L’attività del GSE nel campo dell’accumulo di energia · qualifica di impianto CAR e le...
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L’attività del GSE nel campo dell’accumulo di energia
Ing. Federica Ceccaroni - Unità Affari Regolatori
Seminario AEIT, 22 Maggio 2015
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Agenda
Contesto normativo e regolatorio
Attività GSE
Regole Tecniche
Modalità di erogazione degli incentivi
Comunicazione e processo di valutazione
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Contesto normativo e regolatorio di riferimento (cenni)
Definisce disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia
elettrica nel sistema elettrico nazionale, con particolare riguardo alla connessione alla
rete dei sistemi di accumulo, all’erogazione del servizio di dispacciamento e del servizio
di misura e alle condizioni per la corretta erogazione di strumenti incentivanti o dei regimi
commerciali speciali (ritiro dedicato e scambio sul posto).
Fornisce disposizioni per Terna, GSE ed imprese distributrici.
Delibera
574/2014/R/eel
Definiscono gli schemi di connessione alla rete dei sistemi di accumulo, con relativi
sistemi di misura e protezione, nonché i servizi di rete che gli accumuli possono rendere
disponibili per la stabilità della rete e servizi per l’impianto dell’utente.
Varianti alla
norma
CEI 0-16 e CEI
0-21
Completa il quadro regolatorio relativo all’installazione e all’utilizzo dei sistemi di
accumulo, definendo i servizi di rete che dovranno essere prestati dai sistemi di
accumulo e precisando la definizione di sistema di accumulo, introdotta con la delibera
574/2014/R/eel.
Delibera
642/2014/R/eel
Approva le tariffe a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle
attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di
sostegno.
DM 24/12/2014
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Delibera 574/2014/R/eel (art. 10)
Definizione dei flussi informativi per
l’acquisizione dei dati di misura necessari
all’integrazione dei sistemi di accumulo in
impianti di produzione di energia elettrica.
19-gen-2015 20-nov-2014
Pubblicazione
delibera 574/2014/R/eel
31-mar-2015 31-mag-2015
Attività GSE nel campo dell’accumulo di energia
Aggiornamento delle regole tecniche
relative all’erogazione degli incentivi per le
fonti rinnovabili, le modalità di rilascio della
qualifica di impianto CAR e le modalità di
riconoscimento dei PMG e definizione di
algoritmi da utilizzare ai fini della
determinazione dell’energia elettrica che
ha diritto agli incentivi ovvero ai prezzi
minimi garantiti.
Definizione di un progetto relativo
all’aggiornamento dei sistemi
informatici
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Flussi informativi per l’acquisizione dei dati di misura
Il documento recante la descrizione del nuovo flusso di acquisizione dei dati anagrafici di
codifica dei sistemi di accumulo e delle relative misure aggiuntive richieste nei casi di
integrazione ad impianti di produzione, è stato verificato positivamente dall’AEEGSI.
I nuovi flussi informativi di acquisizione dei dati di misura richiesti in attuazione della
delibera 574/2014/R/eel, definiti per i soli impianti di produzione integrati a un sistema di
accumulo, sono da intendersi, in prima attuazione, alternativi ai flussi attualmente in
vigore, e non implicheranno dunque una doppia trasmissione di flussi.
nel caso di impianti di produzione integrati a un sistema di accumulo, l'impresa
distributrice sarà tenuta a trasmettere i dati, per ogni regime commerciale e di
incentivazione, con il nuovo formato.
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Regole tecniche del GSE: Ambito di applicazione
Le regole tecniche GSE si applicano alle seguenti fattispecie di impianti di produzione,
indipendentemente dalla data di entrata in esercizio:
Solari fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti;
Solari termodinamici che accedono al Conto Energia;
A fonte rinnovabile diversi da fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti o ai
certificati verdi;
Combinata di energia elettrica e calore per i quali viene richiesta la qualifica di impianto di
cogenerazione ad alto rendimento e/o il riconoscimento dei certificati bianchi;
A fonte rinnovabile che accedono, nell’ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti;
A fonte rinnovabile che accedono allo scambio sul posto;
A fonte rinnovabile per i quali è richiesta l’emissione di garanzie d’origine
Le regole tecniche aggiornano e integrano i documenti pubblicati dal GSE con riferimento
all’erogazione di strumenti incentivanti o di regimi commerciali speciali nonché tutte le
comunicazioni, news e FAQ pubblicate sul sito istituzionale del GSE.
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Lato produzione
monodirezionale
Lato produzione
bidirezionale
Post produzione
bidirezionale
Configurazione 1 Configurazione 2 Configurazione 3
Il CEI ha evidenziato nelle Varianti alla Norma CEI 0-16 e alla Norma CEI 0-21 le diverse
modalità di configurazioni secondo cui possono essere installati i sistemi di accumulo.
A partire da tali configurazioni, il GSE ha individuate nelle Regole Tecniche le seguenti 3 casistiche:
Configurazioni per l’installazione di sistemi di accumulo (cenni)
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Condizioni per l’installazione dei sistemi di accumulo
su impianti gestiti dal GSE (1)
I sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico in accordo alle seguenti
condizioni:
rispetto delle disposizioni per l’erogazione del servizio di connessione, trasmissione,
distribuzione, misura e dispacciamento dell’energia elettrica previste dalla delibera 574/2014/R/eel,
e delle norme CEI di riferimento;
rispetto delle previsioni del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA), ivi inclusa la registrazione
del sistema di accumulo sul sistema GAUDÌ. Nel caso in cui sia stato effettuata un installazione del
sistema di accumulo su un impianto esistente è necessario aggiornare l’anagrafica dell’impianto di
produzione già connesso e attivato.
corretta installazione ed avvenuta attivazione (della telelettura) delle idonee apparecchiature di
misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata dal
sistema di accumulo, come certificato dai gestori di rete, i fini dell’accesso ovvero del mantenimento
degli incentivi nonché dei benefici previsti dai decreti e delibere di riferimento.
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Condizioni per l’installazione dei sistemi di accumulo
su impianti gestiti dal GSE (2)
Ulteriori disposizioni inerenti l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo:
nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, qualora le apparecchiature di misura dell’energia
elettrica prodotta siano caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione
e manutenzione delle predette apparecchiature deve procedere, entro la data di entrata in esercizio
del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali
conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.;
nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che
accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il
responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica
assorbita e rilasciata da un sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio
del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica
assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionali e, qualora non fossero presenti,
all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi all’articolo 6
dell’Allegato A bis alla deliberazione 88/07 e s.m.i.
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Erogazione degli incentivi a seguito dell’installazione
dei sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE (1)
Principi di base:
Il GSE ha definito opportuni algoritmi che consentono di quantificare correttamente la sola energia
elettrica prodotta e immessa in rete dall’impianto che beneficia di tariffe incentivanti/ regimi
commerciali speciali, mediante l’utilizzo di una specifica grandezza energetica EΔ .
Gli algoritmi per la determinazione dell’energia elettrica che ha diritto agli incentivi o alle garanzie
d’origine e dell’energia elettrica che ha diritto, nell’ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti,
NON subiscono modifiche rispetto alla situazione vigente nei casi in cui NON è necessario
acquisire ulteriori misure relativamente all’energia assorbita/ rilasciata dai sistemi di accumulo.
Nelle more dell’implementazione dei nuovi flussi di misura tra soggetto responsabile dell’erogazione
del servizio di misura e GSE, approvati dall’AEEGSI, il GSE intende in via transitoria procedere a
partire dal 2015, ove possibile, al riconoscimento in acconto degli incentivi ovvero delle garanzie
d’origine e/o dei prezzi minimi garantiti e, successivamente all’acquisizione dei dati di misura dei
sistemi di accumulo, all’erogazione a conguaglio dei medesimi effettivamente spettanti.
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Erogazione degli incentivi a seguito dell’installazione
dei sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE (2)
La tabella evidenzia, per ciascuna configurazione, se gli algoritmi per la quantificazione dell’energia
prodotta/ immessa in rete dall’impianto che beneficia di tariffe incentivanti/ regimi commerciali speciali
subiranno modifiche a regime e se sono previsti acconti in via transitoria.
Configurazione 1 Configurazione 2 Configurazione 3
I CE in cessione, II CE, III CE
e IV CE no TFO FTV
NO MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
(ai sensi del DM 16/10/2014)
SI MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
NO MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
(ai sensi del DM 16/10/2014)
TFO FTV - IV CE e V CE
NO MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
(ai sensi del DM 16/10/2014)
SI MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
SI MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
TO NO MODIFICHE SI MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
SI MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
TFO/ TP FER NO MODIFICHE
SI MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
(se P<=1MW)
SI MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
(se P<=1MW)
CV NO MODIFICHE SI MODIFICHE;
NO ACCONTO NO MODIFICHE
RID per impianti a PMG e a
ML NO MODIFICHE
SI MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
(se RID GSE)
SI MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
(se RID GSE)
GO NO MODIFICHE SI MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
SI MODIFICHE;
ACCONTO/ CONGUAGLIO
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Il Soggetto Responsabile che intende installare un sistema di accumulo su un impianto di
produzione gestito dal GSE è tenuto ad inviare al GSE stesso un’apposita comunicazione
d’inizio installazione allegando copia di un proprio documento d’identità in corso di validità,
redatta utilizzando il modello disponibile in allegato alla Regole.
Entro 30 giorni dalla data di attivazione delle apparecchiature di misura installate/
sostituite a seguito dell’intervento ovvero dalla data di primo parallelo con la rete
elettrica del sistema di accumulo (se più recente della data di attivazione) il Soggetto
Responsabile è tenuto ad inviare la comunicazione di fine installazione di sistemi di
accumulo.
Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di
accumulo (1)
Laddove il Soggetto Responsabile intenda installare un sistema di accumulo lato produzione
bidirezionale (Configurazione 2) il GSE, a seguito della ricezione della comunicazione di inizio
installazione, sospende l’efficacia delle convenzioni in essere sino alla data di conclusione del
procedimento nell’ambito del quale è valutata la conformità dell’intervento alle presenti Regole Tecniche e
la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dei benefici riconosciuti all’impianto presso il quale il
sistema è stato installato.
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La presentazione della comunicazione di fine installazione presuppone la corretta registrazione su
GAUDÌ del sistema di accumulo e il conseguente rilascio dell’attestazione dal portale di Terna.
Alla comunicazione di fine installazione deve essere allegata la seguente documentazione:
copia di un proprio documento d’identità in corso di validità;
attestazione GAUDÌ riportante il codice CENSIMP;
certificati di taratura/verbali di attivazione delle apparecchiature di misura eventualmente
installate.
copia del progetto definitivo del sistema di accumulo firmata da tecnico abilitato; corredata
da:
relazione tecnica dell’impianto;
schema elettrico unifilare as-built dell’impianto, redatto ai sensi delle norme tecniche
CEI, recante, in particolare, le caratteristiche e l’esatta inserzione/posizione dei sistemi
di accumulo installati e delle apparecchiature di misura (AdM) eventualmente installate
e l’indicazione del codice sezione GAUDÌ a cui il sistema di accumulo è connesso;
attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria, ai
sensi del DM 24 dicembre 2014.
Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di
accumulo (2)
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Il Soggetto Responsabile può richiedere una valutazione preventiva per valutare
l’ammissibilità dell’intervento di installazione del sistema di accumulo sull’impianto, secondo il
modello contenuto nelle Regole del GSE.
Alla richiesta di valutazione preventiva del progetto deve essere allegata la seguente
documentazione:
copia del documento d’identità in corso di validità del Soggetto Responsabile;
copia del progetto preliminare del sistema di accumulo firmata da tecnico abilitato, corredata
da:
relazione tecnica dell’impianto;
schema elettrico unifilare di connessione alla rete elettrica con indicazione dei servizi
ausiliari di centrale e delle modalità di collegamento del sistema di accumulo;
attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria, ai
sensi del DM 24 dicembre 2014.
Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di
accumulo: valutazione preventiva del progetto (1)
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Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di
accumulo: valutazione preventiva del progetto (2)
La richiesta di valutazione preliminare dovrà essere inviata al GSE prima della
realizzazione dell’intervento.
Il GSE si esprime entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta in ordine
all’ammissibilità dell’intervento.
Differenti e ulteriori modalità di comunicazione (inizio/ fine installazione e richiesta di
valutazione preventiva) per il tramite eventualmente di un portale informatico, saranno rese
note dal GSE con successive Disposizioni Tecniche di Funzionamento.
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Le comunicazioni devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Indicando in
oggetto
il prefisso: "FTV” (per impianti fotovoltaici incentivati), “IAFR” o “FER” (per impianti incentivati diversi
dai fotovoltaici), “CAR” (per le unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come
cogenerative ad alto rendimento), "PMG” (per impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti);
il numero identificativo (numero pratica) e/o il numero di convenzione RID (per gli impianti che
beneficiano dei prezzi minimi garantiti) dell'impianto.
la dicitura “INIZIO/FINE INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO” o “VALUTAZIONE
PREVENTIVA DEL PROGETTO DI SISTEMA DI ACCUMULO”.
Differenti e ulteriori modalità di comunicazione (inizio/ fine installazione e richiesta di valutazione
preventiva) per il tramite eventualmente di un portale informatico, saranno rese note dal GSE con
successive disposizioni.
Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di
accumulo: standard di comunicazione
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Il Soggetto Responsabile che, in data antecedente al 1°gennaio 2015, ha installato presso
un impianto incentivato un sistema di accumulo non modificando i flussi dell’energia
prodotta e immessa in rete è tenuto ad inviare al GSE, entro 30 giorni dalla
pubblicazione delle regole tecniche, una comunicazione attestante la fine installazione
e i relativi allegati richiesti.
Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di
accumulo: installazioni ante 1 Gennaio 2015
Nel caso in cui il GSE dovesse accertare, nell’ambito delle verifiche effettuate ai sensi
dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 28/11, la non conformità dell’intervento, applicherà
le sanzioni previste dal medesimo decreto, ivi inclusa la decadenza dal diritto agli
incentivi e il recupero delle somme già erogate.
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Il GSE valuta la comunicazione di fine installazione entro 90 giorni dalla ricezione della
stessa comunicazione.
In caso di esito positivo, il GSE ne informa il Soggetto Responsabile attraverso
comunicazione che costituisce un addendum unilaterale alla convenzione, ove
esistente, stipulata tra Soggetto Responsabile e lo stesso GSE. Nell’ambito del
provvedimento sono resi noti anche i nuovi algoritmi che verranno utilizzati per la
quantificazione dell’energia elettrica che ha diritto agli incentivi, garanzie d’origine e/o ai
prezzi minimi garantiti a decorrere dalla data di attivazione delle apparecchiature di
misura ovvero dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo
(se più recente).
In caso di esito negativo, il GSE comunica al Soggetto Responsabile i motivi di
decadenza dal diritto a percepire gli incentivi e/o le garanzie d’origine e/o i prezzi minimi
garantiti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla realizzazione
dell’intervento, procedendo al recupero degli importi non dovuti, laddove necessario.
Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di
accumulo: istruttoria del GSE
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Il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere al GSE, in fase di presentazione della
richiesta di valutazione preventiva del progetto ovvero di comunicazione di fine installazione di
sistemi di accumulo, secondo quanto definito dal DM 24/12/2014, un contributo per le spese di
istruttoria ad ogni richiesta di installazione di sistemi di accumulo.
Il GSE renderà note sul proprio sito istituzionale le modalità operativa per poter proceder
procedere al versamento di tale contributo a copertura dei costi di istruttoria.
Il contributo è relativo alle modifiche impiantistiche apportate, e dipende dalla tipologia di fonte
(impianti fotovoltaici o impianti FER non fotovoltaici) e dalla potenza dell’impianto di produzione
interessata al netto del sistema di accumulo.
kW soggetti a modifica
impiantistica Euro/impianto
0-50 50
50-200 90
200-1.000 300
1.000-5.000 710
> 5.000 1.150
Contributo a copertura dei costi di istruttoria GSE
Per gli impianti fotovoltaici: corrispettivo fisso
pari a 50 euro a pratica, oltre ad un
corrispettivo variabile di 2 euro a kW per i primi
20 kW e 1 euro a kW per i successivi.
Per gli impianti FER non fotovoltaici:
contributo proporzionale ai kW soggetti a
modifica, secondo quanto riportato nella tabella
seguente