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LA TUTELA LEGALEDELLA DISCRIMINAZIONE

FONDATA SULLA DISABILITA'

a cura di

Alberto D'ErricoVitaliano FerrajoloGiampiero Griffo

Lega Problemi Handicappati onlus - LPHProgetto jusabili.org

Caserta 2010

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Il progetto Jusabili è stato promosso dall'AssociazioneLega problemi Handicappati - LPH di Caserta attraversoun finanziamento del Centro servizi per il Volontariato diCaserta.

Maggiori informazioni si trovano sul sito www.jusabili.org.

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INDICE

Il progetto Jusabili.org(di Vitaliano Ferrajolo)

Introduzione alla discriminazionefondata sulla disabilità(di Giampiero Griffo)

La tutela legale sulla discriminazioneprevista dalla legge(di Alberto D’Errico)

La giurisprudenza relativa alla discriminazionefondata sulla disabilità(di Alberto D’Errico)

Appendice

Convenzione delle Nazioni Unite sui dirittidelle persone con disabilità

Protocollo opzionale alla Convenzione sui dirittidelle persone con disabilità

Principali norme di tutelacontro la discriminazione

Lo staff di Jusabili.org

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.......................................pag. 43

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................................................pag. 95

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(di Vitaliano Ferrajolo)

IL PROGETTO JUSABILI.ORG

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Le discriminazioni che subiscono lepersone con disabilità hanno prodotto neltempo violenze e mancanza di pariopportunità in tutti i campi della vitasociale: l'educazione, il lavoro, la mobilità,l'accessibilità, il tempo libero, etc...

Molti dei problemi che le personedisabili devono affrontare sono causatida una società che li ha esclusi e relegatiin ruoli e spazi separati e speciali, impe-dendo, nei fatti, la piena integrazione.In generale non ci sono statistiche chiareed aggiornate sulle condizioni di personecon disabilità e questo produce sicura-mente politiche cieche, senza base scien-tifica e culturale.

Si stima che le persone con disabilitàriconosciute dallo Stato italiano sianocirca 2.600.000 mila su una popolazionedi 56 milioni di abitanti (circa il 4,6%),delle quali circa 700 mila considerate nonautonome. In più vi sono circa 2 milionidi persone in attesa di essere sottopostea visita di riconoscimento. Intorno ad esse

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è necessario considerare ed aggiungereanche i loro familiari, che spesso vivonoe subiscono di riflesso i problemi delladisabilità.

Queste persone, dunque, vivono fre-quentemente condizioni di discriminazionee di non rispetto dei loro diritti umani, civilie sociali.

Gli individui, così come le associazio-ni italiane di persone con disabilità e deiloro familiari, hanno ormai raggiunto unaconsapevolezza piena, attiva e matura delsenso di cittadinanza ed esprimono unadomanda di giustizia, equità sociale e di-gnità in tutti gli aspetti della quotidianità(scuola, mobilità, lavoro, assistenza, salute,tempo libero, cultura e così via).

Con la riduzione della spesa socialedegli ultimi anni si sono ridotti o tagliatiservizi alla persona che permettevano unasorta di pari opportunità e si è prodotto unpeggioramento della condizione dellepersone con disabilità: ed ecco che semprepiù spesso esse sono costrette, loromalgrado, ad adire la Magistratura per ilriconoscimento dei propri diritti, diritti cherivendicano semplicemente il principio divivere con dignità.

E' fondamentale, perciò, prima di por-re in essere azioni di autotutela, in specialmodo per i diretti interessati, conosceregli orientamenti giurisprudenziali sulle

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specifiche tematiche della disabilità, poi-ché reperire queste informazioni, organiz-zate in maniera sistematica, non solo nonè attività agevole, ma comporta ancheaggravi di costi e di tempo.

Oggi la violazione di tali diritti è statariconosciuta violazione dei diritti umanied essi sono stati riconosciuti tali, ribaditie sanciti nella legge 18/2009, recante:ratifica ed esecuzione della convenzioneOnu sui diritti delle persone con disabilità.

Non tutti i professionisti del diritto,però, hanno “aggiornato” l’approccio allarivendicazione dei benefici alla luce dellanuova normativa e continuano ad adire laMagistratura impostando le richieste deibenefici in un’ottica assistenziale: oggi, lacertezza che tale orientamento producasoddisfazione di un risultato utile, vacillasempre più.

Occorre, dunque, apportare unasvolta metodologica e il portale verticalemonotematico jusabili.org nasce conquesto obiettivo.

Vuole allora porsi:

a) come “vetrina” del patrimoniogiurisprudenziale italiano, in continuaimplementazione e in libera consultazioneattraverso lo studio del quale si possanoimbastire nuove strategie di tutela efficaci;

b) come strumento di orientamentopositivo, consentendo anche la valutazione

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del "trend" delle pronunce delle diverseMagistrature nel tempo, in guisa tale dafornire preventivamente gli elementi pre-gnanti per la rivendicazione dei propridiritti;

c) come momento di e-democracy,creando e sollecitando una sorta di sinapsiterritoriale quanto più capillare, che con-senta a chiunque, in forma di corrispon-denza biunivoca, di partecipare attivamentee positivamente alla sua implementazione,segnalando provvedimenti giurispruden-ziali specifici;

d) come sportello di consulenza perporre quesiti su specifiche situazioni.

Una grafica essenziale e minimalista,priva di effetti speciali, ma in stile fun, èstata la priorità che abbiamo privilegiatoper rendere agevole l’usabilità, così comel’intuitività nella navigazione del portale:abbiamo diviso in due macrosezioni,discriminazioni e assistenza e previdenza,con un menù a tendina, la distribuzionedelle sentenze, e, in alternativa, un motoredi ricerca interno al sito.

Il portale è strutturato anche con unasezione dedicata ad approfondimentigiuridici su temi generali che sarannoforniti da magistrati o professionisti chehanno aderito all'iniziativa.

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L'analisi e la valutazione, anche intermini statistici, della giurisprudenza in-serita sarà oggetto di studio da parte de"L'Osservatorio nazionale della giurispru-denza sulla disabilità", gruppo di lavoroprevisto nel progetto, formato da diversefigure istituzionali, il quale produrrà perio-dicamente un report (studiando le tendenzee i fenomeni sociali che più hanno costrettole persone disabili ad adire le vie legali)che potrà essere diffuso pubblicamenteall'attenzione delle associazioni di categoriae soprattutto del mondo politico.

Questa pubblicazione è la prima cheviene edita, la cui finalizzazione, oggi, èsoprattutto la diffusione e la condivisionedell’iniziativa tra le associazioni e iprofessionisti del diritto, affinché prendanocoscienza che con la recente approvazionedella legge 18 del 2009 la tutela dei dirittinegati può essere rivendicata ponendo inessere nuovi approcci metodologicistrumentali, che evidenziano, non piùl’aspetto assistenziale del beneficio, quantola violazione di un diritto umano, dirittosoggettivo perfetto.

L’introduzione del dr. Griffo, pursintetica ma chiara, evidenzia la nuovafilosofia di valutazione della condizione didisabilità che, sotto quest’ottica, deveevolversi: da una valutazione limitataal l ’aspetto medico -sanitar io al laconcezione innovativa di “relazione con

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VITALIANO FERRAJOLODocente di discipline giuridiche ed economiche negli istitutisecondari di II grado, è presidente della LPH onlus di Casertae della coop sociale Ability 2004, con le quali ha sviluppatoun network sul turismo inclusivo in provincia di Caserta esulla tutela dei diritti di cittadinanza delle persone disabiliattraverso la creazione di sportelli informativi territoriali.www.vitalianoferrajolo.org

l’ambiente” che gli ICF bene individuano.Una nuova concezione di inclusione,rispetto alla quale lo Stato non può piùprescindere, che permetta a tutti i cittadini,compresi quelli con disabilità, lapartecipazione sociale, affinché siagarantito il diritto di cittadinanza pieno,attivo, consapevole, non discriminante.

Il progetto, sicuramente perfettibilee aperto al contributo di idee dei suoifruitori, ambisce a diventare un punto diriferimento nazionale per completezzadegli argomenti, per affidabilità, perautorevolezza delle fonti, al pari di altri sitidi servizio o di diffusione della culturadell'inclusione e delle buone prassi.

Ci preme da ultimo sottolineare chelo start up al progetto jusabili.org èavvenuto grazie al finanziamento del CSVAssovoce di Caserta e alle associazioniche hanno supportato l’idea della LPHonlus di Caserta, indicate in UmanitàNuova odv di Alvignano, MissioneUguaglianza odv e AIDO odv della sezionedi Maddaloni (CE).

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1 - La ratifica italiana è avvenuta con la legge 18 del 3 marzo 2009 "Ratificaed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle personecon disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle personecon disabilità" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009.Il testo della Convenzione in italiano è scaricabile dal sito del governo(www.lavoro.gov. i t /NR/rdonlyres/9768636A-77FE-486D -9516-8DF667967A75/0/ConvenzioneONU.pdf).

INTRODUZIONE ALLA DISCRIMINAZIONEFONDATA SULLA DISABILITÀ

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(di Giampiero Griffo)

La ratifica italiana1 della Convenzionesui diritti delle Persone con Disabilitàdell'ONU apre un nuovo scenario di riferi-mento legale, culturale e politico. Da quelladata le persone con disabilità non devonopiù domandare il riconoscimento dei lorodiritti, bensì devono richiedere la loro ap-plicazione ed implementazione, sulla basedel rispetto dei loro diritti umani. E' unatrasformazione culturale e politica profon-da: si è passati, infatti, dal riconoscimentodei bisogni al riconoscimento dei dirittiumani. Le persone con disabilità divengo-no parte integrante di qualsiasi societàumana, con il godimento degli stessi dirittiper garantire la loro “piena ed effettivapartecipazione alla società su base di ugua-glianza con gli altri.”

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2 - Vedi i siti web www.dpitalia.org, www.cnditalia.it e www.superando.it.3 - Il termine persone con disabilità è universalmente accettato a livellointernazionale. Per una spiegazione dell’utilizzo di questo termine vedi “Lebuone prassi nell’uso delle parole: le parole sono pietre” in Le idee vincenti.Esempi di buone prassi nello sviluppo della cultura imprenditoriale edell’accoglienza. Pesaro, progetto Equal Albergo via dei matti numero zero,[2005].14

La ratifica italiana, supportata dallacampagna di sensibilizzazione sviluppatadalla FISH, dal DPI - Italia e dal Consiglionazionale sulla disabilità2, è una sfida nonsolo per lo stato ma anche per le regioni.

La Convenzione è il risultato di unprocesso storico svoltosi in poco più di 30anni. Il movimento mondiale delle personecon disabilità3 ha rivendicato da qualchedecennio una nuova base culturale allalettura della propria condizione, non piùbasata su un modello medico, che vedevanelle persone con disabilità dei malati edei minorati, a cui doveva essere garantitasolo protezione sociale e cura. Questomodello, criticato dalle associazioni dellepersone con disabilità, è stato sostituitodal modello sociale della condizione didisabilità basata sul rispetto dei dirittiumani, che valorizza le diversità umane -di razza, di genere, di orientamento ses-suale, di cultura, di lingua, di condizionepsico-fisica e così via - e rileva che la con-dizione di disabilità non deriva da qualitàsoggettive delle persone, bensì dalla rela-zione tra le caratteristiche delle personee le modalità attraverso le quali la societàorganizza l’accesso ed il godimento didiritti, beni e servizi.

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Per cui una persone si trova in con-dizione di disabilità non perché si muovecon una sedia a rotelle, comunica con illinguaggio labiale, si orienta con un caneguida, si relaziona a cuore aperto, ma per-ché gli edifici sono costruiti con le scale,si pensa che comunicare sia possibile soloattraverso il linguaggio orale, orientarsisia possibile solo attraverso l’uso dellavista e si pensa che le persone che nonpossono rappresentarsi da sole debbanoessere rispettati nei loro diritti umani soloparzialmente. Questa rivoluzione coperni-cana cambia la visione sociale: sono lepersone con disabilità che subiscono dallasocietà condizioni di discriminazione e dimancanza di pari opportunità e sono sot-toposte a continue violazioni dei dirittiumani.

La Convenzione è molto chiara quan-do definisce la condizione di disabilitàcome “il risultato dell’interazione tra perso-ne con menomazioni e barriere comporta-mentali ed ambientali, che impediscono laloro piena ed effettiva partecipazione allasocietà su base di uguaglianza con gli altri”(preambolo, punto e).

I Principi Generali (Art. 3) della Con-venzione perciò non fanno riferimento allacondizione di salute, ma sottolineano valoriche non sono mai stai applicati prima allepersone con disabilità:

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“(a) il rispetto per la dignità intrinseca,l’autonomia individuale, compresa la libertàdi compiere le proprie scelte, e la indipen-denza delle persone;

(b) la non discriminazione;

(c) la piena ed effettiva partecipazione einclusione nella società;

(d) il rispetto per la differenza e la accetta-zione delle persone con disabilità comeparte della diversità umana e dell’umanitàstessa;

(e) la parità di opportunità;

(f) l’accessibilità;

(g) la parità tra uomini e donne;

(h) il rispetto dello sviluppo delle capacitàdei minori con disabilità e il rispetto deldiritto dei minori con disabilità a preservarela propria identità.”

In questo quadro di riferimento, moltoimportante è il concetto di discriminazione.Non vi sono dati e statistiche in Italia chefotografino le discriminazioni che le per-sone con disabilità vivono. Alcuni esempidi discriminazione lo possono far emerge-re: il tasso di disoccupazione in Italia nelmercato ordinario (ottobre 2010) è di circal'11%, arriva al 75,0% per le persone condisabilità, ma, mentre l'ISTAT pubblicaogni 3 mesi i dati sulla disoccupazione, ildato relativo alla disoccupazione dellepersone con disabilità risale al 2007, per

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cui non sappiamo cosa sia avvenuto negliultimi anni e come siano stati colpiti dallacrisi i lavoratori con disabilità. E se con-frontiamo il tasso di disoccupazione alfemminile, scopriamo che nel mercatoordinario del lavoro l'impiego delle donneè del 46%, mentre per le donne con disabi-lità scende al 36%. Altro esempio è sullamobilità: le persone in sedia a rotelle hannoaccesso ai treni solo per circa il 5-10% deiservizi in confronto al 100% degli altri pas-seggeri.

Proprio partendo da queste conside-razioni, la Convenzione sottolinea che lacondizione che vivono le persone con di-sabilità è una questione di diritti umani.Ogni volta che una persona con disabilitàriceve un trattamento differente senza giu-stificazione, subisce una discriminazioneed ogni discriminazione è una violazionedei Diritti Umani. Purtroppo le personecon disabilità tutti i giorni subiscono con-tinue violazioni dei loro Diritti Umani.

Per questa ragione la Convenzione(Art. 5 - Eguaglianza e non discriminazione)riconosce che “tutte le persone sono ugualidinanzi alla legge ed hanno diritto, senzaalcuna discriminazione, a uguale protezionee uguale beneficio dalla legge. 2. Gli StatiParti devono vietare ogni forma didiscriminazione fondata sulla disabilità egarantire alle persone con disabilità ugualeed effettiva protezione giuridica contro ogni

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4 - “Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Partesi impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui disponee, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine diconseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senzapregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che sianoimmediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale”.18

discriminazione qualunque ne sia ilfondamento.

3. Al fine di promuovere l’uguaglianza edeliminare le discriminazioni, gli Stati Partiadottano tutti i provvedimenti appropriati,per garantire che siano forniti accomoda-

menti ragionevoli.”

In questa direzione l'art.4 comma 2, mette inevidenza che la tutela deidiritti umani è immedia-tamente esigibile da ognicittadino, anche se i dirittieconomici e sociali sa-

ranno raggiunti progressivamente, secon-do le risorse disponibili4. In altre parole ildiritto umano alla non discriminazione siconfigura come un diritto soggettivo per-fetto.

L'articolo 2 della Convenzione ONUrecita che “per “discriminazione fondatasulla disabilità” si intende qualsivogliadistinzione, esclusione o restrizione sullabase della disabilità che abbia lo scopo ol’effetto di pregiudicare o annullare ilriconoscimento, il godimento e l’esercizio,su base di uguaglianza con gli altri, di tuttii diritti umani e delle libertà fondamentaliin campo politico, economico, sociale,

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culturale, civile o in qualsiasi altro campo.Essa include ogni forma di discriminazione,compreso il rifiuto di un accomodamentoragionevole.”

In questa definizione si chiarisce chesi discrimina quando si tratta in manieradifferente senza giustificazione (distinzio-ne), come quando non si forniscono infor-mazioni nei formati appropriati ad unapersona non vedente, mentre sono dispo-nibili in formato cartaceo stampato; quan-do si esclude da un diritto o beneficio(esclusione), per esempio quando si esclu-de un bambino con disabilità da una gitascolastica perché il mezzo di trasporto nonè accessibile; quando si limita l'accessoad un servizio o ad un diritto (restrizione),per esempio impedendo l'accesso ad unaparte dei servizi di una casa comunale perla presenza di barriere architettoniche.

La discriminazione può assumere laforma di discriminazione diretta (abbia loscopo), per esempio quando si fa un reclu-tamento di personale escludendo le perso-ne sorde, o forma indiretta (o l'effetto) peresempio effettuando le prove d'esame alterzo piano senza ascensore. Tali compor-tamenti infatti possono “pregiudicare oannullare il riconoscimento, il godimentoe l’esercizio, su base di uguaglianza congli altri, di tutti i diritti umani e delle libertàfondamentali in campo politico, economi-co, sociale, culturale, civile o in qualsiasialtro campo”.

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Anche il rifiuto di un accomodamentoragionevole viene riconosciuto comediscriminazione. L'esempio recente piùsignificativo è quello dell'ampliamento delnumero di alunni in una classe - perseguitodagli ultimi governi per risparmiare sullespese scolastiche -, alterando il rapportotra numero di alunni ed alunni condisabilità, definito da una legge delloStato5.

Questa azione rappresenta una can-cellazione di una soluzione che permettedi prestare la dovuta attenzione educativaverso questi alunni (“accomodamentoragionevole” previsto dall'art. 2 dellaConvenzione6), e quindi rappresenta an-ch'esso una violazione di diritti umani.

Non è un caso che la Corte Costitu-zionale con la sentenza numero 80 del2010, rifacendosi all'art. 3 della Costituzioneitaliana7 e alla ratifica della ConvenzioneONU, ha sottolineato che i tagli alla scuolanon possono essere effettuati nello stessomodo per tutti gli alunni. Gli alunni cherichiedono maggiori sostegni devono es-

5 - Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 - Disposizioni concernenti lariorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e ladeterminazione degli organici del personale della scuola, art. 10.6 - “Per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gliadattamenti necessari ed appropriati che non impongano un oneresproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari,per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su basedi uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.7 - “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti allalegge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinionipolitiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblicarimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fattola libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo dellapersona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazionepolitica, economica e sociale del Paese”.20

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sere valutati con parametri differenti, ga-rantendo loro gli appropriati supporti edu-cativi. La legge finanziaria del 2008, cheaveva definito tagli alla scuola, ha dovutoessere emendata con la manovrina delministro Tremonti di luglio scorso, che haintrodotto una valutazione ad hoc per que-sti alunni, a cui deve essere garantito ildiritto allo studio con gli adeguatisostegni8.

Altro importante concetto collegatoa quello di discriminazione verso lepersone con disabilità, è quello dieguaglianza di opportunità, richiamatodall'art. 5 della Convenzione delle NazioniUnite. La migliore definizione di questoconcetto è contenuta nelle RegoleStandard delle Nazioni Unite9: “24.Realizzare le “pari opportunità” significarendere possibile un processo attraverso ilquale le differenti società e i diversiambienti, così come i servizi, le attività,l’informazione e la documentazione, sianoresi accessibili a tutti, specialmente allepersone con disabilità. 25. Il principiodell’uguaglianza dei diritti implica che ibisogni di ognuno e di tutti gli individuisono di eguale importanza, che questibisogni devono diventare il fondamento perla pianificazione delle società e che tutte lerisorse vanno impegnate in modo tale da

8 - Vedi l'art. 2 comma 414 della legge n° 244/07, legge finanziaria del 2008e gli art. 10 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78.9 - La traduzione delle Regole standard è scaricabile dal sito web di DPI-Italia: www.dpitalia.org/index.php/nav=Legislazione.09. 21

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assicurare che ogni individuo abbia le stesseopportunità per partecipare. 26. Le personecon disabilità sono membri della società ehanno il diritto di rimanere all'interno delleloro comunità. Esse dovrebbero ricevere ilsostegno di cui hanno il bisogno all’internodelle ordinarie strutture per l’educazione,la salute, l’impegno e i servizi sociali”.

Basta porsi alcune domande per evi-denziare come i concetti di discriminazionee di pari opportunità rivoluzioneranno ilprossimo futuro: quanti dei principi dell'art.3 della Convenzione sono applicati allepersone con disabilità? I diritti delle per-sone con disabilità (ed i conseguenti biso-gni) hanno eguale valore nelle politiche enei servizi? Vengono utilizzate le risorseordinarie per garantire eguale opportunitànella fruizione di beni e servizi? La Con-venzione illustra i principi e le norme allabase della parità di trattamento e dellanon discriminazione da applicare alle per-sone con disabilità10. Essa rappresenta unaestensione e chiarificazione della legge67/200611, sulle cui procedure si basa ilregime di tutela italiano.

10 - “Per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivogliadistinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia loscopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimentoe l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani edelle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale,civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione,compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole” (art. 2).11 - Legge 1° marzo 2006, n. 67, "Misure per la tutela giudiziaria delle personecon disabilità vittime di discriminazioni" (pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 54 del 6 marzo 2006).22

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GIAMPIERO GRIFFOLaureato in storia e filosofia, lavora nel campo della difesae tutela dei diritti umani e civili dei cittadini con disabilitàdal 1972 con responsabilità direttiva in svariate associazioni.Ha curato ricerche e pubblicazioni legate al mondo dellepersone con disabilità, collaborando a riviste, corsi univer-sitari, trasmissioni televisive e radiofoniche. Svolge attivitàdi consulenza e formazioni a livello nazionale ed interna-zionale. E’ membro del direttivo nazionale FederazioneItaliana per il Superamento dell'Handicap, e membrodell'esecutivo mondiale di Disabled Peoples Internationale rappresentante italiano nel board dell’European DisabilityForum. Lavora presso la Biblioteca Nazionale di Napolidove è responsabile della Sezione sulle diversità. 23

I campi e le modalità della tutelacontro la discriminazione risultano chiarie dettagliati. Andrà sviluppata unacampagna di informazione capillare perfar appropriare di questo nuovo strumentodi protezione legale e di approccio culturalealla condizione di disabilità le associazionidi promozione e di tutela delle stessepersone con disabilità e dei loro familiari.

Infatti spesso le stesse persone condisabilità e le loro famiglie non percepisco-no le discriminazioni che subiscono.

Formare al rispetto dei diritti umanidelle persone con disabilità è una nuovasfida per le associazioni di promozione edi tutela, ma anche per gli operatori deldiritto. Questo approccio consente una piùefficace tutela dei diritti e sostegnoall'inclusione di queste persone nella so-cietà.

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LA TUTELA LEGALE SULLA DISCRIMINAZIONEPREVISTA DALLA LEGGE

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(di Alberto D’Errico)

Le procedure previste dalla legge67/2006, le tipologie di discriminazioneriprese dal DLGS 216/2003, le areecoperte in base a DLGS 216/2003 - Lalegge di ratifica della CRPD L 18/2009,il tipo di intervento che il giudice puòdefinire (accomodamento ragionevolee risarcimento).

Gli ambienti giuridici hannoprogressivamente visto crescere negli annil’attenzione rivolta alle associazioni cheoperano nel settore a tutela delle personecon disabilità conducendo il Legislatoread attuare una sostanziale e innovativaproduzione normativa in materia. Non acaso, l’entrata in vigore della Legge 67del 2006 concernente “Misure per la tutelagiudiziaria delle persone disabili vittima didiscriminazione”, rappresenta, senza alcundubbio, una sintesi di moderna legislazionee, al contempo, un rimedio al granderitardo normativo degli anni passati.

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Il Legislatore, in tale disciplina, hafinalmente posto la persona con disabilitàal centro di una maggiore attenzione ge-nerale. Sebbene non si tratti di una rego-lamentazione completamente esaustiva,va sicuramente apprezzato il risultato ot-tenuto, avendo avvicinato l’ordinamentogiuridico italiano alla normativa comuni-taria molto più velocemente di altri settoripur egualmente importanti.

Il tema centrale della Legge è costi-tuito dalla tutela giurisdizionale delle per-sone con disabilità in relazione ad atti ecomportamenti discriminatori intrapresinei loro confronti, intendendosi per tali,gli atti che integrano forme di discrimina-zione tanto diretta quanto indiretta. Si hadiscriminazione diretta quando “per reli-gione, per convinzioni personali, per handi-cap, per età o per orientamento sessuale,una persona e' trattata meno favorevolmen-te di quanto sia, sia stata o sarebbe trattataun'altra in una situazione analoga.” Mentresi ha discriminazione indiretta se “unadisposizione, un criterio, una prassi, unatto, un patto o un comportamento appa-rentemente neutri possono mettere le per-sone che professano una determinata reli-gione o ideologia di altra natura, le personeportatrici di handicap, le persone di unaparticolare età o di un orientamento ses-suale in una situazione di particolare svan-taggio rispetto ad altre persone.”

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La differenza quindi sta nell’attribuirevalore pregiudizievole agli effetti di undeterminato comportamento, non solo expost ma anche quando se ne ravvedanogli estremi, indipendentemente dalla suaconcretizzazione.

Oggetto di accurata analisi, oltre allacorretta individuazione degli elementi checoncorrono a definire la fattispecie di“molestia”, sono anche tutti quei compor-tamenti finalizzati a violare la dignità e lalibertà della persona con disabilità.

In pratica, per quanto concernel’aspetto procedurale, la persona con disa-bilità che ritiene di aver subito un attodiscriminatorio sia dal soggetto privatoche dalla Pubblica Amministrazione, puòdepositare il ricorso, anche personalmente,nella cancelleria del tribunale civile incomposizione monocratica nel luogo deldomicilio, chiedendo sia la cessazionedella condotta discriminatoria che il risar-cimento del danno. Il tribunale, omettendoqualsiasi formalità, procede agli atti diistruzione che ritiene necessari al fine delprovvedimento richiesto e decide con or-dinanza di rigetto o di accoglimento. Inquest’ultimo caso, l’ordinanza è immedia-tamente esecutiva e la sua mancata osser-vanza innesca il procedimento penale dicui all’art. 338 primo comma c.p. (Mancataesecuzione dolosa di un provvedimentodel giudice).

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Con il provvedimento che accoglie ilricorso, il giudice, oltre a provvedere, serichiesto, al risarcimento del danno, adottaogni altro tipo di provvedimento idoneo,secondo le circostanze, a rimuovere glieffetti della discriminazione.

Ulteriore diritto concesso al ricorren-te, è la deduzione in giudizio di elementiconcordanti che il Giudice valuta nei limitidi cui l’art. 2729 I comma c.c., cioè con lepresunzioni semplici. In proposito, si èaffermato in giurisprudenza che il giudicepuò fondare il proprio convincimento an-che su una sola presunzione che risultiessere in contrasto con gli altri elementidi giudizio acquisiti al processo, purchéquesta sia di una tale precisione e gravitàda rendere detti elementi inattendibili. Siè anche precisato che la prova per presun-zioni, ove sia ammessa, è una prova com-pleta, avente la stessa efficacia dimostra-tiva degli altri elementi probatori, e nonuno strumento di grado subordinato. Benpuò, perciò, il giudice porla a base delproprio convincimento con preferenza ri-spetto alle altre prove acquisite.

Inoltre, alla luce di un’interpretazioneconforme all’intero patrimonio legislativoin materia, legittimato ad impugnare gliatti discriminatori potrà essere sia lapersona con disabilità di fatto che lapersona con disabilità temporanea, purché,

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quest’ultima, provi la disabilità attraversoidonea documentazione o periziespecialistiche. Viene, quindi, a mancare ilrequisito del riconoscimento formale delladisabilità.

E’ opportuno precisare che il legisla-tore, nell’anno 2003, si era già espressosul tema della discriminazione della per-sona con disabilità ma lo aveva fatto inrelazione solo al mondo del lavoro median-te il DLgs 216, concepito per tutelare esclu-sivamente il lavoratore contro la condottadiscriminatoria perpetrata a suo danno.

Tale Decreto, che recepisce laDirettiva 2000/78 del Consiglio Europeo,regolamentando la parità di trattamentoin ambito lavorativo ed includendo anchele condotte discriminatorie a danno dipersone con disabilità, rappresenta unostrumento di difesa giudiziaria celere esemplice, finalizzato a rendere effettiva latutela della situazione lesa.

“Non costituiscono atti di discrimina-zione - ai sensi dell’art. 2 del citato Decreto- quelle differenze di trattamento connesseall’handicap di una persona, qualora, per lanatura dell’attività lavorativa o per il conte-sto in cui essa viene espletata, si tratti dicaratteristiche che costituiscono un requi-sito essenziale e determinante ai fini dellosvolgimento dell’attività medesima.”

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Riepilogando, la più recente Legge67, sulla scia del DLgs 216/2003, estendela tutela antidiscriminatoria dall’ambientelavorativo a tutti gli ambienti di vita dellepersona con disabilità, in perfetta coerenzacon gli articoli 2 e 3 della Costituzione erichiamando lo strumento processuale dicui all’art. 44 del Decreto Legislativo286/1998.

Si è realizzata così, per il soggettocon disabilità, una tutela rapida ed efficacecontro ogni discriminazione perpetrata asuo danno in tutte le formazioni socialiove si esterna la sua personalità.

In tale ricco contesto normativo, siinserisce anche la Legge numero 18 del2009 che, a conclusione di un lungo iterlegislativo, sospeso anche dalla crisi diGoverno del 2008, ha ratificato e reso ese-cutivi la Convenzione delle Nazioni Unitesui diritti delle persone con disabilitàed il relativo Protocollo opzionale.

Tale convenzione rappresenta, a suavolta, l’epilogo di un complesso negoziatovolto alla riaffermazione del principio della“universalità, indivisibilità, indipendenzae interrelazione di tutti i diritti umani.”

La stesura di questo importante testointernazionale, dal contenuto assai vasto(50 articoli), redatto da un comitato istituitoad hoc, è frutto del confronto costante edel dialogo tra le istituzioni e la società

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civile. E’ stata, inoltre, un’occasione perdare piena e concreta attuazione alprincipio “Niente su di noi, senza di noi”rivendicato, più che di qualunque altracategoria, dalle persone con disabilità.

Riconducendo la condizione dellapersona con disabilità all’esistenza dibarriere di diversa natura che ostacolanola sua partecipazione nella società sullabase dell’uguaglianza con gli altri individui,la Convenzione intende “promuovere,proteggere e garantire - così come si evincedall’art. 1 - il pieno ed eguale godimento ditutti i diritti umani e di tutte le libertàfondamentali da parte delle persone condisabilità, e promuovere il rispetto e le lorointrinseche dignità.”

Sebbene anche altri accordi interna-zionali sanciscono tali diritti e libertà, lalinea di demarcazione tracciata dalla Con-venzione, si materializza nel quadro di

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strumenti giuridici che, per l’effettiva at-tuazione del principio di non discrimina-zione, essa definisce.

Onde non discostarsi dalla trattazio-ne sulla tutela giudiziaria della personacon disabilità, occorre precisare che, es-sendo la legislazione italiana non ancoradel tutto conforme alla Convenzione, èdoveroso, da un lato, modificare alcunenozioni ormai superate in materia di disa-bilità, per esempio quella di “personahandicappata” da sostituire a persona condisabilità e ciò al fine di spostare l’accentodella minorazioni della persona alle sueabilità in rapporto all’ambiente in cui vivo-no.

Dall’altro, risulta indispensabileintrodurre concetti nuovi, come quello diaccomodamento ragionevole, qualificandoil rifiuto di adottare tale accomodamentoquale discriminazione fondata sulladisabilità.

Per accomodamento ragionevole,giusto a titolo chiarificatorio, così comedefinito all’art. 2 della suddetta Convenzio-ne, “si intendono le modifiche e gli adatta-menti necessari ed appropriati che nonimpongono un onere sproporzionato o ec-cessivo, adottati per garantire alle personecon disabilità il godimento e l’esercizio, subase di uguaglianza con gli altri, di tutti idiritti umani e delle libertà fondamentali.”

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Un’ultima riflessione appare neces-saria.

Al di là degli evidenti sviluppi riscon-trati nella legislazione vigente, sono ancoranumerose, purtroppo, le esperienze chetestimoniano una insufficiente sensibilitàdimostrata dalla gente comune nei con-fronti della problematica.

Affinché l’integrazione nella societàpossa avvenire nella maggior ampiezzapossibile, si auspica, parallelamente aiprocessi normativi, un’evoluzione culturaleintesa come presa d’atto di situazioni me-ritevoli di parità di trattamento da partedell’intera collettività.

Solo in questo modo si riuscirà adaccrescere, in tutti i livelli, l’inclusionesociale e la diretta partecipazione dellepersone con disabilità.

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LA GIURISPRUDENZA RELATIVA ALLADISCRIMINAZIONE FONDATA SULLA DISABILITÀ

(di Alberto D’Errico)

Negli ultimi decenni si assiste allapredisposizione, nel nostro ordinamentogiuridico, di una specifica tutela per lepersone con disabilità.

Si è iniziato nell'ambito della legisla-zione scolastica con la legge numero 360del 1976 e legge numero 517 del 1977 esolo più tardi, attraverso vari provvedimentiad hoc, si è raggiunto un discreto ricono-scimento dei bisogni, delle aspirazioni,delle richieste, e delle scelte dei soggetticon disabilità.

In tali materie, ossia quelle dellaistruzione e della formazione, la CorteCostituzionale, con sentenza numero 80del 2000, fissa il rispetto del dirittoall'istruzione delle persone con disabilità.

"Sotto il profilo normativo, il dirittoall´istruzione dei disabili - dichiara la Corte- è oggetto di specifica tutela da parte siadell´ordinamento internazionale che diquello interno. Pertanto, il diritto del disabileall´istruzione si configura come un diritto

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fondamentale. La fruizione di tale diritto èassicurata, in particolare, attraverso "misuredi integrazione e sostegno idonee agarantire ai portatori di handicap lafrequenza degli istituti d’istruzione" - misurerichiamate già nella sentenza n. 215 del1987".

Tra le varie tutele previste dal legislatoreviene in rilievo quella del personaledocente specializzato, chiamato perl’appunto ad adempiere alle "ineliminabili(anche sul piano costituzionale) forme diintegrazione e di sostegno" a favore deglialunni con disabilità come si evince anchedalla sentenza n. 52 del 2000.

"Le disposizioni censurate - si leggenella sentenza n. 80 - che prevedono, daun lato, un limite massimo nella determi-nazione del numero degli insegnanti disostegno e, dall’altro, l’eliminazione dellacitata possibilità di assumerli in deroga, sipongono in contrasto con il riportato quadronormativo internazionale, costituzionale eordinario, nonché con la consolidata giuri-sprudenza di questa Corte."

Per tali motivi, a seguito di questasentenza, è stata dichiarata la incostituzio-nalità della norma che escludeva la possi-bilità di assumere insegnati di sostegnoin deroga ai limiti imposti dalla normativavigente applicando una specifica forma ditutela alle persone con disabilità.

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A tale pronuncia si è adeguato ilGiudice Amministativo che, con lasentenza numero 1075 del 28 Aprile 2010ha ribadito che "nell'assegnazione degliinsegnati di sostegno, le scuole possonoassumere in deroga ai limiti imposti dallalegge."

Altra sentenza meritevole diattenzione è senza dubbio la numero 3058emessa il 9 febbraio del 2009 dalla Cortedi Cassazione, che ha obbligato i Comunia fornire, nei confronti degli alunni condisabilità, il trasporto a scuola.

Il riferimento normativo principaleper quella, che risulta essere una tra le piùvaste categorie di persone, è rappresentodalla legge 104 del 1992, più voltemodificata, che mira a garantire il dirittoalle prestazioni stabilite in loro favoredall'ordinamento e ad attuare, in concreto,i principi costituzionale del rispetto delladignità e della libertà di tutti i cittadini.

Giusto a titolo esemplificativo, tra leforme di tutela è prevista, per i genitori delbambino con disabilità, l' astensione dallavoro fino a tre anni e la previsione dialcuni permessi e facilitazioni aggiuntive.Altre agevolazioni riguardono la rimozionedelle barriere architettoniche negli edificiprivati (legge 13 del 1989) e negli edifici espazi pubblici (dpr 503 del 1996), la riservadi alloggi, il regime fiscale facilitato.

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Per la materia relativa alla mobilità,ad esempio, è da sottolineare la nonuniformità della tutela corrisposta allepersone con disabilità.

Si registra, inoltre, un trend giurispru-denziale rivolto a chiarire, principalmente,fattispecie concernenti questioni ammini-strative. Approccio, questo, che rischia disacrificare quei diritti alla mobilità o altrasporto, maggiormente meritevoli di tu-tela.

Innumerevoli, sono, infatti, le senten-ze inerenti al contrassegno invalidi. Nellapronuncia numero 22694 del 14 giugno2010, a titolo meramente esemplificativo,la Suprema Corte di Cassazione emettesentenza di condanna per colui che, scan-nerizzando un permesso parcheggio inva-lidi e apponendovi altre generalità, evocal'apparenza di un contrassegno autentico.Ancora sul tagliando arancione è la sen-tenza numero 22578 del 11 giugno 2010nella quale si legge che "esporre una copiain bianco e nero del permesso di parcheggioper invalidi non integra gli estremi del reatodi uso di atto falso."

Decisione senz'altro lesiva, risulta lasentenza numero 21271 del 2009, cheimpone, alle persone con disabilità,ilpagamento del ticket sulle strisce bluquando non sono disponibili i posti lororiservati.

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Appare, invece, condivisibile, lapronuncia n. 17689 del 14 agosto 2007,poiché, in virtù della salvaguardiadell'ordine pubblico, vieta alle persone condisabil ità, detentrici del relativocontrassegno, la sosta negli spazi destinatia particolari categorie deputate alla tuteladella sicurezza pubblica.

Per quanto concerne la tutela deidiritti sul lavoro, la legge numero 162 del98 modifica la 104 del 92, nella parte in cuiattribuisce agli enti locali maggiori poteriin ordine all'intervento e al coordinamentodelle attività utili a favorire la condizionedelle persone con disabilità.

Un fondamentale progresso norma-tivo è rappresentato dalla legge 68 del1999 dedicata alla problematica in temadi lavoro delle persone con disabilità.

La citata legge, infatti, promuovel'integrazione delle persone con disabilitànel mercato del lavoro attraverso azioni disostegno e di collocamento mirato, construmenti di inserimento personalizzato,tenendo conto delle particolari esigenzedi questa categoria di cittadini.

Tali discipline legislative, contengononorme di principio che per la loro realizza-zione e attuazione pratica sono rimesse adiversi organi delle istituzioni. Purtroppo,però, in moltissimi casi per mancata appli-cazione o errata interpretazione delle nor-

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me, le persone con disabilità sono soggettea ricorrere alla magistratura per vedersiriconosciuti i propri diritti.

Numerosissime sono, infatti, le sen-tenze che in materia di diritti sul lavoro,prevedono la tutela della persona con di-sabilità o di un suo familiare.

Con sentenza numero 4623 del 2010,la Suprema Corte di Cassazione, ha rico-nosciuto il diritto del genitore di un bam-bino affetto da handicap, di fruire del per-messo di due ore giornaliero, al fine digarantire la piena tutela dello sviluppo delbambino.

La giurisprudenza, inoltre, anche perquanto concerne i trasferimenti dalla sedelavorativa di una persona con disabilità odi un suo familiare, si mostra orientataverso la salvaguardia dei diritti assistenziali(Cass. Sentenza numero 4623 del 25 feb-braio 2010) e favorisce la precedenza as-soluta di tali categorie nella concessionedi benefici (sentenza numero 2299 Tribu-nale S. Maria C.V. sez. lavoro).

Emblematica è la decisione dellaCorte di Cassazione che con la pronuncian. 6017, del 12 marzo 2009, ha dichiaratoche " l'assunzione di un lavoratore condisabilità non è un atto assistenziale."Testimonianza, questa, del recepito,benché non ancora del tutto consolidato,principio di non discriminazione che è

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dif fusamente r iconosciuto comemanifestazione del più generale principiodi uguaglianza.

Appare doveroso precisare che è or-mai consolidato in giurisprudenza, il prin-cipio che il diritto alla salute del disabile,in quanto tutelato dagli articoli 34 e 38della Costituzione, dall'art 26 della dichia-razione universale dei diritti dell' uomo,dall'art. 12 della legge 104-92, è un dirittosoggettivo perfetto, non degradabile adinteresse legittimo. La pubblica ammini-strazione, quindi, non ha poteri discrezio-nali in materia e gli atti amministrativi cheledono tali diritti, in quanto illeciti, sonodisapplicabili dal giudice ordinario ai sensidella sentenza Cass. SS. UU. 17461 del2006.

L'orientamento giurisprudenziale, dimassima, appena presentato, inerente alleprincipali materie oggetto di una maggioreattività giudicante, evidenzia che i provve-dimenti legislativi sono affiancati, giornodopo giorno, da numerosi decisionidell'autorità giudiziaria che conferisconoal nostro ordinamento un contenuto abba-stanza esauriente per la risoluzione delleproblematiche attinenti la disabilità.

Tale copiosa mole di sentenze, pro-dotta dalla Magistratura mediante unainterpretazione oculata delle norme giuri-diche, conferisce al nostro ordinamentoun contenuto profondamente sensibile alla 41

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grande varietà delle vicissitudini umane,soprattutto verso quelle che coinvolgonoi soggetti più deboli. Tuttavia, i provvedi-menti che suscitano un diffuso interesse,meriterebbero maggiore divulgazione trai cittadini, affinché chi vive nel disagio, sisenta, da subito, realmente protetto, primadalla legge e dalla nostra Carta Costituzio-nale e poi dagli organi giudiziari, chiamatiad applicarne il contenuto.

Al contempo, occorre la massimadivulgazione anche tra le Istituzione Pub-bliche, affinché possano gestire, con mag-gior diligenza, le future problematichedella stessa natura. Come spesso accade,infatti, a causa della inadeguata, o forsemal destinata, disponibilità finanziaria,nel perseguire interessi pubblici generalisi sacrificano i più elementari diritti fon-damentali dell'individuo.

ALBERTO D’ERRICOLaureando in Giurisprudenza all’Università di NapoliFederico II, collabora presso lo Studio Legale CODEX diNapoli specializzato in diritto amministrativo e tutela deidiritti civili.E’ Presidente dell’Associazione “Asso Maggiore” che operanel settore sociale e culturale.Nel 2009 partecipa al progetto “H CARE” promosso dalComune di Caserta per fornire assistenza alle persone condisabilità e nello stesso anno inizia la collaborazione conla Lega Problemi Handicappati di cui è ancora oggi attivosostenitore.42

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Appendice

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTIDELLE PERSONE CON DISABILITÀ

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Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

(a) Richiamando i principi proclamati nelloStatuto delle Nazioni Unite che riconoscono ladignità ed il valore connaturati a tutti i membridella famiglia umana ed i diritti uguali e inalie-nabili come fondamento di libertà, giustizia epace nel mondo,

(b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nellaDichiarazione universale dei diritti dell’uomo enei Patti internazionali sui diritti umani, hannoproclamato e convenuto che ciascun individuoè titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate,senza alcuna distinzione,

(c) Riaffermando l’universalità, l’indivisibilità,l’interdipendenza e interrelazione di tutti i dirittiumani e libertà fondamentali e la necessità digarantirne il pieno godimento da parte dellepersone con disabilità senza discriminazioni,

Legge 3 marzo 2009, n. 18 pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009

"Ratifica ed esecuzione della Convenzio-ne delle Nazioni Unite sui diritti dellepersone con disabilità, con Protocolloopzionale, fatta a New York il 13 dicem-bre 2006 e istituzione dell'Osservatorionazionale sulla condizione delle personecon disabilità"

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(d) Richiamando il Patto Internazionale suidiritti economici, sociali e culturali, il Patto inter-nazionale sui diritti civili e politici, la Convenzioneinternazionale sull’eliminazione di tutte le formedi discriminazione razziale, la Convenzione in-ternazionale sull’eliminazione di tutte le formedi discriminazione contro le donne, la Conven-zione contro la tortura e altre pene o trattamenticrudeli, inumani o degradanti, la Convenzionesui diritti del fanciullo e la Convenzione interna-zionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratorimigranti e dei membri delle loro famiglie,

(e) Riconoscendo che la disabilità è un concettoin evoluzione e che la disabilità è il risultatodell’interazione tra persone con menomazioni ebarriere comportamentali ed ambientali, cheimpediscono la loro piena ed effettiva partecipa-zione alla società su base di uguaglianza con glialtri,

(f) Riconoscendo l’importanza dei principi edelle linee guida contenute nel Programma mon-diale di azione riguardante le persone con disa-bilità e nelle Regole standard sulle pari opportu-nità delle persone con disabilità e la loro influenzasulla promozione, formulazione e valutazionedelle politiche, dei piani, dei programmi e delleazioni a livello nazionale, regionale ed interna-zionale al fine di perseguire pari opportunità perle persone con disabilità,

(g) Sottolineando l’importanza di integrare itemi della disabilità nelle pertinenti strategierelative allo sviluppo sostenibile,

(h) Riconoscendo altresì che la discriminazionecontro qualsiasi persona sulla base della disabilitàcostituisce una violazione della dignità e delvalore connaturati alla persona umana,

(i) Riconoscendo inoltre la diversità delle per-sone con disabilità,

(j) Riconoscendo la necessità di promuovere eproteggere i diritti umani di tutte le persone con

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disabilità, incluse quelle che richiedono un mag-giore sostegno,

(k) Preoccupati per il fatto che, nonostantequesti vari strumenti ed impegni, le persone condisabilità continuano a incontrare ostacoli nellaloro partecipazione alla società come membrieguali della stessa, e ad essere oggetto di viola-zioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,

(l) Riconoscendo l’importanza della cooperazio-ne internazionale per il miglioramento dellecondizioni di vita delle persone con disabilità inogni paese, in particolare nei paesi in via disviluppo,

(m) Riconoscendo gli utili contributi, esistentie potenziali, delle persone con disabilità in favoredel benessere generale e della diversità delle lorocomunità, e che la promozione del pieno godi-mento dei diritti umani e delle libertà fondamen-tali e della piena partecipazione nella società daparte delle persone con disabilità accrescerà ilsenso di appartenenza ed apporterà significativiprogressi nello sviluppo umano, sociale ed eco-nomico della società e nello sradicamento dellapovertà,

(n) Riconoscendo l’importanza per le personecon disabilità della loro autonomia ed indipen-denza individuale, compresa la libertà di compierele proprie scelte,

(o) Considerando che le persone con disabilitàdovrebbero avere l’opportunità di essere coinvolteattivamente nei processi decisionali relativi allepolitiche e ai programmi, inclusi quelli che liriguardano direttamente,

(p) Preoccupati delle difficili condizioni affron-tate dalle persone con disabilità, che sono sog-gette a molteplici o più gravi forme di discrimi-nazione sulla base della razza, colore della pelle,sesso, lingua, religione, opinioni politiche o dialtra natura, origine nazionale, etnica, indigenao sociale, patrimonio, nascita, età o altra condi-zione,

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(q) Riconoscendo che le donne e le minori condisabilità corrono spesso maggiori rischinell’ambiente domestico ed all’esterno, di vio-lenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanzadi cure, maltrattamento e sfruttamento,

(r) Riconoscendo che i minori con disabilitàdovrebbero poter godere pienamente di tutti idiritti umani e delle libertà fondamentali su basedi uguaglianza rispetto agli altri minori, e richia-mando gli obblighi assunti a tal fine dagli StatiParti alla Convenzione sui diritti del fanciullo,

(s) Sottolineando la necessità di incorporare laprospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi apromuovere il pieno godimento dei diritti umanie delle libertà fondamentali da parte delle personecon disabilità,

(t) Riaffermando che la maggior parte dellepersone con disabilità vive in condizioni di po-vertà, e riconoscendo a questo proposito la fon-damentale necessità di affrontare l’impatto ne-gativo della povertà sulle persone con disabilità,

(u) Consapevoli che le condizioni di pace esicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi edei principi contenuti nello Statuto delle NazioniUnite e che l’osservanza degli strumenti appli-cabili in materia di diritti umani sono indispen-sabili per la piena protezione delle persone condisabilità, in particolare durante i conflitti armatie le occupazioni straniere,

(v) Riconoscendo l’importanza dell’accessibilitàalle strutture fisiche, sociali, economiche e cul-turali, alla salute, all’istruzione, all’informazionee alla comunicazione, per consentire alle personecon disabilità di godere pienamente di tutti idiritti umani e delle libertà fondamentali,

(w) Consapevoli che ogni individuo, in ragionedei propri obblighi nei confronti degli altri indi-vidui e della comunità di appartenenza, ha unaresponsabilità propria per la promozione el’osservanza dei diritti riconosciuti dalla Dichia-

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razione universale dei diritti dell’uomo e dai Pattiinternazionali sui diritti civili e politici e sui dirittieconomici, sociali e culturali,

(x) Convinti che la famiglia sia il nucleo naturalee fondamentale della società e che abbia dirittoalla protezione da parte della società e dello Stato,e che le persone con disabilità ed i membri delleloro famiglie debbano ricevere la protezione edassistenza necessarie a permettere alle famigliedi contribuire al pieno ed uguale godimento deidiritti delle persone con disabilità,

(y) Convinti che una convenzione internazionaleglobale ed integrata per la promozione e la pro-tezione dei diritti e della dignità delle personecon disabilità potrà contribuire in modo signifi-cativo a riequilibrare i profondi svantaggi socialidelle persone con disabilità e a promuovere laloro partecipazione nella sfera civile, politica,economica, sociale e culturale, con pari opportu-nità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in viadi sviluppo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1 - Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuo-vere, proteggere e garantire il pieno ed ugualegodimento di tutti i diritti umani e di tutte lelibertà fondamentali da parte delle persone condisabilità, e promuovere il rispetto per la lorointrinseca dignità.

2. Per persone con disabilità si intendono coloroche presentano durature menomazioni fisiche,mentali, intellettuali o sensoriali che in interazionecon barriere di diversa natura possono ostacolarela loro piena ed effettiva partecipazione nellasocietà su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

per “comunicazione” si intendono le lingue, lavisualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione

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tattile, la stampa a grandi caratteri, i supportimultimediali accessibili nonché i sistemi, glistrumenti ed i formati di comunicazione miglio-rativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata,con ausilio di lettori umani, comprese le tecno-logie dell’informazione e della comunicazioneaccessibili;

per “linguaggio” si intendono le lingue parlatee la lingua dei segni, come pure altre forme diespressione non verbale;

per “discriminazione fondata sulla disabilità”si intende qualsivoglia distinzione, esclusione orestrizione sulla base della disabilità che abbialo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare ilriconoscimento, il godimento e l’esercizio, subase di uguaglianza con gli altri, di tutti i dirittiumani e delle libertà fondamentali in campopolitico, economico, sociale, culturale, civile oin qualsiasi altro campo. Essa include ogni formadi discriminazione, compreso il rifiuto di unaccomodamento ragionevole;

per “accomodamento ragionevole” si intendonole modifiche e gli adattamenti necessari ed ap-propriati che non impongano un onere spropor-zionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia neces-sità in casi particolari, per garantire alle personecon disabilità il godimento e l’esercizio, su basedi uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umanie delle libertà fondamentali;

per “progettazione universale” si intende laprogettazione di prodotti, strutture, programmie servizi utilizzabili da tutte le persone, nellamisura più estesa possibile, senza il bisogno diadattamenti o di progettazioni specializzate. La“progettazione universale” non esclude dispositividi sostegno per particolari gruppi di persone condisabilità ove siano necessari.

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Articolo 3 - Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

(a) il rispetto per la dignità intrinseca,l’autonomia individuale, compresa la libertà dicompiere le proprie scelte, e l’indipendenza dellepersone;

(b) la non discriminazione;

(c) la piena ed effettiva partecipazione e inclu-sione nella società;

(d) il rispetto per la differenza e l’accettazionedelle persone con disabilità come parte delladiversità umana e dell’umanità stessa;

(e) la parità di opportunità;

(f) l’accessibilità;

(g) la parità tra uomini e donne;

(h) il rispetto dello sviluppo delle capacità deiminori con disabilità e il rispetto del diritto deiminori con disabilità a preservare la propriaidentità.

Articolo 4 - Obblighi generali

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire epromuovere la piena realizzazione di tutti i dirittiumani e delle libertà fondamentali per tutte lepersone con disabilità senza discriminazioni dialcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine,gli Stati Parti si impegnano:

(a) ad adottare tutte le misure legislative, am-ministrative e di altra natura adeguate ad attuarei diritti riconosciuti nella presente Convenzione;

(b) ad adottare tutte le misure, incluse quellelegislative, idonee a modificare o ad abrogarequalsiasi legge, regolamento, consuetudine epratica vigente che costituisca una discrimina-zione nei confronti di persone con disabilità;

(c) a tener conto della protezione e della pro-mozione dei diritti umani delle persone con disa-bilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

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(d) ad astenersi dall’intraprendere ogni atto opratica che sia in contrasto con la presente Con-venzione ed a garantire che le autorità pubblichee le istituzioni agiscano in conformità con lapresente Convenzione;

(e) ad adottare tutte le misure adeguate adeliminare la discriminazione sulla base delladisabilità da parte di qualsiasi persona, organiz-zazione o impresa privata;

(f) ad intraprendere o promuovere la ricerca elo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature eattrezzature progettati universalmente, secondola definizione di cui all’articolo 2 della presenteConvenzione, che dovrebbero richiedere il minimoadattamento possibile ed il costo più contenutopossibile per venire incontro alle esigenze speci-fiche delle persone con disabilità, promuovernela disponibilità ed uso, ed incoraggiare la proget-tazione universale nell’elaborazione di norme elinee guida;

(g) ad intraprendere o promuovere la ricerca elo sviluppo, ed a promuovere la disponibilità el’uso di nuove tecnologie, incluse tecnologiedell’informazione e della comunicazione, ausiliialla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno,adatti alle persone con disabilità, dando prioritàalle tecnologie dai costi più accessibili;

(h) a fornire alle persone con disabilità infor-mazioni accessibili in merito ad ausilii alla mo-bilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, com-prese le nuove tecnologie, così come altre formedi assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;

(i) a promuovere la formazione di professionistie di personale che lavora con persone con disa-bilità sui diritti riconosciuti nella presente Con-venzione, così da fornire una migliore assistenzae migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, socialie culturali, ogni Stato Parte si impegna a prenderemisure, sino al massimo delle risorse di cui di-

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spone e, ove necessario, nel quadro della coope-razione internazionale, al fine di conseguireprogressivamente la piena realizzazione di talidiritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenutinella presente Convenzione che siano immedia-tamente applicabili in conformità al diritto inter-nazionale.

3. Nell’elaborazione e nell’attuazione dellalegislazione e delle politiche da adottare perattuare la presente Convenzione, così come neglialtri processi decisionali relativi a questioni con-cernenti le persone con disabilità, gli Stati Partioperano in stretta consultazione e coinvolgonoattivamente le persone con disabilità, compresii minori con disabilità, attraverso le loro organiz-zazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione della presente Con-venzione può pregiudicare provvedimenti piùfavorevoli per la realizzazione dei diritti dellepersone con disabilità, contenuti nella legislazio-ne di uno Stato Parte o nella legislazione inter-nazionale in vigore per quello Stato. Non sonoammesse restrizioni o deroghe ai diritti umanied alle libertà fondamentali riconosciuti o esistentiin ogni Stato Parte alla presente Convenzione invirtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consue-tudini, con il pretesto che la presente Convenzionenon riconosca tali diritti o libertà o che li riconoscain minor misura.

5. Le disposizioni della presente Convenzionesi estendono a tutte le unità costitutive degliStati federali senza limitazione ed eccezionealcuna.

Articolo 5 - Uguaglianzae non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le personesono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto,senza alcuna discriminazione, a uguale protezio-ne e uguale beneficio dalla legge.

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2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma didiscriminazione fondata sulla disabilità e garan-tire alle persone con disabilità uguale ed effettivaprotezione giuridica contro ogni discriminazionequalunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eli-minare le discriminazioni, gli Stati Parti adottanotutti i provvedimenti appropriati, per garantireche siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Le misure specifiche che sono necessariead accelerare o conseguire de facto l’uguaglianzadelle persone con disabilità non costituisconouna discriminazione ai sensi della presente Con-venzione.

Articolo 6 - Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e leminori con disabilità sono soggette a discrimina-zioni multiple e, a questo riguardo, adottanomisure per garantire il pieno ed uguale godimentodi tutti i diritti umani e delle libertà fondamentalida parte delle donne e delle minori con disabilità.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idoneaad assicurare il pieno sviluppo, progresso edemancipazione delle donne, allo scopo di garan-tire loro l’esercizio ed il godimento dei dirittiumani e delle libertà fondamentali enunciatinella presente Convenzione.

Articolo 7 - Minori con disabilità

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura neces-saria a garantire il pieno godimento di tutti idiritti umani e delle libertà fondamentali da partedei minori con disabilità, su base di uguaglianzacon gli altri minori.

2. In tutte le azioni concernenti i minori condisabilità, il superiore interesse del minore costi-tuisce la considerazione preminente.

3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori condisabilità, su base di uguaglianza con gli altriminori, il diritto di esprimere liberamente le

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proprie opinioni su tutte le questioni che li riguar-dano e le loro opinioni sono debitamente presein considerazione, tenendo conto della loro etàe grado di maturità, assicurando che sia fornitaadeguata assistenza in relazione alla disabilitàe all’età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8 - Accrescimentodella consapevolezza

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottaremisure immediate, efficaci ed adeguate allo scopodi:

(a) sensibilizzare la società nel suo insieme,anche a livello familiare, sulla situazione dellepersone con disabilità e accrescere il rispetto peri diritti e la dignità delle persone con disabilità;

(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e lepratiche dannose concernenti le persone condisabilità, compresi quelli fondati sul sesso el’età, in tutti gli ambiti;

(c) promuovere la consapevolezza delle capacitàe i contributi delle persone con disabilità.

2. Nell’ambito delle misure che adottano a talfine, gli Stati Parti:

(a) avviano e conducono efficaci campagne disensibilizzazione del pubblico al fine di:

(i) favorire un atteggiamento recettivo verso idiritti delle persone con disabilità;

(ii) promuovere una percezione positiva ed unamaggiore consapevolezza sociale nei confrontidelle persone con disabilità;

(iii) promuovere il riconoscimento delle capacità,dei meriti e delle attitudini delle persone condisabilità, del loro contributo nell’ambiente lavo-rativo e sul mercato del lavoro;

(b) promuovono a tutti i livelli del sistemaeducativo, includendo specialmente tutti i minori,sin dalla più tenera età, un atteggiamento dirispetto per i diritti delle persone con disabilità;

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(c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazionea rappresentare le persone con disabilità in modoconforme agli obiettivi della presente Convenzio-ne;

(d) promuovono programmi di formazione peraccrescere la consapevolezza riguardo alle per-sone con disabilità e ai diritti delle persone condisabilità.

Articolo 9 - Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disa-bilità di vivere in maniera indipendente e dipartecipare pienamente a tutti gli aspetti dellavita, gli Stati Parti adottano misure adeguate agarantire alle persone con disabilità, su base diuguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambientefisico, ai trasporti, all’informazione e alla comu-nicazione, compresi i sistemi e le tecnologie diinformazione e comunicazione, e ad altre attrez-zature e servizi aperti o forniti al pubblico, sianelle aree urbane che in quelle rurali. Questemisure, che includono l’identificazione e la eli-minazione di ostacoli e barriere all’accessibilità,si applicano, tra l’altro, a:

(a) edifici, viabilità, trasporti e altre struttureinterne ed esterne, comprese scuole, alloggi,strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) ai servizi di informazione, comunicazionee altri, compresi i servizi informatici e quelli diemergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure ade-guate per:

(a) sviluppare ed emanare norme nazionaliminime e linee guida per l’accessibilità allestrutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblicoe verificarne l’applicazione;

(b) garantire che gli organismi privati, cheforniscono strutture e servizi aperti o forniti alpubblico, tengano conto di tutti gli aspettidell’accessibilità per le persone con disabilità;

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(c) fornire una formazione relativa ai problemidi accesso con cui si confrontano le persone condisabilità a tutti gli interessati;

(d) dotare le strutture e gli edifici aperti alpubblico di segnaletica in caratteri Braille e informati facilmente leggibili e comprensibili;

(e) mettere a disposizione forme di assistenzada parte di persone o animali e servizi di media-zione, incluse guide, lettori e interpreti professio-nisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo diagevolare l’accessibilità a edifici ed altre struttureaperte al pubblico;

(f) promuovere altre forme idonee di assistenzae di sostegno a persone con disabilità per garan-tire il loro accesso all’informazione;

(g) promuovere l’accesso delle persone condisabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi diinformazione e comunicazione, compreso inter-net;

(h) promuovere alle primissime fasi la proget-tazione, lo sviluppo, la produzione e la distribu-zione di tecnologie e sistemi di informazione ecomunicazione, in modo che tali tecnologie esistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10 - Diritto alla vita

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vitaè connaturato alla persona umana ed adottanotutte le misure necessarie a garantire l’effettivogodimento di tale diritto da parte delle personecon disabilità, su base di uguaglianza con glialtri.

Articolo 11 - Situazioni di rischioed emergenze umanitarie

Gli Stati Parti adottano, in conformità agliobblighi derivanti dal diritto internazionale, com-preso il diritto internazionale umanitario e lenorme internazionali sui diritti umani, tutte lemisure utili a garantire la protezione e la sicurezza

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delle persone con disabilità in situazioni di rischio,incluse le situazioni di conflitto armato, le emer-genze umanitarie e le catastrofi naturali .

Articolo 12 - Uguale riconoscimentodinanzi alla legge

1. Gli Stati Parti riaffermano che le personecon disabilità hanno il diritto al riconoscimentoin ogni luogo della loro personalità giuridica.

2. Gli Stati Parti riconoscono che le personecon disabilità godono della capacità giuridica subase di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspettidella vita.

3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate perconsentire l’accesso da parte delle persone condisabilità al sostegno di cui dovessero necessitareper esercitare la propria capacità giuridica.

4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misurerelative all’esercizio della capacità giuridicaforniscano adeguate ed efficaci garanzie perprevenire abusi in conformità alle norme inter-nazionali sui diritti umani. Tali garanzie devonoassicurare che le misure relative all’eserciziodella capacità giuridica rispettino i diritti, lavolontà e le preferenze della persona, che sianoscevre da ogni conflitto di interesse e da ogniinfluenza indebita, che siano proporzionate eadatte alle condizioni della persona, che sianoapplicate per il più breve tempo possibile e sianosoggette a periodica revisione da parte di unaautorità competente, indipendente ed imparzialeo di un organo giudiziario. Queste garanzie de-vono essere proporzionate al grado in cui lesuddette misure incidono sui diritti e sugli inte-ressi delle persone.

5. Sulla base di quanto disposto nel presentearticolo, gli Stati Parti adottano tutte le misureadeguate ed efficaci per garantire l’uguale dirittodelle persone con disabilità alla proprietà o adereditarla, al controllo dei propri affari finanziari

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e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutuie altre forme di credito finanziario, e assicuranoche le persone con disabilità non vengano arbi-trariamente private della loro proprietà.

Articolo 13 - Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parti garantiscono l’accesso effettivoalla giustizia per le persone con disabilità, subase di uguaglianza con gli altri, anche attraversola previsione di idonei accomodamenti proceduralie accomodamenti in funzione dell’età, allo scopodi facilitare la loro partecipazione effettiva, direttae indiretta, anche in qualità di testimoni, in tuttele fasi del procedimento giudiziario, inclusa lafase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare a garantire l’effettivoaccesso delle persone con disabilità alla giustizia,gli Stati Parti promuovono una formazione ade-guata per coloro che operano nel campodell’amministrazione della giustizia, compresele forze di polizia ed il personale penitenziario.

Articolo 14 - Libertà e sicurezzadella persona

1. Gli Stati Parti garantiscono che le personecon disabilità, su base di uguaglianza con glialtri:

(a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezzapersonale;

(b) non siano private della loro libertà illegal-mente o arbitrariamente, che qualsiasi privazionedella libertà sia conforme alla legge e chel’esistenza di una disabilità non giustifichi innessun caso una privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cuile persone con disabilità siano private della libertàa seguito di qualsiasi procedura, esse abbianodiritto su base di uguaglianza con gli altri, allegaranzie previste dalle norme internazionali suidiritti umani e siano trattate conformemente agliscopi ed ai principi della presente Convenzione,

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compreso quello di ricevere un accomodamentoragionevole.

Articolo 15 - Diritto di non esseresottoposto a tortura, a peneo a trattamenti crudeli, inumanio degradanti

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, néa pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-danti. In particolare, nessuno può essere sotto-posto, senza il proprio libero consenso, a speri-mentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legi-slative, amministrative, giudiziarie o di altranatura idonee ad impedire che persone con disa-bilità, su base di uguaglianza con gli altri, sianosottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli,inumani o degradanti.

Articolo 16 - Diritto di non esseresottoposto a sfruttamento, violenza emaltrattamenti

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legi-slative, amministrative, sociali, educative e dialtra natura adeguate a proteggere le personecon disabilità, all’interno e all’esterno della lorodimora, contro ogni forma di sfruttamento, diviolenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.

2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misureadeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento,di violenza e di maltrattamento, assicurando,segnatamente alle persone con disabilità, alleloro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura,appropriate forme di assistenza e sostegno adatteal genere ed all’età, anche mettendo a disposi-zione informazioni e servizi educativi sulle mo-dalità per evitare, riconoscere e denunciare casidi sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Partiassicurano che i servizi di protezione tenganoconto dell’età, del genere e della disabilità.

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3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogniforma di sfruttamento, violenza e abuso, gli StatiParti assicurano che tutte le strutture e i program-mi destinati alle persone con disabilità sianoeffettivamente controllati da autorità indipenden-ti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure ade-guate per facilitare il recupero fisico, cognitivoe psicologico, la riabilitazione e la reintegrazionesociale delle persone con disabilità vittime diqualsiasi forma di sfruttamento, violenza o mal-trattamento, in particolare prevedendo servizi diprotezione. Il recupero e la reintegrazione devonoaver luogo in un ambiente che promuova la salute,il benessere, l’autostima, la dignità e l’autonomiadella persona e che prenda in considerazione leesigenze specifiche legate al genere ed all’età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legisla-zione e delle politiche efficaci, ivi comprese unalegislazione e delle politiche specifiche per ledonne ed i minori, per garantire che i casi disfruttamento, di violenza e di abuso contro per-sone con disabilità siano identificati, indagatie, ove del caso, perseguiti.

Articolo 17 - Protezionedell’integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispettodella propria integrità fisica e mentale su basedi uguaglianza con gli altri.

Articolo 18 - Libertà di movimentoe cittadinanza

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone condisabilità, su base di uguaglianza con gli altri, ildiritto alla libertà di movimento, alla libertà discelta della propria residenza e il diritto allacittadinanza, anche assicurando che le personecon disabilità:

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(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare lacittadinanza e non siano private della cittadinan-za arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

(b) non siano private a causa della disabilità,della capacità di ottenere, detenere ed utilizzarela documentazione attinente alla loro cittadinanzao altra documentazione di identificazione, o diutilizzare le procedure pertinenti, quali le proce-dure di immigrazione, che si rendano necessarieper facilitare l’esercizio del diritto alla libertà dimovimento;

(c) siano libere di lasciare qualunque paese,incluso il proprio;

(d) non siano private, arbitrariamente o a motivodella loro disabilità, del diritto di entrare nelproprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registratiimmediatamente dopo la nascita e hanno dirittosin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisireuna cittadinanza, e, per quanto possibile, aldiritto di conoscere i propri genitori e di essereda questi allevati.

Articolo 19 - Vita indipendenteed inclusione nella società

Gli Stati Parti alla presente Convenzione rico-noscono il diritto di tutte le persone con disabilitàa vivere nella società, con la stessa libertà discelta delle altre persone, e adottano misureefficaci ed adeguate al fine di facilitare il pienogodimento da parte delle persone con disabilitàdi tale diritto e la loro piena integrazione e par-tecipazione nella società, anche assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possi-bilità di scegliere, su base di uguaglianza congli altri, il proprio luogo di residenza e dove econ chi vivere e non siano obbligate a vivere inuna particolare sistemazione;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso

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ad una serie di servizi a domicilio o residenzialie ad altri servizi sociali di sostegno, compresal’assistenza personale necessaria per consentireloro di vivere nella società e di inserirvisi e impe-dire che siano isolate o vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture sociali destinate atutta la popolazione siano messe a disposizione,su base di uguaglianza con gli altri, delle personecon disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Articolo 20 - Mobilità personale

Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garan-tire alle persone con disabilità la mobilità perso-nale con la maggiore autonomia possibile, prov-vedendo in particolare a:

(a) facilitare la mobilità personale delle personecon disabilità nei modi e nei tempi da loro sceltied a costi accessibili;

(b) agevolare l’accesso da parte delle personecon disabilità ad ausilii per la mobilità, apparatied accessori, tecnologie di supporto, a forme diassistenza da parte di persone o animali e servizidi mediazione di qualità, in particolare rendendolidisponibili a costi accessibili;

(c) fornire alle persone con disabilità e al per-sonale specializzato che lavora con esse unaformazione sulle tecniche di mobilità;

(d) incoraggiare i produttori di ausilii alla mo-bilità, apparati e accessori e tecnologie di supportoa prendere in considerazione tutti gli aspetti dellamobilità delle persone con disabilità.

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Articolo 21 - Libertà di espressione eopinione e accesso all’informazione

Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguatea garantire che le persone con disabilità possanoesercitare il diritto alla libertà di espressione edi opinione, ivi compresa la libertà di richiedere,ricevere e comunicare informazioni e idee subase di uguaglianza con gli altri e attraverso ognimezzo di comunicazione di loro scelta, comedefinito dall’articolo 2 della presente Convenzio-ne, provvedendo in particolare a:

(a) mettere a disposizione delle persone condisabilità le informazioni destinate al grandepubblico in forme accessibili e mediante tecno-logie adeguate ai differenti tipi di disabilità,tempestivamente e senza costi aggiuntivi;

(b) accettare e facilitare nelle attività ufficialiil ricorso da parte delle persone con disabilità,alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioniaumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo,modalità e sistema accessibile di comunicazionedi loro scelta;

(c) richiedere agli enti privati che offrono servizial grande pubblico, anche attraverso internet, difornire informazioni e servizi con sistemi acces-sibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

(d) incoraggiare i mass media, inclusi gli ero-gatori di informazione tramite internet, a renderei loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

(e) riconoscere e promuovere l’uso della linguadei segni.

Articolo 22 - Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipenden-temente dal luogo di residenza o dalla propriasistemazione, può essere soggetta ad interferenzearbitrarie o illegali nella sua vita privata, nellasua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispon-denza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioniillegali al proprio onore o alla propria reputazione.

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Le persone con disabilità hanno il diritto diessere protette dalla legge contro tali interferenzeo lesioni.

2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confiden-ziale delle informazioni personali, di quelle relativealla salute ed alla riabilitazione delle personecon disabilità, su base di uguaglianza con glialtri.

Articolo 23 - Rispetto del domicilio edella famiglia

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci edadeguate ad eliminare le discriminazioni neiconfronti delle persone con disabilità in tutto ciòche attiene al matrimonio, alla famiglia, allapaternità e alle relazioni personali, su base diuguaglianza con gli altri, in modo da garantireche:

(a) sia riconosciuto il diritto di ogni personacon disabilità, che sia in età per contrarre matri-monio, di sposarsi e fondare una famiglia sullabase del pieno e libero consenso dei contraenti;

(b) sia riconosciuto il diritto delle persone condisabilità di decidere liberamente e responsabil-mente riguardo al numero dei figli e all’intervallotra le nascite e di avere accesso in modo appro-priato secondo l’età, alle informazioni in materiadi procreazione e pianificazione familiare, e sianoforniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;

(c) le persone con disabilità, inclusi i minori,conservino la loro fertilità su base di uguaglianzacon gli altri.

2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e leresponsabilità delle persone con disabilità inmateria di tutela, di curatela, di custodia e diadozione di minori o di simili istituti, ove taliistituti siano previsti dalla legislazione nazionale;in ogni caso l’interesse superiore del minore restapreminente. Gli Stati Parti forniscono un giustoaiuto alle persone con disabilità nell’eserciziodelle loro responsabilità di genitori.

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3. Gli Stati Parti devono garantire che i minoricon disabilità abbiano pari diritti per quantoriguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizza-zione di tali diritti e per prevenire l’occultamento,l’abbandono, la mancanza di cure e la segrega-zione di minori con disabilità, gli Stati Parti siimpegnano a fornire informazioni, servizi e so-stegni tempestivi e completi ai minori con disa-bilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti devono garantire che un minorenon sia separato dai propri genitori contro la suavolontà, a meno che le autorità competenti,soggette a verifica giurisdizionale, non decidano,conformemente alla legge e alle procedure ap-plicabili, che tale separazione è necessaria nelsuperiore interesse del minore. In nessun casoun minore deve essere separato dai suoi genitoriin ragione della propria disabilità o di quella diuno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiaripiù stretti non siano in condizioni di prendersicura di un minore con disabilità, a non tralasciarealcuno sforzo per assicurare una sistemazionealternativa all’interno della famiglia allargata e,ove ciò non sia possibile, all’interno della comu-nità in un contesto familiare.

Articolo 24 - Educazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto allaistruzione delle persone con disabilità. Allo scopodi realizzare tale diritto senza discriminazioni esu base di pari opportunità, gli Stati Parti garan-tiscono un sistema di istruzione inclusivo a tuttii livelli ed un apprendimento continuo lungotutto l’arco della vita, finalizzati:

(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, delsenso di dignità e dell’autostima ed al rafforza-mento del rispetto dei diritti umani, delle libertàfondamentali e della diversità umana;

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(b) allo sviluppo, da parte delle persone condisabilità, della propria personalità, dei talenti edella creatività, come pure delle proprie abilitàfisiche e mentali, sino alle loro massime poten-zialità;

(c) a porre le persone con disabilità in condizionedi partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nell’attuazione di tale diritto, gli Stati Partidevono assicurare che:

(a) le persone con disabilità non siano esclusedal sistema di istruzione generale in ragione delladisabilità e che i minori con disabilità non sianoesclusi in ragione della disabilità da una istruzioneprimaria gratuita libera ed obbligatoria odall’istruzione secondaria;

(b) le persone con disabilità possano accederesu base di uguaglianza con gli altri, all’internodelle comunità in cui vivono, ad un’istruzioneprimaria, di qualità e libera ed all’istruzionesecondaria;

(c) venga fornito un accomodamento ragione-vole in funzione dei bisogni di ciascuno;

(d) le persone con disabilità ricevano il sostegnonecessario, all’interno del sistema educativogenerale, al fine di agevolare la loro effettivaistruzione;

(e) siano fornite efficaci misure di sostegnopersonalizzato in ambienti che ottimizzino ilprogresso scolastico e la socializzazione, confor-memente all’obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disa-bilità la possibilità di acquisire le competenzepratiche e sociali necessarie in modo da facilitarela loro piena ed uguale partecipazione al sistemadi istruzione ed alla vita della comunità. A questoscopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate,in particolare al fine di:

(a) agevolare l’apprendimento del Braille, dellascrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme

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e sistemi di comunicazione aumentativi edalternativi, delle capacità di orientamento e dimobilità ed agevolare il sostegno tra pari edattraverso un mentore;

(b) agevolare l’apprendimento della lingua deisegni e la promozione dell’identità linguisticadella comunità dei sordi;

(c) garantire che le persone cieche, sorde osordocieche, ed in particolare i minori, ricevanoun’istruzione impartita nei linguaggi, nelle mo-dalità e con i mezzi di comunicazione più ade-guati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzinoil progresso scolastico e la socializzazione.

4. Allo scopo di facilitare l’esercizio di talediritto, gli Stati Parti adottano misure adeguatenell’impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanticon disabilità, che siano qualificati nella linguadei segni o nel Braille e per formare i dirigentied il personale che lavora a tutti i livelli delsistema educativo. Tale formazione dovrà inclu-dere la consapevolezza della disabilità e l’utilizzodi appropriate modalità, mezzi, forme e sistemidi comunicazione aumentativi ed alternativi, edi tecniche e materiali didattici adatti alle personecon disabilità.

5. Gli Stati Parti garantiscono che le personecon disabilità possano avere accesso all’istruzionesecondaria superiore, alla formazione professio-nale, all’istruzione per adulti ed per un appren-dimento continuo lungo tutto l’arco della vitasenza discriminazioni e su base di uguaglianzacon gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garan-tiscono che sia fornito alle persone con disabilitàun accomodamento ragionevole.

Articolo 25 - Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone condisabilità hanno il diritto di godere del migliorestato di salute possibile, senza discriminazionifondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottanotutte le misure adeguate a garantire loro l’accesso

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a servizi sanitari che tengano conto delle spe-cifiche differenze di genere, inclusi i servizi diriabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:

(a) fornire alle persone con disabilità servizisanitari gratuiti o a costi accessibili, che copranola stessa varietà e che siano della stessa qualitàdei servizi e programmi sanitari forniti alle altrepersone, compresi i servizi sanitari nella sferadella salute sessuale e riproduttiva e i programmidi salute pubblica destinati alla popolazione;

(b) fornire alle persone con disabilità i servizisanitari di cui hanno necessità proprio in ragionedelle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosiprecoce e di intervento d’urgenza, e i servizidestinati a ridurre al minimo ed a prevenireulteriori disabilità, segnatamente tra i minori egli anziani;

(c) fornire questi servizi sanitari alle personecon disabilità il più vicino possibile alle propriecomunità, comprese le aree rurali;

(d) richiedere agli specialisti sanitari di prestarealle persone con disabilità cure della medesimaqualità di quelle fornite agli altri, in particolareottenendo il consenso libero e informato dellapersona con disabilità coinvolta, accrescendo,tra l’altro, la conoscenza dei diritti umani, delladignità, dell’autonomia, e dei bisogni delle per-sone con disabilità attraverso la formazione el’adozione di regole deontologiche nel campodella sanità pubblica e privata;

(e) vietare nel settore delle assicurazioni lediscriminazioni a danno delle persone con disa-bilità, le quali devono poter ottenere, a condizionieque e ragionevoli, un’assicurazione per malattiae, nei paesi nei quali sia consentito dalla legisla-zione nazionale, un’assicurazione sulla vita;

(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assi-stenza medica o di prestazione di cure e servizisanitari o di cibo e liquidi in ragione della disa-bilità.

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Articolo 26 - Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci eadeguate, in particolare facendo ricorso a formedi mutuo sostegno, al fine di permettere allepersone con disabilità di ottenere e conservarela massima autonomia, le piene facoltà fisiche,mentali, sociali e professionali, ed il pieno inse-rimento e partecipazione in tutti gli ambiti dellavita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano,rafforzano e sviluppano servizi e programmicomplessivi per l’abilitazione e la riabilitazione,in particolare nei settori della sanità, della occu-pazione, dell’istruzione e dei servizi sociali, inmodo che questi servizi e programmi:

(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibilie siano basati su una valutazione multidiscipli-nare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;

(b) facilitino la partecipazione e l’integrazionenella comunità e in tutti gli aspetti della società,siano volontariamente posti a disposizione dellepersone con disabilità nei luoghi più vicini pos-sibili alle proprie comunità, comprese le areerurali.

2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo dellaformazione iniziale e permanente per i professio-nisti e per il personale che lavora nei servizi diabilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuovono l’offerta, la cono-scenza e l’utilizzo di tecnologie e strumenti disostegno, progettati e realizzati per le personecon disabilità, che ne facilitino l’abilitazione ela riabilitazione.

Articolo 27 - Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavorodelle persone con disabilità, su base di ugua-glianza con gli altri; segnatamente il diritto dipotersi mantenere attraverso un lavoro libera-mente scelto o accettato in un mercato del lavoroe in un ambiente lavorativo aperto, che favoriscal’inclusione e l’accessibilità alle persone con

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disabilità. Gli Stati Parti devono garantire efavorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche acoloro i quali hanno subìto una disabilità durantel’impiego, prendendo appropriate iniziative –anche attraverso misure legislative - in particolareal fine di:

(a) vietare la discriminazione fondata sulladisabilità per tutto ciò che concerne il lavoro inogni forma di occupazione, in particolare perquanto riguarda le condizioni di reclutamento,assunzione e impiego, la continuità dell’impiego,l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicu-rezza e di igiene sul lavoro;

(b) proteggere il diritto delle persone con disa-bilità, su base di uguaglianza con gli altri, dibeneficiare di condizioni lavorative eque e favo-revoli, compresa la parità di opportunità el’uguaglianza di remunerazione per un lavoro dipari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri,la protezione da molestie e le procedure di com-posizione delle controversie;

(c) garantire che le persone con disabilità sianoin grado di esercitare i propri diritti di lavoratorie sindacali su base di uguaglianza con gli altri;

(d) consentire alle persone con disabilità diavere effettivo accesso ai programmi di orienta-mento tecnico e professionale, ai servizi perl’impiego e alla formazione professionale e con-tinua;

(e) promuovere opportunità di impiego el’avanzamento di carriera per le persone condisabilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenzanella ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimen-to di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;

(f) promuovere opportunità di lavoro autonomo,l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperativee l’avvio di attività economiche in proprio;

(g) assumere persone con disabilità nel settorepubblico;

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(h) favorire l’impiego di persone con disabilitànel settore privato attraverso politiche e misureadeguate che possono includere programmi diazione antidiscriminatoria, incentivi e altre mi-sure;

(i) garantire che alle persone con disabilitàsiano forniti accomodamenti ragionevoli neiluoghi di lavoro;

(j) promuovere l’acquisizione, da parte dellepersone con disabilità, di esperienze lavorativenel mercato del lavoro;

(k) promuovere programmi di orientamento eriabilitazione professionale, di mantenimento delposto di lavoro e di reinserimento nel lavoro perle persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicurano che le persone condisabilità non siano tenute in schiavitù o in statodi servitù e siano protette, su base di uguaglianzacon gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28 - Adeguati livelli di vita eprotezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad unlivello di vita adeguato alle persone con disabilitàed alle loro famiglie, incluse adeguate condizionidi alimentazione, abbigliamento e alloggio, edal miglioramento continuo delle loro condizionidi vita, e adottano misure adeguate per proteg-gere e promuovere l’esercizio di questo dirittosenza alcuna discriminazione fondata sulla disa-bilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto dellepersone con disabilità alla protezione sociale edal godimento di questo diritto senza alcuna di-scriminazione fondata sulla disabilità, e adottanomisure adeguate a tutelare e promuoverel’esercizio di questo diritto, ivi incluse misureper:

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(a) garantire alle persone con disabilità paritàdi accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicu-rare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altritipi di assistenza per i bisogni derivanti dalladisabilità, che siano appropriati ed a costi acces-sibili;

(b) garantire l’accesso delle persone con disa-bilità, in particolare delle donne e delle minoricon disabilità nonché delle persone anziane condisabilità, ai programmi di protezione sociale eda quelli di riduzione della povertà;

(c) garantire alle persone con disabilità e alleloro famiglie, che vivono in situazioni di povertà,l’accesso all’aiuto pubblico per sostenere le spesecollegate alle disabilità, includendo una forma-zione adeguata, forme di sostegno ed orienta-mento, aiuto economico o forme di presa in carico;

(d) garantire l’accesso delle persone con disa-bilità ai programmi di alloggio sociale;

(e) garantire alle persone con disabilità pariaccesso ai programmi ed ai trattamenti pensio-nistici.

Articolo 29 - Partecipazione alla vitapolitica e pubblica

Gli Stati Parti garantiscono alle persone condisabilità il godimento dei diritti politici e lapossibilità di esercitarli su base di uguaglianzacon gli altri, e si impegnano a:

(a) garantire che le persone con disabilità pos-sano effettivamente e pienamente parteciparealla vita politica e pubblica su base di uguaglianzacon gli altri, direttamente o attraverso rappresen-tanti liberamente scelti, compreso il diritto e lapossibilità per le persone con disabilità di votareed essere elette, tra l’altro:

(i) assicurando che le procedure, le struttureed i materiali elettorali siano appropriati, acces-sibili e di facile comprensione e utilizzo;

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(ii) proteggendo il diritto delle persone condisabilità a votare tramite scrutinio segreto, senzaintimidazioni, in elezioni ed in referendum popo-lari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitareeffettivamente i mandati elettivi e svolgere tuttele funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo,agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnolo-gie nuove e di supporto;

(iii) garantendo la libera espressione dellavolontà delle persone con disabilità come elettorie a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta,autorizzandole a farsi assistere da una personadi loro scelta per votare.

(b) promuovere attivamente un ambiente incui le persone con disabilità possano effettiva-mente e pienamente partecipare alla conduzionedegli affari pubblici, senza discriminazione e subase di uguaglianza con gli altri, e incoraggiarela loro partecipazione alla vita pubblica, in par-ticolare attraverso:

(i) la partecipazione ad associazioni e organiz-zazioni non governative impegnate nella vitapubblica e politica del paese e alle attività eall’amministrazione dei partiti politici;

(ii) la costituzione di organizzazioni di personecon disabilità e l’adesione alle stesse al fine dirappresentarle a livello internazionale, nazionale,regionale e locale.

Articolo 30 - Partecipazione alla vitaculturale e ricreativa, agli svaghi edallo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto dellepersone con disabilità a prendere parte su basedi uguaglianza con gli altri alla vita culturale eadottano tutte le misure adeguate a garantireche le persone con disabilità:

(a) abbiano accesso ai prodotti culturali informati accessibili;

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(b) abbiano accesso a programmi televisivi,film, spettacoli teatrali e altre attività culturali,in formati accessibili;

(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali,come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizituristici, e, per quanto possibile, abbiano accessoa monumenti e siti importanti per la culturanazionale.

2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate aconsentire alle persone con disabilità di svilupparee realizzare il loro potenziale creativo, artisticoe intellettuale, non solo a proprio vantaggio, maanche per l’arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure ade-guate, in conformità al diritto internazionale, agarantire che le norme che tutelano i diritti diproprietà intellettuale non costituiscano un osta-colo irragionevole e discriminatorio all’accessoda parte delle persone con disabilità ai prodotticulturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, subase di uguaglianza con gli altri, al riconoscimen-to ed al sostegno della loro specifica identitàculturale e linguistica, ivi comprese la lingua deisegni e la cultura dei sordi.

5. Al fine di consentire alle persone con disabi-lità di partecipare su base di uguaglianza con glialtri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport,gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

(a) incoraggiare e promuovere la partecipazionepiù estesa possibile delle persone con disabilitàalle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

(b) garantire che le persone con disabilità ab-biano la possibilità di organizzare, sviluppare epartecipare ad attività sportive e ricreative spe-cifiche per le persone con disabilità e, a tal fine,incoraggiare la messa a disposizione, su base diuguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi diistruzione, formazione e risorse;

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(c) garantire che le persone con disabilità ab-biano accesso a luoghi che ospitano attivitàsportive, ricreative e turistiche;

(d) garantire che i minori con disabilità possanopartecipare, su base di uguaglianza con gli altriminori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghied allo sport, incluse le attività previste dalsistema scolastico;

(e) garantire che le persone con disabilità ab-biano accesso ai servizi forniti da coloro che sonoimpegnati nella organizzazione di attività ricre-ative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31 - Statistiche e raccolta deidati

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere leinformazioni appropriate, compresi i dati statisticie i risultati di ricerche, che permettano loro diformulare ed attuare politiche allo scopo di dareattuazione alla presente Convenzione. Il processodi raccolta e di conservazione di tali informazionideve:

(a) essere coerente con le garanzie stabilite perlegge, compresa la legislazione sulla protezionedei dati, per garantire la riservatezza e il rispettodella vita privata e familiare delle persone condisabilità;

(b) essere coerente con le norme accettate alivello internazionale per la protezione dei dirittiumani e delle libertà fondamentali e dei principietici che regolano la raccolta e l’uso delle stati-stiche.

2. Le informazioni raccolte in conformità alpresente articolo devono essere disaggregate inmaniera appropriata, e devono essere utilizzateper valutare l’adempimento degli obblighi con-tratti dagli Stati Parti alla presente Convenzionee per identificare e rimuovere le barriere che lepersone con disabilità affrontano nell’eserciziodei propri diritti.

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3. Gli Stati Parti assumono la responsabilitàdella diffusione di tali statistiche e garantisconola loro accessibilità sia alle persone con disabilitàche agli altri.

Articolo 32 - Cooperazioneinternazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l’importanza dellacooperazione internazionale e della sua promo-zione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livellonazionale per la realizzazione degli scopi e degliobiettivi della presente Convenzione, e adottanoadeguate ed efficaci misure in questo senso, neirapporti reciproci e al proprio interno e, ove delcaso, in partenariato con le organizzazioni inter-nazionali e regionali competenti e con la societàcivile, in particolare con organizzazioni di personecon disabilità. Possono, in particolare, adottaremisure destinate a:

(a) far sì che la cooperazione internazionale,compresi i programmi internazionali di sviluppo,includa le persone con disabilità e sia a loroaccessibile;

(b) agevolare e sostenere lo sviluppo di compe-tenze, anche attraverso lo scambio e la condivi-sione di informazioni, esperienze, programmi diformazione e buone prassi di riferimento;

(c) agevolare la cooperazione nella ricerca enell’accesso alle conoscenze scientifiche e tecni-che;

(d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica edeconomica, anche attraverso agevolazioniall’acquisto ed alla condivisione di tecnologie diaccesso e di assistenza e operando trasferimentidi tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo nonpregiudicano l’obbligo di ogni Stato Parte diadempiere agli obblighi che ha assunto in virtùdella presente Convenzione.

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Articolo 33 - Applicazione a livellonazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parti designano, in conformità alproprio sistema di governo, uno o più punti dicontatto per le questioni relative all’attuazionedella presente Convenzione, e si propongono dicreare o individuare in seno alla propria ammi-nistrazione una struttura di coordinamento inca-ricata di facilitare le azioni legate all’attuazionedella presente Convenzione nei differenti settoried a differenti livelli.

2. Gli Stati Parti, conformemente ai proprisistemi giuridici e amministrativi, mantengono,rafforzano, designano o istituiscono al propriointerno una struttura, includendo uno o piùmeccanismi indipendenti, ove opportuno, perpromuovere, proteggere e monitorare l’attuazionedella presente Convenzione. Nel designare ostabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devonotenere in considerazione i principi relativi allostatus e al funzionamento delle istituzioni nazio-nali per la protezione e la promozione dei dirittiumani.

3. La società civile, in particolare le personecon disabilità e le loro organizzazioni rappresen-tative, è associata e pienamente partecipe alprocesso di monitoraggio.

Articolo 34 - Comitato sui dirittidelle persone con disabilità

1. E’ istituito un Comitato sui diritti delle per-sone con disabilità (da qui in avanti denominato“Comitato”), che svolge le funzioni qui di seguitoindicate.

2. Il Comitato si compone, dall’entrata in vigoredella presente Convenzione, di 12 esperti. Alladata del deposito di sessanta ratifiche o adesionialla presente Convenzione, saranno aggiunti seimembri al Comitato, che raggiungerà la compo-sizione massima di 18 membri.

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3. I membri del Comitato siedono a titolo per-sonale e sono personalità di alta autorità moralee di riconosciuta competenza ed esperienza nelsettore oggetto della presente Convenzione. Nelladesignazione dei propri candidati, gli Stati Partisono invitati a tenere in debita considerazionele disposizioni stabilite nell’articolo 4 paragrafo3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato sono eletti dagli StatiParti, tenendo in considerazione i principi di equaripartizione geografica, la rappresentanza dellediverse forme di civiltà e dei principali sistemigiuridici, la rappresentanza bilanciata di generee la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato sono eletti a scrutiniosegreto su una lista di persone designate dagliStati Parti tra i propri cittadini in occasione delleriunioni della Conferenza degli Stati Parti. A taliriunioni, ove il quorum è costituito dai due terzidegli Stati Parti, sono eletti membri del Comitatoi candidati che abbiano ottenuto il maggior nu-mero di voti e la maggioranza assoluta dei votidei rappresentanti degli Stati Parti presenti evotanti.

6. La prima elezione ha luogo entro sei mesidopo l’entrata in vigore della presente Conven-zione. Almeno quattro mesi prima della data diogni elezione, i l Segretario Generaledell’Organizzazione Nazioni Unite invita periscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidatinel termine di due mesi. Successivamente ilSegretario Generale prepara una lista in ordinealfabetico dei candidati così designati, indicandogli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunicaagli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato sono eletti per quattroanni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia,il mandato di sei dei membri eletti alla primaelezione scadrà al termine di due anni; subitodopo la prima elezione, i nominativi dei sei mem-bri sono estratti a sorte dal Presidente dellariunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

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8. L’elezione dei sei membri addizionali delComitato si terrà in occasione delle elezioniordinarie, in conformità con le disposizioni delpresente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di unmembro del Comitato o se, per qualsiasi altromotivo, questi dichiari di non potere più svolgerele sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva pro-posto la candidatura nomina un altro esperto inpossesso delle qualifiche e dei requisiti stabilitidalle disposizioni pertinenti del presente articolo,per ricoprire il posto vacante fino allo scaderedel mandato corrispondente.

10. Il Comitato adotta il proprio regolamentointerno.

11. Il Segretario Generale dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite mette a disposizione delComitato il personale e le strutture necessari adesplicare efficacemente le funzioni che gli sonoattribuite in virtù della presente Convenzione, econvoca la prima riunione.

12. I membri del Comitato ricevono, conl’approvazione dell’Assemblea Generale delleNazioni Unite, emolumenti provenienti dallerisorse delle Nazioni Unite nei termini ed allecondizioni fissate dall’Assemblea Generale, te-nendo in considerazione l’importanza delle fun-zioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficiano dellefacilitazioni, dei privilegi e delle immunità accor-date agli esperti in missione per contodell’Organizzazione delle Nazioni Unite comestabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzio-ne sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35 - I rapporti degli Stati Parti

1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tra-mite il Segretario Generale dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sullemisure prese per adempiere ai propri obblighi invirtù della presente Convenzione e sui progressi

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conseguiti al riguardo, entro due annidall’entrata in vigore della presente Convenzioneper lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presentanorapporti complementari almeno ogni quattro annied ogni altro rapporto che il Comitato richieda.

3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabiliper quanto attiene al contenuto dei rapporti.

4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Co-mitato un rapporto iniziale completo non sonotenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetereinformazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitatia redigere i propri rapporti secondo una proceduraaperta e trasparente e a tenere in dovuta consi-derazione le disposizioni di cui all’articolo 4paragrafo 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e ledifficoltà che incidono sull’adempimento degliobblighi previsti dalla presente Convenzione.

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Articolo 36 - Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato,il quale formula su di esso i suggerimenti e leraccomandazioni di carattere generale che ritieneappropriati e li trasmette allo Stato Parte interes-sato. Lo Stato Parte può rispondere fornendo alComitato tutte le informazioni che ritenga utili.Il Comitato può richiedere ulteriori informazioniagli Stati Parti in relazione all’attuazione dellapresente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente inritardo nella presentazione del rapporto, il Comi-tato può notificare allo Stato Parte in causa cheesso sarà costretto ad esaminare l’applicazionedella presente Convenzione nello Stato Partesulla base di attendibili informazioni di cui possadisporre, a meno che il rapporto atteso non vengaconsegnato entro i tre mesi successivi alla noti-fica. Il Comitato invita lo Stato Parte interessatoa partecipare a tale esame. Qualora lo Stato Parterisponda presentando il suo rapporto, sarannoapplicate le disposizioni del paragrafo 1 delpresente articolo.

3. Il Segretario Generale dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite dà comunicazione dei rapportia tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti rendono i propri rapporti am-piamente disponibili al pubblico nei rispettivipaesi e facilitano l’accesso ai suggerimenti e alleraccomandazioni generali che fanno seguito aquesti rapporti.

5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario,alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmidelle Nazioni Unite, ed agli altri organismi com-petenti, i rapporti degli Stati Parti che contenganouna richiesta o indichino l’esigenza di un parereo di assistenza tecnica, accompagnati, ove delcaso, da osservazioni e suggerimenti del Comi-tato, concernenti tale richiesta o esigenza.

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Articolo 37 - Cooperazione tra gli StatiParti ed il Comitato

1 Gli Stati Parti collaborano con il Comitato eassistono i suoi membri nell’adempimento delloro mandato.

2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, ilComitato accorda tutta l’attenzione necessariaalle modalità ed ai mezzi per incrementare lecapacità nazionali al fine dell’attuazione dellapresente Convenzione, in particolare attraversola cooperazione internazionale.

Articolo 38 - Relazione del Comitato conaltri organismi

Per promuovere l’applicazione effettiva dellapresente Convenzione ed incoraggiare la coope-razione internazionale nel settore interessatodalla presente Convenzione:

(a) le Agenzie specializzate e gli altri organismidelle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rap-presentare in occasione dell’esame dell’attuazionedelle disposizioni della presente Convenzioneche rientrano nel loro mandato. Il Comitato puòinvitare le istituzioni specializzate e ogni altroorganismo che ritenga adeguato a fornire parerispecialistici sull’attuazione della Convenzionenei settori che rientrano nell’ambito dei lororispettivi mandati. Il Comitato può invitare leistituzioni specializzate e gli altri organismi delleNazioni Unite a presentare rapporti sulla appli-cazione della Convenzione nei settori che rien-trano nel loro ambito di attività;

(b) il Comitato, nell’esecuzione del propriomandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altriorganismi istituiti dai trattati internazionali suidiritti umani, al fine di garantire la coerenza dellerispettive linee guida sulla stesura dei rapporti,dei suggerimenti e delle raccomandazioni gene-rali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioninell’esercizio delle rispettive funzioni.

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Articolo 39 - Rapporto del Comitato

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ognidue anni all’Assemblea Generale e al ConsiglioEconomico e Sociale, e può formulare suggeri-menti e raccomandazioni generali basatisull’esame dei rapporti e delle informazioni rice-vute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e racco-mandazioni generali sono inclusi nel rapportodel Comitato accompagnati dai commenti, ovedel caso, degli Stati Parti.

Articolo 40 - Conferenza degli Stati Parti

1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente inuna Conferenza degli Stati Parti per esaminareogni questione concernente l’applicazione dellapresente Convenzione.

2. La Conferenza degli Stati Parti viene convo-cata dal Segretario Generale dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite entro sei mesi dall’entratain vigore della presente Convenzione. Le riunionisuccessive vengono convocate dal SegretarioGenerale dell’Organizzazione delle Nazioni Uniteogni biennio o su decisione della Conferenzadegli Stati Parti.

Articolo 41 - Depositario

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delleNazioni Unite è il depositario della presenteConvenzione.

Articolo 42 - Firma

La presente Convenzione è aperta alla firmada parte di tutti gli Stati e delle Organizzazionid’integrazione regionale presso la sede dellaOrganizzazione delle Nazioni Unite a New York,a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 43 - Consenso ad esserevincolato

La presente Convenzione è sottoposta a ratificadegli Stati firmatari ed alla conferma formale

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delle Organizzazioni d’integrazione regionalefirmatarie. E’ aperta all’adesione di ogni Stato oOrganizzazione d’integrazione regionale che nonabbia firmato la Convenzione stessa.

Articolo 44 - Organizzazionid’integrazione regionale

1. Per “Organizzazione d’integrazione regionale”si intende ogni organizzazione costituita dagliStati sovrani di una determinata regione, a cuigli Stati membri hanno trasferito competenze perquanto riguarda le questioni disciplinate dallapresente Convenzione. Nei propri strumenti diconferma o adesione formale, tali Organizzazionidichiarano l’estensione delle loro competenzenell’ambito disciplinato dalla presente Conven-zione. In seguito, esse notificano al depositarioqualsiasi modifica sostanziale dell’estensionedelle proprie competenze.

2. I riferimenti agli “Stati Parti” nella presenteConvenzione si applicano a tali organizzazioninei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 45, e deiparagrafi 2 e 3 dell’articolo 47 della presenteConvenzione, non vengono tenuti in conto glistrumenti depositati da un’Organizzazioned’integrazione regionale.

4. Le Organizzazioni d’integrazione regionalepossono esercitare il loro diritto di voto nellequestioni rientranti nell’ambito delle loro compe-tenze, nella Conferenza degli Stati Parti, con unnumero di voti uguale al numero dei propri Statimembri che sono Parti alla presente Convenzione.Tali Organizzazioni non esercitano il diritto divoto se uno degli Stati membri esercita il propriodiritto, e viceversa.

Articolo 45 - Entrata in vigore

1. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimogiorno successivo alla data del deposito del ven-tesimo strumento di ratifica o di adesione.

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2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazionid’integrazione regionale che ratificheranno oconfermeranno formalmente la presente Conven-zione o vi aderiranno dopo il deposito del vente-simo strumento, la Convenzione entrerà in vigoreil trentesimo giorno successivo alla data deldeposito da parte dello Stato o della Organizza-zione del proprio strumento di ratifica, di adesioneo di conferma formale.

Articolo 46 - Riserve

1. Non sono ammesse riserve incompatibilicon l’oggetto e lo scopo della presente Conven-zione.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasimomento.

Articolo 47 - Emendamenti

1. Ogni Stato Parte può proporre un emenda-mento alla presente Convenzione e sottoporlo alSegretario Generale dell’Organizzazione delleNazioni Unite. Il Segretario Generale comunicale proposte di emendamento agli Stati Parti,chiedendo loro di far conoscere se sono favorevolialla convocazione di una conferenza degli StatiParti al fine di esaminare tali proposte e di pro-nunziarsi su di esse.

Se, entro quattro mesi dalla data di tale comu-nicazione, almeno un terzo degli Stati Parti sipronunziano a favore della convocazione di taleconferenza, il Segretario Generale convoca laconferenza sotto gli auspici dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottatodalla maggioranza dei due terzi degli Stati Partipresenti e votanti viene sottoposto dal SegretarioGenerale all’Assemblea Generale delle NazioniUnite per l’approvazione e a tutti gli Stati Partiper la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvatoin conformità alle disposizioni del paragrafo 1del presente articolo entra in vigore il trentesimogiorno successivo alla data in cui il numero di

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strumenti di accettazione depositati raggiungai due terzi del numero degli Stati Parti alla datadell’adozione dell’emendamento. Successivamen-te, l’emendamento entra in vigore per ogni StatoParte il trentesimo giorno seguente al depositodel proprio strumento di accettazione.L’emendamento è vincolante solo per gli StatiParti che l’hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide inquesti termini per consenso, un emendamentoadottato e approvato in conformità al paragrafo1 del presente articolo e riguardante esclusiva-mente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigoreper tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno suc-cessivo alla data in cui il numero di strumenti diaccettazione depositati raggiunga i due terzi delnumero degli Stati Parti alla data dell’adozionedell’emendamento.

Articolo 48 - Denuncia

Ogni Stato Parte può denunciare la presenteConvenzione per mezzo di notifica scritta alSegretario Generale dell’Organizzazione delleNazioni Unite. La denuncia avrà effetto un annodopo la data di ricezione della notifica da partedel Segretario Generale.

Articolo 49 - Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione viene resodisponibile in formati accessibili.

Articolo 50 - Testi autentici

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russoe spagnolo della presente Convenzione fannougualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari,debitamente autorizzati dai rispettivi Governi,hanno firmato la presente Convenzione.

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Protocollo opzionale alla Convenzionesui diritti delle persone con disabilità

Gli Stati Parti del presente Protocollo hannoconcordato quanto segue:

Articolo 1

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo(“Stato Parte”) riconosce la competenza del Co-mitato sui diritti delle persone con disabilità(“Comitato”) a ricevere e ad esaminare comuni-cazioni presentate da individui o gruppi di indi-vidui o in rappresentanza di individui o gruppidi individui soggetti alla sua giurisdizione chepretendano di essere vittime di violazioni delledisposizioni della Convenzione da parte di quelloStato Parte.

2. Il Comitato non riceve alcuna comunicazioneche riguardi uno Stato Parte della Convenzioneche non sia parte contraente del presente Proto-collo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunica-zione quando:

(a) la comunicazione è anonima;

(b) la comunicazione costituisce un abuso deldiritto di presentare tali comunicazioni o è in-compatibile con le disposizioni della Convenzione;

(c) riguardi una questione che è stata già esa-minata dal Comitato o è stata ovvero è in corsodi esame presso un’altra istanza internazionaled’inchiesta o di regolamento;

(d) con riferimento alla stessa, non siano statiesauriti tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili,a meno che la procedura di ricorso non superitermini ragionevoli o che sia improbabile che ilrichiedente ottenga una riparazione effettiva contali mezzi;

(e) sia manifestamente infondata o insufficien-temente motivata; o quando i fatti oggetto della

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comunicazione siano avvenuti primadell’entrata in vigore del presente Protocollo pergli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fattipersistano dopo quella data.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 delpresente Protocollo, il Comitato sottopone in viaconfidenziale ogni comunicazione presentatagliall’attenzione dello Stato Parte interessato. LoStato interessato presenta al Comitato, nel ter-mine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiara-zioni che chiariscano la questione e che indichinole misure che potrebbe aver adottato per porrerimedio alla situazione.

Articolo 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione eprima di prendere una decisione sul merito, ilComitato può sottoporre in ogni momentoall’urgente attenzione dello Stato Parte interessatouna richiesta affinché lo Stato Parte adotti lemisure conservative necessarie al fine di evitareche alla vittima o alle vittime della presuntaviolazione siano causati danni irreparabili.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisionesulla ricevibilità o sul merito della comunicazioneper il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciu-tagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comuni-cazioni che gli sono indirizzate ai sensi del pre-sente Protocollo. Dopo aver esaminato una co-municazione, il Comitato trasmette i suoisuggerimenti e le eventuali raccomandazioni alloStato Parte interessato ed al richiedente.

Articolo 6

1. Qualora il Comitato riceva informazioni at-tendibili indicanti violazioni gravi o sistematichedei diritti enunciati nella presente Convenzioneda parte di uno Stato Parte, il Comitato invita

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quello Stato Parte a cooperare nell’esaminarele informazioni e a presentare le proprie osserva-zioni riguardanti le informazioni in questione.

2. Basandosi sulle osservazioni eventualmenteformulate dallo Stato Parte interessato nonchésu ogni altra informazione attendibile di cuidisponga, il Comitato può incaricare uno o piùdei suoi membri di condurre un’inchiesta e diriferirne senza indugio i risultati al Comitato. Oveciò sia giustificato e con il consenso dello StatoParte, l’inchiesta può includere una visita sulterritorio di quello Stato.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell’inchiesta,il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessatoaccompagnati, ove del caso, da commenti eraccomandazioni.

4. Lo Stato Parte interessato presenta le sueosservazioni al Comitato, entro sei mesi dallaricezione dei risultati dell’inchiesta e dei com-menti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

5. L’inchiesta mantiene un carattere confiden-ziale e la cooperazione dello Stato Parte vienesollecitata in ogni fase della procedura.

Articolo 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte inte-ressato ad includere, nel rapporto che è tenutoa presentare ai sensi dell’articolo 35 della Con-venzione, precisazioni sulle misure adottate aseguito di un’inchiesta condotta ai sensidell’articolo 6 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi di cuiall’articolo 6, paragrafo 4, il Comitato può, ovedel caso, invitare lo Stato Parte interessato adinformarlo circa le misure adottate a seguitodell’inchiesta.

Articolo 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firmao della ratifica del presente Protocollo o adesioneallo stesso, dichiarare di non riconoscere la com-petenza del Comitato prevista negli artt. 6 e 7.

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Articolo 9

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delleNazioni Unite è il depositario del presente Proto-collo.

Articolo 10

Il presente Protocollo è aperto alla firma degliStati e delle Organizzazioni d’integrazione regio-nale firmatari della Convenzione, presso la sededella Organizzazione delle Nazioni Unite a NewYork, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica daparte degli Stati firmatari di questo Protocolloche abbiano ratificato o aderito alla Convenzione.La ratifica deve essere confermata formalmenteda parte delle Organizzazioni d’integrazioneregionale firmatarie del presente Protocollo cheabbiano formalmente confermato o aderito allaConvenzione. E’ aperto all’adesione da parte diqualsiasi Stato o Organizzazione di integrazioneregionale che abbia ratificato, formalmente con-fermato o aderito alla Convenzione e che nonabbia firmato il Protocollo stesso.

Articolo 12

1. Per “Organizzazione d’integrazione regionale”si intende ogni organizzazione costituita dagliStati sovrani di una determinata regione, a cuigli Stati Membri hanno trasferito competenzeper quanto riguarda le questioni disciplinate daquesta Convenzione e dal presente Protocollo.Nei propri strumenti di conferma o adesioneformale, tali Organizzazioni dichiarano la esten-sione delle loro competenze nell’ambito discipli-nato da questa Convenzione e dal presente Pro-tocollo. Successivamente, esse notificano aldepositario qualsiasi modifica sostanzialedell’estensione delle proprie competenze.

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2. I riferimenti agli “Stati Parti” nel presenteProtocollo si applicano a tali Organizzazioni neilimiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1 edell’articolo 15, paragrafo 2, del presente Proto-collo non vengono tenuti in conto gli strumentidepositati da un’Organizzazione d’integrazioneregionale.

4. Le Organizzazioni d’integrazione regionalepossono esercitare il loro diritto di voto nellequestioni rientranti nell’ambito delle loro com-petenze, nelle riunioni degli Stati Parti, con unnumero di voti uguale al numero dei propri Statimembri che sono Parti al presente Protocollo.Tali Organizzazioni non esercitano il diritto divoto se uno degli Stati membri esercita il propriodiritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Fatta salva l’entrata in vigore della Conven-zione, il presente Protocollo entrerà in vigore iltrentesimo giorno successivo alla data del depo-sito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazionid’integrazione regionale che ratificheranno oconfermeranno formalmente il presente Protocolloo vi aderiranno dopo il deposito del decimo stru-mento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimogiorno successivo alla data del deposito da partedello Stato o dell’Organizzazione del propriostrumento di ratifica, di adesione o di confermaformale.

Articolo 14

1. Non sono ammesse riserve incompatibilicon l’oggetto e lo scopo del presente Protocollo.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasimomento.

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Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emenda-mento al presente Protocollo e sottoporlo al Se-gretario Generale dell’Organizzazione delle Na-zioni Unite. Il Segretario Generale comunica leproposte di emendamento agli Stati Parti, chie-dendo loro di far conoscere se sono favorevolialla convocazione di una riunione degli Stati Partial fine di esaminare tali proposte e pronunziarsisu di esse. Se, entro quattro mesi dalla data ditale comunicazione, almeno un terzo degli StatiParti si pronunziano a favore della convocazionedi tale riunione, il Segretario Generale convocala riunione sotto gli auspici dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottatodalla maggioranza dei due terzi degli Stati Partipresenti e votanti viene sottoposto dal SegretarioGenerale all’Assemblea Generale delle NazioniUnite per l’approvazione e a tutti gli Stati Partiper la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvatoin conformità alle disposizioni del paragrafo 1del presente articolo entra in vigore il trentesimogiorno successivo alla data in cui il numero distrumenti di accettazione depositati raggiungai due terzi del numero degli Stati Parti alla datadell’adozione dell’emendamento. Successivamen-te, l’emendamento entra in vigore per ogni StatoParte il trentesimo giorno seguente al depositodel proprio strumento di accettazione.L’emendamento è vincolante solo per gli StatiParti che lo hanno accettato.

Articolo 16

Ogni Stato Parte può denunciare il presenteProtocollo per mezzo di notifica scritta al Segre-tario Generale dell’Organizzazione delle NazioniUnite. La denuncia avrà effetto un anno dopo ladata di ricezione della notifica da parte del Se-gretario Generale.

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Articolo 17

Il testo del presente Protocollo viene reso di-sponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russoe spagnolo del presente Protocollo fanno ugual-mente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari,debitamente autorizzati dai rispettivi Governi,hanno firmato il presente Protocollo.

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STAFF JUSABILI.ORG

Responsabile di progettoProf. Vitaliano Ferrajolo

Direttore scientificoDomenico Carozza - Avvocato

CollaboratoriGianfranco Della Valle - Avvocato civilistaAlberto D'Errico - Studio legale CodexMonica Geremia - Avvocato civilistaMichele D’Alterio - Grafica, web design

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Pubblicazione finanziata daCSV Caserta

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PRINCIPALI NORME DI TUTELACONTRO LA DISCRIMINAZIONE

Costituzione della Repubblica Italiana,articolo 3(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre1947, n. 298, edizione straordinaria)

Legge 1 marzo 2006, n. 67 "Misure per latutela giudiziaria delle persone con disa-bilità vittime di discriminazioni"(Pubblicata in G.U. 6 marzo 2006, n. 54)

Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 216“Attuazione della Direttiva 200/78/CE perla parità di trattamento in materia di occu-pazione e di condizioni di lavoro."(Pubblicato in G.U. 13 agosto 2003, n. 187.)

Direttiva del Presidente del Consiglio deiMinistri 27 gennaio 1994 "Princìpi sullaerogazione dei servizi pubblici"(Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43)