DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al...

43
FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE INDICAZIONI ESAME DI SOCIOLOGIA E DEONTOLOGIA DELLE PROFESSIONI LEGALI A PARTIRE DA GENNAIO 2018 INDICAZIONI PER L’ESAME Lo studente dovrà dimostrare di conoscere gli argomenti trattati di Sociologia e Deontologia delle professioni legali che si allegano, con il solo scopo riepilogativo, qui di seguito DISPENSA DELLE LEZIONI TENUTE SULLA PARTE DI SOCIOLOGIA DEL DIRITTO SINTESI PREMESSA La sociologia del diritto è la scienza che studia il diritto come modalità d'azione sociale. Attraverso la metodologia, i concetti e le principali visioni teoriche proprie della sociologia, questa branca specializzata analizza l'azione sociale in relazione al diritto, come questo la ispiri, indirizzi od influenzi, e come a sua volta ne venga influenzato. Sono oggetto della sociologia del diritto: il sistema giuridico in generale. il rapporto tra diritto, azioni e comportamenti, in particolare nella determinazione della liceità o meno dell'azione. il problema dell’influenza dei valori sociali sullo sviluppo del diritto (problema dell’evoluzione del diritto).

Transcript of DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al...

Page 1: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE

INDICAZIONI ESAME DI SOCIOLOGIA E DEONTOLOGIA DELLE PROFESSIONI LEGALI

A PARTIRE DA GENNAIO 2018

INDICAZIONI PER L’ESAME

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere gli argomenti trattati di Sociologia e Deontologia delle professioni legali che si allegano, con il solo scopo riepilogativo, qui di seguito

DISPENSA DELLE LEZIONI TENUTE SULLA PARTE DI SOCIOLOGIA DEL

DIRITTO

SINTESI

PREMESSA

La sociologia del diritto è la scienza che studia il diritto come modalità d'azione sociale. Attraverso la metodologia, i concetti e le principali visioni teoriche proprie della sociologia, questa branca specializzata analizza l'azione sociale in relazione al diritto, come questo la ispiri, indirizzi od influenzi, e come a sua volta ne venga influenzato.

Sono oggetto della sociologia del diritto:

il sistema giuridico in generale.

il rapporto tra diritto, azioni e comportamenti, in particolare nella determinazione della liceità o meno dell'azione.

il problema dell’influenza dei valori sociali sullo sviluppo del diritto (problema dell’evoluzione del diritto).

Page 2: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

le singole istituzioni giuridiche nel contesto sociale (ad esempio il governo, la famiglia, la ricchezza).

il problema della effettiva rilevanza del diritto come strumento di mutamento e di controllo sociale (problema dell’efficacia del diritto).

i ruoli giuridici e le relative aspettative sociali (i giuristi, accademici e non, i giudici, il legislatore, gli avvocati).

l'opinione sociale nei confronti del diritto, il consenso o il dissenso rispetto alle norme stesse ed ai valori ad esse sottintesi.

Secondo tale indirizzo di studio del diritto, l’efficacia delle norme giuridiche non viene necessariamente garantita dai tipici strumenti della coercizione giuridica, come la pena e l’esecuzione forzata, ma dipende piuttosto dalla pressione sociale esercitata

sul singolo dagli altri membri del gruppo; un altro importante fattore di efficacia del diritto è il prestigio sociale dell’autore della norma (in particolare per quanto riguarda il diritto giurisprudenziale).

Altrettanto, secondo i fautori della sociologia del diritto, può dirsi per quanto riguarda il diritto statale, il quale, pur avendo la funzione di ordinare i rapporti fra i vari gruppi, è reso efficace da quegli strumenti di pressione sociale usati dagli stessi piccoli gruppi; lo Stato, inoltre, è considerato come un semplice organo della società, per cui se in qualche parte di esso dovesse manifestarsi una resistenza nei confronti della società, o un tentativo di agire contro di essa, questa avrebbe sicuramente la meglio.

Per quanto riguarda la figura del giurista, questi viene tendenzialmente considerato un organo della giustizia sociale e la sua attività intesa come immune da valutazioni individuali e portavoce degli indirizzi valutativi predominanti nella società.

Società e mutamento sociale, di cosa si tratta?

Cosa sono le istituzioni giuridiche? Cos’è il mutamento sociale?

Page 3: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

Mutamento giuridico e mutamento sociale vengono intesi come concetto alternativo per intendere la sociologia del diritto.

in Italia, Gran Bretagna, Europa, America Latina, Giappone e Cina, gli sviluppi della sociologia del diritto sono stati influenzati dai progressi delle istituzioni giuridiche e del mutamento sociale.

Come comprendere il mutamento giuridico, il mutamento sociale il nesso tra il diritto e la società?

La sociologia del diritto può insegnarci verità universali sul diritto?

Oppure serve per aiutarci a spiegare la verità contingente sul diritto in tempi e luoghi diversi? Il diritto ha la sua propria verità? La sociologia può coglierla?

Le leggi e le decisioni giuridiche spesso non raggiungono gli obiettivi che si propongono. Questo è noto come ‘il problema del ‘gap’ (divario) nella sociologia del diritto’.

Cosa è il diritto?

Il diritto lo possiamo definire come il complesso delle norme di legge e consuetudine che ordinano la vita di una o più collettività in un determinato momento storico.

� Una delle concezioni più risalenti è la cosiddetta teoria del diritto naturale, o giusnaturalismo.

� tale teoria postula l'esistenza di una serie di princìpi eterni e immutabili, inscritti nella natura umana, cui si dà il nome di diritto naturale. Il diritto positivo (cioè il diritto effettivamente vigente) non sarebbe altro che la traduzione in norme di quei princìpi. Il metodo adottato dal legislatore è dunque un metodo deduttivo: da princìpi universali si ricavano (per deduzione) le norme particolari. Il problema è che non sempre vi è pieno accordo su quali siano i princìpi universali ispiratori delle norme giuridiche.

Page 4: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

- Le Chiese, principali assertrici del diritto naturale, tendono ad identificarlo con i princìpi dettati dai loro testi sacri (la Bibbia, il Corano, etc.).

- Gli studiosi laici con princìpi diversi (di giustizia, equità, il popolo, lo stato etc.).

- Non essendoci accordo sui princìpi-base (a meno che essi non siano imposti da un potere autoritario), viene a cadere il fondamento stesso della teoria del diritto naturale.

Verso la fine dell'Ottocento, sull'onda delle teorie filosofiche positiviste, si afferma (e rimane a lungo predominante) il cosiddetto positivismo giuridico o giuspositivismo che, contrapponendosi al giusnaturalismo, asserisce tutto al contrario che il diritto è solo ed esclusivamente diritto positivo, cioè diritto effettivamente posto, e non c'è alcuno spazio per alcun diritto naturale trascendente il diritto positivo.

Secondo la gran parte degli studiosi giuspositivisti (specie in Italia) il diritto si identifica con la norma giuridica (giuspositivismo normativistico).

Il diritto dunque non sarebbe altro che una serie di norme che regolano la vita dei membri di una società, allo scopo di assicurarne la pacifica convivenza.

Il diritto (e i princìpi che ne stanno alla base) si sposta così dal campo del trascendente a quello dell'immanente, dal dominio della natura a quello della cultura.

ll metodo adottato dai giuspositivisti è, al contrario di quello dei giusnaturalisti, un metodo induttivo: non esistendo princìpi universali ed eterni, i princìpi su cui si basa il diritto vengono ricavati per induzione (cioè per astrazione) dalle norme giuridiche particolari e contingenti.

I fautori del giuspositivismo hanno però qualcosa in comune con quelli del giusnaturalismo: essi rientrano tutti nella categoria filosofica dei "realisti", ossia di coloro che pensano alla realtà come a un "dato" oggettivo, esterno, e come tale

Page 5: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

indipendente dall'osservatore.

Anche il diritto sarebbe, come tutta la realtà, un dato oggettivo, che lo studioso si limita ad indagare e il giudice ad applicare, senza modificarlo in alcun modo. Una concezione statica del diritto, insomma.

Realisti o scettici

Le tesi "realiste" sono contestate dai teorici che possono ascriversi alla corrente filosofica del relativismo o scetticismo.

Al contrario dei "realisti", gli "scettici" pensano (sulla scia delle moderne teorie scientifiche e filosofiche del Novecento) che un'osservazione "oggettiva" e "distaccata" della realtà non sia possibile, e che l'osservatore, interpretando la realtà, la influenzi necessariamente.

Ogni analisi dovrà per forza essere "soggettiva", poiché ineliminabile è la componente del soggetto nell'analisi della realtà. Il soggetto non si limita ad "osservare", bensì "(ri)crea" la realtà.

Quindi, il soggetto non si limita ad "osservare", bensì "(ri)crea" la realtà. Per chi abbraccia le tesi scettiche, il diritto non può dunque essere un mero "dato", un insieme fisso e immutabile di norme (giuspositivismo) o di princìpi eterni (giusnaturalismo).

I teorici che studiano il diritto (i giuristi, il cui insieme di scritti costituisce la c.d. "dottrina") e i pratici che lo applicano (i giudici, il cui insieme di sentenze costituisce la c.d. giurisprudenza) non sono "indagatori" o "applicatori" di una realtà già data ma, nello stesso momento in cui la interpretano, ne diventano veri e propri "creatori".

Il teorico, disquisendo sul diritto, "crea" diritto; il giudice, emanando una sentenza, "crea" diritto. La concezione del diritto propria dello scetticismo è dunque dinamica, e non statica.

Page 6: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

Costruttivismo giuridico

Una concezione teorica più moderna, che vuole superare le contraddizioni di quelle citate, è il costruttivismo giuridico.

• Esso si è imposto alla fine del XX secolo, soprattutto tra i teorici anglosassoni.

• Secondo il costruttivismo noi, contemporaneamente, osserviamo e modifichiamo, influenziamo e veniamo influenzati, interpretiamo e creiamo;

• la realtà è allo stesso tempo scoperta ed inventata, osservata e costruita; noi non siamo completamente liberi, ma non siamo neanche completamente vincolati; subiamo pesanti interferenze dalla realtà, ma interveniamo pesantemente a modificarla.

• Per il costruttivismo, dunque, da una parte l'interprete (giurista o giudice) è ancorato alle norme esistenti, in quanto non può prescindere da esse: egli non può essere interamente creativo, come pretenderebbero gli scettici.

• D'altra parte è anche vero che egli, interpretando le norme giuridiche a scopo teorico ovvero per applicarle al caso concreto, vi immette sempre qualcosa di suo: influisce su di esse in quanto influisce sulla loro futura interpretazione ed applicazione. Il ruolo dell'interprete non è pertanto interamente notarile e passivo, come pretenderebbero i realisti.

La figura del giurista

Il giurista (o il giudice) non si limita solo ad interpretare, né solo a creare. Egli interpreta e crea: crea mentre interpreta. E fa entrambe le cose non in maniera arbitraria, ma sempre fortemente vincolato dall'ambiente storico, culturale e giuridico in cui si pone.

il diritto, secondo il costruttivismo, è in conclusione un fatto dinamico, un processo, una pratica sociale di carattere interpretativo in cui norma giuridica e sua interpretazione

Page 7: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

interagiscono costantemente.

Diritto oggettivo e diritti soggettivi

Per diritto oggettivo s'intende il diritto tutto, ossia l'insieme delle norme concepite in un concetto unico, unitariamente; norme queste ultime che se prese una ad una concernono diritti soggettivi (es.: i codici sono il diritto oggettivo, il diritto di proprietà è un diritto soggettivo e sta nel contesto del codice, ossia oggettivo). Nel linguaggio quotidiano e in quello tecnico-giuridico spesso si afferma: "Ho il diritto di..., ho il diritto a..., è stato leso un mio diritto...";

Diritto in senso soggettivo

In tutte queste espressioni noi usiamo il termine "diritto" non nel senso oggettivo (come insieme di norme), ma nel senso soggettivo, cioè come un "potere di agire per soddisfare un interesse tutelato dalle norme giuridiche".

Molteplici sono i diritti soggettivi di cui sono titolari i soggetti del diritto (persone fisiche e persone giuridiche). Tutti i diritti soggettivi si possono classificare in due grandi categorie:

• diritti soggettivi assoluti

• diritti soggettivi relativi

• I diritti soggettivi assoluti si distinguono a loro volta in due sub-categorie:

• PRIMA CATEGORIA

diritti della personalità o diritti fondamentali dell'uomo, tutti di natura non patrimoniale (diritto alla vita • all'integrità fisica

• alla salute

Page 8: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

• all'immagine

• all'onore

• alla privacy

• diritti di libertà personale

• di pensiero, di religione, di associazione, di riunione, ecc. riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e dai principali strumenti convenzionali internazionali);

SECONDA CATEGORIA

Diritti patrimoniali, i quali hanno ad oggetto i beni; al loro interno, i diritti reali (dal latino res, cosa) sono diritti sulle cose e il principale fra questi diritti è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle utilità ricavabili da un bene entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.

I diritti soggettivi assoluti sono sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che afferma che tali diritti sono innati in ogni persona.

Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti sono efficaci erga omnes, cioè verso tutti: io posso far valere, per esempio, il mio diritto di proprietà nei confronti di chiunque.

La Sociologia giuridica nella visione degli studiosi Classici

Il tema del rapporto tra diritto e realtà sociale è l’oggetto di studio dell’analisi sociologica del diritto dal momento in cui il diritto non si considera più determinato sulla base di norme e principi di grado superiore, ma in rapporto alla società. Il riferimento polemico è alla dottrina del diritto naturale, rispetto alla quale la sociologia

Page 9: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

del diritto, pur condividendo il proposito dello studio di un diritto diverso da quello positivo, si distingue nettamente per la via seguita e l’oggetto prescelto. Pertanto, alla via della speculazione la sociologia del diritto sostituisce la via dell’esperienza; alla ricerca di un diritto assoluto e immutabile che trova il proprio fondamento, a seconda dei tempi e degli Autori, nella natura, in dio o nell’uomo, la sociologia del diritto contrappone lo studio di un diritto relativo e variabile, indissolubilmente legato al contesto sociale.

Nonostante l’attenzione riservata da alcuni autorevoli esponenti della scuola moderna del diritto naturale, quali Hobbes, Locke o Rousseau, alle funzioni che il diritto ricopre all’interno della società (tema che rimarrà centrale nel dibattito sociologico), solo l’abbandono del razionalismo astratto e della pretesa di assolutezza della dottrina del diritto naturale a favore di una nuova sensibilità per il divenire storico e la concreta realtà sociale condurrà alla nascita della sociologia del diritto.

A caratterizzare l’analisi sociologica del fenomeno giuridico è infatti, fin dagli albori, la distinzione operata a livello metodologico tra diritto come struttura normativa e società e la concezione degli stessi come due variabili legate tra loro da un nesso di interdipendenza interpretato in chiave evolutiva e controllabile empiricamente. In tale prospettiva l’evoluzione sociale è letta come aumento della complessità ed il diritto come un elemento condizionante e condizionato di questo processo di sviluppo che esso stesso favorisce nel momento in cui si adatta alle sue esigenze. È proprio questa interpretazione in chiave evolutiva del rapporto diritto-società che caratterizza le prospettive dei classici della disciplina. Senza pretesa di essere esaustivi, ne presentiamo di seguito le più note.

La problematica evolutiva è centrale per esempio alla teoria di Henry J.S. Maine (1822-1888), il quale dimostra come lo sviluppo di sistemi sociali ad elevata complessità implichi necessariamente un allentamento della relazione tra struttura sociale e configurazione giuridica, con un venir meno del rapporto diretto tra le principali direttrici della differenziazione sociale e il diritto, a favore di un’elevata mobilità dei

Page 10: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

rapporti giuridici.

Questo processo si concretizza nel passaggio dalle società di status alle società di contratto: lo status indica la condizione propria della società primitiva in cui i rapporti personali si riducono a rapporti di famiglia e la posizione degli individui, determinata dalla nascita, appare immutabile; il contratto indica invece la condizione caratteristica delle società complesse, in cui gli individui, indipendenti dal proprio

gruppo, si raccolgono in associazioni volontarie e determinano con atti di volontà i propri rapporti giuridici.

Il tema viene ripreso dal sociologo evoluzionista contemporaneo Herbert Spencer (1820-1903) il quale analogamente sostiene che è nel passaggio dalla società militare organizzata in regime di status al tipo di società industriale organizzata in un regime di contratto che si definisce l’evoluzione del diritto.

Considerando come motore dell’evoluzione la lotta per l’esistenza che Charles Darwin aveva posto quale base della selezione naturale, Spencer attribuisce alla guerra una funzione civilizzatrice: la guerra avrebbe spinto gli uomini ad uscire dallo stato di omogeneità ed uguaglianza proprio delle società semplici, avrebbe formato le prime differenziazioni nell’organizzazione sociale specificando organi e funzioni, favorendo la creazione della struttura politica autoritaria e gerarchica che contraddistingue le società militari. A tale società in seguito subentrerà la società industriale, che invece di richiedere la subordinazione delle azioni individuali in funzione di un’azione collettiva, tenderà a promuoverle e a difenderle attraverso l’amministrazione della giustizia, espressione della volontà comune.

Agli stessi aspetti, ma con riferimento alla complessità del moderno sistema economico, si dedica l’analisi operata da Karl Marx (1818-1883): per l’Autore è centrale il passaggio del primato nell’attribuzione di significati sociali dalla politica all’economia. La constatazione della moderna indipendenza dei grandi processi di decisione da ogni valutazione inerente al soddisfacimento di bisogni soggettivi e locali conduce ad

Page 11: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

un’interpretazione del diritto come strumento in grado di servire la complessità sociale, assicurando un’elevata variabilità senza intaccare la struttura. Per Marx lo stato e il diritto sono da considerarsi variabili dipendenti rispetto a quella parte della società che detiene il potere, ovvero dispone della forza: essi sono una

sovrastruttura rispetto alla struttura economica della società costituita dall’insieme dei rapporti di produzione all’interno dei quali gli uomini entrano indipendentemente dalla propria volontà. Il diritto, quindi, lungi dal rappresentare gli interessi di tutta la società, esprime quelli della sola classe dirigente che impone a tutta la società le norme di condotta maggiormente funzionali al proprio sviluppo.

Anche Tonnies (1855-1936) nel suo scritto Comunità e società distingue due diversi tipi di relazioni sociali a cui corrisponderebbero due diverse tipologie di diritto: le relazioni sociali che danno luogo alla comunità, intesa come insieme organico organizzato sulla base di rapporti di sangue, di luogo e di spirito, e le relazioni sociali che danno luogo alla società come formazione ideale e meccanica, in cui i rapporti sono essenzialmente rapporti di scambio che trovano la loro espressione tipica nel contratto.

Dipendente dal tipo di relazione sociale prevalente, il diritto è nel primo caso essenzialmente diritto comunitario, determinato dal costume e trasfigurato dalla religione; nel secondo caso diritto societario, definito dalla volontà arbitraria e sovrana dei singoli e garantito dallo stato.

A caratterizzare il pensiero di Tonnies, comunque centrato sull’interdipendenza tra forme della società e forme del diritto, è una posizione ideologica contraria rispetto a quella dei suoi contemporanei: Tonnies afferma infatti la superiorità delle norme di diritto comunitario su quelle di diritto societario ed auspica un’integrazione delle strutture della società industriale, di cui riconosce l’importanza, con quelle della comunità, al cui spirito si sente maggiormente vicino.

Figlio di generazioni di contadini, giunge al socialismo spinto da spontanea simpatia per i lavoratori agricoli e guarda al movimento operaio come all’attore che, reagendo contro

Page 12: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

l’ordinamento giuridico astratto e ai principi del liberalismo economico, riaffermerà nuove esigenze comunitarie. Criticherà d’altro canto il marxismo per il suo spirito societario e per aver messo in secondo piano la morale comunitaria.

La problematica evolutiva è centrale anche all’interpretazione di Durkheim (1858- 1917), il quale nel testo La divisione del lavoro sociale individua nel graduale passaggio da una differenziazione sociale segmentaria ad una differenziazione funzionale la necessità di un nuovo tipo di solidarietà sociale e quindi di una trasformazione del diritto che della nuova solidarietà è espressione: alla solidarietà meccanica, intrisa di regole morali, va sostituendosi una solidarietà organica che sostituisce all’uniformità dei referenti di valore il riconoscimento dell’interdipendenza tra le diverse parti sociali.

La prima, caratteristica delle società primitive, implica una somiglianza tra gli individui ed un assorbimento della personalità individuale nella personalità collettiva; la seconda, tipica delle società evolute, implica invece una differenziazione dei suoi membri che deriva dalla divisione del lavoro, dalla distinzione dei campi d’azione e delle personalità individuali.

Tutta l’analisi giuridica di Durkheim si basa su questa distinzione: le società fondate sulla solidarietà meccanica prediligono un diritto costituito da regole munite di sanzioni repressive che si accompagnano al biasimo collettivo ed esigono l’espiazione di una colpa (diritto penale); le società che si fondano sulla solidarietà organica prediligono invece un diritto costituito da regole munite di sanzioni restitutive volte a ristabilire la situazione originaria attraverso la semplice riparazione (diritto contrattuale, amministrativo e costituzionale). L’evoluzione del diritto è quindi caratterizzata per Durkheim dal passaggio dalla prevalenza del diritto repressivo alla preferenza per un diritto restituivo (o cooperativo).

A Max Weber (1864-1920) si deve il riconoscimento del processo della razionalizzazione come carattere fondamentale dello sviluppo della moderna società europea. In Economia e società Weber sostiene che tale processo, che raggiunge la sua espressione più caratteristica nel capitalismo della civiltà occidentale, è volto ad

Page 13: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

organizzare la vita sociale in modo prevedibile e orientato al raggiungimento dei fini desiderati. Per quanto concerne il diritto, esso conduce ad una sua ristrutturazione da insieme di contenuti eticamente stabiliti ad insieme di concetti formali astratti e utilizzabili nei procedimenti. Questa trasformazione avviene attraverso quattro stadi: 1)il primo riguarda la creazione carismatica di norme da parte degli anziani del gruppo o dei sacerdoti, ovvero dei c.d. profeti giuridici;

2) il secondo concerne la produzione empirica di regole ad opera dei notabili giuridici;

3) il terzo si concretizza nell’imposizione del diritto da parte di un imperium secolare o di un potere teocratico;

4) infine l’ultimo è relativo alla statuizione sistematica del diritto e all’amministrazione della giustizia specializzata ad opera di giuristi di professione.

Giambattista Vico

Già dal titolo, si può notare che Vico vuole delineare un’opera scientifica; si propone infatti di gettare le basi di una nuova disciplina o, se si preferisce, di una nuova indagine cognitiva, organizzata intorno ad un determinato oggetto, che è poi il mondo umano, la storia.

Frutto di venticinque anni di “aspra meditazione”, il capolavoro di Vico ebbe il suo primo germe nella Scienza nuova in forma negativa, stesa tra il 1723 e il 1725 e non pubblicata per difficoltà finanziarie; vide poi la luce nel 1725 con il titolo Principi di una Scienza nuova dintorno alla natura delle nazioni e fu arricchita nella seconda edizione del 1730 (Scienza nuova seconda) e nell'ultima del 1744.

Secondo Vico gli uomini si sono stranamente affannati a studiare il mondo della natura, «del quale, perché Iddio egli il fece, esso solo ne ha la scienza», e hanno

trascurato il mondo civile, i cui principi, rintracciabili entro le modificazioni della mente umana, costituiscono le leggi della “storia ideale eterna”.

Page 14: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

Pur essendo arcaica nella sua impostazione generale, la teoria dei “corsi e ricorsi” fornisce però al filosofo la chiave per comprendere l'uomo primitivo: la modernità del pensiero vichiano consiste appunto nello sforzo di ricostruire la mentalità degli «stupidi insensati ed orribili bestioni», i cui miti sono genialmente considerati da Vico come una forma prelogica di conoscenza della realtà.

La storia si riconduce, per Vico, al succedersi di tre età, corrispondenti alle tre fasi dello sviluppo mentale degli uomini che «dapprima sentono senza avvertire, poi avvertono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura»: all'età del senso o degli “dei” succede l'età della fantasia o degli “eroi” e infine l'età della ragione o degli “uomini”. Giunta al culmine dell'ultimo stadio, l'umanità ricade nella barbarie, aprendo così un nuovo ciclo.

Vico concepisce la propria opera come uno strumento che punta a traguardi non solo cognitivi : la conoscenza si intreccia con un impegno pragmatico. Sapere per fare, sapere per trasformare e migliorare l’esistenza e la società : ecco l’impegno di Vico.

Ciò che in concreto Vico si propone di realizzare è una grandiosa ricognizione storica alla ricerca della possibile esistenza di denominatori comuni a tutte le società; se risulterà positiva, tale ricerca permetterà di cogliere i fondamenti più generali dell’essere e dell’agire dell’uomo, offrendo all’uomo un sapere di evidente rilievo, non solo teorico ma anche pratico.

I principi teorici più originali sono tre :

1) i fenomeni umani nascono e si svolgono nel divenire storico;

2) vi è uno stretto rapporto fra la dimensione psicologico-individuale e la dimensione sociale e civile dell’uomo;

3) vi è una logica delle azioni umane che consente di confrontarle e di ricavarne – se ci sono – delle leggi generali.

Page 15: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

Vico e la concezione dell’uomo

I suoi atti non possono non possedere delle precise matrici e referenti mentali; e se l’accadere storico-sociale è teatro di gesta umane, esso dovrà avere certo un gioco di cause e, insieme, di effetti, anche in sede psicologica.

L’uomo vichiano è anzitutto un essere attivo e dinamico; in secondo luogo, è un essere animato non solo dalla ragione ma anche da forti affetti.

� Le molle del suo agire e dell’agire umano in genere, sono: paura, bisogno, affetto, desiderio, elementi sui quali Vico insiste di più.

L’aggregazione degli individui

Se gli individui si aggregano in gruppi e nazioni, lo fanno per motivi di utilità e convenienza (anche senza negare una innata socievolezza).

A questa interpretazione Vico giustappone anche una componente teorica di ascendenza cristiana : la Provvidenza.

E’ essa che instilla negli uomini certe esigenze (l’insieme di ideali – giustizia, bontà, sacralità della vita ecc. – verso cui gli uomini sin dai primordi hanno orientato la loro condotta), è lei che li aiuta a compiere il salto dallo stato naturale allo stato sociale.

La religione è per Vico una delle esperienze primarie, sia singolo che associato; è uno dei fattori di cui non si può non tenere conto in un’analisi antropologico-sociale che si voglia scientifica.

Montesquieu e la Sociologia del diritto

Partendo dalla considerazione che il "potere assoluto corrompe assolutamente", l'autore analizza i tre generi di poteri che vi sono in ogni Stato: il potere legislativo (fare le leggi), il potere esecutivo (farle eseguire) e il potere giudiziario (giudicarne i trasgressori). Condizione oggettiva per l'esercizio della libertà del cittadino, è che

Page 16: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

questi tre poteri restino nettamente separati.

Montesquieu cercò di dimostrare come, sotto la diversità degli eventi, la storia abbia un ordine e manifesti l'azione di leggi costanti. Ogni ente ha le proprie leggi.

Le istituzioni e le leggi dei vari popoli non costituiscono qualcosa di casuale e arbitrario, ma sono strettamente condizionate dalla natura dei popoli stessi, dai loro costumi, dalla loro religione e sicuramente anche dal clima. Al pari di ogni essere vivente anche gli uomini, e quindi le società, sono sottoposte a regole fondamentali che scaturiscono dall'intreccio stesso delle cose.

Queste regole non debbono considerarsi assolute, cioè indipendenti dallo spazio e dal tempo; esse al contrario, variano col mutare delle situazioni; come i vari tipi di governo e delle diverse specie di società. Ma, posta una società di un determinato tipo, sono dati i principi che non può derogare, pena la sua rovina.

La tesi fondamentale - secondo Montesquieu - è che può dirsi libera solo quella costituzione in cui nessun governante possa abusare del potere a lui affidato.

Per contrastare tale abuso bisogna far sì che "il potere arresti il potere", cioè che i tre poteri fondamentali siano affidati a mani diverse, in modo che ciascuno di essi possa impedire all'altro di esorbitare dai suoi limiti e degenerare in tirannia.

La riunione di questi poteri nelle stesse mani, siano esse quelle del popolo o del despota, annullerebbe la libertà perché annullerebbe quella "bilancia dei poteri" che costituisce l'unica salvaguardia o "garanzia" costituzionale in cui risiede la libertà effettiva. "Una sovranità indivisibile e illimitata è sempre tirannica".

L'argomento della libertà è sicuramente molto importante, però questa parola, secondo il filosofo, è spesso confusa con altri concetti, come, ad esempio, quello dell'indipendenza.

Nella democrazia sembra che il popolo possa fare quello che vuole, il potere del popolo

Page 17: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

è confuso così con la libertà del popolo; la libertà è infatti il diritto di fare ciò che le leggi permettono. Se un cittadino potesse fare ciò che le leggi proibiscono non ci sarebbe più libertà.

Montesquieu spiega la divisione dei poteri e definisce le rispettive sfere di attribuzioni:

Il potere legislativo verrà affidato e al corpo dei nobili e al corpo che sarà scelto per rappresentare il popolo, ciascuno dei quali avrà le proprie assemblee e le proprie deliberazioni a parte, e vedute e interessi distinti. Dei tre poteri di cui abbiamo parlato, quello giudiziario è in qualche senso nullo. Non ne restano che due; e siccome hanno bisogno di un potere regolatore per temperarli, la parte del corpo legislativo composta di nobili è adattissima a produrre questo effetto.

Il potere esecutivo deve essere nelle mani d'un monarca perché questa parte del governo, che ha bisogno quasi sempre d'una azione istantanea, è amministrata meglio da uno che da parecchi; mentre ciò che dipende dal potere legislativo è spesso ordinato meglio da parecchi anziché da uno solo.

Infatti, se non vi fosse monarca, e il potere esecutivo fosse affidato a un certo numero di persone tratte dal corpo legislativo, non vi sarebbe più libertà, perché i due poteri sarebbero uniti, le stesse persone avendo talvolta parte, e sempre potendola avere, nell'uno e nell'altro.

Se il corpo legislativo rimanesse per un tempo considerevole senza riunirsi, non vi sarebbe più libertà. Infatti vi si verificherebbe l'una cosa o l'altra: o non vi sarebbero più risoluzioni legislative, e lo Stato cadrebbe nell'anarchia, o queste risoluzioni verrebbero prese dal potere esecutivo, il quale diventerebbe assoluto.

Il potere esecutivo deve prender parte alla legislazione con la sua facoltà d'impedire di spogliarsi delle sue prerogative. Ma se il potere legislativo prende parte all'esecuzione, il potere esecutivo sarà ugualmente perduto. Se il monarca prendesse parte alla

Page 18: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

legislazione con la facoltà di statuire, non vi sarebbe più libertà. Ma siccome è necessario che abbia parte nella legislazione per difendersi, bisogna che vi partecipi con la sua facoltà d'impedire.

Il contributo di Savigny

Savigny è una tipica espressione del romanticismo nel campo giuridico, egli non solo si contrappone alle idee di chi voleva nuovi codici, che con la completezza dell'amministrazione della giustizia, garantissero una certezza meccanica,in modo che il giudice esonerato da ogni giudizio proprio si limitasse all'applicazione letterale della legge, secondo l'ideale legislativo illuministico.

Egli cercò di riconoscere i presupposti filosofici delle teorie illuminIstiche per quanto riguarda la legislazione e l'interpretazione del diritto e li ritrovò in quella cultura del diciottesimo secolo in cui si era perso il senso della storia e si credeva la propria epoca destinata alla realizzazione della perfezione assoluta.

Alle tesi dell'illuminismo riguardanti il diritto, cioè alla teoria di un diritto naturale immutabile ed universale dedotto dalla ragione, il Savigny si oppone decisamente, per lui il diritto è proprio di ciascun popolo, come il linguaggio, i costumi, l'organizzazione politica, sono tutti elementi connessi tra di loro, e come per il linguaggio cosi per il diritto non vi è un attimo di sosta assoluta, esso cresce con il popolo, prende forma con esso, e alla fine muore quando il popolo ha perso la sua personalità.

Con l'evolversi del popolo si evolve anche il diritto,che si manifesta dapprima con atti in cui si esprimono i sentimenti della collettività, e vive come consuetudine che del diritto è la prima spontanea forma. Più tardi a questo diritto spontaneo si sovrappone quello elaborato scientificamente dai giuristi,che tuttavia continua a partecipare all'intera vita del popolo.

Savigny definisce elemento politico la connessione del diritto con la vita sociale del

Page 19: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

popolo,ed elemento tecnico la sua separata vita scientifica,e ha cura di fare osservare come in entrambi i casi ciò che crea il diritto non è mai l'arbitrio di un legislatore ma è sempre una forza interiore che opera tacitamente.

Il diritto legislativo, secondo Savigny, dovrebbe fornire solo un sussidio alla consuetudine,diminuendone l'incertezza e l'indeterminatezza e portando alla luce e conservando puro il vero diritto, che è l'effettiva volontà del popolo.

Agli inconvenienti del diritto comune il Savigny propone come rimedio non la codificazione, ma l'elaborazione scientifica del diritto.

Il contributo di Bentham

Il diritto in Inghilterra era tradizionalmente un affare estraneo alle università. La formazione degli avvocati e dei giudici avveniva negli Inns of Courts. Il primo docente di diritto a Oxford, William Blackstone (1723-80) tenta una teoria giusrazionalistica della common law, individuando un nesso fra essa e il diritto naturale.

Contro la tradizione giuridica inglese prende posizione il filosofo Jeremy Bentham (1748-1832), legato alla tradizione dell’illuminismo francese ed erede della critica hobbesiana della common law.

Bentham dice di comprendere cosa è a law = legge, comando sovrano “un insieme di segni dichiarativo della volontà concepita o adottata dal sovrano di uno stato”; per contro the Law come ordinamento giuridico, ‘diritto’ è un’entità fittizia.

La law of nature è un insieme di oggetti fittizi: “un oscuro fantasma che indica a volte quel che la legge è, a volte quel che deve essere” .

Se ha un senso, l’espressione ‘diritto naturale’ indica la morale. Che per Bentham è ricondotta al principio di utilità.

Secondo Bentham gli uomini sono mossi, anzi tiranneggiati, dal dolore e dal piacere, che determinano le loro azioni. Riconoscendo questa realtà, l’utilitarismo identifica il bene

Page 20: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

con la massimizzazione del piacere e la minimizzazione del dolore, ossia con il “principio della massima felicità per il maggior numero”.

Nel caso della common law ‘diritto’ indica leggi e comandi fittizi che i giudici fingerebbero di applicare ma in realtà creerebbero.

Le loro pene arbitrarie – ad esempio l’impiccagione di un panettiere che imbroglia sul peso del pane – vengono recepiti come un monito: in simili casi in futuro si ripeteranno atti simili. Allo stesso modo viene attribuito valore di legge agli “atti autocratici” dei giudici inglesi, come se rispondessero ad una legge emanata dal sovrano.

La common law, come ogni diritto consuetudinario, è per Bentham barbarica, conviene ai bruti. Contro il judge-made law Bentham delinea il progetto (fallito) di una riforma del diritto penale inglese e di una codificazione del diritto civile e del diritto costituzionale.

Infine, Bentham delinea il progetto di una teoria generale dei concetti giuridici, la Jurisprudence, che articola in: Expository jurisprudence (analisi del diritto come è) Censory jurisprudence (critica del diritto esistente e definzione del diritto come deve essere) Bentham distingue inoltre una local jurisprudence (analisi del diritto positivo di un paese) universal jurisprudence (analisi dei termini comunicati da vari sistemi giuridici).

Il contributo di Saint-Simon E’ il fondatore della sociologia del diritto. Egli sostiene che la sociologia attraversa tre epoche:

N. 2 ORGANICHE: in cui la vita si svolge armonicamente e idee e principi sono conosciuti e accettati da tutti.

N. 1 CRITICA: le idee precedentemente sostenute sono attaccate e criticate, l’ordine sociale viene meno, gli individui sono in contrasto tra di loro.

La dottrina di SAINT-SIMON non è collocata in un contesto medioevale e feudatario,

Page 21: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

ma in una società industriale, in particolare all’avvento della società industriale, dopo la Rivoluzione Francese.

I fautori e gli ideatori della Rivoluzione Francese, i metafisici, cioè i teorici del diritto naturale, e gli uomini di legge, non riuscirono dopo la rivoluzione, a far uscire la società dall’epoca critica perché, pur essendo riusciti ad abbattere il regime militare divennero un gruppo di oziosi e improduttivi che vive a carico dell’industria che li nutre, li alloggia e li veste gratuitamente.

Costoro si occupano più della forma che del contenuto, lavorano con idee astratte non concrete: Saint-Simon sostiene che fin quando metafisici e uomini di legge si occuperanno degli affari pubblici, la rivoluzione non arriverà mai alla fine.

Per arrivare ad una società organica che vada incontro alle esigenze della classe più povera, occorre che il sistema giuridico sia affidato ai produttori, ossia agli imprenditori industriali ed anche ai lavoratori.

Una società così conformata avrà come obiettivo quello di favorire l’industria, intesa come l’insieme di tutti i lavori utili, quelli intellettuali e quelli manuali.

La società dovrà avere di un parlamento di tipo industriale cioè composto da tre camere: a) quella dell’invenzione che elabora una serie i progetti e ne stimola la produzione;

b) quella dell’esame che verifica la possibile attuazione dei progetti quella dell’esecuzione che attua il progetto.

Il governo non dovrà più comandare ma amministrare.

Nella sua famosa “parabola” risulta chiaro che per Saint-Simon le organizzazioni giuridico-politiche non sono l’elemento essenziale della società: egli ipotizza che se la Francia dovesse perdere improvvisamente migliaia di uomini che esercitano funzioni di primo piano nell’industria la nazione cadrebbe al livello di molte altre nazioni perché

Page 22: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

non sarebbe in grado di sostituirli rapidamente.

Al contrario se venissero meno migliaia di esponenti della struttura giuridico politica, come i membri della Corte, i componenti del governo o gli alti gradi della gerarchia ecclesiastica, la Francia non correrebbe il rischio di divenire improduttiva poiché le funzioni di tali personalità sarebbero facilmente sostituibili.

Saint-Simon e i suoi discepoli, i sansimoniani, sono contrari alle ideologie liberali e democratiche, aspirano ad uno Stato autoritario organizzato su una gerarchia industriale dove l’educazione dovrà essere il più potente mezzo di direzione della società e la legislazione ne costituirà il complemento al fine di ottenere nel miglior modo l’ordine sociale.

Il Contributo di Comte

Comte fu discepolo di Saint-Simon ma abbandonò il maestro perché non era d’accordo sul fatto che per avere una nuova società industriale bastasse un’azione politica: per Comte si doveva verificare prima una profonda rivoluzione intellettuale e morale.

Nella sua opera Cours de philosophie positive, opera fondamentale del positivismo, l’autore ribadisce il concetto di far precedere ad una rivoluzione politica una rivoluzione filosofica: ognuna delle nostre conoscenze principali e ogni settore delle conoscenze passa attraverso tre stati teorici:

- lo stato Teologico, o fittizio, dove i fenomeni sono concepiti come il frutto dell’azione di agenti soprannaturali al fine di spiegare le anomalie dell’universo;

- lo stato Metafisico, o astratto, dove gli agenti soprannaturali sono sostituiti da delle forze astratte che sono delle vere e proprie entità;

- lo stato Scientifico, o positivo, dove i fenomeni vengono analizzati e spiegati tramite il ragionamento e l’osservazione stabilendo le loro leggi effettive.

Tutte le scienze sono interessate da questa metodologia e quindi anche la sociologia che

Page 23: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

Comte chiamerà fisica sociale.

Di questo argomento l’autore divide la fisica sociale in due parti: 1) quella statica, a cui appartengono il problema di assicurare l’ordine e l’armonia tramite una ripartizione delle funzioni e la suddivisione della società in famiglia, che è l’unità sociale di base, e la “società in generale” ossia l’insieme delle famiglie; 2) quella dinamica secondo la quale la società globale e quella particolare si sviluppano attraverso tre tipi di organizzazioni che si manifestano in tre epoche successive:

l’epoca teologica e militare, l’epoca metafisica e giuridica, l’epoca positiva e industriale.

E’ nel passaggio tra l’epoca metafisica a quella industriale che Comte conclude la sua sociologia del diritto.

Nell’età metafisica gli uomini di legge, assieme ai metafisici, hanno preso il posto dei teologi e sono diventati la classe dirigente: essi vogliono creare un ordine sociale nuovo attraverso la legislazione.

Il loro modo di lavorare basato su astrazioni e la loro facoltà di persuasione non hanno che legittimato il dispotismo regio e farlo coesistere, in precario equilibrio, con le libere attività individuali.

Nell’età positiva la classe dirigente dovrà essere composta da scienziati e tecnici che lavorano con i metodi dell’osservazione e di sperimentazione.

Con questo passaggio della direzione della società si dovranno verificare dei cambiamenti radicali nei riguardi del diritto: la parola diritto e l’ideologia che ne sta alla base dovranno essere eliminate, dovrà scomparire l’ideologia individualistica e liberale che trovò nella dichiarazione dei diritti dell’uomo la sua massima espressione.

Per Comte ciascuno ha dei doveri verso gli altri, ma non dei diritti, le garanzie individuali risultano dalla reciprocità degli obblighi. In poche parole nessuno ha altro

Page 24: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

diritto all’infuori che fare il proprio dovere.

Non si deve pensare che Comte sia avverso al diritto poiché il diritto deve essere profondamente rinnovato: è subordinato alla politica e alla morale e si presenta come un ordinamento oggettivo, non più soggettivo, alla cui base stanno regole stabilite dalla società a cui gli individui appartengono.

DISPENSA DI DEONTOLOGIA DELLE PROFESSIONI LEGALI

PROF.NICOLA MALIZIA DA UTILIZZARE PER L’ESAME A PARTIRE DA GENNAIO 2018)

TITOLO II RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA Art. 23 – Conferimento dell’incarico 1. L’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse. 2. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita. 3.L’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25. 4.L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose. 5.L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita. 6.L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti. 7.La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione

Page 25: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. Art. 24 – Conflitto di interessi 1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. 2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. 3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta. 5.Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. 6.La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 25 – Accordi sulla definizione del compenso 1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale. 2.Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 3.La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. Art. 26 – Adempimento del mandato 1.L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. 2.L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze. 3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente

Page 26: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. 4. Il difensore nominato d’ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 27 – Doveri di informazione 1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. 2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione. 3.L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. 4.L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. 5.L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa. 6. L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice. 7. Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso. 8.L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato. 9.La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 28 – Riserbo e segreto professionale 1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano

Page 27: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. 2. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. 3. L’avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. 4. È consentito all’avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a)per lo svolgimento dell’attività di difesa; b)per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c)per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d)nell’ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l’applicazione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. Art. 29 – Richiesta di pagamento 1. L’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico. 2. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata. 3.L’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto. 4.L’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all’attività svolta o da svolgere. 5. L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva. 6. L’avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all’esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto. 7. L’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita. 8.L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo,

Page 28: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge. 9.La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8. comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno Art. 30 – Gestione di denaro altrui 1. L’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente. 2. L’avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima. 3. L’avvocato, nell’esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente. 4. L’avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi. 5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. Art. 31 – Compensazione 1. L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. 2. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente. 3. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: a)quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; b)quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita; c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente. 4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 32 – Rinuncia al mandato 1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.

Page 29: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia. 4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 33 – Restituzione di documenti 1. L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice. 2.L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso. 3.L’avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita. 4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della censura. Art. 34 – Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso 1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti. 2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 35 – Dovere di corretta informazione 1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. 2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale. 3.L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale,

Page 30: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza. 4.L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. 5.L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione. 6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato. 7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. 8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano. 9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. 10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito. 11.Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione. 12.La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 36 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti 1.Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. 2.Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività. 3.La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. Art. 37 – Divieto di accaparramento di clientela 1.L’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. 2.L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri

Page 31: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali. 3. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. 4. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 5.E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. 6.La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. TITOLO III RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 38 – Rapporto di colleganza 1. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. 2. L’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. 3.L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi. 4.La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai comma 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 39 – Rapporti con i collaboratori dello studio 1. L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. 2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. Art. 40 – Rapporti con i praticanti 1. L’avvocato deve assicurare al praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un’adeguata formazione. 2. L’avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. 3.L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.

Page 32: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

4.L’avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita. 5.La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 41 – Rapporti con parte assistita da collega 1. L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. 2. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi. 3. L’avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze. 4. L’avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso. 5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 42 – Notizie riguardanti il collega 1. L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. 2. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l’utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto. 3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. Art. 43 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega 1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. 2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 44 – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega 1. L’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza. 2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 45 – Sostituzione del collega nell’attività di difesa 1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le

Page 33: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

prestazioni svolte. 2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. TITOLO IV DOVERI DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO Art. 46 – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza 1. Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. 2. L’avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del divieto costituisce illecito disciplinare. 3. L’avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita. 4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d’ufficio, l’incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d’ufficio per l’attività svolta. 5. L’avvocato, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti. 6.L’avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa. 7.L’avvocato deve comunicare al collega avversario l’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie. 8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 47 – Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega 1.L’avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull’attività svolta e da svolgere. 2.L’elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita. 3. L’avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico. 4. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Page 34: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

Art. 48 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega 1. L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. 2. L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: a)costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b)assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste. 3.L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza. 4.L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare. 5.La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 49 – Doveri del difensore 1. L’avvocato nominato difensore d’ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere retribuito. 2.L’avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato. 3.L’avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell’ambito dello stesso procedimento. 4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui al commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. Art. 50 – Dovere di verità 1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che sappia essere falsi. 2.L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi. 3.L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli e deve rinunciare al mandato. 4.L’obbligo di rinuncia al mandato non sussiste se produzione o introduzione avvengano ad opera di parte diversa dal proprio assistito. 5. L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. 6. L’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o

Page 35: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato. 7. L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto. 8. La violazione dei divieti di cui al comma 1, 2, 3, 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. Art. 51 – La testimonianza dell’avvocato 1. L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti. 2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi. 3. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo. 4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 52 – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti 1.L’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. 2.La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta. 3.La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 53 – Rapporti con i magistrati 1.I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. 2.L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario. 3.L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità. 4. L’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l’esistenza di tali rapporti. 5. L’avvocato componente del Consiglio dell’Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio. 6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione

Page 36: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

della sanzione disciplinare della censura. Art. 54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici 1.I divieti e doveri di cui all’art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell’avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d’ufficio e della controparte. 2.La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 55 – Rapporti con i testimoni e persone informate 1.L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. 2.Il difensore, nell’ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse della parte assistita. 4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell’attività. 5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all’esercizio della difesa. 6.Gli avvisi che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto. 7.Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate. 8.Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all’eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell’invito è indicata l’opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all’atto. 9.Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità. 10.Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è

Page 37: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva. 11.Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore. 12.La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 56 – Ascolto del minore 1.L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. 2.L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse. 3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato. 4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. Art. 57 – Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione 1.L’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa. 2.La violazione dei divieti di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. Art. 58 – Notifica in proprio 1. Il compimento di abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare. 2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

Page 38: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

Art. 59 – Calendario del processo 1.Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell’avvocato, costituisce illecito disciplinare. 2.La violazione del comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. Art. 60 – Astensione dalle udienze 1. L’avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l’astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti. 2.L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti. 3.L’avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. 4. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 61 – Arbitrato 1.L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. 2.L’avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito. 3. L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico. 4. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. 5. L’avvocato nella veste di arbitro: a)deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale; b)non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; c)non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a

Page 39: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

tutte le parti. 6.L’avvocato che ha svolto l’incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a)se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b)se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. 7.Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali. 8.La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. Art. 62 – Mediazione 1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice. 2.L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza. 3.Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato: a)che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; b)se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito. 4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a)se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b)se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali. 5. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione. 6. La violazione dei doveri e divieti di cui al 1 e 2 comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. TITOLO V RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

Page 40: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

Art. 63 – Rapporti con i terzi 1. L’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. 2. L’avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell’esercizio della professione. 3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. Art. 64 – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi 1.L’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. 2.L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi. 3.La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. Art. 65 – Minaccia di azioni alla controparte 1. L’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie. 2.L’avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia. 3.L’avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente. 4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 66 – Pluralità di azioni nei confronti della controparte 1.L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. 2.La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 67 – Richiesta di compenso professionale alla controparte 1.L’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.

Page 41: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

2.L’avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale. 3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. Art. 68 – Assunzione di incarichi contro una parte già assistita 1.L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 2.L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza. 3.In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito. 4.L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi. 5.L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa. 6.La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. TITOLO VI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI Art. 69 – Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi 1. L’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità. 2. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni. 3.È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto. 4.Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni. 5.La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. Art. 70 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine 1. L’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i

Page 42: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti

fini voluti dall’ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni. 2. L’avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell’apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi. 3.L’avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati. 4.L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonchè quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi. 5. L’avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell’Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione. 6.L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. 7.La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 71 – Dovere di collaborazione 1. L’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali. 2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all’avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. 3.Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. 4.La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Art. 72 – Esame di abilitazione 1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. 2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. 3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.

Page 43: DISPENSA 2018 SOCIOLOGIA GIURIDICA E DEONTOLOGIA ... · diritti della personalità o diritti ... al loro interno, i diritti reali (dal ... Si dice tradizionalmente che i diritti assoluti