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L’offerta economicamente più vantaggiosa alla luce del nuovo codice dei contratti Lezione 3 Le diverse modalità di affidamento con l’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa A cura dell’arch. Paolo Cestra

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L’offerta

economicamente più

vantaggiosa alla luce

del nuovo codice dei

contratti

Lezione 3

Le diverse modalità di affidamento con l’Offerta

Economicamente Più Vantaggiosa

A cura dell’arch. Paolo Cestra

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INDICE DEI CONTENUTI

Scelta delle procedure

Premessa

Procedura aperta

Procedura ristretta

Procedura competitiva con negoziazione

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

Tipologia di lavori, servizi e forniture, per i quali deve essere utilizzato il criterio

dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa

Lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro

Servizi sociali di ristorazione

Servizi ad alta intensità di manodopera

Servizi di ingegneria e architettura di importo superiore ai 40.000 euro

Scelta delle procedure alternative a quelle ordinarie negli affidamenti di lavori, servizi e

forniture, con il criterio della OEPV nel caso di:

Lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro

Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate

Servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria caratterizzati da

elevata ripetitività

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione nei contratti sottosoglia

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Scelta delle procedure

PREMESSA

Le amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del 1° comma dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016,

adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale

dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Allo stesso modo, le amministrazioni aggiudicatrici, nel caso non abbiano dovuto già

provvedervi nella fase della programmazione, procedono con la fase della progettazione

degli interventi che vogliono portare a compimento.

Una volta che sono state concluse le suddette fasi si può passare alla fase delle

procedure di affidamento per la realizzazione delle opere programmate e progettate,

tenuto conto che i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante

contratti di appalto o di concessione, come definiti, dalle seguenti lettere del 1° comma

dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016:

Lettera ii) appalti pubblici i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o

più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto

l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

Lettera ll) appalti pubblici di lavori i contratti stipulati per iscritto tra una o più

stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) L'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato l;

2) L'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) La realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle

esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente

aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla

progettazione dell'opera;

Lettera uu) concessione di lavori pubblici un contratto a titolo oneroso stipulato

per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di

lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo

unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto

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accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del

rischio operativo legato alla gestione delle opere;

Lettera eee) contratto di partenariato pubblico privato il contratto a titolo oneroso

stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno

o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata

dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un

complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione,

manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità,

o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa

all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità

individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di

comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31

dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

2008, n. 31, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat;

Lettera ggg) locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità il

contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di

lavori;

Lettera hhh) contratto di disponibilità il contratto mediante il quale sono affidate,

a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a

favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata

destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si

intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario

di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel

rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo

la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche

sopravvenuti;

Lettera iii) accordo quadro l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e

uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative

agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto

riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

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Ciascuna delle suddette tipologie di contratto prevede una disciplina diversa in merito

alla scelta dell’affidatario con le relative modalità di redazione dei bandi e svolgimento

delle procedure di gara che andremo meglio ad illustrare nei paragrafi successivi.

I principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, sono

riportati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 dove si rappresenta:

Al 1° comma che l’affidamento e l’esecuzione di:

Appalti di opere

Lavori

Servizi

Forniture

Concessioni

Deve garantire la qualità delle prestazioni e si deve svolgere nel rispetto dei principi di:

1. Economicità

2. Efficacia

3. Tempestività

4. Correttezza

Dove il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente

consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti nel bando, ispirati:

A esigenze sociali

Alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale

Alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti devono altresì

rispettare, i principi:

1. Di libera concorrenza

2. Non discriminazione

3. Di trasparenza

4. Di proporzionalità

5. Di pubblicità

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Al 2° comma che le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo

artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare

indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione

delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

Al 3° comma che nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori

economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle

disposizioni internazionali elencate nell’allegato X.

Atto propedeutico all’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, previsto

dal 2° comma dell'art. 32, è quello del decreto o della determina a contrarre, con la

quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, individuano:

Gli elementi essenziali del contratto

I criteri di selezione degli operatori economici

I criteri di selezione delle offerte

Relativamente all'offerta, il successivo 4° comma dello stesso art. 32 stabilisce che:

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta

L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di

mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la

sua presentazione

La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento del termine di

validità dei 180 giorni

Per quanto attiene alla stipulazione del contratto:

Ai sensi dell'8° comma: una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo

l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la

stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi

sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire,

ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario

può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo

o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il

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rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è

intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture,

se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha

diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal

direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi

e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,

l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni

espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al

presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi

oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,

animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio

storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata

della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse

pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti

comunitari.

Ai sensi del 9° comma: il contratto non può comunque essere stipulato prima di

trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di

aggiudicazione, fatto salvo i casi previsti dal successivo comma 10 in cui non si

applica il suddetto termine dilatorio e che riguardano:

a) Se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o

dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è

stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte

impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano

già respinte con decisione definitiva;

b) Nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel

caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui

all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico

e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a)

e b).

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In merito alle modalità di stipula del contratto, ai sensi del comma 14, il contratto è

stipulato, a pena di nullità, in uno dei seguenti modi:

Con atto pubblico notarile informatico;

In modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione

appaltante;

In forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione

appaltante;

Mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata;

Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un

apposito scambio di lettere per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000

euro, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri

Stati membri.

Nel nuovo Codice D.Lgs. 50/2016, come già visto nelle lezioni precedenti, sono state

poi recepite le disposizioni in merito ai criteri minimi ambientali da inserire sia in fase di

progettazione che di redazione della documentazione di gara, come previsto dall'art. 34

che nei rispettivi seguenti comma stabilisce:

Al comma 1: che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli

obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei

consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella

documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle

clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente,

in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva

e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto nell'articolo

144.

Al comma 2: che i criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1

sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per

l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione

ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3,

lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il

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suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche

per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il

medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno

il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e

affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali

minimi, mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie

di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali quali:

a) Acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e

di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di

illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di

progettazione di impianti di illuminazione pubblica, di cui al decreto 23

dicembre 2013 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare;

b) Attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer,

stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;

c) Servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice,

servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;

d) Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,

ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della

pubblica amministrazione, di cui al decreto 24 dicembre 2015 del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PROCEDURE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI

Le stazioni appaltanti per individuare gli operatori economici ai quali affidare un contratto

pubblico, operano attraverso:

Procedure aperte

Procedure ristrette

Procedure competitive con negoziazione

Procedure negoziate senza previa pubblicazione

Il dialogo competitivo

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L’accordo quadro

La scelta tra le diverse procedure di cui sopra, dipende dalla tipologia dell'appalto da

affidare e dall'importo del contratto, e la procedura selezionata va indicata all'interno

della deliberazione o determinazione a contrarre.

All'interno del D.Lgs. 50/2016, le diverse procedure di cui ci andremo ad occupare nella

presente trattazione sono disciplinate nel modo seguente nei rispettivi articoli di seguito

richiamati:

PROCEDURE APERTE

Procedure aperte come disciplinate dall'art. 60 dove ai sensi del comma 1, qualsiasi

operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di

indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni

dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle

informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere però oggetto di riduzione

per le casistiche riportate rispettivamente:

Al comma 2, nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato

un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di

una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma

1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti

condizioni:

a) L'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando

di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste

siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione

b) L'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di

trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del

bando di gara.

Al comma 3 dove è stabilito che le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare

un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando

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di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione

aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

PROCEDURE RISTRETTE

Procedure ristrette come disciplinate dall'art. 61 dove ai sensi del comma 3: soltanto gli

operatori economici invitati possono presentare un'offerta, a seguito della valutazione

da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite. Le

amministrazioni aggiudicatrici possono altresì limitare il numero di candidati idonei da

invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91. Il termine minimo per

la ricezione delle offerte, nel caso della procedura ristretta è di trenta giorni dalla data di

trasmissione dell'invito a presentare offerte.

La procedura ha comunque inizio, come previsto dal comma 1 con la presentazione, da

parte di qualsiasi operatore economico della domanda di partecipazione in risposta a un

avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a

seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice

ai fini della selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle suddette domande di partecipazione è di trenta

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di

preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a

confermare interesse.

Anche nelle procedure ristrette è prevista la riduzione dei termini per la ricezione delle

offerte, che nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso

di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la

presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte

le seguenti condizioni:

a) L'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato

allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano

disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione

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b) L'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di

trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del

bando di gara

Nel caso di «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali» di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera c), il comma 5 stabilisce che le stesse amministrazioni aggiudicatrici, possono

fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati,

purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro

offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine

non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Mentre ulteriori riduzioni dei termini sono previste dal 6° comma ai sensi del quale

quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini

minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:

a) Per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a

quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) Un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla

data di invio dell'invito a presentare offerte.

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Nelle procedure competitive con negoziazione, come previste dall'art. 62, qualsiasi

operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un

avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere

B e C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la

selezione qualitativa.

Ai sensi del comma 4: Il termine minimo per la ricezione delle domande di

partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se

è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione,

dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

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Mentre il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali, come stabilito dal comma

5, è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.

Anche in questo tipo di procedura negoziata, i termini sono ridotti nel caso ad affidare

siano «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali» di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

c) o per i motivi di urgenza ed alle condizioni già viste al comma 6 dell'articolo 61.

Con il successivo comma 6 viene stabilito che solo gli operatori economici invitati

dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite,

possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva

negoziazione.

Anche in questo caso le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di

candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.

La procedura negoziata si sviluppa poi secondo quanto disciplinato rispettivamente dal:

Comma 7: dove salvo quanto previsto dal successivo comma 8, le

amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro

offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui

al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di

aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

Comma 8: ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici possono

aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto

nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

Comma 11: il quale prevede che le procedure competitive con negoziazione

possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare

applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a

confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito

a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione

aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

Comma 12: il quale quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono

concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un

termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse

verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e

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all'articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e

aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO

DI GARA

Nei casi e nelle circostanze indicati nell'art. 63, le amministrazioni aggiudicatrici possono

aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo

atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

I casi in cui si può ricorrere a questo tipo di procedura sono riportati al 2° comma ai sensi

del quale:

Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza

previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) Qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né

alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione

appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le

condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia

trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta

non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è,

quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle

esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei

documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se

l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo

80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice

ai sensi dell'articolo 83;

b) Quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un

determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1. Lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera

d'arte o rappresentazione artistica unica;

2. La concorrenza è assente per motivi tecnici;

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3. La tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri

operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza

non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto

c) Nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza

derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per

le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive

con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a

giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono

essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

Ed al successivo comma 3 dove nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di

cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) Qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di

ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione

in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad

ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) Nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate

al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti

esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione

aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui

impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà

tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non

può comunque di regola superare i tre anni;

c) Per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) Per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da

un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi

delle procedure concorsuali.

Ulteriori possibilità sono indicate nel 4° comma ai sensi del quale la procedura negoziata

senza previa pubblicazione del bando di gara è, altresì, consentita negli appalti pubblici

relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e

debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei

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vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a

partecipare ai negoziati.

O del comma 5 dove la procedura di cui all'articolo 63, può essere utilizzata per nuovi

lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati

all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime

amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al

progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto

aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base

di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali

essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal

presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima

operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione

dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini

dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura

è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

L'individuazione degli operatori economici da consultare, viene effettuata da parte delle

amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del 6° comma, andando ad individuare gli stessi,

sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e

finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di

trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici,

se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie

l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo

95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento

di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura

competitiva con negoziazione.

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Tipologia di lavori, servizi e forniture, per i quali deve

essere utilizzato il criterio dell’Offerta Economicamente

Più Vantaggiosa

LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO

Il 2° comma dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che fatte salve le disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o

alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono

all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei

concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento

prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo

del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

Stabilito quanto sopra riportato, ai successivi comma, dello stesso articolo, vengono

riportate le casistiche di contratti che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla

base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rappresentata dal 3°

comma il quale stabilisce che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo:

a) I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e

scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti

all'articolo 50, comma 1;

b) I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri

servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro

Le cui modalità di svolgimento andremo ad esaminare nei prossimi paragrafi, mentre

relativamente ai lavori, abbiamo al successivo 4° comma, che può essere utilizzato il

criterio del minor prezzo, nel caso previsto dalla lettera a) dello stesso comma e che

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riguarda: “I lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la

rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara

avvenga sulla base del progetto esecutivo.”

Per quanto fin qui riportato, quindi, fatta salva la deroga prevista dal richiamato 4°

comma dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di lavori di importo superiore ad

1.000.000 di euro l'unico criterio attraverso il quale si può procedere con l'affidamento

dell'appalto è rappresentato dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

da applicarsi con le modalità e le forme in corso di analisi nella presente trattazione.

SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E

SCOLASTICA

La lettera a) del 3° comma dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, disciplina gli obblighi relativi

al ricorso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione dei contratti relativi:

Ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera,

Assistenziale e scolastica.

Le modalità relative alla predisposizione dei bandi ed alle forme di pubblicità, delle

tipologie di contratti di cui sopra, sono disciplinate dagli artt. 142, 143 e 144 del D.Lgs.

50/2016

Art. 142 - Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

A tale proposito, il 1° comma dell'art. 142, stabilisce che le stazioni appaltanti che

intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui al

presente Capo rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a) Mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato XIV,

parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72;

b) Mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua

e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I. L'avviso di

preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto

degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza

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successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare

il proprio interesse per iscritto.

Il suddetto comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti

pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei

presupposti previsti dall'articolo 63.

Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui

all'articolo 140, ai sensi del 3° comma dell'art. 142, rendono noto il risultato della

procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni

di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui

all'articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal

caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni

trimestre.

Al comma 4, si stabilisce altresì che per gli appalti pari o superiori alle soglie di cui

all'articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono

stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

Mentre ai sensi del 5° comma, gli avvisi di cui al presente articolo 142, sono pubblicati

conformemente all'articolo 72.

Art. 143 - Appalti riservati per determinati servizi

Ai sensi del 1° comma del presente articolo, le stazioni appaltanti possono riservare alle

organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per

l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali

di cui all'allegato XIV (il riferimento è da intendersi all'allegato IX), identificati con i codici

CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1,

80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5,

80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4,

98133110-8.

(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002: i CPV corretti sono:

75121000-0, 75122000-7, 79624000-4, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,

79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80500000-9, 80430000-7, 80511000-9,

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80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6 e 92600000-

7, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007)

Ai sensi del 2° comma, gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le

seguenti condizioni:

a) L'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di

servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) I profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo

dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi

su considerazioni partecipative;

c) Le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono

basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono

la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

d) L'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato

all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente

articolo negli ultimi tre anni.

La durata massima del contratto, come previsto dal 3° comma, non supera i tre anni.

Mentre al comma 4 si stabilisce che il bando è predisposto nel rispetto di quanto previsto

dal presente articolo.

Art. 144 - Servizi di ristorazione

L'aggiudicazione dei servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX avviene, come già

visto, secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3.

La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare degli aspetti relativi a fattori

quali:

La qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti

biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli

provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale;

Il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri

ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del d.lgs. 50/2016 già esaminati

nelle lezioni precedenti

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E della qualità della formazione degli operatori.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge

12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,

n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, (che

riguarda le disposizioni in materia di agricoltura sociale).

Le disposizioni relative al presente articolo sono poi soggette, come previsto dal comma

2, alla pubblicazione di specifici decreti del Ministro della salute, da adottarsi di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle

politiche agricole, alimentari e forestali, con i quali saranno definite e aggiornate le linee

di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18, il quale

dispone che “le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche

tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto”.

Il 3° comma dispone invece sull'attività di emissione di buoni pasto, consistente

nell'attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio

sostitutivo di mensa aziendale.

La stessa è svolta esclusivamente da società di capitali:

Con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro;

Che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il

servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione

rappresentativi di servizi.

Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione

redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della

giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

Ai sensi del comma 4 gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni

pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attività di cui al

comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società

di cui al comma 3 possono svolgere l'attività di emissione dei buoni pasto previa

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segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il

possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo

economico.

Al successivo comma 5 si rappresenta poi che con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC,

sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di

mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto

degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi

convenzionabili.

L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, come disciplinato dal 6° comma, avviene

esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:

a) Il ribasso sul valore nominale del buono pasto

b) La rete degli esercizi da convenzionare

c) Lo sconto incondizionato verso gli esercenti

d) I termini di pagamento agli esercizi convenzionati

e) Il progetto tecnico

Mentre al successivo comma 7 abbiamo che, ai fini del possesso della rete di esercizi

attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come

criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l'assunzione, da parte del

concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal

momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete

richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

Ed al successivo 8° comma che le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le

società di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio

della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la

utilizzabilità del buono pasto per l'intero valore facciale.

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SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA

I servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del

D.Lgs. 50/2016 e per quanto previsto dalla lettera a) del 3° comma dell'art. 95 dello

stesso D.Lgs. 50/2016, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo.

Andando a vedere il contenuto del richiamato 1° ed unico comma dell'art. 50 e nello

specifico dell'ultimo capoverso, abbiamo che sono definiti servizi ad alta densità di

manodopera: “...Quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento

dell’importo totale del contratto.”

Per gli affidamenti delle suddette tipologie di contratti, sempre lo stesso art, 50 stabilisce

che, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi

dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità

occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte

dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quale stabilisce nel suo 1° ed unico comma che:

“Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si

intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali

aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.”

Le suddette clausole sociali sono legittime e vanno interpretate nel senso che

l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che

operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro

numero e le loro qualifiche, siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta

dall'imprenditore subentrante, e ciò sulla base del presupposto che l'iniziativa

economica privata è si libera, ma deve avere riguardo anche all'utilità sociale.

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Volendo trasporre all'interno di un bando di affidamento le suddette clausole, non

potendo inserire come requisito per partecipare alla gara, l'obbligo di riassunzione di

tutto il personale impiegato nel precedente appalto, potremmo attribuire un punteggio,

anche molto alto, per ogni dipendente che l'impresa subentrante si impegna a

riassumere all'interno della propria azienda, alle stesse condizioni economiche e di

numero di ore di lavoro che i dipendenti riassunti avevano con la precedente azienda,

riproporzionando il punteggio (anche attraverso l'individuazione di sub-criteri), nei casi

in cui l'impresa volesse assumere solo parte dei dipendenti, e/o con orari ridotti rispetto

al precedente contratto.

Quanto sopra, nella consapevolezza che l'impresa risultata aggiudicataria,

ipoteticamente anche a seguito del punteggio tecnico attribuitole, avendo la stessa

dichiarato di riassumere tutto il personale alle stesse condizioni del precedente contratto

di lavoro, potrebbe procedere a ricollocare all'interno della propria azienda, il personale

del contratto aggiudicato, anche applicando riduzioni di orario e/o tutti gi strumenti

previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di rapporti di lavoro

nel settore privato, senza che questo comportamento possa essere rilevato come una

violazione degli obblighi contrattuali sottoscritti con la pubblica amministrazione.

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO SUPERIORE AI

40.000 EURO

Gli obblighi relativi al ricorso dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per

l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura di importo superiore ai 40.000

euro, sono disposti dalla lettera b) del 3° comma dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

I suddetti obblighi, si estendono anche agli altri servizi di natura tecnica e intellettuale.

Entrando nel merito della questione, degli affidamenti dei servizi di ingegneria e

architettura andiamo ad analizzare il 1° comma dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 il quale

stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica,

definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di

supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del

dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

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a) Dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti

b) Dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i

rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i

consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire

c) Dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni

appaltanti possono avvalersi per legge

d) Dai soggetti di cui all'articolo 46

Dove il richiamato art. 46 dello stesso D.Lgs. 50/2016 stabilisce i requisiti per la

partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura

disponendo che:

Al 1° comma: Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:

a) I prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli,

associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di

ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti

temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e

privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché

attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad

esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al

restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni

architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi

della vigente normativa;

b) Le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti

professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del

titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società

cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che

svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e

architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o

direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di

impatto ambientale;

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c) Società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo

V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative

di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano

i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità,

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di

congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività

di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) I prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV

da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e

74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla

legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti

sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e

79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov.

2007)

e) I raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a)

a d);

f) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche

in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato

nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

Al comma 2 che: Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di

cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con

riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di

società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei

professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato,

qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ritornando poi all’art. 24, abbiamo al 2° comma che: con decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in

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vigore del presente codice, sentita l’ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere

i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1.

Le suddette Linee guida sono state Pubblicate sulla G.U. n. 228 del 29 settembre 2016

con i titolo: Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti

all'architettura e all'ingegneria” di cui alla delibera ANAC n. 973 del 14 settembre ed è

dall’interno delle stesse che andiamo ad estrapolare le indicazioni relative alle modalità

di affidamento degli stessi, per le diverse tipologie di incarico.

AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di

collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere

affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,

e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2,

lett. b); l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti

idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2).

Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36,

comma 2, lett. b)). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una

maggiore partecipazione, inviino copia dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di

mercato o di costituzione dell’elenco degli operatori economici agli ordini professionali,

nazionali e territoriali.

DISCIPLINA DELL’ELENCO

Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui

attingere per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza

previa pubblicazione di bando. L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del

principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso

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contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo

esemplificativo:

a) Il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente

di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la

contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;

b) Il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e

proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso,

in modo da assicurare anche la rotazione;

c) Il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che

potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco

temporale certo;

d) La correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le

tipologie progettuali previste dall’amministrazione, così come individuate in sede

di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano

concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi

e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere

l’elenco; nell’avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell’esperienza

pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e

categorie in cui si intende suddividere l’elenco. Le stazioni appaltanti devono poi

prevedere l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di

pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei

prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali e

prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della

stazione appaltante sull’istanza di iscrizione.

DISCIPLINA DELLE INDAGINI DI MERCATO

Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo

le medesime modalità dell’elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti

coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell’elenco o individuati

tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione

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del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie

e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione

e il sorteggio.

Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le

stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del

rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal

senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell’avviso di selezione

dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che

consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni

precedenti − la dimostrazione del possesso di un’esperienza professionale adeguata alla

tipologia e all’importo dell’incarico. La scelta dell’affidatario deve essere

tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione, al

massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo).

AFFIDAMENTI PARI O SUPERIORI A 100.000 E FINO ALLA SOGLIA

COMUNITARIA

Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura

aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo). La

norma deve essere interpretata in combinato disposto con il comma 1 del medesimo

articolo che rende applicabile agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza

comunitaria la parte Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice, ne deriva che il riferimento

all’importo superiore a 100.000 euro deve essere inteso come compreso tra 100.000 e

la soglia di rilevanza comunitaria, fissate in euro 135.000 e 209.000, rispettivamente per

le autorità centrali e quelle sub-centrali (art. 35, comma 1, lettere b) e c), nei settori

ordinari, e in euro 418.000 per i settori speciali (art. 35, comma 2, lett.b)), ai quali

trovano applicazione le disposizioni dei settori ordinari nei limiti di quanto previsto

dall’art. 114 del Codice.

Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della

facoltà di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a

presentare offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali criteri devono essere

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non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato

specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice che

si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale

premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani

professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio

della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di

residenza – nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile

solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI

RILEVANZA COMUNITARIA

Per l’affidamento degli incarichi di progettazione relativi ai servizi di ingegneria nonché

di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o

superiore alle soglie di cui all’articolo 35, rilevano le seguenti disposizioni:

L’art. 157, comma 1, stabilisce che i suddetti servizi sono affidati secondo le

modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice. Inoltre, la norma prevede

che nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente alla soglia

di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è consentito soltanto per

particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara

della progettazione. La norma descrive un’eccezione e come tale dovrà essere

adeguatamente motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente

impeditive dell’affidamento mediante gara di entrambi i servizi.

L’art. 83, ai commi 1, 4 e 5, stabilisce che i criteri di selezione riguardano

esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economico e

finanziaria; le capacità tecniche e professionali. Tra i requisiti dell’art. 83, comma

4, è previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato

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minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto e che il medesimo non possa

comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze

debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori,

servizi e forniture. Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art.83, comma 5,

individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di

apposita motivazione.

L’Allegato XVII, parte I, lett. c) del Codice specifica, inoltre, che il fatturato (globale o

specifico) minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi

disponibili, in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore

economico.

Rileva, altresì, la disposizione di cui all’art. 86, comma 5, a tenore del quale: “Le capacità

tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di

prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o

dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi”. Il citato allegato

prevede, quale modalità di dimostrazione le seguenti: per quanto riguarda i requisiti

economico-finanziari, sono confermati i fatturati globale e specifico, per quanto riguarda

la capacità tecnica, l’indicazione che si rinviene è nel senso di poter esigere l’elenco dei

principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nonché dei tecnici o degli organismi tecnici

che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione

alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi

tecnici. Tuttavia in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli

appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei

servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai principio di adeguatezza e

attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall’art.

58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:

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a) Il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.

Vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio

antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio

dell’importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in

alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria

di richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi

professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di

costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4,

lett.c) del codice e specificato dall’allegato xvii, parte prima, lettera a).

b) All’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di

architettura, di cui all’art. 3, lett. Vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,

per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo

ad ognuna delle classi e categorie;

c) All’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,

per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo

ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per

dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

d) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di

ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre

anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di

collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi

professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero

firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di

direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una

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quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante

dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura proporzionata alle unità stimate nel

bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio;

e) Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura

proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al

massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la

costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58,

comma 4 della direttiva 24/2014). Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), si

precisa che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt.

83 e 86 nonché dall’allegato XVII, relativamente all’importo del fatturato globale e

specifico per l’affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica,

costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in

ossequio ai princìpi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato

all’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento

delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di

concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri

servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i

giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova

costituzione”.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e

all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità

effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni

altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti

pubblici o privati. Una conferma circa l’opportunità di comprendere anche le citate

attività, è rinvenibile nella previsione di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a

tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi

attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura

“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di

ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità

economico-finanziaria ad esse connesse”.

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Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli

servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di

affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della

specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti

requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e

direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti,

considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del

requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità

complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare.

Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della

direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato,

in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o

incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo

incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare

un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi

deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo

per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione

alla gara.

Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili

di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai

laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo

degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, della procedura competitiva con

negoziazione o del dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, se la stazione

appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 91 del codice, si rinvia a quanto

precisato al par. 2.1 della presente parte IV.

Sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior

rapporto qualità/prezzo le Linee Guida argomentano nel modo seguente ai relativi punti

richiamati.

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RELATIVAMENTE AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L’Autorità ritiene che, alla luce della disposizione del nuovo Codice – secondo cui

l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi

connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche:

L'organizzazione,

Le qualifiche

L'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto

Qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul

livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 6) – i criteri di valutazione delle offerte

possono essere individuati nei seguenti:

a) Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre

servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria

capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi

qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel

paragrafo VI e dal DM tariffe;

b) Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;

d) Riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo;

prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni

progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al

Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24

dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla

determinazione dei punteggi premianti.

Il criterio di cui alla lettera e) viene indicato in attuazione della disposizione di cui all’art.

95, comma 13 del Codice. Il punteggio attribuito dovrà essere proporzionale al numero

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e all’importanza (da valutarsi nel singolo caso di specie) dei criteri in ordine ai quali viene

superato il criterio minimo.

Al fine di agevolare la partecipazione dei giovani professionisti si suggerisce alle stazioni

appaltanti di prevedere, in ogni caso, criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di

innovatività delle offerte presentate.

A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori

ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto

stabilito dall’art. 95, comma 8, secondo cui: “I documenti di gara ovvero, in caso di

dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione

e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo

scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di

valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o

sub-punteggi”.

Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione dei bandi, e nell’ottica di

garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono

mantenersi all’interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula

prescelta. Più nello specifico non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo

nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui

ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovrà essere attribuito un

punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul

prezzo (es. formula bilineare).

Sempre nell’ottica di privilegiare l’aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il

disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del

20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con

cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare

a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato

rispetto della tempistica contrattualizzata.

Il peso da attribuire a ciascun elemento dovrà essere parametrato come segue:

a) Per il criterio a): da 30 a 50;

b) Per il criterio b): da 30 a 50;

c) Per il criterio c): da 0 a 20;

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d) Per il criterio d): da 0 a 10;

e) Per il criterio e): da 0 a 5;

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.

In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l’opportunità

di adottare, anche in relazione all’importo dell’affidamento e alla struttura del mercato di

riferimento, le seguenti misure:

1. Inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la

quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell’offerta

economica;

2. Riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi

espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore

qualità;

3. Riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.

Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da più aspetti, per esempio, qualora

si tratti di progetti integrati e, cioè, progetti che prevedono prestazioni di natura

architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della professionalità

o adeguatezza dell’offerta dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi

(professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico, professionalità o

adeguatezza dell’offerta su piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell’offerta

sul piano impiantistico).

I documenti di gara dovranno fornire specifiche indicazioni in ordine al numero e al

formato delle schede per i tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente

significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; al

formato e al numero di cartelle della Relazione illustrativa delle caratteristiche qualitative

e metodologiche dell’offerta e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni

oggetto dell’incarico.

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RELATIVAMENTE AI CRITERI MOTIVAZIONALI

La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a)

(professionalità o adeguatezza dell’offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche

qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta)

impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla

commissione di gara di valutare quando un’offerta è migliore di un’altra. La

documentazione a corredo dell’offerta ed i criteri motivazionali previsti nei documenti di

gara devono, per entrambi i criteri a) e b), essere differenti a seconda che i servizi da

affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione

dei lavori o entrambe le prestazioni. I documenti di gara dovranno fissare, altresì, i

contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte.

Le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri motivazionali:

a) Per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe

prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione

consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità

e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha

redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui

all'art 3, lett. Vvvv) del codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di

inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione

appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale

di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera;

b) Per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe

prevedere che sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione

dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa

prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per

la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una

elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.

Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza

dell’offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali,

presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono

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strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per esempio il progetto riguarda una

scuola media ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti anch’essi al gruppo di

interventi strumentali alla prestazione di servizi di istruzione), potrebbe avere una

valutazione migliore.

Nel caso di affidamento della prestazione di sola progettazione, per il criterio di

valutazione b), i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore

quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

a) Le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la

prestazione;

b) Le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle

esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto

territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene

possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara. Nel caso

in cui siano affidati tutti i livelli di progettazione, le eventuali proposte migliorative

dovranno riguardare gli aspetti tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale

d’appalto;

c) Le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche

specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel

territorio in cui si realizzeranno le opere;

d) Le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione

temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di

interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei

servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure

espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la

qualità della prestazione fornita;

e) Le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del

servizio, attraverso la redazione:

Dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento

delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno

nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle

rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle

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principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di

iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica

professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della

persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

Di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto

inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;

Dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle

diverse fasi attuative della prestazione.

Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori, i criteri motivazionali dovranno

specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più

preciso, più convincente e più esaustivo:

Le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere

progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle

attività di controllo e sicurezza in cantiere;

Le modalità di interazione/integrazione con la committenza;

La consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a

disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

1. Dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili

dell’espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori,

con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura

dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive

qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe

all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi

professionali;

2. Organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle

diverse fasi attuative del servizio.

In caso di affidamento congiunto di progettazione e direzione lavori, i criteri motivazionali

devono essere costruiti tenendo conto di quanto sopra indicato per entrambe le

prestazioni.

Le stazioni appaltanti pubblicano gli atti di gara, in adempimento alle disposizioni di cui

all’art. 29.

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Scelta delle procedure alternative

LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD 1.000.000 DI EURO

I lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro sono disciplinati dall’art. 36 “Contratti

sotto soglia” e relativamente al presente paragrafo, al 2° comma dove si rappresenta

che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti

modalità:

a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000

euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I

lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo

l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura

negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati

della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c) Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di

euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di

almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi

di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,

contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.

Mentre al 7° comma viene rappresentato che l’ANAC, con proprie linee guida, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la

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qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per

la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Le suddette Linee guida sono state pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23 novembre

2016 con il titolo: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

gestione degli elenchi di operatori economici concessioni (art. 36, comma 7, del

Codice)”di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed è dall’interno delle

stesse che andiamo ad estrapolare le indicazioni relative alle modalità di affidamento

degli stessi, per le diverse soglie di affidamento.

L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00

euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori

anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice,

in conformità all’art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione

diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico

del procedimento.

L’AVVIO DELLA PROCEDURA

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa

equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei

principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre

ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico

che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si

intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura

contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni,

i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali

condizioni contrattuali.

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In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato

elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore

e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto

equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il

fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

I REQUISITI GENERALI E SPECIALI

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all’art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

Idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore

economico di attestare l’iscrizione al registro della camera di commercio,

industria, agricoltura e artigianato o ad altro albo, ove previsto, capace di

attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

Capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la

dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto

dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e

medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la

partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra

documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura

assicurativa contro i rischi professionali;

Capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo

dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze

maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno

precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso

di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori

oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di

capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

43 © Tutti i diritti riservati – Aidem SRL – Professional Academy

I CRITERI DI SELEZIONE, LA SCELTA DEL CONTRAENTE E L’OBBLIGO DI

MOTIVAZIONE

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti

dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la

stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario, dando

dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei

requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della

rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve

soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità

del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di

rotazione.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, D.Lgs.

50/2016 fa sì che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e

richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta

in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione

a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività

del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di

riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di

concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi

di spesa forniti da due o più operatori economici.

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti

effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità)

già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali

in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa in

forma sintetica.

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LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI

LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE

A 150.000,00 EURO

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a

40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura

negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel

rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva

l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi

necessari.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa

equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene

informazioni analoghe a quelle già viste al punto precedente.

Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

a) Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di

operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta

dell’affidatario;

c) Stipulazione del contratto. INTENSITA' MANODOPERA

L’INDAGINE DI MERCATO E L’ELENCO DEI FORNITORI

In via preliminare, si indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del

proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

Le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per

fasce di importo;

Le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per

categoria e fascia di importo;

I criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine

di mercato o attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel

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Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di

committenza di riferimento.

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali

concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni

tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali

generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della

stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul

successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento

ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non

rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla

stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i

principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi

elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri

fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione

e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di

escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli

operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto

dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del

mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per

il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di

parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul

profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione

“bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è

stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in

quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a

non meno di cinque giorni.

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L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i

requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e

le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero

minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i

criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione

appaltante.

Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà

di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data

successiva notizia.

La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli

da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso

pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un

elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso

è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di

pubblicità. L’avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice che

gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori

economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione

intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione,

parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del

possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari

standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente

facendo ricorso al DGUE.

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori

oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di

capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è

consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei

requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico

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delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è

tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali

variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di

trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.

La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza

prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da

disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli

operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni

dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può

avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che

secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che

hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono

essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito

di tre inviti nel biennio.

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle

stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida,

provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

IL CONFRONTO COMPETITIVO

Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati

gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non

discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla

rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei

criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione

appaltante tiene comunque conto del valore economico dell’affidamento.

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Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta al

rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale

delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di

evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l’invito

all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato

avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione

a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle

caratteristiche del mercato di riferimento.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da

invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al

sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di

indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione

appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e

il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i

nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti,

né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle

proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente -

purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice.

La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici

selezionati compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente a presentare offerta a

mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto

disposto dall’art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità

previste dal singolo mercato elettronico.

L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta

informata e dunque seria, tra cui almeno:

a) L’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il

suo importo complessivo stimato;

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b) I requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-

organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori

economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali

in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;

c) Il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) L’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

e) Il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95

del codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli

elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) La misura delle penali;

g) L’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) L’eventuale richiesta di garanzie;

i) Il nominativo del RUP;

j) La volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, D.Lgs.

50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza, che in

ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) Lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

l) Il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di

applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del Codice.

Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla

commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della

fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della

procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5

e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo

aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei

confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di

cui al D.P.R. n. 445/2000.

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I REQUISITI GENERALI E SPECIALI

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all’art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) Idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore

economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio,

industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di

attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) Capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la

dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto

dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e

medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la

partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra

documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura

assicurativa contro i rischi professionali;

c) Capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo

dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze

maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno

precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso

di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori

oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di

capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI

LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E

INFERIORE A 1.000.000,00 EURO

Come rappresentato al precedente punto del presente paragrafo, l’art. 36, comma 2,

lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro

150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati secondo le

regole procedurali di cui all’art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno

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dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La procedura delineata ricalca quella dettata all’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice

ed esplicitata al paragrafo 4 delle presenti linee guida, con l’estensione a dieci del

numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono,

pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in

riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria

e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per

categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento.

Considerata l’ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per

definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione

ragguardevole dell’intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria

l’individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la

parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri

motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affidamenti di importo elevato,

superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure

ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

Ai sensi dell’art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula

del contratto.

SERVIZI E FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE

Per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite

dal mercato” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla

prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su

richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme

nazionali, europee o internazionali.

Per questa tipologia di servizi e forniture, richiamate nella lettera b) del 4° comma dell'art.

95 del D.Lgs. 50/2016, tra i criteri di aggiudicazione può essere utilizzato il “criterio del

minor prezzo”.

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Volendo andare a definire meglio cosa si intenda per forniture o servizi con

“caratteristiche standardizzate”, possiamo dire che le stesse sono quelle che non

necessitano di progettazioni e specifiche tecniche elaborate dalla stazione appaltante,

poiché le stesse, con le caratteristiche che soddisfano le esigenze della Amministrazione

aggiudicatrice, si trovano già pronte sul mercato.

Un esempio di fornitura con caratteristica standardizzata può essere

rappresentato dagli acquisti di materiale di cancelleria: matite, penne, gomme,

carta, tipologie di prodotti che sono tutte perfettamente reperibili nel mercato e

con caratteristiche standard.

Per questa tipologia di affidamenti si può utilizzare il criterio del minor prezzo, salvo che

non si vogliano introdurre elementi migliorativi e/o particolari caratteristiche da

richiedere al servizio e/o alla fornitura, che renderebbero necessaria una procedura di

gara da svolgersi secondo il “criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”

SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA

COMUNITARIA CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITA'

I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze

generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltati,

richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della

prestazione.

Anche per questa tipologia di servizi e forniture, richiamate nella lettera c) del 4° comma

dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, tra i criteri di aggiudicazione può essere utilizzato il

“criterio del minor prezzo”, nel caso di affidamenti sotto soglia comunitaria.

Infatti dalla lettura del richiamato 4° comma e corrispondente lettera c) abbiamo che

può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

Per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,

caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole

contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

L'articolo, come formulato, pone esclusivamente:

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La “elevata ripetitività”, che corrisponde alla frequenza con la quale si ripete la

prestazione richiesta

L'importo della fornitura e/o dei servizi, che deve essere sotto soglia comunitaria

La mancanza di notevole contenuto tecnologico o il carattere innovativo

Come condizioni per applicare il criterio del minor prezzo; ma vanno prese in

considerazione, le ulteriori caratteristiche dei servizi e delle forniture che si vogliono

affidare, al fine di valutare se le stesse, non facciano ricadere l'appalto in una delle altre

casistiche esaminate nel corso della presente trattazione, che obbligano il ricorso al

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO

DI GARA NEI CONTRATTI SOTTOSOGLIA

Ulteriori possibilità di affidamento attraverso il ricorso a procedure negoziate rispetto a

quelle già ciste nei paragrafi precedenti, sono previste all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che

disciplina i contratti sottosoglia.

Ai sensi del 2° comma del suddetto articolo abbiamo alle seguenti rispettive lettere b) e

c) che:

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti

modalità:

1. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000

euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I

lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo

l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura

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negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati

della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

2. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di

euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di

almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi

di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,

contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.

Mentre nel successivo comma 6 viene stabilito che, nel caso in cui la stazione appaltante

abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del

contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.

Per la suddetta procedura valgono le indicazioni previste dalle Linee Guida dell'ANAC

relative all'affidamento dei lavori sottosoglia, già viste nei precedenti specifici paragrafi,

mentre lo svolgimento delle procedure di gara, con l'applicazione del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, sarà oggetto del secondo webinar previsto all'interno

del presente corso.