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La Segnaletica di Sicurezza

D. Lgs. 14/ 08/ 1996 n. 493

Direttiva Comunitaria 92/58 CEE

Fra le misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, la segnaletica di sicurezza riveste

un’importanza prioritaria tenendo presente, però, che essa va solo a completare le misure di prevenzione

già in atto negli ambienti di lavoro. La segnaletica di sicurezza è l’insieme organico dei vari segnali che,

nel campo della sicurezza, permette di trasmettere e comunicare le informazioni necessarie.

L’obbligo di segnalare adeguatamente i pericoli e osservare comportamenti sicuri era già presente nella

legislazione precedente all’emanazione del decreto in oggetto; in particolare:

DPR 547/55 (Prevenzione infortuni)

DPR 303/56 (Igiene del lavoro)

DPR 164/55 (Prevenzione in edilizia)

D.Lgs.277/91 (Tutela dagli agenti nocivi, Rumore, Piombo, Amianto)

Il D.Lgs. 493/96 si occupa unicamente della segnaletica di sicurezza ed é l’attuazione della direttiva

comunitaria 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e/o di salute sui posti di lavoro.

Il decreto sulla segnaletica consta di otto articoli e nove allegati. In successione, e di cosa si occupano,

essi sono :

Art.1 Campo di applicazione(settori privati e pubblici); definizioni: tipo di

segnaletica (cartelli, segnali acustici, luminosi, verbali e gestuali); la non

applicazione per il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

Art.2 Obblighi del datore di lavoro.

Art.3 Requisiti della segnaletica.

Art.4 Termini dell’informazione e della formazione.

Art.5 Adeguamento degli allegati.

Art.6 Modifica della normativa vigente.

Art.7 Abrogazioni.

Art.8 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.

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I contenuti degli allegati, invece, sono :

All. I Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

All. II Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

All. III Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni

All. IV Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare

l’ubicazione delle attrezzature antincendio

All. V Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo

e per la segnalazione delle vie di circolazione

All. VI Prescrizioni per i segnali luminosi

All. VII Prescrizioni per i segnali acustici

All. VIII Prescrizioni per la comunicazione verbale

All. IX Prescrizioni per i segnali gestuali

Passiamo, sinteticamente, a prendere visione di tale decreto.

L’art.1 dà la giusta definizione di tutti gli strumenti della segnaletica di sicurezza: esso, tra l’altro,

definisce in modo appropriato i vari segnali sia come tipo di informazione che le varie famiglie di

segnali.

L’art.2 fissa gli obblighi del datore di lavoro che in seguito alla valutazione dei rischi, dopo averli

annullati o ridotti al minimo, impiega la segnaletica opportuna.

L’art.3 si occupa dei requisiti della segnaletica la quale deve essere conforme a ciò che riportano gli

allegati; fissa, inoltre, i termini (6 mesi) entro cui la segnaletica già esistente deve essere conforme agli

allegati.

L’art.4 stabilisce che il datore di lavoro provvede all’informazione e alla formazione sia del R.L.S. che

dei lavoratori riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata nei vari ambienti dell’unità lavorativa.

Il contenuto degli allegati, invece, è fatto di prescrizioni generali per i vari segnali ivi compresi i cartelli.

Importante è la distinzione tra Segnaletica Permanente e Segnaletica Occasionale (all.1).

La segnaletica permanente si riferisce a divieti, avvertimenti, prescrizioni, obbligo o indicazioni di

salvataggio o soccorso ecc., ed è realizzata, in modo permanente, con cartelli o colore di sicurezza.

La segnaletica occasionale fa riferimento a pericoli, chiamate di persone o evacuazione ecc., ed è

realizzata con segnali luminosi, acustici, comunicazioni verbali o gestuali; essi devono terminare con il

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cessato pericolo o allarme. Ovviamente si può avere, per determinate modalità di segnalazione, la

combinazione di due tipi di segnali:

- segnale luminoso e segnale acustico;

- segnale luminoso e comunicazione verbale;

- segnale gestuale e comunicazione verbale.

Nel nuovo sistema normativo il datore di lavoro deve attenersi, in modo semplificativo, alle seguenti

fasi:

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 4/D.lgs. 626/94

MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI

Art. 3-4/D.lgs. 626/94

IMPIEGO DELLA SEGNALETICA

Art. 2/D.lgs. 493/96

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Vietare comportamenti pericolosi

Fornire indicazioni per la sicurezza

o il soccorso

Avvertire di rischi e pericoli

Prescrivere comportamenti sicuri

Indicare ulteriori elementi di

prevenzione

SELEZIONARE LA SEGNALETICA NECESSARIA

SEGNALI LUMINOSI

CARTELLI

SEGNALI ACUSTICI

SEGNALI GESTUALI

COMUNICAZIONE VERBALE

INFORMARE E FORMARE LAVORATORI E RLS

Art. 4/D.lgs. 493/96

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Il datore di lavoro deve, quindi, identificare i pericoli, valutare i rischi, annullare o limitare i rischi e

impiegare la segnaletica. Quest’ultima, a seconda dei casi, è rivolta a :

- avvertire di rischi o pericoli;

- vietare comportamenti pericolosi;

- prescrivere comportamenti sicuri;

- fornire indicazioni per la sicurezza o per il soccorso

- indicare ulteriori elementi di prevenzione.

Selezionata la segnaletica occorrente (cartelli, segnali luminosi, segnali acustici, segnali gestuali o

comunicazione verbale), compito finale e fondamentale del datore di lavoro è quello di informare e

formare i lavoratori ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS).

Esaminiamo, ora, gli aspetti più significativi del decreto .

La segnaletica, come abbiamo visto precedentemente, è formata da un insieme di strumenti e modalità

di interazioni che concorrono alla gestione della sicurezza aziendale.

Le finalità comunicative che stanno alla base della segnaletica, evidenziate dalla precedente tabella,

sono:

- Segnali di divieto

- Segnali di avvertimento

- Segnali di prescrizione

- Segnali di salvataggio o di soccorso

- Segnali di informazione.

Gli strumenti per adempiere a ciò sono:

- Cartelli

- Segnali luminosi (con caratteristiche di forma, colori e pittogrammi simili a

quelle dei cartelli)

- Segnali acustici

- Comunicazioni verbali

- Segnali gestuali (movimento o posizione delle braccia per guidare persone che

effettuano manovre)

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I colori della sicurezza sono fissati dall’All.1 del decreto nel modo seguente:

- ROSSO

divieto : atteggiamenti pericolosi

pericolo : alt, arresto, emergenza

attrezzatura antincendio : identificazione e ubicazione

- GIALLO-ARANCIO o GIALLO

avvertimento : cautela, verifica

- AZZURRO

prescrizione : obbligo di un D.P.I.

azione specifica

- VERDE

salvataggio o soccorso : porte, percorsi, ecc.

situazione di sicurezza : ritorno alla normalità

La forma del cartello, ed il pittogramma associato, nelle sue dimensioni e colori, è fissato, invece,

dall’All.2 del decreto così come segue:

- Divieto (cartello a forma rotonda, con pittogramma nero su fondo bianco,

bordo e banda rossi)

Vietato fumare Vietato fumare o usare

fiamme libere

Vietato ai pedoni Divieto di spegnere

con acqua

Acqua non potabile Divieto d’accesso alle

persone non autorizzate

Vietato ai carrelli di

movimentazione

Non toccare

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- Avvertimento (cartello a forma triangolare, con pittogramma nero su

fondo giallo o giallo-arancio, bordo nero)

Materiali radioattivi Carichi sospesi Carrelli di movimentazione Tensione elettrica

pericolosa

Pericolo generico Raggi laser Materiale comburente Radiazioni non ionizzanti

Campo magnetico intenso Pericolo di inciampo Caduta con dislivello Rischio biologico

Bassa temperatura Sostanze nocive irritanti

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- Prescrizione (cartello a forma rotonda, con pittogramma bianco su

fondo azzurro)

Protezione obbligatoria

degli occhi

Casco di protezione

obbligatorio

Protezione obbligatoria

dell’udito

Protezione obbligatoria

delle vie respiratorie

Calzature di sicurezza

obbligatorie

Guanti di protezione

obbligatori

Protezione obbligatoria del

corpo

Protezione obbligatoria del

viso

Protezione individuale

obbligatoria contro le

cadute

Passaggio obbligatorio per

i pedoni

Obbligo generico

(con eventuale cartello

supplementare)

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- Salvataggio o soccorso (cartello a forma rettangolare o quadrata, con

pittogramma bianco su fondo verde)

Percorso/Uscita d’emergenza

Direzione da seguire (Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)

Pronto soccorso Barella Doccia di sicurezza Lavaggio degli occhi Telefono per

salvataggio e pronto

soccorso

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- Attrezzature antincendio (cartello a forma quadrata o rettangolare, con

pittogramma bianco su fondo rosso)

Lancia antincendio Scala Estintore Telefono per gli interventi

antincendio

Direzione da seguire (Cartello da aggiungere a quelli che precedono)

Il segnale luminoso (all.VI) può essere illuminato dall’interno o dal retro e, come abbiamo detto prima,

ha caratteristiche di forma, colori e pittogrammi simili a quello dei cartelli. Se un dispositivo luminoso

può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, quest’ultimo è impiegato, rispetto al primo, per

segnalare un livello più elevato di pericolo.

Il segnale acustico (all.VII) è emesso e diffuso da un apposito dispositivo ( sirena, cicalino, campanella

ecc.) senza impiego di voce umana. All’uopo è da tener presente che :

- il livello sonoro deve essere nettamente superiore al rumore di fondo dell’ambiente;

- il suono del segnale di sgombero, in caso di emergenza, deve essere continuo;

- se un dispositivo emette un segnale acustico con una frequenza costante ed una variabile,

quest’ultima andrà impiegata, in rapporto a quella costante, per segnalare un livello di pericolo più

elevato e, quindi, una maggiore urgenza di intervento.

La comunicazione verbale (all.VIII) impiega la voce umana o una sintesi vocale ( via, alt, ferma,

avanti, ecc.). I messaggi devono essere brevi, semplici e chiari; le persone interessate devono conoscere

bene il linguaggio utilizzato. Ove necessario, tale comunicazione può essere coordinata con i codici

gestuali corrispondenti.

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Il segnale gestuale (all.IX) consiste, infine, in un movimento o in una particolare posizione delle

braccia o delle mani per guidare coloro che effettuano manovre. Il segnalatore è colui che emette il

segnale mentre l’operatore è colui a cui è destinato il segnale.

Altra novità di rilievo del D.Lgs.493/96 è il raccordo tra la normativa inerente la classificazione e

l’etichettatura delle sostanze o preparati pericolosi e l’identificazione del contenuto dei recipienti o

tubazioni nei posti di lavoro (all.III). Ne consegue che vanno etichettati con pittogramma e simbolo

relativo:

- recipienti utilizzati e contenenti sostanze o preparati pericolosi

- recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati

pericolosi

- tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare quanto suddetto.

T+/T C

Xn/Xi O

Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli , di cadute di oggetti o di caduta da parte delle persone entro

il perimetro dell’area edificata dell’impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il

giallo alternato al nero oppure il rosso alternato al bianco (all.V). Anche le vie di circolazione dei

veicoli, se l’uso e l’attrezzatura dei locali lo rendano necessario, devono essere segnalate con strisce

continue di colore ben visibile( bianco o giallo) in rapporto al colore del pavimento.

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Se ne deduce, quindi, che l’impiego della segnaletica mira a:

- Vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo

- Avvertire di un rischio o di un pericolo

- Prescrivere comportamenti necessari ai fini della sicurezza

- Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o

salvataggio

- Fornire altre indicazioni in materia di sicurezza e prevenzione.

I mezzi ed i dispositivi segnaletici devono sempre conservare le loro proprietà intrinseche o di

funzionamento; le dimensioni e le proprietà dei cartelli devono garantire sempre una buona visibilità e

comprensione.

Per ciò che attiene alle dimensioni dei cartelli si dovrà sempre osservare quanto segue:

A > L2

/ 2000

A = superficie del cartello in mq

L = distanza ( misurata in m ) alla quale il cartello deve essere ancora

riconoscibile

Tale formula, comunque, è applicabile fino ad una distanza di 50 m.

Possiamo, dunque, affermare che la formazione e l’informazione sono fondamentali nei posti di lavoro.

Una opportuna e appropriata segnaletica è assolutamente necessaria ma, è bene ribadirlo, essa da sola

non è sufficiente a garantire l’assenza di incidenti o di infortuni.