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La tutela dei terzi E i rapporti con le procedure esecutive e concorsuali esecutive e concorsuali Relatore: dott. Chiara Badalucco Reggio Emilia, 12 novembre 2018

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La tutela dei terzi

E i rapporti con le procedure esecutive e concorsualiesecutive e concorsuali

Relatore: dott. Chiara Badalucco

Reggio Emilia, 12 novembre 2018

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Disciplina attuale

La tutela dei diritti dei terzi in materia di misure diprevenzione è stata disciplinata per la prima volta dal D.L.vo 159/11, applicabile, ai sensi dell’art. 117, comma 1,solo ai procedimenti instaurati dopo il 13 ottobre 2011.

Con la legge di stabilità del 2013 (art. 1, commi 194/205Con la legge di stabilità del 2013 (art. 1, commi 194/205della legge n. 228/2012) sono state regolate anche le

fattispecie precedenti al Codice Antimafia.

L’intero complesso normativo è stato innovato dallaLegge 17 ottobre 2017, N. 161.

Ulteriori modifiche sono state apportate con il D.L. n.113 del 4 ottobre 2018.

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Breve premessa: regime precedente

In assenza di espressa regolamentazione, la giurisprudenza nonriconosceva tutela ai titolari di meri diritti di credito, anche se inbuona fede (Cass. sent. nn. 3528/96, 24187/07). Ai titolari didiritti reali di garanzia era riconosciuta una tutela meramenterisarcitoria (S.C. sent. nn. 25152/07, 8775/08) sempre cheinnanzi al giudice della prevenzione, in funzione di giudicedell’esecuzione, il creditore dimostrasse la costituzione del dirittoprima del sequestro unitamente alla buona fede e all’affidamentoprima del sequestro unitamente alla buona fede e all’affidamentoincolpevole, inteso come mancanza di collegamento del propriodiritto con l’attività illecita del proposto (Cass. sent. nn. 19465/08,2501/09).

Le sezioni civili, dopo avere condiviso l’orientamento ora esposto(Cass., civ., n. 12535/99), hanno riconosciuto al titolare un dirittoestinguibile solo per le cause tassative indicate dallʹart. 2878 c.c.,perciò tutelabile con le forme ordinarie (Cass., civ., nn. 16227/03,845/07). Per la complessità delle questioni è stato richiestol’intervento delle Sezioni Unite civili (Cass., civ., ord. n. 2339/12).

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La disciplina prevista dalla legge 228/12

Per le procedure disciplinate dalla legge n. 575/1965 è necessario effettuare la seguente distinzione:

• provvedimento di confisca definitiva emesso• provvedimento di confisca definitiva emessoprima del 1°gennaio 2013;

• provvedimento di confisca definitivo emessodopo il 1°gennaio 2013.

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La disciplina prevista dalla legge 228/12: confisca definitiva prima dell’1.1.2013

Se alla data del 1°gennaio 2013 è già stata disposta la confisca occorreverificare se il bene, oggetto di procedura esecutiva, è stato giàaggiudicato o trasferito (anche in via provvisoria). In questo caso restanofermi gli effetti dell’esecuzione o dell’aggiudicazione.

Se i beni non sono stati ancora aggiudicati o trasferiti nessuna azioneesecutiva può essere iniziata o proseguita e sui beni suddetti i pesi e glioneri iscritti o trascritti prima della confisca si estinguono ex lege.oneri iscritti o trascritti prima della confisca si estinguono ex lege.

I creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione possono farvalere le proprie ragioni nei confronti dell’Agenzia alle seguenti condizioni:

a) l’iscrizione dell’ipoteca, la trascrizione del pignoramento o l’interventonel processo esecutivo siano precedenti alla trascrizione del sequestro diprevenzione;

b) presentino istanza entro il termine di decadenza del 30 giugno 2013 al"giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca", ilquale provvede con provvedimento impugnabile ex art. 666 c.p.p..

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La disciplina prevista dalla legge 228/12: confisca definitiva dopo l’1.1.2013

Si applicheranno le stesse misure previste perquelli che alla data del 1° gennaio 2013 sianogià stati confiscati, ma non ancora aggiudicati,con l’unica differenza che il termine dicon l’unica differenza che il termine didecadenza di 180 giorni, entro il quale i creditoridevono presentare la domanda di ammissionedel credito, decorrerà dal passaggio in giudicatodel provvedimento che dispone la confisca.

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La disciplina prevista dalla legge 228/12: riconoscimento del credito

Riconosciute dal giudice dell’esecuzione le condizioniper la tutela del credito, l’Agenzia forma il "piano dipagamento" dei creditori ammessi e procede aipagamenti, che non potranno complessivamentepagamenti, che non potranno complessivamenteeccedere la minor somma tra il ricavato della vendita eil 70% del valore del bene.

Contro il piano di riparto dell’Agenzia è ammessaopposizione al giudice civile, nelle forme di cui all’art.737 c.p.c.

Il tribunale provvede in composizione monocratica condecreto non reclamabile.

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Le modifiche apportate alla legge di stabilità 2013 dalla novella

L’art. 37, Legge 17 OTTOBRE 2017, N. 161, intitolato“Interpretazione autentica dell’articolo 1, commi da 194 a 206, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228”, recita:

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 194 a 206, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che siapplicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensiapplicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensidell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, esuccessive modificazioni, all’esito di procedimenti iscritti nelregistro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale primadel 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che hadisposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deveintendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confiscanel processo penale di cui all’articolo 666, commi 1, 2 e 3, delcodice di procedura penale.

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La disciplina prevista dal Codice Antimafia

Principio fondamentale del sistema delineatodal D. L.vo 159/11 è costituito da un momentodi cesura fra periodo precedente al sequestro equello successivo.quello successivo.

Infatti, i crediti di buona fede, con data certaanteriore alla esecuzione del sequestro, vannoaccertati con lo speciale procedimento diverifica previsto dagli artt. 57, 58 e 59, mentre icrediti sorti in data successiva al sequestroverranno soddisfatti in prededuzione.

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Categorie di creditori tutelati dal Codice Antimafia

L’art. 52 del d. l.vo 159/11 individua come segue lecategorie di terzi che possono presentare istanza diammissione:

a) I titolari di diritti di credito (a prescinderedall’esistenza di un diritto reale di garanzia) risultanteda atti aventi data certa anteriore al sequestro;

b) I titolari di diritti reali o personali di godimentocostituiti in data antecedente al sequestro.

Con il Codice Antimafia è stata riconosciuta, dunque,per la prima volta tutela anche ai crediti chirografari, purrichiedendo particolari requisiti.

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Requisiti del credito: la data certa

Art. 2704. c.c.

Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.

La data della scrittura privata della quale non è autenticata lasottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dalgiorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte odella sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro chel'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura èriprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro

mezzi disponibili le allegazioni del creditore.

riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altrofatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità dellaformazione del documento.

La data di scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali nondestinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasimezzo di prova.

Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto contodelle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

Al fine di accertare tale presupposto, potranno essere utili anche lescritture contabili e le delibere condominiali, oltre che tutti gli altrimezzi disponibili le allegazioni del creditore.

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Requisiti di ammissione

In relazione poi ai requisiti per l’ammissione, l’art. 52 del CodiceAntimafia richiedeva:

• la prova della preventiva escussione del patrimonio del restantepatrimonio del proposto e della sua insufficienza a soddisfare ilcredito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime diprelazione su beni sequestrati;

• la non strumentalità del credito all’attività illecita o a quella che• la non strumentalità del credito all’attività illecita o a quella chene costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditoredimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;

• nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito odi titoli di credito il creditore dovrà dar prova sempre delrapporto fondamentale e nel caso dei titoli di credito del rapportoche ne legittima il possesso.

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Requisiti di ammissione dopo la riforma del 2017

L’art. 52 del Codice Antimafia richiede che ricorrano le seguenticondizioni:

• Che il proposto non disponga di altri beni sui qualiesercitare la garanzia patrimoniale idonea alsoddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistitida cause legittime di prelazione sui beni sequestrati;

• Che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella• Che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quellache ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditoredimostri di aver ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;

• nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debitoche sia provato il rapporto fondamentale e nel caso dei titoli dicredito il rapporto che ne legittima il possesso.

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Viene meno il presupposto della preventiva escussione del debitore principale

La prima formulazione del Codice Antimafia aveva introdotto ilpresupposto del c.d. Beneficium excussionis previsto dall’ art. 2304c.c. e sempre rigorosamente interpretato dalla giurisprudenza, cherichiedeva la prova del vano e non pretestuoso tentativo direcupero del credito per le vie ordinarie, fino ad eventualipignoramenti (v. Cass. Civ. Sez. 4, Sent. n. 21071 del 17/04/2008).

Cass. Civ. Sentenza n. 5136 del 03/03/2011 ”l'esito negativo delpignoramento presso terzi dei diritti di una società in nomepignoramento presso terzi dei diritti di una società in nomecollettivo è inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimoniosocietario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti agarantire il soddisfacimento del credito, e non giustifical'esecuzione nei confronti del socio che gode del "beneficiumexcussionis" ex art. 2304 cod. civ.”.

Nella prassi dei tribunali, tuttavia, si riteneva sufficiente la provadell’inesistenza di beni nel patrimonio residuo del debitore e talecondizione si riteneva comunque provata in caso di societàinteramente sequestrate.

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Buona fede

Per l’accertamento di questo requisito è statosempre richiesto l’esame di due profili:

1) quello oggettivo, individuato nellastrumentalità del credito all’attività illecita delpropostoproposto

2) quello soggettivo, individuato nell’ignoranzaincolpevole da parte del creditore dellacaratura criminale del proposto

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Buona fede: profilo oggettivo

L’accertamento della strumentalità del credito,espressamente richiesto anche dalla novella, vienecompiuto alla luce degli elementi acquisiti alprocedimento. Per tale ragione, anche primadell’espressa previsione normativa, la verifica è statasempre preferibilmente posposta alla confisca: occorre,infatti, verificare, almeno in primo grado, il profiloinfatti, verificare, almeno in primo grado, il profilocriminale del proposto, ma soprattutto l’attività illecitache sottende la confisca.

Ad esempio sarà strumentale senza dubbio il creditoper l’acquisto di armi o di sostanze per la produzione distupefacenti; ma la verifica sarà più complessa perl’acquisto del materiale per la produzione delcalcestruzzo, con la cui vendita viene imposto il pizzo.

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Buona fede: profilo soggettivo

Nella nuova formulazione dell’art. 52, lett. b), sistabilisce espressamente che il creditore debbadimostrare la buona fede e l’incolpevoleaffidamento e, a mio avviso, nel sostituirel’inciso «a meno che» con quello «sempre che»esclude che crediti non strumentali all’attivitàesclude che crediti non strumentali all’attivitàillecita possano essere ammessi al ripartoanche nel caso in cui il creditore fosse in buonafede o ignorasse senza colpa la caraturacriminale del proposto.

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Buona fede: profilo soggettivo

art. 52.3, non modificato dalla legge 161 del 2017, stabilisce che

3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene contodelle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali trale stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche conriferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolariobblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso dienti, alle dimensioni degli stessi.enti, alle dimensioni degli stessi.

Il legislatore fissa, dunque, dei parametri di giudizio di cui il giudicedeve tener conto al momento della valutazione probatoria.

Tali parametri sono obbligatori, ma non sono né esclusivi, névincolanti.

In altri termini, il giudice deve obbligatoriamente tener conto di taliparametri, ma può considerare altri elementi indiziari nonmenzionati dal legislatore, e può anche motivatamentedisattenderli.

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Buona fede: profilo soggettivo - giurisprudenza

In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'ammissione delcredito garantito da ipoteca iscritta, anteriormente al sequestro, su un benesottoposto a confisca, una volta dimostrato il nesso di strumentalità delcredito rispetto all'attività illecita del prevenuto, è necessario che ilcreditore dia prova della propria buona fede, dimostrando, con riferimentoal momento della stipula del contratto, l'estraneità a qualsiasi collusione ocompartecipazione all'attività criminosa e un errore scusabile sullasituazione apparente del debitore. (Sez. 6, Sentenza n. 25505 del02/03/2017 Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'istituto di credito02/03/2017 Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'istituto di creditoricorrente non aveva dimostrato la propria buona fede, esibendo, adesempio, l'intera documentazione confluita nelle pratiche poste alla basedei contratti bancari stipulati con alcune società, gestite di fatto da indiziatodi appartenenza ad associazione mafiosa, una delle quali aveva ottenutoun'apertura di credito garantita da ipoteca su un immobile sottoposto aconfisca di prevenzione, al fine di dimostrare la trasparenza delleoperazioni, la loro rispondenza alla disciplina antiriciclaggio, nonchél'assenza di elementi tali da far insorgere il ragionevole convincimentorelativo all'inerenza delle stesse ad attività illecite).

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Debiti anteriori al sequestro

il nuovo art. 54 bis recita:

1. L’amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato diessere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, deicrediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente alprovvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni sianocollegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzionedell’attività.dell’attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell’attività di cuiall’articolo 41, il tribunale può autorizzare l’amministratoregiudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell’impresa e aprovvedere ai conseguenti pagamenti.

E’ stata, dunque, introdotta la possibilità di procedere al pagamentodei debiti c.d. «strumentali» alla prosecuzione dell’attivitàeconomica amministrata, sorti prima del sequestro.

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Diritti di godimento o di garanzia: tutela

La confisca di prevenzione determina l’acquisizione del bene alloStato privo da pesi ed oneri ed attribuisce una limitata tutela aititolari di diritti di godimento o di garanzia sui beni che ne fannooggetto. Infatti, ai sensi del novellato art. 52 del D. L.vo 159/11:

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento deicontratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o undiritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali digodimento sui beni stessi.godimento sui beni stessi.

5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione unequo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto oalla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con lamorte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata allastregua della durata media della vita determinata sulla base diparametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sonostabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia edelle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottantagiorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

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Diritto di prelazione dei comunisti: abrogazione

Sono stati abrogati con l’art. 38, comma 3, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113i commi 7 e 8 dell’art. 52, secondo i quali:

7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, aipartecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione perl'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo chesussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazionecriminale, possa tornare anche per interposta persona nelladisponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cuidisponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cuiall'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazioneo non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito perintero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concretointeresse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione diuna somma equivalente al valore attuale della propria quota diproprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

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Conflitto tra creditori dell’intestatario formale e creditori dell’intestatario fittizio

Il Codice Antimafia stabilisce che:

«Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o iltrasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditorichirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito èanteriore all'atto di intestazione fittizia».

Si tratta di principio analogo a quello stabilito dal codice civile perSi tratta di principio analogo a quello stabilito dal codice civile perl’ipotesi di conflitto tra creditori del simulato alienante e creditori delsimulato acquirente. Secondo il codice civile, tuttavia, se il credito èsorto dopo la stipula dell’atto, prevale il creditore del simulatoacquirente solo se questi ha trascritto la sua domanda prima dellatrascrizione del pignoramento da parte del creditore del simulatoacquirente. Inoltre, se il creditore del simulato acquirente ha unprivilegio speciale prevale sul creditore del simulato alienante.

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PROCEDIMENTO DI VERIFICA

Atto prodromico all’inizio di questo sub-procedimento ècostituito dalla predisposizione da parte dell’ A.G. dell’elencodei creditori, compresi quelli già pagati ai sensi dell’art. 54bis.

A tal fine bisogna distinguere i casi di sequestri di compendiaziendali, da quelli riguardanti singoli beni.aziendali, da quelli riguardanti singoli beni.

L’individuazione dei creditori personali del proposto, al difuori dalle ipotesi di crediti risultanti da pubblici registri,costituisce un accertamento difficoltoso per l’A.G. esolamente una intervista del proposto potrà consentire unasommaria ricognizione.

Nei casi in cui, invece, i beni in sequestro sono costituiti dabeni aziendali la predisposizione dell’elenco è facilmenteestrapolabile dalla contabilità e dalla corrispondenza.

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Segue: Procedimento di verifica

L’A.G. fornirà al G.D. un elenco completo, comprendente anche leeventuali poste ritenute fittizie e le posizioni di creditori non indicatiin contabilità, ma delle cui rivendicazioni è rinvenuta traccia nellacorrispondenza. L’elenco predisposto dall’ A.G. evidenzierà le fontidell’obbligazione.

La fissazione dell’udienza e l’assegnazione di termine per ildeposito delle istanze di ammissione spetta al Giudice Delegato.deposito delle istanze di ammissione spetta al Giudice Delegato.

Per tale motivo le domande presentate prima della fissazione ditale udienza vanno dichiarate inammissibili.

In precedenza il G.D. poteva scegliere quando eseguire la verificafra il momento della ricezione dell’elenco dei creditori ed il terminedi un anno successivo al passaggio in giudicato della confisca.

A seguito della riforma è espressamente previsto che laverifica avvenga dopo il deposito del decreto di confisca diprimo grado

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Segue: Procedimento di verifica

Al momento del deposito in Cancelleria della Relazione contenentel’elenco dei creditori, sarà costituito un autonomo fascicolo del sub-procedimento, che si affianca a quello principale (in cui si deciderà sullasorte del patrimonio) e a quello concernente l’amministrazione.

Costituisce delicata questione il regime di conoscibilità degli atti contenutiin questo fascicolo. Come è noto, infatti, il fascicolo del procedimento diprevenzione è accessibile alle parti, mentre quello riguardantel’amministrazione è riservato.

Secondo alcuni, anche con riferimento al fascicolo della verificaSecondo alcuni, anche con riferimento al fascicolo della verificaprevarrebbe la riservatezza degli atti, salva apposita autorizzazione delgiudice. Appare, tuttavia, più corretto ritenere che, poichè il modelloprocedimentale è quello previsto dagli art. 665 e ss. c.p.p., la decisione delGiudice Delegato assicuri un completo contraddittorio delle parti su tutti glielementi su cui essa si fonda.

Pertanto, all’interno del fascicolo dovranno transitare – anche consentendoai creditori di prendere visione del fascicolo principale – tutti gli attinecessari ai fini della decisione, anche quelli acquisiti con l’esercizio deipoteri officiosi.

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Segue: Procedimento di verificaIl G.D. fissa l’udienza di verifica dei crediti, stabilendo i termini indicati dallanorma in commento:

-un termine perentorio, non superiore a 60 giorni (prima 90), per ildeposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti;

-un termine dilatorio per la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti,entro i 60 giorni (prima 30) successivi allo scadere di quest’ ultimotermine.

La norma qualifica espressamente come perentorio il primo termine; ledomande depositate successivamente vanno ritenute inammissibili anchese l’udienza di verifica non si concluda nell’udienza fissata e vengase l’udienza di verifica non si concluda nell’udienza fissata e vengarinviata. La qualificazione è ribadita dal quinto comma dell’art. 58, chesanziona la tardiva presentazione con la decadenza.

Il termine decorre dalla comunicazione.

I nuovi commi 5 bis e 5 ter dell’art. 58 prevedono che l’A.G. esamini ledomande e predisponga progetto di stato passivo, contenentemotivate conclusioni sull’ammissione o rigetto di ciascuna domanda,da depositarsi almeno 20 giorni prima dell’udienza. I creditoripossono presentare osservazioni scritte e documenti fino a 5 giorniprima.

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Segue: Procedimento di verifica

Per le istanze tardive (comunque ammesse non oltre il termine di unanno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo) èprevista una scansione semestrale, ma è evidente che il procedimentosarà attivato solamente se sono individuati ulteriori creditori, rispettoall’elenco depositato.

In una simile eventualità l’A.G. segnalerà il caso al G.D. che provvederàalla fissazione dell’udienza, con l’assegnazione dei detti termini.

In ogni caso, il creditore dovrà provare, a pena di inammissibilità, di nonIn ogni caso, il creditore dovrà provare, a pena di inammissibilità, di nonaver potuto presentare tempestivamente la domanda per causa a lui nonimputabile.

Secondo Cass.Civ. Sez. 1, Sentenza n. 21596 del 03/12/2012 la provadella causa non imputabile della c.d. domanda ultratardiva costituiscemerito e, pertanto, la inammissibilità per tardività non può essernedichiarata de plano.

La riforma stabilisce espressamente che anche a tale procedimentosi applica la disciplina prevista dall’art. 59 per la formazione dellostato passivo

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Segue: Procedimento di verifica

Domande tempestive

Ai sensi dell’art. 58, lett. C) la domanda deve contenere“l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto checostituiscono la ragione della domanda”. Taleespressione ricomprende tutti i presupposti delladomanda; quindi, il creditore ricorrente avrà l’onere didomanda; quindi, il creditore ricorrente avrà l’onere didimostrare l’esistenza di tutti i presupposti indicatidall’art. 53, ossia la preventiva escussione degli altribeni, la buona fede, la data certa, la non strumentalità, ilrapporto sottostante al titolo; dovrà indicare anche lecause di prelazione che assistono il credito. In assenzal’ammissione del credito avverrà in chirografo.

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Segue: Procedimento di verifica

Soggetti che partecipano necessariamente all’udienza di verifica:

Il G.D., che verifica le domande nel contraddittorio, assumendoinformazioni anche d’ ufficio

L’A.G. che predispone un progetto di verifica facendo le sue osservazioni eproposte

Soggetti che partecipano eventualmente:

P.M., INTERESSATI, DIFENSORI, AGENZIA

Nella valutazione delle domande il G.D. dovrà accertare e quantificare ilNella valutazione delle domande il G.D. dovrà accertare e quantificare ilcredito e riconoscere le eventuali cause di prelazione, importanti, poi, per ilriparto. Quando ritiene di non ammettere il credito, il G.D. deve esporresuccintamente (prima sommariamente) i motivi dell’esclusione.

Diversamente da quanto accade nel procedimento fallimentare, ladomanda non interrompe la prescrizione ne' impedisce la maturazionedi termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzointestatario dei beni.

Questa norma costituisce una conferma della natura profondamentediversa fra i due procedimenti.

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Segue: Procedimento di verifica

Il procedimento si svolge nel contraddittoriocomplessivo dei creditori e con l’assistenza eventualedi difensore.

Mutuando il sistema dell’accertamento del passivoMutuando il sistema dell’accertamento del passivofallimentare, la motivazione è obbligatoria solamenteper l’esclusione art. 59.1

Nel prassi si indica la motivazione anche per il caso diammissione al passivo in contrasto alla diversaopinione del P.M. o di altri creditori, ma la legge non laimpone.

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Udienza di verifica epiloghi

Il G.D. ammette coma da domanda. Non è necessaria motivazione, se non disattende parere p.m. o Agenzia

Provv. Non

Il G.D. ammette in parte o riconosce parzialmente prelazione

Rigetto motivato succintamente

Opposizione con ricorso al collegio

Trattazione congiunta, come

I provvedimenti efficaci solo Provv. Non impugnabile

Solo correzione errori materiali e

Revocazione per falsità o errore essenziale di fatto

congiunta, come fallimento

Limiti alle nuove prove (nuovo art. 59 comma 8)

Decisione

accoglimentorigetto

Il P.M. non puòimpugnare

Ricorsoper Cass.

I provvedimenti efficaci solo contro l’Erario

---000---No effetto interruzione ososp. Prescrizione

---000---Ciascun creditore puòimpugnare i crediti ammessi

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Rigetto delle domande avanzate dalle banche per mancanza di buona fede

Al sensi del comma 3 bis dell’art. 52 del D. L.vo 159/11

«Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente ladomanda di ammissione del credito, presentata ai sensidell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancatoriconoscimento della buona fede nella concessione delriconoscimento della buona fede nella concessione delcredito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanzadella Banca d'Italia, è comunicato a quest'ultima aisensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre2007, n. 231, e successive modificazioni»

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Disciplina degli interessi

Diversamente da quanto accade per il fallimento,nessuna norma blocca la maturazione degli interessi.

L’ art. 52.2 bis della legge prevede un limite «nellamisura massima comunque non superiore al tassocalcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base diun paniere composto dai buoni del tesoro poliennaliun paniere composto dai buoni del tesoro poliennaliquotati sul mercato obbligazionario telematico(RENDISTATO)».

Vi è, dunque, un rilevante interesse dell’Erario allapronta definizione delle situazioni creditorie pendenti.

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Art. 50 Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramentoe i provvedimenti cautelari in corso da parte dellasocieta' Equitalia Spa o di altri concessionari diriscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi disequestro di aziende o partecipazioni societariedisposto ai sensi del presente decreto. E'disposto ai sensi del presente decreto. E'conseguentemente sospeso il decorso dei relativitermini di prescrizione.

2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende opartecipazioni societarie sequestrati, i crediti erarialisi estinguono per confusione ai sensi dell'articolo1253 del codice civile.

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Segue: Art. 50 Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

Il mancato coordinamento fra art. 50 e formazione delriparto comporta effetti distorsivi nel riparto congravissimo danno per lo Stato

Non si tiene presente che i crediti dello Stato e deglienti che riscuotono a mezzo concessionario sonoprivilegiati.privilegiati.

Con la loro estinzione per confusione lo Stato rinuncia ariscuoterli, così favorendo i creditori chirografari che –quasi sempre – in un riparto fra tutti i creditorisarebbero rimasti incapienti

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Stato passivo

All’esito della verifica viene redatto uno stato passivo.

La riforma prevede espressamente un separato statopassivo per ogni soggetto giuridico dotato di autonomiapatrimoniale, che tenga conto dell’ordine dei privilegi edelle cause legittime di prelazione sui beni.

Nel caso di società di persone, si avrà uno statoNel caso di società di persone, si avrà uno statopassivo plurimo che ripartisca i crediti tenendo contodella responsabilità illimitata dei soci.

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Liquidazione

Qui ci occupiamo evidentemente della sola vendita liquidatoria, cosadiversa sono la vendita di cose deperibili e la vendita del prodottoaziendale.

La vendita di cose deperibili è disciplinata dall’art. 40.5-ter “Il tribunaledestina (prima: può destinare) alla vendita i beni mobili sottoposti asequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo dideterioramento o di rilevanti diseconomie”.

Il provento va devoluto al FUG, ma costituisce, pur sempre, attivodisponibile.disponibile.

La vendita del prodotto aziendale costituisce una vicenda dell’impresa cheva ad incrementarne le casse e può essere destinata a scopi aziendali.Può riguardare ogni tipo di bene prodotto, dai beni mobili prodotti dalleaziende manifatturiere, ai fabbricati realizzati dalle imprese edili, allepartecipazioni delle holding, ai beni immateriali delle società diprogettazione.

In mancanza di diversa disciplina, resta assoggettata alla ordinariadisciplina posta dal codice civile, ai sensi dell’ art. 41.4 T.U.

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La liquidazione: il momento

Dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca (prima: neisessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo),l’Agenzia dovrebbe procedere al pagamento dei crediti ammessi,ove le somme apprese o riscosse siano sufficienti a soddisfare icreditori.

Nel caso, più frequente, in cui manchino tali disponibilità, deveprocedersi alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende oprocedersi alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende orami d'azienda e degli immobili.

Nessuna norma specificava in quale momento potesse procedersialla vendita. Adesso l’art. 60 comma 2 stabilisce che «ove ritengache dalla redditività dei beni possano conseguire risorsenecessarie al pagamento dei crediti, l’Agenzia può ritardare lavendita degli stessi non oltre un anno dall’irrevocabilità delprovvedimento di confisca».

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Finalità della liquidazione

serve a procurare la disponibilità finanziaria per procedere alriparto di cui all’ art. 61; dunque, non è sempre necessaria; essa èesclusa, ai sensi dell’ art. 60:

•nei casi in cui non vi siano creditori da soddisfare e,

•ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute sianosufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.

“Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati alpassivo”, ma il riferimento non riguarda solo i crediti sottoposti apassivo”, ma il riferimento non riguarda solo i crediti sottoposti averifica.

Non è più previsto che il G.D. apporti al progetto le modifichenecessarie ed opportune e ne disponga il deposito in cancelleria: èla stessa Agenzia che, predisposto il progetto di pagamento, neordina il deposito e, tenuto conto delle osservazioni ovepervenute, determina il piano di pagamento.

Competente per decidere sull’opposizione è la sezione civile della Corted’Appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penalecompetente ad adottare la confisca (prima: il tribunale della prevenzione)

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i crediti prededucibili

Il comma 3 aggiunge che sono considerati debitiprededucibili:

- quelli così qualificati da una specifica disposizione dilegge, ossia

- quelli sorti in occasione o in funzione del- quelli sorti in occasione o in funzione delprocedimento di prevenzione

- i crediti anche pregressi, ma risultanti da rapporti incorso al momento del sequestro, nei casi in cui l’ A.G.abbia optato per la prosecuzione del rapporto

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le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42

ossia

-le “spese necessarie o utili per la conservazione el'amministrazione dei beni” anticipate dallo Stato;

-le somme per il pagamento dei compensi spettanti all‘A.G.

-per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori

-quelle di cui all'articolo 35, comma 9 (trasferimento fuoriresidenza).residenza).

Tutti questi crediti, graduati come per legge vanno soddisfatti, intutto o in parte nel piano di riparto.

Questo è alimentato dai fondi esistenti e dal provento delle vendite,che debbono concorrere a procurare le disponibilità finanziarie dadestinare al riparto.

A questo punto, stimato tutto il patrimonio, occorrerà individuare ibeni da liquidare. Nessuna norma è posta a regolamentare talescelta.

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La posizione degli acquirenti.

A norma dell’ Art. 45 (Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato)”Aseguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sonoacquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi”.

La fase liquidatoria svolta successivamente alla definitività dellaconfisca non crea particolari problemi interpretativi, essendosi giàverificato l’ effetto liberatorio previsto dall’ art. 45.

Quid iuris nel caso di liquidazione anticipata?

Tenderei a ritenere che il bene, anche in questo, caso sia venduto,Tenderei a ritenere che il bene, anche in questo, caso sia venduto,libero da pesi ed oneri, come se il sequestro abbia anticipato – inquesta prospettiva – il predetto effetto liberatorio.

Il fenomeno è noto al diritto fallimentare, essendo pacifica lapossibilità di procedere alla liquidazione dell’attivo anche inpendenza di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

E le regole dovremmo rinvenirle nella disciplina della venditaforzata (artt. 2919 e ss.) prevista dal codice civile.

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Limitazione della garanzia

A norma dell’ art. Art. 53 (Limite della garanziapatrimoniale ), «I crediti per titolo anteriore al sequestro,verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sonosoddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento delvalore dei beni sequestrati o confiscati, risultantevalore dei beni sequestrati o confiscati, risultantedalla stima (non più: redatta dall'amministratore) odalla minor somma eventualmente ricavata dallavendita degli stessi, al netto delle spese delprocedimento di confisca nonché diamministrazione dei beni sequestrati e di quellesostenute per il procedimento di cui agli artt. da 57a 61».

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Efficacia della verifica al di fuori del procedimento di prevenzione

Stabilisce l’ art. 59.4 che la verifica dei crediti ha efficaciaendoprocessuale ed il suo esito non è opponibile al debitore ( “Iprovvedimenti di ammissione e di esclusione dei creditiproducono effetti solo nei confronti dell'Erario”).

Il creditore ammesso al passivo ex art. 52 e ss., in caso di revocadel sequestro, dovrà munirsi di titolo opponibile. Ed in questosenso segnalo la diversa disciplina rispetto al fallimento.

Ai sensi dell’ art. 120 l.f. “Il decreto o la sentenza con la quale ilcredito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per glieffetti di cui all'art. 634 del codice di procedura civile”.

Inoltre, ai sensi dell’ art. 58.4 “La domanda non interrompe laprescrizione ne' impedisce la maturazione di termini didecadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzointestatario dei beni” .

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Conseguenze: rapporti con i giudizi civili di accertamento

Ciò significa che il creditore ha un concreto interesse aproseguire o iniziare causa civile per l’accertamento delcredito nei confronti del proposto (o della società inbonis), per l’eventualità della revoca del sequestro,mentre dovrà procedere alla insinuazione perl’eventualità della confisca.l’eventualità della confisca.

Per tale motivo ritengo che il disposto dell’art. 55 nonabbia nessun effetto sospensivo o interruttivo deiprocedimenti civili in corso.

Rimane, sempre, facoltà del creditore coltivare ilgiudizio, ma è altrettanto chiaro che la sentenzaottenuta non potrà essere in alcun modo opposta alprocedimento di prevenzione.

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Rapporti con le procedure esecutive in corso

Il Codice Antimafia all’art. 55 ha dettato una compiuta disciplina delleazioni esecutive, prevedendo una “sospensione” della proceduraesecutiva fino alla conclusione del procedimento di prevenzione, con lapossibilità di nuova procedura o riassunzione dell’esecuzione entro unanno nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.Diversamente, in caso di confisca definitiva, la procedura esecutiva siestingue.

Per i procedimenti ai quali non si applica il d. l.vo 159/11 la legge diPer i procedimenti ai quali non si applica il d. l.vo 159/11 la legge distabilità 2013 ha previsto il divieto di azioni esecutive per i soli "beniconfiscati" alla data dell’1.1.2013. In via interpretativa è stata, tuttavia,affermata l’applicabilità di tale disciplina anche ai beni sequestrati, inmodo da eliminare eventuali disparità di trattamento (V. Cass., Sez. Civ.III, n. 22814/2013 “i procedimenti esecutivi su beni sequestrati nonpossono essere iniziati o proseguiti, a pena di nullità: de futuro, ai sensidel co. 1 dell’art. 55 del d.lgs. 159 del 2011; de praeteritu, ovverosiaquando la proposta di misura si sia avuta prima del 13.10.11, ai sensidel co. 194 dell’art. 1 della detta L. 228 del 2012” ).

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Rapporti pendenti

L’art. 56 del Codice Antimafia stabilisce che i rapporti pendenti almomento del sequestro (instaurati con il proposto o con l’attività diimpresa del proposto) rimangono sospesi ipso iure, essendodemandata all’amministratore giudiziario con l’autorizzazione delgiudice delegato, la scelta tra subentrare nel contratto in luogo delproposto assumendo tutti i relativi obblighi ovvero risolvere il contratto.La nuova legge prevede che la dichiarazione debba farsi nelleforme di cui all’art. 41, commi 1 bis e 1 ter e, in ogni caso, entro 6forme di cui all’art. 41, commi 1 bis e 1 ter e, in ogni caso, entro 6mesi dall’immissione in possesso.

In caso di risoluzione, il contraente ha diritto di far valere nel passivo,secondo le disposizioni della verifica dei crediti, il credito conseguenteal danno per mancato adempimento.

Nel momento in cui l’amministratore giudiziario subentra nel rapporto, irelativi crediti, sempreché certi liquidi ed esigibili, sarannoontologicamente in buona fede e prededucibili.

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Rapporti con le procedure concorsuali:fallimento successivo al sequestro

Ai sensi dell’art. 63 C.A., il fallimento dell’impresa in sequestro o inconfisca può essere dichiarato su richiesta del debitore, di uno o piùcreditori o del P.M., anche su segnalazione dell’amministratoregiudiziario. La legge 161 del 2017 ha previsto che «i beniassoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massaattiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti airapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegatodel tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cuidel tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cuiagli articoli 52 e seguenti».

È stata, tuttavia mantenuta la disposizione secondo cui il G.D. alfallimento procede all’accertamento del passivo nelle forme previstedalla legge fallimentare «verificando altresì, anche con riferimento airapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza dellecondizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3del presente decreto». Alla luce della novella deve ritenersi che talenorma si riferisca ai rapporti relativi ai beni non oggetto di sequestro.

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Segue: fallimento successivo al sequestro

Se nella massa attiva sono ricompresi esclusivamente beni giàsottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato deicreditori, dichiara chiuso il fallimento.

In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procedeall'apprensione dei beni e il giudice delegato al fallimento procede allaverifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali èintervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revocainterviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede alla

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interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede allariapertura del fallimento, ancorché sia trascorso il termine di cinqueanni dalla chiusura. Il curatore subentra nei rapporti processuali inluogo dell'amministratore giudiziario.

L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezioneIII del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, congli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relativead atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro.Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggettodell'atto dichiarato inefficace.

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Segue: fallimento successivo al sequestro

L'amministratore giudiziario propone le azioni revocatorie, ove sianorelative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto disequestro e gli effetti del sequestro e della confisca si estendono aibeni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessiaziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza,prima che intervenga la confisca definitiva, può proporre, previaprima che intervenga la confisca definitiva, può proporre, previaautorizzazione del tribunale, domanda per l'ammissione alconcordato preventivo, nonché accordo di ristrutturazione deidebiti, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67,terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942.

Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e ilmantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazionepuò prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori deicasi di cui all'articolo 48.

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Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento

Secondo l’art. 64 C.A., ove sui beni compresi nel fallimento siadisposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatoreed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile laseparazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loroconsegna all'amministratore giudiziario.

I crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti asequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sonosequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sonoulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale diprevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti e sono soddisfattisecondo il piano di pagamento di cui all’art. 61.

Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti airapporti relativi a beni per cui interviene il sequestro, i giudizi diimpugnazione di cui all'articolo 98 della legge fallimentare, iltribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito delprocedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso direvoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio.

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Segue: Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento

Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'interamassa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'interopatrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale,sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura delfallimento.

Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura delfallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dallafallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dallaliquidazione. Ove le azioni revocatorie siano state proposte dalcuratore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.

Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura delfallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva.

Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura delfallimento, il curatore procede all'apprensione dei beni e il giudicedelegato al fallimento procede alla verifica dei crediti (stessa disciplinaprevista dall’art. 63, comma 7, per il caso di fallimento successivo alsequestro).