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L’uso consapevole di internet e dei social network normativa di riferimento e forme di tutela

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L’uso consapevole di internet e dei social

network

normativa di riferimento e forme di tutela

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Indice❏ Introduzione❏ Norme per la tutela e il contrasto dei crimini informatici❏ La Polizia Postale e delle Comunicazioni❏ 1.Postare immagini altrui: privacy, diritto d’autore e diritto all’immagine❏ 2. Reato di ingiuria e diffamazione con strumenti telematici❏ 3. Sostituzione di persona/furto d’identità❏ Consigli della Polizia Postale per un corretto uso dei social network❏ Glossario

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IntroduzioneL’uso di internet e dei social network ha consentito nuove forme di comunicazione e socializzazione ma, allo stesso tempo, anche il diffondersi di nuove tipologie di reato definiti “crimini informatici”.

Usi scorretti di internet che consistono, ad esempio, nella pubblicazione di immagini altrui senza il consenso e, più in generale, nel trattamento illecito di dati personali per trarne un profitto o per arrecare un danno, pongono a rischio tutti gli utenti della rete.

I giovani, in particolare, possono diventare facili vittime di abusi (furto d’identità, pedopornografia, adescamento di minori, cyberbullismo), ma anche inconsapevoli responsabili di comportamenti denigratori nei confronti dei coetanei.

La facilità d’uso e l’inadeguatezza delle misure di sicurezza offerte da coloro che gestiscono i social network, non consentono di tutelarsi efficacemente e rapidamente per bloccare, ad esempio, la diffusione di immagini e testi offensivi per la propria reputazione sociale.

Le caratteristiche dei social network, inoltre, agevolano il diffondersi di comportamenti scorretti, perché consentono atteggiamenti di leggerezza e falsano la percezione circa la legittimità di attività che rendono possibili.

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IntroduzioneAd esempio, la possibilità di “taggare”* le immagini, attività abilitata dai social e ritenuta “normale”, configura un abuso nell’utilizzo dell’immagine altrui, in quanto realizza il riconoscimento automatico di una persona senza il suo consenso**.

L’estrema facilità di esecuzione delle attività sui social network spinge a credere che non ci sia niente di male a rendere pubbliche immagini e informazioni di altri senza alcuna autorizzazione preventiva (consenso espresso).

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*I tag (la parola inglese “tag” significa “etichetta, identificatore”, “taggare” quindi significa “contrassegnre”, “etichettare”) servono per consentire la ricerca di

informazioni nel web tramite i motori di ricerca.

Nei social network come Facebook questo termine assume un significato in parte diverso: “taggare” una foto o un video significa segnalare l’identità di quella

persona inserendo il suo nome e cognome, e indicare che è presente nei nostri contatti. Quando tagghiamo una foto creiamo un collegamento tra questa

immagine e il profilo della persona ritratta, inserito in un’altra pagina, che contiene le sue informazioni personali. La foto viene anche pubblicata

automaticamente nella bacheca della persona taggata senza che questa lo abbia richiesto.

**art. 10 codice civile, Abuso dell’immagine altrui

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Norme per la tutela e il contrasto dei crimini informatici

I social network inoltre sono una miniera di dati privati facilmente disponibili per i ladri d’identità, i cacciatori di password e codici bancari, i diffusori di spam e virus.

L’ordinamento italiano prevede una serie di norme per la tutela e il contrasto di reati e illeciti informatici, che indicheremo nel dettaglio nelle prossime pagine.

Il fenomeno che più da vicino coinvolge giovani utenti, in particolare di età compresa fra i dodici e i quattordici anni, è il cyberbullismo (anche definito come bullismo on line, bullismo virtuale).

Il disegno di legge n. 1261, ancora in fase di approvazione, che riguarda questo fenomeno definisce il cyberbullismo come “ qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e qualunque forma di furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.” (art. 1, comma 2).

Questi comportamenti elencati violano l’art. 2* e l’art. 3** della Costituzione, in quanto lesivi della dignità della persona e del dovere di solidarietà. I criteri di elezione delle vittime di cyberbullismo (l’aspetto esteriore, la timidezza,

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Norme per la tutela e il contrasto dei crimini informaticile preferenze sessuali, la classe sociale, l’essere straniero) concretizzano una grave violazione dei principi dell’art. 3 in quanto si configurano come forme di discriminazione e mettono gravemente in pericolo il pieno sviluppo della persona e la sua salute psicofisica (art. 32 Cost.***). Inoltre, il furto di e-mail, l’utilizzo di account e password altrui sono azioni che si pongono in contrasto con il principio costituzionale che tutela la segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.****) anche quando si tratta di posta elettronica.

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* Art. 2. Cost.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’

adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

** Art. 3. Cost.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di

condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

*** Art. 32. Cost.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,[…]

**** Art. 15. Cost.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

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Norme per la tutela e il contrasto dei crimini informaticiGli episodi di bullismo virtuale possono essere anche più dolorosi rispetto a quelli reali, perché immagini o post offensivi e denigratori pubblicati in rete hanno una diffusione immediata che non si cancella nel tempo. Ciò può spingere le giovani vittime all’isolamento sociale, a forme di depressione e prostrazione psicologica tali da indurre anche al suicidio.

Una volta individuata la vittima, varie possono essere le modalità che concretizzano comportamenti aggressivi*:

● furto di e-mail, profili, o messaggi privati per poi renderli pubblici; ● invio di sms/mms/email aggressivi e minacciosi;● creazione su un social network di gruppi “contro” qualcuno;● diffusione di immagini denigratorie o intime senza il consenso della vittima; ● diffusione di notizie false sul conto di qualcuno;● furto dell’identità digitale.

Il fatto che siano comportamenti virtuali “a portata di un click” deresponsabilizza chi li attua e limita fortemente la percezione della gravità dei danni che possono provocare.

*Disegno di legge n. 1261, pagina 3, Atti parlamentari, Senato della Repubblica (ultima consultazione 25/01/2016)

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La Polizia Postale e delle ComunicazioniLa facilità di accesso alle pagine degli utenti dei social network, che contengono miniere di informazioni personali, rende tutto molto semplice per i ladri di identità e i cacciatori di dati bancari.

L’autorità che si occupa della prevenzione e del contrasto della criminalità informatica è la Polizia Postale e delle Comunicazioni*.

Questo indirizzo https://www.commissariatodips.it/approfondimenti.html fornisce informazioni, approfondimenti e consigli molto utili per la prevenzione e la tutela rispetto ai crimini informatici.

Inoltre la Polizia Postale offre anche un servizio di consulenza per informare e valutare insieme alla vittima se e come sporgere denuncia.

L’identikit del cyberbullo per la Polizia Postale é quella di un bravo studente, di età compresa tra i 10 e i 16 anni, con una competenza informatica superiore alla media, incapace di valutare la gravità delle azioni compiute on line, azioni che non avrebbe mai posto in essere nella vita reale.

*Per informazioni più generali sul corpo della Polizia Postale controllare questo link: http://www.poliziadistato.it/articolo/23393-Polizia_postale_e_delle_comunicazioni/

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La Polizia Postale e delle Comunicazioni: indicazioni

La polizia indica tra i comportamenti illeciti più frequenti la sostituzione di persona (virtuale):

I ragazzi si conoscono tra i banchi di scuola o nella palestra del pomeriggio. Tramite il click del mouse, si sostituiscono ai compagni di classe più timidi sui social network, a nome di altri diffondono immagini e informazioni riservate tramite mms sui telefonini, raccontano particolari personali o dichiarano disponibilità sessuali a nome delle compagne [...] https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo.html

Questo link https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberstalking/consigli.htmlfornisce indicazioni preziose per evitare di divenire oggetto di cyberstalking*, ma sono molto utili anche per prevenire altre violazioni, in particolare il trattamento illecito dei propri dati e il cyberbullismo.

Ne riportiamo una selezione di seguito:

1. Quando apri un profilo sui social network limita al minimo le informazioni visibili a tutti che ti riguardano: non pubblicare il tuo indirizzo, il tuo luogo di lavoro, i luoghi di svago solitamente frequentati.

2. Imposta le regole di tutela della tua privacy sui social network consentendo solo a persone da te autorizzate l’accesso ai contenuti della tua bacheca, alle immagini e ai video caricati sulla tua pagina.

*Il cyberstalking si configura come comportamento persecutorio attuato mediante strumenti telematici.

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La Polizia Postale e delle Comunicazioni: approfondimenti normativiQuesta pagina del sito della Polizia Postale: https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/social-network/approfondimenti-normativi.html

fornisce indicazioni precise circa gli illeciti e i crimini informatici più frequenti e riporta e i riferimenti normativi per la tutela e il contrasto di questi reati.

Ne riportiamo di seguito i contenuti rispetto:

1. alla pubblicazione di immagini altrui;

2. al reato di ingiuria e diffamazione;

3. al furto d’identità o sostituzione di persona.

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1.Postare immagini altrui: il diritto all’immagineLa Legge sulla protezione del diritto d’autore1 e il codice civile2, stabiliscono che è possibile pubblicare immagini altrui solo se chi vi è ritratto ha precedentemente dato il proprio consenso alla pubblicazione; questa regola vale per qualunque tipo di diffusione al pubblico, quindi anche per le pubblicazioni on line.

Non è necessario chiedere il consenso nei casi seguenti3:- se la persona è nota al pubblico (ad es. un famoso cantante);- se ricopre un ufficio pubblico (ad es. il Presidente del Consiglio);- se l’immagine si riferisce ad avvenimenti o cerimonie di pubblico interesse che si sono svolte in pubblico;- se la pubblicazione dell’immagine ha finalità scientifiche, culturali, didattiche o di giustizia e polizia.

Se le immagini ritraggano un minore, è necessario il consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà.

1Legge n. 633/1941, art. 96 2 art. 10 codice civile3Legge n. 633/1941, art. 97

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Pubblicazioni illecite

L’articolo 101 del codice civile prevede che nel caso in cui un privato pubblichi un’immagine altrui senza il consenso di chi vi è ritratto, commette un illecito di natura esclusivamente civile. L’interessato può chiedere all’autorità giudiziaria di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio on line la rimozione immediata delle immagini o dei video.Se la pubblicazione ha provocato un danno alla reputazione o al decoro della persona ritratta (quindi un danno morale) si può chiedere il risarcimento del danno.

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1art. 10 codice civile: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta, o pubblicata fuori dai casi in cui l’

esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti

congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.”

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Legge sulla tutela della privacyIn base alla Legge sulla tutela della privacy (da ora in poi L. n. 196/2003), l’immagine di un soggetto è considerata “dato personale”. Il titolare del trattamento1 dei dati (ad es. il gestore di un social network) ha l’obbligo di informare preventivamente l’interessato che il suo dato (immagine fotografica) potrà formare oggetto di trattamento. In questo modo l’interessato ha la possibilità di ottenere in qualsiasi momento l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione del dato trattato.2

Reato di trattamento illecito dei datiSempre in base alla Legge sulla privacy, chi pubblica immagini altrui senza il consenso per trarne profitto per sé o per altri, o per recare un danno, risponde del reato di trattamento illecito dei dati e può essere punito con la reclusione fino a tre anni.3………………………………………………………………………...

1L’art. 4 della Legge n.196/2003 definisce “trattamento” qualunque operazione concernente l’utilizzo di dati, come la raccolta, la registrazione, la conservazione,

la modificazione, l’estrazione, il raffronto, la cancellazione.

I dati possono essere:

a) “personali” quando consistono in qualunque informazione relativa ad una persona;

b) “identificativi”, sono dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;

c) “sensibili” sono dati personali che rivelano l’origine razziale, le convinzioni religiose e le opinioni politiche, ma anche lo stato di salute e la vita sessuale di una

persona.2Legge n.196/2003, articoli 4, 7 e 133Legge n.196/2003, articolo 167

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Immagini che offendono la reputazioneSe la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, colui che l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, dovrà anche rispondere del reato di diffamazione e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.1

La Corte di Cassazione nel 2004 ha confermato la condanna di un uomo che aveva diffuso su Internet immagini (scene di uno spogliarello) della sua ex fidanzata senza il consenso di quest’ultima.Con riguardo al giudizio di colpevolezza, la Corte ha rilevato che l’imputato, non avendo accettato di buon grado la decisione della fidanzata di interrompere la loro relazione, aveva inviato numerosi messaggi telefonici e e-mail, tanto da costringere la giovane donna a cambiare per ben due volte il suo recapito telefonico, disturbando così la sua tranquillità. Inoltre, iI comportamento dell’ex fidanzato aveva danneggiato gravemente l’immagine sociale della donna e la sua reputazione.

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1Art. 595 codice penale

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2. Reato di ingiuria e diffamazione con forme di comunicazioneL’invio tramite posta elettronica di messaggi che offendono l’onore o il decoro di una persona non è uno scherzo, ma un vero e proprio reato che può essere punito con la reclusione e il pagamento di una somma di denaro.

L’art. 594 e 595 del codice penale indicano una serie di comportamenti lesivi dell’onore e del decoro di una persona che si realizzano attraverso forme di comunicazione anche di tipo telematico o informatico.

Se i messaggi (e-mail ma anche sms) sono inviati a più persone tra le quali è presente anche il soggetto offeso, si commette il reato d’ingiuria (art. 594 cod. pen.); se invece il soggetto offeso non è tra i destinatari delle comunicazioni offensive, allora si realizza il reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.).

L’art. 594 prevede che:“Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a 516 euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino due milioni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.”

(Affinché si configuri il reato d’ingiuria è necessario che l’offesa sia compiuta alla presenza del soggetto offeso).

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Reato di ingiuria e diffamazione con forme di comunicazioneIl reato di diffamazione è disciplinato dall’art. 595 che prevede che chiunque comunicando con più persone offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione fino ad un anno.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e se viene diffusa attraverso la stampa o altro mezzo di pubblicità la pena è aumentata. La diffusione attraverso stampa è equiparata alla pubblicazione on line.

(Affinché si configuri il reato di diffamazione è necessario che l’offesa sia compiuta in assenza del soggetto offeso).

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3. Sostituzione di persona/furto d’identitàIl reato di sostituzione di persona è un illecito sempre più diffuso grazie alle nuove tecnologie.

Quando il furto d’identità è compiuto per ottenere un vantaggio o per arrecare un danno, si configura il reato previsto dall’art. 494 del codice penale:

“ Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome [...] è punito, con la reclusione fino a un anno”

La sostituzione di persona viene considerata un reato (a cui seguono delle conseguenze penali) solo se c’è il dolo specifico cioè la volontà del reo di indurre intenzionalmente qualcuno in errore per procurare a sé o ad altri un vantaggio (patrimoniale e non) o arrecare danno al soggetto a cui è stata sottratta l’identità.

Per fare un esempio, chi crea un account di posta elettronica intestato ad un'altra persona e lo utilizza per instaurare rapporti con altri utenti della Rete inducendoli in errore, per ottenere un vantaggio o procurare un danno alla persona intestataria dell’indirizzo, commette il reato di sostituzione di persona.

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Consigli della Polizia Postale nell’uso dei social networkDietro allo schermo di un computer si possono nascondere intenzioni molto diverse dalle parole scritte, emoticons e immagini ricevute da uno sconosciuto. Occorre fare attenzione perché questi comportamenti virtuali potrebbero far nascere sentimenti reali verso persone che non esistono o sono diverse da come si presentano o da ciò che raccontano di loro. Prima di esporsi bisogna cercare di conoscere meglio chi troviamo in rete, e se questa persona non vuole parlare a voce, né farsi vedere, perché ha sempre una buona scusa, forse il vero motivo è che non è la persona che vuol far credere di essere.

Questa pagina https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/social-network/consigli.html del sito della Polizia Postale fornisce dei consigli rispetto all’utilizzo dei social network, come ad esempio:

1. Leggere con attenzione il contratto e le condizioni/termini d’uso che si accettano in fase di registrazione, verificando se è prevista la possibilità di poter recedere facilmente dal servizio cancellando tutte le informazioni pubblicate.

2. Verificare le misure di sicurezza attuate o suggerite dai social network.3. Impostare con attenzione i livelli di privacy del proprio profilo, cioè chi può leggere, chi può postare, chi può

commentare.4. Riflettere con attenzione prima di pubblicare i propri dati personali.5. Evitare di rendere disponibili a tutti informazioni strettamente personali.

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Consigli della Polizia Postale per un corretto uso dei social network6. Accettare contatti solo da persone conosciute, segnalando o bloccando coloro che inviano messaggi non

opportuni.

7. Non condividere con altri la propria password.

8. Cambiare con una certa frequenza la propria password scegliendo codici alfanumerici.

9. Non usare mai la stessa password per tutti i siti web, per la posta elettronica e per i conti bancari on line.

10. Non inserire dati personali altrui senza la necessaria autorizzazione degli interessati.

11. Non accettare provocazioni in Rete.

E’ importante sapere che qualunque attività effettuata su Internet viene registrata dai siti in cui viene eseguita (da

un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni) e l’autore è rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti

(Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza) attraverso l’indirizzo IP.

Quando un utente provvede alla cancellazione del proprio profilo su un social network manifesta la volontà che

venga cancellato qualsiasi dato riferibile al proprio account (informazioni personali, immagini, conversazioni

private, messaggi, commenti, tag, chat). Ma i gestori dei social network conservano comunque un backup di tutta la

vita dell’utente: si tratta perciò di un’estinzione solo virtuale, apparente.

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GlossarioADESCAMENTO DI MINORI: l’adescamento on line è un fenomeno che consiste nel tentativo, di avvicinare un bambino o un adolescente per scopi sessuali, conquistandone la fiducia attraverso l’utilizzo della rete Internet (tramite chat, blog, forum e social network).

DECORO: prestigio, dignità sociale. In senso figurativo un decoro è un ornamento, qualcosa che abbellisce in modo discreto.

DENIGRARE: screditare qualcuno offuscandone il valore, l’onore e il prestigio sociale.

DOLO: il dolo sussiste quando un comportamento dannoso viene commesso volontariamente da un soggetto che è consapevole delle conseguenze dannose e dell'ingiustizia del danno arrecato. La colpa, invece, sussiste in caso di inosservanza dello standard di diligenza dovuto, ad es. per negligenza o imprudenza.

ILLECITO: comportamento che viola una o più norme giuridiche. Si possono avere illeciti amministrativi, civili, penali, tributari.

ILLEGALE: atto o fatto contrario alla legge.

IMPUTABILITA’: una persona può essere chiamata a rispondere dei propri comportamenti solo quando ha raggiunto la maturità psichica ed è quindi capace di rendersi conto del valore sociale del suo comportamento ed è in grado di volere in modo autonomo.

INDIRIZZO IP: è un'etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo sulla rete.

ONORE: integrità morale, rispetto dei valori e dei principi morali di una comunità di persone.

REATO: comportamento che viola una norma penale (= illecito penale).

REPUTAZIONE: l’opinione, la stima, il modo in cui gli altri ci considerano, quello che gli altri pensano di noi in termini di valore, come ci reputano. Reputare significa ritenere, considerare, stimare, credere.

TELEMATICA: scienza e tecnica delle applicazioni dell'informatica al campo delle telecomunicazioni, che si occupa dello studio e della realizzazione di supporti e strumenti integrati per trattare e trasmettere le informazioni, in forma di dati, suoni e immagini, fornendo un insieme di servizi fruibili attraverso la rete telefonica o televisiva o via satellite

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Link utili➔ Per la protezione del proprio account Facebook:

● Facebook: sicurezza

https://www.facebook.com/safety

● video (in inglese) sulle impostazioni per la tutela della privacy

https://it-it.facebook.com/help/374441992621120/

● come proteggere il tuo account

https://it-it.facebook.com/about/basics/how-to-keep-your-account-secure/

➔ Telefono azzurro

http://www.azzurro.it/it

● in particolare sexiting: http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/consigli/sexting/sexting-cosa-si-intende

➔ Sito della Polizia Postale, sezione “approfondimenti”.

http://www.commissariatodips.it/approfondimenti.html

● in particolare pedofilia on line: https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/pedofilia-online.html➔ Disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (in fase di approvazione) https://www.senato.

it/service/PDF/PDFServer/DF/302161.pdf

➔ Pdf “internet sicuro”: http://img.poliziadistato.it/docs/internet_sicuro.pdf

➔ Film Cyberbully: https://www.youtube.com/watch?v=ofpSxf75gMU

➔ Drammatici casi di cyberbullismo: http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-

it/2013/06/03/news/quando_i_social_network_uccidono_gli_adolescenti_vittima_di_cyberbullismo-60257903/

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