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L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI D ELIA F RIGATTI D ANIELE L ANZA D ORIANO MELUZZI Il testo è rivolto agli operato- ri del settore finanziario che devono acquisire, in tempi contenuti, le nozioni neces- sarie per affrontare al meglio gli adempimenti di questo nuovo sistema contabile

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  • L’armonizzazionedei sistemicontabiLi negLienti LocaLi

    Delia Frigatti – Daniele lanzaDoriano Meluzzi

    Il testo è rivolto agli operato-ri del settore finanziario che devono acquisire, in tempi contenuti, le nozioni neces-sarie per affrontare al meglio gli adempimenti di questo nuovo sistema contabile

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    autoriIntroduzione

    I – Cenni storici di Doriano Meluzzi

    1.1 la storica esigenza del bilancio1.2 l’Italia di cavour1.3 l’Unità d’Italia1.4 l’Italia liberale1.5 la legge magliani1.6 la riforma De stefani

    II – Evoluzione normativa di Daniele Lanza

    2.1 Il processo evolutivo della contabilità pubblica2.2 la commissione costituente della Repubblica Italiana2.3 la legge curti e il processo di riforma2.4 le riforme del bilancio dello stato dal 1978 al 19982.5 la riforma nel contesto europeo2.6 l’evoluzione normativa dell’ordinamento contabile

    degli enti locali2.7 la disciplina del sistema di bilancio nella normazione

    degli enti locali2.8 l’esigenza del coordinamento degli ordinamenti con-

    tabili dello stato, delle Regioni e degli enti locali

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    2.9 la disciplina dell’armonizzazione dei sistemi conta-bili e dei bilanci delle Regioni e degli enti locali nel quadro del federalismo fiscale2.9.1 Principi e criteri direttivi della delega prevista

    dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 2.9.2 Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di

    armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

    2.9.3 la sperimentazione della nuova disciplina previ-sta dal D.P.c.m. 28 dicembre 2011, in relazione al D.lgs. n. 118/2011

    2.9.4 slittamento dei termini ad opera del D.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124

    III – Principi e postulati di bilancio pre e post riforma di Delia Frigatti

    3.1 Distinzione tra principi contabili generali e applicati3.2 Il sistema di bilancio3.3 I principi contabili generali o postulati3.4 Il principio contabile generale sperimentale della

    competenza finanziaria3.5 Il nuovo principio generale della competenza finan-

    ziaria3.6 Principio contabile applicato sperimentale della con-

    tabilità finanziaria

    IV – Il fondo pluriennale vincolato di Doriano Meluzzi

    4.1 Introduzione4.2 Il fondo pluriennale nei bilanci4.3 la gestione del fondo pluriennale vincolato4.4 Il fondo pluriennale vincolato e il Patto di stabilità

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    4.5 le spese correnti a specifica destinazione e la gestione delle economie da esse discendenti

    4.6 la gestione del trattamento accessorio e premiante del personale

    V – Il fondo crediti di dubbia esigibilità di Doriano Meluzzi

    5.1 Introduzione5.2 Dal fondo svalutazione crediti al fondo crediti di

    dubbia esigibilità5.3 Il fondo crediti di dubbia esigibilità5.4 la genesi della quantificazione del fondo crediti di

    dubbia esigibilità5.5 Valutazione della congruità del fondo in sede di

    gestione5.6 Valutazione della congruità del fondo in sede di

    rendicontazione5.7 l’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità

    nel risultato di amministrazione

    VI – Il principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico-patrimoniale

    di Delia Frigatti

    6.1 elementi di novità6.2 Il principio della competenza economica6.3 Il principio applicato della contabilità economico-

    patrimoniale6.4 Il metodo di tenuta delle scritture contabili6.5 la previsione di regole uniformi e schemi di bilancio6.6 Il piano dei conti integrato6.7 la contabilità economico-patrimoniale attraverso il

    piano dei conti integrato6.8 I principi contabili internazionali per il settore pub-

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    VII – Principio contabile applicato sprimentale del Bi-lancio consolidato

    di Daniele Lanza

    7.1 Il bilancio consolidato7.2 Disciplina per la sperimentazione7.3 adempimenti operativi

    VIII – Il ciclo della programmazione finanziaria di Delia Frigatti

    8.1 Introduzione8.2 Il bilancio annuale di previsione8.3 la Relazione Previsionale e Programmatica8.4 Il bilancio pluriennale8.5 Il Piano esecutivo di Gestione8.6 Il Piano Generale di sviluppo8.7 la programmazione di bilancio alla luce del D.lgs.

    23 giugno 2011, n. 1188.8 I contenuti della programmazione8.9 Gli strumenti della programmazione8.10 I caratteri qualificanti della programmazione8.11 Il Documento Unico di Programmazione (DUP)

    8.11.1 la sezione strategica (ses)8.11.2 la sezione operativa (seo)

    8.12 Il bilancio di previsione8.13 Il Piano esecutivo di Gestione (PeG)8.14 conclusioni

    IX – Il sistema dei controlli interni ed esterni in relazione alla nuova contabilità

    di Daniele Lanza

    9.1 Introduzione9.2 Il sistema dei controlli interni alla luce del D.l. n.

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    9.3 le nuove funzioni dell’organo di revisione degli enti locali

    conclusionibibliografiasitografiaatti legislativi citati

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    Delia Frigatti, commercialista, revisore legale, laureata in ammini-strazione e controllo aziendale ad indirizzo management pubblico, ha maturato esperienze professionali in ambito di consulenze ad enti pubblici e società partecipate.

    Daniele Lanza, funzionario direttivo contabile del comune di biella, collabora con enti formatori del personale enti locali, già autore di pubblicazioni di settore. collabora inoltre con diversi enti locali per l’attuazione della nuova contabilità armonizzata.

    Doriano Meluzzi, dirigente settore finanze del comune di biella, componente regionale anUtel, partecipante alla sperimentazione contabile dal 2012, collabora con altri enti sperimentatori e non all’attuazione del nuovo sistema contabile.

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    Introduzione

    all’interno del quadro normativo proprio del federalismo fiscale, con la legge n. 42/2009 e la discendente legge n. 196/2009, sono poste le basi per la regolamentazione della nuova contabilità della Pubblica amministrazione vista come un unico insieme di enti autonomi tra essi collegati.

    l’armonizzazione dei bilanci pubblici, prevista all’art. 1 della richiamata legge n. 196/2009 assume importanza decisiva per il sistema dello stato italiano poiché immaginata a tutela dell’unità economica del Paese.

    Parimenti, anche a livello europeo, sono state previste nuove regole in merito a programmazione e condivisione delle politiche economiche allo scopo di migliorare la stabilità dei sistemi di bi-lancio, anche a scapito di un contenimento delle singole sovranità. l’Italia ha recepito dette indicazioni con la legge n. 39/2011.

    In questo quadro normativo si inserisce il D.lgs. n. 118/2011 che definisce nuovi principi contabili e nuovi schemi di bilancio da adottarsi onde garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti, l’efficienza nella gestione delle risorse e il raffronto dei dati di bilancio.

    la sua applicazione esplica una vera rivoluzione per gli enti locali, e soprattutto per quelli di piccole dimensioni.

    l’art. 9 del D.l. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, estende di un ulteriore anno la durata della sperimentazione, con slittamento al 2015 dell’entrata a regime. Gli enti dovranno dunque provvedere alla contabilità armonizzata, unitamente al principio della competenza finanziaria potenziata, all’istituzione del fondo pluriennale vincolato, all’adozione di nuovi schemi di bilancio e della contabilità economica e alla redazione del bilancio consolidato unitamente ai propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate. Inoltre, esso pone a carico degli enti sperimentatori ulteriori adempimenti dal 2014,

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    quali l’applicazione del principio della programmazione, l’adozio-ne del bilancio di previsione finanziario triennale e l’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, ex fondo svalutazione crediti, e l’adozione del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale.

    Introduzione

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    I – Cenni storicidi Doriano Meluzzi

    1.1 La storica esigenza del bilancio

    Il bisogno di strumenti contabili che consentano un controllo, da intendersi anche semplicemente nella rappresentazione di un ammontare di spese e di entrate, è una necessità antica riferibile a ciascun individuo e a ogni ordinamento. la ragione di fondo della redazione dei documenti di bilancio, quindi, che siano stilati sulla spinta della quotidiana necessità di programmare le spese in funzione del proprio reddito, o che siano riferibili alla pro-grammazione economico-finanziaria dello stato, rimane sempre identica: limitare un eventuale tracollo finanziario.

    l’evoluzione nel corso degli anni della struttura socio-economica del Paese ha progressivamente comportato una sempre maggiore presa di coscienza da parte delle istituzioni della necessità di gestire e controllare i flussi di entrata e spesa all’interno della contabilità dello stato e degli enti locali.

    1.2 L’Italia di Cavour

    nel 1853, ad opera dell’allora ministro delle finanze camillo benso conte di cavour, venne approvata la prima legge organica sull’ordinamento dell’amministrazione centrale, della contabilità e della corte dei conti1, sintesi delle migliori esperienze europee, la quale introdusse, quale metodo della contabilità di stato, il sistema della partita doppia. tale sistema prevedeva, e prevede ancora oggi, la registrazione delle operazioni in due serie di conti secondo il principio della duplice rilevazione simultanea. le voci del “dare” e dell’“avere” così registrate hanno lo scopo di deter-

    1) legge 23 marzo 1853, n. 1483.

    Partitadoppia

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    frigatti, meluzzi, lanza ‒ l’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti locali

    minare il reddito di un dato periodo e di controllare i movimenti monetari e finanziari della gestione.

    la legge cavour del 1853 avviò quindi, per la prima volta in Italia, una concezione di responsabilità e di obbligo di rendiconto da parte delle amministrazioni pubbliche. fu, inoltre, conferita importanza alla definizione stessa di contabilità, intesa quale in-sieme di norme tecniche, ovvero regole contabili per mezzo delle quali ciascuna amministrazione fu in grado di redigere documenti atti a dar contezza dell’attività economica effettuata, attribuendo in modo chiaro le relative responsabilità.

    1.3 L’Unità d’Italia

    Il primo testo normativo rilevante in materia di bilanci pubblici del periodo a ridosso dell’Unità d’Italia fu senz’altro la legge n. 3747, emanata il 2 novembre 1859, contente la disciplina per la for-mazione dei bilanci annuali dello stato, unitamente alla disciplina del patrimonio, della gestione del bilancio e della rendicontazione, poi integrata l’anno successivo dal Regolamento di esecuzione 7 novembre 1860, n. 4441.

    In questa fase di transizione dall’Italia preunitaria allo stato Uni-to, la gestione economica e finanziaria dello stato venne realizzata sulla base delle indicazioni contenute nella legge di contabilità di cavour. Il governo si trovò però ad affrontare anche e non solo l’unificazione delle banche nazionali, ma contemporaneamente il consolidamento dei debiti pubblici degli stati preunitari, per un importo pari a 2 miliardi e mezzo di lire, con una spesa pubblica stimata superiore a 900 milioni di lire annui e un debito pubblico salito vertiginosamente a 9 miliardi di lire.

    Da tale realtà il nuovo ministro delle finanze Pietro bastogi capì che era necessario ripensare le modalità di gestione del patri-monio dello stato e di riformulare il procedimento di costituzione dei bilanci pubblici mediante l’approvazione di una disciplina improntata all’unicità del bilancio.

    a tal fine, con il R.D. 3 novembre 1861, n. 302 venne pertanto disposta la redazione di un bilancio di cassa e il successivo 21 no-vembre venne presentato dallo stesso ministro bastogi un progetto dal titolo “Disposizioni per l’amministrazione del pubblico denaro

    Respon-sabilità e

    obbligo di rendiconto

    Unicità del bilancio

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    I - cenni storici

    e per i conti dell’erario”. lo stesso non ebbe però esito positivo. Il ministro avanzò lo stesso anno un altro progetto sull’istituzione della corte dei conti, che divenne successivamente legge, la legge 14 agosto 1862, n. 800.

    la situazione, ulteriormente complicata dalla diversità dei siste-mi contabili e fiscali degli stati preunitari, fu risolta estendendo la legislazione tributaria piemontese a tutto il Paese. Vennero pertanto istituite le tasse di registro e di bollo, di successione, quelle sui capitali delle società anonime ed in accomandita, sul-la rendita dei beni degli enti morali e delle corporazioni, sulle iscrizioni ipotecarie e infine istituito il monopolio statale sui sali e sui tabacchi.

    Il 1865 fu un anno importante per l’unificato Regno d’Italia poiché vennero promulgati i nuovi codice civile e codice di commercio vigenti per l’intera penisola.

    con riferimento al sistema della contabilità pubblica i mini-stri succedutisi in quegli anni presentarono diverse proposte di riforma, che tuttavia non ebbero seguito. Il 19 dicembre 1865, Quintino sella, definito un “keynesiano ante litteram” da be-niamino andreatta2, propose l’adozione del modello inglese, con l’istituzione di un Ufficio di contabilità generale e di un Ufficio del Pagatore generale. È interessante rilevare come l’esigenza di rinnovare le procedure finanziarie e di bilancio fu così forte da superare la crisi finanziaria di quegli anni, accompagnata, oltre al resto, da rilevanti problemi tributari. Il disavanzo dello stato, infatti, superò i 720 milioni di lire e il rapporto tra entrate e spese toccò i minimi storici.

    1.4 L’Italia liberale

    nel 1867 venne nominata una commissione per l’elaborazione di un piano di riforme della contabilità di stato che lavorò partendo dai progetti esistenti e ne predispose una sintesi riepilogativa.

    su progetto del ministro delle finanze luigi Guglielmo conte di cambray-Digny, venne approvata la legge 26 aprile 1869, n.

    2) salsano f., Quintino Sella Ministro delle finanze. Le politiche per lo sviluppo e i costi dell’Unità d’Italia, Il mulino, bologna, 2013.

    Promulga-zione co-dice civile e codice di commercio

    Istituzione della corte dei conti

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    frigatti, meluzzi, lanza ‒ l’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti locali

    5026, recante “Disposizioni intorno all’amministrazione del pa-trimonio dello stato ed alla contabilità” che istituì la Ragioneria generale dello stato3.

    Il progetto di cambray-Digny volle la creazione della tesoreria generale competente per la materiale gestione del pubblico denaro, e della Ragioneria generale4 per la regolare tenuta delle scritture e delle rilevazioni contabili. la legge istitutiva della Ragioneria generale dello stato, in particolare, le attribuì il compito di vigilare sulle Ragionerie centrali, col fine di restituire alle stesse unità di indirizzo, e per meglio coordinare e riassumere i dati da queste forniti, nel complessivo quadro di redazione del bilancio di pre-visione e del rendiconto, nonché di preparazione delle situazioni finanziarie occorrenti al ministro delle finanze5.

    Il sistema di contabilità prescelto dalla nuova legge era dunque basato sulla tenuta di “scritture per bilancio” presso le singole amministrazioni e presso i ministeri, allo scopo di consolidare la contabilità delle entrate e delle spese del Regno, nel convinci-mento che tali documenti potessero assicurare prontezza, evidenza e regolarità dei conti, unitamente all’idonea suddivisione delle entrate e delle spese in partite di credito e debito a carico dei singoli agenti contabili: tale ultima specifica onde individuarne particolari responsabilità.

    Il 1870 vide poi l’istituzione del collegio dei Ragionieri6 e l’emanazione delle prime istruzioni per la contabilità generale del Regno7 tese ad una politica di pareggio di bilancio e alla restrizione dei poteri del Ragioniere generale dello stato.

    Una nuova spinta riformista provenne da marco minghetti che nel 1874 nominò una commissione per la riforma della legge e del regolamento di contabilità ed emanò, nello stesso anno, nuove istruzioni per la contabilità generale del Regno con il R.D. n. 7699

    3) la reale attuazione dei principi della Ragioneria generale dello stato fu prevista con re-golamento di esecuzione emanato con il R.D. 4 settembre 1870, n. 5852, su intervento del ministro Quintino sella.

    4) Interessanti riferimenti all’indirizzo http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/La-Ragione/L-istituzione-della-ragioneria-generale-dello-stato.html.

    5) anselmi l., Modelli economico-patrimoniali per il bilancio e la contabilità dello Stato, Giuffrè, milano, 2006, pag. 77.

    6) R.D. 8 ottobre 1870, n. 5927.7) R.D. 5 novembre 1870, n. 523.

    Ragioneria generale

    dello stato

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    I - cenni storici

    del 4 settembre 1874, concentrando l’intervento sulla gestione dei flussi finanziari e dei residui. Questo sistema di contenimento del debito pubblico, anche chiamato “politica della lesina”, mostrò presto i suoi frutti: nel 1876, infatti, fu raggiunto il pareggio di bilancio. e invero, sebbene si registrasse ancora un lieve disavanzo essenzialmente derivante dagli ingenti contributi erogati in favore delle società ferroviarie, il progressivo incremento delle entrate fiscali e la stabilità delle spese, permisero un nuovo equilibrio finanziario.

    senza ripercorrere la complessa attività parlamentare, pare comunque importante sottolineare che nel 1877, al fine di garan-tire una più equa e logica distribuzione del lavoro dell’ammini-strazione finanziaria dello stato, l’allora ministro delle finanze e Presidente del consiglio dei ministri agostino Depretis istituì con il R.D. 26 dicembre 1877, n. 4219, il ministero del tesoro, al quale attribuì il compito di dare «esecuzione alla nuova legge di contabilità, di sorvegliare sull’esercizio del bilancio ed i servizi di cassa», alle dipendenze del quale pose la Ragioneria generale, le Direzioni generali del debito pubblico, del tesoro e del demanio, l’economato generale e l’avvocatura erariale.

    l’attività normativa del Depretis diede impulso all’attività di ammodernamento dell’amministrazione finanziaria, rilanciando il collegio dei Ragionieri, ritoccandone la struttura ma lasciandone pressoché immutate le attribuzioni.

    Gli anni del Depretis alla Presidenza del consiglio e al ministero delle finanze furono anche gli anni in cui il ruolo di Ragioniere generale dello stato fu ricoperto da Giuseppe cerboni8.

    Proprio in quel periodo si riaprì il dibattito sul metodo contabile da adottare per la tenuta dei conti dello stato: l’opera scientifica del cerboni e la sua attività in veste di Ragioniere generale dello stato furono dedicate esclusivamente all’elaborazione e afferma-zione del “metodo logismografico”9. l’adozione di questo metodo

    8) Dal 10 aprile 1876 al 30 aprile 1891.9) Vedi www.treccani.it, autore ratti a.m.: “logismografia” (dal greco λογισμός “conto” e

    γράϕω “scrivo”). con tale nome fu chiamato il nuovo metodo di registrazione a partita doppia, ideato ed esposto dal Ragioniere generale dello stato G. cerboni, che, dopo lunghi dibattiti, fu adottato nel 1877 per la contabilità generale dello stato.

    la logismografia è da ritenere un sistema completo di scrittura computistica, poiché, imperniandosi sul principio di dualità, per cui non vi è debitore senza creditore, né dare

    Istituzione del mini-stero del tesoro

    metodo lo-gismografico

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    frigatti, meluzzi, lanza ‒ l’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti locali

    complesso ed estremamente tecnico portò altresì all’inserimento negli uffici contabili pubblici di personale dipendente specializzato: nei decenni successivi fu proprio questa nuova classe a rivendicare con forza la diversità connaturata al profilo professionale.10

    1.5 La Legge Magliani

    le riforme sulla contabilità dello stato si susseguirono negli anni. Il ministro agostino magliani presentò un progetto di riforma graduale dell’impianto amministrativo-contabile posto in essere della legge cambray-Digny che trovò la sua applicazione nella legge 8 luglio 1883, n. 1455, anche detta “legge magliani”.

    È importante ricordare che la citata riforma ristrutturò in ma-niera significativa il bilancio dello stato mediante l’introduzione di modelli oggi ancora parzialmente in uso.

    Possono riportarsi in sintesi i seguenti interventi posti in essere dalla legge magliani:1) abolizione della duplicità del bilancio: discussione e approva-

    zione del bilancio spettarono da quel momento ad una sola camera;

    2) definizione della decorrenza dell’anno finanziario: inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno dell’anno successivo;

    3) scadenze proprie del ministro delle finanze che doveva pre-sentare nel mese di novembre:

    senza avere, tiene conto di tutti i fatti amministrativi che si svolgono in un’azienda e di tutti i rapporti tra il proprietario da una parte e l’agenzia (amministratore, cioè, conse-gnatari e corrispondenti) dall’altra, e dà ragione delle diverse parti dell’azienda stessa con tale riscontro da non lasciar dubbio sulla piena e perfetta evidenza dei risultati. nella sua forma rudimentale, il giornale logismografico cerboniano comprende anzitutto, come ogni altra scrittura cronologica, la descrizione completa delle operazioni (cioè il numero d’ordine, la data delle medesime e la loro esposizione riassuntiva); seguono poi i due conti fondamentali, impostati, in base al suddetto principio di dualità o di controposizione, in forma antitetica (distinti cioè in due colonne: dare e avere) e intestati l’uno al proprietario e l’altro all’agenzia. se si vogliono distinguere poi i rapporti che corrono tra il proprietario e i consegnatarî e corrispondenti dai rapporti tra il proprietario e l’amministratore, si devono impostare quattro analoghi conti, a due a due controbilanciantisi. l’insieme dei primi due (conto del proprietario e conto dei consegnatarî e corrispondenti) costituisce la contabilità patrimoniale, che ha la sua base nell’inventario delle attività e passività iniziali, e l’insieme degli ultimi due (conto del proprietario e conto dell’amministratore) costituisce la contabilità finanziaria, che si basa invece sul bilancio di previsione.

    10) melis g., La burocrazia, Il mulino, bologna, 2003.

    Interventi

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    I - cenni storici

    - il bilancio di previsione del successivo esercizio;- il bilancio consuntivo dell’esercizio concluso il 30 giugno;- una legge di assestamento del bilancio in corso, contenente

    le proposte di variazione da introdursi per effetto delle nuove leggi, dei prelevamenti dai fondi di riserva e delle nuove necessità verificatesi;

    4) statuizione di un esercizio provvisorio di durata semestrale, per il periodo transitorio, al fine di colmare il vuoto creatosi tra il bilancio dell’anno 1883, con chiusura al 31 dicembre, e il bilancio del 1884, con inizio al 1° luglio.con l’entrata in vigore della nuova legge il bilancio fu redatto

    in termini di competenza, con riferimento non solo a movimenti di denaro effettivamente verificatisi, ma altresì agli impegni, di entrata e spesa, giuridicamente sorti e perfezionati nel periodo di competenza. fu peraltro previsto un conto dei residui della gestione. sorse così l’esigenza di predisposizione di un bilancio di assestamento con il quale riallineare le previsioni di entrata e di spesa alla gestione realmente verificatasi nel corso dell’esercizio.

    la nuova disciplina risultò dunque più rigorosa per l’assunzione di impegni11 di spesa12 e obbligò alla formazione di un bilancio unico di competenza13. In quest’ottica eventuali variazioni alle previsioni originarie potevano essere apportate solo mediante la predisposizione di un bilancio di assestamento, nel quale, oltre ai capitoli da variare, dovevano essere indicati i mezzi necessari al mantenimento dell’equilibrio generale tra entrate e spese, nel rispetto del “principio del pareggio di bilancio”.

    le nuove norme dettate dalla legge magliani e quelle soprav-vissute della legge cambray-Digny furono raccolte e coordinate nel testo Unico approvato con il R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016. Il decreto anzidetto dispose altresì indicazioni relativamente ai

    11) È utile rammentare che l’impegno nel suo significato contabile è «l’accantonamento delle somme occorrenti per determinate spese che comporta, finché sussiste, l’indisponibilità di tali somme per altri fini». esso, dunque, presuppone alla base un’obbligazione giuridicamente perfezionata.

    12) cossiga c., Manuale di Economia delle aziende e Amministrazioni pubbliche, eDK, Poggio torriana, 2005, pp. 139 e ss.

    13) con il termine “competenza” s’intende riferirsi alla “competenza finanziaria”, ossia il cri-terio col quale le entrate e le spese vengono ricondotte al periodo amministrativo in cui sorgono rispettivamente il diritto alla riscossione, “accertamento”, e l’obbligo al pagamento, “impegno”.

    Impegni di spesa ebilancio unico di competenza

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    frigatti, meluzzi, lanza ‒ l’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti locali

    provvedimenti che importavano variazioni nelle entrate e nelle spese iscritte a bilancio: fu obbligo delle Ragionerie centrali inviare comunicazione di tali variazioni al ministero delle finanze. l’in-tento era quello di rafforzare il coordinamento di tutta l’attività economica, basandosi sul principio dell’unitarietà dell’azione di ripartizione dei mezzi finanziari disponibili alla stregua dell’uni-tarietà del programma politico e sociale tracciato dal Governo ed accolto dal Parlamento. Venne così per la prima volta fissato, a livello normativo, il principio dell’unità del bilancio, in base al quale venne redatto un riepilogo generale delle entrate e delle spese e imputati “stati” di previsione nella misura complessiva dei ministeri, ognuno dei quali fu approvato con decreto reale.

    Gli anni seguenti videro la progressiva revisione della struttura della ragioneria e della disciplina tributaria, in particolare con l’istituzione delle commissioni ministeriali di vigilanza, a norma del R.D. gennaio 1897, n. 2, e del ruolo degli Ispettori di Ragioneria, in ossequio al dettato del R.D. 22 luglio 1897, n. 338.

    Il 1898 vide il rappresentarsi di una serie di tragici eventi cul-minati poi un biennio più tardi, nel 1900 a monza, con l’assas-sinio del Re Umberto I di savoia: la situazione del Paese era un evidente segno del disagio in cui versava, pur mostrando tuttavia i prodromi del florido decennio seguente.

    nel 1904 il ministro del tesoro luigi luzzatti nominò la commissione besta-D’alvise, che nello stesso anno presentò una proposta tesa all’adozione della partita doppia nelle scritture contabili dello stato14; contestualmente, lo stesso ministro, il 17 marzo 1904, presentò un disegno di legge per il “Riordinamento dei servizi contabili delle amministrazioni centrali e provvedimenti per la vigilanza sugli impegni delle spese dello stato”.

    la proposta di legge, che non ottenne immediata approvazione, fu successivamente arricchita e ripresentata il 1 febbraio 1905, unitamente alla formulazione di una seconda soluzione per la tenuta dei conti a firma della commissione besta-D’alvise. le proposte di riforma della legge e del sistema della contabilità dello stato furono però respinte col risultato di mantenere in piedi un sistema oramai vetusto.

    14) besta f., La contabilità di Stato, litografie, Venezia, 1897-1898.

    Principio dell’unità di

    bilancio

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    I - cenni storici

    1.6 La riforma De Stefani

    nel 1924 vennero modificate le regole della contabilità generale dello stato ad opera della riforma c.d. “De stefani”15, l’unico provvedimento di riforma organico approvato in quel periodo. Il testo normativo rivestì un’importanza e un ruolo fondamentali anche nella gestione economica dello stato.

    le norme attuali sull’ordinamento della contabilità di stato ritrovano fondamento, per i principi essenziali, nella citata legge De stefani, che intervenne nell’amministrazione del patrimonio e nella contabilità generale dello stato anche mediante l’attuazione operata dal relativo Regolamento16, già applicabile alla totalità della Pubblica amministrazione.

    le previsioni contenute nella legge di riforma rivestirono ca-rattere universale limitandosi a fornire indicazioni molto generali circa l’obbligo di redazione dei bilanci e alle relative modalità di redazione. ciò non di meno, nello stesso periodo storico, legisla-tore e studiosi della materia affermarono con chiarezza idee sul funzionamento dell’apparato statale.

    la gestione dello stato, infatti, fu fortemente centralizzata, in linea con l’idea di stato accentrato propria del regime fascista: a ogni singola amministrazione vennero attribuiti specifici poteri e funzioni da realizzarsi in modo autonomo secondo schemi comuni e predefiniti; il tutto sotto la rigida supervisione di un organismo terzo e specializzato quale la Ragioneria generale dello stato.

    È bene comunque rilevare che la netta separazione dei compiti e delle funzioni fu di fatto solo formale. Il potere legislativo, in-fatti, si riduceva alla ratifica di scelte politiche ideate e proposte dal Governo, unico reale soggetto con possibilità di conoscere la situazione del Paese e dunque capace di proporre le necessarie modifiche alla legislazione finanziaria.

    15) la riforma era contenuta nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.16) contenuto nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

    Gestione centralizzata dello stato

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    L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

    NEGLI ENTI LOCALI

    Aggiornato al D.Lgs. n. 126/2014

    CONTENUTI

    All’interno del quadro normativo proprio del federalismo fiscale, con la Legge n. 42/2009 e la discendente Legge n. 196/2009, sono poste le basi per la regolamentazione della nuova contabilità della Pubblica Amministrazione vista come un unico insieme di Enti autonomi tra essi collegati. In questo quadro normativo si inserisce il D.Lgs. n. 118/2011 così come novellato dal recente D.Lgs. n. 126/2014 che definisce nuovi principi contabili e nuovi schemi di bilancio da adottarsi al fine di perseguire gli obiettivi in esso fissati. Il presente volume ha il compito di fornire una completa rappresentazione del richiamato scenario regolamentare con una particolare attenzione rivolta ai temi di maggiore importanza, quali: - il nuovo principio della competenza finanziaria; - il fondo pluriennale vincolato; - il fondo crediti di dubbia esigibilità; - la contabilità economico-patrimoniale e di gruppo.

    CARATTERISTICHE

    Pagine: 184

    Prezzo: € 24,00 (IVA assolta dall’editore)

    Codice: ISBN 978-88-7589-440-5

    Formato: 17X24

    Prima edizione: Settembre 2014

    Disponibilità: Settembre 2014

    Autore: Frigatti, Meluzzi, Lanza

    CEDOLA D’ACQUISTO

    “L’armonizzazione dei sistemi contabili negli Enti locali”

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