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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA COMMISSIONE INFORMATICA L’Avvocato e i social media Verona, 2 dicembre 2011 Avv. Francesco Tregnaghi

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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONACOMMISSIONE INFORMATICA

L’Avvocato e i social media

Verona, 2 dicembre 2011

Avv. Francesco Tregnaghi

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Avv. Francesco Tregnaghi

Cosa sono i social media?Definizione di Wikipedia (a sua volta un social media):

“ Social media è un termine generico che indica tecnologie e pratiche online che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.I professori Andreas Kaplan e Michael Haenlein definiscono social media come un gruppo di applicazioni Internet basate sui presupposti ideologici e tecnologici del Web 2.0 che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.”

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Codice deontologico e social media

Il Codice deontologico forense NON CITA MAI i social media, nemmeno nell'emendamento del 2006 che parla di informazione pubblicitaria via web.Ciononostante, oltre a tutte le regole di contenuto, decoro, divieto di rivelare il nome dei propri clienti anche con loro consenso e quant'altro, non si può dubitare che laddove Art. 17 bis – “Modalità dell’informazione” parla di “siti web” ponga delle regole formali che debbano necessariamente applicarsi a tutte le modalità di evidenza sulla rete, anche quelle a carattere sociale, poco diffuse nel 2006.

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Norme specifiche per siti web art. 17 bis

• si possono utilizzare i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa

• è necessaria previa  tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso

• Il professionista è responsabile del contenuto del sito• il sito DEVE indicare, oltre ai dati previsti dal primo

comma dell'art. 17 bis, anche altri dati• Il sito non può contenere riferimenti commerciali e

pubblicitari di terzi mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo

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Norme specifiche /1

Proprietà e diretta riconducibilità del dominio“si possono utilizzare solo i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale si partecipa”

Whois output for domain: tregnaghi.itRegistrant Name: Studio legale Tregnaghi Ass. profAdmin Name: Francesco Tregnaghi

La “proprietà” e la “diretta riconducibilità” implicano un dominio di secondo livello, ovverosia del tipo tregnaghi.it e non di terzo livello, del tipo tregnaghi.altervista.org (altervista.org è un dominio di secondo livello di proprietà che offre hosting gratuito senza pubblicità), e men che meno una sottopagina, del tipo it-it.facebook.com/pages/avv.tizio;

Whois output for domain:it-it.facebook.com/pages/Avvocato-xx-yy/  :dominio non trovato

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Norme specifiche /2

Previa comunicazione all'ordine• Il testo: “è necessaria previa tempestiva comunicazione

al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso”

• Non è quindi richiesta previa AUTORIZZAZIONE o previa APPROVAZIONE (come vietato esplicitamente dall'art. 6 D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 Attuazione della direttiva 2000/31/CE "commercio elettronico")

• Si può ritenere ragionevolmente sufficiente, dopo la materiale creazione del sito e prima della sua pubblicizzazione, la indicazione al Consiglio dell'indirizzo internet che ne consenta la visione.

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Norme specifiche /3

Responsabilità del professionista

“Il professionista è responsabile del contenuto del sito” (art 17 bis)

• L'avvocato, che di norma delega la gestione del sito ad un Collega o ad un tecnico, non può esimersi dalla responsabilità in ordine ad eventuali contenuti deontologicamente scorretti per questo solo fatto.

• Ciò vale per ognuno dei professionisti che si “pubblicizzano” tramite il sito dello studio.

• necessaria correlazione con la proprietà del dominio

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Norme deontologiche specifiche per siti web / 4

Contenuto minimo obbligatorio“il sito DEVE indicare i dati previsti dal primo comma dell'art 17 bis” (norma generale sulla informazione)

Ma altri contenuti OBBLIGATORI sono indicati dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 Attuazione della direttiva 2000/31/CE "commercio elettronico"                               ART 7 Informazioni generali obbligatorie (estratto)• f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:• 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e

il numero d'iscrizione;• 2) il titolo professionale e lo stato membro in cui è stato rilasciato;• 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta

vigenti nello stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;

• g) il numero della partita Iva o altro numero di identificazione considerato equivalente nello stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta a imposta;

• h) l'indicazione in modo chiaro e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;

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Il contenuto facoltativoPur in assenza di esplicito richiamo (che c'è per il contenuto obbligatorio) si deve ritenere che i contenuti facoltativi "generali" del 2° comma siano ammissibili;Tutto il resto è ammissibile? Spesso si trovano:• Raccolte di leggi e/o giurisprudenza, articoli,

interventi;• Servizi di calcolo on-line (Istat, Interessi, etc...)• News giuridiche (e non), blog, fotografie, mappe..

Il raffronto tra il testo che prevede la parte facoltativa oggi (“può indicare”), ed ante riforma (“possono essere indicati soltanto”) lascia intendere una maggior libertà, nel rispetto delle altre norme sostanziali del C.D.

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Norme deontologiche specifiche per siti web / 5

Divieto di fare pubblicità a terzi“Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo”• Indicazione diretta vietata: anche la sola menzione della

società commerciale che ha realizzato il sito?• Il “banner” è una "striscia" interattiva, con contenuto

pubblicitario, che appare insieme e dentro alla pagina richiesta dal visitatore. Compare ciclicamente sulle pagine dei siti Web a ciò predisposti e consente di attivare l'esecuzione di programmi, comunicazioni commerciali o rimandi ad altri siti.

• Il “pop-up” è una nuova finestra del browser, che improvvisamente si apre sullo schermo senza che sia richiesta dall'utente, per pubblicizzare prodotti o servizi

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Esempio di sito con inserti pubblicitari vietati (banner)

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Quali social media?Infiniti sono gli esempi di social media: quelli più rilevanti per gli avvocati si possono classificare, anche se spesso con molta difficoltà:Siti di condivisione della conoscenza, discussioni giuridiche e scambio di pareri tra colleghi e giuristi (newsgroups , blogs )Siti di comunicazione coi clienti e coi potenziali clienti (c.d. "social advertising"). Questi possono essere usati tanto per messaggi a carattere strettamente personale (quindi insindacabili anche ove contengano riferimenti alla professione,) quanto per  informative volte alla conoscenza presso la clientela o alla promozione del “nome” dello studio legale (e come tali sottoposte alla disciplina e vigilanza deontologiche) (Parere CNF, commissione consultiva, 27.4.2011 Quesito n. 36, COA di Verona , rel. cons. Piacci). Tra questi principalmente Facebook

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Facebook ed il parere CNFIl citato parere 27.4.11 si occupa del rispetto su Facebook delle regole sostanziali sulla informazione professionale• non contenuti ambigui o fuorvianti, che nascondano l'appartenenza

della pagina ad un legale ad es., sub specie di sito informativo scientifico, culturale o informativo

• pieno rispetto del principio di correttezza dell’informazione, nonché dei criteri di trasparenza e veridicità. 

• rispetto della la dignità e del decoro della professione, il che comporta non assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa

• necessità di non sottrarsi al controllo contenutistico del C.O.A., e quindi necessità di non restringere l'accesso a delle aree delle nostre pagine agli "amici", precludendole agli altri;

• Se l’avvocato utilizza il network per scopi di comunicazione professionale dovrà comunicare tale intendimento in via previa al Consiglio di appartenenza

Ma .........

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....come si concilia?

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Facebook e le norme FORMALI

Anche quando l'informazione su pagina Facebook rispetti tutti i crismi di una informazione corretta dal punto di vista SOSTANZIALE, dal punto di vista FORMALE:• NON E' UN DOMINIO DELL'AVVOCATO: si spezza la

necessaria riferibilità all'avvocato (chiunque può spacciarsi per chiunque su facebook) e ciò impedisce la corretta applicazione del principio di responsabilità.

• E' PIENA DI PUBBLICITA' DI TERZI, il cui contenuto oltretutto è del tutto fuori dal controllo del creatore della pagina, e influenzato dalle precedenti ricerche e frequentazioni del singolo utente

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Facebook: e allora cosa si può?Stante la violazione di ben due requisiti formali (proprietà del dominio e divieto di pubblicità) Facebook non è  a mio avviso un mezzo deontologicamente corretto per fare informazione sulla nostra attività professionale. Ciononostante:•è certamente possibile spendervi il titolo anche in attività private;•è certamente possibile, nei limiti di cui al parere CNF, partecipare a comunità di giuristi, ed esprimere le proprie opinioni spendendo il proprio titolo, ma senza sconfinare nella vera e propria informazione o accaparramento clientela;•è possibile un link al proprio dominio registrato, che rispetti i requisiti formali, oltre che sostanziali

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LinkedInSi tratta di un social network diretto al mondo del lavoro, che mutua il nome dalla caratteristica di evidenziare le connessioni degli iscritti, mettendo in risalto la posizione professionale e il curriculum scolastico e lavorativo.Può prestarsi ad uso improprio pubblicitario, e va pertanto usato con parsimonia di informazioni sulla attività lavorativa, valendo quando detto sopra per i limiti di dominio e pubblicitari (anche se questi sono meno invasivi, sono presenti) e per il rischio di rivelare, direttamente o indirettamente tramite le "connessioni" l'identità dei clienti, mentre può essere un valido strumento di  lavoro, ad esempio per cercare collaboratori o domiciliatari tra quelli con cui si abbiano connessioni in comune.Sono ancora prevalenti i profili redatti in lingua inglese.

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TwitterLe peculiarità di Twitter (brevi messaggi testo di max 140 caratteri, spesso usato per linkare pagine già presenti in rete e profili dell'utente brevissimi)  lo rendono poco idoneo alla informazione pubblicitaria in senso tradizionale. Non ce ne è lo spazio, anche se è praticamente privo di pubblicità.Certamente chi spende il titolo di avvocato è tenuto ad evitare ogni forma occulta di accaparramento di clientela mascherata sotto forma di interventi accattivanti per il potenziale cliente alla ricerca di informazioni sul suo caso, ed ad un minimo di decoro nei suoi interventi.Non è una risorsa da sottovalutare come aggiornamento professionale. "Seguire" delle persone attive nelle nostre materie può essere una miniera di informazioni utili veicolate sotto forma non tradizionale ma veloce ed efficace.

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BlogsUn blog (contrazione di web-log, ovvero "diario in rete") è un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore (blogger) pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video.Di "BLOG" gratuiti e purtuttavia privi di pubblicità se ne trovano (un esempio: wordpress.com).Si prestano moltissimo all'uso pubblicitario dell'avvocato, non solo indiretto, perché non hanno limiti di spazio.Vanno perciò usati con cautela se non ospitati su proprio dominio, visto che come tutte le risorse non controllabili su domini altrui  se tendono a sostituire un sito proprio violano la regola della proprietà del dominio impedendo la corretta applicazione del principio di responsabilità del professionista.

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YoutubeAnche il noto sito di condivisione di filmati rappresenta problematicità: oltre al contenuto di eventuali video pubblicati dall'avvocato nella sua veste, che quanto a contenuto deve rispettare i ben noti crismi (informazione conforme a verità e correttezza, dignità,  il decoro della professione, non ingannevole, elogiativa o comparativa) se si informa sulla propria attività occorrerebbe anche:• mettere tutto il contenuto minimo obbligatorio;• informare previamente l'Ordine del canale Youtube utilizzato• evitare elementi ambigui, o fuorvianti, che portino la clientela a

non percepire l’appartenenza del sito ad uno specifico professionista legale (e possono essere gli altri video suggeriti)

Manca la pubblicità, ma il dominio non è proprio, anche se - qualora ci metta la faccia - la riferibilità al legale non è dubbia.

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Strumenti di condivisione documentiDi raro uso tra di noi, ma esistono siti (google docs e decine d'altri) che permettono al legale di condividere files con altre persone, a fini collaborativi nella redazione di documenti o di backup. Anche con clienti per condividere le narrazioni in fatto.E' una delle applicazioni del concetto di "cloud computing".L'avvocato ha obbligo della totale riservatezza, che non sembra violato dalla condivisione col cliente.Resta il grave dubbio dell'uso contrattuale od abuso che di questi dati possono fare le società host o i governi stranieri. E' noto il dibattito in sede U.E. sulla possibilità che lo U.S. Patriot Act concede al governo USA di accedere "liberamente" ai dati e informazioni degli utenti, senza che ne siano informati, relativamente ai dati archiviati sulle piattaforme cloud anche all'estero delle sue aziende. Collide con al nostra normativa sulla privacy. Attenzione a dove si archiviano i dati sensibili, se non protetti da sistema di crittazione molto forte. 

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Avv. Francesco Tregnaghi

Gli Ordini ed i social mediaDa noi gli Ordini degli Avvocati non usano ancora i social media per i loro scopi istituzionali.In Europa è diverso. Ad esempio la Spagna si è già mossa.L'Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona è già attivamente presente su Facebook, Twitter e LinkedIn, soprattutto a scopi informativi.

In prospettiva, con particolare riguardo alla possibilità di "canalizzare" le informazioni che l'Ordine ci fornisce, a volte sommergendoci, in modo da permettere al singolo iscritto di scegliere che tipo di news ricevere, l'approccio potrebbe essere interessante, anche se richiede un impegno di risorse umane che pochi, a parte ICAB, possono forse permettersi.A parte il decoro, credo, i limiti deontologici che valgono per gli iscritti non opererebbero per l'informazione dell'Ordine

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Avv. Francesco Tregnaghi

Allo stato degli atti...... ed a riforme annunciate....

...ma vigente l'attuale sistema di regole giuridiche (tra cui, come abbiamo visto, si devono annoverare anche le norme deontologiche) il mio consiglio è di evitare i social media quale mezzo pubblicitario.

Costruiamoci piuttosto un sito tradizionale su dominio proprio (costo annuo <30€) e semmai, nei nostri profili social, linkiamo direttamente a quello.

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Grazie della Vostra attenzione

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Twitter @EffetiVerona