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PESCARA GAS S.p.A. LAVORI DI RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA’ DI PESCARA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 1

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PESCARA GAS S.p.A.

LAVORI DI RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA’ DI PESCARA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

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Indice

PARTE PRIMA:

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica

Art. 1 – Oggetto dell’appalto....................................................................................................................................

Art. 2 – Ammontare dell’appalto...............................................................................................................................

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto..........................................................................................................

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....................................................................

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili...................................................................................

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.................................................................

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....................................................................................................

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ..............................................................................................

Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore ..........................................................................................................................

Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.............................................................

Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri……….....

Art. 12 – Denominazione in valuta: .........................................................................................................................

Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori.......................................................................................................................

Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori............................................................................................................

Art. 15 – Sospensioni e proroghe.............................................................................................................................

Art. 16 – Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione....................................................................................

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma........................................................

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione....................................................................................................

Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini........................................................................

Art. 20 – Anticipazione.............................................................................................................................................

Art. 21 – Pagamenti in acconto................................................................................................................................

Art. 22 – Pagamenti a saldo.....................................................................................................................................

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto..............................................................................................

Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo..................................................................................................

Art. 25 – Revisione prezzi........................................................................................................................................

Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti............................................................................................

Art. 27 – Lavori a misura..........................................................................................................................................

Art. 28 – Lavoro a corpo..........................................................................................................................................

Art. 29 – Oneri per la sicurezza...............................................................................................................................

Art. 30 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.............................................................................

Art. 31 – Garanzia provvisoria.................................................................................................................................

Art. 32 – Garanzia fideiussoria definitiva..................................................................................................................

Art. 33 – Riduzione delle garanzie...........................................................................................................................

Art. 34 – Assicurazione a carico dell’impresa..........................................................................................................

Art. 35 – Variazione dei lavori..................................................................................................................................

Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali................................................................................................

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Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi..........................................................................................

Art. 38 – Norme di sicurezza generali......................................................................................................................

Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....................................................................................................................

Art. 40 – Piani di sicurezza......................................................................................................................................

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza......................................................................................................................

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.........................................................................................

Art. 43 – Subappalto................................................................................................................................................

Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto....................................................................................................

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori...................................................................................................................

Art. 46 – Riserve e Controversie..............................................................................................................................

Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...................................................................................

Art. 48 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.........................................................................

Art. 49 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.........................................................................................

Art. 50 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione....................................................

Art. 51 – Presa in consegna dei lavori ultimati.........................................................................................................

Art. 52 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore...................................................................................................

Art. 53 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore..................................................................................................

Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.......................................................................................

Art. 55 – Custodia del cantiere.................................................................................................................................

Art. 56 – Cartello di cantiere....................................................................................................................................

Art. 57 – Danni di forza maggiore………………….……………………………………………………………

Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse.............................................................................................................

Art. 59 – Obblighi dell’Impresa aggiudicataria derivanti dall’applicazione del Protocollod’Intesa sottoscritto in data 25.10.2004 per la regolarità e sicurezza del lavoronel settore delle costruzioni ………………………………………………………………………..

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PARTE PRIMAPRESCRIZIONI GENERALI

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Il presente progetto prevede l’ampliamento e il rifacimento di parte degli impianti di pubblica illuminazione della Città di Pescara poiché essendo stati realizzati da qualche decennio presentano problemi di stabilità dei pali e una notevole carenza di illuminamento sulla sede stradale, dovuta alla vetustà dei corpi illuminanti. Inoltre, alcune linee di alimentazione in cavo di rame, essendo state realizzate con conduttori posti in via aerea, con il trascorrere degli anni ed a causa degli agenti atmosferici e arbusti vari, versano in uno stato di usura oltremodo pericoloso per i residenti della zona e per gli operai addetti alla manutenzione.L’ammodernamento comprende anche l’efficientamento energetico nonché l’adeguamento dell’inquinamento luminoso ai sensi delle vigenti leggi.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le indicazioni del progetto posto a base di gara, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo del progetto posto a base di gara è di euro 5.800.000,00 compreso oneri per la sicurezza.

2. L’importo contrattuale, come di seguito esposto, corrisponde all’importo dei lavori come risultante dall’offerta economica di gara comprensivo dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, punto 3 e non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 494 del 1996.

1 A corpo €0,002 A misura €5.660.000,003 Oneri per la sicurezza €140.000,00

1+2+3 IMPORTO TOTALE €5.800.000,00Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto sarà stipulato SOLO “a misura” ai sensi degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale D.P.R. 554/99 e dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.

2. Il contratto, oltre l’offerta economica, comprenderà anche quella tecnica proposta in gare.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili:

Categoria prevalente OG/10 classifica VI (DPR 34/2000)

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

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1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 35 del presente elaborato di seguito riportati :

CATEGORIE DI LAVORO IMPORTI Incidenza percentuale

1 Plinti di fondazione 1,00x1,00x1,00 €.233.842,50 4,03%

2 Plinti di fondazione 1,20x1,20x1,20 €.750,00 0,01%3 Plinti di fondazione 0,80x0,80x0,80 €.14.032,20 0,24%4 Pozzetti prefabbricati 0,40x0,40,0,50 €.325.950,35 5,62%5 Tubo isolante in PVC €.1.031.426,49 17,78%6 Dispersore di terra €.89.506,57 1,54%7 Muffole €.177.807,25 3,66%8 Cavo e treccia di rame €.1.041.427,56 17,96%9 Pali €.2.415.673,94 41,07%10 Apparecchi di illuminazione €.8.740,00 0.15%11 Scatole di derivazione €.2.640,00 0,040%12 Rimozione pali qualsiasi misura €.208.554,51 3,23%13 Sistema risparmio energetico €.270.710,00 4,67%

arrotondamento €+ 99,00TOTALE PROGETTO €5.800.000,00 100%

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;b) il presente capitolatoc) tutti gli elaborati del progetto esecutivo d) l’offerta economica di garae) l’offerta tecnica e tempi di esecuzione lavori di garaf) le norme del bando e disciplinare di gara

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti -colare:- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,per quanto applicabile;- il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti

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in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:- di avere piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo offerto ed in particolare di quello delle

strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;- di aver eseguito le verifiche, le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei

particolari costruttivi del progetto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere proposti durante l’esecuzione dei lavori dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D. Lgs. 163/2006

2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del G.Lgs. 163/2006.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di

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legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. La Società provvederà a sua cura e a sue spese agli espropri per le occupazioni permanenti relativi alle opere da eseguirsi. L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.

Art. 12 – Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi , dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento D.P.R. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed

antinfortunisticib) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al

contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

c) Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.

d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.

e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.

f) Copia del registro infortunig) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la

ditta.5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni

sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

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Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è quello risultante dall’offerta.2. Il calcolo del tempo contrattuale proposto deve aver tenuto conto delle ferie contrattuali e della

prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori offerto; la stazione

Appaltante si riserva di fissare scadenze diverse per l’approntamento di eventuali altre opere interferenti con quelle appaltate da realizzarsi con altre ditte senza che questo costituisca rivalsa di ogni genere da parte dell’appaltatore purchè tutto ciò abbia carattere di ragionevolezza.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

2. Si applicano l’articolo 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili l’art. 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 26 del DM 145/2000.9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1. a) - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (in lettere zero un per mille) dell’importo contrattualeb) per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi,

qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei

lavori;c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati.d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art.

17;

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3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, l'appaltatore aggiorna, se lo ritiene necessario, e consegna alla direzione lavori il programma esecutivo dei lavori offerto in gara che deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del decreto legislativo n.81 del 2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma accettato dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori

o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze

intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 30 ( Trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 20 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo al lordo del ribasso di gara non inferiore a Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00 )

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ……………………” con l’indicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

6. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori.

7. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.

8. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto

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finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2.

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n. 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102 del Regolamento.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 .

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006

Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto

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espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta.

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

3. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D.

Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell’art. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 27 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per l’esecuzione dell’appalto.

Art. 28 - Lavori a corpo

1. Non sono previsti.

Art. 29 – Oneri per la sicurezza

1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 31 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori oferto, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n.

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385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione Appaltante e "NON TRASFERIBILE”.

3. La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 32.

4. Valgono le altre condizioni indicate nel disciplinare di gara.

Art. 32 - Garanzia fidejussoria definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.3. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista

per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 33 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle

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certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile..

Art. 34 - Assicurazione a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:

Partita 1 - Opere - importo di contratto comprensivo degli oneri -Partita 2 - Opere preesistenti – per € 500.000 ( Euro cinquecentomila) Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € 100.000 ( Euro centomila)

Il massimale della polizza assicurativa di cui alla sezione “A” dovrà corrispondere alla sommatoria della Partita 1 – Partita 2 – Partita 3 sopra riportate.

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 1.500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99.

5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: danni a cose dovuti a vibrazioni; danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di

sostegni in genere;danni a cavi e condutture sotterranee.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Prima della emissione del collaudo definitivo l’appaltatore è obbligato a rilasciare a favore della stazione appaltante polizza fideiussoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 1669 del Codice Civile per vizi e difetti dell’opera che dovessero nei tempi e modi di legge

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

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5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l’appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabi-lito nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 40 – Piani di sicurezza

1. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto legislativo n. 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 6, del decreto legislativo n.81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

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2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art.90 , comma 3, decretoD. lgs. n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.

6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al Dlgs. 81/08, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art.90 , comma 3, decreto legislativo n. 81del 2008 il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo 40, previsto dall'articolo 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma54-, e65, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, decreto lgs. n. 81 del 2008 il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 40, previsto dagli articoli 4, comma 1, lettera a) e 100 del decreto legislativo n. 81del 2008.

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 85 e 96 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,

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industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare

il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 43 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato:a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente

per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;

c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art. 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999, che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori sia il valore di 150.000 Euro come indicato al precedente art. 4.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o

concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.

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4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Brescia, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Brescia;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività

espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del D.P.R. n. 554/1999.

8. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 D.Lgs. 276/2003 definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà produrre all’Amministrazione apposita istanza corredata dal relativo contratto di distacco e dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva e l’assenza di cause di esclusione dalle gare in modo analogo alla disciplina del subappalto.

Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 43.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.

Art. 46 – Riserve e Controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto

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pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 165, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall’art. 240, del D.Lgs. 163/2006.

3. Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell’art. 34 del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato previsto dall’art. 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

6. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento

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provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

4. L’appaltatore trasmette all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Pescara.

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:a) frode nell'esecuzione dei lavori;b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto

legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire

d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

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Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

5. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 172 del DPR 554/99.

Art. 50 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione (solo per appalti fino a 500.000 EURO, con direzione lavori interna all’Ente appaltante ed in assenza di riserve), questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

3. L’Ente Appaltante ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti fino a 1.000.000 di EURO nel rispetto dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

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a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

d) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m)l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e

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collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

t) fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 39.2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due

testimoni qualora egli, invitato non si presenti;b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore

dei lavori, subito dopo la firma di questi;c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e

somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l’edilizia. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

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Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto

nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 55 – Custodia del cantiere1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in

esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 56 – Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un cartello mobile identico cartello.

Art. 57 – Danni da forza maggiore

1. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali;b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei

lavori e la messa in funzione degli impianti;c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato,

passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

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Art. 59 – Obblighi dell’Impresa aggiudicataria derivanti dall’applicazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 25.10.2004 per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni.

1) L’aggiudicataria si impegna ed accettare la visita in cantiere da parte del personale incaricato dagli Enti paritetici Territoriali per attività dio consulenza in materia di salute e sicurezza nel settore delle costruzioni.

2) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento di validità annuale- rilasciato dalle Casse Edili Territoriali sul quale saranno riportati i seguenti dati:Nome e cognomeFotoImpresa di appartenenzaLivello di inquadramento contrattuale

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PARTE SECONDAPRESCRIZIONI TECNICHE

PremessaQuesta parte comprende le regole di buona tecnica, le prescrizioni normative e i criteri desunti dall’esperienza, per l’esecuzione a regola d’arte degli impianti di Illuminazione pubblica. Le prescrizioni di seguito riportate si applicano per quanto coerenti e compatibili con le lavorazioni oggetto dell’appalto.In ogni caso si applicano sempre, anche se qui non riportate, le normative tecniche e legislative vigenti per le lavorazioni oggetto dell’appalto; più in generale sin applica sempre il principio della buona regola tecnina di costruzione

PRESCRIZIONI GENERALI

Prelievo dell'energiaPer il lavoro oggetto del presente appalto l’energia dovrà essere fornita a bassa tensione.L'Appaltatore, d’intesa con l’Amministrazione Aggiudicatrice, prenderà contatto con la Società distributrice dell'energia elettrica per concordare i punti di prelievo dell'energia e definire i contributi d'allacciamento, come da disposizioni di legge di cui al provvedimento CIP n.42/1986 Gazzetta Ufficiale 6.8.1986 e successivi adeguamenti.

ALIMENTAZIONE DA PUNTO Dl CONSEGNA IN BT

Il punto di consegna deve essere definito in accordo con la Società Distributrice dell'energia. Sarà collocato in un apposito contenitore (realizzato in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, calcestruzzo, ecc.), destinato a contenere il gruppo di misura.

Rifasamento

L'impianto deve essere rifasato ad un fattore di potenza > 0,9 mediante equipaggiamento di ciascun centro luminoso con condensatori di adeguata capacità o con sistema centralizzato equivalente.Protezione contro l'ingresso di corpi solidi e di acqua

Le parti accessibili da terzi (altezza inferiore a m. 3 - vedi CEI 64-7 (1998) Art. 3.4.2) degli involucri contenenti componenti elettrici, devono avere grado di protezione almeno pari a IP 55

Per i componenti da incassare nel terreno il grado minimo deve essere IP67.

Protezione contro le lesioni meccaniche

I componenti degli impianti esposti al pericolo di prevedibili lesioni meccaniche devono essere adeguatamente protetti.E’ richiesta una protezione meccanica per i cavi fuori terra disposti a meno di 3 m dal suolo e per i cavi installati a portata di mano rispetto ai piani di calpestio dei luoghi ordinariamente percorsi da persone.

Distanziamento degli impianti dal piano viabile e dai limiti della carreggiata

La distanza minima dei sostegni e di ogni altra parte dell'impianto dai limiti della carreggiata, fino ad un'altezza di 5 m dal piano della pavimentazione stradale (Vedi Norma CEI 64-7 (1998) fermo restando il rispetto di quanto prescritto dal Codice della Strada e dai Regolamenti locali, deve essere:

a) Per le strade urbane dotate di marciapiedi con cordonatura: ³ 0,5 m netti .

In ogni caso occorre che la posizione del palo sia scelta in modo da assicurare un passaggio della larghezza minima di 0,9 m verso il limite esterno della sede stradale; per i marciapiedi di larghezza insufficiente, il sostegno va installato, per quanto possibile, al limite della sede stradale

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Distanziamento degli impianti dai conduttori di linee elettriche

Le distanze dei sostegni e dei relativi apparecchi di illuminazione dai conduttori di linee elettriche aeree (conduttori supposti sia con catenaria verticale sia con catenaria inclinata di 30° sulla verticale, nelle condizioni indicate nel D.M. 21/03/1988), in accordo con la Norma CEI 64-7 Art. 3.6.3, non devono essere inferiori a:

1 m dai conduttori di linee di classe 0 e l; il distanziamento minimo sopra indicato può essere ridotto a 0,5 m quando si tratti di linee con conduttori in cavo aereo ed in ogni caso nell'abitato

(3 + 0,015 U) m dai conduttori di linee di classe II e III, dove U è la tensione nominale della linea espressa in kV.

Il distanziamento può essere ridotto a (1+ 0,015 U) m per le linee in cavo aereo e, quando ci sia l'accordo fra i proprietari interessati, anche per le linee con conduttori nudi.

I distanziamenti sopraindicati si riferiscono unicamente al corretto funzionamento dell’impianto. Distanziamenti maggiori sono, in genere, necessari per tenere conto della sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione.

Distanziamento degli impianti da altre opere

Le distanze da rispettare da altre opere circostanti o componenti di altri servizi tecnologici sono riepilogate nella tabella seguente (come indicato nel D.M. 21/03/1988).

Distanze di rispetto degli apparecchi, dei sostegni e delle fondazionida alcune opere circostanti

Opera avvicinata Elemento da considerare Distanza minima (m)

Linee di telecomunicazione e linee elettriche di 1a classe in conduttori nodi fuori dell'abitato

Conduttore più vicino 1

Linee di telecomunicazione e linee elettriche di 1a classe in cavo aereo e in ogni caso nell'abitato

Conduttore più vicino 0,50

Protezione degli impianti contro le sovracorrenti

L’impianto deve essere protetto solo nei confronti dei cortocircuiti. E fasi a terra.Tenendo conto dei dati forniti dalla Società distributrice per ogni punto di alimentazione, il potere d'interruzione deve tenere conto dell’impedenza di guasto dei relativi interruttori generali

Protezione contro i contatti diretti ed indiretti

1. Contro i contatti diretti: Mediante confinamento dei quadri d'alimentazione entro locale o armadio accessibile

solo con chiave o utensile; e mediante protezione di tutte le parti attive accessibili con involucri di idonea robustezza meccanica.

2. Contro i contatti indiretti a) Senza interruzione automatica del circuito, mediante l'impiego di componenti di Classe II b) Con interruzione automatica del circuito, mediante sistema TT o sistema TN

(componenti di classe I)1

Dispositivi per il prelievo dell’energia in BT

1 La protezione con interruttori differenziali può dar luogo ad interventi intempestivi per sovratensioni di origine atmosferica. Ne possono conseguire disservizi e condizioni di pericolo, soprattutto in impianti non presidiati (Norma CEI 64-7 (1998) Art. 3.3.7.1).

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a) Contenitore per punto di consegna

L’Appaltatore provvede alla posa, presso il punto di consegna indicato nel progetto, del contenitore per l’alloggiamento del gruppo di misura, che installerà la Società Distributrice.La relativa serratura di chiusura deve consentire l’accesso al personale tanto della Società Distributrice quanto dell’Ente Appaltante e, di norma, è fornita dalla Società Distributrice. Resta a carico dell’Appaltatore la fornitura e posa di un lucchetto di chiusura.Sono altresì a cura dell’Appaltatore le opere di scavo e murarie per l’ingresso nel contenitore dei cavi della Società Distributrice.

b) Contenitore per apparecchiature di prelievol’Appaltatore provvede alla fornitura e posa, presso il punto indicato nel progetto, di un apposito contenitore (realizzato in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, fornito dall’amministrazione appaltante..

Il contenitore deve appoggiare su apposito zoccolo, in calcestruzzo prefabbricato o realizzato in opera, che consenta l’ingresso dei cavi di alimentazione.

Il contenitore già contiene le apparecchiature di comando, di sezionamento.

L’apertura di tale vano dovrà essere munita di apposita serratura concordata con i tecnici dell’Ente Appaltante ove è ubicato l’impianto.

Il contenitore deve essere protetto contro i contatti indiretti secondo le modalità previste per il resto dell’impianto di illuminazione; in particolare i contattori devono avere le caratteristiche secondo la Norma CEI EN 60947-4-1 o equivalente.

L’appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura, posa e collegamento di un interruttore fotoelettrico adatto all’installazione esterna in posizione idonea e protetta da eventi accidentali o vandalici.

Gli organi di protezione devono essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro i corto-circuiti dell’intero impianto secondo la Norma CEI 64-8.

2.3.2. Linee per aree all’aperto

Le linee dorsali di alimentazione, sono costituite da quattro cavi unipolari uguali. In alcune tratte terminali di alimentazione possono essere impiegati cavi multipolari con sezione di almeno 2,5 mm2.

I cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione sono bipolari o tripolari di tipo e sezione proporzionati al carico e agli impieghi dei suddetti (Vedi Norma CEI EN 60598-1).

I principali cavi per esterno sono identificati dalle seguenti sigle di identificazione:

cavi unipolari con guaina, di sezione fino a 6 mm2 (UG7R 0,6 / 1 kV oppure FG7R 0,6 / 1 kV) cavi unipolari con guaina, di sezione superiore a 6 mm2 (RG7R 0,6 / 1 kV oppure FG7R 0,6 / 1 kV) cavi bipolari o tripolari di sezione 2,5 mm2 (UG70R 0,6 / 1 kV oppure FG7OR 0,6 / 1 kV) cavi multipolari di sezione superiore a 6 mm2 (RG70R 0,6 / 1 kV oppure FG7OR 0,6 / 1 kV)

I cavi saranno rispondenti alle Norme CEI 20-13 (1998) o equivalenti e devono disporre di certificazione IMQ od equivalente. Nelle planimetrie si progetto devono essere riportati il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori; l’Appaltatore deve attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse prescrizioni della Direzione Lavori.

Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro deve apparire esternamente sulla guaina protettiva.

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E’ consentita l’apposizione di fascette distintive su ogni derivazione, in nastro adesivo, colorate in modo diverso (marrone: fase R - bianco: fase S - nero: fase T - blu chiaro: neutro).

2.3.4. Pali di sostegno I pali per l’illuminazione pubblica devono essere conformi alla Sezione 1 delle Norme UNI-EN 40.

Essi devono essere dei seguenti tipi: Pali di acciaio di qualità almeno pari a Fe 360 grado B, secondo Norma UNI-EN 10025, di sezione e

forma definite nei disegni di progetto, comunemente del tipo: A sezione circolare con profilo conico A sezione circolare con profilo rastremato, saldati A sezione circolare con profilo rastremato, trafilati a caldo senza saldature Rispondenti al Decreto Ministeriale 16/01/1996 «Norme tecniche relative ai Criteri generali per la

verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi». Per la protezione di tutte le parti in acciaio è richiesta la zincatura a caldo secondo la Sezione 4 delle

Norme UNI EN 40, salvo applicazioni particolari. Pali di caratteristiche diverse (ad es. in alluminio o in vetro resina), purché equivalenti

Pali o paline in acciaio zincato a caldo con scatolare quadrato

Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi saranno indicati a parte, ove necessario.2

Per il fissaggio dei bracci o dei codoli devono essere previsti sistemi che evitino la rotazione degli stessi per effetto del vento e di urti accidentali.

Le due serie di fori devono essere poste rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm dalla sommità del palo. Il bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecchi a cima palo deve avvenire tramite grani in acciaio INOX temperati ad induzione3. Sia i dati che i grani suddetti devono essere in acciaio INOX del tipo X12 Cr 13 secondo Norma UNI EN 40Nel palo deve essere praticato un foro ad asola della dimensione di circa 150 x 50 mm per il passaggio dei conduttori. Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali deve essere protetto tramite uno o più tubi in materiale isolante flessibile serie pesante diametro 32 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi.

2.3.6 Apparecchi di illuminazione

Le presenti prescrizioni riguardano gli apparecchi di illuminazione, alimentati in derivazione a tensione di 230 V, per le seguenti applicazioni:

Illuminazione stradale funzionale Illuminazione di arredo urbano

Marchi e documentazioni

Gli apparecchi di illuminazione devono essere in tutto conformi alle Norme CEI-EN relative, al Decreto Legge 15 Novembre 1996, n° 615 ed essere certificati da Ente Terzo appartenente all’ambito CCA - CENELEC Certification Agreement – (Marchio ENEC, IMQ o equivalente).Gli Apparecchi di Illuminazione devono inoltre essere provvisti di documentazione fotometrica conforme al CAP. 9 della Norma UNI 10671 e Certificata da Ente Terzo, in base al Regolamento IMQ Performance. Fino al 31/12/2000, in via transitoria è accettata anche la sola documentazione del costruttore.

Per applicazioni speciali con utilizzo di riflettori, lampade ed alimentatori non di serie, la Certificazione IMQ Performance non è richiesta.

2 I sostegni in ghisa per gli apparecchi per Arredo Urbano sono esclusi dalle successive prescrizioni.3 Il formato più comune di detti grani è M 10 x 1

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Il costruttore degli Apparecchi deve essere dotato di Certificazione di Sistema di Qualità ISO EN 9002 o superiore.

Gradi di protezione IP

Il vano ausiliari elettrici degli apparecchi e le parti non accessibili da terzi degli involucri contenenti componenti elettrici (³ 3 m), devono avere Grado di Protezione almeno pari a:

IP 43 per impianti di Illuminazione stradale funzionale IP 43 per impianti di illuminazione di arredo urbano

Il vano ottico degli apparecchi di illuminazione deve avere Grado di Protezione almeno pari a:

IP 65 per impianti di Illuminazione stradale funzionale IP 54 per impianti di Illuminazione di arredo urbano

Sistema di attacco

Gli apparecchi di illuminazione di tipo stradale funzionale, previsti per montaggio anche su palo, devono essere dotati di un sistema d’attacco adatto tanto all’innesto laterale quanto all’innesto di testa, con un dispositivo che consenta il bloccaggio su un codolo dei seguenti diametri e su almeno una delle seguenti lunghezze, in conformità con la Norma UNI-EN 40 – 2 (

Attacco Diametromm Lunghezza

mm

Testa palo

Laterale

60 ¸ 76

42 ¸ 60£ 100

Note: Il dispositivo di bloccaggio deve essere compreso nell’80% circa della lunghezza. Gli apparecchi tipo Arredo Urbano possono essere esclusi da queste prescrizioni.2.3.6.4 Materiale del riflettore

I riflettori devono essere di lamiera a tutto spessore d’alluminio, titolo non inferiore a 99,8%.

Il materiale sopra indicato può essere sostituito da leghe o altri materiali, con analoghe caratteristiche ottiche, di resistenza alla corrosione e stabilità nel tempo.

Il controllo si effettua mediante opportuna documentazione fornita in accordo con le parti.

Resistenza agli urti

Il controllo della resistenza alle sollecitazioni meccaniche si effettua sottoponendo la parte esposta ad una serie di colpi, per mezzo dell’apparecchio per prova d’urto secondo la Norma CEI EN 60598-1 (CEI 34-21)

Non devono verificarsi rotture od ammaccature evidenti.

Stabilità del gruppo otticoL’assetto del gruppo ottico, risultante dalla posizione reciproca del portalampade rispetto al riflettore ed eventualmente al rifrattore, deve potersi fissare con dispositivi rigidi, di sicuro bloccaggio, non allentabili con le vibrazioni; per tali dispositivi si deve garantire una superficie inalterabile nel tempo (non è ammessa la verniciatura).

Nel caso che tale assetto sia regolabile, la regolazione deve potersi effettuare mediante posizioni immediatamente identificabili, contraddistinte da tacche o altri riferimenti indelebili e illustrati nel foglio d’istruzioni.

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Il controllo si effettua per ispezione, dopo la prova di resistenza all’allentamento secondo CEI EN 60598-1 (CEI 34-21).

Temperatura delle lampadeIn condizioni ordinarie di funzionamento le lampade non devono superare i valori limite riportati nelle relative Norme CEI, o in assenza, i dati indicati nei fogli delle caratteristiche tecniche forniti dai Fabbricanti.

Manutenzione degli apparecchi

Ad integrazione della Norma CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) gli apparecchi devono essere dimensionati e costruiti in modo che le operazioni di manutenzione ordinaria, in particolare la pulizia e la sostituzione delle lampade, degli alimentatori ed accenditori, possano effettuarsi con facilità, senza pericolo per gli operatori, ne danno o diminuzione della sicurezza e delle prestazioni per gli apparecchi; pertanto:

Per gli apparecchi che consentono l’accesso alla lampada mediante la rimozione della calotta traslucida; quest’ultima deve potersi aprire senza l’ausilio di attrezzi, pertanto senza dover asportare viti o altri accessori.Le calotte devono essere provviste di opportuni dispositivi che ne impediscano la caduta e/o il distacco di guarnizioni al momento dell’apertura, anche se quest’ultima avviene per cause fortuite; le calotte devono essere agganciate in modo che, aperte repentinamente e lasciate libere di oscillare, non possano urtare contro il sostegno.Nel caso di apparecchi provvisti di calotta inamovibile, l’installazione e rimozione della lampada devono avvenire tramite un’apertura che consenta il passaggio agevole della mano, con la relativa lampada.Il sistema di fissaggio della calotta all’apparecchio deve essere provvisto di idonei dispositivi di sostegno meccanico o collanti di affidabilità equivalente, garantita dal Costruttore.

Gli ausiliari elettrici devono essere montati su apposita piastra, al fine di consentirne l’agevole sostituzione.

L’elemento di chiusura del vano ausiliari, una volta aperto, deve rimanere solidale con il corpo dell’apparecchio di illuminazione e la sua asportazione deve essere solo intenzionale.

Materiali del corpo dell’apparecchio e relativi accessori (cerniere, perni, moschettoni e viterie)

I materiali usati per la costruzione dei componenti il corpo dell’apparecchio devono essere resistenti alla corrosione, secondo la Norma UNI ISO 9227;

I componenti realizzati in materiale plastico o fibre sintetiche devono essere sufficientemente robusti, preferibilmente non propaganti la fiamma e non devono, nel tempo, cambiare l’aspetto superficiale o deformarsi per qualsiasi causa;

Per gli accessori (cerniere, perni, moschettoni o viterie) esterni o comunque soggetti ad usura per operazioni di manutenzione è prescritto l’impiego di acciaio inossidabile, salvo siano realizzati in materiale plastico idoneo;

Gli accoppiamenti di diversi materiali, o di questi con i relativi trattamenti superficiali, non deve dar luogo ad inconvenienti causati da coppie elettrolitiche o differenti coefficienti di dilatazione;

Deve essere inoltre garantita la riciclabilità dei materiali impiegati.

Colore degli apparecchi

Il colore delle superfici esterne degli apparecchi (parti metalliche verniciate e parti in materiale organico, escluso il riflettore) sarà preferibilmente compreso nelle tabelle RAL. Devono essere inoltre impiegati materiali con ridotto impatto ambientale .Il colore sarà scelto dalla D.L.

Dati fotometrici

I dati fotometrici devono essere quelli della casa produttrice dalle armature previste in progetto.

Accenditori

Gli accenditori per lampade ad alta intensità devono essere del tipo a sovrapposizione, e conformi alle Norme CEI EN 60926 e 60927 (CEI 34-46 e 34-47), salvo diversa indicazione del Progettista.

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Alimentatori e condensatori

Gli alimentatori e i condensatori devono esser conformi alle rispettive Norme CEI EN 60922, CEI EN 60923, CEI EN 60921, CEI EN 60920, CEI EN 61048 + A1 + A2, CEI EN 61049 (CEI 34-48; 34-49; 34-55; 34-57; 34-63 + V1 + V2; 34-64)

Linee in cavo interrato

Nell’esecuzione dei cavidotti devono essere tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, in conformità con la Norma CEI 11-17 e con la Norma CEI-UNI 70030; nonché i percorsi indicati nei disegni di progetto e le seguenti prescrizioni:

Il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato, deve avvenire mediante l’impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta oppure di fresa a dischetto. Il taglio avrà la profondità minima prevista in progetto gli spazi del manto stradale non tagliato, non dovranno superare in larghezza il 50% del taglio effettuato;

Esecuzione dello scavo in trincea, con regolarizzazione del fondo dello scavo mediante sabbia o terra battuta e secondo le dimensioni indicate nel disegno;

Fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in materiale plastico a sezione circolare, con diametro esterno di 100 mm, peso 730 g/m, per il passaggio dei cavi di energia;

Il riempimento dello scavo deve effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata o sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori. Particolare cura deve porsi nell’operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; l’operazione di riempimento deve avvenire subito dopo la posa del cavidotto ,trasporto alla discarica del materiale eccedente.

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. devono essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti.

Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto, o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, deve essere di tipo luminoso, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare.

Nessuna giustificazione può essere addotta dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte, anche se causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) devono riportare il nome della Ditta Appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico.

Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti, , sono implicitamente compensati con il prezzo dell’opera. Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell’inizio degli scavi per l’accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo.Nota: sono ammesse tolleranze ± 10% sulle quote di messa in opera dei cavidotti, rispetto al progetto.

Pozzetti

a) Pozzetti con chiusino in ghisa

Nell’esecuzione dei pozzetti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, in conformità alla Norma UNI-EN 124; nonché l’ubicazione, indicata nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

Esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto; Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.l.s. delle dimensioni di cui al progetto. Fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, con

eventuale scritta dell’utenza sul coperchio; Riempimento del vano residuo con materiale di risulta, se approvato dalla Direzione Lavori, o con

ghiaia naturale costipati; trasporto alla discarica del materiale eccedente.

b) Pozzetto prefabbricato interrato

E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti elementi a cassa, con fori di drenaggio, ed un chiusino rimovibile.

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Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi in materiale plastico, costituito da zone circolari con pareti a spessore ridotto.

Blocchi di fondazione

Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali devono essere mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nei disegni di progetto.

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: Esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco; Formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto;

durante il getto del calcestruzzo deve essere evitato qualsiasi smottamento di terreno delle pareti; la superficie superiore del blocco deve essere sagomata da quattro spioventi per favorire l’allontanamento dell’acqua;

Esecuzione della nicchia per l’incastro del palo, con l’impiego di cassaforma; Fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro esterno

di almeno 80 mm per il passaggio dei cavi; Riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta, se ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, o

con ghiaia naturale costipati; trasporto alla discarica del materiale eccedente; Sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso; I fori lasciati nei blocchi di fondazione per l’infissione dei pali devono essere prontamente coperti;

L’eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede è compresa nell’esecuzione dello scavo del blocco. Per tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall’appalto il ripristino del suolo pubblico.

Cassette – Giunzioni - Derivazioni

Nelle linee in cavo interrato, la derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare o tripolare da 2,5 mm2, è effettuata con l’impiego di muffole tipo 3M SCOTCH CAST –rigidi in gomma o equiavalente. Analogo procedimento sarà adottato nei pozzetti di derivazione.

Impianti di terra - Dispersori

Gli apparecchi di illuminazione (esclusi quelli di classe II e III) devono essere collegati al dispersore di terra, che sarà unico, sia per la protezione contro i contatti indiretti, che per quella contro i fulmini, se del caso: esso deve quindi rispondere alle prescrizioni delle Norme CEI 11-8, 64-7, 64-8 e 81-1.

In particolare, i dispersori per la messa a terra devono essere appropriati alla natura e alle condizioni del terreno in modo da garantirne una collocazione la cui resistenza non superi i valori necessari al coordinamento delle protezioni dell’impianto con la messa a terra suddetta.

Inoltre, poiché i dispersori non devono essere facilmente deteriorabili, devono essere di rame, acciaio rivestito di rame, materiali ferrosi zincati, in forma di fili, tondini, corde, reti, piattine, lamiere, tubi e profilati, scelti di volta in volta in modo compatibile con la natura del terreno.

La profondità d’infissione dei dispersori può dipendere quindi dalla natura del terreno stesso.

Le giunzioni fra gli elementi di un dispersore e fra dispersore e conduttore di terra non devono dar luogo a coppia elettrolitica. Non sono ammessi, come dispersori, le tubazioni di gas, di aria compressa o simili.La posa dello stesso avverrà all’interno del cavidotto Sia i dispersori che i pozzetti di ispezione devono essere preventivamente approvati dalla Direzione dei Lavori.Qualora non si raggiungessero valori di terra soddisfacenti, si devono studiare soluzioni alternative con la Direzioni Lavori, quale l’impiego di apparecchiature a doppio isolamento o in Classe III o l’inserimento nel circuito locale di interruttori differenziali.

COLLAUDI

Premessa

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Nelle pagine che seguono si riportano alcuni suggerimenti che si ritiene possano essere utili come traccia, anche di tipo metodologico, per le operazioni di collaudo di un impianto.

Il Collaudatore, nei termini dell’incarico di collaudo affidatogli, ha facoltà di deciderne le modalità di esecuzione sia in base alla tipologia delle opere appaltate che alla situazione contingente.

Il collaudo di un impianto si esegue di norma con le seguenti modalità, di cui è opportuno tenere conto già in fase di progetto:

Esame a vista Prove di carattere elettrico Prove di prestazione

Prima della stipula del verbale di ultimazione dei lavori e pertanto prima delle operazioni definitive di collaudo, l’impresa appaltatrice è tenuta a effettuare le seguenti verifiche provvisorie, al fine di consentire, in caso di esito favorevole, l’inizio del funzionamento degli impianti prima delle operazioni di collaudo; in particolare:

Isolamento e continuità elettrica dei circuiti

Tipo e sezione dei conduttori

Efficienza dei comandi e delle protezioni

Efficienza della messa a terra

Esame a vista

Tale esame è finalizzato ad accertare che:

tutti i materiali ammessi al regime di certificazione da parte di Ente Terzo appartenente all’ambito CCA, siano provvisti del relativo Marchio di conformità (ENEC, IMQ o equivalente);

tutti i componenti dell’impianto (apparecchi di illuminazione, sostegni, quadri accessibili, ecc.), siano provvisti del simbolo indicante la Classe di isolamento.

Nel caso di componenti non soggetti a normativa specifica, dovrà essere redatta Dichiarazione di Conformità da parte del costruttore;

Secondo il tipo di impianto, siano utilizzati componenti con il Grado di Protezione IP adeguato; le caratteristiche di tutti i materiali e le relative modalità di messa in opera siano quelle previste dal

Progetto e dal relativo Contratto; per ogni apparecchio di illuminazione sia prodotta la prescritta documentazione fotometrica; per ogni tipo di sostegno sia prodotta la documentazione che accerti la rispondenza alle prescrizioni

concernenti la stabilità (Norme UNI-EN 40, DM 16/01/1996 e Circolare Ministero Lavori Pubblici 04/07/1996, n. 156);

lo schema dell’impianto sia rispondente alla reale configurazione dell’impianto; per l’impianto di messa a terra sia prodotta la relativa denuncia iniziale all’ISPESL (D.M. 15 ottobre 1993,

n°519).

Prove di carattere elettrico

Misura della resistenza d’isolamento dell’impianto

L’intero sistema, all’atto della verifica iniziale, deve presentare una resistenza di isolamento verso terra non inferiore a:

2 U----------- MW

L + NDove:U Tensione nominale verso terra in kV dell’impianto (si assume il valore 1 per questo tipo di impianti)L Lunghezza complessiva dei conduttori delle linee di alimentazione in kmN Numero delle lampade del sistema

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La misura deve essere effettuata tra il complesso dei conduttori metallicamente connessi a terra, con l’impianto predisposto per il funzionamento ordinario (con tutti gli apparecchi di illuminazione inseriti); eventuali messe a terra funzionali devono essere disinserite durante la prova. Eventuali circuiti non metallicamente connessi con quello di prova, devono essere oggetto di misure separate.

Le misure devono essere effettuate utilizzando un ohmetro in grado di fornire una tensione continua non inferiore a 500V.

Misura della caduta di tensione

Si effettua secondo quanto prescritto dalla Norma CEI 64-7, punto 4.1.2

Misure della resistenza di terra

Nell’ipotesi che l’impianto di Illuminazione sia eseguito con componenti di Classe I, quindi con impianto di terra, è indispensabile procedere sia alla verifica iniziale dell’impianto di terra sia alla verifica biennale come previsto dal DPR 547 del 27 aprile 1955.

Tale verifica deve comprendere sia la misurazione della resistenza di terra, che la verifica dei conduttori di terra e di protezione.

In luogo della misura della resistenza del dispersore è ammesso il metodo della misura dell’impedenza dell’anello di guasto (CEI 64-7 punto 4.1.3).

In aggiunta a detta verifica deve essere effettuata quella relativa al funzionamento del sistema di protezione con interruzione automatica dell’alimentazione.

Le modalità relative sono contenute nella Norma CEI 64-8

Prove di Prestazione

GeneralitàLe misure illuminotecniche devono essere effettuate secondo le Norme UNI specifiche, dopo le verifiche degli altri componenti dell’impianto; in particolare:

- in condizioni normalizzate, in un tratto di impianto che consenta il confronto con i dati forniti dal calcolo di progetto; - con temperatura ambiente compatibile con la strumentazione; dopo l’effettiva andata a regime delle lampade; - alla tensione nominale di funzionamento dell’impianto, o riportata a tale valore con le correzione d’uso, se la tensione si scosta dal valore nominale.

Gli strumenti elettrici di misura impiegati per la registrazione o la misura della tensione devono possedere precisione non inferiore alla classe 1.

Gli strumenti per la misura dell’illuminamento e della luminanza devono essere almeno di classe B (Vedi UNI prU29-19), con limite di errore non superiore al 10%.

La Direzione Lavori deve in ogni caso informare tempestivamente le parti interessate al collaudo, le quali potranno presenziare a tali procedure.

Strade con prevalente o esclusivo traffico pedonale

Le misure di illuminamento sono effettuate in conformità alla Guida CEI «L’Illuminazione nell’Arredo Urbano – Criteri progettuali di Sicurezza e di comfort visivo» Capitolo 4.

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- PARTE TERZA -

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE MATERIALI

MATERIALI E FORNITURE IN GENERE Materiali e forniture in genereI materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, UNEL, ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.L'Appaltatore è comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire ed a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera, e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratte-ristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di modifiche negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare l'Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi, fermi restando gli oneri di cui al primo capoverso.Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

MATERIALI NATURALI E DI CAVAAcquaDovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva. Avrà un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%).E' vietato l'impiego di acqua di mare salvo esplicita autorizzazione (nel caso, con gli opportuni accorgimenti per i calcoli di stabilità). - Tale divieto rimane tassativo ed assoluto per i calcestruzzi armati ed in genere per tutte le strutture inglobanti materiali metallici soggetti a corrosione.Sabbia

Generalità'La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto , dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione, non dovrà lasciare traccia di sporco, dovrà essere esente da cloruri e scevra di materie terrose, argillose, limacciose e polverulenti; non dovrà contenere fibre organiche, sostanze friabili o comunque eterogenee Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%.Per il controllo granulometrico l'Appaltatore dovrà apprestare e porre a disposizione della Direzione gli stacci

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UNI 2332.Per la determinazione dell’accettabilità di una sabbia dal punto di vista del contenuto di materie organiche si dovrà procedere così come prescritto nell’allegato 1 al D.M. 3 giugno 1968 che detta le norme per l’accettazione e le modalità di prova dei cementi.

Sabbia per murature in genereSarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332.

Sabbia per intonachi ed altri lavoriPer gli intonachi, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332.

Sabbia per conglomerati cementiziDovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968, All. 1 e del D.M. 27 luglio l985, All. 1, punto 2, essere esente da sostanze organiche o da solfati e presentare una perdita per decantazione in acqua inferiore al 2%.La granulometria dovrà essere assortita ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori.

Sabbia per costruzioni stradaliDovrà corrispondere alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali", di cui al Fascicolo N. 4/1953, C.N.R., adottato con Circolare Ministero LL.PP. 17 febbraio 1954, n. 532.

- Sabbie ed additivi - DesignazioneDESIGNAZIONE SETACCIO DI CONTROLLO

che lascia passare che trattieneSabbia (*)Additivo (**)

2 UNI 23320.075 UNI 2332

0.075 UNI 2332

(*) Elementi passanti al setaccio 0.075 UNI 2332 inferiori al 5 %.(**) Tutto il materiale deve essere passante al setaccio 0.18 UNI 2332; inoltre almeno il 50 % del materiale deve avere dimensioni inferiori a 0.05 mm.

Ghiaia - Pietrisco

GeneralitàI materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, resistenti, non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni.I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee od organiche.Per il controllo granulometrico l'Appaltatore dovrà approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i crivelli UNI 2334.

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 27 luglio 1985, All. 1, punto 2.La granulometria degli aggregati sarà in genere indicata dalla Direzione in base alla destinazione dei getti ed alle modalità di posa in opera dei calcestruzzi. In ogni caso la dimensione massima degli elementi, per le strutture armate, non dovrà superare il 60% dell’interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale.

- Ghiaie e Pietrischi - Pezzature (UNI 2710 ritirata)

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DESIGNAZIONE CRIVELLO DI CONTROLLOGHIAIE PIETRISCHI che lascia passare che trattiene

Ghiaia 40/71 Pietrisco 40/71 71 UNI 2334 40 UNI 2334Ghiaia 40/60 Pietrisco 40/60 60 UNI 2334 40 UNI 2334Ghiaia 25/40 Pietrisco 25/40 40 UNI 2334 25 UNI 2334Ghiaietto 15/25 Pietrischetto 15/25 25 UNI 2334 15 UNI 2334Ghiaietto 10/15 Pietrischetto 10/15 15 UNI 2334 10 UNI 2334Ghiaino 5/10 Graniglia 5/10 10 UNI 2334 5 UNI 2334Ghiaino 5/10 Graniglia 5/10 10 UNI 2334 5 UNI 2334

– MATERIALI FERROSIGeneralità'I materiali da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinatura e simili. Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato con R.D. 15 luglio 1925.Per la definizione, la classificazione e la designazione dei vari tipi di materiale, nonchè per le condizioni tecniche generali di fornitura, si farà riferimento alle seguenti norme di unificazione:UNI EU 20 - Definizioni e classificazioni dei tipi di acciaiUNI EU 21 - Condizioni tecniche generali di fornitura per l’acciaio ed i prodotti siderurgiciUNI EU 27 - Designazione convenzionale degli acciaiUNI 7856 - Ghise gregge - Definizione, classificazione e qualitàAcciai per cemento armato

GeneralitàDovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 27 luglio 1985 (e successive modifiche ed integrazioni) riportante le "Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche".Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l'impiego, quali incisioni, ossidazioni, corro -sioni, lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente l'aderenza al conglomerato.

Acciaio per reti elettrosaldateDovrà possedere le caratteristiche riportate nel "Prospetto 2" di cui al precedente punto . Le reti avranno fili elementari di diametro (f compreso fra 4 e 12 mm con distanza assiale tra gli stessi non superiore a 35 cm.Acciai per strutture metallicheI materiali da impiegare in tali tipi di strutture dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella Parte Il^' delle "Norme Tecniche" di cui al D.M. 27 luglio 1985, più volte richiamato, con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Profilati, barre e larghi piatti di uso generaleSaranno conformi alle prescrizioni di cui alla seguente norma di unificazione:UNI 7070 - Prodotti finiti di acciaio non legato di base e di qualità laminati a caldo - Profilati, laminati mercantili, larghi piatti, lamiere e nastri per strutture metalliche e costruzioni meccaniche - Qualità, prescrizioni e prove.Nella tabella che segue sono riportate le caratteristiche meccaniche, da prova di trazione, per gli acciai relativi ai prodotti di che trattasi.

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– MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATOa) Caratteristiche – ll materiale da impiegarsi sarà costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o

ghiaietto, graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici (detriti) e da frantumazione di materiale lapideo.

A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente:

Percentuale in peso delTipo del vaglio passante per il vaglio

a fianco segnato 3 pollici

3 pollici   100 –  2 pollici   65 – 1001 pollice 45 – 753/8 pollice 30 – 60n. 4 serie ASTM 25 – 50n. 10 serie ASTM 20 – 40n. 40 serie ASTM 10 – 25n. 200 serie ASTM  3 – 10

L’impresa ha l’obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi.

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare l’approvazione sul miscuglio prescelto.

Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell’impresa sul raggiungimento dei requisiti finali della fondazione in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:— Ip: 6%— Limite di liquidità: 26%— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione— Rigonfiabilità: 1% del volume.Il costipamento dovrà raggiungere una densità di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO

«Standard» e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densità.

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a umidità superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve.

La fondazione avrà lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sarà costruita a strati di spessore variabile da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovrà provenire da cave e dovrà essere fornita nella pezzatura non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovrà essere dimezzata durante la posa; dovrà essere della migliore qualità, di forte coesione e di costante omogeneità. Sarà scartata inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento.

c) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovrà essere costituita da elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potrà contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovrà essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente da materie terrose e fangose.

d) Pietrisco. Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di pari resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni da cm 4 a cm 7.

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potrà venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita da vagliatura, onde selezionare le granulazioni più idonee a formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla direzione lavori.

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Il pietrisco dovrà essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.

e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20.

Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei

singoli siano quelle prescritte e dovrà risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.

– LEGANTI BITUMINOSII leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l’accettazione dei materiali stradali:a) Bitume. Il bitume dovrà provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo «TRINIDAD»; dovrà

inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche:1) Solubilità in solfuro di carbonio, almeno 99%;2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei campioni

verrà scelto almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovrà prelevarsi un decilitro cubo,

avendo cura che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.I prelevamenti così fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti ai

quali si riferiscono.Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovrà prelevare per ciascun fusto un campione

di peso non inferiore a kg 1.Il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite

le prove prima dell’inizio della bitumatura.b) Emulsione bituminosa. L’emulsione bituminosa per le prime mani dovrà corrispondere alle seguenti

caratteristiche:a) percentuale in bitume puro minimo 50%;b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;c) omogeneità residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;d) stabilità nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;e) sedimentazione non più di mm 6 dopo tre giorni, non più di mm 12 dopo sette giorni;f) stabilità al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;g) viscosità non meno di 5.Per i prelievi dei campioni ci si atterrà alle norme per le prove dell’emulsione.c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sarà ottenuto con l’impasto di pietrischetto

preventivamente vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovrà essere perfettamente asciutto e il bitume dovrà essere riscaldato alla temperatura da 150 ° a 180 °C.La miscela dovrà essere effetuata nelle ore più calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed esposte al sole. Il pietrischetto bitumato dovrà essere fornito e misurato a pié d’opera su camion, escluse per le pavimentazioni dei marciapiedi in cui verrà misurato a mq. ad opera finita.

– COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sarà costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso formato e posto in opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito.

b) Formazione del conglomerato bituminoso.

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Aggregato grosso. L’aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sarà costituito da graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.

Aggregato fine. L’aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovrà essere costituito da sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argilla, terriccio, polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%.

Addittivo (filler). L’additivo minerale da usarsi per il conglomerato sarà costituito da calce idraulica e da polvere di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.

Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sarà del tipo penn. 80/100 per una percentuale in peso del 6%.

Emulsione di bitume. L’emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovrà essere del tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq.

c) Confezione del conglomerato bituminoso. L’aggregato dovrà essere riscaldato con essiccatore del tipo a tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120 °C senza superare i 150 °C.Alla formazione del conglomerato l’impresa dovrà provvedere con una impastatrice meccanica del tipo adatto ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite di grandi quadranti di tutti i componenti e assicuri la regolarità e uniformità degli impasti, dovrà inoltre essere munito di termometri per il controllo delle temperature.

- PARTE QUARTA -

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

– NORME DI ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI IN GENERALETutti i lavori occorrenti per dare ultimate le opere appaltate devono essere eseguiti secondo i migliori sistemi e regole dell'arte, con la maggior precisione e regolarita' in conformita' alle prescrizioni contrattuali, secondo le indicazioni dei disegni e giusta le istruzioni e ordini impartiti all'Appaltatore dalla Direzione Lavori. E' facolta' della stessa D.L. rifiutare i lavori non eseguiti in conformita' del contratto e non a regola d'arte e in base agli ordini impartiti all'Appaltatore il quale dovra' quindi provvedere, a complete sue spese, alla demolizione e/o ricostruzione di quelle opere o parti di opere che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, fossero inacettabili. Inoltre per ogni categoria di lavoro dovranno essere osservate le prescrizioni speciali contenute nei seguenti articoli.

– TRACCIAMENTI Sarà cura e dovere dell’impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo l’assenso di questa potrà darsi inizio alle opere relative.Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, I’impresa resterà responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.Saranno a carico dell’impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

– CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI

L’impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare l’accesso alle abitazioni prospicienti il tratto di strada interessata dall’intervento.

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.), all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare

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In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali o pedonali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti.

L’impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, I’impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all’espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.

– MOVIMENTI DI TERREScavi e rialzi in genereGli scavi ed i rialzi occorrenti per la formazione di fondazioni, di cunette, accessi, passaggi, rampe, cassonetti e simili, nonche' per l'impianto di opere d'arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni salvo le eventuali variazioni che l'Amministrazione appaltante e' in facolta' di adottare all'atto esecutivo, restando a completo carico dell'Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature, essendosi di tutto tenuto conto nel fissare i corrispondenti prezzi unitari.Nel caso che, a giudizio della Direzione dei Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, l'Impresa e' tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa potra' ricorrere all'impiego di mezzi meccanici se il tipo di lavorazione ed il luogo di intervento lo consentono, altrimenti sarà eseguito a mano.Dovra' essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell'appianare e sistemare le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada. Le scarpate di tagli e rilevati saranno eseguite con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno e, comunque, a seconda delle prescrizioni che saranno comunicate dalla Direzione Lavori mediante ordini scritti.Per gli acceratmenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del contenuto di umidita' di esse, l'Impresa dovra' provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilita' e modalita' d'impiego, che verranno fatte eseguire a spese dell'Impresa dalla Direzione dei Lavori presso Laboratori ufficiali. Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le Norme C.N.R.-U.N.I. 10006/1963 riportate nell'allegata Tabella n.1. Nell'esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l'Impresa e' tenuta ad effettuare a propria cura e spese l'estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all'impianto dei rilevati, nonche', in quest'ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell'estirpamento delle radici e delle piante, che dovra' essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.Nell'esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l'Impresa e' tenuta ad effettuare a propria cura e spese l'estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all'impianto dei rilevati, nonche', in quest'ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell'estirpamento delle radici e delle piante, che dovra' essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.Anche nel caso non sia esplicitamente previsto dai sisegni di progetto la D.L., in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali in trincea, potra' ordinare l'adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione dei materiali d'apporto e fra questi provvedimenti la fornitura a la posa in opera di teli "geotessili" aventi le caratteristiche indicate nell'art. "Qualita' e provenienza dei materiali".Formazione dei piani di posa dei rilevatiTali piani avranno l'estensione dell'intera area di appoggio e potranno essere continui od opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni di progetto o che saranno dati dalla Direzione dei Lavori in relazione alle pendenze dei siti d'impianto. I piani suddetti saranno stabiliti di norma alla quota di cm 20 al di sotto del piano di campagna saranno ottenuti praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti d'impianto preventivamente accertate, anche con l'ausilio di prove di portanza. Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi

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A1,A2,A3, (classifica C.N.R. - U.N.I. 10006) la preparazione dei piani di posa consistera' nella compattazione di uno strato sottostante il piano di posa stesso per uno spessore non inferiore a cm.30, in modo da raggiungere una densita' secca pari almeno al 95% della densita' massima AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di umidita' delle terre fino a raggiungere il grado di umidita' ottima prima di eseguire il compattamento. Quando invece i terreni rinvenuti alla quata di cm.20 al di sotto del piano di campagna appartengono ai gruppi A4,A5,A6, A7 (classifica C.N.R. - U.N.I. 10006/1963), la Direzione dei Lavori potra' ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'approfondimento degli scavi per sostituire i materiali in loco con materiale per la formazione dei rilevati appartenente ai gruppi A1 e A3. Tale materiale dovra' essere compattato, al grado di umidita' ottima, fino a raggiungere una densita' secca non inferiore al 90% della densita' massima AASHO modificata. La terra vegetale risultante dagli scavi potra' essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato dalla Direzione dei Lavori mediante ordine di servizio. E' categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati. Circa i mezzi costipanti e l'uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei rilevati. Nei terreni in sito particolarmente sensibili all'azione delle acque, occorrera' tener conto dell'altezza di falda delle acque sotterranee e predisporre, per livelli di falda molto superficiali, opportuni drenaggi; questa lavorazione verra' compensata con i relativi prezzi di elenco. Per terreni di natura torbosa o comunque ogni qualvolta la Direzione dei Lavori non ritenga le precedenti lavorazioni atte a costutuire un idoneo piano di posa per i rilevati, la Direzione stessa ordinera' tutti quegli interventi che a suo giudizio saranno ritenuti adatti allo scopo, i quali saranno eseguiti dall'impresa a misura in base ai prezzi di elenco. Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali. In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per l'ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sara' fatta procedendo alla gradonatura di esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm.50, previa rimozione della cotica erbosa che potra' essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione dei Lavori con ordine di servizio, portando il sovrappiu' a discarico a cura e spese dell'Impresa. Anche il materiale di risulta proveniente dallo scavo dei gradoni al di sotto della cotica sara' accantonato, se idoneo, o portato a rifiuto, se inutilizzabile. Si procedera'quindi al riempimento dei gradoni con il predetto materiale scavato ed accantonato, se idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le stesse modalita' per la posa in opera, compresa la compattazione. Comunque la Direzione dei Lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei rilevati mediante la misurazione del modulo di compressibilita' ME determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere VSS-SNV 670317). Il valore di ME misurato in condizioni di umidita' prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di scarico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,05 e 0,15 N/mmq, non dovra' essere inferiore a 15 N/mmq.Formazione dei piani di posa delle fondazione stradali in trinceaAnche nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto si dovra' provvedere alla preparazione del piano di posa della sovrastruttura stradale, che verra' eseguita, a seconda della natura del terreno, in base alle seguenti lavorazioni: a. - quando il terreno appartiene ai gruppi A1,A2,A3 (classifica C.N.R. - U.N.I. 10006) si procedera' alla compattazione dello strato di sottofondo che dovra' raggiungere in ogni caso una densita' secca almenio del 95% della densita' di riferimento, per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di cassonetto;b. - quando il terreno appartiene ai gruppi A4,A5,A6,A7,A8 (classifica C.N.R. - U.N.I. 10006) la Direzione dei Lavori potra' ordinare, a suo insidacabile giudizio, la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una profondita' al di sotto del piano di cassonetto, che verra' stabilita secondo i casi, mediante apposito ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori. Per la preparazione del piano di posa si dovra' raggiugere una densita' secca almeno del 95% di quella di riferimento per uno spessore di cm.30 al di sotto del piano di cassonetto. Il comportamento globale dei cassonetti in trincea sara' controllato dalla Direzione dei Lavori mediante la misurazione del modulo di compressibilita' ME il cui valore, misurato in condizioni di umidita' prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmq, non dovra' essere inferiore a 50 N/mmq.Formazione dei rilevatia. - I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.b. - Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di sbancamento, di fondazione od in galleria appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A1,A2,A3 della classifica C.N.R. - U.N.I. 10006/1963, con l'avvertenza che l'ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per uno spessore non inferiore a m 2 costipato, dovra' essere costituito da terre dei gruppi A1,A2-4,A2-5,A3 se reperibili negli scavi; altrimenti decidera' la Direzione Lavori se ordinare l'esecuzione di tale ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti dagli scavi o con materie dei predetti gruppi A1,A2-

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4,A25,A3 da prelevarsi in cava di prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo A4 proveniente dagli scavi, la Direzione dei Lavori prima dell'impiego potra' ordinarne l'eventuale correzione. Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta idonea dalla Direzione dei Lavori, dovra' provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura massima non superiore a cm.20. Tali elementi rocciosi dovranno essere distribuiti uniformemente nella massa del rilevato e non potranno essere impiegati per la formazione dello strato superiore del rilevato per uno spessore di cm.30 al di sotto del piano di posa della fondazione stradale. Il sottofondo della sovrastruttura stradale sarà costituito da pozzolana di cava avente caratteristiche conformi a quanto prescritto per il materiale da rilevato che asarà oggetto di modalità della posa i opera conformi a quanto previsto nel presente articolo per il sottofondo stradale.c. - Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti ai gruppi A4,A5,A6,A7 non ne sarà consentito l’utilizzo per la realizzazione del rilevato, e sarà dunque da portare a rifiuto.d. - I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione dei Lavori solo quando vi sia la possibilita' di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.e. - Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli e sistemate convenientemente, restando a carico dell'Impresa ogni spesa, ivi compresa ogni indennita' per occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio. f. - Fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati tutte le disponibilita' dei materiali idonei provenienti dagli scavi di sbancamento, di fondazione o in galleria, le eventuali cave di prestito che l'Impresa volesse aprire, ad esempio per economia di trasporti, saranno a suo totale carico. L'Impresa non potra' quindi pretendere sovrapprezzi, ne' prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, opere d'arte ed annessi stradali, qualora, pur essendoci disponibilita' ed idoneita' di queste materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere in tutto o in parte, a cave di prestito. g. - Qualora una volta esautriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, l'Impresa potra' ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori. h. - E' fatto obbligo all'impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti i rilevati, alla Direzione dei Lavori che si riserva la facolta' di fare analizzare tali materiali dal Centro Sperimentale dell'A.N.A.S. di Cesano (Roma) o presso altri laboratori ufficiali ma sempre a spese dell'Impresa. Solo dopo che vi sara' l'assenso della Direzione dei Lavori per l'utilizzazione della cava, l'Impresa e' autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato. L'accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime l'Impresa dall'assogettarsi in ogni periodo di tempo all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e pertanto, ove la cava in seguito non si dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una determinata lavorazione, essa non potra' piu' essere coltivata. i. - Per quanto riguarda le cave di prestito l'Impresa, dopo aver ottenuto la necesaria autorizzazione da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio, e' tenuta a corrispondere le relative indennita' ai proprietari di tali cave e a provvedere a proprie spese al sicuro e facile deflusso delle acque che si raccogliessero nelle cave stesse, evitando nocivi ristagni e danni alle proprieta' circostanti e sistemando convenientemente le relative scarpate, in osservanza anche di quanto e' prescritto dall'art.202 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e dalle successive modifiche; dal T.U. delle leggi sulla bonifica dei terreni paludosi 30 dicembre 1923, n.3267, successivamente assorbito dal testo delle norme sulla Bonifica Integrale approvato con R.D. 13 febbraio 1933, n.215 e successive modifiche. l. - Il materiale costituente il corpo del rilevato dovra' essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non eccedente cm.50. Il rilevato per tutta la sua altezza dovra' presentare i requisiti di densita' riferiti alla densita' massima secca AASHO modificata non inferiore al 90% negli strati inferiori e 95% in quello superiore (ultimi 30 cm.) Inoltre per tale ultimo strato, che costituira' il piano di posa della fondazione stradale, dovra' ottenersi un modulo di compressibilita' Me definito dalle Norme Svizzere (SNV 670317), il cui valore, misurato in condizioni di umidita' prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico Pagina nr. 60 e nell'intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmq, non dovra' essere inferiore a 50 N/mmq. Ogni

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strato sara' costipato alla densita sopra specificata procedendo alla preventiva essicazione del materiale se troppo umido oppure al suo inaffiamento, se troppo secco, in modo da conseguire una umidita' non diversa da quella ottima predeterminata in laboratorio, ma sempre inferiore al limite di ritiro. L'impresa non potra' procedere alla stesa degli strati successivi senza la preventiva approvazione della Direzione Lavori. Ogni strato dovra' presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell'opera finita cosi' da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti. Non si potra' sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione e senza che nell'ultimo strato sia stata raggiunta la densita' prescritta. Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell'impresa ma dovranno comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento delle densita' prescritte e previste per ogni singola categoria di lavoro. Pur lasciando libera la scelta del mezzo di costipamento da usare, si prescrive per i terreni di rilevati riportabili ai gruppi A1, A2, A3 un costipamento a carico dinamico - sinusoidale e per terreni di rilevati riportabili ai gruppi A4, A5, A6, A7 un costipamento mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati. In particolare, in adiacenza dei manufatti, che di norma saranno costruiti prima della formazione dei rilevati, i materiali del rilevato dovranno essere del tipo A1, A2, A3 e costipati con energia dinamica di impatto.La Direzione dei Lavori si riserva comunque la facolta' di ordinare la stabilizzazione a cemento dei rilevati mediante mescolazione in sito del legante in ragione di 25 - 50 Kg. per mc di materiale compattato.Tale stabilizzazione dovra' se ordinato, interessare un volume di rilevato la cui sezione, secondo l'asse stradale, puo' assimilarsi in un trapezio con base minore di m. 2, base maggiore di m. 15 ed altezza pari a quella del manufatto. m.- Il materiale dei rilevati potra' essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro. n.- L'inclinazione da dare alle scarpate sara' quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto. o.- Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con materiale ricco di humus dello spessore non superiore a cm.30 proveniente o dalle operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, o da cave di prestito, ed il rivestimento dovra' essere eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in modo da assicurare una superficie regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresi' alla perfetta profilatura dei cigli. p. - Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l'Appaltatore sara' obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura stradale. q.- Qualora si dovessero costruire dei rilevati non stradali (argini di contenimento) i materiali provenienti da cave di prestito potranno essere solo dei tipi A6, A7. Restano ferme le precedenti disposizioni sulla compattazione. r.- In alcuni casi la D.L. potra' al fine di migliorare la stabilita' del corpo stradale, ordinare la fornitura e la posa in opera di teli "geotessili" in strisce contigue opportunamente sovrapposte nei bordi per almeno cm. 40. Le caratteristiche di tale telo saranno conformi a quelle di cui al punto v) dell'art. "Quantita' e provenienza dei materiali" tenendo presente che per tale caso particolare la resistenza a trazione del telo non dovra essere inferiore a 1200N/5 cm.

Classificazione delle terre (CNR-UNI 10006)

Classificazionegenerale

TERRE GHIAIO - SABBIOSEFrazione passante allo staccio 0,075 UNI

2332 < 35%

TERRE LIMO - ARGILLOSEFraz.ne passante allo staccio

0,075 UNI 2332 > 35%

Torbe e terre

organiche palustri

Gruppo A 1 A 3 A 2 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8Sottogruppo A 1 -

aA 1 -

bA 2 -

4A 2 -

5A 2 – 6

A 2 - 7

A 7 - 5

A 7 - 6

Analisi gralunometricaFrazione passante allo Staccio 2 UNI 2332 % 0,4 UNI 2332 %0,075 UNI 2332

< 50< 30< 15

--< 50< 25

--> 50< 10

----

< 35

----

< 35

----

> 35

----

< 35

----

> 35

----

> 35

----

> 35

----

> 35

----

> 35

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%Caratteristiche della frazione passante allo staccio 0,4 UNI 2332

Limite liquidoIndice di plasticita’

--< 6

--N.P.

< 40< 10

> 40<10max

< 40> 10

< 40> 10

< 40> 10

> 40< 10

< 40< 10

> 40> 10(IP

<LL-30)

> 40> 10(IP<LL-30)

Indice di gruppo 0 0 0 < 4 < 8 < 12 < 16 < 20Tipi usuali dei materiali caratteristici cosituenti il gruppo

Ghiaia o breccia , ghiaia o breccia

sabbiosa, sabbia grossa, pomice, scorie

vulcaniche,pozzolane

Sabbia fina

Ghiaia e sabbia limosa o argillosa

Limi poco

compressibili

Limi fortemen

te compressibili

Argille

poco

compressibili

Argille fort.

compres.li

mediamente plastic

he

Argille fort.

compress.li forte

mente plastiche

Torbe di rec. o remota

formaz.,detriti organ. di

orig. palustre

Qualita’ portanti quale terreno di sottofondo in assenza di gelo

Da eccellente a buono

Da mediocre a scadenteDa scartare

come sottofondo

Azione del gelo sulle qualita’ portanti del terreno di sottofondo

Nessuna o lieve

Media Molto elevata

Media

Elevata Media

Ritiro e rigonfiamento

Nullo Nullo o lieve Lieve o medio

Elevato

Elevato Molto elevato

Permeabilita’ Elevata Media o scarsa Scarsa o nulla

Identificazione dei terreni in alto

Facilmente individuabili a vista

Aspri

al tattoIncoer.tiallo stato

asciutto

La maggior parte dei granuli sono indivisibili ad occhio nudo - Aspri

asal tatto - Una tenacita’ media o elevata allo stato asciutto indica la

presenza di argilla

Reagis.no alla provadi scuotim.to* - Polverulenti o poco tenaci allo stato asciutto.Non fac.te modellabili allo stato umido.

Non reagiscono alla prova di scuotimento * - Tenaci allo stato asciutto - Facilmente modellabili in bastoncini sottili allo stato umido

Fibrosi di color bruno o nero - Facilmente individuabili a vista

* Prova di cantiere che puo’ servire a distinguere i limiti delle argille. Si esegue scuotendo nel palmo della mano un campione di terra bagnata e comprimendolo successivamente fra le dita. La terra reagisce alla prova se, dopo lo scuotimento, apparira’ sulla superficie un velo lucido di acqua libera, che scomparira’ comprimendo il campione fra le dita.

– SCAVINegli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e

smottamenti, restando l’impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.

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Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera, si avrà cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.

I materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura dell’impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessità dei lavori.

– SCAVI DI FONDAZIONEPer gli scavi di fondazione si intedono quelli relativi all'impianto di opere murarie e che risultino al di sotto del piano di sbancamento, chiusi tra pareti verticali riproducenti il perimetro della fondazione dell'opera. Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere d'arte saranno spinti fino al piano di imposta del magrone, e comunque sino alla quota necessaria alla realizzazione delle carpenterie di progetto. Il piano di fondazione sara' perfettamente orizzontale o sagomato a gradini con leggera pendenza verso monte per quelle opere che cadono sopra falde inclinate. Anche nei casi di fondazione su strati rocciosi questi ultimi debbono essere convenientemente spianati a gradino, come sopra. Gli scavi di fondazione comunque eseguiti saranno considerati a pareti verticali e l'impresa dovra' all'occorrenza, sostenerli con convenienti sbadacchiature, compensate nel relativo prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose e all'opera, per smottamenti o franamenti del cavo.Nel caso di franamento dei cavi, e' a carico dell'Impresa procedere al ripristino senza diritto a compensi. Dovra' essere cura dell'impresa eseguire le armature dei casseri di fondazione con la maggiore precisione, adoperando materiale di buona qualita' e di ottime condizioni, di sezione adeguata agli sforzi cui verra' sottoposta l'armatura stessa ed adottare infine ogni precauzione ed accorgimento, affinche' l'armatura dei cavi riesca la piu' robusta e quindi la piu' resistente sia nell'interesse della riuscita del lavoro sia per la sicurezza degli operai adibiti allo scavo. L'impresa e' quindi l'unica responsabile dei danni che potessero avvenire alle persone ed ai lavori per deficenza od irrazionalita' delle armature; e' escluso in ogni caso l'uso delle mine. Gli scavi potranno, pero', anche essere eseguiti con pareti a scarpa, ove l'impresa lo ritenga di sua convenienza. In questo caso non sara' compensato il maggior scavo oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera e l'Impresa dovra' provvedere a sua cura e spese, al riempimento, con materiale adatto, dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera. Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondita' maggiore di m. 0,20 (centimetri venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di fondazione. Ogni qualvolta si trovera' acqua nei cavi di fondazione in misura superiore a quella suddetta, l'Appaltatore dovra' provvedere mediante pompe, canali fugatori, ture, o con qualsiasi mezzo che ravvisasse piu' opportuno o conveniente, ai necessari aggottamenti, che saranno compensati a parte ove non sia previsto il prezzo di elenco relativo a scavi subacquei. In tale prezzo si intende contrattualmnete compreso l'onere per l'impresa dell'aggottamento dell'acqua o abbassamento della falda con altri mezzi, quali ad esempio impianti ad aghi infissi nel terreno e simili, durante la costruzione della fondazione in modo che questa avvenga all'asciutto. L’impresa è tenuta a realizzare adeguate opere provvisionali di smaltimento delle acque, anch’esse comprese nei compensi per scavi in presenza di falda. L'impresa sara' tenuta ad evitare la raccolta dell'acqua proveniente dall'esterno nei cavi di fondazione; ove cio' si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti. Nella costruzione dei ponti e' necessario che l'impresa provveda, fin dall'inizio dei lavori, ad un adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi impiegati dovra' servire all'esaurimento dell'acqua di filtrazione dall'alveo dei fiumi o canali. Naturalmente tale impianto idrovoro, che converra' sia suddiviso in piu' gruppi per far fronte alle esigenze corrispondenti alle varie profondita' di scavo, dovra' essere montato su apposita incastellatura che permetta lo spostamento dei gruppi, l'abbassamento dei tubi di aspirazione ed ogni altra manovra inerente al servizio di pompaggio. L'impresa per ogni cantiere, dovra' provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell'impianto nonche' alla fornitura ed al trasporto sul lavoro dell'occorrente energia elettrica, sempre quando l'impresa stessa non abbia la possibilita' e convenienza di servirsi di altra forza motrice. L'impianto dovra' essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione deli infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza restando l'amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed indenni da ogni responsabilita' circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell'impianto stesso. Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11 marzo 1988 (S.O. alla G.U. n. 127 del 01.06.1988).Per gli scavi in roccia è’ comunque vietato l’uso di mine.

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– ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovrà procedere al disfacimento della pavimentazione

stradale.L’Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di

termini di proprietà o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.

– SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA Saranno spinti alla profondità indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere

sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell’impresa ogni danno a cose e persone che potrà verificarsi.

Qualora, in considerazione della natura del terreno, I’impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti inclinate (per difficoltà, ovvero per l’impossibilità di costruire la chiavica in presenza di armature e sbadacchiature) dovrà sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori.

L’impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove ciò sia ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere.Nei prezzi relativi, fra l’altro, sono compresi l’onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc.

– RINTERRI I rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi,

ponendo in opera strati orizzontali successivi di circa 30–0 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avrà la massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino ad una altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo la tubatura né altre opere costruite ed esistenti. I singoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovrà venire immediatamente riparato con il perfetto ripristino del piano viabile, e ciò a tutte cure e spese dell’impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da ritombare fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini di mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiudicarne l’integrità.

I relativi oneri s’intendono compensati con i prezzi di tariffa.I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e

simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi.

– TRASPORTIIl servizio dei trasporti di materiali a volume, a numero od a peso non ha alcun limite né di luogo, né di quantità, nè di tempo.Il trasporto a volume si riferisce a tutte le terre, detriti, calcinacci, melme, immondizie, ovvero a materiali da costruzione terrosi o minuti, malte, ghiaie, pietrisco, arena, pozzolana, mattoni, scheggioni di selce o di tufo, ecc.Il materiale terroso scavato, se riconosciuto idoneo dalla D.L., previo ordine di servizio, potrà essere utilizzato per i rinterri e/o per il rivestimento delle scarpate e delle opere a “verde” in genere; diversamente il materiale scavato dovrà essere trasportato a discarica.

Rimane comunque categoricamente vietato la posa in opera di tale materiale per la costruzione dei rilevati .Il prezzo del trasporto eseguito con mezzi meccanici compensa ogni spesa di carburanti, lubrificanti, le mercedi del personale di manovra, il deterioramento e la manutenzione dei mezzi meccanici stessi, nonché il compenso per le operazioni di carico e scarico con ogni aiuto di opera manuale o meccanica, e le assicurazioni previste dalle leggi vigenti relative agli automezzi.Il volume delle materie trasportate deve essere misurato sul posto prima delle demolizioni, scavi, ecc. e

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senza, quindi, tener conto dell’aumento del volume delle materie scavate, estratte o demolite.Nei lavori complessi di movimenti di terra, il trasporto delle terre esuberanti agli scarichi sarà desunto dalla differenza fra il volume di tutti gli scavi e sterri e quello di tutti i riporti e riempimenti qualunque sia stato l'ordine ed il tempo nel quale furono eseguiti i diversi movimenti di terra, senza tener alcun conto dell'aumento di volume delle materie scavate, né dell'incompleto assestamento delle materie riportate.La misura del volume dei materiali sciolti come ghiaia, pietrisco, pozzolane, malte, pietra, scheggioni, mattoni, melme, immondizie, ecc., ove sia ritenuto necessario alla Direzione Lavori ai fini della esatta cubatura, si effettuerà in stipe regolarmente conformate o in cassoni di misura da fornirsi dall’appaItatore a sue spese o si ricaverà da quella dei recipienti o dei veicoli in cui le materie verranno contenute o trasportate.Ciò in quanto con i prezzi dei trasporti si paga non soltanto l'operazione del trasporto, del carico e dello scarico, ma anche la regolare disposizione in stipe delle materie tutte, se non diversamente disposto.Ove trattasi di trasporto di terre, nel prezzo è compreso l'onere di disporre le terre di scarico in regolari riporti di dimensioni, livello e scarpate quali saranno all’appaltatore ordinati.Quando il luogo o i luoghi di scarico non vengano designati dall'Amministrazione si intende che l’Appaltatore dovrà valersi degli scarichi pubblici autorizzati o procurarsene altri a sua cura e spese nel pieno rispetto della specifica normativa vigente.In ogni caso si intende compensato nei relativi prezzi di elenco, l’onere per i diritti di discarica da corrispondere per lo smaltimento di qualsiasi materiale di risulta.

– DEMOLIZIONILe demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio' vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.Le demolizioni dovranno essere effettuate con la dovuta cautela per impedire danneggiamenti alle strutture murarie di cui fanno parte e per non compromettere la continuita' del transito, che in ogni caso deve essere costantemente mantenuto a cura e spese dell'Appaltatore, il quale deve, allo scopo, adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari con la adozione di puntellature e sbadacchiature. I materiali provenienti da tali demolizioni resteranno di proprieta' dell'Impresa, essendosene tenuto conto nella determinazione dei corrispondenti prezzi di elenco. La Direzione dei Lavori si riserva di disporre, con sua facolta' insindacabile, l'impiego dei suddetti materiali utili per la esecuzione dei lavori appaltati. I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu' presto, venie trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, a rifiuto od a reimpiego nei luoghi che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori. Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco. Nell'esecuzione delle demolizioni non e' consentito anche l'uso delle mine.

– MALTELe caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte ed i rapporti di miscela, corrisponderanno alle prescrizioni delle voci di Elenco Prezzi per i vari i tipi di impasto ed a quanto verra', di volta in volta, ordinato dalla Direzione Lavori. La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle norme UNI 7927-28. Di norma, le malte per muratura di mattoni saranno dosate con kg. 400 di cemento per mc di sabbia e passate al setaccio ad evitare che i giunti tra i mattoni siano troppo ampi; le malte per murature in pietrame saranno dosate con kg. 350 di cemento per mc. di sabbia; quelle per intonaci, con 400 di cemento per mc di sabbia e cosi' pure quelle per la stuccatura dei paramenti delle murature. Il dosaggio dei materiali e dei leganti verra' effettuato con mezzi meccanici suscettibili di esatta misurazione e controllo che l'impresa dovra' fornire e mantenere efficiente a sua cura e spese. Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantita' necessarie per l'impiego immediato; gli impasti residui che non avessero immediato impiego saranno portati a rifiuto.

CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI (Normali e precompressi)Generalita'L'impresa dovra' provvedere a sua cura e spese alle verifiche di stabilita' di tutte le opere incluse nell'appalto elaborandone il progetto costruttivo di cantiere nei termini di tempo indicati dalla Direzione dei Lavori. Per la

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determinazione della portanza dei terreni e per la conseguente verifica delle opere di fondazione, l'Impresa provvedera' a sua cura e spese all'esecuzione di sondaggi e di appropriate indagini geognostiche secondo le norme di cui al D.M. 11.3.1988. Le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le vigenti disposizioni di legge e le norme emanate in materia. In particolare l'impresa sara' tenuta all'osservanza: - della legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed e' a struttura metallica" (G.U. n.321 del 21.12.1971); - del D.M. 14 febbraio 1992 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche (S.O. alla G.U. n. 65 del 18.03. 1992); - della legge 2 febbraio 1974 n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" (G.U. n. 76 del 21.03.1974); - del D.M. 19.06.1984 n. 24771 "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" (G.U. n. 208 del 30.07.1984); - del D.M. 29.01.1985 "Norme tecniche - di rettifica- relative alle costruzioni sismiche"(G.U. n. 26 del 31.01.1985); - del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 24.01.1986 "Norme Tecniche relative alle costruzione sismiche (G.U. n. 108 del 12.05.1986) e relative istruzioni emanate con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 27690 del 19.07. 1986 ; - del D.M. 4 maggio 1990 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali" (G.U. n. 24 del 29.01.1991) e sue istruzioni emanate con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 34233 del 25.02.1991 (Cicolare A.N.A.S. n. 28/1991 del 18.06.1991). Gli elaborati di progetto, firmati dal progettista e dall'Impresa, dovranno indicare i tipi e le classi di calcestruzzo ed i tipi di acciaio da impiegare e dovranno essere approvati dalla Direzione dei Lavori.In particolare, prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera d'arte, l'Impresa sara' tenuta a presentare in tempo utile all'esame della Direzione dei Lavori; a) i calcoli statici delle strutture e i disegni di progetto sono forniti dalla Stazione Appaltante.- b) i risultati dello studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio la cui classe figura nei calcoli statici delle opere comprese nell'appalto al fine di comprovare che il conglomerato proposto avra' resistenza non inferiore a quella richiesta dal progetto. Tale studio, da eseguire presso un laboratorio ufficiale, dovra' indicare anche natura, provenienza e qualita' degli inerti, granulometria degli stessi, tipo e dosaggio di cemento, rapporto acqua - cemento , tipo e dosaggio di eventuali addittivi, tipo di impianto di confezionamento, valore previsto dalla consistenza misurata con il cono di Abrams, valutazione della lavorabilita' del calcestruzzo, sistemi di trasporto, getto e maturazione.La Direzione dei Lavori autorizzera' l'inizio del getto dei conglomerati cementizi solo dopo aver avuto dall'impresa i certificati dello studio preliminare di cui al punto b) rilasciati dai Laboratori ufficiali suddetti ed aver effettuato gli opportuni riscontri, ivi comprese ulteriori prove di laboratorio, come indicato dall'art. "Prove dei materiali". L'esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli studi preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo l'Impresa dalle responsabilita' ad essa derivanti per legge e per pattuizione di contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, essa Impresa rimane l'unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge; pertanto essa sara' tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. L'impresa sara' tenuta inoltre a presentare all'esame della Direzione dei Lavori i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione).Componenti- CementoIl Cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti richiamanti al comma b) del precedente art, "Qualita' e provenienza dei materiali". Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovra' effettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall'umidita' ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in modo da evitare miscelazione fra tipi diversi.L'impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzia di bonta', costanza del tipo, continuita' di fornitura. Pertanto all'inizio dei lavori essa dovra' presentare alla Direzione Lavori un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto, i cui requisiti chimici e fisici corrispondano alle norme di accettazione di cui all'Art. "Qualita' e provenienza dei materiali". Tale dichiarazione sara' essenziale affinche' la Direzione dei Lavori possa dare il benestare per l'approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte, ma non esimera' l'impresa dal far controllare periodicamente, anche senza la richiesta della Direzione dei Lavori, le qualita' del cemento presso un laboratorio ufficiale per prove di materiali. Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle qualita' del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi.

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- InertiDovranno corrispondere alle caratteristiche gia' specificate all'art. "Qualita' e provenienza dei materiali"; inoltre non dovranno essere scistosi o silicomagnesiaci. Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio. Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneita', lavorabilita', aria inglobata, ecc..), che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilita', modulo elastico, ritiro, viscosita, durabilita', ecc..). La curva granulometrica dovra' essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti. Particolare attenzione sara' rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del bleeding (essudazione) nel calcestruzzo. Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la piu' fine non dovra' contenere piu' del 5% di materiale trattenuto al setaccio a maglia quadrata da 5 mm di lato. Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilita' dell'impasto, dell'armatura metallica e relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalita' di getto e di messa in opera. - Acqua Proverra' da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate all'Art. "Qualita' e provenienza dei materiali". L'acqua dovra' essere aggiunta nella minore quantita' possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al grado di lavorabilita' del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti, in modo da rispettare il previsto rapporto acqua/cemento.- Additivi Ogni qualvolta le condizioni di programmazione lo impongano, sia in funzione della necessità di apertura al traffico, sia in funzione dei tempi ristretti d’esecuzione, l’impresa è tenuta all’uso di additivi acceleranti tali da conferire caratteristiche statiche di transitabilità alle solette in cemento armato degli impalcati entro 24 ore dal getto delle stesse onde poter aprire al traffico, per conci, gli impalcati in progetto.Controlli di accettazione dei conglomerati cementiziDurante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione dei conglomerati, per la preparazione e stagionatura dei provini, per la forma e dimensione degli stessi e relative casseforme, dovranno essere osservate le prescrizioni previste dall'allegato 2 delle norme tecniche del D.M. 14 febbraio 1992. Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei Lavori ordinera' n. 3 (tre) prelievi costituiti ciascuno da n. 2 provini in modo da poter assoggettare uno dei prelievi a prove preliminari di accettazione presso il laboratorio di cantiere, o altro posto nelle vicinanze del cantiere stesso; resta inteso che il secondo prelievo andra' sottoposto a prove presso un laboratorio ufficiale ed il terzo prelievo sara' utilizzato, all'occorrenza, nel caso si rendesse necessario eseguire altre prove. Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a carico dell'Impresa.Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini assoggettati a prove nei laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione dei Lavori, questi potra', a suo insindacabile giudizio ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso i laboratori ufficiali. Qualora anche dalle prove eseguite presso laboratori ufficiali risultasse un valore della Rck inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione Lavori, ovvero una prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere a cura e spese dell'Impresa, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini in calcestruzzo indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi di indagine. Tali conrolli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rck e' ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. Se tale relazione sara' approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verra' contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica trovata.

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Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l'impresa sara' tenuta a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori. Nessun indennizzo o compenso sara' dovuto all'Impresa se la Rck risultera' maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione Lavori. Oltre ai controlli relativi alla Rck la Direzione Lavori prelevera', con le modalita' indicate nelle norme UNI 612672 e con le frequenze di cui all'allegato 2 del D.M. 14 febbraio 1992 campioni di materiale e di conglomerati per effettuare ulteriori controlli, quali: a) quelli relativi alla consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalita' riportate nell'appendice E delle norme UNI 7163-79; b) quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito nelle norme UNI 6393-72 e 6394-69 (poiche' di regola tale determinazione deve essere eseguita entro 30 minuti dall'impasto. occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione). In particolare, in corso di lavorazione, sara' altresi' controllata l'omogeneita', il contenuto d'aria ed il rap- porto acqua/cemento.Circa le modalita' di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue. La prova di consistenza si eseguira' misurando l'abbassamento al cono di Abrams (slump test), come disposto dalla Norma UNI 7163-79. Tale prova sara' considerara significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm. Per abbassamenti inferiori a 2cm. si dovra' eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048, o con l'apparecchio VEBE'. La prova di omogeneita' e' prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato avviene mediante autobetoniera. Essa verra' eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadrata da 4,76 mm. La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovra' differire piu' del 10%. Inoltre l'abbassamento al cono dei due campioni prima della vagliatura non dovra' differire piu' di 3 cm.La prova del contenuto d'aria e' richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. Essa verra' eseguita con il metodo UNI 6395-72.Il rapporto acqua/cemento dovra' essere controllato determinando l'acqua contenuta negli inerti e sommando tale quantita' all'acqua di impasto. In fase di indurimento potra' essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su campioni appositamente confezionati.La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture gia' realizzate e stagionate, oppure di effettuare, sulle opere finite, armate e non, misure di resistenza a compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro od altre apparecchiature. La prova o misura di resistenza a mezzo sclerometro verra' eseguita nel modo seguente: 1) nell'intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verra' fissata un'area non superiore a 0,1 mq.; su di esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell'indice letti volta per volta;2) si determinera' la media aritmetica di tali valori; 3) verranno scartati i valori che differiscono dalla media piu' di 15 centesimi dall'escursione totale della scala dello sclerometro; 4) tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verra' dedotta la media aritmetica che, attraverso la tabella di taratura dello scleroemtro, dara' la resistenza a compressione del calcestruzzo; 5) se il numero dei valori non scartati e' inferiore a 6 la prova non sara' ritenuta valida e dovra' essere rieseguita in una zona vicina.Di norma per ciascun tipo di sclerometro verra' adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa costruttrice; la Direzione Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro direttamente sui provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a compressione. Per l'interpretazione dei risultati e' buona norma procedere anche a prove di confronto su strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi. Nell'eventualita' di risultati dubbi, si dovra' procedere al controllo diretto della resistenza a rottura per compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni delle strutture gia' realizzate, mediante carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocchi, ecc.. (Norme UNI 6132-72).Confezione La confezione dei calcestruzzi dovra' essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli inerti, dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra' essere sempre realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione. La

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dosatura effettiva degli inerti dovra' essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione del 2%. Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro e successivamente almeno una volta all'anno. Per l'acqua e gli additivi e' ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell'acqua dovra' essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta al mese. I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tipo individuale. Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione addizionale). I sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidita' atmosferica. Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita' tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata senza debordare. Il tempo e la velocita' di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneita' di cui al precedente paragrafo 3). Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163-79. L'impasto dovra' risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioe' da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). La lavorabilita' non dovra' essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori potra' consentire l'impiego di aeranti, plastificanti o fluidificanti, anche non previsti negli studi preliminari. In questi casi, l'uso di aeranti e plastificanti sara' effettuato a cura e spese dell'Impresa, senza che questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di sotto di 0ø C, salvo diverse disposizioni che la direzione Lavori potra' dare volta per volta, prescrivendo in tal caso, le norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo l'Impresa non potra' avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi. TrasportoIl trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra' essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilita' di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilita' di deterioramento del calcestruzzo medesimo. Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. L'uso delle pompe sara' consentito a condizione che l'impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca d'uscita della pompa. Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera l'omogeneita' dell'impasto sara' controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo 3). In ogni caso la lavorabilita' dell'impasto verra' controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump test) sia all'uscita dell'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovra' essere di 5 cm. e comunque non dovra' superare quanto specificato dalla norma UNI 7163-79, salvo l'uso di particolari additivi. E' facolta' della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti. Posa in operaSara' eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc.. si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformita' alle disposizioni di progetto e di capitolato. I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione Lavori. Si avra' cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. I getti potranno esser iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori. Dal giornale lavori del cantiere dovra' risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'impresa dovra' tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Il calcestruzzo sara' posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze. Le eventuali irregolarita' o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento imediatamente dopo il disarmo; cio' qualora tali difetti o irregolarita' siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterra' tollerabili, fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a

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carico dell'impresa. Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm. sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra' avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregzione. A questo scopo il conglomerato dovra' cadere verticalemte al centro della cassaforma e sara' steso in starto orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm. ottenuti dopo la vibrazione. Gli apparecchi, i tempi e le modalita' per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore. Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi altresi' distacchi o discontinuita' o differenze d'aspetto, e la ripresa potra' effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata. La Direzione Lavori avra' la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuita' cosi' da evitare ogni ripresa; per questo titolo l'Impresa non potra' avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e cio' neppure nel caso che, in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. L'onere di tali accorgimenti e' a carico dell'Impresa.

Stagionatura e disarmoA posa ultimata sara' curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu' idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'Impresa dovra' essere approvato dalla Direzione Lavori. Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita' di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. Prima del disarmo, tutte le superfici non protette dal getto dovranno essere mantenute umide con continua bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra' essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l' Impresa dovra' attenersi a quanto stabilito dalle Norme Tecniche previste dal D.M.14 febbraio 1992. Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire l'evaporazione dell'acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto. Dovra' essere controllato che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superfice del conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.

La Direzione Lavori potra' prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superfice esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentirne l'adattamento e l'ammorsamento.Giunti di discontinuita' ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato cementizio E' tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano realizzati giunti di discontinuita' sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti. Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenedo anche conto delle particolarita' della struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove strutture, attacco dei muri andatori con le spalle dei ponti e viadotti, ecc..)I giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di materiale idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuita' (piane, a battente, a maschio e femmina, ecc...) affioranti in faccia vista secondo le linee rette continue o spezzate. La larghezza e la conformazione dei giunti saranno stabilite dalla Direzione Lavori. I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell'impresa, essendosi tenuto debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole classi di conglomerato.Solo nel caso in cui e' previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o di copertura, l'elenco prezzi, allegato al presente Capitolato, prevedera' espressamente le voci relative alla speciale conformazione del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti con le

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specificazioni di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del giunto. I manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri a struttura etilenica (stirolo butadiene), a struttura paraffinica (bitile), a struttura complessa (silicone pliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene), da elastomeri etilenici cosidetti protetti (neoprene) o da cloruro di polivinile. In luogo dei manufatti predetti, puo' essere previsto l'impiego di sigillanti.I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose siliconiche a base di elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta all'acqua, l'elasticita' sotto le deformazioni previste, una aderenza prefetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primers, non colabili sotto le piu' alte temperature previste e non rigidi sotto le piu' basse, mantenendo il piu' a lungo possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera. Per i giunti a tenuta idraulica è da prevedere l’impiego di nastri in PVC di particolare elasticità, costituiti da resine viniliche termoplastiche di alta qualità che presentano elevata resistenza all’azione aggressiva delle soluzioni acido alcaline, all’invecchiamento ed alle sollecitazioni meccaniche, aventi pertanto le seguenti principali caratteristiche tecniche:

Tipo della mescola: cloruro di polivinile

Peso specifico: 1,28 kg/lt ±0,02

Durezza Shore a +20°C 68 ± 3

Resistenza a trazione a +20°C ³ 10 N/mm2

Allungamento a rottura ³ 275%

Limiti di temperatura di impiego da -35°C a +60°C

La scelta del tipo di profilato in PVC deve essere effettuata, in linea di massima, in funzione dei seguenti parametri:- tipo di struttura ( profilati da annegare nel getto di calcestruzzo o da inserire superficialmente - tab. A);- entità e qualità dei movimenti prevedibili (senza movimenti, con movimenti assiali, con movimenti assiali abbinati a movimenti trasversali);- pressione idrostatica (bassa, media, alta -)- spessore del getto di calcestruzzo.Si prescrive comunque di vibrare con particolare cura il getto nella parte immediatamente contigua al profilato onde ottenere una ottimale compattazione del calcestruzzo, facendo attenzione a non spostare con il vibratore il profilato dalla sua posizione .I Profilati in P.V.C. possono essere saldati direttamente in cantiere a mezzo di saldatrice elettrica a resistenza munita di bocchetta di uscita di aria calda, secondo il seguente schema:- Tagliare le estremità da giuntare in modo che combacino;- accostarle e dirigere su di esse il getto di aria calda (circa 400 - 600 °C), sino a rammollimento del materiale;- unire immediatamente le due estremità sino ad avvenuta solidificazione;- completare sempre le giunzioni con apposito nastro coprigiunto in P.V.C., lungo tutto il perimetro della saldatura stessa.In alternativa ai suddetti giunti “water-stop”, nel caso di nuovi getti cementizi contigui a strutture preesistenti, si dovranno impiegare appositi profili idroespandente di tenuta per giunti costituiti da profili elastomerici idrofili in grado di aumentare il proprio volume se posti a contatto con acqua e soluzioni acquose, costituiti da cordoni idroespansivi a base di gomma butilica e bentonite di sodio naturale (rispettivamente nelle percentuali 25% e 75%) tale da garantire un’espansione a contatto diretto con l’acqua non inferiore a 6 volte il volume iniziale.Il supporto deve essere asciutto o aI più leggermente umido, privo di parti friabili, polvere, lattime di cemento, nidi di ghiaia e grossi inerti eccessivamente sporgenti.E’ opportuno lisciare il calcestruzzo fresco, nella zona di messa in opera deI profilo, a mezzo di spatola metallica. In caso di calcestruzzo stagionato prevedere una regolarizzazione meccanica o per mezzo di un riporto di malta cementizia.SuI supporto precedentemente preparato stendere l'adesivo elastico oppure la resina epossidica in forma di

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striscia continua o puntiforme e premere il profilo suI calcestruzzo fresco; il fissaggio può essere realizzato anche meccanicamente, mediante chiodi.La striscia deve essere posizionata neI mezzo dello spessore deI calcestruzzo, con una copertura di almeno 5 centimetri di conglomerato per Iato.La giunzione dei singoli spezzoni avviene mediante una sovrapposizione laterale di 5 cm.NeI caso questa non sia possibile, eseguire la giunzione tagliando le estremità dei singoli spezzoni con inclinazione di circa 20°.In entrambi i casi si consiglia l'avvolgimento della zona di giunzione con il Nastro Hydroflex, biadesivo idroespandente.E' tassativamente proibita l'esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto (muro andatore, spalla ponte obliquo, ecc.). In tali casi occorre sempre modificare l'angolo diedro acuto in modo tale da formare con le superfici esterne delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo retto con facce piane di conveniente larghezza in relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel confezionamento del conglomerato cementizio di ogni singola opera.Nell'esecuzione di manufatti contro terra si dovra' prevedere in numero sufficiente ed in posizione opportuna l'esecuzione di appositi fori per l'evaquazione delle acque di infiltrazione. I fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del conglomerato cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni di PVC o simili. Per la formazione di fori l'impresa avra' diritto al compenso previsto nella apposita voce di Elenco Prezzi, comprensiva di tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Predisposizione di fori, tracce, cavita', ecc...L'impresa avra' a suo carico il preciso obbligo di pedisporre in corso di esecuzione quanto e' previsto nei disegni costruttivi o sara' successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavita', incassature, ecc.. nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc.. per sedi di cavi, per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, ecc.. Sarà in particolare onere dell’impresa la predisposizione di aperture nei trasversi degli impalcati finalizzate a consentire il passaggio di cavidotti dei sottoservizi incontrati ne sottosuolo. L'onere relativo e' compreso e compensato nel prezzo a corpo e nei prezzi unitari e pertanto e' ad esclusivo carico dell'impresa. Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi' prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i facimenti, le demolizioni e le ricostruzioni di opere di spettanza dell'impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei fornitori.Manufatti prefabbricati prodotti in serie (In conglomerato normale o precompresso, misti in late rizio e cemento armato, e metallici) (D.M. 14 febbraio 1992 - Parte terza)La documentazione da depositarsi ai sensi dei punti a), b), c), d) dell'art.9 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 dovra' dimostrare la completa rispondenza dei manufatti prefabbricati alle prescrizioni di cui alle presenti norme. La relazione dovra' essere firmata da un tecnico a cio' abilitato, il quale assume con cio' le responsabilita' stabilite dalla legge per il progettista.

I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico a cio' abilitato, che per essi assume le responsabilita' stabilite dalla legge per il direttore dei lavori. A cura di detto tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi di materiali, le prove ed i controlli di produzione sui manufatti finiti con le modalita' e le periodicita' previste dalle presenti Norme. I certificati delle prove saranno osservati dal produttore. Ogni fornitura di manufatti pefabbricati dovra' essere accompagnata oltre a quanto previsto nel penultimo comma dell'art.9 anche da un certificato di origine firmato dal produttore, il quale con cio' assume per i manufatti stessi le responsabilita' che la legge attribuisce al costruttore, e dal tecnico responsabile della produzione previsto al precedente comma. Il certificato dovra' garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata al Ministero dei LL.PP., e portare le indicazioni del tecnico che ne risulta, come sopra detto, progettista. Ai sensi dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovra' essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono esposte le modalita' di trasporto e montaggio, nonche' le caratteristiche ed i limiti di impiego dei manufatti stessi. In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti prefabbricati potranno essere accettati senza ulteriori esami e controlli. Copia del certificato d'origine dovra' essere allegato alla relazione del direttore dei lavori di cui all'art, 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

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Conglomerati cementizi preconfezionatiE' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purche' rispondenti in tutto e per tutto a quanto avanti riportato. Valgono in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla norma UNI 7163-79 per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 14 febbraio 1992. Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessita' di predisporre ed effettuare i prelievi per le prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto. La garanzia di qualita' dei calcestruzzi preconfezionati potra' essere comprovata a seguito di apposite prove sistematiche effettuate dai laboratori ufficiali dei cui all'art. 20 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 e di altri autorizzati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici come previsto dall'articolo citato.Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati dovranno essere allegati alla contabilita' finale. L'impresa resta l'unica responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'impiego di conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare ed a far rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali (inerti, leganti, ecc...) sia per il confezionamento e trasporto in opera del conglomerato dal luogo di produzione. Cio' vale, in particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalita' ed ai tempi di trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. L'impresa, inoltre, assume l'obbligo di consentire che il personale dell’Amministrazione Appaltante addetto alla vigilanza ed alla Direzione dei Lavori, abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomertao per poter effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i prelievi ed i controlli dei materiali, previsti nei paragrafi precedenti.Prescrizioni particolari relative ai cementi armati ordinariSi richiama quanto e' stato prescritto nelle "Generalita'" all'articolo relativo ai conglomerati cementizi semplici ed armati circa l'obbligo dell'Impresa di presentare, per il preventivo benestare della Direzione dei Lavori, nel numero di copie che saranno richieste, i disegni esecutivi ed i calcoli di stabilita' delle opere in c.a. e delle centine ed armature di sostegno redatti da un progettista qualificato. L'esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti e dei calcoli presentati, non esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilita' ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, essa Impresa rimane unica e completa responsabile delle opere; pertanto essa sara' tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio.Qualora le opere in cemento armato vengano costruite in prossimita' dei litorali marini, si osserveranno le prescrizioni previste dal D.M. 14 febbraio 1992, nonche' quelle indicate nella circolare n. 6804 del 19 novembre 1959, del Servizio Tecnico dell'A.N.A.S., per quanto non in contrasto con il citato D.M. e delle quali si richiamano i seguenti paragrafi; a) gli inerti del conglomerto dovranno essere di adatta granulometria continua, tanto che lo strato esterno del conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabile. Essi dovranno, altresi', essere lavati abbondantemente con acqua dolce in modo che siano asportati completamente i cloruri ed i solfati. Per lo stesso motivo l'acqua d'impasto dovra' essere limpida e dolce ed esente dalle predette sostanze nocive; b) il conglomerato dovra' essere confezionato preferibilmente con cemento pozzolanico, impiegando casseforme e superfici interne lisce e dovra' essere, in ogni caso, vibrato; c) subito dopo la sformatura, l'intera superficie esterna della struttura dovra' essere trattata con una boiacca fluidissima di cemento da somministrare e diffondere uniformemente con un pennello, previo accurato risarcimento con malta ricca di cemento delle superfici alveolari. L'osservanza delle stesse norme potra' essere ordinata dalla Direzione dei Lavori anche in zone in cui siano presenti acque con componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc..).Dal giornale lavori del cantiere dovra' risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovra' tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. Nei prezzi di appalto, si intendono comprese e compensate tutte le spese per la compilazione degli elaborati esecutivi, quelle delle prove di carico delle strutture e del collaudo statico delle stesse, nonche' le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, quelle dei saggi e dei rilievi.Durante l'esecuzione delle opere la Direzione dei Lavori avra' il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterra' necessarie nell'interesse della regolarita' e sicurezza del transito ed alle quali l'Impresa dovra' rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di

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indennita' o compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dalle presenti Norme Tecniche e relativo Elenco Prezzi.Prescrizioni particolari relative ai cementi armati precompressiOltre a richiamare quanto e' stato prescritto agli articoli relativi ai conglomerati cementizi ed ai cementi armati ordinari, si dovranno rispettare le norme contenute nel D.M. 14 febbraio 1992. In particolare nelle strutture in cemento armato precompresso con cavi scorrevoli, l'Impresa dovra' curare l'esatto posizionamento delle guaine, in conformita' ai disegni di progetto, mediante l'impiego di opportuni distanziatori e, allo scopo di assicurare l'aderenza e soprattutto di proteggere i cavi dalla corrosione, curera' che le guaine vengano iniettate con malta di cemento reoplastica, fluida e priva di ritiro. Tale malta, preferibilmente pronta all'uso, non dovra' contenere cloruri, polvere di alluminio, ne' coke, ne' altri agenti che provocano espansione mediante formazione di gas. Oltre a quanto prescritto dalle vigenti norme di legge, si precisa quanto segue: 1) la fluidita' della malta di iniezione dovra' essere misurata con il cono di Marsh (vedere Nota n. 1 allegata) all'entrata e all'uscita di ogni guaina; l'iniezione continuera' finche' la fluidita' della malta in uscita non sara' uguale a quella della malta in entrata; 2) prima di essere immessa nella pompa la malta dovra' essere vagliata con setaccio a maglia di mm. 2 di lato; 3) l'essudazione {Misura dell'essudazione della malta: si opera con una provetta graduata cilindrica (250 cmc, diametro 6 cm, con 6 cm di malta). La provetta deve essere tenuta in riposo e al riparo dall'aria. La misura si effettua 3 ore dopo il mescolamento, con lettura diretta oppure con pesatura prima e dopo lo svuotamento con pipetta dell'acqua trasudata.} non dovra' essere superiore al 2% del volume; 4) l'impastatrice dovra' essere del tipo ad alata velocita' (4000-5000 giri/min con velocita' tangenziale minima di 14 m/sec). E' proibito l'impasto a mano; 5) il tempo di inizio presa non dovra' essere inferiore a 3 ore; 6) e' tassativamente prescritta la disposizione di tubi di sfiato in corrispondenzaa tutti i punti piu' elevati di ciascun cavo, comprese le trombette ed i cavi terminali. Egualmente dovranno essere disposti tubi di sfiato nei punti piu' bassi dei cavi lunghi o con forte dislivello.relativo prezzo di elenco.

– CASSEFORME, ARMATURE E CENTINATURETutte le superfici visibili delle opere in calcestruzzo dovranno essere a facciavista, e cioé gettate contro casseforme con superfici in sottomisure di legno o altri accorgimenti di gradevole riuscita estetica.Per l'esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso che del tipo scorrevole, sia in senso verticale che in quello orizzontale, nonche' per il varo di elementi strutturali prefabbricati, l'Impresa potra' adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterra' piu' idonei o di sua convenienza, purche' soddisfino alle condizioni di stabilita' e di sicurezza, curando la perfetta riuscita dei particolari costruttivi.L'impresa e tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione di armature e centinature, le norme ed i vincoli che fossero imposti dagli Enti e persone responsabili, circa il rispetto di particolari impianti o manufatti esistenti nella zona interessata dalla nuova costruzione. Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme contenute nel D.M. 14 febbraio 1992 e, in mancanza di queste, secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori. Nella costruzione sia delle armature che delle centinature di qualsiasi tipo, l'Impresa e' tenuta ad adottare gli opportuni accorgimenti affinche' in ogni punto della struttura l'abbassamento possa venire fatto simultaneamente. Nella progettazione e nella esecuzione delle armature e delle centinature, l'Impresa e' inoltre tenuta a rispettare le norme e le prescrizioni che, eventualmenete, venissero impartite dagli uffici competenti circa l'ingombro degli alvei attraversati, o circa le sagome libere da lasciare in caso di sovrapassi di strade e ferrovie.

– POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI 

Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa dei tubi di cemento confezionati fuori opera e dei pezzi speciali relativi, I’impresa dovrà avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei tubi previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. I tubi che l’impresa intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni prelevati dalla direzione lavori e custoditi presso la Stazione appaltante secondo quanto prescritto al Capitolo Vl, il direttore lavori visiterà i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi che non corrisponderanno ai campioni approvati, non confezionati in base alle prescrizioni e non sufficientemente stagionati saranno rifiutati e l’Appaltatore dovrà provvedere al loro immediato allontanamento a sua cura e spese.

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La posa in opera dei tubi dovrà avvenire previo assenso della direzione lavori e non prima che sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo.

I tubi saranno posti in opera su una base di calcestruzzo cementizio confezionato a q.li 1,50 di cemento dello spessore minimo di cm 8. Il loro allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sarà indicato con filo di ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla direzione lavori.

I tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le estremità affacciate; I’anello elastico, il cui diametro interno sarà inferiore a quello esterno del tubo, verrà infilato, dopo adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo questa dentro il bicchiere del tubo già posato, si farà in modo che l’anello rotoli su se stesso fino alla posizione definitiva curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme lungo il suo contorno.

La testa del tubo non dovrà essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i movimenti della tubazione producano rotture . Nella connessura ortogonale così formata dovrà quindi essere inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto, eventualmente limitato alla metà inferiore del bicchiere.

Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le giunzioni con i pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione, impiegando pezzi speciali. La direzione lavori potrà autorizzare che il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore principale, inserimento del tubo del minore diametro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovrà essere eseguita con estrema cura, delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti all’interno della tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante cadervi. Il tubo inserito non dovrà sporgere all’interno della tubazione principale e la giunzione dovrà essere stuccata accuratamente e rinforzata con un collare di malta, abbracciante il tubo principale, dello spessore di almeno 3 cm ed esteso 5 cm a valle del filo esterno del tubo immesso.

I pezzi speciali che la direzione lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle tubazioni per derivare futuri allacciamenti dovranno essere provvisti di chiusura con idoneo tappo cementizio.

Nel corso delle operazioni di posa si avrà cura di mantenere costantemente chiuso l’ultimo tratto messo in opera mediante un consistente tampone sferico assicurato ad una fune, o mediante tappi pneumatici, per impedire l’introdursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso di allagamento del cavo.

I tubi in p.v.c. con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base di sabbia dello spessore di almeno 10 cm e dovranno essere immersi completamente in sabbia per almeno 30 cm in tutte le altre direzioni.

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo il comportamento elastico.

– CAMERETTELe camerette di ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali in genere verranno eseguite

secondo i tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di manufatti gettati in opera che di pezzi prefabbricati.

Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sarà di norma confezionato con cemento tipo 325 dosato a q.li 2,50 per mc di impasto. Prima dell’esecuzione del getto dovrà aversi cura che i gradini di accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo, nella posa, sia di collocarli perfettamente centrati rispetto al camino di accesso ed ad esatto piombo tra di loro, sia di non danneggiare la protezione anticorrosiva.

I manufatti prefabbricati dovranno venire confezionati con q.li 3,50 di cemento 325 per mc di impasto, vibrati su banco e stagionati per almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi verranno posti in opera a perfetto livello su sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarità della base di appoggio. Il raggiungimento della quota prevista in progetto dovrà di norma venir conseguito per sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, sigillati fra loro e con il pozzetto con malta di cemento: solo eccezionalmente, quando la profondità della cameretta non possa venir coperta con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali e limitatamente alla parte della camera di supporto al telaio portachiusino, si potrà ricorrere ad anelli eseguiti in opera con getto di cemento o concorsi di laterizio.

Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate all’ispezione od alla derivazione, di condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a semitubo dello stesso diametro delle tubazioni in esse concorrenti e di freccia pari a circa 1/4 del diametro stesso; quelle prefabbricate dovranno inoltre essere provviste sui fianchi di alloggiamenti per le tubazioni concorrenti con

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innesti del medesimo tipo di quelli delle tubazioni stesse, restando di norma escluso, salvo contraria disposizione della direzione lavori, di procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto.

– POZZETTI — Per l’impianto di illuminazione pubblica saranno del tipo prefabbricato di cemento vibrato delle

dimensioni minime di cm 40x40x60 dovranno avere fondo perdente a piastre di copertura in calcestruzzo armato del tipo asportabile e a tenuta se in sede marciapiede, altrimenti in ghisa se in sede stradale;— Per l’impianto delle utenze private ENEL e rete telefonica SIP saranno delle stesse sopradette caratteristiche ma delle dimensioni di cm 60x60x120 con chiusino in acciaio zincato fornito dall’ENEL su richiesta dell’Appaltatore e in ghisa se in sede stradale e calcestruzzo se in sede marciapiede per la rete telefonica.

– OPERE ELETTRICHE: SOSTEGNI IN FERRO TUBOLARE DALMINE I sostegni, in ferro tubolare Dalmine dovranno essere installati a perfetta regola d’arte in allineamento

perfetto e a piombo e andranno posti solamente entro blocco di fondazione in calcestruzzo.I pali in ferro posti entro blocchi di fondazione andranno entro tubo di cemento di ø adeguato al palo,

fissati mediante sabbia umida ben costipata sigillando la parte superiore con un collare in malta di cemento dello spessore di cm 10.

Le profondità d’infissione dei pali saranno di volta in volta stabilite dalla direzione lavori a seconda della natura del terreno. I sostegni andranno posti per quanto possibile addossati al pozzetto.La dosatura normale media sarà di 200 kg di cemento per mc 0,80 di ghiaia lavata mista a mc 0,40 di sabbia. È vietata nel modo più assoluto l’aggiunta di acqua durante l’assestamento nei casseri. In ogni caso il costipamento del conglomerato dovrà essere fatto con massima cura ed essere proseguito fino all’eliminazione di ogni vuoto e fino a quando in superficie si sarà formato un velo d’acqua . Le riprese dei getti dovranno essere possibilmente evitate. Nel caso che si debba gettare conglomerato fresco a contatto con conglomerato che abbia già iniziato la presa, si dovrà scalpellare e pulire al velo la superficie del vecchio conglomerato per far sporgere la ghiaia ed il pietrisco.

- ARMATURE STRADALI - CORPI ILLUMINANTI E LORO POSA IN OPERATutte le armature dovranno essere in fusione di alluminio con attacco ad innesto su sbraccio orizzontale

se di tipo stradale altrimenti con attacco a innesto verticale per i lampioni e comunque secondo quanto previito nelle rispettive voci di elenco in rispetto della norme vigenti.

Tutte dovranno essere provviste di ampio alloggio portareattori, rifasati e completamente stagne.Tutte le parti metalliche dovranno essere colorite previo trattamento di fosfatizzazione o di

anodizzazione per l’alluminio e tutte le viterie dovranno essere in ottone o acciao zincato.

– TUBATURE PER CAVI ELETTRICI Saranno poste in opera, previa regolarizzazione del piano di scavo, su letto di sabbia di spessore

minimo cm 5. Nella posa in opera si dovrà dare alla tubazione una pendenza da pozzetto a pozzetto in modo da scaricare in questi le eventuali infiltrazioni d’acqua. Le giunzioni fra i tubi e il collegamento dei tubi con i pozzetti saranno eseguite mediante adatte sigillature.

– EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI PER ARMATUREIl collegamento tra i reattori e i bulbi fluorescenti dovrà essere eseguito con filo di rame isolato in

Biplasto antifiamma a 600 V, di sezione non inferiore a 1,5 mq curando particolarmente l’isolamento tra i conduttori e tra questi e la messa metallica. Gli equipaggiamenti saranno posti in opera comprensivi di tutti gli oneri di cui alla voce di tariffa.

I condensatori di rifasamento dovranno avere i valori previsti nell’allegato descrittivo dimopere elettriche.

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I reattori dovranno in particolare avere il nucleo magnetico a due colonne con lamelle incrociate in lamiero siliceo spessore 0,5 m e cifra di perdita 2,5 W/kg. Gli avvolgimenti dovranno essere in filo di rame isolato con smalto sintetico e fra strato e strato dovrà essere interposta una carta dello spessore di mm 0,05; il corpo del reattore dovrà essere trattato con vernice polimerizzante; difeso da colotte metalliche areate e provvisto di alette di fissaggio. Le perdite dei reattori non dovranno essere superiori ai seguenti valori per un funzionamento con tensione normale in rete 220 V a frequenza 50 Hz.

— Per lampade a scarica in vapori di mercurio da 125 W 10 W.Le prove per le perdite, verranno fatte prelevando a caso su ogni partita di 50 reattori, 6 reattori. Se il

valore medio della prova rimarrà contenuto in una percentuale del +5% la partita verrà accettata, altrimenti tutta la partita verrà respinta.

– MESSA A TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALII paletti per la messa a terra dei sostegni dovranno essere infissi nel terreno almeno a 50 cm dal blocco

e la sommità del paletto dovrà risultare affondata a non meno di ml 0,80 sotto il piano di campagna.Le superfici di contatto dovranno essere accuratamente ripulite, in modo da eliminare ogni traccia di

ruggine vernice, zincate, a freddo se in ferro ed ingrassate con vaselina prima del serraggio.Il collegamento equipotenziale tra pali e puntazze sarà eseguito con corda di rame nudo sez. 35 mq.

infilata entro le tubazioni in pvc già occupate da cavo di linea.In ogni pozzetto di illuminazione pubblica, il collegamento tra il bullone di messa a terra dei pali, il

dispersore angolare e il capo di ogni collegamento equipotenziale, verrà fatto con corda di rame di 35 mq uscente dal pozzetto attraverso un tubo flessibile ø 20 da sistemare durante il getto.

Il nodo dei tre capi dovrà essere realizzato con una morsettiera in bronzo di opportuna dimensione e ingrassata di vaselina.

Nell’esecuzione dei lavori l'impresa è tenuta ad osservare scrupolosamente, oltre alle indicazioni del progetto, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti vigenti anche se di carattere eccezionale e contingente o locale, anche se entrate in vigore dopo la stipulazione del contratto, qualunque sia l'Autorità emanante ed il campo di applicazione.L'impresa dovrà rispettare le prescrizioni degli Enti preposti al controllo degli impianti nella zona in cui i lavori dovranno essere effettuati (ISPESL, USL, VV.FF, ENEL, ecc.), nonché osservare tutte le prescrizioni della legislazione e normativa tecnica.

– GIUNZIONE DEI CAVIL’esecuzione di ciascun giunto deve essere condotta a termine senza interruzione di lavoro; qualora

per qualsiasi causa ciò non sia possibile, si deve, durante le brevi sospensioni, fasciare accuratamente le fasi con nastro impermeabile onde evitare l’entrata di umidità nell’interno del cavo. Durante le eventuali sospensioni notturne, I’Appaltatore deve chiudere provvisoriamente il cavo dello spezzone mediante fasciatura con nastri adesivi od equivalenti se trattasi di cavi di plastica; tali provvedimenti devono essere presi anche durante eventuali forzate sospensioni diurne ogni qualvolta vi sia dubbio sulla stabilità delle condizioni atmosferiche. Tutte le operazioni di cui sopra, sono comprese nei compensi dei prezzi allegati.

Nei giunti fra cavi in plastica, al di sopra della fasciatura con nastri di polietilene si deve ripristinare, con uno strato di plastica liquida tale da rendere la giunzione completamente impermeabile all’acqua.

- PARTE QUINTA -

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

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– DISPOSIZIONI GENERALIL’Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di

farsi rappresentare da persona a ciò delegata.L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l’iniziativa per invitare la direzione dei lavori a

provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, I’Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in base ad elemeni noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantità verranno misurate con sistema geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme:

a) Movimenti di materieLa misura dei movimenti di materie risulterà dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le sezioni

di consegna e le sezioni di scavo effettuato.b) TubazioniSaranno valutate a metro lineare sull’asse con la detrazione dei pozzetti attraversati.c) Lavori in genereSaranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per

superfici superiori a 1 mq e volumi superiori a mc 0,20, salvo diversa precisazione.

– MOVIMENTI DELLE MATERIEa) Norme generaliI movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i getti

delle fondazioni saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili rilevati.Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto b).Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi di

elenco secondo le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione saranno valutati a pareti verticali, con la base pari a quella delle relative murature sul piano di imposta, anche nel caso in cui sia ammesso lo scavo con pareti a scarpa.

Ove negli scavi e nei rilevati l’impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi eccedenti non saranno comunque conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di accettare lo stato di fatto, ovvero di obbligare l’impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori in terra o murati che si rendessero necessari per assicurare la funzionalità dell’opera a proprio giudizio insindacabile.

Nel prezzo degli scavi è compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa educazione (acqua di fognatura compresa) e per le opere provisionali di difesa delle acque stesse; per l’esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondità di materie ed anche melmose; per il carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito provvisorio, e la ripresa e sistemazione a rinterro, del materiale di risulta che non fosse possibile disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e l’accatastamento del materiale reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le sbadacchiature e i puntellamenti che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i manufatti inutili indicati dalla direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto funzionamento in corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili rinvenuti negli scavi, per le soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e veicolare con le conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.

b) Norme di valutazioneLa larghezza delle fosse per i manufatti in c.c.a. semplice od armato, gettati in opera o prefabbricati

(pozzi di ispezione di incrocio, salti di fondo, fondazioni ecc.) sarà considerata pari alla larghezza di progetto del manufatto (massimo ingombro).

Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente qualora lo scavo non sia incluso nel prezzo) sarà computata a pareti verticali con la larghezza della sezione di scavo pari alla larghezza della sagoma esterna di progetto della condotta di cm 20 per parte.

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– POZZETTII pozzetti di ispezione, di incrocio, o per salti gettati in opera verranno valutati a ml, come dai disegni di

progetto o da disposizioni della direzione lavori.I pozzetti sifonati verranno valutati a corpo.Nei rispettivi prezzi di elenco s’intendono compensati gli stampi di ogni forma, le centine, i casseri e

casseforme per il contenimento del calcestruzzo; le armature di legno di ogni sorta a sostegno delle centine di cassoni, i palchi provvisori di servizio e l’innalzamento dei materiali.

– OPERE DIVERSEa) Murature in genereTutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure prese sul

vivo dei muri esclusi, cioè gli intonaci, e dedotti i vani di luce maggiori di mq 1,00.b) Riempimenti di pietrame a seccoIl riempimento a ridosso di murature per drenaggi e vespai, ecc. con pietrame secco, sarà valutato a mc

per il volume effettivo in opera.c) Calcestruzzi di gettoSaranno pagati in genere a mc, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che sarà pagato a

parte a kg sia che si tratti di getti per fondazioni, che per murature.Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati sono sempre compresi tutti gli oneri dei casseri, stampi,

casseforme e cassette, le armature in legname, i palchi di servizio, nonché la posa in opera a qualunque altezza e profondità.

d) IntonaciSaranno valutati a mq sia a superficie piana che a superficie curva, in funzione della superficie effettiva

dei muri intonacati, senza tener conto di rientranze e sporgenze inferiori a cm 10.e) DemolizioniI prezzi si applicano al volume effettivo delle murature da demolire e comprenderanno tutti gli oneri di

sbadacchiature, puntellamenti ecc.f) Conglomerati bituminosi, strati di collegamento e di usuraI conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di collegamento o per il tappeto di usura,

verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori indicati nei singoli prezzi.Nei relativi prezzi a mq o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del legante

secondo le formule accettate o prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la mano d’opera, I’attrezzatura e quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Non verranno fatte detrazioni per le aree occupate dai pozzetti stradali, da caditoie e chiusini di fognature ed acque.

g) Lavori in ferro e ghisaTutti i lavori in ferro o ghisa saranno in genere valutati a peso, con pesatura diretta fatta in

contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, con stesura del verbale di pesatura incluse la messa in opera a due mani di verniciatura o coloritura su base di preparazione in minio.

Per il tondino di cemento armato si misureranno le lunghezze effettivamente poste in opera non tenendo conto delle giunzioni e sovrapposizioni e si adotteranno i pesi unitari riportati, per i diversi diametri, dal manuale dell’ingegnere.

h) Segnaletica orizzontaleIl lavoro verrà valutato come segue:— per la segnaletica orizzontale di nuovo impianto s’intende il lavoro completo di tracciatura e

verniciatura, mentre per il ripasso solo la verniciatura esclusa la tracciatura;— le strisce continue e tratteggiate da cm 12 vengono computate a ml. sullo sviluppo totale;— le misurazioni vengono eseguite a mq per gli altri segni, secondo la superficie effettiva delle

segnalazioni, ad eccezione di:1) scritte misurate secondo il rettangolo che circoscrive la lettera;2) frecce misurate secondo il rettangolo che circoscrive la figura;3) zebrature non pedonali misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro.i) Cavi sotterranei

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Verranno misurati a ml seguendo il tracciato e lungo l’asse dello scavo. Nel prezzo indicato nell’allegato elenco sono state considerate le maggiori lunghezze per gli sprechi.

Nel prezzo è pure compresa la nastratura delle derivazioni con nastro Keps o Schotch polivinilico e sopra la nastratura verranno dati due strati di plastica liquida.

I) SostegniLa posa dei sostegni armature di equipaggiamenti elettrici, di pozzetti, sarà valutata a numero. Nel

prezzo delle singole voci è compreso l’onere del trasporto dei materiali al posto di impiego, siano essi forniti dall’Appaltatore o dall’Amministrazione appaltante presso i propri magazzini. La formazione della messa a terra sarà compresa nel prezzo della posta dei sostegni.

L’impresa è responsabile degli eventuali guasti dei materiali stessi che si verificassero dopo la consegna, che s’intende effettuare nei luoghi sopra indicati.

m) Scatole e cassette di derivazione per scaviNei prezzi di posa in opera delle cassette di derivazione su strutture di acciaio o su strutture murarie di

qualsiasi tipo sono compresi e compensati i seguenti oneri e prestazioni:1) esecuzione dei fori di fissaggio necessari;2) F.p.o. di tutti gli accessori necessari per il fissaggio della cassetta alle strutture e quindi, dadi, chiodi,

perni, ecc.;3) eventuali lavori di adattamento della cassetta per ottenere la posa in opera di tutti i materiali

necessari per collegare i cavi alle cassette stesse e pertanto non verranno contabilizzati a parte, essendo compresi nei prezzi in appresso indicati, capicorda, morsetti, bocchettoni di ingresso, od altro che potesse occorrere o fosse richiesto dalla direzione lavori per ottenere la posa in opera di dette cassette a perfetta regola d’arte. La contabilizzazione verrà fatta a numero posto in opera.

n) Armature ed equipaggiamenti elettriciNei prezzi di posa e fornitura delle armature illuminanti è compreso e compensato:1) la fornitura e posa di tutti i materiali accessori necessari per eseguire il montaggio della lampada,

portalampada, alimentatore, reattore, e condensatori nell’interno dell’armatura a piè d’opera;2) tutte le prestazioni necessarie per eseguire le prove di funzionamento e regolazione del complesso

illuminante sia a piè d’opera sia in opera;3) tutte le prestazioni necessarie per la fornitura di tutti gli attrezzi quali scale, bilancini, ecc. occorrenti

per la posa in opera di tutte le apparecchiature (lampada, porta lampada, alimentatore) ecc.o) CameretteLe camerette d’ispezione verranno valutate a ml di altezza netta misurata dalla quota del piano di

scorrimento del liquame al piano di posa della boccaperta in ghisa.Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si farà riferimento alle

prescrizioni di cui al relativo prezzo unitario di tariffa.

– PRESTAZIONI DL MANODOPERA IN ECONOMIALe prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per

lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori.

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima e determinati sulla base dei costi rilevati periodicamente e pubblicati a cura del Genio civile della provincia in cui i lavori hanno luogo. Detti costi saranno aumentati del 13% per spese generali e del 10% per utili impresa. Alla percentuale per spese generali e utili si applicherà il rialzo od il ribasso contrattuale.

– MATERIALI A PIÈ D’OPERA, TRASPORTI E NOLII prezzi di elenco per i materiali a piè d’opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con l’incremento per

spese generali ed utili impresa di cui all’articolo precedente e previa deduzione del ribasso contrattuale solo:— alle forniture dei materiali che l’Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della direzione lavori, come ad

esempio somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghiaia o pietrisco da impiegarsi nei ritombamenti in sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture di materiali attinenti ai lavori a misura che l’Amministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva;

— alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d’ufficio o nel caso di rescissione coattiva o scioglimento del contratto;

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Page 65: LAVORI - Sito Ufficiale del Comune di Pescara - : … › UserFiles › utenti › File › bandi… · Web viewSaranno a carico dell’impresa le spese per rilievi, tracciamenti,

— alla valutazione dei materiali per l’accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto;

— alla valutazione delle provviste a piè d’opera che dovessero venir rilevate dall’Amministrazione quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero più trovare impiego nei lavori;

— alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d’opera dati “a caldo” per l’esecuzione di lavori in economia diretta.

I detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andrà applicato il rialzo od il ribasso contrattuale.

Nei prezzi di materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a piè d’opera pronti per il loro impiego; in quelli dei trasporti e dei noli è compresa la retribuzione del conduttore e tutte le spese di ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.

STRATO DI USURAI conglomerati bituminosi, per il tappeto di usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita e

secondo gli spessori previsti negli elaborati progettuali a compattazione avvenuta.Dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il Direttore dei lavori, ai fini della contabilizzazione

dell’opera, dovrà eseguire dei singoli rilevamenti, ovvero dovrà procedere al prelievo di carote (in numero pari a 3 o 4) per ogni sezione stradale prescelta, e la media degli spessori di posa dei predetti prelievi risulterà lo spessore di calcolo del singolo rilevamento.

Il numero e l’ubicazione delle sezioni stradali saranno indicati a insindacabile giudizio dalla Direzione lavori.

Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera è superiore a quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione lavori non verranno riconosciuti in sede di contabilità dei lavori stessi.

I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l’acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell’Impresario. Ovvero nella voce di elenco dei conglomerati bituminosi sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche della «Sovrastruttura Stradale».

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