LAVORI in QUOTA - artigiani.tn.it 1 dott. Matteo Bettega -dott. Paolo Ducati Lunedì 27 febbraio...

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1 dott. Matteo Bettega - dott. Paolo Ducati Lunedì 27 febbraio 2012 LAVORI in QUOTA Decreto Legislativo n. 81/2008; i lavoratori autonomi devono: utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) , ai fini della sicurezza. Lavoratori autonomi

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dott. Matteo Bettega - dott. Paolo Ducati Lunedì 27 febbraio 2012

LAVORI in QUOTA

Decreto Legislativo n. 81/2008; i lavoratori autonomi devono:

� utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cuial Titolo III;� munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed utilizzarliconformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;� munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata difotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loroprestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività inregime di appalto o subappalto.

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri siadeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione deilavori (CSE) , ai fini della sicurezza.

Lavoratori autonomi

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Lavoratori autonomi

Come si accerta, in cantiere, la presenza del lavoratore autonomo(titolare degli obblighi di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n.81/2008):

� l’attività professionale della persona fisica contribuisce allarealizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione (art. 89 c.1lett. d), D.Lgs. n.81/2008);

� il contratto d’opera prevede l’obbligo a compiere verso uncorrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentementeproprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti delcommittente (art. 2222 del c.c.).

L’autonomia operativa dell’imprenditore individuale può risultare dallasottoscrizione di un contratto di appalto/subappalto se impresaindividuale o contratto d’ opera se lavoratore autonomo.Dal contratto deve emergere la capacità del prestatore d’opera disvolgere i lavori oggetto dell’appalto con utilizzo di propria attrezzaturae materiali, e che per lo svolgimento di detta prestazione non vi siacommistione lavorativa con altro personale presente in cantiere.

Elementi sintomatici di subordinazione:• prestazione svolta secondo un orario di lavoro prestabilito;• esecuzione delle proprie prestazioni nei cantieri nei confronti dellostesso soggetto,• utilizzo delle attrezzature di altro soggetto senza particolari titolicontrattuali (noleggio a freddo).

Lavoratori autonomi

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Formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008. Totale 16 ore (agg. quinquennale 6 ore).

Formazione generale (4 ore) per tutti i settori: � concetti di rischio� danno� prevenzione� protezione� organizzazione della prevenzione aziendale� diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali� organi di vigilanza, controllo e assistenza

Formazione specifica (12 ore) per settori della classe rischio alto-edilizia-.

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 c.2 del D.Lgs. n.

81/2008 di data 21 dicembre 2011

D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81

Articolo 107

“lavoro in quota: attività lavorativa che espone il

lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m. rispetto ad

un piano stabile”.

2 m

etri

RISCHIO di CADUTA dall’ALTO

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Ancoraggi permanenti sulle coperture

(L.P. 9 febbraio 2007, n.3)e Sistemi anticaduta

Lavori di costruzione o ristrutturazione

Lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture

(rischi residui)

Lavoro in quota:

Obblighi normativi

Misure di protezionecollettiva (opere provvisionali,impalcati,ponteggi, parapetti,

reti, ecc.)

“Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall’alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture”.

LEGGE PROVINCIALE

9 febbraio 2007, n. 3

Prevenzione delle cadute dall’alto e

promozione della sicurezza sul lavoro(approvata dal Consiglio provinciale di Trento il 6 febbraio 2007)

(Pubblicata sul B.U. 20/02/2007 n. 8 in vigore dal 07/03/2007)

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Persone referenti:Committente dei lavori: - proprietario dell'immobile

- amministratore condominiale

oppure in cantiere: - committente dei lavori

- CSP-CSE

- datore di lavoro dell’Impresa Affidataria

Documentazione da richiedere/visionare:- fascicolo del fabbricato;

- dichiarazione di conformità dell’installatore dei dispositivi di ancoraggio;

- manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/oganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;

- documentazione attestante gli interventi di revisione programmata e di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio.

oppure in cantiere: - Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

- Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell’impresa affidataria

Valutazioni da effettuare:- identificare i possibili percorsi effettuabili;

- definire la zona di lavoro;

- scegliere i dispositivi a cui si deve agganciare l’operatore per raggiungere lazona. Nel caso in cui la zona di accesso al tetto sia distante dal punto di lavoro,il percorso per raggiungere quest’ultimo deve essere protetto dai rischi dicaduta dall’alto (installazione di ponteggi e/o parapetti) o deve avveniresempre con l’utilizzo di DPI.

- valutare se vi è la necessità di mettere in opera delle misure di prevenzionecollettive (installazione di ponteggi e/o parapetti);

- segregazione della zona sottostante l’area di lavoro (pericolo caduta materialeed attrezzature);

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I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esternie devono consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili e dimateriali in condizioni di sicurezza.

Accesso dall’interno: prevede l’utilizzo di abbaino o di lucernariotale da garantire un agevole passaggio di persone e di attrezzature.

ACCESSO alla COPERTURA

I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni oesterni e devono consentire il passaggio di operatori, dei loroutensili e di materiali in condizioni di sicurezza.

Accesso dall’esterno: prevede l’utilizzo di un ponteggiometallico fisso allestito in corrispondenza della zona in cui sideve intervenire, oppure si ricorre all’uso di specificaattrezzatura (scale, trabattelli,ecc.)

Verificare la reale possibilità di posizionare le attrezzaturepreviste in presenza di: rampe inclinate, alberi, pergolati, zonad’ingresso all’edificio, ecc.

ACCESSO alla COPERTURA

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ACCESSO alla COPERTURA

Nella zona di accesso alla copertura deve essere apposta idonea cartellonistica identificativa, da cui risulti l’obbligo di utilizzo di sistemi di arresto della caduta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio. In prossimità dell’accesso alla copertura è inoltre opportuno disporre della planimetria della copertura con la dislocazione degli elementi del sistema di ancoraggio.

Percorsi per raggiungere la zona di lavoro

Valutazione sulle condizioni della copertura

� verifica e indicazione dei sovraccarichi consentiti sulla copertura;

� pericolo di sfondamento della copertura (es. tetti con zone nonpedonali,lucernari, eternit ecc.);

� assiti di chiusura dei lucernari e delle aperture presenti nel tettorealizzati con tavole da ponte e, se necessario, sostenuti contraversi di legno.

Trasporto e posizionamento del materiale della copertura

� per facilitare l’attività sulle tegole si potranno utilizzare dellepedane di stazionamento realizzate preferibilmente con assi daponteggio.

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I requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati

esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto sono specificati

nella norma tecnica UNI EN 795.

I dispositivi di ancoraggio devono essere utilizzati solocon sistemi anticaduta marcati CE, che non generino

forze maggiori di 600 daN in corrispondenza del dispositivo di ancoraggio.

Dispositivo di ancoraggio

Dispositivi di ancoraggio ai sensi della UNI EN 795-Classificazione-

La UNI EN 795 classifica i dispositivi di ancoraggio in 5

classi:

CLASSI TIPOLOGIA d’USO

classe Adistinta in: A1 e A2

classe B(dispositivi provvisori portatili)

classe C(linee di ancoraggio flessibili orizzontali)

classe D(rotaie di ancoraggio rigide orizzontali)

classe E(dispositivi a corpo morto)

FISSO

PROVVISORIOPORTATILE

FISSO

FISSO

PROVVISORIOPORTATILE

PR

OG

ET

TA

TI

IN T

AL

SE

NS

OD

AL

FAB

BR

ICA

NT

E

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� dispositivo di ancoraggio: elemento o serie di elementi ocomponenti contenente uno o più punti di ancoraggio.� punto di ancoraggio: elemento a cui il dispositivo diprotezione individuale può essere applicato dopo l’installazionedel dispositivo di ancoraggio; può essere o strutturale (fisso) omobile.� ancoraggio strutturale: elemento o elementi fissati in modopermanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivodi ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale.� punto di ancoraggio mobile: elemento mobile aggiuntivomontato sulla linea di ancoraggio o sulla rotaia di ancoraggio, acui si può applicare il dispositivo di protezione individuale.

Dispositivi di ancoraggio ai sensi della UNI EN 795-Definizioni-

Punti di ancoraggio – UNI EN 516

La UNI EN 516 si applica alle “installazioni perl’accesso al tetto”, effettuate permanentemente aparti strutturali di tetti inclinati, per stare in piedi ocamminare durante l’ispezione, la manutenzione ela riparazione delle attrezzature e/o degli impianticollocati sul tetto.

La norma non si applica alle scale permanentemente fissate sui tetti inclinati.

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Le installazioni per l’accesso ai tetti sono classificate come segue:

� Classe 1: installazioni che non devono essere usate come puntidi ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI contro lacadute dall’alto o di trattenuta;

� Classe 2: installazioni che possono essere usate come punti diancoraggio ai quali possono essere agganciati DPI contro lacadute dall’alto o di trattenuta.

Punti di ancoraggio – UNI EN 516

La UNI EN 517 si applica ai ganci di sicurezza da tetto, installatipermanentemente a parti strutturali di tetti inclinati. Tali gancisono progettati:� per il fissaggio di scale per tetti;� per il supporto di piattaforme di lavoro;e possono essere utilizzati (simultaneamente):� come punti di ancoraggio ai quali possono essere agganciati DPIcontro le cadute dall’alto o di trattenuta, se certificati in tal sensodal fabbricante.

La norma in questione non si applica alle installazioni che vengono usate esclusivamente come punti di

ancoraggio per DPI.

Punti di ancoraggio – UNI EN 517

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Le Norme UNI EN 516-517 sono Norme Armonizzate ai sensidella Direttiva CPD 89/106/CEE, pertanto il fabbricante deveprovvedere alla marcatura CE prima della messa in commercio.

Dispositivi di ancoraggio e punti di ancoraggio

Classe A, C e D Classe B e E

UNI EN 795marcatura marcatura

diverso è…

per la UNI EN 795 che è una norma condivisa, armonizzata in parte enon gode di benestare tecnico.

La GUCE C126 5/06/2009 dichiara che la compatibilità della UNI EN 795 aiR.E.S. della direttiva DPI 89/686/CEE non riguarda le classi A,C e D, mainteressa unicamente le classi B ed E le quali includono i dispositivi diancoraggio provvisori portatili e devono essere marcati CE.

Dispositivi di ancoraggio e punti di ancoraggio

UNI EN 795

LA MARCATURA

Direttiva DPI89/686/CEE

UNI EN 795

Classe B e E

TRASPORTABILE,

INSTALLABILE e

REMOVIBILE

UN DISPOSITIVO DI ANCORAGGIOo un punto di ancoraggio

Direttiva CPD89/106/CEE

Direttiva Sic. Gen. Prod.2001/95/CEE

UNI EN 516

UNI EN 517

UNI EN 795

Classe A, C e D

PERMANENTESE

dichiarato

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NORMATIVA

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEIDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE� definizioni � obbligo d’uso� requisiti dei DPI� obblighi del datore di lavoro� obblighi dei lavoratori� criteri per l’individuazione e l’uso

Norme tecniche (osservanza non obbligatoria)

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE� requisiti essenziali di sicurezza (Allegato II)� categorie di DPI� procedure di certificazione CE� organismi di controllo� attestato di certificazione CE / dichiarazione di conformità CE

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il dispositivo di protezione individuale, -DPI- è qualsiasiattrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dallavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piùrischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salutedurante il lavoro, nonché ogni complemento oaccessorio destinato a tale scopo (art.74). Ed es. guantidi protezione, calzature di sicurezza, caschi diprotezione, dispositivi contro la caduta dall’alto.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Dispositivi di protezione individuale

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Nota informativaIstruzioni per l’uso

È una sorta di “carta d’identità” del DPI nella quale sono riportati tutti glielementi necessari per l’identificazione e il corretto uso.

La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dalfabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nomee all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogniinformazione utile concernente:a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, direvisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o didisinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambitodelle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o perl'utilizzatore;b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare ilivelli o le classi di protezione dei DPI;c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi diricambio appropriati;

Nota informativaIstruzioni per l’uso

d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e icorrispondenti limiti di utilizzazione;e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei lorocomponenti;f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;g) il significato della marcaturah) se del caso, i riferimenti delle direttive applicate;i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organisminotificati che intervengono nella fase di certificazione del DPI.

La nota informativa deve essere redatta in modo preciso,comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali del paese di

destinazione del DPI (Italiano).

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EFFETTO PENDOLO

Qualora sia necessario compiere spostamenti di notevole entitàdal punto di ancoraggio è fondamentale valutare attentamente ipericoli dovuti ad un probabile effetto pendolo, in quanto nelcaso di caduta, la lunghezza del cordino, provoca una cadutadella persona secondo una traiettoria circolare che ha comecentro di rotazione il punto di ancoraggio, oppure un altro puntodi rinvio diverso dal punto di ancoraggio.

TIRANTE d’ARIA

In un sistema di arresto caduta, un elemento importante davalutare è il tirante d’aria, definito anche “distanza libera dicaduta”.

Tirante d’aria : misura l’altezza dello spazio libero da ostacolinecessario al di sotto di un lavoratore, per arrestarne la cadutain condizioni di sicurezza tramite un sistema ad assorbimento dienergia cinetica.

Tale spazio libero dipenderà dal tipo di sistema di arrestocaduta impiegato.È opportuno, per avere sempre un corretto T.A., che il punto diancoraggio venga collocato al di sopra del punto di ancoraggiodell’imbracatura.

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I connettori (moschettoni) utilizzati come componenti dei sistemi anticaduta,conformi alla norma tecnica UNI EN 362:2005 (o alla norma EN 12275-Qcollegamento non apribile).Caratteristiche:� resistere ad una prova statica di 15kN (c.a. 1500 kg);� non deve presentare bordi a spigoli vivo o ruvidi che potrebbero tagliare,consumare o danneggiare in altro modo le corde o le cinghie o causare lesioniall’utilizzatore.

Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- anticaduta (III^cat.)

Connettori

� l’apertura involontaria dei ganci e dei moschettoni deve essereevitata con chiusura automatica e bloccaggio automatico, o manuale,e si devono aprire solo con almeno due movimenti manualiconsecutivi e intenzionali.

Connettore girevole applicato su dispositivi retrattili con segnalatore di caduta

Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- anticaduta (III^cat.)

Connettori

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I cordini utilizzati come elementi di collegamento o comecomponenti nei sistemi di arresto caduta specificati nella normatecnica UNI EN 363:2003, conformi alla norma tecnica UNI EN354:2003 e UNI EN 358:2001, sono gli elementi di collegamentotra l’imbracatura per il corpo e un adatto punto di ancoraggio, siafisso che scorrevole su guide rigide o flessibili.

� Il cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, una fune metallica, una cinghia o una catena.

� Il cordino può essere provvisto di un dispositivo di regolazioneper variarne la lunghezza.

� La lunghezza di un cordino fisso o regolabile che comprende l’assorbitore di energia, se applicabile, e i terminali, per esempio connettori o anelli, non deve essere maggiore di 2 m.

Un cordino senza un assorbitore di energia non deve essere utilizzato in o come un sistema di arresto caduta.

Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- anticaduta (III^categoria)

Cordini

Le imbracature per il corpo,conformi alla norma tecnica UNIEN 361:2003 sono utilizzate neisistemi di arresto cadutaspecificati nella norma tecnica UNIEN 363:2003.

L’imbracatura per il corpo puòcomprendere cinghie, accessori,fibbie o altri elementi disposti emontati opportunamente persostenere tutto il corpo di unapersona e tenerla durante lacaduta e dopo l’arresto dellacaduta.

Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- anticaduta (III^cat.)

Imbracatura anticaduta

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Costituisce l’elemento di presa del corpo dell’operatore e nedeve garantire l’arresto in condizioni di sicurezza in caso dicaduta e il successivo sostegno in sospensione.

Deve avere bretelle adeguate ai movimenti che deve farel’operatore e cosciali di adeguate dimensioni e imbottiti,confortevoli, con attacchi anticaduta anteriore sternale e/oposteriore dorsale, in base alla valutazione dei rischi.

Deve avere incorporata una cintura di posizionamentocomoda, per garantire un adeguato sostegno e trattenutanelle operazioni di lavoro, con attacchi sia laterali checentrale addominale. Può avere un sedile incorporato neicosciali, nel caso di uso per lunghe operazioni di sospensione.

Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- anticaduta (III^cat.)

Imbracatura anticaduta

� Imbracatura anticaduta (UNI EN 361)

� Imbracatura anticaduta completa di cintura di posizionamento (UNI

EN 358 UNI EN 361)

� Cintura di posizionamento (UNI EN 358)

� Imbracatura per lavori in sospensione (UNI EN 358 ,UNI EN 361, UNI

EN 813)

Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- anticaduta (III^cat.)

Imbracatura anticaduta

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L’assorbitore di energia è l’elemento o componente di un sistema diarresto caduta progettato per disperdere l’energia cinetica sviluppatasinel corso di una caduta dall’alto e deve essere progettato secondo lanorma tecnica UNI EN 363:2003 e conforme alla norma tecnica UNI EN355:2003.Esistono assorbitori di energia come componenti di un sistema di arrestocaduta o assorbitori di energia incorporati in un cordino, in questo caso ilcordino deve essere conforme alla norma tecnica UNI EN 354, oppureassorbitori di energia integrati all’imbracatura per il corpo.

Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- anticaduta (III^cat.)

Assorbitore di energia

La norma EN 355 stabilisceche una persona che cadenon deve subire una forzafrenante di oltre 600 daN ela norma EN 795 che gliancoraggi della Linea di Vitadevono resistere ad almeno1000 daN per tre minuti icomponenti vengonosottoposti ad una prova diresistenza dinamica.

Lunghezza dopouna caduta

Lunghezza prima

di una caduta

Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- anticaduta (III^cat.)

Assorbitore di energia

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I dispositivi anticaduta di tipo retrattile utilizzati nei sistemianticaduta previsti dalla norma tecnica UNI EN 363 devono essereconformi alla norma tecnica UNI EN 360.

Tale dispositivo anticaduta è dotato di funzione autobloccante e disistema automatico di tensione e di richiamo del cordino.Il dispositivo di dissipazione d’energia può essere incorporatonell’involucro stesso oppure incorporato nella parte terminale delcordino retrattile.

Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- anticaduta (III^categoria)

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

I dispositivi anticaduta retrattili possiedono alcunecaratteristiche che è importante porre in evidenza al fine dipoterli utilizzare correttamente:

� lunghezza del cordino (può variare da 4 m. a 30 m. per icordini in acciaio, e da 2 m. ai 30 m. per i cordini in fibratessile);

� distanza di arresto (altrimenti denominata distanza difrenata) e Tirante d’Aria -TA-;

� forza di arresto (frenante) non può essere superiore a 600daN (punto 4.5 UNI EN 360:2003);

� La forza di richiamo esercitata sul cordino permette unavelocità di spostamento di 2 m/s (velocità di una persona checammina normalmente).

Dispositivi di Protezione Individuale -DPI- anticaduta (III^categoria)

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile