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L’alfabeto del giovane medico. Pillole di diritto sanitario

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L’alfabeto del giovane medico.Pillole di diritto sanitario

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A cura diDomenico MontemurroVincenzo BottinoFrancesco Maria MantovaniGiorgio CavalleroAlessandro ConteFrancesco UrsiniPierino Di SilverioCarla FundoniPaola Carnevale

Vademecum per il giovane medico in formazione e per il neo-specialista.

L’alfabeto del giovane medico.Pillole di diritto

sanitario

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Finito di stampare nel mese di settembre 2015

d!rigenza medicaIl mensIledell’AnAAoAssomed

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Indice

5 IntroduzioneCostAntIno troIseSegretario Nazionale Anaao Assomed

7 PresentazionedomenICo montemurroResponsabile Nazionale Anaao AssomedSettore Anaao Giovani

9 A Avviso pubblico di selezioneAssicurazione professionaleAnzianità di servizioAspettativa

15 B BURBando di concorso

17 CConcorso pubblicoContratti di lavoroComando

25 DDirigenza medica e sanitariaDottorato di ricercaDove trovo i siti web giusti per orientarmi?

29 EEsclusività di rapportoEquipollenza e affinitàEnpam

31 FFerie

35 GGraduatorie concorsuali

37 HHelp me

37 IIscriviti all’Anaao AssomedIscrizione all’Albo dell’ordine dei medici, chirurghi e odontoiatriIncarichi dirigenziali

43 LLibera professione intramoenia

45 MMobilità e comandoMaternità e paternità

51 NNormativa sanitaria

51 OOrario di lavoroOnaosi

55 PPeriodo di provaPatrocinio legalePermessi retribuitiPrecariatoPrevidenza complementareProcedimento disciplinare

61 RRetribuzione del dirigente medico e sanitarioResponsabilità del dirigente medico e sanitarioRicongiunzioneRiscatto

67 SScuola di specializzazione

71 TTFS e TFRTempo determinatoTasse, imposte, contributi

75 UUnità operative semplici e complesse

77 VValutazione del dirigente medico e sanitario

79 ZZaino in spalla e partiamo insieme!

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Introduzione

C’è stato un tempo in cui il fascino discreto del dottore era fatto essenzialmente,se non esclusivamente, di conoscenze e competenze cliniche, le uniche capacidi fare la differenza sul terreno accidentato della diagnosi e della terapia.La dominanza professionale era tale per cui la libertà medica era un assolutoche consentiva di decidere il bene del paziente in maniera unilaterale ed auto-referenziale. Poi, l’introduzione del terzo pagante e la nascita delle aziendehanno fatto scoprire l’invadenza pervasiva delle organizzazioni, all’interno dellequali il medico ha cominciato a sentirsi meno amato e più controllato, nel punto,forse, di maggiore crisi professionale ed identitaria della sua storia. Nessunameraviglia se il BMJ annunciava la fine della libertà medica per poi tornare achiedersi a distanza di anni “Why doctors are so unhappy?”. Non è difficile coglierela lacerazione del rapporto tra professionisti ed istituzioni sanitarie, arroccatiin due universi distinti, di valori e di vocazioni che una cultura aziendalista dimatrice manifatturiera, importata in sanità, non è riuscita a saldare o quanto-meno a far convergere in modo efficace.Oggi il mestiere del medico si trova in perfetta solitudine al crocevia di codicidiversi e contrastanti, esposto in prima linea a reggere la forbice tra una domandacrescente, per numero e complessità, e risorse in calo. Intendiamoci, l’essenzadella arte lunga rimane la scienza e la coscienza ma il labirinto in cui essa simuove è fatto di sempre più carte e sempre più vincoli. I rapporti di lavoro sonodiventati oggetto di esegesi di parte, sempre e comunque a sfavore dei Medici,e complicati i meccanismi retributivi o le procedure che regolano la carrieraprofessionale. Le condizioni di lavoro diventano più gravose e rischiose, mentreuna moltitudine di protagonisti mutuati da altri mondi continua a parlarci ditagli con linguaggi estranei alla nostra quotidianità. Fino a dettarci l’imperativo“adapt or die”.Questo vademecum, voluto e prodotto da medici under 40, vuole essere unostrumento agile di consultazione per un primo soccorso ed un orientamentonella giungla del servizio sanitario nazionale di oggi. Dedicato a chi sta entrandoo è appena entrato nel mondo del lavoro va introdotto tra i ferri del mestiere,oggi necessari per continuare a curare con serenità e consapevolezza dei propridiritti e doveri. Come viatico ad un lavoro che, nonostante tutto, mantiene intattala sua complessità, vicino com’è a temi cruciali dell’esistenza quali la vita, lamorte, la malattia e la sofferenza, la responsabilità, che rendono questa profes-sione per molti versi unica ed insostituibile, a dispetto di tentativi di ridimen-sionamento.

Costantino Troise

SegretarioNazionale Anaao Assomed

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Presentazione

Gentile Collega,ho il piacere di presentarTi la prima edizione del “Vademecum del giovane medicoin formazione e del neo-specialista”. Questo strumento nasce dall’esigenza degliiscritti al sindacato Anaao Assomed di conoscere sempre più a fondo il dirittosanitario e del lavoro e con essi i diritti e i doveri del professionista. Medici informazione e neo-specialisti sono sempre più consapevoli che la figura profes-sionale del medico oggigiorno si allontana dall’immagine del “dottore” chelavora serenamente per il bene del malato, per avvicinarsi alla figura del “tecnicoinformato”, di colui che per sopravvivere nella giungla di leggi e delibere, devenecessariamente saperne non solo di medicina.Le scelte politiche che stanno sacrificando la sanità italiana in quest’ultimo de-cennio, hanno da una parte esasperato la resilienza dei medici, dall’altra resovisibili le disuguaglianze sociali e di salute tra cittadini e regioni. Sempre piùgiovani hanno sete di informazioni e chiedono di non essere lasciati soli ad af-frontare scelte aziendali che sovente “interpretano” le regole di un contratto dilavoro o travalicano le stesse per farne un abuso in nome di riorganizzazioni sa-nitarie presentate sempre come necessarie e imprescindibili.Questo vademecum non rappresenta certamente la cristallizzazione di regole,ma vive della stessa dinamicità di un sindacato che cambia passo al mutare deitempi e che allo stesso tempo non si sottrae a nuovi ruoli, primo di tutti quellodi informare, colmando vuoti di conoscenza, sciogliendo dubbi, ponendo at-tenzione alle situazioni difficili che si presenteranno nella vita professionale deisuoi iscritti.Per tutti questi motivi abbiamo elaborato un “alfabeto” attribuendo ad ognilettera un istituto contrattuale e legislativo, che viene illustrato tenendo ancheconto delle domande maggiormente poste dagli iscritti Anaao Assomed ai Servizidell’Associazione.Il vademecum non ha la pretesa di fornire tutte le risposte e di chiarire ogni dub-bio, ma si prefigge il compito di offrire una guida in “pillole”, semplice ma esau-stiva. Se viceversa, ne ricorrerà la necessità, o per approfondire la materia, èpossibile contattare direttamente i Servizi dell’Anaao Assomed (riservati agliiscritti all’Associazione) inviando un quesito contenente l’esposizione di una pro-blematica specifica.È per questo motivo che grande rilievo nel vademecum va attribuito alle lettere“H”…. come “help me”….ed “I” … come “Iscriviti all’Anaao Assomed”.Per completezza, occorre ricordare che i testi dei contratti, delle leggi e dellesentenze citate sono consultabili integralmente sul sito www.anaao.it

Domenico Montemurro

Responsabile Nazionale Anaao Assomed

SettoreAnaao Giovani

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Acome

Avviso pubblico di selezionen A cosa serve un avviso pubblico di se-

lezione? n Che differenza c’è con il concorso?L’avviso pubblico di selezione è una proceduraselettiva pubblica diretta, in generale, all’as-sunzione di personale con rapporto di lavoroa tempo determinato o per il conferimento diun incarico temporaneo, utile a soddisfare esi-genze di servizio transitorie dell’amministra-zione.Si differenzia dal concorso (v. voce ConCorsoa pag. 17), il quale è invece diretto all’immis-sione del personale nei ruoli della Pubblica Am-ministrazione con contratto a tempo indeter-minato. Inoltre, mentre l’avviso pubblico di se-lezione può avvenire anche per soli titoli, laprocedura concorsuale prevede necessariamen-te lo svolgimento di prove d’esame (scritte, pra-tiche o orali).n Quali requisiti sono richiesti per parte-

cipare ad un avviso pubblico?L’assunzione a tempo determinato del dirigentesanitario ha come presupposto l’espletamentodi procedure selettive con avviso pubblico (v.art. 16 del CCnl 5.12.1996 così come integratodal CCnl del 5.8.1997), alle quali possono par-tecipare medici in possesso dei requisiti di am-missione previsti dal d.P.r. 10.12.1997, n. 483(“Disciplina sull’accesso nel ruolo della dirigenzamedica”). In particolare, sono richiesti:> la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno

dei Paesi dell’Unione Europea;> il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

> la specializzazione nella disciplina oggettodell’avviso pubblico o in disciplina equipol-lente o affine (v. voce eQuIPollenZA e AFFI-nItÀ a pag. 30);

> l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici,attestato da certificato in data non anteriorea sei mesi rispetto a quella di scadenza delbando;

> l’abilitazione all’esercizio della professione.n La selezione è per soli titoli o è prevista

una prova orale?Nell’ambito della procedura selettiva è rimessaalla discrezionalità dell’Amministrazione la de-cisione di prevedere o meno un colloquio qua-lora quest’ultimo si renda necessario per meglioverificare le competenze professionali dei can-didati sulle materie inerenti la disciplina e suicompiti connessi alla funzione da conferire.Tuttavia, il punteggio attribuito a tale modalitàselettiva non deve essere squilibrato rispetto alpunteggio stabilito per i titoli.

Assicurazione professionalen Perché per il giovane medico è impor-

tante avere un’assicurazione professio-nale?

Per il medico neolaureato, per il neo specialista,per il neo assunto, l’assicurazione per la respon-sabilità professionale è una necessità e talvoltaanche una condizione imprescindibile richiestaspesso dall’Ente in cui il giovane medico è chia-mato ad operare in forma continuativa o sal-tuaria. Per chi si avvicina per la prima volta al

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Avviso pubblico di selezione

Assicurazione professionale

Anzianità di servizio

Aspettativa

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settore delle assicurazioni professionali, con-frontare le diverse proposte sul mercato e orien-tarsi tra le varie condizioni di polizza risultaparticolarmente difficile. Per questo motivol’Anaao Assomed ha attivato con la Medical In-surance Brokers una convenzione per la stipuladella polizza Responsabilità Civile per ColpaGrave (v. voce resPonsABIlItÀ a pag 62) deiMedici dipendenti compresi quelli in formazio-ne specialistica e con contratto atipico. La co-pertura assicurativa tiene indenne l’assicuratoper azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Am-ministrazione in genere nei suoi confronti, aseguito di errori od omissioni compiuti con “col-pa grave” nell’ambito di tutte le mansioni svoltealle dipendenze della struttura sanitaria, ivicompresa l’attività professionale intramoeniae i danni derivanti da interventi di primo soc-corso per motivi deontologici. Inoltre è previstauna contraenza diretta da parte del singolo as-sociato, una copertura sul singolo, che dunquesi vede garantito anche in caso di passaggio daun Ente all’altro, una retroattività fino a diecianni precedenti alla data di decorrenza dellapolizza, due differenti opzioni di massimale di-sponibili. La polizza non prevede alcuna fran-chigia. L’adesione alla convenzione potrà essereesclusivamente on line. Vi è la possibilità di ot-tenere un preventivo personalizzato per la Re-sponsabilità Civile Patrimoniale con differentiopzioni di massimale contattando direttamenteil broker. Tutte le informazioni sono disponibilisul sito www.anaao.it nella sezione “Servizi agliiscritti”.n Esiste l’obbligo per le Aziende di assi-

curare i propri dipendenti? n Cosa prevedono la legge e il contratto? n La copertura assicurativa comprende

anche la colpa grave?Le Aziende ed Enti del ssn sono obbligate, perlegge e per contratto, a garantire al proprio per-sonale medico – di ruolo, precario o conven-zionato – un’adeguata copertura assicurativaper i danni da responsabilità civile derivanti aterzi, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave(per la definizione di colpa medica, dolo e colpagrave (v. voce resPonsABIlItÀ a pag. 62). Inparticolare, la legge (v. art. 27, co. 1-bis, L.114/2014) pone l’obbligo, in capo alle aziendedel ssn, alle strutture o enti privati operanti inregime autonomo o accreditato con il ssn e a

qualsiasi struttura che, a qualunque titolo, rendaprestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsidi copertura assicurativa o di altre analoghe mi-sure per la responsabilità civile verso terzi (rCt)a tutela dei pazienti e del personale.Il suddetto obbligo assicurativo:> riguarda tutte le strutture sanitarie (pubbli-

che o private);> interessa tutto il personale medico che opera

nell’ambito della struttura sanitaria (sia essostrutturato, convenzionato o precario);

> non riguarda le ipotesi di dolo o colpa grave(v. art. 3, co. 4, L. 189/2012 - legge Balduz-zi);

> può riguardare anche “misure analoghe”all’assicurazione [ad esempio autoassicura-zione oppure sistema misto (franchigia +assicurazione)].

Anche la contrattazione collettiva della diri-genza medica e sanitaria (v. art. 21, CCnl3.11.2005), impone alle Aziende di garantireun’adeguata copertura assicurativa della re-sponsabilità civile di tutti i dirigenti per le even-tuali conseguenze derivanti da azioni giudizia-rie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivicompresa la libera professione intramuraria,senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di doloo colpa grave. La richiamata normativa ha ca-rattere precettivo per le Aziende, le quali sonocontrattualmente tenute a farsi carico di tuttigli oneri connessi alla stipula della polizza as-sicurativa per rischi derivanti da responsabilitàcivile nei confronti di terzi, esclusa l’ipotesi dicopertura di ulteriori rischi (per dolo o colpagrave), la quale continua ad avere per i singolimedici natura facoltativa.n L’obbligo assicurativo vale anche per il

medico in formazione specialistica?Si, al riguardo la legge (v. art. 41, co. 2, D.lgs.n. 368/1999) stabilisce che l’Azienda Sanitariapresso la quale il medico in formazione specia-listica svolge l’attività formativa provvede, cononeri a proprio carico, alla copertura assicura-tiva per i rischi professionali, per la responsa-bilità civile contro terzi e gli infortuni connessiall’attività assistenziale svolta dal medico informazione nelle proprie strutture, alle stessecondizioni del proprio personale.

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ACome

Assicurazioneprofessionale

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Anzianità di servizio n Come si computa l’anzianità di servizio

del dirigente sanitario? n Cosa significa “soluzione di continui-

tà”? n Nel computo rientra solo il servizio pre-

stato in qualità di dirigente, oppure sonoutili anche i rapporti svolti in regime diconvenzione, con contratto di co.co.co,in forma autonoma e libero-professio-nale con partita IVA?

Secondo la normativa contrattuale, l’anzianitàdi servizio utile ai fini del riconoscimento delleprogressioni economiche e di carriera, qualil’attribuzione della fascia superiore dell’inden-nità di esclusività, o il calcolo del quinquennionecessario, previa valutazione positiva del col-legio tecnico, per il conferimento di un incaricodirigenziale superiore (v. voce InCArICHI a pag39), comprende sia i periodi di servizio a tem-po indeterminato che quelli a tempo determi-nato, svolti in qualità di dirigente senza solu-zione di continuità (senza interruzione), pressola stessa Azienda o altra Azienda del comparto(v. art. 24, co. 12, CCnl 3.11.2005). Va preci-sato, inoltre, che ai fini degli scatti di carriera(attribuzione di incarichi dirigenziali) sonoutili anche i periodi relativi ad attività sanitariee professionali effettuate con incarico dirigen-ziale o equivalente alle funzioni dirigenzialiin ospedali o strutture pubbliche dei Paesidell’Unione Europea (v. art. 15, CCnl17.10.2008, così come integrato dall’art. 16,CCnl 6.5.2010). La descritta disciplina collet-tiva fa chiaramente riferimento ai rapporti dilavoro svolti in qualità di dirigente nelle azien-de del comparto sanità, e quindi, con pieno in-serimento del medico o sanitario nell’organiz-zazione, con assunzione delle relative respon-sabilità. Ne deriva, come affermato più voltedalla Cassazione, che l’anzianità utile ai finidegli scatti economici è solo quella maturatain regime di subordinazione (v. Cass. n.6015/2015; Cass. n. 24578/2013; Cass. n.4060/2012), restando di conseguenza esclusii periodi svolti in regime di convenzione (es.specialista ambulatoriale), con contratti dicollaborazione coordinata e continuativa, op-

pure con contratto autonomo libero-profes-sionale (v. voce ContrAttI a pag. 19).n Nel computo dell’anzianità rientrano soli

i rapporti a termine e a tempo indeter-minato succedutisi senza soluzione dicontinuità?

n Cosa succede se il contratto viene in-terrotto?

n Ho comunque diritto alla maturazionedegli scatti di anzianità?

ATTENZIONE: la giurisprudenza della Cortedi Giustizia Europea (v. causa C-307/2005;cause riunite da C-302/11 a C-305/11) ha ri-tenuto discriminatorio, in base a quanto previsodalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoroa tempo determinato di cui alla Direttiva1999/70, il mancato riconoscimento dell’an-zianità di servizio maturata dal dipendentepubblico in precedenti rapporti a tempo deter-minato a prescindere da quanto previsto nellesingole normative nazionali di settore. In altritermini, i criteri di computo dell’anzianità diservizio devono essere gli stessi, sia per i lavo-ratori a tempo determinato, sia per quelli a tem-po indeterminato. Sulla scorta di tali principi,la giurisprudenza di merito italiana (v. Trib.Brescia sentenza n. 839/2012), ha stabilito cheai fini del computo dell’anzianità di serviziodel dirigente medico vanno considerati utilianche i periodi di lavoro a termine svolti alledipendenze di Aziende del comparto sanità,anche se non risultano continui rispetto all’as-sunzione a tempo indeterminato (v. anche Trib.Torino 9 novembre 2009, n. 4148, per quantoriguarda il calcolo delle ferie). Nonostante taleorientamento si stia sempre più affermandonella giurisprudenza di merito, molte AziendeSanitarie continuano ad applicare in manierarigida la normativa contrattuale, escludendoillegittimamente dal computo dell’anzianità iservizi prestati con soluzione di continuità.

Aspettativan Per quali motivi è possibile richiedere

l’aspettativa? n Durante l’aspettativa è corrisposta la

retribuzione?

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ACome

Anzianità di servizio

Aspettativa

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n La concessione dell’aspettativa è un at-to discrezionale per la Pubblica Ammi-nistrazione oppure è obbligatorio con-cederla?

La disciplina che regola l’istituto dell’aspettativadel dirigente medico è contenuta negli artt. 10e 11 del CCnl 10.2.2004, oltre che in altre spe-cifiche disposizioni di legge.In base alla normativa contrattuale è possibiledistinguere, sostanzialmente, tre diversi tipi diaspettativa:> per esigenze personali o di famiglia (v. art.

10, co. 1);> per gravi e documentati motivi di famiglia

(individuati ai sensi dell’art. 4, co. 2 e 4 dellaL. 53/2000 e dal Regolamento Intermini-steriale del 21 luglio 2000, n. 278 – v. art.10, co. 8, lett. c));

> per “motivi di lavoro”, ovvero per l’affida-mento di incarichi di direzione di strutturacomplessa o per assunzione a termine pressoaltra azienda o ente del comparto (v. art.10, co. 8, lett. a e b)).

Tutte le ipotesi di aspettativa sono non retri-buite e senza decorrenza dell’anzianità di ser-vizio.La differenza sostanziale tra le tre fattispecieè che mentre la concessione dell’aspettativaper motivi personali o familiari (v. art. 10, co.1) ha carattere discrezionale da parte del-l’Azienda, potendo essere negata per esigenzedi servizio, gli altri due tipi di aspettativa –ovvero quella per gravi e documentati motividi famiglia e quella per l’assunzione a tempodeterminato presso altra amministrazione (v.art. 10, co. 8), costituiscono un vero e propriodiritto soggettivo del dirigente e quindi, inpresenza delle condizioni previste dal con-tratto, l’Amministrazione è obbligata a con-cederle.n Quanto può durare l’aspettativa per mo-

tivi personali o di famiglia? n Come va richiesta?L’aspettativa per esigenze personali o familiari,può essere richiesta dal dirigente con rapportodi lavoro a tempo indeterminato, per una du-rata complessiva di dodici mesi in un triennio.È fruibile anche frazionatamente e non si cu-mula con le assenze per malattia. La domandava presentata alla Direzione Generale e, perconoscenza, alla Direzione Amministrativa eall’Ufficio del Personale, indicando i motivi del-

la richiesta e il periodo di fruizione. Come det-to, la concessione di tale aspettativa è sottopo-sta ad una valutazione discrezionale dell’Am-ministrazione, la quale può negarla in presenzadi particolari esigenze di servizio debitamentemotivate.n Una volta concessa, l’aspettativa per

motivi familiari può essere revocata?L’Azienda, qualora durante il periodo di aspet-tativa vengano meno i motivi che ne hanno giu-stificato la concessione, invita il dirigente a ri-prendere servizio con un preavviso di 10 giorni.Il dirigente, per le stesse motivazioni e neglistessi termini, può riprendere servizio di pro-pria iniziativa. Nei confronti del dirigente chenon si presenti per riprendere servizio alla sca-denza del periodo di aspettativa, il rapporto èrisolto, senza diritto ad alcuna indennità sosti-tutiva di preavviso.n Alla scadenza dell’aspettativa posso ri-

chiedere un ulteriore periodo senza ri-prendere servizio?

Il contratto prevede che il dirigente, una voltarientrato in servizio non possa usufruire di unaltro periodo di aspettativa per motivi di fami-glia, anche se per cause diverse, oppure dellealtre tipologie di aspettativa previste dal con-tratto, se non siano intercorsi almeno quattromesi di servizio attivo.n Cosa si intende per gravi e documentati

motivi familiari? n Quanto può durare tale tipo di aspetta-

tiva?L’aspettativa per gravi e documentati motivi fa-miliari può durare al massimo 2 anni e può es-sere richiesta una sola volta nell’arco della vitalavorativa. Può essere fruita in modo frazionatoe può essere cumulata con l’aspettativa per esi-genze familiari se utilizzata allo stesso titolo.Per i gravi e documentati motivi familiari, bi-sogna fare riferimento ai casi individuati dalRegolamento Interministeriale del 21 luglio2000, n. 278. Tale normativa fa riferimento aigravi motivi relativi alla situazione personale,della propria famiglia, nonché dei portatori dihandicap, parenti o affini entro il terzo grado,anche se non conviventi. Per gravi motivi si in-tendono:> le necessità familiari derivanti dal decesso

di una delle suddette persone;> le situazioni che comportano un impegno

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Aspettativa

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particolare del dipendente o della propriafamiglia nella cura o nell’assistenza dei sog-getti menzionati;

> le situazioni di grave disagio personale, adesclusione della malattia, nelle quali incorrail dipendente medesimo;

> le situazioni, riferite ai suddetti soggetti adesclusione del richiedente, derivanti da unaserie di patologie acute o croniche specifi-catamente indicate dalla norma.

ATTENZIONE: l’aspettativa per gravi e docu-mentati motivi di famiglia va tenuta distintadal congedo retribuito per l’assistenza a personecon handicap grave (v. art. 42, D.lgs. n.151/2001). Quest’ultimo istituto, oltre ad es-sere retribuito con un’indennità, richiede laconvivenza del dirigente con la persona da as-sistere.n L’aspettativa per incarichi a termine

spetta anche se vengo assunto da unastruttura privata?

n Posso richiederla per lavorare all’este-ro?

n Tale aspettativa vale anche per i con-tratti a progetto, co.co.co., incarichi li-bero-professionali?

n Quanto può durare? n Può essere prorogata? n Se decido di non rientrare più in servizio

devo dare il preavviso?L’aspettativa prevista dall’art. 10, co. 8 lett. b,spetta solo in caso di assunzione con rapportodi lavoro subordinato a tempo determinatopresso Aziende sanitarie e ospedaliere del ssn,Istituti zooprofilattici sperimentali, IrCCs di di-ritto pubblico, IPAB, rsA a prevalenza pubblicae ArPA o comunque presso altre amministra-zioni pubbliche di diverso comparto (es. Uni-versità, Ministeri, etc.). A tale ipotesi sono as-similate le assunzioni presso Organismi pubblicio privati della Unione Europea o presso Ospe-dali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o pres-so Organismi internazionali (per tali assunzionied in particolare per le assunzioni in Organismiinternazionali con progetti del MAE, v. vocedoVe troVo I sItI GIustI Per orIentArmI a pag.27). Restano escluse le strutture sanitarie pri-vate, convenzionate e non con il ssn.Con riferimento alla durata, il contratto collet-tivo stabilisce che l’aspettativa è concessa a do-

manda “per tutta la durata del contratto di la-voro a termine presso la stessa o altra azienda”.Ciò significa, che tale aspettativa non ha unpreciso limite temporale dovendo la stessaestendersi anche alle eventuali proroghe delcontratto iniziale. Un limite indiretto, può tut-tavia derivare dalla normativa generale sul con-tratto a tempo determinato, la quale prevedeper il personale dirigente che il rapporto a ter-mine non possa superare complessivamente icinque anni (v. art. 29, D.lgs. n. 81/2015). L’in-carico già conferito al dirigente dall’Azienda oEnte che concede l’aspettativa è sospeso per ladurata dell’aspettativa e prosegue al suo rientroa completamento del periodo mancante sinoalla valutazione. Qualora il dirigente non in-tenda riprendere servizio al termine dell’aspet-tativa è esonerato dal preavviso di dimissioni(di regola 3 mesi), purché manifesti per iscrittola propria volontà 15 gg prima della scadenza(v. art. 10, co. 9, CCnl 10.2.2004).n Posso richiedere l’aspettativa durante

il periodo di prova?La concessione dell’aspettativa prescinde dalsuperamento o meno del periodo di prova, inquanto la normativa contrattuale non prevedeuna espressa limitazione in tal senso. Tuttaviadurante l’aspettativa il periodo di prova restasospeso e riprenderà a decorrere dal momentodel rientro del dirigente a completamento delrestante intervallo di valutazione.n Il dirigente con rapporto di lavoro a

tempo determinato può fruire delleaspettative previste dal contratto?

No, l’aspettativa non è un istituto applicabile atale tipologia di rapporto (v. voce temPo de-termInAto a pag. 72).n Avendo optato per il rapporto esclusivo,

durante l’aspettativa posso svolgere at-tività libero professionale?

L’aspettativa determina una sospensione a tuttigli effetti del rapporto di lavoro e quindi di ognialtra attività ad esso collegata, ivi compresa lalibera professione intramuraria (v. voce lIBerAProFessIone a pag. 43).n Il dirigente di ruolo può chiedere

un’aspettativa per frequentare unascuola di specializzazione?

Al riguardo la legge (v. art. 40, co. 2, D.lgs. n.368/99) stabilisce che il medico in formazionespecialistica, ove sussista un rapporto di pub-

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ACome

Aspettativa

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blico impiego, è collocato, compatibilmentecon le esigenze di servizio, in posizione di aspet-tativa senza assegni, secondo le disposizionilegislative contrattuali vigenti. In tal caso, ilperiodo di aspettativa è utile sia ai fini dellaprogressione di carriera che del trattamento diquiescenza e di previdenza.n In quali altri casi è possibile richiedere

un’aspettativa?Oltre alle tipologie sopra descritte il dirigentesanitario può chiedere l’aspettativa:> per la durata di 6 mesi (pari alla durata del

periodo di prova) in caso di assunzione atempo indeterminato presso altra Pubblica

Amministrazione (v. art. 15, co. 9, CCnl5.12.1996);

> in caso di ammissione a corso di dottoratodi ricerca per tutta la durata del corso (v. L.n. 476/84, art. 11, CCnl 10.2.2004). La con-cessione dell’aspettativa è condizionata auna valutazione discrezionale dell’Ammini-strazione, la quale potrà negarla qualorasussistano motivate esigenze di servizio;

> per cariche pubbliche elettive;> per l’assistenza umanitaria, l’emergenza e

la cooperazione con i Paesi in via di sviluppoper un massimo di dodici mesi nel biennio(v. art. 16, co. 5, CCnl 6.5.2010).

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ACome

Aspettativa

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Bcome

BUR

n Cos’è il BUR? n Dove lo trovo?Il Bur è il Bollettino Ufficiale Regionale conte-nente la normativa regionale, i bandi di con-corso, gli avvisi, le graduatorie. Solitamenteha una uscita settimanale e/o bisettimanale aseconda delle Regioni; è acquistabile presso al-cune librerie specializzate o comunque consul-tabile su internet nelle pagine dei siti regionaliad esso dedicati.

Bando di concorso(v. voce ConCorso PuBBlICo a pag.17.)

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BUR

Bando di concorso

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CConcorso pubblico

n Cos’è un concorso pubblico? n Quali sono le sue caratteristiche?Il concorso pubblico è la forma di reclutamentoordinaria per l’accesso ai ruoli della PubblicaAmministrazione, secondo il principio costitu-zionale, per cui “agli impieghi nelle pubblicheamministrazioni si accede mediante concorso,salvo i casi stabiliti dalla legge” (v. art. 97, co.3, Cost.). La giurisprudenza della Corte Costi-tuzionale ha stabilito che il concorso pubblicoconsiste in una selezione trasparente, compa-rativa, basata esclusivamente sul merito e aper-ta a tutti i cittadini in possesso di requisiti pre-viamente e obiettivamente definiti (v. CorteCost. n. 293/2009).Pertanto, le caratteristiche essenziali del con-corso sono:> la natura comparativa della procedura; > la natura aperta della procedura;> la congruità della procedura ad accertare i

requisiti che consentono un proficuo inse-rimento nello specifico posto di ruolo chesarà ricoperto dal vincitore.

n Qual è la normativa che disciplina i con-corsi della dirigenza sanitaria?

La legge prevede espressamente che alla diri-genza sanitaria si accede mediante concorsopubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensidel d.P.r. 483/1997 (v. art. 15, co. 7, D.lgs. n.502/1992). Oltre al d.P.r. 483/1997, che rap-presenta la normativa specifica per il settoredella dirigenza sanitaria, trova applicazione ladisciplina generale sulle modalità di svolgimen-to dei concorsi pubblici contenuta nel d.P.r.487/1994.

n Cosa deve essere indicato nel bando diconcorso?

Il bando di concorso deve contenere il terminee le modalità di presentazione delle domandenonché l’avviso per la determinazione del diarioe la sede delle prove scritte ed orali ed even-tualmente pratiche. Inoltre, deve indicare lematerie oggetto delle prove scritte e orali, ilcontenuto di quelle pratiche, la votazione mi-nima richiesta per l’ammissione alle prove orali,i requisiti soggettivi generali e particolari ri-chiesti per l’ammissione all’impiego, i titoli chedanno luogo a precedenza o a preferenza a pa-rità di punteggio, i termini e le modalità dellaloro presentazione, le percentuali dei posti ri-servati al personale interno, in conformità allenormative vigenti nei singoli comparti e le per-centuali dei posti riservati da leggi a favore dideterminate categorie. Il bando deve conte-nere anche uno schema esemplificativo di do-manda di ammissione al concorso e deve es-sere pubblicato nel Bollettino Ufficiale dellaRegione (v. voce Bur a pag. 15) di apparte-nenza dell’Ente, e per estratto, nella GazzettaUfficiale della Repubblica Italiana IV SerieSpeciale Concorsi ed Esami.n Quali sono i requisiti per partecipare al

concorso? n Come si svolge?Bisogna distinguere i requisiti generali di am-missione, validi per tutti i candidati, dai requi-siti specifici di ammissione, previsti, invece, inrelazione al particolare profilo professionale(medico, farmacista, veterinario, biologo, chi-mico, etc.) e che sono essenzialmente lo speci-fico titolo di laurea e la specializzazione nelladisciplina oggetto di concorso o in disciplinaaffine (v. voce eQuIPollenZA e AFFInItÀ a

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Concorso pubblico

Contratti di lavoro

Comando

come

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pag.30). I requisiti generali sono:> la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno

dei Paesi dell’Unione Europea;> idoneità fisica all’impiego (che viene accer-

tata dal competente ufficio dell’Asl primadell’immissione in ruolo del vincitore, salvala dispensa per chi è già dipendente dellaP.A.);

> titolo di studio per l’accesso alle rispettivecarriere (ad es. il diploma di laurea in me-dicina e chirurgia; chimica, biologia, etc.);

> iscrizione all’albo professionale.Il concorso per l’accesso alla dirigenza sanitariaè un concorso per titoli ed esami consistenti inprove scritte, pratiche e orali. Si svolge attra-verso le seguenti fasi:> pubblicazione del bando;> presentazione delle domande dei candidati

(entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando);> nomina della Commissione esaminatrice;> svolgimento delle prove d’esame:

il diario delle prove, prima scritte, poi pra-tiche e infine orali, deve essere pubblicatoe comunicato ai candidati con un preavvisodi 15 giorni o di 20 giorni nel caso di am-missione alla prova orale. Per il profilo dimedico sono previste le seguenti prove: a)prova scritta (consistente in una relazionesu caso clinico simulato o su argomenti ine-renti alla disciplina messa a concorso o so-luzione di una serie di quesiti a risposta sin-tetica inerenti alla disciplina stessa); b) pro-va pratica (su tecniche e manualità peculiaridella disciplina messa a concorso; c) provaorale (sulle materie inerenti alla disciplinaa concorso nonché sui compiti connessi allafunzione da conferire). Il superamento diciascuna prova è subordinato al raggiungi-mento di una valutazione di sufficienzaespressa in termini numerici.

> valutazione dei titoli e delle prove d’esame(la valutazione dei titoli deve avvenire primadella valutazione delle prove d’esame);

> attribuzione del punteggio (sono previsticomplessivamente 100 punti suddivisi nelseguente modo: 20 titoli, 30 prova scritta,30 prova pratica, 20 prova orale);

> formulazione della graduatoria di meritodei candidati da parte della Commissione;

> approvazione della graduatoria e dei vinci-tori di concorso con delibera aziendale epubblicazione sul Bur;

> adempimenti dei vincitori (v. voce ContrAt-tI a pag. 19) (i candidati dichiarati vincitorisono invitati dall’azienda, ai fini della stipuladel contratto individuale di lavoro, a pre-sentare, nel termine e con le modalità sta-bilite dal bando di concorso – di regola 30giorni – tutti i documenti dichiarati al mo-mento della domanda di partecipazione alconcorso. Scaduto inutilmente il termine as-segnato per la presentazione della docu-mentazione, non si da luogo alla stipulazio-ne del contratto).

n Qual è il rapporto tra concorso e pro-cedure di mobilità esterna?

In materia di concorsi per le assunzioni di per-sonale presso le Pubbliche Amministrazionitrova applicazione il principio del previo espe-rimento delle procedure di mobilità rispetto alreclutamento di nuovo personale, stabilitodall’art. 30, co. 2-bis del D.lgs. n. 165/2001.Ne deriva, l’obbligo delle amministrazioni, pri-ma di procedere all’espletamento di nuove pro-cedure concorsuali, di attivare le procedure dimobilità esterna, fissando preventivamente irequisiti e le competenze professionali richiestee pubblicando un apposito bando di mobilità(v. voce moBIlItÀ a pag. 45). Il descritto prin-cipio di preferenza delle procedure di mobilitàrispetto al concorso, si applica solo nei confrontidi procedure concorsuali attivate per posti dinuova istituzione o trasformazione, ma non an-che in riferimento ai concorsi già espletati perla copertura dei medesimi posti con graduato-rie vigenti. In questo caso, infatti, l’amministra-zione potrà procedere allo scorrimento dellagraduatoria vigente senza dover avviare unaprocedura di mobilità.n Cosa devo fare se vinco un concorso

pubblico e sto già lavorando pressoun’altra azienda?

Di regola, nel caso di assunzione a tempo in-determinato presso altra amministrazione, ènecessario presentare le dimissioni all’aziendadi appartenenza dando un preavviso di 3 mesi,con possibilità tuttavia per l’azienda di rinun-ciare a tutto o parte del preavviso in accordocon il dirigente. Non è, invece, necessario il pre-avviso nel caso in cui il dirigente abbia richiestoalla propria azienda un’aspettativa di 6 mesipari alla durata del periodo di prova presso lanuova amministrazione art. 10, co. 9, CCnl10.2.2004 (v. voce AsPettAtIVA a pag. 11). Se

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CCome

Concorso pubblico

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il dirigente presta servizio con rapporto a tempodeterminato, dovrà dare un preavviso di almeno15 giorni, o 30 gg a seconda di quanto stabilitonel contratto individuale.

Contratti di lavoro

Contratto di lavoro atempo indeterminaton Ho vinto il concorso pubblico, entro

quando avviene la stipula del contrattodi lavoro?

n È necessario firmare il contratto? n Cosa deve essere indicato nel contrat-

to? Il medico ed il sanitario dichiarati vincitori delconcorso pubblico, sono invitati dall’Aziendaa stipulare il contratto individuale di lavoro,subordinatamente alla presentazione nel ter-mine di trenta giorni dalla richiesta aziendale,dei documenti richiesti a norma di legge. Il con-tratto individuale è regolato dalle disposizionidi legge, dalla normativa comunitaria e dallacontrattazione collettiva, ha forma scritta e vafirmato dal lavoratore. Con la stipula del con-tratto si costituisce il rapporto di lavoro subor-dinato con qualifica dirigenziale (v. voce dIrI-GenZA a pag.25).Il contenuto del contratto è definito dalla di-sciplina collettiva. In esso devono essere indicatii seguenti elementi: a) la data di inizio del rapporto di lavoro; b) l’area e la disciplina di appartenenza; c) l’incarico dirigenziale conferito e relativa ti-

pologia, obiettivi generali da conseguire,durata dell’incarico stesso che è sempre atermine, modalità di effettuazione delle ve-rifiche, valutazioni e soggetti deputati allestesse;

d) il trattamento economico complessivo cor-rispondente al rapporto di lavoro ed incaricoconferito, costituito dalle voci del trattamen-to fondamentale e dalle voci del trattamentoeconomico accessorio ove spettanti;

e) l’indennità di esclusività del rapporto nellamisura spettante;

f) il periodo di prova ove previsto;

g) la sede di destinazione.Il contratto individuale specifica che il rapportodi lavoro è regolato dai contratti collettivi neltempo vigenti anche per le cause di risoluzionedel contratto di lavoro e per i termini di preav-viso. È, in ogni modo, condizione risolutiva delcontratto, senza obbligo di preavviso, l’annul-lamento delle procedure concorsuali o selettiveche ne costituiscono il presupposto. Il neo as-sunto deve dichiarare di non avere altri rapportidi impiego pubblico o privato e di non trovarsiin nessuna delle situazioni di incompatibilitàpreviste dalla legge. La modifica di uno degliaspetti del contratto individuale deve esseresempre preventivamente comunicata al diri-gente per il relativo esplicito assenso che èespresso entro il termine massimo di trentagiorni.ATTENZIONE: nella stipulazione dei contrattiindividuali le aziende non possono inserireclausole peggiorative dei contratti collettivi oin contrasto con norme di legge.

n L’amministrazione ha aggiunto nel miocontratto individuale, una clausola cheimpedisce l’eventuale trasferimentopresso altra amministrazione durante iprimi cinque anni. È corretto?

La normativa sul pubblico impiego stabilisceche i vincitori dei concorsi devono permanerenella sede di prima destinazione per un periodonon inferiore a cinque anni (v. art. 35, co. 5-bis, D.lgs. n. 165 del 2001). Tale obbligo, in-trodotto dalla legge finanziaria del 2006 (v. L.266/2005) non trova applicazione diretta perle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (v.Nota circolare 10 marzo 2006, n. 3, Dip. Funz.Pubblica - Ufficio Personale delle PubblicheAmministrazioni). In ogni caso, l’inserimentodi una simile clausola nel contratto individualedi lavoro è in contrasto con la normativa col-lettiva della dirigenza medica (v. art. 20, CCnl8.6.2000), la quale pone come unico limitetemporale alla richiesta di mobilità esterna deldirigente, il superamento del periodo di prova,ossia il trascorrere di sei mesi effettivi dall’in-staurazione del rapporto. Ciononostante, vacomunque rilevato che con l’entrata in vigoredella Legge 114/2014, l’accesso alla mobilitàvolontaria del dirigente medico presso altrapubblica amministrazione, non può più pre-scindere dall’autorizzazione dell’azienda di ap-

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CCome

Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

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partenenza (v. voce moBIlItÀ a pag. 45). Per-tanto, in assenza del nulla osta, il trasferimentodel dirigente non potrà comunque realizzarsi,neppure fornendo il preavviso di 3 mesi previ-sto dalla normativa contrattuale. In altri ter-mini, la normativa attualmente in vigore, im-pedisce al dirigente, qualunque sia la sua an-zianità di servizio, di accedere alla mobilitàesterna senza l’autorizzazione della propriaamministrazione.

Contratto di lavoro a termine (v. voce temPo determInAto a pag. 72)

Contratti di natura autonoma

n Quali sono i contratti di lavoro autonomoe in quali casi l’amministrazione può farericorso a tale tipologia contrattuale?

Per contratti di lavoro autonomo, devono in-tendersi tutte quelle tipologie contrattuali che,a differenza del contratto di lavoro a tempo in-determinato o determinato (v. voce temPo de-termInAto a pag. 72), comportano lo svolgi-mento di attività senza alcun vincolo di subor-dinazione ed in via temporanea. Sono ricom-presi in questa categoria: i contratti di collabo-razione coordinata e continuativa, i contrattidi prestazione d’opera libero professionale, icontratti di natura occasionale.ATTENZIONE: la Pubblica Amministrazionepuò fare ricorso a questo tipo di contratti soloper esigenze cui non possa far fronte con il pro-prio personale in servizio ed entro precisi limitistabiliti dalla legge (v. art. 7, co. 6, D.lgs. n.165/2001). In particolare, l’azienda – previoavviso pubblico - può conferire incarichi indi-viduali, con contratti di lavoro autonomo, dinatura occasionale o coordinata e continuativa,ad esperti di particolare e comprovata specia-lizzazione anche universitaria, in presenza deiseguenti presupposti di legittimità:> l’oggetto della prestazione deve corrispon-

dere alle competenze attribuite dall’ordi-namento all’amministrazione conferente,

ad obiettivi e progetti specifici e determinatie deve risultare coerente con le esigenze difunzionalità dell’amministrazione confe-rente;

> l’amministrazione deve avere preliminar-mente accertato l’impossibilità oggettiva diutilizzare le risorse umane disponibili al suointerno;

> la prestazione deve essere di natura tempo-ranea e altamente qualificata; non è ammes-so il rinnovo; l’eventuale proroga dell’inca-rico originario è consentita, in via eccezio-nale, al solo fine di completare il progetto eper ritardi non imputabili al collaboratore,ferma restando la misura del compenso pat-tuito in sede di affidamento dell’incarico;

> devono essere preventivamente determinatidurata, luogo, oggetto e compenso della col-laborazione.

Contratto di co.co.co.Il contratto di collaborazione coordinata e con-tinuativa (v. art. 409 cod. proc. civ.), a diffe-renza del contratto tipico di assunzione del di-rigente sanitario (a tempo indeterminato o atempo determinato), è svolto senza alcun vin-colo di subordinazione ed è diretto ad acquisireprestazioni d’opera professionale di natura tem-poranea e altamente qualificate.Esso si caratterizza per i seguenti elementi:collaborazione: intesa come autonomia del

collaboratore nella scelta delle modalità diadempimento della prestazione, che comun-que deve essere finalizzata alla realizzazionedi un risultato o di uno specifico progettodeterminato dall’azienda;

coordinamento: la prestazione del collabora-tore deve coordinarsi con le esigenze orga-nizzative del committente e quindi comportaun collegamento funzione con la strutturaorganizzativa dell’Azienda e la possibilitàper il committente di impartire disposizionilavorative nel rispetto dell’autonomia pro-fessionale del collaboratore;

continuità: la prestazione non deve essere me-ramente occasionale ma deve perdurare neltempo, comportare un impegno costante infavore dell’azienda per tutta la durata delcontratto;

personalità: l’attività lavorativa deve avere ca-

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Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

A termine

Di natura autonoma

Co.co.co.

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rattere prevalentemente personale rispettoall’utilizzo di mezzi e strutture aziendali daparte del professionista.

Contratto liberoprofessionale con partita IVA Il contratto di natura libero-professionale (v.art. 2222 cod. civ.) comporta lo svolgimentodella prestazione professionale in maniera to-talmente autonoma senza vincoli di coordina-mento e senza necessità di inserimento nell’or-ganizzazione aziendale, con utilizzo di mezzipropri ed a proprio rischio. Il rapporto autono-mo-professionale richiede competenze teorichedi grado elevato ed esperienze nel settore di ri-ferimento e deve comunque essere finalizzatoal raggiungimento di un risultato determinatodall’Azienda. Non sono previste tutele sul pianolavorativo.Gli iscritti all’Ordine dei Medici che intendonoesercitare in maniera abituale un’attività di la-voro autonomo, devono richiedere l’attribu-zione del numero di partita IVA all’Agenzia delleEntrate, nella cui circoscrizione si trova il do-micilio fiscale del contribuente (ovvero la sedelegale per lo studio associato). Per denunziarela volontà di iniziare l’attività, si deve compilareil modello AA9/10; tale modello deve esserecompilato entro 30 giorni dall’inizio dell’atti-vità. Al momento della prestazione deve essererilasciata la ricevuta fiscale. Quest’ultima, nu-merata progressivamente, deve essere emessain duplice copia e l’originale deve essere con-segnato al paziente; deve contenere tutti i datifiscali e anagrafici per individuare il medico,il suo codice fiscale e il numero di partita IVA,le generalità del paziente e il suo indirizzo,l’ammontare dell’onorario, il riferimento allaprestazione resa, l’indicazione che trattasi diprestazione professionale “esente da IVA ai sensidell’art. 10/18 del d.P.r. n. 633/1972 e s.m.i.”.Sono, al contrario, soggette ad IVA le prestazionieffettuate per un fine diverso da quello di tu-telare la salute o il ristabilimento della stessa.A titolo esemplificativo, possono considerarsinon esenti:la visita medica e il successivo rilascio del cer-

tificato con lo scopo di evidenziare lo statodi salute per predisporre la domanda di in-validità, pensione di invalidità ordinaria opensione di invalidità civile;

per intraprendere un’azione giudiziaria di ri-sarcimento provocato da un errore medico;

la visita medica e il conseguente certificatodi salute, richiesta dal datore di lavoro, diidoneità a svolgere generica attività lavora-tiva;

le certificazioni per verificare lo stato di saluteil cui scopo esula dalla tutela della salute;

le certificazioni peritali per infortuni redattesu modello specifico;

le prestazioni professionali specifiche di me-dicina legale (Agenzia delle Entrate – ri-sol.174 22.12.2005);

la chirurgia plastica effettuata per ragioniestetiche (pronuncia Corte Giustizia CEE –proc. 384/94).

Riguardo alle prestazioni soggette a IVA è pos-sibile consultare la Circolare dell’Agenzia delleEntrate 4/E del 28/01/2005. Tutti gli interven-ti, anche se diretti alla persona ma che esulanodalla tutela della salute, non godono della esen-zione dell’imposta e su questo tipo di presta-zione deve essere applicata l’IVA (es. certificatiassicurativi, azioni giudiziarie, perizie medicolegali, riconoscimento cause servizio, etc.).Sulle fatture esenti IVA con importi superioriad euro 77,47 deve essere apposta la marca dabollo di euro 2,00.Il medico che sostituisce il collega, e in possessodi partita IVA, rilascerà al titolare una regolarefattura, senza IVA e con ritenuta d’acconto del20%. Il titolare provvederà a versare la ritenutad’acconto. Se il medico che effettua la sostitu-zione non possiede partita IVA e presume dinon svolgere libera professione, può rilasciareuna ricevuta per prestazione occasionale.

Contratto di natura occasionaleIl contratto di collaborazione occasionale è uncontratto di lavoro autonomo, senza vincoli disubordinazione e coordinamento, che compor-ta l’esecuzione di prestazioni lavorative in ma-niera saltuaria e comunque per una durata nonsuperiore a 30 giorni nell’anno solare (di rego-

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CCome

Contratti di lavoro

Partita IVA

Occasionale

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la, nell’ambito dell’assistenza sanitaria si fa ri-ferimento al limite di 240 ore annue). È un’ope-razione non soggetta ad IVA (v. art. 5, dPr633/72). Le prestazioni occasionali comunquesvolte, nei confronti dei diversi datori di lavoro,non possono superare l’ammontare comples-sivo lordo di euro 5.000,00 (euro 4.000,00 netti+ euro 1.000,00 versati come ritenuta d’ac-conto da parte del committente; la ritenutad’acconto è calcolata con aliquota del 20% sul-l’imponibile); il datore di lavoro dovrà rilasciareal lavoratore una “certificazione dei redditi edelle ritenute” in cui indicherà il numero di ri-cevute rilasciate dal medico specializzando,l’ammontare complessivo degli importi, e quel-lo delle ritenute d’acconto. Le ritenute d’accon-to dovranno essere versate dal datore di lavoromediante modello F24 con codice tributo 1040.Operazioni esenti: rientrano in questa categoriadi operazioni quelle tassativamente elencatedalla legge sulle quali non si applica l’IVA, macomunque sono obbligatori gli altri adempi-menti IVA. L’art. 10 del d.P.r. 633/1972 elencauna serie di operazioni esenti, tra cui quelle in-teressanti la categoria dei medici possono es-sere: prestazioni sanitarie di diagnosi, cura eriabilitazione rese alla persona nell’eserciziodi professioni e arti sanitarie soggette a vigi-lanza (trattasi delle attività svolte da medici,infermieri, assistenti sanitari odontotecnici, ot-tici, ortopedici etc.). Con questo tipo di con-tratto vengono retribuite per lo più le sostitu-zioni di Medicina Generale, le guardie Mediche,i turni di Medico di Guardia nelle Cliniche Pri-vate o Convenzionate, Medico di Crociera, Me-dico di Villaggi, Medico Prelevatore.

Contratto di medicinaspecialistica ambulatorialeIl contratto di specialistica ambulatoriale è unospeciale rapporto di lavoro autonomo in regimeconvenzionale che si instaura tra le Aziende sa-nitarie e medici specialisti ed odontoiatri (de-nominati specialisti ambulatoriali), nonché ibiologi, chimici e psicologi (denominati pro-fessionisti), finalizzato a garantire assistenzae prestazioni sanitarie specialistiche in ambitoextra-ospedaliero e sul territorio. Tale rapporto

è espressamente previsto dalla legge (v. art. 8,D.lgs. n. 502/1992) ed è regolato da un AccordoCollettivo Nazionale unico per gli specialisti am-bulatoriali ed i professionisti (ACn 23.3.2005, co-me integrato dall’ACn 29.7.2009), e dagli accordiintegrativi regionali e aziendali. Le caratteristicheprincipali del contratto sono le seguenti:A) Natura autonoma:

il rapporto che si instaura con lo specialistaambulatoriale non è di tipo subordinato enon attribuisce la qualifica di dirigente, maha natura autonomo-convenzionale (assi-milabile per certi aspetti alla collaborazionecoordinata e continuativa), per cui allo spe-cialista è riconosciuta una piena autonomiaprofessionale da esercitarsi in modo coor-dinato ed integrato con le strutture azien-dali, la dirigenza e gli altri professionisti ope-ranti sul territorio;

B) Reclutamento senza concorso:l’incarico di specialista ambulatoriale è con-ferito sulla base di una graduatoria unicaper titoli su base regionale;

C) Incompatibilità: il rapporto tra lo specialista ambulatorialee il SSN è unico a tutti gli effetti, anche sepuò essere svolto per più servizi della stessaazienda o per conto di più aziende. Ne de-riva che esso è incompatibile con qualsiasialtra tipologia di rapporto di lavoro subor-dinato o autonomo, presso enti pubblici eprivati, ed in particolare presso strutture sa-nitarie convenzionate o accreditate;

D) Incarico su base oraria: l’incarico può essere temporaneo o a tempoindeterminato ed è conferito su base oraria,entro un massimale di 38 ore settimanali,nell’ambito di un sistema di assegnazione ecopertura turni definito dall’azienda;

E) Compenso:il compenso è definito su una quota oraria fissaed una quota variabile in relazione alla realiz-zazione di programmi regionali o aziendali;

F) Libera professione:per lo specialista è prevista la possibilità disvolgere attività libero professionale in for-ma intramoenia secondo criteri e modalitàdefiniti dall’azienda;

G) Diritti lavorativi ridotti:Non essendo un rapporto di natura subor-dinata, allo specialista non si applicano legaranzie e i diritti propri del lavoratore di-

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Contratti di lavoro

Contratto dimedicina

specialisticaambulatoriale

Contratto di naturaoccasionale

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pendente, sebbene l’Accordo Collettivo Na-zionale riconosca alcune tutele “ridotte” neicasi di malattia, infortunio, gravidanza, as-senze retribuite, formazione, etc. (v. artt.36 e ss. ACn 23.3.2005).

Contratto di formazionespecialisticaIl rapporto del medico in formazione speciali-stica è regolato dal D.lgs. n.17 agosto 1999, n.368 (artt. 37 e ss.). All’atto dell’iscrizione allescuole Universitarie di specializzazione in me-dicina e chirurgia, il medico stipula uno speci-fico contratto annuale di formazione-speciali-stica. Tale contratto, finalizzato esclusivamenteall’acquisizione delle capacità professionali ine-renti al titolo di specialista, non dà in alcun mo-do diritto all’accesso ai ruoli del ssn e dell’Uni-versità o ad alcun rapporto di lavoro con glienti del ssn. Il contratto è stipulato con l’Uni-versità, ove ha sede la scuola di specializzazio-ne, e con la Regione nel cui territorio hannosede le Aziende Sanitarie le cui strutture sonoparte prevalente della rete formativa della scuo-la di specializzazione, sulla base di uno schematipo definito dalla legge (dPCm 6.7.2007). Hadurata annuale ed è rinnovabile, di anno in an-no, per un periodo di tempo complessivamenteuguale a quello della durata del corso di spe-cializzazione. Con la sottoscrizione del contrat-to, il medico in formazione specialistica si im-pegna a seguire il programma di formazionesvolgendo le attività teoriche e pratiche previstedagli ordinamenti. Al medico in formazionespecialistica, per tutta la durata legale del corso,è corrisposto un trattamento economico annuoomnicomprensivo.n Come si svolge l’attività formativa dello

specializzando? n Durante la formazione posso svolgere

attività libero professionale? n Posso svolgere attività intramoenia?Il rapporto del medico in formazione speciali-stica comporta la frequenza programmata delleattività didattiche formali e lo svolgimento diattività assistenziali funzionali alla progressivaacquisizione delle competenze previste dall’or-dinamento didattico delle singole scuole. Ogni

attività formativa e assistenziale dei medici sisvolge sotto la guida di tutori, designati annual-mente dal consiglio della scuola. La formazioneimplica la partecipazione guidata alla totalitàdelle attività mediche dell’unità operativa pres-so la quale è assegnato lo specializzando, non-ché la graduale assunzione di compiti assisten-ziali e l’esecuzione di interventi con autonomiavincolate alle direttive ricevute dal tutore, diintesa con la direzione sanitaria e con dirigentiresponsabili delle strutture delle aziende sani-tarie presso cui si svolge la formazione. Per ladurata della formazione a tempo pieno al me-dico è inibito l’esercizio di attività libero-pro-fessionale all’esterno delle strutture assistenzialiin cui si effettua la formazione ed ogni rapportoconvenzionale o precario con il ssn o Enti e isti-tuzioni pubbliche e private. La possibilità diesercitare l’attività intramoenia è stata espres-samente riconosciuta ai medici in formazionespecialistica dall’art. 40 del D.lgs. n. 368/1999secondo il quale: “L’impegno richiesto per la for-mazione specialistica è pari a quello previsto peril personale medico del Servizio sanitario nazio-nale a tempo pieno, assicurando la facoltà del-l’esercizio della libera professione intramuraria”.I compensi per l’attività libero-professionaleintramuraria corrisposti ai medici in formazio-ne specialistica, sono qualificati come redditiassimilati a quelli di lavoro dipendente e cometali tassati (v. voce sCuolA dI sPeCIAlIZZAZIonea pag. 67).ATTENZIONE: in nessun caso l’attività del me-dico in formazione specialistica è sostitutivadel personale di ruolo.n Come medico specializzando, quali di-

ritti mi spettano in caso di gravidanzao maternità?

n In questi casi la formazione si sospen-de?

n Posso andare in ferie? n Durante la sospensione mi spetta la re-

tribuzione? La normativa sul rapporto del medico in for-mazione specialistica fa salva l’applicazionedelle disposizioni di legge previste in materiadi tutela della maternità (v. D.lgs. n.151/2001), valide per la generalità dei lavora-tori dipendenti (v. art. 40, co. 3). Ciò significache, in caso di gravidanza, il medico in forma-zione ha il diritto/dovere di astenersi dalla fre-quenza per fruire del congedo di maternità,

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Contratti di lavoro

Contratto di formazione specialistica

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alle stesse condizioni delle lavoratrici dipen-denti (tre mesi prima e due mesi dopo il parto);ha facoltà di richiedere un congedo parentaledi 6 mesi (che si aggiunge al congedo di ma-ternità); ha diritto alla riduzione dell’orario dilavoro di 2 ore giornaliere per l’allattamento(c.d. riposi giornalieri) fino al compimentodell’anno di età del nascituro; deve essere eso-nerata dal lavoro notturno (v. voce mAternItÀa pag.47).Per quanto riguarda l’eventuale sospensionedel percorso formativo, la legge stabilisce chegli impedimenti temporanei superiori ai qua-ranta giorni lavorativi consecutivi per serviziomilitare, gravidanza e malattia, sospendono ilperiodo di formazione, fermo restando che l’in-tera sua durata non è ridotta a causa delle sud-dette sospensioni (v. art. 40, co. 3). I quarantagiorni di sospensione devono essere consecu-tivi. Non si computano le giornate festive.Durante i periodi di sospensione della forma-zione, al medico in formazione compete esclu-sivamente la parte fissa del trattamento eco-nomico limitatamente ad un periodo di tempocomplessivo massimo. Non determinano inter-ruzione della formazione, e non devono essererecuperate, le assenze per motivi personali,preventivamente autorizzate, che non superinotrenta giorni complessivi nell’anno accademicoe non pregiudichino il raggiungimento degliobiettivi formativi. È assolutamente illegittimoche alcuni Atenei commutino i giorni di assenzaper malattia in giorni di “ferie”. Inoltre non esi-ste il congedo matrimoniale. Durante tali pe-riodi si continua a percepire il trattamento eco-nomico. Il periodo di formazione non può es-sere inferiore a quello previsto dalla legge, per-tanto i periodi di sospensione previsti per la tu-tela della maternità o comunque quelli stabilitia seguito di assenze superiori a quaranta giorniconsecutivi devono essere interamente recu-perati. Per tutto quanto non previsto dalla nor-mativa sopra esaminata, sarà necessario fareriferimento a quanto stabilito nel Regolamentodella Scuola di Specializzazione.

Sulla responsabilità del medico in formazionev. voce resPonsABIlItÀ a pag. 62

Sull’obbligo assicurativo del medico in formazionev. voce AssICurAZIone a pag. 9

Comando v. voce moBIlItÀ a pag. 45.

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Contratti di lavoro

Contratto di formazione specialistica

Comando

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Dirigenza Medica e Sanitaria

n Come si diventa dirigenti? n Il dirigente sanitario gode di autonomia

nell’esercizio della sua attività?Alla dirigenza medica e sanitaria si accede me-diante concorso pubblico per titoli ed esami, di-sciplinato dal d.P.r. 483/1997 (v. voce ConCor-so a pag. 17). La dirigenza medica e sanitariaè regolata da una legislazione speciale, conte-nuta nel D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ed è collo-cata in un unico ruolo, distinto per profili pro-fessionali, e in un unico livello, articolato in re-lazione alle diverse responsabilità professionalie gestionali (v. art. 15, co.1, D.lgs. n. 502/1992e s.m.i.). La specificazione delle funzioni diri-genziali avviene, attraverso il conferimento diincarichi di durata prestabilita (di regola da 3a 5 anni), il cui contenuto è negoziato dalle partinel rispetto delle regole generali fissate dallalegge e dagli accordi collettivi, che delineanoun percorso di progressiva responsabilizzazionee valorizzazione del dirigente (v. voce InCArICHIa pag. 39). Al dirigente sanitario è riconosciutadalla legge una autonomia tecnico-professionaleda esercitarsi nel rispetto della collaborazionemulti professionale, nell’ambito di indirizzi ope-rativi e programmi di attività promossi, valutatie verificati a livello dipartimentale e aziendale,finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse e al-l’erogazione di prestazioni appropriate e di qua-lità (v. art. 15, co. 3). L’autonomia riconosciutaal dirigente, attraverso obiettivi momenti di va-lutazione e verifica, è progressivamente am-pliata nel corso della carriera. Difatti, la legi-

slazione speciale sulla dirigenza medica (D.lgs.n. 502/1992 e s.m.i.) prevede, che all’atto dellaprima assunzione, al dirigente sanitario sonoaffidati compiti professionali con precisi ambitidi autonomia da esercitare nel rispetto degli in-dirizzi del dirigente responsabile della strutturae sono attribuite funzioni di collaborazione ecorresponsabilità nella gestione delle attività.A tali fini il responsabile della struttura predi-spone e assegna al dirigente un programma diattività finalizzato al raggiungimento degli obiet-tivi prefissati e al perfezionamento delle com-petenze tecnico professionali e gestionali riferitealla struttura di appartenenza (v. art. 15, co. 4,D.lgs. n. 502/1992). Dopo il compimento deiprimi cinque anni di servizio, in relazione allanatura e alle caratteristiche dei programmi darealizzare, alle attitudini e capacità professionalidimostrate, ed in seguito a valutazione positivada parte degli organismi aziendali, al dirigentesono attribuite funzioni di natura professionaleanche di alta specializzazione, di consulenza,studio e ricerca, ispettive, di verifica e di con-trollo, nonché, possono essere attribuiti incarichidi direzione di strutture semplici (v. art. 15, co.4) (v. voce InCArICHI a pag. 39).

Dottoratodi ricerca

n Che cos’è il dottorato di ricerca? Istituito nel 1980 (v. L. n. 28 1980 e d.P.r. n.382 /1980), il Dottorato di Ricerca (Philoso-phiae Doctor, abbreviato Ph.D. nei paesi anglo-foni) rappresenta il più alto grado di forma-

DcomeDirigenza Medica e Sanitaria

Dottorato di ricerca

Dove trovo i siti web “giusti”per orientarmi?

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zione accademica conseguibile nell’ordinamen-to italiano. Allo stato attuale, pur non essendoformalmente previsto tra i criteri ministerialiper il conseguimento dell’idoneità scientificanazionale che sono puramente bibliometrici(v. L. n. 240/2010), è requisito necessario perl’idoneità alla I e II fascia della docenza univer-sitaria nella maggior parte dei settori concor-suali, come espressamente indicato nei criterielaborati dalle singole commissioni istituitepresso l’AnVur. Pertanto, il dottorato di ricercarappresenta concretamente il primo passo perl’accesso alla carriera accademica. L’accesso aldottorato di ricerca avviene attraverso selezionead evidenza pubblica da concludersi entro il30 settembre di ciascun anno. Il requisito fon-damentale è il possesso di una laurea magistra-le, specialistica o vecchio ordinamento, tuttaviai requisiti di ammissione sono ampiamente va-riabili e per talune tipologie di corso di dotto-rato rivolte ai medici può essere previsto il pos-sesso di specifico diploma di specializzazione.La prova di ammissione può prevedere, con di-screzionalità locale, una prova scritta e/o oralee la valutazione dei titoli scientifici posseduti.n In cosa consiste l’attività dei dot -

torandi?La durata dei corsi di dottorato non può essereinferiore ai 3 anni (v. d.m. mIur n. 45/2013).Ogni dottorando è affidato ad un docente “tu-tor”, appartenente al collegio dei docenti delcorso di dottorato. Generalmente, l’attività deldottorando viene strutturata in una prima fasedi apprendimento della metodologia sperimen-tale (sia essa laboratoristica o clinica), in unaseconda fase di conduzione della linea di ricercaprincipale ed infine in una terza fase di stesuradella tesi. Ad ogni modo, le modalità ed i tempidell’attività formativa e di ricerca vengono sta-bilite dal collegio dei docenti e dal tutor o dairegolamenti di Ateneo. Nel caso specifico deldottorando medico, l’attività di ricerca può com-portare l’espletamento di attività clinico-assi-stenziale. In questa circostanza, il dottorandopuò essere autorizzato all’espletamento di at-tività assistenziali previa autorizzazione del-l’Azienda Ospedaliera Universitaria ospitanteed idonea copertura assicurativa (v. art. 1, co.25 L. n. 4/1999). In aggiunta all’attività di ri-cerca il dottorando potrà essere chiamato a svol-gere, previo nulla osta del collegio dei docentie senza che ciò comporti alcun incremento della

borsa di studio, attività di tutorato degli studentidei corsi di laurea nonché, comunque entro illimite massimo di quaranta ore in ciascun annoaccademico, attività di didattica integrativa.Trascorso il terzo anno di dottorato tale limiteè abrogato. A conclusione del percorso e previadiscussione e valutazione positiva della tesi fi-nale, verrà conferito al dottorando il titolo didottore di ricerca (abbreviato “Dott. Ric.”).n Qual è il trattamento economico, fisca-

le, previdenziale?Nel contesto dei bandi di selezione, viene indi-cato il numero di borse di studio disponibili perogni singolo corso di dottorato. Contestualmen-te, possono essere banditi posti senza borsa. Inaccordo alla nota mIur n. 436/2014, il numerodei posti con borsa deve rappresentare almenoil 75% dell’offerta. Ai sensi del d.m. 18/6/2008l’importo delle borse di dottorato è fissato in13.638,48 lordi euro. Tale importo lordo è as-soggettato alla gestione separata InPs (v. art. 2,co. 26, L. n. 335/1995), corrisposta per 2/3dall’amministrazione universitaria e per 1/3dal beneficiario. Per quanto concerne i dotto-randi medici, viene applicata l’aliquota ridottadella gestione separata (23,5% per il 2015) poi-ché già assicurati presso altra forma previden-ziale obbligatoria (enPAm, v. relativa voce a pag.30). Complessivamente, l’importo netto perce-pito mensilmente sarà di circa 1.047,00 euro.La borsa non è soggetta a imposizione IrPeF (v.art. 4, L. 476/84; art. 6, co. 6, L. 398/89), per-tanto, in assenza di altri introiti economici, ildottorando medico non sarà tenuto ad effettua-re alcuna dichiarazione dei redditi.n Cosa succede in caso di gravidanza?Anche alle dottorande si applicano le disposi-zioni a tutela della maternità previste nel de-creto del Ministro del Lavoro e della PrevidenzaSociale 12/07/2007. In caso di gravidanza, lasospensione per maternità potrà essere richie-sta dall’interessata a partire dai due mesi pre-cedenti la data presunta del parto e per i tremesi successivi, ovvero a partire dal mese pre-cedente la data presunta del parto e per i suc-cessivi quattro mesi con attestazione del medicoper l’ottavo mese. L’erogazione della borsa didottorato viene interrotta durante il periododella sospensione. Le dottorande possono tut-tavia richiedere all’InPs l’indennità di mater-nità, se nei 12 mesi precedenti i 2 mesi primadel parto siano state versate almeno 3 mensilità

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Dottoratodi ricerca

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della contribuzione dovuta.n Cosa succede in caso di malattia?In caso di grave malattia che implichi la man-cata partecipazione alle attività previste per piùdi 30 giorni consecutivi, il dottorando viene so-speso dal dottorato; in tal caso non sarà erogatala borsa di studio. La borsa verrà pertanto “con-gelata” e la scadenza del dottorato differitadell’effettiva durata della sospensione.n Il dottorando ha un diritto di rappresen-

tanza nei Collegi di Dottorato?Si, ai sensi del d.m. mIur n. 45/2013, i regola-menti di Ateneo assicurano ai dottorandi una rap-presentanza nel collegio di dottorato per la trat-tazione dei problemi didattici e organizzativi.n Il dottorando ha un diritto di rappresen-

tanza negli Organi Accademici?Il diritto di rappresentanza è garantito anchedalla Legge n. 240/2010 (c.d. decreto Gelmini)che garantisce l’elettorato passivo anche ai dot-torandi di ricerca all’interno al Senato Accade-mico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo diValutazione, Consigli di Dipartimento o loro or-gani di raccordo (ex Facoltà). Tuttavia tale leggenon prevede una specifica rappresentanza deidottorandi, ma piuttosto una rappresentanzamista studenti-dottorandi. La quota di rappre-sentanza specifica dei dottorandi è stata adot-tata solo in alcuni Atenei.n Il dottorando ha un diritto di rappresen-

tanza CNSU?Ai dottorandi è inoltre garantito il diritto di rap-presentanza in seno al Consiglio Nazionale degliStudenti Universitari (Cnsu) (d.P.r. n.491/1997) con l’elezione di un membro in senoa tale organo.n Il lavoro dipendente è compatibile con

il dottorato di ricerca?Al medico dipendente che voglia intraprendereun corso di dottorato è garantita la possibilitàdi essere collocato, a domanda e per tutta la du-rata del corso, in congedo straordinario per mo-tivi di studio (v. art. 2, L. n. 4761984 e art. 52c. 57, L. n. 448/2001).n Il dottorando può iscriversi ad una

Scuola di Specializzazione Medica?In tale circostanza la compatibilità è ammessa,seppur vincolata al nulla osta rilasciato dal Con-siglio della Scuola di Specializzazione, se ven-gono soddisfatti due requisiti:> lo specializzando deve risultare vincitore di

un concorso di ammissione ad un corso didottorato istituito presso la stessa Univer-sità in cui frequenta la scuola di specializ-zazione;

> la frequenza congiunta può avvenire esclu-sivamente durante l’ultimo anno di corsodella scuola di specializzazione.

In tali circostanze il medico non percepirà laborsa di dottorato per l’anno di frequenza con-giunta ma continuerà a percepire la borsa dispecializzazione. Inoltre, la durata del corso didottorato potrà essere ridotta da un minimo didue anni, previo parere positivo del Consigliodel corso di dottorato.n Il dottorando può svolgere attività libe-

ro-professionale? Sebbene il d.m. 45/2013 di fatto negasse la pos-sibilità di effettuare altre attività lavorative du-rante il corso di dottorato, definendolo “impegnoesclusivo e a tempo pieno”, tale incompatibilitàsembra essere superata attraverso l’adozionedelle “Linee guida per l’accreditamento dei corsidi dottorato”, pubblicate con nota MIUR n.436/2014. In tale elaborato si sottolinea che“l’impegno esclusivo a tempo pieno del dottorandova disciplinato nell’ambito del regolamento di dot-torato di Ateneo, e che compete al collegio dei do-centi autorizzare il dottorando a svolgere attivitàretribuite verificandone la compatibilità con ilproficuo svolgimento delle attività formative (di-dattica e di ricerca) relative al corso”. Pertanto,previo parere del collegio dei docenti, il dotto-rando potrà espletare attività libero-professionaliretribuite senza un tetto massimo di fatturato.

Dove trovo i siti web “giusti” per orientarmi?Per orientarti nella “burocrazia legislativa” puoiconsultare i seguenti siti ed iscriverti anche allerelative newsletter:www.anaao.it: sito del sindacato maggiormen-

te rappresentativo della categoria, troveraiinformazioni sindacali, politiche, rassegnastampa quotidiana, interviste, pubblicazionidi settore, corsi di aggiornamento, legisla-zione e sentenze aggiornate, disegni di legge,web-tv;

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Dottoratodi ricerca

Dove trovo i siti web “giusti” per orientarmi?

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www.concorsi.it: sito contenente i bandi diconcorso nella Pubblica Amministrazione;

www.enpam.it: sito dell’Ente Nazionale di Pre-videnza ed Assistenza medici, fondazionecon lo scopo di attuare la previdenza e l’as-sistenza a favore degli iscritti, dei loro fami-liari e superstiti (v. voce enPAm a pag. 30);

www.esteri.it: sito del Ministero degli AffariEsteri e della Cooperazione Internazionale,per valutare le opportunità di esperienze la-vorative all’Estero ed in particolare negli Or-ganismi Internazionali (progetti MAE), chie-dendo una aspettativa (v. voce AsPettAtIVAa pag. 11);

www.fnomceo.it: sito della Federazione Na-zionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi edOdontoiatri;

www.inps.it: sito dell’Istituto previdenziale percontrollare la tua posizione contributiva;

www.miur.it: sito del Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca;

www.neurodoc.it: guarda la sezione concorsied esami;

www.onaosi.it: sito della fondazione nazionaleassistenza orfani medici e sanitari italiani (v.voce onAosI a pag. 51);

www.quotidianosanita.it: quotidiano on linedi informazione sanitaria;

www.salute.gov.it: sito del Ministero dellaSalute;

www.sanita24.ilsole24ore.com: quotidianodella sanità de Il Sole 24 Ore.

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Dove trovo i siti web “giusti” per orientarmi?

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Ecome

Esclusivitàdi rapportoIl rapporto di lavoro del dirigente medico e sa-nitario può essere esclusivo o non esclusivo.L’opzione per l’uno o l’altro regime, che può es-sere esercitata reversibilmente entro il 30 no-vembre di ciascun anno, comporta importanticonseguenze sotto il profilo economico e lavo-rativo, nonché una diversa modalità di eserciziodell’attività libero professionale.n Quali sono gli effetti dell’opzione per il

regime esclusivo?L’opzione per il rapporto di lavoro esclusivodetermina, per il dirigente sanitario, i seguentieffetti:> la totale disponibilità nello svolgimento delle

funzioni dirigenziali attribuite dall’azienda,nell’ambito della posizione ricoperta e dellacompetenza professionale posseduta e delladisciplina di appartenenza, con impegnoorario contrattualmente definito (v. art. 15-quinquies, co. 1, D.lgs. n. 502/1992);

> la corresponsione dell’indennità di esclusi-vità, il cui importo varia in base all’anzianitàprofessionale e all’incarico dirigenziale delmedico;

> la possibilità di svolgere la libera professionesolo in forma intramuraria nell’ambito delladisciplina di appartenenza, fuori dall’orariodi servizio, in strutture e spazi dedicati, perdeterminate tipologie di attività, in favoredi specifici soggetti, con tariffazione prede-terminata ed entro precisi vincoli regola-mentari (v. voce lIBerA ProFessIone a pag.43);

> deve essere rispettato un corretto ed equi-

librato rapporto tra attività istituzionale ecorrispondente attività libero professionale.Nello specifico, l’attività libero professionaleintramuraria non può comportare, per cia-scun dipendente, un volume di prestazionisuperiore a quello assicurato per i compitiistituzionali, restando l’attività istituzionaleprevalente rispetto a quella libero profes-sionale (v. art. 15-quinquies, co. 3, D.lgs. n.502/1992) (v. voce lIBerA ProFessIone apag. 43);

> è prevista l’applicazione di un apparato san-zionatorio per la violazione delle disposi-zioni inerenti l’esercizio della libera profes-sione intramuraria da parte del dirigentemedico: l’insorgenza di un conflitto di inte-ressi o di situazioni che comunque implichi-no forme di concorrenza sleale o di incom-patibilità, salvo che il fatto costituisca reato,possono comportare nei casi più gravi la ri-soluzione del rapporto di lavoro e la resti-tuzione dei proventi ricevuti;

> in base alle specifiche normative regionali,può costituire criterio di preferenza o requi-sito indispensabile per l’attribuzione di in-carichi di direzione di struttura semplice ocomplessa.

n Quali sono gli effetti dell’opzione per ilregime non esclusivo?

L’opzione per il rapporto di lavoro non esclu-sivo produce, per il dirigente sanitario, i se-guenti effetti:> la totale disponibilità nell’ambito dell’impe-

gno di servizio, per la realizzazione dei ri-sultati programmati e lo svolgimento delleattività professionali di competenza (v. art.15- sexies, co. 1, D.lgs. n. 502/1992);

> la mancata corresponsione dell’indennità

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Esclusività di rapporto

Equipollenza ed affinità

ENPAM

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di esclusività, una riduzione della retribu-zione di posizione minima, la perdita dellaretribuzione di risultato (v. voce retrIBu-ZIone a pag. 61);

> la possibilità di svolgere liberamente l’atti-vità professionale con partita IVA, anche indiscipline diverse da quella di assunzione,in favore di qualunque soggetto terzo, adesclusione delle strutture sanitarie privateaccreditate con il ssn;

> la scelta per il regime di lavoro non esclusivopuò precludere alla direzione di strutturecomplesse o semplici, a seconda di quantostabilito dalla relativa normativa regionale.

Equipollenza ed affinità n Dove posso verificare l’equipollenza o

l’affinità di una disciplina?L’equipollenza e l’affinità delle discipline me-diche e sanitarie è stabilita dalla legge ed è utileai fini dei requisiti per la partecipazione a con-corso da dirigente, per l’affidamento degli in-carichi dirigenziali e per la mobilità interna edesterna. In particolare, la partecipazione ad unconcorso pubblico per l’accesso alla dirigenzasanitaria (v. voce ConCorso a pag. 17), può av-venire se il candidato è in possesso di un titolodi specializzazione nella disciplina messa a con-corso, oppure in una disciplina ad essa equipol-lente o affine. Le discipline equipollenti sonoelencate nel Decreto Ministeriale 30 gennaio1998 – “Tabelle relative alle discipline equipollentipreviste dalla normativa regolamentare per l’ac-cesso al secondo livello dirigenziale per il personaledel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazio-nale” -; mentre le discipline affini sono indivi-duate nel Decreto Ministeriale 31 gennaio 1998– “Tabella relativa alle specializzazioni affini pre-viste dalla disciplina concorsuale per il personaledirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.ATTENZIONE: il criterio dell’affinità discipli-nare è utile solo ai fini dell’accesso concorsuale,mentre per quanto riguarda l’affidamento degliincarichi dirigenziali di struttura complessa,per il passaggio a funzioni diverse e per la mo-bilità del dirigente, deve farsi ricorso al criteriodi equipollenza.

ENPAMn Perché devo pagare i contributi Enpam? n Come avviene l’iscrizione all’Enpam? n Quanti fondi gestisce l’Enpam?Gli iscritti agli Albi sono tenuti – ai sensi dell’art.21 D.lgs. C.P.S. 233/1946 – (v. voce IsCrIZIoneAll’AlBo a pag. 38), al pagamento dei relativicontributi all’Ente Nazionale di Previdenza edAssistenza istituito o da istituirsi per ciascunacategoria. L’Ente Nazionale di Previdenza e As-sistenza Medici (enPAm – v. voce doVe troVoI sItI WeB GIustI Per orIentArmI a pag. 27) èuna fondazione avente lo scopo di attuare laprevidenza e l’assistenza a favore degli iscritti,dei loro familiari e superstiti. L’iscrizione al-l’enPAm avviene d’ufficio a cura dell’Ordine diappartenenza. L’ enPAm gestisce quattro Fondidi previdenza:> Fondo di Previdenza Generale (quota A e

quota B);> Fondo Speciale di previdenza per medici

di medicina generale, pediatri di libera sceltae addetti al servizio di continuità assisten-ziale;

> Fondo Speciale di previdenza per Medicispecialisti ambulatoriali;

> Fondo Speciale per Medici specialisti con-venzionati (o accreditati) esterni.

Per tutti gli iscritti è obbligatoria la contribu-zione al Fondo Generale – quota A. Il contributoè fisso ma diversificato per fasce di età. Gliiscritti che esercitano la libera professione de-vono poi versare il contributo al Fondo Gene-rale – quota B. Tale contributo è proporzionaleal reddito, con una percentuale del 12,50% odel 2% se sono dipendenti o convenzionati. AiFondi Speciali il contributo è versato dalle ASLe le relative aliquote contributive sono, in parte,a carico dell’Azienda e, in parte, a carico delmedico.È inoltre possibile aderire ad una forma di pre-videnza complementare non obbligatoria, “Fon-do Sanità” al fine di implementare le presta-zioni di quella obbligatoria (v. voce PreVIdenZAComPlementAre a pag. 58).

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ECome

Esclusività di rapporto

Equipollenzaed affinità

ENPAM

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Ferie n Quanti giorni di ferie spettano al diri-

gente sanitario? n Nel computo delle ferie annuali sono ri-

compresi i giorni festivi e le domeniche? n Come si effettua il calcolo delle ferie in

caso di assunzione o cessazione delrapporto in corso d’anno?

La disciplina di riferimento è contenuta nellacontrattazione collettiva della dirigenza medica(v. art. 21, CCnl 5.12.1996) e della dirigenzasanitaria (v. art. 20, CCnl 5.12.1996). La nor-mativa contrattuale opera una distinzione inbase all’anzianità di servizio del dirigente e inrelazione all’articolazione oraria settimanale(su 5 o su 6 giorni).In particolare:> nel caso di orario settimanale di lavoro ar-

ticolato su 6 giorni, il periodo di ferie annuospettante per i neo assunti e durante i primi3 anni di servizio è pari a 30 giorni lavora-tivi; dopo diventano 32.

> nel caso invece di orario settimanale di la-voro articolato su 5 giorni (il sabato è con-siderato non lavorativo) il totale di ferie an-nue spettanti per i neo assunti e durante iprimi 3 anni di servizio è pari 26 giorni la-vorativi; dopo diventano 28.

In entrambi i casi, devono essere aggiunti 4giorni lavorativi annui di riposo retribuito. Ilcomputo del periodo di ferie va fatto in base aigiorni lavorativi e non di calendario. Pertanto,la quantità di ferie fruite va calcolata senza con-teggiare, nel periodo di riferimento, le festivitàe le domeniche in esso ricadenti. Nell’anno diassunzione o di cessazione dal servizio la du-

rata delle ferie è determinata in proporzionedei dodicesimi di servizio prestato. La frazionedi mese superiore a quindici giorni è conside-rata a tutti gli effetti come mese intero.n Ho un contratto di lavoro a tempo de-

terminato rinnovato da più di tre anni,mi spetta l’aumento dei giorni di ferie?

Si, l’anzianità di tre anni utile ai fini della ma-turazione di ulteriori due giorni di ferie annualipuò derivare indifferentemente da un rapportodi lavoro a termine o indeterminato. Diversa-mente, sarebbe violato il principio di non di-scriminazione tra lavoratori a termine e a tempoindeterminato stabilito dalla normativa comu-nitaria (v. Trib. Torino 9 novembre 2009, n.4148; v. voce temPo determInAto a pag. 72).n In caso di part-time, quanti giorni di fe-

rie spettano al dirigente?Nel caso di part-time di tipo orizzontale, spettaun numero di giorni di ferie pari a quello deidirigenti a tempo pieno; mentre nel caso dipart-time verticale, si ha diritto ad un numerodi giorni di ferie proporzionato alle giornate dilavoro prestate nell’anno.n In che periodo vanno godute le ferie? n Il periodo di fruizione deve essere con-

tinuativo?Per quanto riguarda l’individuazione del pe-riodo di fruizione delle ferie occorre fare rife-rimento a quanto previsto sia dalla legge chedal contratto collettivo. In primo luogo, la legge(v. art. 10, D.lgs. n. 66/2003, così come modi-ficato dal D.lgs. n. 213/2004) contempla il di-ritto del lavoratore ad un periodo annuale diferie retribuite non inferiore a 4 settimane, cheva goduto per almeno due settimane consecu-tive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corsodell’anno di maturazione e, per le restanti due

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F Ferie

come

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settimane, nei diciotto mesi successivi all’annodi maturazione. La stessa disposizione fa salvoquanto previsto in senso più favorevole dallacontrattazione collettiva applicata al rapporto.Per la dirigenza sanitaria, la disciplina collettivastabilisce che, in relazione alle esigenze con-nesse all’incarico affidato ed alla sua respon-sabilità, al dirigente è consentito, di norma, ilgodimento di almeno 15 giorni continuativi diferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.Le ferie devono essere godute nel corso dell’an-no di maturazione; tuttavia la stessa contrat-tazione specifica che in caso di indifferibili esi-genze di servizio o personali che non abbianoreso possibile il godimento delle ferie nel corsonell’anno, le stesse dovranno essere fruite entroil primo semestre dell’anno successivo.n Chi decide sul periodo di godimento

delle ferie? Possono essere negate dalResponsabile di struttura?

In generale, la legge riserva al datore di lavoroil potere di stabilire i periodi e le modalità difruizione delle ferie (v. art. 2109, co. 2, cod.civ.). La norma codicistica prevede, infatti, cheil tempo della fruizione delle ferie viene deter-minato dall’imprenditore “tenuto conto delle esi-genze dell’impresa e degli interessi del prestatoredi lavoro”. Tale principio, tuttavia, trova un“temperamento” se esaminato in relazione alladisciplina contrattuale della dirigenza sanitariae alla luce della qualifica dirigenziale del rap-porto, e quindi dell’elevato livello di autonomiatecnica, professionale e gestionale riconosciutaal dirigente sanitario. Sul punto la contratta-zione collettiva stabilisce, infatti, che di regolale ferie vanno fruite in periodi programmatidallo stesso dirigente nel rispetto dell’assettoorganizzativo dell’Azienda.Ciò significa, in altri termini, che tutti i dirigentimedici afferenti alla stessa struttura dovrebberoconcordare un piano ferie annuale che tengaconto delle esigenze funzionali del servizio eche sia quindi in linea con le direttive organiz-zative impartite dal Responsabile. Qualora ciònon avvenisse o in presenza di sopravvenuteesigenze organizzative, le richieste di ferie deisingoli dirigenti potrebbero essere negate, op-pure differite nel tempo, da parte del direttoredi struttura. L’eventuale diniego per ragioni diservizio deve essere sufficientemente motivatoe fondarsi su circostanze obiettive.n Se trascorrono anni dalla maturazione

delle ferie senza che queste siano statefruite, si intendono rinunciate?

n In questo caso l’amministrazione puòcancellarle?

La fruizione delle ferie, a prescindere dal mo-mento in cui si realizza, costituisce un dirittoirrinunciabile da parte del lavoratore sancitoa livello costituzionale (v. art. 36 Cost.). Le fe-rie, quindi, rientrano in quella categoria di di-ritti cosiddetti indisponibili da parte del lavo-ratore, la cui rinuncia non è ammessa dall’or-dinamento, neppure in forma tacita o implicita.Pertanto, una volta scaduto il termine di legge,entro cui è fatto obbligo al datore di lavoro difar godere le ferie maturate dal lavoratore (18mesi successivi all’anno di maturazione, v. so-pra), non si verifica l’automatica perdita del di-ritto, né tantomeno questo può essere “cancel-lato” dall’amministrazione. Difatti, sebbenenon sia possibile chiedere la monetizzazionedelle ferie in corso di rapporto stante l’espressodivieto stabilito dalla legge e dal contratto, èsempre possibile richiedere, il godimento tar-divo delle ferie. Tale facoltà, pur nel silenziodella legge, è stata riconosciuta espressamentedalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza6 aprile 2006 - causa 124/2005 – nella qualeè stato affermato il principio secondo cui leferie rimangono utili ai fini della sicurezza edella salute anche se godute in un periodo suc-cessivo.n Le ferie maturano anche durante i pe-

riodi di malattia? n La malattia sopravvenuta in corso di fe-

rie, le sospende? Il periodo di ferie non è riducibile per assenzeper malattia o infortunio, anche se tali assenzesi siano protratte per l’intero anno solare. Per-tanto, i periodi di malattia vanno computati aifini della determinazione delle ferie annuali(v. Cass. S.U. n. 14020/2001). Nel caso di ma-lattia insorta durante il periodo feriale, il con-tratto collettivo prevede la sospensione delleferie qualora la malattia si sia protratta per piùdi 3 giorni o abbia dato luogo a ricovero ospe-daliero. In tal caso, l’azienda deve essere tem-pestivamente informata dal dirigente che hacomunque l’obbligo di trasmettere la relativacertificazione medica nei termini di legge.ATTENZIONE: l’effetto sospensivo delle ferieper sopravvenuta malattia non è automatico,

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FCome

Ferie

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in quanto è posto in capo al dirigente che vogliamodificare il titolo della sua assenza da ferie amalattia, l’onere di comunicare tempestiva-mente alla propria Azienda lo stato di malattiainsorto e la relativa volontà di sospendere leferie.n È possibile la monetizzazione delle fe-

rie?La legge sancisce un divieto assoluto di mone-tizzazione delle ferie durante il corso del rap-porto (v. art. 10, D.lgs. n. 66/2003). Per il pub-blico impiego, il legislatore del 2012, ha estesotale divieto anche a tutte le ipotesi di cessazionedel rapporto di lavoro dovute a mobilità, di-missioni, risoluzione, pensionamento e rag-giungimento del limite di età (v. art. 5, co. 8,L. 135/2012). È ammessa la deroga a tale di-vieto solamente nei casi in cui il mancato go-dimento delle ferie prima dell’estinzione delrapporto di lavoro sia dovuto a cause imprevisteed indipendenti dalla volontà del lavoratore edalla capacità organizzativa del datore di lavo-ro. Rientrano nella deroga i seguenti casi: de-cesso, malattia e infortunio, risoluzione delrapporto di lavoro per inidoneità fisica perma-nente ed assoluta, congedo obbligatorio permaternità, collocamento in aspettativa per losvolgimento del periodo di prova presso altraamministrazione a seguito della vincita di unconcorso (v. note interpretative del Diparti-

mento della Funzione Pubblica n. 40033 dell’8ottobre 2012, e n. 32937 del 6 agosto 2012).n Ho un contratto a tempo determinato

ed ho vinto un concorso pubblico pres-so la stessa azienda, per cui a breve do-vrò prendere servizio. Cosa succede al-le ferie maturate finora?

Con il concorso viene ad instaurarsi un nuovorapporto di lavoro, per cui le ferie maturate enon fruite nel corso del precedente rapporto atermine andranno monetizzate.n In caso di mobilità’ presso altra azienda,

cosa succede alle ferie non ancora go-dute al momento del trasferimento?

La mobilità volontaria, non comporta “nova-zione contrattuale”, ciò significa che il rapportodi lavoro continua con l’azienda di destinazionesenza alcuna soluzione di continuità (v. vocemoBIlItÀ a pag. 45). Nel passaggio in mobilità,il dirigente conserva pertanto le eventuali feriematurate. Con particolare riferimento a que-st’ultime, la disciplina collettiva della dirigenzasanitaria prevede una specifica clausola di ga-ranzia, secondo cui “nei casi di mobilità volon-taria, il diritto alla fruizione delle ferie maturatee non godute è mantenuto anche con il passaggioalla nuova azienda” (v. art. 5, co. 2, CCnl10.2.2004), e pertanto, potrà essere fatto valeresuccessivamente presso quest’ultima.

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FCome

Ferie

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Gcome

Graduatorieconcorsualin Qual è il tempo di validità di una gra-

duatoria concorsuale?In generale, le graduatorie dei concorsi pubbliciper il reclutamento del personale presso le am-ministrazioni pubbliche rimangono vigenti perun termine di tre anni dalla data di pubblica-zione (v. art. 35, co. 5-ter, D.lgs. n. 165/2001).Durante tale periodo di efficacia, la graduatoriapuò essere utilizzata dall’amministrazione pereventuali coperture di posti per i quali il con-corso è stato bandito e che successivamentedovessero rendersi disponibili. La legge, pre-vede inoltre, la possibilità per l’amministrazionesanitaria di attingere personale da una gradua-toria vigente di altra azienda, purché vi sia unaccordo su base regionale e tra le stesse ammi-nistrazioni.n Sono risultato idoneo ad un concorso

nel 2010, tale graduatoria è ancora va-lida nonostante siano trascorsi più ditre anni?

Per le amministrazioni pubbliche soggette a li-mitazioni delle assunzioni, e solo per queste,le graduatorie concorsuali approvate dopo il30.9.2003 sono tuttora valide per effetto di unaserie di proroghe stabilite dal legislatore nelcorso degli anni (v. L. n. 102/2009, art. 17, co.19; L. n. 25/2010, art. 2, co. 8; L. n. 10/2011,art. 1, co. 1; DPCM 28 marzo 2011; L. n.14/2012, art. 1, co. 1; L. n. 228/2012, art. 1,co. 388; DPCM 19 giugno 2013, art. 1, co. 1lettera c)), e da ultimo sono state prorogatefino al 31 dicembre 2016 (v. art. 4, co. 4, dellaL. n. 125/2013).

n Esiste l’obbligo per l’amministrazionedi scorrere una graduatoria vigentepiuttosto che bandire un nuovo con-corso?

Per la copertura di un determinato posto in or-ganico, la pubblica amministrazione è tenutaa procedere in via prioritaria allo scorrimentodi graduatorie ancora efficaci, piuttosto che in-dire nuove procedure concorsuali, salvo nonricorrano congrue ragioni per derogare a taleprincipio che dovranno essere debitamente mo-tivate dall’azienda.Tale principio, è stato affermato dalla giuri-sprudenza amministrativa, secondo cui quandol’amministrazione, nell’esercizio della sua di-screzionalità, ritenga di procedere a nuove as-sunzioni, essa, in ossequio al principio di buonandamento di cui all’art. 97 Cost., è tenuta autilizzare la graduatoria ancora efficace, nonpotendo indire un nuovo concorso, a meno chenon ricorrano particolari ragioni, da esplicitareadeguatamente nella motivazione del bando(v. Consiglio di Stato, 19 febbraio 2010, n. 668;Consiglio di Stato, 4 marzo 2011, n. 1395-7).

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Graduatorie concorsuali

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Hcome

Icome

Help meSe leggendo il vademecum non hai trovatouna risposta ai tuoi dubbi puoi contattare di-rettamente i Servizi dell’Anaao Assomed. Gra-zie ai “Servizi” gli iscritti hanno a loro disposi-

zione gratuitamente un pool di avvocati e con-sulenti specializzati e qualificati che li seguonosia nell’attività di consulenza che nella difesastragiudiziale. Per ulteriori informazioni è pos-sibile chiamare l’Ufficio Anaao Assomed di Ro-ma al 064245741 o scrivere direttamente ilquesito a: [email protected]

Iscrivitiall’Anaao Assomedn Sono un medico in formazione specia-

listica, posso iscrivermi all’Anaao? n Sono un medico in aspettativa non re-

tribuita, posso iscrivermi? n Sono un medico titolare di un contratto

atipico posso iscrivermi all’Associazio-ne?

n Sono un medico borsista posso iscriver-mi all’Anaao?

L’articolo 1, comma 2 dello Statuto dell’AnaaoAssomed 2014, prevede che “possono essereiscritti all’Associazione i medici - chirurghi, gliodontoiatri, i veterinari ed i dirigenti sanitari cheoperino in rapporto di dipendenza o di collabo-razione coordinata e continuativa ancorché inrapporto giuridico di natura convenzionale o dilibera professione con strutture del ssn o privateaccreditate. Possono altresì essere iscritti all’As-sociazione: a) i medici-chirurghi, gli odontoiatri, i veterinari

ed i dirigenti sanitari che, dopo l’interruzionedel rapporto di dipendenza con il ssn, chiedano

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Help me

Iscriviti all’Anaao Assomed

Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici, chirurghi ed odontoiatri

Incarichi dirigenziali

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di rimanere iscritti all’Associazione o di iscriversi; b) i medici dipendenti dallo Stato e dalle Regioni; c) i medici in formazione specialistica; d) i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, i farma-

cisti, gli ingegneri clinici titolari dei medesimirapporti di cui al co. 2, o alla lettera a) del co.3 del presente Statuto anche presso le Agenzieregionali della prevenzione ambientale (ArPA),organizzati nel distinto Settore della DirigenzaSanitaria”.

n In che modo posso iscrivermi al Sinda-cato?

L’iscrizione può avvenire in due modi a secondadel tipo di contratto di cui si è titolari: > sottoscrivendo una delega che viene conse-

gnata all’Amministrazione di appartenenzala quale provvederà ad effettuare una tratte-nuta mensile sulla busta paga pari al costodell’iscrizione (una copia della delega va in-viata al Dipartimento Amministrativo AnaaoAssomed di Milano);

> versando direttamente la quota del costo del-l’iscrizione in un’unica soluzione (nell’ipotesidi contratti atipici o liberi professionisti easpettativa).

ATTENZIONE: l’iscrizione all’Associazione havalore a partire dal mese successivo alla data delrilascio della delega. In caso di trasferimento,per poter mantenere l’iscrizione all’Associazioneè necessario sottoscrivere la delega per la nuovaamministrazione e comunicarne il cambio al Di-partimento Amministrativo Anaao Assomed.Per ulteriori informazioni è possibile chiamareil Dipartimento Amministrativo Anaao Assomeddi Milano allo 026694767 o scrivere a:segr.naz.milano @anaao.itn Cos’è e a cosa serve una delega sinda-

cale?La delega sindacale è una dichiarazione che sisottoscrive al sindacato e che gli permette di po-ter difendere il singolo dirigente medico qualorane abbia la necessità, serve per poter negoziarenuovi contratti nazionali o aziendali, serve aldirigente medico per poter utilizzare i serviziche l’Associazione offre.

Iscrizioneall’albo dell’Ordine dei Medici, chirurghi ed odontoiatrin Perché devo iscrivermi all’Ordine dei Me-

dici? n Esistono dei requisiti? n Posso autocertificare i documenti?Il requisito indispensabile per l’esercizio dellaprofessione di medico, è l’iscrizione all’Albodell’Ordine dei Medici, chirurghi ed odontoiatridella provincia in cui il medico ha la propria re-sidenza o, in alternativa, il domicilio professio-nale. L’art. 9 del D.lgs. C.P.S. n. 233/1946 indi-vidua i seguenti requisiti:> essere cittadino italiano;> avere il pieno godimento dei diritti civili;> essere di buona condotta;> aver conseguito il titolo accademico dato o

confermato in una Università o altro istitutodi istruzione superiore a ciò autorizzato edessere abilitati all’esercizio professionale op-pure, per la categoria delle ostetriche, avereottenuto il diploma rilasciato dalle appositescuole;

> avere la residenza o esercitare la professionenella circoscrizione dell’ordine o collegio.

Occorre tenere presente che la normativa citatarisale al 1946 e, quindi, deve essere letta ed in-terpretata alla luce delle successive innovazionilegislative. In particolare: per il requisito dellacittadinanza italiana (v. lettera a)), a seguitodelle direttive comunitarie sulla libera circola-zione dei professionisti la cittadinanza italiananon può essere più considerato requisito indi-spensabile per l’iscrizione; per il requisito dellabuona condotta (v. lettera c)),il certificato atte-stante la buona condotta è stato da tempo abro-gato, pertanto il requisito della buona condottadovrà essere vagliato dall’Ordine sulla base dialtri elementi che potranno essere, ad esempio,il controllo sulla inesistenza di provvedimentie/o procedimenti penali a carico del sanitario;per il requisito della residenza (lettera e)), lanormativa sulla libera circolazione dei profes-sionisti non ha reso più necessario il possessodel relativo certificato. Il medico potrà, peraltro,iscriversi nell’Ordine nella cui provincia esercitala propria attività lavorativa o nella provincia

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ICome

Iscriviti all’Anaao Assomed

Iscrizioneall’albo

dell’Ordine dei Medici, chirurghi

ed odontoiatri

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dell’Ordine ove elegga il proprio domicilio. Allaluce di queste annotazioni vanno letti gli articoli4, 6 e 7 del d.P.r. n. 221/1950, che prevedonoil procedimento di iscrizione all’Ordine e la re-lativa documentazione che i sanitari dovrannopresentare.ATTENZIONE : ai sensi della normativa di cuial d.P.r. n. 445/2000, (“Testo Unico delle dispo-sizioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa”), molti docu-menti possono essere autocertificati dall’iscri-vendo, fermo restando l’obbligo di controllo, daparte dell’Ordine, sulla veridicità delle dichia-razioni sostitutive presentate.n Ho conseguito il titolo di abilitazione al-

l’estero, posso iscrivermi all’albo dell’Or-dine?

Si, possono essere anche iscritti all’albo gli stra-nieri, che abbiano conseguito il titolo di abilita-zione in Italia o all’estero, quando siano cittadinidi uno Stato con il quale il Governo italiano abbiastipulato, sulla base della reciprocità, un accordospeciale che consenta ad essi l’esercizio dellaprofessione in Italia, purché dimostrino di esseredi buona condotta e di avere il godimento deidiritti civili.n In cosa consiste l’esame di abilitazione?L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio dellaprofessione di medico chirurgo consiste in untirocinio pratico e una prova scritta. Il tirocinioè una prova pratica, a carattere continuativo,della durata di 3 mesi, svolto presso le strutturedi cui all’articolo 2, comma 1 del dm n.445/2001. La prova scritta si svolge secondo lemodalità previste dagli artt. 3 e 4 del dm n.445/2001. Le due parti della prova scritta si svol-gono in un’unica giornata. Ciascuna consistenella soluzione di 90 quesiti a risposta multiplaestratti dall’archivio di cui all’art.4, co. 4, delDM n. 445/2001.Il predetto archivio, contenente almeno 5000quesiti, è reso pubblico sul sito del Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca(v. voce doVe troVo I sItI WeB GIustI PerorIentArmI? a pag. 27), almeno 60 giorni primadella data fissata per la prova scritta. Da questoarchivio sono estratti, con procedura automa-tizzata che garantisce la totale segretezza dellaprova, 90 quesiti per ciascuna parte della provastessa. Il mIur si avvale del CIneCA per la stampae la riproduzione dei quesiti e la predisposizionedei plichi individuali contenenti il materiale re-

lativo alle prove di esame, in numero corrispon-dente alla stima dei partecipanti comunicata da-gli Atenei.n Sono un cittadino comunitario. Posso

svolgere la professione medica in Italia?Le recenti norme comunitarie – da ultima la Di-rettiva 2005/36/Ce relativa al riconoscimentodelle qualifiche professionali – prevedono cheil cittadino comunitario in possesso di un titoloprofessionale attestante un percorso formativointeramente compiuto in un Paese comunitario,può svolgere stabilmente la professione medicain Italia previa presentazione al Ministero dellaSalute della domanda per il riconoscimento deltitolo. Tale procedura, per i cittadini comunitari,si sostanzia in una verifica della regolarità delladocumentazione presentata, il cui esito positivoautorizza l’interessato a richiedere l’iscrizioneall’Albo professionale italiano. ATTENZIONE: nel segnalare che la proceduraper il riconoscimento del titolo è indicata nelsito del Ministero della Salute (v. voce doVe tro-Vo I sItI WeB GIustI Per orIentArmI? a pag.27), si ricorda che, anche per i cittadini comu-nitari, l’Ordine deve verificare – con le modalitàche riterrà più opportune – la conoscenza dellalingua italiana che permetta al sanitario di svol-gere la professione in Italia.n Esercito la professione all’estero. Posso

mantenere l’iscrizione all’Ordine dei me-dici?

Coloro che esercitano la professione all’esteropossono mantenere l’iscrizione all’Ordine deimedici chirurghi e odontoiatri della propria pro-vincia. Per l’esercizio professionale in ambitocomunitario è spesso richiesto il certificato di“Good Standing” che viene rilasciato dal Mini-stero della Salute.

Incarichi dirigenziali

n Che cos’è un incarico dirigenziale e qualisono le tipologie di incarichi conferibili?

Dalla fine degli anni ‘90, in seguito al processodi aziendalizzazione delle amministrazioni sa-nitarie e, più in generale, con la riforma delladirigenza sanitaria, la specificazione delle fun-zioni assegnate al medico, avviene attraverso ilconferimento di incarichi dirigenziali di durataprestabilita (di regola da 3 a 5 anni), il cui con-

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ICome

Iscrizioneall’albo dell’Ordine dei Medici, chirurghi ed odontoiatri

Incarichi dirigenziali

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tenuto è negoziato dalle parti nel rispetto delleregole generali fissate dalla legge e dagli accordicollettivi (v. art. 15 e ss., D.lgs. n. 502/1992).L’incarico dirigenziale definisce il perimetro delleprestazioni esigibili dal dirigente sanitario in ri-ferimento agli obiettivi assegnati e ai programmida realizzare. La contrattazione collettiva (v. art.27, CCnl 8.6.2000, valido sia per l’area medicache per quella sanitaria) individua quattro tipo-logie di incarichi dirigenziali di natura gestionaleo professionale:> incarichi di direzione di struttura complessa

(compresi gli incarichi di direttore di dipar-timento, di distretto sanitario, di presidioospedaliero);

> incarichi di direzione di struttura semplice(anche a valenza dipartimentale);

> incarichi di natura professionale, di alta spe-cializzazione, di consulenza, di studio e ri-cerca, ispettivi, di verifica e di controllo;

> incarichi di natura professionale conferibilial dirigente con meno di cinque anni di an-zianità.

All’interno delle descritte quattro categorie diincarico, ciascuna azienda con proprio regola-mento può operare un ulteriore graduazionedifferenziando il livello economico e professio-nale di ciascun incarico.n Come viene conferito l’incarico dirigen-

ziale?Le tipologie di incarichi sopra elencate non sonotutte attribuibili al momento della costituzionedel rapporto, ma delineano un percorso di ac-crescimento di funzioni e poteri del dirigentemedico strettamente legato alla professionalitàmaturata e ai risultati conseguiti, i quali sonooggetto di un articolato sistema di valutazionee verifica periodica da parte dei competenti or-gani individuati dall’autonomia collettiva (il Col-legio Tecnico, per le verifiche alla scadenza del-l’incarico e l’Organismo interno di Valutazione(o Nucleo di valutazione) per le verifiche annualisui risultati di gestione e sugli obiettivi assegnati– v. voce VAlutAZIone a pag. 77).In particolare, all’atto della prima assunzione,al dirigente sanitario sono affidati compiti pro-fessionali (“incarichi di natura professionale” let-tera d) art. 27 CCnl 8.6.2000) con precisi ambitidi autonomia da esercitare nel rispetto degli in-dirizzi del dirigente responsabile della strutturae, solo dopo i primi cinque di servizio, previa va-lutazione positiva, potranno essere conferiti in-

carichi comportanti una maggiore autonomiaprofessionale, responsabilità tecnico-speciali-stiche, ed anche funzioni gestionali (incarichidi struttura semplice). Nel conferimento degliincarichi e per il passaggio ad incarichi di fun-zioni dirigenziali diverse, le aziende devono te-ner conto di una serie di fattori, e cioè: > delle valutazioni del collegio tecnico; > della natura e caratteristiche dei programmi

da realizzare; > dell’area e disciplina di appartenenza; > delle attitudini personali e delle capacità pro-

fessionali del singolo dirigente, sia in relazio-ne alle conoscenze specialistiche nella disci-plina di competenza che all’esperienza giàacquisita in precedenti incarichi (svolti anchein altre aziende), ovvero alle esperienze do-cumentate di studio e ricerca presso istitutidi rilievo nazionale o internazionale;

> dei risultati conseguiti in rapporto agli obiet-tivi assegnati nonché alle valutazioni ripor-tate dal collegio tecnico;

> del criterio di rotazione ove applicabile.Gli incarichi di natura professionale, decorso ilperiodo di prova, sono conferiti dall’azienda, suproposta del dirigente responsabile della strut-tura di appartenenza - con atto scritto e motivatoad integrazione del contratto individuale (v.voce ContrAttI a pag. 19).In particolare, al dirigente neo assunto e con an-zianità di servizio inferiore ai cinque anni, il re-sponsabile della struttura predispone e assegnaun programma di attività finalizzato al raggiun-gimento degli obiettivi prefissati e al perfezio-namento delle competenze tecnico professionalie gestionali riferite alla struttura di appartenenza(v. art. 15, co. 4, D.lgs. n. 502/1992).L’incarico di responsabile di struttura semplice,intesa come articolazione interna di una strut-tura complessa, è attribuito dal direttore gene-rale, su proposta del direttore della strutturacomplessa di afferenza, mentre l’incarico di strut-tura semplice a valenza dipartimentale, è attri-buito dal direttore generale, sentiti i direttoridelle strutture complesse di afferenza al dipar-timento, su proposta del direttore di dipartimen-to. Infine, l’incarico di direzione di struttura com-plessa è attribuito dall’azienda, in seguito aduna complessa procedura selettiva pubblica, aidirigenti in possesso di requisiti di idoneità sta-biliti dal d.P.r. n. 484/1997.ATTENZIONE: tutti gli incarichi dirigenziali

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Incarichi dirigenziali

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vanno conferiti con atto scritto e motivato ad in-tegrazione del contratto individuale, nel qualedevono essere specificati: l’oggetto, la durata(che non può essere inferiore a tre anni e supe-riore a cinque), gli obiettivi assegnati e il tratta-mento economico correlato. In caso di più can-didati all’incarico da conferire, l’azienda procedesulla base di una rosa di idonei selezionati concriteri predeterminati. Al riguardo bisogna fareriferimento a quanto previsto dal regolamentoaziendale.n Nel computo dei cinque anni necessari

per il conferimento di incarichi di altaprofessionalità o di struttura semplice,si computano anche i periodi di serviziosvolti a tempo determinato presso lastessa o altra azienda prima dell’immis-sione in ruolo?

n Ed i periodi di lavoro svolti come dirigen-te in altri paesi europei?

Si, al riguardo la contrattazione collettiva pre-vede espressamente che nel computo dei cinqueanni di attività ai fini del conferimento dell’in-carico di direzione di struttura semplice ovverodi natura professionale anche di alta specializ-

zazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispet-tivi, di verifica e di controllo, rientrano i periodisvolti con incarico dirigenziale a tempo deter-minato, senza soluzione di continuità, nonchéi periodi relativi ad attività sanitarie e professio-nali effettuate con incarico dirigenziale o equi-valente alle funzioni dirigenziali in ospedali ostrutture pubbliche dei Paesi dell’Unione Euro-pea (v. art. 15, co. 1, CCnl 17.10.2008 così comeintegrato dall’art. 16, co. 6, CCnl 6.5.2010).n L’incarico dirigenziale può essere revo-

cato prima della sua naturale scaden-za?

È facoltà dell’azienda revocare o modificare unincarico dirigenziale prima della sua scadenzaqualora ciò si rendesse necessario per effetto diun processo di ristrutturazione o riorganizza-zione (si pensi, ad esempio, al caso di soppres-sione e/o fusione di una o più unità operativecomplesse o semplici), ma in tal caso, il dirigenteha comunque diritto alla conservazione del trat-tamento economico fino alla naturale scadenzadel contratto, pur se assegnato a funzioni infe-riori.

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Incarichi dirigenziali

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Lcome

Libera professione intramoenia

n Quali norme disciplinano la libera pro-fessione intramoenia?

Le norme che disciplinano nello specifico l’eser-cizio della libera professione intramuraria sonocontenute nel regolamento aziendale per l’AlPIe, più in generale, nelle disposizioni regionali,alle quali è necessario fare riferimento. In viagenerale, tuttavia, la legge (v. art. 15-quinquiesdel D.lgs. n. 502/1992), nel definire le carat-teristiche del rapporto di lavoro esclusivo deidirigenti sanitari, afferma che nell’ambito ditale rapporto il medico ha “… il diritto all’eser-cizio di attività libero professionale individuale,al di fuori dell’impegno di servizio, nell’ambitodelle strutture aziendali individuate dal direttoregenerale d’intesa con il collegio di direzione; salvoquanto disposto dal comma 11 dell’articolo 72della legge 23 dicembre 1998, n. 448” (v. art.15-quinquies, co. 2, lett. a)).n Che cosa è l’ALPI?Per attività libero professionale intramuraria(AlPI) del personale medico si intende l’attivitàche il personale, individualmente o in équipe,esercita fuori dell’impegno di servizio in regimeambulatoriale, ivi comprese le attività di dia-gnostica strumentale e di laboratorio, di dayhospital, day surgery o di ricovero sia nellestrutture ospedaliere che territoriali, in favoree su libera scelta dell’assistito e con oneri a ca-rico dello stesso o di assicurazioni o di fondisanitari integrativi del ssn (v. art. 54 co. 4 CCnl8.6.2000). L’esercizio dell’attività professionaleintramuraria non deve essere in contrasto conle finalità e le attività istituzionali dell’azienda

e lo svolgimento deve essere organizzato in mo-do tale da garantire l’integrale assolvimentodei compiti di istituto e da assicurare la pienafunzionalità dei servizi. A tal fine, l’attività li-bero professionale intramuraria non può glo-balmente comportare, per ciascun dirigente sa-nitario un volume di prestazioni o un volumeorario superiore a quello assicurato per i com-piti istituzionali. Di conseguenza, l’Azienda sa-nitaria concorda con le oo.ss. i volumi di atti-vità libero-professionale intramuraria che, co-munque, non possono superare i volumi di at-tività istituzionale assicurati. Sono previsti ap-positi organismi paritetici di verifica ed indicatele sanzioni da adottare in caso di superamentodei volumi pattuiti. n Quali sono le tipologie di ALPI?Le tipologie di attività professionali sono elen-cate nell’art. 55 del CCnl 8.6.2000. L’eserciziodell’attività libero professionale avviene al difuori dell’impegno di servizio e si può svolgerenelle seguenti forme:> libera professione individuale, caratterizzata

dalla scelta diretta - da parte dell’utente -del singolo professionista cui viene richiestala prestazione;

> attività libero professionale a pagamento,svolte in équipe all’interno delle struttureaziendali, caratterizzata dalla richiesta diprestazioni da parte dell’utente, singolo oassociato anche attraverso forme di rappre-sentanza, all’équipe, che vi provvede nei li-miti delle disponibilità orarie concordate;

> partecipazione ai proventi di attività profes-sionale richiesta a pagamento da singoliutenti e svolta individualmente o in équipe,in strutture di altra azienda del ssn o di altrastruttura sanitaria non accreditata, previaconvenzione con le stesse;

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Libera professione intramoenia

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> partecipazione ai proventi di attività profes-sionali, a pagamento richieste da terzi (uten-ti singoli, associati, aziende o enti) all’azien-da anche al fine di consentire la riduzionedei tempi di attesa, secondo programmi pre-disposti dall’azienda stessa, d’intesa con leéquipe dei servizi interessati.

n Quali attività non rientrano nelle tipolo-gie di A.L.P.I.?

L’art. 60 del CCnl 8.6.2000 elenca tutte le at-tività professionali che, nonostante possanocomportare la corresponsione di emolumentied indennità non rientrano nella libera profes-sione intramuraria. Tali attività possono esseresvolte previa autorizzazione dell’Azienda. Essesono:> partecipazione ai corsi di formazione, di-

plomi universitari e scuole di specializza-zione e diploma, in qualità di docente;

> collaborazioni a riviste e periodici scientificie professionali;

> partecipazioni a commissioni di concorso oaltre commissioni presso Enti e Ministeri;

> relazioni a convegni e pubblicazione dei re-lativi interventi;

> partecipazione ai comitati scientifici; > partecipazioni ad organismi istituzionali

della propria categoria professionale o sin-dacale non in veste di dirigenti sindacali;

> attività professionale sanitaria, resa a titologratuito o con rimborso delle spese soste-nute, a favore di organizzazioni non lucra-tive di utilità sociale, organizzazioni e asso-ciazioni di volontariato o altre organizza-zioni senza fine di lucro, previa comunica-zione all’azienda della dichiarazione da par-te dell’organizzazione interessata della to-tale gratuità delle prestazioni.

n Quando è precluso lo svolgimento dellaLPI?

ATTENZIONE: l’attività intramoenia non puòessere svolta durante le giornate di integralesospensione della prestazione lavorativa perferie, malattia, gravidanza, aspettativa, etc.L’attività libero professionale intramuraria, co-munque classificata, è altresì sospesa per tuttala durata dell’impegno ad orario ridotto. Talipreclusioni discendono dalla natura stessa del-l’istituto in esame. Infatti l’esercizio dell’attivitàlibero professionale intramoenia è prerogativadei dirigenti che hanno con l’azienda un rap-porto esclusivo, e che presenta connotazionid’integrazione con l’attività istituzionale (v. vo-ce esClusIVItÀ a pag. 29) Sicché, se risulta so-spesa l’attività istituzionale, anche quella in-tramoenia segue la stessa sorte.n Può essere esercitata la libera profes-

sione durante la fruizione di permessigiornalieri di maternità?

La fruizione dei permessi giornalieri di mater-nità (c.d. allattamento) non pregiudica in alcunmodo l’esercizio della lPI (v. voce mAternItÀa pag. 47). Quest’ultima, infatti, è consentitaal di fuori dell’orario di servizio e previo assol-vimento del debito orario istituzionale. Ebbene,proprio ai fini dell’assolvimento del debito ora-rio va considerato che i riposi giornalieri dellamadre “sono considerati ore lavorative agli effettidella durata e della retribuzione del lavoro” (v.art. 39, D.lgs. n. 151/2001) e quindi concor-rono al raggiungimento delle 38 ore settima-nali. Peraltro, la lPI non potrà essere svolta du-rante le fasce orarie in cui è previsto l’allatta-mento.

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LCome

Liberaprofessione intramoenia

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Mcome

Mobilità e comando

n Devo terminare il periodo di prova, pos-so chiedere la mobilità?

n È necessaria l’autorizzazione dell’Azien-da di provenienza?

La disciplina che regola l’istituto della mobilitàvolontaria è contenuta nell’art. 20 del CCnl8.6.2000, oltre che nell’art. 30 D.lgs. 165/2001come modificato dalla L. 114/2014. La mobilitàvolontaria (v. art. 20 CCnl 8.6.2000) dei diri-genti tra le Aziende e tutti gli Enti del compartoanche di Regioni diverse avviene a domandadel dirigente che abbia superato il periodo diprova, in presenza della relativa vacanza di or-ganico con l’assenso dell’azienda di destinazio-ne e nel rispetto dell’area e disciplina di appar-tenenza del dirigente stesso. Con l’entrata invigore della L. 114/2014, l’accesso alla mobilitàvolontaria del dirigente medico presso altraPubblica Amministrazione, richiede l’autoriz-zazione dell’Azienda di appartenenza (v. art.4, co. 1, L. 114/2014 che ha apportato modi-fiche all’art. 30, co. 1 e 2, del D.lgs. 165/2001).Al riguardo, la recente riforma “Madia” della-Pubblica Amministrazione contenuta nella Leg-ge 124/2015, ha delegato il Governo a preve-dere con proprio decreto, i casi e le condizioninei quali non è richiesto il previo assenso delleamministrazioni di appartenenza per la mobi-lità della dirigenza medica e sanitaria (art.11,co.1, lett. f, L.124/2015).

n Cos’è la mobilità interna?Per mobilità interna si intende lo spostamentodel dirigente sanitario all’interno delle strutturedell’Azienda sanitaria di appartenenza. Gli spo-stamenti tra le strutture topograficamente di-stanti tra loro sono di regola subordinati al con-senso del dirigente sanitario interessato.Tuttavia, la vigente contrattazione collettivaconsente in due casi di prescindere dal consen-so del dirigente.1) Nel caso in cui la mobilità (affidamento di

nuovo incarico) è disposta a seguito di pro-cessi di ristrutturazione delle aziende o enti.Più nello specifico, la disciplina collettiva(v. art. 16, co. 6, CCnl 10.2.2004) disponeche “nei casi di mobilità interna per effetto diristrutturazione aziendale, ai fini del mante-nimento dell’incarico rivestito o del conferi-mento di un nuovo incarico si tiene conto deiprincipi stabiliti dall’art. 31, comma 1 delCCnl 5 dicembre 1996”. Quest’ultima normarichiamata esprime il principio secondo cui“le Aziende ed Enti, in tutti i casi di ristruttu-razione della dotazione organica, esperisconoogni utile tentativo per la ricollocazione deidirigenti medici e veterinari – oltre che nel-l’ambito delle discipline equipollenti a quelledi appartenenza secondo le vigenti disposizioni– anche in discipline diverse di cui gli interes-sati possiedono i requisiti previsti per l’accessomediante pubblico concorso ai sensi dell’art.15 del D.lgs. 502 del 1992”. In sostanza, nel-l’ipotesi in cui l’Azienda abbia necessità diriorganizzare una struttura o un servizio, lamobilità interna potrà essere attuata ancheconferendo al dirigente, un nuovo incariconell’ambito di discipline diverse da quelleper cui è avvenuta l’immissione in ruolo,purché l’interessato possieda i requisiti di

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Mobilità e comando

Maternità e paternità

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legge (specializzazione nella diversa disci-plina o in una equipollente) (v. voce eQuI-PollenZe ed AFFInItÀ a pag. 30).

2) La mobilità di urgenza, che può essere di-sposta solo per il tempo strettamente neces-sario al perdurare delle situazioni di emer-genza, non può superare il limite massimodi un mese nell’anno solare ed è effettuataa rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sial’incarico loro conferito (v. art. 16 del CCnl10.2.2004).

n Ho ricevuto un ordine di servizio e mihanno trasferito presso un nuovo ospe-dale della stessa Azienda per un mese,è lecito?

Come detto, nei casi in cui sia necessario sod-disfare le esigenze funzionali delle strutture in-teressate in presenza di eventi contingenti e nonprevedibili, l’Azienda può disporre la mobilitàd’urgenza, che, ferma restando la necessità diassicurare in via prioritaria la funzionalità dellastruttura di provenienza, ha tuttavia carattereprovvisorio, essendo disposta per il tempo stret-tamente necessario al perdurare delle situazionidi emergenza e non può superare il limite mas-simo di un mese nell’anno solare salvo consensodel dirigente, espresso sia per la proroga cheper la durata. La mobilità di urgenza - ove pos-sibile - è effettuata a rotazione tra tutti i diri-genti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito.n In caso di mobilità cosa accade al mio

rapporto di lavoro?La mobilità non comporta novazione del rap-porto di lavoro (ovvero il rapporto di lavoroprosegue con l’Azienda di destinazione senzaalcuna soluzione di continuità - v. voce AnZIA-nItÀ a pag. 11). Pertanto il dirigente conserval’anzianità di servizio, il trattamento economicoe le eventuali ferie maturate (v. voce FerIe apag. 31). Il fascicolo personale segue il dirigen-te trasferito. La mobilità comporta l’interruzio-ne dell’incarico rivestito dal dirigente sanitariopresso l’Azienda di provenienza. Nel conferi-mento del nuovo incarico, l’Azienda di desti-nazione tiene conto dell’insieme delle valuta-zioni riportate dal dirigente trasferito anchenelle precedenti amministrazioni.n Qual è il rapporto tra mobilità e gradua-

torie?La prevalenza della mobilità sullo scorrimentodelle graduatorie è prevista dalla norma sola-mente rispetto a nuove procedure di concorso.

Non, invece, nel caso in cui la graduatoria con-corsuale sia preesistente rispetto alla richiestadi mobilità. In questa ipotesi, infatti, la mobilitàesterna non comporta alcun risparmio di spesapubblica. Pertanto, l’amministrazione resta li-bera di scegliere se dare precedenza al trasfe-rimento, ovvero allo scorrimento della gradua-toria già esistente.Sul rapporto tra mobilità e concorso v. voce ConCorso a pag. 17Sul rapporto tra mobilità e ferie v. voce FerIe a pag. 31n Comando e mobilità sono sinonimi?A differenza della mobilità, l’istituto del co-mando, disciplinato dall’art. 21 del CCnl8.6.2000, si realizza mediante un provvedi-mento adottato dall’Azienda di appartenenza,in presenza di “comprovate esigenze di servizio”e in accordo con l’Amministrazione di destina-zione che provvede direttamente ed a propriocarico alle spese. Pertanto, la concessione delcomando presuppone un atto discrezionaledell’amministrazione formulato sulla base delleesigenze organizzativo-funzionali della strut-tura di afferenza del dirigente. ATTENZIONE: a differenza della mobilità vo-lontaria, il comando può essere disposto solo“per un tempo determinato (non può superare itre anni) ed in via eccezionale”, pertanto non hamai natura definitiva. Proprio in considerazionedella temporaneità del provvedimento, è sta-bilito, infatti, che “il posto lasciato disponibiledal dirigente comandato non può essere copertoper concorso o qualsiasi altra forma di mobilità”(v. art. 21, co. 3 CCnl 8.6.2000).n Ho appena concluso il mio periodo di

prova di sei mesi ed ho ricevuto un av-viso di comando da un’altra azienda.Come devo comportarmi?

Il comando può essere disposto anche nei con-fronti del dirigente per il quale sia in corso ilperiodo di prova, purché la conseguente espe-rienza professionale sia considerata utile a talfine dall’Azienda di appartenenza.n Ho ricevuto un avviso di comando da

un’altra azienda. Come sarà computatoil periodo di comando nella mia anzia-nità, se accetto?

Il periodo di servizio in comando presso altraamministrazione deve essere computato ai finidell’anzianità di servizio come se fosse statoprestato presso l’azienda di appartenenza.

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MCome

Mobilità e comando

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Maternità e paternitàn Al dirigente sanitario spettano le tutele

di legge previste in materia di maternità? n Qual è la normativa di riferimento? n Si applica anche se ho un contratto di

collaborazione autonoma o di natura li-bero professionale?

La normativa in materia di tutela della mater-nità e della paternità è contenuta nel D.lgs.n.151/2001 (c.d. Testo Unico di tutela e soste-gno della maternità e della paternità), e si ap-plica a tutti i lavoratori, pubblici o privati, concontratto di lavoro subordinato a tempo inde-terminato o determinato, e quindi anche ai di-rigenti sanitari dipendenti del ssn.Restano esclusi i rapporti di lavoro autonomolibero professionale e i contratti di collabora-zione coordinata e continuativa.Per la dirigenza sanitaria, in aggiunta alle tuteledi legge, trovano applicazione, in senso migliora-tivo, le disposizioni contenute nella contrattazionecollettiva di settore (v. art. 15 CCnl 10.2.2004).ATTENZIONE: nel giugno scorso il Legislatore,con il D.lgs. n. 80/2015, ha introdotto parzialimodifiche al Testo Unico, estendendo la portataapplicativa e i diritti di alcuni istituti. Tali mo-difiche, tuttavia, hanno carattere sperimentalee sono valide solo per l’anno 2015, salvo even-tuali proroghe normative per gli anni succes-sivi.

Congedo di maternità e di paternitàn Cos’è il congedo di maternità? n È possibile ritardare l’inizio del conge-

do? Durante tale periodo ho diritto allaretribuzione?

Per congedo di maternità si intende l’astensioneobbligatoria dal lavoro della lavoratrice nel pe-riodo che va dai 2 mesi precedenti la data pre-sunta del parto, fino a 3 mesi successivi la dataeffettiva del parto. I giorni di astensione obbli-gatoria non goduti per l’eventuale anticipazionedel parto rispetto alla data prevista, vengonoaggiunti al periodo di astensione post-partum,ferma restando la durata complessiva pari a 5mesi* (v. art. 16, co. 1, D.lgs. 151/2001).In assenza di controindicazioni mediche, la la-voratrice può scegliere di posticipare l’inizio

del congedo di maternità astenendosi dal la-voro 1 mese prima della data presunta del partoe 4 mesi dopo la data effettiva del parto (con-gedo flessibile). Per esercitare tale facoltà è ne-cessario presentare idonea certificazione me-dica attestante l’assenza di rischi per la salutedella lavoratrice e del nascituro. Per tutta ladurata del congedo di maternità, al dirigentesanitario spetta l’intero trattamento retributivoal 100% (v. art. 15, CCnl 10.2.2004).*Per il 2015, in caso di parto prematuro, si potràanche superare il limite complessivo dei 5 mesisommando i giorni di astensione non goduti antepartum a quelli post-partum (v. art. 2, D.lgs.80/2015).n Sono un giovane dirigente che presto

diventerà padre, spetta anche a me ilcongedo di maternità?

In tal caso la legge parla di congedo di pater-nità (v. art. 28, D.lgs. n .151/2001), e si intendel’astensione dal lavoro del padre lavoratore,fruibile in alternativa al congedo di maternità.Nello specifico, il padre lavoratore ha dirittoad astenersi dal lavoro per tutta la durata delcongedo di maternità o per la parte residua chesarebbe spettata alla lavoratrice, nei seguenticasi di:> morte della madre (documentabile mediante

certificato di morte o autocertificazione so-stitutiva);

> grave infermità della madre (attestata concertificazione medica del ssn);

> abbandono del minore da parte della madre(autocertificazione sostitutiva);

> affidamento esclusivo dal bambino al padre(comprovato dal provvedimento giudizialedi affidamento esclusivo paterno)*.

*Per il 2015, le ipotesi per il ricorso al congedo dipaternità sono estese anche al caso in cui la madresia una lavoratrice autonoma.

Congedo parentalen Cos’è il congedo parentale e quanto può

durare? Può essere fruito anche dal pa-dre?

n Mia moglie è disoccupata, posso, comepadre, usufruire ugualmente del conge-do?

Oltre ai congedi di maternità e paternità, la leg-ge (v. art. 32, D.lgs. n. 151/2001) garantiscead entrambi i genitori lavoratori, ulteriori pe-riodi di astensione a carattere facoltativo, detti

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Maternità e paternità

Congedo di maternità e di paternità

Congedoparentale

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“congedi parentali”.Nello specifico è previsto, per ogni figlio, il di-ritto di ciascun genitore ad astenersi dal lavoronei primi 8 anni di vita del bambino* per un pe-riodo continuativo o frazionato che complessi-vamente per entrambi i genitori non può supe-rare i 10 mesi*. Entro il suddetto limite, il con-gedo parentale spetta:> alla madre lavoratrice, terminato il congedo

di maternità, per un periodo non superiorea 6 mesi;

> al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,per un periodo non superiore a 6 mesi, chesono elevabili a 7 nel caso in cui, il padre de-cida di astenersi per un periodo continuativonon inferiore a 3 mesi (una sorta di bonusdi continuità, con elevazione del tetto com-plessivo a 11 mesi);

> dal genitore unico (e cioè nei casi in cui èprevisto il congedo di paternità) fino a 10mesi.

Il congedo parentale è un diritto personale diciascun genitore, quindi è usufruibile dal diri-gente, anche se l’altro coniuge non ne ha diritto,perché, ad esempio, disoccupato/a o lavorato-re/trice autonomo/a. Inoltre, entrambi i genitoripossono utilizzare il congedo anche contempo-raneamente e il padre può fruirne anche du-rante il periodo di astensione obbligatoria postpartum della madre e durante i periodi nei qualila stessa beneficia dei permessi giornalieri.*Per il 2015, il congedo può essere richiesto neiprimi 12 anni di vita del bambino. Inoltre, semprenel 2015, sarà possibile fruire del congedo paren-tale anche su base oraria (oltre che giornaliera emensile). Per maggiori chiarimenti su tale mo-dalità di fruizione vedi circ. Inps n. 152 del18/08/2015.n Sono in attesa di due gemelli, quanto

può durare il periodo di congedo paren-tale?

In caso di parto gemellare o plurigemellare, cia-scun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato,del numero di mesi di congedo parentale previsidalla legge (v. Circ. InPs n. 8/2003), con con-seguente moltiplicazione del limite massimo dimesi fruibili per il numero dei gemelli nati.n Come va richiesto il congedo parentale.

È possibile fruirlo in modo frazionato?È prevista una retribuzione durante taleperiodo?

Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei pe-

riodi di congedo parentale il dirigente dovràpresentare la relativa domanda, con l’indica-zione dell’inizio e della fine del periodo di con-gedo, all’ufficio aziendale di competenza di nor-ma, e salvo casi di oggettiva impossibilità, al-meno 15 giorni* prima della data di decorrenzadel periodo di astensione. La domanda potrà essere inviata anche a mezzodi raccomandata con avviso di ricevimento pur-ché sia assicurato comunque il rispetto del ter-mine minimo di preavviso. In presenza di par-ticolari e comprovate situazioni personali cherendano impossibile il rispetto del preavviso, èpossibile presentare la domanda entro le 48 oreprecedenti l’inizio dell’astensione. Nel caso incui si utilizzi il congedo in modo frazionato, ènecessario che tra una frazione e l’altra vi siaun’effettiva ripresa dell’attività lavorativa. Per-tanto, gli eventuali giorni di ferie, festivi e di sa-bato (in caso di settimana corta) ricadenti du-rante l’intervallo tra la fine e l’inizio di un nuovoperiodo di congedo parentale, senza che sia ga-rantita l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa,saranno conteggiati come giorni di congedo pa-rentale (v. Circ. InPs n. 82/2001). Per quantoriguarda il trattamento economico dei periodidi congedo parentale, la legge prevede, fino alcompimento dei 3 anni di vita del bambino*,un’indennità pari al 30% della retribuzione (v.art. 34, D.lgs. 151/2001).Tuttavia, la contrattazione collettiva della diri-genza sanitaria, garantisce, per le lavoratricimadri o in alternativa per i lavoratori padri, peri primi 30 giorni di congedo parentale (compu-tati complessivamente per entrambi i genitorie fruibili anche in modo frazionato) l’intero trat-tamento economico oltre alla valutazione ai finidell’anzianità di servizio e della maturazionedelle ferie (v. art. 15, CCnl 10.2.2004).*Per il 2015, il preavviso può essere di cinque gior-ni e l’indennità al 30% è prevista fino a 6 anni divita del bambino (artt. 7 e 9, D.lgs. n. 80/2015)

Riposi giornalieri per c.d. allattamenton Cosa sono i permessi per allattamento?

Spettano anche al padre? Sono retribuiti?La madre lavoratrice ha diritto, durante il primoanno di età del bambino, a 2 ore retribuite, an-che cumulabili, di riposo giornaliero (se l’orariogiornaliero è inferiore alle 6 ore, si ha diritto ad

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Maternità e paternità

Riposi giornalieri per c.d.

allattamento

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una sola ora di riposo), che sono consideratelavorative sia ai fini contrattuali che retributivie comportano il diritto del genitore di usciredall’azienda (v. art. 39, D.lgs. 151/2001). Taliore di riposo si moltiplicano in caso di parto ge-mellare o plurigemellare. La legge (v. art. 40,D.lgs. n. 151/2001) riconosce anche al padrelavoratore la possibilità di godere dei riposi gior-nalieri, ma soltanto nei seguenti casi:> in presenza delle condizioni stabilite per il

diritto al congedo di paternità (decesso, gra-ve infermità, abbandono della madre; affi-damento esclusivo del padre);

> nei casi in cui la madre lavoratrice dipenden-te decida di non avvalersene;

> qualora la madre sia lavoratrice autonoma.In aggiunta ai periodi di congedo parentale eai riposi giornalieri garantiti dalla legge, al di-rigente sanitario, in occasione della nascita delfiglio, è altresì riconosciuto il diritto contrattualea usufruire di 18 ore di permessi retribuiti nel-l’arco dell’anno (v. art. 23, CCnl 5.12.1996, cosìcome modificato dall’art. 27, co. 4, CCnl17.10.2008).

Malattia del figlion Mio figlio si è ammalato, posso assen-

tarmi dal lavoro? n Sono previsti controlli sulla malattia del

bambino e devo rispettare le fasce direperibilità?

n In caso di assenza per malattia del figlioho diritto alla retribuzione?

Entrambi i genitori, alternativamente, hannodiritto di assentarsi dal lavoro per i periodi cor-rispondenti alle malattie del figlio. Nello spe-cifico, il diritto al congedo per malattia del figliospetta senza limiti fino ai 3 anni di età del bam-bino; mentre per un massimo di 5 giorni lavo-rativi all’anno, tra il 3° e l’8° anno di vita del fi-glio. Il genitore può esercitare tale diritto anchese l’atro genitore non può fruirne, perché, adesempio, lavoratore/lavoratrice autonoma odisoccupata. Per godere dei congedi di malattiadel figlio, è necessario presentare al datore dilavoro un certificato di malattia del bambinoredatto da un medico specialista del ssn o conesso convenzionato. Durante i periodi di con-gedo per malattia del figlio, non si applicanole disposizioni sul controllo della malattia dellavoratore. Le assenze per malattia del figlio,

sebbene utili ai fini dell’anzianità di servizio,non sono retribuite. Tuttavia, la contrattazionecollettiva della dirigenza sanitaria, stabilisceche, sino al compimento del terzo anno di vitadel bambino, qualora la malattia del figlio dialuogo a ricovero ospedaliero, sia il lavoratorepadre che la lavoratrice madre, hanno dirittoa 30 giorni di assenza retribuiti per ogni annodi età del bambino, computati complessiva-mente per entrambi i genitori (v. art. 15, co. 2,lett. d) del CCnl 10.2.2004).

Tutela del lavoro notturnon Sono madre di un figlio di età inferiore

a tre anni, sono obbligata a svolgere leguardie e le reperibilità notturne? L’eso-nero dal lavoro notturno spetta ancheal padre?

La legge vieta espressamente, dall’accertamen-to dello stato di gravidanza fino al compimentodi un anno di età del bambino, di adibire le don-ne al lavoro notturno, ovvero nella fascia orariache comprende l’intervallo dalle ore 24 alle ore6 (v. art. 53, D.lgs. 151/2001).Oltre al suddetto divieto di natura assoluta, lalegge stabilisce che, fino al compimento del ter-zo anno di età del figlio, non sono obbligati aprestare lavoro notturno:> la lavoratrice madre di un figlio di età infe-

riore a tre anni o, in alternativa, il lavoratorepadre convivente con la stessa;

> la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unicogenitore affidatario di un figlio conviventedi età inferiore a dodici anni.

Con riferimento alla dirigenza sanitaria, ne con-segue che è fatto divieto di adibire la lavoratricealle guardie e alle reperibilità notturne, fino alprimo anno di età del bambino, mentre succes-sivamente e fino al terzo anno di vita del figlio,la lavoratrice, o in alternativa il padre lavora-tore, saranno in ogni caso titolari di un dirittodi astensione dalla prestazione notturna.n Se mia moglie è una lavoratrice auto-

noma o disoccupata, posso chiedere diessere esonerato dal lavoro notturno alsuo posto?

No, in questo caso non è possibile usufruire delbeneficio. Sul punto, il Ministero del Lavoro,con la circolare n. 8 del 3 marzo 2005, ha chia-rito che la possibilità di rifiutare il lavoro not-turno fino al compimento di tre anni di età del

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MCome

Maternità e paternità

Malattia del figlio

Tutela del lavoro notturno

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bambino, spetta in primo luogo alla madre. Ildiritto del padre, è solo “alternativo”, il che si-gnifica che egli può esercitarlo solo qualora lamadre sia titolare dello stesso diritto e rinunciad esercitarlo, con la conseguenza che quellodel padre costituisce un diritto c.d. derivato.

Maternità dellalavoratrice a terminen Gli istituti previsti dalla normativa sulla

tutela della maternità si applicano an-che ai dirigenti assunti a tempo deter-minato?

La normativa sulla tutela della maternità e pa-ternità è applicabile anche ai dirigenti mediciassunti a tempo determinato (v. art. 57, D.lgs.151/2001, v. anche voce temPo determInAtoa pag. 72). Nello specifico, alle lavoratrici a ter-mine che hanno informato il datore di lavorocirca il proprio stato di gravidanza, spettanogli stessi diritti e tutele (congedi di maternità,

congedo parentale, esonero dal lavoro nottur-no, divieto di adibizione a mansioni pericolose,ecc.) previste per le colleghe assunte a tempoindeterminato, entro tuttavia il limite di duratacomplessiva del rapporto a termine.In sostanza, le agevolazione normative cessanodi trovare applicazione una volta scaduto il con-tratto di lavoro.n Il mio contratto a termine scadrà in

prossimità della data del parto, quali tu-tele mi spettano? Ho diritto alla prorogadel contratto?

Nel caso di scadenza del contratto di lavoro atempo determinato durante il periodo di con-gedo di maternità (2 mesi prima della data pre-sunta del parto e tre mesi dopo) o comunqueentro 60 giorni dalla sua conclusione, la lavo-ratrice, pur non potendo rivendicare un dirittoalla proroga automatica del contratto, ha co-munque diritto a percepire l’indennità di ma-ternità per tutta la durata del congedo di ma-ternità (v. art. 24, co. 2, D.lgs. n. 151/2001).

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MCome

Maternità e paternità

Maternità della lavoratrice a termine

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Ncome

Ocome

Normativa sanitaria

n Dove posso trovare la normativa riguar-dante il rapporto di lavoro della dirigen-za medica?

n Ed eventuali disegni di legge? Ed i testiintegrali di sentenze?

L’Anaao Assomed possiede una vasta banca datigiuridica. Si tratta di una raccolta, quotidiana-mente aggiornata, di leggi e circolari nazionali(tutte attinenti al rapporto di lavoro del diri-

gente medico), e di una raccolta di sentenzesempre relative a fattispecie di legislazione sa-nitaria. Tale banca dati è pubblicata sul sitodell’Associazione ed è riservata agli iscritti. Nel-le varie sezioni dedicate del sito www.anaao.it,è disponibile la normativa relativa al rapportodi lavoro del dirigente medico, i disegni di leggedi interesse per la categoria ancora in discus-sione, le sentenze. Per ulteriori informazioni èpossibile chiamare l’Ufficio Anaao Assomed diRoma allo 064245741 o scrivere direttamenteil quesito a: [email protected]

Orario di lavoroL’organizzazione dell’orario di lavoro del di-rigente medico ed, in particolare, l’assegnazio-ne dei turni di guardia e di pronta disponibilitàsono disciplinati dagli artt. 14, 16 e 17 del CCnl

3.11.2005. A tal riguardo, il contratto prevedeche nell’ambito dell’assetto organizzativo del-l’Azienda, “i dirigenti…, assicurano la propriapresenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro,articolando in modo flessibile l’impegno di ser-vizio per correlarlo alle esigenze della strutturacui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico

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Normativa sanitaria

Orario di lavoro

Onaosi

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affidato in relazione agli obiettivi e programmida realizzare” (v. art. 14, co. 1, CCnl3.11.2005). Inoltre la stessa norma contrattualestabilisce che “la presenza del dirigente mediconei servizi ospedalieri delle aziende, nonché inparticolari servizi del territorio individuati in se-de aziendale, deve essere assicurata nell’arco delle24 ore e per tutti i giorni della settimana median-te una opportuna programmazione ed una fun-zionale e preventiva articolazione degli orari edei turni di guardia” (v. art. 14, co. 7, CCnl3.11.2005).n Su chi ricade l’obbligo di espletare i tur-

ni di guardia ed i servizi di pronta dispo-nibilità?

L’intera disciplina contrattuale relativa all’orariodi lavoro, è improntata al principio dell’equadistribuzione dei turni di servizio fra mediciafferenti alla stessa struttura. In via generale,l’obbligo di espletare i turni di guardia ed i ser-vizi di pronta disponibilità ricade su tutti i di-rigenti medici, con la sola eccezione dei titolaridi struttura complessa (v. artt. 16 e 17 del CCnl3.11.2005). Nello specifico, con riferimentoall’istituto della pronta disponibilità, l’art. 17del CCnl 3.11.2005 nello stabilire che “sono te-nuti al servizio di pronta disponibilità tutti i di-rigenti - esclusi quelli di struttura complessa- inservizio presso unità operative con attività con-tinua nel numero strettamente necessario a sod-disfare le esigenze funzionali”, dispone altresìche il servizio di reperibilità sostitutivo dellaguardia “coinvolge a turno individuale”, tutti idirigenti non responsabili di struttura comples-sa. Anche con riferimento ai servizi di guardiamedica, la normativa stabilisce che devono es-sere garantiti “da tutti i medici esclusi quelli re-sponsabili di struttura complessa” (v. art. 16, co.3), nelle ore notturne o nei giorni festivi, indi-pendentemente dall’esclusività del rapporto.In altri termini, le richiamate disposizioni con-trattuali esprimono un generale principio diparità di trattamento che l’Azienda (e, per ilsuo tramite, il responsabile di struttura) deverispettare in caso di assegnazione dei medici aturni di servizio, di guardia o di pronta dispo-nibilità. Il principio in questione, ammette delleeccezioni solo in casi tassativamente previstidalla legge e dalla contrattazione collettiva,quali, ad esempio, il part-time, l’esonero dal la-voro notturno per la lavoratrice madre, oppureper il dipendente che versa in particolari con-

dizioni psico-fisiche accertate con giudizio delmedico competente, o ancora per colui che go-de dei benefici della L. n. 104 del 1992 in ma-teria di assistenza a persone disabili. Ne derivache, mentre sono giustificabili trattamenti di-versi per situazioni e condizioni lavorative di-somogenee (quali, come detto, l’esonero dallavoro notturno per motivi di salute, il part-ti-me, la maternità, etc.), non potrà, di converso,essere ritenuta legittima un’articolazione del-l’orario di lavoro che determini in modo arbi-trario ed ingiustificato, una diversa distribu-zione dei turni e dei carichi di lavoro fra il per-sonale medico operante nella medesima strut-tura. La responsabilità dell’organizzazione dellavoro nell’ambito di una unità operativa attra-verso la distribuzione dei compiti e dei carichilavorativi ai medici che ne costituiscono l’equi-pe (ivi compresa l’articolazione dei turni), ècompito specifico del responsabile dell’unitàoperativa stessa.n Qual è l’orario di lavoro per il dirigente

medico?Con riferimento all’orario di lavoro del dirigen-te medico, la contrattazione collettiva prevedeche nell’ambito dell’assetto organizzativo del-l’azienda, “i dirigenti che non rivestono il ruolodi responsabile di struttura complessa, assicuranola propria presenza in servizio ed il proprio tempodi lavoro, articolando, con le procedure indivi-duate dall’art. 6, co. 1, lett. B) (concertazionesindacale), in modo flessibile l’impegno di ser-vizio per correlarlo in relazione agli obiettivi eprogrammi da realizzare” (v. art. 14, co. 1, CCnl3.11.2005). A tal fine, l’orario di servizio deidirigenti, non aventi incarico di responsabiledi struttura complessa, “è confermato in 38 oresettimanali, al fine di assicurare il mantenimentodel livello di efficienza raggiunto dai servizi sa-nitari e per favorire lo svolgimento delle attivitàgestionali e/o professionali, correlate all’incaricoaffidato e conseguente agli obiettivi di budget ne-goziati a livello aziendale, nonché quelle di di-dattica, ricerca ed aggiornamento” (v. art. 14,co. 2, CCnl 3.11.2005).Durante lo svolgimento dell’orario di lavorocosì fissato, è previsto che quattro ore settima-nali siano destinate ad attività non assistenziali,quali l’aggiornamento professionale, la parte-cipazione ad attività didattiche, la ricerca fina-lizzata ecc. Tale riserva di ore, che non rientranella normale attività assistenziale e che non

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OCome

Orario di lavoro

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può essere oggetto di separata e aggiuntiva re-tribuzione, va utilizzata di norma con cadenzasettimanale, ma, per particolari necessità diservizio, può essere cumulata in ragione di an-no per gli impieghi sopra descritti o per l’ag-giornamento facoltativo (v. art. 14, co. 4, CCnl3.11.2005). Peraltro, la disciplina contrattualeprevede la possibilità, per l’Azienda sanitaria,di utilizzare 30 minuti settimanali delle quattroore riservate all’aggiornamento professionale(di cui all’art. 14, co. 4, CCnl 3.11.2005), perun totale massimo di 26 ore annue, al fine dicontribuire a ridurre le liste di attesa ovveroper il perseguimento degli obiettivi assistenzialie di prevenzione definiti con le medesime pro-cedure (art. 14, co. 5).n Esistono dei limiti all’orario di lavoro?L’articolo 41, comma 13, della legge 133/2008escludeva l’applicazione ai dirigenti medicidell’art. 7 del D.lgs. n. 66/2003 (Disciplina qua-dro in materia di orario di lavoro), secondo cuiil lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo gior-naliero. Tuttavia, la Corte di Giustizia Ce hastabilito che tale disposizione violava la disci-plina comunitaria. Pertanto, lo Stato italianoha abrogato la predetta normativa con l’articolo14, comma 1, L. 161/2014. Quest’ultima di-sposizione prevede che per i dirigenti sanitaritorna in vigore il limite massimo delle 13 oredi lavoro nell’arco della giornata “decorsi dodicimesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge”, ovvero a partire dal 25 novembre 2015.L’azienda dovrà quindi garantire al medico lafruizione con cadenza giornaliera di un ade-guato periodo di riposo obbligatorio e conti-nuativo, in misura tale da garantire l’effettivainterruzione tra la fine della prestazione lavo-rativa e l’inizio di quella successiva. Per «riposoadeguato» la legge intende “il fatto che i lavo-ratori dispongano di periodi di riposo regolari,la cui durata è espressa in unità di tempo, e suf-ficientemente lunghi e continui per evitare cheessi, a causa della stanchezza della fatica o dialtri fattori che perturbano la organizzazionedel lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri la-voratori o a terzi o danneggino la loro salute, abreve o a lungo termine” (v. art. 1, D.lgs.66/2003). Sempre per effetto dell’abrogazionein esame, a partire dalla medesima data, la pre-stazione lavorativa non può superare le 48 oresettimanali. Va infine osservato che la giuri-sprudenza, a prescindere dall’applicazione di

determinate regole, riconosce l’esistenza di ungenerale limite di ragionevolezza nella deter-minazione dell’orario lavorativo, il cui supera-mento determina la compromissione dell’inte-grità psico-fisica del dipendente, con conse-guente diritto al risarcimento del danno.n Cosa sono le prestazioni aggiuntive?Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, CCnl3.11.2005, ove per il raggiungimento di obiet-tivi prestazionali eccedenti quelli negoziati insede di budget sia necessario un ulteriore im-pegno orario aggiuntivo, l’Azienda, sulla basedelle linee di indirizzo che la regione può ema-nare ai sensi delle vigente normativa contrat-tuale, ed ove ne ricorrano i requisiti e le con-dizioni, può concordare con l’equipe interessatalo svolgimento di prestazioni aggiuntive, da re-munerare in regime di lPI ad integrazione del-l’attività istituzionale. La misura della tariffaoraria per tali prestazioni di 60,00 euro lordi.n Devono retribuirmi le ore di straordinario?Il CCnl prevede che le ore prestate in caso dichiamata durante i turni di pronta disponibilitàed, eccezionalmente, le ore necessarie, in tuttoo in parte, per assicurare i turni di guardia, sonoda considerarsi orario straordinario per i diri-genti medici non responsabili di struttura com-plessa (artt. 16 e 17, CCnl 3.11.2005). In par-ticolare, l’istituto del lavoro straordinario deldirigente medico è disciplinato dall’art. 28 delCCnl integrativo 10.2.2004. Sul punto, il com-ma 1 dell’art. 28 stabilisce che “il lavoro stra-ordinario non può essere utilizzato come fattoreordinario di programmazione del lavoro. Le re-lative prestazioni hanno carattere eccezionale edevono rispondere ad effettive esigenze di servi-zio”. La stessa norma conferma che le presta-zioni di lavoro straordinario sono consentite aisoli dirigenti di ex I livello per: i servizi di guar-dia, i servizi di pronta disponibilità (in caso dichiamata), far fronte a straordinarie e non pro-grammabili esigenze di servizio. Le prestazionipossono essere compensate a domanda del di-rigente con riposi sostitutivi da fruire, compa-tibilmente con le esigenze di servizio, di regolaentro il mese successivo tenuto conto delle feriematurate e non fruite (v. art. 28, co. 2, CCnl in-tegrativo 10.2.2004).n Ho diritto al riposo settimanale?L’art. 9, co. 1, del D.lgs. 66/2003 stabilisce che“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un pe-

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riodo di riposo di almeno ventiquattro ore con-secutive, di regola in coincidenza con la domenica,da cumulare con le ore di riposo giornaliero (11ore). Il suddetto periodo di riposo consecutivo ècalcolato come media in un periodo non superiorea 14 giorni”. Tale riposo deve essere goduto “diregola in coincidenza con la domenica”, sebbenein alcuni casi (es. “servizi ed attività il cui fun-zionamento domenicale corrisponda ed esi-genze tecniche ovvero soddisfi interessi rile-vanti della collettività ovvero sia di pubblicautilità”, v. art. 9, co. 3, lett. d), D.lgs. 66/2003)può essere fissato in un giorno diverso. La sud-detta disciplina legale del riposo settimanalepuò essere derogata dai contratti collettivi, acondizione che ai prestatori di lavoro siano ac-cordati periodi equivalenti di riposo compen-sativo o, in casi eccezionali in cui la concessionedi tali periodi equivalenti di riposo compensa-tivo non sia possibile per motivi oggettivi, acondizione che ai lavoratori interessati sia ac-cordata una protezione appropriata (v. art. 9,co. 2, lett. d) e art. 17, co. 4, D.lgs. 66/2003).In materia, la contrattazione collettiva per l’areadella dirigenza medica ed in particolare l’art.22, comma 3, del CCnl del 1996 stabilisce che“il riposo settimanale non è rinunciabile e nonpuò essere monetizzato”. Inoltre è disposto chein relazione all’assetto organizzativo dell’azien-da o ente e all’orario di lavoro, il riposo setti-manale coincide di norma con la giornata do-menicale. Il numero dei riposi settimanali spet-tante a ciascun dirigente è fissato in numero di52 all’anno (v. art. 22, co. 1). Ove non possaessere fruito nella giornata domenicale, il ri-poso settimanale deve essere fruito, avuto ri-guardo alle esigenze di servizio in altra giornata(v. art. 22, co. 2).

ONAOSIn Che cos’è l’Onaosi? n Chi sono i contribuenti obbligatori? So-

no un neoiscritto all’Albo, devo iscriver-mi all’Onaosi?

Particolare attenzione merita l’onAosI (OperaNazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani –v. voce doVe troVo I sItI WeB GIustI Per orIen-tArmI? a pag. 27). L’Ente integra e arricchiscela tutela dei figli degli orfani di Medici Chirur-ghi, Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti. In fa-vore degli assistiti prevede prestazioni e serviziquali l’ammissione in strutture studentesche,contributi in denaro, interventi diretti a favorirela formazione, interventi speciali a favore deidisabili, convenzioni con Università, Istituti eCentri di ricerca. Sono contribuenti obbligatoridella Fondazione tutti i medici dipendenti pub-blici, mentre la contribuzione è volontaria pertutti gli altri sanitari. Per i neoiscritti all’Albo,l’onAosI ammette la facoltà di iscrizione comecontribuente volontario entro cinque anni dalladata di prima iscrizione; trascorso tale terminenon sarà più accolta la domanda.

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Orario di lavoro

ONAOSI

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Pcome

Periodo di provan Che cos’è il periodo di prova? In quali

casi è prevista la prova?n È possibile essere esonerati dalla pro-

va?In base alla legge (v. art. 2096 cod. civ.), il pattodi prova è una particolare clausola che può es-sere inserita nel contratto di lavoro subordinato(sia a termine che a tempo indeterminato), conla quale il lavoratore e il datore di lavoro sta-biliscono di subordinare l’instaurazione defi-nitiva del rapporto al preventivo esperimentodi un periodo di prova, finalizzato a valutarela reciproca convenienza del rapporto di lavoro.In particolare durante tale periodo, il datore dilavoro potrà accertare le capacità e le attitudiniprofessionali del lavoratore e la sua complessivaidoneità alle mansioni affidate ed al contestoaziendale, mentre il lavoratore potrà valutarel’entità della prestazione lavorativa richiestaglie le condizioni di svolgimento del rapporto dilavoro. Caratteristica essenziale del patto diprova, oltre a quella di dover essere previstoper iscritto (v. voce ContrAttI a pag. 19), è lapossibilità per le parti, decorso un determinatotempo, di recedere liberamente dal rapportosenza alcun preavviso. Per quanto riguarda ladirigenza sanitaria, la normativa contrattuale(v. art. 14, CCnl 8.6.2000) stabilisce che sonosoggetti a periodo di prova:> i neo assunti nella qualifica di dirigente;> coloro che - già dirigenti della stessa o altra

azienda o ente del comparto - a seguito dipubblico concorso cambino area o disciplinadi appartenenza.

ATTENZIONE: possono essere esonerati dalperiodo di prova i dirigenti che lo abbiano giàsuperato nella medesima qualifica e disciplinapresso altra azienda o ente del comparto.n Quanto dura il periodo di prova? Cosa

succede se mi ammalo durante la pro-va?

n Se non vengo licenziato al termine dellaprova posso considerarmi assunto?

Il periodo di prova dura sei mesi, e non può es-sere rinnovato alla scadenza. Ai fini del com-pimento del suddetto periodo si tiene conto delsolo servizio effettivo prestato. Ne deriva, per-tanto, che sono esclusi dal conteggio del perio-do di prova (e quindi ne determinano un pro-lungamento), le giornate di assenza per malat-tia, ferie, festività, aspettativa, congedi, per-messi, etc.. Vanno, invece, conteggiati i riposisettimanali e le festività ricadenti in tale perio-do. Decorsa la metà del periodo di prova cia-scuna delle parti può recedere dal rapporto inqualsiasi momento senza obbligo di preavvisoné di indennità sostitutiva di esso. Il recessodell’azienda, a differenza di quello del dirigen-te, deve essere motivato. Una volta terminatoil periodo di prova, senza che sia avvenuta larisoluzione anticipata del rapporto per mancatosuperamento della stessa, il dirigente si intendeconfermato in servizio a tempo indeterminatocon il riconoscimento dell’anzianità dal giornodell’assunzione a tutti gli effetti. Di regola, atal fine, le aziende adottano un atto deliberativocon il quale prendono atto del superamentodella prova e confermano l’assunzione del di-rigente a tempo indeterminato. In assenza ditale atto, il dirigente, trascorso il periodo diprova, si intende comunque automaticamenteconfermato in servizio.

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Periodo di prova

Patrocinio legale

Permessi retribuiti

Precariato

Previdenza complementare

Procedimento disciplinare

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Patrocinio legalen Sono un medico dipendente di

un’azienda ospedaliera nei cui confrontiè stato avviato un procedimento penaleper fatti connessi al servizio, ho dirittoad avere assistenza legale da parte del-la mia azienda?

n Se scelgo un mio legale ho diritto al rim-borso delle spese?

L’Azienda sanitaria, qualora non sussista unconflitto d’interesse, è tenuta a sostenere ognionere di difesa dei propri dirigenti coinvolti neiprocedimenti civili, penali e contabili. Nellospecifico, la contrattazione collettiva della di-rigenza sanitaria (v. art. 25, CCnl 8.6.2000),nel regolare l’istituto del patrocinio legale, pre-vede che l’azienda, nella tutela dei propri dirittied interessi, ove si verifichi l’apertura di un pro-cedimento di responsabilità civile, contabile openale nei confronti del dirigente per fatti oatti connessi all’espletamento del servizio edall’adempimento dei compiti di ufficio, assumea proprio carico, a condizione che non sussistaconflitto di interesse, ogni onere di difesa findall’apertura del procedimento e per tutti i gra-di del giudizio, facendo assistere il dipendenteda un legale, previa comunicazione all’interes-sato per il relativo assenso. Nel caso in cui, ildirigente medico volesse nominare un legaledi sua fiducia, in sostituzione o a supporto diquello nominato dall’azienda, i relativi onerisaranno posti a sua a carico. Tuttavia, in casodi conclusione favorevole del procedimento, ildirigente avrà diritto ad essere rimborsato dellespese legali sostenute entro i limiti delle tariffeche l’azienda avrebbe sostenuto per le spesedel proprio legale. Tale garanzia si applica an-che nei casi in cui al dirigente, prosciolto daogni addebito, non sia stato possibile fornireun legale da parte dell’azienda per presuntoconflitto di interesse. Viceversa, qualora il di-rigente venisse condannato con sentenza pas-sata in giudicato, sarà tenuto a restituire glieventuali oneri sostenuti dall’azienda - per ifatti a lui imputati commessi con dolo o colpagrave (v. voce resPonsABIlItÀ a pag. 62).n In caso di sentenza di prescrizione del

reato, ho diritto al rimborso delle spese

legali sostenute con il mio legale?Dall’analisi complessiva della disposizione con-trattuale, così come interpretata dalla giuri-sprudenza amministrativa e contabile, per “con-clusione favorevole del procedimento” bisognaintendere solo i casi di sentenza di assoluzionecon formula liberatoria piena del tipo: “Il fattonon sussiste”, “il fatto non costituisce reato oppurenon è previsto dalla legge come reato”, oppure“l’imputato non ha commesso il fatto” (v. art.530, co. 1, c.p.p.). Non valgono, quindi, ai finidel rimborso, la sentenza di prescrizione, il pro-scioglimento per amnistia, e tutte quelle for-mule decisorie intermedie che non conferisco-no certezza sull’inesistenza del contrasto di in-teressi tra l’amministrazione e dipendente.

Permessi retribuitin In quali casi è possibile fruire di per-

messi retribuiti?Il dirigente sanitario può assentarsi con con-servazione della retribuzione, nei seguenti casiprevisti dalla contrattazione collettiva (v. art.23, CCnl 5.12.1996 e s.m.i.):> partecipazione a concorsi od esami, limita-

tamente ai giorni di svolgimento delle prove,ovvero partecipazione a convegni, congressio corsi di aggiornamento, perfezionamentoo specializzazione professionale facoltativi,connessi all’attività di servizio per un totaledi otto giorni all’anno;

> lutti per coniuge, convivente stabile, parentientro il secondo grado ed affini entro il pri-mo grado per un totale di tre giorni conse-cutivi per evento;

> particolari motivi personali e familiari, com-presa la nascita di figli per un totale di 18ore complessive all’anno.

I suddetti permessi retribuiti possono ancheessere concessi per l’effettuazione di testimo-nianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’as-senza motivata da gravi calamità naturali cherendono oggettivamente impossibile il raggiun-gimento della sede di servizio, fatti salvi, inquesti eventi, i provvedimenti di emergenza di-versi e più favorevoli disposti dalle competentiautorità. Il dirigente ha altresì diritto ad assen-

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Patrocinio legale

Permessi retribuiti

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tarsi per 15 giorni consecutivi in occasione dimatrimonio con la precisazione che tale puòessere richiesto anche entro i trenta giorni suc-cessivi all’evento. Oltre alle ipotesi previste dalcontratto collettivo, il dipendente ha comunquediritto alle assenze retribuite previste da spe-cifiche disposizioni di legge, quali i permessiper donatori di sangue e di midollo osseo.ATTENZIONE: i permessi retribuiti sono cumu-labili nell’anno solare, non riducono le ferie e so-no valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. n Sono un dirigente con contratto a ter-

mine, mi spettano i permessi retribuiti?No, il dirigente assunto a termine può fruiresolo di 10 giorni di assenze non retribuite (v.voce temPo determInAto a pag. 72).

Precariato n Sono un medico precario assunto con

selezione pubblica, in servizio da diversianni, ho diritto ad essere stabilizzato inbase alle nuova normativa approvatacon la legge n. 125/2013?

n La procedura di stabilizzazione è obbli-gatoria o facoltativa per l’amministra-zione?

n Quali sono i requisiti per partecipare? n Può essere stabilizzato anche il medico

precarico con contratto di tipo autono-mo o convenzionale?

Il legislatore con la legge n. 125/2013, ha in-trodotto specifiche procedure di stabilizzazionedel personale precario delle pubbliche ammi-nistrazioni, che potranno essere attivate dallepubbliche amministrazioni fino al 2018, a con-dizione che: a) siano disponibili posti in organico; b) sussista un’effettiva capacità assunzionale,

tenendo conto dei vincoli di spesa e di bi-lancio;

c) esista un reale fabbisogno di personale, d) nel limite de 50% delle risorse assunzionali

previste. Con successivo dPCm del 6 marzo 2015, il le-gislatore ha esteso tali procedure anche al per-sonale della dirigenza e del comparto del ssn.In ogni caso, il ricorso alla procedure di stabi-lizzazione del personale precario da parte della

Pubblica Amministrazione ha natura facoltativae non si configura come un diritto soggettivoper gli interessati. Per quanto riguarda la plateadei soggetti che possono partecipare, il richia-mato dPCm prevede che le procedure di stabi-lizzazione sono rivolte “al personale che alla da-ta del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ul-timi cinque anni, almeno tre anni di servizio, an-che non continuativo, con contratto di lavoro su-bordinato a tempo determinato, anche pressoenti del medesimo ambito regionale diversi daquello che indice la procedura” (v. art. 2, co. 2,dPCm 9 marzo 2015). Restano quindi esclusitutti coloro che non hanno maturato i requisitidi anzianità alla data del 13 ottobre 2013 o cheli abbiano maturati con contratti di natura au-tonoma, libero professionale, di collaborazioneo comunque con contratti diversi dal rapportosubordinato. L’anzianità di servizio richiestadalla legge, potrà essere maturata anche pressoamministrazioni sanitarie diverse rispetto aquella che ha indetto il concorso, purché dellostesso ambito regionale.n Lavoro con contratto a termine da oltre

5 anni presso la stessa azienda, esisteun limite alle proroghe del contratto? Èpossibile avviare un ricorso control’azienda per ottenere la conversionedel rapporto in contratto a tempo inde-terminato?

Il contratto a tempo determinato del dirigentemedico può essere prorogato fino ad un mas-simo di cinque anni. Tale limite è ricavabile dal-la disciplina generale sulle assunzioni a tempodeterminato, ora contenuta nel D.lgs. n.81/2015, la quale prevede, per il personale conqualifica dirigenziale, la possibilità di stipularecontratti di lavoro a tempo determinato, “purchédi durata non superiore a cinque anni” (v. art.29, D.lgs. 81/2015, v. voce temPo determInAtoa pag.72). Il superamento di tale limite, può da-re luogo ad un’azione risarcitoria nei confrontidell’amministrazione, mentre la possibilità dichiedere una stabilizzazione per via giudizialerisulta difficile a causa dal principio costituzio-nale dell’accesso concorsuale previsto ancheper la dirigenza sanitaria (v. voce ConCorso apag. 17). Ciò posto, va comunque osservato che,di recente, la giurisprudenza della Corte di Giu-stizia Europea (sentenza del 26.11.2014) neicasi di violazione della normativa sul contrattoa termine nel pubblico impiego, ha addirittura

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PCome

Permessi retribuiti

Precariato

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affermato l’obbligo per lo Stato italiano di con-vertire il rapporto a tempo indeterminato. Seb-bene la decisione della Corte Europea riguardiil settore scolastico italiano, tuttavia i principiivi espressi potrebbero trovare applicazione an-che nei confronti dei dirigenti sanitari assunticon reiterati contratti a tempo determinato dalleaziende sanitarie. Al riguardo l’Anaao Assomedpromuove specifiche iniziative legali da intra-prendere sul territorio per affermare il dirittoalla stabilizzazione anche nei confronti di per-sonale medico precario in possesso di determi-nati requisiti (essere tuttora in servizio con con-tratto a tempo determinato con qualifica di di-rigente sanitario; aver prestato servizio alle di-pendenze della stessa Azienda sanitaria per piùdi cinque anni mediante la successione di due,o più contratti a tempo determinato; essere statiassunti a tempo determinato mediante chiamatada graduatorie di concorsi effettuati per l’as-sunzione a tempo indeterminato, o, comunque,da selezioni per titoli e colloquio, che abbianocomportato una vera valutazione comparativatra i candidati con predisposizione di una gra-duatoria finale).n Sono un medico precario con contratto

di co.co.co. da più di cinque anni e svol-go lo stesso identico lavoro dei miei col-leghi di ruolo e con le stesse modalità.Posso fare causa all’azienda e chiedereil riconoscimento di un rapporto subor-dinato?

Il continuo impiego di personale sanitario concontratti di lavoro atipici o autonomi, come ico.co.co., che comportano di fatto lo svolgi-mento di mansioni assimilabili a quelle di unmedico dipendente, può costituire il presup-posto per rivendicare l’accertamento giudizialedella natura subordinata del rapporto con con-seguente riconoscimento delle differenze re-tributive e contributive previste per il personaledipendente, oltre al risarcimento del danno.Difatti, l’assegnazione del professionista concontratto di lavoro autonomo o parasubordi-nato a turni di servizio quali guardie o reperi-bilità, con precisi vincoli di orario settimanale,così come l’esistenza di un meccanismo di ri-levamento della sua presenza, l’adozione di mi-sure disciplinari, o l’applicazione di direttivespecifiche sulle modalità di esecuzione dellaprestazione, sono tutti indici che denotano unutilizzo improprio di tale tipologia contrattuale

e che di fatto “mascherano” l’esistenza di verie propri rapporti di natura subordinata. Per unesito positivo dell’azione giudiziale è necessarioche il lavoratore riesca a dimostrare in concreto(circostanza spesso non facile) la sussistenzadi tutti i predetti indici di subordinazione.

Previdenzacomplementaren Cos’è la previdenza complementare? n È obbligatoria? n Quante forme di Previdenza esistono?Il sistema contributivo introdotto per contri-buzioni successive al 31.12.1995, riduce note-volmente l’assegno pensionistico. Pertanto sirende necessario accedere ad una previdenzacomplementare.Si tratta di una possibilità volontaria per tuttii dipendenti di integrare la pensione futura condei versamenti. Concretamente esistono diversepossibilità: > attraverso l’adesione al Fondo neGoZIAle

Perseo: in questo modo il datore di lavoroversa 1% di tutte le voci stipendiali, il lavo-ratore parimenti versa la stessa quota e con-ferisce al fondo tutta la liquidazione matu-randa ovvero quella non ancora accantonata(gli assunti prima del 2001 conferisconosolo il 2,8% della liquidazione maturanda);

> oppure attraverso l’adesione al fondo chiusodi categoria (Fondo sAnItÀ);

> qualunque fondo aperto bancario o assicu-rativo. In questo modo si deduce dal redditofino a 5.164,00 euro all’anno versati per séo per alcuni fondi per un familiare a carico.

Procedimentodisciplinaren Responsabilità disciplinare e responsa-

bilità dirigenziale coincidono?Per responsabilità disciplinare si intende la vio-lazione degli obblighi di comportamento se-condo i principi e le modalità previste dal CCnl

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PCome

Precariato

Previdenzacomplementare

Procedimentodisciplinare

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17.10.2008 (v. art. 5 e seguenti) e resta distintadalla responsabilità dirigenziale, disciplinatadall’art. 15-ter del D.lgs. 502/1992, che inveceriguarda il raggiungimento dei risultati in re-lazione agli obiettivi assegnati, nonché la ca-pacità professionale, le prestazioni e le compe-tenze organizzative dei dirigenti. Quest’ultimava accertata secondo le procedure e mediantegli organismi previsti nell’ambito del sistemadi valutazione (v. voce VAlutAZIone a pag. 77).n In caso di procedimento disciplinare a

quali sanzioni vado incontro?La tipologia delle infrazioni e delle relative san-zioni sono applicate secondo i principi e i criteridefiniti dal contratto e nel rispetto di quantoprevisto dagli articoli 55 e seguenti del D.lgs.165/2001 e s.m.i..Gli obblighi del dirigente sono elencati in modopuntuale e tassativo nell’articolo 6 CCnl17.10.2008. Le violazione di tali obblighi, se-condo la gravità dell’infrazione, previo proce-dimento disciplinare danno luogo all’applica-zione delle seguenti sanzioni: > censura scritta; > sanzione pecuniaria; > sospensione dal servizio con privazione del-

la retribuzione; > licenziamento con e senza preavviso.

n Chi è l’autorità competente a giudicareil mio comportamento?

n Ci sono dei termini da rispettare? n Come si svolge?Per l’individuazione dell’autorità competenteper i procedimenti disciplinari della dirigenzae per le forme ed i termini del procedimentodisciplinare trovano applicazione le previsionidell’articolo 55-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i..Per le infrazioni di minore gravità (censurascritta, sanzione pecuniaria, sospensione dalservizio non superiore a dieci giorni) il titolaredel potere disciplinare è il dirigente responsa-bile della struttura cui l’interessato è assegnato(v. art. 55-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.).Quest’ultimo, quando ha notizia di comporta-menti punibili con una delle suddette sanzioni,contesta non oltre venti giorni per iscritto, l’ad-debito al dipendente medesimo e lo convocaper il contraddittorio a sua difesa, con l’even-tuale assistenza di un avvocato ovvero di unrappresentante dell’Associazione sindacale cui

il lavoratore aderisce o conferisce mandato,con un preavviso di almeno dieci giorni. Entroil termine fissato, il dipendente convocato, senon intende presentarsi, può inviare una me-moria scritta o, in caso di grave ed oggettivoimpedimento, formulare motivata istanza dirinvio del termine per l’esercizio della sua di-fesa. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulte-riore attività istruttoria, il responsabile dellastruttura conclude il procedimento, con l’attodi archiviazione o di irrogazione della sanzione,entro sessanta giorni dalla contestazione del-l’addebito. In caso di differimento del terminedi difesa del dipendente, il termine per la con-clusione del procedimento disciplinare è pro-rogato di un numero di giorni corrispondenti.Tutti i termini indicati sono perentori, pena ladecadenza per l’amministrazione dall’azionedisciplinare ovvero, per il dipendente, dall’eser-cizio del diritto di difesa. Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi(sospensione dal servizio superiore a dieci gior-ni con privazione della retribuzione, licenzia-mento con e senza preavviso) il titolare del po-tere disciplinare è il Direttore Generale o chi dalui delegato (v. art. 7, co. 3 del CCnl 17.10.2008e art. 55-bis, co. 4 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.)che contesta l’addebito al dipendente, lo con-voca per il contraddittorio a sua difesa, istruiscee conclude il procedimento con l’applicazionedi termini pari al doppio di quelli stabiliti perle infrazioni di minore gravità. Peraltro, in que-sto secondo caso, Il termine per la contestazio-ne dell’addebito decorre dalla data di ricezionedegli atti da parte del dirigente responsabiledella struttura di appartenenza del dipendenteinteressato ovvero dalla data nella quale l’uf-ficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infra-zione, mentre la decorrenza del termine per laconclusione del procedimento resta comunquefissata alla data di prima acquisizione della no-tizia dell’infrazione, anche se avvenuta da partedel responsabile della struttura in cui il dipen-dente lavora.

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Procedimentodisciplinare

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Rcome

Retribuzionedel dirigente medico e sanitarion Qual è la struttura della retribuzione del

dirigente medico neo assunto? La retribuzione del dirigente si compone, oltreche dello stipendio base, dell’indennità di spe-cificità medica e della retribuzione individualedi anzianità, delle seguenti voci:> retribuzione di posizione;> retribuzione di risultato;> l’indennità di esclusività.La retribuzione di posizione è correlata allefunzioni svolte e alle responsabilità ricoperte.Tale componente retributiva è composta di dueparti, una fissa (denominata “unificata”) e l’al-tra variabile, modificabile a livello aziendale.La componente “unificata” è fissa, non è mo-dificabile a livello aziendale ed è stabilita dalCCnl, rappresentando la retribuzione minimacontrattuale uguale per tutti i dirigenti a paritàdi tipologia di incarico. Viceversa, l’adegua-mento della retribuzione di posizione allo spe-cifico valore dell’incarico rivestito dal singolodirigente avviene attraverso la componente va-riabile aziendale che è stabilita dalle singoleaziende sulla base della graduazione delle fun-zioni e degli incarichi conferiti in relazione allerisorse disponibili nell’apposito fondo.La retribuzione di risultato è attribuita in baseal grado di conseguimento degli obiettivi e inbase alla valutazione delle capacita e dei com-portamenti. Al riguardo, la direzione generale,di norma con cadenza annuale e in corrispon-denza con l’approvazione del bilancio, anche

sulla base delle proposte dei dirigenti respon-sabili, secondo i rispettivi ordinamenti, allestrutture aziendali di più elevato livello defi-nisce i programmi e gli obiettivi prestazionalidi ciascuna articolazione aziendale, indicandoquale è la quota parte del fondo della retribu-zione di risultato assegnata alla medesima. Aloro volta, i dirigenti responsabili delle artico-lazioni aziendali illustrano a tutti i dirigentidella medesima articolazione tali obiettivi. Ilraggiungimento dei risultati è oggetto di valu-tazione da parte del Nucleo di valutazione (v.voce VAlutAZIone a pag. 77).L’indennità di esclusività rappresenta “il trat-tamento economico aggiuntivo da attribuire aidirigenti sanitari con rapporto esclusivo” (v. art.15-quater, co. 5, D.lgs. 502/1992), è una par-ticolare voce stipendiale della dirigenza medicache retribuisce l’esclusività del rapporto di la-voro alle dipendenze del ssn, vale a dire “la to-tale disponibilità nello svolgimento delle funzionidirigenziali attribuite dall’azienda, nell’ambitodella posizione ricoperta e della competenza pro-fessionale posseduta e della disciplina di appar-tenenza, con impegno orario contrattualmentedefinito” (v. art. 15-quinquies, co. 1, D.lgs.502/1992).n In caso di opzione per l’extramoenia,

cambia il trattamento economico?Il passaggio all’extramoenia comporta la per-dita dell’indennità di esclusività e della retri-buzione di risultato, nonché una decurtazionedella retribuzione di posizione.n Qual è il trattamento economico da cor-

rispondere ai dirigenti con un incaricoa tempo determinato?

Il trattamento economico dei dirigenti assuntia tempo determinato non può essere diverso

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Retribuzione del dirigente medico e sanitario

Responsabilità del dirigentemedico e sanitario

Ricongiunzione

Riscatto

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da quello dei dirigenti a tempo indeterminatoe deve essere definito sulla base delle medesimeregole, ivi compresi gli scatti dell’indennità diesclusività previsti al raggiungimento dei 5 e15 anni di servizio. Infatti, l’accordo quadroeuropeo sul lavoro a tempo determinato affer-ma che i lavoratori a tempo determinato nonpossono essere trattati in modo meno favore-vole dei lavoratori a tempo indeterminato com-parabili per il solo fatto di avere un contrattoo rapporto di lavoro a tempo determinato, ameno che non sussistano ragioni oggettive. Taledivieto, contenuto nella clausola 4.1 dell’Ac-cordo Quadro è stato costantemente ritenutodalla Corte di Giustizia incondizionato e suffi-cientemente preciso, tale da non richiedere attidi trasposizione interna della direttiva, con lasola riserva relativa alle giustificazioni fondatesu ragioni oggettive, le quali, tuttavia, sono sog-gette al sindacato giurisdizionale. Sempre laCorte di Giustizia ha sancito che, tenuto contodell’importanza del principio della parità ditrattamento e del divieto di discriminazioneche fanno parte dei principi generali del dirittocomunitario, i lavoratori a tempo determinatohanno diritto a beneficiare degli stessi vantaggiriservati ai lavoratori a tempo indeterminatocomparabili.

Sul trattamento economico da corri-spondere allo specializzando v. voce sCuolA dI sPeCIAlIZZAZIone a pag. 67

Responsabilità del dirigente medico e sanitarion Quali sono i principali reati penali che

possono coinvolgere i medici? n Quando un delitto è di natura dolosa,

preterintenzionale o colposa?La vita e l’integrità fisica della persona umanasono beni primari costituzionalmente protetti.A garanzia di tali beni l’ordinamento ha previstouna tutela penale contro le condotte lesive. Sot-to un profilo penale, i principali reati ascrivibilial sanitario sono essenzialmente due: a) l’omi-cidio colposo, regolato dall’art. 589 c.p.

(“Chiunque cagiona per colpa la morte di unapersona è punito con la reclusione da sei mesi acinque anni”), e le lesioni personali colpose dicui all’art. 590 c.p. (“Chiunque cagiona ad altriper colpa una lesione personale è punito con lareclusione fino a tre mesi…Se la lesione è gravela pena è della reclusione da uno a sei mesi…, seè gravissima, della reclusione da tre mesi a dueanni…”). Il reato è definito dalla legge (v. art.43 c.p.):> doloso, o secondo l’intenzione, quando

l’evento dannoso o pericoloso, che è il risul-tato dell’azione od omissione e da cui la leg-ge fa dipendere l’esistenza del delitto, èdall’agente preveduto e voluto come conse-guenza della propria azione od omissione;

> preterintenzionale, o oltre l’intenzione,quando dall’azione od omissione deriva unevento dannoso o pericoloso più grave diquello voluto dall’agente;

> colposo, o contro l’intenzione, quandol’evento, anche se preveduto, non è volutodall’agente e si verifica a causa di negligenzao imprudenza o imperizia, ovvero per inos-servanza di leggi, regolamenti, ordini o di-scipline.

n In cosa consiste la condotta colposadel sanitario?

n Che cosa si intende per negligenza, im-prudenza e imperizia?

La condotta colposa può consistere in atti com-missivi (culpa in agendo) od omissivi (culpa inomittendo).Bisogna distinguere una colpa generica, che siconcretizza nella negligenza, imprudenza, im-perizia e una colpa specifica che consiste nellaviolazione di leggi, regolamenti, ordini o disci-pline (ad esempio, mancato rispetto delle pro-cedure sulla trasfusione del sangue). Si ha ne-gligenza quando il medico, per disattenzione,dimenticanza, disaccortezza, svogliatezza, leg-gerezza, superficialità o altro, trascuri quelleregole comuni di diligenza, richieste nell’eser-cizio della professione e osservate dalla gene-ralità dei medici. Si ha imprudenza quando ilmedico agisce con avventatezza, eccessiva pre-cipitazione o ingiustificata fretta, senza adot-tare quelle cautele consigliate dalla ordinariaprudenza o dall’osservanza di precauzioni do-verose. Si ha imperizia quando la condotta delmedico è incompatibile con quel livello minimodi cognizione tecnica, di cultura, di esperienza

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RCome

Retribuzione deldirigente medico

e sanitario

Responsabilità del dirigente

medico e sanitario

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e di capacità professionale, che costituisconoil presupposto necessario per l’esercizio dellaprofessione medica. n Come viene accertata la responsabilità

penale del sanitario rispetto ad uno spe-cifico evento?

In tema di responsabilità penale si deve anzi-tutto accertare il nesso di causalità tra il fattodannoso riportato dal paziente e il comporta-mento del medico curante. La colpa non èastrattamente configurabile, ma richiede l’ef-fettiva dimostrazione del legame diretto tra lacondotta (commissiva od omissiva) del medicoed evento dannoso. In particolare, secondo la giurisprudenza, ilrapporto di causalità tra condotta omissiva el’evento lesivo sussiste solo quando si accertiche, se fosse stata posta in essere la condottadoverosa omessa, l’evento concretamente ve-rificatosi sarebbe stato evitato “con una proba-bilità di grado elevato vicino alla certezza, e cioècon un alto grado di probabilità logica ovverocon una elevata credibilità razionale (causalità“forte”)” (Sentenza “Franzese” Cass. Sez. Un.Pen. 11.9.2002, n. 30328).n Che differenza c’è tra colpa grave e col-

pa lieve in ambito penale? n Come deve essere valutato il livello di

colpa? n Se mi attengo alle linee guida sono eso-

nerato da eventuali responsabilità pe-nali?

In astratto, la colpa del medico o del sanitarionon è né grave, né gravissima, né lieve, ma lopuò essere solo in concreto, all’esito di uno spe-cifico accertamento che giustifica un tale giu-dizio. Infatti, non si può giudicare alla stessamaniera la condotta del medico che ha operatoin un centro ben attrezzato ed è stato coadiu-vato da collaboratori specializzati ed esperti ri-spetto a quella di chi è costretto ad intervenirein condizioni difficili e di urgenza. Ciò si desume, indirettamente, anche da quantoprevisto dal codice civile in materia di diligenzadel professionista, secondo cui “nell’adempi-mento delle obbligazioni inerenti all’esercizio diun’attività professionale, la diligenza deve valu-tarsi con riguardo alla natura dell’attività eser-citata” (v. art. 1176, co. 2, cod. civ.). In altritermini, il professionista è un soggetto che deveavere una preparazione professionale partico-

larmente elevata, e pertanto la sua diligenzaprofessionale andrà valutata con i parametridella capacità propria di un medico esperto inquello specifico settore di intervento. È ancheprevisto, infatti, che se la prestazione implicala soluzione di problemi tecnici di particolaredifficoltà, (c.d. prestazioni complesse – art.2236 cod. civ.) il prestatore d’ opera non ri-sponde dei danni, se non in caso di dolo o colpagrave. Per colpa grave, deve quindi intendersi,il compimento da parte del professionista di unerrore grossolano, dovuto essenzialmente allaviolazione di quelle fondamentali regole dettatedalla tecnica, dalla cultura e dall’esperienzaprofessionale, che costituiscono il presuppostonecessario per l’esercizio della professione me-dica. Di recente la c.d. riforma “Balduzzi” (v.L. n. 189/2012), nel tentativo di depenalizzarela colpa lieve e quindi di circoscrivere la respon-sabilità penale del sanitario alle sole ipotesi dicolpa grave, ha introdotto il concetto di lineeguida, stabilendo che l’esercente la professionesanitaria che nello svolgimento della propriaattività si attiene a linee guida e buone praticheaccreditate dalla comunità non risponde pe-nalmente per colpa lieve, ferma restando la re-sponsabilità di tipo civile (v. art. 3, L. n.189/2012).ATTENZIONE: le linee guida riguardano e con-tengono solo regole di perizia e non afferisconoai profili di negligenza e di imprudenza del me-dico. Quindi, la previsione della legge Balduzzi,che esclude la responsabilità penale del medicoin caso di colpa lieve, non trova applicazionenelle ipotesi di accertata negligenza o impru-denza. Ciò significa, in sostanza, che se il medicoè stato negligente o imprudente nell’esecuzionedell’intervento, con colpa anche non grave, puòessere comunque punito penalmente.n In cosa consiste la responsabilità civile

del dirigente sanitario? n Che differenza c’è tra responsabilità

contrattuale ed extracontrattuale? n Come medico dipendente rispondo ci-

vilmente per responsabilità contrattualeod extracontrattuale?

La condotta illecita del professionista, oltre arilevare sul piano penale, può determinare an-che conseguenze sul piano patrimonialistico-risarcitorio e, quindi, sotto il profilo della co-siddetta responsabilità civile. Affinché il sani-

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RCome

Responsabilità del dirigentemedico e sanitario

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tario possa essere ritenuto civilmente respon-sabile dei danni provocati al paziente devonorealizzarsi le seguenti condizioni: il sanitariodeve avere avuto una condotta colposa nell’ese-cuzione della prestazione professionale, si deverealizzare un danno al paziente, deve esseredimostrato il nesso di causalità materiale tral’azione od omissione del medico e l’evento le-sivo, ed infine l’evento dannoso deve essereprevedibile. In generale, la responsabilità civilesi distingue in responsabilità di tipo contrat-tuale e responsabilità di tipo extracontrattuale. La responsabilità contrattuale (v. art. 1218c.c.) riguarda tutte le forme di responsabilitàderivanti da un rapporto di obbligazione con-trattuale esistente tra le parti (contratto), il cuiinadempimento o l’inesatto adempimento puòdeterminare un danno risarcibile; mentre la re-sponsabilità extracontrattuale (v. art. 2043c.c.) non presuppone alcun rapporto contrat-tuale preesistente tra le parti, ma deriva da unatto illecito, ossia dalla violazione del generaleobbligo che ricade su ciascun consociato di nonarrecare ad altri un danno ingiusto (principiodel neminem laedere). La differenza tra le due tipologie di responsa-bilità ha importanti ricadute sul piano dell’ac-certamento della colpa civile del professionista.In particolare, nel caso di responsabilità con-trattuale l’onere della prova ricade sul sanitarioche dovrà dimostrare di non aver tenuto unacondotta colposa nei confronti del paziente equindi di aver tenuto un comportamento cor-retto, viceversa nella responsabilità extracon-trattuale è il paziente che deve dimostrare nonsolo l’evento dannoso ma anche la colpevolezza(dolo o colpa) del sanitario. Inoltre, mentrel’azione civile per responsabilità contrattualesi prescrive in 10 anni, quella per responsabilitàextracontrattuale si prescrive nel più breve ter-mine di 5 anni. Secondo la giurisprudenza con-solidata della Cassazione, la responsabilità ci-vile del sanitario dipendente di una azienda sa-nitaria (medico strutturato), ha comunque na-tura contrattuale, anche se non viene stipulatoun effettivo contratto scritto tra medico e pa-ziente. Tale soluzione giurisprudenziale si fon-da sulla tesi (di matrice tedesca) del c.d. “con-tatto sociale”, secondo cui nel momento in cuiil paziente si rivolge ad un medico strutturatosi verifica un contatto sociale che determina diper sé l’instaurazione di un rapporto giuridico

di fatto. In altri termini, il paziente, a seguitodi atti o iniziative del medico con cui viene incontatto e offre le proprie cure, è indotto a ri-tenere sussistenti doveri e pretese di compor-tamento: ovvero quegli specifici obblighi dicura che sono imposti al professionista nell’eser-cizio della propria arte medica. Di recente, tut-tavia, si è registrata un’inversione di tendenzada parte della giurisprudenza di merito (v. Trib.Milano, 17 luglio 2014) secondo cui, da un’at-tenta analisi delle disposizioni contenute nellariforma Balduzzi del 2012 (v. sopra, art. 3 L.189/2012), si evincerebbe l’intenzione del Le-gislatore di ricondurre la responsabilità del me-dico (e quella degli altri esercenti professionisanitarie) nell’alveo della responsabilità extra-contrattuale da fatto illecito e non più della re-sponsabilità contrattuale, per cui l’obbligazionerisarcitoria può scaturire solo in presenza ditutti gli elementi propri della responsabilità ex-tracontrattuale che il paziente danneggiato hal’onere di provare nel termine di prescrizionequinquennale. n Nel caso di medico dipendente del SSN,

la responsabilità civile ricade anche sul-la struttura ospedaliera?

n Devo rispondere personalmente del-l’eventuale danno arrecato al pazienteo deve farlo l’azienda?

n In cosa consiste l’azione di rivalsa percolpa grave?

L’Azienda sanitaria pubblica risponde dei dannicausati ai pazienti ivi ricoverati sulla base diun rapporto contrattuale atipico. Difatti, se-condo l’evoluzione giurisprudenziale, tra Azien-da sanitaria pubblica e paziente ricoverato, in-tercorre un contratto di “spedalità”, in cui leprestazioni a carico dell’ente non si esauriscononell’espletamento della prestazione sanitaria,ma comprendono anche obblighi accessori estrumentali di protezione (come ad esempioricovero, forniture di servizi infermieristici, ri-storazione, sicurezza degli impianti e delle at-trezzature, nonché la loro sistemazione logi-stica, turni di assistenza e vigilanza, custodiadel paziente, ecc.), il cui inadempimento fa sor-gere una responsabilità a carico della strutturasanitaria che è di natura contrattuale. In virtùdi tale contratto, valgono i principi civilisticisull’inadempimento contrattuale, per cui il de-bitore, che nell’adempimento dell’obbligazione

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RCome

Responsabilità del dirigente

medico e sanitario

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si avvale dell’opera di terzi (es. medici e sani-tari), risponde anche dei fatti colposi di costoro(v. art. 1218 c.c.). Il riconoscimento della re-sponsabilità medica genera, quindi, una re-sponsabilità solidale passiva tra più soggetti(struttura e personale medico) nei confrontidel paziente; tuttavia, proprio perché solidale,il rapporto tra gli obbligati fa sorgere, in capoal “soggetto adempiente” il diritto di regresso odi rivalsa nei confronti degli altri coobbligati.Tale diritto di rivalsa, nei casi di rapporto dipubblico impiego, sussiste solo nelle ipotesi didolo colpa grave, e viene fatto valere in viaesclusiva dalla Corte dei Conti. Il giudizio diresponsabilità amministrativa da parte dellaCorte dei Conti nei confronti dei dipendentipubblici è indipendente rispetto al giudizio ci-vile e penale, in quanto si fonda su presuppostidiversi. Nello specifico, affinché si possa con-figurare la responsabilità erariale/amministra-tiva del medico (strutturato o convenzionato)sono necessari i seguenti elementi: la violazionedegli obblighi che scaturiscono dal rapporto diservizio; l’elemento soggettivo del dolo o dellacolpa grave; il danno erariale (perdita patri-moniale per l’amministrazione certa, liquidaed esigibile); il nesso di causalità tra la viola-zione dell’obbligo ed il danno.n Come medico in formazione speciali-

stica posso essere ritenuto responsa-bile penalmente?

Sebbene il medico in formazione specialistica(v. voce ContrAttI a pag. 19), non dispongadi adeguate e sufficienti competenze profes-sionali e nonostante egli svolga la propria atti-vità sotto le direttive e la responsabilità del tu-tore e quindi con una ridotta sfera di autono-mia, tuttavia, in determinati casi, può esserechiamato a rispondere sul piano penale delleproprie condotte. In particolare, la Cassazione(v. Cass. n. 6981/2012), ha stabilito il principiosecondo cui se lo specializzando non è (o nonsi ritiene) in grado di compiere certe attivitàdeve rifiutarne lo svolgimento perché diversa-mente se ne assume la responsabilità. Si trattadella c.d. colpa in assunzione, ravvisabile in chicagiona un evento dannoso essendosi assuntoun compito che non è in grado di svolgere se-condo il livello di diligenza richiesto all’agentemodello di riferimento.

Ricongiunzione n Perché devo fare la ricongiunzione? n È onerosa?La ricongiunzione è una possibilità di far valere,sia ai fini dell’anzianità per andare in pensione,che per la determinazione dell’assegno pensio-nistico, periodi lavorati al di fuori del rapportodi dipendenza.Non sono ricongiungibili:> i contributi enPAm in quota A; > i contributi versati alla Gestione Separata

InPs durante le nuove scuole di specializza-zione;

Sono ricongiungibili :> i restanti contributi versati all’ enPAm per at-

tività di medico convenzionato o guardiamedica (quota B).

ATTENZIONE: la ricongiunzione non può es-sere richiesta per periodi contemporaneamentelavorati o riscattati.

Riscatto n Il periodo di studio può essere conteg-

giato ai fini dell’anzianità? n Ed il periodo di gravidanza al di fuori del

rapporto di lavoro?Il riscatto è una possibilità onerosa da far va-lere, sia ai fini dell’anzianità per andare in pen-sione, che per la determinazione ed il miglio-ramento dell’assegno pensionistico, periodi distudio o di interruzione del lavoro.Sono riscattabili:> il corso di laurea;> il corso di specializzazione ma non quello

di nuova istituzione che è già soggetto a con-tribuzione alla gestione separata InPs;

> i periodi di aspettativa;> le gravidanze fuori dal rapporto di lavoro e

il periodo di astensione facoltativa per ma-ternità;

> il riscatto del militare di leva o sostitutivocivile che è gratuito a domanda.

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RCome

Responsabilità del dirigentemedico e sanitario

Ricongiunzione

Riscatto

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Scome

Scuola diSpecializzazioneFermo restando quanto concerne il tema dellaformazione specialistica nella Medicina Gene-rale, si segnalano le modalità attraverso le qualiil medico può accedere alle scuole di specializ-zazione, quale elemento principale della forma-zione post lauream. La normativa è disciplinatadal D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i.. Si tratta dellanormativa italiana che recepisce la direttiva93/16/Cee che ha disciplinato le condizioni ge-nerali e specifiche della formazione, ai fini delreciproco riconoscimento dei titoli e della liberacircolazione dei medici nella Unione Europea.n In che cosa consiste il nuovo concorso

nazionale? n Come è suddivisa la prova d’esame?La legge n. 128/2013 (“Misure urgenti in ma-teria di Istruzione, Università e Ricerca”), ha mo-dificato profondamente le procedure per il con-corso di ammissione alle Scuole di Specializ-zazione di Area Medica. Fino al 2013 era pre-vista una commissione d’esame per ogni Ate-neo, a partire dal 2014 il concorso ha un’unicacommissione nazionale. La prova d’esame con-siste in una prova scritta che prevede la solu-zione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascu-no dei quali con quattro possibili risposte. Laprova d’esame è divisa nelle seguenti parti:

PRIMA PARTEComune a tutte le tipologie di Scuola 70 quesitiSECONDA PARTESpecifica di Area 30 quesitiSpecifica per tipologia di scuola 10 quesiti

Ai fini della preparazione alle prove e in rela-zione ai temi di studio si specifica quanto se-gue:A) Prima parte della prova - parte generale

(70 punti con 70 quesiti con 4 opzioni dirisposta di cui 1 sola corretta).

I 70 quesiti saranno riferiti ad argomenti ca-ratterizzanti il corso di laurea in Medicina eChirurgia ed inerenti la formazione clinica delpercorso di studi.B) Seconda parte della prova

> Parte di AREA (30 punti con 30 quesiticon 4 opzioni di risposta di cui 1 solacorretta).Tali quesiti sono definiti prevalentementein relazione a scenari predefiniti a livellodi Area, in modo tale che ad ogni scena-rio corrispondano da un minimo di 1 adun massimo di 5 quesiti, con particolareriferimento alla valutazione di dati clinici,diagnostici, analitici nonché di dati epi-demiologici. Tale valutazione è riferita,in particolare, alle materie riconducibiliai seguenti settori scientifici disciplinarifondamentali dell’Area di riferimento:- Area Medica: MED/08 - Anatomia

Patologica; MED/09 - Medicina Inter-na; MED/18 - Chirurgia Generale;BIO/14 - Farmacologia.

- Area Chirurgica: MED/08 - AnatomiaPatologica; MED/09 - Medicina Inter-na; MED/18 - Chirurgia Generale;BIO/16 - Anatomia Umana.

- Area Servizi: MED/04 - Patologia Ge-nerale; MED/08 - Anatomia Patologi-ca; MED/09 - Medicina Interna;MED/18 - Chirurgia Generale.

> Parte SPECIFICA PER TIPOLOGIA diScuola (10 punti con 10 quesiti con 4

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Scuola di Specializzazione

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opzioni di risposta di cui 1 sola cor-retta).Tali quesiti sono predisposti prevalente-mente in relazione a scenari predefinitia livello di singola tipologia di scuola, inmodo che ad ogni scenario corrisponda-no da un minimo di 1 ad un massimo di5 quesiti, con particolare riferimento allavalutazione di dati clinici, diagnostici eanalitici, nonché di dati epidemiologici.Tale valutazione è riferita, in particolare,alle materie riconducibili al settore scien-tifico disciplinare caratterizzante di cia-scuna tipologia di Scuola.

n Come viene calcolato il punteggio rela-tivo al mio curriculum accademico?

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuncandidato in graduatoria (massimo 135 punti)è stabilito in relazione alla somma del punteg-gio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) ed alpunteggio conseguito nella prova (massimo120 punti). Il Punteggio relativo ai titoli si com-pone di:1. Voto di laurea

Punteggio massimo 2 puntiVoto di laurea Punteggio110 e lode 2 punti110 1,5 puntida 108 a 109 1 puntoda 105 a 107 0,5 punti

2. CurriculumPunteggio massimo 13 punti:Media ponderata degli esami sostenuti (cor-rispondente per i laureati ante 509/99 allamedia aritmetica) - Punteggio massimo 5punti: Media dei voti degli esami sostenutiSuperiore o uguale a 29,5 punti 5 puntiSuperiore o uguale a 29 punti 4 puntiSuperiore o uguale a 28,5 punti 3 puntiSuperiore o uguale a 28 punti 2 puntiSuperiore o uguale a 27,5 punti punto

3. Voto ottenuto negli esami fondamentalie caratterizzanti la singola Scuola Punteggio massimo 5 punti.Il punteggio è attribuito sulla base delle mo-dalità indicate nell’Allegato 3 che costituisceparte integrante del presente decreto e se-condo i seguenti criteri: Voto Punteggio per ottenuto singolo esame30 o 30 e lode 1 punto29 0,7 punti28 0,5 punti27 0,2 punti

4. Altri titoliMassimo 3 punti. Tale Punteggio non può essere attribuito acoloro che alla data di presentazione delladomanda sono già in possesso di un diplomadi specializzazione, ovvero che siano già ti-tolari di un contratto di specializzazione daalmeno un anno. Il punteggio è attribuitosulla base dei seguenti criteri:1 punto per la tesi sperimentale in una

disciplina afferente a uno dei settoriscientifico-disciplinari di riferimento del-la tipologia di scuola debitamente docu-mentato secondo quanto specificato al-l’art. 5, co. 5;

2 punti per il titolo di dottore di ricercain una disciplina afferente a uno dei set-tori scientifico-disciplinari di riferimentodella tipologia di scuola debitamente do-cumentato.

n Come sono calcolati i punti assegnatidalla prova d’esame?

Qualora, all’atto dello svolgimento della provaspecifica dell’Area e/o della tipologia, il candi-dato selezioni erroneamente un’Area e/o unatipologia di Scuola diversa da quelle preventi-vamente scelte all’atto dell’iscrizione e svolga,quindi, erroneamente la prova per tali Aree e/oper tali tipologie, il punteggio ottenuto dal can-didato per tali specifiche prove non sarà con-siderato valido e non verrà conteggiato. Ai finidell’attribuzione dei punteggi della prova d’esa-me si tiene conto dei seguenti criteri:

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SCome

Scuola dispecializzazione

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Prova Rispostaesatta errata non data

Prima parte comune (70 quesiti) 1 - 0,30 0 Seconda parte specifica di Area (30 quesiti) 1 - 0,30 0 Seconda partespecifica per tipologia di Scuola (10 quesiti) 2 - 0,60 0

n Come vengono elaborate le graduatorieper le ammissioni alle scuole di specia-lizzazione?

n Esistono dei criteri?Nell’ambito dei posti disponibili per l’ammis-sione alle scuole di specializzazione sono de-finite graduatorie nazionali per ciascuna tipo-logia di Scuola in cui sono ammessi anche i can-didati comunitari e non comunitari, secondol’ordine decrescente del punteggio conseguitodato dalla somma del punteggio dei titoli e del-la prova. In caso di parità di punteggio, prevaleil candidato che ha ottenuto il maggior punteg-gio complessivo nella prova di esame, quindiil candidato che ha ottenuto il maggior punteg-gio nella seconda parte della prova di esamerelativa ai dieci quesiti specifici di ciascuna ti-pologia di scuola e, in caso di ulteriore parità,il candidato con minore età anagrafica. Il fun-zionamento e lo scorrimento delle graduatoriedi ciascuna tipologia di Scuola ai fini dell’iscri-zione avviene secondo le seguenti regole, fasie limiti, tenuto conto delle specifiche situazioniderivanti dalla copertura dei posti mediantecontratti aggiuntivi finanziati da Regioni e Pro-vince autonome. L’assegnazione dei candidatialle Scuole segue, in ragione della loro posizio-ne in graduatoria, l’ordine delle preferenze scel-te in via preventiva dagli stessi candidati al mo-mento della domanda di iscrizione, tenuto con-to che il candidato iscrivendosi al concorso èchiamato a scegliere preventivamente - ponen-dole in ordine di preferenza - le tipologie diScuola sulle quali, in ragione della propria po-sizione in graduatoria, accetta anticipatamentedi essere assegnato. All’interno delle tipologiepreventivamente scelte egli è chiamato, altresì,

ad indicare in via preventiva le sedi, ponendoanch’esse in ordine di preferenza.Il candidato ha facoltà di indicare anche unasola delle tre tipologie di Scuola che gli è con-sentito selezionare ai sensi dell’articolo 2,comma 1, del Regolamento n. 48/2015. Nel-l’indicare la tipologia o le tipologie di Scuolail candidato accetta anticipatamente di acce-dere, in ragione della propria posizione in gra-duatoria, alle tipologie di Scuola preventiva-mente scelte.n Posso scegliere la sede?All’interno di ogni tipologia di Scuola preven-tivamente indicata il candidato ha facoltà discegliere da una sede a tutte le sedi elencate.Nell’indicare la sede o le sedi il candidato ac-cetta anticipatamente di essere assegnato, inragione della propria posizione in graduatoria,ad ognuna delle possibili sedi preventivamentescelte, ciò al fine di realizzare l’interesse prio-ritario all’iscrizione alla tipologia di Scuola pre-ventivamente scelta. Nel funzionamento dellagraduatoria e nell’individuazione delle relativeassegnazioni si considera, dunque, in ragionedella collocazione in graduatoria, la tipologiadi Scuola indicata come prima scelta e all’in-terno di essa le sedi selezionate secondo l’or-dine di preferenza preventivamente scelto. Aseguire, e in ordine della preferenza espressa,si considera l’eventuale successiva tipologia diScuola preventivamente scelta e all’interno diessa la sede o le sedi indicate, secondo l’ordinedi preferenza preventivamente scelto.n Quali sono le modalità di svolgimento

della formazione specialistica? n Quali attività retribuite posso svolgere

mentre sono in Specialità?La formazione specialistica si svolge a tempopieno e al momento dell’iscrizione alle scuoleuniversitarie di specializzazione il medico sot-toscrive un contratto annuale di formazionespecialistica (v. voce ContrAtto dI FormAZIo-ne sPeCIAlIstICA a pag. 23). Le uniche attivitàconsentite sono quelle previste dalla Legge n.448/2001 (finanziaria 2002) che, all’articolo19, comma 11, stabilisce che: “I laureati in Me-dicina e Chirurgia abilitati, anche durante la loroiscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi diformazione specifica in medicina generale, pos-sono sostituire a tempo determinato medici dimedicina generale convenzionati con il ssn ed es-

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SCome

Scuola dispecializzazione

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sere iscritti negli elenchi della guardia medicanotturna e festiva e della guardia medica turisti-ca, ma occupati solo in caso di carente disponi-bilità di medici già iscritti negli elenchi della guar-dia medica notturna e festiva e della guardia me-dica turistica”. È inibito al medico in formazionel’esercizio di attività libero-professionali edogni rapporto convenzionale, precario o di con-sulenza con il S.S.N. o enti e istituzioni pubbli-che o private, anche di carattere saltuario otemporaneo. (v. art. 11, co. 1 del D. M. Salute7 Marzo 2006).n A quanto ammonta la mia borsa da spe-

cializzando?Il trattamento economico è corrisposto men-silmente dalle Università presso cui operano lescuole di specializzazione (v. art. 39, D.lgs. n.368/1999) ed “è costituito da una parte fissa,uguale per tutte le specializzazioni e per tutta ladurata del corso, e da una parte variabile, ed èdeterminato annualmente con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca, di concerto con il Ministro della Salutee con il Ministro dell’Economia e delle finanze,avuto riguardo preferibilmente al percorso for-mativo degli ultimi tre anni. In fase di prima ap-plicazione, la parte variabile non potrà eccedereil 15 per cento di quella fissa” (v. art. 1, c. 300,L. 266/2005). Attualmente la quota fissa deltrattamento economico, eguale per tutte le spe-cializzazioni, è fissata a 22.700,00 euro lordiper ciascun anno e la parte variabile è fissataa 2.300,00 euro per i primi due anni di specia-lizzazione e 3.300,00 euro dal terzo anno inpoi. Tolte le trattenute InPs, lo stipendio nettoè pari a circa 1.660,00 euro per i primi due annie a circa 1.750,00 euro per gli anni successivi.Non è prevista la tredicesima. Sino al 2017 sonoprevisti ulteriori aumenti dell’aliquota InPs (Ge-stione separata).n La borsa è soggetta a IRPEF?Gli emolumenti derivanti dal contratto, sonoesenti dall’IrPeF (v. art. 41, co. 1, D.lgs. n.368/99), in quanto assimilati ad una borsa distudio, e come tali non soggetti a tassazioneper l’imposta sui redditi (v. voce tAsse a pag.73). È esente IrAP.

n Se svolgo qualche attività non inclusatra quelle compatibili ed emetto rego-lare fattura?

Il medico specializzando risulterà in regola dalpunto di vista fiscale, ma sarà passibile di pro-cedimento amministrativo da parte del suo Ate-neo, con possibile risoluzione anticipata delcontratto.n Posso svolgere periodi di frequenza al-

l’interno di altre strutture o all’estero?Il medico in formazione specialistica svolge taleformazione presso strutture universitarie eospedaliere inserite all’interno della rete for-mativa dal Consiglio della Scuola di Specializ-zazione e dall’Osservatorio Nazionale della for-mazione specialistica (v. art. 38, co. 2 ed art.43, co. 1, D.lgs. 368/1999). Nell’ambito deirapporti di collaborazione didattico scientificaintegrata tra Università italiane ed Universitàdi Paesi stranieri, la formazione specialisticapuò svolgersi anche in strutture sanitarie deipredetti Paesi, in conformità al programma for-mativo personale del medico e su indicazionedel Consiglio della Scuola (v. art. 40, co. 6 ,D.lgs. 368/1999). I periodi di formazione spe-cialistica che i medici possono svolgere anchein strutture sanitarie di Paesi stranieri, nell’am-biti dei rapporti di collaborazione didattico -scientifica, non possano essere superiori a di-ciotto mesi (v. art. 40 co. 6, D.lgs. 368/1999 eConferenza Stato Regioni del 18 Aprile 2007).

Sulla regolamentazione delle ferie per glispecializzandi v. voce ContrAtto dI FormAZIone sPeCIAlI-stICA a pag. 23

Sulla regolamentazione della malattia pergli specializzandi v. voce ContrAtto dI FormAZIone sPeCIAlI-stICA a pag. 23

Sulla regolamentazione della maternità v. voce ContrAtto dI FormAZIone sPeCIAlI-stICA a pag. 23

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SCome

Scuola dispecializzazione

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Tcome

TFS E TFR

n Che cos’è il TFS? n A chi è destinato?1. Il tfs è una forma di liquidazione per gli as-

sunti a tempo indeterminato prima del1.1.2001 o a tempo determinato primadel 1.7.2000. Si tratta di liquidazione cal-colata con il metodo retributivo. A Contribuzione: il lavoratore versa il 2%

delle voci fisse (oppure il 2,5% del 80%delle voci fisse cifra equivalente in al-cune buste paga); il datore di lavoroversa il 2,88% delle voci fisse (oppureil 3,6% del 80% delle voci fisse cifraequivalente in alcune buste paga). Sonovoci fisse utili per il tFs:

> lo stipendio tabellare;> l’indennità di specificità medica; > l’indennità di esclusività;> la retribuzione di posizione unificata;> la rIA;> l’indennità di direzione di struttura com-

plessa;> gli assegni fissi ad personam;> l’ indennità di vacanza contrattuale.B Prestazioni: alla cessazione a qualunque

titolo si computa una liquidazione pari a1/15 del 80% delle voci fisse degli ultimi13 mesi moltiplicato per gli anni di ser-vizio arrotondati (6 mesi e 1 giorno o+ uguale 1 anno). Possibile il riscattodegli anni di laurea ai fini del tfs. Re-versibile ai superstiti.

n Che cos’è il TFR? n A chi è destinato? n Posso richiedere anticipazioni sul TFR?2. Il tfr è una forma di liquidazione per gli

assunti a tempo indeterminato dopo il31.12.2000 o a tempo determinato dopoil 30.6.2000. Si tratta di liquidazione cal-colata con il metodo contributivo. A Contribuzione: il lavoratore versa il 2%

delle voci fisse (oppure il 2,5% del 80%delle voci fisse cifra equivalente in al-cune buste paga) il datore di lavoroversa il 2,88% delle voci fisse (oppureil 3,6% del 80% delle voci fisse cifraequivalente in alcune buste paga). Sonovoci fisse utili per il tFs:

> lo stipendio tabellare;> l’indennità di specificità medica;> l’indennità di esclusività;> la retribuzione di posizione unificata;> la RIA;> l’indennità di direzione di struttura com-

plessa;> gli assegni fissi ad personam;> l’indennità di vacanza contrattuale.

Nel privato il Tfr è tutto a carico del datore dilavoro pari al 6,91%. Nel pubblico la contribu-zione al tFr è stata equiparata a quella del tFs.

B Prestazioni: alla cessazione a qualunquetitolo si computano i versamenti fatti ri-valutati annualmente di un tasso di inte-resse pari a 3/4 dell’inflazione + 1,5 fis-so. Mentre nel settore privato è possibileavere anticipazioni sul tFr, ciò non è pos-sibile per i dipendenti pubblici. Infattisebbene in linea di principio la vigentenormativa abbia introdotto per i dipen-denti pubblici assunti in regime di tFr,

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TFS e TFR

Tempo determinato

Tasse, imposte, contributi

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con almeno otto anni di servizio, la fa-coltà di richiedere l’anticipazione del tFr,tale facoltà non è di fatto esercitabile pereffetto della mancata adozione della nor-mativa di attuazione da emanare attra-verso gli accordi negoziali di contratta-zione del lavoro. In caso di necessità, tut-tavia, il dirigente medico e sanitario puòaccedere ai prestiti e ai mutui agevolatidel fondo di credito dell’InPdAP.

Tempo determinato contratto di lavoro a terminen Che cos’è il contratto a termine e quan-

to può durare?Il contratto di lavoro a tempo determinato sidifferenzia da quello a tempo indeterminatoper l’elemento accidentale del “termine” (o“clausola di durata” o “termine finale di effi-cacia”) apposto dalle parti. In sostanza, essopresenta gli stessi elementi del contratto a tem-po indeterminato (v. voce ContrAttI a pag.19), salvo la previsione di un termine finale didurata, decorso il quale il rapporto si intendeautomaticamente risolto senza necessità di pre-avviso.Tale contratto è disciplinato in primo luogo dal-la Direttiva Europea 1999/70/ Ce e, per la ge-neralità dei lavoratori, dal D.lgs. n. 368/2001(dal 25 giugno 2015 trovano applicazione lenuove disposizioni contenute negli artt. 19-29del D.lgs. n. 81/2015), ma per la dirigenza sa-nitaria tale normativa non trova applicazioneper espressa esclusione di legge (v. art. 29, co.2, lett. c., D.lgs. n. 81/2015), mentre si appli-cano le disposizioni contrattuali contenutenell’art. 16 del CCnl 5.12.1996, così come mo-dificato dall’accordo collettivo del 5.8.1997.Con particolare riferimento alla durata, per ilpersonale dirigente non trovano applicazionesia il limite massimo di 36 mesi che i limiti pre-visti per le eventuali proroghe del contratto,mentre è stabilito che il singolo contratto di la-voro non può avere una durata superare ai cin-que anni. La violazione di tale limite o, comun-que, la proroga reiterata senza giustificazione

dello stesso contratto a termine per periodi su-periori ai cinque anni può dar luogo ad un’azio-ne risarcitoria nei confronti della pubblica am-ministrazione ed, in alcuni casi, alla conversio-ne del rapporto a tempo indeterminato (su taliaspetti v. voce PreCArIAto a pag. 57).n In quali casi le amministrazioni possono

assumere con contratto a termine?La legge stabilisce il principio per cui l’assun-zione a termine costituisce l’eccezione rispettoall’assunzione a tempo indeterminato che rap-presenta, invece, la forma comune di rapportodi lavoro (v. art. 1, D.lgs. n. 81/2015).In particolare, le pubbliche amministrazioni,per le esigenze connesse con il proprio fabbi-sogno ordinario, sono tenute ad assumereesclusivamente con contratti di lavoro subor-dinato a tempo indeterminato tramite concorso,mentre il ricorso ad assunzioni con contrattoa termine è ammesso solo “per rispondere adesigenze di carattere esclusivamente temporaneeo eccezionali” (v. art. 36, co. 1 e 2, D.lgs. n.165/01).Tali ipotesi sono sostanzialmente riconducibilialla temporanea copertura di posti vacanti inorganico per assicurare i livelli essenziali di as-sistenza, ovvero per la sostituzione di personaledi ruolo assente con diritto alla conservazionedel posto (es. gravidanza, congedi parentali,aspettativa, etc.).n Quali diritti spettano al dirigente sani-

tario assunto a termine?Ferme restando le descritte esclusioni norma-tive, per il dirigente assunto a termine trova co-munque applicazione il fondamentale principiodi diritto comunitario del divieto di discrimi-nazione tra lavoratori a tempo determinato edindeterminato, sancito dalla clausola 4 dell’Ac-cordo Quadro sul lavoro a tempo determinato,recepito dalla direttiva 1999/70/ Ce. Più nellospecifico, la normativa comunitaria vieta al da-tore di lavoro di trattare i lavoratori a tempodeterminato in modo meno favorevole dei la-voratori a tempo indeterminato, purché com-parabili dal punto di vista dell’inquadramentoe mansioni, a meno che non sussistano ragionioggettive. Ne deriva che i dirigenti sanitari as-sunti a tempo determinato hanno diritto allostesso trattamento economico e normativo pre-visto per i dirigenti di ruolo, fatta eccezione peralcuni istituti contrattuali regolati diversamentedalla disciplina collettiva in ragione della du-

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TCome

TFS E TFR

Tempo determinato

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rata temporanea del rapporto. Nello specifico: > per quanto riguarda le tutele della materni-

tà, ed in particolare i congedi previsti dalTesto Unico D.lgs. n. 151/2001, questi spet-tano anche alle lavoratrici assunte a tempodeterminato presso le pubbliche ammini-strazioni, così come espressamente previstodall’art. 57 del T.U. (v. voce mAternItÀ apag. 47);

> con riferimento ai permessi lavorativi retri-buiti di origine contrattuale (v. voce Per-messI a pag. …) questi non trovano appli-cazione per i dirigenti assunti a termine.A tali soggetti, infatti, la disciplina conte-nuta nell’art. 1 del CCnl 5 agosto 1997,prevede esclusivamente il diritto a 10 gior-ni di permesso all’anno non retribuiti, salvoil caso di matrimonio, per il quale, è pre-visto il diritto ad assentarsi per 15 giorniconsecutivi;

> le ferie sono proporzionali al servizio pre-stato;

> in caso di assenza per malattia, spetta il trat-tamento per un periodo non superiore aquello di attività lavorativa nei dodici mesiimmediatamente precedenti l’evento mor-boso (v. art.5 della L. 638/1983); il tratta-mento economico è ridotto in misura pro-porzionale secondo i criteri di cui all’art. 24,comma 6, del CCnl 5.12.1996 (90% retri-buzione dopo 9 mesi, 50% dopo 12 mesi)salvo che non si tratti di un periodo di as-senza inferiore a due mesi; il trattamentoeconomico non può comunque essere ero-gato oltre la cessazione del rapporto di la-voro; il periodo di conservazione del postoè pari alla durata del contratto e non può inogni caso superare il termine massimo di 36mesi;

> la retribuzione di risultato è corrisposta inmisura proporzionale alla durata dell’inca-rico ed in relazione ai risultati conseguiti.

n Sono stato assunto con contratto exart. 15-septies, quali sono le caratteri-stiche di tale contratto?

Le assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 15-septies, del D.lgs. n. 502/1992 hanno naturaspeciale e derogatoria rispetto alle normali for-me di reclutamento del personale medico non-ché rispetto alle procedure selettive per la no-mina dei responsabili di struttura complessa esono riservate a medici “laureati di particolare

e comprovata qualificazione professionale cheabbiano svolto attività in organismi ed enti pub-blici o privati o aziende pubbliche o private conesperienza acquisita per almeno un quinquennioin funzioni dirigenziali apicali o che abbiano con-seguito una particolare specializzazione profes-sionale, culturale e scientifica desumibile dallaformazione universitaria e post-universitaria,da pubblicazioni scientifiche o da concrete espe-rienze di lavoro e che non godano del trattamentodi quiescenza” e per l’espletamento di funzionidi “particolare rilevanza e di interesse strategico”per l’azienda. Tali “contratti hanno durata noninferiore a due anni e non superiore a cinque an-ni, con facoltà di rinnovo” (v. art. 15-septies).La finalità della norma, con ogni evidenza, èquella di consentire alle strutture sanitarie diavvalersi, a tempo determinato e per lo svolgi-mento di funzioni di particolare rilevanza edinteresse strategico, di soggetti esterni che - performazione ed esperienza lavorativa - possanovantare una particolare competenza professio-nale. In altri termini, i dirigenti reclutati conl’art. 15-septies non sono chiamati a colmarevuoti di organico o a sostituire altro personaledi ruolo assente per impedimento o cessazionedel rapporto, ma ad assolvere funzioni di par-ticolare rilevanza per l’azienda per cui le rela-tive prestazioni hanno natura personale e in-fungibile. A rimarcare il carattere di specialità,va aggiunto, che tali contratti a termine sonoammessi entro il limite del 2 % della dotazioneorganica della dirigenza, e per tutta la duratadegli stessi l’azienda “è obbligata a rendere con-testualmente indisponibili posti di organico delladirigenza per i corrispondenti oneri finanziari”(v. art. 15-septies, co. 4, D.lgs. n. 502/92 es.m.i.).

Tasseimposte e contributin Sono soggetto ad IRPEF? n Entro quali limiti posso considerarmi

“fiscalmente a carico”?Ferma restando l’esenzione da imposte dei cor-rispettivi percepiti in forza del contratto di spe-cializzazione, è opportuno rammentare quantosegue. Il medico è soggetto ad IrPeF (imposta

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TCome

Tempo determinato

Tasse

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sul reddito delle persone fisiche) e ad addizio-nali regionali e comunali. L’ IrPeF è l’impostache grava sul reddito complessivo dichiaratodal medico, reddito che può derivare, oltre chedalla professione di medico, anche da renditeper la proprietà di immobili o terreni, utili e di-videndi per la partecipazione in società, redditidiversi, etc.Un medico non dotato di partita Iva, può rite-nersi a carico di un familiare se possiede unreddito non superiore ad 2.840,51 euro lordi.

Oltre tale limite, si è “non fiscalmente a carico”e si può essere tenuti alla presentazione delladichiarazione, a seconda della tipologia di red-dito conseguito. In linea di massima si può af-fermare che, un medico che consegue un red-dito da lavoro dipendente pari o inferiore ad €4.800,00 euro lordi, non è tenuto a versare im-poste in quanto usufruisce di una detrazione(da ragguagliare all’anno) massima di €1.104,00 euro che, di fatto, annulla l’impostamassima dovuta (23% di 4.800,00 euro).

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TCome

Tasse

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Ucome

Unità operativesemplici e complessen Cos’è una unità operativa semplice?Per strutture semplici s’intendono sia le artico-lazioni interne della struttura complessa, siaquelle a valenza dipartimentale o distrettuale.Le strutture semplici a valenza dipartimentalesono dotate di spazi di responsabilità ed auto-nomia, nonché di risorse economiche, umanee strumentali. Tali spazi di autonomia sono de-finiti dall’atto aziendale, che individua l’arti-colazione organizzativa interna e attribuiscealle diverse unita operative specifiche funzionie obiettivi. Le unità operative semplici, incar-dinate all’interno di strutture complesse, nonsono invece caratterizzate da autonomia orga-nizzativa.n Cos’è una unità operativa complessa?In linea generale, per “struttura” o “unità ope-rativa” si intende l’articolazione interna del-l’azienda, alla quale è attribuita con l’atto azien-dale la responsabilità di gestione di risorse uma-ne, tecniche o finanziarie (v. art. 27, co. 3, CCnl8.6.2000). L’articolo 15-quinquies, comma 6,D.lgs. 502/1992 prevede che “ai fini del presentedecreto, si considerano strutture complesse i di-partimenti e le unità operative individuate se-condo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coor-dinamento previsto dall’articolo 8-quater, comma3. Fino all’emanazione del predetto atto si con-siderano strutture complesse tutte le strutturegià riservate dalla pregressa normativa ai diri-genti di secondo livello dirigenziale”. A sua volta,l’art. 8-quater, co. 3, del medesimo decreto af-fida alle Regioni – alle quali spettano “le fun-

zioni legislative ed amministrative in materia diassistenza sanitaria ed ospedaliera” (v. art. 2,co. 1, D.lgs. 502/1992), ed, in particolare, “ladeterminazione dei princìpi sull’organizzazionedei servizi e sull’attività destinata alla tutela dellasalute e dei criteri di finanziamento delle unitàsanitarie locali e delle aziende ospedaliere…” (v.art. 2, co. 2) – la competenza ad emanare il pre-detto atto di coordinamento ed indirizzo. In al-tri termini, la determinazione delle linee d’in-dirizzo per l’organizzazione delle Aziende sa-nitarie, ivi compresa la definizione delle lineedi distinzione tra strutture operative semplicie complesse, spetta alle Regioni, nell’eserciziodella loro autonomia legislativa ed ammini-strativa in materia. La struttura complessa èdotata di autonome risorse umane, tecniche efinanziarie, la cui gestione compete al relativotitolare. Più strutture complesse relative a ser-vizi omogenei, affini o complementari sonoraggruppate nel Dipartimento, che costituisceil modello ordinario di organizzazione e gestio-ne operativa di tutte le attività delle Aziendesanitarie.

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Unità operative

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Vcome

Valutazione del dirigente medico e sanitarion Sono stato assunto da meno di un an-

no. Quando e da chi dovrò essere valu-tato?

La valutazione dei dirigenti è diretta alla veri-fica del livello di raggiungimento degli obiettiviassegnati e della professionalità espressa ed èuna caratteristica essenziale ed ordinaria delloro rapporto di lavoro (v. art. 25 CCnl3.11.2005). Gli organismi preposti alla verificae valutazione dei dirigenti sono il Collegio Tec-nico e il Nucleo di Valutazione (ora OrganismoIndipendente di Valutazione, o.I.V.)Il Collegio Tecnico procede alla verifica e va-lutazione:> di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico

loro conferito in relazione alle attività pro-fessionali svolte ed ai risultati raggiunti;

> di tutti i dirigenti di nuova assunzione al ter-mine del primo quinquennio di servizio;

> dei dirigenti con esperienza ultra quin-quennale in relazione all’indennità diesclusività.

Il Nucleo di Valutazione procede alla verificae valutazione annuale dei risultati raggiunti datutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affi-dati, anche ai fini dell’attribuzione della retri-buzione di risultato.n Le procedure di valutazione sono im-

prontate a dei criteri?La valutazione è improntata alla regola dellapartecipazione dell’interessato, la quale è fi-nalizzata a garantire la trasparenza e l’ogget-

tività del giudizio, che si viene formando incontraddittorio con il dirigente, tenendo inconsiderazione tutte le osservazioni, scritte edorali, e tutti gli altri elementi evidenziati dalmedesimo.Le procedure di valutazione devono essere im-prontate ai seguenti principi, espressamenteindicati dall’articolo 25, co. 6, CCnl 3.11.2005:trasparenza dei criteri usati, oggettività dellemetodologie adottate ed obbligo di motivazionedella valutazione espressa; informazione ade-guata e partecipazione del valutato, anche at-traverso la comunicazione ed il contraddittorionella valutazione di I e II istanza; diretta cono-scenza dell’attività del valutato da parte delsoggetto che, in prima istanza, effettua la pro-posta di valutazione sulla quale l’organismo diverifica è chiamato a pronunciarsi.La valutazione annuale da parte del Nucleo diValutazione riguarda: > l’osservanza delle direttive nel raggiungi-

mento dei risultati in relazione all’incaricoattribuito;

> il raggiungimento degli obiettivi prestazio-nali quali - quantitativi espressamente affi-dati;

> l’impegno e la disponibilità correlati all’ar-ticolazione dell’orario di lavoro rispetto alconseguimento degli obiettivi.

n Cosa comporta una valutazione positi-va?

La valutazione positiva del Collegio tecnico de-termina l’attribuzione di incarichi di naturaprofessionale anche di alta specializzazione,di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di ve-rifica e di controllo, nonché di direzione distrutture semplici e l’attribuzione dell’indennitàdi esclusività della fascia superiore. L’esito po-

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Valutazione del dirigente medico e sanitario

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sitivo della valutazione annuale da parte delNucleo di valutazione comporta l’attribuzionedella retribuzione di risultato, e concorre, inol-tre, anche alla formazione della valutazioneda attuarsi alla scadenza degli incarichi diri-genziali.n Cosa comporta una valutazione nega-

tiva? Con riferimento ai provvedimenti che l’Aziendapuò adottare a seguito di esito negativo dellavalutazione da parte del Nucleo di valutazione,questi devono essere commisurati all’entità de-gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati.In sintesi, tale giudizio negativo può compor-tare la perdita, in tutto o, in parte, della retri-buzione di risultato. Reiterati giudizi negativida parte del Nucleo di valutazione, fondati suelementi di particolare gravità, possono costi-tuire giusta causa di recesso da parte dell’Azien-da. Il giudizio negativo da parte del CollegioTecnico in riferimento al primo quinquenniodi attività può determinare: il ritardo di un an-no nell’attribuzione della fascia superiore del-l’indennità di esclusività, il ritardo, sempre diun anno, nel conferimento dell’incarico diri-genziale di tipo professionale, ovvero la decur-tazione fino ad un massimo del 40% della re-tribuzione di posizione unificata (v. art. 31, co.4 e 5, CCnl 3.11.2005). Nei casi di particolaregravità, il giudizio negativo del Collegio tecnicopuò comportare, il licenziamento per giustacausa.

n Posso contestare la valutazione?Il procedimento di valutazione del dirigentemedico risulta articolato in due fasi distinte:> una valutazione di prima istanza;> una valutazione di seconda istanza.Il valutatore di prima istanza, di regola, è il di-rigente gerarchicamente sovraordinato (Re-sponsabile di Struttura Complessa, o Direttoredi Dipartimento) che formalizza una propostadi valutazione del dirigente sott’ordinato. Inquesta fase la proposta di valutazione vieneportata a conoscenza del valutato, con l’obbligodi motivazione e la garanzia della possibilitàdi un contraddittorio (v. art. 15, D.lgs.502/1992, art. 25 CCnl 3.11.2005).La seconda fase di valutazione prevede l’esamee la verifica dell’adeguatezza della proposta divalutazione da parte del Collegio tecnico o delNucleo di valutazione e la definitiva formula-zione della valutazione finale. Anche in questocaso è garantita la partecipazione del valutatoe la possibilità di contraddittorio. Pertanto,qualora l’interessato ritenga errato il giudiziodi prima istanza può richiederne la revisioneda parte dell’Organo valutatore di secondaistanza.La valutazione di seconda istanza può essereimpugnata dinanzi al Giudice del lavoro.

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VCome

Valutazionedel dirigente

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Zcome

Zaino in spalla e partiamoinsieme!!Zaino in spalla e partiamo insieme!! Manon dimentichiamo che prima di essere“tecnici informati”, siamo medici.

Consapevole dell’importanza e della solennitàdell’atto che compio e dell’impegno che assumo,giuro:> di esercitare la medicina in libertà e indipen-

denza di giudizio e di comportamento rifug-gendo da ogni indebito condizionamento;

> di perseguire la difesa della vita, la tutela dellasalute fisica e psichica dell’uomo e il sollievodella sofferenza, cui ispirerò con responsabilitàe costante impegno scientifico, culturale e so-ciale, ogni mio atto professionale;

> di curare ogni paziente con eguale scrupolo eimpegno, prescindendo da etnia, religione,nazionalità, condizione sociale e ideologia po-litica e promuovendo l’eliminazione di ogniforma di discriminazione in campo sanitario;

> di non compiere mai atti idonei a provocaredeliberatamente la morte di una persona;

> di astenermi da ogni accanimento diagnosticoe terapeutico;

> di promuovere l’alleanza terapeutica con ilpaziente fondata sulla fiducia e sulla reciprocainformazione, nel rispetto e condivisione deiprincipi a cui si ispira l’arte medica;

> di attenermi nella mia attività ai principi eticidella solidarietà umana contro i quali, nel ri-spetto della vita e della persona, non utilizzeròmai le mie conoscenze;

> di mettere le mie conoscenze a disposizionedel progresso della medicina;

> di affidare la mia reputazione professionaleesclusivamente alla mia competenza e alle miedoti morali;

> di evitare, anche al di fuori dell’esercizio pro-fessionale, ogni atto e comportamento che pos-sano ledere il decoro e la dignità della profes-sione;

> di rispettare i colleghi anche in caso di con-trasto di opinioni;

> di rispettare e facilitare il diritto alla liberascelta del medico;

> di prestare assistenza d’urgenza a chi ne ab-bisogni e di mettermi, in caso di pubblica ca-lamità, a disposizione dell’autorità compe-tente;

> di osservare il segreto professionale e di tute-lare la riservatezza su tutto ciò che mi è con-fidato, che vedo o che ho veduto, inteso o in-tuito nell’esercizio della mia professione o inragione del mio stato;

> di prestare, in scienza e coscienza, la mia ope-ra, con diligenza, perizia e prudenza e secondoequità, osservando le norme deontologicheche regolano l’esercizio della medicina e quellegiuridiche che non risultino in contrasto congli scopi della mia professione.

Giuramento di Ippocrate.

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Zaino in spalla

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Vademecum per il giovane medico in formazione e per il neo-specialista.

L’alfabeto del giovane medico.Pillole di diritto

sanitario