L’dentita aziendale e visuale di Cerved Group S...CATASTO TERRENI - Inventario di tutti i suoli...

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Glossario Immobiliare

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Glossario Immobiliare

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ACCERTAMENTO SIMULAZIONE ATTI - Domanda giudiziale diretta all'accertamento della simulazione

di atti soggetti a trascrizione.

ACCERTAMENTO GIUDIZIALE SOTTOSCRIZIONE ATTI - Domanda giudiziale diretta ad ottenere

l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto

a trascrizione o a iscrizione.

ACCOLLO - è il negozio giuridico che regola il passaggio dei diritti e degli obblighi spettanti al

mutuatario (accollato) al nuovo soggetto (accollante) che ha acquistato l'immobile oggetto di

ipoteca. Quest'ultimo assume a suo carico l'obbligo del debitore di pagare al creditore

(accollatario). Così nella vendita di un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo

ipotecario, l'acquirente si assume l'obbligo di pagare alla banca le rate di mutuo rimanenti.

ACCORDO GIUDIZIALE - Atto con il quale l'ufficiale giudiziario sentenzia l'avvenuto accordo tra due

parti.

AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - L’imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere

le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e

dell’amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore

ai 2 anni. Può fare domanda se:

1. è iscritto al registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall’inizio dell’impresa, se

questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa

durata;

2. nei 5 anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura

di concordato preventivo;

3. non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica,

l’economia pubblica, l’industria o il commercio;

4. vi sono comprovate possibilità di risanare l’impresa.

Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del

beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non

soggetto a reclamo.

Con lo stesso provvedimento:

- delega un giudice alla procedura;

- ordina la convocazione dei creditori per l’approvazione a maggioranza del decreto di

ammissione alla procedura;

- nomina il commissario giudiziale;

- stabilisce il termine non superiore agli 8 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare

nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.

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Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e

comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio

degli annunci legali della provincia.

Durante la procedura di amministrazione controllata il debitore conserva l’amministrazione dei suoi

beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del

giudice delegato. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione

scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. I creditori per

titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni

esecutive sul patrimonio del debitore.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - E' una procedura concorsuale applicabile a grandi imprese in

crisi con lo scopo di assicurare, se possibile, la continuazione della loro attività.

ANNOTAZIONE O ANNODAMENTO - è una formalità che non ha "vita propria", ma viene effettuata

sempre in relazione ad un atto già esistente (trascritto o iscritto) e possono essere:

- Annotamento di cancellazione: richiesta di cancellazione di una formalità i.e. cancellazione di

un'ipoteca, di un pignoramento etc. ;

- Annotamento di surroga: atto mediante il quale un creditore cede ad un altro il diritto reale

acquisito tramite iscrizione di ipoteca nei confronti di un debitore;

- Annotamento di postergazione: annotamento mediante il quale viene ceduto da un creditore ad

un altro il grado ipotecario privilegiato.

APERTURA DI CREDITO - L’apertura di credito è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a

disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo

determinato.

APPRENSIONE DEI BENI DEL CONIUGE FALLITO - La legge dispone che i beni acquistati dal coniuge

del fallito nel quinquennio precedente alla dichiarazione di fallimento si presumano acquistati con

danaro del fallito (salvo prova contraria) e quindi si considerano di proprietà del fallito medesimo

(presunzione muciana).

Il curatore pertanto è legittimato ad apprenderne il possesso.

La presa di possesso, altro non è che una sorta di revocatoria ex lege che si attua senza bisogno

di una azione e di una sentenza.

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ATTI IMMOBILIARI – DIVERSE TIPOLOGIE - l’ispezione può essere di tre tipi:

Rapporto Catastale: ispezione dei dati registrati all'Ufficio Tecnico Erariale (Catasto) e indica per

ogni immobile il nome del proprietario;

Visura Immobiliare (o Ipotecaria): ispezione dei dati registrati in Conservatoria dei Registri

Immobiliari e indica i beni intestati al soggetto e se quei beni vi sono delle ipoteche o altri vincoli.

Per evadere il servizio, vengono consultate le NOTE (che sono la sintesi di quanto riportato negli

atti o TITOLI);

Visura Immobiliare Legale: è la combinazione dei dati depositati nella Conservatoria con quelli

depositati in Catasto. Il servizio può essere richiesto tramite la Visura Legale e prevede la lettura in

Conservatoria degli atti originali completi o TITOLI (e non delle sole NOTE).

Particolarità delle Visure Immobiliari: in alcuni casi la Visura Immobiliare riporta anche i dati

catastali quando vengono inseriti dal notaio e trascritti dal visurista. Questa situazione non è una

regola, in quanto il notaio ha soltanto l’obbligo di "identificare inequivocabilmente l'immobile" (i.e.

deve indicare esattamente dove si trova senza necessariamente riportare tutti i dati specifici del

Catasto). Se i dati catastali vengono riportati, si tratta solitamente di: Dati per l'individuazione

dell'immobile sulle mappe catastali, Dati di classificazione che influiscono sulla rendita catastale

(Categoria e Unità di misura - vani per le abitazioni cat. A - MC metri cubi per la cat. B - MQ metri

quadri per la cat. C - Ettari per i terreni).

Il saldo immobiliare viene sempre calcolato sulla base della consultazione di TUTTE le note

riguardanti il soggetto (numero di formalità consultate), ma potrebbe accadere che qualcuna di

queste - pur essendo stata consultata - non venga riportata esplicitamente sulla testata della

visura.

ATTO GIUDIZIARIO - E' un atto grave e pregiudizievole. L'atto giudiziario è un provvedimento

giudiziario che produce gli stessi effetti della sentenza quando hanno per oggetto beni immobili.

Questi provvedimenti possono avere la forma dei decreti, delle ordinanze, dei lodi arbitrali o

semplicemente da verbali posti in essere da organi giudiziari.

ATTO DI PROVENIENZA - il più recente documento pubblico (ad esempio acquisto, donazione) a

disposizione inerente la vita dell'immobile in oggetto.

AZIONE DI RIVENDICAZIONE - II proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o

detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per

fatto proprio di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per

l'attore a proprie spese, o in mancanza a corrispondere il valore oltre a risarcirgli il danno.

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AZIONE NEGATORIA - II proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da

altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie

il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione oltre la condanna al risarcimento.

AVVISO D'ASTA - E' la comunicazione della vendita forzata di una totalità di beni soggetti falliti. Con

il ricavato di tale vendita saranno soddisfatti i creditori.

CATASTO - Ufficio che gestisce l’inventario generale, a fini fiscali, delle proprietà immobiliari

presenti in un Comune o in una Provincia. Il catasto si divide in catasto dei terreni e Nuovo catasto

edilizio urbano (N.C.E.U.) L’articolo 1 della Legge Fondamentale del 1886 definisce il Catasto

Italiano quale: “Catasto Geometrico Particellare, fondato sulla misura e sulla stima, non probatorio,

allo scopo di accertare la “proprietà” immobiliare, evidenziarne le mutazioni e determinare le

imposte. In Italia sono presenti 2 sezioni complementari: Catasto dei Terreni e Catasto dei

Fabbricati.

CATASTO FABBRICATI - Inventario di tutti i fabbricati e le costruzioni stabili di qualsiasi materiale sia

urbane (dal 1939), che rurali (dal 1994). L’unità di misura delle costruzioni è l’unità immobiliare

urbana, ovvero una porzione di fabbricato o un insieme di fabbricati che, nello stato in cui si trova,

è di per sé utile e atto a produrre un reddito proprio.

CATASTO TAVOLARE - Banca dati degli immobili indicizzata sul criterio di chi ne è proprietario o ha

altri diritti reali e non sul criterio di qual è il bene immobiliare stesso. In Italia vige nei comuni di

Cortina D’Ampezzo, Bolzano, Borgo Valsugana, Bressanone, Brunico, Caldaro, Cavalese,

Cervignano del Friuli, Chiusa, Cles, Cormons, Egna, Fiera di Primiero, Fondo, Gorizia, Gradisca

d’Isonzo, Malè, Merano, Mezzolombardo, Monfalcone, Monguelfo, Pergine Valsugana, Pontebba,

Riva del Garda, Rovereto, Silandro,Tione, Trento, Trieste, Vipiteno.

Il rapporto catastale, non considera gli immobili censiti in queste province proprio a causa della

diversa gestione degli atti.

CATASTO TERRENI - Inventario di tutti i suoli agricoli, i terreni incolti, le strade pubbliche, le acque

esenti da estimo e, per mezzo delle mappe, offre una rappresentazione cartografica completa del

territorio nazionale. Il catasto Terreni si definisce: Geometrico, Particellare, Nono Probatorio.

L’identificazione dei beni è fondata sulla particella, ovvero una porzione continua di terreno situata

in un solo comune, appartenente ad un unico possessore e assoggettata a un'unica specie di

coltura (qualità) con uniforme grado di produttività (classe).

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CATEGORIE CATASTALI: La distinzione delle unità immobiliari secondo le varie specie

essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione

ordinaria e permanente dell’unità immobiliare, eseguita nell’ambito di ciascuna zona censuaria

(che può, in taluni casi, coincidere con l’intero territorio comunale). Le Categorie Catastali

possono essere di tipo A (abitazioni), B (edifici collettivi), C (magazzini, negozi, autorimesse), D

(immobili utilizzati a scopo imprenditoria), E (immobili speciali). Nell'ambito di queste categorie

sono operate ulteriori distinzioni, a seconda delle caratteristiche possedute da ciascuna unità

immobiliare dei vari tipi di immobile. Ad esempio, fra le abitazioni si distinguono nove categorie:

con A1 si identificano gli immobili signorili, con A8 le ville e con A4 le abitazioni popolari. Ogni

categoria è poi ulteriormente suddivisa in classi, che identificano la qualità e lo stato dell'immobile;

in certi casi si può anche arrivare ad avere 20 classi per la stessa categoria, con fortissime

oscillazione di valori.

GRUPPO A

A/1 Abitazioni di tipo signorile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio

con caratteristiche

costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.

A/2 Abitazioni di tipo civile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche

costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per

fabbricati di tipo residenziale.

A/3 Abitazioni di tipo economico.

A/4 Abitazioni di tipo popolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche

costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche

costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari

esclusivi.

A/6 Abitazioni di tipo rurale

A/7 Abitazioni in villini. Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità

immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di

tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne

ad uso esclusivo.

A/8 Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente

dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in

zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.

A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Rientrano in questa categoria i castelli ed i

palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non

sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità

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immobiliare. E' compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità,

funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

A/10 Uffici e studi privati Uffici e studi privati. Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari

che per tipologia, dotazione di

impianti e finiture sono destinate all’attività professionale.

A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc…

GRUPPO B

B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme

B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)

B/3 Prigioni e riformatori

B/4 Uffici pubblici

B/5 Scuole e laboratori scientifici

B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della

categoria A/9

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto

B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

GRUPPO C

C/1 Negozi e botteghe

C/2 Magazzini e locali di deposito

C/3 Laboratori per arti e mestieri

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)

C/7 Tettoie chiuse od aperte

GRUPPO D (IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE)

D/1 Opifici

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D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)

D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)

D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)

D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili

di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non

suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.

D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

GRUPPO E (IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE)

E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.

E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.

E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche

E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.

E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.

E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale

E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.

E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.

E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo

CITAZIONE - E’ un tipo di domanda giudiziaria che viene richiesta da una parte e consiste nel

comparire a udienza fissa nel tribunale davanti al quale la domanda è proposta. L’atto di citazione

è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica.

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CLASSE - Grado di produttività classificante un determinato immobile nell'ambito della stessa

qualità (nel caso di immobili rurali) o categoria catastale (nel caso di immobili urbani) di un dato

Comune. Ai terreni migliori viene attribuita la prima classe, ai peggiori l'ultima, intercalando le

classi intermedie. Per gli immobili urbani la classificazione individua gradi di maggior

apprezzamento passando dalla classe prima a quella più alta.

COMUNE CATASTALE - ordinariamente, per ciascun comune, il confine territoriale individuato

catastalmente è coincidente con il corrispondente confine amministrativo comunale.

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - nelle Conservatorie sono presentati tutti gli atti

immobiliari (in originale), insieme alle note (sintesi degli atti), per renderli pubblici e dare loro

validità giuridica nei confronti di terzi. L'ufficio è incaricato di custodire e conservare gli atti, di

rilasciare copia delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, o la dichiarazione negativa attestante che

non ve ne siano. Le Conservatorie si dividono in tre gruppi : Tradizionali, Automatizzate, e Uffici

Tavolari, ognuno dei quali opera in modo diverso.

- Tradizionali: tutti gli estremi degli atti presentati vengono registrati sul Registro Generale d’Ordine

(MOD. 60) che costituisce la ricevuta della consegna. L'elenco degli atti firmati dal Conservatore,

ma non ancora registrati è chiamato il “Giornaliero di Conservatoria”. In seguito, i dipendenti della

Conservatoria procedono all'aggiornamento delle posizioni sui singoli Nominativi chiamata: “Data

Repertoriazione". L’aggiornamento delle Conservatorie, cioè la data che viene presentata

all’interno della visura, è riferita proprio alla data di repertoriazione;

- Meccanizzate: Tutti gli atti o TITOLI presentati costituiscono singoli elementi di una pila (non

esiste il MOD. 60). In seguito, i dati vengono inseriti dal personale della Conservatoria direttamente

sul calcolatore per aggiornare le posizioni sui nominativi (repertoriazione). L'elenco soggetti

(GIORNALIERI) è disponibile solo dopo la repertoriazione;

- Doppie/Triple:, solo per le conservatorie di Bari, Brindisi, Crotone, Foggia, Isernia, La Spezia,

Latina, Matera, Pordenone, Prato, Ragusa, Rimini, Taranto, Terni, Vibo Valentia (Doppie) e Torino,

Milano, Roma e Napoli (Triple). Possono essere tradizionali o meccanizzate.

- Ufficio Tavolare: vedi voce ‘Catasto Tavolare’.

COERENZE/CONFINI - il dato del catasto che serve per:

- il pignoramento

- l’ipoteca giudiziale per:

- individuare correttamente il bene da colpire;

- rispettare la procedura richiesta da quel tribunale per ottenere l'autorizzazione della

autorità giudiziaria.

Nelle Conservatorie tradizionali i confini sono rilevabili, mentre non è possibile in quelle

meccanizzate (non è possibile indicarli in fase di registrazione). E' opportuno disporre dei dati del

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catasto per quei soggetti particolari (ad es. Costruttori) che procedono a frequenti frazionamenti

per poter individuare tutte le particelle: quelle vendute e quelle ancora in vendita per non rischiare

di iscrivere ipoteca su di un un bene già venduto ad altri oppure per evitare di perdere particelle

importanti quali quelle relative a unità commerciali.

COMUNIONE DEI BENI - secondo questo regime patrimoniale della famiglia, automatico se non viene

espressa una diversa volontà, gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il

matrimonio appartengono al 50% a ciascuno, così come i frutti dei beni propri e dell'attività. Nella

comunione dei beni non rientrano invece i beni di cui il coniuge era proprietario prima del

matrimonio, quelli provenienti da donazioni o eredità anche durante il matrimonio e quelli di uso

strettamente personale.

CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA - Atto con il quale il presidente del Tribunale sentiti i due coniugi prima

separatamente poi

congiuntamente, redige il processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia

all'azione.

CONCORDATO - Il procedimento fallimentare si può chiudere anche con un concordato. Si tratta di

un accordo che il fallito può proporre ai suoi creditori offrendo il pagamento integrale ai creditori

privilegiati e almeno una congrua percentuale ai creditori chirografi, entro un certo tempo e con

certe garanzie.

Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo (ammissione al concordato).

CONCORDATO PREVENTIVO - Il concordato preventivo è un procedimento concorsuale proposto

dallo stesso debitore insolvente al fine di evitare la più drastica misura del fallimento.

Per procedere alla sentenza di omologazione del concordato, il tribunale deve accertare:

1. La sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato;

2. La regolarità della procedura;

3. La convenienza economica del concordato per i creditori;

4. Il raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge per l’approvazione del

concordato da parte dei creditori;

5. Se le garanzie offerte danno la sicurezza dell’adempimento del concordato e se i beni

offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura del 40%;

6. Se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato dissesti e alla sua condotta è

meritevole del concordato;

Concorrendo tali condizioni il tribunale pronunzia la sentenza di omologazione del concordato.

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Nella sentenza il tribunale determina l’ammontare e le scadenza di versamento delle somme che il

debitore deve depositare per i crediti contestati.

Non più tardi del giorno successivo alla sua data, un estratto della sentenza è affisso a cura del

cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all’ufficio del registro

delle imprese per la iscrizione, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato

o in cui la società fu costituita. L’estratto è inoltre pubblicato nel foglio degli annunci legali della

provincia a cura del cancelliere.

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della

procedura di concordato. La sentenza è provvisoriamente esecutiva: contro la sentenza gli

opponenti e il debitore possono appellare entro 15 giorni dall’affissione.

Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le

somme dovute per l’adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di

credito designato dal giudice delegato.

CONSOLIDAMENTO IPOTECA - trattasi del momento in cui l'iscrizione dell'ipoteca presso la

Conservatoria dei Registri Immobiliari diventa efficace giuridicamente.

COSTITUZIONE FONDI PATRIMONIALI - Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo,

anche per testamento,

possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in

pubblici registri, o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.

Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono allineare,

ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso

di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice nei soli

casi di necessità o utilità evidente.

La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della

cessazione dagli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento

della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi abbia

interesse, norme per l’amministrazione del fondo.

COSTITUZIONE DI VINCOLO - Con questa fattispecie giuridica si vogliono intendere tutti quei

provvedimenti di natura amministrativa con i quali la Pubblica Amministrazione limita o comprime

la disponibilità di alcuni immobili di rilevanza artistica e monumentale, ambientale o commerciale.

L'aspetto più significativo del vincolo, oltre al divieto di apportare modifiche senza preventiva

autorizzazione, consiste nel diritto di prelazione che lo Stato può esercitare nel termine di due mesi

nel caso di alienazione a titolo oneroso.

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DATORE D’IPOTECA - colui che costituisce un'ipoteca a favore di un debito altrui.

DEBITO - Vi sono rapporti nei quali al creditore deve essere attribuito il valore di un bene o di una

quota di patrimonio. Nello svolgimento di questi rapporti occorre perciò procedere prima o poi alla

liquidazione cioè alla determinazione numerica della somma dovuta. Fino a questo momento la

somma dovuta non è fissa nel suo ammontare numerico, bensì variabile in dipendenza delle

variazioni di prezzo del bene che la somma di denaro deve rappresentare.

DECRETO - E’ un provvedimento dell’autorità giudiziaria diverso dall’ordinanza e dalla sentenza,

tanto in materia civile che in materia penale.

E’ la legge che stabilisce per ogni caso quale forma debba assumere il provvedimento del giudice

e cioè se quella del decreto, dell’ordinanza o della sentenza.

DECRETO AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - Atto con il quale l’ufficiale giudiziario decreta, per la

società interessata, la messa in amministrazione controllata.

DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - L’imprenditore che si trova in stato di

insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato

preventivo se:

1. è iscritto al registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall’inizio dell’impresa, se

questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa

durata;

2. nei 5 anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura

di concordato preventivo;

3. non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica,

l’economia pubblica, l’industria o il commercio;

4. è in grado di offrire serie garanzie reali o personali di pagare almeno il 40% dell’ammontare

dei crediti chirografari (garantiti) entro 6 mesi dalla data di omologazione del concordato;

5. offre ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo

patrimonio alla data della proposta di concordato sempreché la valutazione di tali beni

faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura

indicata al punto 4. ;

6. La domanda per l’ammissione è proposta dal debitore al tribunale nel luogo in cui trovasi la

sede principale dell’impresa. Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto

non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo

(ammissione al concordato).

Con lo stesso provvedimento il tribunale:

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1. delega un giudice alla procedura di concordato;

2. ordina la convocazione dei creditori;

3. nomina il commissario giudiziale.

Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e

comunicato per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio

degli annunci legali della provincia.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il commissario

giudiziale notifica un estratto del decreto di ammissione al concordato preventivo ai competenti

uffici perché sia annotato nei pubblici registri immobiliari delle conservatorie.

Durante la procedura di concordato il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e

l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice

delegato. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del

giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. I creditori per titolo o

causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive

sul patrimonio del debitore.

DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE PER DIVISIONE - Atto con il quale l'ufficiale giudiziario attribuisce

le quote ai condividenti.

DECRETO CONDANNA PENALE - E’ il provvedimento che emette il pretore nel giudizio per decreto,

che significa che il pretore può pronunciare condanna senza procedere al dibattimento, in

relazione a reati perseguibili d’ufficio quando ritiene di dovere infliggere solo la multa o l’ammenda.

DECRETO DI DEVOLUZIONE IMMOBILE ALLO STATO - Atto con il quale l'ufficiale giudiziario decreta la

devoluzione di un immobile, appartenente a terzi, allo stato.

DECRETO DI ESPROPRIO - Atto mediante il quale viene espropriata la proprietà o altro diritto reale da

parte della pubblica amministrazione per motivi di interesse generale e di pubblica utilità.

DECRETO INGIUNTIVO (in relazione ai dati di Conservatoria) - il Tribunale emette una ingiunzione di

pagamento (o Decreto Ingiuntivo) nei confronti di coloro che prestano garanzie reali (ad es. tramite

assegni/cambiali). La richiesta di Decreto Ingiuntivo è un atto interno del Tribunale; solamente

dopo la decisione del Tribunale diventa un atto pubblico, cioè rilevabile da terzi. I soggetti citati nel

decreto prendono il nome di INGIUNTI (possono essere più' di uno, quali ad esempio i soci di una

stessa società).

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Il decreto arriva in Conservatoria solo se il soggetto (o uno dei soggetti coinvolti nell’ingiunzione) è

proprietario di immobili: si parla allora di soggetto COLPITO.

L'avvocato, su mandato del creditore, chiede al presidente del Tribunale di ingiungere il soggetto

ad onorare il credito. In caso di rifiuto si hanno due possibilità:

1. la causa civile (procedura con tempi lunghi)

a. nel caso in cui non esista grave pregiudizio nel ritardo;

b. nel caso in cui il credito NON sia fondato su cambiali, assegni bancari, assegni

circolari, certificati di liquidazione di borsa, ecc...

2. Concessione di provvisoria esecutività del decreto: nel caso di un titolo non onorato

(assegno, cambiali) è possibile ottenere la provvisoria esecutività del decreto dal

presidente del Tribunale e procedere alla iscrizione della ipoteca giudiziale.

DECRETO INGIUNTIVO INTEGRATIVO - Atto con il quale viene integrato un precedente decreto

ingiuntivo.

DECRETO DI NOMINA DEL COMMISSARIO GIUDIZIARIO - Atto con il quale il pubblico ufficiale nomina il

commissario giudiziale.

DECRETO DI NOMINA CURATORE - Atto con il quale l’ufficiale giudiziario nomina il curatore dei beni

appartenenti all’asse ereditario.

DICHIARAZIONE DI NULLITÀ ATTI - La nullità equivale alla inesistenza giuridica del negozio e si può

ben paragonare al nato-morto; il negozio cioè non produce nessuno degli effetti a cui è rivolto.

DECRETO DI OCCUPAZIONE - Atto che si verifica quando un ente pubblico, anche in assenza di un

provvedimento espropriativo operativo di effetti o perché mai emanato o perché caducato per

illegittimità occupa un suolo privato e lo trasforma in modo radicale e irreversibile in un bene

pubblico, assoggettato proprio al regime dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili,

realizzandovi un'opera di pubblica utilità.

DECRETO DI OCCUPAZIONE VIA TEMPORANEA - Atto simile al DECRETO DI OCCUPAZIONE,

differenziato nel fatto che l'occupazione del bene è temporanea e non definitiva.

DILAZIONE DI PAGAMENTO - Questo atto pubblica la concessione del creditore nei confronti del

debitore della dilazione

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del pagamento relativo ad un determinato bene.

DECRETO PIGNORAMENTO - Atto con il quale l'ufficiale giudiziario decreta il pignoramento sui beni

del debitore.

DECRETO SEQUESTRO PREVENTIVO - Atto con il quale l'ufficiale giudiziario decreta il sequestro

preventivo sui beni del debitore.

DECRETO DI TRASFERIMENTO - Il processo di esecuzione si conclude con il Decreto di

Trasferimento con il quale sono trasferiti all’aggiudicatario i beni espropriati.

DECRETO TRASFERIMENTO FALLIMENTO - Atto con il quale l'autorità giudiziaria decreta il

trasferimento del fallimento presso il tribunale di competenza.

DECRETO TRASFERIMENTO TRIBUNALE - Atto con il quale il pubblico ministero comunica il decreto

del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il

procedimento con decreto che è notificato alle parti entro 10 giorni dalla sua pronuncia, sotto pena

di decadenza della richiesta.

DECRETO DI USUCAPIONE - II diritto reale e il fatto del possesso possono trovarsi dissociati. La

dissociazione può venire eliminata rimuovendo il possesso illegittimo mediante opportune iniziative

giudiziarie. Ma se il titolare del diritto resta inerte e la dissociazione fra possesso e diritto si protrae,

questa viene eliminata in un modo del tutto opposto : trascorso un certo numero di anni al

possessore viene attribuito il diritto corrispondente (proprietà o diritto reale) mentre il diritto che

pertanto tempo non è stato esercitato viene cancellato o subisce una compressione.

Questo fenomeno si chiama usucapione. L'usucapione può dunque definirsi come un modo di

acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento, a titolo originario per effetto del possesso

protratto per un certo tempo.

DECRETO VENDITA ALL'INCANTO - E' il mezzo previsto dal codice di procedura civile onde poter

procedere in sede di esecuzione forzata alla vendita al maggior offerente, ma è anche uno dei

mezzi previsti per la stipulazione dei contratti dello stato.

DIRITTO DI VISURA - è il tributo che l'utente paga per poter fare una visura.

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DITTA CATASTALE - Per ditta catastale si intende la persona fisica o giuridica che figura negli

archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili.

DIVISIONE GIUDIZIARIA - Lo scioglimento della comunione (ereditaria o ordinaria) può avvenire o per

atto volontario o per ordine del Giudice, espresso sotto forma di sentenza ovvero di ordinanza. La

sentenza di divisione si rende necessaria quando i condividenti non raggiungono un accordo in

fase istruttoria. Ma se non sorgono contestazioni il Giudice istruttore, una volta accertato il diritto

alla divisione, dispone la formazione di un progetto di divisione da parte di un consulente tecnico

d’ufficio e, ove non sorgono contestazioni lo dichiara esecutivo con ordinanza non impugnabile.

DOMANDA GIUDIZIARIA - Atto voluto dal legislatore per rendere edotti i terzi della esistenza di

un'azione giudiziaria che interessa la proprietà o altri diritti reali sopra gli immobili. La trascrizione

di una domanda giudiziale esercita un enorme pregiudizio sulla circolazione dei beni, per questo la

legge si è preoccupata di elencare in maniera analitica e tassativa quali atti introduttivi di giudizio

devono essere resi pubblici con il mezzo della trascrizione.

ESECUZIONE IMMOBILIARE - Il creditore che non riceve la prestazione dovuta da parte del debitore

può chiederne l’esecuzione forzata da parte del giudice. Se l’esecuzione ha per oggetto beni

immobili trattasi di esecuzione immobiliare. L’esecuzione forzata potrà realizzarsi sull’immobile del

debitore con il pignoramento, l’espropriazione e la vendita forzata dello stesso. L’esecuzione è

diretta da un giudice. I provvedimenti del giudice sono dati con ordinanza, che può essere dal

giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

ESPROPRIO - Processo del tipo esecutivo costituito da un complesso di atti diretti a sottrarre

coattivamente (forzatamente) al debitore determinati beni ed a convertirli in denaro al fine di

soddisfare il creditore procedente, in attuazione della loro funzione di garanzia generica.

ESTENSIONE SENTENZA DI FALLIMENTO - Atto con il quale l’ufficiale giudiziario estende la sentenza

di fallimento, ad altre persone o società aventi causa.

ESTRATTO DI MAPPA - Rappresentazione di una porzione di mappa catastale su supporto cartaceo.

FALLIMENTO - Il dissesto dell’imprenditore propone in primo luogo il problema di assicurare che i

suoi beni vengano destinati al soddisfacimento dei creditori: occorrono dunque cautele di varia

natura contro il pericolo di occultamento. In secondo luogo vi è l’esigenza di soddisfare i creditori

secondo un ordine di preferenza che tenga conto della natura dei loro crediti e, nell’ambito di

ciascuna categoria di crediti secondo un principio di parità di trattamento, anziché lasciare che si

soddisfi chi arriva prima o chi è favorito dal debitore.

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A tal proposito, se il fallito possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il

curatore fallimentare (colui che si occupa dell’amministrazione del patrimonio fallimentare) notifica

un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici perché sia annotato nei

pubblici registri immobiliari presso le conservatorie.

FALLIMENTO IN PERSONA DI ... - L'imprenditore spesso si avvale di rappresentanti commerciali.

L'institore particolare tipo di rappresentante commerciale, è colui che è preposto dal titolare

all'esercizio dell'impresa commerciale. Egli può stare in giudizio in nome del preponente per le

obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e preposto.

Egli può anche alienare o ipotecare beni immobili del preponente se a ciò è stato espressamente

autorizzato. Per tale motivo il suo comparirà nella notifica dell'estratto della sentenza dichiarativa di

fallimento fatta dal curatore fallimentare alle competenti conservatorie perché sia annotato nei

pubblici registri immobiliari.

FINANZIAMENTO - Il finanziamento è un prestito ottenuto da un Istituto di credito o da una

finanziaria.

FINANZIAMENTO CAMBIARIO - Il finanziamento cambiario è un prestito ottenuto a garanzia del quale

vengono date delle

cambiali sottoscritte dal debitore.

FOGLIO DI MAPPA - Rappresentazione cartografica catastale di una porzione limitata di territorio di

un Comune. La scala di rappresentazione è, in genere 1:2000, più raramente 1:1000 ed 1:4000.

L'insieme dei fogli di mappa di un intero Comune è rappresentato nel cosiddetto Quadro d'Unione.

GRADO IPOTECARIO - l'ordine di preferenza tra le varie ipoteche è determinato dalla data della loro

iscrizione. Ogni iscrizione riceve un numero d'ordine il quale determina il grado dell'ipoteca che ha

una importanza fondamentale perché indica chi dovrà soddisfarsi per primo.

GIUSTIFICAZIONE IPOTECA GIUDIZIALE - Atto presente solamente presso gli uffici tavolari ed è

successivo alla prenotazione dell'ipoteca giudiziale, ed attesta l'effettiva giustificazione

dell'avvenuta ipoteca giudiziale.

IMPUGNAZIONE DI ACQUISTI PER CAUSA DI MORTE - Domanda giudiziale diretta ad attestare il

fondamento di un acquisto a causa di morte.

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INGIUNZIONE - In forza di esso un titolare di un credito liquido ed esigibile in denaro o in merci,

fondato su prova scritta, può ottenere su semplice ricorso documentato un provvedimento detto

decreto d'ingiunzione col quale il giudice ingiunge al debitore di adempiere l'obbligazione entro 20

giorni dalla notifica. Trascorso tale termine senza che il debitore ingiunto abbia proposto

opposizione il decreto d'ingiunzione viene dichiarato esecutivo e diventa titolo esecutivo.

INGIUNZIONE PAGAMENTO – Vedi voce ‘Decreto Ingiuntivo’.

INTIMAZIONE - Prima di procedere alla vendita il creditore a mezzo di ufficiale giudiziario deve

intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori avvertendolo che in mancanza si procederà

alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.

INTERVENTO - I creditori e gli aventi causa possono intervenire nell'atto giudiziario a proprie spese,

ma non possono impugnarlo, a meno che non abbiano notificato un'opposizione anteriormente e

salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria.

IPOTECA - L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo

acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul

prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo

e si costituisce mediante iscrizioni nei registri immobiliari.

L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in

denaro. Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e

sopra ogni loro parte.

Possono essere oggetto di una iscrizione di ipoteca:

1. beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;

2. l’usufrutto dei beni stessi;

3. il diritto di superficie, è il diritto che il proprietario del bene può costituire, di fare e

mantenere al di sopra del suolo, una costruzione a favore di altri che ne acquista la

proprietà;

4. il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico;

5. le rendite dello Stato nel mondo determinato dalle leggi relative al debito pubblico;

6. le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli.

L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che ad

istanza del creditore l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza.

Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ogni

successiva ipoteca è, in ordine di tempo, contrassegnata da un numero, che prende il nome di

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grado (ipoteca di primo grado, di secondo grado etc.). Se il bene ipotecato verrà sottoposto a

vendita forzata, con il ricavato della vendita si soddisferà anzitutto il creditore con ipoteca di primo

grado e, se c’è un residuo, quello di secondo grado e così via.

IPOTECA GARANZIA CAMBIARIA - L’ipoteca garanzia cambiali è una ipoteca volontaria che si iscrive

a garanzia dell’emissione di cambiali.

IPOTECA GIUDIZIALE - L’ipoteca giudiziale è un’ipoteca che si iscrive sui beni del debitore ogni volta

che è pubblicata una sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o

all’adempimento di altra obbligazione, ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi

successivamente e può anche basarsi su un decreto ingiuntivo reso esecutivo. Costituiscono titolo

per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale anche gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge

attribuisce tale effetto.

Il Codice Civile dispone che l’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla data della

iscrizione e che questo effetto cessa se la stessa non viene rinnovata prima della scadenza del

termine.

La rinnovazione eseguita entro i termini di scadenza comporta la proroga della efficacia

dell’ipoteca rinnovata per un ulteriore periodo di validità legale e la conservazione del grado

iniziale.

IPOTECA LEGALE - L’ipoteca legale trae la sua essenza e il suo titolo direttamente nella legge che

con l’iscrizione, imposta anche in assenza del consenso del debitore, intende proteggere e

garantire in via reale determinati soggetti ritenuti meritevoli di tutela giuridica per crediti aventi

particolare natura.

Hanno diritto all’ipoteca legale :

1. L’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano

dall’atto di alienazione;

2. I coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili

assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

3. Lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le

disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

Il Codice Civile dispone che l’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla data della

iscrizione e che questo effetto cessa se la stessa non viene rinnovata prima della scadenza del

termine.

La rinnovazione eseguita entro i termini di scadenza comporta la proroga della efficacia

dell’ipoteca rinnovata per un ulteriore periodo di validità legale e la conservazione del grado

iniziale.

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IPOTECA PENALE - Lo stato ha diritto all’ipoteca legale sopra i beni dell’imputato e del responsabile

civile secondo le disposizioni del codice Penale e del Codice di procedura penale.

IPOTECA IN RIPETIZIONE - E' un atto volontario che identifica un'Ipoteca che, in dipendenza di

trasferimenti coattivi conseguenti il riordino della proprietà rurale o in dipendenza di divisioni, viene

re-iscritta a carico dell'originario debitore sopra beni diversi.

E' una vera e propria ripetizione in quanto la formalità successiva consiste in una vera e propria

ripetizione della prima ipoteca della quale ne conserva il grado e gli effetti economici con la sola

modificazione del dato reale.

IPOTECA VOLONTARIA - L’ipoteca volontaria è un’ipoteca che un soggetto decide volontariamente di

iscrivere su un proprio bene. Generalmente questa azione viene effettuata quando si chiede un

prestito e si vuole dare come garanzia un bene immobile.

ISCRIZIONI - si tratta di un atto attraverso il quale un immobile viene dato in garanzia di un debito.

L'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei Registri Immobiliari sui beni specificatamente

indicati e per una somma determinata in denaro.

ISCRIZIONE ORDINANZA TRIBUNALE - E' l'iscrizione iscritta in base ad un ordinanza rilasciata

dall'autorità giudiziaria.

ISCRIZIONI VOLONTARIE - ipoteca volontaria (il creditore, di comune accordo con il debitore, tutela il

proprio credito iscrivendo ipoteca su uno o più immobili).

ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI - possono essere Ipoteca Giudiziale (scaturisce esclusivamente

dall'autorità giudiziaria, in seguito ad un'insolvenza da parte del debitore) o Ipoteca Legale

(analogo della ipoteca giudiziale quando la parte promuovente è un ente pubblico).

Le ipoteche restano registrate a nome di chi le ha iscritte sugli immobili, cioè a carico del debitore

originario. Nel caso di Società: se c'è stato un passaggio di proprietà, l'ipoteca è desumibile dal

bilancio (i.e. debiti a medio e a lungo termine); se c'è stato un cambio di ragione sociale (atto per

cui non vi è l'obbligo di comunicarli in conservatoria) l'ipoteca la si può dedurre leggendo i due

bilanci: tutte le poste attive/passive passano da un bilancio all'altro ed il debito risulta come

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particolare voce del passivo; altri atti per cui non vi è l'obbligo di comunicazione in conservatoria

sono: trasformazione di società e trasferimento di sede che sono rintracciabili nella parte storica

della visura del Registro delle Imprese tenuto dalle CCIAA.

Quando un soggetto procede alla cancellazione di una ipoteca, pur essendo questo un atto

"liberatorio" per il soggetto (cioè a Favore), la formalità viene riportata come Contraria. Questo

accade perché l’annotazione di cancellazione fa riferimento alla repertoriazione di iscrizione di

ipoteca che è una formalità Contro.

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - Per determinate categorie di imprese sottoposte alla

vigilanza dello Stato, in ragione della particolare importanza collettiva che riveste la loro attività

(quali banche, assicurazioni, società cooperative...), singole leggi prevedono l'assoggettamento

alla liquidazione coatta amministrativa. Di regola tali imprese sono sottratte al fallimento, ma

alcune sono assoggettabili sia all'una che all'altra procedura.

La liquidazione coatta amministrativa è marcatamente finalizzata allo scopo di eliminare dal

mercato l'impresa dissestata.

Il tribunale del luogo dove l'impresa ha sede, su richiesta di uno o più creditori, dichiara lo stato di

insolvenza con sentenza in camera di consiglio.

Dalla data di accertamento dello stato di insolvenza è possibile l'esperimento delle azioni

revocatone e sono perseguibili i reati fallimentari. Contro la sentenza può essere proposta

opposizione da qualunque interessato entro 30 giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha

pronunciata. Il termine per appellare è di 15 giorni dalla notificazione della sentenza.

LODO ARBITRALE - Atto con il quale le parti decidono di fare risolvere una controversia tra loro

insorta da un arbitro (o da più arbitri) il quale decide con il lodo arbitrale.

Il lodo è dichiarato esecutivo con decreto del pretore il quale conferisce alla pronuncia arbitrale

efficacia di sentenza.

LODO ARBITRALE COSTITUTIVO DI DIRITTI REALI - Atto con il quale attraverso il lodo arbitrale

vengono costituiti diritti reali a favore di una delle parti.

LODO ARBITRALE PER DIVISIONE - Atto con il quale attraverso il lodo arbitrale due o più persone

convengono nella divisione dei beni in loro possesso.

LODO ARBITRALE MODIFICATO NELL'ESERCIZIO DI DIRITTI REALI - II lodo arbitrale una volta reso

esecutivo dal pretore ha la capacità di costituire, trasferire, o modificare diritti reali e come tale,

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quindi al pari delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria, costituisce titolo per la trascrizione nei

registri immobiliari.

LODO ARBITRALE TRASLATIVO - Atto con il quale attraverso il lodo arbitrale vengono trasferiti dei

beni immobile da una parte all'altra.

MAPPA - Carta topografica speciale a grande scala e rappresentazione planimetrica delle particelle

catastali. E' l'elaborato ideato e formato per concretizzare il significato geometrico del Nuovo

catasto terreni.

MAPPALE - Termine tecnico sintetico sinonimo di numero di particella.

MUTUO - Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di

denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e

qualità. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario (colui che riceve una determinata quantità di

denaro) deve corrispondere gli interessi al mutuante (colui che consegna il denaro). Se il

mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la

risoluzione del contratto.

MUTUO CAMBIARIO - Si definisce un mutuo cambiario, quando è stata convenuta la restituzione del

debito attraverso delle cambiali. Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di

una sola cambiale, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.

MUTUO CONDIZIONATO - E’ un mutuo che è soggetto a certe condizioni determinate dalle parti (ad

esempio un mutuo è concesso solamente se è destinato alla costruzione di un supermercato).

MUTUO FONDIARIO, EDILE, AGRARIO, FRUTTIFERO - Sono mutui che assumono denominazioni

particolari a seconda della destinazione del prestito concesso dall’ente finanziatore, ad esempio un

mutuo agrario sarà destinato ad opere correlate all’agricoltura (acquisto di bestiame, acquisto di

macchine, attrezzi agricoli etc.).

NOTE ESTRANEE - indicazione presente nell'elenco delle formalità consultate per cause non

imputabili al visurista i.e. omonimie per Persone Fisiche o per codici fiscali simili per Persone

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Giuridiche. Il visurista si accorge dell'errore solo dopo aver preso visione delle note (e per poterlo

fare prima deve corrispondere i relativi importi per la consultazione).

NUDA PROPRIETÀ - diritto di proprietà svuotato di una parte del suo contenuto, ossia del godimento

effettivo del bene, che fa capo a un altro soggetto (es: usufruttuario). Questa scissione è solo

temporanea, in quanto destinata a ricomporsi alla morte dell'usufruttuario o alla scadenza

dell'Usufrutto.

ORDINANZA - E’ un provvedimento dell’autorità giudiziaria diverso dal decreto e dalla sentenza,

tanto in materia civile che in materia penale. E’ la legge che stabilisce per ogni caso quale forma

debba assumere il provvedimento del giudice e cioè se quella del decreto dell’ordinanza o della

sentenza.

ORDINANZA DI APPROVAZIONE DI PROGETTO DI DIVISIONE - Atto con il quale l'ufficiale giudiziario

ordina l'approvazione di un progetto di divisione fra due o più condividenti.

PARTICELLA - Porzione continua di terreno (o da un fabbricato) situato in un medesimo Comune,

appartenente ad uno stesso possessore (uno o più titolari) e sia nella medesima qualità o classe

(o abbia la stessa destinazione). Le particelle catastali sono individuate dal numero di foglio di

mappa catastale e dal numero (o lettera) di particella.

P.F.R.: porzione di Fabbricato Rurale.

PARTITA - Il complesso di informazioni attinente l'individuazione dei soggetti e delle titolarità (diritti)

su un insieme di immobili (urbani o rurali) nell'ambito di uno stesso Comune. La partita è

identificata da un numero d'ordine (numero di partita).

PARTITE SPECIALI - sono partite del catasto terreni alle quali sono iscritte particelle o superfici a

destinazione particolare.

PARTITA SPENTA - una partita si dice spenta quando l'intero carico delle particelle passa ad altra

partita.

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PATTO DI RISERVATO DOMINIO - indica che vi è un accordo fra parte venditrice ed acquirente per il

riscatto dell'immobile nel caso di mancato rispetto dei pagamenti o delle condizioni contrattuali (ad

es. Cassa Formazione Piccola Proprietà Contadina).

PIENA PROPRIETÀ: diritto di godere e di disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo.

PIGNORAMENTO - Consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da

qualunque atto diretto a sottrarre all’esecuzione forzata determinati beni, specificatamente

individuati.

PIGNORAMENTO ESATTORIALE - Consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore

derivante dalla mancata ottemperanza degli obblighi d’imposta, di astenersi da qualunque atto

diretto a sottrarre all’esecuzione forzata determinati beni, specificatamente individuati.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE - Il pignoramento immobiliare è un’azione di espropriazione forzata

sul patrimonio immobiliare del debitore e si verifica quando l’obbligato non adempie ai suoi impegni

patrimoniali. Il creditore, quindi, per rientrare del denaro prestato, farà eseguire il pignoramento sui

beni del debitore e la vendita forzata di uno o più dei suoi beni. Col pignoramento, che è fatto

dall’ufficiale giudiziario, i beni ed i loro frutti vengono bloccati: il debitore non potrà più disporne, gli

atti compiuti su di essi non sono opponibili al creditore precedente, i diritti acquistativi o trascritti

successivamente da terzi non hanno efficacia contro di lui.

PIOMBI: si tratta di un termine in uso solamente presso gli Uffici Tavolari (Trentino Alto Adige, parte

del Friuli e Cortina d'Ampezzo) che definisce una prenotazione di compravendita. Presso tali Uffici

vi è un giudice che autorizza, dopo aver vagliato la documentazione presentata, i passaggi di

proprietà. Per un bene da vendere ci potrebbero essere più acquirenti. In questo caso è

necessario procedere alla prenotazione presso il giudice che procede alla "Piombatura".

PP 2/12: indica la percentuale della Piena Proprietà attribuita al soggetto: nel caso particolare si

tratta di due dodicesimi, cioè di un sesto.

PRENOTAZIONE IPOTECA GIUDIZIALE - Atto presente solamente presso gli uffici tavolari con il quale

viene prenota l’ipoteca giudiziale sugli immobili d’interesse, e una volta riscontrato l’effettiva

ragione dell’iscrizione presso l’autorità giudiziaria viene trascritta.

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PRIVILEGIO - E' un titolo di preferenza che la legge riconosce al creditore in considerazione della

particolare natura o causa del credito.

PRIVILEGIO AGRARIO - Il privilegio agrario è un tipo di privilegio che gli Istituti che esercitano il

credito agrario hanno sui frutti del fondo per mutui concessi per la conduzione dell’azienda agraria

e per l’utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti. Per i mutui concessi per acquisto

di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate

con il denaro preso a mutuo. A garanzia di questi crediti, nonché dei mutui per opere di

miglioramento del fondo, può essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto

ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede

l’ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato precedentemente.

PUNTI FIDUCIALI - punti geografici scelti dagli U.T.E. (Uffici Tecnici Erariali), anche su indicazioni

dei professionisti, ai quali riferire il rilievo geografico di aggiornamento.

QUALITÀ - Individuazione dei terreni in base alla qualità di coltura cui sono ordinariamente destinati

(vigneto, seminativo, ecc.) o in base alla destinazione loro assegnata (cortile, fabbricato rurale,

ecc.)

QUIETANZA DI TRASCRIZIONE - l’annotazione a tutela del debitore mediante la quale si certifica

l'avvenuto pagamento nella sua forma completa qualora, fra le parti, fossero state concordate

dilazioni di pagamento (ad esempi in due o tre anni, mediante sottoscrizione di cambiali).

REDDITO AGRARIO - Il reddito agrario è quello riferibile all'esercizio di attività agricole poste in

essere sul fondo impiegando capitale e lavoro. Pertanto, corrisponde alla parte del reddito

fondiario del terreno attribuita al capitale di esercizio e all'organizzazione impiegati nell'esercizio

delle attività agricole. Anche in tal caso, se la coltura praticata è uguale a quella risultante in

catasto, deve essere dichiarata quest'ultima; in caso contrario, si applica la tariffa d'estimo media.

REDDITO DOMINICALE - Reddito che viene attribuito al possessore di un terreno agricolo ed è

rappresentato dal suo beneficio fondiario al lordo delle imposte. E' stabilito dal catasto in base alla

qualità del terreno suddivisa in diverse classi di produttività, espresse in tariffe d’estimo.

RENDITA - Forma di reddito che deriva dalla proprietà di un bene immobile.

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RENDITA CATASTALE - Rendita media ordinaria ritraibile al netto delle spese e perdite eventuali, ed

al lordo soltanto dell'imposta fabbricati, delle relative sovrimposte e dei contributi di ogni specie

(canoni, livelli, censi, decimi, deviti ipotecari e censuari, ecc).

RENDITA FONDIARIA - Somma in danaro o in quantità di cose fungibili, di norma a prestazione

perpetua, che una parte conferisce all'altra in cambio dell'alienazione di un immobile.

RETTIFICA FALLIMENTO - Atto presentato in rettifica all’atto già depositato presso la Conservatoria

dei Registri Immobiliari di competenza territoriale.

RETTIFICA PIGNORAMENTO - Atto presentato in rettifica all’atto già depositato presso la

Conservatoria dei Registri Immobiliari di competenza territoriale.

REVOCA - E' un mezzo di impugnazione delle sentenze civili pronunciate in grado di appello o in

unico grado, nonché delle sentenze civili per le quali è scaduto il termine d'appello.

REVOCA AMMISSIONE AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - Atto con il quale il tribunale attesta che il

debitore non è più meritevole dell’ammissione all’amministrazione controllata, e quindi con

sentenza viene revocata.

REVOCAZIONE DI DONAZIONE - La donazione deve essere fatta per atto pubblico a pena di nullità.

La donazione è irrevocabile, tuttavia è possibile la revoca per sopravvenienza di figli (nascita di un

figlio legittimo o riconoscimento di un figlio naturale), e per ingratitudine del donatario (gravi reati

connessi in danno del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente di lui, ingiuria

grave commessa in danno del donante, ingiustificato rifiuto di prestare al donante gli alimenti a cui

fosse tenuto per vincolo di parentela o affinità o adozione).

RICORSO - Con questo atto si fa riferimento in genere a qualunque istanza scritta, rivolta ad

un'autorità onde ottenere un provvedimento. In riferimento all'autorità alla quale viene rivolto esso

può dunque essere giudiziario o amministrativo.

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - il debitore può impugnare il decreto ingiuntivo facendo ricorso

nel lasso di tempo (di 15-30 giorni) solitamente concesso dal giudice al debitore per sistemare le

pendenze finanziarie.

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RINNOVAZIONE - il Codice Civile dispone che l'ipoteca conservi il suo effetto per 20 anni dalla data

di iscrizione e che questo effetto cessi se la stessa non viene rinnovata prima della scadenza del

termine. La Rinnovazione (i.e. ipoteca su un mutuo di 25 anni) eseguita entro i termini di scadenza

comporta la proroga dell’efficacia dell'ipoteca rinnovata per un ulteriore periodo di validità legale e

la conservazione del grado iniziale. L’ipoteca può essere rinnovata anche con Decreto Ingiuntivo.

RISCATTO - Atto con il quale il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa

venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni.

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.

RISOLUZIONE CONTRATTO - Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti

non adempie le sue obbligazioni l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione

del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere

l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data di domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria

obbligazione.

SENTENZA - La sentenza è il giudizio pronunciato dall’autorità giudiziaria. Si debbono rendere

pubblici per mezzo della trascrizione nei registri immobiliari le sentenze che producano i seguenti

effetti:

- trasferimento della proprietà di beni immobili o costituzione, trasferimento, modifica, estinzione di

diritti reali di godimento su di essi, nonché le locazioni ultranovennali.

- conferimento del godimento di immobili per oltre nove anni o a tempo indeterminato.

SENTENZA ACCERTAMENTO PROPRIETÀ - Atto con il quale l'autorità giudiziaria sentenzia l'effettivo

possesso della proprietà di un determinato immobile.

SENTENZA DI ACQUISTO PER USUCAPIONE - Atto con il quale l'autorità giudiziaria sentenzia

l'effettivo acquisto per usucapione relativamente ad un determinato immobile a favore di una delle

due parti.

SENTENZA DI AMPLIAMENTO DI SERVITÙ' - Atto con il quale l'autorità giudiziaria sentenzia un

ampliamento di una servitù già in essere, a favore della parte dominante.

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SENTENZA AZIONE DI RIVENDICAZIONE - Atto con il quale l'ufficiale giudiziario sentenzia in favore di

una della parti l'azione di rivendicazione.

SENTENZA DI CONDANNA - E’ il contenuto di un provvedimento emanato dall’autorità giudiziaria, con

la differenza che in materia civile si concreta in un comando diretto ad una parte, col quale si

ordina alla stessa di dare o di fare qualcosa a favore della parte avversaria, mentre in materia

penale si concreta nell’irrogazione di una pena detentiva o pecuniaria o detentiva e pecuniaria

insieme.

SENTENZA COSTITUTIVA DI DIRITTI REALI - Atto con il quale l'autorità giudiziaria sentenzia la

costituzione di diritti reali su un determinato immobile a favore di una delle due parti.

SENTENZA COSTITUTIVA SERVITÙ' DI PASSAGGIO - Atto con il quale l'autorità giudiziaria sentenzia la

costituzione di una servitù di passaggio a favore di una delle due parti.

SENTENZA PER DIVISIONE - Atto con il quale l'ufficiale giudiziario emana la sentenza di divisione fra

due condividenti.

SENTENZA DI FALLIMENTO - Atto con il quale il Tribunale, dichiara fallito l'imprenditore/società che si

trova in stato di insolvenza, ovvero che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie

obbligazioni. La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.

Con la sentenza il tribunale:

1. nomina il giudice delegato per la procedura;

2. nomina il curatore;

3. ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili entro 24 ore;

4. assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti mobiliari su cose in possesso del fallito un

termine, non superiore ai 30 giorni dalla data di affissione della sentenza, per la

presentazione in cancelleria delle domande;

5. stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato

passivo.

SENTENZA DI REGOLAMENTO CONFINI - Atto con il quale l'autorità giudiziaria sentenzia tra due parti

il regolamento dei confini per delle proprietà tra loro adiacenti.

SENTENZA DI SEQUESTRO - Atto con il quale l’ufficiale giudiziario emette la sentenza di sequestro.

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SENTENZA TRASLATIVA - Atto con il quale l'ufficiale giudiziario emana la sentenza traslativa di

passaggio di beni da una parte ad un'altra.

SEPARAZIONE BENI - Con questo espressione si fa riferimento all'istituto giuridico mediante il quale i

coniugi che non intendono accettare le norme sulla comunione legale dei beni possono convenire

che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE DI BENI - E' l'atto con il quale l'autorità giudiziaria pronunciata in caso di

interdizione o cattiva amministrazione della comunione la separazione dei beni dei coniugi.

SEQUESTRO CONSERVATIVO - Il sequestro conservativo è il sequestro di tutti o di alcuni beni del

debitore. Questo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale si attua nel caso in cui il

creditore ha motivo di temere che, prima di ottenere una sentenza che accerti il suo diritto, il

debitore disperda il proprio patrimonio alienando o consumando i propri beni. Il giudice, su

domanda del creditore, glielo concede se, dopo una rapidissima indagine, si convince che

probabilmente il credito esiste. I beni sequestrati vengono dati in custodia ad una persona

(sequestratario): fino a quando non si sia concluso il giudizio sull’esistenza del credito, ogni atto di

alienazione dei beni è inefficace nei confronti del creditore sequestrante. Se poi risulterà che il

credito non esisteva, i beni verranno liberati e il preteso debitore avrà diritto al risarcimento dei

danni; se, invece, si accerta che il credito esisteva ed il debitore è condannato a pagarlo, il

creditore potrà convertire il sequestro in pignoramento o soddisfarsi con il ricavato della vendita

forzata.

SEQUESTRO GIUDIZIARIO - Il sequestro giudiziario intercorre fra due o più soggetti i quali vantino la

proprietà o il possesso sugli stessi beni, per cui in attesa della sentenza dichiarativa dell’effettiva

appartenenza dei beni fra i contendenti, appare opportuno provvedere alla loro custodia e alla loro

gestione temporanea. Il sequestro giudiziario viene, pertanto accordato, non per i riflessi esterni

verso i terzi, che possono acquistare diritti sui beni in contestazione, quanto, e soprattutto per

riflessi interni fra i contendenti, ad evitare che taluno di essi, in possesso precario o meno dei beni

possa continuare a disporne o a fruire in pregiudizio degli altri, o comunque a prevenire che i beni

stessi siano deteriorati, dispersi alterati ecc.

SEQUESTRO PENALE - Atto trascritto quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si

disperdano le garanzie per il pagamento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato e

quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni

civili derivanti dal reato.

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SEZIONE AMMINISTRATIVA (per il solo catasto urbano): suddivisione (presente solo in alcuni contesti

territoriali e quindi in generale non richiesta) del territorio del comune catastale. E’ identificata da

una lettera e da una denominazione.

SEZIONE CENSUARIA (per il solo catasto terreni): suddivisione territoriale del comune catastale. E’

identificata da una lettera e da una denominazione. La sezione censuaria è la parte "omogenea"

del territorio comunale derivante da una suddivisione effettuata ai fini di un più diretto e snello

procedimento estimativo catastale.

SEZIONE URBANA (per il solo catasto urbano): ulteriore suddivisione del territorio comunale che al

pari della sezione amministrativa è presente solo in alcuni comuni (e quindi in generale non è

richiesta), indipendentemente dall’esistenza della sezione amministrativa. Per quanto il dato sia

obbligatorio se presente nell’identificativo catastale dell’immobile ricercato il servizio di

interrogazione assiste l’utente nella sua indicazione fornendo l’elenco dei beni che risponde ai dati

parziali forniti e dal quale selezionare quello di specifico interesse.

SOMMA CAPITALE - costituisce il debito reale nei confronti dell'Istituto di Credito, saldando il quale

ed accollandosi le spese varie di istruttoria, il soggetto puo' procedere alla cancellazione della

ipoteca.

SOMMA ISCRITTA - rappresenta il valore per il quale l'istituto di credito si tutela qualora il soggetto

non proceda in tempi brevi al saldo. La Somma Iscritta si può determinare sia con formule precise

(con interessi di mora e spese di istruttoria), sia in maniera più rapida raddoppiando o triplicando la

somma capitale.

SUBALTERNO: per il catasto urbano, dove presente, identifica la singola unità immobiliare esistente

su una particella. L’unità immobiliare urbana è l’elemento minimo inventariabile che ha autonomia

reddituale e funzionale. Generalmente nell’ipotesi di un intero fabbricato ciascuna unità

immobiliare è identificata da un proprio subalterno. Qualora il fabbricato sia costituito da un’unica

unità immobiliare il subalterno potrebbe essere assente. Il dato, qualora esistente, è necessario

per l’univoca identificazione della singola unità immobiliare. Per il catasto terreni, dove presente

essenzialmente si riferisce alla presenza di fabbricati rurali.

SUPERFICIE – l’unità di misura in ambito catastale è il Metro Quadrato = m2. Tuttavia sono ancora

utilizzate all’interno dei documenti catastali, le unità di misura di derivazione agrimensoria:

- Ettaro = 1 ha = 100 a = 10.000 m2

- Ara = 1 a = 100 m2

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- Centiara = 1 ca = 1/100 a = 1m2

Indicazione della superficie negli atti:

- Prima: 56 ha 78 a 91 ca

- Oggi: 567891 m2

TERRENI – Quadro generale delle qualità di coltura:

- Seminativo. - Terreno lavorato coll'aratro o colla zappa, senza distinzione di posizione, la cui

coltivazione e' avvicendata, o suscettibile di esserlo, a cereali o anche a legumi, a tuberi, a piante

tessili, foraggere e industriali.

- Seminativo irriguo. - Terreno come sopra, irrigato con acqua propria o di affitto, sia che

nell'avvicendamento le coltivazioni richiedano necessariamente l'irrigazione come per esempio il

riso, sia che l'irrigazione non sia indispensabile.

- Seminativo arborato. - Seminativo come al n. 1, in cui esistono viti o alberi allineati o sparsi, il cui

prodotto costituisca un fattore notevole del reddito del fondo.

- Seminativo arborato irriguo. Seminativo come sopra, cui si applichi l'irrigazione come al n. 2.

- Prato. - Terreno, comunque situato, che produce erba falciabile almeno una volta all'anno.

- Prato irriguo. - Terreno a prato perenne come sopra, che goda del beneficio di una regolare

irrigazione o con acqua propria o con acqua di affitto.

- Prato arborato. - Terreno come sopra al n. 5 in cui esistono alberi come al n. 3.

- Prato irriguo arborato. - Terreno come sopra al n. 7, in cui si applichi l'irrigazione come al n. 2.

- Prato a marcita.- Terreno a prato perenne irrigato con acqua propria o di affitto, non solo nella

stagione estiva ma anche nella invernale, che fornisce un taglio almeno di erbe o nell'autunno

avanzato o alla fine dell'inverno.

- Risaia stabile. - Terreno fornito di acqua di irrigazione propria o di affitto, coltivato esclusivamente

a riso.

- Pascolo. - Terreno che produce erba utilizzabile come foraggio, la quale non si può

economicamente falciare e si fa pascolare dal bestiame.

- Pascolo arborato. - Terreno come sopra al n. 11, in cui esistono alberi come ai n. 3 e 7.

- Pascolo cespugliato. Terreno pascolativo, sparso di cespugli che limitano a ristrette zone la

produzione dell'erba.

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- Giardino. - Terreno destinato a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali ripari o

riscaldamento o, in generale, sottratto per qualsivoglia uso alla ordinaria coltivazione, in quanto

non sia da considerarsi come accessorio dei fabbricati rurali.

- Orto. - Terreno coltivato ad ortaggi per scopo commerciale.

- Orto irriguo. - Terreno come sopra al n. 15, che gode di una regolare irrigazione.

- Agrumeto. - Terreno coltivato ad agrumi di ogni specie.

- Vigneto. - Terreno coltivato a viti allo scopo di ottenere, esclusivamente o principalmente, dal

suolo il massimo raccolto di uva, attribuendosi agli altri prodotti un'importanza secondaria.

- Frutteto.- Terreno coltivato a piante da frutto esclusivamente o principalmente, attribuendosi agli

altri prodotti un'importanza secondaria.

- Oliveto. Terreno coltivato ad olivi esclusivamente o principalmente, attribuendosi agli altri prodotti

un'importanza secondaria.

- Gelseto. - Terreno coltivato a gelsi, esclusivamente o principalmente, attribuendosi agli altri

prodotti un'importanza secondaria.

- Colture speciali ad alcune parti d'Italia. - Tutte le colture che non entrano nelle rotazioni agrarie e

che non possono essere assegnate ad altre qualità del presente quadro.

- Castagneto da frutto. - Terreno coltivato, esclusivamente o principalmente, a castagni da frutto,

attribuendosi una importanza secondaria agli altri prodotti.

- Canneto. - Terreno che produce canne destinate al servizio delle vigne od al commercio.

- Bosco di alto fusto. - Terreno occupato da alberi di alto fusto di ogni genere.

- Bosco ceduo. - Terreno occupato da alberi di ogni genere, che si tagliano ad intervalli

generalmente non maggiori di 15 anni, sia di ceppaia che di piante a capitozza.

- Bosco misto. - Bosco composto promiscuamente di piante di alto fusto e di cedui.

- Incolto produttivo. - Qualunque terreno, non compreso nei precedenti titoli, che senza l'intervento

della mano dell'uomo dia un prodotto valutabile anche minimo.

- Ferrovia e tramvia con sede propria.

- Incolto sterile. - Terreno assolutamente improduttivo.

TRASCRIZIONI - è il mezzo previsto dalla legge per rendere pubblici gli atti giuridici relativi a

trasferimenti, acquisti e modifiche di diritti di proprietà e di godimento su beni immobili. Si

distinguono in VOLONTARIE (volute dal soggetto) e PREGIUDIZIEVOLI (imposte al soggetto da

terzi).

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TRASCRIZIONI VOLONTARIE - Compravendita, Donazione, Divisione, Permuta, Accettazione

testamento, Assegno a stralcio, Conferimento beni, Fusione mediante incorporazione e

Successione. In questo ultimo caso può esservi discordanza fra la situazione " reale" e quella

"ufficiale" dovuto a ritardi nella registrazione degli atti i.e. il notaio presenta la denuncia di

successione all'Ufficio del Registro, il quale ha il compito di inoltrare alla Conservatoria l'atto di

successione per aggiornare la posizione dei beni intestati al soggetto. Siccome il visurista va in

Conservatoria a consultare gli atti per la redazione del servizio, il ritardo di comunicazione fra i vari

uffici potrebbe causare disallineamenti.

TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

- Pignoramento Immobiliare

- Sequestro Conservativo

- Decreto di Trasferimento

- Esproprio

- Amministrazione Controllata

- Concordato Preventivo

- Sentenza di Fallimento

- Fondo Patrimoniale

TRASFERIMENTO DI IPOTECA - iscrizione di ipoteca su un nuovo immobile cauzionale e

cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile originario, senza estinguere il debito originario.

UNITÀ IMMOBILIARE - per Unità Immobiliari Urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni

stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo (art.32 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,

T.U.I.R.).

USUFRUTTO - diritto reale su cosa altrui. Consiste nel diritto riconosciuto all'usufruttuario di godere

e usare della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare, compresi i frutti che essa

produce, con l'obbligo di non mutarne la destinazione economica. La caratteristica dell'Usufrutto è

costituita dalla sua durata che è temporanea: se nulla è detto si intende costituito per tutta la

durata della vita dell'usufruttuario.

VALORE CATASTALE O FISCALE - Serve come base per il pagamento di tutte le imposte sulla

compravendita (registro, Iva, imposte ipotecarie e catastali) e dell'Ici, l'imposta annuale che si paga

ai Comuni. Il valore catastale è costituito per le abitazioni dalla rendita catastale moltiplicata per

100. Nel caso di negozi (cat. C/1) la rendita si moltiplica per 34. Nel caso di uffici (cat. A10) invece

si moltiplica per 50.

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VANO - Unità formata da una stanza o da una serie di stanze costituenti una unità indivisibile in

una struttura ricettiva o in una abitazione, ovvero ambiente delimitato da ogni lato da pareti (legno,

vetro, cemento, ecc.) qualcuna delle quali può non raggiungere il soffitto. La parte interrotta da

notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di

essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti come parte integrante dell’altro. I bagni ed i gabinetti

non contano come stanze.

VERBALE DI CONCILIAZIONE - Atto che attesta la conciliazione avvenuta tra due o più parti a cura

del conciliatore.

VISURA - Ispezione dei documenti. In campo immobiliare si effettuano di norma la visura catastale,

al Catasto, per identificare i dati fiscali e geometrici dell'immobile e la visura ipotecaria alla

Conservatoria del registro, per controllare che sull'immobile non siano state trascritte ipoteche.