LA SICUREZZA DELLE MACCHINE - Gruppo di lavoro per la ... · DIRETTIVE DI PRODOTTO (dette...
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SEMINARIO:"NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA SICUREZZA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA: COME ORIENTARSI?"
"LA SICUREZZA DELLE MACCHINE:LA SICUREZZA DELLE MACCHINE:DIRETTIVA MACCHINE ED AUTOMAZIONE"
Politecnico di Bari ‐ II Facoltà di Ingegneria – TARANTO 7 luglio 2011
Direttive comunitarie
Le direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute siclassificano in:
DIRETTIVE SOCIALI (dette orizzontali) che trattano argomenti diinteresse generale, tipo la sicurezza sui luoghi di lavoro e lasicurezza dei consumatori – sono dirette soprattutto aicommittenti ed ai datori di lavoro.
• Direttiva 2003/105/CE (Direttiva Seveso Ter) recepita come D.Lgs. 21 settembre2005 (controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze005 (co t o o de pe co d c de t e a t co ess co dete ate sosta epericolose)
• Direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagliagenti fisici (rumore) recepita come D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195
• D.Lgs. n. 626/1994, modificato dal D.Lgs. n. 242/1996• D.Lgs. n. 494/1996, modificato dal D.Lgs. n. 528/1999
prof. ing. Giuseppe Cavone ‐ La sicurezza delle macchine: direttiva macchine ed automazione ‐ Taranto 7 luglio 2011
Direttive comunitarie
Le direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute siclassificano in:
DIRETTIVE SOCIALI (dette orizzontali) che trattano argomenti diinteresse generale, tipo la sicurezza sui luoghi di lavoro e lasicurezza dei consumatori – sono dirette soprattutto aicommittenti ed ai datori di lavoro.
DIRETTIVE DI PRODOTTO (dette verticali) che stabiliscono irequisiti essenziali di sicurezza a cui un determinato prodottodeve rispondere per poter circolare liberamente sul mercatodella Comunità europea – sono dirette soprattutto ai progettistied ai costruttoried ai costruttori.
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Direttive comunitarieDi tti it i di
Le direttive comunitarie vengono studiate, discusse, redatte e approvate (a maggioranza
Direttive comunitarie di prodotto
Valore
approvate (a maggioranza qualificata) dai paesi membri dell'Unione europea.
Strumenti legislativi
Armonizzazione
Effetto
Sicurezza
Campo
Armonizzazionedelle leggiUna volta approvate, i singoli
governi, devono recepirle ed esigere l'attuazione nei tempi di Sicurezza
Salute pubblicaRisparmio energeticoImpatto ambientale
esigere l attuazione nei tempi di volta in volta stabiliti.
La stretta uniformità delle regole
Libera circolazione di prodotti sicuri
Scopo
Ri t
La stretta uniformità delle regole che caratterizzano le direttive di prodotto consente anche
' i à ll' ff iOmogeneità nelle
procedure di verifica e
Riscontroun'omogeneità nell'effettuazione delle verifiche e nell'espletamento delle eventuali
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certificazionep
procedure di certificazione. (*)
Risoluzione "Nuovo approccio"Iter alternativi per il conseguimento della conformità
ad una direttiva comunitaria di prodotto (*)
Direttiva comunitarieDirettiva comunitarie
Requisiti essenziali di i d l d ttsicurezza del prodotto
RECEPIMENTOL i lLegge nazionale
Norme tecniche ENSoluzioni tecniche
alternative
Conformità implicita ai Requisiti Essenziali di
Sicurezza
Onere della provacirca la conformità ai Requisiti Essenziali
di Sic re a
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di Sicurezza
Risoluzione dell'Approccio Globale
Per le produzioni appartenenti a settori non regolamentati èstata ribadita la Risoluzione del Consiglio del 21 dicembre1989 d tt1989, detta
dell'Approccio Globale
Con quest'ultimo provvedimento la CE ha inteso promuovere larealizzazione di un contesto tecnico omogeneo in Europag pbasato non solo sull'armonizzazione degli standard estesa atutti i comparti produttivi ma anche su strutture di verifica(laboratori organismi di certificazione ed enti di accreditamento(laboratori, organismi di certificazione ed enti di accreditamentoche ne attestano la validità) operanti in base a norme comuni ea procedure reciprocamente riconosciute, capaci di dare aipartner economici le necessarie assicurazioni di trasparenza,competenza e fiducia.
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Direttiva macchineAl fi di lib t ll'i t d ll'U iAl fine di promuovere un libero mercato all'interno dell'UnioneEuropea, tutti gli stati membri sono tenuti ad emanare una legislazioneche definisca i requisiti essenziali di sicurezza per le macchine ed ilq ploro uso. Le macchine che non soddisfano tali requisiti non possonoessere commercializzate, importate e messe in servizio nei paesidell'Unione Europeadell Unione Europea.Diverse direttive europee si possono applicare alla sicurezza dellemacchine e delle apparecchiature industriali, ma le due più rilevantisono: La Direttiva Macchine 2006/42/CE (Dlgs 17/2010) che si rivolge aiproduttori di macchine ed agli importatori di macchine (ossia chiproduttori di macchine ed agli importatori di macchine (ossia chiimmette sul mercato europeo macchine ed apparecchiature);
La Direttiva 89/655/CEE (integrata dalla direttiva 95/63/CE)riguardante i requisiti minimi per la sicurezza e la salute durante l'usodelle attrezzature di lavoro (Dlgs 81/2008) che si rivolge ai datori dilavoro
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lavoro.
Definizione di macchinaÈ d it i hi f tt i d t d i tiÈ da ritenersi macchina un manufatto rispondente a uno dei seguentirequisiti:a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di
azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta composto diazionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto diparti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro in modosolidale per un'applicazione ben determinata;
b) i i di ti di ti di i l bil ll ti tb) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati traloro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte dienergia è la forza umana diretta (carrucole, martinetti ecc.);
c) insieme di cui al punto "a", al quale mancano solamente elementi dicollegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e dimovimento;
d) insieme di cui ai punti "a" e "c", pronto per essere installato e che puòfunzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto(gru su carro) o installato in un edificio o in una costruzione (carroponteecc.);
e) insiemi di macchine, di cui ai punti "a", "c" e "d", o di quasi-macchine,che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in
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modo da avere un funzionamento solidale.
Definizione di quasi macchina
Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli,non sono in grado di garantire un'applicazione beno so o g ado d ga a t e u app ca o e bedeterminata.Un sistema di azionamento è una quasi-macchina.Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essereincorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchinamacchine o apparecchi per costituire una macchinadisciplinata dalla presente direttiva.
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Direttiva macchineL di tti hi è li bil ll d i di iLa direttiva macchine è applicabile alla produzione di nuovimacchinari e di componenti di sicurezza immessi sul mercato.Per immissione sul mercato si intende anche il caso diPer immissione sul mercato si intende anche il caso diun'azienda che fornisce un macchinario a se stessa, percostruire o modificare macchine per proprio uso personale.ÈÈ inoltre applicabile ai macchinari e dispositivi usati, provenientida altri paesi che vengono immessi per la prima volta nelmercato dell'Unione EuropeaLa nuova direttiva macchine 2006/42/CE - recepita in Italia conil Dlgs 17/2010 - contiene l'elenco dei requisiti essenziali di
mercato dell Unione Europea.
sicurezza che devono possedere le macchine per poter esseremarcate CE e quindi commercializzate o costruite nei paesidella Comunità Europea.della Comunità Europea.Questo significa che già in fase di progettazione dellamacchina occorre effettuare una valutazione del rischio
d t tt l i ti id lprof. ing. Giuseppe Cavone ‐ La sicurezza delle macchine: direttiva macchine ed automazione ‐ Taranto 7 luglio 2011
pensando a tutte le misure occorrenti per ridurlo.
Evoluzione della direttiva macchine (*)Direttiva Contenuti
89/392/CEE Testo base della direttiva
91/368/CEEAbrogazione di altre direttive e modifica della scadenza di attuazione
93/44/CEEEstensione ai componenti di sicurezza(dal 1 gennaio 1997)
93/68/CEE Modifiche sulla marcatura CE93/68/CEE Modifiche sulla marcatura CE
98/37/CETesto integrato della direttiva sostituisce i precedenti senza modificarli
2006/42/CE
Nuova direttiva macchine e modifica direttiva ascensori recepita in Italia con il D.lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 41 del 19/02/2010 ‐ epubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/02/2010 e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
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Direttive macchine ‐ obiettivoRegolamentare il mercato, in modo da:1) Stabilire quali siano i requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute richiesti per le macchine.2) Imporre che le macchine immesse sul mercato della
Comunità europea e/o messe in servizio rispettino taliComunità europea e/o messe in servizio rispettino talirequisiti.
Gli indirizzi contenuti nel testo della direttiva e le normeGli indirizzi contenuti nel testo della direttiva e le normetecniche armonizzate a cui questa fa riferimento mirano, inlinea con la risoluzione "Nuovo approccio", all'armonizzazioned i i i li i t tt i t ti l d ldei mezzi coi quali i costruttori sono tenuti a salvaguardare lasalute e la sicurezza delle persone.
I i iti i li di i i li i l i l tiI requisiti essenziali di sicurezza si applicano in relazione al tipodi macchina e si conseguono adottando le soluzioni tecnichepiù idonee e più affidabili.
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p p
Direttiva macchineDichiarazione di conformità
La dichiarazione CE di conformità (e la conseguente marcaturaCE) è il doc mento attra erso il q ale il costr ttore dellaCE) è il documento attraverso il quale il costruttore dellamacchina dichiara che essa è conforme a tutti i requisitiessenziali di sicurezza e salute (RESS) delle direttive che la( )riguardano.Oltre al simbolo CE, la marcatura della macchina deve riportare
i di lt i f i i d i ti l l iuna serie di altre informazioni ed in particolare la ragionesociale e indirizzo completo del fabbricante e, eventualmente,del suo mandatario, in maniera leggibile ed indelebile tenendo, ggin considerazione ingombro e dimensioni della macchinastessa (allegato II).L'i di i d ll i i l d l dL'indicazione della ragione sociale del produttore serve perpoter identificare chiaramente il soggetto responsabiledell'immissione sul mercato della macchina.
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dell immissione sul mercato della macchina.
Direttiva macchineAllegati
ALLEGATO I: Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
ALLEGATO II: DichiarazioniALLEGATO II: DichiarazioniALLEGATO III: Marcatura "CE"ALLEGATO IV: Categorie di macchine per le quali va applicata una delle
procedure di cui all'articolo 12 paragrafi 3 e 4procedure di cui all articolo 12, paragrafi 3 e 4ALLEGATO V: Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo
2, lettera c)ALLEGATO VI: Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchineALLEGATO VI: Istruzioni per l assemblaggio delle quasi macchineALLEGATO VII: a) Fascicolo tecnico per le macchine
b) Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchineALLEGATO VIII: Valutazione della conformità con controllo interno sulla
fabbricazione delle macchineALLEGATO IX: Esame CE del tipoALLEGATO X: Garanzia qualità totaleALLEGATO XI: Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri
per la notifica degli organismiALLEGATO XII: Tavola di concordanza con la precedente direttiva
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Direttiva macchineAltre direttive (ove ne ricorrano le condizioni)( )
che si applicano alle macchine (*)
Direttiva europea Attuazione in ItaliaData di inizio
Direttiva europea Attuazione in Italiaobbligatorietà
Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
15 dicembre 2004D.Lgs 194/07
9 novembre 200721 luglio 2009
(EMC)15 dicembre 2004 9 novembre 2007
ATEX Apparecchi ed impianti
94/92/CE 23 marzo 1994
D.P.R. 126/98 23 marzo 1998
1 luglio 2003
ATEX Ambienti 99/92/CE 16 dicembre 1999
D.Lgs 233/03 12 giugno 2003
1 luglio 2003
PED Apparecchi87/44/CEE
25 giugno 1987 D.Lgs 311/91 5 ottobre 1991PED Apparecchi
semplici a pressione
25 giugno 198727 settembre 1991
5 ottobre 199190/488/CEE93/68/CEE
22 luglio 1993D.Lgs. 42/97
24 febbraio 19976 marzo 1997
gPED Attrezzature a pressione e
insiemi
97/23/CE 27 maggio 1997
D.Lgs. 93/2000 25 febbraio 2000
29 maggio 2002
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Norme tecniche armonizzateRelative alla sicurezza delle macchine
Le norme tecniche armonizzate inerenti la sicurezza del macchinanosono quelle che, se applicate, garantiscono implicitamente laq , pp , g ppresunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza da essecoperti.
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Norme tecniche armonizzateRelative alla sicurezza delle macchine
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Norme tecniche armonizzateClassificazione (*)
Tipo di norma Caratteristiche
Offrono soluzioni tecniche per ogni tipo di macchine;A
(Generali)Contengono glossari;Descrivono, ai normatori, le procedure da seguire per la preparazione delle norme di tipo B e C
B1(aspetti relativi alla
sicurezza)
Offrono indirizzi e prescrizioni inerenti, per esempio, le distanze di sicurezza,i limiti delle prestazioni fisiche, i concetti ergonomici, i' sistemi di comando ecc.
B2(dispositivi di sicurezza)
Offrono indirizzi e prescrizioni relative, per esempio, al comando d'arresto di emergenza, al comando a due mani, ai ripari, ai segnali acustici e visivi ecc.) p , g
C(sicurezza di
macchine o famiglieComprendono le prescrizioni relative a tipi specifici di macchine (presse taglierine fresatrici torni robot ecc )macchine o famiglie
di macchine)macchine (presse, taglierine, fresatrici, torni, robot ecc.).
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Norme tecniche armonizzateRelative alla sicurezza delle macchine – logica di sistema (*)
Si applicano a tuttiNon possono essere Si applicano a tuttii tipi di macchinecontradette dalle norme
di tipo B o di tipo CNormedi tipo A
Si applicano a tuttii tipi di macchine
Non possono esserecontradette dalle norme
Normedi tipo B1(aspetti o
Normedi tipo B2(dispositivi i tipi di macchinedi tipo C sistemi
specifici)
(dispositividi sicurezza)
Si applicano soloai tipi di macchine
cui si riferiscono
Si rifanno allenorme di tipo Ae di tipo B
Norme di tipo C(per ogni tipo specifico o famiglia di macchine)p g )
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Norme tecniche armonizzate
Comitati tecnici che in sede CEN partecipano ai lavori di stesura delle norme EN (*)norme EN ( )
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Norme tecniche armonizzate
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Norme tecniche armonizzate
Alcune norme EN di tipo A e di tipo Binerenti la sicurezza delle macchine (*)inerenti la sicurezza delle macchine ( )
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Norme tecniche armonizzateAlcune norme EN di tipo C
inerenti la sicurezza delle macchine (*)
• UNI EN 692:2009: Macchine utensili - Presse meccaniche – Sicurezza • UNI EN 693:2009: Macchine utensili - Presse idrauliche – Sicurezza • UNI EN 415-3:2009: Sicurezza delle macchine per imballare - Parte 3:
Formatrici, riempitrici e sigillatrici UNI EN 415 4 1998 Si d ll hi i b ll P ll tti t i• UNI EN 415-4:1998: Sicurezza delle macchine per imballare - Pallettizzatori e
depallettizzatori• UNI EN ISO 10218-1:2009: Robot per ambienti industriali - Requisiti di
sicurezza Parte 1: Robotsicurezza - Parte 1: Robot• EN ISO 23125:2010: Macchine utensili - Sicurezza - Torni
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Direttiva macchineOpportunità di applicazione delle norme tecniche (*)
Possibili percorsi adottabili dai fabbricanti e progettisti dimacchine per il conseguimento dei requisiti essenziali dimacchine per il conseguimento dei requisiti essenziali disicurezza Presupposti tecnici per l'immissione sul
mercato di una macchina
La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza elencati nell’allegato I della Direttiva macchine è ottenibile:
Scrupolosa S l i i
In assenza di EN
In assenza di ENosservanza
delle norme EN armonizzate, pubblica sulla
Soluzioni tecniche
autonome e dimostrazione
norme EN, scrupolosa osservanza delle norme
norme EN, impiego di specifiche
tecniche e linee pGU UE
(comporta presunzione di conformità)
che soddisfanoi RES(prova)
UNI e CEI pubblicate sulla
GU RI(prova)
guida (INAIL, ISPESL,
ecc. )(prova)
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conformità) (prova) (prova)
Procedura di valutazione della conformità di una macchina alla direttiva
La macchinaè contemplata nell'Allegato
IV ?Valutazione dei rischi, Progettazione soluzioni tecniche
Valutazione dei rischi eImpiego raccomandato di
Elaborazione del fascicolo tecnico e del manuale istruzioni
Elaborazione del fasc. tecnico e man.istr.
norme tecnichearmonizzate Presunzione di conformitàai requisiti di sicurezza3 possibilità
A scelta fabbricante oLa macchina
è totalmente conformealle norme arm.
?
A scelta fabbricante oAccordi contrattuali Uso soluzioni alternative
all’applicazione di norme EN
Controllo interno sulla fabbricazione della macchina
1. Controllo interno sulla fabbricazione della macchina
2. Esame di tipo, più controllo interno di
fabbricazione
3. Procedura di garanzia di qualità
totale
Rilascio di attestato dell'esame CE di
tipo da parte di O.N.
Approvazione del Sistema Gar. Qual.T.da parte di O.N.
Stesura Dichiarazione CE del
fabbricante
Stesura Dichiarazione CE del
fabbricante
Dichiarazione CE del fabbricante, con la
citazione dell'attestato
Dichiarazione CE del fabbricante, con la
citazione dell'approvazionedell attestato dell approvazione
Marcatura CE Macchina immessa sul mercato e/o messa in servizio
Riferimenti legislativi Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106: "Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezzag p , ,nei luoghi di lavoro".
Decreto Legislativo 11 aprile 2011: "Disciplina delle modalità di effettuazione delleverifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché icriteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decretolegislativo."
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17: "Attuazione della direttiva 2006/42/CE,l ti ll hi h difi l di tti 95/16/CE l ti li i"relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
Direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzaturedi lavoro da parte dei lavoratori il lavoro (seconda direttiva particolare a normadell'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)dell articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materialeelettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
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p
Riferimenti normativi UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005: "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005: Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di
organismi che effettuano attività di ispezione." (La norma specifica i criteri generali per lacompetenza degli organismi imparziali che svolgono attività di ispezione,indipendentemente dal settore interessato. Essa specifica inoltre i criteri diindipendenza.)
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (completa di EC 1-2007): "Requisiti generali per lacompetenza dei laboratori di prova e di taratura." (La norma specifica i requisiti generali
l l t d i l b t i d ff tt / t t i l ilper la la competenza dei laboratori ad effettuare prove e/o tarature, incluso ilcampionamento. Essa copre le prove e tarature eseguite utilizzando metodi normalizzati,metodi non-normalizzati e metodi sviluppati dai laboratori.)
Riferimenti bibliografici E Grassani: "La Direttiva macchine 2006/42/CE – Guida all'interpretazione e E. Grassani: La Direttiva macchine 2006/42/CE Guida all interpretazione e
all'applicazione della direttiva e del D.Lgs. 17/2010", Editoriale Delfino, Milano 2010(*) fonte di diagrammi e tabelle
G. Ceresini: "L'analisi e la valutazione del rischio sulle macchine", www.voltimum.it, 2010, ,
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