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I MICHELE GURRADO LA TUTELA DEL LAVORO MINORILE ANALISI DELL’EVOLUZIONE LEGISLATIVA ASPETTI OPERATIVI MODULISTICA SISTEMA SANZIONATORIO

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I

MICHELE GURRADO

LA TUTELA DEL LAVORO MINORILE

ANALISI DELL’EVOLUZIONE LEGISLATIVA

ASPETTI OPERATIVI MODULISTICA

SISTEMA SANZIONATORIO

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Il volume analizza e coordina con originale sistematicità tutte le vigenti norme in materia di tutela del lavoro dei minori, a seguito delle sostanziali e profonde modifiche ed integrazioni apportate all’originaria legge n. 977 del 1967, con il Ricezione della direttiva 94/33/CE relativa alla “protezione dei giovani sul lavoro”.

In particolare: Ø riproduce integralmente la vecchia normativa (legge n. 977

del 1967); Ø elimina da questa tutto quanto la nuova normativa ( D.

LGS. 9/9/1994, N.566, D, LGS. 19/12/1994, N.758,D. LGS. 4/8/1999, N.345, D. LGS. 18/8/2000, N.262) ha abrogato;

Ø sostituisce, aggiunge o integra tutto quanto la nuova normativa ha aggiunto, sostituito o integrato.

Per ogni articolo poi riporta principalmente il commento di cui alla circolare ministeriale n.1 del 5.1.2000, e n.86 del 6.12.2000 nonché quello d'altre circolari pur citate, della giurisprudenza e della dottrina.

Le tavole e la modulistica a corredo dell’opera inerenti tutte le autorizzazioni,( con le relative istanze) i dinieghi, le disposizioni e le prescrizioni che la Direzione Provinciale del Lavoro rilascia, nonché i provvedimenti repressivi che il predetto servizio adotta, rendono il volume uno strumento di taglio essenzialmente operativo destinato sia ai datori di lavoro che agli operatori del diritto.

Le sanzioni penali ed amministrative sono state riportate in lire (£) così come indicate dalle rispettive norme per cui l’operatore del diritto dovrà convertirle in euro (€) tenendo presente il rapporto € 1 = £.1937,27

MICHELE GURRADO, professore di ragioneria e tecnica commerciale e bancaria è DIRIGENTE PREPOSTO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE, già dirigente degli ispettorati del lavoro di Lecce e Brindisi. E’ AUTORE DI NUMEROSE PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SOCIALE E’ Giudice tributario e Revisore ufficiale dei conti .

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PARTE I LA TUTELA DEL LAVORO MINORILE nell’EVOLUZIONE LEGISLATIVA

PARTE II ANALISI E COMMENTO DELLA FONTE NORMATIVA • LA LEGGE 17/10/1967, N. 977, COORDINATA ED

INTEGRATA DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI di cui ai: § D. LGS. 9/9/1994, N.566 § D. LGS. 19/12/1994, N.758 § D. LGS. 4/8/1999, N.345 § D. LGS. 18/8/2000, N.262

PARTE III

• MODULISTICA § PROVVEDIMENTI DELLA D.P.L.

AMMINISTRATIVI Ø AUTORIZZAZIONI, DEROGHE e DINIEGHI Ø DISPOSIZIONI E PRESCIZIONI

§ PROVVEDIMENTI DELLA D.P.L.

REPRESSIVI - SISTEMA SANZIONATORIO Ø DENUNCE DI REATO, Ø CONTRAVVENZIONI E PROCEDURA ESTINTIVA, Ø NOTIFICAZIONE DEGLI ILLECITI

AMMINISTRATIVI, Ø EMISSIONE ORDINANZE INGIUNZIONI O

ARCHIVIAZIONE.

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1. La tutela del Lavoro Minorile nell'Evoluzione Legislativa Il dovere dello Stato di emanare leggi tutelatici in favore dei

lavoratori, in considerazione del loro stato di subordinazione e d'inferiorità nei confronti dei datori di lavoro, diventa obbligo quando si è in presenza di categorie più deboli di lavoratori quali: il lavoratore in giovane età, la lavoratrice madre, il disabile e/o l’invalido.

Costoro hanno bisogno di una particolare e più estesa protezione, per ovvie considerazioni di carattere biologico, etico e sociale.

Per i minori, le particolari condizioni d’inferiorità fisica e le speciali esigenze di tutela morale, dovute all’età, hanno indotto i legislatori dei vari paesi ad intervenire con l’emanazione di una serie di norme atte a disciplinare adeguatamente l’utilizzazione delle così dette “mezze forze” che, se non disciplinate e controllate rigorosamente, diventano causa di depauperamento nel tempo della stessa forza lavoro.

Il ragazzo non può essere ritenuto un “uomo in miniatura”; non si possono ignorare i suoi particolari bisogni psicosomatici e le molteplici esigenze connesse ad un organismo in accrescimento, specie nella fase puberale, che può essere leso in modo irreversibile dall’esposizione ai pericoli di un'attività lavorativa, ovvero ad una fatica generatrice di danni, in quanto distruttiva dell’equilibrio fisico e psicologico.

Il primo intervento legislativo a favore dei fanciulli si ebbe in Inghilterra nei primissimi anni dell’ottocento, nonché in Francia, poi in Germania e via via in altre nazioni.

Intorno alla seconda metà dell’Ottocento anche in Italia, con lo sviluppo industriale, il fenomeno della partecipazione dei fanciulli al mondo del lavoro assunse rilevanti proporzioni: s’impiegavano bambini d'età inferiore ai nove anni, otto e perfino ai sette anni, soprattutto perché costavano meno di un terzo del salario dell’adulto che le famiglie accettavano, in quanto consentiva loro di incrementare, seppure in quantità minima, l’esiguo reddito familiare ed arginare, sia pure lievemente, la miseria.

Risale ad epoca anteriore all’Unità d’Italia la prima legge di tutela del lavoro minorile: la legge Sarda del 20 gennaio 1859, con la quale fu vietato di adibire i fanciulli d'età inferiore ai 10 anni al lavoro nelle miniere.

Con l’unità d’Italia vi furono tre tentativi di normazione della materia (nel 1869, nel 1872 e nel 1876) che però fallirono per la forte opposizione, soprattutto degli industriali, i quali tentarono perfino di negare l’esistenza del problema, disconoscendone addirittura i dati

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statistici. Le prime norme italiane di tutela del lavoro minorile furono le

leggi 11 febbraio 1886, n.2657, 19 giugno 1902, n.242 e 7 luglio 1907, n.416, che, riconobbero la legittimità dell’intervento statale nel campo del lavoro minorile e femminile, stabilirono che i problemi del lavoro e della produzione non potevano ignorare le esigenze scolastiche, l’analfabetismo e la salute del lavoratore e fissarono il limite minimo d'età per l’occupazione dei fanciulli a nove anni (inferiore perfino a quello già previsto dalla legge Sarda in 10 anni) e stabilirono in otto ore giornaliere l’orario di lavoro per i fanciulli inferiori agli anni 12.

Il problema dell’età minima d’ingresso al lavoro fu affrontato in

diverse conferenze internazionali (vedi quella di Berlino del 1890 che la fissò a 12 anni, ad eccezione dei paesi meridionali in cui, su proposta italiana, fu fissata a 10 anni).

Nel 1907 si pervenne al T.U., approvato con R.D. 10 novembre 1907, n.818 che stabilì e previde: • il campo di applicazione ai soli stabilimenti industriali con macchine

non mosse da operai ed a quelli che, pur non avendo macchine, occupavano più di cinque operai;

• l’età minima di ammissione al lavoro ai 12 anni, salvo età maggiore per determinati lavori pericolosi;

• un attestato medico di idoneità al lavoro per i minori degli anni 15; • i lavori vietati o ammessi con particolari cautele; • la disciplina del lavoro notturno; • la durata del lavoro normale, i riposi intermedi e settimanali; • le denunce che gli imprenditori che occupavano fanciulli dovevano

presentare ai fini della vigilanza e le relazioni periodiche che il Governo doveva inviare al Parlamento.

La mancanza di mezzi adeguati d'ispezione e di controllo, la poca chiarezza e l’approssimazione delle stesse norme, la forte opposizione di chi pretendeva l’abbassamento dell’età minima a 9/10 anni e minacciava l’espulsione dal mondo del lavoro con tutte le conseguenze economiche sulla produzione e sul reddito delle famiglie di 105 mila ragazzi che, stando alla nuova legge, dovevano lasciare il lavoro per adempiere all’obbligo scolastico, spinsero il legislatore a concedere delle proroghe.

Nell’agricoltura, l’occupazione dei minori non era per niente controllata e raggiungeva elevate proporzioni: dei fanciulli si faceva addirittura mercimonio nelle fiere e si dava vita alla tratta dei monelli o dei calzoni corti, al garzonato, al caporalato e via dicendo.

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Altre conferenze internazionali si occuparono del lavoro minorile e precisamente quelle del 1906 e 1913 che si tennero a Berna.

A Washington fu firmata una convenzione internazionale con la quale fu stabilito il limite di quattordici anni per il lavoro dei fanciulli e fu posto il divieto del lavoro notturno.

Seguirono le convenzioni di Genova del 1920 e quella di Ginevra del 1921.

L’adesione dell’Italia all’OIL, le predette convenzioni internazionali ratificate il 10 aprile 1923, nonché quella del 1932, sollecitarono l’Italia alla riforma dell’intera legislazione in favore del lavoro minorile e all’emanazione della legge 26 aprile 1934, n. 653.

Tuttavia, la tutela accordata in Italia con la legge 653/34 divenne subito obsoleta rispetto sia al progresso economico e tecnologico verificatosi nel dopoguerra, sia ai nuovi principi dettati dalla Costituzione (artt. 37, u.c., 32, 33, 34) sia, infine, agli impegni assunti dall’Italia stessa in sede internazionale.

Notevoli discrepanze venivano quotidianamente alla ribalta, specie in rapporto all’età minima d'ammissione al lavoro, tra la disciplina predisposta dalla legge del 1934 e le Convenzioni Internazionali: in particolare quelle adottate dalle Conferenze del 1937 di Ginevra e del 1946 di Montreal, ratificate dall’Italia il 22 ottobre 1952.

Si cercò di trovare dei correttivi con la legge n.1325 del 1961 che elevò il limite d'età per l’ammissione al lavoro da 14 anni a 15 anni e con il D.M.272 del 9 marzo 1964, che individuò i lavori leggeri ove potevano essere adibiti i minori d'età compresa fra i 14 e i 15 anni.

Nonostante ciò, negli anni del dopoguerra e del boom economico il fenomeno dell’occupazione abusiva e precoce dei minori, sottratti oltretutto all'istruzione obbligatoria, che costituiva una delle principali conquiste sociali, era divenuto preoccupante.

Fenomeno che, pur se tollerato da tutta una politica basata sulla ricostruzione del paese e sul cosiddetto boom economico che accentuava il sistema edonistico, era quotidianamente denunciato da più parti (sindacati, partiti, mondo cattolico) specie in occasione degli infortuni sul lavoro, molti dei quali mortali, cui incorrevano i minori.

Si avvertiva, perciò, la necessità di una nuova e sistematica disciplina della tutela del lavoro minorile.

Ecco quindi la legge 17 ottobre 1967, n. 977 che, in armonia con i dettami costituzionali, ha inteso assicurare una tutela rispondente al rapido progresso economico e tecnologico ed armonizzare la legislazione nazionale agli impegni assunti con la ratifica delle convenzioni dell’OIL riguardanti :

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• l’età d'immissione dei fanciulli nei lavori agricoli (convenzione n. 10);

• il divieto del lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nelle attività industriali (convenzione n. 90) e non industriali (convenzione n. 79);

• gli esami medico-attitudinali per l’impiego dei fanciulli e degli adolescenti nelle attività industriali (convenzione n. 77) e non industriali (convenzione n. 78);

• il riposo settimanale (convenzione n. 14). La nuova legge, infatti, nel definire il proprio ambito

d'applicazione, riduce al minimo le categorie dei minori e delle attività non soggette alla sua disciplina ed estende, altresì, la tutela anche ai minori addetti ai lavori agricoli e ai servizi domestici

Un’altra notevole innovazione ha riguardato l’estensione della tutela anche alla categoria dell’adolescente, intendendosi per tale, il minore d'età compresa tra i 15 e 18 anni compiuti, mentre per “fanciullo” ha continuato ad intendere il minore degli anni 15.

Ha fissato quindi, a 15 anni, l’ingresso nel mondo del lavoro del minore, anche se nell’ambito dell’agricoltura, dei servizi familiari e nei lavori leggeri, ha previsto un abbassamento dell’età minima a 14 anni, subordinando l’occupazione all’obbligo scolastico e alla tutela della salute psicofisica del minore .

Al riguardo ha previsto per lo stesso visite medica preventive e periodiche.

La legge de qua ha, inoltre, vietato l'adibizione dei fanciulli e degli adolescenti ai lavori di trasporto e sollevamento pesi che superano una certa misura, al lavoro notturno, ai lavori faticosi ed insalubri; ha subordinato la partecipazione del minore e/o dell’adolescente alle rappresentazioni di spettacoli e alle riprese cinematografiche all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Ha, infine, disciplinato l’orario di lavoro, i riposi intermedi e settimanali e le ferie.

Però l’innovazione di maggior interesse introdotta dalla stessa è quella riflettente la tutela economica e previdenziale dei fanciulli di qualsiasi età.

I minori, pur se occupati contra- legem, hanno diritto non solo alla retribuzione contrattuale ma anche a tutte le prestazioni assicurative previste delle vigenti norme in materia d'assicurazioni obbligatorie.

Infine dà a tutte le norme poste a tutela del lavoro minorile, il carattere dell'inderogabilità, con conseguente indisponibilità negoziale

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(né per volontà unilaterale e né su accordo delle parti) e nullità d'eventuali clausole contrattuali che non tengano conto dei divieti e limiti imposti dalla norma .

Considera quindi l'inosservanza ai divieti un reato e prevede per lo stesso una contravvenzione. Ha affidato il controllo del rispetto della legge al Ministero del Lavoro che lo esercita tramite gli Ispettorati del lavoro, ora Servizio Ispezione lavoro.

E’ insomma una buona legge.

La stessa però deve essere vista in uno con : Ø il D. Lgs. 9 settembre 1994, n. 566 (in vigore dal 5.10.1994 e

superato dal 23.10.1999 dal D.Lgs. n.349/99) che, all'art.1 ha inasprito le ammende fino a dieci milioni ed ha aggiunto anche l’arresto, fino a sei mesi , pur se per altre inadempienze , (riposi, orari di lavoro e ferie) è ricorso alla depenalizzazione, preved endo sanzioni amministrative, anche se di non modeste entità.

Ø Il capo II del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 748 ( in vigore dal 26.aprile 1995) che ha modificato il sistema sanzionatorio, ed ha previsto all allegato I per le pene di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 26 della legge 17 ottobre 1967, la prescrizione obbligatoria ( che è cosa ben diversa della diffida ex art. 9. del D.P.R. n. 528//55,) unitamente alla contestuale notizia di reato, la verifica dell'adempimento, l'ammissione al pagamento di una somma pari ad 1/4 del massimo dell'ammenda, la successiva comunicazione al P.M. ai fini dell'estinzione del reato contravvenzionale.

Ø il D.Lgs. 4 agosto 1999, n.345 (in vigore dal 23.10.1999) che, in attuazione della direttiva CE/ 94/33 del Consiglio del 22.6.1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, il legislatore ha emanato dopo aver esaminato il D.Lgs. 626 del 16 settembre 1994( riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e quindi anche dei minori) e la Legge 20 gennaio 1999, n. 9 recante " disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo dell'istruzione.", abr6 0.8ll'istruzione.",

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all'età d'ingresso, proponendosi di adeguare gradualmente la realtà lavorativa dei giovani d'età inferiore ai diciotto anni agli standards europei, quali: § privilegiare l'istruzione; § assicurare l'inserimento professionale mediante la formazione,

considerando che un'esperienza di lavoro appropriata può contribuire all'obiettivo di preparare i giovani alla vita professionale e sociale degli adulti;

§ promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro per garantire un livello più elevato di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori minorenni, trattandosi di lavoratori soggetti a rischio particolarmente sensibili.

Ø il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.262 che reca disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.345/1999, rivedendo alcune rigidità, che al primo impatto hanno presentato la nuova normativa sulla tutela del lavoro dei minori.

In specie rivede le problematiche applicative scaturenti da una stretta osservanza, per i datori di lavoro, delle disposizioni relative alle numerose lavorazioni vietate ai minori, tenuto conto sia dei rapporti già in atto che delle esigenze di formazione degli apprendisti minori.

E' pur vero comunque che, in mancanza di una normativa che affrontasse in maniera "morbida ", tale impatto era già intervenuto la circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 5 gennaio 2000.

L'inasprimento delle pene di cui al D.Lgs. 9 settembre 1994, n.

566, rivisitato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 345 /99, è stato sancito anche a carico dei genitori.

L'art. 26, u.c.., della legge n.977/67 che prevedeva per " chi rivestito d'autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consentiva l’avvio al lavoro in violazione delle norme di legge, una contravvenzione punita con l’ammenda da £ 4.000 a £ 36.000, stabilisce ora pene di gran lunga più severe ed anche l'arresto per i genitori che preferiscono per i propri figli il lavoro alla scuola ponendo, così, a repentaglio la loro educazione, ovvero nuocendo alla loro salute ed al loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale,

A queste sanzioni si aggiungono quelle previste dall’art. 731 del C.P. integrato dall’art. 12 del R.D. 18. Giugno 1931, n. 733 di P.S. e dell’art.8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e successive modifiche che istituiscono la scuola media obbligatoria e prevedono l’ammenda

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fino a £ 60.000 per il genitore che non avvia il minore alla scuola d’obbligo.

Inoltre, il nuovo diritto di famiglia che ha introdotto la pari potestà fra i due coniugi, fa si che le forti sanzioni e l’arresto ricadano su entrambi i coniugi e non solo sul padre.

E’ opportuno evidenziare, comunque, che il genitore che manda a lavorare il proprio figlio invece che a scuola, spesso non è persona snaturata o immorale e quindi da punire, ma è uno che nel misero salario che il figlio si guadagna con immensi ed inestimabili sacrifici, intravede un sostentamento al magro o inesistente reddito familiare o tenta di sottrarre il minore alle devianze ed insidie della strada.

Ciò evidenzia com'è importante una norma sanzionatrice mirata a colpire il maggiore responsabile del reato che, nel caso di specie, è ravvisabile solo ed esclusivamente nel datore di lavoro.

A chi trasgredisce e specula sui bambini, infatti, si dovrebbero irrogare misure aggiuntive concrete, ovvero addirittura la requisizione delle aziende ove si sfruttano i minori o dove, in nome del DIO profitto, si calpestano le leggi sociali.

Di contro, sarebbe auspicabile abolire le sanzioni a carico dei genitori in quanto ciò scoraggiano le denunce, anche da parte delle OO.SS., di sfruttamento dei fanciulli e dei minori in genere, specie quando il mancato versamento dei contributi previdenziali connessi all’attività lavorativa non incide sul godimento d'alcuna prestazione assicurativa.

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dalla competenza della Direzione Provinciale del Lavoro. Però, spesso non l’indigenza economica e sociale della famiglia

spinge i genitori a " mandare al lavoro" il proprio figlio, ma la necessità di sottrarlo alla devianza e alle insidie sociali.

Quindi è indispensabile che la scuola abbia un ruolo più incisivo nella lotta allo sfruttamento minorile, controllando con maggiore puntualità la partecipazione dei bambini e degli adolescenti all’istruzione, e creando attività parascolastiche (recite, cori, gite, corsi di sostegno, doposcuola, periodo pieno, etc.) che impegnano il minore e/o l’adolescente anche nelle ore pomeridiane.

Alle segnalazioni dei Dirigenti scolastici e/o i direttori didattici ai CC ed ai Vigili Urbani dei minori che evadono l’obbligo scolastico, gli organi di polizia non dovrebbero limitarsi alla sola contravvenzione a carico dei genitori inadempienti ma, attraverso i lori servizi informativi e/o gli addetti sociali del Comune, dovrebbero acquisire informazioni sull'effettiva attività extra scolastica del minore, cioè se delinqua o lavori e dove lavori.

Se dovesse delinquere, non sta a me suggerire il da farsi; se invece dovesse lavorare, è necessario, anche con l’ausilio del Servizio Ispezione del Lavoro, non solo adottare i provvedimenti sanzionatori nei riguardi dei datori di lavoro e dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, ma anche accertare le motivazioni che lo hanno indotto a lavorare, abbandonando la scuola.

Solo con un’analisi approfondita d'ogni caso, si può intervenire adeguatamente sul fenomeno in essere e, favorendo il raccordo tra scuola e lavoro, rendere praticabile il diritto allo studio dei minori.

Però la scuola deve essere più collegata con il territorio e quindi più vicina al mondo del lavoro e non creare solo futuri disoccupati, ma giovani preparati, con un bagaglio culturale, specialmente tecnico, capaci e pronti quindi ad inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro; bisogna anche meglio valorizzare e incentivare l’apprendistato e la formazione professionale, così come sembra orientarsi la nuova riforma dei cicli scolastici.

E’ necessario anche un maggior coordinamento fra le istituzioni ed i vari servizi sociali

E' molto importante creare strutture adeguate e più idonee per il tempo libero del minore e dell’adolescente, con il coinvolgimento delle associazioni sportive ed in primo luogo della Chiesa con i suoi circoli parrocchiali, gli oratori e le associazioni cattoliche.

Lo stesso dicasi per il lavoro minorile degli extracomunitari,

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anche se, almeno finora non rappresenta un fenomeno rilevante. Viceversa si assiste impotenti all’accattonaggio, ai furti e a borseggi da parte di piccoli Rom (zingarelli) per i quali la scuola non è un valore.

Anche il lavoro minorile legale, cioè quello prestato dagli

adolescenti o dai minori d'anni 16 che hanno adempiuto all’obbligo scolastico, in alcune attività consentite, deve essere oggetto di maggiore attenzione.

Non si può sottacere che fra i minori, purtroppo, più volte, si sono verificati vari infortuni sul lavoro.

E' necessario che il Servizio Ispezione del Lavoro e le OO.SS vigilino con assiduità sull’esatta applicazione della legge n.977/67 e sue modifiche ed integrazioni, non solo nella parte che vieta il lavoro minorile, ma anche nella parte che, nel consentirlo, lo regola e quindi sulle condizioni di lavoro (orario di lavoro, riposi, trasporto pesi, ferie e principalmente sulla sicurezza del lavoro).

E' necessario che gli adolescenti siano sempre sottoposti prima di essere ammessi al lavoro alla visita medica preventiva e successivamente a quella periodica e non siano adibiti a lavori pericolosi e comunque non consentiti, fermo restando l'obbligo prevalente di assoggettarli alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 del D.Lgs. 626/94, ove specificatamente prevista (art. 8 comma 8 modificato dal' art. 9 del D.Lgs.345/99).

E’ necessario che anche le A.S.L. intensifichino la vigilanza sulla prevenzione infortuni specie nelle aziende che occupano minori, sia pure legalmente.

Il minore, infatti, è più a rischio dell’adulto in quanto inesperto e quindi più soggetto agli infortuni sul lavoro, per cui devono essere informati sui rischi i propri genitori o chi rivesta la patria potestà.

Il lavoro nero minorile contra -legem, anche se non in enormi dimensioni, nel nostro paese esiste ed è un problema che deve preoccuparci. In confronto ad altri paesi, forse è poco, ma quel poco va combattuto con la forza delle leggi e con interventi politico-sociali.

Sarebbe auspicabile, quindi che i nostri governanti iniziassero una seria politica di potenziamento dell’Organo Ispettivo in quanto l'attività del S.I.L. non si limita alla sola ricerca dei bambini o adolescenti occupati contra-legem, che ogni organo di polizia potrebbe effettuare, ma

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anche ad accertamenti tecnici finalizzati: ♦ al rilascio delle varie autorizzazioni (l’impiego dei minori nelle

manifestazioni di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, specie nelle riprese cinematografiche, l’impiego degli adolescenti alle lavorazioni ed ai processi ed ai lavoro vietati di cui all'allegato I all'art.7 del D.Lgs. 4.agosto 1999 n.345 e alle lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi, ove consentito dai contratti collettivi di lavoro; alla riduzione della durata dei riposi intermedi );

♦ all'emanazione di disposizioni, concernenti il divieto di permanere nei locali durante i riposi intermedi e nell'osservare un orario di lavoro più ridotto nei casi in cui il lavoro presenta caratteri di pericolosità o gravosità;

♦ alla valutazione, anche se a posteriori, delle condizioni costituenti la forza maggiore ed il tempo strettamente necessario, nell'impiego in via eccezionale di adolescenti che hanno compiuto 16 anni in lavori notturni.

Onde conoscere e studiare il fenomeno del lavoro minorile anche

nella parte che la legge lo consente, è necessario che il numero dei minori iscritti nelle Circoscrizioni del lavoro nelle liste dei disoccupati o nell’attesa di una prima occupazione, sia quello reale e rispecchi il vero problema occupazionale e non sia il frutto di una mentalità furbesca a danno di famiglie meno furbe.

Molti genitori, infatti appena il proprio figliolo termina la scuola dell’obbligo, “lo iscrivono al Collocamento” e, pur continuando a fargli frequentare la scuola e forse anche l’Università, gli fanno timbrare annualmente il tesserino che attesta lo stato di disoccupazione, consentendo di acquisire un’anzianità d’iscrizione a danno di chi non conosce questo marchingegno.

E’ necessario quindi rivedere il meccanismo della compilazione delle liste dei disoccupati o in attesa di occupazione, che tanta attività impiegatizia e mezzi del Ministero del Lavoro, e ora degli enti locali, sottrae a compiti ben più seri.

E’ necessario che tutte le Sezioni Circoscrizionali del Lavoro osservino l'art.25 della legge 977/67 che prescrive di sollecitare i "bambini" che hanno superato i 14 anni e che non proseguono gli studi e quindi sono veramente in cerca di prima occupazione, a frequentare i corsi di formazione professionale, pena la loro cancellazione dalle liste dei disoccupati.

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Ma oltre all'attività repressiva e amministrativa a livello periferico, il Ministero del Lavoro, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, esercita anche un’attività amministrativa propulsiva in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti sia in campo nazionale. che internazionale.

In campo internazionale cura particolarmente l’attuazione delle direttive UE e delle convenzioni OIL attraverso un apposito ufficio, nel cui ambito opera uno specifico Comitato nazionale tripartito OIL che ha ribadito più volte la priorità della lotta al lavoro dei bambini a livello internazionale, attesi anche gli impegni assunti in occasione dei vertici dell’ONU. e la partecipazione, unitamente all’ufficio italiano dell’OIL ed all'UNICEF, alle varie conferenze internazionali contro lo sfruttamento dei bambini che lavorano nel mondo ed alla sottoscrizione della Carta d’impegni.

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2. FONTI LEGISLATIVE

v LEGGE 17 OTTOBRE 1967 N. 977 (in vigore dal 21.11.67); v DECRETO LEGISLATIVO 9 SETTEMBRE 1994, N°566 (in

vigore dal 5.10.94); v DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 1994, N°758 (in

vigore dal 26.04.95), che prevede la prescrizione obbligatoria con la concomitante notizia di reato, al P.M., la verifica dell’adempimento, l'ammissione al pagamento di una somma pari ad ¼ del massimo dell’ammenda, la comunicazione al P.M;

v DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N°345 in

attuazione della direttiva 94/33/CE - protezione dei giovani sul lavoro – (in vigore dal 23 ottobre 1999);

v DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,

N°262.Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 345/1999– (in vigore dal 10.10.2000, fatti salvi gli effetti retroattivi scaturenti dalla previsione di cui all'art.4 (vedi: circ. Mlps n. 86/2000 del 6.12.2000)

____________- A tali norme, vanno ancora raggiunte quelle del Codice Civile per

i minori in generale e per la materia di lavoro e del Codice della navigazione.

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3. art. 1 della Legge 977/67come sostituito dall’arte. 3 del D.Lgs. n° 345/99

DEFINIZIONE E CAMPO D'APPLICAZIONE - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di

seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

. 2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni d'età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;

b) adolescente: il minore d'età compresa tra i 15 e i 18 anni d'età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;

c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.

________ Preliminarmente va notato che l'art. 3 che modifica l'art.1 della

legge 977/67, nell'individuare il campo di applicazione, precisa che il Decreto Legislativo si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche " speciale", ( apprendistato, contratti di formazione e lavoro, lavoro a domicilio ecc.) ed usa una diversa terminologia con cui delinea il campo di applicazione della legge in relazione ai soggetti protetti:

Ø Per "bambino " non più fanciullo, come nella precedente normativa

intende " il minore che ha compiuto i 15 anni o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico".

Sul periodo d'istruzione obbligatoria, la circolare n. 5 del 10 novembre 1999, oltre a ribadire che la tutela legislativa del lavoro dei minori è applicabile anche agli apprendisti, ha precisato che fino al generale riordino del settore scolastico o formativo, il periodo d'istruzione obbligatorio è novennale, a decorrere dal 31.8.1999 (vedi circolare Mlps n. 1/20000 del 5.1.2000).

Ø Per "adolescente" intende il minore di età compresa fra i 15 e i 18

anni compiuti.

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E' superfluo ricordare che i divieti e le limitazioni che talune

norme estendevano alle donne di età compresa fra i 16 e 18 anni, devono ritenersi superati per effetto della Legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità tra uomini e donne

Chiarisce che datore di lavoro " è chiunque assume al proprio

servizio una persona come lavoratore o chiunque dà ad altri occasione di lavorare e lavoratore "è il prestatore che, per un certo periodo di tempo, mette la propria capacità di lavoro a disposizione dell'altra parte che la utilizzerà con propri criteri organizzativi, assumendo anche il rischio ad essa relativo", quindi la norma dell'art.4 della legge del 1934, che in un certo senso ampliava ed estendeva il requisito della "dipendenza"; presumendo "addetti al lavoro" ì fanciulli e i minori che si trovassero nei luoghi di lavoro, non ha più senso.

Presunzione quest'ultima evidentemente "iuris tantum", che dalla nuova legge non è riproposta, in quanto l'Ispettorato del lavoro può sempre accertare se il minore stesso sia adibito al lavoro o si trovi occasionalmente nel luogo di lavoro (responsabilità aquiliana).

Chiarisce,inoltre,che, per orario di lavoro deve intendersi " qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni" e per periodo di riposo " qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro".

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4. art.2 della Legge 977/67, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. n. 345/99

ESCLUSIONI E LIMITI

1. Le norme della presente legge non si applicano agli

adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti: a) servizi domestici prestati in ambito familiare; b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né

pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare. 2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si

applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.

3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve

le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.

_______ Sono state soppresse le deroghe ed esclusioni previste dalla

legislazione precedente sia per quanto riguarda l'età lavorativa che i settori d'impiego, con l'evidente obiettivo di assicurare una migliore tutela dei minori.

Sono previste solo due esclusioni dall'applicazione della normativa per gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata (con esclusione, quindi, dei rapporti a termine) svolti: • nei servizi domestici prestati in ambito familiare; • nelle imprese a conduzione familiare, sempre che queste si concretino

in prestazioni di lavoro non nocivo né pregiudizievole né pericoloso, " che si riferiscono a prestazioni che non consentano una previa programmazione e si concretino in attività fuori dalla logica della periodicità, svolte da soggetti non inseriti nell'organizzazione della famiglia o dell'impresa a conduzione familiare".

La dizione "lavori occasionali" s'intende riferita a prestazioni casuali, sporadiche, saltuarie.

La saltuarietà, tuttavia, di per sé, non è elemento sufficiente ad escludere la presenza di un rapporto di lavoro; occorre, in ogni modo, distinguere tra "continuità di rapporto" e "continuità di prestazione", in

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quanto è possibile che alla continuità del rapporto si accompagni l'intermittenza delle prestazioni.

I lavori di breve durata possono riferirsi a quelle prestazioni nelle quali, l'elemento temporale non raggiunge quel minimo necessario, perché l'attività svolta possa ricomprendersi in una delle fattispecie tipiche previste dalla legge (es. tutte le ipotesi di contratto a termine).

Esclude anche le lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento purché soggette ad altre leggi di tutela, che assicurino un trattamento più favorevole , atteso che la gravidanza in giovane età può costituire per certi aspetti un rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro.

Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi fa salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale, e ciò in relazione alla peculiarità ed inderogabilità di molte norme sul lavoro marittimo, in vista della sua stretta connessione all'interesse pubblico. L'interesse generale alla sicurezza della navigazione è ritenuto, infatti, prevalente e condiziona la stessa tutela predisposta per il lavoro subordinato.

Non fa più cenno ai minori occupati come lavoranti a domicilio o nei lavori agricoli, per cui i minori occupati in queste attività sono tutelati come tutti gli altri minori.

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5. Art. 3 della Legge 977/67, come sostituito dall'art. 5, D.Lgs. n. 345/99

CAPACITÀ D'AGIRE; ETÀ LAVORATIVA, OBBLIGO SCOLASTICO, OBBLIGO FORMATIVO E DEROGHE 1.L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo d'istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti. L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 3 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a £ 10.000.000. (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967) (all.ti n. 4 R e seguito ). Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 3, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito d'autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli (all. n. 6 R). . Al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo II del D.Lgs. 19.12.94 n° 758 ( all.ti n.4 R e seguito ). ______________

Il decreto legislativo in esame introduce il principio che l'età minima d’ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico.

Le stesse definizioni di "bambino" e "adolescente", cui fa riferimento il decreto, riguardano, in via generale, i soggetti che abbiano rispettivamente meno o più di quindici anni, ma, per ogni singolo soggetto, possono riferirsi ad età diverse, a seconda che sia stato assolto o meno l'obbligo scolastico. Viene, inoltre, introdotto il divieto del lavoro dei bambini, salvo per quanto riguarda le attività culturali o simili, di cui al punto 4).

L'età minima, per l'ammissione al lavoro, non può mai essere inferiore ai quindici anni compiuti ed è inoltre subordinata al compimento del periodo d'istruzione obbligatoria.

Per determinare, quindi, il limite d'età per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con minori occorre verificare la sussistenza di due requisiti:

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1. il compimento del quindicesimo anno d'età; 2. l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico,attualmente previsto

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 in otto anni,costituto da due cicli di istruzione: il primo dalla scuola primaria della durata di cinque anni ed il secondo dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni .

La stessa norma, nel fissare i limiti d'età, stabilisce che il

minore a tal età acquisisce la capacità giuridica speciale che s'identifica con la capacità di agire ( la capacità di stipulare il contratto di lavoro e di esercitare i diritti che ne discendono).

La legge 8 marzo 1975, n. 39, che ha fissato la maggiore età nel compimento del diciottesimo anno, ha stabilito un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro quando lo ammettono le leggi speciali, abilitando il minore all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro, cioè ad acquisire la capacità negoziale e processuale:

Attualmente il minore degli anni diciotto può: § essere assunto al lavoro, quando la legge non lo vieta; § esercitare i diritti e le relative azioni che dipendono dal contratto di

lavoro (vedi: anche denuncia e/ o vertenza di lavoro) senza nemmeno l'assistenza del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, in quanto l'età occorrente per l’ammissione al lavoro è un termine convenzionale preso a base dal legislatore per stabilire particolari garanzie nei confronti di coloro che, non avendo raggiunto una adeguata maturità psicofisica, potrebbero essere indiscriminatamente adibiti al lavoro anche pericoloso e nocivo.

Tesi discordanti invece vi sono sulla capacità di stipulare il contratto di lavoro senza l'assistenza dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Vi è una parte della dottrina che non intravede alcuno spazio per l'intervento dei genitori e di qualunque rappresentante legale (nemmeno a titolo di semplice assistenza) nella stipulazione del contratto di lavoro, altra invece esclude che il minore degli anni 18 possa validamente stipulare un contratto di lavoro, senza la rappresentanza dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, in quanto la norma conferisce al minore d'età solamente la capacità di esercitare i diritti derivanti dal contratto e non anche quello di stipulare il contratto " in quanto tale capacità non è idonea ad evitare che a causa delle ben note temute e persistenti ragioni economico -sociali, il lavoro di un giovane, qualitativamente e quantitativamente produttivo come quello di un

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adulto sia retribuito in misura inferiore a quindi, non elimina le ragioni di tutela" (Cass. 21.4.1986 n. 2788,2789; Sez Lav.Cass. 26.8.86 n. 5232, Sez. Lav)

Viceversa la questione è molto chiara per i minori degli anni 18 iscritti nelle matricole della gente del mare o nel registro del personale di volo.

Costoro, ai sensi degli artt.324,375.e 901 del Codice della Navigazione hanno la capacità di concludere il contratto di lavoro solo con il consenso di chi esercita la patria potestà o ne ha la tutela.

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6. Art.4 della Legge 977/67, come sostituito dall'art.6 del D.Lgs.n. 345/99

DIVIETO LAVORO BAMBINI E DEROGHE

1. È vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo

assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti d'attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi d'orientamento o di formazione professionale.

3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365. (all.ti n. 1A, 2A, 2bis A, 3A).

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 4 comma 1, è punita con l’arresto sino a sei mesi (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967) (all n.1 R). Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall’art. 4, comma 2, senza l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a £ 5.000.000 (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967 (all. n. 18 R e seguito). Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui all’art.4, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito d'autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli ( all. n. 2R n. 18 R e seguito, nonché comunicazioni 16 e 17 R). ---------------------

La sostituzione, nel citato art.4, comma 2°, delle parole "partecipazione dei minori" con le parole "impiego dei minori in

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attività lavorative",intende escludere dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione relativamente a tutte quelle attività che, per la loro natura intrinseca, per le modalità di svolgimento o per il loro carattere episodico ed estemporaneo, non siano in alcun modo assimilabili al" concetto di lavoro "e neppure ad " una vera e propria occupazione", la quale di per sé esige una prefigurazione in termini soggettivi, oggettivi, temporali e programmatici dell'intervento del minore.

Del pari, si potrà prescindere dalla preventiva autorizzazione nel caso d'attività non retribuita svolta nell'ambito d'iniziative didattiche promosse da organismi pubblici aventi istituzionalmente compiti d'educazione e formazione dei minori, poiché nelle iniziative e nelle attività educative della Scuola, l'osservanza dell'obbligo scolastico e delle condizioni atte ad assicurare l'integrità psicofisica e la moralità del minore, che costituiscono alcune delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro( ora D.P.L.) è connaturata

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n.365 all'art. 2 prevede che l'Ispettorato

del lavoro,ora la DPL, può autorizzare, quando vi sia " l'assenso scritto dei genitori o di chi esecita la potestà genitoriale ", la partecipazione dei minori d'età inferiore a 15 anni e fino al compimento dei 18 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche e, sempre che" non si tratti di lavoro pericoloso per la sua integrità fisica e biopsicologica e non si protragga oltre 24 ore ".

Il fanciullo o l'adolescente che sia impegnato in tali prestazioni dovrà a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive.

Il rilascio dell'autorizzazione, vale a dire dell'atto autorizzativo, è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore, nonché la sua osservanza all'obbligo scolastico.

Il procedimento, che ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 365/1999 si doveva concludere con provvedimento espresso debitamente motivato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'autorizzazione, ora, per effetto del D.M. 23 maggio 1991, n. 2493, all. n.3 , emanato in attuazione dell'art. 2 secondo comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si deve concludere entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda d'autorizzazione del "silenzio rifiuto " previsto dall'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 che comunque non esonera l'Amministrazione ad emettere in ogni caso una decisione anche dopo il decorso di tale periodo.

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L'autorizzazione riguarda i soli adolescenti, poiché per ì bambini non d'autorizzazione si deve parlare ma di concessione.

Il provvedimento con il quale la D.P.L. autorizza o concede l'adibizione del minore o dell'adolescente, richiede necessariamente la forma scritta e, pur mancando di una certa tipicità, deve contenere alcuni elementi essenziali quali: Ø l'intestazione (Direzione Provinciale del Lavoro); Ø un preambolo con una succinta descrizione dell'oggetto del

provvedimento (Vista la domanda della ditta ad ottenere l'autorizzazione e/ la concessione ad impiegare il minore di anni _____nella rappresentazione ___________________che si terrà il___________);

Ø il dispositivo (autorizza o nega); Ø la firma; Ø la data .

Essendo un atto che riporta l'esito di un accertamento tecnico, non necessariamente deve contenere la motivazione sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ispettorato del lavoro,ora DPL. Però questa diventa necessaria nel provvedimento di diniego.

Al pari di tutti gli atti amministrativi esso può essere viziato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

L'atto amministrativo non ha carattere definitivo; avverso il quale, perciò, è ammesso ai sensi di cui al DPR. 24.novembre .1971 n.1193 e Legge 6.dicembre1971 n.1034, ricorso gerarchico al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (art. 2 DPR n.1199/71 o ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta notifica .

Tanto deve essere richiamato e posto in calce all'atto (art.3 legge 241/90 e circ. MLPS 12.2.1991 n.23) .

E' opportuno che siano posti in risalto che gli effetti di detto

diniego, salvo sospensiva del TAR, hanno carattere immediato, quindi la sua inosservanza, è punita dalla legge in questione : • con la sanzione amministrativa fino a £.5.000.000 ai sensi dell'art. 4

comma 2 (adibizione di minore senza autorizzazione) ( all n. 18 R e seguito);

• con l'arresto sino a sei mesi o l'ammenda fino a £10.000.000 ai sensi dell'art.3 adibizione senza autorizzazione di un bambino di 15 anni

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che ha assolto l'obbligo scolastico (all n.1 R); • con l'arresto fino a sei mesi senza la possibilità di usufruire delle

disposizioni di cui al capo II del D.Lgs.758/94 ai sensi dell'art. 4 comma 1 3 (adibizione senza autorizzazione di un bambino che non ha assolto l'obbligo scolastico) (all n. 1 R e seguito ).

L'atto, comunque, prevede una richiesta scritta ( all n. 2 A) che

non è esente da bollo, alla quale deve essere allegata, pena il non rilascio i seguenti documenti : 1. la certificazione sullo stato di salute del minore ; 2. l'assenso dei suoi genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;, 3. una dichiarazione della ditta che attesti che il lavoro al quale il

minore sarà adibito non è pericoloso e che nell’espletamento dello stesso rimarranno garantite le condizioni necessarie ad assicurare la sua salute fisica e la sua moralità, nonché l’osservanza dell’obbligo scolastico .

Anche l'autorizzazione deve essere rilasciata in bollo, alla quale

devono essere allegate le prescrizioni (all n. 2 bis A) che, differenziate in base all'età dei minori di cui alla circolare MLPS 6.7.1989 n. 67, prot.5/ 26148/70, dovranno essere rispettate: pena la revoca dell'autorizzazione e le conseguenti sanzioni (All n. 2A).

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7. Art.5 della Legge 977/67, abrogato dall’art. 16 del D.Lgs. 04.08.1999, n. 345 ed in vigore sino al 20 ottobre 2000 come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 262 che ha sostituito il predetto art. 16, fatto salvo l'effetto retroattivo di tale norma, così come chiarito dalla Circ.re MLPS n. 86 / 2000 del 6.12..2000, secondo cui l'art. 4 della D.Lgs. n. 462/2000 sana il periodo pregresso dal momento che, sostituendo integralmente il citato art. 16 del D.Lgs. n. 345/99, fa si che gli effetti retroagiscono alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto.

Pertanto, nonostante l'emanazione del D.Lgs. n.349/99 fino al 20 ottobre 2000 ha continuato a trovare applicazione la Legge n.977/67 con la conseguenza che le condotte sanzionabili sono stata quelle poste in essere in violazione degli artt. 5 e 6 nella loro vecchia formulazione.

DIVIETI DI PARTICOLARI LAVORI Non possono essere adibiti: a) I bambini e gli adolescenti d'età inferiore agli anni 16 e le donne

fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri determinati a norma dell’art.6 della presente Legge;

b) i bambini e gli adolescenti d'età inferiore agli anni 16 e le donne

fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i bambini e gli adolescenti d'età inferiore agli anni 16, anche da

parte di rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

d) i bambini e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave,

miniere, torbiere, gallerie; e) i bambini e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto

di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

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f) i bambini e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli d'ogni genere, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo precedente;

g) i bambini e gli adolescenti alla manovra e al traino dei

vagonetti; h) bambini e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di

bevande alcoliche. L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 5, 1°comma, lettera a) (limitatamente ai lavori per i quali non può essere consentita l’occupazione ai sensi dell’art. 6), e lettere b), d), e) è punita con l’arresto sino a sei mesi, (come previsto dall’art. 26, 1° comma come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 566/94)(all. n. 1 R). L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 5, 1° comma, lettera a) (in relazione ai lavori per i quali può essere consentita l’occupazione ai sensi dell’art. 6), e lettere f) e g), e) è punita con l’arresto da uno a quattro mesi o con l’ammenda da £ 2.000.000 a £ 10.000.000, (come previsto dall’art. 26, 1° comma come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 566/94)( all. n.4 R e seguito ). L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 5, 1° comma, lettera c) è punita con l’arresto sino a tre mesi o ammenda da £ 1.000.000 a £ 5.000.000, (come previsto dall’art. 26, 1° comma come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 566/94) ( all. n.4 R e seguito ) L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 5, 1° comma, lettera h) è punita con la sanzione amministrativa da £ 500.000 a £ 3.000.000(come previsto dall’art. 26, 5° comma come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 566/94( all. n. 18 R e seguito ) Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo ( all n. 2 R , 6 R e18

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R e seguito) L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza ingiunzione è la Direzione Provinciale del Lavoro.( all n. 21 R , 22 R , 23 R ) Art.6 della Legge 977/67 in vigore sino al 20 ottobre 2000 come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 262 che ha sostituito l’art. 16.del D.Lgs 04.08.1999, n. 345, fatto salvo l'effetto retroattivo di tale norma, così come chiarito dalla Circ.re MLPS n. 86/ 2000 del 6.12..2000, secondo cui l'art. 4 della D.Lgs. n. 262 /2000 sana il periodo pregresso dal momento che, sostituendo integralmente il citato art.16 del D.Lgs.n.345/99, fa si che gli effetti retroagiscono alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto. Pertanto, nonostante l'emanazione del D.Lgs. n. 349 /99 fino al 20 ottobre 2000 continua a trovare applicazione la L. n. 977 /67 con la conseguenza che le condotte sanzionabili sono quelle poste in essere in violazione degli artt. 5 e 6 nella loro vecchia formulazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l’occupazione dei bambini e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 18 anni, nonché i lavori per i quali l’occupazione degli stessi può essere consentita dalla Direzione Provinciale del Lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l’integrità fisica( vedi D.P.R. 20 gennaio 1976, n. 432). N.B. Dopo il 20 0ttobre 2000 L’ART.6 E’ SOSTITUITO DALL’ART. 7. DEL D.Lgs.4.08.1999, N. 345 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed

ai lavori indicati nell'allegato 1 2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i

lavori indicati nell'allegato 1 possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione

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professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione

professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, (All. 4A e 5A) 6a) previo parere dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si

applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al

rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l’obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell’udito e una adeguata formazione all’uso degli stessi. In tal caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione.

6. L'allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione

della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 6 comma 1, è punita con l’arresto sino a sei mesi (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967)(all. n. 1 R ). L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 6 comma 2, è

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punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs.n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967)( all n. 4 R e seguito ). Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall’art. 6, comma 3, senza l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro è punito con la sanzione amministrativa sino a £ 5.000.000.( all n. 18 R e seguito ) Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui all’art.6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo ( all. n. 2 R ). Al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizione del Capo II del D.Dlg.n.758/94 ( all. n. 4 e seguito ). Si riporta l’ all I Allegato 1 (in vigore dal 23 ottobre 1999) - Il presente allegato è stato aggiunto dall'art. 15 D.Lgs 04.08.1999, n. 345 (G.U. del 08.10.1999, n. 237)e rettificato dall'art 3 del D.Lgs.262/2000 con previsioni più estensive negli otto punti modificati I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici: a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d; 2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92. 3. Agenti chimici: a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

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1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilità di effetti irreversibili (R40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale: “può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)” d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994; e) piombo e composti; f) amianto. II. Processi e lavori: 1) Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all’attività nel suo complesso.; processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994. 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11) Lavorazioni nelle fonderie. 12) Processi elettrolitici. 13) Soppresso dall’art. 3 del D.Lgs. del 18.08.2000 n° 262. 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale,

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di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19) Lavorazione dei tabacchi. 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21) Produzione di calce ventilata. 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall’art. 115 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.(Sostituito dall'art. 3 del D.Lgs del 18.8.2000, n° 262). 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.(Sostituito dall’art. 3 del D.Lgs del 18.8.2000 n° 262). 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza..(Sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. del 18.8.2000 n° 262). 35) Produzione di polveri metalliche. 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37) Lavori nelle macellerie4.88 Tm -0.02 Tc 3.53 Tw (, nonché0.48 -14.88 re f* BT T12 Tf 1 iTm -0.02 Tc 4 Tw (37) Lavorionc,m85c. Tj ET3e di s BT /F 106 1 3trico sach,n 1gno.).88 re f* n 524.16 56 0.48 -15.84 re f* n 52486 56 4 0.48 -0.48 re f* n 106.32 256 0.48 -15.84 re f* n 524.16 5ET BT0 0 1 109.2 191.76n 106.32 25ET BT0 0 1 109.2 191.76f 1 iTm -0.02 Tc 4 Tw) Lavo77ri nei magae ed ) Tj ET n propulsiulila caa02.08 715.44 Tm 0 Tc 0 Tw ( ) Tj06.33avo77ri nei 88 0.48 -14.88 re f* n 524.16192 8 Tf 1 0 014.64 re f* BT /F8 1192 8 Tf 1 0 014.64 re f*4 Tm 0 TTc 0 Tw ( ) Tj E) Lavo5f 1 0ei 88 0.48 -14.88 re f* n 524.16176 0.48 -15.84 re f* n 52486176 4 0.48 -0.48 re f* n 106.32 176 0.48 -15.84 re f* n 524.1617ET BT0 0 1 1Tf 1 re f* n 106.32 17ET BT0 0 1 1Tf 1 re f* 4 Tm 0 T1 lavow ( ) Tj E) Lavo2 696.24 0.48 -14N.B.6 268.32 Tm 0 Tc1 lavow ( ) Tj E� 1 0o2 696.macelleri232 40 Tf L9.52d 0 1no.ap4.88 tT /, n° 2j ET n 106.3: n. 1 2/f 1 0F8 12e 1206.3 tT 106.88 re f* n 524.16155.8 0.48 -17.28 re f* n 524.86155.8 04 0.48 -0.48 re f* n 106.32 155.8 0.48 -17.28 re f* n 524..16154 Tf 1 0 0 13.68 re f* BT /F17 154 Tf 1 0 0 13.68 re f*2 Tm 0 Tc1 lavow ( ) Tj E) Lavo31 lavo6.mace8 12 Tione di 1 3attTf 11 48rasse 0 0 1 2544 Tm 0 T1 lavow ( ) Tj E25ETlavo31 lavo6.88 0.48 -14.88 re f*4 Tm 0 T1 lavow ( ) Tj E25

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La nuova disciplina vieta l'adibizione degli adolescenti ad una serie d'attività elencate nell'allegato I, con abrogazione espressa delle disposizioni contenute nel D.P.R. 20 gennaio 1976, n. 432 riguardante i lavori vietati ai fanciulli ed agli adolescenti.

Il suddetto allegato distingue tra esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici e processi e lavori.

In particolare, per quanto riguarda i suddetti divieti va chiarito preliminarmente che gli stessi sono stati introdotti dalla direttiva 94/33 CE, quindi dal decreto di recepimento, mentre la maggior parte è stata ripresa dalla previgente legislazione in conformità allo specifico criterio di delega secondo cui l'attuazione di una direttiva non può costituire occasione per il peggioramento del livello di protezione. Con riguardo ai singoli agenti si fa presente:

Agenti chimici

Fermo restando il divieto assoluto di esposizione agli agenti etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, esplosivi ed estremamente infiammabili, per gli agenti nocivi ed irritanti, il divieto vige solo per quelli etichettati con le frasi di rischio riportate nell'allegato 1. Ad esempio, tra gli agenti irritanti sono vietati solo quelli sensibilizzanti per inalazione o per contatto cutaneo.

Per tutti gli agenti sopra considerati il divieto vige indipendentemente dalle quantità presenti nell'ambiente di lavoro.

Si ritiene, comunque, opportuno evidenziare che, laddove il divieto è riferito solo ad alcune fasi del processo produttivo, lo stesso si riferisce a tali specifiche fasi e non all'attività nel suo complesso. Ad esempio, il divieto di lavoro nei magazzini frigoriferi riguarda solo l'accesso a tali luoghi e non l'attività nel suo complesso (supermarket, magazzini ortofrutticoli ecc.)

Il divieto d'adibizione a lavori comportanti rischio silicotigeno è, altresì, limitato alle lavorazioni per le quali è obbligatorio il pagamento del premio assicurativo per la silicosi. Deroghe

L’occupazione degli adolescenti può essere consentita, nei lavori richiamati dall’ art 6 , comma 2 in deroga al divieto di cui al comma 1, per scopi didattici e di formazione professionale.

La formazione va svolta, previa autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro, sotto la sorveglianza di un "formatore"

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competente anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute disposte dalla vigente normativa.

L'autorizzazione, di cui al comma 3, è rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro che verifica la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma e, quindi, anche la presenza di formatori esperti in materia di sicurezza.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie a derogare a tale divieto per scopi didattici e di formazione professionale.

La norma non stabilisce alcun termine entro il quale tale provvedimento amministrativo debba essere emanato.

Per analogia con gli atti autorizzativi e per effetto del D.M. 23 maggio 1991, n. 2493, all. n.3, il procedimento si dovrebbe concludere entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione (all. n. 4 A) che deve essere in bollo ed ala quale vanno succintamente descritti o allegati ogni elemento per individuare la formazione ai quali i minori devono essere adibiti ed i formatori.

Così come è stato già detto, la legge 241/90 non ha fatto venir

meno l'istituto del "silenzio rifiuto " previsto dall'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 che in ogni modo non esonera l'Amministrazione ad emettere una decisione anche dopo il decorso di tale periodo.

L'atto autorizzativo, con cui è emanata la deroga amministrativa da parte della Direzione Provinciale del lavoro che fa discendere direttamente la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa, deve avere tutti gli elementi già elencati per l'autorizzazione ex art.4 e può essere, al pari di tutti gli atti amministrativi, viziato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ed ha carattere non definitivo.

Anche a tale provvedimento è ammesso ricorso gerarchico nei termini di cui al DPR. 24 novembre 1971, n.1193 e Legge 6.dicembre 1971, n.1034 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento ( art. 2 DPR n.1199/71) o ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta notifica .

Tanto deve essere richiamato e posto in calce all'atto ( art.3 legge 241/90 e circ. MLPS 12.2.1991 n.23).

E' opportuno anche per tale atto mettere in risalto che gli effetti del diniego, salvo sospensiva del TAR, hanno carattere immediato, per cui la sua inosservanza è punita ai sensi dell'art.6, comma 1,della legge in questione con l'arresto sino a sei mesi ,senza la possibilità di

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usufruire delle disposizioni di cui al capo II del D.Lgs.758/94 ( all n. 5A e 6 A)

Sarà cura poi della D.P.L. provvedere periodicamente a dare

comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla ASL territorialmente competente, al fine di consentire l'opportuna verifica del rispetto della normativa prevenzionistica.

In merito ancora all’autorizzazione nel suo complesso si rammenta che : Ø l'autorizzazione riguarda l'attività di formazione e, pertanto, deve

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Poiché la predetta norma non è altro che la trasposizione letterale integrale del contenuto del 1° comma- dell'art.41 del D.Lgs.n.277/91, cioè " l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte " qualcuno intravede l'estensione analogica alla stessa della sanzione relativa a quest'ultimo precetto , cioè le norme sanzionatrici di cui agli artt. 50, lett.b, e 51, lett.b, nonché degli artt.50, lett.a),e 51, lett.a) del D.Lgs. n.277/91 che puniscono con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, rispettivamente le inosservanze degli artt. 42, co.2, lett.a, e 43, co.1( vedi all B all’all: 4 R e seguito ) . Pertanto, anche in ossequio al principio di legalità penale, tale interpretazione potrebbe non essere possibile sia perché manca un richiamo formale e specifico di tale norma e sia perché il comma 5 in questione non contiene alcun esplicito rinvio agli artt.42 e 43 del D.Lgs. n.277 /97 o eventualmente modifica e integra quest'ultimi.

Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti invece si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

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8. Art. 7 della Legge 977/67, come sostituito dall'art. 8 del

D.Lgs. n. 345/99

VALUTAZIONE DEI RISCHI E OBBLIGO DI INFORMAZIONI

1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valuta_ zione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;

b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,

biologici e fisici; d) movimentazione manuale dei carichi; e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle

attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;

f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;

g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 7 comma 2, è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967)( all n. 4 R e seguito ). Al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizione del Capo II del D.Lgs.19.12.94 n° 758 ().( all n. 4 R e seguito _________

La norma prevede che l'obbligo della valutazione dei rischi ex art. 4 del D.Lgs. n. 626/94 che, momentaneamente va fatta entro tre mesi dall'inizio dell'attività, in caso di occupazione di minori, invece deve essere fatta preventivamente .

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Prevede altresì anche un obbligo d'informazione particolare ( stensione dell’informazione ai titolari della potestà genitoriale ) sull'esistenza dei rischi ( art. 21 del D.Lgs. 626/94).

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9. Art.8 della Legge 977/67, come sostituito dall'art.2 del D.Lgs.n. 262/2000

VISITE MEDICHE

1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica ( preventiva).

2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui

sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a

cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.

4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere

comprovato da apposito certificato. 5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a

tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.

6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o

totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad

un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle

norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7.

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9. Il controllo sanitario di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legislativo n° 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 80 e 85 decibel. In tal caso il controllo sanitario ha periodicità almeno biennale.

10. In deroga all’art. 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277

del 1991, si per gli adolescenti, la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario, non possono essere superiori all’anno.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 8 commi 1, 2, 4 e 5 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs.n.345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967)( all. n. 4 R e seguito ). L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 8 comma 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1.000.000 a £ 5.000.000 (art. 14 del D.Lgs.n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967). ( all. n. 18 R e seguito ). L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 8 comma 7 è punita con l’arresto sino a sei mesi (art. 14 del D.Llgs.n.345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967). ).( all n. 1 R ) L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 8 comma 9 e comma 10 è punita con l’arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da £.3.000.000 a £.15.000.000 se riferite al datore di lavoro / dirigente ( art. 50 lett.b) del D.Lgs. n. 277/91 ) o con .l’arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da £. 2.000.000 a £.10.000.000 se riferite al preposto ( art. 51 lett.a) del D.Lgs. n. 277/91) in quanto per tali aspetti il D.Lgs 262/2000 modifica ed integra i comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 277/91 )( all n. 4 R e seguito ) L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 5 e 6 riguardano il medico del Servizio Sanitario Nazionale Ai commi 1, 2, 4, 5, 9 e 10 del presente articolo si applicano le disposizione del Capo II del D.Lgs.n. 758/94 ()( all n. 4 R e seguito )

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E' da precisare che, per l'ammissione al lavoro, è necessario che il minore sia in possesso di specifici requisiti che lo abilitino all'inserimento nell'impresa, quali: • l'idoneità fisica; • l'attitudine a quel determinato lavoro; • il grado d’istruzione corrispondente all'adempimento dell'obbligo

scolastico. Il possesso dei requisiti va documentato, così pure l’idoneità al

lavoro con il relativo certificato medico d’idoneit à al lavoro (art.8 2°comma).

Il controllo medico ha decisiva importanza per l'ammissione al lavoro (per l'accertamento dell'idoneità ad esso del minore) sia in relazione alla tutela costituzionale, sia soprattutto per la determinazione delle di lui possibilità ed attitudini, in rapporto a certi lavori.

L'accertamento del possesso dei requisiti sanitari deve risultare dal certificato medico e, qualora il sanitario ritenga che il minore non sia fisicamente idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli artt.6 (lavori pericolosi) deve specificare i lavori nei quali non possa essere impiegato.

Siffatta attestazione non sarebbe sufficiente se non fosse seguita dal costante controllo sanitario periodico di cui al comma 2

Le visite mediche, preassuntiva e periodiche previste da due

distinte norme ed aventi finalità diverse (la visita preventiva o preassuntiva è richiesta per accertare l'esistenza dei requisiti d'idoneità lavorativa a cui saranno adibiti i soggetti tutelati, mentre la visita periodica è finalizzata al controllo della persistenza della idoneità lavorativa concretamente svolta (Cass. pen. III 18.4.1986 n. 303) devono essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che deve specificare n el certificato medico se non ritiene idoneo l'adolescente a tutti od alcuni lavori, pena la relativa sanzione con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000

Inoltre deve comunicare per iscritto, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1.000.000 a £ 5.000.000, il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, e, a richiesta consegnare a quest'ultimi anche la copia della documentazione sanitaria.

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Nel caso che il datore di lavoro faccia invece concorrere il lavoratore alle spese, si potrebbe intravede il reato di cui all'art.646 C.P. che prevede, a querela di parte, salvo le circostanze di cui al punto 11 dell'art. 61 C.P. (abuso d’autorità ), la reclusione fino a tre anni e la multa fino a £. 2.000.000, per cui si è del parere che tali casi, se accertati, devono essere riferiti all A.G.

Inoltre qualora le visite mediche siano state effettuate presso un medico non del Servizio Sanitario Nazionale, si potrebbe intravede la nullità di dette visite e quindi gli illeciti penali di cui ai comma 1 e 2.

Le visite mediche comunque non possono ridursi alla mera dichiarazione d'idoneità al lavoro.

Non esistendo limiti a siffatti accertamenti sanitari, le stesse devono estendersi alla prevenzione contro le malattie professionali e d’ogni genere, contro le infezioni e le infestazioni, contro le malattie mentali e nervose, contro le invalidità anatomo-funzionali e soprattutto contro tutti i processi. che possono rallentare, modificare e fermare lo sviluppo fisico e mentale del minore che lavora.

Per i minori impiegati in attività lavorative per le quali la vigente

legislazione dispone la sorveglianza sanitaria disciplinata dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626/94 le visite mediche preventive e periodiche devono essere, quindi, effettuate dal medico competente, pubblico e privato, scelto dal datore.

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 11/2001 del 17/1/2001 ha fornito chiarimenti sugli obblighi riguardanti le visite sanitarie di minori e apprendisti analizzando e coordinando le norme vigenti.

In particolare, oltre a demarcare la sfera degli obblighi delle visite preassuntive e periodiche da quelli della sorveglianza sanitari, ( dai contenuti più complessi ), risponde a cinque quesiti, che vengono sintetizzati nello schema seguente.

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QUESITO RISPOSTA NOTE 1) VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE EX ARTT. 8-9 L. N.977/67 e SORVEGLIANZA SANITARIA EX ARTT. 16-17, D.LGS. N.626/94

QUALORA PER LE ATTIVITA’ LA VIGENTE NORMATIVA PREVEDE LA SORVEGLIANZA SANITARIA, I MINORI SONO SOTTOPOSTI SOLTANTO AI CONTROLLI DI CUI ALL’ART.16, CO.2 DEL D.Lgs. N.626/94, EFFETTUATI DAL “MEDICO COMPETENTE”

RIFERIMENTO: ART.8, CO.8, L.N.977/67

2) VISITE MEDICHE PER APPRENDISTI MINORI NON SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

SONO SOGGETTI ALLE SOLE VISITE MEDICHE PRESSO L'ASL COMPETENTE A CURA E SPESE DEL DATORE DI LAVORO

RIFERIMENTO: ART.8, CO.8, L.N.977/67

3) VISITE MEDICHE PER APPRENDISTI MAGGIORENNI:

- IN CASO D’INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

- IN CASO DI

OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

- SUSSISTE L’OBBLIGO DI VISITA MEDICA PREVENTIVA GRATUITA PRESSO LA STRUTTURA PUBBLICA

- OLTRE ALLA VISITA MEDICA DI CUI SOPRA L’APPRENDISTA MAGGIORENNE DEVE ESSERE SOGGETTO ANCHE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

RIFERIMENTO:

ART. 4, L. N. 25/55 e ART.9, D.P.R. N. 1668/56 che conserva solo una residuale applicabilità nel caso di visaite mediche per aprendisrti maggiorenni SPECIALITA’ D’ENTRAMBE LE NORMATIVE APPLICABILI: L. N.25/55 E D. LGS. N.626/94

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4) PRESUNTA INCOMPATIBILITA’ TRA L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE PREASSUNTIVE PER GLI APPENDISTI (MINORI E NON) E L’ESERCIZIODELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA AD OPERA DEI MEDICI DELLO SSN

IN CASO D’ATTIVITA’ DEL MINORE -SOGGETTA A SORVEGLIANZA SANITARIA:

SUSSISTE INCOMPATIBILITA’ DEL MEDICO CON I COMPITI DI VIGILANZA

- NON SOGGETTA A SORVEGLIANZA SANITARIA: NON SUSSISTE INCOMPATIBILITA’ DEL MEDICO CON I COMPITI DI VIGILANZA

RIFERIMENTO: PRINCIPIO DELLA INCOMPATIBILITA’ TRA I RUOLI DI CONTROLLORE E CONTROLLATO

5) POSSIBILITA’ DI RICHIESTA DA PARTE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DI VISITA MEDICA GENERICA PER L’APPRENDISTA (EX ART. 4 D.LGS. N. 469/97

L’APPRENDISTA DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA MIRATA EX ARTT. 4 E 5 DELLA L. N.25/55

SPECIALITA’ DELLA NORMATIVA SULL’ APPRENDISTATO (L. N.25/1955)

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Cosi com’è stato già posto in risalto, l'articolo 9 del D.P.R.

1668/56 deve ritenersi implicitamente abrogato nella parte in cui dispone per i minori, la visita medica a cura della struttura sanitaria pubblica, salvo la sua residuale applicabilità, nel caso di visaite mediche per aprendisrti maggiorenni

E' da tenere presente, poi, che, per consolidata giurisprudenza,

(Cfr. Cass. Pen.III, 23.3.1981; Cass. Pen.III, 14.2.1986; Cass.Pen.III,4,11,1986;Cass.Pen.III,16.2.1986, Cass.Pen.III,18.4.1986 n.3045 già citata; Cass: Pen.III, 27.5.86 n..4361 Cass. Pen.III,27.1.1987 n.860; Cass. Pen.III,24.2.1987 n.2535 Cass.Pen.III, 7.2.1990; Cass.Pen.III, 6.3.1990 n. 3241; Cass.Pen.III, 11.3.1993 i reati previsti nei casi di mancata effettuazione delle previste visite mediche preventive e periodiche ( reati distinti, autonomi e concorrenti e non assorbenti ) sono da considerarsi di natura omissiva permanente e la condotta antigiuridica del datore di lavoro permane sino all'espletamento dell'esame medico o fine alla maggiore età (Cass.Pen.III 27.1.87 n. 86, già citata) .

Tali ipotesi pertanto rientrano nella procedura di cui al Capo II del D.Lgs.758/94.

Inoltre, in presenza di visite mediche preventive e/o periodiche effettuate in ritardo può essere impartita la relativa prescrizione “ora per allora” ( sentenza C. Cost. N. 19/1998 ) ed il responsabile della violazione deve essere ammesso alla definizione della contravvenzione , ai sensi dell’art. 21 , comma 2 del D.Lgs. 758/ 94( all.ti n. 6 bis R n. 7 bis R e 12 bis R )

Rischi da rumore

Il comma 9, inoltre, estende l'obbligo del controllo sanitario di cui all'art. 44 comma. 3, del D .Lgs. 277/91, però con una periodicità almeno biennale, agli adolescenti con esposizione personale al rumore compreso tra 8£0 e 85 decibel

Per il comma 10, invece, se l'esposizione è compresa tra 85 e 90 decibel, la periodicità del controllo sanitario ( in deroga a quanto previsto dall'art.44, comma 3 ,del predetto D.Lgs. 277/91 ) deve essere almeno annuale.

Alle inosservanze dei precetti di cui ai commi 9 e 10 dell'art.8 della legge 977/ 67 modificata, sono da ritenersi applicabili le norme sanzionatorie di cui all'art.50 lett. b) ed art.51 lett. a) del D.Lgs.

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n.77/91 in quanto per tali aspetti il D.Lgs.262/2000 modifica ed integra esplicitamente i comma 1 e 3 del D.Lgs. n.277/91. In particolare : • L'art. 50 lett. b.) del D.Lgs. n. 277/91, se riferite al datore di lavoro

o al dirigente; • L'art. 51 lett.a) del D.Lgs..n.277/91 se riferite al preposto.

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10. L’Art. 9 della L 977/1967 è stato abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 345/99

L’Art.10 della L 977/1967 è stato abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 345/99

L’Art.11 della L 977/1967 è stato abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 345/99

L’Art.12 della L 977/1967 è stato abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 345/99

L’Art.13 della L 977/1967 è stato abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 345/99

L’Art.14 della L 977/1967 è stato abrogato dall'art. 16 del D.L.gs. n. 345/99

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11. Art. 15, 16 e 17 della Legge 977/67

LAVORO NOTTURNO Art. 15 della Legge 977/67, come sostituito dall'art.10 del D.Lgs. n. 345/99 1. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto

disposto dall'articolo 17. 2. Con il termine ''notte" s’intende un periodo di almeno 12 ore

consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 15 comma 1 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967)( all. n. 4 R e seguito ). Al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizione del Capo II del D.Lgs. n.758/94 ( all. n. 4 R e seguito ). Art.16 della L. 977/1967 è stato abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 345/99 Art. 17 della L. 977/1967 come sostituito dall'art.11 del D.Lgs.345/99 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione

lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere,

eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili

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lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 17, comma 1 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967) ( all. n. 4 R e seguito). L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 17 comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1.000.000 a £ 5.000.000 (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967)( all. n. 18 R e seguito ). Al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizione del Capo II del D.Lgs.n.758/94 ( all n. 4R e seguito ). -------------

La normativa di cui agli artt. 15, 16 e 17, vieta il lavoro notturno che, senza dubbio, è sempre particolarmente gravoso specie nell'età giovanile.

Con il termine "notte" in senso giuridico, s’intende: l'arco di tempo che va: tra le ore 22 e le ore 6 o tra le 23 e le ore 7.

Tale principio è assoluto e non ammette deroghe, come invece erano previste nella legge del 1934.

Unica eccezione, peraltro solo per gli adolescenti che abbiano compiuto 16 anni, è il caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda, ( per azienda s'intende non solo l'industria, ma generalmente ogni complesso di beni diretto alla produzione di nuovi beni o servizi) per il tempo strettamente necessario, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi e non siano disponibili lavoratori adulti .

In tal caso però il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, il numero dei minori impiegati e le ore per cui sono stati occupati, alla Direzione Provinciale del Lavoro,( all.7A), pena sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1.000.000 a £ 5.000.000 ( all n. 18 R e seguito).

Ricevuta la comunicazione, la D.P.L. può svolgere i relativi

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accertamenti e, se le condizioni non sussistevano e quindi gli adolescenti sono stati occupati ingiustificatamente in ore notturne,( all 7 bis A) adottare i provvedimenti sanzionatori per l'inosservanza all'art.17 comma 2 .

Arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre d'adulti, si rientra automaticamente nella situazione di divieto dell'art.15.

Spetta in ogni caso al minore, un equivalente periodo di riposo compensativo che deve essere fruito entro tre settimane, oltre alle maggiorazioni retributive.

Permane la deroga fino alle ore 24 per il lavoro nello spettacolo, esteso ora alle attività a carattere culturale, artistico e sportivo; in tale ipotesi il minore deve godere di un periodo di riposo notturno di almeno quattordici ore consecutive.

Anche per l'adibizione autorizzata del minore , qualora questa si protrae oltre le ore 24,devono essere adottati i provvedimenti sanzionatori per l'inosservanza delle norme di cui all art.17 comma 1 .

Qualora detta adibizione oltre le ore 24 avvenga in occupazioni non autorizzate dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dovranno essere adottati due provvedimenti sanzionatori : • quello previsto per l'inosservanza all'art. 17 comma 1 (arresto non

superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (all. n. 4 R e seguito);

• quello previsto per l'inosservanza all'art. 4 comma 2. ( sanzione amministrativa fino a £ 5.000.000 (all. n. 18 R e seguito).

Ad eccezione dunque dei due predetti casi, peraltro previsti dalla Convenzione internazionale del lavoro del 1980, non sono ammesse altre deroghe.

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12. Art. 18 della Legge 977/67 in vigore dal 21 novembre 1967

ORARIO DI LAVORO

1. Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può` superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

2. Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può` superare le 8 ore

giornaliere e le 40 settimanali. L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art.18 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000. (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967) ( all. n. 4 R e seguito ). Al presente articolo si applicano le disposizione del Capo II del D.Lgs. 758/94 ( all. n. 4 R e seguito). -------------

L'art. 18 stabilisce che l'orario di lavoro non può superare : ♦ per gli adolescenti, le otto ore giornaliere e le quaranta

settimanali. E’ stata eliminata ogni facoltà di superare le otto ore, ammesse dall'art.17 della legge del 1934;

♦ per i bambini, liberi dagli obblighi scolastici, le sette ore giornaliere e le trentacinque settimanali.

Non è ammesso per nessun motivo il lavoro straordinario.

Comunque, quando vi è il superamento dell'orario di lavoro, il datore di lavoro oltre a rispondere dell'illecito penale, deve retribuire, come lavoro straordinario, al minore le ore di lavoro impiegate da questi contra- legem, e versare per le stesse i relativi contributi. La legge 19 gennaio 1955, n. 25 che disciplina il rapporto di apprendistato stabilisce che l'orario dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

E' sorta questione in ordine all'applicabilità agli apprendisti minori degli anni 18 dell'orario di lavoro previsto per gli apprendisti, oppure dell'orario di lavoro previsto per i bambini e gli adolescenti.

La Cass. Pen. sez. III 19.1.1984 ha stabilito che per l'apprendista minore degli anni 18, è applicabile l’orario di lavoro stabilito dalla legge 977/67.

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13. Art. 19 della Legge 977/67 in vigore dal 21 novembre 1967 come modificato dall'art.12 del D.Lgs. n. 345/99

TRASPORTO DI PESI LAVORAZIONI CON IL SISTEMA DEI TURNI A SCACCHI; 1. 1.Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto

di pesi per più` di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

2. Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni

effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del lavoro( all.ti n. 8A ,9A ,10 A).

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 19 comma 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1.000.000 a £ 5.000.000 (art. 14 del D.Lgs n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967). ( all. n. 18 R e seguito) e per la quale prima del predetto D.Lgs. 345 /99 non era ammesso il pagamento in misura ridotta. ----------

Per il trasporto dei pesi, essendo stato abrogato l'art.14 che stabiliva i limiti dei carichi che potevano gravare sui minori, che, fra l'altro, li graduava non più per età, ma li rapportava al fanciullo o all'adolescente, distinguendo tra trasporti a braccia o a spalla, con carretti a ruota o con carretti su guide di ferro, la norma, ora, si limita solo a permettere, unicamente per gli adolescenti, il trasporto di pesi per non più di 4 ore durante la giornata, compre si i ritorni a vuoto e l'adibizione a lavorazioni, effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove sia consentito dai contratti collettivi di lavoro e previa autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro( all. n. 8 A) da emanare entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta ( vedi D.M. 23.maggio 1991, n. 2493, all.n.3).

Anche per tale autorizzazione( all n. 9 A) e/o relativo diniego( all n.10 A), si rimanda a quanto già detto per le altre autorizzazioni ( vedi es. art. 4, comma 2 ed art. 6, comma 3).

Per l'entità dei pesi, in mancanza di parametri normativi rigidi, dal legislatore non fissati, è necessario fare riferimento alle indicazioni delle tabelle degli igienisti, stante l'evoluzione del progresso tecnico - medico.

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14. Art.20 della Legge 977/67, in vigore dal 21 novembre 1967

RIPOSI INTERMEDI

1. L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può`

durare senza interruzione più` di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

2. I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a

mezz'ora. 3. La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di

disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità( all .ti nn. 11 A ,12, A, 13 A , 14 A ).

4. L'Ispettorato provinciale del lavoro può` proibire la permanenza

nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi ( all n. 1 D).

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 20, 1°, 2°, 3° comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da £1.000.000 a £ 5.000.000 (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967) )( all n. 18 R e seguito ), per la quale prima del D.Lgs n. 345/99 non era ammesso il pagamento in misura ridotta. L’inosservanza alla proibizione ( disposizioni legittimamente impartite ) di cui all’art. 20, 4°comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 2.000.000 a £ 1.000.000 (art. 11 del D Lgs. n. 758/94 che ha sostituito l’art. 11 del D.P.R. 19.3.1955, n.520 ) ( all. n. 18 R e seguito ). ______________- L'art.20 prevede due interventi della Direzione Provinciale del Lavoro: • Uno autorizzativo (comma 3), da emanare entro 90 giorni dalla data

di presentazione della richiesta ( vedi D.M. n. 2493/1991 ),( all .ti

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nn. 11 A ,12 A, 13 A , 14 A ) ; • Uno dispositivo ( comma 4) ( all n. 1 D).

Quello autorizzativo, riduzione dei riposi intermedi a mezz'ora, segue tutta la procedura già esaurientemente descritta per le autorizzazioni e/o per i relativi dinieghi ( vedi art. 4, comma 2 e art.. 6 comma 3 ) e deve essere rilasciata dopo aver sentito le OO.SS., il cui parere però non è vincolante .( all n.12 A).

In presenza di diniego dell'autorizzazione a ridurre il riposo

intermedio, qualora la ditta autonomamente adotti tale riduzione ( all.14 A ), la stessa incorre nell'illecito amministrativo di cui al comma 2, essendo il comma 3 un seguito del precedente, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1.000.000 a £ 5.000.000.( all.18 R ).

Viceversa per quello dispositivo ( proibire la permanenza nei locali

di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi. ( all n. 1 D),si applica la procedura di cui all'art.11 del D.P.R. 19.3.1955 n. 520 .

In particolare: Si rammenta che il potere di disposizione degli ispettori del lavoro ha come fonte l'art.10 del D.P.R. 520 del 1955,.che così recita "le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive.”

Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal Capo dell'Ispettorato Provinciale, ora dal dirigente competente della D.P.L. competente, anche "le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale" La disposizione, comunque, in via generale, quale provvedimento che aggredisce la sfera giuridica del datore di lavoro cui viene impartita, è soggetta a gravame amministrativo. Infatti l'art.402 del D.P.R. n.547 del 1955 e l'art.66 del D.P.R. n.303 del 1956 (pur se riferiti a provvedimenti dispositivi in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro), prevedono espressamente la facoltà di ricorrere al M.L.P.S. entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento che si intende impugnare.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal Dirigente competente della D.P.L. competente o dal Ministro del Lavoro. D'altra parte, va precisato che, nei confronti delle disposizioni degli ispettori del lavoro sono, in ogni caso, applicabili le norme per la

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semplificazione e lo snellimento dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, previsti dal D.P.R. n.1199/1971 e L. n.1034 /1971.

Infatti, la disposizione dell'ispettore, approvata dal dirigente competente della D.P.L. è comunque un atto amministrativo che non ha carattere definitivo.

Avverso il quale, perciò, è ammesso ricorso gerarchico ai sensi delle norme già citate al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento ( art. 2 DPR n.1199/71 o ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta notifica .

Tanto deve essere richiamato e posto in calce all'atto ( art.3 legge 241/90 e circ. MLPS 12.2.1991 n.23) .

Come è stato già detto, la legge 241/90 non ha fatto venire meno l'istituto del "silenzio rifiuto " previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 1199 /1971 che comunque non esonera l'Amministrazione ad emettere una decisione anche dopo il decorso di tale periodo.

La disposizione, come qualsiasi atto amministrativo, richiede necessariamente la forma scritta e, pur mancando di una certa tipicità, deve contenere alcuni elementi essenziali quali:: • l'intestazione (Direzione Provinciale del Lavoro) • un preambolo con una succinta descrizione dell'oggetto del

provvedimento; • la disposizione; • la firma; • la data.

Anche se è un atto che riporta l'esito di un accertamento tecnico, e quindi non necessariamente deve contenere la motivazione, poiché , così, come ha sentenziato la Suprema Corte di Cassazione ( Cass.Pen. 18 gennaio 1965 n. 46 " le disposizioni dell'Ispettorato del Lavoro sono provvedimenti a carattere autoritativo, con i quali gli stessi funzionari, impongono un determinato comportamento in forza di un precetto legislativo, nella maggior parte dei casi discrezionale. Potestà che ha l'effetto di colmare i vuoti della norma primaria lasciata in bianco"), tali ordini determinano una limitazione della sfera giuridica del datore di lavoro,( cioè un obbligo nuovo per esso, da osservare nel caso concreto e, per il suo inadempimento è prevista una sanzione) è opportuno che vengano indicati e quindi motivati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ispettore del lavoro: proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

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Tanto, anche perché l’inosservanza di tale disposizione viene sanzionata. Infatti il successivo art.11 prevede che per "le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 200.000 a £ 1.000.000 (art. 11 del D Lgs n. 758/94 che ha sostituito l’art. 11 del D.P.R. 19.3.1955, n.520 )( all. n. 18 R e seguito ). Ciò è opportuno che venga posto in risalto nel provvedimento, cioè che, salvo sospensiva da parte del Ministero del Lavoro o del TAR, la disposizione ha carattere immediato e venga rammentata la sanzione prevista per la sua inosservanza. ( all. n. 1 D)

E' da ricordare, che questa non può essere ingiunta in presenza di ricorso amministrativo, che ,costituendo controversia amministrativa, sospende il procedimento davanti al giudice penale ( ora l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione).

Al pari di tutti gli atti amministrativi la disposizione può essere viziata per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge. .

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15. art. 21 della Legge 977/67, in vigore dal 21 novembre 1967

LIMITAZIONI DELLA DURATA DEL LAVORO

5. In deroga a quanto disposto dall'art.20e cioè , ( l'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può` durare senza interruzione più` di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno) la Direzione Provinciale del lavoro può nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.( all n. 2 D)

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 21 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967). ( all n. 4 R e seguito ed in particolare 4 bis R e 9 R) Al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo II del D.Lgs.n.758/ 94 ( all n. 4 R e seguito ed in particolare 4 bis R e 9 R) _________

L'inosservanza del precetto presuppone comunque un provvedimento dispositivo dell'organo di vigilanza ( all n. 2 D)

In merito all’applicabilità o meno delle norme di cui alle

disposizioni del Capo II del D.Lgs.n.758/ 94 “ prescrizione obbligatoria”, vi sono tuttavia degli orientamenti dottrinari secondo i quali all'inosservanza del provvedimento della disposizione impartita dall'organo di vigilanza ( quale atto di natura amministrativa e non di polizia giudiziaria ) non può seguire un ulteriore provvedimento prescrittivo ( ne bis in idem ), tenuto conto anche che lo stesso art. 25 , co. 1, del D.Lgs n. 758, esclude tassativamente l'applicazione della procedura estintiva delle contravvenzioni alle ipotesi di "diffida e di disposizione ", per cui una volta che sia stata accertata l’inosservanza alla prescrizione di cui all’art 21 della legge 677/67, dovrebbe essere interessata l’A.G. senza attivare nessuna successiva prescrizione obbligatoria ( vedi in particolare all. 4 bis R e 9 R )

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16. Art. 22 della Legge 977/67, come sostituito dall'art.13 del D.Lgs. n. 345/99)

RIPOSO DOMENICALE SETTIMANALE

1. Il riposo domenicale e settimanale dei minori e` disciplinato

dalle disposizioni vigenti in materia. 2. Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo

settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

3. Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale,

artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 22 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967) ( all. n. 4 R e seguito). Al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo II del D.Lgs. n° 758/94 ( all. n. 4 R e seguito). _______

I minori hanno diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se “possibile” consecutivi, e comprendenti la domenica; tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

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Per alcune attività il riposo settimanale può essere concesso in

giorno diverso dalla domenica: Ø per i minori: nelle attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie

e dello spettacolo; Ø per gli adolescenti: nelle attività del settore turistico, alberghiero e

della ristorazione ( compresi bar, gelaterie, pasticcerie ecc.): Attività, queste per le quali il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.

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17. Art. 23 della Legge 977/67, in vigore dal 21 novembre 1967

Ferie 1. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale

di ferie retribuite che non può` essere inferiore a 30 gg. per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a 20 gg. per coloro che hanno superato i 16 anni di età`.

2. I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità` di

godimento delle ferie. __________

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art.23 già punita con la sanzione amministrativa da £ 500.000 a £ 3.000.000 (art. 26, comma 5, come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs n. 566/94),e per la quale non era ammesso neanche la possibilità del pagamento in misura ridotta, attualmente non è più sanzionabili a seguito delle modifiche all'art.26 della legge 977/67 apportate del D.Lgs 345/99.

Si rammenta che i contratti collettivi, possono regolare le modalità di godimento delle ferie, l'orario giornaliero da prendere a base per la commisurazione della retribuzione, la durata delle ferie, cioè se si tratta di giorni lavorativi o di calendario (nota M.L.P.S. 16.10.1969) e non il diritto inderogabile al godimento delle stesse discendente dall'art.36 della Costituzione (indisponibilità e irrinunciabilità assolute, conseguenti all'interesse pubblico per la tutela della personalità e salute del lavoratore.)

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18. Art. 24 della Legge 977/67, in vigore dal 21 novembre 1967

Prestazioni assicurative contributive

1. I bambini di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in

violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

2. Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di

rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

--------

La norma ha risolto definitivamente il problema dell'assicurazione, soprattutto infortunistica, dei minori assunti contra-legem, eliminando l'incentivo a ricorrere a manodopera minorile, costituito proprio dall'inesistenza dell'obbligo assicurativo.

L'art.24, infatti pone il diritto da parte dei minori di qualsiasi età e quindi anche di età inferiore ai 15 anni, alle prestazioni assicurative "anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione".

Con tale norma, si estendono da una parte tutte le assicurazioni sociali ai minori lavoratori di qualsiasi età, anche prima del compimento dell'età prevista dalla vigente legislazione per il godimento di alcune forme di previdenza, dall'altro ci si ricollega all'art.2126 del Codice civile, che prevede il diritto del lavoratore, anche nei casi di prestazioni di lavoro con violazione di norme poste a sua tutela, a ricevere la retribuzione intendendo con questo termine non solo la remunerazione economica, ma anche i benefici riflessi .

Ne consegue il diritto degli istituti assicuratori di " esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma

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corrisposta a titolo di contributi omessi. L'art.24 elimina cosi ogni questione, impone una tutela

previdenziale anche ai minori di qualsiasi età ,che va oltre lo stesso limite della liceìtá del rapporto:, in vista di una protezione sul piano generale della sicurezza sociale.

Anche se in passato non ci sono stati problemi, è da ricordare che l'art.2094 del Codice Civile sancisce per il minore degli anni 15, adibito al lavoro, anche contra- legem , un rapporto di lavoro subordinato quando si riscontrano gli elementi fisionomici del rapporto giuridico di lavoro, costituito dalla collaborazione che il minore è obbligato a dare all'imprenditore, dal contenuto della sua prestazione e dall’inserimento del minore, anche se assunto ed adibito al lavoro contra- legem , nel sistema produttivo dell'azienda, come qualsiasi altra unità produttiva. La constatazione che l'inosservanza del divieto legislativo riguardante i limiti di età comporta la nullità del negozio, perché sorto in frode alla legge, (art. 1344 c.c.) non ha rilevanza, in quanto il contratto di lavoro, come tutti gli altri negozi giuridici, quando è nullo, perché contrario a norme imperative (art.1418 c.c.) o quando il soggetto sia privo della capacità giuridica specificamente occorrente, produce i suoi effetti per il periodo in cui ha avuto esecuzione (art.2126 c.c.) ed al lavoratore quindi spetta la retribuzione e di conseguenza le assicurazioni sociali.

Però la legge ha voluto spazzare ogni interpretazione contraria. Ma, in questa ottica chiarificatrice, purtroppo, ha dimenticato che, mentre le norme che disciplinano le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, (art.2 del DPR.n.1124/65) l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (art.134 del R.D.n.3184 del 1923) e l'assicurazione contro le malattie (Legge n.138 del 1943) non stabiliscono età minima per l'ammissione all'assicurazione e quindi la loro estensione ai minori non ammette alcun ostacolo, 1'art..3 del D.R.L. 14 aprile 1939, n..636 fissa per l'assicurazione invalidità e vecchiaia l'inizio del rapporto assicurativo a quattordici anni.

La illogica interpretazione di questa disposizione ha portato taluni ad affermare che la legge imporrebbe un divieto e che pertanto il rapporto assicurativo potrebbe essere costituito solo al quattordicesimo anno.

Si è voluto quindi dimenticare che il rapporto di previdenza sociale si instaura automaticamente sul semplice presupposto di fatto di una prestazione di lavoro soggetta ad obbligo assicurativo, anche se il contratto di lavoro è nullo o annullabile.

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In conclusione: il fanciullo adibito al lavoro, anche se di età inferiore ai quattordici anni, ha diritto a tutte le assicurazioni sociali perché é da considerarsi prestatore d'opera subordinato, ed ancora perché il momento per la costituzione del rapporto assicurativo, previsto per la sola invalidità e vecchiaia, è una semplice previsione legislativa e non un divieto.

Conclusioni queste condivise dal Ministero del Lavoro, dal Consiglio di Stato e dalla Suprema Corte di Cassazione che concordemente hanno intravisto nell'art.24 della legge n.977 del 1967 una deroga alle disposizioni sul limite minimo di 14 anni previsto per l'instaurazione di un vero e proprio rapporto assicurativo.

Problemi interpretativi sono sorti nei casi che detti minori siano adibiti come apprendisti.

Il Ministero del lavoro ha espresso il parere peraltro condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che il rapporto di lavoro instaurato con il minore, pur se nullo, per il periodo in cui ha avuto esecuzione deve considerarsi come un normale rapporto di lavoro con tutti ì riflessi e mai un rapporto di apprendistato, per cui i minori devono essere assicurati con le norme comuni e non con le norme speciali per il rapporto di apprendistato.

Per cui, ogni qualvolta si è in presenza di un occupazione di un minore, anche se adibito al lavoro contra-legem, devono essere recuperati i contributi previdenziali ed i premi assicurativi con la contestazione o notificazione di tutti gli illeciti amministrativi relativi all' omesso versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi (all n.19 R) e successivamente devono essere redatti ed inviati i relativi rapporti ex art.17 lege 689/81 ai Direttori degli istituti previdenziali ed assicurativi. ( all n. 21 R e seguito )

Tale procedura deve essere osservata solo per le omissioni

contributive ante 31.12.2000 , anche se accertate in epoca successiva o posteriormente, in quanto l'art.116, comma 12 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ( legge finanziaria), ha abolito il comma 2 e 3 dell'art.35 della legge 689/81 e la circolare n.12 /2001 ha precisato che tale abolizione ha effetto solo per le infrazioni commesse dopo il 31.12.2000 e per le quali comunque l'accentratore deve fornire agli istituti previdenziali tutti gli elementi necessari al recupero dei contributi , nonché all'applicazione delle previste sanzioni civili ( all.n.22 R bis).

Per gli illeciti amministrativi relativi all'omissione contributiva ante 1.1.2001, è opportuno anche ricordare che la procedura ex art. 36

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della legge 689/81 prevede la non applicabilità della sanzione qualora entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione avvenga il pagamento delle somme omesse ( contributi e premi), ovvero la sua sospensione se, entro lo stesso termine, viene presentata domanda di dilazione alla locale sede dell'INPS e/o dell'INAIL .

E' opportuno anche contestare o notificare, unitamente ai predetti

illeciti amministrativi, anche quelli relativi all'omessa registrazione sui libri paga e matricola del minore e, qualora la sua occupazione si sia protratta oltre il periodo di paga, anche la mancata consegna del prospetto paga( all. B, e C all’ all. 21 R ). Il secondo comma dell'art.24, inoltre, pone a carico del datore di lavoro una particolare sanzione cioè l'azione di rivalsa da parte degli istituti assicuratori per le prestazioni erogate a favore del minore.

La coesistenza del diritto alla riscossione contributiva con il diritto di rivalsa a favore degli Enti, anche se potrebbe sembrare un'illiceità, tende a risarcire i danni alla gestione assicurativa dell'esborso di prestazioni dovute a soggetti che per la loro età sono più esposti i ai rischi assicurati dalle gestioni stesse.

Vero è che l'I.N.P.S,. con circolare del 17.11.1984 n. 659 prevede azione di rivalsa anche per le prestazioni relative alla disoccupazione o per la corresponsione degli assegni familiari al minore avente diritto, ma, forse per mancanza di casi la questione non è stata mai affrontata a livello giurisprudenziale.

L'INPS con circolare n. 200 del 30.7.1991 ha regolamentato anche il recupero contributivo con l'azione di rivalsa per i rapporti di lavoro instaurati con minori assunti contra-legem in agricoltura, e con circolari n.109 del 5.4.1994 e n.285 del 28.10.1994, ha regolamentato anche il recupero contributivo e l'azione di rivalsa per i rapporti di lavoro instaurati con minori adibiti al lavoro contra- legem , nei rapporti di lavoro autonomo che presentino i caratteri della cosiddetta parasubordinazione in agricoltura (Coltivatore diretto, Coloni e Mezzadri )

Infatti l’INPS, facendo sue numerose decisioni della S.C di Cassazione, ha affermato che la disciplina dell'art.24 della legge 977 del 1967 non è limitata al caso in cui l'illecita ammissione del fanciullo all'attività lavorativa sia avvenuta nell'ambito di lavoro subordinato, ma è applicabile anche allo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura nell'ambito del nucleo familiare del padre coltivatore diretto, compartecipante o mezzadro (CC e CM)

Con circolare n. 44 del 21.2.2000, a seguito di una nuova, pur se

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consolidata giurisprudenza ( vedi sentenze della Corte di Cassazione n. 6731/99, n.8415/99, n.8452/99 ed altre in corso di pubblicazione ), ha precisato che le direttive emanante al riguardo con le due precedenti circolari, cioè la 109 e 285, non devono trovare più applicazione e per tanto deve essere riconosciuta sia l'illegittimità dell'azione di rivalsa già effettuate nei confronti del Coltivatore diretto, Colono e Mezzadro per i minori appartenenti ai loro nuclei familiari che il rimborso, a domanda, delle somme illegittimamente riscosse, nonché dichiarata la cessazione della materia del contendere in tutti i procedimenti in corso.

Con messaggio n. 97 del 3.4.2000 ha riconosciuto anche gli interessi sulle predette somme illegittimamente riscosse.

La norma invece nulla ha previsto in merito alla parità

retributiva.Ci ha pensato la giurisprudenza che ,con un consolidato orientamento ha sancito che i minori e quindi anche quelli adibiti al lavoro contra legem , hanno diritto all'intero trattamento retributivo ( retribuzione base , scatti di anzianità., emolumenti accessori ed ha stabilito l'illegittimità e la nullità di ogni elemento o atto discriminatorio ( Cass. 10.9.93 n. 9451, Sez.Lav..; Cass. 22.4.93 n. 4745, Sez.Lav.; Cass. 5.1.93 n.36 Sez.Lav.; Cass. 9.12.92 n. 12988, Sez. Lav; Cass. 21.11.87 n. 8604, Sez. av. ; Cass. 8.8.87 n. 6845, Sez. av. ; Cass. 27.9.86 n. 5817, Sez. av.; Cass. 26.8.86 n. 5232, Sez. av. ;Cass.10.5. 86 n. 3116, Sez. Lav ; Cass. 21.4.86 n. 2789;Cass 4.12.92 n. 12902, Sez. Lav; Cass. 19.12.1991 n.13721; Cass 9.8.91n 8704 Sez. Lav; Cass. 8.1.91 n.71; Cass 26.6.90 n.6180 Sez. Lav Cass. 23.3.89 n.1478; Cass 21.4.86n.2788 ) e perfino la sua incostituzionalità ( Cass: 21.11.87 n. 8604).

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19. Art.25 della Legge 977/67, in vigore dal 21 novembre 1967

Frequenza corsi di formazione professionale

1. I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli

Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il l'avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale.

2. Gli Uffici del lavoro dovranno sollecitare i bambini che hanno

superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di un'occupazione, a frequentare detti corsi.

__________

E’ necessario che tutte le Sezioni Circoscrizionali del Lavoro di sollecitino i "bambini" che hanno superato i 14 anni e che non proseguono gli studi e quindi sono veramente in cerca di prima occupazione, a frequentare i corsi di formazione professionale, e cancellino dalle liste dei disoccupati chi si rifiuta di frequentarli .

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20. Art. 26 della legge 977/67 come sostituito dall’ art 14 del

D.Lgs: n. 345/99 PENALITA' ( Le penalità previste sono state indicate per ciascun articolo o gruppo di articoli in lire , per cui devono essere convertite in Euro ) 1) arresto fino a sei mesi per le inosservanza delle disposizioni

contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, ( all n. 1 R )

2) l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a

lire dieci milioni per l'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22. ( all n. 4R , 4 bis R e 5 R )

3) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a

lire cinque milioni per l'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma. .( all.18 R )

4) la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni. per

chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, ( all.18 R )

5) la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni. per

chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro,.( all. 18 R )

6) Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui

agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni

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contenute nei medesimi articoli. all.2 R , 8 R e 18 R ) L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza ingiunzione (o di archiviazione) è la Direzione Provinciale del Lavoro (all. 21R , 22R , 23R 24R) Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.( all n.4 R e seguito )

Inoltre sono previste le seguenti penalità a carico del Medico del Servizio Sanitario Nazionale • con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda

sino a £ 10.000.000 per L’inosservanza delle disposizioni,contenute nell’art. 8 comma 5, art. 14 del D.Lgs.n.345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967). .( all n.4 R e seguito )

Si applica alla stessa le disposizione del Capo II del D.Lgs.n. 758/94 ( all n.4 R e seguito)

• la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1.000.000 a £

5.000.000 per l’’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 8 comma 6 (art. 14 del D.Lgs.n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967). ).( all n. 18 R ).

Cosi l’inosservanze delle disposizioni contenute nell’art. 8 comma 9 e 10 sono punite rispetivamnte dagli 50 lett.b e 51 lett.a del D.Lgs. n. 277/91 in quanto per tali aspetti il D.Lgs 262/2000 modifica ed integra i comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 277/91 con : • l’arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da £.3.000.000

a £.15.000.000 se riferite al datore di lavoro / dirigente ( art. 50 lett.b) (all n.4 R e seguito)

§ l’arre0 Tc 0 Tw ( ) Tj ET 0 0.5 0 rg BT 2 Tf 1 02 (s) ( ) .02 T92 Tw.28 Tm 0 Tc 0 Tw pre rgtTf 1 0 0 10 rg B.8 Tm 0 Tc 0 Tw (§) Tj ET BT4 0 Tw f2 (s) ( ) Tj 1 0 0 187.92 592 Tf 1 0 rg f* 1 0 1 rg BT /F27 13.92 Tf 1 /F1f 1 2 (s) ( ) .02 Tc 4.3.32 re 1 1 024 Tw (50 lett.b)) Tj ET 0 g BT /49

.

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Si applicano alle stesse le disposizione del Capo II del D.Lgs.n. 758/94 (all n.4 R e seguito) Infine L’inosservanza alla proibizione ( disposizioni legittimamente impartite ) di cui all’art. 20, 4°comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 200.000 a £ 1.000.000 (art. 11 del D Lgs n. 758/94 che ha sostituito l’art. 11 del D.P.R. 19.3.1955, n.520 ) ( all n. 18 R e seguito ).

La legge ha sempre considerato l'inosservanza e divieti sul

lavoro minorile come reati.

Con il D.Lgs. 9 settembre 1994 n. 566 sono state depenalizzate alcune infrazioni, prevedendo per le stesse solo delle sanzioni amministrative, anche se di non di modeste entità, ed il capo II del Decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 748 ha previsto all'allegato I per le pene di cui ai comma 2 e 3 dell'art.26 della legge 17 ottobre 1967, la prescrizione obbligatoria, ( all n. 4 R e seguito ) che, in ogni caso è cosa ben diversa della diffida ex art. 9 D.P.R.520/1955.

Infatti, in nessun caso è possibile regolarizzare la violazione al divieto di adibire i minori al lavoro, attraverso la diffida art. 9 D.P.R.520/1955.

Si tratta, come individuato dalla dottrina e dalla Corte Costituzionale, di limitazioni oggettive alla potestà di diffida, dipendenti dall'impossibilità di regolarizzazione e dalla natura commissiva, quasi sempre, del reato istantaneo.

In questi casi la diffida, eventualmente impartita al contravventore, assumerebbe la figura di un atto diverso da quello che si discute e non servirebbe a rimuovere l'inadempienza ed a sanare l'interesse sociale leso.

Poiché l'ispettore del lavoro di fronte alla legge violata deve agire, se ne ricava la conseguenza che, una volta constatate le infrazioni alla legge n.977 del 1967 e successive modifiche ed integrazioni, sussiste per lo stesso l'obbligo di adottare i provvedimenti sanzionatori previsti (contestazione o notificazione degli illeciti amministrativi, contestazione o notificazione degli illeciti penali con conseguente prescrizione ex D.Lgs. 748/1994 e successivi adempimenti) o riferire i fatti all'Autorità Giudiziaria.

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E' impossibile far ricorso alla diffida ex art. 9 del D.P.R. 528/1955 non solo per il fatto che alcune infrazioni non sono regolarizzabili, ma anche perché non tutte le sanzioni puniscono il datore di lavoro, ma alcune anche chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nella norma in questione.

Infatti, quest'ultima norma, nel sancire il principio della corresponsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci con i datori di lavoro per l'occupazione abusiva dei minori. riprende ed integra l'art.731 del Codice penale (inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori).

Inoltre, anche se specificatamente l'art.26 non ne parla, sussistono degli obblighi (vedi: commi 5 e 6 dell'art.8) che sono diretti verso il medico dell'A.U.S.L, che certamente non può beneficiare della diffida ex art. 520/1955.

Infatti sono previste a carico del medico del Servizio Sanitario Nazionale penalità per l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 8 commi 5 e 6.

Per quanto rigurada il ricorso alla prescrizione obbligatoria di cui alle disposizioni degli artt. 20 e seguenti del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, si riportano gli adempimenti più importanti: Ø Verbale d’ispezione con allegate le ipotesi di reato relative alle

norme violate e Prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/94 a rimuovere e regolarizzare le predette irregolarità entro alcuni gg. dalla data di ricezione del verbale e darne assicurazione scritta di avvenuto adempimento per l'esecuzione della successiva prevista verifica di competenza e per poter essere ammesso al pagamento in via amministrativa di una somma pari a 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa ( All. n. 4 R o 6 R se a carico dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) ;

Ø Trasmissione d’informativa di reato al P.M con contestuale comunicazione del termine fissato per l’eliminazione delle irregolarità riscontrate( prescrizione impartita) ( All. n. 7 R o 7 bis R se a carico dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale);

Ø Verifica di adempimento da effettuare entro 60 giorni dalla prescrizione( All. n. 10 R) ed Ammissione al pagamento della Sanzione Ridotta (1/4) da parte del Dirigente del SIL ( All. n.11 R), ( oppure)Verifica di adempimento e contestuale ammissione al pagamento della Sanzione Ridotta (1/4) )da parte dell'Ispettore del lavoro Procedura Semplificata ( All. n.12 R, 12 bis R se a carico

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dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale); Ø Comunicazione al P.M., da effettuare entro 90 gg dalla scadenza del

termine fissato nella prescrizione, sull'adempimento della stessa,( all.n.13R) ed entro 120 giorni dal citato termine in merito all’avvenuto pagamento o meno della sanzione ridotta(1/4 ) ( All. n.14 R).

In quest’ultimo caso comunque devono essere inviate al P.M. anche tutte le giustificazioni o contro deduzioni che il predetto contravventore fornisce in merito al mancato pagamento.( all n.14 R )

Per quanto concerne l'ammissione o meno a pagare in sede

amministrativa la somma pari al quarto del massimo dell'ammenda, poiché l'art. 21 del D.Lgs. 758/ 94 demanda tale compito all'organo di vigilanza, ne consegue che tale ammissione non necessariamente debba essere stabilita dal Dirigente , ma può essere stabilita anche dall'ispettore del lavoro che ha effettuato la verifica. ( vedi nuovamente All. n.12 R o 12 bis R )

Nel far ricorso alla stessa, si deve tenere presente la permanenza

del reato e la sua suscettibilità alla regolarizzazione, per cui ,ad eccezione degli obblighi di cui alle visite mediche, per i quali vi è una costante giurisprudenza sulla permanenza del reato e sulla sua possibile regolarizzazione, le altre infrazioni sembrerebbero non regolarizzabili.

In mancanza di una consolidata giurisprudenza, è opportuno non far ricorso alla prescrizione obbligatoria, ma notiziare il tutto all'A.G.( all n.4 bis R ) indicando, con una lettera di accompagnamento i motivi per cui non si è fatto ricorso a tale istituto e che comunque al contravventore è stata richiamata la facoltà di usufruire della speciale procedura oblativa di cui al’ art 162 bis del C.P.( all n. 9 R) .

Qualora tali motivi non siano condivisi, sarà cura del P.M. restituire il tutto al Sil per la prescrizione obbligatoria ex D.Lgs.758/94.o ammettere il contravvenuto, su domanda di questi, ( all n. 15 R ) alla speciale procedura oblativa di cui all’art 162 bis del C.P.

Tanto anche se la circolare n. 86/2000 del M.L.P.S. , al punto 3.8. non si pone tale problema e indistintamente dispone che " in tutti i casi in cui l'inosservanza alle predette norme si traduce in reato di natura contravvenzionale, puniti alternativamente con l'arresto o con l'ammenda, si applicano le disposizioni del capo II del D.Lgs. 758/ 94 relative alla procedura della prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e seguenti pur in presenza di ordinanze nn. 415 e 416 del 10-16

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dicembre 1998 e 121 del 1998, della Corte Costituzioanle Questa nel dichiarare " la manifesta infondatezza della questione

di legittimità costituzionale dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. 19.12.94 n. 758" sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione dal G.I.P. della Pretura di Pistoia ha sentenziato:

• la norma non prevede l'obbligo dell'organo di vigilanza ad ammettere obbligatoriamente il contravventore al pagamento in sede di amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la violazione, anche al caso in cui non sia impartita alcuna prescrizione, per la materiale impossibilità alla sua emanazione

• la possibilità di emanare la prescrizione non è lasciata alla discrezionalità dell'organo di vigilanza ma è una conseguente della struttura della contravvenzione accertata (natura istantanea o permanente del reato) e della ratio del D.Lgs.758 del 1994 che si propone l'obiettivo di raggiungere l'effettiva osservanza della misura di prevenzione (l'interesse alla regolarizzazione della violazione e della conseguente tutela del lavoratore è prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale) e di diminuire l’inflazione processuale

Per individuare il momento consumativo del reato o dell'illecito

amministrativo, si deve aver riguardo alla determinazione del precetto di condotta volta per volta contenuto nella norma poiché il momento consumativo coincide con il momento in cui è avvenuta l'azione o l'omissione contrastante col precetto violato.

Non si può sottacere che spesso i contravventori, nel mentre eliminano le infrazioni riscontrate (vedi: visite mediche) non provvedono poi al pagamento in via amministrativa della somma, pari al 1/ 4 del massimo stabilito per la contravvenzione.

Anche in detti casi deve essere notiziata l'A.G. alla quale devono La stessa procdura potrà essere osservata per le contravvenzione

adottatate nell'ipotesi d'inottemperanza alla disposizione impartita dall'organo di vigilanza,( vedi art.21 della legg 677/ 67 ) ove così come è stato già accennato, non si reputa in dottrina l'applicazione della procedura estintiva delle contravvenzioni che presuppone l'adozione di un'ulteriore intimazione prescrittiva (ne bis in idem).

Viceversa , non si può sottacere che la Corte costituzionale con

sentenza n. 19 /1998 ha sancito anche la prescrizione obbligatoria “ora

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per allora “ ( specie per quanto riguarda le visite mediche eseguite in ritardo o il bambino adibito al lavoro contra legem ma già allontanato dal luogo di lavoro )

In tal caso , preso atto che la irregolarità è stata già eliminata, si deve impartire la prescrizione obbligatoria “ ora per allora” e, contestati i fatti ammettere il responsabile della violazione al pagamento della sanzione ridotta (all n. 4 bis R, 8 R e !4 bis R ).

Va posto in evidenza che gli obblighi ed i divieti posti da questa

legge hanno carattere nettamente pubblicistico, derivante, dalla peculiare struttura e condotta del rapporto datore di lavoro- lavoratore, perciò l'ispettore del lavoro per intervenire ed agire non ha bisogno d'alcun impulso (a querela di parte).

Inoltre, anche se la legge prevede una sanzione minima e massima (e non una sanzione proporzionale ai giorni, com'era prima) esiste la possibilità di adeguare la pena al caso concreto.

Infatti, nel determinare la pena detentiva o pecuniaria (vedi anche sanzione amministrativa ingiunta) al caso concreto, salvo che il contravventore non voglia beneficiare, a seconda i casi, della procedura ex D.Lgs 758 /1994 o di quella prevista dall'art. 16. L.689/81, nonché di quella di cui all'art.162 bis del Codice penale( procedura oblativa eccezionale alla quale si può ricorrere nel caso d'impossibilità di prescrizione), devono essere tenute presenti le eventuali circostanze aggravanti e attenuanti, di cui agli artt. 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 e 114 del C.P. o elementi di valutazione di cui all’art.11 leggono 689/81), meglio elencati nella circ.121/88 del M.L.P.S. che qui si riportano:

• circostanze aggravanti e attenuanti, ( quali la gravità della violazione, il numero dei dipendenti interessati alla violazione, la durata della violazione, l'adempimento omesso o ritardato, il carattere doloso della violazione);

• l'opera svolta dal trasgressore ( regolarizzazione spontanea e motivi oggettivi impeditivi alla regolarizzazione );

• la personalità del trasgressore (condotta collaborativa o non collaborativa, pressioni sul lavoratore, qualità morali degne di nota, connessione con altre violazioni);

• la recidiva ( generica specifica o plurirecidiva); • le condizioni economiche del trasgressore ( agiate o disagiate ); • ed ogni altro elementi di valutazione.

Elementi questi che, pur se necessari ed opportuni in tutte le comunicazioni di reato, divengono obbligatori nel rapporto per

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l’emissione dell’ordinanza ingiunzione (all n. 21 R), al quale comunque deve essere allegata una relazione sui fatti accertati che non può non tenere conto delle controdeduzioni fornite dall’obbligato (all n. 20 R)

In merito alle sanzioni amministrative (all n. 18 R e seguito),

irrogate con ordinanza ingiunzione, si rammenta che i propedeutici illeciti amministrativi devono essere contestati e/o notificati entro 90 giorni dalla data della visita ispettiva o dell’ultimo accertamento al titolare responsabile, ai genitori o chi esercita la potestà genitoriale ecc. e ai corresponsabili, nonché agli obbligati solidali (art.14 legge 689/81).

Nella contestazione e/ o notificazione, oltre alle norme violate ed una

succinta descrizione dei fatti accertati deve essere messa in risalto la facoltà che ha l’obbligato (principale, coobbligato e solidale) di poter: Ø usufruire, entro 60 giorni dalla data della contestazione e/ o

notificazione, del beneficio del pagamento della sanzione ridotta, pari ala terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione o se più favorevole, ad doppio del minimo della sanzione edittale (art. 16 legge 689/81);

Ø inviare, entro 30 giorni dalla data della contestazione e/ o notificazione al Direttore della D.P.L. le controdeduzioni, con le quali, oltre a controdedurre, si può chiedere anche di essere sentiti personalmente da questi in merito alle stesse (art. 18 legge 689/81); Trascorsi inutilmente i 60 gioni (anche se il Ministero del lavoro

prescrive tempi più brevi) l’ispettore verbalizzante deve redigere il rapporto da trasmettere all Ufficio legale e contenzioso (all. 20 R e 21 R) e questi, sulla base dello stesso, dopo aver letto le Controdeduzioni, nonché l’eventuale verbale d’audizione (obbligatorio se richiesto) emette l’ordinanza ingiunzione o d’archiviazione (all n. 23 R, 24 R)

L’esclusiva competenza ad emettere l’Ordinanza Ingiunzione o di

Archiviazione in materia di lavoro minorile da parte della D.P.L, è ribadita dall’art.26 della legge 677/67, anche se rimane la competenza del Prefetto per le infrazioni amministrative di cui all'art 669, 2 comma c.p., depenalizzato dall’art 33 della legge 689/81 da contestare e/o notificare al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale per l’impiego di un minore di anni 18 nei mestieri girovaghi .

La circolare ministeriale n.86/2000 del 6.12.2000 affronta poi l'apparente equivalenza dei precetti di cui agli artt. 3 e 4 e l'espressa previsione per gli stessi di diversi regimi sanzionatori.

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In particolare per la violazione: • all'art.3 della legge 977/67, sostituito dall'art. 5, che fissa l'età

minima per "l'ammissione al lavoro" al momento in cui il minore ha concluso il periodo d'istruzione obbligatoria e comunque ad un'età non inferiore a quindici anni compiuti, è prevista la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda fino a lire dieci milioni;( all n. 4 R )

• all'art.4 della legge 977/67, novellato dall'art.6, che vieta, salvo casi particolari, "l'addibizione al lavoro dei bambini. .è prevista la pena dell'arresto fino a sei mesi.( all n. 2 R )

Con un intervento interpretativo, che, al di là dal mero dato letterale,

• chiarisce che "per la nuova normativa la nozione di bambino e di adolescente, si basa oltre che sul requisito dell'età, anche su quello dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e che i due aspetti sono diretti al soddisfacimento di diversi interessi: quello della tutela dell'integrità psicofisica del minore il primo e quello della tutela della crescita psico-intellettiva il secondo.";

§ precisa che "se si ritenesse, ai fini dell'ammissione al lavoro ai sensi dell'art.3 la necessità della ricorrenza congiuntamente dei due requisiti (adempimento dell'obbligo scolastico e compimento del quindicesimo anno d'età), la previsione contenuta nel successivo art.4 sarebbe una mera duplicazione dell'identico principio e si configurerebbe la previsione di un duplice trattamento sanzionatorio a fronte di un'identica violazione. Sarebbe come affermare che il bambino non può essere ammesso al lavoro e, immediatamente dopo, che lo stesso minore non può essere adibito al lavoro medesimo."

§ stabilisce che la condotta criminosa Ø di cui all'art.3 assume autonoma rilevanza, ogni qual volta gli

estremi del reato siano integrati dall'ammissione al lavoro del minore che, pur avendo assolto all'obbligo scolastico, non ha ancora compiuto il quindicesimo anno d'età.( In tal caso, l'interesse del minore è sacrificato solo in parte dal momento che pur non avendo raggiunto l'età, ha compiuto il ciclo d'istruzione obbligatoria e quindi la maturità psico-intellettiva.( all n. 4 R e seguito )

Ø di cui all'art. 4 invece, viene accentuata proprio sulla carenza del requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, ritenuto dal legislatore d'importanza preminente, come del resto ribadito anche dal Ministero della Pubblica Istruzione nelle

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circolari applicative del Decreto 9 agosto 1999 n. 323 e del Regolamento d'attuazione della legge n. 9/99.( all n.1 R )

• Giustifica " il maggior rigore, dal punto di vista punitivo, dell'art.4( all n.1 R ) rispetto al precedente( all n.4 R ) , dimostrato dalla previsione della più grave sanzione dell'arresto fino a sei mesi, con esclusione del ricorso alla prescrizione obbligatoria, nel riscontro della violazioni all' art.4 i di entrambe le condizioni ( compimento di 15 anni e non conclusione del periodo d'istruzione obbligatoria o di quella dell'adempimento dell'obbligo scolastico) "

Infine l'art.11 del D.Lgs.758/94, che ha sostituito l'art.11 del

D.P.R. 520/1955, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 200.000 a £.1.000.000 l'inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Orbene, poiché l'art.20 della legge 677/67 dà la potestà all'Ispettorato del Lavoro di poter proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi, ne consegue che l'inosservanza a tale proibizione è punita con la predetta sanzione pecuniaria ( all n. 18 R). Per quanto riguarda invece l'inosservanza dei precetti di cui ai comma 9 e 10 dell'art. 8 della legge 977/ 67 modificata ( rischi da rumore ) come è stato già detto, sono da ritenersi applicabili le norme sanzionatorie di cui all'art.50 lett.a e b del D.Lgs.277/91,(all 4 e seguito) RIEPILOGANDO: IL DATORE DI LAVORO è punito : v con l'arresto fino a 6 mesi ( all n.1 e 3 R ) e non è ammessa la

prescrizione di cui al capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758) per l'inosservanza delle disposizioni relative all'adibizione : § al lavoro dei bambini che non hanno compiuto il ciclo d'istruzione

obbligatoria (art. 4, comma 1 ); § al lavoro degli adolescenti relativamente alle lavorazioni, ai

processi ad ai lavori indicati nell'allegato 1( art. 6 ,comma 1) ; § al lavoro dei minori che a seguito di visita medica non possono

essere ulteriormente adibiti allo stesso ( art. 8 ,comma 7) ;

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v arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da £.3.000.000 a £.15.000.000 ( all n. 4 R e seguito ) ( art. 50 lett.a e b) del D.Lgs. n. 277/91) § per non aver sottoposto al controllo sanitario ( almeno biennale )di

cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs.n 277/1991, l'adolescente……, la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 80 e 85 decibel ( art.8 comma 9 );

§ per non aver sottoposto al controllo sanitario ( almeno biennale )di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs.n. 277/1991, l'adolescente……,la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 85 e 90 decibel ( art.8 comma 10).

v con l'arresto non superiore 6 mesi e /o con l'ammenda fino a £. 10.000.0000) ( è ammessa la prescrizione capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. ,( all n. 4 R e seguito) per l'inosservanza delle disposizioni relative: § all'adibizione al lavoro dei bambini che hanno compiuto il ciclo

d'istruzione obbligatoria ( art. 3 ); § all'adibizione :al lavoro degli adolescenti relativamente alle

lavorazioni, ai processi ad ai lavori indicati nell'allegato 1, svolti con la preventiva autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa o in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista non sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione ( art. 6, comma 2);

§ all'obbligo di informare i titolari della potestà genitoriale sulla valutazione dei rischi ( art. 7, comma 2) ;

§ all'obbligo di sottoporre il minore alla visita medica preventiva (art.8,comma 1);

§ all'obbligo di sottoporre il minore alla visita medica periodica ( art.8, comma 2);

§ all'obbligo di comprovare ( conservando l'apposito certificato medico ), l'esito delle predette visite mediche ( art.8, comma 4);

§ all'adibizione dei minori al lavoro notturno che comprende il periodo che va dalle ore 22 alle 6 o dalle ore 23 alle 7 ( notte ) ( art. 15, comma 1);

§ all'adibizione dei minori al lavoro notturno oltre le ore 24 per prestazioni lavorative svolte in attività di cui all'art.4 comma 2 (

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lavoro di minori in attività lavorative di carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo con o senza l'autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro ) ( art. 17, comma 1) ;

§ superamento dell'orario di lavoro ( art. 18); § all'inosservanza della prescrizione della Direzione Provinciale del

Lavoro affinché il lavoro dei minori non duri senza interruzione più di tre ore ( art. 21);

§ al riposo settimanale ( art. 22);

v con la sanzione amministrativa pecuniaria da £.1.000.000 a £.5.000.0000 ( All n.18 R e seguito ) (ingiunta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, autorità competente a ricevere il rapporto ) per gli illeciti amministrativi relativi alle inosservanze delle disposizioni § sul lavoro notturno nel caso di forza maggiore ( art.17 co. 2 ) ; § sul trasporto pesi ( art.19, co. 2); § sui riposi intermedi ( art.20, co.1 e 2 );

v con la sanzione amministrativa fino a £.5.000.0000 ( All n.18 R seguito) ( ingiunta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, autorità competente a ricevere il rapporto per gli illeciti amministrativi relativi alle inosservanze delle disposizioni relative) : § l'addibizione al lavoro di minori in attività lavorative di carattere

culturale , artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo senza l'autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro ( art.4, comma 2) ;

§ all'adibizione :al lavoro degli adolescenti relativamente alle lavorazioni, ai processi ad ai lavoro indicati nell' allegato 1, svolti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa o in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista purché svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione senza la preventiva autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro, (art. 6 comma 3);

v con la sanzione amministrativa da £.200.000 a £.1.000.0000

(ingiunta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, autorità competente

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a ricevere il rapporto (all n.18 R e seguito ) § per non aver rispettato la disposizione impartita dall'Ispettorato

del Lavoro ai sensi del' art.11 del D.P.R. 520/1955 tentende a proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi (art.20, comma 4).

IL DIIRIGENTE v arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da £.3.000.000 a

£.15.000.000 ( all n. 4 e seguito) ( art. 50 letta) e b) del D.Lgs. n. 277/91) § per non aver sottoposto al controllo sanitario ( almeno biennale )di

cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs.n. 277/1991, l'adolescente……,la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 80 e 85 decibel ( art.8 comma 9 )

§ per non aver sottoposto al controllo sanitario ( almeno biennale )di cui all’art. 44, co.1, del D.Lgs.n. 277/1991, l'adolescente……,la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 85 e 90 decibel ( art.8 comma 10 ) .

. IL PREPOSTO v arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da £.2.000.000 a

£.10.000.000 ( all n.4 e seguito ) ( art. 51 lett.a) e b) del D.Lgs. n. 277/91): § per non aver sottoposto al controllo sanitario ( almeno biennale )di

cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs.n.277/1991, l'adolescente……,la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 80 e 85 decibel ( art.8 comma 9 );

§ per non aver sottoposto al controllo sanitario ( almeno biennale )di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs.n 277/1991, l'adolescente……,la cui esposizione personale al rumore sia compresa tra 85 e 90 decibel ( art.8 comma 10 )

I GENITORI o CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE v con l'arresto fino a 3 mesi ( all n. 2 R e 3 R ) ( non è ammessa la

prescrizione, di cui alle disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.) per aver consentito l'adibizione : § al lavoro dei bambini che non hanno compiuto il ciclo d'istruzione

obbligatoria (art. 4, comma 1 ); § al lavoro degli adolescenti relativamente alle lavorazioni, ai

processi ad ai lavoro indicati nel' allegato 1( art. 6 ,comma 1) ;

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v con l'arresto non superiore a 3 mesi o con l'ammenda fino a £.

5.000.0000 ( all n.6 e seguito ) ( è ammessa la prescrizione di cui alle disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,

v per aver consentito l'adibizione :al lavoro dei bambini che hanno compiuto il ciclo d'istruzione obbligatoria ( art. 3 );

Inoltre, il nuovo diritto di famiglia che ha introdotto la pari

potestà fra i due coniugi, fa si, che le forti sanzioni e l’arresto ricadano su entrambi i coniugi e non solo sul padre.

E’ opportuno evidenziare, così come è stato già detto,che il genitore che manda a lavorare il proprio figlio invece che a scuola, spesso non è persona snaturata o immorale e quindi da punire, ma è uno che nel misero salario che il figlio si guadagna con immensi ed inestimabili sacrifici, intravede un sostentamento al magro o inesistente reddito familiare o tenta di sottrarre il minore alle devianze ed insidie della strada. Ed è per questo motivo che il Servizio Ispezione del Lavoro ogni qual volta reperisce un minore, oltre ad adottare i provvedimenti sanzionatori nei confronti del datore di lavoro e purtroppo anche del genitore (e non può farne a meno, pena la denuncia per omissione d'atti d'ufficio- dura lex, sed lex), deve informare del caso sia il Sindaco del Comune di residenza del minore che il Tribunale dei minorenni, affinché costoro, attraverso i lori servizi sociali, accertino le vere cause che hanno indotto il genitore ad avviare il minore al lavoro e provvedano, se possibile, ad eliminarle.(All. n. 16 R) . Nel caso di chi esercita la potestà genitoriale senza essere genitore naturale (tutore, genitore adottivo o affidatario). il Tribunale dei minorenni adotti i provvedimenti del caso.( all n. 17 R )

La segnalazione al Tribunale dei Minorenni è necessaria , anche perché, con l’avviamento al lavoro contra -legem di un minore, potrebbero essere state infrante tute le altre norme già citate, la cui vigilanza esula dalla competenza della Direzione Provinciale del Lavoro. IL MEDICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE v con l'arresto non superiore a 6 mesi o con l'ammenda fino a £.

10.000.0000 ( è ammessa la prescrizione di cui alle disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758( all.4 e seguito ) § per non aver specificato nel certificato medico i lavori ai quali un

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adolescente non idoneo a tutti o ad alcuni lavori non possa essere adibito (art.8 comma 5)

v con la sanzione amministrativa pecuniaria da £.1000.000 a £.5.000.0000 (ingiunta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, autorità competente a ricevere il rapporto ( all n. 18 R e seguito) § per non aver comunicato per iscritto al datore di lavoro, al

lavoratore ed ai titolari la potestà genitoriale, in merito all'idoneità o inidoneità parziale o temporanea o totale del minore. (art.8 comma 6)

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21. Art. 27 della Legge 977/67, in vigore dal 21 novembre 1967 Abrogazione

1. Sono abrogate le norme della L. 29 novembre 1961, n. 1325,

nonché` le norme della L. 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

2. E` abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la

presente legge.

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22. Art.28 della Legge 977/67, in vigore dal 21 novembre 1967 Disposizioni transitorie 1. 1.Fino all'emanazione del Decreto del Presidente della

Repubblica previsto all'art. 6, mentre per le attività` industriali restano ferme le tabelle allegate al R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori e` rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro.

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23. Art.29 della Legge 977/67, in vigore dal 21 novembre 1967

VIGILANZA 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e` affidata al

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che la esercita attraverso la Direzione Provinciale del Lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.

----------

Il potere di vigilanza impone una particolare rilevanza in quanto si estrinseca non solo in: Ø Una vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni

legislative , ma anche in una serie di :

Ø accertamenti (indagini ,inchieste, rilevazioni, denunzie); Ø prescrizioni e disposizioni (ordini repressivi o direttivi); Ø autorizzazioni o dinieghi; Ø decisioni; Ø valutazioni

Tale attività che essenzialmente dovrebbe essere preventiva, si

configura come attività di polizia amministrativa ed insieme giudiziaria.

Si delinea cosi una vera e propria funzione di polizia del lavoro, attribuita a molteplici organi e uffici, ma unitaria nel fine che s’inquadra nel diritto- dovere di protezione sociale. La vigilanza , nell'ampio senso di protezione (sociale) biofisiopsichica, rientra nella competenza di più organi e in primo luogo: Ø del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che attraverso

la Direzione Provinciale del Lavoro esercita istituzionalmente la vigilanza per il rispetto delle norme sul rapporto di lavoro.

Tanto è confermato specificatamente per il lavoro dei bambini e degli adolescenti dall'art.29. della legge del 1967;

Ø dal Corpo femminile di polizia (ora alla Polizia di Stato) al quale sono affidati compiti di prevenzione e accertamento dei reati in materia di tutela del lavoro dei minori.

Competenza ed attività questa non concorrente con quella della Direzione Provinciale del lavoro ma che si aggiunge a quest'ultima;

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Ø dalla Ausl che sì occupa della prevenzione infortuni sul lavoro e igiene del lavoro negli opifici, stabilimenti, ecc.., nonché delle visite mediche preventive e periodiche;

Ø dagli Enti previdenziali, coordinati dalla Direzione Provinciale del Lavoro per i recuperi contributivi.

Ø Da tutti gli altri organi di P.G., ai quali comunque non si può sottacere che, ad eccezione delle infrazioni di cui agli art. 4, comma 1; art. 6, comma 1; art. 8,comma 7 che prevedono esclusivamente la notizia di reato alla A.G, tutte le altre infrazioni sono soggette o alla prescrizione obbligatoria di cui alla legge 758/94 o alla procedura della legge 689/81 che prevedono una serie di adempimenti che richiedono una struttura o specializzazioni ad hoc.

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24. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORIZZAZIONI e DINIEGHI che la D.P.L è chiamata ad emettere ai sensi: v dell'art.4,comma 2; § Richiesta di Autorizzazione all'impiego di minori in

attività lavorative di carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo

§ Autorizzazione § Diniego

1A 2A e 2 bis A 3 A

v dell'art.6,comma 3; § Richiesta di Autorizzazione in deroga al divieto ad adibire

gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato 1 all'art 6 comma 3

§ Autorizzazione in deroga § Diniego all’ Autorizzazione in deroga

4 A 5 A 6 A

v dell’ art .17 comma 2; § Comunicazione alla D.P.L. per aver adibito

eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adolescenti che hanno compiuto il 16 anno di età al lavoro notturno caso di forza maggiore

§ Eventuale Verbale di verifica in merito alla comunicazione di effettuazione di lavoro notturno

7A 7 A bis

v dell’ art .19; § Richiesta di Autorizzazione a far partecipare i fanciulli e

gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi , ove questo sistema di lavorazione sua consentito dai contratti di lavoro

§ Autorizzazione § Diniego

8 A 9A 10A

v dell’ art .20 comma 3 ; § Richiesta di Autorizzazione a ridurre la durata dei riposi

per i fanciulli e gli adolescenti § Richiesta parere OO.SS. § Autorizzazione § Diniego

11 A 12 A 13 A 14 A

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all.n. 1A (Richiesta di Autorizzazione e/o di concessione all'impiego di minori ( bambini e/o adolescenti ) in attività lavorative di carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo ex art. 4 della Legge 17.10.67 n. 977 , come sostituito dell'art 6 del D.Lgs n. 345/99) ( in bollo )

Alla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO ________

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione e/o di concessione all'impiego di minori ( bambini e/o adolescenti) in attività lavorative di carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo di cui all'art 4 della Legge 17.10.67 n. 977 , come sostituito dell'art 6 del D.Lgs n. 345/99

Il sottoscritto _________________________________responsabile della Ditta___________________________________________ con sede in __________ alla Via_________n:____ esercente attività ___________________chiede l'autorizzazione ad assumere i minori in attività di cui all'oggetto e precisamente: • nella preparazione del film ________________________________________ le

cui riprese si svolgeranno in questa provincia con inizio il_____ e termineranno il________.( vedere piano allegato);

§ nello spettacolo a carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario che si terrà in questa provincia con inizio il___________ e termine il_______,(vedere piano allegato);

All’uopo allega:

• gli assensi scritti per l’occupazione espressi dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale dei minori sottoindicati;

• le certificazioni mediche sullo stato di salute di quest’ultimi; • dichiarazione che il lavoro al quale i minori sottoelencati saranno adibiti non è

pericoloso, che nell’espletamento dello stesso rimarranno garantite le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità dei minori e non si protrarrà oltre le 24 e ,l’osservanza dell’obbligo scolastico e che a prestazioni compiute, il minore dovrà godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive.

IL ___________________ della ditta ________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

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All.n 2A (Autorizzazione e/o di concessione all'impiego di minori (bambini e/o adolescenti) in attività lavorative di carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo ex art. 4 della Legge 17.10.67 n. 977 , come sostituito dell'art 6 del D.Lgs n. 345/99) ( in bollo)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Prot. III/Vig._____del ________

Alla ditta ________________ _________________________

. Oggetto: (V.R.S. ………/2001)Autorizzazione e/o concessione all'impiego di minori ( bambini e/o adolescenti) in attività lavorative di carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo di cui all'art 4 della Legge 17.10.67 n. 977 , come sostituito dell'art 6 del D.Lgs n. 345/99

Il Dirigente

Ø ESAMINATA l’istanza pervenuta il___________ dalla Ditta___________________________________________ con sede in __________ alla Via_________n:____ esercente l’attività di _____________tendente ad ottenere l'autorizzazione ad assumere i minori in attività di cui all'oggetto;

Ø VISTO l’assenso scritto per l’occupazione espresso dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale dei minori sottoindicati;.

Ø PRESO ATTO che la ditta ha dichiarato che il lavoro al quale i minori sotto elencati saranno adibiti non è pericoloso e che nell’espletamento dello stesso rimarranno garantite le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità dei minori, nonché l’osservanza dell’obbligo scolastico

AUTORIZZA e / o CONCEDE

ai sensi dell’art. 4 della Legge 17.10.67 n. 977 , come sostituito dell 'art.

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6 del D.Lgs.. n. 345/99 l'impiego dei minori ( bambini e/o adolescenti) in calce elencati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo. In particolare: § nella preparazione del film_____________________________

______________________________ le cui riprese si svolgeranno in questa provincia con inizio il_____ e termineranno il________.( vedere piano allegato)

§ nello spettacolo a carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario che si terrà in questa provincia con inizio il___________ e termine il _______,(vedere piano allegato)

a condizione che il lavoro non assuma i caratteri della pericolosità e non si protragga oltre le 24, sia garantita l’osservanza dell’obbligo scolastico e si svolga nei modi di cui alle allegate disposizioni ( vedi allegato ) pena la revoca della presente autorizzazione e l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

A prestazioni compiute, poi , il minore dovrà godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive.

IL DIRIGENTE ____________ __________________________________ __________________________________ _________________________________

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All n. 2 bisA

Allegato all'autorizzazione di cui all'art.4, della Legge 17.10.67 n. 977 , come sostituito dell'art 6 del D.Lgs n. 345/99 che disciplina l'impiego minori in attività lavorative di carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo è subordinata alla esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare, tra l'altro, la salute fisica del minore, per cui devono essere rispettate le seguenti disposizioni : Età' fino a tre anni 1. deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a

garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino; fino ad un anno deve essere assicurata la reperibilità di un pediatra da consultare in caso di necessità ;

2. deve essere allegata alla domanda la preventiva idoneità dell'ambiente dello spettacolo da parte di uno specialista in pediatria o puericultura o neonatalogia;

3. deve essere impedito che il fanciullo venga esposto a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici;

4. deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 90 dBA;

5. l'impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le 3 ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata;

6. il bambino non dovrà essere sottoposto a truccatura. Età da 3 a 6 anni 1. deve essere posto a disposizione dei genitori o del tutore un locale idoneo atto a

garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del bambino; 2. deve essere impedito che il fanciullo venga esposto a fonti di luce viva o a

radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici;

3. deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 90 dBA;

4. l'impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le 4 ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata;

5. per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.

Età da 6 a 15 anni 1. il periodo di tempo impiegato nella frequenza della scuola e le ore lavorative non

devono complessivamente superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; 2. deve essere impedito che il fanciullo venga esposto a fonti di luce viva o a

radiazioni calorifere e deve essere assicurato che le condizioni di lavoro non implichino esposizioni a sbalzi termici

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3. deve essere impedito che il bambino venga esposto in maniera diretta a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 90 dBA;

4. l'impegno lavorativo non potrà in alcun caso superare le 4 ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persona da questi espressamente delegata;

5. per la truccatura non dovranno essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti;

6. la prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore o di persone da questi espressamente delegate.

Età' da 15 a 18 anni 1. il periodo di tempo impiegato nella frequenza di scuola e le ore lavorative non

devono complessivamente superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali; 2. 2) per la truccatura non devono essere usate sostanze nocive o comunque note

quali potenziali allergizzanti; 3. deve essere impedita l'esposizione a radiazioni calorifere senza adottare tutti gli

accorgimenti tecnici atti ad evitare pregiudizio alla salute; l'esposizione a fonti di luce viva senza appositi occhiali protettivi o schermi adeguati; l'esposizione a fonti di rumore particolarmente intense.

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All n. 3 A (Diniego o non Autorizzazione all'impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo ex art. 4 della Legge 17.10.67 n. 977 , come sostituito dell'art 6 del D.Lgs n. 345/99)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Prot. III/Vig._____________ Alla Ditta________________________

OGGETTO: (V.R.S. ………/2001) Diniego all'impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo di cui art. 4 della Legge 17.10.67 n. 977 , come sostituito dell'art 6 del D.Lgs n. 345/99))

IL DIRIGENTE

Ø ESAMINATA l’istanza pervenuta il_____________________ dalla

Ditta____________________________________________ con sede in_______________________ alla Via ______________________, esercente l’attività di _______________, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad assumere i minori in attività di cui all'oggetto;

Ø ESAMINATA la relazione dell'ispettore del lavoro _____________

con la quale si rappresenta che_______________________________ _______________________________________________________;

Ø CONSIDERATO che, pur essendoci l'assenso scritto per

l’occupazione espresso dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale dei minori sottoindicati , e pur avendo la ditta dichiarato che il lavoro al quale i predetti minori saranno adibiti non è pericoloso e che nell’espletamento dello stesso rimarranno garantite le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità dei minori, dagli accertamenti esperiti è emerso invece che____________ ________________________________________________________

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____________________________________________________ Ø CONSIDERATO che, l'impiego dei minori nella predetta attività,

potrebbe comportare nocumento alla salute ed alla psichiche degli stessi;

NON AUTORIZZA ai sensi dell’art. 4 della Legge 17.10.67 n. 977 , come sostituito dell'art 6 del D.Lgs n. 345/99 l'impiego dei minori in calce elencati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario nel settore dello spettacolo. In particolare: • nella preparazione del film __________________le cui riprese si

svolgeranno in questa provincia con inizio il_________ e termineranno il_________( vedere piano allegato, alla richiesta )

• nello spettacolo a carattere culturale , artistico, sportivo o pubblicitario che si terrà in questa provincia con inizio il_________ e termine il ………,(vedere piano allegato alla richiesta )

Il presente atto non ha carattere definitivo, avverso il quale è

ammesso ricorso gerarchico ai sensi DPR. 24.11.1971 n.1193 e legge 6.12.1971 n.1034. al Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (art. 2 DPR n.1199/71) o ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta notifica (art.3 legge 241/90 e circ. MLPS 12.2.1991 n.23)..

Comunque gli effetti di detto diniego hanno carattere immediato, la cui la sua inosservanza è punita ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge in questione con la sanzione amministrativa fino a £. 5.000.000, salvo che l'impiego di tali minori non raffiguri anche gli illeciti penali di cui agli artt.3 della stessa legge, punito con l'arresto sino a sei mesi o l'ammenda fino a £ 10.000.000 art 4 coma1, punito o con l'arresto fino a sei mesi senza la possibilità per detta infrazione di usufruire delle disposizioni di cui al capo II del D.Lgs.758/94

IL DIRIGENTE _____________ _________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________________________________________

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All. n. 4 A (Richiesta di Autorizzazione in deroga al divieto del comma 1 dell'art. 6 sostituito dall’art.7 del D.Lgs.n.345/1999, all'adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato 1 all'art. 6, comma 3 in bollo

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO _____________

OGGETTO: Richiesta Autorizzazione in deroga al divieto dell'art.6, co.1, come sostituito dall’art.7 del D.Lgs.4.8.1999,n.345 ad adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato 1 all'art 6 comma 3 )

Il sottoscritto _________________________________responsabile della Ditta___________________________________________ con sede in __________ alla Via_________ n.____ esercente attività ___________________ chiede l'autorizzazione in deroga al divieto del comma 1 dell'art. 6 sostituito dall’art.7 del D.Lgs. 4.8.1999, n.345 all'adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, i processi e i lavori________ (specificarli )indicati nell'allegato 1.

All’uopo: • allega il parere dell’azienda unità sanitaria locale competente per

territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro;

• dichiara che gli adolescenti saranno adibiti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori _________________,pur se elencati nell'allegato 1, solo per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa che sarà svolta in aula o in laboratorio e saranno adibiti ad attività formativa, (oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro) e sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

IL _____________della ditta __________________________

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All. n. 5 A

(Autorizzazione in deroga al divieto del comma 1 dell'art. 6 sos tituito dall’art.7 del D.Lgs.n.345/1999, ad adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato 1 all'art. 6, comma 3 ) in bollo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Prot. III/Vig.______________

Alla Ditta ________________ OGGETTO: (V.R.S. ………/2001) Autorizzazione in deroga al divieto dell'art.6, co.1, come sostituito dall’art.7 del D.Lgs.4.8.1999,n.345 ad adire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato 1 all'art 6 comma 3 )

IL DIRIGENTE

Ø ESAMINATA l’istanza pervenuta il____________ dalla

Ditta___________________________ con sede in__________.alla Via__________ esercente l'attività di___________ tendente ad ottenere l'autorizzazione In deroga al divieto del comma 1 dell'art. 6 sostituito dall’art.7 del D.Lgs: 4.8.1999, n.345 all'adibizione degli adolescenti in calce elencati alle lavorazioni, i processi e i lavori____________(specificarli )indicati nell'allegato 1 :

Ø VSTO il parere dell’azienda unità sanitaria locale competente per

territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro;.

Ø ACCERTATO che gli adolescenti saranno adibiti alle lavorazioni,

ai processi ed ai lavori _______________________pur se elencati nell'allegato 1 solo per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa e saranno svolti in aula o in laboratorio e saranno adibiti ad attività formativa, (oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista ) e sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione ;

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AUTORIZZA

i sensi dell’art.6 comma 3 della Legge 17.10.67 n. 977 , come sostituito dall'art.7 del D.Lgs. n.345/99 l'adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori ______________________ _______________ (specificarli ) pur se indicati nell'allegato 1 solo per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa e solo se svolti in aula o in laboratorio e per attività formativa, (oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista ) e sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione

Il Dirigente _____________________

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99

All n.6 A ( Diniego all'autorizzazione in deroga al divieto del comma 1 dell'art. 6, sostituito dall’art.7 del D.Lgs. n.345/1999, ad adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato 1 all'art 6 comma 3 ) in bollo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Prot. III/Vig._______________

Alla Ditta ________________________. OGGETTO: (V.R.S_____2001) Diniego all'Autorizzazione ad adibire in deroga al divieto del comma 1 dell'art. 6 sostituito dall’art.7 del D. Lgs 04.08.1999, n.345 gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'allegato 1- art 6 comma 3

IL DIRIGENTE Ø ESAMINATA l’istanza pervenuta il__________________ dalla

Ditta __________.__________________con sede in_____________ alla Via____________ n.______ esercente l'attività di___________ tendente ad ottenere l'autorizzazione in deroga al divieto del comma 1 dell'art. 6 sostituito dall’art.7 del D.Lgs. 04.08.1999, n.345 ad adibire gli adolescenti alle lavorazioni, i processi e i lavori____________(specificarli )indicati nell'allegato 1 ;

Ø VSTO il parere dell’azienda unità sanitaria locale competente per

territorio, in ordine al NON rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.;(oppure)

Ø ACCERTATATO che gli adolescenti sotto elencati NON saranno

adibiti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori __________________________________ elencati nell'allegato 1 solo per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa e saranno svolti in aula o in laboratorio e saranno adibiti ad attività formativa, (oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza

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del datore di lavoro dell’apprendista ) e sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione, ma per una comune attività lavorativa; (oppure )

Ø ACCERTATO che gli adolescenti saranno adibiti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori _________________________________ pur se elencati nell'allegato 1 solo per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa e saranno svolti in aula o in laboratorio e saranno adibiti ad attività formativa, (oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista ) ma NON sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione;

Ø CONSIDERATO che l'impiego degli adolescenti nella predetta

attività potrebbe procurare nocumento alla salute ed alla psichiche degli stessi;

NON AUTORIZZA,

ai sensi dell’art.6 comma 3 della Legge 17.10.67 n. 977 , come sostituito dell'art 7 del D.Lgs n. 345/99 l'adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori _________________. (specificarli ) indicati nell'allegato 1 I Il presente atto non ha carattere definitivo, avverso il quale, è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi del DPR. 24.11.1971, n.1199 e della L.6.12.1971, n.1034. al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento ( art. 2 DPR n.1199/71) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta notifica ( art.3 legge 241/90 e circ. MLPS 12.2.1991 n.23).

Comunque gli effetti di detto diniego hanno carattere immediato, per cui la sua inosservanza è punita ai sensi dell'art. 6 co.1, della legge in questione con l'arresto sino a sei mesi, senza la possibilità di usufruire delle disposizioni di cui al capo II del D.Lgs.758/94.

Il Dirigente ___________________

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all. n. 7A (Comunicazione alla D.P.L. previta dall’ art .17 comma 2 dela legge 977/67 per aver adibito eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adolescenti che hanno compiuto il 16 anno di età al lavoro notturno in caso di forza maggiore Raccomandata a.r

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO OGGETTO: Comunicazione alla D.P.L .prevista dall’art.17 comma 2 della legge 977/67 per aver adibito eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adolescenti che hanno compiuto il 16 anno di età al lavoro notturno in caso di forza maggiore Il sottoscritto _________________________________responsabile della Ditta___________________________________________ con sede in __________ alla Via ________n:____ esercente attività __________________comunico che ho adibito, in mancanza di lavoratori adulti disponibili , eccezionalmente gli adolescenti che hanno compiuto il 16 anno di età ,in calce elencati, e per il tempo strettamente necessario , a fianco di ciascuno indicato, al lavoro notturno :

Tanto, a causa di una forza maggiore( indicare la causa) _____________________________________________________________________________________________________________________,che ostacolava il funzionamento dell’azienda e non ammetteva ritardi..

IL _____________della ditta __________________________

(Nome e cognome, data di nascita, dalle ore alle ore del giorno______ , e così via) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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all. n. 7 bis A

Eventuale Verbale di verifica in merito alla comunicazione di effettuazione di lavoro notturno L’ispettore del lavoro ____________________ in servizio presso la D.P.L. – S.I.L. Ø Vista la comunicazione inoltrata dalla ditta con la quale fa

presente che ha adibito, in mancanza di lavoratori adulti disponibili , eccezionalmente gli adolescenti che hanno compiuto il 16 anno di età ,in calce elencati, e per il tempo strettamente necessario, a fianco di ciascuno indicato, al lavoro notturno, a causa di forza maggiore( indicare la causa)_____________________________________________________________________________________________________________________,che ostacolava il funzionamento dell’azienda e non ammetteva ritardi.

Ø Accertata la veridicità di tale causa e delle condizioni dichiarate, prende atto di tale comunicazione e propone l’archiviazione della stessa

( oppure ) Ø Accertata la non veridicità di tale causa e delle condizioni

dichiarate, con provvedimento a parte contesta e/o notifica il relativo illecito amministrativi ex art 17 coma 2 della legge 977/67 .

L’ispettore del lavoro ____________________

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All n 8 A Richiesta di Autorizzazione a far partecipare i fanciulli e gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro.. ( art.19 della Legge 17.10.67 n. 977 , come modificato dall'art12 del D.Lgs. n. 345/99) in bollo

Alla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO _____________

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione a far partecipare i fanciulli e gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi ex art.19 della Legge 17.10.67 n. 977, come modificato dall'art.12 del D.Lgs n. 345/99)

Il sottoscritto _________________________________responsabile della Ditta___________________________________________ con sede in ____________________alla Via_________n:____ esercente attività____________________ chiede l'autorizzazione a far partecipare i fanciulli e gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi;

All’ uopo fa presente che tale sistema di lavorazione è consentito dal contratto collettivo di lavoro del ________per l'attività di___________________ e il lavoro che esegue la Ditta nel laboratorio sito in _________________non presenta i carattere di pericolosità o gravosità e consente la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi;

IL ___________________ della ditta _______________________________

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All.n.9A Autorizzazione a far partecipare i fanciulli e gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro.. ( art.19 della Legge 17.10.67 n. 977 , come modificato dall'art12 del D.Lgs. n. 345/99)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

prot.___________.

Alla dtta________________________

. OGGETTO: (V.R.S. ………/2001) (Autorizzazione a far partecipare i fanciulli e gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi ex art.19 della Legge 17.10.67 n. 977, come modificato dall'art.12 del D.Lgs. n. 345/99)

IL DIRIGENTE Ø ESAMINATA l’istanza pervenuta il ____________dalla Ditta

_______________________________con sede in ___________alla Via________________ _n. _______, esercente l’attività di ______________________tendente ad ottenere l'autorizzazione richiesta a far partecipare i fanciulli e gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi;

Ø CONSIDERATO che tale sistema di lavorazione è consentito dal contratto collettivo di lavoro del ________per l'attività di __________;.

Ø VISTO la relazione dell'ispettore del lavoro ______________ con la quale si rappresenta che il lavoro che esegue la Ditta nel laboratorio sito in ________________________non presenta i carattere di pericolosità o gravosità e consente la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi;

AUTORIZZA, ai sensi dell'art.19 della Legge 17.10.67 n. 977, come modificato dall'art.12 del D.Lgs. n. 345/99 la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi. . IL DIRIGENTE _____________

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All .n. 10 A (Diniego all'autorizzazione richiesta per adibire i fanciulli e gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro (art.19 della Legge 17.10.67 n. 977 , come modificato dall' art12 del D.Lgs n. 345/99)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Prot. ______________. Alla Ditta____________________

OGGETTO: (V.R.S. ………/2001) Diniego all'autorizzazione richiesta per adibire i fanciulli e gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi ( art.19 della Legge 17.10.67 n. 977, come modificato dall' art.12 del D.Lgs. n. 345/99)

IL DIRIGENTE Ø ESAMINATA l’istanza pervenuta il ______ dalla Ditta _________________

con sede in ________ alla Via _________ n.____, esercente l’attività di ____________tendente ad ottenere l'autorizzazione a far partecipare i fanciulli e gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi;

Ø CONSIDERATO che tale sistema di lavorazione NON è consentito dai contratti collettivi di lavoro del ________.per l'attività di _________;( oppure)

Ø ESAMINATA la relazione dell'ispettore del lavoro ______________________ con la quale si rappresenta che pur se tale sistema di lavorazione è consentito dai contratti collettivi di lavoro del ___________ per l'attività di __________________ il lavoro che esegue la Ditta nel laboratorio sito in __________________ presenta i carattere di pericolosità o gravosità e non consente la partecipazione dei fanciulli e gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi ;

Ø CONSIDERATO che l'impiego degli adolescenti nella predetta attività potrebbe procurare nocumento alla salute ed alla psichiche degli stessi;

NON AUTORIZZA,

ai sensi dell'art.19 della Legge 17.10.67 n. 977 , come modificato dall'art.12 del D.Lgs n. 345/99) la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi.

Il presente atto non ha carattere definitivo, avverso il quale è ammesso ricorso gerarchico ai sensi del DPR. 24.11.1971 n.1199 e della L. 6.12.1971 n.1034. al M.L.P.S .da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento ( art. 2 DPR n.1199/71) o ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta notifica ( art.3 legge 241/90 e circ. MLPS 12.2.1991 n.23).

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Comunque gli effetti di detto diniego hanno carattere immediato, per cui la sua inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1.000.000 a £. 5.000.000 ( art. 14 del D.Lgs 345/ 1999 che ha sostituito l'art. 26 della L. 977/1967 ) IL DIRIGENTE

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All .n. 11 A Richiesta di Autorizzazione a ridurre a mezz’ora la durata dei riposi intermedi per i fanciulli e gli adolescenti ex art. 20 comma 3 della Legge 17.10.67 n. 977

Alla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO i___________________

. OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione a ridurre la durata dei riposi intermedi per i fanciulli e gli adolescenti ex art. 20 co.3 della Legge 17.10.67 n. 977 Il sottoscritto _________________________________responsabile della Ditta___________________________________________ con sede in ____________________alla Via_________n:____ esercente attività____________________ chiede l'autorizzazione a ridurre la durata dei riposi intermedi per i fanciulli e gli adolescenti a mezz’ora in quanto la ditta ( indicare i motivi)_____________________________ _______________________________________ ________________

All’uopo fa presente che tale istituto non è previsto dal C.C.N. L. di categoria del _____________( oppure) che tale attività produttiva non è disciplinata dalla contrattazione collettiva e che il lavoro che esegue la Ditta nel laboratorio sito in ________________________non presenta i carattere di pericolosità o gravosità e consente la riduzione per i fanciulli e gli adolescenti del riposo intermedio a mezz'ora;

. IL ___________________ della ditta ________________________________

N. B. Il modello relativo alla richiesta è previsto per una riduzione a mezz’ora, comunque nulla vieta che la richiesta sia presentata per un periodo minore, cioè intercorrente tra la mezz’ora e l’ora ( es. tre quarti d’ora )

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108

All .n. 12 A Richiesta di parere alle OO.SS. per l’Autorizzazione a ridurre la durata dei riposi intermedi a mez’ora per i fanciulli e gli adolescenti ex art. 20 comma 3 della Legge 17.10.67 n. 977 a mezz’ora

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Alle OO.SS:____________________________-: . OGGETTO: (V.R.S. ………/2001)Richiesta di parere per il rilascio di Autorizzazione a ridurre la durata dei riposi intermedi per i fanciulli e gli adolescenti ex art. 20 co.3 della Legge 17.10.67 n. 977 a mezz’ora

Il sig. _________________________________responsabile della Ditta___________________________________________ con sede in ____________________alla Via_________n:____ esercente attività____________________ ha chiesto l'autorizzazione a ridurre la durata dei riposi intermedi a mezz’ora per i fanciulli e gli adolescenti in quanto la ditta ( indicare i motivi)__________________________________________________________________________________________

All’ uopo ha fatto presente che tale istituto non è previsto del C.C.N. L. di categoria del ____________( oppure) che tale attività produttiva non è disciplinata dalla contrattazione collettiva e che il lavoro che esegue la Ditta nel laboratorio sito in ________________________non presenta i carattere di pericolosità o gravosità e consente la riduzione per i fanciulli e gli adolescenti del riposo intermedio a mezz'ora.

Premesso quanto sopra s’interessano codeste OO.SS. ad esprimere il proprio parere in merito entro e 10 giorni dalla data della presente .

IL DIRIGENTE _____________

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109

all .n. 13 A Autorizzazione a ridurre la durata dei riposi intermedi per i fanciulli e gli adolescenti ex art. 20 comma 3 della Legge 17.10.67 n. 977 a mezz’ora

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Prot. __________ Alla ditta__________________ . OGGETTO: (V.R.S. ………/2001) Autorizzazione a ridurre la durata dei riposi intermedi per i fanciulli e gli adolescenti ex art. 20 co.3 della Legge 17.10.67 n. 977

IL DIRIGENTE Ø ESAMINATA l’istanza pervenuta il___________ dalla

Ditta______________ con sede in _____________.alla via _______________ esercente l'attività di _____________. tendente ad ottenere l'autorizzazione a ridurre la durata dei riposi intermedi per i fanciulli e gli adolescenti a mezz’ora;

Ø CONSIDERATO che tale istituto non è previsto del C.C.N. L. di categoria del ____________( oppure) che tale attività produttiva non è disciplinata dalla contrattazione collettiva ;

Ø SENTITE le OO.SS. che hanno espresso il parere ( positivo o negativo );

Ø ESAMINATA la relazione dell' ispettore del lavoro _____________________con la quale si rappresenta che il lavoro che esegue la Ditta nel laboratorio sito in __________non presenta i carattere di pericolosità o gravosità consente la riduzione per i fanciulli e gli adolescenti del riposo intermedio a mezz'ora

AUTORIZZA, ai sensi dell’art.20 della Legge 17.10.67 n. 977 ,la riduzione della durata del riposo intermedio per i fanciulli e gli adolescenti a mezz'ora .

IL DIRIGENTE _____________

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All .n.14 A

.( Diniego all'Autorizzazione richiesta per ridurre la durata dei riposi intermedi ex art. 20 comma 3 della Legge 17.10.67 n. 23977 a mezz'ora )

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Provinciale del Lavoro

Prot._________________

Alla Ditta _________________________________. OGGETTO: (V.R.S. ………/2001) Diniego all'Autorizzazione richiesta per ridurre la durata dei riposi intermedi ex art. 20 comma 3 della Legge 17.10.67 n. 977 a mezz'ora

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISPEZIONI DEL LAVORO Ø ESAMINATA l’istanza pervenuta il__________dalla

Ditta____________________________ con sede in__________.alla Via_________n.______ esercente l'attività di _____________. tendente ad ottenere l'autorizzazione a ridurre la durata dei riposi intermedi per i fanciulli e gli adolescenti a mezz’ora ;

Ø CONSIDERATO che tale istituto non è previsto del C.C.N. L. di

categoria del ____________( oppure) che tale attività produttiva non è disciplinata dalla contrattazione collettiva;

Ø SENTITE le OO.SS. che hanno espresso il parere ( positivo o

negativo; Ø ESAMINATA la relazione del' ispettore del lavoro ___________

con la quale si rappresenta che il lavoro che esegue la Ditta________ nel laboratorio sito in ______________________presenta i carattere di pericolosità o gravosità e NON consente la riduzione per i

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fanciulli e gli adolescenti la riduzione del riposo intermedio a mezz'ora ;

Ø CONSIDERATA che la riduzione dei riposi intermedi a mezz'ora,

potrebbe portare nocumento alla salute ed alla psichiche dei bambini e degli adolescenti ivi impiegati;

NON AUTORIZZA,

ai sensi dell'art.20 comma 3 della Legge 17.10.67 n. 977 , la riduzione della durata dei riposi intermedi per i fanciulli e gli adolescenti a mezz'ora

Il presente atto non ha carattere definitivo, avverso il quale è ammesso ricorso gerarchico ai sensi del DPR. 24.11.1971 n.1199 e della L.6.12.1971 n.1034. al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento ( art. 2 DPR n.1199/71 o ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta notifica ( art.3 legge 241/90 e circ. MLPS 12.2.1991 n.23).

Comunque gli effetti di detto diniego hanno carattere immediato, per cui l'inosservanza allo stesso (autonoma riduzione del riposo intermedio a mezz'ora) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da £.1.000.000 a £.5.000.0000 (art. 14 del D.Lgs 345 /99 che ha sostituito l'art. 26 della L. 977/67)

IL DIRIGENTE _____________

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25. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISPOSIZIONI e PRESCRIZIONI che la D.P.L è chiamata ad emanare ai sensi v dell'art.20, comma 4; Disposizione per proibire la permanenza nei locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi

1D

v dell'art.21; Prescrizione che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore

2D

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113

All .n. 1 D ( Disposizione per proibire la permanenza nei locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti ex art 20 comma 4 della legge 977/1967 )

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro Prot. III/Vig__________ Alla Ditta ___________________. OGGETTO: (V.R.S. ………/2001) Disposizione per proibire la permanenza nei locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti ex art 20 comma 4 della legge 977/1967. L'ispettore del lavoro ___________in servizio presso la D.P.L.- S. I.L. Ø VSTO la denuncia delle OO.SS.; ( non necessaria ) Ø ACCERTATO che il lavoro che esegue la Ditta_____________

___________________________ con sede in ______________.alla Via___________________ _esercente l'attività di _______ presenta i carattere di pericolosità o gravosità e non consente che i bambini e gli adolescenti permangano durante i riposi intermedi nei locali di lavoro;

Ø CONSIDERATO che la permanenza dei bambini e degli adolescenti nei locali di lavoro durante i riposi intermedi potrebbe procurare nocumento alla salute ed alla psichiche degli stessi;

Ø VISTO il D.P.R. 520 del 1955; DISPONE,

ai sensi dall'art.20 comma 4 della Legge 977/67, che i bambini e gli adolescenti, durante i riposi intermedi, non permangano nei locali di lavoro

La presente disposizione, approvata dal Dirigente del Servizio Ispezione lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro non ha carattere definitivo, avverso la quale è ammesso ricorso gerarchico ai sensi dell'art 402 del DPR.547/1955, integrato dal D.R.R. 24.11.1971, n.1199 e dalla L:6.12.1971 n.1034. al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento ( art. 2 DPR n.1199/71) e ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta notifica ( art.3 legge 241/90 e circ. MLPS 12.2.1991 n.23),

Comunque gli effetti di detta disposizione hanno carattere immediato, la cui inosservanza è punita, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 758/94 che ha sostituito l'art.11 del D.P.R. 19.3.1955 n. 520,con la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 200.000 a £. 1.000.000.

L'IPSETTORE DEL LAVORO ---------------------------------------

P.S. La presente disposizione è approvata dal DIRIGENTE della DIREZIONE PROVINCIALE del LAVORO SERVIZIO ISPEZIONE LAVORO ( firma )________________________

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114

all.n.2 D ( Prescrizione che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri

senza interruzione più di 3 ore art 21 legge 677/77)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Prot_______________ Alla Ditta__________________ OGGETTO: (V.R.S. ………/2001) Prescrizione che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore

IL DIRIGENTE Ø VSTO la denuncia delle OO.SS.( non necessaria ); Ø ESAMINATA la relazione dell'ispettore del lavoro ___________________con la

quale si rappresenta che il lavoro che esegue la Ditta _______________con sede in _________________alla Via _________________________ n. _______esercente l'attività di _________. presenta i carattere di pericolosità o gravosità;

Ø CONSIDERATO che l'impiego dei bambini e degli adolescenti oltre tre ore senza alcuna interruzione e che la durata di ques'ultima inferiore ad un'ora potrebbe procurare nocumento alla salute ed alla psichiche degli stessi;

PRESCRIVE, in deroga a quanto disposto dall'art.20 della Legge 977/67 che il lavoro dei bambini e \degli adolescenti in tale laboratorio non duri senza interruzione più di 3 ore e che la durata del riposo intermedio non sia inferiore di un'ora .

Il presente atto non ha carattere definitivo, avverso il quale, è ammesso ricorso gerarchico ai sensi del DPR. n.1199/71 e della L:n.1034/71. al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento ( art. 2 DPR n.1199/71 o ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta notifica ( art.3 legge 241/90 e circ. MLPS 12.2.1991 n.23):

Comunque gli effetti della presente prescrizione hanno carattere immediato e l'inosservanza alla stesso è punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda sino a £.10.000.000.( art. 14 del D.Lgs n. 345/99 che ha sostituito l'art. 26 della legge 977/1967).

IL DIRIGENTE _____________

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26. PROVVEDIMENTI REPRESSIVI che la D.P.L. è chiamata ad emettere: Notizia di reato a carico Mod Del datore di lavoro dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale § Lettera di trasmissione al P.M. per entrambe le notizie di reato .

1R 2R 3R

Verbale d’ispezione e Prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. 758/94

Mod

Ø a carico del datore di lavoro, dirigente o preposto Ø Verbale d’ispezione ed accertamento di reati

per i quali, nel dubbio, non si è ritenuto di attivare la Prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/94 a carico

del datore di lavoro (Ipotesi di reato A e B da allegare ai verbali d’ispezione

all.4R e 4 bis R ) Ø Verbale d’ispezione e Prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/94 ora per allora Ø Prescrizione obbligatoria a carico dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

4R 4bis R 5R 6R

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ADEMPIMENTI DA PARTE DEL SIL E DEL CONTRAVVENUTO

Mod

I fase

§ Lettera di trasmissione e di comunicazione al P.M. della prescrizione impartita. § Lettera di trasmissione e di comunicazione al P.M della prescrizione impartita ora per allora. § Lettera di trasmissione al P.M di una notizia di reato per il

quale nel dubbio non si è impartita la prescrizione. II fase

§ Verifica di adempimento da effettuare entro 60 giorni dalla prescrizione . § Ammissione al pagamento della Sanzione Ridotta (1/4) da

parte del Dirigente. Verifica di adempimento da effettuare entro 60 giorni.

§ Verifica di adempimento da effettuare entro 60 giorni dalla prescrizione e contestuale ammissione al pagamento della Sanzione Ridotta (1/4) )da parte dell'Ispettore del lavoro Procedura Semplificata . § Verifica di adempimento da effettuare entro 60 giorni

dalla prescrizione e contestuale ammissione al pagamento della Sanzione Ridotta (1/4) )da parte dell'Ispettore del lavoro per il genitore o per chi esercita la potestà genitoriale Procedura Semplificata § Lettera di comunicazione al P.M., da effettuare entro 90 gg dalla scadenza del termine fissato nella

prescrizione, sull'inadempimento della stessa. § Lettera di comunicazione al P.M., da effettuare

entro 120 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, in merito all’avvenuto pagamento o meno della sanzione ridotta(1/4).

§ Lettera di comunicazione al P.M., da effettuare entro 120 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ora per allora per l’avvenuto o meno pagamento della sanzione ridotta (1/4). Fase extra

§ Richiesta da parte del responsabile della ditta, ecc. o dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale

per essere ammesse al beneficio dell’oblazione

7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 12bis R 13R 14R 14 bis R 15 R

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117

Comunicazione socio assistenziali in merito all’avviamento al lavoro contra legem di un minore da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale

Mod

§ Comunicazione al Presidente del Tribunale per i Minori ed al Sindaco del Comune di residenza dei genitori naturali del bambino.

§ Segnalazione al Presidente del Tribunale per i minori a carico di chi esercita la potestà genitoriale pur non essendo il genitore naturale del bambino.

16R 17R

Contestazione o Notificazione degli Illeciti Amministrativi

Mod

Ø Contestazione o Notificazione degli Illeciti

Amministrativi. Ø Contestazione o notificazione degli Illeciti

Amministrativi commessi per effetto dell'Art.24 della Legge 977/67.

Ø Controdeduzioni presentate dal contravventore. Ø Rapporto dell’ Ispettore del lavoro ad Direttore della

D.P.L. ed ai Direttori degli istituti previdenziali. Ø Lettera di trasmissione del rapporto da parte del

Dirigente del Sil ai Direttori degli istituti previdenziali Ø Lettera di comunicazione ai Direttori degli istituti

previdenziali da parte del Dirigente del Sil ai sensi dell’ art.116 legge 23.12.2000 n. 388

18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 22 R bis

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Ordinanze Mod Ordinanze ingiunzione Ordinanza archiviazione

23R 24R

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All. n. 1 R (Notizia di reato a carico del responsabile della ditta).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Provinciale del lavoro Servizio Ispezione lavoro

AI Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____________

NOTIZIA DI REATO ai sensi dell'art.347 C.p.p. n. _____del ______ a carico di ____________________________________nat a _____________il_______________ e residente ______________ in via____________________________ n._______: in qualità di ______________________ della ditta________________ avente sede nel Comune di __________________ (Prov.______) via ____________________n.______ _esercente _____________________ Cod.Fisc._________________ II/I sottoscritto/i ___________________________in servizio presso il Servizio Ispezione Lavoro della Direzione Provinciale del lavoro di _____________, nel corso della visita ispettiva effettuato in data _____________ presso la ditta sopraindicata ed/o (a seguito degli accertamenti ultimati il ______________), comunica/no che ha/hanno accertato il seguente REATO.

Contrariamente a quanto previsto: 1. dall'art. 4 co.1 della Legge 977/67, come sostituito dall'art. 6,

D.Lgs.n. 345/99 la persona sopracitata ha adibito al lavoro il bambino________________________________________________ nato a ______________________________il ________________e residente a_____________________ in via _______________n_________ Dagli accertamenti esperiti è emerso che il predetto bambino alla

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data della visita ispettiva non aveva compiuto il ciclo d'istruzione obbligatoria

L’inosservanza della predetta disposizione è punita con l’arresto sino a sei mesi (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della L. 977/1967).

2. dall'art. 6 co.1 della Legge 977/67 come sostituito dall’art. 7

del D.Lgs. 4.8.1999, n. 345 la persona sopracitata ha adibito al lavoro l'adolescente _________________________________________nato a ____________________ il __________e (ivi) residente a _____________________ in via __________________n____ alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell’allegato 1 ed in particolare (specificare quali) _____________________

L’inosservanza della predetta disposizione è punita con l’arresto sino a sei mesi (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della L.977/1967).

3. dall'Art.8 co.7 della Legge 977/67, come sostituito dall'art.2 del

D.Lgs. n. 262/2000 la persona sopracitata ha ulteriormente adibito il minore __________________________________ _______________. nato a ____________________il ________ _e ( ivi ) residente a ____________________in via _______________________ n________ al lavoro di ______________che, a seguito di visita medica, è risulto non idoneo a tale determinato lavoro;

L’inosservanza della predetta disposizioni è punita con l’arresto sino a sei mesi (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della L. 977/1967).

Il sig.______________________________________________ in

merito alla inosservanza di cui ai punti _________ ,per tali reati ha dichiarato spontaneamente _______________________________________

I verbalizzanti _____________________ ______________________

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All.n 2.R

( Notizia di reato a carico dei genitori naturali o di chi esercita la potestà genitoriale senza essere genirore naturale ( genitore adottivo, tutore, affidatario ) che ha inviato il proprio figlio al lavoro contra –legem)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Provinciale del lavoro Servizio Ispezione lavoro

AI Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __________

NOTIZIA DI REATO ai sensi dell'art.347 C.p.p. n. _____del ______ Ø a carico di ___________________________________________ nato

a ________________ il _______________e residente a _______________ via _______________________n:_____ padre ( o esercente la potestà genitoriale) Cod.Fisc_________________

Ø a carico di ___________________________________________ nata a ________________ il_______________ e residente a ______________via ____________________n:_________ madre Cod.Fisc_________________

del minore _________________________________________nato a _______________ il _______________e residente a ________________ via ____________n:___________

io sottoscritto _______________, ispettore del lavoro, in servizio presso la D.P.L. di _________comunico alla S.V. che nel corso della

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visita ispettiva alla ditta________________ esercente _______ in __________alla via ____________n. _______ ho accertato il seguente reato __________________________________ Contrariamente a quanto previsto: 1. dall'art. 4 co.1 della Legge 977/67, come sostituito dall'art. 6,

D.Lgs. n. 345/99 in quanto in qualità di genitori (o di esercente la potestà genitoriale) hanno/ha permesso che il bambino sopramenzionato fosse adibito al lavoro dalla ditta sopraindicata Dagli accertamenti esperiti è emerso che il predetto bambino alla data della visita ispettiva non aveva compiuto il ciclo d'istruzione obbligatoria

L’inosservanza della predetta disposizione è punita con l’arresto sino a tre mesi (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967).

2. dall'art. 6 co.1 della Legge 977/67 come sostituito dall’art.

7.del d.Lgs.4.8.1999, n. 345 in quanto in qualità di genitori (o di esercente la potestà genitoriale) hanno/ ha permesso che l'adolescente sopramenzionato fosse adibito al lavoro dalla ditta sopramenzionata ai processi e ai lavorii indicati nell'allegato 1 (ed in particolare specificare quali) __________________________________

L’inosservanza della predetta disposizione è punita con l’arresto sino a tre mesi (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967).

Il sig.i._____________________________ in merito all’inosservanza di cui ai punti____ ha/ hanno dichiarato distintamente e spontaneamente quanto segue ______________________

___________________

___________________

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123

All n. 3 ( Lettera di trasmissione della notizia di reato al P.M.)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro Raccomandata

AI Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ___________

OGGETTO: Notizia di reato n.___________del ____ a carico di________________________________________ nato a ___________ il _______________e residente a __________________________in via ___________n._____ alla legge 977/67 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 347 C.p.p. ___

Si trasmette, in allegato, la notizia di reato redatta dall'Ispettore del Lavoro_________________________ in servizio presso questo Servizio.. IL DIRIGENTE ____________

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All.n. 4 R

Verbale d’ispezione e Prescrizione obbligatoria per i reati rilasciata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 19/12/94 n. 758) a carico del datore di lavoro responsabile della ditta,del dirigente e del preposto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Servizio Ispezione del Lavoro N. _______________________ Prot. ______________del ____

Al Sig. ___________________ ___________________________

PRESCRIZIONE N____________ DEL_________ (rilasciata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 19/12/94 n. 758) Io/noi sottoscritt __________________________________ Ispettor ___ del Lavoro in servizio presso questa Direzione, nell’esercizio delle proprie funzioni di P.G. di cui all’art. 55 del c.p.p., in occasione della visita ispettiva effettuata il giorno _____________ presso_______________________ della ditta __________________ esercente______________________________________ con sede legale in _______________________via ___________________________ n. __ho/abbiamo accertato le violazioni indicate ai punti __________________ dell’allegato, commesse dal Sig. ___________________________nat________________il______________ e residente ________________________ via___________________ nella sua qualità di_____________________________ Cod.Fisc ____________________poiché_________________________________

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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Per le suddette violazioni verrà inviata all’Autorità Giudiziaria notizia di reato ai sensi dell’art. 347 del C.P. Rientrando peraltro le violazioni fra quelle indicate nell’allegato I, richiamato dall’art.19, punto a) del D.Lgs. 758/94.

PRESCRIVE/IAMO La S.V. ai sensi dell’art. 20 della legge sopracitata a rimuovere e regolarizzare le predette irregolarità entro ____________ gg. dalla data di ricezione del presente verbale darne assicurazione scritta di avvenuto adempimento per l'esecuzione della successiva prevista verifica di competenza e per poter essere ammesso al pagamento in via amministrativa della somma di £……… pari a 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa .

Si prescrive inoltre l’immediata adozione delle seguenti misure di tutela dei lavoratori interessati: __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Il VERBALIZZANTE ________________ ll presente atto viene notificato il giorno _______________ mediante consegna dell’originale al Sig.________________________________ nella sua qualità di ________________________(oppure) viene trasmesso con raccomandata A.R. n. _______________ del ___________________. DATA e LUOGO FIRMA DEL FUNZIONARIO

____________________

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All.n. 4 bis R Verbale d’ispezione ed accertamento di reati per i quali, in dubbio non si è ritenuto di attivare la prescrizione obbligatoria di cui D.Lgs 19/12/94 n. 758) a carico del datore di lavoro responsabile della ditta,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro

N. _______________________ Prot. ______________del ____

Al Sig. ________________________________ PRESCRIZIONE N____________ DEL_________ (rilasciata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 19/12/94 n. 758) Io/noi sottoscritt __________________________________ Ispettor ___del Lavoro in servizio presso questa Direzione, nell’esercizio delle proprie funzioni di P.G. di cui all’art. 55 del c.p.p., in occasione della visita ispettiva effettuata il giorno_________presso___________________ della ditta __________________ esercente______________________________________ con sede legale in _______________________via ___________________________ n. __ho/abbiamo accertato le violazioni indicate ai punti __________________ dell’allegato, commesse dal Sig. ___________________________ nat___________ il______________ e residente ____________ via ______________ nella sua qualità di___________________ Cod.Fisc __________poiché__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Per le suddette violazioni verrà inviata all’Autorità Giudiziaria notizia di reato ai sensi dell’art. 347 del C.P. . Si prescrive inoltre l’immediata adozione delle seguenti misure di tutela dei lavoratori interessati: ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Il VERBALIZZANTE ________________ ll presente atto viene notificato il giorno ________ mediante consegna dell’originale al Sig.________________________________ nella sua qualità di ________________________(oppure) viene trasmesso con raccomandata A.R. n. _______________ del ___________________. DATA e LUOGO FIRMA DEL FUNZIONARIO

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OGGETTO

IPOTESI DI REATO NORME VIOLATE E PENALITA’

1. Articolo 3 della Legge 977/67 come sostituito dall’art.5, D.Lgs. n.345/99

a) Per aver ammesso a lavoro minori che pur avendo concluso il periodo di istruzione obbligatoria hanno un età inferiore ai 15 anni compiuti.

Penalità: L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 3, è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a £ 10.000.000. (art. 14 del D.Lgs n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967. Le stesse sanzioni, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.

2. Articolo 6 della Legge 977/67 come sostituito dall’art.7del D.L.gs.4.8.1999, n. 345

a) Per aver fatto svolgere ad adolescenti i lavori indicati nell’allegato “I” (in deroga al divieto del comma 1°) per motivi didattici o di formazione professionale e solo per il tempo strettamente necessario alla formazione svolta in aula o in laboratorio adibiti a tale scopo, oppure svolta in ambienti di lavoro senza la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e senza il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla vigente legislazione (2° comma);

Penalità: L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 3, è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a £ 10.000.000. (art. 14 del D.Lgs n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967.

3. Articolo 7 della Legge 977/67, come sostituito dall'art.8 del D.Lgs.n. 345/99

a) Per non aver fornito, ai titolari della potestà genitoriale dei minori occupati, le informazioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 626/94 ( 2° comma)

Penalità: L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 7 comma 2, è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967).

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4. Articolo 8 della

Legge 977/67, come sostituito dall'art.2 del D.Lgs.n.262/ 2000

a) Per aver ammesso a lavoro i bambini in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo e gli adolescenti, senza preventivo esame medico di riconoscimento dell’idoneità all’attività lavorativa da svolgere (1° comma);

b) Per non aver accertato mediante visite periodiche, da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno, l’idoneità dei minori di cui al 1° comma;

c) Per non aver comprovato l’esito delle visite mediche di cui alle lettere A) e B) mediante apposito certificato (4° comma);

d) Per aver adibito a lavoro gli adolescenti a tutti o ad alcuni lavori di cui all’art. 6 comma 2°, non specificati nel certificato medico (comma 5°);

Penalità: L'inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 8 commi 1, 2, 4 e 5 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967).

5. Articolo 15 della Legge 977/67, come sostituito dall'art.10 del D.Lgs. n. 345/99

a) Per aver adibito al lavoro notturno i minori, salvo quanto disposto dal successivo art.17 (comma 1°)

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 15 comma 1 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967

6 articolo 17 della legge 977/67, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 345/ 99

a) Per aver adibito a lavoro i minori impiegati nelle attività di cui all’art. 4 comma 2°, oltre le ore 24 e per non aver concesso agli stessi, a prestazione lavorativa compiuta, un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 17, comma 1 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967).

7 art. 18 della Legge

a) Per aver fatto osservare un orario di lavoro superiore a 7 ore giornaliere e 35 settimanali, ai bambini, liberi da

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977/67 (in vigore dal 21 novembre 1967)

obblighi scolastici (comma 1°); L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 18, comma 1 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967). b) Per aver fatto osservare un orario di lavoro superiore a

8 ore giornaliere e 40 settimanali agli adolescenti (comma 2°)

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 18, comma 2 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967)

8 Articolo 21 della Legge 977/67,( in vigore dal 21 novembre 1967)

a) Per aver permesso la permanenza al lavoro dei bambini e degli adolescenti per più di 3 ore, come prescritto dalla Direzione Provinciale del Lavoro, nei casi in cui lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità’

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 21 è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967).

9 Articolo 22 della L 977/67, come sostituito dall'art.13 del D.Lgs.n. 345/99

a) Per non aver fatto godere ai minori un riposo settimanale di almeno 2 giorni, comprendente la Domenica e se possibile consecutivi o per non aver concesso un periodo minimo di riposo di 36 ore consecutive cosi ridotte per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo. (comma 2°)

b) L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 22 comma 2° è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967).

c) Per non aver fatto godere ai minori occupati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti occupati nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione, un riposo settimanale anche in giorno diverso dalla Domenica (comma 3°)

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 22 co. 3° è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda sino a £ 10.000.000 (art. 14 del D.Lgs n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967).

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ALLEGATO al foglio di PRESCRIZIONE

Per le visite mediche relative al rischio da rumore OGGETTO IPOTESI DI REATO NORME VIOLATE E PENALITA’

Articolo 8, comma 9 della Legge 977/67 in quanto per tali aspetti il D.Lgs. 262/2000 modifica ed integra i comma 1 e 3 del D. Lgs. 277/91 1 e 3 del D.Lgs. 277/91

Per non aver sottoposto al controllo sanitario con periodicità almeno biennale gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compreso tra 80 e 85 decibel Penalità: L’inosservanza delle disposizioni contenute nel' art. 8 comma 9 è punita con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da £.3.000.000 a £. 15.000.000 se riferita al Datore di lavoro o al Dirigente con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da £.2.000.000 a £. 10.000.000 se riferite al Preposto .(art. 50 lett. b) ed art :51 letta) del D.Lgs 277/91

Articolo 8, comma e 10 della Legge 977/67 in quanto per tali aspetti il D.Lgs 262/2000 modifica ed integra i comma 1 e 3 del D.Lgs 277/91 1 e 3 del D.Lgs 277/91

Per non aver sottoposto al controllo sanitario con periodicità almeno annuale gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compreso tra 85 e 90 decibel Penalità: L’inosservanza delle disposizioni contenute nel' art. 8 comma 9 è punita con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da £.3.000.000 a £. 15.000.000 se riferita al Datore di lavoro o al Dirigente con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da £.2.000.000 a £. 10.000.000 se riferite al preposto .(art. 50 lett. b) ed art :51 letta) del D.Lgs 277/91

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All . 5 R (Verbale d’ispezione e Prescrizione obbligatoria ora per allora per i reati commessi e già eliminati rilasciata ai sensi dell’art. 20 e 21 del D.Lgs 19/12/94 n. 758)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro

N. _________Prot. ______________del ____

Al Sig _____________________________

PRESCRIZIONE N____________ DEL_________ (rilasciata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 19/12/94 n. 758) Io/noi sottoscritt ____________________________ Ispettor _del Lavoro in servizio presso questa Direzione, nell’esercizio delle proprie funzioni di P.G. di cui all’art. 55 del c.p.p., in occasione della visita ispettiva effettuata il giorno _________presso_ ______________________ della ditta __________________ esercente______________________________________ con sede legale in _______________________via __________________________ n. __ho/abbiamo accertato le violazioni indicate ai punti __________________ dell’allegato, commesse dal Sig. ___________________________nato a_________________ il______________ e residente ________________________ via _____________ nella sua qualità di _________________Cod.Fisc________________poiché__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

Preso atto che l’irregolarità di cui al punto __________ della quale viene comunque data all’Autorità Giudiziaria notizia di reato ai sensi dell’art. 347 del C.P., è stata già eliminata con il suo adempimento effettuato in ritardo e che deve intendersi impartita la relativa prescrizione “ ora per allora”(Sent. C. Cost: n.19/1998 ), il predetto responsabile della violazione Sig.____________________è ammesso al pagamento in via amministrativa della somma di £____________pari a 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai sensi dell’art.21, coma 2, del del D.Lgs. 758/94.

La persona interessata è tenuta a fornire a questo Servizio la prova di aver effettuato il pagamento entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data della notificazione della presente.

In caso di inadempienza, il verbale di verifica verrà trasmesso al P.M. presso

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il Tribunale di ________per le conseguenti determinazioni di competenza . Il VERBALIZZANTE ( vedi retro ) ( (*) Le modalità di pagamento sono stabilite dal D.Lgs. 09.07.1997, n° 237 (G.U. n° 173 del 26.07.1997) e dal Decreto Dirigenziale del 09.12.1997 (Ministero delle Finanze -G.U. n° 293 del 17.12.1997). DISTINTA DI VERSAMENTO 741 T- Multe inflitte dall'A.G. ed Amm. -Erario Capo VII -Capitolo 2301 £:________ Allegati : -Modello di pagamento -F 23 ___________ ll presente atto viene notificato il giorno _______________ mediante consegna dell’originale al Sig.________________________________ nella sua qualità di ________________________(oppure) viene trasmesso con raccomandata A.R. n. _______________ del ___________________. DATA e LUOGO FIRMA DEL FUNZIONARIO ______________________________

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All.n. 6 R Prescrizione per il reato ex art. 3 della Legge 977/67 rilasciata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.19/12/94 n. 758 a carico dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Servizio Ispezione del Lavoro

N. _______Prot. ______del ____

Al Sig.___________________ __________________________________________________

PRESCRIZIONE N____________ DEL_________ (rilasciata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.19/12/94 n. 758) Io/noi sottoscritt _____________________________________ Ispettor ___ del Lavoro in servizio presso questa Direzione, nell’esercizio delle proprie funzioni di P.G. di cui all’art. 55 del c.p.p., in occasione della visita ispettiva effettuata il giorno ____________ presso_____________________ la ditta __________________________ esercente __________________________con sede legale in _______________________ via ___________________________ n. __ ho/abbiamo accertato la violazione: Ø d'art. 3 della Legge 977/67, come sostituito dall'art. 6, D.Lgs. n.

345/99 commessa dal sig:______________________________________, nato a ________________________il _____________e residente a _________________via_________________________n.__________ Cod.Fisc ____________________in quanto, in qualità di genitore (o di esercente la potestà genitoriale) hanno/ha permesso che il bambino ____________________________________________

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nato a _____________il ________e ( ivi ) residente a _____________________in via____________________ n _________ fosse adibito al lavoro dalla ditta sopracitata .

Dagli accertamenti esperiti è emerso che il predetto bambino alla data della visita ispettiva aveva compiuto il ciclo d'istruzione obbligatoria

L’inosservanza della predetta disposizione è punita con l’arresto sino a tre mesi con l’ammenda fino a 5.000.000 (art. 14 del D.Lgs. n. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/1967).

La S.V. ai sensi dell’art. 20 della legge menzionata è diffidata a

rimuovere immediatamente all’atto della ricezione del presente verbale l’infrazione sopracitata mediante il ritiro del bambino dall’attività lavorativa e darne assicurazione scritta di avvenuto adempimento per l'esecuzione della successiva prevista verifica di competenza e per essere ammesso al pagamento in via amministrativa della somma di £ 1.250.000, pari a 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa . Il VERBALIZZANTE ________________ ll presente atto viene notificato il giorno _______________ mediante consegna dell’originale al Sig.________________________________ nella sua qualità di ________________________(oppure) viene trasmesso con raccomandata A.R. n. _______________ del ___________________. DATA e LUOGO FIRMA DEL FUNZIONARIO

______________________________

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All.n. 7 R

( Lettera di trasmissione e di comunicazione al P.M. della prescrizione impartita)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro Raccomandata

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ____________

OGGETTO: Informativa di reato n____________ del__________ contravventore ____________________________________________ alla legge 77/67 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19.12.1994, n° 758 Si trasmette, in allegato, copia della prescrizione impartita dall'Ispettore del Lavoro___________ in servizio presso questa Direzione, inerente le contravvenzioni in materia di lavoro minorile.

Per l'eliminazione delle irregolarità ivi riportate è stato assegnato il termine _________con scadenza il _________ Si fa riserva di successiva comunicazione nei termini di cui all'art.21, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. N° 758/94. IL DIRIGENTE ____________

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All n. 7 bis R

Lettera di trasmissione e di comunicazione al P.M. della prescrizione impartita a carico del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro Raccomandata

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _______

OGGETTO: Informativa n.________ contravventore ________________________________________________ alla legge 977/67 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19.12.1994, n° 758 Si trasmette, in allegato, copia della prescrizione impartita dall'Ispettore del Lavoro ___________________________in servizio presso questa Direzione , a carico dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, del bambino ______________________inerente le contravvenzioni in materia di lavoro minorile.

Per l'eliminazione delle irregolarità ivi riportate agli stessi è stato prescritto il ritiro immediato del predetto bambino dal luogo di lavoro Si fa riserva di successiva comunicazione nei termini di cui all'art.21, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. N° 758/94.

IL DIRIGENTE ____________

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All n. 8 R (Lettera di trasmissione e di comunicazione al P.M. della prescrizione impartita ORA PER ALLORA )

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro Raccomandata

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ____________

OGGETTO: Informativa n.__________ del _____ contravventore_________________________________ alla legge 977/67 e successive modificazioni ed integrazioni , trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19.12.1994, n° 758 Si trasmette, in allegato, copia della prescrizione impartita dall'Ispettore del Lavoro____________ in servizio presso questa Direzione inerente le contravvenzioni in materia di lavoro minorile.

Si fa presente che , ai sensi della disposizione legislativa citata , è stata impartita la prescrizione obbligatoria “ ora per allora “ ( cfr: C. Costituzionale 19.2 1998 n. 19) atteso__________________________ ________________________________________________________ Si fa riserva di successiva comunicazione nei termini di cui all'art.21, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. N° 758/94. IL DIRIGENTE ____________

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All n. 9 R (Lettera di trasmissione al P.M di una notizia di reato per il quale, in dubbio non si è ritenuto di attivare la prescrizione obbligatoria

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Serrvizio Ispezione del Lavoro Raccomandata

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di_____________

e p. c. al sig.-_________________________

titolare della ditta _______________ via _____________________n.______

__________________ OGGETTO: Notizia di reato n._______________ a carico di_______________. .alla legge 977/67 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 347 C.P.P. per il quale è in dubbio l’attivazione della proceduta estintiva di cui agli artt.19 e ss. del D.Lgs. n. 758/94

Si trasmette, in allegato, la notizia di reato redatta dall'Ispettore del Lavoro ____________ in servizio presso questa Direzione .

Si fa presente ala S.V. che attesa l’insuscettibilità della regolarizzazione della contravvenzione in questione (reato istantaneo oppure impossibilità di emettere un ulteriore provvedimento prescrittivo ad una prescrizione non osservata) non è stata attivata la proceduta estintiva di cui agli artt. 19 e ss.del D.Lgs..n. 758/94.

Il contravventore, comunque, cui la presente è diretta per conoscenza può avvalersi della speciale procedura oblativa di cui all’art.162 bis del C.P., salvo parere contrario del P.M. IL DIRIGENTE ____________

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all n.10 R

(Verifica di Adempimento da effettuare entro 60 giorni dalla prescrizione)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE Servizio Ispezione del Lavoro

N…………. / ce Data VERBALE di Rivisita in materia di tutela del lavoro minorile eseguita alla Ditta___________________ esercente___________ con sede legale in ________________ in Via___________n.______ E' presente il Sig_____________________. nella sua qualità di____________ che prende atto dei seguenti provvedimenti ( oppure) -che si impegna a consegnare il presente verbale, nel più breve tempo possibile, al responsabile della ditta Sig._______________________ __________________nato_________________ il__________________ , e residente a ___________________in Via________________ n._________ Cod.Fisc _____________________ Codesta ditta: a) ha adempiuto alle prescrizioni di cui ai punti_____del verbale n___del___; b) non ha adempiuto alle prescrizioni di cui ai punti_____del verbale n.___ del ___

in quanto non ha ____________________; c) ha adempiuto con modalità e/o termini diversi da quelli indicati nelle prescrizioni

di cui ai punti__________ del verbale n._______ del________in quanto non ha ( o ha ) ____________;

In merito alla circostanza riportata Ø alla lett. a) si comunica che, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n 758/94, codesta

ditta, ai fini dell'estinzione della contravvenzione accertata con il citato verbale, può avvalersi del pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo della ammenda stabilita, come da nota che verrà inviata d'ufficio;

Ø alla lett.b) si procede ad informare il P .M. per l'applicazione delle relative sanzioni penali, fermo restando l'applicazione dell'art.162 bis C.P. ,ove possibile;

Ø alla lett. c) si procede ad informativa al P .M. Copia del presente atto viene inoltrata al legale responsabile della ditta. Si convalidano le cancellazioni di cui ai punti____________________ Firma de Verbalizzant ____________________________________ Firma della Persona presente alla Rivista _______________________

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ll n. 11 R Ammissione al Pagamento della Sanzione Ridotta (1/4) da parte del Dirigente del SIL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO

Prot. n.__________ Al sig.__________________ OGGETTO: Verifica prescrizioni verbale di ispezione n________ del _______ rilasciato al Sig: ______________________________nella sua qualità di ______________________della ditta _______________ Procedura Oblativa delle Contravvenzioni (D. LGS.19/12/1994, N.758)

Con il verbale di ispezione indicato in oggetto sono state impartite apposite prescrizioni per l'eliminazione entro gg.__________ delle irregolarità accertate costituenti infrazione alle norme sulla tutela del lavoro minorile Della suddetta violazione è stata data notizia alla competente A.G.. Considerato che in data___________ispettore/i di questo Ufficio ha/hanno accertato che codesta ditta ha adempiuto alle suddette prescrizioni, la S.V,. quale responsabile della stessa, è ammessa al pagamento, in sede amministrativa,.

Nel termine di 30 gg., dalla data della notificazione della presente dovrà versare una somma, pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/94, come da allegata documentazione (MOD. F 23).* e fornire a questo Servizio la prova dell’avvenuto pagamento i.

In caso di inadempienza, il verbale di verifica verrà trasmesso al P.M. presso il Tribunale di ________per le conseguenti determinazioni di competenza. IL DIRIGENTE _____________ ( (*) Le modalità di pagamento sono stabilite dal D.Lgs. 09.07.1997, n° 237 (G.U. n° 173 del 26.07.1997) e dal Decreto Dirigenziale del 09.12.1997 (Ministero delle Finanze -G.U. n° 293 del 17.12.1997). DISTINTA DI VERSAMENTO 741 T- Multe inflitte dall'A.G. ed Amm. -Erario Capo VII -Capitolo 2301 £:________ Allegati : -Modello di pagamento -F 23

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All. n.12 R Verifica di Adempimento da effettuare entro 60 gg dalla prescrizione e contestuale Ammissione al Pagamento della Sanzione Ridotta (1/4) ) direttamente da parte dell'ispettore del Lavoro .Procedura semplificata

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE

Servizio Ispezione del Lavoro

Al Sig. ___________________

VERIFICA DI ADEMPIMENTO Il giorno ________ il sottoscritto_ _____________________ha verificato il CORRETTO adempimento, nei termini previsti, alla prescrizione impartita con provvedimento n. _____del __ al Sig._______ __________________per le violazioni indicate nei punti del provvedimento medesimo, di cui si è già data notizia al' A.G. e pertanto, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 758/94.,

A M M E T T E Il Sig. _________________________________ quale responsabile delle violazioni contestate, al pagamento in via amministrativa della somma di £. _________________ pari ad 1/4 del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa., che dovrà essere versato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 237/97.

Il versamento può essere effettuato o al concessionario del servizio riscossione dei tributi_________ o agli Istituti di Credito delegati o agli uffici Postali utilizzando appositi bollettini di versamento. La ricevuta del versamento dovrà essere esibita a questa Direzione.

Le sanzioni amministrative per le violazioni sopra indicate, dovranno essere versate secondo la sottoindicata distinta di versamento

In caso di inadempienza, il verbale di verifica verrà trasmesso al P.M. presso il Tribunale di ________per le conseguenti determinazioni di competenza ILContravvenuto______________ L'Ispettore del lavoro___________ (*) Le modalità di pagamento sono stabilite dal D.Lgs. 09.07.1997, n° 237 (G.U. n° 173 del 26.07.1997) e dal Decreto Dirigenziale del 09.12.1997 (Ministero delle Finanze -G.U. n° 293 del 17.12.1997).DISTINTA DI VERSAMENTO CODICI TRIBUTI 741 Multe inflitte dalla A:G: e Amministrativa Erario capo VII - Capitolo 2301.£._____Allegati : -Modello di pagamento -F 23

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All n.12 bis R Verifica d’Adempimento da effettuare entro 60 giorni dalla prescrizione e contestuale ammissione al pagamento della sanzione ridotta (1/4) per il genitore o per chi esercita la potestà genitoriale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE Servizio Ispezione del Lavoro

Lecce N…………. / Data VERBALE d’accertamento d’adempimento in materia di tutela del

lavoro minorile e contestuale ammissione al pagamento della sanzione ridotta (1/4) Procedura semplificata

Si fa seguito alla visita ispettiva del ………effettuata presso la ditta

______________e si prende atto che il bambino _____________________. nato il__________________, è stato allontanato dal luogo di lavoro (oppure non è stato allontanato dal luogo di lavoro) per cui la S.V. A. ha adempiuto alle prescrizioni di cui al verbale n___del___; B. non ha adempiuto alle prescrizioni di cui al verbale n.___ del ___ in

quanto non ha allontanato dal luogo di lavoro il bambino ; C. ha adempiuto con modalità e/o termini diversi da quelli indicati nella

prescrizione di cui al verbale n._______ del________in quanto non ha immediatamente allontanato il bambino dal luogo di lavoro, ma solo il___________.

In merito alla circostanza riportata: Ø alla lett. a) si comunica che, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n 758/94,

la S.V. , ai fini dell'estinzione della contravvenzione accertata con il citato verbale, ammette al pagamento in sede amministrativa della somma di £. 1.250.000, pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/94, come da allegata documentazione (MOD. F 23), retro indicata e a fornire a questo Servizio la prova di aver effettuato il predetto pagamento entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data della notificazione della presente.

In caso d’inadempienza, il verbale di verifica sarà trasmesso al P.M. presso il Tribunale di Lecce per le conseguenti determinazioni

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di competenza. Ø alla lett.b) si procede ad informare il P .M. per l'applicazione delle

relative sanzioni penali, fermo restando l'applicazione dell'art.162 bis C.P. ,ove possibile;

Ø alla lett. c) si procede ad informare il P .M. Si convalidano le cancellazioni di cui ai punti n.----------------- Firma del verbalizzante-____________________________________ Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale____________ (*) Le modalità di pagamento sono stabilite dal D.Lgs. 09.07.1997, n° 237 (G.U. n° 173 del 26.07.1997) e dal Decreto Dirigenziale del 09.12.1997 (Ministero delle Finanze -G.U. n° 293 del 17.12.1997). DISTINTA DI VERSAMENTO 741 T- Multe inflitte dall'A.G. ed Amm. -Erario Capo VII -Capitolo 2301 £:1.250.000 Allegati : -Modello di pagamento -F 23

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All n. 13 R Lettera di Comunicazione al P.M. da effettuare entro 90 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione sull'inadempimento della stessa

, MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro Raccomandata

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di_____________

e p.c. al sig ____________________________

OGGETTO: Informativa n.________del _____ contravventore: ___________________________________alla legge 977/67 e successive modificazioni ed integrazioni. Comunicazione o ai sensi e per gli effetti dell'art. 21,comma 3 del D.Lgs. 19.12.1994, n° 758

Si fa seguito alla precedente comunicazione n……….spedita con pro. n…… del ……… , che, ad ogni buon fine si allega in copia per una pronta ricerca, riguardante il contravventore indicato in oggetto per informare la SV. che, nel successivo sopralluogo di verifica è emerso che questi NON HA provveduto ad eliminare nei termini e secondo le modalità prescritte le irregolarità accertate con il verbale allegato alla citata nota cui si fa seguito..

In merito ha dichiarato quanto segue_______________________________________________________ IL DIRIGENTE _____________________ ♦ Copia nota d'Ufficio prot. n. del________ ♦ Copia verbale di verifica n°____________.

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All n. 14 R

Lettera di Comunicazione al P.M. da effettuare entro 120 gg dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione, sull'adempimento della stessa , nonché sull'avvenuto pagamento o meno della sanzione ridotta (1/4 )

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro Raccomandata

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di_____________

OGGETTO: Informativa n.________ del ___________ contravventore ______________________________________-_ alla legge 977/67 e successive modificazioni ed integrazioni Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 19.12.1994, n° 758

Si fa seguito alla precedente comunicazione n………. spedita con prot. n°…… -del……… , che ad ogni buon fine si allega in copia per una pronta ricerca, riguardante il contravventore indicato in oggetto per informare la SV. che, a seguito del sopralluogo di verifica è emerso che questi HA provveduto ad eliminare nei termini e secondo le modalità prescritte le irregolarità accertate con il verbale allegato alla citata nota cui si fa seguito. ed HA ( NON HA ) pagato la corrispondente ammenda secondo i termini di cui all'allegata nota d'Ufficio relativa all'ammissione alla procedura oblativa. In merito a quest'ultima inadempienza ha dichiarato ________________________________________________ I L DIRIGENTE __________________ ♦ Copia nota d'Ufficio prot. n. del _________ ♦ Copia verbale di verifica n°_____________. ♦ Copia attestato pagamento ammenda

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All n. 14 bis R Lettera di Comunicazione al P.M. da effettuare entro 120 gg dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della sanzione ridotta (1/4) nella prescrizione impartita ORA PER ALLORA ) in merito al pagamento e meno della stessa

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro

Raccomandata

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di_____________

OGGETTO: Informativa n.________ del ___________ contravventore:_ _____________________________________-_ alla legge 977/67 e successive modificazioni ed integrazioni Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 19.12.1994, n° 758 per prescrizione ora per allora

Si fa seguito alla precedente comunicazione n………. spedita con prot. n°…… del……… , che ad ogni buon fine si allega in copia per una pronta ricerca, riguardante il contravventore indicato in oggetto per informare la SV. che, lo stesso HA ( NON HA ) pagato la corrispondente ammenda secondo i termini di cui all'allegata nota d'Ufficio relativa all'ammissione alla procedura oblativa.

In merito a quest'ultima inadempienza ha dichiarato________ _____________________________ _____________________ I L DIRIGENTE __________________ ♦ Copia nota d'Ufficio prot. n. del _________ ♦ Copia attestato pagamento ammenda

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All n. 15 R ( Lettera di richiesta del responsabile della ditta , del dirigente o del preposto o dei genitori naturali o di chi esercita la potestà genitoriale senza essere genitore naturale ( genitore adottivo, tutore, affidatario ) per essere ammessi al beneficio della oblazione)

Raccomandata

AI Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ___________

OGGETTO: Notizia di reato n.___________del ____ a carico

di________________________________________ nato a ___________ il _______________e residente a

__________________________in via ___________n._____ alla legge 977/67 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 347 C.p.p. dal

S..I..L il ____________.Richiesta di essere ammesso al beneficio della oblazione .

___

Io sottoscritto _________________________________________( responsabile, dirigente o preposto ) della ditta __________________________ o genitore naturale o esercente la potestà genitoriale del minore _____________________________________________ in merito alla notizia di reato in oggetto chiede di essere ammesso al beneficio della oblazione di cui all’ art 162 bis C.P.

Sicuro , ringrazia ____________

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148

All.n. 16 R

8 Comunicazione al Presidente del Tribunale per i Minori ed al Sindaco del Comune di residenza dei genitori del minore)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro

Al Sig. Presidente del Tribunale

per i Minori di ____________

Al sig. Sindaco del Comune di_____________________

Oggetto : Lavoro minorile Si comunica che in occasione di una visita ispettiva è stato

trovato intento al lavoro il bambino____________________________ nato a _____________ il _______________ e ( ivi ) residente a ____________in via______________________n____________.

Dagli accertamenti esperiti è emerso che il predetto bambino alla data della visita ispettiva non ( o ) aveva compiuto il ciclo d'istruzione obbligatoria

Nel mentre questa Direzione ha adottato i provvedimenti

sanzionatori a carico sia del titolare della ditta che dei genitori del bambino( o di chi esercita la potestà genitoriale ) : Sig.re ___________________________________ nato a_____________ il ___________ e ( ivi ) residente a______________ in via _______________________ n________( padre) e Sig.ra ________________________________nato a ______________il _________e ( ivi ) residente a _____________________in via _________________ n________( madre ) segnala il caso alle SS.LL in quanto quest'ultimi hanno dichiarato quanto segue : __________________________________________________ Il Dirigente

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__ All.n. 17 R (Comunicazione al Presidente del Tribunale per i Minori a carico di esercita la potestà genitoriale sul minore senza essere il genitore naturale( genitore adottivo, affidatario, tutore)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Servizio Ispezione del Lavoro

Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minori di _____

Oggetto : Lavoro minorile

Si comunica che in occasione di una visita ispettiva è stato trovato intento al lavoro il bambino _______________________________ nato a ___________il _____e ( ivi ) residente a ____________in via______________________ n______

Dagli accertamenti esperiti è emerso che il predetto bambino non ( o ) ha compiuto il ciclo d'istruzione obbligatoria .

Nel mentre questa Direzione ha adottato i

provvedimenti sanzionatori a carico sia del titolare della ditta che di chi esercita la potestà genitoriale senza essere il genitore naturale e precisamente a carico del Sig._______________________________ nato a ______________il ______________ e ( ivi ) residente a_________________ in via_______________________ n_____________( genitore adottivo, affidatario, tutore) segnala il caso alla S.V..

Ad ogni buon fine fa presente che questi ha dichiarato quanto segue:___________________________________________________________________________________________________________

Il Dirigente

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All n. 18 R Contestazione o Notificazione degli Illeciti Amministrativi)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Servizio Ispezione del Lavoro

) Prot. N.............del ………..

AI Sig.________________________ . Processo Verbale di Accertamento e di CONTESTAZIONE o di NOTIFICA di ILLECITO AMMINISTRATIVO N°.____________ (ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 35 ,3 e,7 comma, della legge 24.11,1981,n, 689) lo/noi sottoscritt __________________Ispettor. del Lavoro in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di _____, in occasione della visita ispettiva effettuata il ______ presso la ditta________ ____________sita in Via _________ esercente l’attività di ___________e dai successivi accertamenti definiti in data _________ presso_______ _________________ ho/abbiamo accertato le violazioni della Legge 977/67 e successive integrazioni e modificazioni, meglio specificate ai punti____ dell'allegato commesse dal sig ____________________________________ nato a ______________ il___________________ ed ivi residente ________________ alla Via __________________n. ________ Cod:Fisc____.____________ nella sua qualità di Titolare Responsabile, Nella stessa occasione ho/ abbiamo accertato che sussistono i seguenti corresponsabili e/o obbligati solidali Ø sig.____________________________________nato a ___________ il

_____________ed ivi residente________________ alla Via_______________n_____-.

Ø sig.____________________________________nato a ____________ il ______________ed ivi residente ____________________________- alla Via __________________n.__________

La violazione è stata contestata sig.___________________________ nato a _______________il _____________________ ed ivi residente_________________ alla Via ____________n. _________nella sua qualità di Titolare Responsabile ( oppure ) Poiché non è stato possibile contestare le suddette violazioni direttamente al Sig. ________________________ che sono il responsabile / o il corresponsabile delle trasgressioni accertate,/o I'obbligato in solido al pagamento della sanzione,.lo

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sottoscritto notifico gli estremi delle suddette violazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 689/81 I FUNZIONARI AVVERTENZE A norma dell'art 16 della Legge 689 / 81 è ammesso, entro 60 giorni dalla data odierna il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale Tale somma è determinata in £. ________________in €________ oltre a £. _______€________e per spese di notifica. Ai sensi dell'art. 18 della Legge 689 / 81 entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, gli interessati possono far pervenire a questo Ufficio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dallo stesso, in merito alle violazioni notificate- Le modalità di pagamento sono stabilite dal Decreto Lgs. 9.7.97 , n. 237, dal Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze del 9.12.97 e dalla circolare n. 327/ E del 24.12.97 dello stesso Ministro;Il versamento può essere effettuato o al concessionario del servizio di riscossione dei tributi________ o presso gli Istituti di credito delegati o presso gli Uffici postali utilizzando appositi bollettini di c /c postale. DISTINTA DI VERSAMENTO CAUSALE._________ P.A. COD.UFFICIO._________VLE 741 T- Multe inflitte dalle Autorità Giudiz. E Amm. -ERARIO Capo VIII -Capitolo 2301______________________________________£____________ 791 T- Somme dovute dai datori di lavoro a titolo di sanzione amministrativa, Capo XXVII -Capitolo 3666 __________________________£____________ 790 T- Spese di notifica, Capo XXVII -Capitolo 3670 entrate eventuali e diverse M.L.P.S ______________________________________£.___________ TOTALE DA VERSARE __________£.__________ pari a _____________ € Entro il termine di 60 giorni dovrà essere esibita a questo Ufficio la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della somma suddetta. IL TITOLARE RESPONSABILE _____________________ Il Corresponsabile ____________________________ Il RESPONSABILE In solido ______________________ L'ISPETTORE DEL LAVORO ______________ Oppure RELATA DI NOTIFICA lo sottoscritto______________________________ in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, ho notificato il presente Sign ______________________________mediante consegna dell'originale a mani di______________________ nella sua qualità di_______________(oppure) con Raccomandata A.R. (mod. L.13), del ____________ Data e luogo __________________

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da allegare alla contestazione o notificazione degli illeciti amministrativi) ALL. A” 1. Art. 4 - comma 2 – della Legge 977/67 come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs.n

345/99, per aver adibito i minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo senza la prevista autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro. Sanzione amministrativa: sino a £.5.000.000. (come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/67) che, ridotto ai sensi della art. 16 della legge 689/81 è pari a £ 1.666.666 -

2. art. 5, coma 1lett. h della legge 977/1967 in quanto ha adibito i sotto elencati

bambini e/o adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche Sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 26, comma 5 della legge 977/67, come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 566/1994 nell’importo da L. 500.000 a L 3.000.000, che, ridotto ai sensi della art. 16 della legge 689/81 è pari a £ 1.000.000

Le persone rivestite di autorità o incaricate della vigilanza sopra un minore che consentono ai minori sopra indicati la somministrazione al minuto di bevande alcoliche sono punite con la sanzione amministrativa, non inferiore alla metà del massimo (£ 1.500.000).(Articolo in vigore sino al 20.10.2000)

3. art. 6 comma 3 della legge 977/67 come sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. n°

345/99, per avere adibito i sotto indicati adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’allegato “a” senza l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.. Sanzione amministrativa: sino a £.:5.000.000. (come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/67) che, ridotto ai sensi della art. 16 della legge 689/81 è pari a £ 1.666.666 -

4. Art. 8, comma 6, come sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. n° 262/2000 per non aver

comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale il giudizio sull’idoneità o sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro. Sanzione amministrativa: da £ 1.000.000 a £ 5.000.000 (come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 345/99 che ha sostituito l’art. 26 della Legge 977/67) che, ridotto ai sensi della art. 16 della legge 689/81 è pari a £ 1.666.666 -

5. art. 17,comma 2 della legge 977/1967 come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs.

345/99 per non aver dato immediata comunicazione alla Direzione Prov.le del Lavoro, di avere eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario adibito al lavoro notturno adolescenti che hanno compiuto gli anni 16, in caso di forza maggiore che ha ostacolato il funzionamento dell’azienda, ovvero per non aver indicato le condizioni di forza maggiore, il numero degli adolescenti e le ore in cui sono stati occupati. Sanzione amministrativa: come nell’ipotesi precedente

6. art. 19, comma 1 della legge 977/1967 come modificato dall’art. 12 del D.Lgs.

345/99 per aver adibito gli adolescenti in calce indicati al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto .Sanzione amministrativa: come nell’ipotesi precedente

7. art. 19, comma 2 della legge 977/1967 come modificato dall’art. 12 del D.Lgs.

345/99 per aver adibito i sotto elencati adolescenti a lavorazioni effettuate con il

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sistema dei turni a scacchi. Sanzione amministrativa: come nell’ipotesi precedente

8. art. 19, comma 2, 2° periodo, della legge 977/1967 come modificato dall’art. 12 del D.Lgs. 345/99 per avere adibito, nei casi consentiti dai CCNL di ctg., senza la prescritta autorizzazione della Direzione Prov.le del Lavoro, i sottoelencati adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi. Sanzione amministrativa: come nell’ipotesi precedente

9. art. 20, comma 1 della legge 977/1967 per non aver fatto interrompere, con un

riposo intermedio di almeno un’ora, l’orario di lavoro giornaliero dei bambini e degli adolescenti superiore a quattro ore e mezza. Sanzione amministrativa: come nell’ipotesi precedente

10. art. 20, comma 2 della legge 977/1967 per non aver fatto interrompere con un

riposo intermedio di almeno mezz’ora, nel caso il contratto collettivo preveda un riposo di tale durata, l’orario di lavoro giornaliero dei bambini e adolescenti sotto indicati, superiore a quattro ore e mezza. Sanzione amministrativa: come nell’ipotesi precedente

11. art. 20, comma 3 della legge 977/1967 per aver fatto interrompere

autonomamente , nonostante il diniego della Direzione provinciale del lavoro con un riposo intermedio di mezz’ora, invece di un ora , l’orario di lavoro giornaliero dei bambini e adolescenti sotto indicati, superiore a quattro ore e mezza .Sanzione amministrativa: come nell’ipotesi precedente

12. art. 20, comma 4 della legge 977/1967 per non aver ottemperato alla disposizione

legittimamente impartita dall'ispettore del lavoro ____________ed approvato dal Capo dell'Ispettorato del Lavoro ___________che proibisce la permanenza nei locali di lavoro dei bambini e adolescenti sotto indicati, durante i riposi intermedi .Sanzione amministrativa da £.200.0000 a £.1.000.000 è prevista all'art 11 del D.Lgs 758/94 che ha sostituito l'art. 11 del D.P.-R. 19.3.1955 n. 520

13. ) art. 23 - 1° comma - della legge 977/1967 per non aver concesso ai sottoindicati

bambini e adolescenti (con età fino a 16 anni) un periodo di ferie annuali retribuite non inferiore a 30 giorni e per non aver concesso agli adolescenti (di età superiore ai 16 anni) un periodo di ferie annuali retribuite non inferiore a 20 giorni La sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 26 della legge 977/67, come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 566/1994, nell’importo da L 500.000 a L 3.000.000 e per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta -

14. art. 23 - 2° comma - della legge 977/1967 per non aver concesso ai sottoindicati

bambini e adolescenti un periodo di ferie annuali secondo le modalità previste dai C.C.N.L. di ctg. Sanzione amministrativa: come nell’ipotesi precedente

Si convalidano le cancellazioni di cui ai punti nn.__________: ELENCO DEI LAVORATORI MINORI INTERESSATI ALLE VIOLAZIONI DI CUI AI PUNTI° ____________________________________________________________________ N.B. Le ipotesi sanzionatorie di cui ai punti 13 e 14 hanno carattere residuale in quanto a seguito delle modifiche all'art 26 della legge 977/67 apportate del D.Lgs 345/99, attualmente ,sono sprovviste di sanzione.

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all.n.19 R

Contestazione o notificazione degli illeciti amministrativi commessi per effetto dell'Art.24 della Legge 977/67

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Servizio Ispezione del Lavoro

Prot._______del_______ Al sig.:_________________

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO n:_____________

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 35, 2° 3 e7 ° co. della Legge 24 novembre 1981, nr 689)

L’anno_____ il giorno___ del mese di___ presso la Ditta __________________________sita in ________________Via _____________n:___, con sede legale in____________________ Via _________________________ _ io/noi sottoscritt _______________________ Ispettore del Lavoro in servizio presso l’Ispettorato del Lavoro di Lecce ho/abbiamo che il Sig. __________________nato a _______________il ________ residente_____________ Via ________________n. _____ nella sua qualità di _______________________C:F:______________ ha violato le disposizioni di cui ai punti n. __________dell’allegato “A” (2° comma, art. 35) per aver omesso di versare agli Enti previdenziali ed assicurativi i relativi contributi ai sensi dell'art 24 della legge 677/67 in favore dei minori assunti ed occupati contra legem e per aver commesso gli illeciti amministrativi di cui agli allegati B e C Gli accertamenti sono stati effettuati alla presenza del Sig. _______________________________________, nella sua qualità di____________ Nella stessa occasione ho abbiamo accertato che sussistono i seguenti corresponsabili e / o obbligati solidali nella persona di: Ø Sig.____________________________________ nato a ________

il__________residente a_________Via ____________ nella sua qualità di______________________

Ø Sig. ____________________________________nato a____________ ____________il_____________ Residente a____________________ ____Via________n.______nella sua qualità di___________

La violazione è stata contestata sig.____________________________________ nella sua qualità di Titolare Responsabile( oppure )Poiché non è stato possibile contestare le suddette violazioni direttamente al Sig. ________________________________ che risulta essere il responsabile / o il corresponsabile delle trasgressioni accertate;

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.I'obbligato in solido al pagamento della sanzione, lo sottoscritto notifico gli estremi delle suddette violazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 689/81 Il Funzionario AVVERTENZE Punto I a) Per le violazioni di cui all’allegato “A”, punti nn. ____________________a norma

dell’art. 36 della Legge 689 del 24 novembre 1981, la sanzione amministrativa di cui alle violazioni contestate non si applica se entro trenta giorni dalla data odierna avviene il pagamento delle somme dovute per l’omissione totale o parziale del versamento dei contributi/premi, ovvero resta sospesa se, entro lo stesso termine, viene presentata domanda di dilazione alla locale sede dell’I.N.P.S. e/o dell’I.N.A.I.L.

b) Entro lo stesso termine dovrà essere esibita alla Direzione Provinciale del Lavoro la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento o la presentazione della domanda di dilazione. Per la regolarizzazione di cui trattasi è necessaria la presentazione a___ suddett___ Istituti del presente processo verbale.

c) Per le violazioni di cui all’allegato “B”, punti n:_________ a norma dell’art. 16 della Legge n. 689/81, è ammesso, entro 60 giorni dalla data odierna, il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale. Tale somma determinata in L.____________________ dovrà essere versata secondo le modalità stabilite dal Decreto Lgs. n. 237 del 9.7.97, dal Decreto Dir. Del Ministero delle Finanze del 9.12.1997 e dalla circolare n. 327/E del 24.12.97 dello stesso Ministero. Il versamento può esser effettuato o al concessionario del servizio riscossione dei tributi (__________) , o agli Istituti di Credito delegati o agli Uffici Postali, utilizzando appositi bollettini di versamento.

d) Entro lo stesso termine (60 giorni) dovrà essere esibita alla Direzione Provinciale del Lavoro, la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della somma predetta.

e) Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81, gli interessati possono far pervenire a____ suddett__ Istitut__, producendo il presente atto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere, entro il termine di trenta giorni, di essere sentiti dagli stessi in merito alle violazioni contestate.

Punto II a) Per le violazioni di cui all’allegato _________________C, punti nn. _______________

ricorre la medesima ammissibilità di cui alla lett. b) del pagamento di una somma ridotta che determinata in complessive £. ________________________, dovrà essere versata secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 237/1997 di cui alla precedente lett. b).

b) Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/81 gli interessati possono far pervenire alla Direzione Provinciale del Lavoro scritti difensivi e documenti e possono chiedere, entro il termine di 30 giorni, di essere sentiti dallo stesso in merito alle violazioni contestate.

Dopo aver data lettura, il trasgressore/l’obbligato solidale Signor _____________________che accetta/rifiuta di firmare e non accetta di ricevere il verbale. IL TRASGRESSORE__________________L’OBBLIGATO SOLIDALE_ _______________

Il VERBALIZZANTE _______________ ____ DISTINTA DI VERSAMENTO CODICI TRIBUTI 741 T–Multe inflitte dalle A.G. e Amm.– ERARIO– Capo VIII– Capitolo 2301 - L._________________ 791 T –Somme dovute dai datori di lavoro a titolo di sanzione ammin – Capo XXVII – Capitolo 3666- L._________________ CAUSALE: P.A..CODICE UFFICIO: VLE RELATA DI NOTIFICA lo sottoscritto_________ in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, ho notificato il presente Sig. ___________ mediante consegna dell'originale a mani di______ nella sua qualità di___(oppure) con Raccomandata A.R. (mod. L.13), del __Data e luogo __________________ ______________________________________

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ALlEGATO A

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VIOLAZIONI ACCERTATE (Art. 35, 2 comma, della Legge 689/81) I.N.P.S. 1. Artt. 1, 2, 8, 14, 15, 19 e 27 della Legge 4 –5 aprile 1952, n. 218; art. 3 dei D.L.

14 aprile 1939, n. 36 e successive modificazioni; D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (convertita nella Legge 16 aprile 1974, n. 114); D.M. 5 febbraio 1969 ed art. 28 della Legge 3 giugno 1975, n. 160; art. 3 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 20 (convertito nella Legge 31 marzo 1979, n. 92 e successive modificazioni); D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito, con modificazioni, nella Legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni) per aver omesso di versare i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per le integrazioni delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione, compresi i contributi base. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 23 della Legge 4 aprile 1952 n. 218 nell'importo da L. 5.000 a L. 100.000 per ogni dipendente per il quale è stato omesso in tutto o in parte il pagamento dei contributi, nonché nel pagamento dei contributi omessi e di una pari somma aggiuntiva.

2. Artt. 26, 27 e 33 del T.U. 30 agosto 1955, n. 797, per aver omesso di versare i

contributi dovuti alla Cassa assegni familiari; la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 82 dello stesso T.U. (che riporta quella prevista dall'art. 17 del D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479) nell'importo da L. 200.000 a L. 2.000.000, nonché nel pagamento dei contributi omessi e di una pari somma aggiuntiva;

3. Artt. 13 e 15 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 e successive modifiche ed

integrazioni, per aver omesso di versare i contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni per operai, GESTIONE NORMALE/Artt. 8 e 9 della Legge 3 febbraio 1963, n. 77, Legge 2 febbraio 1970, n. 14 e Legge 6 dicembre 1971, n. 1058; per aver omesso di versare i contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni per operai, GESTIONI SPECIALI per l'edilizia e per l'escavazione e lavorazione dei materiali lapidei (settore industria e artigianato); la sanzione amministrativa è stabilita in base all'art. 16, I° comma dei D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788 nell'importo da L. 200.000 a L. 1.000.000, nonché nel pagamento dei contributi omessi e di una somma aggiuntiva;

4. Artt. 4, 9 e 1 0 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138, integrata dall'art. 76, 2°

comma, della Legge 23 dicembre 1978, n.833, nonché per l'industria e l'artigianato dal D.L.L. 19 aprile 1946, n. 213 e per il commercio, credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati, dal D.L.C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304, art. 76; Legge 23 dicembre 1978, n. 833; D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito, con modificazioni, nella Legge 29 febbraio 1980, n. 33) per aver omesso di versare i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie; la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 23, I° comma, della Legge 4 aprile 1952, n. 218 nell'importo da L. 5.000 a L. 100.000 per ogni dipendente per il quale è stato omesso in tutto o in parte il pagamento dei contributi,

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nonché nel pagamento dei contributi omessi e di una pari somma aggiuntiva; 5. Art. 21, I° comma e penultimo comma della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204

(integrato dall'art. 76 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833), per aver omesso di versare i contributi dovuti per la tutela delle lavoratrici madri; la sanzione amministrativa è la stessa dei precedente punto 4) per il rinvio di cui all'art. 21, penultimo comma, della Legge n. 1204/71;

6. Artt. 10 (lett. b), c) e 11 (commi 2° e 3°) della Legge 14 febbraio 1963, n. 60, e

artt. 1 e 4 del D.M. 20 novembre 1963 integrati dall'art. 76, 2° comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833), per aver omesso di versare i contributi dovuti per la gestione case lavoratori (GESCAL); la sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso art. 11, penultimo comma, nell'importo fino a un massimo di L. 1.500.000.

I.N.A.I.L. 1. Artt. 28 e 44 del T. U. 30 giugno 1965, n. 1124, per non aver versato

all'I.N.A.I.L. i premi di assicurazione dovuti; sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo T.U. nell'importo fino a L. 240.000.

PROSPETTO DEI DATI RELATIVI ALL' OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI In riferimento alle predette violazioni ho/abbiamo accertato l’omesso versamento dei relativi contributi per i minori assunti contra - legem nel seguente prospetto: Pos. I.N.P.S. Pos. I.N.A.I.L. Cognome e Nome del minore ________________ Data e luogo di nascita del minore ___________________ Periodo di occupazione dal____________ al_______________ per gg_________ Retribuzione percepita giornaliera £.____________ oppure in totale £________________

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ALLEGATO B

I.N.P.S. 1. Art. 134 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, per non essere fornita dei

regolamentari libri di matricola paga/per aver fatto uso di libri di matricola e paga irregolari; la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 142 del medesimo R.D. nell'importo da L. 1 0.000 a L. 60. 000 che, ridotto ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/8 1, è pari a L. 20.000.

2. Art. 134 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, per non aver registrato/per aver

inesattamente registrato sui regolamentari libri di matricola e paga i lavoratori in calce specificati; la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 142 dei medesimo R.D. nell'importo da L. 10.000 a L. 60.000 che, ridotto ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, è pari a L. 20.000.

I.N.A.I.L. 1. Art.12 del T.U. 30 giugno1965, n.1124, per non aver tempestivamente

denunciato all'I.N.A.I.L. l'inizio dei lavori; la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 50 del medesimo T.U. nell'importo sino a £. 60.000, se i dipendenti dell’azienda soggetti all’assicurazione non sono superiori a 10 che, ridotto ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81, è pari a lire £. 20.000

2. Art.20 del T.U. 30 giugno l965, n.1124, per non essere fornita dei regolamentari

libri di matricola e paga; la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo T.U. nell'importo di £. 100.000 come previsto dal successivo D. Lgs. 758/94 – art. 15

3. Art. 26 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, per non aver provveduto a far vidimare

dall'I.N.A.I.L. i libri di matricola e paga prima di metterli in uso; la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo T.U. nell'importo di £. 100.000 come previsto dal successivo D. Lgs. 758/94 – art. 15

4. Artt. 20 e 25 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, per non aver provveduto / per

aver ritardato ad iscrivere nei regolamentari libri di matricola e paga i lavoratori/ i dati relativi ai lavoratori già specificati; la sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 195 del medesimo T.U. nell’importo di £. 100.000 come previsto dal successivo D. Lgs. 758/94 – art. 15 ( in vigore dal 24.4.95)

Si convalidano le cancellazioni dei punti…………

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159

ALLEGATO C

. A. PROSPETTO DI PAGA (Legge 5/1/1953, n.4) 1. art. 1 della legge 5/1/1953, n. 4, per aver omesso di consegnare all’atto della

corresponsione della retribuzione o per aver ritardato di consegnare il prescritto prospetto paga ai lavoratori sottoindicati.

Per la suddetta violazione, la sanzione amministrativa, SALVO CHE IL

FATTO NON COSTITUISCA REATO, è prevista dall’art. 5 della stessa legge n. 4/53, come sostituito dall’art. 10 del D.Lgs 19/12/1994, n. 758, nell’importo da £ 50.000 a £ 300.000, che ridotto ai sensi dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è pari a £. 100.000, per ciascun lavoratore. Si convalidano le cancellazioni di cui ai punti ___.. ELENCO DEL LAVORATORI INTERESSATI ALLE VIOLAZIONI DI CUI AI PUNTI ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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160

All n. 20 R

Controdeduzioni ex art. 18 legge 689/81

Alla Direzione Provinciale del Lavoro Servizio Ispezioni del Lavoro ______

0ggetto:Scritti Difensivi resi ai sensi dell'art.18 della 1egge n.689 del 24/11/1981 Il sottoscritto, ___________________________________, nato ad _____________ il ______________l residente a________________ alla Via __________________ n°_____, nella qualità di _________________ della ditta _____________________ esercente 1 ' attività di ________________- C.F. ____________________oppure ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ø PREMESSO ~ che, in data ______________ gli Ispettori del Lavoro ____________________ hanno redatto Verbale di Ispezione in materia di Lavoro nei confronti dello scrivente, che, in data ___________________ hanno provveduto a notificare a questa Ditta V1o1azioni di illecito Amministrativo n._____del_____________riportate ai punti _____dell ' allegato " A " e ai punti__________ dell ' allegato B ed ai punti ________del’ allegato C Ø CONSIDERATO § che il Sottoscritto non ha commesso le infrazioni addebitate in

quanto______________________________________________________________________________________________________________________________

§ ( oppure ) ha commesso le infrazioni addebitate solo perché ignorare le relative disposizioni;

§ Inoltre fa presente ( indicare alcuni elementi che possano portare il Direttore della D.P.L. e quelli degli Enti previdenziali a ridurre la sanzione) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ø CHIEDE l'annullamento totale dell’illecito amministrativo sopracitato ed in subordine, l’irrogazione della sanzione nella misura del minimo editale e la rateizzazione della stessa Ø CHIEDE Inoltre di essere sentito Fiducioso di un benevolo accoglimento della presente ed in attesa di riscontro, porge distinti saluti

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161

__ All.n.21 R

Rpporto per illeciti amministrativi commessi per effetto dell'Art.24 della Legge 977/67

INISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO

PROT. N.___________ ALLEGATI _________

AL Direttore della D.P.L di ____________ . AL Direttore dell’ I.N.P.S. di ___________ AL Direttore del’ I.N.A.I.L.di ______________

RAPPORTO N. ____________ d’illecito amministrativo a carico di _______________________________________________nato a _______________ il ________________e residente in ____________via_______________n:________ responsabile della ditta _______________________________________ esercente _______________________________ in ____________________________, redatto ai sensi dell’art. 17 della Legge 689/81, per le violazioni previste: - dall’art. 35, 2°-3°-7° comma della stessa legge - dall’art. 26-27, 1°-2°-3° comma della legge 28/2/87, n. 56

Io sottoscritto _________________________________, in servizio presso questa Direzione, riferisco all ________________che la persona in oggetto citata è incorsa nelle violazioni delle norme di legge dettagliatamente indicate nell’allegata copia di notifica/contestazione d’illecito, parte integrante del presente rapporto. L’accertamento delle predette violazioni è stato definito in data _____________________ e il suo esito si riassume nei termini seguenti: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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____________________________________________________________________________________________________________

l’illecito è stato notificato al responsabile ed agli obbligati solidali in data ____________________a mezzo __________________________. Ad oggi non risulta assolto il pagamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 e/o non risultano regolarizzate le omissioni contributive. In data _____________ è pervenuta la memoria difensiva allegata, che la S.V: vorrà valutare in sede di emissione di ordinanza; in merito alla quale si precisa quanto segue: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa, si forniscono, ai sensi della Circolare Ministeriale n. VII/2/6355 del 29.12.1988, i seguenti elementi di valutazione: A) Gravità della violazione: - i lavoratori interessati alle violazioni sono in numero di _________________ - esse si sono protratte nel tempo per ____________________________ e non

sono state eliminate nonostante apposita diffida. B) Opera svolta dall’agente: - il responsabile ha/non ha fattivamente operato per rimuovere le inadempienze

accertate avendo _________________________ C) Personalità dell’agente: - nel corso degli accertamenti sono/non sono emerse altre violazioni

(________________________________________________________________) e ricorrono /non ricorrono le condizioni previste dall’art. 8 della Legge 689/81

- il responsabile ha/non ha ostacolato l’azione di vigilanza e, in particolare, ha/non ha esercitato pressioni nei confronti dei lavoratori interessati all’accertamento.

D) Condizioni economiche del trasgressore: - le condizioni economiche del trasgressore, per quello che è stato possibile

accertare, risultano cattive – normali – buone – eccellenti. E) Eventuali altri elementi di valutazione: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

IL VERBALIZZANTE _________________

________ N.B.: Violazioni anche penali accertate nell’ultimo quinquennio:

Recidiva specifica – Plurirecidiva specifica – Recidiva generica – Nessun precedente.

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all. n. 22 R (Lettera di trasmissione del rapporto redatto dall’ Ispettore del lavoro al Direttore della D.P.L. ed ai direttori degli enti previdenziali)

_MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE

Servizio Ispezione del Lavoro (

Prot. ________________ _____________,___________ All. ________________

Al Sig. DIRETTORE della Direzione Prov.le del Lavoro di __________

Al Sig. DIRETTORE dell’INPS di ________ Al Sig. DIRETTORE dell’’INAIL di_________

Oggetto: Trasmissione rapporto n. per illecito amministrativo a carico di _____________________________________________________

Si trasmette per il seguito di competenza, il rapporto in oggetto redatto da un funzionario di questo Ufficio inerente gli illeciti amministrativi nello stesso indicati.

IL DIRIGENTE del S.I.l.

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all. n. 22 R bis (Lettera di comunicazione redatta dall’ Ispettore del lavoro al Direttore della D.P.L. ed ai direttori degli enti previdenziali ai sensi dell’art.116 della Legge 23.12.2000 n.388

x

_MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE

Servizio Ispezione del Lavoro (

Prot. ________________ _____________,___________ All. ________________

Al Sig. DIRETTORE della Direzione Prov.le del Lavoro di __________

Al Sig. DIRETTORE dell’INPS di ________ Al Sig. DIRETTORE dell’’INAIL di_________

Oggetto: comunicazione ex art.116 della Legge 23.12.2000 n.388 a carico di _____________________________________________________

Si comunica per il seguito di competenza che è stato accertato che la ditta …………ha occupato per il periodo dal………al ……..il minore di anni 15 sig……………………………..nato………..e residente a …………..al quale è stata corrisposta la retribuzione di € ……..al giorno.

IL DIRIGENTE del S.I.l.

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All. n. 23 R

( Ordinanza ingiunzione)

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Ddirezione Provinciale del lavoro di Lecce

ORDINANZA INGIUNZIONE N………. Prot. n…..del…..

Il DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE v VISTO il rapporto n°_________ del __________ redatto dall’ ispettore del

lavoro ____________________________ in servizio presso il Servizio Ispezione lavoro della Direzione Provinciale del lavoro di Lecce, con il quale si riferisce che il giorno __________ è stato accertato che il sig._______________________________ nato a _____________ ed ivi residente _____________.in via __________________ n.______ nella sua qualità di __________________________________ della ditta __________________ ed esercente ____________________

HA VIOLATO le disposizioni elencate nella notificazione n. ________del _______ che qui ad ogni buon fine si riportano nuovamente : 1. Art______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Art______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

3. art_____________________________________________________ _________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

v RILEVATO che è risultato responsabile solidale la società ______________________alla quale sono stati notificati gli stessi illeciti amministrativi ;

v VISTI gli atti di notificazione e constatatane la ritualità; v LETTE le contro deduzioni del __________________ .ed il verbale di audizione

del ________________ ; v CONSIDERATO che contrariamente a quanto ivi indicato le contestazioni

contenute nel predetto verbale di notificazione dell'illecito amministrativo _________________________________________________________________

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__________________________________________________________________________________________________________________________________;

v ESAMINATO il rapporto e rilevato che le modalità del fatto, la condotta dell’autore della violazione, e le responsabilità del titolare sopra indicato sono risultate fondate;

v VISTA la circolare Ministeriale 121/88 v RITENUTO che tutti gli elementi di valutazione di cui all’art. 11 della Legge

24.11.1981 n°689, consentono di determinare la sanzione nella misura di £ __________. .

v VISTE le altre disposizioni di cui alla Legge 689/81; ORDINA

A Sig.______________________________________sopra generalizzato, di pagare quale sanzione amministrativa, per la violazione accertata, la somma di _________________(£ ________________________________________), nell'eventualità che non vi provveda, ORDINA alla _________________________________ esercente _______________ in ______________ in qualità di responsabile solidale di pagare la medesima somma per obbligo solidale e nel contempo

INGIUNGE ai predetti di pagare la somma complessiva di ______________ in € ____________. .( comprensiva di £.____________ per spese notifica illecito del _____________e £._____________per spese di notifica della presente ordinanza) ENTRO il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento da effettuarsi presso SO.BA.RI.T. o presso Istituti di credito delegati o presso gli Uffici Postali utilizzando l'apposito modello F.23 specificando il codice ufficio " VLE" ed i codici tributo che interessano 791 T- Somme dovute a titolo di sanzione amm.va Capo XXVII- Capitolo 3666 £__________ 790 T- Spese di notifica – entrate event. e diverse MLPS Capo XXVII –C.lo 3670 . £._________ pena la esecuzione forzata secondo la forma prevista dall’art.27 della stessa legge 689/81. Avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro 30 GIORNI dalla notifica del presente provvedimento, davanti al TRIBUNALE SEZ DI _______________ Data , _________________ IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO N.B. A PAGAMENTO AVVENUTO PREGASI CONSEGNARE A QUESTO UFFICIO, COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SOMME SUDDETTE . RELATA DI NOTIFICA Io sottoscritto _________________________________dipendente della Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, ho notificato il presente atto, composto di n° 2 fogli timbrati dalla DPL di Lecce al Sig._______________________________________________________________________________________________________________________________________________ con raccomandate A.R. (MOD. L.13) del ____________________ _

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all.24 R

( Ordinanza archiviazione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO LECCE

O R D I N A N Z A D I A R CH I V I A Z I O N E n…………. IL DIRETTORE PROV.LE DEL LAVORO DI LECCE

Ø VISTO il rapporto n°_________ del __________ redatto dall’ ispettore del

lavoro ____________________________ in servizio presso il Servizio Ispezione lavoro della Direzione Provinciale del lavoro di Lecce, con il quale si riferisce che il giorno __________ è stato accertato che il sig._______________________________ nato a _____________ ed ivi residente _____________.in via __________________ n.______ nella sua qualità di __________________________________ della ditta __________________ ed esercente ____________________

HA VIOLATO le disposizioni elencate nella notificazione n. ________del _______ che qui ad ogni buon fine si riportano nuovamente : 1. Art______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 2. Art______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 3. art_____________________________________________________ _________

_________________________________________________________________ v RILEVATO che è risultato responsabile solidale la società

______________________alla quale sono stati notificati gli stessi illeciti amministrativi

v VISTI gli atti di notificazione e ( non )constatatane la ritualità; v LETTE le contro deduzioni del __________________ .ed il verbale di audizione

del ________________ ; v CONSIDERATO che contrariamente a quanto indicato nelle le

contestazioni contenute nel predetto verbale di notificazione dell'illecito amministrativo____________________________

ORDINA

l’archiviazione degli atti perché l’illecito amministrativo _______________________ data lì_____________________

IL DIRETTORE