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La Rivista del Lavoro Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale N.12 2018 27 marzo Edizione di Roma ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Consiglio Provinciale di Roma

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La Rivista del Lavoro Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale

N.12 2 0 1 8 27 marzo

Edizione di Roma

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Consiglio Provinciale di Roma

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La Rivista del Lavoro

Sommario La rivista si compone di 45 pagine

APPUNTI DI LAVORO E NOTE DI STAMPA

Le novità della settimana

La redazione

Pag. 3

Il Lavoro in Gazzetta Lia Pesarin

Pag. 15

La settimana sui quotidiani Lia Pesarin

Pag. 18

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Collaboratori familiari. Inquadramento previdenziale

Stefania Altieri

Pag. 26

Artigianato. Accordo sulla bilateralità

Laura Braggio

Pag. 30

Rientro cervelli. Incentivi fiscali in una guida Stefania Altieri Stefania Altieri

Pag. 33

UFFICIO PAGHE - AGGIORNAMENTO

Avis. Inquadramento previdenziale Romina De Bellis

Pag. 35

CCNL IN AGENDA

Le novità dai contratti di marzo 2018

Laura Braggio

Pag. 37

INDICI

Indici della rivista con i link ipertestuali

N.12 2 0 1 8 27 marzo

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Ministeri

Tasse universitarie e detraibilità

Ministero dell'Istruzione

Decreto 28 dicembre 2017

G.U. n. 64 del 17 marzo 2018

E’ stato pubblicato il decreto che fissa gli importi delle tasse e dei contributi delle Università non

statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2017.

Agevolazioni alle imprese sociali: aggiornate le faq

Ministero dello sviluppo economico

Aggiornamento Faq del 20 marzo 2018

Si rende noto che la pagina del sito web del Mise, dedicata alle Faq sulle agevolazioni alle imprese

sociali è stata aggiornata.

Vai alla pagina.

Agenzia delle Entrate

Bonus acquisto strumenti musicali 2018

Agenzia delle Entrate

Provvedimento n. 60401 del 19 marzo 2018

L’Agenzia interviene a proposito della proroga del contributo per l’acquisto di strumenti musica li

nuovi e il correlato credito d’imposta a favore del produttore o del rivenditore . Quindi, aggiorna

l’elenco degli istituti musicali.

Proroga del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi

Come noto, l’art. 1, co. 643, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che anche nell’anno

2018 si applichino le disposizioni di cui al terzo periodo del co. 626 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre

2016, n. 232, concernenti l’attribuzione di un contributo una tantum finalizzato all’acquisto di uno

strumento musicale nuovo, in favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai

corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica ,

degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica

autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica . Per gli acquisti

Appunti di lavoro

La Redazione

Le Novità della Settimana

da lunedì 19 a domenica 25 marzo

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La Rivista del Lavoro 12/2018

effettuati nel 2018 il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei

contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2017-2018 o 2018-2019, anche in caso di acquisto di un

singolo componente dello strumento, per un importo non superiore al 65 per cento del prezzo finale ,

per un massimo di euro 2.500. Tale importo è ridotto del contributo eventualmente fruito per

l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016, e nel 2017.

Impatriati: on line la guida delle Entrate

Agenzia delle Entrate

Comunicato del 22 marzo 2018

E’ stata pubblicata, sul sito dell’Agenzia, una guida sugli incentivi fiscali concessi alle persone che

trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Dopo una breve introduzione, la guida, articolata in sei

capitoli, illustra nel dettaglio i seguenti punti:

1. L’INDIVIDUAZIONE DELLA RESIDENZA

Il presupposto del trasferimento in Italia

Il concetto di residenza fiscale

2. LE AGEVOLAZIONI PER I RICERCATORI E I DOCENTI

In cosa consistono

I lavoratori interessati

3. I VANTAGGI FISCALI PER I LAVORATORI “IMPATRIATI”

In cosa consistono

Lavoratori in possesso di laurea

Altri lavoratori interessati

4. COME FRUIRE DEI REGIMI AGEVOLATI

Docenti, ricercatori e “impatriati” con reddito di lavoro dipendente

Docenti, ricercatori e “impatriati” con reddito di lavoro autonomo

5. IL REGIME AGEVOLATO PER I NUOVI RESIDENTI

In cosa consiste

Per quali redditi

Una bussola per orientarsi: l’interpello

Come si sceglie

Il pagamento dell’imposta sostitutiva

Ulteriori effetti dell’opzione

La durata del regime.

Le agevolazioni per i ricercatori e i docenti

I docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere

di una tassazione minima dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per

lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. La nuova guida delle Entrate illustra i requisiti che

occorre possedere per escludere dalla tassazione il 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente

prodotto, come l’essere stati residenti all’estero non in maniera occasionale, il trasferimento della

residenza fiscale e lo svolgimento di attività di docenza e ricerca nel nostro Paese.

I vantaggi fiscali per i lavoratori “impatriati”

Dal 1° gennaio 2017 per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da

lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato la tassazione avviene sul 50% del

loro ammontare. Anche in questo caso nella guida è possibile consultare le modalità di accesso al

beneficio, la durata dell’agevolazione e i requisiti richiesti per i lavoratori dipendenti e per quelli

autonomi.

Il regime agevolato per i nuovi residenti

Le persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono usufruire

di un’agevolazione che permette di pagare un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef sui reddit i

prodotti all’estero, pari a 100mila euro, in alternativa alla tassazione ordinaria, per una durata

massima di 15 anni. Il beneficio è concesso a prescindere dallo svolgimento di un’attività lavorativa

in Italia. All’interno della nuova guida delle Entrate è possibile trovare chiarimenti sulla scelta

dell’opzione, sulle modalità di estensione del beneficio ai familiari, sui redditi esclusi dal regime

agevolato, su come deve essere presentata la richiesta di interpello all’Agenzia e sul pagamento

dell’imposta sostitutiva.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Liquidazioni periodiche Iva: cambia il modello di comunicazione

Agenzia delle Entrate

Provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018

Al fine di integrare le informazioni contenute nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche

Iva di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010, approvato con Provvedimento del 27 marzo 2017, si è

reso necessario approvare una nuova versione del modello di comunicazione. Il nuovo modello per

la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, le relative istruzioni e le specifiche

tecniche per la trasmissione telematica dei dati sostituiscono quanto approvato al punto 2 del

Provvedimento del 27 marzo 2017. L’utilizzo decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni

periodiche Iva relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2018, da presentare entro l’ult imo

giorno del mese di maggio 2018.

Inps

Lavoro occasionale: un portale internet a supporto degli utenti

Inps

Messaggio n.1099 del 12 marzo 2018

Si rende noto che è stata rilasciata la prima versione del portale intranet delle prestazioni occasionali,

che permetta alle sedi dell’Istituto previdenziale di gestire in autonomia le richieste di supporto da

parte degli utenti che utilizzano il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale [Art. 54

bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96]. Il portale è accessibile

tramite il percorso processi->soggetto contribuente->prestazioni occasionali.

DS agricola: decadenza dell’azione giudiziaria

Inps

Messaggio n. 1166 del 16 marzo 2018

In caso di mancato riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola, l’interessato ha tempo

un anno per presentare ricorso, decorrente dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato

delegato se la richiesta è patrocinata, della decisione del ricorso da parte del competente Comitato .

Decadenza dall’azione giudiziaria riferita alla prima istanza

L’anno di decadenza decorre, alternativamente:

1. dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato delegato se la richiesta è patrocinata,

della decisione del ricorso da parte del competente Comitato. Tale dies a quo presuppone che sia

stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento

e che il ricorso sia stato deciso dal Comitato entro i successivi 90 giorni;

2. dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la decisione del Comitato provinciale. Tale dies

a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni e che

il Comitato non abbia deciso sullo stesso entro i successivi 90 giorni;

3. dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento di tutto il procedimento amministrativo (300

giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Tale dies a quo trova

applicazione nel caso in cui, a seguito della domanda, l’Istituto non si sia espresso con alcun

provvedimento, oppure nel caso in cui, a seguito della reiezione della domanda, non sia stato

presentato ricorso amministrativo nei termini.

Invece la domanda finalizzata a ottenere un adeguamento dell’importo della prestazione di

disoccupazione agricola non soggiace alla decadenza ma al termine di prescrizione quinquennale,

che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, pertanto, dal verificarsi del fatto

sopravvenuto.

Decadenza dall’azione giudiziaria riferita alla liquidazione parziale

Il termine decadenziale di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria si applica anche nel

caso in cui, con il provvedimento di prima liquidazione del trattamento di disoccupazione, non sia

stato riconosciuto integralmente quanto spettante all’assicurato, sebbene le informazioni per la

corretta liquidazione fossero già disponibili al momento della definizione della domanda e perciò noti

all’Istituto e/o all’assicurato.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Incentivo Occupazione Garanzia Giovani: istruzione dell’Inps

Inps

Circolare n. 48 del 19 marzo 2018

Sono state fornite le istruzioni operative sul nuovo incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al

Programma "Garanzia Giovani".

Incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al programma “garanzia giovani”

Come si ricorderà, l’Anpal, con il Decreto Direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018, pubblicato in data 26

gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018, prevede un nuovo

incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo è

riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31

dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne

sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con

l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1, co. 100, della Legge 27

dicembre 2017, n. 205.

Analisi della normativa

L’Inps prende in esame la normativa, curando i seguenti punti:

1. datori di lavoro che possono accedere al beneficio

2. lavoratori per i quali spetta l’incentivo

3. ambito territoriale di ammissione all’incentivo e importi stanziati

4. rapporti incentivati

5. assetto e misura dell’incentivo

5.1 precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

6. condizioni di spettanza dell’incentivo

7. compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

7.1 l’incremento occupazionale netto

8. coordinamento con altri incentivi

8.1 cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’art. 1, co. 100, della Legge

27 dicembre 2017, n. 205.

Le istruzioni Inps

Dopo aver presso in rassegna la normativa, l’Istituto fornisce le istruzioni operative in merito:

al procedimento di ammissione all’incentivo;

agli adempimenti dei datori di lavoro;

alla definizione cumulativa posticipata delle prime istanze;

alle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione Neet con

il sistema UniEMens, con il sistema Dmag e per quanto riguarda la sezione <ListaPosPA>.

Domanda per il bonus bebè: istruzioni

Inps

Circolare n. 50 del 19 marzo 2018

Come noto, l’art.1, co. 248 e 249, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 (legge di bilancio 2018), ha

previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’art. 1, co. 125-129, della Legge n. 190/2014, c.d.

bonus bebè, sia riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre

2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età o del

primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

L’Istituto affronta i seguenti punti:

1. quadro normativo di riferimento: principi generali

2. indicatore Isee

3. requisiti del soggetto richiedente

4. affidamento temporaneo

5. termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno

6. misura e durata dell’assegno di natalità

7. pagamento dell’assegno

8. parto gemellare ed adozioni plurime

9. cause di decadenza

10. aspetti fiscali.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Presentazione della domanda

L’Istituto ha ricordato che per poter richiedere l’assegno deve essere preliminarmente presentata

una dichiarazione sostitutiva unica nella quale risulti che nel nucleo familiare è ricompreso anche il

figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio. La domanda di assegno

non precedute da Dsu comprensiva dell’indicatore del bambino viene respinta per Isee non reperito.

In questi casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la Dsu. La

domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di

ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione o dell’affidamento preadottivo. In

questo caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di

nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore. Se la domanda è presentata oltre i termini di

90 giorni l’assegno decorre dal mese di presentazione. La domanda telematica deve essere corredata

dal modello SR163, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”,

reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it, salvo che tale modello sia già stato

presentato all’Inps in occasione di altre domande di prestazione.

Attività termale 2018: elenchi delle strutture convenzionate

Inps

Messaggio n. 1201 del 19 marzo 2018

Sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati degli alberghi e degli stabilimenti termali convenzionati

che potranno ospitare gli assicurati dell’Istituto avviati alle cure nella stagione termale 2018. Come

indicato nel Messaggio 19 marzo 2018, n. 1201 la domanda di ammissione alle cure termali, inviata

esclusivamente in via telematica, dovrà essere presentata dall’assicurato dal 1° gennaio al 30

settembre dell’anno di effettuazione delle cure. La sede Inps competente, ricevuta ed esaminata la

domanda, invierà il provvedimento di accoglimento, con allegato il calendario dei turni per l’anno

2018, che costituirà presupposto per l’ammissione dell’interessato alle cure da parte della struttura

convenzionata. L’assicurato, pena la mancata ammissione al beneficio, dovrà iniziare le cure termali

nella struttura prescelta tra quelle indicate negli elenchi entro 90 giorni dal ricevimento del

provvedimento di accoglimento della domanda. A tale scopo prenderà diretti contatti con la struttura

almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno. Nel messaggio sono infine illustrate ulteriori modalità

operative per le attività della stagione termale 2018.

Flusso UniEMens Lista PosPA: implementazioni

Inps

Messaggio n. 1206 del 19 marzo 2018

Come noto, l’introduzione, a decorrere dal 31 luglio 2017, del Flusso a Variazione, di cui al Messaggio

n. 2791 del 5 luglio 2017, consente, in aggiunta al Flusso Ordinario di denuncia, di comunica re

rettifiche alle denunce di periodi pregressi, anche per periodi precedenti a gennaio 2005, sottraendosi

alle problematiche de ll’obsolescenza e alle tempistiche di quest’ultimo. Nell’ottica di miglioramento

delle funzionalità di tale flusso, si comunica che lo stesso è stato implementato con i seguenti due

ulteriori elementi: <F1_Ammortamento> e <V1_PeriodoPrecedente> Causale 7 Codice Motivo

Utilizzo 3 “Regolarizzazione da sentenza”. Le regole di compilazione di tali elementi sono le stesse

previste per il flusso Ordinario.

Quarta nota trimestrale congiunta sull’occupazione

Inps

Comunicato del 21 marzo 2018

È stata pubblicata la quarta nota trimestrale congiunta del 2017 sulle tendenze dell’occupazione a

cura del Ministero del Lavoro, dell’Istat, dell’Inps e dell’Inail come stabilito dall’accordo inter -

istituzionale siglato il 22 dicembre 2015. La nota trimestrale congiunta è regolarmente diffusa

l’ultima settimana dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Alla nota sono allegati i dati in

formato Excel relativi alle serie storiche: i flussi di attivazioni, cessazioni e trasformazioni per settore

di attività economica e tipologia di contratto (Comunicazioni obbligatorie, fornite dal Ministero del

Lavoro, rielaborate) e gli stock relativi alle posizioni lavorative dipendenti nelle imprese industriali e

dei servizi di fonte Istat provenienti dalla rilevazione su Occupazione, Retribuzioni, Oneri Socia li

(Oros).

Vai alla pagina dedicata.

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Osservatorio sul precariato: i dati di gennaio 2018

Inps

Comunicato del 22 marzo

Sono stati pubblicati i dati dell’Osservatorio sul precariato di gennaio 2018.

Le assunzioni

Le assunzioni riferite al settore privato sono risultate 655mila, in aumento del 22,1% rispetto a

gennaio 2017. Tutte le tipologie contrattuali sono in crescita: tempo indeterminato +11,9%,

apprendistato +29,6%, tempo determinato +18,3%, stagionali +18,5%, in somministrazione

+26,8% e intermittenti (c.d. a chiamata) +83,6%.

Le trasformazioni

Risultano in forte aumento anche le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato

(51mila), +78,3% rispetto a gennaio 2017. In contrazione, invece, i rapporti di apprendistato

confermati alla conclusione del periodo formativo (-21,1%).

Le cessazioni

Le cessazioni nel complesso sono state 454mila, in aumento rispetto all’anno precedente (+15,9%).

A crescere sono le cessazioni di tutte le tipologie di rapporti, soprattutto tempo determinato e

somministrazione. Fanno eccezione i rapporti a tempo indeterminato (-6,6%). L’incremento delle

assunzioni a tempo indeterminato e delle trasformazioni dei rapporti a termine è presumibilmente

riconducibile ai nuovi sgravi introdotti dalla legge di bilancio 2018 per le assunzioni di under 35 al

primo contratto a tempo indeterminato.

La consistenza dei rapporti di lavoro

Nel settore privato si registra un saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a +201mila, superiore a

quello di gennaio 2017 (+144mila).

Il lavoro occasionale

Per quanto riguarda i Contratti di Prestazione Occasionale, nell’ultimo trimestre il numero dei

lavoratori impiegati si è attestato tra 15mila e 20mila, con un importo mensile lordo medio pari a

circa 300 euro. I lavoratori impiegati, a gennaio 2018, con i titoli del Libretto Famiglia sono stati più

di 3mila, con un importo mensile lordo medio attorno a 200 euro.

Vai alla pagina dedicata.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (Cig) febbraio 2018

Inps

Comunicato del 22 marzo 2018

E’ stato pubblicato l'Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni febbraio 2018. Il numero di ore di

cassa integrazione complessivamente autorizzate a febbraio 2018 è stato di 23,2 milioni. Si registra

una diminuzione del 32,2% rispetto a febbraio 2017 (34,1 milioni).

Le ore autorizzate

Nel dettaglio, le ore autorizzate per gli interventi di:

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo) sono 9,7 milioni, in diminuzione del 4,8% rispetto

a febbraio 2017 (10,2 milioni);

Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) sono 12,8 milioni, in diminuzione del 37,2%

rispetto a febbraio 2017 (20,3 milioni);

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (Cigd) sono 0,7 milioni, in diminuzione del 80% rispetto

a febbraio 2017 (3,7 milioni).

Le domande presentate per eventi di disoccupazione e mobilità a gennaio 2018 sono state 175.162,

in aumento del 5,8% rispetto a gennaio 2017 (165.488 domande). Nel dettaglio, sono state

presentate 174.539 domande di NASpI, mentre sono state inoltrate 623 domande di ASpI, mini ASpI,

disoccupazione e mobilità. In allegato all’Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni (Cig) è

stato pubblicato il focus febbraio 2018.

Vai alla pagina dedicata.

Ape Volontario: scambio dati con istituti finanziatori e assicurazioni

Inps

Comunicato del 22 marzo 2018

È stata pubblicata la documentazione tecnica relativa allo scambio dati tra Inps, istituti finanziatori

e compagnie assicuratrici per l’erogazione dell’Ape Volontario - Anticipo finanziario a garanzia

pensionistica.

Vai alla pagina dedicata.

Avis: classificazione ai fini previdenziali e assistenziali

Inps

Circolare n. 51 del 23 marzo 2018

Negli ultimi anni sono stati costituiti, su iniziativa privata, diversi organismi per il perseguimento di

utilità sociali nel campo dell’assistenza e della beneficienza. Tra questi vi è l’Associazione Volontari

Italiani del Sangue (Avis). L’Inps fornisce indicazioni sulla natura giuridica e sulla classificazione ai

fini previdenziali e assistenziali dell’Avis nazionale e delle Avis regionali, provinciali e comunali. La

circolare, inoltre, contiene le istruzioni sugli adempimenti delle strutture territoriali e sugli obblighi

contributivi.

Personalità giuridica

Alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, da considerarsi ormai consolidato, l’Avis

nazionale e le sue strutture territoriali dotate di personalità giuridica vanno escluse dalla categoria

degli enti pubblici e devono essere qualificate come soggetti aventi natura privatistica.

Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali

L’Avis nazionale e le sue strutture territoriali, stante la loro natura giuridica privata, devono essere

riclassificate ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/89, con gli inevitabili riflessi che l’esclusione

dalla categoria degli enti pubblici comporta sia in ordine all’applicazione della disciplina degli assegni

per il nucleo familiare sia - più in generale - in ordine all’assetto della contribuzione dovuta. Pertanto,

le Strutture territorialmente competenti dell’Istituto provvederanno a riclassificare le posizioni

riferite all’Avis nazionale e alle Avis locali nel settore terz iario (c.s.c. 70706), con il codice Ateco2007

88.99.00 e con il c.a. 0J (Fondo d’integrazione salariale). La variazione dell’inquadramento avrà

decorrenza dal periodo di paga successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.

L’argomento è approfondito in questa Rivista.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Altri

Appalto e somministrazione: gli indici che li distinguono

Consiglio di Stato

Sentenza n. 1571 del 12 marzo 2018

Sono stati precisati in dettaglio gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento

formalmente qualificato come “appalto”, ma in realtà dissimulante una somministrazione di

personale, nei seguenti elementi:

la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;

l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;

l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore confrontata con quella svolta dai

dipendenti del committente;

la proprietà del committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;

l’organizzazione del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore.

CdL neo iscritti: l’Ente di previdenza paga la Polizza RC professionale

Enpacl

Comunicato web

Si legge sul sito istituzionale dell’Enpacl che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del giorno

8 marzo 2018, ha varato una nuova iniziativa in favore dei giovani Consulenti del Lavoro. Da

quest’anno, tutti coloro che si iscrivono agli Albi provinciali dell’Ordine ricevono gratuitamente

dall’Enpacl la polizza di responsabilità civile professionale. In particolare, per l’anno d’iscrizione e

per i due anni successivi, i giovani Consulenti del Lavoro possono contare sulle garanzie di

conduzione dello studio, fino a 250.000 euro per sinistro. Tale misura si aggiunge alle altre

facilitazioni offerte dall’Ente ai neo iscritti, quali la riduzione al 50% dei contributi (per 5 anni) nonché

l’erogazione di prestiti garantiti dall’Ente fino a 10.000 euro, senza pagamento di interessi. La nuova

iniziativa è resa possibile grazie alle risorse economiche derivanti dalla riforma del sistema

pensionistico varata dall’Ente nel 2013, indirizzate annualmente verso il sostegno alla Categoria e

per lo sviluppo di nuovi ambiti di svolgimento della professione.

Dirigenti: dichiarazione contributiva del 1° Trimestre 2018

Previndai

Comunicato del 20 marzo 2018

Si rende noto che sono disponibili per la compilazione via internet e la stampa la dichiarazione

(modello 050) e il relativo modulo di bonifico (modello 053) del primo trimestre 2018. Si ricorda

inoltre che la scadenza del versamento è il 20 aprile 2018. La nota evidenzia che è necessario

disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore del Fondo affinché allo stesso sia garantito il

riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento

trimestrale. Al termine della compilazione è necessario stampare, timbrare, sottoscrivere la

dichiarazione e inviarla al Fondo. Si suggerisce di trasmettere il modulo 050 tramite caricamento

online (upload), preliminarmente convertito in formato Pdf, utilizzando il tasto "Carica" presente

nella funzione "Compilazione mod.050”. In ogni caso l’inoltro è possibile anche via fax ai numeri

indicati sul modulo stesso. Si segnala infine che, ai fini della contribuzione, non sono intervenute

modifiche alle aliquote e al massimale contributivo in vigore dal 1° gennaio 2010 né al livello minimo

di contribuzione a carico azienda fissato in euro 4.800,00. Quest’ultima disposizione opera in favore

dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale

presso l'impresa superiore a 6 anni compiuti.

Agenti e rappresentanti: on line la CU 2018

Enasarco

Comunicato web

Si reso noto che è disponibile la Certificazione Unica 2018 relativa ai compensi che gli iscritti hanno

percepito, a vario titolo, dalla Fondazione nel corso dell’anno solare precedente , quali: pensioni,

liquidazioni Firr, borse di studio, eccetera. Il documento può essere consultato direttamente nell’area

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La Rivista del Lavoro 12/2018

riservata in Enasarco nella sezione “Richieste” alla voce “Archivio Documenti”. In alternativa, è

possibile chiedere un duplicato cartaceo chiamando il numero verde 800.979727 e chiedendo che la

certificazione sia spedita per posta all’indirizzo di residenza, scrivendo a [email protected]

oppure recandosi presso una sede Enasarco o un Patronato abilitato.

Per saperne di più è possibile consultare la guida pratica.

Rita: una guida dai consulenti del lavoro

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e Mefop Spa

Circolare n. 7 del 23 marzo 2018

E’ stata proposta una guida integrata in materia di rendita integrativa temporanea anticipata di

previdenza complementare (Rita). Oltre alla rassegna normativa e alla schematizzazione dei requisit i,

la Circolare n. 7 approfondisce l'aspetto dei vantaggi fiscali, al fine di indicare, anche mediante

simulazioni di calcolo, tutte le possibili opzioni che il sistema mette a disposizione degli iscritti ai

fondi, anche in riferimento alla possibilità di versare in previdenza complementare il proprio Tfr. In

tale ottica, la Rita viene confrontata con gli altri strumenti di anticipo pensionistico come l'Ape ,

evidenziando i rispettivi punti di forza e di debolezza e prendendo in considerazione sia il primo sia

il secondo pilastro della previdenza.

Organizzazioni sindacali

Artigianato: siglato l’accordo per la bilateralità

Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Claai con Cgil, Cisl, Uil

Accordo interconfederale del 7 febbraio 2018

E’ stato siglato un accordo interconfederale sulla contribuzione per la bilateralità artigiana. In

particolare l’accordo:

ha definito le modalità per la contribuzione;

prevede che, in caso di mancata adesione alla bilateralità e alla sanità integrativa, l'impresa de bba

erogare al lavoratore un importo di 50,00 euro mensili e assicurare prestazioni equivalenti.

Le modalità di contribuzione alla bilateralità artigiana

Dal 1° gennaio 2016 è prevista una contribuzione, da effettuarsi con un versamento non divisibile ,

nelle seguenti misure:

7,65 euro mensili (91,75 annui) a carico azienda, destinati a Ebna;

lo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale (0,45% a carico impresa e 0,15% a carico

lavoratore), destinato a Fsba.

In base ai vigenti Accordi Interconfederali in materia ed ai Ccnl sottoscritti dalle Categorie delle Parti

che hanno sottoscritto il presente accordo, l'importo mensile di 25,00 euro della obbligazione

alternativa è dovuto -congiuntamente alle prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità

integrativa contrattuale- per ciascuno dei due strumenti della bilateralità, con la conseguenza che,

per esempio, in caso di mancata adesione alla bilateralità e alla sanità integrativa l'impresa deve

erogare al lavoratore un importo complessivo di 50,00 euro mensili per le mensilità previste dal Ccnl,

oltre ad assicurare le prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità integrativa.

L’argomento è approfondito in questa Rivista.

Call Center: accordo co.co.co.

Assocall aderente a Confcommercio e Ugl-Terziario

Accordo del 1° marzo 2018

Decorrenza: 1° marzo 2018

Scadenza: 31 dicembre 2021

E’ stato sottoscritto l’Accordo collettivo nazionale per i Collaboratori Telefonici dei Call Center, che

individua gli specifici profili professionali con i quali è possibile stipulare contratti di collaborazione

coordinata e continuativa, definendone altresì il relativo trattamento economico e normativo, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 81/2015 e dell’art. 15 del D. Lgs. 81/2017.

Ambito di applicazione e professionalità coinvolte

L’Accordo si applica esclusivamente nei confronti:

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La Rivista del Lavoro 12/2018

delle Aziende che svolgono attività di Cali Center in outsourcing, o

delle Aziende, o gruppi di Aziende che utilizzano sistemi di cali center interni, a prescindere dal

requisito dimensionale,

aderenti all'Associazione ASSOCALL, che instaurano rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa con i Collaboratori.

La figura professionale dei Collaboratori non subordinati, cui si applica l’Accordo, è unicamente quella

dell'operatore telefonico outbound chiamato a svolgere l'attività di vendita di beni e servizi, di presa

appuntamenti, di recupero crediti, telemarketing e tcleselling, call to check, call to verbal orders.

Restano, quindi, escluse le figure che svolgono attività con contratto di lavoro subordinato.

Comunicazione Artigianato: definite le tabelle retributive

Cna Comunicazione e terziario avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani e Claai

Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil

Verbale integrativo del 13 marzo 2018

Sono state definite le tabelle retributive con riferimento al rinnovo del Ccnl del 27 febbraio 2018,

per i dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell'area comunicazione.

Minimi tabellari Imprese artigiane

Livelli Importi mensili dal

1.3.2018 1.7.2018 1.12.2018

1A 2.116,24 2.137,32 2.155,59

1B 1.889,46 1.907,83 1.923,75

2 1.772,54 1.789,78 1.804,72

3 1.662,43 1.678,60 1.692,61

4 1.542,56 1.557,56 1.570,56

5bis 1.411,03 1.424,76 1.436,65

5 1.349,09 1.362,21 1.373,58

6 1.270,41 1.282,77 1.293,47

Imprese non artigiane e piccole imprese

Micro-imprese non artigiane e consorzi di queste, piccole e medie imprese e consorzi di imprese ,

confederazioni datoriali dell'artigianato a tutti i livelli e loro enti/società costituiti, partecipati o

promossi.

Livelli Importi mensili dal

1.3.2018 1.7.2018 1.12.2018

1A 2.116,24 2.144,35 2.169,64

1B 1.889,46 1.913,96 1.936,00

2 1.772,54 1.795,52 1.816,21

3 1.662,43 1.683,99 1.703,39

4 1.542,56 1.562,56 1.580,56

5bis 1.411,03 1.429,33 1.445,79

5 1.349,09 1.366,58 1.382,33

6 1.270,41 1.286,88 1.301,71

Legno e lapidei artigianato: definite le tabelle retributive

Cna Produzione, Cna Costruzioni, Confartigianato Legno e arredo, Confartigianato Marmis ti,

Casartigiani e Claa

Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil

Verbale del 21 marzo 2018

Sono state elaborate le tabelle dei minimi di retribuzione a integrazione dell’ipotesi di rinnovo del

Ccnl del 13 marzo 2018, per i dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese dell'area

legno-lapidei.

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Pag.13

La Rivista del Lavoro 12/2018

Minimi tabellari Imprese artigiane - Settore Legno

Livelli Importi mensili

dal 1.3.2018 dal 1.6.2018

AS 1.904,30 1.931,51

A 1.774,98 1.800,34

B 1.622,46 1.645,64

CS 1.551,95 1.574,12

C 1.480,72 1.501,88

D 1.399,71 1.419,71

E 1.325,53 1.344,47

F 1.245,44 1.263,24

Minimi tabellari Imprese artigiane - Settore Lapidei

Livelli Importi mensili

dal 1.3.2018 dal 1.6.2018

1 1.997,35 2.028,56

2 1.872,63 1.901,90

3 1.630,74 1.656,22

4 1.529,28 1.553,18

5 1.471,71 1.494,71

6 1.404,00 1.425,94

7 1.305,28 1.325,68

Minimi tabellari Piccole imprese - Settore Legno

Livelli Importi mensili

dal 1.3.2018 dal 1.6.2018

AS 1.904,30 1.945,11

A 1.774,98 1.813,02

B 1.622,46 1.657,24

CS 1.551,95 1.585,21

C 1.480,72 1.512,46

D 1.399,71 1.429,71

E 1.325,53 1.353,94

F 1.245,44 1.272,14

Minimi tabellari Piccole imprese - Settore Lapidei

Livelli Importi mensili

dal 1.3.2018 dal 1.6.2018

1 1.997,35 2.042,13

2 1.872,63 1.914,62

3 1.630,74 1.667,30

4 1.529,28 1.563,57

5 1.471,71 1.504,71

6 1.404,00 1.435,48

7 1.305,28 1.334,55

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Pag.14

La Rivista del Lavoro 12/2018

Giurisprudenza

Cartella al de cuius: gli eredi pagano il debito

Corte di Cassazione

Ordinanza n. 5709 del 9 marzo 2018

Qualora i parenti del de cuius non abbiamo comunicato, secondo le regole stabilite, un altro indirizzo

resta valida la notifica presso il domicilio della persona deceduta.

Giusta causa: la casistica dei Ccnl non vincola il giudice

Corte di Cassazione

Ordinanza n. 6606 del 16 marzo 2018

Dato che la giusta causa di licenziamento è nozione legale , la casistica offerta dal Ccnl non vincola

il giudice, il quale può:

ritenere sussistente la giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento

del lavoratore contrario alle norme della comune etica e del comune vivere civile ove tale

inadempimento o grave comportamento abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore

di lavoro e lavoratore;

escludere che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, anche se

qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo

hanno caratterizzato.

E’ incostituzionale la prosecuzione l’attività posta sotto sequestro

Corte Costituzionale

Sentenza n. 58 del 23 marzo 2018

E’ incostituzionale il “decreto Ilva” che consentiva la prosecuzione dell'attività di impresa degli

stabilimenti, nonostante il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria per reati inerenti la sicurezza

dei lavoratori.

Lavoro e territorio

Rovigo: nuove tariffe minime di facchinaggio

Capo dell’Ispettorato territoriale del lavoro Rovigo-Ferrara

Decreto n. 7 del 6 marzo 2018

Dono state pubblicate le nuove tariffe minime di facchinaggio valide per la provincia di Rovigo dal

1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019

Emilia Romagna: novità in materia di Tirocini

Regione Emilia Romagna

Delibera di Giunta regionale n. 356 del 12 marzo 2018

E’ stata emanata la delibera contenete l’approvazione del progetto di legge sui tirocini. Ora inizia il

percorso in Assemblea legislativa. Se ne prevede l’entrata in vigore dal 1° ottobre 2018.

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Pag.15

La Rivista del Lavoro 12/2018

Il lavoro in Gazzetta Settimana dal 19 al 25 marzo

G. U. n. 65

del

19 marzo

Ministero della Giustizia

DECRETO

22 febbraio 2018

Determinazione della dotazione organica dei

giudici onorari di pace e dei vice procuratori

onorari. (18A01892)

Presidenza del Consiglio

dei Ministri

Dipartimento della

Protezione Civile

ORDINANZA

8 marzo 2018

Primi interventi urgenti di protezione civile in

conseguenza della dichiarazione dello stato di

emergenza in relazione alla situazione di criticità

in atto nel territorio della Regione Siciliana nel

settore dei rifiuti urbani. (Ordinanza n. 513).

(18A01846)

G. U. n. 66

del

20 marzo

Ministero dello Sviluppo

Economico

COMUNICATO

Comunicato relativo alla circolare 5 marzo 2018,

n. 144220, concernente: Chiarimenti in merito

alle modalità e ai termini di presentazione delle

istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle

imprese localizzate nella zona franca urbana

Sisma Centro Italia. (18A01894)

Ministero dello Sviluppo

Economico

COMUNICATO

Comunicato relativo alla circolare 12 marzo 2018,

n. 149937, concernente: Avviso pubblico per la

selezione di iniziative imprenditoriali nei territori

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici del 2016 e del

2017. (18A01895)

Ministero dello Sviluppo

Economico

COMUNICATO

Comunicato relativo alla circolare del 5 marzo

2018, n. 144225, concernente: Chiarimenti in

merito alle modalità di fruizione delle

agevolazioni in favore delle microimprese

localizzate nella zona franca Lombardia .

(18A01922)

Ministero dello Sviluppo

Economico

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto 14 marzo 2018,

concernente: Modifiche al decreto 24 ottobre

2017 recante modalità e termini per la

presentazione delle domande di accesso al

voucher per la digitalizzazione delle micro ,

piccole e medie imprese. (18A01977)

Ministero dello Sviluppo

Economico

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto 14 marzo 2018,

recante l'elenco delle imprese ammissibili al

voucher per la digitalizzazione delle micro ,

piccole e medie imprese. (18A01978)

Presidenza Consiglio dei

Ministri Commissario

Governo Ricostruzione

Territori Sisma

24 Agosto 2016

ORDINANZA

26 febbraio 2018

Approvazione dello schema di Addendum alla

convenzione del 7 dicembre 2016 tra il

Commissario straordinario del governo ai fin i

della ricostruzione nei territori dei comuni delle

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria

interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

e FINTECNA per l'individuazione del personale da

adibire alle attività di supporto tecnico -

ingegneristico finalizzate a fronteggiare le

esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria .

(Ordinanza n. 49). (18A01923)

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Pag.16

La Rivista del Lavoro 12/2018

G. U. n. 66

del

20 marzo

Presidente della

Repubblica

DECRETO

LEGISLATIVO

6 febbraio 2018,

n. 18

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al

decreto del Presidente della Repubblica 10

febbraio 1983, n. 89, in materia di formazione del

personale docente in Provincia di Bolzano.

(18G00043)

G. U. n. 66

del

20 marzo

(S.O. n. 12)

Presidente della

Repubblica

DECRETO

31 gennaio 2018

Approvazione del Programma statistico nazionale

2017-2019. (18A01911)

G. U. n. 67

del 21 marzo

Ministero della Giustizia

DECRETO

27 febbraio 2018

Modifiche al decreto 27 maggio 2016, relativo al

ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi,

ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-

legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11

- Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di

Vizzini (circondario di Caltagirone) dall'elenco

delle sedi ripristinate. (18A02031)

Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della

Ricerca

COMUNICATO

Comunicato di rettifica relativo al decreto 21

dicembre 2017, recante individuazione degli enti

beneficiari delle risorse relative al fondo di cui

all'articolo 1, comma 140, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in

sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici

scolastici. (Decreto n. 1007). (18A01951)

Ministero delle

Infrastrutture e dei

Trasporti

COMUNICATO

Erogazione del contributo erariale previsto

dall'articolo 23, della legge 27 febbraio 2004, n.

47, destinato alla copertura degli oneri connessi

col rinnovo del C.C.N.L. 2002/03 degli addetti al

settore del trasporto pubblico locale delle aziende

attive esclusivamente nei territori delle Regioni

autonome Friuli-Venezia Giulia e Sicilia - anno

2018. (18A01896)

G. U. n. 68

del 22 marzo

Ministero dello Sviluppo

Economico

DECRETO

5 marzo 2018

Modifiche al decreto 9 maggio 2017, recante

l'istituzione di una riserva per il finanziamento

degli accordi di sviluppo, di cui all'art. 9-bis del

decreto 9 dicembre 2014. (18A01898)

Consiglio di Presidenza

della Giustizia

Amministrativa

COMUNICATO

Bilancio di previsione, per l'anno 2018, del

Consiglio di Stato e dei Tribunali amministra tivi

regionali (18A01982)

G. U. n. 69

del 23 marzo

Ministero della Salute

DECRETO

22 dicembre 2017

Ripartizione delle quote premiali relative all'anno

2017 da assegnare alle regioni ed alle province

autonome, in applicazione di quanto previsto

dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 149. (18A02051)

Ministero dello Sviluppo

Economico

DECRETO

6 marzo 2018

Integrazione del decreto 18 ottobre 2013,

recante: «Approvazione delle specifiche tecniche

per la creazione di programmi informatici

finalizzati alla compilazione delle domande e delle

denunce da presentare all'ufficio del registro

delle imprese per via telematica o su supporto

informatico». (18A02089)

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Pag.17

La Rivista del Lavoro 12/2018

G. U. n. 69

del 23 marzo

Autorità Nazionale

Anticorruzione

DELIBERA

21 febbraio 2018

Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017

delle Linee guida n. 1, di attuazione del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti:

«Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi

attinenti all'architettura e all'ingegneria».

(Delibera n. 138/2018). (18A01989)

Autorità Nazionale

Anticorruzione

DELIBERA

1 marzo 2018

Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile

2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

recanti: «Procedure per l'affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori

economici». (Delibera n. 206/2018). (18A01990)

G. U. n. 70

del 24 marzo

Ministero della Salute

DECRETO

13 marzo 2018

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo

autorizzati e dell'elenco dei medici di bordo

supplenti a seguito della revisione parziale

disposta con decreto dirigenziale 8 marzo 2017.

(18A02063)

Ministero delle

Infrastrutture e dei

Trasporti

DECRETO

13 marzo 2018

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo

autorizzati e dell'elenco dei medici di bordo

supplenti a seguito della revisione parziale

disposta con decreto dirigenziale 8 marzo 2017.

(18A02063)

Comitato

Interministeriale per la

Programmazione

Economica

DELIBERA

22 dicembre 2017

Fondo Sanitario Nazionale 2017- Riparto delle

disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario

nazionale. (Delibera n. 117/2017). (18A02043)

I documenti prelevabili tramite link provengono dalla Gazzetta Ufficia le

http://www.gazzettaufficiale.it. Si ricorda che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

La Gazzetta Ufficiale è anticipata quotidianamente sul sito.

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Pag.18

La Rivista del Lavoro 12/2018

Lunedì 19 marzo

Avvocati, pensione limitata

Niente aumento della pensione di vecchiaia a seguito del maggior guadagno accertato e ciò perché

ai fini contributivi conta soltanto il reddito professionale dichiarato nei dieci anni anteriori alla

maturazione del diritto: lo ha chiarito la Cassazione nella Sentenza n. 5380/2018. A parere del

collegio giudicante, in ciò riprendendo un precedente sul punto (Cass. n. 11473/1990), «Ai fini della

determinazione dell’entità del trattamento di pensione di vecchiaia erogato dalla Cassa nazionale di

previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori rileva – secondo la disciplina posta

dalla legge 20 settembre 1980 n. 576 – il reddito professionale dichiarato ai fini fiscali (quale

risultante dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto ai

fini dell’Irpef) e non già quello definito per effetto del così detto condono fiscale di cui alla Legge n.

516 del 1982».

Adelaide Caravaglios – Italia Oggi, pag. 30

Tfr, il Durc è discriminante

Corsa a ostacoli per recuperare il Tfr indebitamente versato al Fondo di tesoreria dell'Inps. Il datore

di lavoro privo, oggi, di regolarità contributiva (privo, cioè, del Durc) può solo chiedere il rimborso

di quanto accantonato, senza altra possibilità di utilizzare il credito. La domanda di rimborso va

presentata all'Inps entro il termine di prescrizione di 10 anni; ma il termine è abbondantemente

spirato per i versamenti effettuati nell'anno 2007, primo anno di vigenza dell'obbligo di smobilizzo

del Tfr. Intanto, il datore di lavoro resta personalmente obbligato nei confronti dei dipendenti di tutto

il Tfr maturato (se un lavoratore chiude il rapporto, deve liquidargli tutto il Tfr, anche la quota

erroneamente accantonata all'Inps) e deve restituire gli sgravi contributivi e fiscali fruiti per lo

smobilizzo del Tfr.

Daniele Cirioli – Italia Oggi, pag. 16

Esonero contributivo per riassunzioni nello stesso gruppo

Ha diritto all’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2018 il datore di lavoro privato che,

come acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dal trasferimento

aziendale, assume a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue

Note di stampa

Lia Pesarin

La Settimana sui Quotidiani

da lunedì 19 a domenica 25 marzo

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La Rivista del Lavoro 12/2018

dipendenze.

Alessandro Rota Porta – Il Sole 24 Ore - N.T., pag. 19 e pag. 32

Detrazioni universitarie con tetti di spesa stabili

Sarà di 3.700 euro il tetto massimo di spesa detraibile per le tasse e i contributi di iscrizione a

un’università non statale. A stabilirlo è un decreto del Ministero dell’Istruzione che è stato pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale di sabato. Il provvedimento che ricalca quello approvato dal Miur il 23

dicembre scorso segmenta in 4 ambiti i corsi di laurea esaminati: Medica, Sanitaria, Scientifico -

tecnologica e Umanistico-sociale. Per ognuna viene stabilito un tetto massimo alla detrazione del

19% che è stata introdotta dall’articolo 1, comma 954, della legge di Bilancio per il 2016.  

Eu.B. – Il Sole 24 Ore, pag. 17

Statali, Comuni, scuola e sanità trovano l’aumento a «elastico»

Dopo otto anni di blocco e lunghi mesi di trattative, i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici

hanno cominciato a passare dalle parole ai fatti. Chi lavora nei Ministeri, nelle Agenzie Fiscali o negli

Enti pubblici non economici come l’Inps e l’Aci ha ricevuto gli arretrati una tantum (da 370 a 712

euro) il 1° marzo e gli aumenti nel cedolino dello stesso mese.

Gianni Trovati, Barbara Gobbi e Eugenio Bruno – Il Sole 24 Ore, pag. 1 e pag. 2

L’integrativa «lunga» è retroattiva

La dichiarazione integrativa a favore presentata dal contribuente è efficace anche oltre il termine di

presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, e ciò vale anche per ipotesi anteriori al nuovo

testo dell’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr n. 322/1998 (come modificato dall’articolo 5 del D.L. n.

193/2016). È questa, in sintesi, la massima ritraibile dalla Sentenza n. 3819/1/2017 della Ctr

Lombardia (presidente Labruna, relatore Calà), che sovverte la decisione di primo grado contraria al

contribuente.

Giorgio Gavelli – Il Sole 24 Ore, pag. 22

Attenti al post, può costare il lavoro

A volte può bastare un post - o anche un tweet - per essere licenziati. Ma altre volte, invece, i

dipendenti troppo “disinvolti” nel citare sui social network il datore di lavoro o i colleghi vengono

“salvati” dai giudici. Negli ultimi anni sempre più spesso l’utilizzo dei social network sui luoghi di

lavoro è entrato nelle aule dei tribunali, con risultati non sempre scontati né uniformi.

Marisa Marraffino – Il Sole 24 Ore, pag. 10

Possibile verificare online i contratti del lavoratore

Verificare che il lavoratore da assumere non abbia mai avuto in passato un contratto a tempo

indeterminato è il primo step per capire se l’assunzione può essere agevolata con l’esonero

contributivo. Per aiutare i datori di lavoro a fare questa verifica, l’Inps ha messo a disposizione una

funzionalità ad hoc, attraverso la quale i datori stessi ma anche i loro intermediari abilitati e i

lavoratori possono acquisire le informazioni.

Il Sole 24 Ore – N.T., pag. 32

Martedì 20 marzo

Bonus musica per tutto il 2018

Più tempo per usufruire degli sconti fiscali per l'acquisto degli strumenti musicali per tutto il 2018.

Con il provvedimento pubblicato lunedì, l'Agenzia chiarisce che, per gli acquisti effettuati nel 2018,

il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per

l'iscrizione all'anno 2017-2018 o 2018-2019, per un importo non superiore al 65% del prezzo, per

un massimo di 2500 euro. Il provvedimento aggiorna l'elenco degli Istituti musicali riconosciuti ai

fini dell'agevolazione.

Italia Oggi, pag. 28

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Università private, sconto fino a 3.700

Rette per la frequenza di università private detraibili dall'Irpef fino a 3.700 euro all'anno. Lo stesso

limite vale anche per i corsi di dottorato, di specializzazione e per i master di primo e secondo livello .

Il tetto di spesa agevolabile varia però in funzione dell'area geografica in cui è situato l'ateneo e

dell'area disciplinare del corso di studio. È quanto prevede il Decreto del Ministero dell'Istruzione del

28 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo scorso.

Valerio Stroppa – Italia Oggi, pag. 28

Definite le circolari sui bonus Sud e Neet

Pubblicate ieri sera le Circolari Inps n. 48 e n. 49 che illustrano rispettivamente le modalità

applicative del bonus per l’assunzione di giovani che non studiano e non lavorano (Neet) o di

disoccupati nelle regioni del Sud. Queste due agevolazioni, che sono in vigore per i nuovi contratti a

tempo indeterminato sottoscritti quest’anno, sono state istituite con due decreti direttoriali dell’Anpa l

del 2 gennaio. I provvedimenti dell’Istituto di previdenza completano quindi il quadro attuativo,

rendendo fruibili i bonus.

Il Sole 24 Ore, pag. 29

Disabili, diffida prima della sanzione

Le aziende di almeno 15 dipendenti che non hanno ancora potuto adempiere all’obbligo di assunzione

di un lavoratore disabile, devono trovare una soluzione se non vogliono incorrere nelle pesanti

sanzioni amministrative previste dalla normativa sul collocamento obbligatorio. Il 2 marzo scorso è

infatti scaduto il termine per adeguarsi alle nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2018, secondo cui

essendo venuto meno il regime di gradualità, l’obbligo di assunzione scatta dalla quindicesima risorsa

in forza, nonché computabile, in base all’articolo 3 della Legge n. 68/1999.

Barbara Massara – Il Sole 24 Ore, pag. 29

“In Italia troppi poveri e disoccupati. Il Pil cresce poco, fate più riforme”

«Le riforme economiche strutturali intraprese dall’Italia stanno cominciando a dare frutti ma,

nonostante alcuni miglioramenti recenti, la crescita del prodotto lordo resta debole e la

disoccupazione alta, soprattutto fra i giovani». Lo dice l’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e

lo sviluppo economico) in un rapporto preparato per il G20, in corso a Buenos Aires, dei minis tri

finanziari e dei governatori delle banche centrali dei venti Paesi più sviluppati del mondo.

Luigi Grassia – La Stampa, pag. 20

Gli indebiti in compensazione

Via libera alle nuove regole sul recupero delle prestazioni indebitamente percepite dall'Inps

(pensioni/buonuscite). È la compensazione con altre pensioni o crediti vantati del debitore la

principale via di recupero; segue la via della trattenuta in pensione, nel limite di un quinto e fino

all'importo del trattamento minimo; infine, in assenza di prestazioni, il recupero è cash con rimesse

in denaro per debiti non inferiori a 12 euro (fino a tale importo, nulla è dovuto) e con possibilità di

dilazione se superiori a 100 euro. A stabilirlo, tra l'altro, è la Determinazione n. 123/2017 dell'Inps .

Daniele Cirioli – Italia Oggi, pag. 32

Sul cumulo scontro Inps-Casse

Ping pong di attacchi fra Inps e Casse previdenziali, alle prese col cumulo gratuito dei contributi: il

«pomo della discordia» è (ancora) il carico finanziario degli oneri per gestire le pratiche che gli Enti

privati, fermi nella decisione di non volerlo caricare sulle proprie spalle (con la Legge n. 236/2016,

ampliando lo strumento, hanno puntualizzato, «lo Stato ha riconosciuto all'Istituto un maggior

finanziamento che, a regime, raggiungerà l'importo di 89 milioni di euro all'anno»), sono arrivati a

bollare come «tassa Boeri».

Simona D’Alessio – Italia Oggi, pag. 1 e pag. 25

Tagli mirati solo del personale infungibile

Con la Sentenza n. 6147 del 14 marzo 2018 la Cassazione, confermando il proprio precedente n.

13698/15, si è nuovamente pronunciata sull'interpretazione dell'accordo sindacale che aveva

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La Rivista del Lavoro 12/2018

concluso una procedura di licenziamento collettivo avviata nel 2007 da un'azienda farmaceutica .

L'accordo prevedeva che l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità sarebbe dovuta

avvenire, «tenendo conto della constatata infungibilità professionale del personale», sulla base di

tre criteri sostitutivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 5 della Legge n. 223/91.

Angelo Zambelli – Il Sole 24 Ore, pag. 29

Il fisco se la prende con chi lavora sodo

Piove sul bagnato. Ossia: il fisco bussa sempre due volte, ma alle stesse porte. È la novità – si fa

per dire – che si preannuncia dal fisco italiano, con l’Agenzia delle Entrate che sta preparando una

nuova stagione di controlli, focalizzata sugli studi professionali e le piccole medie imprese. Il fisco

programma di effettuare 10mila controlli in più ne l 2019 e altrettanti nel 2020 per totalizzarne

dunque 160mila, replicando in questo modo alle critiche della Corte dei Conti, che aveva biasimato

un certo rallentamento nelle attività di ispezione dirette sui contribuenti tra il 2015 e il 2016: solo

100mila controlli, successivamente risaliti oltre i 142mila.

Luciano Sergio – Libero, pag. 1 e pag. 3

Mercoledì 21 marzo

Per i Neet sconto anche se hanno già lavorato

Alla cassa l'incentivo Iniziativa occupazione giovani previsto dal Decreto Direttoriale Anpal n. 3/2018.

Con la Circolare n. 48/2018, l'Inps illustra la disciplina riferita alla misura incentivante e fornisce ai

datori di lavoro le istruzioni per il recupero del bonus connesso all'assunzione di giovani Neet, ovvero

ragazzi tra i 16 e i 29 anni - disoccupati e non inseriti in un percorso di studi o formazione, secondo

la previsione comunitaria – iscritti al programma Garanzia giovani.

Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone – Il Sole 24 Ore, pag. 24

L'assegno ai nuovi nati soltanto per un anno

Durata ridotta per il bonus bebè edizione 2018. Sui figli nati o adottati quest'anno, infatti, il bonus

sarà erogato per soli 12 mesi (rispetto a tre anni per i figli nati o adottati nel triennio 2015/2017).

A spiegarlo, tra l'altro, è l'Inps con la Circolare n. 50/2018. Il bonus può essere richiesto dal genitore,

anche affidatario, in possesso dei seguenti requisiti: valore Isee, residenza in Italia, convivenza con

il minore, cittadinanza italiana o comunitaria. I requisiti devono essere tutti posseduti al mome nto

di presentazione della domanda.

Carla De Lellis – Italia Oggi, pag. 38

Bonus Sud a misura di apprendistato

L’Inps ha fornito, con la Circolare n. 49/2018, le istruzioni relative alle agevolazioni contributive

collegate alle assunzioni (o trasformazioni) di determinati lavoratori con contratto a tempo

indeterminato nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in

quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone – Il Sole 24 Ore, pag. 17 e pag. 24

Software integrati, bonus al 150%

I principi contabili guidano la qualificazione del software ai fini dell’iperammortamento. Se si tratta

di programmi di base necessari al funzionamento del macchinario 4.0, il costo si cumula a quello

della macchina su cui spetta la deduzione al 150%. In caso di software «stand alone», spetta invece

l’ammortamento 40% purché si tratti di immobilizzazione immateriale secondo l’Oic 24. Per

determinare il costo e gli oneri accessori, occhi puntati sull’O ic 16.

Luca Gaiani – Il Sole 24 Ore, pag. 1 e pag. 19

Dilettanti co.co.co in lista d’attesa

È solo il Coni che potrà decidere quali saranno le prestazioni da inquadrare come collaborazioni

coordinate e continuative per lo svolgimento della pratica sportiva dilettantistica che rientrano nella

disciplina agevolata ai fini contribuitivi e fiscali. Per questo è necessaria una delibera del Comitato ,

per individuare, al più presto, le mansioni rientranti fra quelle “necessarie” per lo svolgimento delle

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La Rivista del Lavoro 12/2018

attività sportive dilettantistiche da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza

scopo di lucro (Circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro).

Lorenzo Pegorin – Il Sole 24 Ore, pag. 19

All’Inps sportelli intelligenti ma è allarme organico «Non stiamo dietro al lavoro»

La buona notizia: da inizio anno sono stati tagliati, mediamente venti minuti d’attesa ogni giorno. E

in uno dei posti dove - è risaputo - è necessaria un po’ di pazienza: la sede provinciale dell’Inps .

Merito dei nuovi sportelli, rinnovati nella logistica e nella disposizione ma, soprattutto, nel software,

con l’adozione del Crm (Customer Relationship Management, ossia sistema di gestione delle relazioni

con l’utenza) unico: in sostanza per ogni richiesta l’ope ratore riceve dal computer una serie di

«suggerimenti» nelle pratiche da adottare, visualizzandole tutte, evitando rimpalli da un ufficio

all’altro.

D.O. - Corriere Di Verona

Ispezioni sulle auto aziendali

Non sfugge agli occhi del fisco la documentazione conservata all'interno degli automezzi aziendali.

Anche le autovetture, i furgoni, gli aeromobili, i natanti e qualsiasi altro mezzo di trasporto se

riferibili, anche indirettamente, all'attività aziendale, possono infatti essere oggetto di accesso e

ispezione da parte degli 007 del fisco senza necessità di ulteriori e diverse autorizzazioni. Le regole

per l'accesso e l'ispezione delle autovetture e più in generale dei mezzi aziendali, sono contenute

nella recente Circolare n. 1/2018 del Comando generale della Guardia di Finanza nella quale sono

elencate anche alcune casistiche decise dai giudici di legittimità.

Andrea Bongi – Italia Oggi, pag. 36

Cumulo di interessi e rivalutazione per i Fondi pensione

È stata depositata nella giornata di ieri la Sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione n.

6928/2018, dedicata al tema del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria di una

prestazione di riscatto integrale erogata da una forma di previdenza complementare e

dell'ammissione allo stato passivo della Sicilcassa (istituto di credito siciliano oggi in liquidazione

coatta amministrativa) della rivalutazione monetaria cumulata agli interessi legali sulle somme da

corrispondere agli assicurati ex dipendenti della banca.

Antonello Orlando – Il Sole 24 Ore, pag. 24

Giovedì 22 marzo

Slalom tra vincoli per ottenere i Bonus sud e Neet

Per fruire del Bonus sud e dell'agevolazione per i Neet, i datori di lavoro devono rispettare divers i

vincoli, come ricordato dall'Inps nelle Circolari nn. 48 e 49. Dal punto di vista delle regole

comunitarie, entrambi gli esoneri postulano il rispetto del “de minimis” che, tuttavia, può essere

derogato se si realizza un incremento netto dell'occupazione.

Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone – Il Sole 24 Ore, pag. 24

Fondi all'impresa sociale

La misura denominata «imprese dell'economia sociale» ha una dote da 223 mln di euro: 200 mln

sono destinati a finanziamenti agevolati e 23 mln sono per la concessione di contributi in conto

capitale. Ma a chi sono destinati i fondi? Alle nuove imprese sociali, costituite nella forma di società

di persone e di capitali (articolo 1 D. Lgs. n. 112/2017), alle cooperative sociali e alle cooperative

con qualifica di onlus. A chiarirlo, definitivamente, sono alcune faq del 20 marzo scorso, stilate dal

dicastero dello Sviluppo Economico.

Cinzia De Stefanis – Italia Oggi, pag. 34

Il Registro imprese arbitro dei fondi di economia sociale

Arrivano dal Ministero dello Sviluppo Economico i primi chiarimenti sulle modalità operative per

accedere alle agevolazioni destinate all’economia sociale. Tanti i dubbi degli operatori in questa fase

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La Rivista del Lavoro 12/2018

che trovano riscontro nel documento pubblicato ieri che si sofferma su diversi aspetti, a partire dalla

categoria dei soggetti che possono fruire delle misure agevolative fino alla definizione delle spese

ammissibili.

Gabriele Sepio e Emanuele Tito – Il Sole 24 Ore, pag. 22

Se nevica è lo Stato a pagare

Paghi lo Stato se nevica e i dipendenti pubblici non possono raggiungere il posto di lavoro. Così la

segreteria generale della Corte dei Conti (cioè la direzione amministrativa, non i giudici) ritiene

corretto regolare un evento come la recente nevicata del 26 febbraio scorso, che paralizzò Roma,

chiedendo all'Aran di condividere la tesi con la richiesta di parere 2179 dello scorso 5 marzo. Tesi

che, se accolta, porterebbe all'ennesima fortissima divaricazione tra mondo del lavoro privato e

pubblico.

Luigi Oliveri – Italia Oggi, pag. 1 e pag. 33

Formazione obbligatoria per avvocati praticanti

Per gli aspiranti avvocati dal prossimo 28 settembre scatta l’obbligo di partecipare a corsi di

formazione con verifica finale per ottenere il certificato di compiuto tirocinio. Dopo l’approdo nella

«Gazzetta ufficiale» del 16 marzo scorso del regolamento del Ministero della Giustizia (il D.M. 9

febbraio 2018) sarà dunque obbligatorio per i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti dal 28

settembre 2018 - sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto - frequentare i corsi organizzati dai

Consigli dell’Ordine, dalle Associazioni forensi o da altri Enti accreditati.

Marzio Bartoloni – Il Sole 24 Ore, pag. 25

Il regolamento Ue sostituisce il codice di tutela privacy

Nel prossimo futuro la privacy parlerà soprattutto il linguaggio europeo. Il Consiglio dei ministri ieri

ha, infatti, approvato in via preliminare un decreto legislativo, messo a punto dal Ministero della

Giustizia, che manda in soffitta l’attuale codice della riservatezza (il D.Lgs. n. 196 del 2003) e lascia

campo libero al regolamento Ue 679/2016, che diventerà operativo a partire dal 25 maggio.

Antonello Chierchi – Il Sole 24 Ore, pag. 25

Ecco la scuola per i capitani d’impresa

Si fa presto a dire che bisogna fare squadra o lavorare in team o realizzare un business plan o avere

familiarità con le nuove tecnologie. Un po’ meno a mettere in pratica questi concetti in maniera

ordinata e produttiva, soprattutto quando si è molto giovani. Se la voglia di fare può dirsi una leva

indispensabile per l’attività d’impresa, è altrettanto vero che a vent’anni non sempre riesce a

incanalarsi nel modo giusto.

Cristina Casadei – Il Sole 24 Ore, pag. 14

Venerdì 23 marzo Cumulo, l'Inps pronto a pagare

«Nodo» delle spese del cumulo gratuito dei contributi da sciogliere in separata sede fra Inps e Casse

dei professionisti, favorendo così l'avvio della procedura, per non penalizzare chi ha diritto alla

pensione. Ma con una scadenza: se non si raggiungerà un'intesa «entro 60 giorni», la decisione la

prenderà un giudice. Parola del presidente dell'organismo pubblico Tito Boeri.

Matteo Rizzi – Italia Oggi, pag. 1 e pag. 32

Cervelli agevolati

Tris di agevolazioni per i cervelli di ritorno in Italia. Docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia ,

lavoratori «impatriati» e nuovi residenti: sono i destinatari della nuova guida del Fisco disponibile

da ieri nella sezione «L'Agenzia informa» del sito internet delle Entrate. La pubblicazione spiega,

grazie anche a pratiche tabelle di riepilogo, i presupposti per accedere ai diversi benefici fisca li

concessi alle persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Italia Oggi, pag. 28

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Il Friuli sostiene le giovani mamme

Con l’intento di favorire la permanenza e il rientro nel mercato del lavoro delle giovani madri, la

Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto una misura sperimentale a favore di donne con almeno un

figlio fino a cinque anni non compiuti. Ai datori di lavoro, anche liberi professionisti, che nel corso

del 2018 le assumono sono concessi dei contributi a fondo perduto, nel rispetto del regime de

minimis. La donna deve essere assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e

indeterminato oppure inserita in cooperativa in qualità di socia lavoratrice.

Il sole 24 Ore, pag. 24

Per gli omessi versamenti non basta la prova del 770

Per l’accertamento del reato di omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis del Decreto Legislativo

n. 74/00, nel testo anteriore all’entrata in vigore della riforma del 2015), per integrare la prova

dell’avvenuta consegna ai dipendenti delle certificazioni delle ritenute fiscali non è sufficiente la sola

dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro. Lo hanno chiarito le Sezioni unite penali

della Corte di Cassazione.

Giovanni Negri – Il Sole 24 Ore, pag. 22

Professionisti ai corsi pagati dalla Ue

Professionisti a scuola di diritto, audiovisivo, sicurezza alimentare e operazioni umanitarie sotto

l’ombrello Ue. Con un totale di 32,4 milioni di euro, l’Europa finanzia percorsi di formazione mirata

e altamente qualificata. E non ultimo, completamente gratuita grazie alle risorse messe a

disposizione di Ordini ed Enti di formazione che dovranno organizzare i corsi. Ce n’è per tutti, dagli

avvocati ai notai passando per i mediatori.

Maria Adele Cerizza – Il Sole 24 Ore, pag. 25

Giudizio del revisore in apertura

Nella predisposizione della relazione unitaria, il giudizio del revisore dovrà essere posto all'inizio del

documento. Inoltre, il professionista dovrà indicare quali soggetti sono responsabili, all'interno del

collegio, della supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria. Sono queste

alcune delle novità in merito alla stesura della relazione unitaria. A mettere insieme tutte le novità

e, in generale, le regole da seguire per la sua predisposizione è il Consig lio nazionale dei dottori

commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) che, ieri, ha reso disponibile sul proprio sito un

documento.

Michele Damiani – Italia Oggi, pag. 24

Illecito l’appalto di servizi per fornire ore di lavoro

Un appalto di servizi non può prevedere la semplice messa a disposizione di un pacchetto di ore di

lavoro in favore di un terzo, rese da addetti coordinati dal soggetto che riceve la prestazione: questa

operazione configura una somministrazione di personale e, come tale, può essere realizzata solo

dalle Agenzie per il lavoro autorizzate a tale scopo dal Ministero del Lavoro. E’ quanto stabilito dal

Consiglio di Stato (Sentenza n. 1571/2018).

Giampiero Falasca – Il Sole 24 Ore, pag. 24

Sabato 24 marzo

Rita superconveniente per i vecchi iscritti ai Fondi

Rita super conveniente agli iscritti ante 2007 alla previdenza integrativa. Chiedendo la rendita

integrativa anticipata (Rita), infatti, sul montante al 31 dicembre 2006 il lavoratore paga tasse

ridottissime, tra il 9 e 15%, rispetto alla tassazione ordinaria e separata (a partire dal 23%). A

spiegarlo è la fondazione studi dei consulenti del lavoro nella Circolare n. 7/2018 di ieri.

Daniele Cirioli – Italia Oggi, pag. 40

Due obiettivi (realistici) per un’agenda sul lavoro

La principale preoccupazione degli italiani è la mancanza di lavoro e dunque di reddito. L’indicazione

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La Rivista del Lavoro 12/2018

è emersa forte e chiara in tutti i sondaggi pre-elettorali e in un Paese ad alta disoccupazione e alta

povertà la cosa certo non sorprende. Quali che siano i movimenti di queste prime settimane, il nuovo

Parlamento nel suo insieme dovrebbe impegnarsi a prendere di petto entrambe le sfide. Una

particolare responsabilità ricade su M5S e sulla Lega. Non solo perché hanno «vinto» le elezioni, ma

anche perché hanno fatto promesse precise come il reddito di cittadinanza (per combattere la

povertà) e la flat tax (per rilanciare crescita e occupazione).

Maurizio Ferrera – Corriere Della Sera, pag. 1 e pag. 30

No profit, revisione per grandi

Revisione obbligatoria solo per grandi associazioni e fondazioni, che potrà essere sempre effettuata

anche dal collegio sindacale. Obbligo di pubblicazione sui siti internet dei compensi di amministratori,

dirigenti e sindaci solo oltre i 220.000 euro di entrate e possibilità anche per le associazioni

animaliste di entrare negli Enti del terzo settore. Sono alcune delle principali modifiche approvate,

in prima lettura, dal

Consiglio dei Ministri in merito al D.Lgs. n. 117/2017.

Luciano De Angelis – Italia Oggi, pag. 39

Testi Unici per semplificare

Un freno alla moltiplicazione del serpente interpretativo tributario passa da una reale semplificazione

della normativa, ad esempio con i testi unici fiscali. Fintanto che non si sfoltiscono le norme che

stratificano deduzioni e detrazioni il numero dei fogli con le istruzioni interpretative non può che

aumentare. È questo il giudizio concorde dei professionisti interpellati sulle 1.441 pagine di istruzioni

dei modelli della dichiarazione dei redditi.

Cristina Bartelli – Italia Oggi, pag. 43

Domenica 25 marzo

L’orario di lavoro è in calo ma ci sono più stakanovisti

Gli italiani lavorano meno rispetto a dieci anni fa: se il numero degli occupati è tornato al livello del

2008, quello delle ore lavorate è ancora ben al di sotto dei valori ante -crisi. Ci sono più persone che

lavorano a tempo parziale (molte non per propria scelta) e in generale gli orari si sono ridotti. In

questo quadro generale però è tornata a crescere negli ultimi tre anni la percentuale di occupati che

lavorano più di 40 ore a settimana, gli stakanovisti per vocazione o per necessità.

Luca Cifoni – Il Messaggero, pag. 1 e pag. 13

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Premessa

Al fine di uniformare l’attività di vigilanza di tutto il personale ispettivo. l’Ispettorato Nazionale del

Lavoro, con la Lettera Circolare n. 50, ha fornito chiarimenti, sulla sussistenza o meno

dell’obbligo previdenziale a favore dei collaboratori familiari nell’impresa artigiana, agricola o

commerciale e connessi1.

Spiega l’InL che, proprio a causa delle discordanze di azione da parte degli ispettori, si è reso

necessario definire delle linee guida dell’attività di vigilanza concernenti il mero piano della

metodologia operativa, mediante l’individuazione di parametri orientativi e casistiche utili

al riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari.

Il richiamo alle linee guida del 2013

La lettera circolare in commento richiama quanto già chiarito nelle precedenti dalle lettere

circolari dell’allora Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro del 2013

[Circolari n. 10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013].

Aggiornamento professionale

Stefania Altieri

Collaboratori familiari

Inquadramento previdenziale Argomento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti, sulla sussistenza

o meno dell’obbligo previdenziale a favore dei collaboratori familiari

nell’impresa artigiana, agricola o commerciale e connessi.

Novità

Con la Circolare n. 50, l'Ispettorato chiarisce che, al fine di individuare gli

obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell'Inps, l'esame delle

attività prestate dai collaboratori familiari non può prescindere da una

valutazione caso per caso delle singole fattispecie.

Riferimenti

● Ministero del Lavoro, Lettera Circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 ●

Ministero del Lavoro, Lettera Circolare n. 14184 del 5 agosto 2013 ●

Ispettorato nazionale del lavoro, Lettera circolare 15 marzo 2018, n. 50.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

In quella occasione e illustrando il quadro normativo, la DGI era partita dalla considerazione che,

nella maggior parte dei casi,

la collaborazione prestata in ambito familiare

viene resa in virtù di una obbligazione di natura “morale” ,

basata sul legame solidaristico e affettivo proprio del contesto familiare,

che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità

e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Così si la DGI:

“Sull'argomento in esame (il carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare

dell'imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite gestioni

previdenziali Inps), la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a

determinare in molti casi del natura occasionale della prestazione lavorativa, così

da escludere l'obbligo di iscrizione in capo al familiare”.

In alcune circostanze, inoltre, l'occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola

generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto.

Per quanto argomentato, la Lettera circolare 10478 prevedeva

l’obbligo di iscrizione all’Inps

solo in presenza dei requisiti di abitualità e di prevalenza .

Chiariva quindi le regole contributive e assicurative da applicarsi ai famigliari collaboratori dei settori:

commercio, artigianato o agricoltura.

Nella Lettera circolare n. 10478 in particolare, sono stati elencati i casi in cui i familia ri

dell'imprenditore NON sono tenuti a versare i contributi previdenziali all'Inps:

per le prestazioni rese da familiare pensionato (di invalidità, anzianità o vecchiaia), il quale

verosimilmente non può garantire un impegno con carattere di continuità;

per prestazioni rese da familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro,

considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per espletare altre attività;

per prestazioni rese in modo occasionale.

Per quanto riguarda l’occasionalità della prestazione , la DGI, richiamando il concetto di occasionalità

già stabilito per l’artigianato dall’art. 21, co. 6-ter del D.L. n. 269/2003 (convertito con modificazioni

dalla Legge n. 326/2003), aveva stabilito un limite quantitativo per cui le prestazioni del familia re

non devono superare i 90 giorni nell'anno solare (720 ore, anche frazionabili, all’anno; date da

90 giorni per 8 ore)2.

Tale indice, spiega l’InL nella Circolare n. 50, può risultare utile anche in relazione al settore

turistico tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività stagionali,

lo stesso indice (90 giorni nell’anno) andrà evidentemente riparametrato in funzione della durata

effettiva dell’attività stagionale (per esempio per una durata stagionale di tre mesi, 90:365x90 = 22

giorni).

Nel riquadro della pagina che segue sono riportati i riferimenti alle norme che trattano

dell’occasionalità nei diversi settori: artigiano, agricolo e commerciale.

Vincolo di parentela

Appare inoltre utile ricordare che la Circolare n. 10478 aveva ricondotto in linea generale nell’ambito

delle collaborazioni occasionali, escluse dagli adempimenti di carattere previdenziale, quelle

instaurate tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il

terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti

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La Rivista del Lavoro 12/2018

di parentela e affinità fino al quarto grado.

Quindi, sono parenti:

di primo grado i genitori e i figli;

di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;

di terzo grado i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi

come figli dei nipoti di secondo grado.

Sono affini i parenti del coniuge:

di primo grado i suoceri;

di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;

di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

LE NORME CHE DEFINISCONO L’OCCASIONALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Le norme giuridiche che consentono, al verificarsi di determinate condizioni, di definire il

carattere occasionale della prestazione lavorativa, sono date dagli artt. 21, comma 6 ter, D.L.

n. 269/2003 (convertito da Legge n. 326/2003) e 74. D. Lgs. n. 276/2003 concernenti,

rispettivamente, la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familia re

nell’ambito delle imprese appartenenti ai settori dell’artigianato e dell’agricoltura.

ARTIGIANATO

L’art. 21 co 6-ter del D.L. nr. 269/2003, stabilisce che “gli imprenditori artigiani iscritti nei

relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di

collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per

un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni”. La norma

prosegue, inoltre, evidenziando che le collaborazioni debbano avere “carattere di aiuto, a titolo

di obbligazione morale”, quindi senza corresponsione alcuna di compensi ed essere rese nel

caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria

attività lavorativa.

AGRICOLTURA

Per le attività agricole, l’art.74 D. Lgs. n. 276/2003 dispone che: “non integrano in ogni caso

un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al

quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto,

mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi”.

COMMERCIO

Per il settore del commercio non esiste un’espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali

dei familiari svolte a titolo gratuito. Per questo settore, la Circolare n. 10478 richiama l’art.

29, Legge n. 160/1975, come modificato dalla Legge n. 662/1996, ai sensi del quale l’obbligo

d’iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla Legge n

613/1966, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal

numero di dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei

componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, o i familia ri,

coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con

carattere di abitualità e prevalenza.

Le conclusioni della Circolare n. 50/2018

L’Inl ribadisce, ad ogni buon conto, che il citato criterio di valutazione

non è peraltro destinato ad operare in termini assoluti e che,

qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati

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La Rivista del Lavoro 12/2018

in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

Da ultimo ha ritenuto utile precisare che le indicazioni fornite sono riferite agli obblighi di carattere

previdenziale nei confronti dell’Inps.

Per quanto riguarda la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

gestita dall’Inail dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del

commercio – trattandosi di obbligo assicurativo notoriamente più stringente – restano valide le

precisazioni contenute nella Lettera Circolare n. 14184/2013.

______________________

Note 1 La circolare è stata condivisa con il Ministero del Lavoro, l’Inps e l’Inail. 2 Il Dicastero aveva, inoltre, considerato che, dal momento che alcune prestazioni possono avere

una durata giornaliera inferiore alle 8 ore, nell’ipotesi di superamento dei 90 giorni, il limite

quantitativo si considera comunque rispettato a condizione che venga mantenuto il tetto massimo

delle 720 ore lavorative nell’anno solare.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Premessa

E’ stato siglato un accordo interconfederale sulla contribuzione per la bilateralità artigiana.

In particolare l’accordo:

ha definito le modalità per la contribuzione;

prevede che, in caso di mancata adesione alla bilateralità e alla sanità integrativa, l'impresa

debba:

● erogare al lavoratore un importo di 50,00 euro mensili e

● assicurare prestazioni equivalenti.

Le modalità di contribuzione alla bilateralità artigiana

Dal 1° gennaio 2016 è prevista una contribuzione, da effettuarsi con un versamento non divisibile ,

nelle seguenti misure:

Ente destinatario Contributo

c/ditta c/lavoratore

Ebna 7,65 euro mensili (91,75 annui) -----

Fsba 0,45% della retribuzione

imponibile previdenziale

0,15% della retribuzione imponibile

previdenziale

Aggiornamento professionale

Laura Braggio

Artigianato

Accordo sulla bilateralità Argomento

E’ stato siglato un accordo interconfederale sulla contribuzione per la

bilateralità artigiana

Novità

L’accordo ha definito le modalità per la contribuzione e prevede che, in caso

di mancata adesione alla bilateralità e alla sanità integrativa, l'impresa

debba erogare al lavoratore un importo di 50,00 euro mensili e

assicurare prestazioni equivalenti.

Riferimenti

● Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI con CGIL, CISL e UIL

Accordo interconfederale del 7 febbraio 2018.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

In base ai vigenti Accordi Interconfederali in materia ed ai Ccnl firmati dalle Categorie delle Parti che

hanno sottoscritto il presente accordo, l'importo mensile di 25,00 euro della obbligaz ione

alternativa è dovuto -congiuntamente alle prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità

integrativa contrattuale- per ciascuno dei due strumenti della bilateralità .

Ne consegue che, per esempio, in caso di mancata adesione alla bilateralità e alla sanità integrativa

l'impresa:

deve erogare al lavoratore un importo complessivo di 50,00 euro mensili per le mensilità previste

dal Ccnl,

oltre ad assicurare le prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità integrativa.

Schematicamente:

Restituzione della quota fissa versata a Ebna

L’accordo prevede che le imprese

che applicano i contratti sottoscritti dalle categorie delle Parti stipulanti l’accordo stesso

e che dimostrano di corrispondere ai propri lavoratori l'importo previsto per l'obbligazione

alternativa alla adesione alla bilateralità

potranno chiedere all'Ente Bilaterale territorialmente competente la restituzione della quota fissa

versata ad Ebna per la bilateralità, fatta eccezione della quota dovuta per il funzionamento di Fsba

attualmente stabilita in € 2,00 annui, prevista dall'Accordo Interconfederale 18 gennaio 2016.

E’ evidente che la mancata adesione al sistema della bilateralità comporta

l'inapplicabilità all'impresa e ai suoi lavoratori delle prestazioni, delle disposizioni e

delle normative che dal sistema bilaterale dipendono e che sono pertanto applicabili per le

sole imprese rientranti nell'ambito del sistema bilaterale.

EFFETTI MANCATA ISCRIZIONE - OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA

Mancata iscrizione alla bilateralità

Corresponsione al lavoratore di euro 25 mensili

Assicurare le prestazioni erogate dalla bilateralità.

Mancata iscrizione alla sanità integrativa

Corresponsione al lavoratore di euro 25 mensili

Assicurare le prestazioni erogate dalla sanità integrativa.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Le Parti confermano che gli enti e le società costituiti, partecipati o promossi dalle Organizzazioni

sottoscrittrici l’intesa, e le medesime Organizzazioni, a prescindere dal Codice Statistico

Contributivo attribuito dall'Inps, dalla loro natura giuridica o dalla loro classe dimensionale, potranno

continuare a effettuare i versamenti a Fsba.

Focus

Imprese con meno di 5 dipendenti

Le imprese classificate con Codice Statistico Contributivo diverso dal 4, con un numero di

dipendenti pari o inferiore a 5, fino ad oggi considerate nella sfera di applicazione di Fsba, i

versamenti restano invariati e saranno trasferiti agli Enti bilaterali territoriali mentre i versamenti

dello 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale saranno destinati al sostegno al reddito.

Imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di Cig

Le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo

I del D. Lgs. 148/2015 nonché quelle obbligate al versamento al Fondo di Integrazione Salariale (Fis )

che aderiscono alla bilateralità del comparto artigiano o che applicano un Ccnl che prevede tale

adesione, continueranno a versare l'importo di 125,00 euro annui, e i relativi versamenti saranno

trasferiti agli Enti Bilaterali Territoriali.

Le somme già incassate a titolo di contribuzione Fsba relativamente alle imprese

classificate con Codice Statistico Contributivo diverso dal 4,

con un numero di dipendenti pari o superiore a 6

e successivamente tenute al versamento al Fis,

saranno riversate al Fis a seguito di intesa tra Fsba e Inps.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Premessa

E’ stata pubblicata, sul sito dell’Agenzia, la guida: “Gli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale

umano in Italia”.

Dopo una breve introduzione, la guida, articolata in sei capitoli, illustra nel dettaglio tutte le

agevolazioni fiscali previste per neo residenti, lavoratori impatriati, docenti e ricercatori che

trasferiscono in Italia la residenza fiscale.

I diversi incentivi fiscali sono stati introdotti con l’obiettivo

di far rientrare in Italia talenti che si sono trasferiti all’estero per lavorare

di attirare risorse umane (docenti e ricercatori, lavoratori “impatriati”, cittadini che dispongono di

ingenti capitali o di rilevanti risorse finanziarie),

per favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese.

Residenza fiscale in Italia

I requisiti richiesti sono, in sintesi:

il trasferimento della residenza fiscale in Italia;

l’essere stati residenti all’estero, prima del trasferimento, per un periodo di tempo minimo variabile

a seconda dell’agevolazione richiesta.

Aggiornamento professionale

Stefania Altieri Rientro cervelli

Incentivi fiscali in una guida Argomento

E’ stata pubblicata, sul sito dell’Agenzia, una guida: “Gli incentivi fiscali per

l’attrazione di capitale umano in Italia”.

Novità

La guida illustra nel dettaglio tutte le agevolazioni fiscali previste per

neo residenti, lavoratori impatriati, docenti e ricercatori che trasferiscono in

Italia la residenza fiscale.

Riferimenti

● Agenzia delle Entrate, Comunicato del 22 marzo 2018 ● Agenzia delle

Entrate, Guida: “Gli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in

Italia”.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

La stessa Guida ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, si considerano residenti tutti i cittadini

che risultano iscritti per almeno 183 giorni all’anno (184 negli anni bisestili) nei registri

anagrafici comunali della popolazione residente in Italia o hanno nel territorio dello Stato il

domicilio o la residenza.

Ne consegue che, coloro che non si sono mai cancellati dal registro anagrafico della

popolazione residente, non potranno beneficiare delle agevolazioni in discussione.

Rientro di ricercatori e docenti

Alfine di attrare risorse umane, è prevista la tassazione agevolata dei redditi di lavoro autonomo

o dipendente prodotti in Italia.

Concretamente, il docente o il ricercatore acquisisce la residenza fiscale in Italia ,

per i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia,

per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca,

sono esentati da Irpef e addizionali per ben il 90% del loro ammontare (paga imposte solo sul

10% del reddito prodotto) e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap,

per quattro anni, a partire dal periodo d’imposta in cui il docente o il ricercatore acquisisce la

residenza fiscale in Italia e nei tre successivi

Tra i requisiti sono richiesti:

il possesso di un titolo accademico universitario o equiparato;

l’aver svolto all’estero attività di docenza o di ricerca per almeno due anni consecutivi.

Lavoratori impatriati

Per lavoratori “impatriati” beneficiari dell’agevolazione fiscale s’intendono:

i laureati che hanno svolto attività lavorative all’estero,

gli studenti che hanno conseguito un titolo accademico all’estero,

i manager e i lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.

Per in rientro di queste figure, l’agevolazione prevista consiste nella tassazione ridotta al 50%

per cinque anni sui redditi di lavoro autonomo o dipendente [ex art. 16 del D. Lgs 147/2015].

Per beneficiare dell’agevolazione:

i dipendenti dovranno presentare una richiesta scritta al datore di lavoro;

i lavoratori autonomi otterranno l’agevolazione fiscale con la presentazione della dichiarazione

annuale dei redditi. E’ comunque possibile usufruire del beneficio già in sede di applicazione della

ritenuta d’acconto che il committente è tenuto a effettuare sui compensi pagati, presentando una

richiesta scritta ai propri committenti.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Premessa

L’Inps, con la Circolare n. 51/2018, recepisce le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione riguardo

il corretto inquadramento giuridico e previdenziale delle Associazioni Volontarie Italiane del Sangue

e fa sapere che le posizioni previdenziali saranno automaticamente ridefinite.

Natura giuridica dell’AVIS

Negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione sempre più crescente, nel tessuto sociale, di

organismi costituiti su iniziativa privata per il perseguimento di utilità sociali nel campo

dell’assistenza e della beneficienza.

In tale ambito vanno ricomprese le Associazioni Volontarie Italiane del Sangue (Avis), sulla cui natura

giuridica si è registrata un’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidatosi negli

ultimi anni.

Il più recente orientamento giurisprudenziale, da considerarsi ormai consolidato, ha stabilito che

l’Avis nazionale e le sue strutture territoriali dotate di personalità giuridica :

vanno escluse dalla categoria degli enti pubblici e

devono essere qualificate come soggetti aventi natura privatistica.

Ufficio paghe - aggiornamento

Romina De Bellis Avis

Inquadramento previdenziale Argomento

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’Avis nazionale e le sue articolazioni

territoriali, dotate di personalità giuridica, non possono essere ricondotte

nella categoria degli enti pubblici.

Novità

L’Inps, con la Circolare n. 51/2018, recepisce le indicazioni fornite dalla

Corte di Cassazione riguardo il corretto inquadramento giuridico e

previdenziale delle Associazioni Volontarie Italiane del Sangue. Le posizioni

previdenziali saranno automaticamente ridefinite.

Riferimenti

● Inps, Circolare n. 51 del 23 marzo 2018.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Classificazione ai fini previdenziali e assistenziali

Con la Circolare n. 51/2018, l’Inps interviene per definire la corretta qualifica e il relativo

inquadramento previdenziale delle Associazioni Volontarie Italiane del Sangue.

In considerazione di quanto riportato nel paragrafo precedente, l’Avis nazionale e le sue strutture

territoriali, stante la loro natura giuridica privata, devono essere riclassificate ai sensi dell’artico lo

49 della Legge n. 88/89, con gli inevitabili riflessi che l’esclusione dalla categoria degli enti pubblici

comporta sia in ordine all’applicazione della disciplina degli assegni per il nucleo familiare sia - più

in generale - in ordine all’assetto della contribuzione dovuta.

Pertanto, le Strutture territorialmente competenti dell’Istituto provvederanno a

riclassificare le posizioni riferite all’Avis nazionale e alle Avis locali nel settore terziario

(c.s.c. 70706), con il codice Ateco2007 88.99.00 e con il c.a. 0J (Fondo

d’integrazione salariale).

La variazione dell’inquadramento avrà decorrenza dal periodo di paga successivo alla data di

pubblicazione della presente circolare.

Obblighi contributivi

Gli obblighi contributivi ai quali andranno assoggettate le Avis sono quelli tipici del settore terziario ,

ossia:

Assicurazione Aliquota

I.V.S. datore di lavoro (di cui 9,19 % a carico del lavoratore) 33,00 %

NASpI (contr. ord.) 1,31 %

NASpI (contr. art. 25, Legge 845/1978) 0,30 %

Fondo Garanzia TFR 0,20 %

Cuaf 0,68 %

Maternità 0,24 %

Malattia 2,44 %

FIS - oltre 5 fino a 15 dip.ti (di cui 0,15 % a carico del dipendente) 0,45 %

FIS - oltre 15 dip.ti (di cui 0,217 % a carico del dipendente) 0,65 %

Per quanto riguarda la contribuzione Cuaf, si ricorda che, in base all’art. 49, co. 2, della Legge n.

88/89, le Associazioni che non abbiano finalità di lucro, classificabili nel settore “attività varie”,

possono essere esentate dalla predetta contribuzione a domanda, ove assicurino ai propri dipendenti

trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

Per ciò che concerne il Fondo di Integrazione Salariale (Fis), si ricorda che per il relativo

finanziamento è prevista una contribuzione che varia in funzione delle dimensioni aziendali [paragrafo

6.1 della circolare n. 176/2016], cioè:

da più di 5 e fino a 15 dipendenti 0,45%

da più di 15 dipendenti 0,65%.

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Minimi tabellari

Dal 1° marzo 2018, sono previsti gli incrementi retributivi.

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Minimi tabellari

Dal 1° marzo 2018, sono previsti gli incrementi retributivi.

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Minimi tabellari

Dal 1° marzo 2018, sono previsti gli incrementi retributivi.

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Contratti in agenda

Laura Braggio

Marzo 2018

Le novità dai contratti

Elenco delle scadenze di natura contrattuale e degli adempimenti, relativi al

periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2018, divisi per settore.

Agenzie Marittime e Aeree Accordo 14 dicembre 2017

Amministratori di condominio Saci Accordo 28 gennaio 2016

Autostrade e Strade – Anas Accordo 19 luglio 2016

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Una tantum

Al personale in forza al 3 dicembre 2017 (data di stipula dell'accordo) spetta un importo forfettario ,

a copertura del periodo di carenza contrattuale. La prima tranche, pari a € 200, va corrisposta con

la retribuzione di marzo 2018.

Per le imprese artigiane l’importo potrà essere suddiviso in due tranche da € 100.

Detto importo:

è escluso dalla base di calcolo del Tfr;

è ridotto proporzionalmente in caso di part time (a tal fine si considerano mese intero le frazioni

di mese pari o superiori 15 giorni e trascurate quelle inferiori).

Trattamento economico collaborazioni Il corrispettivo di marzo spettante al collaboratore è pari a € 8,10. Detto importo non deve essere

inferiore al minimo fissato in valori di paga oraria e indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali

e assistenziali previste dalla normativa vigente.

Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 in aziende prive di contrattazione di secondo

livello, sarà erogato con la retribuzione del mese di marzo 2018 un importo pari a € 200 a titolo di

Egr.

Detto importo:

è ridotto proporzionalmente per dodicesimi in caso minor servizio nel periodo di riferimento

(considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni);

è riproporzionato in caso di rapporti part time.

Una tantum

Ai dipendenti in forza al 1° marzo 2018 e assunti prima del 7 dicembre 2015, va erogata la prima

tranche a titolo di una tantum pari a € 700,00.

Detto importo:

Autotrasporto Merci e Logistica Accordo 3 dicembre 2017

Call Center – Servizi non di telefonia – Co.co.co 14 luglio 2016

Calzature – Industria Accordo 27 aprile 2017

Case di Cura - Private Accordo 17 gennaio 2018

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Pag.39

La Rivista del Lavoro 12/2018

è riproporzionato per i lavoratori part time, secondo l'orario in vigore al 7 dicembre 2015;

non è riconosciuto ai dipendenti assunti dopo il 7 dicembre 2015 e a quelli assunti prima di tale

data ma che avevano già un orario di lavoro pari a 38 ore settimanali in base al Ccnl loro applicato;

non è riconosciuto ai dipendenti che, per effetto di accordi di secondo livello, non hanno prestato

l'orario aggiuntivo di 80\90 ore dal 7 dicembre 2015.

Orario di lavoro

Nel periodo transitorio compreso tra il 1° marzo 2018 e il 31 dicembre 2019, per i dipendenti assunti

prima del 7 dicembre 2015, indipendentemente alla struttura alla quale sono addetti, al normale

orario di lavoro viene aggiunto un monte ore a debito pari a 90 ore, da riproporzionare per i lavoratori

part time, senza alcun incremento retributivo. Il monte ore a debito aggiuntivo non potrà essere

conteggiato a copertura di assenze dello stesso lavoratore, previste dalle norme di legge e dagli

istituti contrattuali. Tale monte ore aggiuntivo non verrà applicato ai dipendenti il cui orario di lavoro

risulta essere già di 38 ore.

A decorrere dal 1° marzo 2018 i tempi di vestizione e consegne non possono superare

complessivamente i 14 minuti a turno. Nelle singole strutture potranno essere concordate diverse

modalità di applicazione.

Minimi tabellari

Dal 1° marzo 2018, sono previsti gli incrementi retributivi.

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Minimi tabellari

Dal 1° marzo 2018, sono previsti gli incrementi retributivi.

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Minimi tabellari

Dal 1° marzo 2018, sono previsti gli incrementi retributivi.

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Commercio – Confcommercio Accordo 26 settembre 2017

Comunicazione e terziario avanzato – Artigianato e Pmi Accordo 27 febbraio 2018 – Verbale 13 marzo 2018

Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale Ccnl 29 novembre 2016

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Una tantum

Con la retribuzione di marzo 2018, ai dirigenti in forza al 10 novembre 2016 (data di sottoscrizione

dell'accordo), in relazione al periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2016, va corrisposto un importo

forfettario una tantum pari a € 1.800,00.

Detto importo:

è stato quantificato considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di

origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi a eccezione del preavviso o

dell'indennità sostitutiva;

è escluso dalla base di calcolo del Tfr.

Minimi tabellari

Dal 1° marzo 2018, sono previsti gli incrementi retributivi.

Elemento perequativo Dal 1° marzo 2018 e fino al 31 dicembre 2018 è corrisposto un elemento perequativo, nei seguenti

importi mensili, in relazione ai mesi di lavoro prestato nel suddetto periodo:

Ministeri Agenzie Fiscali Epne Cnel Enac

II F4 25,80 II F4 25,80 B3 25,80 B3 25,80 B4 25,80

II F3 23,50 II F3 23,50 B2 23,50 B2 23,50 B3 23,50

II F2 22,30 II F2 22,30 B1 22,30 B1 22,30 B2 22,30

II F1 21,50 II F1 21,50 A3 21,50 A3 21,50 B1 21,50

I F3 22,10 I F2 21,50 A2 21,50 A2 21,50 A4 22,10

I F2 21,50 I F1 21,10 A1 21,10 A1 21,10 A3 22,10

I F1 21,10 A2 21,50

A1 21,10

Ai fini del riconoscimento dell’elemento perequativo:

la frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile ;

non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni;

non si tiene conto dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o

congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione.

Inoltre, detto elemento:

è riproporzionato in relazione all’orario ridotto per i lavoratori part time

è riproporzionato nei casi di interruzioni e sospensioni della prestazione che comportino

corresponsione ridotta dello stipendio tabellare;

è escluso dalla base di calcolo del Tfr e dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in

caso di morte.

Dirigenti – Aziende Autotrasporto Accordo 10 novembre 2016

Funzioni Centrali Ccnl 12 febbraio 2018

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Minimi tabellari

Dal 1° marzo 2018, sono previsti gli incrementi retributivi.

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Compenso retributivo aziendale

Ai lavoratori a tempo indeterminato o determinato dipendenti da aziende prive di contrattazione di

secondo livello in forza nel mese di marzo, che non percepiscono altri trattamenti economici

individuali o collettivi oltre quanto spettante per il vigente Ccnl assimilabili al presente istituto quanto

a caratteristiche di corresponsione, va corrisposto, con la retribuzione di marzo 2018, un compenso

retributivo aziendale pari a € 150,00.

Detto importo:

è riproporzionato in relazione ai mesi in forza all'azienda nell'anno solare precedente (a tal fine

sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione o di indennità

a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico azienda );

è ridotto o incrementato per effetto di quanto previsto dall'articolo 42, lett. G), commi 3 e 6 del

Ccnl in relazione agli eventi di malattia intervenuti;

va riproporzionato per il personale occupato a tempo parziale.

Le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, quelle

inferiori sono trascurate. Eventuali erogazioni aziendali si compensano fino a concorrenza.

Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori a tempo indeterminato o determinato dipendenti da aziende prive di contrattazione di

secondo livello in forza nel mese di marzo, che non percepiscono altri trattamenti economici

individuali o collettivi oltre quanto spettante per il vigente Ccnl assimilabili al presente istituto quanto

a caratteristiche di corresponsione, va corrisposto, con la retribuzione di marzo 2018, un compenso

retributivo aziendale pari a € 150,00.

Detto importo:

è riproporzionato in relazione ai mesi in forza all'azienda nell'anno solare precedente (a tal fine

sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione o di indennità

a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico azienda );

è ridotto o incrementato per effetto di quanto previsto dall'articolo 42, lett. G), commi 3 e 6 del

Ccnl in relazione agli eventi di malattia intervenuti; va riproporzionato per il personale occupato a tempo parziale.

Grafici Editoriali Verbale integrativo 13 marzo 2018

Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate Accordo 30 ottobre 2017

Igiene Ambientale – Aziende Private Ccnl 12 marzo 2012

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, quelle

inferiori sono trascurate. Eventuali erogazioni aziendali si compensano fino a concorrenza.

Minimi tabellari

Dal 1° marzo 2018, sono previsti gli incrementi retributivi.

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Minimi tabellari

Dal 1° marzo 2018, sono previsti gli incrementi retributivi.

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Arretrati

Con la retribuzione del mese di marzo sono corrisposti gli arretati relativi ai mesi di gennaio -febbraio

2018.

Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro

E’ stata pubblicata un'errata corrige, che sostituisce il precedente art. 111 del Ccnl 12 maggio 2010,

relativo al trattamento i malattia o di infortunio non sul lavoro.

Minimi contrattuali

E’ stato concordato che entro il mese di marzo 2018 e di marzo 2019 le Parti si incontreranno per

definire gli incrementi dei minimi a valere dal 1° marzo di ogni anno. La base di calcolo sarà data da

paga base, contingenza, Edr confederale e 3 aumenti periodici di anzianità del parametro 100, da

riparametrare.

Assistenza integrativa

Dal 1° marzo 2018 le aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori "flexible benefits" per un costo

massimo di € 150,00, da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno successivo, non riproporzionabil e

Legno e Arredamento – Artigianato Accordo 13 marzo 2018 – Verbale 21 marzo 2018

Legno e Arredamento – Industria Accordo 13 febbraio 2018 Errata corrige marzo 2018 del Ccnl 12 maggio 2010

Legno e Arredamento – Piccola Industria (Confapi) Accordo 18 aprile 2017

Metalmeccanica – Piccola e Media Industria (Confapi) Accordo 3 luglio 2017 e Accordo del 20 febbraio 2018

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La Rivista del Lavoro 12/2018

per i lavoratori occupati a tempo parziale.

Sono destinatari del beneficio tutti i lavoratori:

non in prova;

in forza al 1° gennaio di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun

anno;

con contratto a tempo indeterminato;

con contratto a tempo determinato che abbiano maturato 3 mesi di anzianità di servizio (anche

non consecutivi) nel corso di ciascun anno.

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nell'anno di riferimento.

I lavoratori possono destinare le somme, di anno in anno, a l Fondapi o al Fondo sanitario.

Una tantum

Ai soli lavoratori in forza al 7 novembre 2017 (data di sottoscrizione dell'accordo), a integrale

copertura del periodo di carenza contrattuale, va corrisposto, con la retribuzione di marzo 2018, un

importo forfettario una tantum pari a € 50,00.

Detto importo:

è stato quantificato considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di

origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi;

è escluso dalla base di calcolo del Tfr;

è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo

interessato;

è erogato agli apprendisti nella misura del 70%;

è ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, part time, sospensioni per mancanza di

lavoro concordate tra le parti.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno

considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto

dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza.

Una tantum

Ai soli lavoratori in forza al 14 dicembre 2017 (data di sottoscrizione dell'accordo), a integrale

copertura del periodo di carenza contrattuale viene riconosciuto, a decorrere dal mese di marzo

2018, un importo forfettario una tantum pari a:

Euro Settori

€ 60 Tessile Moda

€ 40 Chimica Ceramica

Moda – Chimica, Ceramica e Decorazioni – Pmi

Accordo 7 novembre 2017

Tessili – Moda, Chimica e Ceramica – Artigianato Accordo 14 dicembre 2017

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La Rivista del Lavoro 12/2018

Le novità dai

contratti

E’ disponibile l’informativa per i

clienti dello studio, in formato

word.

Vai all’Informativa.

Si ricorda che, l'Una tantum

è stata quantificata considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di

origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi;

è escluso dalla base di calcolo del Tfr;

è erogata agli apprendisti nella misura del 70%;

è ridotta proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part

time e sospensioni dal lavoro concordate.

Eventuali somme erogate a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali, in qualunque

forma corrisposte, saranno assorbite fino a concorrenza dall'importo suddetto.

Tipologia Riferimento

Studi Professionali Ccnl 17 aprile 2015

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attenzione da parte dei nostri esperti; tuttavia

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LA RIVISTA DEL LAVORO - REDAZIONE

ANNO DI PUBBLICAZIONE X RIVISTA N. 12/2018

Editore e proprietario Io Srl – Cultura Formazione

Direttore responsabile Giulio Spiazzi di Corte Regia

Direttore editoriale

Grazia Piccoli

Sede legale - amministrativa

(37122) Verona – Via del Minatore, 6

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e argomenti trattati

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di Verona nr. 1758 dell’11/05/2007

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Fotografia Emma Costantini

Alessia Merzari

Gli autori

Hanno collaborato alla realizzazione di questo

numero:

Stefania Altieri

Comitato di redazione

Laura Braggio

Comitato di redazione

Romina De Bellis

Comitato di redazione

Lia Pesarin

Comitato di redazione

ISSN 2531-9353 La Rivista del Lavoro