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Segretariato Italianomediciedici eSpecializzandiSEDE PALERMO

www.sims.ms

Il Giovane Medico: Abilitazione…….e poi?

Palermo, 22 Febbraio 2006

Aula B Complesso Didattico “Aule Nuove”

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Il vecchio e il nuovo ordinamento Il vecchio e il nuovo ordinamento didattico delle scuole di didattico delle scuole di

specializzazione del settore medicospecializzazione del settore medico

DR. Rossana MessinaDR. Rossana Messina

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Decreto Legislativo 8 Agosto 1991, n°257 Attuazione della Direttiva n° 82/76/CEE del Attuazione della Direttiva n° 82/76/CEE del Consiglio del 26 Gennaio 1982, recanti modifica di Consiglio del 26 Gennaio 1982, recanti modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti a norma dell’art.6 della Legge 29 medici specialisti a norma dell’art.6 della Legge 29 Dicembre 1990, n°428 (Legge Comunitaria 1990)Dicembre 1990, n°428 (Legge Comunitaria 1990) Decreto ministeriale 11 maggio 1995 Modificazioni all'ordinamento didattico universitario Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico. settore medico. Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitariaGU n. 258 del 5-11-2005- Suppl. Ordinario n.176GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl. Ordinario n.176

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D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257

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Art.1 - Formazione a tempo pieno del medico Art.1 - Formazione a tempo pieno del medico specialista. specialista.

1. La formazione specialistica dei medici ammessi 1. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica europea e alle norme della comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo si svolge a tempo pieno. pieno. 2. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 2. L'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 è formato ed aggiornato con è formato ed aggiornato con decreto del Ministro decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientificadell'università e della ricerca scientifica e e tecnologicatecnologica, di concerto con quello della , di concerto con quello della sanitàsanità

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Art.2 - Programmazione

1.1. Con decreto del Con decreto del Ministro della sanitàMinistro della sanità, sentite , sentite le le regioniregioni e e le provincele province autonome, di concerto con il autonome, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite tecnologica, sentite le facoltà di medicina e le facoltà di medicina e chirurgiachirurgia, e con , e con il Ministro del tesoroil Ministro del tesoro, è , è determinato, determinato, ogni tre anniogni tre anni, il numero degli , il numero degli specialisti da formare specialisti da formare sulla base delle esigenze sulla base delle esigenze sanitarie del Paesesanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità , tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, in relazione al convenzionate con le università, in relazione al contenuto specifico della formazione e delle contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle risorse finanziarie comunque acquisite dalle università. università.

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Art.2 - Programmazione Art.2 - Programmazione

2. In relazione alla programmazione di cui al comma 2. In relazione alla programmazione di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, determina il numero dei posti per ciascuna scuola determina il numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7, tenuto conto delle richieste delle previsti dall'art. 7, tenuto conto delle richieste delle facoltà di medicina e della disponibilità di facoltà di medicina e della disponibilità di idonee idonee strutture acquisitestrutture acquisite anche anche attraverso convenzioniattraverso convenzioni. Il . Il predetto decreto è adottato su parere del comitato predetto decreto è adottato su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale. nazionale.

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Art. 2 - Programmazione Art. 2 - Programmazione 3.Nell'ambito dei posti risultanti dalla 3.Nell'ambito dei posti risultanti dalla

programmazione di cui al comma 1, per ogni programmazione di cui al comma 1, per ogni singola specializzazione è stabilita una riserva di singola specializzazione è stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore dei medici posti, non superiore al 5%, a favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo è determinato con il Paesi in via di sviluppo è determinato con il decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La ripartizione tra le singole degli affari esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2.di cui al comma 2.

4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i i candidati devono aver superato le prove di candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

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Art.2 – Progragmmazione Art.2 – Progragmmazione

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma quinto, del decreto del Presidente della comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (3). Il consiglio Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (3). Il consiglio della scuola, d'intesa con l'amministrazione di della scuola, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, può autorizzare appartenenza degli specializzandi, può autorizzare l'espletamento delle attività pratiche previste l'espletamento delle attività pratiche previste dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle attività di servizio, a condizione che le predette attività di servizio, a condizione che le predette attività siano coerenti con il programma del corso di attività siano coerenti con il programma del corso di studiostudio

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Art.3 - Ammissione. Art.3 - Ammissione.

1.1. L'ammissione alle scuole di specializzazione L'ammissione alle scuole di specializzazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 13 avviene secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 marzo 1982, n. 162

2.2. Le modalità per la costituzione delle Le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'art. 4, comma 5, sono disciplinate dal di cui all'art. 4, comma 5, sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneoregolamento didattico di ateneo di cui all'art. di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341

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Art.4 - Diritti e doveri degli specializzandi. Art.4 - Diritti e doveri degli specializzandi.

1.1. La formazione del medico specialista a tempo pieno La formazione del medico specialista a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività medicheimplica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, effettua, ivi comprese le guardieivi comprese le guardie e e l'attività operatorial'attività operatoria per le per le discipline chirurgiche, nonché discipline chirurgiche, nonché la gradualela graduale assunzione dei assunzione dei compiti assistenzialicompiti assistenziali in modo che lo specializzando dedichi in modo che lo specializzando dedichi alla alla formazione pratica e teoricaformazione pratica e teorica tutta la sua attività tutta la sua attività professionale per l'intero anno.professionale per l'intero anno.

2.2. Gli specializzandi sono utilizzati in attività di assistenza per Gli specializzandi sono utilizzati in attività di assistenza per il tirocinio pratico connesso alla specializzazione.il tirocinio pratico connesso alla specializzazione.

3.3. L'ammissione e la frequenza alla scuola, finalizzate alla L'ammissione e la frequenza alla scuola, finalizzate alla formazione di medico specialista dell'iscritto, non formazione di medico specialista dell'iscritto, non determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.determinano la costituzione di alcun rapporto di impiego.

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4.L'impegno richiesto per la formazione specialistica è 4.L'impegno richiesto per la formazione specialistica è almeno almeno pari a quello previsto per il personale medico del pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pienoServizio sanitario nazionale a tempo pieno. Le modalità di . Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, nonché il numero e la tipologia degli specializzandi, nonché il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere interventi pratici che lo specializzando deve avere personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, la prova finale annuale, sono determinate sono determinate nei regolamenti nei regolamenti didatticididattici di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 341.

5. Per 5. Per ogni annoogni anno di corso è prevista di corso è prevista una prova di esameuna prova di esame finale, che può essere ripetuta una sola volta purché entro finale, che può essere ripetuta una sola volta purché entro l'anno. l'anno.

6. Lo specializzando, che al termine di ciascun anno 6. Lo specializzando, che al termine di ciascun anno non sianon sia in regolain regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività con gli esami e con lo svolgimento delle attività pratiche previste, pratiche previste, non è ammessonon è ammesso a proseguire il corsoa proseguire il corso degli studi, fatto salvo il disposto di cui al comma 3 dell'art. degli studi, fatto salvo il disposto di cui al comma 3 dell'art. 55

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7. Il diploma di specializzazione costituisce titolo da 7. Il diploma di specializzazione costituisce titolo da valutare separatamente, con specifico punteggio, fra valutare separatamente, con specifico punteggio, fra quelli valutabili nei concorsi di accesso ai profili quelli valutabili nei concorsi di accesso ai profili professionali medici. professionali medici.

8. 8. Le università sono tenute alla copertura assicurativa Le università sono tenute alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuniper i rischi professionali e gli infortuni connessi connessi all'attività di formazione degli specializzandi. L'importo all'attività di formazione degli specializzandi. L'importo del relativo premio del relativo premio è detrattoè detratto dalla borsa di studio dalla borsa di studio di cui di cui all'art. 6, spettante a ciascun specializzando.all'art. 6, spettante a ciascun specializzando.

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Art.5 - Incompatibilità, congedi e interruzioni.Art.5 - Incompatibilità, congedi e interruzioni.

1.1. Per la durata della formazione a tempo pieno Per la durata della formazione a tempo pieno è inibitoè inibito l'esercizio di attività libero-professionali esterne alle l'esercizio di attività libero-professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con il ogni rapporto anche convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale. Servizio sanitario nazionale.

2.2. Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art. 2, impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 5, è collocato in posizione di congedo straordinario comma 5, è collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 ai sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398

3.3. Il periodo di formazione Il periodo di formazione può essere sospesopuò essere sospeso per servizio per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.causa delle suddette sospensioni.

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4.4. Non costituisce interruzione della formazione ai fini della Non costituisce interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non va recuperato un sua continuità e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di periodo complessivo di assenza giustificataassenza giustificata non superiore non superiore a trenta giornia trenta giorni in un anno accademico. in un anno accademico.

5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi esteri, Paesi esteri, la formazione specialistica può svolgersi, per la formazione specialistica può svolgersi, per periodi complessivamente periodi complessivamente non superiori ad un annonon superiori ad un anno, in , in strutture sanitarie di Paesi della CEEstrutture sanitarie di Paesi della CEE, fermo restando , fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (4)] (2/a). Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (4)] (2/a).

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Art.6 - Borse di studio. Art.6 - Borse di studio.

1.1. Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000. 21.500.000. Tale importo viene annualmenteTale importo viene annualmente, a partire dal 1 , a partire dal 1 gennaio 1992, gennaio 1992, incrementato del tasso programmato incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni trienniod'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del , con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale. dipendente del Servizio sanitario nazionale.

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2. La borsa di studio viene corrisposta, 2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestraliin sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7. La specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7. La corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio del mese successivo a quello del definitivo mancato del mese successivo a quello del definitivo mancato superamento della prova.superamento della prova.

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3.3. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università dei fondi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre dei fondi previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (5), provvede, con proprio decreto, il Ministro del 1990, n. 428 (5), provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca tesoro, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sulla base del decreto scientifica e tecnologica e della sanità, sulla base del decreto di cui all'art. 2, comma 2. di cui all'art. 2, comma 2. 4. La borsa di studio a favore dei medici stranieri provenienti 4. La borsa di studio a favore dei medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, rientranti nella riserva di posti dai Paesi in via di sviluppo, rientranti nella riserva di posti prevista dall'art. 2, comma 3, è corrisposta dal Ministro degli prevista dall'art. 2, comma 3, è corrisposta dal Ministro degli affari esteri a valere sulle risorse della legge 26 febbraio affari esteri a valere sulle risorse della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (6), e con le modalità contenute nella stessa. 5. Si 1987, n. 49 (6), e con le modalità contenute nella stessa. 5. Si applica l'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 applica l'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476

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Art.7 - Requisiti di idoneità delle strutture. Art.7 - Requisiti di idoneità delle strutture.

1. I requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la 1. I requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la formazione specialistica sono determinati con decreto del formazione specialistica sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologicaMinistro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, , di concerto con di concerto con il Ministro della sanitàil Ministro della sanità, su parere , su parere del comitato del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale e consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore della sanitàdel Consiglio superiore della sanità, , tenuto contotenuto conto: a) della : a) della disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentalidisponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali per per l'esercizio delle attività inerenti alla formazione specialistica; b) l'esercizio delle attività inerenti alla formazione specialistica; b) del numero dei posti letto e dell'organico di personaledel numero dei posti letto e dell'organico di personale a fini a fini assistenziali assistenziali in relazione al numero degli specializzandiin relazione al numero degli specializzandi; c) ; c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione; d) struttura dove si svolge la formazione; d) della tipologia delle della tipologia delle patologie trattate e delle prestazioni eseguitepatologie trattate e delle prestazioni eseguite annualmente; e) annualmente; e) delle caratteristiche di professionalità del personale presente delle caratteristiche di professionalità del personale presente nella struttura.nella struttura.

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2. 2. Le modalità perLe modalità per la verifica della idoneità e la verifica della idoneità e della della mancanza dei requisiti delle strutturemancanza dei requisiti delle strutture sono determinate sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto delle diverse tipologie delle singole sanità, tenuto conto delle diverse tipologie delle singole scuolescuole

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Art.8 - Norme finali.Art.8 - Norme finali.

1.1. I decreti di riordinamento delle scuole di specializzazioneI decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'art. di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano le modalità per la disciplinano le modalità per la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazionesoppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui il cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui all'art. 1, garantendo comunque il completamento degli studi agli all'art. 1, garantendo comunque il completamento degli studi agli specializzandi che risultino iscritti alla data di entrata in vigore degli specializzandi che risultino iscritti alla data di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze del Servizio stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'università e della sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della sanità, possono essere confermate le scuole di specializzazione non sanità, possono essere confermate le scuole di specializzazione non conformi a quelle di cui all'art. 1, comma 1, esclusivamente per le conformi a quelle di cui all'art. 1, comma 1, esclusivamente per le tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto. tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno

accademico 1991-92accademico 1991-92

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Riassetto delle Scuole di Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.specializzazione di area sanitaria.

((GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl. GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl. Ordinario n.176Ordinario n.176))

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Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.sanitaria. ( (GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl. GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl.

Ordinario n.176Ordinario n.176))

Art.1 Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area

sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all’ allegato.

I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all’ art.11 della Legge n.341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria in conformità alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

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Art. 2Art. 21. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti 1. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: tre aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi CliniciArea Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici. . L’Area dei L’Area dei Servizi Clinici è suddivisa in due sotto-aree: Servizi Clinici è suddivisa in due sotto-aree: sotto-area dei Servizi Clinici sotto-area dei Servizi Clinici Diagnostici e TerapeuticiDiagnostici e Terapeutici, , sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità PubblicaSanità Pubblica . Nell’ambito delle . Nell’ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in singole aree le Scuole sono aggregate in Classi omogeneeClassi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali. strutturali, didattiche, assistenziali.

2. Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di 2. Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici clinici lo specialista in formazione deve l’acquisire lo specialista in formazione deve l’acquisire 300 CFU complessivi300 CFU complessivi, , articolati in 5 anni di corso (o articolati in 5 anni di corso (o 360 CFU360 CFU per i percorsi formativi delle Scuole per i percorsi formativi delle Scuole articolate in 6 anni di corsoarticolate in 6 anni di corso). Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il ). Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il profilo specialistico e sono identificati profilo specialistico e sono identificati gli obiettivi formativigli obiettivi formativi ed i relativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.culturali ed abilità professionali.

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3. I percorsi didattici sono articolati in Attività formative3. I percorsi didattici sono articolati in Attività formative di cui al comma di cui al comma 4 , preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a 4 , preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le Attività sono a loro volta suddivise in Ambiti conseguire il titolo. Le Attività sono a loro volta suddivise in Ambiti omogenei di sapere, identificati da Settori scientifico disciplinari .omogenei di sapere, identificati da Settori scientifico disciplinari .

4. Le Attività formative4. Le Attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti: ed i relativi CFU sono così ripartiti: a) a) Attività di baseAttività di base a cui sono assegnati a cui sono assegnati 5 CFU5 CFU;;b) b) Attività caratterizzantiAttività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno a cui sono assegnati almeno 270 CFU270 CFU per le per le

Scuole articolate in 5 anni di corso e Scuole articolate in 5 anni di corso e 330 CFU330 CFU per le Scuole per le Scuole articolate in 6 anni di corso;articolate in 6 anni di corso;

b.1) b.1) Attività caratterizzanti elettiveAttività caratterizzanti elettive a scelta dello studentea scelta dello studente a cui può a cui può essere assegnata una parte dei CFU dell’Ambito specifico della essere assegnata una parte dei CFU dell’Ambito specifico della Scuola;Scuola;

c) c) Attività Affini, Integrative e InterdisciplinariAttività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati a cui sono assegnati 5 5 CFU;CFU;

d) d) Attività finalizzate alla prova finaleAttività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati a cui sono assegnati 15 CFU15 CFU;;e) e) Altre AttivitàAltre Attività a cui sono assegnati a cui sono assegnati 5 CFU5 CFU..

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5. Almeno 5. Almeno il 70%il 70% del complesso delle Attività formative di cui al del complesso delle Attività formative di cui al comma 4 comma 4 e’ riservato allo svolgimento di Attività formative e’ riservato allo svolgimento di Attività formative professionalizzanti ( pratiche e di tirocinioprofessionalizzanti ( pratiche e di tirocinio ), pari a 210 CFU per le ), pari a 210 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 252 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 252 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.

6. 6. Le Attività di baseLe Attività di base comprendono uno o più Ambiti, ed i relativi comprendono uno o più Ambiti, ed i relativi Settori scientifico disciplinari, Settori scientifico disciplinari, finalizzati all’ acquisizione di finalizzati all’ acquisizione di conoscenze generaliconoscenze generali comuni per la preparazione dello comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di Scuole comprese nella specializzando nelle varie tipologie di Scuole comprese nella Classe.Classe.

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7. 7. Le Attività caratterizzantiLe Attività caratterizzanti sono articolate in almeno: sono articolate in almeno:- un Ambito denominato - un Ambito denominato Tronco comuneTronco comune identificato dai Settori scientifico identificato dai Settori scientifico disciplinari utili all’apprendimento di saperi comunidisciplinari utili all’apprendimento di saperi comuni, coordinato da un , coordinato da un Docente che nell’Area Medica e nell’Area ChirurgicaDocente che nell’Area Medica e nell’Area Chirurgica va identificato, va identificato, rispettivamente, nel docente di Medicina Interna e nel docente di Chirurgia rispettivamente, nel docente di Medicina Interna e nel docente di Chirurgia Generale, mentre Generale, mentre nell’Area dei Servizi Clinici corrisponde al titolare della nell’Area dei Servizi Clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classedisciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati il . Al tronco comune sono dedicati il 30%30% dei crediti delle Attività caratterizzanti da distribuire nell’ intero dei crediti delle Attività caratterizzanti da distribuire nell’ intero percorso formativopercorso formativo (rispettivamente (rispettivamente 81 CFU81 CFU per le tipologie di Scuole per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e articolate in 5 anni di corso e 99 CFU99 CFU per le tipologie di Scuole articolate in per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso). Almeno 6 anni di corso). Almeno 60 CFU60 CFU del tronco comune sono dedicati ad del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti ( attività professionalizzanti ( pratiche e di tirociniopratiche e di tirocinio ). Nell’Area medica e ). Nell’Area medica e nell’Area chirurgica, almeno nell’Area chirurgica, almeno 30 30 dei suddetti dei suddetti CFU devono essere dedicati ad CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti clinicheattività professionalizzanti cliniche, rispettivamente, di medicina interna e di , rispettivamente, di medicina interna e di chirurgia generale. chirurgia generale. I rimanenti 30 CFUI rimanenti 30 CFU devono essere dedicati ad attività devono essere dedicati ad attività professionalizzanti svolte nelle specialità affini alle singole tipologie di professionalizzanti svolte nelle specialità affini alle singole tipologie di scuola comprese nella Classe/Area e nelle attività cliniche di emergenza e scuola comprese nella Classe/Area e nelle attività cliniche di emergenza e pronto soccorso. pronto soccorso.

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Nell’Area dei Servizi le attività professionalizzanti di Tronco comune sono Nell’Area dei Servizi le attività professionalizzanti di Tronco comune sono differenziate per Classe; differenziate per Classe; - un Ambito denominato Discipline specifiche della tipologia identificato da - un Ambito denominato Discipline specifiche della tipologia identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione. Alle discipline specifiche della propria del corso di specializzazione. Alle discipline specifiche della tipologia è assegnato il tipologia è assegnato il 70%70% dei CFU delle Attività caratterizzanti dei CFU delle Attività caratterizzanti (rispettivamente (rispettivamente 189 CFU189 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso e per le Scuole articolate in 5 anni di corso e 231 231 CFUCFU per le Scuole articolate in 6 anni di corso); per le Scuole articolate in 6 anni di corso);- le Attività caratterizzanti - le Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studenteelettive a scelta dello studente comprendenti un comprendenti un insieme di Attività identificate da Settori scientifico disciplinari, utili a insieme di Attività identificate da Settori scientifico disciplinari, utili a costituire specifici percorsi formativi di approfondimento. A tali Attività è costituire specifici percorsi formativi di approfondimento. A tali Attività è assegnata una frazione di crediti compresi nell’ambito delle Discipline assegnata una frazione di crediti compresi nell’ambito delle Discipline specifiche della tipologia della Scuola (di cui al punto precedente). specifiche della tipologia della Scuola (di cui al punto precedente). Possono essere dedicate alle Attività caratterizzanti elettive Possono essere dedicate alle Attività caratterizzanti elettive fino a fino a 45 CFU45 CFU per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e per le tipologie di Scuole articolate in 5 anni di corso e 50 CFU50 CFU per le per le tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.tipologie di Scuole articolate in 6 anni di corso.

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88. . Le Attività Affini, Integrative e InterdisciplinariLe Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari comprendono uno o più comprendono uno o più Ambiti, identificati da Settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni Ambiti, identificati da Settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.multidisciplinari.

9. Le Attività finalizzate alla 9. Le Attività finalizzate alla prova finaleprova finale comprendono crediti destinati comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione.specializzazione.

10.10.Le Altre AttivitàLe Altre Attività comprendono crediti finalizzati comprendono crediti finalizzati all’acquisizione di all’acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionaliabilità linguistiche, informatiche e relazionali .Tra tali attivita’ sono .Tra tali attivita’ sono comprese , in particolare, quelle per l’ apprendimento della lingua comprese , in particolare, quelle per l’ apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l’aggiornamento e l’educazione medica condizione indispensabile per l’aggiornamento e l’educazione medica continua. continua.

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Art. 3Art. 31.1. Le Scuole di specializzazione hanno sede presso l’ Università.Le Scuole di specializzazione hanno sede presso l’ Università.

2. Le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei 2. Le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici Servizi Clinici afferiscono alle Facoltà di Medicina e Chirurgiaafferiscono alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e e possono essere attivate anche con il concorso di altre Facoltà, fatta possono essere attivate anche con il concorso di altre Facoltà, fatta salva la classe delle Specializzazioni in Farmaceutica che afferisce salva la classe delle Specializzazioni in Farmaceutica che afferisce alle Facolta’ di Farmacia . alle Facolta’ di Farmacia .

3. Ai sensi dell’ art.34 e seguenti del 3. Ai sensi dell’ art.34 e seguenti del D.Lgs.368/1999D.Lgs.368/1999 la Scuola opera la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenzialisocio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, professionalizzanti, secondo gli standards individuati secondo gli standards individuati dall'dall'Osservatorio NazionaleOsservatorio Nazionale della formazione medica specialistica della formazione medica specialistica di cui all’ art.43 dello stesso decreto legislativo.di cui all’ art.43 dello stesso decreto legislativo.

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4. Per i fini di cui al citato art.43 del 4. Per i fini di cui al citato art.43 del D.Lgs 368/1999D.Lgs 368/1999 , tenuto conto dei , tenuto conto dei criteri di accreditamento, criteri di accreditamento, le Facoltà di Medicina e Chirurgia possono le Facoltà di Medicina e Chirurgia possono istituire e istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia . Per ciascuna scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili non puo’ essere inferiore a 3 per anno di corso .

5. 5. Le Scuole di Specializzazione di cui al comma 2 possono essere Le Scuole di Specializzazione di cui al comma 2 possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà di Medicina e istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà di Medicina e Chirurgia di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa Chirurgia di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzioneapposita convenzione. L’ atto convenzionale individua la sede . L’ atto convenzionale individua la sede amministrativa della scuola, le risorse finanziarie , strutturali e di amministrativa della scuola, le risorse finanziarie , strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all’ art. 3, comma 10, del DM 270/2004.per i fini di cui all’ art. 3, comma 10, del DM 270/2004.

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Art. 5Art. 51.1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il

diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dalle Universita’ ai sensi dell’ art.11, comma 8, del DM rilasciato dalle Universita’ ai sensi dell’ art.11, comma 8, del DM 270/2004 , che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo 270/2004 , che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le Attività elettive che hanno specializzando e che indica le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.caratterizzato lo specifico percorso individuale.

2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di 2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere , di cui al successivo periodiche derivanti dalle prove in itinere , di cui al successivo comma 4 , nonché dei giudizi dei docenti-tutori. comma 4 , nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

3. Per il conseguimento del Diploma di specializzazione , cosi’ come 3. Per il conseguimento del Diploma di specializzazione , cosi’ come indicato all’ art.2 , comma 2 , del presente decreto , lo specialista in indicato all’ art.2 , comma 2 , del presente decreto , lo specialista in formazione deve aver acquisito 300 o 360 crediti , secondo la durata formazione deve aver acquisito 300 o 360 crediti , secondo la durata del corso di specializzazione.del corso di specializzazione.

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4. Ai sensi dell’ art. 38, comma 2 del 4. Ai sensi dell’ art. 38, comma 2 del D.Lgs 368/99D.Lgs 368/99, ai fini delle periodiche , ai fini delle periodiche verifiche di profitto la Scuola può predisporre prove in itinere in rapporto verifiche di profitto la Scuola può predisporre prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole Scuole.con gli obiettivi formativi propri delle singole Scuole.

5. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con 5. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato , come previsto dall’ art.38, comma 2 del documentato , come previsto dall’ art.38, comma 2 del D.Lgs 368/99D.Lgs 368/99, dal , dal libretto-diario delle attività formativelibretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate, e nel quale vengono annotate, e certificate mediante firma, le attività svolte dallo specializzando con un certificate mediante firma, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività. alle singole attività.

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Art. 7Art. 71.1. Gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di cui all’ Gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di cui all’

allegato , attivate presso le università sono adeguati alle disposizioni allegato , attivate presso le università sono adeguati alle disposizioni del presente decreto del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , utilizzando le relative procedure sulla Gazzetta Ufficiale , utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal MIUR nella Banca dati dell’ offerta informatizzate predisposte dal MIUR nella Banca dati dell’ offerta formativa .formativa .

2. 2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell'adeguamento previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell'adeguamento del del Regolamento Didattico di AteneoRegolamento Didattico di Ateneo . .

3. Con riferimento all’ art.4, comma 3, del presente decreto , per esigenze 3. Con riferimento all’ art.4, comma 3, del presente decreto , per esigenze particolari ed in via transitoria per non piu’ di un triennio, la Direzione particolari ed in via transitoria per non piu’ di un triennio, la Direzione della Scuola puo’ essere affidata ad un Professore di ruolo o fuori della Scuola puo’ essere affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato come affine a ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato come affine a quello della tipologia della Scuola , secondo quanto previsto quello della tipologia della Scuola , secondo quanto previsto dall’allegato “D” del D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 249 dall’allegato “D” del D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – supplemento 175.del 24 ottobre 2000 – supplemento 175.

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Indice Scuole per Area, Classe e TipologiaIndice Scuole per Area, Classe e Tipologia

AREA MEDICA 23AREA MEDICA 23Classe Medicina clinica generaleClasse Medicina clinica generaleClasse Medicina specialisticaClasse Medicina specialisticaClasse Neuroscienze e scienze cliniche del Classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamentocomportamentoClasse Medicina clinica dell’età evolutivaClasse Medicina clinica dell’età evolutivaAREA CHIRURGICA 14AREA CHIRURGICA 14Classe delle Chirurgie generaliClasse delle Chirurgie generaliClasse delle Chirurgie specialisticheClasse delle Chirurgie specialisticheClasse delle Chirurgie del distretto testa e colloClasse delle Chirurgie del distretto testa e colloClasse delle Chirurgie cardio-toraco-vascolariClasse delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari

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AREA SERVIZI CLINICI 16+7AREA SERVIZI CLINICI 16+7

Sotto-area dei Servizi Clinici Diagnostici e TerapeuticiSotto-area dei Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici Classe della Medicina diagnostica e di laboratorioClasse della Medicina diagnostica e di laboratorioClasse della diagnostica per immagini e radioterapiaClasse della diagnostica per immagini e radioterapiaClasse dei servizi clinici specialisticiClasse dei servizi clinici specialisticiClasse dei servizi clinici biomediciClasse dei servizi clinici biomediciClasse delle specializzazioni in odontoiatriaClasse delle specializzazioni in odontoiatria

Sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità PubblicaPubblicaClasse della sanità pubblicaClasse della sanità pubblicaClasse dell’area farmaceuticaClasse dell’area farmaceuticaClasse della fisica sanitaria Classe della fisica sanitaria

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AREA MEDICAAREA MEDICAClasse Medicina clinica generaleClasse Medicina clinica generale

Medicina interna Medicina interna Geriatria Geriatria

Medicina dello sport Medicina dello sport Medicina termaleMedicina termale Oncologia medicaOncologia medica Medicina di comunità Medicina di comunità

Classe Medicina specialisticaClasse Medicina specialistica Allergologia ed Immunologia clinicaAllergologia ed Immunologia clinica

Dermatologia e VenereologiaDermatologia e VenereologiaEmatologiaEmatologia

Endocrinologia e malattie del ricambioEndocrinologia e malattie del ricambioGastroenterologia Gastroenterologia

Malattie dell’apparato cardiovascolareMalattie dell’apparato cardiovascolare Malattie dell’apparato respiratorioMalattie dell’apparato respiratorio

Malattie infettiveMalattie infettiveMedicina tropicaleMedicina tropicale

NefrologiaNefrologia ReumatologiaReumatologia

Classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamentoClasse Neuroscienze e scienze cliniche del comportamentoNeurofisiopatologiaNeurofisiopatologia

NeurologiaNeurologia Neuropsichiatria infantileNeuropsichiatria infantile

PsichiatriaPsichiatria Psicologia clinica Psicologia clinica

Classe Medicina clinica dell’età evolutivaClasse Medicina clinica dell’età evolutiva PediatriaPediatria

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Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot. CFU

Di base DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTI

SSD 5 5

Caratterizzanti TRONCO COMUNE

DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA*

SSD

SSD della tipologia

81

(99)ª

189**

(231)ª

270

(330)ª

5

Affini, integrative e interdisciplinari DISCIPLINE INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI

SSD 5 5

Per la prova finale 15

Altre Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali.

SSD 5

TOTALE 300

(360)ª

ª CFU per le Scuole con percorso di 6 anni. * Ambito specifico per la tipologia della Scuola.

** CFU specifici per la tipologia della Scuola utilizzabili anche per le Attività caratterizzanti elettive.

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Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU Tot.

CFU

Attività caratterizzanti elettive a

scelta dello studente DISCIPLINE CARATTERIZZANTI ELETTIVE PER LE TIPOLOGIE DELLA CLASSE

Tutti i SSD ritenuti utili per l’attività elettiva

45*

(50*)ª

ª CFU per le scuole con percorso di 6 anni.

* I CFU derivano da quelli

dell’Ambito specifico della tipologia.

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI ELETTIVE

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Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari

CFU CFU

Tot Attività professionalizzanti DISCIPLINE

PROFESSINALIZZANTI

210**

( 252)ª

ª CFU per le scuole con percorso di 6 anni.

** Il 70% dei CFU di tutte le Attività.

ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI