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LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA La Costituzione Italiana è composta da 139 articoli ed è divisa in due parti, precedute dai Principi fondamentali, che vanno dall’art.1 all’art. 12 La Parte Prima si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini. La Parte Seconda si occupa dell’ordinamento della Repubblica. Concludono il testo costituzionale le disposizioni transitorie e finali. PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 1-12 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Artt. 13-54 PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Artt. 55-139 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI I-XVIII TITOLO I Rapporti civili TITOLO II Rapporti etico- sociali TITOLO III Rapporti economici TITOLO IV Rapporti sociali TITOLO I Il Parlamento TITOLO II Il Presidente della Repubblica TITOLO III Il Governo TITOLO IV La Magistratura TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni TITOLO VI CANANA'

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LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione Italiana è composta da 139 articoli ed è divisa in due parti, precedute dai Principi fondamentali, che vanno dall’art.1 all’art. 12

La Parte Prima si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini.La Parte Seconda si occupa dell’ordinamento della Repubblica.Concludono il testo costituzionale le disposizioni transitorie e finali.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Artt. 1-12

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Artt. 13-54

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Artt. 55-139

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E FINALI

I-XVIII

TITOLO I

Rapporti civili

TITOLO II

Rapporti etico-sociali

TITOLO III

Rapporti economici

TITOLO IV

Rapporti sociali

TITOLO I Il Parlamento

TITOLO II Il Presidente della Repubblica

TITOLO III Il Governo

TITOLO IV La Magistratura

TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni

TITOLO VI Garanzie costituzionali

CANANA'

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Diritti e doverialla luce dei principi fondamentali

Dall’art. 1: Art. 35, 36, 55

Dall’art. 2: Art. 13, 17 21, 25, 27, 53, 54

Dall’art. 3: Art. 6, 8, 21, 37, 38, 51

Dall’art. 4: Art. 37

Dall’art. 6: art. 3

Dall’art. 7: Art. 3, 8, 18, 19, 20

Dall’art. 9: Art. 33

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PRINCIPI, DIRITTI E DOVERIalla luce della storia

• Diritto di resistenza: ‘la sovranità appartiuene al popolo’ – art. 1• Voltaire-Trattato sulla tolleranza, art. 2• Rivoluzione francese, Rousseau, Locke: art.3, 13, 21• Mazzini: ‘la repubblica una e indivisibile’ art. 5• Cavour: ‘libera chiesa in libero stato’ art. 7• Magna Charta, Habeas Corpus: art. 13, 24, 25• Pace di Augusta(1555) ‘cuius regio eius religio’ art.8• Beccaria ‘dei delitti e delle pe4ne’, art. 13, 27• NO al confino: art. 16• Emigraziane: art. 16• Don Milani: art. 33• Legge Coppino ‘scuola obbligatoria’: art. 34• Lotte dell’800-900: art. 37, 39• Garibaldi ‘spirito democratico delle forze armate’: art. 52• Montesquieu ‘divisione dei poteri’ : Ordinamento della Repubblica• Cattaneo: ‘spazio alle autonomie locali-federalismo’ art. 114

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ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO

CORPO ELETTORALE

COMM. PERMAN.

Affari costituzionali

Giustizia

Affari esteri

Difesa

Bilancio

Finanze

Cultura

Ambiente

Trasporti

Attività produttive

Lavoro

Affari sociali

Agricoltura

Unione Europea

COMM. PERMAN.

Affari costituzionali

Giustizia

Affari esteri

Difesa

Bilancio

Finanze

Istruzione

Lavori pubblici

Agricoltura

Industria

Lavoro

Salute

Ambiente

Unione europea

ORGANI BICAMERALI

COMUNI

SINDACI – CONS.COMUNALISINDACI – CONS.COMUNALI

PROVINCE

PRESIDENTI – CONS.PROVINC..

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

MAGISTRATURA

CORTE DI CASSAZIONE

CONSIGLIO DI STATO

CORTE DEI CONTI

ORGANI AUSILIARI

Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro – Consiglio di Stato – Corte dei conti

AUTORITA’ INDIPENDENTI

Antitrust – Banca d’Italia – Comunicazioni – Consob – Energia Gas – Garante Sciopero – Lavori pubblici - Privacy

Sottosegretari Informazione, comunicazione ed editoria , CIPE, Famiglia, Droga, Servizio civile, Turismo, Federalismo, Sport, Semplificazione normativa, Soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania

Ministri con portafoglio - Affari Esteri, Interno, Giustizia, Difesa, Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Infrastrutture e Trasporti, Lavoro Salute e Politiche sociali, Istruzione Università e Ricerca, Beni e Attività Culturali

Ministri senza portafoglio - Rapporti con le Regioni, Attuazione del Programma di Governo, Pubblica amministrazione e l'Innovazione, Pari opportunità, Politiche Europee, Rapporti con il Parlamento, Riforme per il Federalismo, Gioventù, Semplificazione Normativa

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Costituzione Come nasce una leggeParlamento

Sistema bicamerale

Senato Camera

315 senatori 630 deputati

senatori a vita Ex presidenti della repubblica

commissioni giunte commissioni giunte

Durata 5 anni

Sedute delle camere

Sedute separate Per normale attivitàLegislativa, politica,

Giurisdizionale e consultiva

Seduta comunePer attività

straordinarie previste

1.Elezione del Presidente della Repubblica;2.Elezione dei 5 giudici costituzionali;3.Elezione di 1/3 dei membri del CSM;4.Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

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COSTITUZIONE

LEGGI COSTITUZIONALI(art. 138 Cost.)

LEGGI ORDINARIE E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

(artt. 70 ss. e 117 Cost.)

REGOLAMENTI GOVERNATIVI(artt. 87.5 e 117.6 Cost.)

LE FONTI NELL’ORDINAMENTO LE FONTI NELL’ORDINAMENTO STATALESTATALE

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LA LEGGE COSTITUZIONALE modifica le norme della COSTITUZIONE o ne introduce di nuove. Le leggi di revisione costituzionale sono leggi approvate dal Parlamento secondo una complessa procedura detta revisione costituzionale. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.La forma repubblicana non può essere oggetto di

revisione costituzionale

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Prima deliberazione Seconda deliberazione

LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI: IL ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI: IL

PROCEDIMENTOPROCEDIMENTO

Promulgazione

non meno di tre mesi

a maggioranza dei due terzi dei componenti di

ciascuna Camera

a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera

Eventuale referendum1/5 dei componenti di una camera, 5 consigli regionali o 500 mila elettori

Promulgazione

tre mesi

nessuna richiesta di referendum

richiesta di referendum

se è approvato dalla maggioranza dei voti validi

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I LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALEI LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

• L’unico limite L’unico limite espressoespresso èè la forma la forma repubblicana (art. 139 Cost.)repubblicana (art. 139 Cost.)

• I limiti I limiti impliciti impliciti sono i principi supremi sono i principi supremi dell’ordinamento (v. dell’ordinamento (v. sent. 1146/1988))

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La Costituzione italiana contiene alcuni La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremiprincipi supremi che che non possono essere non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali.costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto Tali sono tanto i principi che la i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionalerevisione costituzionale, quale , quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.),la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto quanto i i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionaleassoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono , appartengono all'essenza dei all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italianavalori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana..

Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi i principi supremi dell'ordinamento costituzionalesupremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una abbiano una valenza superiore rispetto valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionalealle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche , sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare <copertura le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare <copertura costituzionale> fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono costituzionale> fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all'accertamento della loro conformità ai <principi supremi dell'ordinamento all'accertamento della loro conformità ai <principi supremi dell'ordinamento costituzionale> (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, costituzionale> (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato ), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte <in riferimento della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte <in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana> (v. sentt. nn. 183 del 1973, inalienabili della persona umana> (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984).).

Sentenza Corte Costituzionale n. 1146/1988Sentenza Corte Costituzionale n. 1146/1988

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LEGGI COSTITUZIONALI: LE DUE IPOTESI DELL’ART. 138 (2)LEGGI COSTITUZIONALI: LE DUE IPOTESI DELL’ART. 138 (2)

Prima ipotesiPrima ipotesi

Camera I: 1° approvazione

maggioranza relativa

Camera II: 1° approvazione

maggioranza relativa

intervallo 3 mesi

intervallo 3 mesi

Camera I: 2° approvazione

maggioranza 2/3

Camera II: 2° approvazione

maggioranza 2/3

Presidente della Repubblica:

promulgazionepromulgazione

Gazzetta UfficialeSeconda ipotesiSeconda ipotesi

Camera I: 1° approvazione

maggioranza relativa

Camera II: 1° approvazione

maggioranza relativa

Camera I: 2° approvazione

Maggioranza assoluta

Camera II: 2° approvazione

Maggioranza assoluta

intervallo 3 mesi

Gazzetta Ufficiale

REFERENDUN (event.)

Maggioranza di “SI”

entro 3 mesi

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Con il termine LEGGE ORDINARIA ci si riferisce alle leggi emesse dal Parlamento Italiano a seguito di una specifica procedura chiamata Iter Legislativo.

L’Iter Legislativo si articola in 4 fasi :

Il progetto di legge può essere proposto a una delle due Camere del Parlamento dal Governo, da un membro delle due Camere, da un numero di elettori superiore a 50.000 soggetti.

L’iniziativa

La presentazione del progetto di legge attiva il procedimento legislativo, sollecitando l'esame del primo da parte dalle commissioni competenti delle Camere. La legge, una volta esaminata, deve essere deliberata da entrambe le camere.

La discussione e approvazione delle

Camere

CANANA'

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Costituzione Parlamento Come nasce una legge

1.Governo (disegni di legge);2.Deputati e senatori;3.Iniziativa popolare (50,000 elettori)4.Consigli Regionali

Iniziativa

Esame

Votazione

Promulgazione

Pubblicazione

C.N.E.L. (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)solo in materia economica

camere commissioni

Senato Camera dei deputati

Gazzetta ufficiale

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IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE FORMALEFORMAZIONE DELLA LEGGE FORMALE

1. 1. La fase preparatoriaLa fase preparatoria (iniziativa legislativa) (iniziativa legislativa)

L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una delle due Camere. Ogni progetto consta di un articolato e di una relazione che delle due Camere. Ogni progetto consta di un articolato e di una relazione che accompagna gli articoli. La Costituzione indica tassativamente accompagna gli articoli. La Costituzione indica tassativamente i soggetti a cui i soggetti a cui spetta l'iniziativa legislativaspetta l'iniziativa legislativa::

•• Il GovernoIl Governo (art. 71): l'iniziativa governativa è a sua volta il frutto di un (art. 71): l'iniziativa governativa è a sua volta il frutto di un procedimento; iniziativa di uno o più Ministri - delibera del Consiglio dei ministri procedimento; iniziativa di uno o più Ministri - delibera del Consiglio dei ministri - autorizzazione del Presidente della Repubblica - presentazione alla Camera. In - autorizzazione del Presidente della Repubblica - presentazione alla Camera. In alcuni casi la Costituzione pone un obbligo di iniziativa a carico del Governo: è il alcuni casi la Costituzione pone un obbligo di iniziativa a carico del Governo: è il caso dell'iniziativa vincolata (cfr. artt. 77, comma 2 e art. 81). caso dell'iniziativa vincolata (cfr. artt. 77, comma 2 e art. 81). I progetti presentati I progetti presentati dal Governo prendono il nome di disegni di leggedal Governo prendono il nome di disegni di legge..

•• Il Il singolo parlamentaresingolo parlamentare (art. 71): ogni Deputato o Senatore può (art. 71): ogni Deputato o Senatore può presentare progetti di legge alla Camera cui appartiene. Nella prassi è frequente presentare progetti di legge alla Camera cui appartiene. Nella prassi è frequente che tali iniziative siano collettive, ossia di più parlamentari insieme. Non vi sono che tali iniziative siano collettive, ossia di più parlamentari insieme. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa.limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa.

segue

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•• Il popoloIl popolo (art. 71, co. 2): la proposta deve provenire da almeno 50.000 (art. 71, co. 2): la proposta deve provenire da almeno 50.000 elettori. Il meccanismo di richiesta e di raccolta delle firme è disciplinato dalla legge elettori. Il meccanismo di richiesta e di raccolta delle firme è disciplinato dalla legge n. 352/1970. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate n. 352/1970. Non vi sono limiti a tale iniziativa, salvo le materie riservate all'iniziativa governativa.all'iniziativa governativa.

•• I Consigli regionaliI Consigli regionali (art. 121, co. 2): la Costituzione riconosce a ciascuna (art. 121, co. 2): la Costituzione riconosce a ciascuna Assemblea legislativa regionale il potere di presentare alle Camere progetti di legge. Assemblea legislativa regionale il potere di presentare alle Camere progetti di legge. Il limite che incontra tale iniziativa è che si tratti di questioni di "interesse regionale", Il limite che incontra tale iniziativa è che si tratti di questioni di "interesse regionale", ma di fatto la formula (contenuta negli Statuti speciali) è talmente elastica da non ma di fatto la formula (contenuta negli Statuti speciali) è talmente elastica da non poter costituire un vero e proprio limite di materia.poter costituire un vero e proprio limite di materia.

•• Il CNELIl CNEL (art. 99, co. 3): la Costituzione, all'art. 99, attribuisce al Consiglio (art. 99, co. 3): la Costituzione, all'art. 99, attribuisce al Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa legislativa. Ai sensi della legge n. Nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa legislativa. Ai sensi della legge n. 936/1986 non esistono particolari limiti di materia; tuttavia, parte della dottrina 936/1986 non esistono particolari limiti di materia; tuttavia, parte della dottrina sostiene che, data la natura dell'organo, l'iniziativa possa essere assunta soltanto nel sostiene che, data la natura dell'organo, l'iniziativa possa essere assunta soltanto nel campo economico-sociale (Martines).campo economico-sociale (Martines).

Il progetto o il disegno di legge può essere presentato all'una o all'altra Camera (ad Il progetto o il disegno di legge può essere presentato all'una o all'altra Camera (ad eccezione dei Deputati e Senatori che possono esercitare l'iniziativa solo nella Camera eccezione dei Deputati e Senatori che possono esercitare l'iniziativa solo nella Camera di appartenenza) e non crea l'obbligo per la stessa di deliberare.di appartenenza) e non crea l'obbligo per la stessa di deliberare.

segue

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La promulgazione: La legge viene resa ufficiale con dichiarazione solenne del Presidente della Repubblica dopo aver verificato che non sia in contrasto con la Costituzione.

La pubblicazione: La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con lo scopo di far conoscere la legge a tutti i cittadini. Dopo 15 giorni di vacatio legis la legge entra in vigore.

CANANA'

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IL REFERENDUM ABROGATIVOIL REFERENDUM ABROGATIVO

Il referendum abrogativo è previsto all'art. 75, Cost., ed è il più importante strumento di democrazia diretta: è il mezzo attraverso il quale il corpo elettorale può abrogare, totalmente o parzialmente, una legge o un atto avente forza di legge dello Stato. La Corte cost. lo ha definito un "atto fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria" (sent. n. 29/1987). La legge n. 352/1970 ha provveduto con molto ritardo a dare attuazione all'art. 75 Cost.

Limiti espliciti Limiti espliciti

a)a) leggi tributarie e di bilancio; leggi tributarie e di bilancio;

b)b) leggi di amnistia e di indulto; leggi di amnistia e di indulto;

c)c) leggi di ratifica dei trattati leggi di ratifica dei trattati internazionali; internazionali;

d)d) le fonti secondarie;le fonti secondarie;

e)e) le fonti regionali (a livello regionale le fonti regionali (a livello regionale esistono appositi referendum);esistono appositi referendum);

I limiti (cosa non può abrogare)I limiti (cosa non può abrogare)Limiti implicitiLimiti impliciti ricavati dalla Corte costituzionale (a partire dalla ricavati dalla Corte costituzionale (a partire dalla

sent. n. 16/1978): sent. n. 16/1978):

a)a) le norme costituzionali; le norme costituzionali;

b)b) leggi che, pur non essendo ricompresse nell'elenco dell'art. leggi che, pur non essendo ricompresse nell'elenco dell'art. 75, Cost., sono strettamente connesse a quelle elencate (ad es. 75, Cost., sono strettamente connesse a quelle elencate (ad es. la legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio o all'ordine la legge finanziaria rispetto alla legge di bilancio o all'ordine di esecuzione rispetto alla ratifica dei trattato internazionale); di esecuzione rispetto alla ratifica dei trattato internazionale);

c)c) leggi dotate di forza passiva rafforzata (ad es. le leggi di leggi dotate di forza passiva rafforzata (ad es. le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi); esecuzione dei Patti Lateranensi);

d)d) leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (quelle cioè il leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (quelle cioè il cui contenuto normativo appare così intimante connesso al cui contenuto normativo appare così intimante connesso al disposto costituzionale da rappresentare l'unico possibile disposto costituzionale da rappresentare l'unico possibile svolgimento, sicché la loro abrogazione impedirebbe al svolgimento, sicché la loro abrogazione impedirebbe al disposto costituzionale di far spiegare i suoi effetti).disposto costituzionale di far spiegare i suoi effetti).

Sono inoltre inammissibili le richieste referendarie il cui quesito non Sono inoltre inammissibili le richieste referendarie il cui quesito non sia: a) omogeneo; b) chiaro, semplice e completo; sia: a) omogeneo; b) chiaro, semplice e completo; c)strutturato in modo tale da rendere chiaro e riconoscibile ai c)strutturato in modo tale da rendere chiaro e riconoscibile ai votanti il risultato dei l'abrogazione.votanti il risultato dei l'abrogazione.

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IL PROCEDIMENTOIL PROCEDIMENTO

Richiesta da parte di 500.000 elettori

Richiesta da parte di almeno cinque Consigli regionali

Le richieste vanno depositate dal 1° gennaio al 30 settembre di ciascun anno. Non possono essere depositate nell'anno precedente alla scadenza ordinaria della legislatura e nei se mesi successivi alla convocazione dei Comizi elettorali

Controllo dell’ Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione sulla conformità della richiesta alle regole della Legge n.352/1970

Controllo della Corte costituzionale sull'ammissibilità dei referendum - art. 2, legge cost. n. 1/1953 - (il parametro di giudizio della Corte non è in questo caso la legge ordinaria, ma la Costituzione).

Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, fissa il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno.

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Dopo la votazione l'Ufficio centrale per il referendum accerta, ai Dopo la votazione l'Ufficio centrale per il referendum accerta, ai sensi dell'art. 75, comma 4, Cost., che alla votazione abbia sensi dell'art. 75, comma 4, Cost., che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi.raggiunta la maggioranza dei voti validi.

Se il quorum non viene raggiunto Se il quorum non viene raggiunto l'iniziativa fallisce e il quesito può essere l'iniziativa fallisce e il quesito può essere riproposto l'anno successivo; se i "no" superano i "si" lo stesso quesito può riproposto l'anno successivo; se i "no" superano i "si" lo stesso quesito può essere riproposto solo dopo che siano trascorsi cinque anni.essere riproposto solo dopo che siano trascorsi cinque anni.

Se vincono i voti favorevoliSe vincono i voti favorevoli, , il Presidente della Repubblica dichiara il Presidente della Repubblica dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazionecon proprio decreto l'avvenuta abrogazione. . Il Dpr è pubblicato Il Dpr è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e l'abrogazione ha effetto dal giorno nella Gazzetta ufficiale e l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo.successivo.

Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, può ritardare Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Governo, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni.giorni.

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Il decreto legislativo (dlgs) è un atto normativo avente forza di legge adottato dal governo su delega del Parlamento.

Il decreto legge(dl) è un atto normativo avente forza di legge adottato eccezionalmente dal governo senza l’autorizzazione delle camere.

E’ una legge che ha un’efficacia limitata al territorio della Regione che le emana.

In base alla potestà regolamentare del Governo, questo emana regolamenti diretti generalmente a produrre norme subordinate a quelle primarie. I regolamenti governativi sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né

alla Costituzione né tanto meno alle leggi ordinarie.

CANANA'

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Il decreto ministeriale (D.M.) è un atto amministrativo emesso da un ministro; non ha forza di legge ed è al pari di un regolamento governativo. Il decreto ministeriale spesso contiene norme tecniche di uno specifico argomento come la nomina dei dirigenti dell’Anas, l’attuazione di un regolamento sanitario ecc.

Sono le regole convenzionali stabilizzate, oggettivizzate, dispiegate nel tempo e nella coscienza giuridica.

Il decreto del presidente della repubblica è atto del Presidente della Repubblica. Con il D.P.R. vengono emanati i decreti legge e i decreti legislativi ed altri atti del Governo a contenuto ammiinistrativo e normativo.

CANANA'

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GLI ORGANI ISTITUZIONALI

IL PARLAMENTO

Il Parlamento della Repubblica italiana è l'organo costituzionale titolare della funzione legislativa, ha una struttura bicamerale perfetta, ovvero è composto da due Camere aventi funzioni identiche:

La Camera dei DeputatiE’ formata da 630 deputati, che vengono detti deputati; la carica di deputato è sempre elettiva, con suffragio universale e diretto, e ha durata quinquennale, salvo il caso di scioglimento anticipato delle camere. Può diventare deputato qualsiasi cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia compiuto i 25 anni.Sede della Camera dei deputati è Palazzo di Montecitorio

CANANA'

Page 23: LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA La Costituzione Italiana è composta da 139 articoli ed è divisa in due parti, precedute dai Principi fondamentali,

il Senato della Repubblica E’ composto da 315 senatori cui vanno aggiunti i senatori a vita (ossia, salvo rinuncia, gli ex Presidenti della Repubblica e, su nomina del Presidente della Repubblica, «cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». La carica di senatore è elettiva, con durata quinquennale (salvo scioglimenti anticipati eccezionali) Sede del Senato è Palazzo Madama a Roma.

CANANA'

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Le due Camere si riuniscono separatamente. Nei casi previsti dalla Costituzione il Parlamento si riunisce in seduta comune:

per l'elezione del Presidente della Repubblica per la quale ai parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni.

per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale di nomina parlamentare

per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura ;

per l'elezione di 45 cittadini fra i quali estrarre i giudici aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente della Repubblica

per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della Repubblicaper la messa in stato di accusa dello stesso Presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione

CANANA'

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Il Governo è un organo costituzionale complesso ed è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento.Il Governo è composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia come il Consiglio dei Ministri che costituisce un organo collegiale a sé stante. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti.I Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro dicasteri e, collegialmente, di quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri.Il Governo ha sede a Palazzo Chigi, a Roma

IL GOVERNO

CANANA'

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Il Governo può esercitare la funzione legislativa quando:

il Parlamento stesso conferisce al Governo, con un'apposita legge di delega, il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge

emana autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.

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La MAGISTRATURA è il terzo potere fondamentale dello STATO e si definisce come l'insieme degli organi civili, penali e amministrativi dello stato che svolgono la funzione giurisdizionale.

E’ un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere al fine ditutelare i giudici da pressioni degli altri organi dello stato o da parte di privati.

Per garantire l'indipendenza dell'autorità giudiziaria è stato istituito un organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 33 membri eletti ogni 4 anni.

I magistrati possono essere nominati solo attraverso concorso, sono soggetti soltanto alla legge e non possono essere sollevati dal servizio senza il loro consenso e neppure trasferiti in altra sede.

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MAGISTRATURA

MAGISTRATURAORDINARIA

MAGISTRATURA SPECIALE

È destinata a risolvere specifiche controversie

indicate dalla legge

CIVILE: quando giudica i rapporti privati

PENALE:quando accerta le responsabilità di reati contro

la persona e definisce la pena

AMMINISTRATIVA: accerta e giudica i rapporti in cui

è parte la Pubblica Amministrazione

NON AMMINISTRATIVA:

accerta e giudica i comportamenti

in particolari ambiti ad es. il tribunale militareCANANA'