DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI TREMONTI-TERE INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE PER LE IMPRESE...

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DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI TREMONTI-TER” TREMONTI-TER” E E INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE PER LE IMPRESE INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE PER LE IMPRESE CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre 2009 STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

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DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ““TREMONTI-TER”TREMONTI-TER”

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INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE PER LE INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE PER LE IMPRESEIMPRESE

CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto MinettiGenova, 8 ottobre 2009 STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO

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Articolo 5, commi 1-3Articolo 5, commi 1-3bis,bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioniconvertito con modificazioni

Detassazione degli investimenti in macchinariDetassazione degli investimenti in macchinari

Comma 1.Comma 1. È È escluso dall’imposizione sul reddito di escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiaturenuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L’agevolazione di presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

[[ DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI 1. È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli 1. È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti investimenti in macchinari ed apparecchiature in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010 vale a decorrere dal periodo di imposta 2010 ]]..

“TREMONTI –TER”

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Articolo 4 Legge 18 ottobre 2001, n. 383Articolo 4 Legge 18 ottobre 2001, n. 383Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo

reinvestito reinvestito

1. 1. È escluso dall’imposizione del reddito di impresa È escluso dall’imposizione del reddito di impresa e di lavoro e di lavoro autonomo autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti il 50 per cento del volume degli investimenti in beni in beni strumentali realizzati nel periodo d’imposta in corso alla strumentali realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggioreil periodo in cui l'investimento è stato maggiore..

2.2. L’incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, L’incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nidoassistenza negli asili nido ai ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la la formazione e l’aggiornamento del personaleformazione e l’aggiornamento del personale. […].. […].

“TREMONTI –BIS”

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Articolo 3 D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito con Articolo 3 D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito con modificazionimodificazioni

Detassazione del reddito di impresa reinvestito Detassazione del reddito di impresa reinvestito

1. 1. È escluso dall’imposizione del reddito d’impresa il 50 per cento del È escluso dall’imposizione del reddito d’impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta dataprecedenti a quello in corso alla predetta data. L’esclusione, . L’esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore applica per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. del presente decreto e per il successivo. L’ammontare degli L’ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'impostabeni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. . […].[…].

“TREMONTI”

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Qualsiasi soggetto purché titolare di reddito di impresa. Qualsiasi soggetto purché titolare di reddito di impresa. Non ci sono discriminazioni soggettive contestabili in Non ci sono discriminazioni soggettive contestabili in ambito comunitario. Sono incluse le banche e le imprese ambito comunitario. Sono incluse le banche e le imprese di assicurazione.di assicurazione.

Sono ammessi i soggetti in contabilità semplificata e Sono ammessi i soggetti in contabilità semplificata e quelli che determinano il reddito con criteri forfetari o quelli che determinano il reddito con criteri forfetari o con regimi di imposta sostitutivi, purché documentino i con regimi di imposta sostitutivi, purché documentino i relativi costi.relativi costi.

Possono beneficiarne i soggetti la cui attività è iniziata Possono beneficiarne i soggetti la cui attività è iniziata entro il 30 giugno 2010.entro il 30 giugno 2010.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono beneficiare della agevolazione se sul lavoro possono beneficiare della agevolazione se documentano l’adempimento degli obblighi di cui al documentano l’adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 238/2005.D.Lgs. 238/2005.

REQUISITO SOGGETTIVO

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L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati a L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010 e decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010 e può essere fruita solo in sede di versamento delle può essere fruita solo in sede di versamento delle imposte a saldo per i periodi d’imposta di effettuazione imposte a saldo per i periodi d’imposta di effettuazione degli investimenti.degli investimenti.

Il beneficio è quindi fruibile in Unico 2010 per gli Il beneficio è quindi fruibile in Unico 2010 per gli acquisti del secondo semestre 2009 e in Unico 2011 per acquisti del secondo semestre 2009 e in Unico 2011 per quelli del primo semestre 2010.quelli del primo semestre 2010.

E’ possibile il ricalcolo degli acconti d’imposta con il E’ possibile il ricalcolo degli acconti d’imposta con il metodo previsionale ma devono esserne neutralizzati metodo previsionale ma devono esserne neutralizzati gli effetti attesi dell’agevolazione sugli investimenti.gli effetti attesi dell’agevolazione sugli investimenti.

REQUISITO TEMPORALE

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Sono agevolabili solo gli investimenti in macchinari e Sono agevolabili solo gli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui alla Divisione 28 - Tabella apparecchiature di cui alla Divisione 28 - Tabella ATECO 2007.ATECO 2007.

Necessità di esaminare anche le tabelle delle altre Necessità di esaminare anche le tabelle delle altre divisioni. divisioni.

Gli acquisti di immobili, autoveicoli e computers sono Gli acquisti di immobili, autoveicoli e computers sono esclusi dal beneficio.esclusi dal beneficio.

Non si fa riferimento all’acquisto di beni “strumentali” Non si fa riferimento all’acquisto di beni “strumentali” ma solo ad “investimenti”.ma solo ad “investimenti”.

Non c’è una definizione di “investimento” Non c’è una definizione di “investimento” [[«Per «Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamentoriattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria»beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria»]]

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BENI AGEVOLABILI

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TABELLA ATECO 2007 – DIVISIONE 28FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE N.C.A.

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28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna28.11.20 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)28.12.00 apparecchiature fluidodinamiche28.13.00 altre pompe e compressori28.14.00 altri rubinetti e valvole28.15.10 organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)28.15.20 cuscinetti a sfere28.21.10 forni, fornaci e bruciatori28.21.21 caldaie per riscaldamento28.21.29 altri sistemi per riscaldamento28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

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TABELLA ATECO 2007 – DIVISIONE 28FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE N.C.A.

28.22.03 carriole28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione28.23.01 cartucce toner28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computers e periferiche)28.24.00 utensili portatili a motore28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi28.29.10 bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)28.29.20 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)28.29.30 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)

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28.29.99 altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca28.30.10 trattori agricoli28.30.90 altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia28.41.00 macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)28.49.01 macchine per la galvanostegia28.49.09 altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca28.91.00 macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)28.92.01 macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri28.92.09 altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)28.93.00 macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)28.94.10 macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)28.94.20 macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

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TABELLA ATECO 2007 – DIVISIONE 28FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E APPARECCHIATURE N.C.A.

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28.94.30 apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)28.95.00 macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)28.96.00 macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)28.99.10 macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)28.99.20 robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)28.99.30 apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere28.99.91 apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili28.99.92 giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento28.99.93 apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento28.99.99 altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

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Nella Tremonti-bis era previsto che per investimento si Nella Tremonti-bis era previsto che per investimento si intendeva la realizzazione di impianti “nel territorio dello intendeva la realizzazione di impianti “nel territorio dello Stato”.Stato”.

Non è chiaro se le importazioni rilevino o no.Non è chiaro se le importazioni rilevino o no.

Non è chiaro se sia possibile dare rilevanza ai fini Non è chiaro se sia possibile dare rilevanza ai fini dell’agevolazione ai beni usati acquistati tra il 1° luglio e dell’agevolazione ai beni usati acquistati tra il 1° luglio e il 4 agosto 2009il 4 agosto 2009

Il requisito di novità dei beni è introdotto in sede di Il requisito di novità dei beni è introdotto in sede di conversione. La novità consegue alla irrilevanza dei conversione. La novità consegue alla irrilevanza dei disinvestimenti, per evitare effetti distorsivi.disinvestimenti, per evitare effetti distorsivi.

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TERRITORIALITA’ E NOVITA’ DEI BENI

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Si applicano i criteri previsti dall’art. 109 TUIR: rileva la Si applicano i criteri previsti dall’art. 109 TUIR: rileva la data di spedizione o consegna o, se successiva, quella in data di spedizione o consegna o, se successiva, quella in cui si trasferisce la proprietà. Per i leasing rileva la data cui si trasferisce la proprietà. Per i leasing rileva la data di consegna all’utilizzatore.di consegna all’utilizzatore.

Nel caso di opere e servizi di durata non annuale, non ha Nel caso di opere e servizi di durata non annuale, non ha rilevanza il momento di inizio dei lavori e rileva ai fini rilevanza il momento di inizio dei lavori e rileva ai fini agevolativi l’ammontare dei corrispettivi liquidati in base agevolativi l’ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli Stati Avanzamento Lavori. agli Stati Avanzamento Lavori.

Non ha rilevanza il momento di pagamento della fattura Non ha rilevanza il momento di pagamento della fattura di acquisto e neppure i patti di riservato dominio.di acquisto e neppure i patti di riservato dominio.

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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO

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I disinvestimenti non rilevano.I disinvestimenti non rilevano.

Il costo deve essere determinato secondo i criteri previsti Il costo deve essere determinato secondo i criteri previsti dall’art. 110 TUIR e quindi al lordo dell’IVA indetraibile, al dall’art. 110 TUIR e quindi al lordo dell’IVA indetraibile, al netto dei contributi in conto impianto, comprensivo degli netto dei contributi in conto impianto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.oneri accessori di diretta imputazione.

La detassazione si opera con una variazione in diminuzione La detassazione si opera con una variazione in diminuzione nel quadro di determinazione del reddito del modello Unico. nel quadro di determinazione del reddito del modello Unico. E’ ammesso il riporto a nuovo di eventuali perdite fiscali.E’ ammesso il riporto a nuovo di eventuali perdite fiscali.

Per i soggetti IRES il risparmio è il 13,75% del costo. Per i Per i soggetti IRES il risparmio è il 13,75% del costo. Per i soggetti IRPEF il risparmio può superare il 22%.soggetti IRPEF il risparmio può superare il 22%.

Se si acquista a debito va prestata attenzione alla Se si acquista a debito va prestata attenzione alla indeducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR).indeducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR).

Gli utili degli esercizi agevolati non sono in sospensione di Gli utili degli esercizi agevolati non sono in sospensione di imposta.imposta.

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MODALITA’ DI APPLICAZIONE

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La Tremonti-bis era cumulabile in generale con La Tremonti-bis era cumulabile in generale con qualsiasi altra agevolazione sugli investimenti, qualsiasi altra agevolazione sugli investimenti, salvi i casi in cui fosse diversamente previsto salvi i casi in cui fosse diversamente previsto dalla legge.dalla legge.

In particolare, la Tremonti e la Tremonti-bis In particolare, la Tremonti e la Tremonti-bis erano cumulabili con i benefici L. 488/1992, L. erano cumulabili con i benefici L. 488/1992, L. 314/1995, L. 266/1997.314/1995, L. 266/1997.

Il beneficio è sicuramente cumulabile con il Il beneficio è sicuramente cumulabile con il nuovo incentivo alla capitalizzazione delle nuovo incentivo alla capitalizzazione delle imprese di cui al comma 3-imprese di cui al comma 3-ter ter dell’dell’art. 5 del art. 5 del D.L. 78/2009D.L. 78/2009..

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CUMULABILITA’ CON ALTRE NORME AGEVOLATIVE

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La revoca opera nel caso di cessione, dismissione, La revoca opera nel caso di cessione, dismissione, destinazione al consumo personale o familiare, destinazione al consumo personale o familiare, assegnazione a soci, destinazione a finalità estranee, assegnazione a soci, destinazione a finalità estranee, modifica modifica in peiusin peius del regime di deducibilità, mancato del regime di deducibilità, mancato esercizio del diritto di riscatto per i leasing.esercizio del diritto di riscatto per i leasing.

Non è chiaro se il periodo di monitoraggio sia pari ad Non è chiaro se il periodo di monitoraggio sia pari ad uno o due esercizi di imposta: la revoca interviene prima uno o due esercizi di imposta: la revoca interviene prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.

Non è chiaro come debba essere determinata la Non è chiaro come debba essere determinata la variazione in aumento del reddito imponibilevariazione in aumento del reddito imponibile..

L’agevolazione è revocata se i beni sono ceduti a L’agevolazione è revocata se i beni sono ceduti a soggetti aventi una stabile organizzazione in Paesi non soggetti aventi una stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (UE, Norvegia, aderenti allo Spazio economico europeo (UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein).Islanda, Liechtenstein). CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto

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REVOCA DELLA DETASSAZIONE

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INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE PERLE IMPRESE

Articolo 5, commi 3Articolo 5, commi 3ter,ter, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioniconvertito con modificazioni

3-ter. 3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento il periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i quattro periodi d’imposta dell’aumento di capitale e per i quattro periodi d’imposta successivi.successivi.

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AMBITO SOGGETTIVO

Fruiscono dell’agevolazione le società di capitali e le società di persone, sulle quali intervengono aumenti di capitale.

Fra le società di persone, è dubbia la fruibilità da parte delle società semplici.

Sottoscrittori dell’aumento di capitale – o del capitale iniziale - agevolato sono i soli soci persone fisiche. Non è precluso l’aumento di capitale, senza beneficio, da parte di soci diversi da persone fisiche.

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AMBITO OGGETTIVO E REQUISITO TEMPORALE

Sono oggetto di incentivo gli aumenti di capitale ex artt. 2342 2444 del codice civile, “a pagamento” effettuati con conferimento di denaro, crediti, beni, aziende, prestazioni d’opera (queste ultime, ad eccezione delle S.p.A.).

Sono esclusi dall’incentivo: i versamenti conto capitale, conto futuro aumento di capitale, a copertura perdita, l’imputazione di riserve a capitale sociale.

Gli aumenti di capitale devono essere perfezionati nell’intervallo compreso fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010.

L’importo massimo di aumento di capitale “detassato” è di 500.000 euro per l’intervallo rilevante.

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MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Sull’aumento di capitale perfezionato si calcola il rendimento figurativo del 3% annuo.

Tale rendimento è oggetto di detassazione nel periodo d’imposta – 2009 e/o 2010 – in cui l’aumento di capitale è perfezionato e per i quattro periodi d’imposta successivi.

La detassazione rileva ai fini delle imposte sui redditi, si attendono chiarimenti in relazione all’IRAP.

Non chiarito se il rendimento figurativo deve essere ragguagliato ad anno.

Non è prevista alcuna clausola di decadenza nel caso di restituzione degli apporti ai soci prima della scadenza del quinquennio di fruizione del beneficio.

Page 21: DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI TREMONTI-TERE INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE PER LE IMPRESE CONFINDUSTRIA – Club Finanza Roberto Minetti Genova, 8 ottobre.

* Dottori Commercialisti e Revisori contabili

Soci*Agostino FerroAlberto GalloPaolo MacchiPaolo Sciabà Roberto Minetti

Office ManagerCristina Bonicco

Associati*Paola Di GennaroSimone Procaccini

Consulenti*Danilo Parisi

CollaboratoriBenedetta BoscariolSilvana AvdajValentina MacciòVittorio Casagrande

Via XX Settembre 42, V piano16121 GenovaTel. +39 (010) 53 73 51Fax +39 (010) 53 73 55 00e-mail [email protected] Minetti: [email protected]

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