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La verificazione periodica dei sistemi per la misurazione di liquidi diversi dall’acqua alla luce del decreto 18 gennaio 2011, n. 32
Prato, 6 marzo 2014
Prato, 6 marzo 2014
Maria Cristina Sestini
Aspetti procedurali ed operativi nei controlli successivi sui MI-005
La verificazione periodica dei sistemi di misura ed il D.M. 18 gennaio 2011, n. 32
La verificazione periodica dei sistemi per la misurazione di liquidi diversi dall’acqua alla luce del decreto 18 gennaio 2011, n. 32
Prato, 6 marzo 2014
Certezza del diritto
La verificazione periodica dei sistemi per la misurazione di liquidi diversi dall’acqua alla luce del decreto 18 gennaio 2011, n. 32
Prato, 6 marzo 2014
Number ONE: l’interesse alla giusta misura
La metrologia legale ha per oggetto la regolazione dei
seguenti gruppi di problematiche complesse, tra loro
interconnesse:
FABBRICANTI
SCIENZA/ TECNOLOGIA
STATO ITALIANO
ESIGENZE DI USO/COSTI
Unità di misuraStrumenti di misura
Procedure di misura e controlli
UNIONE EUROPEA
UTENTI METRICI
CONSUMATORI
La verificazione periodica dei sistemi per la misurazione di liquidi diversi dall’acqua alla luce del decreto 18 gennaio 2011, n. 32
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Anno 1890: l’adozione del Testo Unico e le fondamenta della Metrologia Legale in Italia
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Articolo 12
I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.
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I principi del Testo Unico: gli elementi fondanti del vecchio sistema
Articolo 13
Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.
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Gli elementi fondanti del vecchio sistema
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GLI STRUMENTI
I BOLLI
L’ISPETTORE
LE VERIFICHEIL FABBRICANTE
METRICO
REGNO D’ITALIA
La verificazione periodica dei sistemi per la misurazione di liquidi diversi dall’acqua alla luce del decreto 18 gennaio 2011, n. 32
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Provvedimenti che segnano la storia di una nuova metrologia
•Direttiva (MID) 2004/22/CE e D. Lgs 22/2007 (recepimento)•D.M. 29 agosto 2007, Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura •NEW LEGAL FRAMEWORK: Reg. (CE) N. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, Decisione N. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, Reg. (CE) N. 764/2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro •DECRETO 18 gennaio 2011, n. 32, regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi•Le Direttive del Ministro di indirizzo, coordinamento, armonizzazione e semplificazione, successive al D.M. 32/2011
Accreditamento, riferibilità e controlli pubblici
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Il recesso del “pubblico”
Gli Stati, dopo un lungo periodo di interventismo e forte presenza pubblica in moltissimi campi di attività, hanno avviato un nuovo corso promuovendo:
• il recesso da numerosi campi non più altamente strategici
• un forte ruolo di raccordo con le istituzioni europee nonché di indirizzo sul territorio nazionale
• il mantenimento dei compiti di regolazione e vigilanza
• lo smorzamento di interventi diretti (dismissioni di servizi pubblici direttamente erogati e delega al mercato delle imprese)
• l’autonomia dei mercati
• la sussidiarietà verticale ed orizzontale
• la privatizzazione di molte attività, ivi compresi alcuni EPE e S.p.A.
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Vigilanza MID: D. Lgs 22/2007 e Reg. (CE) 765/2008 e D.M. 29/8/2007, Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura
.
VIGILANZA MID
SUL MERCATO
SUGLI ORGANISMI
MINISTEROCAMERE DI
COMMERCIO MINISTERO
SUL MERCATO
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
CONTROLLI CASUALI
RITIRO NOTIFICA
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Le direttive del Ministro che integrano il decreto 32/2011
.• Direttiva 4 agosto 2011 di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all’allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
•Direttiva 14 ottobre 2011 Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale.
•Direttiva 14 marzo 2013 Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria
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La Galassia Europea
GLI STRUMENTI
L’ISPETTORE CAMERALE
LA VERIFICA PERIODICA
IL FABBRICANTE
LA SORVEGLIANZA
I SIGILLI
L’UNIONE EUROPEA
GLI ORGANISMI NOTIFICATI
LE PROCEDURE DI CONFORMITA’
MARCATURA CE
GLI STATI NAZIONALI
I CONTROLLI CASUALI
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Regolamento 32/2011: i controlli metrologici successivi sugli strumenti MI-005
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VERIFICA PERIODICA CONTROLLI CASUALI
SUGLI STRUMENTI
CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI ALLA MESSA IN SERVIZIO
LABORATORI AUTORIZZATI
CAMERE DI COMMERCIOUNIONCAMERE
ELENCO DEI LABORATORI
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I controlli metrologici successivi: D.M. 32/2011
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VERIFICA PERIODICA CONTROLLI CASUALI
CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI ALLA MESSA IN SERVIZIO
ERRORI
CONTRASSEGNI
LIBRETTO METROLOGICO
PROCEDURE/PROVE
ERRORI
LABORATORI CAMERE DI COMMERCIO
UNA O PIU’ PROVE
CAMPIONI CERTIFICATI E SPC
CAMPIONI CERTIFICATI E SPC
CONTRASSEGNI
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CONTROLLI METROLOGICI SUI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
UTENTE METRICO LABORATORIO FABBRICANTE/ RIPARATORE
CCIAA
MESSA IN SERVIZIO E INIZIO UTILIZZO
Art. 14 del DM32: comunicano a CCIAA l’inizio di utilizzo, conservano la documentazionegarantiscono il funzionamento e mantengono integrità etichette
//
Cura l’elenco degli utenti
VERIFICAZIONE PERIODICA
DM32: sono sottoposti a VP entro 60 gg dalla messa in servizio e quindi periodicamente.
DM32: appone il contrassegno, ripristina i sigilli legali rimossi. Non rimuove sigilli. Compila la check list del 4/8/2011. Rilascia e compila il libretto. Entro 7 gg fa comunicazione telematica alla CCIAA.
Il fabbricante CE che ha sistema di qualità approvato D o H1 può eseguire la VP
//
RIPARAZIONE DM32: l’utente chiede la VP entro 5 gg dalla riparazione. Dopo la richiesta può usare lo strumento.Adegua lo strumento alle norme. Cura l’integrità dei sigilli provvisori
Svolge la riparazione in modo indipendente dalla VP.Annota le riparazioni sul libretto.
DM32 Applica i sigilli provvisoriAnnota le riparazioni sul libretto?
//
CONTROLLI CASUALI
DM32: esibisce il libretto e la documentazione
Mette a disposizione mezzi e risorse per il 5% delle verifiche effettuate (ove non comunichi 5 gg prima che farà la verifica)
//
Senza preavviso, senza periodicità. Effettua una o più prove. Gli errori sono maggiorati del 50%. Compila la check list del 4/8/2011 ed il libretto. Ordina l’aggiustamento e nuova VP entro 30 giorni
GESTIONE MISURE
//
Requisiti errore = 1/3 emt “ Incertezza = 1/9 emtSistema pianificato di controllo
Sottopone alla verificazione periodica le misure speciali di cui al DPR 1215/58
Requisiti errore = 1/3 emt “ Incertezza =1/9 emtSistema pianificato di controllo
ASS. DEI DISTRIBUTORI MID CON APP. NAZIONALI (sistemi self service)DIR. 14/10/2011
Vale quanto prescritto all’art. 14 del DM32
Dir2013: il self service è esonerato dalla V prima e dalla periodica (anche quelli già in servizio)Sui distributori si eseguono le prove della check list 4/8/2011 (punti 7.2)
DIR2011 Il fabbricante titolare dell’approvazione rilascia dichiarazione dei protocolli. Il fabbricante che cura l’associazione compila la check list della Direttiva ottobre 2011 ed accerta il corretto funzionamento dell’associazione.Sono apposte targhe non rimovibili sugli strumenti associati. Copia della lista è inviata a CCIAA, e copia all’utente metrico. Compila il libretto.
Prove di cui al punto 2.7 della check list della Direttiva 2011
DISTRIBUTORI MID ASSOCIATI A SSD MID
Vale quanto prescritto all’art. 14 del DM32
Prove di cui al punto 2.7 della check list del 4/8/2011. Dir2013: I SSD sono esonerati dalla v periodica.
DIR2013 Si appongono le iscrizioni previste negli attestati CE del tipo o del progetto e nei certificati di valutazione.
Prove di cui al punto 2.7 della check list 4/8/2011
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Requisiti dei laboratori MID
• I laboratori presentano la SCIA all’Unioncamere• possiedono i requisiti previsti dalla normativa tecnica
internazionale e comunitaria in materia di laboratori di prova
• Operano in conformità della UNI CEI EN ISO/IEC 17025
• utilizzano campioni certificati e riferibili • sostengono i costi di autorizzazione e della vigilanza • eseguono sia verificazione periodica sia la
riparazione
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……l’Ente unico in Italia
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Laboratori accreditatiL'accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro di un
Laboratorio (di prova e di taratura), verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie.
L'accreditamento è pertanto garanzia di:• Imparzialità: rappresentanza di tutte le Parti interessate
all'interno dell'Organismo/Laboratorio.• Indipendenza: gli auditor e i comitati preposti al rilascio della
certificazione/rapporto garantiscono l'assenza di conflitti di interesse con l'organizzazione da certificare.
• Correttezza: le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso società collegate.
• Competenza: l'accreditamento attesta in primo luogo che il personale addetto all'attività di verifica sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.
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… come agisce il sistema qualità?
• determinare in tutti i settori economici e sociali la necessaria fiducia degli operatori (imprese, istituzioni, consumatori) verso i prodotti e i servizi "a norma", nonché nell'attività di certificazione o ispezione svolta "sotto accreditamento".
• con particolare riferimento alla Pubblica Amministrazione, promuovere e sollecitare l'applicazione dei principi di sussidiarietà tra la legislazione e la normazione tecnica volontaria, così come tra la notifica e l'accreditamento volontario, anche alla luce dell'evoluzione della regolamentazione comunitaria.
• avviare la collaborazione per iniziative congiunte di informazione e formazione nei confronti degli esponenti delle associazioni di consumatori
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EN ISO/IEC 17025
Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
1. Requisiti gestionali (documentazione, offerte, forniture, miglioramento)
2. Requisiti tecnici (personale, procedure, apparecchiature, riferibilità, campionamento, presentazione dei risultati )
Evidenze e registrazioni
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Norma sui laboratori di prova e taratura NORMA EUROPEA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
• La norma specifica i requisiti generali per la competenza dei laboratori ad effettuare prove e/o tarature, incluso il campionamento.
• Essa copre le prove e tarature eseguite utilizzando metodi normalizzati, metodi non-normalizzati e metodi sviluppati dai laboratori.
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Il SNT: la Legge 11 agosto 1991, n. 273
Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
• a) l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;
• b) l'istituto elettrotecnico nazionale "G. Ferraris" per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;
• c) il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.
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D.Lgs. 21-1-2004 n. 38
I.N.RI.M. Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (vi confluiscono Colonnetti e Ferraris)
I N M R I - E N E A Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
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Cosa si intende per “riferimento” (reference)(UNI CEI 70099:2008)
“Riferimento” è il termine di confronto utilizzato nella taratura e può consistere, a seconda dei casi:
– Nella definizione di una unità di misura mediante la realizzazione pratica oppure,
– In un campione di misura
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La riferibilità metrologica (Metrological traceability)
Indica la proprietà di un risultato di misura per cui può essere posto in relazione a un riferimento attraverso una documentata catena ininterrotta di tarature, ciascuna delle quali contribuisce all’incertezza di misura
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Riferibilità metrologica
• La catena di riferibilità metrologica è una successione di campioni di misura e di tarature usata per porre in relazione un risultato di misura ad un riferimento
• La catena è descrivibile mediante una gerarchia di taratura
• La catena è impiegata per stabilire la riferibilità metrologica di un risultato di misura a un riferimento
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Temperatura(Centro LAT ACCREDIA)
Densitàdell’aria
Scala delle masse (Centro LAT ACCREDIA)
Massa dell’acqua
Materiale di riferimento
(acqua)
Densitàdell’acqua
Volumeeffettivo delcampione
Volume atemperatura di
riferimento
Umidità(Centro LAT ACCREDIA)
Pressione (Centro LAT ACCREDIA)
I.N.RI.M.TORINO
Esempio di un diagramma di riferibilità della stazione di taratura di un Laboratorio con metodo gravimetrico
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Temperatura(Centro LAT ACCREDIA)
Volume(Centro LAT ACCREDIA)
Materiale di riferimento
(acqua)
Densitàdell’acqua
Volumeeffettivo delcampione
Volume atemperatura di
riferimento
I.N.RI.M.TORINO
Esempio di un diagramma di riferibilità della stazione di taratura di un Laboratorio con metodo volumetrico
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Un discorso riferibile
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Lei afferma il suo punto di vista e non ascolta …….
A
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Lui ha le sue ragioni …….
A
B
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Ma arriva il campione certificato!
AB
CAMPIONE CERTIFICATO
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Il sistema di riferibilità è un sistema ordinato
AB
CAMPIONE CERTIFICATO
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Che consente di stabilire un valore di riferimento
AB
CAMPIONE CERTIFICATO
(con valore nominale = valore vero=20.000,00 ± 2 mL)
20.000,00 mL
19.980,00 mL19.970 mL 19.990, 00 mL19.960,00 mL19.950,00 mL
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Con la possibilità di calcolare la differenza (l’errore!)
• E(A)== A – M = (19.980 – 20.000) mL = - 20 mL
• E(B)== B – M = (19.965 – 20.000) mL = - 35 mL
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Allora, chi ha ragione?(Come dire, al 95%, qual è il valore vero del campione, quello
individuato dalla misurazione A o dalla B?)
AB
CAMPIONE CERTIFICATO
(con valore nominale = valore vero=20.000,00 ± 2 mL)
20.000,00 mL
19.980,00 mL19.970 mL 19.990,00 mL19.960,00 mL19950,00 mL
U(B)=19,965 ± 5 mL
U(A)= 19,98 ± 10 mL
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Accuratezza o ripetibilità?
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E’ sufficiente regolamentare e informare?
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La vigilanza sui laboratori MI-005
..
CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME
CAMERE DI COMMERCIO
CONTROLLI CASUALI SUGLI
STRUMENTI
VIGILANZA
UNIONCAMERE + CAMERE DI COMMERCIO
REQUISITI DEI
LABORATORI
CONTROLLI SUGLI
STRUMENTI VERIFICATI
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Libertà o caos?
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Prato, 6 marzo 2014
Tre spunti operativi da condividere
1. Dare atto del carattere normativo della metrologia legale
2. Riconoscere, capire e razionalizzare i cambiamenti e le tendenze in atto
3. Assicurare una corretta informazione tecnico-scientifica, un autorevole indirizzo amministrativo, ed un’efficace interpretazione autentica delle norme.
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Nuove prospettive per la metrologia legale
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Grazie per l’ascolto