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La valutazione a.s.2013/14 Formazione docenti neo-assunti Maria TORELLI Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

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La

valutazione a.s.2013/14

Formazione docenti

neo-assunti

Maria TORELLI

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte

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La normativa

DPR

122/2009

D.Lgs 59/04 frequenza di

almeno tre quarti

dell'orario

annuale

personalizzato

DL 137/2008

(L.169/2008) Valutazione

espressa in voti

numerici, anche

per la condotta

DL 147/07

(L.176/07) Introduzione test

INVALSI nell’Esame di

Stato del I ciclo

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Perché si valuta? La valutazione ha per oggetto il processo di

apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.

La scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

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Chi valuta? La valutazione è espressione dell'autonomia professionale

propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria dal consiglio di classe.

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

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Come si valuta? Ogni alunno ha diritto ad una valutazione valida,

attendibile, trasparente e tempestiva.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa.

Devono essere assicurate omogeneità, equità e trasparenza della valutazione.

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico.

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VALUTAZIONE

Dimensione

individuale e collegiale

Per il miglioramento

dei livelli di conoscenza Informazione

tempestiva

Basata su criteri per garantire omogeneità,

equità e trasparenza

Coerenza

con gli obiettivi del

POF

Per certificare

livelli di competenza e di apprendimento

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Scuola primaria

Organo competente: il docente ovvero collegialmente i docenti contitolari della classe

Non ammissione alla classe successiva: la decisione deve essere assunta all'unanimità, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Nel caso di ammissione alla classe successiva in presenza di

carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi

d’apprendimento, la scuola inserisce una specifica nota nel

documento individuale di valutazione

I docenti di sostegno, contitolari della classe,

partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

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Scuola primaria Apprendimenti:

valutazione espressa in voti e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno

I docenti possono comunque autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati anche da giudizi sintetici o analitici.

Condotta:

giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti

Religione:

senza attribuzione di voto numerico

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Scuola secondaria I grado

Organo competente: consiglio di classe presieduto dal

Dirigente Scolastico

Non ammissione alla classe successiva: la decisione

deve essere assunta a maggioranza dal consiglio di

classe. Nel caso di ammissione alla classe successiva in

presenza di carenze relativamente al raggiungimento

degli obiettivi d’apprendimento, la scuola inserisce una

specifica nota nel documento individuale di

valutazione.

Condizioni per l’ammissione alla classe successiva: voto

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel

comportamento, frequenza di almeno tre quarti

dell'orario annuale personalizzato

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Scuola secondaria I grado

Apprendimenti:

valutazione espressa in voti numerici

la valutazione con voto numerico espresso in decimi

riguarda anche l'insegnamento dello strumento

musicale

Condotta:

voto numerico espresso collegialmente in decimi,

illustrato con specifica nota

Religione:

senza attribuzione di voto numerico

I docenti di sostegno, contitolari della classe,

partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

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Esame conclusivo I ciclo Ammissione: previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della

validità dell'anno scolastico

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina

voto di comportamento non inferiore a sei decimi

Giudizio di idoneità: Previsto dal D.Lgs 59/2004

Espresso in decimi (DPR 122/09 art.3 c.2)

Prove: Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito

della prova scritta nazionale INVALSI

Voto: media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove

(compresa prova INVALSI) e voto del giudizio di idoneità

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Scuola secondaria di II grado

Organo competente: consiglio di classe presieduto

dal Dirigente Scolastico. I docenti di sostegno,

contitolari della classe, partecipano alla valutazione

di tutti gli alunni. I docenti di religione /attività

alternativa partecipano limitatamente agli alunni

che seguono le attività medesime.

Non ammissione alla classe successiva:

deliberazione assunta a maggioranza

Condizioni per l’ammissione alla classe successiva:

voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina

e nel comportamento, frequenza di almeno tre

quarti dell'orario annuale personalizzato

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Scuola secondaria II grado

Apprendimenti:

valutazione espressa in voti (tranne che per Religione/attività

alternative)

Condotta:

voto numerico espresso collegialmente in decimi (concorre

alla determinazione dei crediti scolastici)

Sospensione del giudizio:

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio

degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o

più discipline

A conclusione degli interventi didattici di recupero delle

carenze si effettua l’integrazione dello scrutinio finale, previo

accertamento del recupero delle carenze

In caso di esito positivo viene deliberata l'ammissione alla

classe successiva con attribuzione del credito scolastico.

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Esame conclusivo II ciclo Ammissione:

previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità

dell'anno scolastico

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina

voto di comportamento non inferiore a sei decimi

Gli «ottisti»

non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e nel

comportamento

una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e

non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali

dei due anni antecedenti il penultimo

non essere incorsi in ripetenze.

Riferimenti normativi:

Legge 425/97 e DPR323/98

Legge 1/2007

Ordinanza annuale sugli Esami di Stato

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Credito scolastico

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene

durante il triennio della scuola secondaria di II grado e

che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle

prove scritte e alle prove orali per determinare il voto

finale dell’esame di maturità.

L’attribuzione del credito scolastico tiene conto della

media dei voti di ciascun anno scolastico(che

comprende il voto di condotta), dell'assiduità della

frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella

partecipazione al dialogo educativo, delle attività

complementari ed integrative e di eventuali crediti

formativi.

Il punteggio massimo così determinato è di 25 punti.

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MEDIA DEI

VOTI

CREDITO SCOLASTICO (punti)

III ANNO IV ANNO V ANNO

M=6 3-4 3-4 4-5

6<M≤7

4-5 4-5 5-6

7<M≤8

5-6 5-6 6-7

8<M≤9

6-7 6-7 7-8

9<M≤10

7-8 7-8 8-9

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Riforma degli ordinamenti:

cosa cambia?

CM 94 del 18 ottobre 2012

opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.

il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti.

deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio devono essere acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche

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Valutazione del comportamento

Finalità:

favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata

sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza

nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e

nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e

delle regole che governano la convivenza civile in

generale e la vita scolastica in particolare.

Statuto delle Studentesse e degli Studenti:

Le regole si ispirano ai principi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e

successive modificazioni.

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Valutazione comportamento

inferiore a 6

E’ decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno

cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione

disciplinare a seguito di comportamenti:

previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto

del DPR 249/1998

che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5

dell'articolo 3 del DPR 249/1998

La valutazione del comportamento con voto inferiore a

sei decimi deve essere motivata e deve essere

verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

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Valutazione allievi disabili -primo ciclo

La valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle

attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi.

L’esame conclusivo si svolge con prove differenziate corrispondenti

agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso

dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di

apprendimento iniziali. Le prove sono adattate a cura dei docenti

componenti la commissione e hanno valore equivalente a quelle

ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento

del diploma di licenza.

Sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi

didattici

Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza

menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle

prove.

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è

rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo

per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive,

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Valutazione allievi disabili -secondo ciclo

Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame

di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

secondo le modalità previste dall'articolo 318 del D.Lgs

297/1994.

Sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi

per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la

presenza di assistenti per l’autonomia e la

comunicazione, nonché l’uso degli ausili necessari

Gli alunni che hanno svolto un percorso didattico

differenziato è rilasciato un attestato recante gli

elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del

corso di studi seguito.

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PRIMO CICLO SECONDO CICLO

PROVE DIFFERENZIATE

Secondo il PEI PROVE DIFFERENZIATE

Prove d’esame

corrispondenti con

valore equivalente

Diploma o, in casi di

particolare gravità,

attestato di credito

formativo

Obiettivi

«minimi»

Percorso

differenziato

Prove

d’esame

equipollenti

(diploma)

Prove

d’esame

differenziate

(attestato,

certificato di

credito

formativo

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Valutazione allievi con

DSA e BES

Deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni

sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

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Valutazione allievi stranieri

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul

territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;

In caso di necessità dovute a problemi di carattere linguistico è possibile effettuare la valutazione secondo le modalità previste per i BES.

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Valutazione studenti in ospedale

I docenti che impartiscono i relativi insegnamenti

trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di

conoscenza in ordine al percorso formativo

individualizzato attuato dai predetti alunni.

Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1

abbia una durata prevalente rispetto a quella nella

classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito

gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio

previa intesa con la scuola di riferimento, la quale

fornisce gli elementi di valutazione eventualmente

elaborati dai docenti della classe; analogamente si

procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di

svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in

ospedale tutte le prove o alcune di esse.