutive sia minimo),produce rischi minori perla salute e ha anche effetti positivi sulla vitanon lavorativa; • concentrazione: dove il lavoro richiedealti livelli di concentrazione è possibile du-rante il turno ruotare su diverse attività al-l’interno di un gruppo di lavoratori ? Que-sto accorgimento mantiene il necessariolivello di concentrazione per tutta la du-rata del turno;• assegnate i turni con largo anticipo per fa-re in modo che i lavoratori programmino il lo-ro tempo libero;• lasciate abbastanza tempo tra i turni per iltragitto casa-lavoro,per lavarsi,mangiare edormire e perché i lavoratori abbiano tempoper la loro vita personale; • se possibile offrite ai lavoratori possibilità discambiarsi il turno;• evitare gli straordinari quando i turni sonoprolungati.

CONSIDERAZIONISUL LAVORO A TURNI7

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LA PROGRAMMAZIONE DEI TURNILe possibili combinazioni da prendere in considerazione per il lavoro a turni sono va-stissime. Alcuni documenti, che possono essere scaricati da Internet, offrono infor-mazioni dettagliate e modelli di pianificazione (in inglese)www.acas.org.uk/publications/pdf/changingpatterns.pdfwww.eurofound.eu.int/publications/files/EF980EN.pdf

DECALOGO DI INDIRIZZOEcco un elenco di regole,tratto dal libro: “Lavoro a turni e notturno Organizzazione de-gli orari di lavoro e riflessi sulla salute“ di Gio-vanni Costa.1 Ridurre o diluire il più possibile il lavoro not-turno e adottare schemi di rotazione rapida,al fine di limitare al massimo il numero di notticonsecutive,in modo da interferire il meno pos-sibile sui ritmi circadiani e sul sonno;2 preferire la rotazione dei turni in“ritardo difase” (mattino/pomeriggio/notte),dal mo-mento che essa asseconda il naturale perio-dismo dei ritmi biologici circadiani;3 interporre almeno 11 ore di intervallo traun turno e l’altro,onde consentire un maggiorrecupero del deficit di sonno e della fatica;4 non iniziare troppo presto il turno del mat-tino,in modo da limitare la perdita delle ulti-me fasi di sonno;5 regolare la lunghezza del turno in base al-la gravosità fisica e mentale del lavoro e con-sentire turni di 9-12 ore solo in casi particolari

( lavori leggeri,pause adeguate,non esposi-zione a sostanze tossiche);6 programmare il giorno o i giorni di riposopreferibilmente dopo il turno di notte, in mo-do da consentire un immediato recupero del-la fatica e del deficit di sonno;7 inserire pause nel corso del turno, in mo-do da permettere tempi adeguati per i pa-sti ed eventuali brevi pisolini;8 adottare cicli di turnazione non troppo lun-ghi e rotazioni il più possibile regolari,e darenotizia dello schema di turno o di eventuali va-riazioni con congruo anticipo,in modo da fa-cilitare la pianificazione della vita familiare esociale;9 prevedere il maggior numero possibile digiorni festivi o fine-settimana liberi,onde fa-vorire il mantenimento delle relazioni sociali;10 consentire la maggior flessibilità possibilesul piano individuale per quanto riguarda gliorari di turno,gli scambi di turno o variazioni diorario,al fine di far fronte meglio ad esigenzeo necessità personali o familiari.

Olycom/ACE PHOTOAGENCY

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CONSIGLI PER LE RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI E LA DIRIGENZA• Facilitate l’accesso dei lavoratori alle lororappresentanze e all’ufficio personale per lediverse esigenze economico-sociali: i lavora-tori a turni e quelli notturni hanno bisogno dipoter discutere le loro necessità personali du-rante l’orario di lavoro;• addestramento: i lavoratori a turni e i lavo-ratori notturni devono essere inclusi in tutte leiniziative di formazione;• fate formazione ai dirigenti e ai lavora-tori sulle esigenze del dormire e sul perico-lo della fatica;• una politica aziendale attenta alla famigliainclude necessariamente considerare le dif-ficoltà causate dal lavoro a turni: un orario dilavoro che cambia frequentemente influiscesulla famiglia così come sui singoli lavoratori;• assicuratevi che vi sia comunicazione e pos-sibilità di parlare di lavoro tra chi fa turni diversi;• considerate la necessità di chiedere con-sulenza oppure assistenza a un servizio spe-cializzato;• problemi di differenza culturale: i lavoratoria turni possono provenire da gruppi etnici di-versi in misura superiore ai giornalieri.Consi-derate l’esigenza di un addestramento indi-rizzato a lavorare bene assieme e ad amal-gamare le culture,valutate se è necessarioanche dare comunicazioni in più lingue.

CONSIGLI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA • Può essere necessario modificare postidi lavoro e reparti per adeguarli al lavoroa turni e notturno;• la valutazione dei rischi dovrebbe include-re la valutazione degli effetti della fatica sullavoro e della fatica causata dal lavoro,fat-

tori importanti nell’originare infortuni o erroridi valutazione;• gli indici di esposizione lavorativa sono nor-malmente basati su turni di 8 ore,non su ora-ri a turni prolungati; anche l’esposizione gior-naliera a rumore,agenti chimici e fisici,può ri-sultare maggiorata.È necessaria una consu-lenza specialistica per adeguare i valori diesposizione standard a quelli effettivi;• preoccupatevi della sicurezza dei lavo-ratori anche durante il tragitto casa-lavo-ro, incoraggiando l’ uso di trasporti pubbli-ci o privati collettivi.

POSTI DI LAVORO E AMBIENTI LAVORATIVI• Allestite mense con pasti sani o macchineautomatiche con una varietà di cibi salubrie un forno a microonde in un locale ade-guato;• assicurate una buona ventilazione;• una cattiva illuminazione (anche per effet-to del tempo esterno),alte temperature edun livello di rumore elevato,aumentano la fa-tica;• istallate luci adeguate nelle aree di lavo-ro.Un luogo di lavoro ben illuminato segnalaall’organismo che è ora di essere svegli eattivi;• se per la tipologia di lavoro è necessario chele persone lavorino con luce bassa,ad esem-pio le infermiere,fate in modo che all’internodel luogo di lavoro vi siano aree a luce intensa;• i parcheggi e le entrate esterne dovreb-bero essere ben illuminate per la sicurezzadei lavoratori che iniziano o finiscono il tur-no di notte;• offrite delle possibilità alternative ai lavora-tori che potrebbero avere difficoltà ad ade-guarsi al lavoro a turni.

UN POSTO DI LAVOROPIÙ SICURO E PRODUTTIVO 8

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EVITARE LA FATICA: STRATEGIE E CONSIGLI9

I turnisti si abitueranno meglio se dormono bene,hanno una famiglia che li sostiene,riduconolo stress, fanno esercizio fisico ed hanno una dieta sana.

COME COMINCIARE IL VOSTRO TURNO• L’esercizio fisico può aiutare i ritmi dell’orga-nismo.Prima del turno cominciate la giornatacon un po’ di esercizio fisico, ad esempio fa-te una passeggiata o una camminata di buonpasso o una corsa la sera prima del turno, odella ginnastica;• fare un pisolino di 2-4 ore prima della pri-ma notte di turno può aiutare l’organismoad abituarsi;• è consigliabile consumare il pasto principa-le dopo il periodo di sonno diurno: ad esem-pio prima del turno;• per alcune persone sedersi davanti ad unaluce intensa per 20-30 minuti dopo essersi al-zate, può aiutare a svegliarsi meglio, soprat-tutto d’inverno.

STRATEGIE PER UN SONNO RISTORATORE •Fate in modo che famiglia e amici co-noscano il programma dei vostri turni e del-le ore di riposo;• dopo l’ultimo turno di notte fate un breve ri-posino e andate a letto presto;• mantenete gli orari del sonno regolari;•dormite in una stanza fresca, buia e si-lenziosa;• delle tende o delle tapparelle pesanti pos-sono aiutare a diminuire i rumori provenientidall’esterno, i doppi vetri in camera da lettopossono essere utili,potete provare ad usareanche tappi auricolari di tipo leggero;• evitate di fare esercizio fisico intenso primadi andare a letto perché vi risveglierebbe e ri-tarderebbe il sonno;• i sonniferi non sono una soluzione.

Nella maggior parte dei casi produconosonno di bassa qualità e lasciano storditiper ore. Provate a mettere in atto alcunestrategie tra quelle sopra indicate prima diconsultare il vostro medico.

MANTENERE RAPPORTI SOCIALI• Alcune persone trovano che il lavoro a turnirenda difficile mantenere rapporti sociali, selavorano mentre gli altri dormono o sono sve-gli mentre gli altri dormono;• telefonate a casa: trovate il tempo pertornare a casa e parlare con i vostri bam-bini e il vostro partner,soprattutto prima dell’ora di andare a letto o poco dopo il risve-glio dei vostri familiari;• fate conoscere agli amici e ai familiari la pro-grammazione dei vostri turni;• siate creativi: datevi appuntamento percolazione, sarà un piacevole fine giornataper voi e un simpatico inizio di giornata perqualcun altro.

ORARI E SCELTA DEL CIBO• Assumete pasti regolari con una dietaequilibrata;• fate un pasto leggero a metà del turno dinotte;• verso la fine del turno, specialmente se an-date a letto subito dopo aver finito di lavorare,consumate,di preferenza,piccole porzioni dicibo e abolite completamente i cibi grassi;• a fine turno scegliete un pasto a basso con-tenuto di grassi,ad esempio pesce e verdure,che possono essere digeriti in circa un’ora.Unpasto pesante e grasso (composto da carne,

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IL LAVORO A TURNI COMEUN’ESPERIENZA POSITIVA

patate fritte e un dolce) terrà il vostro stoma-co occupato nella digestione per più di 8 oree non dormirete bene;• le bevande contenenti caffeina vanno be-vute prima o nelle prime ore del turno.La caf-feina rimane nell’organismo per 5 ore,quindiprendetele almeno 5 ore prima di quandoavete programmato di dormire;• evitate alcol e fumo subito prima di andarea letto perché entrambi rendono più difficileprendere sonno rapidamente.

STRATEGIE PER AUMENTARE LA VIGILANZA AL LAVORO • Non lasciate i compiti più noiosi e ripetiti-vi per la fine del turno,quando vi sentite piùassonnati. I lavoratori notturni hanno il loropiù basso livello di efficienza intorno alle 4del mattino;• se è possibile prendetevi brevi pause lungotutto il turno;• muovetevi durante le pause.Salite le scale,fate una camminata,usate la sala ristoro.

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Il lavoro a turni e il lavoro notturno possonodiventare un’esperienza positiva sia per il da-tore di lavoro sia per il lavoratore quando so-no ben organizzati e ben diretti e se si consi-dera che:• i turni a rotazione funzionano bene perquei lavoratori che non amano lavorare sem-pre di notte;• i turni fissi possono aiutare a programma-re l’assistenza ai figli e ad altri familiari;• l’orario lavorativo flessibile serve per ve-nire incontro ai bisogni degli individui e nonviceversa;• gli incentivi salariali sono importanti;• le strategie per cambiare abitudini di son-no e alimentazione,particolarmente per i tur-ni di notte,possono aiutare a minimizzare i ri-schi per la salute e la sicurezza,aumentandola sensazione generale di benessere,purchésiano ben usate;• i lavoratori a turni stanno meglio se dor-mono bene,ricevono aiuto dalla famiglia,ri-ducono lo stress, fanno esercizio fisico e ten-gono una dieta sana;

• è necessario rendere disponibile e age-volare l’assunzione di una varietà di cibi ido-nei,da potersi consumare durante pause ap-propriate e in un posto piacevole;• i lavoratori a turni e notturni hanno ne-cessità e diritto di avere supporti e strumentidi tipo generale pari a quelli dei lavoratoridiurni (informazione,formazione,consulenzaeconomico-sociale,capi che possono aiu-tare a risolvere problemi,rappresentanze sin-dacali) oltre che pari supporti e strumenti perla loro salute e sicurezza;• valutazione dei rischi e misure di preven-zione e protezione devono tenere conto del-le effettive condizioni,di lavoro e personali,dei lavoratori a turni e notturni;• la creatività per mantenere adeguati le-gami sociali va incoraggiata,svagarsi è ne-cessario per i lavoratori, i loro amici e la lorofamiglia,è importante non ridursi ad abolireogni rapporto umano preoccupandosi so-lo del sonno;• ricordatevi che alcune persone preferi-scono lavorare nella quiete della notte.

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CHECOSA DICE LA LEGGECHE COSA DICE LA LEGGEq

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Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni

aspetti dell’organizzazione dell’orariodi lavoro. (Approvato in via definitivadal Consiglio dei Ministri del 4 aprile

2003 - Pubblicato sulla GazzettaUfficiale del 14 aprile 2003, n.87 -

Suppl. Ord.)

Titolo IDisposizioni generali

Art. 1Finalità e definizioni

11.. Le disposizioni contenute nel presente decre-to, nel dare attuazione organica alla direttivan. 93/104/Ce del Consiglio, del 23 novembre1993, così come modificata dalla direttiva n.2000/34/Ce del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a rego-lamentare in modo uniforme su tutto il territorionazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della au-tonomia negoziale collettiva, i profili di discipli-na del rapporto di lavoro connessi alla organiz-zazione dell’orario di lavoro.22.. Agli effetti delle disposizioni di cui al presen-te decreto si intende per:a) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cuiil lavoratore sia al lavoro, a disposizione del da-tore di lavoro e nell’esercizio della sua attività odelle sue funzioni;b) “periodo di riposo”: qualsiasi periodo chenon rientra nell’orario di lavoro;c) “lavoro straordinario”: è il lavoro prestatooltre l’orario normale di lavoro così come defi-nito all’articolo 3 del presente decreto;d) “periodo notturno”: periodo di almeno set-te ore consecutive comprendenti l’intervallo trala mezzanotte e le cinque del mattino;e) “lavoratore notturno”:- qualsiasi lavoratore che durante il periodo not-turno svolga almeno tre ore del suo tempo di la-voro giornaliero impiegato in modo normale;- qualsiasi lavoratore che svolga durante il pe-

riodo notturno almeno una parte del suo ora-rio di lavoro secondo le norme definite dai con-tratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplinacollettiva è considerato lavoratore notturno qual-siasi lavoratore che svolga lavoro notturno perun minimo di 80 giorni lavorativi all’anno; ilsuddetto limite minimo è riproporzionato in ca-so di lavoro a tempo parziale;f) “lavoro a turni”: qualsiasi metodo di orga-nizzazione del lavoro anche a squadre in base alquale dei lavoratori siano successivamente oc-cupati negli stessi posti di lavoro, secondo un de-terminato ritmo, compreso il ritmo rotativo, chepuò essere di tipo continuo o discontinuo, e ilquale comporti la necessità per i lavoratori dicompiere un lavoro a ore differenti su un perio-do determinato di giorni o di settimane;g) “lavoratore a turni”: qualsiasi lavoratore ilcui orario di lavoro sia inserito nel quadro dellavoro a turni;h) “lavoratore mobile”: qualsiasi lavoratore im-piegato quale membro del personale viaggianteo di volo presso una impresa che effettua servi-zi di trasporto passeggeri o merci su strada, pervia aerea o per via navigabile, o a impianto fis-so non ferroviario;i) “lavoro offshore”: l’attività svolta prevalen-temente su una installazione offshore (compre-si gli impianti di perforazione) o a partire da es-sa, direttamente o indirettamente legata allaesplorazione, alla estrazione o allo sfruttamen-to di risorse minerali, compresi gli idrocarburi,nonché le attività di immersione collegate a ta-li attività, effettuate sia a partire da una instal-lazione offshore che da una nave;j) “riposo adeguato”: il fatto che i lavoratori di-spongano di periodi di riposo regolari, la cui du-rata è espressa in unità di tempo, e sufficiente-mente lunghi e continui per evitare che essi, acausa della stanchezza della fatica o di altri fat-tori che perturbano la organizzazione del lavo-ro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavorato-ri o a terzi o danneggino la loro salute, a breveo a lungo termine;k) “contratti collettivi di lavoro”: contratti col-lettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei la-voratori comparativamente più rappresentative.

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Art. 2Campo di applicazione

11.. Le disposizioni contenute nel presente decreto siapplicano a tutti i settori di attività pubblici e pri-vati con le uniche eccezioni del lavoro della gen-te di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce, del per-sonale di volo nella aviazione civile di cui alla di-rettiva 2000/79/Ce e dei lavoratori mobili per quan-to attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/Ce.22.. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, deiservizi di protezione civile, ivi compresi quelli delcorpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nel-l’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziariee di quelle destinate per finalità istituzionali alleattività degli organi con compiti in materia di or-dine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei mu-sei e delle aree archeologiche dello stato le dispo-sizioni contenute nel presente decreto non trovanoapplicazione unicamente in presenza di particola-ri esigenze inerenti al servizio espletato o di ragio-ni connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubbli-ca, di difesa e protezione civile, nonché degli altriservizi espletati dal corpo nazionale dei vigili delfuoco, così come individuate con decreto del mini-stro competente, di concerto con i ministri del la-voro e delle politiche sociali, della salute, dell’eco-nomia e delle finanze e per la funzione pubblica,da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entra-ta in vigore del presente decreto.33.. Le disposizioni del presente decreto non si ap-plicano al personale della scuola di cui al decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297.44.. La disciplina contenuta nel presente decreto siapplica anche agli apprendisti maggiorenni.

Titolo IIPrincipi in materia di organizzazione

dell’orario di lavoro

Art.3Orario normale di lavoro

11.. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 oresettimanali. 22.. I contratti collettivi di lavoro possono stabi-lire, ai fini contrattuali, una durata minore e ri-ferire l’orario normale alla durata media delle

prestazioni lavorative in un periodo non supe-riore all’anno.

Art.4Durata massima

dell’orario di lavoro11.. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la du-rata massima settimanale dell’orario di lavoro.22.. La durata media dell’orario di lavoro non puòin ogni caso superare, per ogni periodo di settegiorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro stra-ordinario.33.. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, ladurata media dell’orario di lavoro deve esserecalcolata con riferimento a un periodo non su-periore a quattro mesi.44.. I contratti collettivi di lavoro possono in ognicaso elevare il limite di cui al comma 3 fino asei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ra-gioni obiettive, tecniche o inerenti all’organiz-zazione del lavoro, specificate negli stessi con-tratti collettivi.55.. In caso di superamento delle 48 ore di lavo-ro settimanale, attraverso prestazioni di lavorostraordinario, per le unità produttive che occu-pano più di dieci dipendenti il datore di lavoro ètenuto a informare, alla scadenza del periodo diriferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, ladirezione provinciale del lavoro - Settore ispe-zione del lavoro competente per territorio. I con-tratti collettivi di lavoro possono stabilire le mo-dalità per adempiere al predetto obbligo di co-municazione.

Art. 5Lavoro straordinario

11.. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordina-rio deve essere contenuto.22.. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, icontratti collettivi di lavoro regolamentano leeventuali modalità di esecuzione delle prestazio-ni di lavoro straordinario.33.. In difetto di disciplina collettiva applicabile,il ricorso al lavoro straordinario è ammessosoltanto previo accordo tra datore di lavoro elavoratore per un periodo che non superi le 250ore annuali.

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44.. Salvo diversa disposizione dei contratti col-lettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straor-dinario è inoltre ammesso in relazione a:a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produtti-ve e di impossibilità di fronteggiarle attraversol’assunzione di altri lavoratori;b) casi di forza maggiore o casi in cui la man-cata esecuzione di prestazioni di lavoro straor-dinario possa dare luogo a un pericolo grave eimmediato ovvero a un danno alle persone o al-la produzione;c) eventi particolari, come mostre, fiere e mani-festazioni collegate alla attività produttiva, non-ché allestimento di prototipi, modelli o simili,predisposti per le stesse, preventivamente comu-nicati agli uffici competenti ai sensi dell’artico-lo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come so-stituito dall’articolo 2, comma 10, della legge24/12/1993, n. 537, e in tempo utile alle rappre-sentanze sindacali aziendali.55.. Il lavoro straordinario deve essere computa-to a parte e compensato con le maggiorazioniretributive previste dai contratti collettivi di la-voro. I contratti collettivi possono in ogni casoconsentire che, in alternativa o in aggiunta allemaggiorazioni retributive, i lavoratori usufrui-scano di riposi compensativi.

Art.6Criteri di computo

11.. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza permalattia non sono presi in considerazione ai finidel computo della media di cui all’articolo 4.22.. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposocompensativo di cui ha beneficiato il lavoratoreè previsto in alternativa o in aggiunta alla mag-giorazione retributiva di cui al comma 5 dell’ar-ticolo 5, le ore di lavoro straordinario prestatenon si computano ai fini della media di cui al-l’articolo 4.

Titolo IIIPause, riposi e ferie

Art. 7Riposo giornaliero

11.. Ferma restando la durata normale dell’ora-rio settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore

di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo gior-naliero deve essere fruito in modo consecutivofatte salve le attività caratterizzate da periodi dilavoro frazionati durante la giornata.

Art. 8Pause

11.. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecce-da il limite di sei ore il lavoratore deve benefi-ciare di un intervallo per pausa, le cui modali-tà e la cui durata sono stabilite dai contratti col-lettivi di lavoro, ai fini del recupero delle ener-gie psico-fisiche e della eventuale consumazio-ne del pasto anche al fine di attenuare il lavoromonotono e ripetitivo.22.. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, indifetto di disciplina collettiva che preveda unintervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al la-voratore deve essere concessa una pausa, an-che sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine diogni periodo giornaliero di lavoro, di duratanon inferiore a dieci minuti e la cui collocazio-ne deve tener conto delle esigenze tecniche delprocesso lavorativo.33.. Salvo diverse disposizioni dei contratti collet-tivi, rimangono non retribuiti o computati co-me lavoro ai fini del superamento dei limiti didurata i periodi di cui all’articolo 5 rd 10/9/1923,n. 1955 e successivi atti applicativi e dell’artico-lo 4 del rd 10 settembre 1923, n. 1956 e succes-sive integrazioni.

Art. 9Riposi settimanali

11.. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a unperiodo di riposo di almeno 24 ore consecuti-ve, di regola in coincidenza con la domenica, dacumulare con le ore di riposo giornaliero di cuiall’articolo 7.22.. Fanno eccezione alla disposizione di cui alcomma 1: a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il la-voratore cambi squadra e non possa usufruire,tra la fine del servizio di una squadra e l’iniziodi quello della squadra successiva, di periodi diriposo giornaliero o settimanale; b) le attività caratterizzate da periodi di lavorofrazionati durante la giornata;

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c) per il personale che lavora nel settore dei tra-sporti ferroviari: le attività discontinue; il servi-zio prestato a bordo dei treni; le attività connes-se con gli orari del trasporto ferroviario che as-sicurano la continuità e la regolarità del traffi-co ferroviario;d) i contratti collettivi possono stabilire previ-sioni diverse, nel rispetto delle condizioni previ-ste dall’articolo 17, comma 4.33.. Il riposo di 24 ore consecutive può esserefissato in un giorno diverso dalla domenica epuò essere attuato mediante turni per il perso-nale interessato a modelli tecnico-organizza-tivi di turnazione particolare ovvero addettoalle attività aventi le seguenti caratteristiche:a) operazioni industriali per le quali si abbial’uso di forni a combustione o a energia elet-trica per l’esercizio di processi caratterizzatidalla continuità della combustione e operazio-ni collegate, nonché attività industriali ad al-to assorbimento di energia elettrica e opera-zioni collegate;b) attività industriali il cui processo richie-da, in tutto o in parte, lo svolgimento continua-tivo per ragioni tecniche;c) industrie stagionali per le quali si abbianoragioni di urgenza riguardo alla materia pri-ma o al prodotto dal punto di vista del loro de-terioramento e della loro utilizzazione, com-prese le industrie che trattano materie primedi facile deperimento e il cui periodo di lavo-razione si svolge in non più di tre mesi all’an-no, ovvero quando nella stessa azienda e conlo stesso personale si compiano alcune dellesuddette attività con un decorso complessivodi lavorazione superiore a tre mesi;d) i servizi e attività il cui funzionamento do-menicale corrisponda a esigenze tecniche ov-vero soddisfi interessi rilevanti della collettivi-tà ovvero sia di pubblica utilità;e) attività che richiedano l’impiego di impian-ti e macchinari ad alta intensità di capitali oad alta tecnologia;f) attività di cui all’articolo 7 della legge 22febbraio 1934, n. 370;g) attività indicate agli articoli 11, 12, 13 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

44.. Sono fatte salve le disposizioni speciali checonsentono la fruizione del riposo settimana-le in giorno diverso dalla domenica nonchéle deroghe previste dalla legge 22 febbraio1934, n. 370.55.. Con decreto del ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il ministro perla funzione pubblica per quanto coinvolge ipubblici dipendenti, adottato sentite le orga-nizzazioni sindacali nazionali di categoria com-parativamente più rappresentative nonché leorganizzazioni nazionali dei datori di lavoro,saranno individuate le attività aventi le carat-teristiche di cui al comma 3, che non siano giàricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno1935, e successive modifiche e integrazioni,pubblicato nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1935,nonché quelle di cui al comma 2, lett. d), sal-ve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il ministro del lavoro edelle politiche sociali, di concerto con il mini-stro per la funzione pubblica per quanto coin-volge i pubblici dipendenti, provvede all’ag-giornamento e alla integrazione delle predet-te attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salvele eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l’in-tegrazione avrà senz’altro luogo decorsi 30giorni dal deposito dell’accordo presso il mi-nistero stesso. I predetti decreti, per le mate-rie di esclusivo interesse dei dipendenti pub-blici, sono adottati dal ministro per la funzio-ne pubblica, di concerto con il ministro del la-voro e delle politiche sociali.

Art. 10Ferie annuali

11.. Fermo restando quanto previsto dall’artico-lo 2109 del codice civile, il prestatore di la-voro ha diritto a un periodo annuale di ferieretribuite non inferiore a quattro settimane. Icontratti collettivi di lavoro possono stabilirecondizioni di miglior favore.22.. Il predetto periodo minimo di quattro setti-mane non può essere sostituito dalla relativaindennità per ferie non godute, salvo il caso dirisoluzione del rapporto di lavoro.

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33.. Nel caso di orario espresso come media aisensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti col-lettivi stabiliscono criteri e modalità di rego-lazione.

Titolo IVLavoro notturno

Art. 11Limitazioni al lavoro notturno

11.. L’inidoneità al lavoro notturno può essereaccertata attraverso le competenti strutture sa-nitarie pubbliche.22.. I contratti collettivi stabiliscono i requisitidei lavoratori che possono essere esclusi dal-l’obbligo di effettuare lavoro notturno. È inogni caso vietato adibire le donne al lavoro,dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento del-lo stato di gravidanza fino al compimento diun anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoronotturno:a) la lavoratrice madre di un figlio di età infe-riore a tre anni o, in alternativa, il lavoratorepadre convivente con la stessa;b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’uni-co genitore affidatario di un figlio conviventedi età inferiore a 12 anni;c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia aproprio carico un soggetto disabile ai sensi del-la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successivemodificazioni.

Art. 12Modalità di organizzazione

del lavoro notturno e obblighi di comunicazione

11.. L’introduzione del lavoro notturno deve es-sere preceduta, secondo i criteri e con le mo-dalità previsti dai contratti collettivi, dalla con-sultazione delle rappresentanze sindacali inazienda, se costituite, aderenti alle organizza-zioni firmatarie del contratto collettivo appli-cato dall’impresa. In mancanza, tale consulta-zione va effettuata con le organizzazioni terri-toriali dei lavoratori come sopra definite peril tramite dell’associazione cui l’azienda ade-

risca o conferisca mandato. La consultazioneva effettuata e conclusa entro un periodo di set-te giorni. 22.. Il datore di lavoro, anche per il tramite del-l’associazione cui aderisca o conferisca man-dato, informa per iscritto i servizi ispettivi del-la direzione provinciale del lavoro competen-te per territorio, con periodicità annuale, del-la esecuzione di lavoro notturno svolto in mo-do continuativo o compreso in regolari turniperiodici, salvo che esso sia disposto dal con-tratto collettivo. Tale informativa va estesa alle organizzazio-ni sindacali di cui al comma 1.

Art. 13Durata del lavoro notturno

11.. L’orario di lavoro dei lavoratori notturni nonpuò superare le otto ore in media nelle 24 ore,salva l’individuazione da parte dei contratticollettivi, anche aziendali, di un periodo diriferimento più ampio sul quale calcolare co-me media il suddetto limite.22.. È affidata alla contrattazione collettival’eventuale definizione delle riduzioni dell’ora-rio di lavoro o dei trattamenti economici in-dennitari nei confronti dei lavoratori notturni.Sono fatte salve le disposizioni della contrat-tazione collettiva in materia di trattamenti eco-nomici e riduzioni di orario per i lavoratorinotturni anche se non concesse a titolo speci-fico.33.. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vi-gore del presente decreto, con decreto del mi-nistro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il ministro per la funzione pub-blica per quanto coinvolge i pubblici dipen-denti, previa consultazione delle organizzazio-ni sindacali nazionali di categoria comparati-vamente più rappresentative e delle organiz-zazioni nazionali dei datori di lavoro, viene sta-bilito un elenco delle lavorazioni che compor-tano rischi particolari o rilevanti tensioni fisi-che o mentali, il cui limite è di otto ore nel cor-so di ogni periodo di 24 ore. Il predetto decre-to, per le materie di esclusivo interesse dei di-pendenti pubblici, è adottato dal ministro perla funzione pubblica, di concerto con il mini-

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stro del lavoro e delle politiche sociali.44.. Il periodo minimo di riposo settimanale nonviene preso in considerazione per il computodella media quando coincida con il periodo diriferimento stabilito dai contratti collettivi dicui al comma 1.55.. Con riferimento al settore della panificazio-ne non industriale la media di cui al comma1 del presente articolo va riferita alla settima-na lavorativa.

Art. 14Tutela in caso di prestazioni

di lavoro notturno11.. La valutazione dello stato di salute dei lavo-ratori addetti al lavoro notturno deve avveni-re attraverso controlli preventivi e periodiciadeguati al rischio cui il lavoratore è espo-sto, secondo le disposizioni previste dalla leg-ge e dai contratti collettivi.22.. Durante il lavoro notturno il datore di lavo-ro garantisce, previa informativa alle rappre-sentanze sindacali di cui all’articolo 12, un li-vello di servizi o di mezzi di prevenzione o diprotezione adeguato ed equivalente a quelloprevisto per il turno diurno.33.. Il datore di lavoro, previa consultazione conle rappresentanze sindacali di cui all’artico-lo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e se-guenti del decreto legislativo 19 settembre 1994,n. 626, per i lavoratori notturni che effettuanole lavorazioni che comportano rischi partico-lari di cui all’elenco definito dall’articolo 13,comma 3, appropriate misure di protezione per-sonale e collettiva.44.. I contratti collettivi di lavoro possono pre-vedere modalità e specifiche misure di preven-zione relativamente alle prestazioni di lavoronotturno di particolari categorie di lavorato-ri, quali quelle individuate con riferimento al-la legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26giugno 1990, n. 162.

Art. 15Trasferimento al lavoro diurno

11.. Qualora sopraggiungano condizioni di sa-lute che comportino l’inidoneità alla presta-zione di lavoro notturno, accertata dal medico

competente o dalle strutture sanitarie pubbli-che, il lavoratore verrà assegnato al lavorodiurno, in altre mansioni equivalenti, se esi-stenti e disponibili. 22.. La contrattazione collettiva definisce le mo-dalità di applicazione delle disposizioni di cuial comma precedente e individua le soluzioninel caso in cui l’assegnazione prevista dal com-ma citato non risulti applicabile.

Titolo VDisposizioni finali

e deroghe

Art. 16Deroghe alla disciplina

della durata settimanale dell’orario

11.. Fatte salve le condizioni di miglior favorestabilite dai contratti collettivi, sono esclusedall’ambito di applicazione della disciplinadella durata settimanale dell’orario di cui al-l’art. 3:a) le fattispecie previste dall’art. 4 del rd n.692/1923 e successive modifiche;b) le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e suc-cessive modifiche, alle condizioni ivi previste,e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 del rd n.1955/1923;c) le industrie di ricerca e coltivazione di idro-carburi, sia in mare che in terra, di posa di con-dotte e installazione in mare;d) le occupazioni che richiedono un lavoro di-scontinuo o di semplice attesa o custodia elen-cate nella tabella approvata con rd 6 dicembre1923, n. 2657, e successive modificazioni e in-tegrazioni, alle condizioni ivi previste;e) i commessi viaggiatori o piazzisti;f) il personale viaggiante dei servizi pubblicidi trasporto per via terrestre;g) gli operai agricoli a tempo determinato;h) i giornalisti professionisti, praticanti e pub-blicisti dipendenti da aziende editrici di gior-nali, periodici e agenzie di stampa, nonchéquelli dipendenti da aziende pubbliche e pri-vate esercenti servizi radiotelevisivi;i) il personale poligrafico (operai e impiega-

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ti) addetto alle attività di composizione, stam-pa e spedizione di quotidiani e settimanali, didocumenti necessari al funzionamento degliorgani legislativi e amministrativi nazionali elocali, nonché alle attività produttive delle agen-zie di stampa;j) il personale addetto ai servizi di informazio-ne radiotelevisiva gestiti da aziende pubblichee private;k) i lavori di cui all’art. 1 della legge20/4/1978, n. 154 e all’art. 2 della legge13/7/1966, n. 559;l) le prestazioni rese da personale addetto al-le aree operative, per assicurare la continuitàdel servizio, nei settori appresso indicati:- personale dipendente da imprese concessio-narie di servizi nei settori delle poste, delle au-tostrade, dei servizi portuali e aeroportuali,nonché personale dipendente da aziende chegestiscono servizi pubblici di trasporto e da im-prese esercenti servizi di telecomunicazione;- personale dipendente da aziende pubbliche eprivate di produzione, trasformazione, distri-buzione, trattamento ed erogazione di energiaelettrica, gas, calore e acqua;- personale dipendente da quelle di raccolta,trattamento, smaltimento e trasporto di rifiutisolidi urbani;- personale addetto ai servizi funebri e cimite-riali limitatamente ai casi in cui il servizio stes-so sia richiesto dall’autorità giudiziaria, sani-taria o di pubblica sicurezza;m) personale dipendente da gestori di impianti didistribuzione di carburante non autostradali;n) personale non impiegatizio dipendente dastabilimenti balneari, marini, fluviali, lacualie piscinali.22.. Le attività e le prestazioni indicate alle let-tere da a) a n) del comma 1 verranno aggior-nate e armonizzate con i principi contenuti nelpresente decreto legislativo mediante decretodel ministero del lavoro e delle politiche socia-li, di concerto con il ministro per la funzionepubblica per quanto concerne i pubblici dipen-denti, da adottarsi sentite le organizzazioni sin-dacali nazionali maggiormente rappresentati-ve nonché le organizzazioni nazionali dei da-

tori di lavoro. Il predetto decreto, per le ma-terie di esclusivo interesse dei dipendenti pub-blici, è adottato dal ministro per la funzionepubblica, di concerto con il ministro del lavo-ro e delle politiche sociali.

Art. 17Deroghe alla disciplina in materiadi riposo giornaliero, pause, lavoro

notturno, durata massimasettimanale

11.. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e13 possono essere derogate mediante contrat-ti collettivi o accordi conclusi a livello nazio-nale tra le organizzazioni sindacali nazionalicomparativamente più rappresentative e le as-sociazioni nazionali dei datori di lavoro firma-tarie di contratti collettivi nazionali di lavoroo, conformemente alle regole fissate nelle me-desime intese, mediante contratti collettivi oaccordi conclusi al secondo livello di contrat-tazione. 22.. In mancanza di disciplina collettiva, il mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il ministro per la funzione pub-blica per quanto coinvolge i pubblici dipen-denti, su richiesta delle organizzazioni sinda-cali nazionali di categoria comparativamen-te più rappresentative o delle associazioni na-zionali di categoria dei datori di lavoro firma-tarie dei contratti collettivi nazionali di lavo-ro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, perstabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma,nel limite dei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferi-mento:a)alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogodi lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compre-so il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoidiversi luoghi di lavoro;b) alle attività di guardia, sorveglianza e per-manenza caratterizzate dalla necessità di as-sicurare la protezione dei beni e delle persone,in particolare, quando si tratta di guardiani oportinai o di imprese di sorveglianza;c) alle attività caratterizzate dalla necessità diassicurare la continuità del servizio o della pro-duzione, in particolare, quando si tratta:

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1) di servizi relativi all’accettazione, al tratta-mento o alle cure prestati da ospedali o stabi-limenti analoghi, comprese le attività dei me-dici in formazione, da case di riposo e da car-ceri;2) del personale portuale o aeroportuale;3) di servizi della stampa, radiofonici, televi-sivi, di produzione cinematografica, postali odelle telecomunicazioni, di servizi di ambulan-za, antincendio o di protezione civile;4) di servizi di produzione, di conduzione e di-stribuzione del gas, dell’acqua e dell’elettrici-tà, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici odegli impianti di incenerimento;5) di industrie in cui il lavoro non può essereinterrotto per ragioni tecniche;6) di attività di ricerca e sviluppo;7) dell’agricoltura;8) di lavoratori operanti nel settore del tra-sporto passeggeri in ambito urbano ai sensidell’articolo 10, comma 1, punto 14, 2° perio-do, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633.d) In caso di sovraccarico prevedibile di atti-vità, e in particolare:1) nell’agricoltura;2) nel turismo;3) nei servizi postali.e) Per personale che lavora nel settore dei tra-sporti ferroviari:1) per le attività discontinue;2) per il servizio prestato a bordo dei treni;3) per le attività connesse al trasporto ferro-viario e che assicurano la regolarità del traf-fico ferroviario.f) A fatti dovuti a circostanze estranee al da-tore di lavoro, eccezionali e imprevedibili oeventi eccezionali, le conseguenze dei quali sa-rebbero state comunque inevitabili malgradola diligenza osservata;g) in caso di incidente o di rischio di inciden-te imminente.33.. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si puòderogare alla disciplina di cui all’articolo 7:a) per l’attività di lavoro a turni tutte le voltein cui il lavoratore cambia squadra e non puòusufruire tra la fine del servizio di una squa-dra e l’inizio di quello della squadra successi-

va di periodi di riposo giornaliero;b) per le attività caratterizzate da periodo dilavoro frazionati durante la giornata, in par-ticolare del personale addetto alle attività dipulizie. 44.. Le deroghe previste nei commi che prece-dono possono essere ammesse soltanto a con-dizione che ai prestatori di lavoro siano ac-cordati periodi equivalenti di riposo com-pensativo o, in casi eccezionali in cui la con-cessione di tali periodi equivalenti di riposocompensativo non sia possibile per motivioggettivi, a condizione che ai lavoratori in-teressati sia accordata una protezione ap-propriata.55.. Nel rispetto dei principi generali della pro-tezione della sicurezza e della salute dei lavo-ratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4,5, 7, 8, 12 e 13 del presente decreto legislativonon si applicano ai lavoratori la cui durata del-l’orario di lavoro, a causa delle caratteristi-che dell’attività esercitata, non è misurata opredeterminata o può essere determinata dailavoratori stessi e, in particolare, quando sitratta:a) di dirigenti, di personale direttivo delleaziende o di altre persone aventi potere di de-cisione autonomo;b) di manodopera familiare;c) di lavoratori nel settore liturgico delle chie-se e delle comunità religiose;d) di prestazioni rese nell’ambito di rapportidi lavoro a domicilio e di telelavoro.66.. Nel rispetto dei principi generali della pro-tezione della sicurezza e della salute dei lavo-ratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8,9 e 13 del presente decreto legislativo non siapplicano al personale mobile. Per il persona-le mobile dipendente da aziende autoferrotran-viarie, trovano applicazione le relative dispo-sizioni di cui al rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 ealla legge 14 febbraio 1958, n. 138.77.. Il decreto di cui al comma 2, per le materiedi esclusivo interesse dei dipendenti pubblici,è adottato dal ministro per la funzione pubbli-ca, di concerto con il ministro del lavoro e del-le politiche sociali.

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Art. 18Lavoratori a bordo di navi

da pesca marittima11.. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non siapplicano ai lavoratori a bordo di navi da pescamarittima.22.. Fatte salve le disposizioni dei contratti colletti-vi nazionali di categoria, la durata dell’orariodi lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in48 ore di lavoro settimanali medie, calcolate suun periodo di riferimento di un anno, mentre i li-miti dell’orario di lavoro o di quello di riposo abordo delle navi da pesca sono così stabiliti:a) il numero massimo delle ore di lavoro a bordonon deve superare:1. 14 ore in un periodo di 24 ore;2. 72 ore per un periodo di sette giorni;ovvero:b) il numero minimo delle ore di riposo non de-ve essere inferiore a:1. 10 ore in un periodo di 24 ore;2. 77 ore per un periodo di sette giorni.3. Le ore di riposo non possono essere suddi-vise in più di due periodi distinti, di cui uno è al-meno di sei ore consecutive e l’intervallo tra idue periodi consecutivi di riposo non deve su-perare le 14 ore.

Art.19Disposizioni transitorie

e abrogazioni11.. Entro un anno dalla data di entrata in vigoredel presente decreto il ministro del lavoro e del-le politiche sociali, unitamente al ministro per lafunzione pubblica per quanto coinvolge i pub-blici dipendenti, convoca le organizzazioni deidatori di lavoro e le organizzazioni dei lavora-tori comparativamente più rappresentative al fi-ne di verificare lo stato di attuazione del presen-te decreto nella contrattazione collettiva.22.. Dalla data di entrata in vigore del presente de-creto legislativo sono abrogate tutte le disposi-zioni legislative e regolamentari nella materiadisciplinata dal decreto legislativo medesimo,salve le disposizioni espressamente richiamatee le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.33.. Per il personale dipendente da aziende auto-ferrotranviarie, addetto ad attività caratterizza-ta dalla necessità di assicurare la continuità delservizio, fermo restando quanto previsto dagliarticoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore lerelative disposizioni contenute nel rdl 19 ottobre1923, n. 2328 e nella legge 14 febbraio 1958, n.138, in quanto compatibili con le disposizioni delpresente decreto legislativo.

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Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1Modifiche al decreto legislativo 8

aprile 2003, n. 66

11.. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 2 dell’articolo 2 sono soppressele parole: “delle Forze armate e di polizia,”e “ordine e sicurezza pubblica, di difesa e"; b) al comma 3 dell’articolo 2, aggiungere, in-fine, il seguente periodo: “Non si applicano,altresì, al personale delle Forze di polizia, del-le Forze armate, nonchè agli addetti al ser-vizio di polizia municipale e provinciale, in re-lazione alle attività operative specificamenteistituzionali.”; c) al comma 5 dell’articolo 4, le parole: “al-la scadenza del periodo di riferimento” sono

sostituite dalle seguenti: “entro trenta giornidalla scadenza del periodo di riferimento”; d) il comma 1 dell’articolo 10, e’sostituito dalseguente: “1. Fermo restando quanto previ-sto dall’articolo 2109 del codice civile, il pre-statore di lavoro ha diritto ad un periodo an-nuale di ferie retribuite non inferiore a quat-tro settimane. Tale periodo, salvo quanto pre-visto dalla contrattazione collettiva o dallaspecifica disciplina riferita alle categorie dicui all’articolo 2, comma 2, va goduto per al-meno due settimane, consecutive in caso di ri-chiesta del lavoratore, nel corso dell’anno dimaturazione e, per le restanti due settimane,nei 18 mesi successivi al termine dell’anno dimaturazione.”; e) il comma 1 dell’articolo 14 è sostituito dalseguente: “1. La valutazione dello stato di sa-lute dei lavoratori notturni deve avvenire a cu-ra e a spese del datore di lavoro, o per il tra-mite delle competenti strutture sanitarie pub-

DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n.213

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzio-natorio dell’orario di lavoro. (G. U. n. 192 del 17-8-2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposi-zioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Co-munità europee (legge comunitaria 2001); Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e delladirettiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del19 marzo 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei depu-tati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004; Sullaproposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche socialie del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,dell’economia e delle finanze e per le pari opportunità;

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bliche di cui all’articolo 11 o per il tramite delmedico competente di cui all’articolo 17 deldecreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,e successive modificazioni, attraverso control-li preventivi e periodici, almeno ogni due an-ni, volti a verificare l’assenza di controindica-zioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i la-voratori stessi”; f) dopo l’articolo 18 è inserito il seguente: “Art. 18-bis. Sanzioni ”

11.. La violazione del divieto di adibire le don-ne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall’accerta-mento dello stato di gravidanza fino al com-pimento di un anno di età del bambino, è pu-nita con l’arresto da due a quattro mesi o conl’ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stes-sa sanzione si applica nel caso in cui le cate-gorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle let-tere a), b) c), dell’articolo 11, comma 2, sonoadibite al lavoro notturno nonostante il lorodissenso espresso in forma scritta e comuni-cato al datore di lavoro entro 24 ore anterio-ri al previsto inizio della prestazione. 22.. La violazione delle disposizioni di cui al-l’articolo 14, comma 1, è punita con l’arrestoda tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549euro a 4.131 euro. 33.. La violazione delle disposizioni previste da-gli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1,è punita con la sanzione amministrativa da130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e perciascun periodo cui si riferisca la violazione. 44.. La violazione delle disposizioni previste da-gli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, è pu-nita con la sanzione amministrativa da 105 eu-ro a 630 euro. 55.. La violazione della disposizione previstadall’articolo 4, comma 5, è punita con la san-zione amministrativa da 103 euro a 200 euro. 66.. La violazione delle disposizioni previste da-gli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, è sog-getta alla sanzione amministrativa da 25 eu-ro a 154 euro. Se la violazione si riferisce apiù di cinque lavoratori ovvero si è verifica-ta nel corso dell’anno solare per più di cin-quanta giornate lavorative, la sanzione ammi-nistrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non

è ammesso il pagamento della sanzione in mi-sura ridotta. 77.. La violazione delle disposizioni previste dal-l’articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla san-zione amministrativa da 51 euro a 154 euro,per ogni giorno e per ogni lavoratore adibitoal lavoro notturno oltre i limiti previsti;g) all’articolo 19, comma 2, le parole: “e ledisposizioni aventi carattere sanzionatorio”sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta-to, sarà inserito nella Raccolta ufficiale de-gli atti normativi della Repubblica italiana. Èfatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo efarlo osservare.

Dato a Roma, addi’19 luglio 2004

CIAMPI

Presidente della Repubblica ItalianaBerlusconi

Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione

Ministro per le politiche comunitarie Maroni

Ministro del lavoro e delle politiche sociali Mazzella

Ministro per la funzione pubblica Frattini

Ministro degli affari esteriCastelli

Ministro della giustizia Siniscalco

Ministro dell’economia e delle finanze Prestigiacomo

Ministro per le pari opportunitàVisto il Guardasigilli: Castelli.

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* Si ringrazia in particolare la London Chamber of Commerce and Industry, per avere gentilmente concesso l’adattamento di questa suapubblicazione da cui è stato tratto molto del materiale riportato nel presente opuscolo.

Finito di stampare nel mese di novembre 2006 da PostelGrafica Alcos (Milano)

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