La riscossione coattiva - Agenzia Entrate · 2011-08-02 · Con la riforma è stato riscritto in...

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DIREZIONE REGIONALE DELL’ EMILIA ROMAGNA L L a a r r i i s s c c o o s s s s i i o o n n e e c c o o a a t t t t i i v v a a DOSSIER TEMATICO A cura di Sandra Amovilli - Responsabile Relazioni esterne Alessandro Zambonelli – Responsabile Ufficio Audit Esterno Aggiornamento al 31 agosto 2004 Lorenzo Lupi – Responsabile Ufficio Riscossione AGOSTO 2004

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DIREZIONE REGIONALE DELL’ EMILIA ROMAGNA

LLaa rriissccoossssiioonnee ccooaattttiivvaa

DDOOSSSSIIEERR TTEEMMAATTIICCOO

A cura di

Sandra Amovilli - Responsabile

Relazioni esterne

Alessandro Zambonelli – Responsabile

Ufficio Audit Esterno

Aggiornamento al 31 agosto 2004

Lorenzo Lupi – Responsabile

Ufficio Riscossione

AGOSTO 2004

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Presentazione

Questa Direzione Regionale ha avviato nel corso del 2003 uno

specifico percorso formativo d’aggiornamento dedicato al

complesso settore della riscossione coattiva.

In questo contesto si inserisce il presente documento che intende

fornire un quadro generale della normativa e della prassi

attualmente vigenti.

Il testo, sulla base anche di quanto già elaborato da altre Direzioni

Regionali, viene utilizzato negli incontri che questa Direzione ha

organizzato ed organizzerà con gli uffici locali della regione e

costituisce la base per il confronto e lo scambio delle esperienze.

Hanno collaborato:

●Maria Rita Civolani – Responsabile Ufficio Contenzioso Tributario

DRE

●Adriano Medri – Ufficio di Forlì, Luana Tartarini e Giovanni

Arenga – Ufficio Riscossione DRE

Per l’aggiornamento

Lorenzo Lupi – Responsabile Ufficio Riscossione DRE

La veste grafica è stata curata da:

Piera Gaiani - Area di Staff del Direttore Regionale

Francesca Roselli - Ufficio Audit Esterno DRE

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CAPITOLO 1 - LA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO

1.1 La riforma della riscossione a mezzo ruolo pag. 6

1.2 Il ruolo pag. 8

- 1.2.1 Principi generali pag. 8

- 1.2.2 La riscossione spontanea e coattiva a mezzo ruolo pag. 10

- 1.2.3 Formazione, visto telematico e consegna ruoli pag. 10

- 1.2.4 Termini di decadenza e gradualità nelle iscrizioni a ruolo pag. 13

- 1.2.5 Rapporti tra ruolo e misure cautelari previste dal D.Lgs

472/1997

pag. 17

1.3 La cartella di pagamento pag. 18

- 1.3.1 Natura e funzione pag. 18

- 1.3.2 La cartella di pagamento alla luce dello Statuto del Contribuente pag. 19

- 1.3.3 La notifica della cartella pag. 20

- 1.3.4 La comunicazione di pagamento effettuata prima della notifica o

in luogo della notifica della cartella

pag. 22

- 1.3.5 Il pagamento della cartella pag. 23

- 1.3.6 La sospensione e la dilazione pag. 24

- 1.3.7 La dilazione del pagamento pag. 25

1.4 La transazione ai sensi dell’art. 3 D.L. 8/07/2002 n. 138 convertito nella

Legge 178/2002

pag. 31

CAPITOLO 2 – LE MISURE CAUTELARI E LE PROCEDURE ESECUTIVE

2.1 Le misure cautelari pag. 33

- 2.1.1 Premessa pag. 33

- 2.1.2 L’ipoteca legale pag. 33

- 2.1.3 Fermo dei beni mobili registrati pag. 34

2.2 Le procedure esecutive – principi generali pag. 38

2.3 Il procedimento di espropriazione forzata pag. 41

- 2.3.1 Intervento dei creditori nel procedimento esecutivo iniziato dal

concessionario

pag. 43

- 2.3.2 Surroga del concessionario nei procedimenti esecutivi già

iniziati

pag. 44

- 2.3.3 Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi pag. 44

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- 2.3.4 Opposizione di terzi pag. 45

- 2.3.5 Pignoramento delle quote di S.r.l. nel nuovo diritto societario pag. 46

2.4 Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare pag. 47

- 2.4.1 Custodia dei beni mobili pignorati pag. 47

- 2.4.2 Notifica del verbale di pignoramento dei beni mobili pag. 49

- 2.4.3 Avviso di vendita dei beni mobili pignorati pag. 49

- 2.4.4 I° Incanto pag. 49

- 2.4.5 II° Incanto pag. 50

- 2.4.6 Beni invenduti pag. 50

- 2.4.7 Intervento degli istituti di vendite giudiziarie pag. 51

2.5 Espropriazione presso terzi pag. 50

- 2.5.1 Forma del pignoramento presso terzi pag. 52

- 2.5.2 Irreperibilità del terzo pag. 54

- 2.5.3 Dichiarazione stragiudiziale del terzo pag. 54

- 2.5.4 Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi pag. 54

2.6 Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare pag. 57

- 2.6.1 Avviso di vendita pag. 57

- 2.6.2 Prezzo base del I° incanto e cauzione pag. 58

- 2.6.3 Secondo e terzo incanto pag. 59

- 2.6.4 Progetto di distribuzione delle somme ricavate pag. 59

- 2.6.5 Assegnazione dell’immobile allo Stato pag. 60

CAPITOLO 3 – LA PROCEDURA DI DISCARICO

3.1 Comunicazione di inesigibilità pag. 62

3.2 Controlli dell’Ufficio pag. 63

3.3 Il discarico pag. 63

3.4 Perdita del diritto al discarico pag. 64

3.5 Reiscrizioni a ruolo pag. 66

3.6 Rimborso spese per procedure esecutive infruttuose pag. 66

3.7 Disposizioni transitorie pag. 67

3.8 Domande di rimborso o di discarico per inesigibilità e definizione

agevolata dei carichi di ruolo pregressi

pag. 68

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CAPITOLO 4 – IL RIMBORSO DELLE SOMME RICONOSCIUTE INDEBITE

4.1 Il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite pag. 71

CAPITOLO 5 – LA SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI

IMPOSTE

5.1 La sottrazione fraudolenta prevista dall’art. 11 del D.Lgs 74/2000

pag. 73

CAPITOLO 6 – IL SISTEMA SANZIONATORIO A CARICO DEI

CONCESSIONARI

6.1 Premessa pag. 74

6.2 Principi generali pag. 74

6.3 Violazioni e sanzioni collegate pag. 77

6.4 Irrogazione delle sanzioni e presentazione del ricorso pag. 80

6.5 Prescrizione pag. 81

6.6 Prospetto riassuntivo delle violazioni e delle relative sanzioni pag. 83

Modulistica

- Modello avviso di irrogazione delle sanzioni al concessionario

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CAPITOLO 1

LA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO

1.1 La riforma della riscossione a mezzo ruolo

La legge 28 settembre n. 337 del 28/09/1998 ha attribuito al Governo la delega per

il riordino della disciplina della riscossione al fine di “conseguire un miglioramento dei

risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficiente l’attività dei

concessionari”. La legge delega ha trovato immediata attuazione nei decreti legislativi

emanati nel 1999.

Il primo tassello della riforma è costituito dal D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha

anticipato al 26/02/1999 la realizzazione di uno dei punti più importanti della riforma:

l’abolizione dell’obbligo del “non riscosso come riscosso”. In base ad esso il

concessionario della riscossione doveva versare l’intero carico iscritto a ruolo per imposte

erariali dirette, per alcune entrate di spettanza di enti locali (ad es. TARSU) e di altri enti

creditori.

Il concessionario poteva chiedere il rimborso delle somme non riscosse e ricevere lo

sgravio provvisorio delle somme anticipate prima che l’Ente creditore completasse l’esame

della documentazione presentata a prova dell’inesigibilità del credito ed in seguito il

definitivo rimborso.

Un meccanismo, quello dell’ “obbligo del non riscosso”, che in realtà non serviva a

stimolare l’attività di recupero del credito da parte del concessionario; inoltre, gli sgravi

provvisori si traducevano in un provvedimento di dilazione (tolleranza) da utilizzare, in

attesa dei rimborsi, per compensare le somme anticipate con i riversamenti delle

riscossioni ottenute.

Il Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entrato in vigore il 1 luglio 1999, ha

attuato in gran parte la riforma.

I cardini del nuovo sistema sono rappresentati dall’estensione del ruolo alle entrate

non tributarie, ivi comprese quelle degli enti di previdenza e la razionalizzazione degli

strumenti di riscossione coattiva.

La generalizzazione della riscossione coattiva a tutte le entrate pubbliche (escluse

quelle degli enti pubblici economici) attraverso l’utilizzo del ruolo trova una limitazione con

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riguardo agli enti locali, che ora non sono più obbligati a ricorrere al ruolo, ma possono

scegliere anche altre modalità per espressa previsione legislativa contenuta nella legge

delega (art. 1,comma 1, lett. d), L. 337/1998) secondo la quale restano ferme le

disposizioni del D.Lgs. 446/1997 sul potere di tali enti di scegliere liberamente, in

alternativa alla gestione diretta e con gara europea, i terzi cui affidare i compiti di

accertamento e riscossione delle proprie entrate.

Con la riforma è stato riscritto in buona parte il D.P.R. 602/1973, in quanto i primi 15

articoli del D.Lgs. 46/1999 sono stati inseriti in esso modificando le disposizioni del Titolo I

(“Riscossione delle imposte”) ed introducendo la partizione in Capi (Capo I “Versamenti

diretti” e Capo II “Riscossione mediante ruoli”), mentre l’articolo 16 del D.Lgs. 46/1999 ha

sostituito interamente il Titolo II (“Riscossione coattiva”) del D.P.R. 602/1973 costituito

dagli articoli da 45 a 90.

Con il Decreto legislativo 112 del 13/04/1999, entrato in vigore il 1 luglio 1999, è

stato riorganizzato il servizio nazionale della riscossione tramite concessionario con norme

che abrogano il D.P.R. 28/01/1988 n. 43.

Con la riforma pertanto il ruolo trova vasta applicazione in quanto, oltre ad essere lo

strumento ordinario della riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle

imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici anche previdenziali esclusi quelli

economici, può essere utilizzato per la riscossione delle entrate degli enti locali ed in

sostanza viene a costituire il mezzo privilegiato per la riscossione delle entrate di tutte le

amministrazioni pubbliche.

Per le entrate tributarie erariali e per alcune imposte locali, il ruolo è essenzialmente

strumento di riscossione coattiva per inadempimento del contribuente; la legge però

prevede anche alcuni casi di “riscossione spontanea a mezzo ruolo” in cui il ruolo non

deriva dall’inadempimento (es. iscrizioni a ruolo relative a redditi soggetti a tassazione

separata, iscrizioni rateali a seguito di richiesta del contribuente).

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LE FONTI NORMATIVE DELLA RIFORMA

Decreto Legislativo n. 237 del 09/07/1997

Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa

Legge n. 337 del 28/09/1998 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione

Decreto Legislativo n. 37 del 22/02/1999 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28/09/1998, n. 337 - in vigore dal 26/02/1999

Decreto Legislativo n. 46 del 26/02/1999 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell’art. 1 della legge 28/09/1998, n. 337 - in vigore dall’1/07/1999

Decreto Interministeriale 23/03/1999 Abolizione dell’obbligo del non riscosso come riscosso

Decreto Legislativo n. 112 del 13/04/1999

Riordino del servizio nazionale della riscossione- in vigore dall’1/07/99

Decreto Legislativo n. 326 del

17/08/1999

Disposizioni integrative e correttive del D.lgs 46/1999 - in vigore dal 21/09/99

Decreto Interministeriale n. 321 del 03/09/1999

Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna

D.M. 22/10/1999 Regolamento per la trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità

Decreto Legislativo n. 193 del

27/04/2001

Disposizioni integrative e correttive del D.lgs 46/1999 e 112/1999 - in vigore dal 9/06/2001

Decreto Legge n. 209 del 24/09/2002 convertito nella L n. 265 del 25.11.2002,.

Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini (art.4)

1.2 IL RUOLO

1.2. 1 Principi generali

La riscossione a mezzo ruolo è utilizzata in linea generale per:

• i tributi per i quali non è prevista l’autoliquidazione dell’imposta (riscossione

spontanea a mezzo ruolo);

• le imposte erariali e locali non versate spontaneamente dal contribuente

(riscossione coattiva);

• altre entrate a carattere previdenziale o di natura patrimoniale per le quali il ruolo è

l’ unico mezzo di riscossione.

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Il D.Lgs. 46/1999 ha ampliato, come già anticipato, il novero dei soggetti che

possono formare il ruolo per la riscossione delle proprie entrate.

L’art. 17 del D.Lgs. 46/1999 prevede che continuino ad essere riscosse a mezzo

ruolo tutte le entrate con tale mezzo riscosse al 1/07/1999; possono, pertanto, avvalersi

del ruolo ordini professionali, casse previdenziali di natura privata, ed anche soggetti

privati che svolgono servizi di pubblica concessione.

Il ruolo e’ un elenco di debitori che l’ente creditore forma e consegna al

concessionario della riscossione e, reso esecutivo dall’ente creditore, costituisce titolo

esecutivo per la riscossione dei tributi a mezzo del concessionario, che è così legittimato

ad agire sui beni del debitore (titolo esecutivo collettivo).

Il ruolo, che nella legislazione previgente era redatto per ciascun comune e per

ciascun tributo, è ora formato per tutti i comuni compresi nell’ambito territoriale dell’agente

di riscossione ed è riferito a tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel suddetto

ambito territoriale.

Questo criterio di formazione di un unico ruolo, che però raccoglie tributi diversi,

distinto per ambito territoriale, evita il ricorso alla delega tra concessionari per la

riscossione e consente la notifica di un’unica cartella, con riduzione del tempo necessario

a riscuotere.

L’ente creditore procede direttamente all’iscrizione a ruolo delle somme dovute dal

debitore che è obbligato al pagamento, quale soggetto passivo nel rapporto obbligatorio

tributario o contributivo, o in virtù di sentenza, ingiunzione od altro atto avente efficacia di

titolo per la riscossione.

L’art. 21 del D.Lgs. 46/1999 ha esteso la riscossione a mezzo ruolo anche alle

entrate che scaturiscono da un rapporto di diritto privato: in tal caso l’iscrizione a ruolo

deve essere preceduta dalla formazione di un titolo avente efficacia esecutiva.

In tal modo si può procedere, ad esempio, al recupero di quanto non versato dagli

intermediari a seguito di notifica d’avviso d’irrogazione di sanzioni per violazione delle

norme sulla trasmissione dei flussi dei versamenti unitari.

Il ruolo può svolgere la sua funzione di strumento di riscossione solo se:

• sia emanato da un soggetto e per un’entrata che rientrino nelle previsioni del D.Lgs

46/1999;

• sia affidato al concessionario del servizio nazionale della riscossione.

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1.2.2 La riscossione spontanea e coattiva a mezzo ruolo

Il D.Lgs. 46/1999 prevede l’utilizzo del ruolo per la:

- riscossione coattiva a mezzo ruolo:

e’ il ruolo formato per il recupero del tributo od altra entrata non versata

spontaneamente dal contribuente. Presuppone un’attività di accertamento da parte

dell’ufficio o di controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni e degli

adempimenti del contribuente.

- riscossione spontanea a mezzo ruolo:

il D.Lgs. 46/1999 disciplina in un unico articolo (art. 32) la riscossione spontanea a

mezzo ruolo. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare

nei casi previsti dalla legge:

a) a seguito di riscossione non derivante da inadempimento (che nei tributi

erariali ha un utilizzo limitato ai redditi assoggettati a tassazione separata);

b) quando la somma da iscrivere è ripartita in più rate in base a specifiche

disposizioni di legge su richiesta del debitore (es. rateizzazione contributi

previdenziali ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 46/1999).

1.2. 3 Formazione, visto telematico e consegna ruoli

Nell’esame degli art. 10 - 12 bis del D.P.R. 602/73 vengono esposte le linee guida

della legge delega in materia di:

• revisione della specie dei ruoli;

• semplificazione delle procedure di formazione del ruolo;

• individuazione di una soglia minima per iscrivere a ruolo.

La Riforma ha ridotto da quattro a due i tipi di ruolo che l’ufficio può formare: ruoli

ordinari e straordinari. Questi ultimi sono utilizzati in caso di fondato pericolo per la

riscossione dei tributi erariali, che sono iscritti per l’intero credito anche se risultante da

un accertamento non definitivo; l’iscrizione in tali casi deve essere immediata.

Nel ruolo non possono essere iscritte somme inferiori a € 10,33, importo che può

essere elevato con il regolamento previsto dall’art. 16, comma 2, Legge n. 146 del

Prassi correlata

- Circolare n. 231/E del 14/12/2000

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8/5/1998 (art. 12 bis, D.P.R. 602/1973). Il regolamento, approvato con il D.P.R. n. 129 del

16/04/1999, ha disposto che “ non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla

riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali di ogni specie, comprensivi

o costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito,

con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo fissato fino al 31.12.1997 in

€ 16,53 ”. Con la risoluzione ministeriale n. 123 del 28 luglio 2000 è stato chiarito che

esiste un duplice limite minimo per le iscrizioni a ruolo: oltre che del predetto limite di €

16,53 per ogni periodo d’imposta relativo ad uno stesso tributo, occorre tener conto anche

del limite di € 10,33 per ogni partita da iscrivere a ruolo.

La formazione e trasmissione dei flussi dei ruoli al concessionario avviene con

l’utilizzo di procedure informatiche dirette, che consentono all’ufficio ed all’ente di

predisporre i propri ruoli in conformità alle specifiche tecniche dettate da Decreto

Direttoriale o con l’ausilio del Consorzio Nazionale Concessionari che provvede

all’informatizzazione.

In questo secondo caso l’Ente trasmette la minuta dei ruoli su supporto cartaceo o

telematico al C.N.C., che provvede alla loro informatizzazione e ad altre operazioni

ausiliarie, quali l’esclusione delle quote inferiori a € 10,33 o di quelle prive dei requisiti

minimi per l’identificazione dell’ente creditore e del debitore, e al calcolo degli interessi.

Nel ruolo - che è identificato da un numero univoco a livello nazionale - devono

essere indicati tutti gli elementi elencati nel D.I. n. 321 del 3/09/1999, tra i quali rilevano in

modo particolare:

• il codice fiscale del contribuente;

• la data in cui è reso esecutivo;

• il riferimento all’atto da cui scaturisce il ruolo, o, in mancanza, una pur sintetica

motivazione della pretesa.

Sono indicazioni essenziali in difetto delle quali l’iscrizione a ruolo non può essere

effettuata.

Il codice fiscale identifica il debitore principale, e l’eventuale debitore solidale sulla

base dei dati presenti nell’Anagrafe Tributaria, e consente la verifica automatica dell’ufficio

che emette il ruolo.

L’indicazione della data in cui il ruolo è reso esecutivo consente al contribuente di

verificare il rispetto dei termini di decadenza nell’iscrizione a ruolo.

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L’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata

l’iscrizione a ruolo risponde all’esigenza di motivazione dell’atto della pubblica

Amministrazione.

Per le sole iscrizioni a ruolo dell’Area Registro, l’Ufficio ha la possibilità d’indicare

delle note aggiuntive sulla cartella di pagamento (cartella speciale) per motivare la

richiesta delle somme dovute.

La formazione del ruolo si completa con l’apposizione del cosiddetto visto

telematico, attivato alla fine del 1999, che consente a ciascun ufficio di rendere esecutivo il

ruolo con la firma elettronica da parte del titolare o di un suo delegato: si tratta di una

importante modifica introdotta dall’art. 12, comma 4, del D.P.R. 602/1973, come sostituito

dall’art. 4 del D.Lgs. 46/1999, il quale, disponendo che con la sottoscrizione il ruolo diviene

esecutivo, fa coincidere il momento della sottoscrizione del ruolo a quello in cui lo stesso

diviene esecutivo.

I ruoli convalidati dall’ufficio sono trasmessi, tramite il sistema informativo

dell’Anagrafe Tributaria, al Consorzio Nazionale Concessionari che ne cura la consegna,

con cadenza quindicinale, al concessionario.

L’art. 4 del D.I. 321/1999 fissa il termine di consegna dei ruoli in relazione alla loro

trasmissione, distinguendo tra:

• i ruoli trasmessi al C.N.C. fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, che si

considerano consegnati il giorno 25 dello stesso mese;

• i ruoli trasmessi al C.N.C. tra il 16 e l’ultimo giorno del mese che si considerano

consegnati il giorno 10 del mese successivo.

La data di consegna dei ruoli assume estrema importanza nei rapporti fra

l’ufficio/ente creditore ed il concessionario: da tale data decorre il termine per la notifica

della cartella.

Il C.N.C. redige, per i soli ruoli erariali, un riassunto dei medesimi nella stessa data

consegnati e li trasmette alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

La probabilità di riscuotere il credito iscritto a ruolo alle scadenze e per l’intero

importo è tanto più alta quanto più il ruolo è emesso con tempestività rispetto all’evento

che ne costituisce il presupposto.

Il ruolo, per essere strumento valido ed efficace di riscossione, non deve contenere

vizi che permettano al contribuente di opporre fondate eccezioni.

Gli Uffici e gli Enti che riscuotono i loro crediti a mezzo ruolo concorrono con la loro

attività all’efficacia e validità del medesimo curando che l’iscrizione a ruolo:

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• sia resa esecutiva nei termini di decadenza, ove espressamente previsti dalle

norme;

• contenga l’esatta identificazione del debitore e del suo domicilio fiscale, se tali dati

sono diversi da quelli attribuiti automaticamente dall’Anagrafe Tributaria per

trasferimento, decesso o cessazione dell’attività.

1.2. 4 Termini di decadenza e gradualità nelle iscrizioni a ruolo

La possibilità dell’Ente creditore d’iscrivere a ruolo il debitore per le somme non

versate spontaneamente soggiace ai termini di decadenza fissati nelle norme sulla

riscossione o nelle disposizioni che riguardano il singolo tributo.

Se la legge non prevede termine di decadenza, l’ufficio e l’ente formano il ruolo

entro l’ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 Cod. Civ.

Per i tributi erariali si realizzano entrambe le ipotesi: l’art. 17 D.P.R. 602/1973,

infatti, detta le regole per l’iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, delle II.DD. e

dell’I.V.A., mentre vale il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data in cui

l’atto– presupposto è divenuto definitivo per l’iscrizione a ruolo delle altre imposte indirette.

Per evitare eccezioni di decadenza da parte del contribuente, che ne ha immediata

percezione in quanto nella cartella compare la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, è

necessario rispettare nella formazione del ruolo questi termini:

• 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’atto di accertamento in materia di

II.DD. ed I.V.A. è divenuto definitivo (art. 17, comma 1, lett. c, D.P.R. 602/1973);

• 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione per le imposte dovute a seguito della liquidazione prevista dall’art. 36

bis D.P.R. 29/09/1973 n. 600 ed art. 54 bis D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (art. 17,

comma 1, lett. a, D.P.R. 602/1973); al riguardo deve essere precisato che il comma

2 octies dell’art. 1 del D.L. 143, convertito nella legge 1 agosto 2003 n. 112, ha

prorogato al 31 dicembre 2005 i termini di decadenza appena citati (art 17, comma

1, lett. a) relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. La

Prassi correlata

- Risoluzione n. 123 del 28/07/2000

- Circolare n. 3 del 29/01/2004

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proroga è connessa ai termini concessi dalla legge per aderire alle procedure di

sanatoria previste dalla legge 289/2002, in particolare l’art. 9 bis;

• 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione per le imposte dovute in conseguenza del controllo formale previsto

dall’art. 36 ter D.P.R. 29/09/1973 n. 600 (art. 17, comma 1, lett. b, D.P.R.

602/1973).

Un caso particolare è quello dell’iscrizione a ruolo degli atti accertativi IVA soggetti,

fino al 30 giugno 1999, al termine di prescrizione ordinaria e non alla più breve decadenza

fissata dall’art. 17 D.P.R. 602/1973, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 46/1999 - in

vigore a decorrere dal 1 luglio 1999 - che per espressa previsione dell’art. 23, stesso

decreto legislativo, si applica anche all’IVA.

Nella successione delle norme è stato rappresentato il problema di quale disciplina

applicare agli accertamenti in materia IVA definitivi al 30/06/1999.

La circolare n. 186/E del 17/09/1999 ha risolto la questione considerando quale

termine iniziale per il decorso della decadenza annuale il 1 luglio 1999 e fissando al

31/12/2000 la data entro cui rendere esecutivi i ruoli.

Per quanto concerne la gradualità delle iscrizioni a ruolo il credito è, di norma,

riscuotibile quando è certo, liquido ed esigibile.

Le disposizioni sulla riscossione consentono all’Erario di iscrivere a ruolo in via

graduale le imposte, i relativi interessi e le sanzioni per le quali pende contestazione sull’

an e sul quantum debeatur.

Le iscrizioni possono, quindi, essere effettuate a titolo definitivo o a titolo

provvisorio.

Sono iscritte a titolo definitivo le imposte e le ritenute alla fonte dichiarate e non

versate insieme ai relativi interessi e sanzioni e quelle dovute in conseguenza di

accertamenti resisi definitivi.

Per le somme dovute a seguito di accertamento non definitivo, invece, le iscrizioni

sono graduate secondo la disciplina dettata:

• dall’art. 15 del D.P.R. 602/1973 che consente l’iscrizione, dopo la notifica

dell’accertamento, della metà delle imposte, contributi, premi e ritenute dovute dai

sostituti d’imposta corrispondenti all’imponibile o maggiore imponibile accertato e

dei relativi interessi; disposizione applicabile per la riscossione delle II.DD. e dell’

IVA. L’iscrizione dei tributi nella misura su indicata deve riguardare solamente gli

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imponibili o i maggiori imponibili oggetto di contestazione, in quanto l’art. 15 del

D.P.R. 602/1973, come novellato dall’art. 4 D.Lgs. n. 462/1997, non è applicabile ai

recuperi fiscali non contestati, in relazione ai quali, pertanto, la pretesa fiscale è

divenuta definitiva. In tale ipotesi l’iscrizione a ruolo deve essere, infatti, effettuata

per l’intero importo del tributo.

Per gli altri tipi di imposte e tasse continuano ad applicarsi le differenti norme che le

disciplinano.

• dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992 che disciplina la riscossione in pendenza di giudizio dei

tributi per i quali le singole leggi d’imposta prevedono la riscossione frazionata:

a) 2/3 delle somme dovute dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale

che respinge il ricorso e dei relativi interessi;

b) per il minore tra l’importo corrispondente alla decisione della Commissione

Tributaria Provinciale e i 2/3 dell’accertato nel caso in cui il ricorso sia accolto

parzialmente;

c) per il residuo importo dopo la decisione della Commissione Tributaria Regionale.

La riscossione frazionata delle sanzioni irrogate è prevista dall’art. 19 del D.Lgs.

472/1997 nella stessa misura prevista dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992 (inizia dopo la sentenza

della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso).

Inoltre, in caso di rilascio della “certificazione tributaria” da parte del professionista,

le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono

iscritte a ruolo solo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale secondo le

percentuali di cui al citato art. 68 a meno che la rettifica non riguardi esclusivamente redditi

non oggetto della certificazione tributaria (art. 36 D. Lgs. N. 241/97).

Si veda il seguente prospetto di sintesi.

Prassi correlata

- Circolare n. 186 del 17/09/1999

- Circolare n. 3 del 29/01/2004

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RISCOSSIONE FRAZIONATA DEL TRIBUTO

La riscossione frazionata dei tributi avviene:

Dopo la notifica dell’atto di accertamento

Dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale

PER LA META’ DEL TRIBUTO art. 15 D.P.R. 602/73 per le imposte dirette art. 60 D.P.R. 633/72 per l’Iva PER UN TERZO DELLA MAGGIORE IMPOSTA art. 56, comma 1, lett. a) D.P.R. 131/86 per l’imposta di registro.

PER I DUE TERZI se la sentenza respinge il ricorso In questo momento

inizia anche la riscossione delle sanzioni amministrative tributarie

Per l’ammontare risultante dalla sentenza della CTP, e comunque non oltre i due terzi se la stessa accoglie parzialmente il ricorso.

Dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale

Per il residuo ammontare indicato nella sentenza

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1.2. 5 Rapporti tra ruolo e misure cautelari previste dal D.Lgs. 472/1997

L’iscrizione a ruolo presuppone, al di fuori delle ipotesi di iscrizione immediata, la

notifica di un avviso d’accertamento o di irrogazione delle sanzioni non definite per

adesione o per mancata impugnazione.

Le iscrizioni a ruolo, in queste ipotesi, possono essere eseguite con la gradualità

prevista dalla norma e con la tempestività garantita dalla trasmissione telematica del ruolo

e dalla sua consegna al concessionario con cadenza quindicinale.

Vi sono, tuttavia, delle situazioni in cui non è possibile procedere in tempi brevi

all’iscrizione a ruolo per l’impossibilità di procedere all’emanazione dell’avviso

d’accertamento e, nel contempo, vi è fondato timore di perdita di crediti rilevanti, constatati

nel corso dell’attività di verifica e controllo.

Si verificano, allora, le condizioni che consigliano la richiesta delle misure cautelari,

previste dall’art. 22 D.Lgs. 472/1997, a garanzia del credito.

A tal fine riveste primaria importanza la pronta acquisizione dei dati aggiornati sulla

situazione economica e patrimoniale del contribuente, e in particolare:

- dei dati identificativi delle proprietà immobiliari e dei beni mobili registrati appartenenti al

soggetto sottoposto al controllo;

- delle eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli già aperte sui beni segnalati;

- degli eventuali maggiori debitori/clienti e degli eventuali maggiori crediti del soggetto

sottoposto a controllo, desunti dalla sua contabilità;

- dei dati relativi ai rapporti intrattenuti con Aziende di credito ed altre Istituzioni creditizie

e finanziarie.

La norma precisa che è possibile l’adozione delle misure cautelari soltanto ove

ricorrano i presupposti tassativamente previsti del fumus boni iuris e del periculum in

mora.

In sintesi, si rammenta che la misura cautelare del sequestro conservativo e

dell’ipoteca può concorrere con l’iscrizione – non appena effettuabile – in ruolo

straordinario dell’intero importo dovuto a seguito dell’accertamento.

Il ricorso alle misure cautelari, quali atti conservativi del patrimonio del debitore nella

fase antecedente alla notifica dell’accertamento e della formazione del ruolo, può rilevarsi

particolarmente vantaggioso nella fase di riscossione coattiva ed è quindi necessario che

ne venga informato il concessionario del Servizio Riscossione.

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1.3 LA CARTELLA DI PAGAMENTO

1.3. 1 Natura e funzione

Il ruolo consegnato al concessionario della riscossione viene riprodotto nella

cartella, notificata al debitore o al coobbligato.

L’art 25 del D.P.R. 602/1973 enuncia chiaramente le funzioni della cartella,

notificata dal concessionario con le modalità previste dal successivo art. 26, di:

• comunicazione al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell’Erario

o degli altri Enti creditori;

• titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile;

• precetto, che consiste nell’intimazione a provvedere al pagamento entro sessanta

giorni dalla notificazione con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad

esecuzione forzata.

La cartella, dopo sessanta giorni dalla notifica, assolve anche alla funzione di avviso

di mora con validità di un anno. Questo significa che :

• l’inutile decorso del termine fissato per il pagamento della cartella produce

automaticamente lo stato di morosità del debitore, sempre che non sia stata

concessa sospensione o dilazione di pagamento;

• il concessionario può dare avvio alla procedura esecutiva per il

soddisfacimento del credito a partire dal 61° giorno successivo alla

notificazione;

• l’intimazione al pagamento entro cinque giorni, un vero e proprio avviso di

mora, è necessaria nel solo caso in cui sia trascorso un anno dalla notifica

della cartella, senza che sia stato compiuto alcun atto di espropriazione

forzata, qual’è il pignoramento.

Il ruolo notificato al debitore costituisce titolo anche per l’espropriazione forzata nei

confronti del fideiussore inadempiente nell’ipotesi prevista dall’art. 19 - comma 4 bis –

D.P.R. 602/1973.

Prassi correlata

- Circolare n. 42 del 24/07/2003

- Circolare n. 3 del 29/01/2004

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1.3. 2 La cartella di pagamento alla luce dello Statuto del contribuente

Il contribuente ha diritto ad essere informato della normativa applicabile, deve poter

conoscere gli atti che lo riguardano e poter ricevere le notifiche nel luogo di effettivo

domicilio.

Lo Statuto ribadisce il diritto del cittadino a ricevere atti chiaramente motivati e di

esser informato del Giudice al quale proporre ricorso.

Questi principi hanno influenzato la formazione del ruolo e della cartella anche se la

riforma della riscossione aveva realizzato, già dal 1999, un incisivo intervento sulla

procedura di formazione del ruolo per dotarlo di maggiore chiarezza e trasparenza.

I provvedimenti normativi e regolamentari successivi all’emanazione dello Statuto

hanno adeguato il modello di ruolo e di cartella all’esigenza di rendere noto al

contribuente:

• la motivazione pur sintetica della pretesa anche con il riferimento espresso

all’atto che costituisce presupposto per l’iscrizione a ruolo;

• la tempestività della formazione del ruolo nel rispetto del termine di

decadenza in quanto, relativamente ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1°

luglio 2001, le cartelle devono contenere anche la data in cui il ruolo è

divenuto esecutivo (art. 25, comma 2 bis, D.P.R. 602/73). Tale obbligo

sussiste solo per le entrate per la cui iscrizione a ruolo è previsto un termine

di decadenza (art. 18 bis D.Lgs. 46/1999);

• la competenza a decidere sulle controversie tributarie della Commissione

Tributaria e le modalità di presentazione del ricorso.

E’ venuta invece a mancare, nella cartella, l’indicazione della data di consegna del

ruolo al concessionario, prevista nel testo dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973 anteriore al

correttivo del D.Lgs. 193/2001.

Questo dato rileva, infatti, nei rapporti tra l’ Ente ed il concessionario, che è tenuto a

notificare la cartella nei cinque mesi successivi alla consegna del ruolo ai soli fini del diritto

al discarico, mentre nei confronti del debitore la notifica è valida ed efficace se eseguita

entro il decennio di prescrizione ordinaria.

Si precisa infine che i provvedimenti di approvazione del modello di cartella di

pagamento sono i seguenti:

1. Decreto Dirigenziale del 28/06/1999

2. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22/02/2001

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3. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 19/04/2002

4. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31/03/2003

1.3. 3 La notifica della cartella

Il concessionario notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobligato nel

termine di prescrizione ordinaria; la cartella in ogni caso è recapitata in busta chiusa per

rispetto della privacy.

Si ricorda come, con sentenza n. 12371 del 22/08/2002, la Corte di Cassazione si

sia pronunciata nel senso che il condono richiesto da uno solo dei coniugi non si estende

al “codichiarante”, anche se il coniuge ha usufruito del beneficio e, pertanto, rimane

responsabile solidale per i redditi dell’altro coniuge, compresi quelli derivanti

dall’accertamento, poiché, se così non fosse, si violerebbe il principio di difesa del coniuge

dichiarante se gli si negasse la possibilità di contestare gli accertamenti a carico di

quest’ultimo ed in relazione al quale anche il codichiarante stesso rimane corresponsabile

delle maggiori imposte (ed accessori).

La richiamata sentenza è confermativa di un orientamento già espresso in materia

di dichiarazioni congiunte e di responsabilità dei coniugi “anche a matrimonio finito”

(Cassazione, sentenza n. 4863 del 2002).

Per la notifica il concessionario utilizza il canale che ritiene più adeguato tra quelli

previsti dall’art. 26 D.P.R. 602/1973 e ne addebita la spesa al contribuente.

Il concessionario può avvalersi per la notifica:

• degli ufficiali della riscossione o dei messi notificatori dipendenti del concessionario.

La loro competenza territoriale coincide con l’ambito della concessione;

• dei messi comunali e agenti di polizia, previa convenzione con il comune e per le

notifiche da effettuarsi nell’ambito comunale di appartenenza;

• degli altri soggetti abilitati dal concessionario quali le Agenzie di recapito;

• a mezzo posta con invio delle cartelle in plico chiuso con raccomandata A/R.

Nell’esecuzione delle notifiche sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli

da 137 a 149 e seguenti del C.P.C., escluse quelle previste dagli artt.

142/143/146/150/151.

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Con le notifiche viene portata a conoscenza del contribuente l’esistenza della sua

posizione debitoria verso l’erario o gli altri enti creditori e gli viene intimato di provvedere al

pagamento entro sessanta giorni.

La notifica della cartella, da un punto di vista procedurale, vale come notifica del

ruolo e dalla sua data decorre il termine per ricorrere contro il ruolo, quando non sia stato

precedentemente notificato l’atto che ne costituisce il presupposto oppure per i vizi propri

del ruolo o della notifica.

La notifica, quando non avvenga direttamente nelle mani del destinatario,

identificato dal notificatore, può avvenire nei confronti delle:

• persone di famiglia, persone addette alla casa, all’ufficio ad all’azienda;

• portiere dell’abitazione, ufficio od azienda, solamente in caso di notifica tramite

raccomandata.

Nel caso di consegna “a mani proprie” del destinatario o di persone di famiglia o

addette alla casa, all’ufficio o all’azienda non vi è necessità di far firmare l’originale che

rimane al consegnatario. La relata di notifica redatta dal notificatore e sottoscritta dal

consegnatario in segno di ricevuta fa prova dell’avvenuta notifica e deve essere

conservata dal concessionario per cinque anni. In caso di rifiuto a ricevere l’atto il

notificatore ne fa menzione nella relata di notifica.

Quando la notifica non sia avvenuta per assenza del destinatario o suo rifiuto di

ricevere la cartella, incapacità o rifiuto di ricevere la cartella da parte delle altre persone

previste dall’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, il notificatore la deposita nella casa comunale del

domicilio fiscale del contribuente.

La notifica si ha per eseguita nel giorno successivo all’affissione. Devono, inoltre,

esser eseguiti gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c.:

• affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, ufficio, azienda del

destinatario;

• invio della comunicazione dell’avvenuta deposito con raccomandata A/R.

In caso di mancanza nel comune di abitazione, ufficio od azienda, la notificazione ai

sensi dell’art. 140 C.P.C. si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello in cui

l’avviso del deposito è affisso all’albo del Comune (rif. art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R.

600/1973).

La notifica nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato,

qualunque sia il credito iscritto a ruolo, deve essere effettuata in Italia con il deposito della

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22

cartella nella casa comunale ed affissione all’albo del comune di domicilio fiscale. La

notifica si considera eseguita nell’ottavo giorno successivo all’affissione.

Dell’avvenuta notifica il concessionario dà comunicazione al debitore con lettera

inviata all’indirizzo del Paese estero di residenza con posta ordinaria.

1.3. 4 La comunicazione di pagamento effettuata prima della notifica o in luogo

della notifica della cartella

La cartella di pagamento non è l’unico strumento per far conoscere al contribuente

la pretesa tributaria formalizzata nell’iscrizione a ruolo.

Il quadro normativo di riferimento prevede le seguenti ipotesi di comunicazioni, che

possono precedere o sostituire la notifica della cartella:

a) Il concessionario per le sole iscrizioni non derivanti da inadempimento può inviare

per posta ordinaria una comunicazione che contiene gli stessi elementi della

cartella.

L’art. 32 D.Lgs. 46/1999 disciplina due diverse situazioni :

• l’una, di carattere generale, che non necessita di convenzione con l’ente

creditore. La comunicazione è inviata in modo tale che la prima o unica rata

cada entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla consegna del ruolo;

• l’altra richiede la stipula di una convenzione tra l’ente creditore ed il

concessionario che preveda, tra l’altro, le modalità di richiesta di pagamento

al debitore prima della notifica della cartella. Questo tipo di convenzioni è

adottata, ad esempio, dai comuni per la riscossione della TARSU.

Nelle ipotesi previste dall’art. 32 D.Lgs. 46/1999, il ruolo è stato formato, reso

esecutivo e consegnato al concessionario, ma la cartella non è stata emessa.

La notifica della cartella sarà conseguenza del mancato pagamento.

Prassi correlata

- Circolare n. 16/E del 27/01/2000

- Circolare n. 105/E del 22/05/2000

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23

Il vantaggio per il contribuente, che paga spontaneamente l’intero carico

iscritto a ruolo, è di evitare la notifica della cartella-precetto e le possibili

conseguenze del mancato pagamento della stessa.

b) L’iscrizione a ruolo delle imposte dovute a seguito dei controlli eseguiti sulle

dichiarazioni presentate, a partire dal 1° gennaio 19 99, ai sensi dell’art. 36 bis – 36

ter D.P.R. 600/1973 e art. 54 bis D.P.R. 633/1972 non è eseguita se il contribuente

paga quanto richiesto entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui

ai suddetti artt. 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72. In tali

ipotesi la sanzione è ridotta ad 1/3 nel caso di controlli automatici effettuati ai sensi

degli artt. 36 bis e 54 bis soprarichiamati ed a 2/3 in presenza di controllo formale

ex art 36 ter (artt. 2 e 3 D.Lgs. 462/1997).

L’iscrizione a ruolo dell’intero carico di tributi, sanzioni ed interessi dovuti, è

validamente effettuata solo in caso di mancata regolarizzazione del debito da parte

del contribuente.

Si segnala infine che per i contribuenti professionalmente assistiti l’Agenzia

delle Entrate ha predisposto lo strumento del “preavviso telematico”; è stato cioè

realizzato un servizio che, ancor prima della notifica al contribuente della

comunicazione di cui agli artt. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72, prevede

l’invio telematico della richiesta di pagamento all’intermediario che ha trasmesso la

dichiarazione. L’intermediario può quindi segnalare all’Agenzia i versamenti eseguiti

ma non conteggiati, gli errori di tramissione e/o di ricezione dei dati, gli elementi non

considerati o valutati erroneamente in sede di controllo automatizzato.

1.3. 5 Il pagamento della cartella

La cartella deve essere pagata entro sessanta giorni dalla notifica in contanti o con

pago-bancomat presso gli sportelli del concessionario, gli uffici postali e le banche.

I costi dell’operazione sono a carico del solo ente creditore per il pagamento

eseguito presso il concessionario entro la scadenza, mentre sono a carico del

contribuente in caso d’utilizzo dell’ufficio postale o della banca.

Per i soli pagamenti effettuati fuori dal territorio nazionale il contribuente può servirsi

di bonifico bancario tratto sul conto corrente del concessionario.

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24

Se il contribuente intende pagare parzialmente la cartella può farlo solo presso il

concessionario e l’ufficio postale. I pagamenti tardivi e quelli delle rate scadute a seguito

di dilazione possono essere eseguiti solo presso il concessionario o l’ufficio postale.

Per quanto riguarda l’imputazione dei pagamenti, per ogni versamento ricevuto il

concessionario rilascia quietanza ed annota il pagamento nella scheda del contribuente. Il

concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute.

L’imputazione dei pagamenti, se vi sono più debiti segue queste regole:

• si imputa rata per rata dalla più remota;

• se i debiti sono della stessa specie, il debitore dichiara quale intende

soddisfare e in mancanza della dichiarazione del debitore, tra più debiti

scaduti, va soddisfatto con precedenza il debito meno garantito;

• se i debiti sono ugualmente garantiti, il pagamento va imputato a quello più

oneroso per il debitore.

1.3. 6 La sospensione e la dilazione

Il contribuente che ha ricevuto la cartella può chiedere (istanza in carta libera) la

sospensione della riscossione all’Ufficio, che può accordare la sospensione in caso di:

• ricorso contro la cartella. La sospensione è concessa in presenza del fumus boni

iuris e del periculum in mora fino alla data di pubblicazione della sentenza dalla

Commissione Tributaria Provinciale e può essere revocata per il sopravvenire di

fondato pericolo per la riscossione;

• sospensione per un anno e successiva rateazione fino a quarantotto rate in

presenza delle condizioni richieste dall’art. 19 D.P.R. 602/1973.

Un’altra ipotesi di sospensione in via amministrativa è quella prevista dall’art. 19 bis

D.P.R. 602/1973. Con decreto ministeriale può essere infatti disposta la sospensione della

riscossione per non più di dodici mesi quando si verificano situazioni eccezionali a

carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio tali da alterare

gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti.

Questa disposizione ha trovato applicazione per la prima volta con il decreto

dirigenziale 16/12/1999 in un’area territoriale limitata per bloccare la riscossione di cartelle

che esponevano dati di liquidazione errati.

Il contribuente può inoltre chiedere la sospensione alla Commissione Tributaria

Provinciale nel caso in cui dall’esecuzione della cartella di pagamento possa derivare un

danno grave ed irreparabile (art. 47 D.Lgs. 546/1992).

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25

Sulle somme sospese, che risultano dovute a seguito della sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale, si applica l’interesse annuo del 5% a partire dal 1

luglio 2003 (D.M. 27/06/2003).

Si rammenta infine che l’art. 1 della Legge n. 423 dell’11/10/1995 (così come

risultante dalle modifiche apportate dall’art. 15 L. n. 146/98) ha previsto la sospensione

della riscossione, relativamente alle sanzioni ed in alcuni casi anche al tributo, nell’ipotesi

in cui l’omesso, insufficiente o tardivo versamento d’imposta derivi da una condotta illecita,

penalmente rilevante, del professionista (iscritto nell’apposito albo), in dipendenza del suo

mandato professionale.

Al riguardo, si veda anche il decreto attuativo (D.M. 02/02/1996) e l’art. 25 della

Legge 449/1997 che ha precisato l’Ufficio competente ad emanare il provvedimento di

sospensione (Ufficio locale)

1.3.7 La dilazione del pagamento

Il contribuente può chiedere la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo

quando dimostra di trovarsi in una situazione temporanea d’obiettiva difficoltà che non gli

consente di pagare il debito iscritto a ruolo alla scadenza unica o nelle rate previste dalla

cartella, ma di essere in grado di pagare il debito ripartito in più rate (art. 19 D.P.R.

602/1973).

La richiesta di dilazione deve essere presentata all’ufficio, in bollo ed a pena di

decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. Gli interessi per dilazione del

pagamento (art. 21 D.P.R. 602/1973) sono dovuti annualmente nella misura del 4% per le

dilazioni concesse a decorrere dal 1 luglio 2003.

Per la loro decorrenza occorre distinguere:

- se l’istanza è stata presentata prima della data di scadenza del termine di

pagamento gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza stessa;

- se l’istanza è stata presentata successivamente gli interessi decorrono dalla data di

presentazione dell’istanza. In tale ipotesi tra la data di scadenza del termine di

pagamento e quella di presentazione dell’istanza il contribuente dovrà

corrispondere gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. 602/1973 e fissati

dal 1 luglio 2003 al 2,75% annuo.

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26

Se il concessionario ha iniziato la procedura esecutiva e l’ufficiale della riscossione

ha già proceduto al pignoramento dei beni del debitore, quest’ultimo non può esser

ammesso al beneficio della dilazione.

In caso di iscrizione dell’ipoteca e/o fermo, che vincolano i beni del debitore a

garanzia del credito, ma non costituiscono atto dell’esecuzione, il debitore può essere

ammesso al beneficio della dilazione di pagamento quando ricorrano tutte le altre

condizioni previste dalla norma.

Lo prevedono espressamente le circolari n. 15 del 26/02/2000 e n. 52 del

01/10/2003.

In particolare la circolare n. 52 del 1 ottobre 2003, nel ribadire che l’ipoteca legale

prevista dall’art. 77, comma 1, D.P.R. 602/1973 è una garanzia reale che il

concessionario, prima dell’inizio dell’espropriazione forzata, può iscrivere sui beni del

debitore e dei coobbligati sulla base di un’autonoma valutazione ed al fine di assicurare il

risultato della sua attività, puntualizza quanto segue.

Nel caso si sia già provveduto all’iscrizione di ipoteca o di fermo di beni mobili

registrati può essere disposta, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, la rateazione

delle somme iscritte a ruolo. La circolare prende in considerazione tre fattispecie:

• la prima con rateazione chiesta per un carico superiore a Euro 25.822,84 in

relazione alla quale il concessionario, su segnalazione dell’Ufficio che ha

emesso il provvedimento di rateazione e dopo la materiale acquisizione da

parte dello stesso della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria,

dovrà cancellare l’ipoteca o il fermo.

• la seconda con rateazione chiesta per un carico inferiore a Euro 25.822,84 in

relazione alla quale dovrà essere mantenuta l’ipoteca in funzione di garanzia

della rateazione richiesta, salvo acquisizione di polizza fideiussoria o

fideiussione bancaria per l’importo di cui viene chiesta la rateazione; in tal

caso è consentita la cancellazione dell’ipoteca e dell’eventuale fermo da

parte del concessionario.

• Se la rateazione viene chiesta per un carico inferiore a Euro 25.822,84 per il

quale il concessionario ha iscritto soltanto il fermo, occorre distinguere in

relazione al rapporto esistente tra il valore attuale del mezzo e l’entità del

carico. Se il valore del mezzo è superiore all’importo del carico, il fermo potrà

essere cancellato previa acquisizione di polizza fideiussoria o fideiussione

bancaria per l’importo di cui viene chiesta la rateazione . Se il valore del

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mezzo è inferiore all’importo del carico, il fermo potrà essere cancellato

previa acquisizione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per

l’importo equivalente al valore attuale del mezzo.

In tutte le ipotesi il provvedimento di dilazione può essere emesso dall’Ufficio a

condizione che vengano preventivamente rimborsate le spese dovute al concessionario

per le attività svolte; inoltre le spese relative alla cancellazione dell’ipoteca e del fermo

sono a carico del contribuente.

L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate può concedere:

• la dilazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili

oppure

• la sospensione fino ad un anno e la successiva ripartizione fino a un massimo di

quarantotto rate mensili.

L’ufficio competente a concedere la dilazione è, di norma, quello che ha emesso il

ruolo.

Per i ruoli emessi dai cessati Centri di Servizio, la domanda di dilazione può essere

esaminata dall’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente

(circolare n. 15/E - 2000 ed Avvertenze alla cartella 2002).

Il numero delle rate è fissato tenendo conto delle condizioni patrimoniali del

debitore; le rate mensili scadono l’ultimo giorno del mese.

Se l’importo per il quale è chiesta la dilazione (circ. n. 184 del 06/09/1999 e 15 del

26/01/2000) è superiore ad € 25.822,84 la dilazione è condizionata alla presentazione

d’idonea garanzia costituita da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Il contribuente deve presentare la garanzia entro dieci giorni dal ricevimento del

provvedimento di dilazione.

Se il contribuente non rispetta questo adempimento la dilazione rimane priva

d’effetto (circolare n. 15/E - 2000).

L’ufficio può, in presenza di particolari situazioni, condizionare la concessione della

rateazione alla presentazione di garanzia anche per somme inferiori ad € 25.822,84

(circolare 98/E del 17/05/2000).

La fideiussione deve esser prestata da banche od imprese assicurative autorizzate

all’esercizio del ramo cauzioni e redatte in conformità al modello previsto dalla Circolare

15/E - 2000. La validità della fideiussione deve coprire l’intero periodo di dilazione

aumentato di un anno.

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Nella fase istruttoria è essenziale che l’ufficio verifichi, tramite il concessionario, se

le iscrizioni a ruolo a carico del contribuente superano il limite di € 25.822,84.

L’indagine è limitata ai ruoli emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate e potrà

rilevare una delle seguenti situazioni esaminate dalla già citata circolare n. 15 del

26/01/2000:

1. il contribuente non ha altri debiti: la richiesta di rateazione può essere accolta e

subordinata alla prestazione di garanzia ove prescritta;

2. il contribuente sta pagando ratealmente altre cartelle: la prestazione della garanzia

va correlata al solo nuovo ruolo;

3. il contribuente è in mora per precedenti cartelle: la rateazione non può essere

concessa neppure dietro prestazione di garanzia.

Gli effetti del mancato pagamento della prima rata e successivamente di due

consecutive sono:

• il debitore decade automaticamente dalla rateazione;

• l’intero importo residuo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in

unica soluzione;

• il carico non può più esser rateizzato;

• non sono dovuti gli interessi di dilazione relativi alle rate non scadute e per

tali interessi il concessionario deve essere discaricato.

In caso di decadenza della rateazione, se garantita, l’Ufficio notifica al fideiussore

invito a pagare il debito residuo entro 30 giorni; al riguardo, la circolare n. 42 del

24/07/2003 sottolinea l’obbligo, per gli Uffici, di monitorare, con particolare attenzione ,

l’andamento dei pagamenti rateali, al fine di avviare immediatamente la procedura di

escussione delle garanzie.

Sul punto è anche necessario ricordare che la circolare n. 15 del 26/01/2000 prevede

l’obbligo, per il concessionario, di avvertire tempestivamente l’Ufficio nei casi di

inadempimento del contribuente e presenza di garanzia.

In caso d’inadempienza, il concessionario può procedere all’espropriazione forzata

sui beni del garante, facendo valere come titolo esecutivo il ruolo emesso a carico del

debitore principale.

Le disposizioni sulla dilazione valgono anche in caso di pagamento rateale del

debito definito per transazione, con le precisazioni contenute nel successivo paragrafo.

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La disciplina dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 è applicabile per la sola dilazione delle

entrate tributarie dello Stato; per le altre entrate, tributarie e non, la rateazione è concessa

in conformità alle disposizioni che regolano la riscossione delle singole entrate.

L’art. 26 D.Lgs. 46/1999 estende a tutte le entrate rateizzabili i principi di:

• richiesta di dilazione anteriore all’inizio delle procedure esecutive;

• scadenza delle rate l’ultimo giorno del mese.

Si veda il seguente prospetto di sintesi.

DILAZIONE DI PAGAMENTO E MISURE CAUTELARI:

PROSPETTO DI SINTESI

PRIMA DELLA CIRCOLARE

n. 52 dell’ 1/10/2003

PRESENZA DI IPOTECA

1) DILAZIONE PER IMPORTO > euro 25822,84

CON GARANZIA

Il Concessionario, su

segnalazione dell’Ufficio,

cancella l’ipoteca.

2) DILAZIONE PER IMPORTO < euro 25822,84

SENZA GARANZIA

Il Concessionario mantiene

l’ipoteca.

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DOPO LA CIRCOLARE

n. 52 dell’ 1/10/2003

A) PRESENZA DI IPOTECA O FERMO

A1) DILAZIONE PER

IMPORTO > euro

25822,84

CON GARANZIA

Il Concessionario, su

segnalazione dell’Ufficio,

cancella l’ipoteca o il fermo.

B) PRESENZA DI IPOTECA ED EVENTUALE FERMO

B1) DILAZIONE PER

IMPORTO < euro 25822,84

Il Concessionario mantiene

l’ipoteca (e l’eventuale

fermo) a meno che non

venga acquisita, da parte

dell’Ufficio, polizza

fideiussoria o fideiussione

per l’importo di cui viene

chiesta la dilazione.

DILAZIONE DI PAGAMENTO E MISURE CAUTELARI: PROSPETTO DI SINTESI

C) PRESENZA DI FERMO

C1) DILAZIONE PER

IMPORTO < euro 25822,84

e valore attuale del mezzo >

al carico iscritto al ruolo

Il Concessionario cancella il

fermo se viene acquisita, da

parte dell’Ufficio, garanzia

per l’importo di cui viene

chiesta la dilazione.

C2) DILAZIONE PER

IMPORTO < euro 25822,84

e valore attuale del mezzo <

al carico iscritto al ruolo

Il Concessionario cancella il

fermo se viene acquisita

dall’Ufficio garanzia per

l’importo equivalente al

valore attuale del mezzo.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti A, B, C il provvedimento di rateazione può

essere emesso dall’Ufficio a condizione che vengano preventivamente rimborsate le

spese dovute al concessionario per le attività svolte. Le spese relative alla

cancellazione dell’ipoteca e del fermo sono a carico del contribuente.

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1.4 La transazione ai sensi dell’art. 3 D.L. 08/07/2002 n. 138 convertito nella

legge n. 178/2002

Il Concessionario non può rifiutare un pagamento parziale del carico iscritto a ruolo,

ma il debitore non è liberato fino alla completa estinzione del debito.

Per i soli tributi erariali il debitore può essere ammesso alla transazione nel

quantum di un credito certo, liquido, ma di difficile esigibilità. Lo prevede l’art. 3, comma 3,

del D.L. 138/2002, convertito nella Legge 178 del 08/08/2002, che consente la

regolarizzazione in via transattiva delle posizioni debitorie in presenza di rigorose

condizioni:

• che sia stata iniziata l’azione esecutiva;

• che il debitore sia risultato insolvente od assoggettato a procedura

concorsuale;

• che sussista la convenienza a procedere alla transazione, valutata in termini

di economicità e proficuità rispetto all’attività di riscossione coattiva.

La norma, riscritta in fase di conversione, ha perso l’originaria soglia di valore di €

1.500.000,00 di debito, consentendo, di fatto, la definizione di posizioni debitorie di

qualsivoglia importo purché ricorrano le altre condizioni prescritte.

Il testo definitivo mantiene la complessa procedura di transazione prevista dal D.L.

prevedendo che l’atto sia approvato dal Direttore dell’Agenzia, su conforme obbligatorio

parere della Commissione Consultiva per la riscossione istituita ai sensi dell’art. 6 del

D.Lgs. 112/1999 e degli altri pareri “obbligatoriamente prescritti” dalle vigenti leggi.

La fase della consultazione, anche se obbligatoria, deve ritenersi conclusa entro

quarantacinque giorni dalla richiesta, sulla base dello strumento del silenzio assenso.

Per il contribuente la transazione comporta la possibilità di pagamento rateale del

debito concordato anche se non sussistono le condizioni prescritte dall’art. 19 del D.P.R.

602/1973.

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Prassi correlata

- Circolare n. 184/E del 06/09/1999

- Circolare n. 15/E del 26/01/2000

- Circolare n. 98 del 17/05/2000

- Risoluzione 9/E del 29/01/2001

- Risoluzione n. 20/E del 08/02/2001

- Circolare n. 42 del 24/07/2003

- Circolare n. 52/E del 01/10/2003

- Circolare n. 3 del 29/01/2004

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CAPITOLO 2

LE MISURE CAUTELARI E LE PROCEDURE ESECUTIVE

2.1 LE MISURE CAUTELARI

2.1. 1 Premessa

Gli artt. 77 e 86 del D.P.R. 602/1973 disciplinano gli istituti dell’ipoteca legale e del

fermo amministrativo che si collocano in un momento precedente l’espropriazione forzata,

essendo caratterizzati da una natura cautelare e di garanzia (si veda al riguardo la

risoluzione n. 128/E del 24 aprile 2002).

Ad essi non si applica quindi il disposto di cui all’art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973,

secondo il quale, se entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento il

concessionario non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata, la stessa può

essere avviata solo se preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad

adempiere entro 5 giorni.

L’esperibilità delle azioni cautelari (ipoteca e fermo) non è invece sottoposta al

suddetto vincolo (finalizzato a tutelare il contribuente nei confronti della procedura

esecutiva) ma solo all’inutile decorso dei 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento.

L’adozione delle misure cautelari è evidenziata nel nuovo modello di cartella di

pagamento (approvato con provvedimento 31/03/2003 con effetto sulle cartelle di

pagamento relative ai ruoli consegnati ai concessionari dal 1° maggio 2003), il cui

frontespizio precisa che, in caso di mancato pagamento nei termini, il concessionario

provvederà “ad esecuzione forzata nonché al fermo dei beni mobili registrati e all’ipoteca

degli immobili di proprietà del contribuente”.

La circolare n. 52 del 01/10/2003, modificando l’orientamento espresso con la

risoluzione n. 20 del 08/02/2001, precisa che in presenza di fermo e/o ipoteca l’Ufficio

può concedere la dilazione della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.

602/73 ed impartisce specifiche direttive a seconda che il carico per il quale si è chiesta la

rateazione sia superiore o inferiore ad euro 25.822,84. Si rinvia al riguardo a quanto già

esposto nel precedente capitolo 1.

2.1. 2 L’ipoteca legale (art. 77 D.P.R. 602/1973)

Con l’art. 77 viene introdotta una nuova ipotesi di ipoteca legale dove il ruolo

assume la funzione di titolo per l’iscrizione.

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L’ ipoteca attribuisce al concessionario tutte le caratteristiche del creditore ipotecario

previste dagli artt. 2808 e segg. cod. civ. compreso il diritto di seguito.

In particolare, il primo comma dell’art. 77 prevede la facoltà del concessionario di

iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio

dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

Per l’iscrizione dell’ipoteca non si richiede che il debito superi i 3 milioni di lire (euro

1549,37), requisito invece indispensabile per l’avvio della procedura di espropriazione

immobiliare (art. 76 D.P.R. 602/1973).

Il concessionario deve iscrivere ipoteca , nelle ipotesi previste dal comma 2 art. 77

e cioè quando le somme iscritte a ruolo non superano il cinque per cento del valore

dell’immobile da sottoporre ad espropriazione; in tali casi il concessionario può quindi

procedere ad espropriazione solo se ha preventivamente iscritto ipoteca.

Decorsi sei mesi dall’iscrizione, senza che il debito sia stato estinto, il concessionario

procede all’espropriazione.

Con riferimento al comportamento che il concessionario deve tenere in presenza di

ipoteca iscritta ai sensi ai sensi dell'art 77, si deve far riferimento ai chiarimenti contenuti

nella risoluzione n. 190 dell'1/10/2003. Con tale risoluzione viene precisato che ai sensi

dell'art. 2916, punto 1 c.c. nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si

tiene conto delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento; dette ipoteche non sono

opponibili al creditore procedente ed ai creditori che sono intervenuti nella medesima

procedura. Da ciò consegue che le spese sostenute dal concessionario per un'ipoteca

che risulti iscritta successivamente ad un pignoramento valido ed efficace non possono

essere poste a carico dell'Ente impositore.

2.1.3 Fermo dei beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. 602/1973)

Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è disciplinato dall’art. 86 D.P.R.

602/1973. Secondo tale norma, così come modificata dal D.Lgs. 193/2001 (art. 1, comma

1, lett. q del D.Lgs. 193/2001), il concessionario può disporre direttamente il fermo dei

beni mobili registrati del debitore o dei coobbligati, dandone comunicazione alla

competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. Anche il potere di revoca

deve intendersi attribuito al concessionario (Risoluzione n. 64 del 01/03/2002).

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Prima della modifica apportata dal D.Lgs. 193/2001 (con effetto dal 9/06/2001), il

fermo era disposto dalla Direzione Regionale delle Entrate ed era comunque connesso

all’impossibilità ad eseguire il pignoramento per mancato reperimento del bene.

L’attuale disposizione consente invece di disporre il fermo quando è inutilmente

decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento,

indipendentemente dall’irreperibilità del bene.

Il fermo si esegue quindi su disposizione del concessionario mediante iscrizione del

provvedimento nei registri del PRA.

Con nota del 09/04/2003, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, prima

dell’iscrizione del provvedimento nei pubblici registri, i concessionari devono trasmettere

al debitore una comunicazione contenente l’invito ad effettuare, entro 20 gg. dalla data

della stessa, il versamento delle somme iscritte a ruolo. Al riguardo, nella comunicazione

potrà essere precisato che, nell’ipotesi di persistente inadempimento dell’obbligo di

versamento, lo stesso invito vale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.I.

n. 503/1998, come comunicazione al contribuente di iscrizione del fermo, a far data dal

ventesimo giorno successivo.

La comunicazione deve anche indicare le modalità di versamento che potrà essere

effettuato esclusivamente presso il concessionario.

La circolazione con veicoli, autoscafi e aeromobili sottoposti al fermo è soggetta alla

sanzione prevista dall’art. 214, comma 8 del D.Lgs. 30/04//1992 n. 285 (sanzione

amministrativa pecuniaria da – euro 656,25 – ad euro 2628,15). Le modalità i termini e le

procedure per l’attuazione del fermo sono fissati nel regolamento approvato con D.I. 7

settembre 1998 n. 503 (G.U. 2/02/1999 n. 26), il quale deve essere considerato ancora in

vigore per la parte che non sia incompatibile con le disposizioni normative di cui al citato

D.Lgs 193/2001 (Circ. n. 221/E del 24/11/1999 e ris. n. 64 del 01/03/2002), in attesa che

venga emanato il nuovo regolamento attuativo.

La cancellazione del fermo è effettuata a cura del contribuente, previa esibizione

del provvedimento di revoca e pagamento delle spese d’iscrizione e cancellazione. In

caso di sgravio per indebito provvede il concessionario alla cancellazione gratuita.

Gli atti di disposizione dei veicoli a motore sottop osti a fermo non possono

essere opposti al concessionario, se di data successiva all’iscrizione del fermo.

Se il veicolo è stato venduto con atto di data cert a anteriore all’iscrizione del

fermo, ma trascritto successivamente, l’ACI ne dà comunicazione al concessionario

che provvede all’annullamento del fermo (art. 5 D.I. 503).

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La disposizione del fermo non esonera naturalmente il concessionario dall’obbligo di porre in

essere le ulteriori azioni esecutive prescritte dalle norme vigenti.

Si veda il seguente prospetto di sintesi.

FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI:

PROSPETTO DI SINTESI

PRIMA DEL 9 GIUGNO 2001

SOGGETTO COMPETENTE

AD EMANARE IL

PROVVEDIMENTO DI

FERMO, L’EVENTUALE

REVOCA O ANNULLAMENTO

Direzione Regionale delle

Entrate, su segnalazione del

concessionario.

PRESUPPOSTO

Mancato reperimento del

bene (verbale di pignoramento

negativo o insufficiente).

COMUNICAZIONE AL

CONTRIBUENTE

Da parte del Concessionario

successivamente all’iscrizione

nel PRA.

DAL 9 GIUGNO 2001

SOGGETTO COMPETENTE

AD EMANARE IL PROVVEDIMENTO DI

FERMO, L’EVENTUALE

REVOCA O ANNULLAMENTO

Concessionario del Servizio

Riscossione Tributi che ne

informa la Direzione Regionale

delle Entrate.

PRESUPPOSTO

Inutile decorso del termine di

60 gg. dalla notificazione

della cartella di pagamento.

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FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI: PROSPETTO DI SINTESI segue

COMUNICAZIONE AL

CONTRIBUENTE

1) In cartella di pagamento.

2) Da parte del concessionario con

comunicazione

antecedente l’iscrizione

del fermo, dalla quale

decorrono 20 gg. utili

per il pagamento.

DISPOSIZIONI COMUNI

ANNULLAMENTO DEL

FERMO

Quando il veicolo è stato

venduto con atto di data certa

anteriore all’iscrizione del

fermo, ma trascritto

successivamente.

REVOCA DEL FERMO

Consegue all’integrale

pagamento delle somme

dovute o allo sgravio totale per

indebito.

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2.2 LE PROCEDURE ESECUTIVE – principi generali

Uno degli obiettivi della legge - delega sul riordino del sistema della riscossione è

indubbiamente il potenziamento degli strumenti di riscossione forniti al concessionario, che

si è poi concretizzato nell'art. 16 del D.Lgs. 46/1999 che ha interamente sostituito il titolo II

del D.P.R. 602/1973 (e cioè dall'art. 45 all'articolo 86) e nell'art. 18 del D.Lgs. 112/1999

(accesso dei concessionari agli Uffici pubblici).

Uno degli aspetti di maggior rilievo del riformato sistema della riscossione è la

possibilità di accesso diretto al sistema dell'anagrafe tributaria accordata al concessionario

mediante la procedura A.R.CO (acronimo di Ausilio alla Riscossione Coattiva), che è

ormai pienamente operativa posto che sono state definite le politiche di sicurezza

necessarie a tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti.

E' peraltro operante anche una applicazione della procedura A.R.CO che consente

una visibilità limitata ai dati anagrafici e a quelli di residenza dei debitori iscritti a ruolo.

Le altre più significative innovazioni nel campo delle procedure esecutive sono:

1) l'abolizione dell'obbligo della preventiva esecuzione mobiliare in precedenza

gravante sull'agente della riscossione. Tale obbligo costringeva il concessionario a

svolgere, comunque, un'attività assai costosa e spesso assolutamente improduttiva.

2) l'abolizione del "visto" sui verbali di infruttuosa esecuzione, previsto dall'art. 79

dell'abrogato D.P.R. 43/1988. Tale formalità comportava dei rilevanti costi gravanti

sugli enti impositori chiamati, nel corso delle operazioni di riscossione, ad un

continuo intervento in funzione di ausilio rispetto ad una attività demandata ai

concessionari. Tale assetto si era peraltro rivelato del tutto improduttivo in termini di

rapidità e di efficacia dell'attività di recupero coattivo;

3) l'oggetto dell'attività della riscossione non è più la singola entrata affidata in

riscossione (quota), bensì il complesso dei debiti posti a carico del contribuente

iscritto a ruolo. Infatti in base all'art. 12 del D.P.R. 602/1973 in ciascun ruolo "sono

iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in

comuni compresi nell'ambito territoriale del concessionario". L'azione del

concessionario deve essere ora incentrata sul debitore, mediante una analisi della

posizione patrimoniale e reddituale complessiva del medesimo;

4) il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare (art. 76, comma 1,

D.P.R. 602/1973) solo se il credito complessivo iscritto a ruolo supera i 3 milioni di

lire (euro 1548,79). La ratio di tale limite è individuabile nella economia dell'azione

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amministrativa, per evitare il rischio che i costi delle procedure superino il valore del

credito;

5) il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore del

bene, determinato a norma dell'art. 52, comma 4 del T.U. sull'imposta di Registro e

diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede,

è inferiore all'importo di £. 3 milioni (euro 1548,79) (art. 76, comma 2, D.P.R.

602/1973);

6) la vendita dei beni pignorati, mobili e immobili, è effettuata dal concessionario,

mediante pubblico incanto, senza necessità dell'autorizzazione dell'autorità

giudiziaria. Ciò dovrebbe consentire una sensibile accelerazione dei tempi di

realizzazione delle vendite, potenziando anche l'effetto deterrente dell'azione.

In merito alle innovazioni apportate al Sistema di riscossione è importante

sottolineare che con le circolari n. 215 del 27/11/2000 e n. 98 del 20/11/2001 sono state

impartite istruzioni che costituiscono preziose indicazioni anche per l'esame delle

domande di discarico per inesigibilità.

Innanzitutto viene sottolineato l'obbligo per il concessionario di effettuare l'accesso

al sistema informativo del Ministero delle Finanze (Banca dati dell'Anagrafe tributaria)

anche se disponga già di informazioni sul debitore.

Viene inoltre precisato che nel caso in cui il concessionario abbia sottoposto ad

esecuzione uno dei beni risultanti dall'accesso, con esito negativo o insufficiente, dovrà

procedere esecutivamente solo sugli altri beni evidenziati all'atto dell'accesso, senza dover

effettuare obbligatoriamente ulteriori accessi, perché altrimenti l'attività rispetto al singolo

contribuente potrebbe non concludersi mai.

Rimane comunque impregiudicata, secondo la circolare 215, la facoltà per il

concessionario di effettuare di propria iniziativa ulteriori accessi o di assumere

informazioni al di fuori dell'Anagrafe tributaria. Tale scelta rientra, però, nella libertà di

azione del concessionario, sulla base di sue valutazioni, non sindacabili da parte dell'Ente

Impositore.

Nell'ipotesi in cui dall'accesso all'Anagrafe tributaria, effettuato dal concessionario

per la riscossione di un ruolo, non emergano nuove informazioni rispetto a quelle

effettuate per la riscossione di una precedente iscrizione a ruolo che aveva comportato

un'azione esecutiva su beni con esito negativo o insufficiente, lo stesso concessionario

non sarà tenuto ad iniziare un'azione esecutiva su detti beni.

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Se però si dovessero evidenziare ulteriori beni aggredibili dovrà tenerne conto

anche ai fini del recupero del vecchio credito non riscosso.

Un altro importante aspetto che è stato considerato nella circolare n. 215 del 2000 è

il ruolo che assume, nel nuovo contesto normativo, l'esecuzione mobiliare mediante

accesso alla casa di abitazione del debitore, pervenendo alla conclusione che la

valutazione sull'esperimento di tale procedura deve essere rimessa unicamente al

concessionario.

Ciò in armonia con il criterio stabilito nella legg e delega 337/1998 (art. 1,

comma 1, n° 6) che consente al concessionario di no n procedere, per motivate

ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso a lla casa di abitazione del

debitore.

E' evidente che il concessionario, in caso di motivate contestazioni da parte

dell'Ente creditore, dovrà però fornire giustificazione del proprio operato.

In ogni caso, secondo la circolare 215, un tentativ o di esecuzione mobiliare

deve essere effettuato:

• In tutte le ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare vada esperita in luoghi diversi dalla

casa di abitazione del debitore ma dei quali abbia la disponibilità, e cioè in luoghi

sui quali al debitore spetti l'esclusivo godimento in virtù di un rapporto giuridico,

posto che il citato art. 1 della legge delega fa riferimento esclusivamente alla

possibilità di non procedere all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di

abitazione del debitore;

• nei casi in cui la particolare condizione sociale de l debitore oppure la sua

notorietà nel contesto sociale in cui si deve proce dere all'espropriazione,

faccia fondatamente presumere l'esito fruttuoso di un eventuale accesso

nella casa di abitazione.

Viene inoltre chiarito che il concessionario può legittimamente non procedere

mobiliarmente qualora la nullatenenza sia comprovabile sulla base di precedenti ripetuti

verbali di pignoramento negativo o infruttuoso redatti a carico dello stesso debitore.

Ciò che viene richiesto ai concessionari è di agire rapidamente ed in modo mirato

sui beni del debitore ed è in tale ottica che gli sono stati forniti i mezzi per accedere alle

informazioni gestite dall'Anagrafe Tributaria e dagli altri Enti.

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Le finalità della Riforma sono dirette infatti a combattere incisivamente il fenomeno

della "Evasione da Riscossione", potenziando l'efficienza del Sistema, specializzando le

strutture e snellendo le procedure.

N.B. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.

46/1999 (1/07/1999) continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a

tale data, comprese quelle iniziate nei confronti dei falliti (ris. 162 del 3/12/1999).

Va infine ricordato che, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 19, comma

4, del D.Lgs. 112/1999, l'Ufficio può, fino al momento del discarico per inesigibilità,

indicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione (come

previsto nel testo in vigore fino al 07/07/2002) nonché segnalargli azioni esecutive e

cautelari da intraprendere ai fini del recupero coattivo del credito iscritto a ruolo (art. 19,

comma 4, D.Lgs. 112/1999 come modificato dall'art. 3 del D.L. 138 del 08/07/2002 in

vigore dal 08/07/2002).

Il concessionario che non svolge le azioni conseguenti alle predette comunicazioni

e segnalazioni decade dal diritto al discarico (art. 19, comma 4, lett. d-bis, introdotta

dall'art. 3 D.L. 138 del 08/07/2002 in vigore dal 08/07/2002).

Al riguardo la Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni con nota n. 2002/147156

del 30/07/2002 ha chiarito che le citate disposizioni del D.L. 138/2002 non vanno

interpretate come una surrettizia riproposizione del soppresso art. 79 del D.P.R. 43/1988

(visto sui verbali) né come un duplicato dell'accesso telematico di cui all'art. 18, comma 2,

del D.Lgs. 112/1999, bensì come norme di "chiusura" del nuovo sistema di riscossione

coattivo, finalizzate ad una efficace azione di impulso dell'ente creditore sul concessionario

in situazioni particolari.

La Direzione Centrale ha quindi disposto che il potere di comunicazione e

segnalazione previsto dall'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 112/1999 non dovrà essere

esercitato dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate con carattere di generalità, bensì in

attuazione delle apposite direttive impartite, per il tramite delle Direzioni Regionali, dalla

competente struttura centrale.

2.3 IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA

Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie, in quanto

non derogate dalle norme contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973 (Articoli dal 49 all’86).

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Le funzioni demandate dalle norme ordinarie agli ufficiali giudiziari sono esercitate

dagli ufficiali della riscossione.

Il concessionario procede all'espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il

termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, salvo i casi di sospensione e dilazione (art.

50 D.P.R. 602/1973).

Se l'espropriazione non è iniziata entro 1 anno dalla notifica della cartella,

l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene

l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni.

Tale avviso deve essere redatto in conformità al modello approvato con D.M. (Il

modello di avviso di intimazione è stato approvato con il D.M. 28/06/1999) e perde

efficacia trascorsi 180 giorni dalla notifica.

La vendita dei beni pignorati è effettuata a cura del concessionario, mediante

pubblico incanto o nelle altre forme previste dal D.P.R. 602/1973, senza necessità di

autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria (art. 52 D.P.R. 602/1973).

L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'Ufficiale della Riscossione, il quale esercita le

funzioni dell'Ufficiale Giudiziario (art. 52, comma 2, D.P.R. 602/1973).

Il pignoramento perde efficacia quando sono decorsi 120 giorni dalla sua

esecuzione senza che sia stato effettuato il primo incanto. (Nella previgente disciplina il

periodo di validità del pignoramento era di 90 gg.).

Nell'ipotesi di cui sopra e in ogni altro caso di estinzione del procedimento il

concessionario richiede entro 10 giorni la cancellazione del pignoramento eventualmente

trascritto nel pubblico registro mobiliare o immobiliare.

Il concessionario, per effetto della disposizione di cui all’art. 55 D.P.R. 602/1973,

non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi

negli incanti, neppure per interposta persona, fermo restando quanto previsto dagli articoli

539 c.p.c. (gli oggetti d'oro e argento se invenduti sono assegnati per il valore intrinseco ai

creditori) e 553 c.p.c. (assegnazione ai creditori di somme dovute da terzi).

Si sottolinea che per effetto dell'art. 553 c.p.c. nell'espropriazione presso terzi:

a) i crediti esigibili immediatamente o in termine non maggiore di 90 giorni sono

assegnati in pagamento al concessionario, salvo esazione, dallo stesso giudice

dell'esecuzione;

b) i crediti esigibili, in termine maggiore, sono invece assegnati solo su richiesta del

concessionario;

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c) anche le rendite perpetue o temporanee sono assegnate in pagamento su richiesta

del concessionario.

Gli atti del procedimento di espropriazione sono depositati, a cura del concessionario,

nella cancelleria del Giudice dell'esecuzione nel temine di 10 giorni dalla vendita, e la

somma ricavata dalla vendita è consegnata al Cancelliere per essere depositata nella

forma dei depositi giudiziari salvo che il giudice dell'esecuzione non lo autorizzi a

trattenere l'ammontare del suo credito in presenza delle condizioni previste dal 3° comma

dell’art. 56 D.P.R. 602/1973 (se non sono intervenuti creditori con diritto di preferenza

rispetto al concessionario ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli

integralmente).

Il concessionario risponde dei danni causati dall’esecuzione e delle spese del giudizio

anche con le cauzioni prestate, fatti salvi i diritti degli Enti creditori (art. 59 D.P.R.

602/1973).

Il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque

momento anteriore alla vendita, paga all'Ufficiale della riscossione le somme iscritte a

ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell’avvenuto pagamento,

salvo quanto previsto dall'art. 48 (art. 61 D.P.R. 602/1973).

A norma dell'art. 48 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito

al pagamento, ma deve proseguirlo al fine del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a

debito per gli atti giudiziari. In caso contrario risponde in proprio.

2.3.1 Intervento dei creditori nel procedimento esecutivo iniziato dal

concessionario (art. 54 D.P.R. 602/1973)

L’intervento dei creditori può avvenire mediante notifica al concessionario di un

atto contenente le indicazioni prescritte dal 2° comma d ell'art. 499 c. p.c. e dà solo diritto

di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.

I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per il primo incanto o,

nel caso di pignoramento c/o terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono

alla distribuzione delle somme ricavate dopo che sono stati soddisfatti i diritti del

concessionario e dei creditori, anche chirografari, intervenuti prima di tale data.

2.3.2 Surroga del concessionario nei procedimenti esecutivi già iniziati (art. 51

D.P.R. 602/1973).

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Il concessionario può chiedere al Giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al

creditore procedente, qualora sui beni del debitore sia già iniziato altro procedimento di

espropriazione; la dichiarazione è notificata al creditore procedente e al debitore.

Se entro 10 giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno

corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato

negli atti già iniziati e li prosegue secondo le norme del titolo II del D.P.R. 602/1973.

Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento

dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

2.3. 3 Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (art. 57 D.P.R. 602/1973).

Una importante novità è l'abolizione del ricorso amministrativo all'Intendenza di

Finanza, tanto criticato, che precludeva la possibilità di proporre opposizione agli atti

esecutivi innanzi al giudice dell'esecuzione, tranne che nei casi in cui era esperibile

l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

La competenza è ora del Giudice Ordinario, il quale fissa l'udienza di comparizione

delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di

depositare in cancelleria, 5 giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli

atti di esecuzione (art. 57 comma 2).

Limitatamente alle iscrizioni a ruolo relative a tributi per i quali è previsto il ricorso ai

giudici tributari non sono ammesse (art. 57 comma 1):

a) le opposizioni ex art. 615 c. p. c. e cioè la contestazione del diritto della parte a

procedere ad esecuzione forzata (o meglio le contestazioni afferenti l’effettiva

esistenza del credito, anche con opposizione al precetto) fatta eccezione per quelle

concernenti la pignorabilità dei beni;

b) le opposizioni regolate dall'art. 617 c. p. c. relative alla regolarità formale e alla

notificazione del titolo esecutivo.

Si fa notare che dal 1° gennaio 2002 la competenza del le Commissioni tributarie è

stata estesa a tutti i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e

comunali, e al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché alle sovrimposte, alle

addizionali, alle sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici Finanziari, agli

interessi e ad ogni altro accessorio (art. 12 L. 448 del 28/12/2001 - legge finanziaria 2002).

La ratio dell'esclusione delle opposizioni di cui agli articoli. 615 e 617 del c. p. c. è

quella di evitare che attraverso l'opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice ordinario, il

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contribuente eluda la riserva di giurisdizione del giudice tributario e il termine breve di

impugnativa (60 giorni dalla notifica dell'atto).

Le norme del nuovo D.P.R. 602 contemplano quindi le sole deroghe al Codice di

procedura civile strettamente funzionali al mantenimento delle peculiarità del processo

tributario.

Il giudice dell'esecuzione, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, può

sospendere la riscossione solo in presenza di gravi motivi e di fondato pericolo di grave e

irreparabile danno (art. 60 D.P.R. 602/1973 e art. 29, c. 3, D.Lgs. 46/1999).

2.3.4 Opposizione di terzi (art. 58 D.P.R. 602/1973)

L’articolo 58 del D.P.R. 602/1973 riscrive, in modo organico e tenendo conto delle

più recenti pronunce della Corte Costituzionale (sen. 358/1994 - 444/1995 e 415/1996), le

norme restrittive sui mezzi di prova con i quali il debitore, il coniuge e i parenti e affini entro

il 3° grado possono dimostrare la proprietà dei beni p ignorati nella casa di abitazione del

debitore o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, (es. Azienda del debitore

stesso).

L'opposizione di terzo deve essere promossa, con ricorso al giudice

dell'esecuzione, prima della data fissata per il I° i ncanto.

L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di

abitazione o Azienda del debitore, o in altri luoghi a lui appartenenti, hanno formato

oggetto di una precedente vendita da parte del concessionario a carico del medesimo

debitore o dei coobbligati.

Il coniuge, i parenti e affini entro il 3° grado de l debitore e dei coobbligati, per

quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o

del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del

bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a

ruolo, se non è prevista presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non

è stata comunque presentata;

c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo negli altri casi

diversi da a) e b).

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2.3.5 Il pignoramento delle quote di Società a responsabilità limitata nel nuovo

diritto societario.

Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 6, ha introdotto notevoli novità in materia

di diritto societario a decorrere dal 1° gennaio 2004 , ai sensi dell’articolo 10 del citato

decreto.

In particolare, con riferimento alle Società a responsabilità limitata, le disposizioni

sono contenute nel libro V, Titolo V, Capo VII, del codice civile, negli articoli dal 2442 al

2483, nel testo sostituito dall’articolo 3 del richiamato decreto n. 6/2003.

L’espropriazione della partecipazione nelle Società a responsabilità limitata è

disciplinata dall’articolo 2471 del codice civile; in particolare:

• “vecchia” disciplina: l’articolo 2480, testualmente, recitava: “(Espropriazione della

quota ) – La quota può formare oggetto di espropriazione”. In base a tale

normativa le quote sono state assoggettate a pignoramento nelle forme

dell’espropriazione dei crediti presso terzi, ritenendosi tali “beni”, per consolidata

dottrina e giurisprudenza, “crediti” del debitore verso terzi (la Società);

• “nuova” disciplina: l’articolo 2471, testualmente recita: “(Espropriazione della

partecipazione ) – La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il

pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e

successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono

senza indugio all’annotazione nel libro dei soci”. Il cambiamento dell’oggetto

dell’espropriazione (“partecipazione” e non più “quota”) e, soprattutto, la disciplina,

in precedenza non prevista, delle modalità di esecuzione del pignoramento, fanno

comprendere come sia cambiata l’individuazione della “natura “ stessa del bene da

espropriare: non più quella di “credito” verso terzi, bensì quella di un vero e proprio

“bene mobile immateriale” da assoggettare ad espropriazione, nelle forme del

pignoramento mobiliare diretto, presso il debitore.

In base alla nuova disciplina, tre sono i momenti procedurali per l’esecuzione del

pignoramento e la produzione dei suoi effetti nei confronti dell’organizzazione societaria:

1. la notificazione dell’atto di pignoramento (con ingiunzione dell’ufficiale di

riscossione) a:

� debitore e

� società;

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2. la successiva iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese;

3. l’annotazione del pignoramento nel libro dei soci da effettuarsi, “senza

indugio”, da parte degli amministratori.

In proposito, si precisa che, sulla base della lettera dell’articoli 2471 del codice civile

in tema di efficacia e pubblicità dei trasferimenti delle partecipazioni (“se la quota è

alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato

in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo

titolo ha data posteriore”), pare fondato ritenere che il pignoramento debba considerarsi

perfezionato all’atto della sua iscrizione nel registro delle imprese presso la competente

Camera di Commercio; ciò anche se la scelta del legislatore non è stata quella di

disciplinare una nuova fattispecie di “bene mobile registrato”, tant’è che l’aver indicato

come presupposto per l’opponibilità dell’acquisto non solo l’iscrizione nel registro delle

imprese, ma anche la “buona fede” dell’acquirente, lascia intendere che il sistema

proposto non è assimilabile a quello dei beni mobili registrati.

L’espropriazione delle quote di partecipazione segue, poi, un diverso iter a seconda

che si tratti di partecipazioni “liberamente” o “non liberamente” trasferibili; in entrambi i casi

il procedimento inizia col pignoramento e la successiva ordinanza del giudice, che dispone

la vendita, è notificata alla società a cura del creditore, tuttavia per le partecipazioni non

liberamente trasferibili è previsto che il creditore, il socio-debitore e la società ricerchino

preventivamente un accordo sulla vendita della quota; in mancanza di accordo, la vendita

è fatta all’incanto, ma è priva di effetto se la società, entro dieci giorni dall’aggiudicazione,

presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

La nuova disciplina, per il principio tempus regit actum, secondo cui gli atti

processuali sono regolati dalla normativa vigente al momento del compimento dell’atto, si

applica solo con riferimento ai pignoramenti successivi all’entrata in vigore del

provvedimento di riforma (1° gennaio 2004), ferma rest ando la validità e l’efficacia dei

pignoramenti presso terzi eseguiti prima di tale data.

2.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE

MOBILIARE (articoli 62-71 D.P.R. 602/1973)

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L’art. 62 del D.P.R. 602/73 dispone che i beni mobili indicati come impignorabili nel

numero 4 del primo comma dell'art. 514 c.p.c. (gli strumenti, gli oggetti e i libri

indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore)

possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privileg io previsto dall'art.

2759 c.c. , e cioè per la riscossione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul

reddito delle persone giuridiche relative all'anno in cui il pignoramento viene effettuato e ai

2 precedenti, limitatamente però all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito

d’impresa (art. 62, comma 1, D.P.R. 602/1973).

Si rileva al riguardo che l'impignorabilità di cui all'art. 514, primo comma n° 4),

secondo le interpretazioni della Corte di Cassazione, può essere opposta solo se detti

beni risultano in concreto indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere

da cui il debitore ricava i propri mezzi di sostentamento (Circ. n. 71 del 14/08/2002).

Ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso del piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) che

eserciti un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei

componenti della famiglia.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lavoro,

1/07/2000 n. 8859), possono rientrare nel campo di applicazione della norma in argomento

anche le società in nome collettivo, purché il lavoro prestato dai soci sia prevalente

rispetto all'impiego di capitale.

Sono invece escluse dall'applicazione di tale norma le società di capitali, nelle quali il

fattore capitalistico è prevalente per definizione.

Il beneficio dell'impignorabilità dei beni in argomento non opera nel caso in cui il

debitore disponga di altre fonti di reddito, ovvero si avvalga di una organizzazione

imprenditoriale complessa, in grado di assicurare, nonostante il pignoramento di uno o più

beni, i mezzi del proprio sostentamento.

I frutti dei fondi del debitore possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione

presso il debitore (ancorché i fondi stessi siano affittati) se soggetti al privilegio di cui

all'art. 2771 c.c. per la riscossione delle imposte sui redditi immobiliari (art. 62, comma 2,

D.P.R. 602/1973). Il privilegio è limitato alle imposte iscritte nei ruoli posti in riscossione

nell'anno in cui si procede e nell'anno precedente (art. 2771, comma 2, del c.c.).

L'art. 63 del D.P.R. 602/1973 reitera, invece, con piccole modifiche, la preesistente

disciplina sui casi in cui l'Ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento

mobiliare o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengono a

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persone diverse dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai familiari (indicati nell'art.

58, comma 3) in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta

a ruolo.

Tale dimostrazione deve essere data con atto pubblico, scrittura privata autenticata, o

sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

2.4. 1 Custodia dei beni mobili pignorati (art. 64 D.P.R. 602/1973)

La custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo, e

non può essere affidata al concessionario.

In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono

dati in custodia al Comune.

Il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi possono essere affidati in custodia

solo al cancelliere del Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 520, comma 1, del codice

di procedura civile.

2.4. 2 Notifica del verbale di pignoramento dei beni mobili (art. 65 D.P.R.

602/1973)

Il verbale di pignoramento deve essere notificato al debitore.

Quando al pignoramento assiste il debitore, la notifica si esegue mediante

consegna allo stesso del verbale di pignoramento.

2.4. 3 Avviso di vendita dei beni mobili pignorati (art. 66 D.P.R. 602/1973)

Il concessionario deve far affiggere nella casa comunale, per cinque giorni consecutivi

anteriori alla data fissata per il 1° incanto, un avvis o contenente la descrizione dei beni e

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del 1° e del 2° incanto.

2.4. 4 I° Incanto (art. 68 D.P.R. 602/1973)

Il prezzo base dei beni mobili al primo incanto è quello attribuito nel verbale di

pignoramento, salvo che il valore dei beni non risulti da listino di borsa o di mercato.

Se il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base

è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione e non più dal Segretario

comunale.

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Nello stesso modo si procede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del

debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari

caratteristiche dei beni pignorati.

Il I° incanto non può aver luogo prima che siano decors i 10 giorni dal pignoramento,

che devono essere completamente liberi, per cui non si computa né il giorno in cui è stato

effettuato il pignoramento né il giorno di scadenza del termine (art. 66, c. 2, D.P.R. 602).

L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'Ufficiale della riscossione (art 52 D.P.R.

602/1973).

I beni sono aggiudicati al maggior offerente quando, dopo una duplice pubblica

enunciazione del prezzo raggiunto, non viene fatta una maggiore offerta (art. 537 c.p.c. -

Sistema del pubblico banditore).

2.4. 5 II° Incanto (art. 69 D.P.R. 602/1973)

Al secondo incanto i beni mobili sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non

inferiore alla metà del prezzo base del 1° incanto, sal vo quanto previsto dall'art. 539 c.p.c.

per gli oggetti d'oro e d'argento che non possono in nessun caso essere venduti ad un

prezzo inferiore al valore intrinseco e se non venduti vengono assegnati, a norma dell'art.

539, comma 2, c.p.c., al creditore per il loro valore intrinseco.

Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e

deve essere fissato non oltre il decimo giorno dal primo incanto (art. 66, c. 2, D.P.R.

602/1973).

2.4. 6 Beni invenduti (art. 70 D.P.R. 602/1973)

Se i beni restano invenduti al 2° Incanto, il concessionar io entro 3 mesi procede:

a) alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo

base del 2° incanto;

oppure

b) ad un 3° incanto ad offerta libera.

c) se rimasti ancora invenduti sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia

stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro 15 giorni dalla notificazione

dell'invito. Decorso inutilmente il predetto termine i beni non ritirati sono distrutti o

donati, senza liberazione del debitore, ad Enti di beneficenza ed assistenza,

secondo le determinazioni del concessionario che ne redige verbale.

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Non è quindi più prevista la consegna al Comune dopo l’esperimento infruttuoso del 2°

incanto.

2.4. 7 Intervento degli istituti di vendite giudiziarie (art. 71 D.P.R. 602/1973)

Per la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, il concessionario può

avvalersi degli istituti vendite giudiziarie (art. 159 Disp. – Attuazione c.p.c.).

Tale possibilità è sicuramente finalizzata a rendere più incisiva l'azione esecutiva e

a potenziare l'efficacia deterrente dell'azione.

Con il decreto interministeriale 18/12/2001 n. 455 (G.U. 302 del 31/12/2001) è stato

approvato il regolamento concernente le modalità di intervento degli Istituti vendite

giudiziarie e sono stati fissati i compensi ad essi spettanti.

E' importante evidenziare che l'incarico all'Istituto vendite giudiziarie per l'asporto, la

custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento deve

essere conferito mediante apposita convenzione conforme allo schema-tipo approvato con

decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro della Giustizia (art. 1 D.I.

455/2001).

Il conferimento dell'incarico all'Istituto Vendite deve essere effettuato dal

concessionario entro e non oltre il venticinquesimo giorno dalla data di effettuazione del

pignoramento ad opera dell'Ufficiale di riscossione (art. 6 D.I. 455/2001).

L'Istituto vendite giudiziarie è soggetto alla vigilanza dell'Agenzia delle Entrate per

quanto riguarda l'attività correlata alla riscossione dei tributi erariali (art. 3 D.I. 455).

A tal fine il competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate controlla

annualmente la regolare tenuta dei registri e bollettari, previsti come obbligatori dall'art. 4

del predetto regolamento, e redige verbale di verifica da trasmettere all'Istituto e al

concessionario nonché alla Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni per gli eventuali

provvedimenti di competenza (art. 5 D.I. 455).

2.5 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

L'espropriazione presso terzi è disciplinata dal codice di procedura civile negli

articoli:

- 543 "Forma di pignoramento"

- 545 "Crediti pignorabili"

- 546 "Obblighi del terzo"

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- 547 "Dichiarazioni del terzo"

- 549 "Accertamento dell'obbligo del terzo"

- 551 "Intervento dei creditori"

Nel D.P.R. 602/1973 (artt. 72 - 75) sono contenute invece le norme speciali che

caratterizzano la specifica procedura della riscossione per quanto attiene il pignoramento

di beni o frutti del debitore detenuti da terzi, la vendita e l'assegnazione dei beni pignorati

e il pignoramento presso pubbliche amministrazioni.

La espropriazione presso terzi trova il suo fondamento nel principio generale

vigente nel nostro ordinamento secondo cui "il debitore risponde dell'adempimento delle

proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri" (art. 2740 c.c.) e quindi anche con

i beni e i crediti detenuti da terzi.

Il concessionario è pertanto tenuto ad estendere l'esecuzione sui beni mobili e sui

crediti che il debitore o il coobbligato abbiano presso un terzo, estraneo al debito

d'imposta, mediante l'attivazione della procedura di "espropriazione forzata presso terzi".

Tale procedura, diversa da quella "fiscale", è distinta dalla procedura mobiliare

presso il debitore.

L'espletamento di tale procedura assume rilevanza soprattutto ai fini del

pignoramento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, di fitti e pigioni e di altri crediti

risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da altre fonti e si è dimostrata avere una notevole

efficacia deterrente.

In questa particolare procedura il creditore istante (concessionario) procede in

nome proprio e nel suo esclusivo interesse e le somme dovute dal terzo pignorato ovvero i

beni appartenenti al debitore e da altri posseduti vengono assoggettati ad esecuzione

come se fossero beni del debitore.

2.5. 1 Forma del pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.).1

1 Si riporta il testo dell'art. 543 c.p.c.:

"Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto

notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e seguenti. L'atto deve contenere, oltre

all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione almeno generica delle cose e delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza

ordine del giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale competente;

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Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi o di cose che sono in possesso di

terzi, si esegue mediante atto da notificare personalmente al terzo e al debitore a norma

degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. e deve contenere:

- l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario (Ufficiale della riscossione) fa al debitore e al terzo

di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente

indicato i beni che vengono assoggettati all'espropriazione;

- la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al Giudice dell'esecuzione del

luogo di residenza del terzo, affinché quest'ultimo faccia la dichiarazione di terzo di cui

all'art. 547 c.p.c.;

- la data dell'udienza di comparizione nel rispetto del termine di cui all'art. 501 c.p.c.

(decorsi 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento).

L'Ufficiale della riscossione deve quindi depositare immediatamente l'originale

dell'atto di pignoramento nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo.

Il terzo è considerato custode dei beni pignorati e dal giorno della notifica del

pignoramento, non può disporne senza l'autorizzazione del Giudice.

Quando il terzo si dichiara o è dichiarato (dal Giudice ex art. 549 c.p.c.) possessore

dei beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione

ordina la consegna dei beni al concessionario che procede alla vendita secondo le norme

del D.P.R. 602/1973 (art. 73)

Qualora il terzo non dovesse eseguire l'ordine, il concessionario, tramite l'Ufficiale

delle riscossione, può procedere direttamente alla ricognizione e alla apprensione

materiale delle cose, avvalendosi del provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Quando il pignoramento presso terzi ha avuto per oggetto i crediti del debitore, il

concessionario, per procedere alla riscossione del credito, può rendersi assegnatario nel

processo di espropriazione (art. 74 e 55 D.P.R. 602).

4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al Giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del

terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli

atti ulteriori.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.

L'Ufficiale giudiziario (della riscossione), che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare

immediatamente l'originale nella Cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488.

In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in

Cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314."

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Se il terzo non compare all'udienza o rifiuta di fare la dichiarazione, il giudice, su

istanza del concessionario, provvede ad istruire la causa secondo le norme del giudizio di

cognizione di cui al Libro II2 del Codice di procedura civile (art. 548 c.p.c.).

2.5. 2 Irreperibilita' del terzo

E importante sottolineare che, ai fini della dimostrazione di inesigibilità, qualora il

terzo dovesse risultare irreperibile, è necessario che l'Ufficiale di riscossione verbalizzi la

circostanza.

2.5. 3 Dichiarazione stragiudiziale del terzo (ris n° 17 del 21/01/2002)

Con la risoluzione n° 17 del 21/01/2002 l'Agenzia del le Entrate ha chiarito che le

eventuali "dichiarazioni stragiudiziali" negative, sottoscritte dal potenziale terzo debitore

dell'iscritto a ruolo, ai fini del riconoscimento dell'inesigibilità, devono essere redatte non

solo in presenza dell'Ufficiale della riscossione, ma anche sotto forma di dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà, conforme all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

2.5. 4 Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi (articoli

72 - 75 D.P.R. 602/1973)

Il pignoramento di Fitti3 e Pigioni4 - dovuti da terzi al debitore – contiene l'ordine

all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti

e non corrisposti, nel termine di 15 giorni dalla notifica e i fitti e le pigioni a scadere alle

rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede (art.

72 D.P.R. 602/1973).

Tale procedura sostituisce la citazione di cui al n° 4 d ell'art 543 c.p.c. (citazione del

terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza

del terzo per la dichiarazione del terzo).

Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del

terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile (art. 72,

comma 2).

2 Articoli dal 163 al 473 c.p.c. 3 I fitti sono i frutti dell'affitto di una azienda o di un locale commerciale. 4 Le pigioni sono i frutti di un appartamento ad uso abitativo.

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Se il terzo presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si è

dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il

giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario che procede

alla vendita secondo le norme del titolo II del D.P.R. 602/1973.

Vendite e assegnazioni dei crediti pignorati pressi terzi (art. 74 D.P.R.

602/1973)

Il concessionario, per la vendita dei beni pignorati presso terzi e per la riscossione

dei crediti a lui assegnati, si avvale delle procedure previste nel titolo II del D.P.R.

602/1973.

Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a

rate per un periodo che supera di 4 anni la scadenza del contratto di concessione, può

cedere il credito all'Erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.

Della cessione viene data atto con verbale del Cancelliere.

Pignoramento presso Pubbliche Amministrazioni (art. 75 D.P.R. 602/1973)

Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, Le Regioni, le Province, i Comuni ed

ogni altro Ente sottoposto al controllo della Corte dei Conti, ha avuto in tutto o in parte

esito negativo, gli Enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato

per un periodo di 5 anni dalla data di dichiarazione del terzo, se egli non prova, con

attestazione del concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è

proceduto.

Tale disposizione non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati

impignorabili per legge 5.

Pignorabilità delle pensioni erogate dall’INPS e dall’INPDAP

Le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di

quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo

1 del d.P.R. 05 gennaio 1950, n. 180 (e, cioè, Province, Comuni, istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza, nonché qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a

tutela o a vigilanza dell’Amministrazione pubblica, comprese le aziende autonome per i

5 Vedi art. 545 c.p.c. (sussidi di sostentamento, sussidi per maternità , malattie, funerali etc.)

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servizi pubblici municipalizzati e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di

comunicazioni o di trasporto), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, numero 3, del citato d.P.R.

n. 180/1950, sono soggette a sequestro ed a pignoramento sino alla concorrenza di un

quinto, determinato al netto delle ritenute, per i tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai

Comuni, facenti carico “fin dall’origine”, al dipendente.

Le pensioni erogate dall’INPDAP sono, pertanto, pignorabili nei limiti di un quinto

del loro importo per crediti aventi natura tributaria.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 468 del 22 novembre 2002, ha dichiarato,

con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, l’incostituzionalità dell’articolo

128 del R.D.L. 04 ottobre 1935, n. 1827 (“Perfezionamento e coordinamento legislativo

della previdenza sociale”) convertito, con modificazioni, nella legge 04 aprile 1936, n.

1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità di pensioni, di indennità che ne tengono

luogo e di assegni, fino alla concorrenza di un quinto, determinato al netto delle ritenute,

per crediti dello Stato aventi natura tributaria e, pertanto, nei limiti stabiliti dall’articolo 2,

comma 1, numero 3, del d.P.R. 05 gennaio 1950, n. 180.

La Corte è giunta tale decisione qualificando il credito tributario alla stregua del

credito alimentare, in relazione al quale, con sentenza n. 1041 del 1988, assumendo come

termine di riferimento, quale norma di carattere generale, l’articolo 2, comma 1 del d.P.R.

n. 180 del 1950, aveva statuito che non vi era ragione alcuna di concedere ai titolari di

pensione erogata dall’INPS un trattamento privilegiato di favore rispetto a coloro che

fruiscono di trattamenti pensionistici erogati dallo Stato o da altri enti pubblici.

Quanto sopra è confermato dalla successiva sentenza n. 506 emessa in data 04

dicembre 2002, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito che le norme di cui

all’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 180/1950, attraverso cui è consentito a certi creditori

qualificati di soddisfarsi, nel limite ivi previsto (un quinto), sull’intero ammontare della

pensione, non sono in contrasto con il diritto riconosciuto ai pensionati dall’artico 38 della

Costituzione a godere di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in quanto il Legislatore

può ben selezionare, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione è

pignorabile.

Del resto, osserva ancora la Corte, l’articolo 38 della Costituzione, quando

l’ammontare della pensione eccede quanto necessario per le esigenze di vita del

pensionato (limite che deve essere individuato dal Legislatore), non rende impignorabile la

parte eccedente, che rimane assoggettabile al regime ordinario della responsabilità

patrimoniale, come disciplinato dall’articolo 2740 del codice civile.

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Il Concessionario della riscossione, pertanto, in relazione ai crediti tributari iscritti a

ruolo, può legittimamente (e, quindi, deve) soddisfarsi sull’intero ammontare della

pensione, nei limiti di un quinto, mentre il titolare di un credito non qualificato può

soddisfarsi, sempre nel limite di un quinto, “solo” sulla parte di pensione eccedente quanto

necessario per le esigenze di vita del pensionato.

In conclusione, quindi, il Concessionario della riscossione dovrà procedere

“sempre” al pignoramento della pensione presso l’INPDAP, l’INPS e gli altri enti e,nel caso

in cui il Giudice dell’esecuzione neghi l’assegnazione del “quinto”, dovrà impugnare il

provvedimento di diniego.

Resta inteso, comunque, che l’agente di riscossione, non essendo titolare del diritto

di credito, non può raggiungere, in sede di esecuzione, alcun accordo in ordine al quantum

disponibile.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE

IMMOBILIARE (articoli 76 - 85 D.P.R. 602/1973)

Per effetto del disposto dell'art. 52 D.P.R. 602/1973, la vendita dei beni immobili è

effettuata mediante pubblico incanto.

L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'Ufficiale della riscossione (art. 52 D.P.R.

602/73).

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente

nella misura indicata nell'avviso di vendita (art. 581 c.p.c.).

Trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore,

l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente (art. 581 c.p.c.).6

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da

un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla (art. 581 c.p.c.).

2.6. 1 Avviso di vendita (art. 78 D.P.R. 602/1973)

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, ex art. 555, comma

2, c.p.c., dell'avviso di vendita, il cui contenuto è specificato nel 1° comma dell’art. 78.

6 Art. 581 c.p.c. come sostituito dall'art. 2, c. 1, L. 03/08/1998 n. 302. Prima della predetta modifica si procedeva con il

sistema della candela vergine: subito dopo ciascuna offerta si accendono fino a tre candele che durino ciascuno un

minuto circa. Quando la terza candela si è spenta senza che sia fatta una maggiore offerta, l'immobile è aggiudicato

all'ultimo offerente (.)

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L'avviso di vendita è notificato al soggetto nei cui confronti si procede entro 5 giorni

dalla trascrizione dell'avviso di vendita; in mancanza non si può procedere alla vendita.

L'avviso di vendita deve contenere, tra l'altro:

- il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con un

intervallo minimo di venti giorni;

- il prezzo base dell'incanto;

- la misura minima dell'aumento da portare alle offerte;

- l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il

trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

- l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata

dagli offerenti;

- il termine di versamento del prezzo;

- l'ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a

sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i

frutti di essi.

2.6. 2 Prezzo base del I° incanto e cauzione (art. 79 D.P.R. 602/1973)

Il prezzo base del primo incanto è determinato secondo il disposto dell'art. 52, c. 4

del T.U. imposta di registro D.P.R. 131/1986.

Se non è possibile stabilire il prezzo base ai sensi dell’art. 52, c. 4 del T.U.

dell’imposta di registro, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale al

competente Ufficio del Territorio che provvede entro 120 giorni.

Per le aree fabbricabili il prezzo è stabilito con perizia dell'Ufficio del Territorio.

La cauzione, prevista a carico dell'offerente all'incanto dall’art. 580 del codice di

procedura civile, è prestata al concessionario ed è fissata - per ogni incanto - nella misura

del 10% del prezzo base (art. 79, c. 3 D.P.R. 602/73).

Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita (art. 80 D.P.R. 602/1973)

L'Avviso di vendita, almeno 20 giorni prima di quello fissato per il primo incanto:

1) è inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia;

2) ed è affisso, a cura dell'Ufficiale di riscossione, alla porta esterna della Cancelleria

del Giudice dell'esecuzione e all'Albo del Comune o dei Comuni nel cui territorio

sono situati gli immobili.

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Il Giudice può disporre, su istanza del soggetto nei cui confronti si procede o del

concessionario, che sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee

forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

2.6. 3 Secondo e terzo incanto (art. 81 D.P.R. 602/1973)

Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si

procede al secondo incanto, nel giorno fissato dall'avviso di vendita, con prezzo base

inferiore di 1/3 a quello del primo incanto.

In caso di un terzo incanto il prezzo base è stabilito in misura inferiore di 1/3 a

quello del 2° incanto.

L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione

pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione a titolo di multa (art. 82).

Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione il concessionario procede ad un nuovo

incanto ad un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto (art. 82, comma 2, D.P.R.

602/1973). Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata è inferiore a quello

della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento

della differenza.

2.6.4 Progetto di distribuzione delle somme ricavate (art. 83 D.P.R. 602/1973)

Nel caso di intervento di altri creditori, deve essere depositato a cura del

concessionario nella Cancelleria del Giudice dell'esecuzione, nel termine di 10 giorni dal

versamento del prezzo, un progetto di distribuzione delle somme ricavate unitamente agli

atti del procedimento.

Distribuzione delle somme ricavate (art. 84 D.P.R. 602/1973)

Il giudice dell'esecuzione:

a) se non vi sono creditori intervenuti, dispone, a norma dell'art. 510, comma 1, c.p.c.,

il pagamento a favore del concessionario (creditore) di quanto gli spetta per

capitale, interessi e spese, dopo aver sentito il debitore;

b) nel caso di intervento di altri creditori, apportate le eventuali variazioni al progetto di

distribuzione presentato dal concessionario, provvede, a norma dell'art. 596 c. p. c.,

al deposito in Cancelleria del progetto di distribuzione perché possa essere

consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.

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2.6.5 Assegnazione dell’immobile allo Stato (art. 85 del D.P.R. 602/1973)

L’art 85 del D.P.R. n. 602/73 nella versione modificata dall’art. 16 del D.Lgs. n.

46/1999 stabilisce che “se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci

giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato

per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede,

depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento”. In base

al secondo comma l’assegnazione viene disposta ai sensi e secondo le procedure previste

dell’art. 590 c.p.c. La nuova disposizione normativa, applicabile solo qualora si proceda

per le entrate erariali, non ripropone quindi l’istituto della devoluzione di diritto previsto

dall’abrogato art. 87 del D.P.R. n. 602/1973 introducendo nel quadro normativo della

riscossione coattiva l’istituto processual-civilistico dell’assegnazione degli immobili allo

Stato, anche se con alcune differenze.

Infatti, il legislatore ha inteso precisare che:

• La richiesta di assegnazione è un “atto dovuto”; il concessionario deve sempre e in

ogni caso inoltrarla;

• Il prezzo di assegnazione non viene determinato, o accertato, dal giudice

dell’esecuzione, ma è stabilito dalla legge, secondo criteri semplici e chiari. Questo

deve essere pari o minore tra il valore del terzo incanto e quello del credito per cui il

concessionario procede; • Se l’importo del conguaglio non viene corrisposto nel termine fissato dal Giudice, la

procedura di vendita si estingue . Ugualmente si estingue se, su indicazione

dell’Ente impositore, è stato tentato, con esito negativo, un quarto incanto. In tali

ipotesi il bene immobile rientra nella disponibilità patrimoniale del debitore, che però

non è liberato dall’obbligazione tributaria. Si rammenta, inoltre, che l’estinzione

della procedura non comporta la cancellazione dell’ipoteca iscritta dal

concessionario. L’assegnazione allo Stato dovrebbe, di regola, essere vantaggiosa, in quanto viene

acquisito al patrimonio pubblico un bene immobile, o porzione di esso, ad un prezzo

molto inferiore al valore reale. Al fine di evitare, però, assegnazioni che si potrebbero rivelare prive di interesse

economico, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 53 del 6 ottobre 2003, ha disposto

che, prima di dar corso al pagamento del prezzo di conguaglio, venga interessata

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l’Agenzia del Demanio affinché la stessa, entro il termine fissato dal Giudice, rilasci il

proprio parere in merito. Se questo sarà favorevole all’acquisizione, l’Ufficio Locale

dell’Agenzia delle Entrate darà corso al pagamento; se negativo, si attenderà lo

scadere del predetto termine e si disporrà per un quarto tentativo di incanto. Naturalmente, la procedura sopra descritta non è applicabile nei casi in cui,

mancando creditori muniti di grado di privilegio anteriore, non viene fissato alcun

conguaglio e il Giudice dell’Esecuzione provvede subito all’assegnazione allo Stato.

Prassi correlata

- Circolare n. 221 del 24/11/1999

- Risoluzione n. 162 del 03/12/1999

- Circolare n. 215 del 27/11/2000

- Circolare n. 98 del 20/11/2001

- Risoluzione n. 17 del 21/01/2002

- Risoluzione n. 64 del 01/03/2002

- Risoluzione n. 128/E del 24/04/2002

- Circolare n. 71 del 14/08/2002

- Circolare n. 53 del 06/10/2003

- Risoluzione n. 190 del 01/10/2003

- Nota n. 65173 del 19/07/2004 Dir. Centr. Acc. – Uff. Proc. Esec.

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CAPITOLO 3

LA PROCEDURA DI DISCARICO

3.1 Comunicazione di inesigibilità

Il concessionario, iniziata l’azione esecutiva, invia all’Ente creditore, entro il 18°

mese successivo a quello di consegna del ruolo e, in seguito, con cadenza annuale, una

comunicazione sullo stato delle procedure.

Nel caso in cui le procedure risultino infruttuose il concessionario presenta in via

telematica all’Ente creditore, entro il 3° anno successivo alla consegna del ruolo, la

“comunicazione di inesigibilità” (D.Lgs. 112/1999, art. 19) per i ruoli sottoscritti dal 30

settembre 1999 (D.Lgs. 46/1999, art. 36, comma 2 bis).

Il termine di presentazione per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999 è

fissato al 1 ottobre 2004 dal D.Lgs. 112/1999, art. 59, comma 4 ter, lettera d).

Le modalità di trasmissione della comunicazione di inesigibilità e dello stato delle

procedure esecutive sono stabilite dal D.M. 22/10/1999.

La comunicazione di inesigibilità può essere successivamente integrata se, alla

data di presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per cause non

imputabili al concessionario.

La Circolare n. 215 del 27/11/2000 ha posto l’accento su che cosa debba intendersi

per comunicazione d’inesigibilità al fine di meglio definire le possibilità del concessionario

di integrare la stessa. In particolare, secondo la predetta Circolare, la comunicazione di

inesigibilità non deve assumere il significato di documentazione attestante il completo

svolgimento, con esito infruttuoso e negativo dell’attività esecutiva su tutti i beni risultanti

dall’effettuazione dell’accesso, bensì quello di documentazione comprovante quantomeno

l’avvenuto infruttuoso inizio dell’attività di riscossione.

Con Nota n. 79853 di protocollo del 21/05/2003, la Direzione Centrale

Amministrazione - Settore Rapporti con Enti Esterni – Ufficio Rapporti con i Concessionari

ha puntualizzato che il termine finale di presentazione, da parte del Concessionario della

riscossione, della comunicazione di inesigibilità prevista dall’articolo 19, comma 2, lettera

c), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è il giorno del mese di scadenza

corrispondente al giorno del mese iniziale (e, cioè, al giorno di consegna del ruolo); così,

ad esempio, se il ruolo viene consegnato in data 10 novembre 2001, il termine finale per

la trasmissione della comunicazione in parola è il 10 novembre 2004.

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Ciò in quanto, in assenza di deroga espressa, trova piena applicazione il dettato

dell’articolo 2963, comma 4, del codice civile (computo dei termini di prescrizione), ove è

previsto che la “prescrizione a mesi” si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di

questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

3.2 Controlli dell’Ufficio

Il principio del “silenzio-assenso” introdotto dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. 112/1999

(discarico automatico decorsi tre anni dalla comunicazione d’inesigibilità) impone all’Ufficio

un esame tempestivo delle comunicazioni di inesigibilità ricevute che deve essere svolto

entro il predetto termine.

La fase del controllo è disciplinata dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 112/1999.

Poiché la documentazione cartacea delle procedure eseguite è conservata dallo

stesso concessionario, l’Ufficio può nei tre anni decorrenti dalla trasmissione della

comunicazione di inesigibilità:

• richiedere la documentazione, per quelle quote che intende sottoporre a controllo di

merito, al concessionario che è tenuto a consegnare la documentazione nel termine

perentorio di trenta giorni dalla richiesta, pena la perdita del diritto al discarico;

• accedere presso la sede del concessionario per verificare la stessa

documentazione;

può inoltre in sede di esame dei dati contenuti nella comunicazione di inesigibilità:

• comunicare, in ogni momento, l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad

esecuzione;

• segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere per la riscossione delle

somme iscritte a ruolo. In tal caso il concessionario ha l’obbligo di agire in

conformità, pena la perdita del discarico.

Gli Uffici quindi devono verificare ed accertare che il concessionario abbia

ottemperato agli obblighi previsti sia dalla normativa speciale che da quella ordinaria

ed intrapreso correttamente le procedure esecutive.

3.3 Il discarico

Decorsi tre anni dall’invio della comunicazione di inesigibilità totale o parziale della

quota, il concessionario è automaticamente discaricato in virtù del già citato principio

del “silenzio-assenso”. Il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta

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l’eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali corrispondenti alle quote

discaricate.

3.4 Perdita del diritto al discarico

Dai controlli documentali effettuati dall’Ufficio che ha emesso il ruolo possono

emergere inadempienze tali da determinare la perdita del diritto al discarico.

L’art. 19, D.Lgs. 112/1999 al comma 2 ne riporta un dettagliato elenco:

a) mancata notifica della cartella, imputabile al concessionario, entro il quinto mese

successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall’art. 32, comma 2,

lett. b) del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46, entro il terzo mese successivo all’ultima rata

indicata nel ruolo.

In deroga al citato art. 19, comma 2, lettera a), il D.Lgs. 27/04/2001 n. 193 ha

aggiunto l’art. 59 bis che, a sua volta, è stato sostituito dall’art. 4 del D.L.

24/09/2002 n. 209 convertito in L. 22/11/2002 n. 265. Queste disposizioni, tenendo

conto delle difficoltà operative verificatesi nell’attivazione della procedura di

trasmissione dei ruoli in via telematica, derogano alla disciplina in tema di perdita

del diritto al discarico appena citata e possono essere esemplificate dalla tabella

seguente:

Tipologia

ruoli

Termine

notifica

cartella

Perdita

diritto

discarico

Norma

Ruoli resi esecutivi prima del 30/09/1999

___

No

Art. 59, comma 4 ter, D.Lgs. 112/1999

Ruoli per iscrizioni Art. 25, comma 3 quater, D.Lgs. 472/1997 (cartelle conseguenti al mancato pagamento avviso bonario)

31/12/2003

Si

Art. 59 bis, lett.a) - modif. da D.L. 209 convertito in Legge 265/2002 (art. 4, comma 2, lett.b)

Altri ruoli consegnati entro 31/07/2002, diversi da quelli indicati nel riquadro immediatamente precedente

31/12/2002

Si

Art. 59 bis, lett.b) - modif. da D.L. 209 convertito in Legge 265/2002 (art. 4 comma 2, lett.b)

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Si rammenta inoltre che la risoluzione n. 16 del 21/01/2002 ha chiarito che non è causa

di perdita del diritto al discarico, perché non costituisce inattività del concessionario, la

mancata notifica entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, se il

concessionario ha compiuto tutti gli atti necessari alla notifica.

b) mancata comunicazione annuale all’ente creditore, in via telematica, dello stato

delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno

stesso mese;

c) mancata presentazione della comunicazione d’inesigibilità all’Ente creditore entro il

terzo anno successivo alla consegna del ruolo;

d) mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni risultanti, alla data del

pignoramento, dall’A.T. e sui nuovi beni segnalati dall’ Ufficio. La disposizione

contiene una deroga alla perdita del discarico nell’ipotesi di beni pignorati di valore

pari al doppio del credito iscritto a ruolo alla data del pignoramento;

d-bis) mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate

dall’ufficio;

e) mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo imputabile al concessionario.

L’imputabilità al concessionario riguarda vizi di procedura e della notifica della

cartella. Il concessionario è ammesso a provare che le irregolarità non hanno

influito sull’esito della procedura;

f) la mancata consegna all’Ente Impositore (entro trenta giorni) della documentazione

richiesta in sede di esame della comunicazione di inesigibilità.

Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2, lettere

b), c) , l’Ufficio emette un provvedimento a carattere definitivo immediatamente dopo

che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

Nel caso in cui le inadempienze si riferiscano ai casi previsti dal già citato art. 19,

comma 2, lettere a), d), d-bis), e) (notifica tardiva, mancato svolgimento dell’azione

esecutiva su tutti i beni, mancato svolgimento delle attività a seguito di segnalazione

dell’ufficio, irregolarità che ha influito sull’esito delle procedure), l’art. 20 del D.Lgs.

112/1999 prevede la notifica al concessionario di un atto con il quale l’ufficio indica i motivi

per i quali ritiene di non dover accogliere la comunicazione d’inesigibilità.

Il concessionario può produrre osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla

notifica; trascorso tale periodo l’ufficio emette il definitivo provvedimento con il quale:

• accoglie le osservazioni del concessionario che è discaricato;

oppure

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• conferma il diniego del discarico ed invita il concessionario a versare entro dieci

giorni dalla notifica del provvedimento un quarto dell’importo iscritto a ruolo (art. 20,

comma 3, D.Lgs. 112/1999 come modificato dal D.L. N. 138/2002 convertito nella

Legge n. 178/2002) maggiorato degli interessi legali e la totalità delle spese di

procedura se già rimborsate dall’ente. Gli interessi legali decorrono dall’ultimo

giorno utile per la notifica della cartella.

Entro i successivi ottanta giorni dalla notifica del provvedimento il concessionario

ha la possibilità di :

• definire la controversia ai sensi del 4° comma dell’a rt. 20 introdotto dal D.L.

209/2002 convertito nella Legge n. 265/2002, versando (oltre all’importo dovuto ai

sensi del comma 3) un ulteriore ottavo, maggiorato ovviamente dei relativi interessi;

oppure

• impugnare il provvedimento di diniego con ricorso alla Corte dei Conti; se tale

ricorso viene respinto il concessionario dovrà versare l’intero ammontare delle

somme iscritte a ruolo e non riscosse.

3.5 Reiscrizioni a ruolo

Qualora successivamente al discarico l’Ufficio venga a conoscenza di nuovi

elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto debitore, può reiscrivere a ruolo le

somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale

(D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999, art. 20,comma 5).

Attualmente non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale che dovrà stabilire i

criteri, fondati su valutazioni di economicità ed esigenze operative, per la reiscrizione a

ruolo.

3.6 Rimborso spese per procedure esecutive infruttuose

Al concessionario, oltre agli aggi corrisposti sulle entrate effettivamente riscosse e alle

altre indennità in misura fissa previste dalla legge, spetta il rimborso delle spese sostenute

in relazione alle procedure esecutive espletate.

Tali spese sono normalmente a carico del debitore esecutato i cui beni sono stati

aggrediti nell'ambito delle procedure esecutive, tranne nei casi in cui l'esito delle attività

esecutive si sia dimostrato infruttuoso o le partite affidate in riscossione siano risultate

indebitamente iscritte a ruolo. L'articolo 17, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112,

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prevede infatti che il rimborso delle spese per le attività espletate sia a carico dell'ente

creditore se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il

concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma

1, del medesimo decreto.

La misura del rimborso e le relative modalità di erogazione sono stabilite dal decreto

del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000.

Nella pratica, con riferimento a ciascuna procedura esecutiva, al concessionario

spettano i seguenti rimborsi spese:

1) rimborsi per prestazioni rese da terzi incaricati dalle aziende concessionarie

(parcelle di avvocati, notai, periti, eccetera). L'articolo 3 del decreto ministeriale

21 novembre 2000 stabilisce che al concessionario compete il rimborso delle

spese vive sostenute per quelle attività necessariamente compiute da soggetti

esterni e connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva,

nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e corredate da idonea documentazione

(si veda allegato B al decreto 21/11/2000);

2) rimborsi stabiliti in misura forfetaria (si veda allegato A al medesimo decreto).

3.7 Disposizioni transitorie

Le disposizioni sul discarico fin qui esaminate trovano applicazione anche per i

ruoli consegnati prima del 30/06/1999 nei casi previsti dal D.Lgs. 112/1999 art 59 .

Il citato articolo distingue tre ipotesi:

1) Il concessionario ha presentato la domanda di rimborso o discarico entro il

30/06/1999: il controllo dell’inesigibilità segue le regole del D.P.R. 43/1988;

2) Il concessionario ha esibito entro il 30/06/1999 i verbali al visto, ma l’ufficio non ha

fornito le indicazioni di cui all’art. 79 D.P.R. 43/1988: il concessionario esegue

l’accesso telematico previsto dall’art. 18 D.Lgs. 112/1999. Se l’accesso non dà

indicazione di beni aggredibili, il concessionario presenta domanda di rimborso o

discarico che verrà esaminata secondo le norme del D.P.R. 43/1988. Se, viceversa,

il concessionario rileva l’esistenza di beni da espropriare, la procedura esecutiva ed

un eventuale infruttuoso esito di essa sono regolate dalle norme in vigore dal

1/07/1999;

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3) Il concessionario non ha presentato entro il 30/06/1999 verbali al visto dell’ufficio: si

applicano le disposizioni post-riforma.

Per le somme anticipate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso, il

concessionario ha diritto allo sgravio provvisorio al 90% sulle somme anticipate,

decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di rimborso di cui ai punti 1 e 2 o

della comunicazione di inesigibilità di cui al punto 3.

Qualora l’Ufficio emetta provvedimenti di rigetto delle domande di rimborso o di

discarico esaminate ai sensi del D.P.R. 43/1988, il concessionario può proporre il

ricorso gerarchico contemplato dall’art 85, comma 1, D.P.R. 43/1988, come precisato

dalla Circolare 27 del 27/03/2002.

Infine, per quanto riguarda le procedure esecutive avviate prima del 30/06/1999, il

concessionario, in base a quanto precisato nella circolare n. 221/1999, non è tenuto a

concluderle entro i termini di cui al D.P.R. n. 43/1988, sempre che il termine di chiusura

delle procedure (individuato dallo stesso D.P.R. n. 43) non sia scaduto alla suddetta

data del 30/06/1999 (vedi schema seguente).

3.8 Domande di rimborso o di discarico per inesigibilità e definizione agevolata

dei carichi di ruolo pregressi.

Con risoluzione n. 203 del 28/10/2003, la Direzione Centrale Rapporti con Enti

Esterni ha chiarito le conseguenze, sulla domanda di discarico presentata ai sensi del

D.P.R. n. 43/1988, dell’adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 12 della

legge 289/2002.

In particolare, è stato chiarito quanto segue:

• In presenza di adesione alle disposizioni agevolative previste dall’art. 12 l’Ufficio

deve comunque esaminare le domande di discarico e/o rimborso.

• In caso di rigetto della domanda di rimborso o di discarico, sorge in capo al

concessionario l’obbligo di versare all’ente creditore la differenza tra la somma

dovuta per effetto del diniego e quanto pagato dal debitore ai sensi dell’art. 12

L. 289/02.

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Prassi correlata

- Circolare n. 221 del 24/11/1999

- Circolare n. 215 del 27/11/2000

- Circolare n. 98 del 20/11/2001

- Circolare n. 27 del 27/03/2002

- Risoluzione n. 15 del 21/01/2002

- Risoluzione n. 16 del 21/01/2002

- Risoluzione n. 17 del 21/01/2002

- Risoluzione n. 203 del 28/10/2003

- Nota n. 79853 del 21/05/2003 Dir. Centr. Amm.

- Risoluzione n. 233/E del 31/12/2003

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3.7.1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE – PROSPETTO DI SINTESI

impossibile

Il Concessionario presenta

domande di rimborso o di

discarico D.P.R. 43/1988

Le procedure esecutive sono ancora

in corso al 30/06/1999

Il Concessionario presenta la

comunicazione di inesigibilità

D.Lgs 112/1999

L’Ufficio

ha apposto

il visto

entro il

30/06/1999

Le procedure esecutive sono

terminate entro il 30/06/1999

Il Concessionario non ha inviato entro il 30 giugno 1999 i verbali al visto dell’Ufficio

Il Concessionario

procede ai sensi del

D. lgs 112/1999

Il Concessionario non ha presentato

domande di rimborso o discarico, ma

ha inviato entro il 30 giugno 1999 i

verbali all’Ufficio per l’apposizione

del visto (art 79 D.P.R. 43/1988).

Non controllati dall’Ufficio

Il

Concessionario

procede, art. 18

D.Lgs 112/1999

Azione esecutiva

possibile

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CAPITOLO 4

IL RIMBORSO DELLE SOMME RICONOSCIUTE INDEBITE

4.1 Il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.

L’art. 26 del D.Lgs. n. 112/1999 prevede l’obbligo per i concessionari di rimborsare

al debitore le somme iscritte a ruolo pagate e successivamente riconosciute indebite

dall’ente creditore a seguito di “sgravio”.

In base al terzo comma le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al

concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle

Finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica. Si rileva che il decreto attuativo citato dal suddetto terzo comma non è ancora

stato emanato e che in base all’art. 57 bis del D.Lgs. n. 112/1999 “fino all’emanazione del

decreto sopramenzionato il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è

eseguito con le modalità in vigore al 30 giugno 1999”.

Ciò premesso con la circolare n. 97 del 20/11/2001 l’Agenzia delle Entrate ha

fornito alcuni chiarimenti sulle procedure da eseguire ed in sintesi ha precisato quanto

segue:

1. per i ruoli resi esecutivi dal 1/10/1999 (gestiti con procedura telematica) i

concessionari del servizio riscossione devono provvedere all’esecuzione del

rimborso entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal settimo giorno

lavorativo successivo alla trasmissione telematica del provvedimento di sgravio

da parte dell’Ufficio (l’inosservanza del suddetto termine, senza giustificato motivo,

è sanzionabile ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 112/1999). Per il rimborso dei ruoli resi

esecutivi prima del 30 settembre 1999 incluso, rimane invece valido il termine dei

90 giorni, previsto dall’art. 33 del D.P.R. 43/88;

2. sempre con riferimento ai ruoli resi esecutivi dal 1/10/1999, i concessionari, al fine

della restituzione delle somme anticipate per il rimborso ai contribuenti, presentano

istanza, con cadenza mensile e secondo lo schema di cui all’allegato n.1 della

circolare in esame, all’Ufficio locale territorialmente competente , allegando

all’istanza stessa un elenco contenente le anticipazioni effettuate con l’indicazione

degli interessi maturati fino alla data dell’istanza, corredato di copia delle quietanze

rilasciate dai contribuenti per ricevuta.

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3. l’Ufficio dopo aver controllato la regolarità dell’istanza, l’effettivo pagamento da

parte del concessionario nonché il diritto del contribuente a riscuotere il rimborso,

predisporrà il provvedimento di dilazione per l’importo effettivamente anticipato dal

concessionario, comprensivo degli interessi maturati alla data dell’istanza e fino

all’emissione del provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 57/bis D.Lgs.

112/1999, a valere sui versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi del D.Lgs.

237/1997;

4. ai fini della successiva regolazione contabile, il medesimo Ufficio, provvederà ad

inviare la richiesta dei fondi alla Direzione Regionale;

5. il concessionario entro il giorno 10 di ogni mese trasmette all’Ufficio, secondo lo

schema di cui all’allegato 2 della circolare in esame, anche le informazioni relative

ai provvedimenti pervenuti e contabilizzati nel mese precedente, indicando la parte

pagata dal contribuente e l’Ufficio dispone con provvedimento formale, da inviare al

concessionario e alla Ragioneria Provinciale dello Stato, il discarico dai rispettivi

ruoli.

Infine, con risoluzione n. 112 del 20/05/2003, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il

rimborso ai concessionari di somme riconosciute indebite e restituite dagli stessi

concessionari all’interessato, relativamente a ruoli emessi da uffici non appartenenti

all’Agenzia delle Entrate, ma facenti parte dell’amministrazione statale, deve essere

effettuato dagli Uffici locali.

Prassi correlata

- Circolare n. 97 del 20/11/2001

- Risoluzione n. 112 del 20/05/2003

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CAPITOLO 5

LA SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA

AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

5.1 La sottrazione fraudolenta prevista dall’art. 11 del Decreto Legislativo

74/2000

La riforma delle sanzioni penal-tributarie, entrata in vigore il 15/04/2000, ha previsto

il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte dirette o dell’IVA, nonché

delle sanzioni ed interessi collegati ai due tributi se d’importo complessivo superiore a €

51.645,69 (pari a 100 milioni di lire).

L’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 riscrive la norma incriminatrice del delitto legato alla

riscossione del tributo, già previsto dall’abrogato art. 97 del D.P.R. 602/73.

Prima dell’introduzione della nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui

redditi ed Iva, la condotta criminosa doveva essere attuata dopo l’inizio di accessi,

ispezioni, verifiche o dopo la notifica dell’avviso di accertamento o dell’iscrizione a ruolo.

Con la riforma invece il reato è commesso quando il contribuente pone in essere

una condotta tale da rendere inefficace la procedura di riscossione attraverso l’alienazione

simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri od altrui beni idonei a rendere

inefficace la riscossione coattiva del credito.

L’elemento soggettivo del delitto richiede il dolo specifico dell’aver agito per sottrarsi

al pagamento delle imposte, sanzioni ed interessi.

Il concessionario, che nell’esercizio della propria attività venga a conoscenza di

comportamenti che integrano la condotta prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000, è tenuto

a fare denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. e, nel contempo, a

darne notizia all’ufficio che ha formato il ruolo per consentirgli la partecipazione al

procedimento penale, quale “persona offesa” dal reato.

La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato si prescrive in cinque anni.

Prassi correlata

- Circolare n. 154 del 04/08/2000

- Circolare n. 98 del 20/11/2001

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CAPITOLO 6

IL SISTEMA SANZIONATORIO A CARICO DEI

CONCESSIONARI

6.1 Premessa

Con la legge 28 settembre 1998, n. 337, sono stati indicati principi e criteri direttivi

anche in relazione alle sanzioni da irrogare ai concessionari.

In particolare l’art. 1, comma 1, lettera p) stabiliva espressamente la revisione delle

sanzioni amministrative a carico dei concessionari anche al fine di potenziarne

l’efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti e la

ridefinizione delle stesse nelle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli

inadempimenti di particolare gravità.

La delega ha trovato attuazione con il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 il cui capo IV –

contenente 10 articoli dal n. 46 al 56 e rubricato significativamente SANZIONI – è

interamente dedicato a tale argomento.

Innanzi tutto una premessa: mentre le violazioni degli obblighi posti a carico del

contribuente, anche se commesse nella fase di riscossione, sono connaturate al

rapporto tributario, le irregolarità del concessionario sono da collocarsi nel rapporto

amministrativo di concessione di un pubblico servizio e sono disciplinate oltre che dal

decreto legislativo appena citato anche da disposizioni di portata più generale quali

quelle contenute nella legge 689/1981.

6.2 Principi generali

L’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 112/1999 stabilisce espressamente che “alle

violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I,

della L. 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialità

stabilite dagli artt. 47 e 50”.

Il Capo I, sezione I (Principi generali) è composto di dodici articoli contenentI

principi ai quali si ispira in larga parte anche il nuovo sistema sanzionatorio tributario

(D.Lgs.. 472/1997).

Nell’attività di irrogazione delle sanzioni ai concessionari alcuni dei principi contenuti

nella legge 689/1981 assumono notevole importanza.

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In particolare:

- il principio di legalità (art. 1, comma 1) in base al quale nessuno può essere

assoggettato a sanzioni amministrative, se non in forza di una legge che sia entrata in

vigore prima della commissione della violazione; il principio di legalità ha come

corollario il principio di ultrattività (art. 1, comma 2) per cui le leggi che prevedono

sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

- l’istituto della continuazione (art. 8, comma 1) in base al quale, salvo che sia

diversamente stabilito dalla legge, a colui che con un’azione od omissione viola diverse

disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della

stessa disposizione, viene irrogata la sanzione prevista per la violazione più grave

aumentata sino al triplo. E’ importante rilevare che la sanzione unica trova applicazione

nella sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni discenda da un’unica azione od

omissione (c.d. concorso formale).

Infatti il 2° comma dell’art. 8 della L. 689/1981 di sciplina il concorso materiale di

violazioni - commesse cioè con più azioni o omissioni – ma esclusivamente in materia

di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Tale interpretazione è stata ribadita dalla risoluzione del 1 marzo 2002, n. 65 della

Direzione Centrale Rapporti con Enti esterni nella quale è stato esplicitamente

affermato che per le violazioni commesse dai concessionari a partire dal 1 luglio 1999

la sanzione unica può essere irrogata esclusivamente in caso di violazione di più

disposizioni normative ovvero di più violazioni della medesima disposizione commesse

con una singola azione od omissione mentre in presenza di una pluralità di violazioni

della stessa disposizione normativa commesse con più azioni od omissioni (ad

esempio: tardività,irregolarità commesse dagli ufficiali di riscossione, ecc) dovrà essere

applicata la sanzione prevista dalla legge per ciascuna violazione.

In concreto appare difficile ipotizzare a quale tipologia di violazioni possa essere

applicato il 1° comma dell’art. 8 citato considerato ch e, per quanto concerne le

violazioni dei concessionari, è normalmente ravvisabile la fattispecie di più azioni od

omissioni con l’eccezione probabilmente delle violazioni previste dall’art. 53;

- il criterio per l’applicazione della sanzione, fissat a dalla legge tra un limite

minimo ed un limite massimo (art. 11) in base al quale, nella determinazione della

stessa devono essere effettuate valutazioni in merito alla gravità dell’infrazione

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commessa, al comportamento posto in essere dall’autore della violazione nonché alla

personalità ed alle condizioni economiche dello stesso.

Tale criterio potrà trovare applicazione per le violazioni (residuali) previste dall’art.

53 del D.Lgs. 112/1999 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1032).

Come è facile notare tra i principi contenuti nel Capo I, sezione I, della legge 689

non compare il favor rei.

La problematica del favor rei sorge quando l’applicazione della pena pecuniaria

avviene in un periodo in cui vige una legge con una sanzione o una misura

sanzionatoria più favorevole di quella prevista da una precedente legge sotto la

vigenza della quale è stata commessa la violazione; nella legge 689 il favor rei, in

assenza di specifiche disposizioni legislative contrarie, non è stato accolto dalla

giurisprudenza dominante in quanto in contrasto con il principio dell’ultrattività corollario

come si è detto del principio di legalità.

Diverso è l’atteggiamento del legislatore che in altri settori anche vicini a quello in

trattazione - basti pensare all’art. 3 del D.Lgs. 472/1997 - ha ritenuto compatibile il

principio del favor rei con il principio dell’ultrattività.

La lacuna normativa è stata colmata con il D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001, in

vigore dal 9 giugno 2001, che ha aggiunto al comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs. 112/1999

il comma 1 bis il quale stabilisce che “se la legge in vigore al momento in cui è stata

commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si

applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto

definitivo”.

Dal chiaro dettato normativo emerge che il principio del favor rei trova applicazione

nella sola ipotesi in cui vi siano due o più disposizioni di legge succedutesi nel tempo

che stabiliscono sanzioni di diversa entità e non anche al caso in cui la violazione non

sia più sanzionabile: pertanto, in tal caso, non dovendosi procedere alla comparazione

tra due sanzioni di diversa misura si farà riferimento alle disposizioni vigenti al

momento della commissione della violazione (principio di ultrattività).

Pertanto per le violazioni commesse dai concessionari fino a tutto il 30 giugno 1999

trovano applicazione le disposizioni previste dal D.P.R. n. 43/1988 (principio

dell’ultrattività) salva l’applicazione del principio del favor rei in vigore dal 9 giugno

2001; con risoluzione n. 22 del 25/01/2002 la Direzione Centrale rapporti con Enti

Esterni ha precisato che il principio del favor rei non si applica agli interessi previsti

dall’art. 104, comma 3 D.P.R. n. 43/88.

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Residuale dovrebbe risultare l’ipotesi di provvedimenti irrogati prima del 9.6.2001 –

e quindi senza tener conto del favor rei – non resisi definitivi o non sostituiti

nell’immediata entrata in vigore del D.Lgs. 193/ 2001.

6.3 Violazioni e sanzioni collegate

Art. 47 D.Lgs. 112/1999: Omissione dei riversamenti agli enti creditori

Per l’omissione, totale o parziale, alle prescritte scadenze, dei riversamenti agli enti

creditori delle somme riscosse, l’art. 47, 1° comma, dispon e l’applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato od omesso il

riversamento, oltre agli interessi legali fermo restando l’applicazione delle eventuali

sanzioni penali.

Il secondo comma del predetto art. 47 tuttavia rimodella la misura della sanzione con

riferimento all’entità del ritardo: la sanzione è perciò ridotta del 95% per i riversamenti

eseguiti entro dieci giorni dalla scadenza, del 90% per quelli effettuati entro trenta giorni e

del 75% per quelli eseguiti entro sei mesi dalla prescritta scadenza.

Si tratta di una disposizione sicuramente più favorevole al concessionario se si tiene

conto che la disposizione corrispondente nel D.P.R. 43/1988 – l’art. 104 – consentiva la

riduzione della sanzione solo fino ad un quarto per il ritardo nel versamento contenuto nei

trenta giorni.

Art. 48 D.Lgs. 112/1999 : Ritardo nell’esecuzione della restituzione di somme

dichiarate indebite

Per il ritardo, senza giustificato motivo, nell’esecuzione della restituzione delle

somme dichiarate non dovute dall’Ufficio impositore, il concessionario è assoggettato ad

una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al

contribuente avente diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la

restituzione avrebbe dovuto essere effettuata (entro 60 giorni dal ricevimento della

comunicazione di indebito ex art. 26, comma 1, D.Lgs. 112/1999).

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Art. 49 D.Lgs. 112/1999 : Ritardo o omissione di riversamento dal

concessionario delegato al concessionario delegante

Al concessionario delegato che non esegue, anche parzialmente, alla prescritta

scadenza (entro dieci giorni dalla riscossione) il riversamento al concessionario delegante,

si applicano le disposizioni di cui all’art. 47.

Tale accezione dell’art. 49 scaturisce dalle modifiche introdotte, a partire dal 9 giugno

2001, dal D.Lgs. 193/2001 precedentemente citato.

Infatti la precedente formulazione era in parte più favorevole al concessionario per i

ritardi superiori ai sei mesi in quanto prevedeva genericamente e solamente una sanzione

amministrativa pari al 50% delle somme di cui fosse stato omesso il riversamento al

concessionario delegante oltre agli interessi legali.

Pertanto in relazione alle violazioni commesse prima del 9 giugno 2001 nell’irrogare la

sanzione si dovrà applicare:

- il “vecchio” art. 49 se il ritardo nel riversamento supera i sei mesi (applicazione del

principio del favor rei) in quanto la nuova formulazione dell’art 49 – riprendendo l’art. 47

- non prevede in tal caso alcuna riduzione della sanzione;

- il “nuovo” art. 49 se il ritardo non supera i sei mesi in quanto la misura della

sanzione (riduzione del 95%, 90% e 75%) in questa ipotesi è più favorevole e non va

pertanto effettuato alcun confronto con la vecchia stesura.

Art. 50 D.Lgs. 112/1999: Atti compiuti da personale non autorizzato

Al concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi rispettivamente da messi

notificatori o da ufficiali della riscossione non abilitati o non autorizzati si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154,00 per ciascuno degli atti irregolarmente

compiuti.

L’ufficiale di riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non

abilitati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 51,00 per ciascuno

degli atti irregolarmente compiuti.

In entrambe le fattispecie sono fatte salve le eventuali sanzioni penali configurabili.

Art.51 D.Lgs. 112/1999 : Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico.

Per l’omessa tenuta da parte degli ufficiali della riscossione del registro cronologico

degli atti e dei processi verbali e per la mancata sottoposizione degli stessi alla

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numerazione e alla vidimazione,secondo quanto prescritto dall’art. 44 del D.Lgs. 112/1999

è prevista una sanzione amministrativa di Euro 258,00 per ogni violazione.

Per la mancata annotazione di un atto o di un processo verbale nel registro cronologico

o per qualsiasi altra irregolarità nella tenuta del registro stesso, è prevista una sanzione

amministrativa di Euro 51,00 per ogni violazione.

Tali sanzioni trovano applicazione sia all’ufficiale di riscossione che ha commesso

l’irregolarità sia al concessionario a seguito delle modifiche apportate all’articolo 51 dal

D.Lgs. 193/2001 in vigore dal 9 giugno 2001.

Con detta modifica è stato chiarito che la sanzione è irrogata in misura fissa per

ciascuna violazione ed anche al concessionario in virtù del dovere di vigilanza sull’ufficiale

dipendente dalla concessione (art. 43, D.Lgs. 112/1999).

Poiché il precedente sistema sanzionatorio prevedeva l’irrogazione della sanzione solo

a carico degli ufficiali della riscossione, l’irrogazione nei confronti del concessionario

avverrà solo con riferimento alle violazioni commesse dallo stesso a partire dal 9 giugno

2001 nel rispetto del principio di legalità.

Art. 52 D.Lgs. 112/1999 : Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati

di riscossione.

Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette al soggetto creditore che ha

formato il ruolo le informazioni relative all’attività di riscossione effettuata nel mese scorso

(art.36, D.Lgs. 112/1999).

La ritardata, l’omessa e l’irregolare comunicazione dei dati sulla riscossione è

sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla metà delle sanzioni

previste dall’art. 15, comma 1 e 2, del D.Lgs. 237/1997; nel dettaglio si rimanda ai dati

contenuti nella tabella più sotto esposta.

Art. 52 bis D.Lgs. 112/1999 : Mancato rispetto del termine di notifica della

cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo

Per il mancato rispetto del termine – rappresentato dall’ultimo giorno del secondo mese

successivo a quello della consegna del ruolo – per la notifica delle cartelle di pagamento

relative alle iscrizioni spontanee a mezzo ruolo, ripartite in più rate su richiesta del

debitore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00 per ciascuna cartella

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di pagamento oltre agli interessi legali sull’importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza

del predetto termine fino alla data di notifica.

Per la notifica delle cartelle relative alla riscossione coattiva non è previsto un termine

per la notifica.

Art. 53 D.Lgs. 112/1999 : Altre violazioni

La disposizione legislativa in questione ha natura residuale in quanto contempla

l’applicazione di una sanzione di tipo residuale per tutte le violazioni del decreto 112/1999

diverse da quelle sanzionate negli articoli fin qui elencati. Inoltre, sono considerate

punibili, anche le violazioni agli ordini impartiti dall’Amministrazione finanziaria - ai sensi

dell’art. 5, comma 2, stesso decreto – anche se espressi mediante circolare.

6.4 Irrogazione delle sanzioni e presentazione del ricorso

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 112/1999 è regolato

dall’art. 54 del medesimo decreto in base al quale all’irrogazione provvede, per ciascun

ambito, l’Ufficio locale individuato con un provvedimento del Direttore Regionale notificato

al concessionario.

Secondo il disposto dell’art. 54, comma 1, citato il concessionario può definire la

controversia nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di

irrogazione della sanzione mediante il pagamento di metà della sanzione irrogata e - nei

casi previsti dagli articoli 47, 48 e 49 stesso decreto - anche degli interessi legali; il

versamento va effettuato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato e va imputato al

Capo VIII, capitolo 2301, art.00.

La possibilità, prevista dal 3° comma dello stesso articol o, di ricorrere entro lo stesso

termine alla Direzione Regionale (e, successivamente, avverso l’eventuale decisione

negativa della Direzione, al Tar) non sussiste più a partire dall’1.1.2002 per effetto della

disposizione contenuta nell’art. 12, comma 2, della L. 28.12.2001, n. 448.

A seguito dell’entrata in vigore di tale disposizione (1 gennaio 2002) ricadono nella

giurisdizione delle Commissioni Tributarie tutte le controversie relative alle sanzioni

amministrative irrogate dagli Uffici finanziari concernenti violazioni comunque attinenti alla

gestione dei tributi.

In assenza di norme transitorie, l’art. 2 del D.Lgs. 546/1992 – concernente la

giurisdizione tributaria ampliatasi con la modifica dell’art. 12 citato - trova applicazione a

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tutti i ricorsi presentati a partire dalla predetta data a seguito del richiamo alle norme del

codice di procedura civile (in particolare l’art. 5 che stabilisce che “la giurisdizione si

determina avuto riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della

domanda”) effettuato dall’art. 1, comma 2, stesso decreto.

Il giudice tributario è pertanto competente a conoscere, a decorrere dalla predetta data,

anche delle controversie relative a sanzioni amministrative irrogate per violazioni, non

strettamente connesse al rapporto tributario, poste in essere da soggetti che interagiscono

con l’Amministrazione finanziaria nelle procedure di liquidazione, accertamento e

riscossione dei tributi.

In caso di mancato pagamento della sanzione può essere disposta l’escussione, anche

nei confronti del garante, della cauzione secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 55 del

D.Lgs. 112 come modificati dall’art. 3, comma 13 bis, lettere a) e b) del D.L. 8 luglio 2002,

n. 138 convertito dalla L. 8 agosto 2002, n. 178.

L’espropriazione nei confronti del garante, originariamente prevista per le sole

violazioni dell’art. 47 del D.Lgs. 112/1999 è stata estesa a tutte le violazioni previste dagli

articoli fin qui esaminati (Capo IV stesso decreto).

E’ utile infine rammentare che l’Ufficio deve trasmettere alla Direzione Regionale copia

del provvedimento di irrogazione delle sanzioni e copia della quietanza di versamento.

6.5 Prescrizione

L’art. 56 del D.Lgs. 112/1999 prevede che “le violazioni commesse dai concessionari si

prescrivono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione”

E’ stata posta da più parti la questione della validità o meno del processo verbale di

constatazione quale atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale in presenza di

provvedimento di irrogazione notificato oltre il termine di cinque anni dall’anno di

commissione delle violazioni.

La Direzione Centrale, Rapporti con Enti esterni, con la risoluzione n. 65

soprarichiamata , nel sottolineare la necessità che, al fine di evitare contenziosi, gli Uffici

procedano comunque in tempi brevissimi alla notifica del provvedimento di irrogazione

delle sanzioni, ha ritenuto sufficiente la notifica del verbale di constatazione della

violazione per interrompere il termine di prescrizione di cui all’articolo 56 in argomento.

Con tale risoluzione la Direzione Centrale ha confermato il parere espresso

dall’Avvocatura Distrettuale di Bologna (parere del 01/02/2002) in relazione ad una

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fattispecie concreta (verbale di constatazione redatto il 19/02/1999 per irregolarità

commesse nell’anno 1995 e provvedimento sanzionatorio notificato il 21/11/2001).

L’Avvocatura dello Stato, nel citato parere, ritiene preliminarmente che le violazioni in

argomento rientrino nella sfera amministrativa e non in quella civilistica, posto che l’art. 46

D.Lgs. 112/99, limitando l’operatività della legge fondamentale concernente l’illecito

amministrativo “ai principi di cui al capo 1, sezione 1, della legge 24/11/1981 n. 689,

esclude la disciplina della prescrizione prevista nei capi successivi (art. 28 che fa rinvio,

per gli atti interruttivi, a quelli indicati nel codice civile).

In tema di sanzioni amministrative viene richiamata la giurisprudenza della Corte di

Cassazione (sentenza n. 5230 del 12/05/95 Cass. Civ. sez. 1) che ha ritenuto il verbale di

accertamento di un’infrazione atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto della

P.A. a riscuotere le somme dovute.

In conclusione, secondo il parere in esame, in assenza di esplicita previsione di legge e

attesa la natura pubblicistica della pretesa sanzionatoria, l’art. 56 attribuisce efficacia

interruttiva della prescrizione quinquennale, tanto all’atto di contestazione, quanto all’atto

di irrogazione della sanzione.

Prassi correlata - Risoluzione n. 22 del 25.1.2002

- Risoluzione n. 65 dell’ 1.3.2002

- Circolare n. 25 del 21.3.2002

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6.6 Prospetto riassuntivo delle violazioni e delle relative sanzioni

Ad integrazione di quanto sopra esposto, si riporta – di seguito – un prospetto di

sintesi delle violazioni più frequenti con le corrispondenti sanzioni, in particolare quelle

previste dal D.Lgs. 112/1999 alla luce anche delle modifiche legislative succedutesi.

Gli articoli citati senza specificazione del provvedimento normativo fanno parte del

D.Lgs. 112/1999.

Fattispecie Norma

sanzionatoria Misura della sanzione

Mancata o tardiva esecuzione, in tutto o in

parte, dei riversamenti agli enti creditori

delle somme riscosse (termini: entro 10 gg.

per Stato e Enti previdenziali/entro 10 gg.

dal giorno successivo allo scadere di ogni

decade per gli altri enti – cfr. art. 22)

Art. 47

comma 1

comma 2

Sanzione amm.va pecuniaria pari alla

somma non versata oltre agli interessi

legali

Riduzione sanzione del 95%, 90% e

75 % a seconda del ritardo nel

riversamento (10 gg., 30 gg. e 6 mesi

dalla scadenza)

Mancata e ingiustificata restituzione delle

somme iscritte a ruolo riconosciute indebite

(termine: entro 60 gg. – cfr. art. 26)

Art. 48

Sanzione amm.va pecuniaria pari alla

somma non restituita oltre agli

interessi legali

Mancato riversamento delle somme

riscosse in via delegata alla Tesoreria

dell’Ente creditore ( termine: entro i 10 gg.

previsti dall’art. 22 con decorrenza dal 5°

giorno successivo al bonifico bancario

effettuato dal concessionario delegato- cfr.

art. 38)

Art. 49

(richiamo art. 47)

comma 1

comma 2

Sanzione amm.va pecuniaria pari alla

somma non versata oltre agli interessi

legali

Riduzione sanzione del 95%, 90% e

75% a seconda del ritardo nel

riversamento (10 gg., 30 gg .e 6 mesi

dalla scadenza)

Mancato riversamento dell’importo riscosso

con bonifico bancario al concessionario

delegante (termine:entro 10 gg. dalla

riscossione - cfr. art. 38)

Art. 49

(richiamo art. 47)

comma 1

comma 2

Sanzione amm.va pecuniaria pari alla

somma non versata oltre agli interessi

legali

Riduzione percentuale del 95%, 90%

e 75 % a seconda del ritardo nel

riversamento (10 gg., 30 gg. e 6 mesi

dalla scadenza)

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Fattispecie Norma

sanzionatoria Misura della sanzione

Atti compiuti da personale non

autorizzato (cfr. art. 50)

Art. 50 comma 1

comma 2

Sanzione amm.va pecuniaria di:

€ 154 - per il concessionario

€ 51 - per l’Ufficiale di Riscossione o il

messo notificatore per ciascun atto

irregolare

Mancata tenuta - da parte

dell’Ufficiale di riscossione - del

proprio registro cronologico o

mancata numerazione e

vidimazione dello stesso

(cfr.art.44)

Art. 51

comma 1

testo in vigore

con effetto dal

09/06/2001

Sanzione amm.va di € 258 per ogni

violazione, da applicare al

concessionario ed all’Ufficiale di

Riscossione

Irregolare tenuta - da parte

dell’Ufficiale di riscossione - del

proprio registro cronologico o

mancata annotazione in esso di

atti o processi verbali in difformità

di quanto previsto dal D.M.

26.5.2000 (cfr. art. 44)

Art. 51

comma 2

testo in vigore

con effetto dal

09/06/2001

Sanzione amm.va di € 51 per ogni

violazione, da applicare al

concessionario ed all’Ufficiale di

Riscossione

Mancata trasmissione – nei termini

- all’Anagrafe Tributaria dei dati

relativi alle operazioni eseguite

nell’ ambito dell’attività di

riscossione , a seguito

dell’abolizione dei S.A.C. (cfr.

art. 15 D.Lgs.. 237/1997)

Art. 15

comma 1

D.Lgs.. 237/1997

Sanzione amm.va pari a € 51 per ogni

giorno di ritardo. Se il ritardo non è

superiore a 30 giorni riduzione della

sanzione ad 1/4

Trasmissione dati inseriti in

forniture successive a quelle di

competenza (cfr. art. 15 D.Lgs..

237/1997)

Art. 15

comma 1

D.Lgs..237/1997

Sanzione amm.va pari a € 25 per

ciascuna operazione. Se il ritardo non

è superiore a 30 giorni riduzione della

sanzione ad ¼

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Fattispecie Norma

sanzionatoria Misura della sanzione

Difformità di dati trasmessi

all’Anagrafe Tributaria rispetto alle

relative specifiche tecniche

(cfr. art.15 D.Lgs.. 237/1997)

Art. 15

comma 2

D.Lgs..237/1997

Sanzione amm.va, come indicata:

€ 154 per una percentuale di errore

fino all’1%;

€ 516 per una percentuale di errore

fino al 5%;

oltre il 5% € 516 + un’ulteriore

sanzione di € 516, sull’eccedenza

per ogni punto o frazione di punto

percentuale; tale sanzione non può

comunque superare l’importo di €

18.075

Omessa o tardiva comunicazione

al soggetto creditore che ha

formato il ruolo delle informazioni

relative alle riscossioni effettuate

nel mese precedente (termine:

entro la fine di ogni mese –

cfr.art.36)

Art. 52 Sanzione amm.va prevista dall’art. 15,

1° comma del D.Lgs n.237/97 ridotta

alla metà (perciò € 25 per ogni giorno

di ritardo). Se il ritardo non è

superiore a 30 giorni riduzione ad ¼

della metà

Difformità di dati trasmessi

all’Anagrafe Tributaria rispetto alle

relative specifiche tecniche (cfr.

art. 36 )

Art. 52 Sanzione amm.va prevista dall’art. 15,

2° comma del D.Lgs n. 237/97 ridotta

alla metà Se il ritardo non è superiore

a 30 giorni, riduzione ad ¼ della metà

(cfr. vedi sopra)

Mancata notifica della cartella

relativa a somme da iscrivere a

ruolo ripartite in più rate su

richiesta del debitore (termine :

entro l’ultimo giorno del 2° mese

successivo a quello di consegna

del ruolo - cfr.art. 32 D.Lgs.

46/1999)

Art. 52 bis

testo in

vigore con

effetto dal

21/09/1999

Sanzione amm.va di € 516 più

interessi legali dalla scadenza del

termine previsto fino alla notifica

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Fattispecie Norma

sanzionatoria Misura della sanzione

Mancata o ritardata consegna,

senza giustificato motivo, di atti e

documenti richiesti (cfr. art. 53)

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

Inosservanza di ordini impartiti

dall’Amministrazione Finanziaria ai

sensi dell’art. 5, comma 2, del

D.Lgs 112, anche se contenuti in

circolari (cfr. art. 53)

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

Mancato invio da parte del

concessionario delegato a quello

delegante delle informazioni

necessarie a quest’ultimo per

trasmettere la comunicazione di

cui all’art. 19, comma 2, lettera b)

(termine: entro il 30° giorno

precedente la scadenza del

termine per la presentazione della

comunicazione – cfr. art. 38)

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

Mancato invio da parte del

concessionario delegato a quello

delegante della comunicazione

telematica e mancata trasmissione

della relativa documentazione in

caso di esecuzione infruttuosa o

insufficiente (termine: entro 20

giorni dal completamento

dell’attività di riscossione–

cfr. art. 38)

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

Utilizzo modelli quietanze che non

contengono elementi necessari

all’individuazione del debitore e del

tributo riscosso (cfr. art. 44)

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

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Fattispecie Norma

sanzionatoria Misura della sanzione

Non corretto funzionamento della

procedura automatizzata relativa

all’acquisizione dati ed

aggiornamento dello Schedario

dei contribuenti (cfr. art. 53)

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

Inosservanza formalità in materia

di nomina e pubblicità degli Ufficiali

di riscossione (cfr. art. 42)

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

Mancata riconsegna dei registri

cronologici esauriti all’Ufficio locale

competente (termine: entro 10 gg.

– cfr. art. 44)

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

Uso irregolare di bollettari da parte

dell’Ufficiale di Riscossione (cfr.

art. 44)

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

Mancata osservanza degli obblighi

inerenti la gestione della maggior

rateazione, previsti dalla Circ. n.

184/E del 6/09/99 e n. 15/E del

26/01/00 (cfr. art. 53)

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

Mancata conservazione dei ruoli e

degli atti di gestione fino al

momento del discarico (cfr. art. 37)

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

Mancato invio della contabilità

bimestrale (termine: entro 10 gg

dalla fine di ogni bimestre - cfr art.

1 D.M. 17/09/1999

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

Mancato invio delle notizie

riguardanti le riscossioni erariali del

mese precedente (termine: entro il

giorno 10 di ogni mese – cfr. art. 6

D.M. 17/09/1999)

Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €

103,00 a € 1.032,00

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MODULISTICA

6.7 Modello avviso di irrogazione delle sanzioni al concessionario

Ufficio di _____________________

prot. n. ___________

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE SANZIONI

ANNO/I _____________________

L’Ufficio di _________________________________________________________

IRROGA

al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi di

___________________________ le sanzioni amministrative di seguito indicate,

sulla base degli importi rilevati dal processo verbale di constatazione redatto il

_________________________

TIPO DI VIOLAZIONE IMPORTO SANZIONE IRROGATO

Motivazioni

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Modalità di versamento

Il versamento deve essere effettuato entro 60 gg. alla locale Sezione di Tesoreria

Provinciale dello Stato sul Capo VIII, capitolo 2301; copia della quietanza dovrà essere

trasmessa a questo Ufficio.

Riferimenti normativi

art. 54 D.Lgs. 112/99

(Norme specifiche che riguardano il caso concreto: indicarle in dettaglio)

Modalità di definizione agevolata o di impugnazione

La controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notificazione di questo

provvedimento con il pagamento di metà della sanzione irrogata (e, nei casi previsti

dagli artt. 47,48, 49 del D.Lgs.. 112/99, delle altre somme dovute) per un ammontare

complessivo pari ad euro _____________________________.

In alternativa alla definizione agevolata, codesto Concessionario può, entro lo stesso

termine di 60 giorni dalla notifica, ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale di

__________________.

Il ricorso, in bollo, deve essere notificato ai sensi dell’art. 137 cpc, oppure mediante

consegna/spedizione per raccomandata in plico senza busta a questo Ufficio e

depositato entro 30 gg. ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 546/92.

Data Firma del Direttore

_________________ ___________________________

N.B.: sul retro del provvedimento deve essere predisposta la relata di notifica.