L’attività del GSE nel campo dell’accumulo di energia · qualifica di impianto CAR e le...

20
L’attività del GSE nel campo dell’accumulo di energia Ing. Federica Ceccaroni - Unità Affari Regolatori Seminario AEIT, 22 Maggio 2015

Transcript of L’attività del GSE nel campo dell’accumulo di energia · qualifica di impianto CAR e le...

L’attività del GSE nel campo dell’accumulo di energia

Ing. Federica Ceccaroni - Unità Affari Regolatori

Seminario AEIT, 22 Maggio 2015

- 2 -

Agenda

Contesto normativo e regolatorio

Attività GSE

Regole Tecniche

Modalità di erogazione degli incentivi

Comunicazione e processo di valutazione

- 3 -

Contesto normativo e regolatorio di riferimento (cenni)

Definisce disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia

elettrica nel sistema elettrico nazionale, con particolare riguardo alla connessione alla

rete dei sistemi di accumulo, all’erogazione del servizio di dispacciamento e del servizio

di misura e alle condizioni per la corretta erogazione di strumenti incentivanti o dei regimi

commerciali speciali (ritiro dedicato e scambio sul posto).

Fornisce disposizioni per Terna, GSE ed imprese distributrici.

Delibera

574/2014/R/eel

Definiscono gli schemi di connessione alla rete dei sistemi di accumulo, con relativi

sistemi di misura e protezione, nonché i servizi di rete che gli accumuli possono rendere

disponibili per la stabilità della rete e servizi per l’impianto dell’utente.

Varianti alla

norma

CEI 0-16 e CEI

0-21

Completa il quadro regolatorio relativo all’installazione e all’utilizzo dei sistemi di

accumulo, definendo i servizi di rete che dovranno essere prestati dai sistemi di

accumulo e precisando la definizione di sistema di accumulo, introdotta con la delibera

574/2014/R/eel.

Delibera

642/2014/R/eel

Approva le tariffe a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle

attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di

sostegno.

DM 24/12/2014

- 4 -

Delibera 574/2014/R/eel (art. 10)

Definizione dei flussi informativi per

l’acquisizione dei dati di misura necessari

all’integrazione dei sistemi di accumulo in

impianti di produzione di energia elettrica.

19-gen-2015 20-nov-2014

Pubblicazione

delibera 574/2014/R/eel

31-mar-2015 31-mag-2015

Attività GSE nel campo dell’accumulo di energia

Aggiornamento delle regole tecniche

relative all’erogazione degli incentivi per le

fonti rinnovabili, le modalità di rilascio della

qualifica di impianto CAR e le modalità di

riconoscimento dei PMG e definizione di

algoritmi da utilizzare ai fini della

determinazione dell’energia elettrica che

ha diritto agli incentivi ovvero ai prezzi

minimi garantiti.

Definizione di un progetto relativo

all’aggiornamento dei sistemi

informatici

- 5 -

Flussi informativi per l’acquisizione dei dati di misura

Il documento recante la descrizione del nuovo flusso di acquisizione dei dati anagrafici di

codifica dei sistemi di accumulo e delle relative misure aggiuntive richieste nei casi di

integrazione ad impianti di produzione, è stato verificato positivamente dall’AEEGSI.

I nuovi flussi informativi di acquisizione dei dati di misura richiesti in attuazione della

delibera 574/2014/R/eel, definiti per i soli impianti di produzione integrati a un sistema di

accumulo, sono da intendersi, in prima attuazione, alternativi ai flussi attualmente in

vigore, e non implicheranno dunque una doppia trasmissione di flussi.

nel caso di impianti di produzione integrati a un sistema di accumulo, l'impresa

distributrice sarà tenuta a trasmettere i dati, per ogni regime commerciale e di

incentivazione, con il nuovo formato.

- 6 -

Regole tecniche del GSE: Ambito di applicazione

Le regole tecniche GSE si applicano alle seguenti fattispecie di impianti di produzione,

indipendentemente dalla data di entrata in esercizio:

Solari fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti;

Solari termodinamici che accedono al Conto Energia;

A fonte rinnovabile diversi da fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti o ai

certificati verdi;

Combinata di energia elettrica e calore per i quali viene richiesta la qualifica di impianto di

cogenerazione ad alto rendimento e/o il riconoscimento dei certificati bianchi;

A fonte rinnovabile che accedono, nell’ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti;

A fonte rinnovabile che accedono allo scambio sul posto;

A fonte rinnovabile per i quali è richiesta l’emissione di garanzie d’origine

Le regole tecniche aggiornano e integrano i documenti pubblicati dal GSE con riferimento

all’erogazione di strumenti incentivanti o di regimi commerciali speciali nonché tutte le

comunicazioni, news e FAQ pubblicate sul sito istituzionale del GSE.

- 7 -

Lato produzione

monodirezionale

Lato produzione

bidirezionale

Post produzione

bidirezionale

Configurazione 1 Configurazione 2 Configurazione 3

Il CEI ha evidenziato nelle Varianti alla Norma CEI 0-16 e alla Norma CEI 0-21 le diverse

modalità di configurazioni secondo cui possono essere installati i sistemi di accumulo.

A partire da tali configurazioni, il GSE ha individuate nelle Regole Tecniche le seguenti 3 casistiche:

Configurazioni per l’installazione di sistemi di accumulo (cenni)

- 8 -

Condizioni per l’installazione dei sistemi di accumulo

su impianti gestiti dal GSE (1)

I sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico in accordo alle seguenti

condizioni:

rispetto delle disposizioni per l’erogazione del servizio di connessione, trasmissione,

distribuzione, misura e dispacciamento dell’energia elettrica previste dalla delibera 574/2014/R/eel,

e delle norme CEI di riferimento;

rispetto delle previsioni del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), ivi inclusa la registrazione

del sistema di accumulo sul sistema GAUDÌ. Nel caso in cui sia stato effettuata un installazione del

sistema di accumulo su un impianto esistente è necessario aggiornare l’anagrafica dell’impianto di

produzione già connesso e attivato.

corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di

misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata dal

sistema di accumulo, come certificato dai gestori di rete, i fini dell’accesso ovvero del mantenimento

degli incentivi nonché dei benefici previsti dai decreti e delibere di riferimento.

- 9 -

Condizioni per l’installazione dei sistemi di accumulo

su impianti gestiti dal GSE (2)

Ulteriori disposizioni inerenti l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo:

nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, qualora le apparecchiature di misura dell’energia

elettrica prodotta siano caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione

e manutenzione delle predette apparecchiature deve procedere, entro la data di entrata in esercizio

del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali

conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.;

nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che

accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il

responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica

assorbita e rilasciata da un sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio

del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica

assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionali e, qualora non fossero presenti,

all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi all’articolo 6

dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.

- 10 -

Erogazione degli incentivi a seguito dell’installazione

dei sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE (1)

Principi di base:

Il GSE ha definito opportuni algoritmi che consentono di quantificare correttamente la sola energia

elettrica prodotta e immessa in rete dall’impianto che beneficia di tariffe incentivanti/ regimi

commerciali speciali, mediante l’utilizzo di una specifica grandezza energetica EΔ .

Gli algoritmi per la determinazione dell’energia elettrica che ha diritto agli incentivi o alle garanzie

d’origine e dell’energia elettrica che ha diritto, nell’ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti,

NON subiscono modifiche rispetto alla situazione vigente nei casi in cui NON è necessario

acquisire ulteriori misure relativamente all’energia assorbita/ rilasciata dai sistemi di accumulo.

Nelle more dell’implementazione dei nuovi flussi di misura tra soggetto responsabile dell’erogazione

del servizio di misura e GSE, approvati dall’AEEGSI, il GSE intende in via transitoria procedere a

partire dal 2015, ove possibile, al riconoscimento in acconto degli incentivi ovvero delle garanzie

d’origine e/o dei prezzi minimi garantiti e, successivamente all’acquisizione dei dati di misura dei

sistemi di accumulo, all’erogazione a conguaglio dei medesimi effettivamente spettanti.

- 11 -

Erogazione degli incentivi a seguito dell’installazione

dei sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE (2)

La tabella evidenzia, per ciascuna configurazione, se gli algoritmi per la quantificazione dell’energia

prodotta/ immessa in rete dall’impianto che beneficia di tariffe incentivanti/ regimi commerciali speciali

subiranno modifiche a regime e se sono previsti acconti in via transitoria.

Configurazione 1 Configurazione 2 Configurazione 3

I CE in cessione, II CE, III CE

e IV CE no TFO FTV

NO MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

(ai sensi del DM 16/10/2014)

SI MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

NO MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

(ai sensi del DM 16/10/2014)

TFO FTV - IV CE e V CE

NO MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

(ai sensi del DM 16/10/2014)

SI MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

SI MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

TO NO MODIFICHE SI MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

SI MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

TFO/ TP FER NO MODIFICHE

SI MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

(se P<=1MW)

SI MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

(se P<=1MW)

CV NO MODIFICHE SI MODIFICHE;

NO ACCONTO NO MODIFICHE

RID per impianti a PMG e a

ML NO MODIFICHE

SI MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

(se RID GSE)

SI MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

(se RID GSE)

GO NO MODIFICHE SI MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

SI MODIFICHE;

ACCONTO/ CONGUAGLIO

- 12 -

Il Soggetto Responsabile che intende installare un sistema di accumulo su un impianto di

produzione gestito dal GSE è tenuto ad inviare al GSE stesso un’apposita comunicazione

d’inizio installazione allegando copia di un proprio documento d’identità in corso di validità,

redatta utilizzando il modello disponibile in allegato alla Regole.

Entro 30 giorni dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura installate/

sostituite a seguito dell’intervento ovvero dalla data di primo parallelo con la rete

elettrica del sistema di accumulo (se più recente della data di attivazione) il Soggetto

Responsabile è tenuto ad inviare la comunicazione di fine installazione di sistemi di

accumulo.

Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di

accumulo (1)

Laddove il Soggetto Responsabile intenda installare un sistema di accumulo lato produzione

bidirezionale (Configurazione 2) il GSE, a seguito della ricezione della comunicazione di inizio

installazione, sospende l’efficacia delle convenzioni in essere sino alla data di conclusione del

procedimento nell’ambito del quale è valutata la conformità dell’intervento alle presenti Regole Tecniche e

la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dei benefici riconosciuti all’impianto presso il quale il

sistema è stato installato.

- 13 -

La presentazione della comunicazione di fine installazione presuppone la corretta registrazione su

GAUDÌ del sistema di accumulo e il conseguente rilascio dell’attestazione dal portale di Terna.

Alla comunicazione di fine installazione deve essere allegata la seguente documentazione:

copia di un proprio documento d’identità in corso di validità;

attestazione GAUDÌ riportante il codice CENSIMP;

certificati di taratura/verbali di attivazione delle apparecchiature di misura eventualmente

installate.

copia del progetto definitivo del sistema di accumulo firmata da tecnico abilitato; corredata

da:

relazione tecnica dell’impianto;

schema elettrico unifilare as-built dell’impianto, redatto ai sensi delle norme tecniche

CEI, recante, in particolare, le caratteristiche e l’esatta inserzione/posizione dei sistemi

di accumulo installati e delle apparecchiature di misura (AdM) eventualmente installate

e l’indicazione del codice sezione GAUDÌ a cui il sistema di accumulo è connesso;

attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria, ai

sensi del DM 24 dicembre 2014.

Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di

accumulo (2)

- 14 -

Il Soggetto Responsabile può richiedere una valutazione preventiva per valutare

l’ammissibilità dell’intervento di installazione del sistema di accumulo sull’impianto, secondo il

modello contenuto nelle Regole del GSE.

Alla richiesta di valutazione preventiva del progetto deve essere allegata la seguente

documentazione:

copia del documento d’identità in corso di validità del Soggetto Responsabile;

copia del progetto preliminare del sistema di accumulo firmata da tecnico abilitato, corredata

da:

relazione tecnica dell’impianto;

schema elettrico unifilare di connessione alla rete elettrica con indicazione dei servizi

ausiliari di centrale e delle modalità di collegamento del sistema di accumulo;

attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria, ai

sensi del DM 24 dicembre 2014.

Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di

accumulo: valutazione preventiva del progetto (1)

- 15 -

Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di

accumulo: valutazione preventiva del progetto (2)

La richiesta di valutazione preliminare dovrà essere inviata al GSE prima della

realizzazione dell’intervento.

Il GSE si esprime entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta in ordine

all’ammissibilità dell’intervento.

Differenti e ulteriori modalità di comunicazione (inizio/ fine installazione e richiesta di

valutazione preventiva) per il tramite eventualmente di un portale informatico, saranno rese

note dal GSE con successive Disposizioni Tecniche di Funzionamento.

- 16 -

Le comunicazioni devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Indicando in

oggetto

il prefisso: "FTV” (per impianti fotovoltaici incentivati), “IAFR” o “FER” (per impianti incentivati diversi

dai fotovoltaici), “CAR” (per le unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come

cogenerative ad alto rendimento), "PMG” (per impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti);

il numero identificativo (numero pratica) e/o il numero di convenzione RID (per gli impianti che

beneficiano dei prezzi minimi garantiti) dell'impianto.

la dicitura “INIZIO/FINE INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO” o “VALUTAZIONE

PREVENTIVA DEL PROGETTO DI SISTEMA DI ACCUMULO”.

Differenti e ulteriori modalità di comunicazione (inizio/ fine installazione e richiesta di valutazione

preventiva) per il tramite eventualmente di un portale informatico, saranno rese note dal GSE con

successive disposizioni.

Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di

accumulo: standard di comunicazione

- 17 -

Il Soggetto Responsabile che, in data antecedente al 1°gennaio 2015, ha installato presso

un impianto incentivato un sistema di accumulo non modificando i flussi dell’energia

prodotta e immessa in rete è tenuto ad inviare al GSE, entro 30 giorni dalla

pubblicazione delle regole tecniche, una comunicazione attestante la fine installazione

e i relativi allegati richiesti.

Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di

accumulo: installazioni ante 1 Gennaio 2015

Nel caso in cui il GSE dovesse accertare, nell’ambito delle verifiche effettuate ai sensi

dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 28/11, la non conformità dell’intervento, applicherà

le sanzioni previste dal medesimo decreto, ivi inclusa la decadenza dal diritto agli

incentivi e il recupero delle somme già erogate.

- 18 -

Il GSE valuta la comunicazione di fine installazione entro 90 giorni dalla ricezione della

stessa comunicazione.

In caso di esito positivo, il GSE ne informa il Soggetto Responsabile attraverso

comunicazione che costituisce un addendum unilaterale alla convenzione, ove

esistente, stipulata tra Soggetto Responsabile e lo stesso GSE. Nell’ambito del

provvedimento sono resi noti anche i nuovi algoritmi che verranno utilizzati per la

quantificazione dell’energia elettrica che ha diritto agli incentivi, garanzie d’origine e/o ai

prezzi minimi garantiti a decorrere dalla data di attivazione delle apparecchiature di

misura ovvero dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo

(se più recente).

In caso di esito negativo, il GSE comunica al Soggetto Responsabile i motivi di

decadenza dal diritto a percepire gli incentivi e/o le garanzie d’origine e/o i prezzi minimi

garantiti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla realizzazione

dell’intervento, procedendo al recupero degli importi non dovuti, laddove necessario.

Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di

accumulo: istruttoria del GSE

- 19 -

Il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere al GSE, in fase di presentazione della

richiesta di valutazione preventiva del progetto ovvero di comunicazione di fine installazione di

sistemi di accumulo, secondo quanto definito dal DM 24/12/2014, un contributo per le spese di

istruttoria ad ogni richiesta di installazione di sistemi di accumulo.

Il GSE renderà note sul proprio sito istituzionale le modalità operativa per poter proceder

procedere al versamento di tale contributo a copertura dei costi di istruttoria.

Il contributo è relativo alle modifiche impiantistiche apportate, e dipende dalla tipologia di fonte

(impianti fotovoltaici o impianti FER non fotovoltaici) e dalla potenza dell’impianto di produzione

interessata al netto del sistema di accumulo.

kW soggetti a modifica

impiantistica Euro/impianto

0-50 50

50-200 90

200-1.000 300

1.000-5.000 710

> 5.000 1.150

Contributo a copertura dei costi di istruttoria GSE

Per gli impianti fotovoltaici: corrispettivo fisso

pari a 50 euro a pratica, oltre ad un

corrispettivo variabile di 2 euro a kW per i primi

20 kW e 1 euro a kW per i successivi.

Per gli impianti FER non fotovoltaici:

contributo proporzionale ai kW soggetti a

modifica, secondo quanto riportato nella tabella

seguente

- 20 -

Grazie per l’attenzione