DIREZIONE REGIONALE DELL’ EMILIA ROMAGNA
LLaa rriissccoossssiioonnee ccooaattttiivvaa
DDOOSSSSIIEERR TTEEMMAATTIICCOO
A cura di
Sandra Amovilli - Responsabile
Relazioni esterne
Alessandro Zambonelli – Responsabile
Ufficio Audit Esterno
Aggiornamento al 31 agosto 2004
Lorenzo Lupi – Responsabile
Ufficio Riscossione
AGOSTO 2004
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Presentazione
Questa Direzione Regionale ha avviato nel corso del 2003 uno
specifico percorso formativo d’aggiornamento dedicato al
complesso settore della riscossione coattiva.
In questo contesto si inserisce il presente documento che intende
fornire un quadro generale della normativa e della prassi
attualmente vigenti.
Il testo, sulla base anche di quanto già elaborato da altre Direzioni
Regionali, viene utilizzato negli incontri che questa Direzione ha
organizzato ed organizzerà con gli uffici locali della regione e
costituisce la base per il confronto e lo scambio delle esperienze.
Hanno collaborato:
●Maria Rita Civolani – Responsabile Ufficio Contenzioso Tributario
DRE
●Adriano Medri – Ufficio di Forlì, Luana Tartarini e Giovanni
Arenga – Ufficio Riscossione DRE
Per l’aggiornamento
Lorenzo Lupi – Responsabile Ufficio Riscossione DRE
La veste grafica è stata curata da:
Piera Gaiani - Area di Staff del Direttore Regionale
Francesca Roselli - Ufficio Audit Esterno DRE
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CAPITOLO 1 - LA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO
1.1 La riforma della riscossione a mezzo ruolo pag. 6
1.2 Il ruolo pag. 8
- 1.2.1 Principi generali pag. 8
- 1.2.2 La riscossione spontanea e coattiva a mezzo ruolo pag. 10
- 1.2.3 Formazione, visto telematico e consegna ruoli pag. 10
- 1.2.4 Termini di decadenza e gradualità nelle iscrizioni a ruolo pag. 13
- 1.2.5 Rapporti tra ruolo e misure cautelari previste dal D.Lgs
472/1997
pag. 17
1.3 La cartella di pagamento pag. 18
- 1.3.1 Natura e funzione pag. 18
- 1.3.2 La cartella di pagamento alla luce dello Statuto del Contribuente pag. 19
- 1.3.3 La notifica della cartella pag. 20
- 1.3.4 La comunicazione di pagamento effettuata prima della notifica o
in luogo della notifica della cartella
pag. 22
- 1.3.5 Il pagamento della cartella pag. 23
- 1.3.6 La sospensione e la dilazione pag. 24
- 1.3.7 La dilazione del pagamento pag. 25
1.4 La transazione ai sensi dell’art. 3 D.L. 8/07/2002 n. 138 convertito nella
Legge 178/2002
pag. 31
CAPITOLO 2 – LE MISURE CAUTELARI E LE PROCEDURE ESECUTIVE
2.1 Le misure cautelari pag. 33
- 2.1.1 Premessa pag. 33
- 2.1.2 L’ipoteca legale pag. 33
- 2.1.3 Fermo dei beni mobili registrati pag. 34
2.2 Le procedure esecutive – principi generali pag. 38
2.3 Il procedimento di espropriazione forzata pag. 41
- 2.3.1 Intervento dei creditori nel procedimento esecutivo iniziato dal
concessionario
pag. 43
- 2.3.2 Surroga del concessionario nei procedimenti esecutivi già
iniziati
pag. 44
- 2.3.3 Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi pag. 44
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- 2.3.4 Opposizione di terzi pag. 45
- 2.3.5 Pignoramento delle quote di S.r.l. nel nuovo diritto societario pag. 46
2.4 Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare pag. 47
- 2.4.1 Custodia dei beni mobili pignorati pag. 47
- 2.4.2 Notifica del verbale di pignoramento dei beni mobili pag. 49
- 2.4.3 Avviso di vendita dei beni mobili pignorati pag. 49
- 2.4.4 I° Incanto pag. 49
- 2.4.5 II° Incanto pag. 50
- 2.4.6 Beni invenduti pag. 50
- 2.4.7 Intervento degli istituti di vendite giudiziarie pag. 51
2.5 Espropriazione presso terzi pag. 50
- 2.5.1 Forma del pignoramento presso terzi pag. 52
- 2.5.2 Irreperibilità del terzo pag. 54
- 2.5.3 Dichiarazione stragiudiziale del terzo pag. 54
- 2.5.4 Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi pag. 54
2.6 Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare pag. 57
- 2.6.1 Avviso di vendita pag. 57
- 2.6.2 Prezzo base del I° incanto e cauzione pag. 58
- 2.6.3 Secondo e terzo incanto pag. 59
- 2.6.4 Progetto di distribuzione delle somme ricavate pag. 59
- 2.6.5 Assegnazione dell’immobile allo Stato pag. 60
CAPITOLO 3 – LA PROCEDURA DI DISCARICO
3.1 Comunicazione di inesigibilità pag. 62
3.2 Controlli dell’Ufficio pag. 63
3.3 Il discarico pag. 63
3.4 Perdita del diritto al discarico pag. 64
3.5 Reiscrizioni a ruolo pag. 66
3.6 Rimborso spese per procedure esecutive infruttuose pag. 66
3.7 Disposizioni transitorie pag. 67
3.8 Domande di rimborso o di discarico per inesigibilità e definizione
agevolata dei carichi di ruolo pregressi
pag. 68
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CAPITOLO 4 – IL RIMBORSO DELLE SOMME RICONOSCIUTE INDEBITE
4.1 Il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite pag. 71
CAPITOLO 5 – LA SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI
IMPOSTE
5.1 La sottrazione fraudolenta prevista dall’art. 11 del D.Lgs 74/2000
pag. 73
CAPITOLO 6 – IL SISTEMA SANZIONATORIO A CARICO DEI
CONCESSIONARI
6.1 Premessa pag. 74
6.2 Principi generali pag. 74
6.3 Violazioni e sanzioni collegate pag. 77
6.4 Irrogazione delle sanzioni e presentazione del ricorso pag. 80
6.5 Prescrizione pag. 81
6.6 Prospetto riassuntivo delle violazioni e delle relative sanzioni pag. 83
Modulistica
- Modello avviso di irrogazione delle sanzioni al concessionario
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CAPITOLO 1
LA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO
1.1 La riforma della riscossione a mezzo ruolo
La legge 28 settembre n. 337 del 28/09/1998 ha attribuito al Governo la delega per
il riordino della disciplina della riscossione al fine di “conseguire un miglioramento dei
risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficiente l’attività dei
concessionari”. La legge delega ha trovato immediata attuazione nei decreti legislativi
emanati nel 1999.
Il primo tassello della riforma è costituito dal D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha
anticipato al 26/02/1999 la realizzazione di uno dei punti più importanti della riforma:
l’abolizione dell’obbligo del “non riscosso come riscosso”. In base ad esso il
concessionario della riscossione doveva versare l’intero carico iscritto a ruolo per imposte
erariali dirette, per alcune entrate di spettanza di enti locali (ad es. TARSU) e di altri enti
creditori.
Il concessionario poteva chiedere il rimborso delle somme non riscosse e ricevere lo
sgravio provvisorio delle somme anticipate prima che l’Ente creditore completasse l’esame
della documentazione presentata a prova dell’inesigibilità del credito ed in seguito il
definitivo rimborso.
Un meccanismo, quello dell’ “obbligo del non riscosso”, che in realtà non serviva a
stimolare l’attività di recupero del credito da parte del concessionario; inoltre, gli sgravi
provvisori si traducevano in un provvedimento di dilazione (tolleranza) da utilizzare, in
attesa dei rimborsi, per compensare le somme anticipate con i riversamenti delle
riscossioni ottenute.
Il Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entrato in vigore il 1 luglio 1999, ha
attuato in gran parte la riforma.
I cardini del nuovo sistema sono rappresentati dall’estensione del ruolo alle entrate
non tributarie, ivi comprese quelle degli enti di previdenza e la razionalizzazione degli
strumenti di riscossione coattiva.
La generalizzazione della riscossione coattiva a tutte le entrate pubbliche (escluse
quelle degli enti pubblici economici) attraverso l’utilizzo del ruolo trova una limitazione con
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riguardo agli enti locali, che ora non sono più obbligati a ricorrere al ruolo, ma possono
scegliere anche altre modalità per espressa previsione legislativa contenuta nella legge
delega (art. 1,comma 1, lett. d), L. 337/1998) secondo la quale restano ferme le
disposizioni del D.Lgs. 446/1997 sul potere di tali enti di scegliere liberamente, in
alternativa alla gestione diretta e con gara europea, i terzi cui affidare i compiti di
accertamento e riscossione delle proprie entrate.
Con la riforma è stato riscritto in buona parte il D.P.R. 602/1973, in quanto i primi 15
articoli del D.Lgs. 46/1999 sono stati inseriti in esso modificando le disposizioni del Titolo I
(“Riscossione delle imposte”) ed introducendo la partizione in Capi (Capo I “Versamenti
diretti” e Capo II “Riscossione mediante ruoli”), mentre l’articolo 16 del D.Lgs. 46/1999 ha
sostituito interamente il Titolo II (“Riscossione coattiva”) del D.P.R. 602/1973 costituito
dagli articoli da 45 a 90.
Con il Decreto legislativo 112 del 13/04/1999, entrato in vigore il 1 luglio 1999, è
stato riorganizzato il servizio nazionale della riscossione tramite concessionario con norme
che abrogano il D.P.R. 28/01/1988 n. 43.
Con la riforma pertanto il ruolo trova vasta applicazione in quanto, oltre ad essere lo
strumento ordinario della riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle
imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici anche previdenziali esclusi quelli
economici, può essere utilizzato per la riscossione delle entrate degli enti locali ed in
sostanza viene a costituire il mezzo privilegiato per la riscossione delle entrate di tutte le
amministrazioni pubbliche.
Per le entrate tributarie erariali e per alcune imposte locali, il ruolo è essenzialmente
strumento di riscossione coattiva per inadempimento del contribuente; la legge però
prevede anche alcuni casi di “riscossione spontanea a mezzo ruolo” in cui il ruolo non
deriva dall’inadempimento (es. iscrizioni a ruolo relative a redditi soggetti a tassazione
separata, iscrizioni rateali a seguito di richiesta del contribuente).
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LE FONTI NORMATIVE DELLA RIFORMA
Decreto Legislativo n. 237 del 09/07/1997
Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa
Legge n. 337 del 28/09/1998 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione
Decreto Legislativo n. 37 del 22/02/1999 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28/09/1998, n. 337 - in vigore dal 26/02/1999
Decreto Legislativo n. 46 del 26/02/1999 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell’art. 1 della legge 28/09/1998, n. 337 - in vigore dall’1/07/1999
Decreto Interministeriale 23/03/1999 Abolizione dell’obbligo del non riscosso come riscosso
Decreto Legislativo n. 112 del 13/04/1999
Riordino del servizio nazionale della riscossione- in vigore dall’1/07/99
Decreto Legislativo n. 326 del
17/08/1999
Disposizioni integrative e correttive del D.lgs 46/1999 - in vigore dal 21/09/99
Decreto Interministeriale n. 321 del 03/09/1999
Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna
D.M. 22/10/1999 Regolamento per la trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità
Decreto Legislativo n. 193 del
27/04/2001
Disposizioni integrative e correttive del D.lgs 46/1999 e 112/1999 - in vigore dal 9/06/2001
Decreto Legge n. 209 del 24/09/2002 convertito nella L n. 265 del 25.11.2002,.
Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini (art.4)
1.2 IL RUOLO
1.2. 1 Principi generali
La riscossione a mezzo ruolo è utilizzata in linea generale per:
• i tributi per i quali non è prevista l’autoliquidazione dell’imposta (riscossione
spontanea a mezzo ruolo);
• le imposte erariali e locali non versate spontaneamente dal contribuente
(riscossione coattiva);
• altre entrate a carattere previdenziale o di natura patrimoniale per le quali il ruolo è
l’ unico mezzo di riscossione.
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Il D.Lgs. 46/1999 ha ampliato, come già anticipato, il novero dei soggetti che
possono formare il ruolo per la riscossione delle proprie entrate.
L’art. 17 del D.Lgs. 46/1999 prevede che continuino ad essere riscosse a mezzo
ruolo tutte le entrate con tale mezzo riscosse al 1/07/1999; possono, pertanto, avvalersi
del ruolo ordini professionali, casse previdenziali di natura privata, ed anche soggetti
privati che svolgono servizi di pubblica concessione.
Il ruolo e’ un elenco di debitori che l’ente creditore forma e consegna al
concessionario della riscossione e, reso esecutivo dall’ente creditore, costituisce titolo
esecutivo per la riscossione dei tributi a mezzo del concessionario, che è così legittimato
ad agire sui beni del debitore (titolo esecutivo collettivo).
Il ruolo, che nella legislazione previgente era redatto per ciascun comune e per
ciascun tributo, è ora formato per tutti i comuni compresi nell’ambito territoriale dell’agente
di riscossione ed è riferito a tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel suddetto
ambito territoriale.
Questo criterio di formazione di un unico ruolo, che però raccoglie tributi diversi,
distinto per ambito territoriale, evita il ricorso alla delega tra concessionari per la
riscossione e consente la notifica di un’unica cartella, con riduzione del tempo necessario
a riscuotere.
L’ente creditore procede direttamente all’iscrizione a ruolo delle somme dovute dal
debitore che è obbligato al pagamento, quale soggetto passivo nel rapporto obbligatorio
tributario o contributivo, o in virtù di sentenza, ingiunzione od altro atto avente efficacia di
titolo per la riscossione.
L’art. 21 del D.Lgs. 46/1999 ha esteso la riscossione a mezzo ruolo anche alle
entrate che scaturiscono da un rapporto di diritto privato: in tal caso l’iscrizione a ruolo
deve essere preceduta dalla formazione di un titolo avente efficacia esecutiva.
In tal modo si può procedere, ad esempio, al recupero di quanto non versato dagli
intermediari a seguito di notifica d’avviso d’irrogazione di sanzioni per violazione delle
norme sulla trasmissione dei flussi dei versamenti unitari.
Il ruolo può svolgere la sua funzione di strumento di riscossione solo se:
• sia emanato da un soggetto e per un’entrata che rientrino nelle previsioni del D.Lgs
46/1999;
• sia affidato al concessionario del servizio nazionale della riscossione.
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1.2.2 La riscossione spontanea e coattiva a mezzo ruolo
Il D.Lgs. 46/1999 prevede l’utilizzo del ruolo per la:
- riscossione coattiva a mezzo ruolo:
e’ il ruolo formato per il recupero del tributo od altra entrata non versata
spontaneamente dal contribuente. Presuppone un’attività di accertamento da parte
dell’ufficio o di controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni e degli
adempimenti del contribuente.
- riscossione spontanea a mezzo ruolo:
il D.Lgs. 46/1999 disciplina in un unico articolo (art. 32) la riscossione spontanea a
mezzo ruolo. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare
nei casi previsti dalla legge:
a) a seguito di riscossione non derivante da inadempimento (che nei tributi
erariali ha un utilizzo limitato ai redditi assoggettati a tassazione separata);
b) quando la somma da iscrivere è ripartita in più rate in base a specifiche
disposizioni di legge su richiesta del debitore (es. rateizzazione contributi
previdenziali ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 46/1999).
1.2. 3 Formazione, visto telematico e consegna ruoli
Nell’esame degli art. 10 - 12 bis del D.P.R. 602/73 vengono esposte le linee guida
della legge delega in materia di:
• revisione della specie dei ruoli;
• semplificazione delle procedure di formazione del ruolo;
• individuazione di una soglia minima per iscrivere a ruolo.
La Riforma ha ridotto da quattro a due i tipi di ruolo che l’ufficio può formare: ruoli
ordinari e straordinari. Questi ultimi sono utilizzati in caso di fondato pericolo per la
riscossione dei tributi erariali, che sono iscritti per l’intero credito anche se risultante da
un accertamento non definitivo; l’iscrizione in tali casi deve essere immediata.
Nel ruolo non possono essere iscritte somme inferiori a € 10,33, importo che può
essere elevato con il regolamento previsto dall’art. 16, comma 2, Legge n. 146 del
Prassi correlata
- Circolare n. 231/E del 14/12/2000
11
8/5/1998 (art. 12 bis, D.P.R. 602/1973). Il regolamento, approvato con il D.P.R. n. 129 del
16/04/1999, ha disposto che “ non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla
riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali di ogni specie, comprensivi
o costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito,
con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo fissato fino al 31.12.1997 in
€ 16,53 ”. Con la risoluzione ministeriale n. 123 del 28 luglio 2000 è stato chiarito che
esiste un duplice limite minimo per le iscrizioni a ruolo: oltre che del predetto limite di €
16,53 per ogni periodo d’imposta relativo ad uno stesso tributo, occorre tener conto anche
del limite di € 10,33 per ogni partita da iscrivere a ruolo.
La formazione e trasmissione dei flussi dei ruoli al concessionario avviene con
l’utilizzo di procedure informatiche dirette, che consentono all’ufficio ed all’ente di
predisporre i propri ruoli in conformità alle specifiche tecniche dettate da Decreto
Direttoriale o con l’ausilio del Consorzio Nazionale Concessionari che provvede
all’informatizzazione.
In questo secondo caso l’Ente trasmette la minuta dei ruoli su supporto cartaceo o
telematico al C.N.C., che provvede alla loro informatizzazione e ad altre operazioni
ausiliarie, quali l’esclusione delle quote inferiori a € 10,33 o di quelle prive dei requisiti
minimi per l’identificazione dell’ente creditore e del debitore, e al calcolo degli interessi.
Nel ruolo - che è identificato da un numero univoco a livello nazionale - devono
essere indicati tutti gli elementi elencati nel D.I. n. 321 del 3/09/1999, tra i quali rilevano in
modo particolare:
• il codice fiscale del contribuente;
• la data in cui è reso esecutivo;
• il riferimento all’atto da cui scaturisce il ruolo, o, in mancanza, una pur sintetica
motivazione della pretesa.
Sono indicazioni essenziali in difetto delle quali l’iscrizione a ruolo non può essere
effettuata.
Il codice fiscale identifica il debitore principale, e l’eventuale debitore solidale sulla
base dei dati presenti nell’Anagrafe Tributaria, e consente la verifica automatica dell’ufficio
che emette il ruolo.
L’indicazione della data in cui il ruolo è reso esecutivo consente al contribuente di
verificare il rispetto dei termini di decadenza nell’iscrizione a ruolo.
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L’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata
l’iscrizione a ruolo risponde all’esigenza di motivazione dell’atto della pubblica
Amministrazione.
Per le sole iscrizioni a ruolo dell’Area Registro, l’Ufficio ha la possibilità d’indicare
delle note aggiuntive sulla cartella di pagamento (cartella speciale) per motivare la
richiesta delle somme dovute.
La formazione del ruolo si completa con l’apposizione del cosiddetto visto
telematico, attivato alla fine del 1999, che consente a ciascun ufficio di rendere esecutivo il
ruolo con la firma elettronica da parte del titolare o di un suo delegato: si tratta di una
importante modifica introdotta dall’art. 12, comma 4, del D.P.R. 602/1973, come sostituito
dall’art. 4 del D.Lgs. 46/1999, il quale, disponendo che con la sottoscrizione il ruolo diviene
esecutivo, fa coincidere il momento della sottoscrizione del ruolo a quello in cui lo stesso
diviene esecutivo.
I ruoli convalidati dall’ufficio sono trasmessi, tramite il sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria, al Consorzio Nazionale Concessionari che ne cura la consegna,
con cadenza quindicinale, al concessionario.
L’art. 4 del D.I. 321/1999 fissa il termine di consegna dei ruoli in relazione alla loro
trasmissione, distinguendo tra:
• i ruoli trasmessi al C.N.C. fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, che si
considerano consegnati il giorno 25 dello stesso mese;
• i ruoli trasmessi al C.N.C. tra il 16 e l’ultimo giorno del mese che si considerano
consegnati il giorno 10 del mese successivo.
La data di consegna dei ruoli assume estrema importanza nei rapporti fra
l’ufficio/ente creditore ed il concessionario: da tale data decorre il termine per la notifica
della cartella.
Il C.N.C. redige, per i soli ruoli erariali, un riassunto dei medesimi nella stessa data
consegnati e li trasmette alla Ragioneria Provinciale dello Stato.
La probabilità di riscuotere il credito iscritto a ruolo alle scadenze e per l’intero
importo è tanto più alta quanto più il ruolo è emesso con tempestività rispetto all’evento
che ne costituisce il presupposto.
Il ruolo, per essere strumento valido ed efficace di riscossione, non deve contenere
vizi che permettano al contribuente di opporre fondate eccezioni.
Gli Uffici e gli Enti che riscuotono i loro crediti a mezzo ruolo concorrono con la loro
attività all’efficacia e validità del medesimo curando che l’iscrizione a ruolo:
13
• sia resa esecutiva nei termini di decadenza, ove espressamente previsti dalle
norme;
• contenga l’esatta identificazione del debitore e del suo domicilio fiscale, se tali dati
sono diversi da quelli attribuiti automaticamente dall’Anagrafe Tributaria per
trasferimento, decesso o cessazione dell’attività.
1.2. 4 Termini di decadenza e gradualità nelle iscrizioni a ruolo
La possibilità dell’Ente creditore d’iscrivere a ruolo il debitore per le somme non
versate spontaneamente soggiace ai termini di decadenza fissati nelle norme sulla
riscossione o nelle disposizioni che riguardano il singolo tributo.
Se la legge non prevede termine di decadenza, l’ufficio e l’ente formano il ruolo
entro l’ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 Cod. Civ.
Per i tributi erariali si realizzano entrambe le ipotesi: l’art. 17 D.P.R. 602/1973,
infatti, detta le regole per l’iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, delle II.DD. e
dell’I.V.A., mentre vale il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data in cui
l’atto– presupposto è divenuto definitivo per l’iscrizione a ruolo delle altre imposte indirette.
Per evitare eccezioni di decadenza da parte del contribuente, che ne ha immediata
percezione in quanto nella cartella compare la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, è
necessario rispettare nella formazione del ruolo questi termini:
• 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’atto di accertamento in materia di
II.DD. ed I.V.A. è divenuto definitivo (art. 17, comma 1, lett. c, D.P.R. 602/1973);
• 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione per le imposte dovute a seguito della liquidazione prevista dall’art. 36
bis D.P.R. 29/09/1973 n. 600 ed art. 54 bis D.P.R. 26/10/1972 n. 633 (art. 17,
comma 1, lett. a, D.P.R. 602/1973); al riguardo deve essere precisato che il comma
2 octies dell’art. 1 del D.L. 143, convertito nella legge 1 agosto 2003 n. 112, ha
prorogato al 31 dicembre 2005 i termini di decadenza appena citati (art 17, comma
1, lett. a) relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. La
Prassi correlata
- Risoluzione n. 123 del 28/07/2000
- Circolare n. 3 del 29/01/2004
14
proroga è connessa ai termini concessi dalla legge per aderire alle procedure di
sanatoria previste dalla legge 289/2002, in particolare l’art. 9 bis;
• 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione per le imposte dovute in conseguenza del controllo formale previsto
dall’art. 36 ter D.P.R. 29/09/1973 n. 600 (art. 17, comma 1, lett. b, D.P.R.
602/1973).
Un caso particolare è quello dell’iscrizione a ruolo degli atti accertativi IVA soggetti,
fino al 30 giugno 1999, al termine di prescrizione ordinaria e non alla più breve decadenza
fissata dall’art. 17 D.P.R. 602/1973, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 46/1999 - in
vigore a decorrere dal 1 luglio 1999 - che per espressa previsione dell’art. 23, stesso
decreto legislativo, si applica anche all’IVA.
Nella successione delle norme è stato rappresentato il problema di quale disciplina
applicare agli accertamenti in materia IVA definitivi al 30/06/1999.
La circolare n. 186/E del 17/09/1999 ha risolto la questione considerando quale
termine iniziale per il decorso della decadenza annuale il 1 luglio 1999 e fissando al
31/12/2000 la data entro cui rendere esecutivi i ruoli.
Per quanto concerne la gradualità delle iscrizioni a ruolo il credito è, di norma,
riscuotibile quando è certo, liquido ed esigibile.
Le disposizioni sulla riscossione consentono all’Erario di iscrivere a ruolo in via
graduale le imposte, i relativi interessi e le sanzioni per le quali pende contestazione sull’
an e sul quantum debeatur.
Le iscrizioni possono, quindi, essere effettuate a titolo definitivo o a titolo
provvisorio.
Sono iscritte a titolo definitivo le imposte e le ritenute alla fonte dichiarate e non
versate insieme ai relativi interessi e sanzioni e quelle dovute in conseguenza di
accertamenti resisi definitivi.
Per le somme dovute a seguito di accertamento non definitivo, invece, le iscrizioni
sono graduate secondo la disciplina dettata:
• dall’art. 15 del D.P.R. 602/1973 che consente l’iscrizione, dopo la notifica
dell’accertamento, della metà delle imposte, contributi, premi e ritenute dovute dai
sostituti d’imposta corrispondenti all’imponibile o maggiore imponibile accertato e
dei relativi interessi; disposizione applicabile per la riscossione delle II.DD. e dell’
IVA. L’iscrizione dei tributi nella misura su indicata deve riguardare solamente gli
15
imponibili o i maggiori imponibili oggetto di contestazione, in quanto l’art. 15 del
D.P.R. 602/1973, come novellato dall’art. 4 D.Lgs. n. 462/1997, non è applicabile ai
recuperi fiscali non contestati, in relazione ai quali, pertanto, la pretesa fiscale è
divenuta definitiva. In tale ipotesi l’iscrizione a ruolo deve essere, infatti, effettuata
per l’intero importo del tributo.
Per gli altri tipi di imposte e tasse continuano ad applicarsi le differenti norme che le
disciplinano.
• dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992 che disciplina la riscossione in pendenza di giudizio dei
tributi per i quali le singole leggi d’imposta prevedono la riscossione frazionata:
a) 2/3 delle somme dovute dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
che respinge il ricorso e dei relativi interessi;
b) per il minore tra l’importo corrispondente alla decisione della Commissione
Tributaria Provinciale e i 2/3 dell’accertato nel caso in cui il ricorso sia accolto
parzialmente;
c) per il residuo importo dopo la decisione della Commissione Tributaria Regionale.
La riscossione frazionata delle sanzioni irrogate è prevista dall’art. 19 del D.Lgs.
472/1997 nella stessa misura prevista dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992 (inizia dopo la sentenza
della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso).
Inoltre, in caso di rilascio della “certificazione tributaria” da parte del professionista,
le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono
iscritte a ruolo solo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale secondo le
percentuali di cui al citato art. 68 a meno che la rettifica non riguardi esclusivamente redditi
non oggetto della certificazione tributaria (art. 36 D. Lgs. N. 241/97).
Si veda il seguente prospetto di sintesi.
Prassi correlata
- Circolare n. 186 del 17/09/1999
- Circolare n. 3 del 29/01/2004
16
RISCOSSIONE FRAZIONATA DEL TRIBUTO
La riscossione frazionata dei tributi avviene:
Dopo la notifica dell’atto di accertamento
Dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale
PER LA META’ DEL TRIBUTO art. 15 D.P.R. 602/73 per le imposte dirette art. 60 D.P.R. 633/72 per l’Iva PER UN TERZO DELLA MAGGIORE IMPOSTA art. 56, comma 1, lett. a) D.P.R. 131/86 per l’imposta di registro.
PER I DUE TERZI se la sentenza respinge il ricorso In questo momento
inizia anche la riscossione delle sanzioni amministrative tributarie
Per l’ammontare risultante dalla sentenza della CTP, e comunque non oltre i due terzi se la stessa accoglie parzialmente il ricorso.
Dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale
Per il residuo ammontare indicato nella sentenza
17
1.2. 5 Rapporti tra ruolo e misure cautelari previste dal D.Lgs. 472/1997
L’iscrizione a ruolo presuppone, al di fuori delle ipotesi di iscrizione immediata, la
notifica di un avviso d’accertamento o di irrogazione delle sanzioni non definite per
adesione o per mancata impugnazione.
Le iscrizioni a ruolo, in queste ipotesi, possono essere eseguite con la gradualità
prevista dalla norma e con la tempestività garantita dalla trasmissione telematica del ruolo
e dalla sua consegna al concessionario con cadenza quindicinale.
Vi sono, tuttavia, delle situazioni in cui non è possibile procedere in tempi brevi
all’iscrizione a ruolo per l’impossibilità di procedere all’emanazione dell’avviso
d’accertamento e, nel contempo, vi è fondato timore di perdita di crediti rilevanti, constatati
nel corso dell’attività di verifica e controllo.
Si verificano, allora, le condizioni che consigliano la richiesta delle misure cautelari,
previste dall’art. 22 D.Lgs. 472/1997, a garanzia del credito.
A tal fine riveste primaria importanza la pronta acquisizione dei dati aggiornati sulla
situazione economica e patrimoniale del contribuente, e in particolare:
- dei dati identificativi delle proprietà immobiliari e dei beni mobili registrati appartenenti al
soggetto sottoposto al controllo;
- delle eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli già aperte sui beni segnalati;
- degli eventuali maggiori debitori/clienti e degli eventuali maggiori crediti del soggetto
sottoposto a controllo, desunti dalla sua contabilità;
- dei dati relativi ai rapporti intrattenuti con Aziende di credito ed altre Istituzioni creditizie
e finanziarie.
La norma precisa che è possibile l’adozione delle misure cautelari soltanto ove
ricorrano i presupposti tassativamente previsti del fumus boni iuris e del periculum in
mora.
In sintesi, si rammenta che la misura cautelare del sequestro conservativo e
dell’ipoteca può concorrere con l’iscrizione – non appena effettuabile – in ruolo
straordinario dell’intero importo dovuto a seguito dell’accertamento.
Il ricorso alle misure cautelari, quali atti conservativi del patrimonio del debitore nella
fase antecedente alla notifica dell’accertamento e della formazione del ruolo, può rilevarsi
particolarmente vantaggioso nella fase di riscossione coattiva ed è quindi necessario che
ne venga informato il concessionario del Servizio Riscossione.
18
1.3 LA CARTELLA DI PAGAMENTO
1.3. 1 Natura e funzione
Il ruolo consegnato al concessionario della riscossione viene riprodotto nella
cartella, notificata al debitore o al coobbligato.
L’art 25 del D.P.R. 602/1973 enuncia chiaramente le funzioni della cartella,
notificata dal concessionario con le modalità previste dal successivo art. 26, di:
• comunicazione al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell’Erario
o degli altri Enti creditori;
• titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile;
• precetto, che consiste nell’intimazione a provvedere al pagamento entro sessanta
giorni dalla notificazione con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad
esecuzione forzata.
La cartella, dopo sessanta giorni dalla notifica, assolve anche alla funzione di avviso
di mora con validità di un anno. Questo significa che :
• l’inutile decorso del termine fissato per il pagamento della cartella produce
automaticamente lo stato di morosità del debitore, sempre che non sia stata
concessa sospensione o dilazione di pagamento;
• il concessionario può dare avvio alla procedura esecutiva per il
soddisfacimento del credito a partire dal 61° giorno successivo alla
notificazione;
• l’intimazione al pagamento entro cinque giorni, un vero e proprio avviso di
mora, è necessaria nel solo caso in cui sia trascorso un anno dalla notifica
della cartella, senza che sia stato compiuto alcun atto di espropriazione
forzata, qual’è il pignoramento.
Il ruolo notificato al debitore costituisce titolo anche per l’espropriazione forzata nei
confronti del fideiussore inadempiente nell’ipotesi prevista dall’art. 19 - comma 4 bis –
D.P.R. 602/1973.
Prassi correlata
- Circolare n. 42 del 24/07/2003
- Circolare n. 3 del 29/01/2004
19
1.3. 2 La cartella di pagamento alla luce dello Statuto del contribuente
Il contribuente ha diritto ad essere informato della normativa applicabile, deve poter
conoscere gli atti che lo riguardano e poter ricevere le notifiche nel luogo di effettivo
domicilio.
Lo Statuto ribadisce il diritto del cittadino a ricevere atti chiaramente motivati e di
esser informato del Giudice al quale proporre ricorso.
Questi principi hanno influenzato la formazione del ruolo e della cartella anche se la
riforma della riscossione aveva realizzato, già dal 1999, un incisivo intervento sulla
procedura di formazione del ruolo per dotarlo di maggiore chiarezza e trasparenza.
I provvedimenti normativi e regolamentari successivi all’emanazione dello Statuto
hanno adeguato il modello di ruolo e di cartella all’esigenza di rendere noto al
contribuente:
• la motivazione pur sintetica della pretesa anche con il riferimento espresso
all’atto che costituisce presupposto per l’iscrizione a ruolo;
• la tempestività della formazione del ruolo nel rispetto del termine di
decadenza in quanto, relativamente ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1°
luglio 2001, le cartelle devono contenere anche la data in cui il ruolo è
divenuto esecutivo (art. 25, comma 2 bis, D.P.R. 602/73). Tale obbligo
sussiste solo per le entrate per la cui iscrizione a ruolo è previsto un termine
di decadenza (art. 18 bis D.Lgs. 46/1999);
• la competenza a decidere sulle controversie tributarie della Commissione
Tributaria e le modalità di presentazione del ricorso.
E’ venuta invece a mancare, nella cartella, l’indicazione della data di consegna del
ruolo al concessionario, prevista nel testo dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973 anteriore al
correttivo del D.Lgs. 193/2001.
Questo dato rileva, infatti, nei rapporti tra l’ Ente ed il concessionario, che è tenuto a
notificare la cartella nei cinque mesi successivi alla consegna del ruolo ai soli fini del diritto
al discarico, mentre nei confronti del debitore la notifica è valida ed efficace se eseguita
entro il decennio di prescrizione ordinaria.
Si precisa infine che i provvedimenti di approvazione del modello di cartella di
pagamento sono i seguenti:
1. Decreto Dirigenziale del 28/06/1999
2. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22/02/2001
20
3. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 19/04/2002
4. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31/03/2003
1.3. 3 La notifica della cartella
Il concessionario notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobligato nel
termine di prescrizione ordinaria; la cartella in ogni caso è recapitata in busta chiusa per
rispetto della privacy.
Si ricorda come, con sentenza n. 12371 del 22/08/2002, la Corte di Cassazione si
sia pronunciata nel senso che il condono richiesto da uno solo dei coniugi non si estende
al “codichiarante”, anche se il coniuge ha usufruito del beneficio e, pertanto, rimane
responsabile solidale per i redditi dell’altro coniuge, compresi quelli derivanti
dall’accertamento, poiché, se così non fosse, si violerebbe il principio di difesa del coniuge
dichiarante se gli si negasse la possibilità di contestare gli accertamenti a carico di
quest’ultimo ed in relazione al quale anche il codichiarante stesso rimane corresponsabile
delle maggiori imposte (ed accessori).
La richiamata sentenza è confermativa di un orientamento già espresso in materia
di dichiarazioni congiunte e di responsabilità dei coniugi “anche a matrimonio finito”
(Cassazione, sentenza n. 4863 del 2002).
Per la notifica il concessionario utilizza il canale che ritiene più adeguato tra quelli
previsti dall’art. 26 D.P.R. 602/1973 e ne addebita la spesa al contribuente.
Il concessionario può avvalersi per la notifica:
• degli ufficiali della riscossione o dei messi notificatori dipendenti del concessionario.
La loro competenza territoriale coincide con l’ambito della concessione;
• dei messi comunali e agenti di polizia, previa convenzione con il comune e per le
notifiche da effettuarsi nell’ambito comunale di appartenenza;
• degli altri soggetti abilitati dal concessionario quali le Agenzie di recapito;
• a mezzo posta con invio delle cartelle in plico chiuso con raccomandata A/R.
Nell’esecuzione delle notifiche sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli
da 137 a 149 e seguenti del C.P.C., escluse quelle previste dagli artt.
142/143/146/150/151.
21
Con le notifiche viene portata a conoscenza del contribuente l’esistenza della sua
posizione debitoria verso l’erario o gli altri enti creditori e gli viene intimato di provvedere al
pagamento entro sessanta giorni.
La notifica della cartella, da un punto di vista procedurale, vale come notifica del
ruolo e dalla sua data decorre il termine per ricorrere contro il ruolo, quando non sia stato
precedentemente notificato l’atto che ne costituisce il presupposto oppure per i vizi propri
del ruolo o della notifica.
La notifica, quando non avvenga direttamente nelle mani del destinatario,
identificato dal notificatore, può avvenire nei confronti delle:
• persone di famiglia, persone addette alla casa, all’ufficio ad all’azienda;
• portiere dell’abitazione, ufficio od azienda, solamente in caso di notifica tramite
raccomandata.
Nel caso di consegna “a mani proprie” del destinatario o di persone di famiglia o
addette alla casa, all’ufficio o all’azienda non vi è necessità di far firmare l’originale che
rimane al consegnatario. La relata di notifica redatta dal notificatore e sottoscritta dal
consegnatario in segno di ricevuta fa prova dell’avvenuta notifica e deve essere
conservata dal concessionario per cinque anni. In caso di rifiuto a ricevere l’atto il
notificatore ne fa menzione nella relata di notifica.
Quando la notifica non sia avvenuta per assenza del destinatario o suo rifiuto di
ricevere la cartella, incapacità o rifiuto di ricevere la cartella da parte delle altre persone
previste dall’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, il notificatore la deposita nella casa comunale del
domicilio fiscale del contribuente.
La notifica si ha per eseguita nel giorno successivo all’affissione. Devono, inoltre,
esser eseguiti gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c.:
• affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, ufficio, azienda del
destinatario;
• invio della comunicazione dell’avvenuta deposito con raccomandata A/R.
In caso di mancanza nel comune di abitazione, ufficio od azienda, la notificazione ai
sensi dell’art. 140 C.P.C. si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello in cui
l’avviso del deposito è affisso all’albo del Comune (rif. art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R.
600/1973).
La notifica nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato,
qualunque sia il credito iscritto a ruolo, deve essere effettuata in Italia con il deposito della
22
cartella nella casa comunale ed affissione all’albo del comune di domicilio fiscale. La
notifica si considera eseguita nell’ottavo giorno successivo all’affissione.
Dell’avvenuta notifica il concessionario dà comunicazione al debitore con lettera
inviata all’indirizzo del Paese estero di residenza con posta ordinaria.
1.3. 4 La comunicazione di pagamento effettuata prima della notifica o in luogo
della notifica della cartella
La cartella di pagamento non è l’unico strumento per far conoscere al contribuente
la pretesa tributaria formalizzata nell’iscrizione a ruolo.
Il quadro normativo di riferimento prevede le seguenti ipotesi di comunicazioni, che
possono precedere o sostituire la notifica della cartella:
a) Il concessionario per le sole iscrizioni non derivanti da inadempimento può inviare
per posta ordinaria una comunicazione che contiene gli stessi elementi della
cartella.
L’art. 32 D.Lgs. 46/1999 disciplina due diverse situazioni :
• l’una, di carattere generale, che non necessita di convenzione con l’ente
creditore. La comunicazione è inviata in modo tale che la prima o unica rata
cada entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla consegna del ruolo;
• l’altra richiede la stipula di una convenzione tra l’ente creditore ed il
concessionario che preveda, tra l’altro, le modalità di richiesta di pagamento
al debitore prima della notifica della cartella. Questo tipo di convenzioni è
adottata, ad esempio, dai comuni per la riscossione della TARSU.
Nelle ipotesi previste dall’art. 32 D.Lgs. 46/1999, il ruolo è stato formato, reso
esecutivo e consegnato al concessionario, ma la cartella non è stata emessa.
La notifica della cartella sarà conseguenza del mancato pagamento.
Prassi correlata
- Circolare n. 16/E del 27/01/2000
- Circolare n. 105/E del 22/05/2000
23
Il vantaggio per il contribuente, che paga spontaneamente l’intero carico
iscritto a ruolo, è di evitare la notifica della cartella-precetto e le possibili
conseguenze del mancato pagamento della stessa.
b) L’iscrizione a ruolo delle imposte dovute a seguito dei controlli eseguiti sulle
dichiarazioni presentate, a partire dal 1° gennaio 19 99, ai sensi dell’art. 36 bis – 36
ter D.P.R. 600/1973 e art. 54 bis D.P.R. 633/1972 non è eseguita se il contribuente
paga quanto richiesto entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui
ai suddetti artt. 36 bis e 36 ter D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72. In tali
ipotesi la sanzione è ridotta ad 1/3 nel caso di controlli automatici effettuati ai sensi
degli artt. 36 bis e 54 bis soprarichiamati ed a 2/3 in presenza di controllo formale
ex art 36 ter (artt. 2 e 3 D.Lgs. 462/1997).
L’iscrizione a ruolo dell’intero carico di tributi, sanzioni ed interessi dovuti, è
validamente effettuata solo in caso di mancata regolarizzazione del debito da parte
del contribuente.
Si segnala infine che per i contribuenti professionalmente assistiti l’Agenzia
delle Entrate ha predisposto lo strumento del “preavviso telematico”; è stato cioè
realizzato un servizio che, ancor prima della notifica al contribuente della
comunicazione di cui agli artt. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72, prevede
l’invio telematico della richiesta di pagamento all’intermediario che ha trasmesso la
dichiarazione. L’intermediario può quindi segnalare all’Agenzia i versamenti eseguiti
ma non conteggiati, gli errori di tramissione e/o di ricezione dei dati, gli elementi non
considerati o valutati erroneamente in sede di controllo automatizzato.
1.3. 5 Il pagamento della cartella
La cartella deve essere pagata entro sessanta giorni dalla notifica in contanti o con
pago-bancomat presso gli sportelli del concessionario, gli uffici postali e le banche.
I costi dell’operazione sono a carico del solo ente creditore per il pagamento
eseguito presso il concessionario entro la scadenza, mentre sono a carico del
contribuente in caso d’utilizzo dell’ufficio postale o della banca.
Per i soli pagamenti effettuati fuori dal territorio nazionale il contribuente può servirsi
di bonifico bancario tratto sul conto corrente del concessionario.
24
Se il contribuente intende pagare parzialmente la cartella può farlo solo presso il
concessionario e l’ufficio postale. I pagamenti tardivi e quelli delle rate scadute a seguito
di dilazione possono essere eseguiti solo presso il concessionario o l’ufficio postale.
Per quanto riguarda l’imputazione dei pagamenti, per ogni versamento ricevuto il
concessionario rilascia quietanza ed annota il pagamento nella scheda del contribuente. Il
concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute.
L’imputazione dei pagamenti, se vi sono più debiti segue queste regole:
• si imputa rata per rata dalla più remota;
• se i debiti sono della stessa specie, il debitore dichiara quale intende
soddisfare e in mancanza della dichiarazione del debitore, tra più debiti
scaduti, va soddisfatto con precedenza il debito meno garantito;
• se i debiti sono ugualmente garantiti, il pagamento va imputato a quello più
oneroso per il debitore.
1.3. 6 La sospensione e la dilazione
Il contribuente che ha ricevuto la cartella può chiedere (istanza in carta libera) la
sospensione della riscossione all’Ufficio, che può accordare la sospensione in caso di:
• ricorso contro la cartella. La sospensione è concessa in presenza del fumus boni
iuris e del periculum in mora fino alla data di pubblicazione della sentenza dalla
Commissione Tributaria Provinciale e può essere revocata per il sopravvenire di
fondato pericolo per la riscossione;
• sospensione per un anno e successiva rateazione fino a quarantotto rate in
presenza delle condizioni richieste dall’art. 19 D.P.R. 602/1973.
Un’altra ipotesi di sospensione in via amministrativa è quella prevista dall’art. 19 bis
D.P.R. 602/1973. Con decreto ministeriale può essere infatti disposta la sospensione della
riscossione per non più di dodici mesi quando si verificano situazioni eccezionali a
carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio tali da alterare
gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti.
Questa disposizione ha trovato applicazione per la prima volta con il decreto
dirigenziale 16/12/1999 in un’area territoriale limitata per bloccare la riscossione di cartelle
che esponevano dati di liquidazione errati.
Il contribuente può inoltre chiedere la sospensione alla Commissione Tributaria
Provinciale nel caso in cui dall’esecuzione della cartella di pagamento possa derivare un
danno grave ed irreparabile (art. 47 D.Lgs. 546/1992).
25
Sulle somme sospese, che risultano dovute a seguito della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale, si applica l’interesse annuo del 5% a partire dal 1
luglio 2003 (D.M. 27/06/2003).
Si rammenta infine che l’art. 1 della Legge n. 423 dell’11/10/1995 (così come
risultante dalle modifiche apportate dall’art. 15 L. n. 146/98) ha previsto la sospensione
della riscossione, relativamente alle sanzioni ed in alcuni casi anche al tributo, nell’ipotesi
in cui l’omesso, insufficiente o tardivo versamento d’imposta derivi da una condotta illecita,
penalmente rilevante, del professionista (iscritto nell’apposito albo), in dipendenza del suo
mandato professionale.
Al riguardo, si veda anche il decreto attuativo (D.M. 02/02/1996) e l’art. 25 della
Legge 449/1997 che ha precisato l’Ufficio competente ad emanare il provvedimento di
sospensione (Ufficio locale)
1.3.7 La dilazione del pagamento
Il contribuente può chiedere la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo
quando dimostra di trovarsi in una situazione temporanea d’obiettiva difficoltà che non gli
consente di pagare il debito iscritto a ruolo alla scadenza unica o nelle rate previste dalla
cartella, ma di essere in grado di pagare il debito ripartito in più rate (art. 19 D.P.R.
602/1973).
La richiesta di dilazione deve essere presentata all’ufficio, in bollo ed a pena di
decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva. Gli interessi per dilazione del
pagamento (art. 21 D.P.R. 602/1973) sono dovuti annualmente nella misura del 4% per le
dilazioni concesse a decorrere dal 1 luglio 2003.
Per la loro decorrenza occorre distinguere:
- se l’istanza è stata presentata prima della data di scadenza del termine di
pagamento gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza stessa;
- se l’istanza è stata presentata successivamente gli interessi decorrono dalla data di
presentazione dell’istanza. In tale ipotesi tra la data di scadenza del termine di
pagamento e quella di presentazione dell’istanza il contribuente dovrà
corrispondere gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. 602/1973 e fissati
dal 1 luglio 2003 al 2,75% annuo.
26
Se il concessionario ha iniziato la procedura esecutiva e l’ufficiale della riscossione
ha già proceduto al pignoramento dei beni del debitore, quest’ultimo non può esser
ammesso al beneficio della dilazione.
In caso di iscrizione dell’ipoteca e/o fermo, che vincolano i beni del debitore a
garanzia del credito, ma non costituiscono atto dell’esecuzione, il debitore può essere
ammesso al beneficio della dilazione di pagamento quando ricorrano tutte le altre
condizioni previste dalla norma.
Lo prevedono espressamente le circolari n. 15 del 26/02/2000 e n. 52 del
01/10/2003.
In particolare la circolare n. 52 del 1 ottobre 2003, nel ribadire che l’ipoteca legale
prevista dall’art. 77, comma 1, D.P.R. 602/1973 è una garanzia reale che il
concessionario, prima dell’inizio dell’espropriazione forzata, può iscrivere sui beni del
debitore e dei coobbligati sulla base di un’autonoma valutazione ed al fine di assicurare il
risultato della sua attività, puntualizza quanto segue.
Nel caso si sia già provveduto all’iscrizione di ipoteca o di fermo di beni mobili
registrati può essere disposta, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, la rateazione
delle somme iscritte a ruolo. La circolare prende in considerazione tre fattispecie:
• la prima con rateazione chiesta per un carico superiore a Euro 25.822,84 in
relazione alla quale il concessionario, su segnalazione dell’Ufficio che ha
emesso il provvedimento di rateazione e dopo la materiale acquisizione da
parte dello stesso della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria,
dovrà cancellare l’ipoteca o il fermo.
• la seconda con rateazione chiesta per un carico inferiore a Euro 25.822,84 in
relazione alla quale dovrà essere mantenuta l’ipoteca in funzione di garanzia
della rateazione richiesta, salvo acquisizione di polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria per l’importo di cui viene chiesta la rateazione; in tal
caso è consentita la cancellazione dell’ipoteca e dell’eventuale fermo da
parte del concessionario.
• Se la rateazione viene chiesta per un carico inferiore a Euro 25.822,84 per il
quale il concessionario ha iscritto soltanto il fermo, occorre distinguere in
relazione al rapporto esistente tra il valore attuale del mezzo e l’entità del
carico. Se il valore del mezzo è superiore all’importo del carico, il fermo potrà
essere cancellato previa acquisizione di polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria per l’importo di cui viene chiesta la rateazione . Se il valore del
27
mezzo è inferiore all’importo del carico, il fermo potrà essere cancellato
previa acquisizione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per
l’importo equivalente al valore attuale del mezzo.
In tutte le ipotesi il provvedimento di dilazione può essere emesso dall’Ufficio a
condizione che vengano preventivamente rimborsate le spese dovute al concessionario
per le attività svolte; inoltre le spese relative alla cancellazione dell’ipoteca e del fermo
sono a carico del contribuente.
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate può concedere:
• la dilazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili
oppure
• la sospensione fino ad un anno e la successiva ripartizione fino a un massimo di
quarantotto rate mensili.
L’ufficio competente a concedere la dilazione è, di norma, quello che ha emesso il
ruolo.
Per i ruoli emessi dai cessati Centri di Servizio, la domanda di dilazione può essere
esaminata dall’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente
(circolare n. 15/E - 2000 ed Avvertenze alla cartella 2002).
Il numero delle rate è fissato tenendo conto delle condizioni patrimoniali del
debitore; le rate mensili scadono l’ultimo giorno del mese.
Se l’importo per il quale è chiesta la dilazione (circ. n. 184 del 06/09/1999 e 15 del
26/01/2000) è superiore ad € 25.822,84 la dilazione è condizionata alla presentazione
d’idonea garanzia costituita da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
Il contribuente deve presentare la garanzia entro dieci giorni dal ricevimento del
provvedimento di dilazione.
Se il contribuente non rispetta questo adempimento la dilazione rimane priva
d’effetto (circolare n. 15/E - 2000).
L’ufficio può, in presenza di particolari situazioni, condizionare la concessione della
rateazione alla presentazione di garanzia anche per somme inferiori ad € 25.822,84
(circolare 98/E del 17/05/2000).
La fideiussione deve esser prestata da banche od imprese assicurative autorizzate
all’esercizio del ramo cauzioni e redatte in conformità al modello previsto dalla Circolare
15/E - 2000. La validità della fideiussione deve coprire l’intero periodo di dilazione
aumentato di un anno.
28
Nella fase istruttoria è essenziale che l’ufficio verifichi, tramite il concessionario, se
le iscrizioni a ruolo a carico del contribuente superano il limite di € 25.822,84.
L’indagine è limitata ai ruoli emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate e potrà
rilevare una delle seguenti situazioni esaminate dalla già citata circolare n. 15 del
26/01/2000:
1. il contribuente non ha altri debiti: la richiesta di rateazione può essere accolta e
subordinata alla prestazione di garanzia ove prescritta;
2. il contribuente sta pagando ratealmente altre cartelle: la prestazione della garanzia
va correlata al solo nuovo ruolo;
3. il contribuente è in mora per precedenti cartelle: la rateazione non può essere
concessa neppure dietro prestazione di garanzia.
Gli effetti del mancato pagamento della prima rata e successivamente di due
consecutive sono:
• il debitore decade automaticamente dalla rateazione;
• l’intero importo residuo è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in
unica soluzione;
• il carico non può più esser rateizzato;
• non sono dovuti gli interessi di dilazione relativi alle rate non scadute e per
tali interessi il concessionario deve essere discaricato.
In caso di decadenza della rateazione, se garantita, l’Ufficio notifica al fideiussore
invito a pagare il debito residuo entro 30 giorni; al riguardo, la circolare n. 42 del
24/07/2003 sottolinea l’obbligo, per gli Uffici, di monitorare, con particolare attenzione ,
l’andamento dei pagamenti rateali, al fine di avviare immediatamente la procedura di
escussione delle garanzie.
Sul punto è anche necessario ricordare che la circolare n. 15 del 26/01/2000 prevede
l’obbligo, per il concessionario, di avvertire tempestivamente l’Ufficio nei casi di
inadempimento del contribuente e presenza di garanzia.
In caso d’inadempienza, il concessionario può procedere all’espropriazione forzata
sui beni del garante, facendo valere come titolo esecutivo il ruolo emesso a carico del
debitore principale.
Le disposizioni sulla dilazione valgono anche in caso di pagamento rateale del
debito definito per transazione, con le precisazioni contenute nel successivo paragrafo.
29
La disciplina dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 è applicabile per la sola dilazione delle
entrate tributarie dello Stato; per le altre entrate, tributarie e non, la rateazione è concessa
in conformità alle disposizioni che regolano la riscossione delle singole entrate.
L’art. 26 D.Lgs. 46/1999 estende a tutte le entrate rateizzabili i principi di:
• richiesta di dilazione anteriore all’inizio delle procedure esecutive;
• scadenza delle rate l’ultimo giorno del mese.
Si veda il seguente prospetto di sintesi.
DILAZIONE DI PAGAMENTO E MISURE CAUTELARI:
PROSPETTO DI SINTESI
PRIMA DELLA CIRCOLARE
n. 52 dell’ 1/10/2003
PRESENZA DI IPOTECA
1) DILAZIONE PER IMPORTO > euro 25822,84
CON GARANZIA
Il Concessionario, su
segnalazione dell’Ufficio,
cancella l’ipoteca.
2) DILAZIONE PER IMPORTO < euro 25822,84
SENZA GARANZIA
Il Concessionario mantiene
l’ipoteca.
30
DOPO LA CIRCOLARE
n. 52 dell’ 1/10/2003
A) PRESENZA DI IPOTECA O FERMO
A1) DILAZIONE PER
IMPORTO > euro
25822,84
CON GARANZIA
Il Concessionario, su
segnalazione dell’Ufficio,
cancella l’ipoteca o il fermo.
B) PRESENZA DI IPOTECA ED EVENTUALE FERMO
B1) DILAZIONE PER
IMPORTO < euro 25822,84
Il Concessionario mantiene
l’ipoteca (e l’eventuale
fermo) a meno che non
venga acquisita, da parte
dell’Ufficio, polizza
fideiussoria o fideiussione
per l’importo di cui viene
chiesta la dilazione.
DILAZIONE DI PAGAMENTO E MISURE CAUTELARI: PROSPETTO DI SINTESI
C) PRESENZA DI FERMO
C1) DILAZIONE PER
IMPORTO < euro 25822,84
e valore attuale del mezzo >
al carico iscritto al ruolo
Il Concessionario cancella il
fermo se viene acquisita, da
parte dell’Ufficio, garanzia
per l’importo di cui viene
chiesta la dilazione.
C2) DILAZIONE PER
IMPORTO < euro 25822,84
e valore attuale del mezzo <
al carico iscritto al ruolo
Il Concessionario cancella il
fermo se viene acquisita
dall’Ufficio garanzia per
l’importo equivalente al
valore attuale del mezzo.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti A, B, C il provvedimento di rateazione può
essere emesso dall’Ufficio a condizione che vengano preventivamente rimborsate le
spese dovute al concessionario per le attività svolte. Le spese relative alla
cancellazione dell’ipoteca e del fermo sono a carico del contribuente.
31
1.4 La transazione ai sensi dell’art. 3 D.L. 08/07/2002 n. 138 convertito nella
legge n. 178/2002
Il Concessionario non può rifiutare un pagamento parziale del carico iscritto a ruolo,
ma il debitore non è liberato fino alla completa estinzione del debito.
Per i soli tributi erariali il debitore può essere ammesso alla transazione nel
quantum di un credito certo, liquido, ma di difficile esigibilità. Lo prevede l’art. 3, comma 3,
del D.L. 138/2002, convertito nella Legge 178 del 08/08/2002, che consente la
regolarizzazione in via transattiva delle posizioni debitorie in presenza di rigorose
condizioni:
• che sia stata iniziata l’azione esecutiva;
• che il debitore sia risultato insolvente od assoggettato a procedura
concorsuale;
• che sussista la convenienza a procedere alla transazione, valutata in termini
di economicità e proficuità rispetto all’attività di riscossione coattiva.
La norma, riscritta in fase di conversione, ha perso l’originaria soglia di valore di €
1.500.000,00 di debito, consentendo, di fatto, la definizione di posizioni debitorie di
qualsivoglia importo purché ricorrano le altre condizioni prescritte.
Il testo definitivo mantiene la complessa procedura di transazione prevista dal D.L.
prevedendo che l’atto sia approvato dal Direttore dell’Agenzia, su conforme obbligatorio
parere della Commissione Consultiva per la riscossione istituita ai sensi dell’art. 6 del
D.Lgs. 112/1999 e degli altri pareri “obbligatoriamente prescritti” dalle vigenti leggi.
La fase della consultazione, anche se obbligatoria, deve ritenersi conclusa entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, sulla base dello strumento del silenzio assenso.
Per il contribuente la transazione comporta la possibilità di pagamento rateale del
debito concordato anche se non sussistono le condizioni prescritte dall’art. 19 del D.P.R.
602/1973.
32
Prassi correlata
- Circolare n. 184/E del 06/09/1999
- Circolare n. 15/E del 26/01/2000
- Circolare n. 98 del 17/05/2000
- Risoluzione 9/E del 29/01/2001
- Risoluzione n. 20/E del 08/02/2001
- Circolare n. 42 del 24/07/2003
- Circolare n. 52/E del 01/10/2003
- Circolare n. 3 del 29/01/2004
33
CAPITOLO 2
LE MISURE CAUTELARI E LE PROCEDURE ESECUTIVE
2.1 LE MISURE CAUTELARI
2.1. 1 Premessa
Gli artt. 77 e 86 del D.P.R. 602/1973 disciplinano gli istituti dell’ipoteca legale e del
fermo amministrativo che si collocano in un momento precedente l’espropriazione forzata,
essendo caratterizzati da una natura cautelare e di garanzia (si veda al riguardo la
risoluzione n. 128/E del 24 aprile 2002).
Ad essi non si applica quindi il disposto di cui all’art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973,
secondo il quale, se entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento il
concessionario non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata, la stessa può
essere avviata solo se preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad
adempiere entro 5 giorni.
L’esperibilità delle azioni cautelari (ipoteca e fermo) non è invece sottoposta al
suddetto vincolo (finalizzato a tutelare il contribuente nei confronti della procedura
esecutiva) ma solo all’inutile decorso dei 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento.
L’adozione delle misure cautelari è evidenziata nel nuovo modello di cartella di
pagamento (approvato con provvedimento 31/03/2003 con effetto sulle cartelle di
pagamento relative ai ruoli consegnati ai concessionari dal 1° maggio 2003), il cui
frontespizio precisa che, in caso di mancato pagamento nei termini, il concessionario
provvederà “ad esecuzione forzata nonché al fermo dei beni mobili registrati e all’ipoteca
degli immobili di proprietà del contribuente”.
La circolare n. 52 del 01/10/2003, modificando l’orientamento espresso con la
risoluzione n. 20 del 08/02/2001, precisa che in presenza di fermo e/o ipoteca l’Ufficio
può concedere la dilazione della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
602/73 ed impartisce specifiche direttive a seconda che il carico per il quale si è chiesta la
rateazione sia superiore o inferiore ad euro 25.822,84. Si rinvia al riguardo a quanto già
esposto nel precedente capitolo 1.
2.1. 2 L’ipoteca legale (art. 77 D.P.R. 602/1973)
Con l’art. 77 viene introdotta una nuova ipotesi di ipoteca legale dove il ruolo
assume la funzione di titolo per l’iscrizione.
34
L’ ipoteca attribuisce al concessionario tutte le caratteristiche del creditore ipotecario
previste dagli artt. 2808 e segg. cod. civ. compreso il diritto di seguito.
In particolare, il primo comma dell’art. 77 prevede la facoltà del concessionario di
iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio
dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
Per l’iscrizione dell’ipoteca non si richiede che il debito superi i 3 milioni di lire (euro
1549,37), requisito invece indispensabile per l’avvio della procedura di espropriazione
immobiliare (art. 76 D.P.R. 602/1973).
Il concessionario deve iscrivere ipoteca , nelle ipotesi previste dal comma 2 art. 77
e cioè quando le somme iscritte a ruolo non superano il cinque per cento del valore
dell’immobile da sottoporre ad espropriazione; in tali casi il concessionario può quindi
procedere ad espropriazione solo se ha preventivamente iscritto ipoteca.
Decorsi sei mesi dall’iscrizione, senza che il debito sia stato estinto, il concessionario
procede all’espropriazione.
Con riferimento al comportamento che il concessionario deve tenere in presenza di
ipoteca iscritta ai sensi ai sensi dell'art 77, si deve far riferimento ai chiarimenti contenuti
nella risoluzione n. 190 dell'1/10/2003. Con tale risoluzione viene precisato che ai sensi
dell'art. 2916, punto 1 c.c. nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si
tiene conto delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento; dette ipoteche non sono
opponibili al creditore procedente ed ai creditori che sono intervenuti nella medesima
procedura. Da ciò consegue che le spese sostenute dal concessionario per un'ipoteca
che risulti iscritta successivamente ad un pignoramento valido ed efficace non possono
essere poste a carico dell'Ente impositore.
2.1.3 Fermo dei beni mobili registrati (art. 86 D.P.R. 602/1973)
Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è disciplinato dall’art. 86 D.P.R.
602/1973. Secondo tale norma, così come modificata dal D.Lgs. 193/2001 (art. 1, comma
1, lett. q del D.Lgs. 193/2001), il concessionario può disporre direttamente il fermo dei
beni mobili registrati del debitore o dei coobbligati, dandone comunicazione alla
competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. Anche il potere di revoca
deve intendersi attribuito al concessionario (Risoluzione n. 64 del 01/03/2002).
35
Prima della modifica apportata dal D.Lgs. 193/2001 (con effetto dal 9/06/2001), il
fermo era disposto dalla Direzione Regionale delle Entrate ed era comunque connesso
all’impossibilità ad eseguire il pignoramento per mancato reperimento del bene.
L’attuale disposizione consente invece di disporre il fermo quando è inutilmente
decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento,
indipendentemente dall’irreperibilità del bene.
Il fermo si esegue quindi su disposizione del concessionario mediante iscrizione del
provvedimento nei registri del PRA.
Con nota del 09/04/2003, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, prima
dell’iscrizione del provvedimento nei pubblici registri, i concessionari devono trasmettere
al debitore una comunicazione contenente l’invito ad effettuare, entro 20 gg. dalla data
della stessa, il versamento delle somme iscritte a ruolo. Al riguardo, nella comunicazione
potrà essere precisato che, nell’ipotesi di persistente inadempimento dell’obbligo di
versamento, lo stesso invito vale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.I.
n. 503/1998, come comunicazione al contribuente di iscrizione del fermo, a far data dal
ventesimo giorno successivo.
La comunicazione deve anche indicare le modalità di versamento che potrà essere
effettuato esclusivamente presso il concessionario.
La circolazione con veicoli, autoscafi e aeromobili sottoposti al fermo è soggetta alla
sanzione prevista dall’art. 214, comma 8 del D.Lgs. 30/04//1992 n. 285 (sanzione
amministrativa pecuniaria da – euro 656,25 – ad euro 2628,15). Le modalità i termini e le
procedure per l’attuazione del fermo sono fissati nel regolamento approvato con D.I. 7
settembre 1998 n. 503 (G.U. 2/02/1999 n. 26), il quale deve essere considerato ancora in
vigore per la parte che non sia incompatibile con le disposizioni normative di cui al citato
D.Lgs 193/2001 (Circ. n. 221/E del 24/11/1999 e ris. n. 64 del 01/03/2002), in attesa che
venga emanato il nuovo regolamento attuativo.
La cancellazione del fermo è effettuata a cura del contribuente, previa esibizione
del provvedimento di revoca e pagamento delle spese d’iscrizione e cancellazione. In
caso di sgravio per indebito provvede il concessionario alla cancellazione gratuita.
Gli atti di disposizione dei veicoli a motore sottop osti a fermo non possono
essere opposti al concessionario, se di data successiva all’iscrizione del fermo.
Se il veicolo è stato venduto con atto di data cert a anteriore all’iscrizione del
fermo, ma trascritto successivamente, l’ACI ne dà comunicazione al concessionario
che provvede all’annullamento del fermo (art. 5 D.I. 503).
36
La disposizione del fermo non esonera naturalmente il concessionario dall’obbligo di porre in
essere le ulteriori azioni esecutive prescritte dalle norme vigenti.
Si veda il seguente prospetto di sintesi.
FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI:
PROSPETTO DI SINTESI
PRIMA DEL 9 GIUGNO 2001
SOGGETTO COMPETENTE
AD EMANARE IL
PROVVEDIMENTO DI
FERMO, L’EVENTUALE
REVOCA O ANNULLAMENTO
Direzione Regionale delle
Entrate, su segnalazione del
concessionario.
PRESUPPOSTO
Mancato reperimento del
bene (verbale di pignoramento
negativo o insufficiente).
COMUNICAZIONE AL
CONTRIBUENTE
Da parte del Concessionario
successivamente all’iscrizione
nel PRA.
DAL 9 GIUGNO 2001
SOGGETTO COMPETENTE
AD EMANARE IL PROVVEDIMENTO DI
FERMO, L’EVENTUALE
REVOCA O ANNULLAMENTO
Concessionario del Servizio
Riscossione Tributi che ne
informa la Direzione Regionale
delle Entrate.
PRESUPPOSTO
Inutile decorso del termine di
60 gg. dalla notificazione
della cartella di pagamento.
37
FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI: PROSPETTO DI SINTESI segue
COMUNICAZIONE AL
CONTRIBUENTE
1) In cartella di pagamento.
2) Da parte del concessionario con
comunicazione
antecedente l’iscrizione
del fermo, dalla quale
decorrono 20 gg. utili
per il pagamento.
DISPOSIZIONI COMUNI
ANNULLAMENTO DEL
FERMO
Quando il veicolo è stato
venduto con atto di data certa
anteriore all’iscrizione del
fermo, ma trascritto
successivamente.
REVOCA DEL FERMO
Consegue all’integrale
pagamento delle somme
dovute o allo sgravio totale per
indebito.
38
2.2 LE PROCEDURE ESECUTIVE – principi generali
Uno degli obiettivi della legge - delega sul riordino del sistema della riscossione è
indubbiamente il potenziamento degli strumenti di riscossione forniti al concessionario, che
si è poi concretizzato nell'art. 16 del D.Lgs. 46/1999 che ha interamente sostituito il titolo II
del D.P.R. 602/1973 (e cioè dall'art. 45 all'articolo 86) e nell'art. 18 del D.Lgs. 112/1999
(accesso dei concessionari agli Uffici pubblici).
Uno degli aspetti di maggior rilievo del riformato sistema della riscossione è la
possibilità di accesso diretto al sistema dell'anagrafe tributaria accordata al concessionario
mediante la procedura A.R.CO (acronimo di Ausilio alla Riscossione Coattiva), che è
ormai pienamente operativa posto che sono state definite le politiche di sicurezza
necessarie a tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti.
E' peraltro operante anche una applicazione della procedura A.R.CO che consente
una visibilità limitata ai dati anagrafici e a quelli di residenza dei debitori iscritti a ruolo.
Le altre più significative innovazioni nel campo delle procedure esecutive sono:
1) l'abolizione dell'obbligo della preventiva esecuzione mobiliare in precedenza
gravante sull'agente della riscossione. Tale obbligo costringeva il concessionario a
svolgere, comunque, un'attività assai costosa e spesso assolutamente improduttiva.
2) l'abolizione del "visto" sui verbali di infruttuosa esecuzione, previsto dall'art. 79
dell'abrogato D.P.R. 43/1988. Tale formalità comportava dei rilevanti costi gravanti
sugli enti impositori chiamati, nel corso delle operazioni di riscossione, ad un
continuo intervento in funzione di ausilio rispetto ad una attività demandata ai
concessionari. Tale assetto si era peraltro rivelato del tutto improduttivo in termini di
rapidità e di efficacia dell'attività di recupero coattivo;
3) l'oggetto dell'attività della riscossione non è più la singola entrata affidata in
riscossione (quota), bensì il complesso dei debiti posti a carico del contribuente
iscritto a ruolo. Infatti in base all'art. 12 del D.P.R. 602/1973 in ciascun ruolo "sono
iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in
comuni compresi nell'ambito territoriale del concessionario". L'azione del
concessionario deve essere ora incentrata sul debitore, mediante una analisi della
posizione patrimoniale e reddituale complessiva del medesimo;
4) il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare (art. 76, comma 1,
D.P.R. 602/1973) solo se il credito complessivo iscritto a ruolo supera i 3 milioni di
lire (euro 1548,79). La ratio di tale limite è individuabile nella economia dell'azione
39
amministrativa, per evitare il rischio che i costi delle procedure superino il valore del
credito;
5) il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore del
bene, determinato a norma dell'art. 52, comma 4 del T.U. sull'imposta di Registro e
diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede,
è inferiore all'importo di £. 3 milioni (euro 1548,79) (art. 76, comma 2, D.P.R.
602/1973);
6) la vendita dei beni pignorati, mobili e immobili, è effettuata dal concessionario,
mediante pubblico incanto, senza necessità dell'autorizzazione dell'autorità
giudiziaria. Ciò dovrebbe consentire una sensibile accelerazione dei tempi di
realizzazione delle vendite, potenziando anche l'effetto deterrente dell'azione.
In merito alle innovazioni apportate al Sistema di riscossione è importante
sottolineare che con le circolari n. 215 del 27/11/2000 e n. 98 del 20/11/2001 sono state
impartite istruzioni che costituiscono preziose indicazioni anche per l'esame delle
domande di discarico per inesigibilità.
Innanzitutto viene sottolineato l'obbligo per il concessionario di effettuare l'accesso
al sistema informativo del Ministero delle Finanze (Banca dati dell'Anagrafe tributaria)
anche se disponga già di informazioni sul debitore.
Viene inoltre precisato che nel caso in cui il concessionario abbia sottoposto ad
esecuzione uno dei beni risultanti dall'accesso, con esito negativo o insufficiente, dovrà
procedere esecutivamente solo sugli altri beni evidenziati all'atto dell'accesso, senza dover
effettuare obbligatoriamente ulteriori accessi, perché altrimenti l'attività rispetto al singolo
contribuente potrebbe non concludersi mai.
Rimane comunque impregiudicata, secondo la circolare 215, la facoltà per il
concessionario di effettuare di propria iniziativa ulteriori accessi o di assumere
informazioni al di fuori dell'Anagrafe tributaria. Tale scelta rientra, però, nella libertà di
azione del concessionario, sulla base di sue valutazioni, non sindacabili da parte dell'Ente
Impositore.
Nell'ipotesi in cui dall'accesso all'Anagrafe tributaria, effettuato dal concessionario
per la riscossione di un ruolo, non emergano nuove informazioni rispetto a quelle
effettuate per la riscossione di una precedente iscrizione a ruolo che aveva comportato
un'azione esecutiva su beni con esito negativo o insufficiente, lo stesso concessionario
non sarà tenuto ad iniziare un'azione esecutiva su detti beni.
40
Se però si dovessero evidenziare ulteriori beni aggredibili dovrà tenerne conto
anche ai fini del recupero del vecchio credito non riscosso.
Un altro importante aspetto che è stato considerato nella circolare n. 215 del 2000 è
il ruolo che assume, nel nuovo contesto normativo, l'esecuzione mobiliare mediante
accesso alla casa di abitazione del debitore, pervenendo alla conclusione che la
valutazione sull'esperimento di tale procedura deve essere rimessa unicamente al
concessionario.
Ciò in armonia con il criterio stabilito nella legg e delega 337/1998 (art. 1,
comma 1, n° 6) che consente al concessionario di no n procedere, per motivate
ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso a lla casa di abitazione del
debitore.
E' evidente che il concessionario, in caso di motivate contestazioni da parte
dell'Ente creditore, dovrà però fornire giustificazione del proprio operato.
In ogni caso, secondo la circolare 215, un tentativ o di esecuzione mobiliare
deve essere effettuato:
• In tutte le ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare vada esperita in luoghi diversi dalla
casa di abitazione del debitore ma dei quali abbia la disponibilità, e cioè in luoghi
sui quali al debitore spetti l'esclusivo godimento in virtù di un rapporto giuridico,
posto che il citato art. 1 della legge delega fa riferimento esclusivamente alla
possibilità di non procedere all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di
abitazione del debitore;
• nei casi in cui la particolare condizione sociale de l debitore oppure la sua
notorietà nel contesto sociale in cui si deve proce dere all'espropriazione,
faccia fondatamente presumere l'esito fruttuoso di un eventuale accesso
nella casa di abitazione.
Viene inoltre chiarito che il concessionario può legittimamente non procedere
mobiliarmente qualora la nullatenenza sia comprovabile sulla base di precedenti ripetuti
verbali di pignoramento negativo o infruttuoso redatti a carico dello stesso debitore.
Ciò che viene richiesto ai concessionari è di agire rapidamente ed in modo mirato
sui beni del debitore ed è in tale ottica che gli sono stati forniti i mezzi per accedere alle
informazioni gestite dall'Anagrafe Tributaria e dagli altri Enti.
41
Le finalità della Riforma sono dirette infatti a combattere incisivamente il fenomeno
della "Evasione da Riscossione", potenziando l'efficienza del Sistema, specializzando le
strutture e snellendo le procedure.
N.B. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
46/1999 (1/07/1999) continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a
tale data, comprese quelle iniziate nei confronti dei falliti (ris. 162 del 3/12/1999).
Va infine ricordato che, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 19, comma
4, del D.Lgs. 112/1999, l'Ufficio può, fino al momento del discarico per inesigibilità,
indicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione (come
previsto nel testo in vigore fino al 07/07/2002) nonché segnalargli azioni esecutive e
cautelari da intraprendere ai fini del recupero coattivo del credito iscritto a ruolo (art. 19,
comma 4, D.Lgs. 112/1999 come modificato dall'art. 3 del D.L. 138 del 08/07/2002 in
vigore dal 08/07/2002).
Il concessionario che non svolge le azioni conseguenti alle predette comunicazioni
e segnalazioni decade dal diritto al discarico (art. 19, comma 4, lett. d-bis, introdotta
dall'art. 3 D.L. 138 del 08/07/2002 in vigore dal 08/07/2002).
Al riguardo la Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni con nota n. 2002/147156
del 30/07/2002 ha chiarito che le citate disposizioni del D.L. 138/2002 non vanno
interpretate come una surrettizia riproposizione del soppresso art. 79 del D.P.R. 43/1988
(visto sui verbali) né come un duplicato dell'accesso telematico di cui all'art. 18, comma 2,
del D.Lgs. 112/1999, bensì come norme di "chiusura" del nuovo sistema di riscossione
coattivo, finalizzate ad una efficace azione di impulso dell'ente creditore sul concessionario
in situazioni particolari.
La Direzione Centrale ha quindi disposto che il potere di comunicazione e
segnalazione previsto dall'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 112/1999 non dovrà essere
esercitato dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate con carattere di generalità, bensì in
attuazione delle apposite direttive impartite, per il tramite delle Direzioni Regionali, dalla
competente struttura centrale.
2.3 IL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA
Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie, in quanto
non derogate dalle norme contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973 (Articoli dal 49 all’86).
42
Le funzioni demandate dalle norme ordinarie agli ufficiali giudiziari sono esercitate
dagli ufficiali della riscossione.
Il concessionario procede all'espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il
termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, salvo i casi di sospensione e dilazione (art.
50 D.P.R. 602/1973).
Se l'espropriazione non è iniziata entro 1 anno dalla notifica della cartella,
l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni.
Tale avviso deve essere redatto in conformità al modello approvato con D.M. (Il
modello di avviso di intimazione è stato approvato con il D.M. 28/06/1999) e perde
efficacia trascorsi 180 giorni dalla notifica.
La vendita dei beni pignorati è effettuata a cura del concessionario, mediante
pubblico incanto o nelle altre forme previste dal D.P.R. 602/1973, senza necessità di
autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria (art. 52 D.P.R. 602/1973).
L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'Ufficiale della Riscossione, il quale esercita le
funzioni dell'Ufficiale Giudiziario (art. 52, comma 2, D.P.R. 602/1973).
Il pignoramento perde efficacia quando sono decorsi 120 giorni dalla sua
esecuzione senza che sia stato effettuato il primo incanto. (Nella previgente disciplina il
periodo di validità del pignoramento era di 90 gg.).
Nell'ipotesi di cui sopra e in ogni altro caso di estinzione del procedimento il
concessionario richiede entro 10 giorni la cancellazione del pignoramento eventualmente
trascritto nel pubblico registro mobiliare o immobiliare.
Il concessionario, per effetto della disposizione di cui all’art. 55 D.P.R. 602/1973,
non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi
negli incanti, neppure per interposta persona, fermo restando quanto previsto dagli articoli
539 c.p.c. (gli oggetti d'oro e argento se invenduti sono assegnati per il valore intrinseco ai
creditori) e 553 c.p.c. (assegnazione ai creditori di somme dovute da terzi).
Si sottolinea che per effetto dell'art. 553 c.p.c. nell'espropriazione presso terzi:
a) i crediti esigibili immediatamente o in termine non maggiore di 90 giorni sono
assegnati in pagamento al concessionario, salvo esazione, dallo stesso giudice
dell'esecuzione;
b) i crediti esigibili, in termine maggiore, sono invece assegnati solo su richiesta del
concessionario;
43
c) anche le rendite perpetue o temporanee sono assegnate in pagamento su richiesta
del concessionario.
Gli atti del procedimento di espropriazione sono depositati, a cura del concessionario,
nella cancelleria del Giudice dell'esecuzione nel temine di 10 giorni dalla vendita, e la
somma ricavata dalla vendita è consegnata al Cancelliere per essere depositata nella
forma dei depositi giudiziari salvo che il giudice dell'esecuzione non lo autorizzi a
trattenere l'ammontare del suo credito in presenza delle condizioni previste dal 3° comma
dell’art. 56 D.P.R. 602/1973 (se non sono intervenuti creditori con diritto di preferenza
rispetto al concessionario ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli
integralmente).
Il concessionario risponde dei danni causati dall’esecuzione e delle spese del giudizio
anche con le cauzioni prestate, fatti salvi i diritti degli Enti creditori (art. 59 D.P.R.
602/1973).
Il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque
momento anteriore alla vendita, paga all'Ufficiale della riscossione le somme iscritte a
ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell’avvenuto pagamento,
salvo quanto previsto dall'art. 48 (art. 61 D.P.R. 602/1973).
A norma dell'art. 48 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito
al pagamento, ma deve proseguirlo al fine del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a
debito per gli atti giudiziari. In caso contrario risponde in proprio.
2.3.1 Intervento dei creditori nel procedimento esecutivo iniziato dal
concessionario (art. 54 D.P.R. 602/1973)
L’intervento dei creditori può avvenire mediante notifica al concessionario di un
atto contenente le indicazioni prescritte dal 2° comma d ell'art. 499 c. p.c. e dà solo diritto
di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.
I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per il primo incanto o,
nel caso di pignoramento c/o terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono
alla distribuzione delle somme ricavate dopo che sono stati soddisfatti i diritti del
concessionario e dei creditori, anche chirografari, intervenuti prima di tale data.
2.3.2 Surroga del concessionario nei procedimenti esecutivi già iniziati (art. 51
D.P.R. 602/1973).
44
Il concessionario può chiedere al Giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al
creditore procedente, qualora sui beni del debitore sia già iniziato altro procedimento di
espropriazione; la dichiarazione è notificata al creditore procedente e al debitore.
Se entro 10 giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno
corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato
negli atti già iniziati e li prosegue secondo le norme del titolo II del D.P.R. 602/1973.
Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
2.3. 3 Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (art. 57 D.P.R. 602/1973).
Una importante novità è l'abolizione del ricorso amministrativo all'Intendenza di
Finanza, tanto criticato, che precludeva la possibilità di proporre opposizione agli atti
esecutivi innanzi al giudice dell'esecuzione, tranne che nei casi in cui era esperibile
l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
La competenza è ora del Giudice Ordinario, il quale fissa l'udienza di comparizione
delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di
depositare in cancelleria, 5 giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli
atti di esecuzione (art. 57 comma 2).
Limitatamente alle iscrizioni a ruolo relative a tributi per i quali è previsto il ricorso ai
giudici tributari non sono ammesse (art. 57 comma 1):
a) le opposizioni ex art. 615 c. p. c. e cioè la contestazione del diritto della parte a
procedere ad esecuzione forzata (o meglio le contestazioni afferenti l’effettiva
esistenza del credito, anche con opposizione al precetto) fatta eccezione per quelle
concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'art. 617 c. p. c. relative alla regolarità formale e alla
notificazione del titolo esecutivo.
Si fa notare che dal 1° gennaio 2002 la competenza del le Commissioni tributarie è
stata estesa a tutti i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e
comunali, e al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché alle sovrimposte, alle
addizionali, alle sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici Finanziari, agli
interessi e ad ogni altro accessorio (art. 12 L. 448 del 28/12/2001 - legge finanziaria 2002).
La ratio dell'esclusione delle opposizioni di cui agli articoli. 615 e 617 del c. p. c. è
quella di evitare che attraverso l'opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice ordinario, il
45
contribuente eluda la riserva di giurisdizione del giudice tributario e il termine breve di
impugnativa (60 giorni dalla notifica dell'atto).
Le norme del nuovo D.P.R. 602 contemplano quindi le sole deroghe al Codice di
procedura civile strettamente funzionali al mantenimento delle peculiarità del processo
tributario.
Il giudice dell'esecuzione, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, può
sospendere la riscossione solo in presenza di gravi motivi e di fondato pericolo di grave e
irreparabile danno (art. 60 D.P.R. 602/1973 e art. 29, c. 3, D.Lgs. 46/1999).
2.3.4 Opposizione di terzi (art. 58 D.P.R. 602/1973)
L’articolo 58 del D.P.R. 602/1973 riscrive, in modo organico e tenendo conto delle
più recenti pronunce della Corte Costituzionale (sen. 358/1994 - 444/1995 e 415/1996), le
norme restrittive sui mezzi di prova con i quali il debitore, il coniuge e i parenti e affini entro
il 3° grado possono dimostrare la proprietà dei beni p ignorati nella casa di abitazione del
debitore o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, (es. Azienda del debitore
stesso).
L'opposizione di terzo deve essere promossa, con ricorso al giudice
dell'esecuzione, prima della data fissata per il I° i ncanto.
L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di
abitazione o Azienda del debitore, o in altri luoghi a lui appartenenti, hanno formato
oggetto di una precedente vendita da parte del concessionario a carico del medesimo
debitore o dei coobbligati.
Il coniuge, i parenti e affini entro il 3° grado de l debitore e dei coobbligati, per
quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o
del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del
bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a
ruolo, se non è prevista presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non
è stata comunque presentata;
c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo negli altri casi
diversi da a) e b).
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2.3.5 Il pignoramento delle quote di Società a responsabilità limitata nel nuovo
diritto societario.
Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 6, ha introdotto notevoli novità in materia
di diritto societario a decorrere dal 1° gennaio 2004 , ai sensi dell’articolo 10 del citato
decreto.
In particolare, con riferimento alle Società a responsabilità limitata, le disposizioni
sono contenute nel libro V, Titolo V, Capo VII, del codice civile, negli articoli dal 2442 al
2483, nel testo sostituito dall’articolo 3 del richiamato decreto n. 6/2003.
L’espropriazione della partecipazione nelle Società a responsabilità limitata è
disciplinata dall’articolo 2471 del codice civile; in particolare:
• “vecchia” disciplina: l’articolo 2480, testualmente, recitava: “(Espropriazione della
quota ) – La quota può formare oggetto di espropriazione”. In base a tale
normativa le quote sono state assoggettate a pignoramento nelle forme
dell’espropriazione dei crediti presso terzi, ritenendosi tali “beni”, per consolidata
dottrina e giurisprudenza, “crediti” del debitore verso terzi (la Società);
• “nuova” disciplina: l’articolo 2471, testualmente recita: “(Espropriazione della
partecipazione ) – La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il
pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e
successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono
senza indugio all’annotazione nel libro dei soci”. Il cambiamento dell’oggetto
dell’espropriazione (“partecipazione” e non più “quota”) e, soprattutto, la disciplina,
in precedenza non prevista, delle modalità di esecuzione del pignoramento, fanno
comprendere come sia cambiata l’individuazione della “natura “ stessa del bene da
espropriare: non più quella di “credito” verso terzi, bensì quella di un vero e proprio
“bene mobile immateriale” da assoggettare ad espropriazione, nelle forme del
pignoramento mobiliare diretto, presso il debitore.
In base alla nuova disciplina, tre sono i momenti procedurali per l’esecuzione del
pignoramento e la produzione dei suoi effetti nei confronti dell’organizzazione societaria:
1. la notificazione dell’atto di pignoramento (con ingiunzione dell’ufficiale di
riscossione) a:
� debitore e
� società;
47
2. la successiva iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese;
3. l’annotazione del pignoramento nel libro dei soci da effettuarsi, “senza
indugio”, da parte degli amministratori.
In proposito, si precisa che, sulla base della lettera dell’articoli 2471 del codice civile
in tema di efficacia e pubblicità dei trasferimenti delle partecipazioni (“se la quota è
alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato
in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo
titolo ha data posteriore”), pare fondato ritenere che il pignoramento debba considerarsi
perfezionato all’atto della sua iscrizione nel registro delle imprese presso la competente
Camera di Commercio; ciò anche se la scelta del legislatore non è stata quella di
disciplinare una nuova fattispecie di “bene mobile registrato”, tant’è che l’aver indicato
come presupposto per l’opponibilità dell’acquisto non solo l’iscrizione nel registro delle
imprese, ma anche la “buona fede” dell’acquirente, lascia intendere che il sistema
proposto non è assimilabile a quello dei beni mobili registrati.
L’espropriazione delle quote di partecipazione segue, poi, un diverso iter a seconda
che si tratti di partecipazioni “liberamente” o “non liberamente” trasferibili; in entrambi i casi
il procedimento inizia col pignoramento e la successiva ordinanza del giudice, che dispone
la vendita, è notificata alla società a cura del creditore, tuttavia per le partecipazioni non
liberamente trasferibili è previsto che il creditore, il socio-debitore e la società ricerchino
preventivamente un accordo sulla vendita della quota; in mancanza di accordo, la vendita
è fatta all’incanto, ma è priva di effetto se la società, entro dieci giorni dall’aggiudicazione,
presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
La nuova disciplina, per il principio tempus regit actum, secondo cui gli atti
processuali sono regolati dalla normativa vigente al momento del compimento dell’atto, si
applica solo con riferimento ai pignoramenti successivi all’entrata in vigore del
provvedimento di riforma (1° gennaio 2004), ferma rest ando la validità e l’efficacia dei
pignoramenti presso terzi eseguiti prima di tale data.
2.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE
MOBILIARE (articoli 62-71 D.P.R. 602/1973)
48
L’art. 62 del D.P.R. 602/73 dispone che i beni mobili indicati come impignorabili nel
numero 4 del primo comma dell'art. 514 c.p.c. (gli strumenti, gli oggetti e i libri
indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore)
possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privileg io previsto dall'art.
2759 c.c. , e cioè per la riscossione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul
reddito delle persone giuridiche relative all'anno in cui il pignoramento viene effettuato e ai
2 precedenti, limitatamente però all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito
d’impresa (art. 62, comma 1, D.P.R. 602/1973).
Si rileva al riguardo che l'impignorabilità di cui all'art. 514, primo comma n° 4),
secondo le interpretazioni della Corte di Cassazione, può essere opposta solo se detti
beni risultano in concreto indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere
da cui il debitore ricava i propri mezzi di sostentamento (Circ. n. 71 del 14/08/2002).
Ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso del piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) che
eserciti un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
1/07/2000 n. 8859), possono rientrare nel campo di applicazione della norma in argomento
anche le società in nome collettivo, purché il lavoro prestato dai soci sia prevalente
rispetto all'impiego di capitale.
Sono invece escluse dall'applicazione di tale norma le società di capitali, nelle quali il
fattore capitalistico è prevalente per definizione.
Il beneficio dell'impignorabilità dei beni in argomento non opera nel caso in cui il
debitore disponga di altre fonti di reddito, ovvero si avvalga di una organizzazione
imprenditoriale complessa, in grado di assicurare, nonostante il pignoramento di uno o più
beni, i mezzi del proprio sostentamento.
I frutti dei fondi del debitore possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione
presso il debitore (ancorché i fondi stessi siano affittati) se soggetti al privilegio di cui
all'art. 2771 c.c. per la riscossione delle imposte sui redditi immobiliari (art. 62, comma 2,
D.P.R. 602/1973). Il privilegio è limitato alle imposte iscritte nei ruoli posti in riscossione
nell'anno in cui si procede e nell'anno precedente (art. 2771, comma 2, del c.c.).
L'art. 63 del D.P.R. 602/1973 reitera, invece, con piccole modifiche, la preesistente
disciplina sui casi in cui l'Ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento
mobiliare o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengono a
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persone diverse dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai familiari (indicati nell'art.
58, comma 3) in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta
a ruolo.
Tale dimostrazione deve essere data con atto pubblico, scrittura privata autenticata, o
sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
2.4. 1 Custodia dei beni mobili pignorati (art. 64 D.P.R. 602/1973)
La custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo, e
non può essere affidata al concessionario.
In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono
dati in custodia al Comune.
Il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi possono essere affidati in custodia
solo al cancelliere del Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 520, comma 1, del codice
di procedura civile.
2.4. 2 Notifica del verbale di pignoramento dei beni mobili (art. 65 D.P.R.
602/1973)
Il verbale di pignoramento deve essere notificato al debitore.
Quando al pignoramento assiste il debitore, la notifica si esegue mediante
consegna allo stesso del verbale di pignoramento.
2.4. 3 Avviso di vendita dei beni mobili pignorati (art. 66 D.P.R. 602/1973)
Il concessionario deve far affiggere nella casa comunale, per cinque giorni consecutivi
anteriori alla data fissata per il 1° incanto, un avvis o contenente la descrizione dei beni e
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del 1° e del 2° incanto.
2.4. 4 I° Incanto (art. 68 D.P.R. 602/1973)
Il prezzo base dei beni mobili al primo incanto è quello attribuito nel verbale di
pignoramento, salvo che il valore dei beni non risulti da listino di borsa o di mercato.
Se il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base
è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione e non più dal Segretario
comunale.
50
Nello stesso modo si procede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del
debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari
caratteristiche dei beni pignorati.
Il I° incanto non può aver luogo prima che siano decors i 10 giorni dal pignoramento,
che devono essere completamente liberi, per cui non si computa né il giorno in cui è stato
effettuato il pignoramento né il giorno di scadenza del termine (art. 66, c. 2, D.P.R. 602).
L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'Ufficiale della riscossione (art 52 D.P.R.
602/1973).
I beni sono aggiudicati al maggior offerente quando, dopo una duplice pubblica
enunciazione del prezzo raggiunto, non viene fatta una maggiore offerta (art. 537 c.p.c. -
Sistema del pubblico banditore).
2.4. 5 II° Incanto (art. 69 D.P.R. 602/1973)
Al secondo incanto i beni mobili sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non
inferiore alla metà del prezzo base del 1° incanto, sal vo quanto previsto dall'art. 539 c.p.c.
per gli oggetti d'oro e d'argento che non possono in nessun caso essere venduti ad un
prezzo inferiore al valore intrinseco e se non venduti vengono assegnati, a norma dell'art.
539, comma 2, c.p.c., al creditore per il loro valore intrinseco.
Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e
deve essere fissato non oltre il decimo giorno dal primo incanto (art. 66, c. 2, D.P.R.
602/1973).
2.4. 6 Beni invenduti (art. 70 D.P.R. 602/1973)
Se i beni restano invenduti al 2° Incanto, il concessionar io entro 3 mesi procede:
a) alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo
base del 2° incanto;
oppure
b) ad un 3° incanto ad offerta libera.
c) se rimasti ancora invenduti sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia
stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro 15 giorni dalla notificazione
dell'invito. Decorso inutilmente il predetto termine i beni non ritirati sono distrutti o
donati, senza liberazione del debitore, ad Enti di beneficenza ed assistenza,
secondo le determinazioni del concessionario che ne redige verbale.
51
Non è quindi più prevista la consegna al Comune dopo l’esperimento infruttuoso del 2°
incanto.
2.4. 7 Intervento degli istituti di vendite giudiziarie (art. 71 D.P.R. 602/1973)
Per la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, il concessionario può
avvalersi degli istituti vendite giudiziarie (art. 159 Disp. – Attuazione c.p.c.).
Tale possibilità è sicuramente finalizzata a rendere più incisiva l'azione esecutiva e
a potenziare l'efficacia deterrente dell'azione.
Con il decreto interministeriale 18/12/2001 n. 455 (G.U. 302 del 31/12/2001) è stato
approvato il regolamento concernente le modalità di intervento degli Istituti vendite
giudiziarie e sono stati fissati i compensi ad essi spettanti.
E' importante evidenziare che l'incarico all'Istituto vendite giudiziarie per l'asporto, la
custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento deve
essere conferito mediante apposita convenzione conforme allo schema-tipo approvato con
decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro della Giustizia (art. 1 D.I.
455/2001).
Il conferimento dell'incarico all'Istituto Vendite deve essere effettuato dal
concessionario entro e non oltre il venticinquesimo giorno dalla data di effettuazione del
pignoramento ad opera dell'Ufficiale di riscossione (art. 6 D.I. 455/2001).
L'Istituto vendite giudiziarie è soggetto alla vigilanza dell'Agenzia delle Entrate per
quanto riguarda l'attività correlata alla riscossione dei tributi erariali (art. 3 D.I. 455).
A tal fine il competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate controlla
annualmente la regolare tenuta dei registri e bollettari, previsti come obbligatori dall'art. 4
del predetto regolamento, e redige verbale di verifica da trasmettere all'Istituto e al
concessionario nonché alla Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni per gli eventuali
provvedimenti di competenza (art. 5 D.I. 455).
2.5 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
L'espropriazione presso terzi è disciplinata dal codice di procedura civile negli
articoli:
- 543 "Forma di pignoramento"
- 545 "Crediti pignorabili"
- 546 "Obblighi del terzo"
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- 547 "Dichiarazioni del terzo"
- 549 "Accertamento dell'obbligo del terzo"
- 551 "Intervento dei creditori"
Nel D.P.R. 602/1973 (artt. 72 - 75) sono contenute invece le norme speciali che
caratterizzano la specifica procedura della riscossione per quanto attiene il pignoramento
di beni o frutti del debitore detenuti da terzi, la vendita e l'assegnazione dei beni pignorati
e il pignoramento presso pubbliche amministrazioni.
La espropriazione presso terzi trova il suo fondamento nel principio generale
vigente nel nostro ordinamento secondo cui "il debitore risponde dell'adempimento delle
proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri" (art. 2740 c.c.) e quindi anche con
i beni e i crediti detenuti da terzi.
Il concessionario è pertanto tenuto ad estendere l'esecuzione sui beni mobili e sui
crediti che il debitore o il coobbligato abbiano presso un terzo, estraneo al debito
d'imposta, mediante l'attivazione della procedura di "espropriazione forzata presso terzi".
Tale procedura, diversa da quella "fiscale", è distinta dalla procedura mobiliare
presso il debitore.
L'espletamento di tale procedura assume rilevanza soprattutto ai fini del
pignoramento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, di fitti e pigioni e di altri crediti
risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da altre fonti e si è dimostrata avere una notevole
efficacia deterrente.
In questa particolare procedura il creditore istante (concessionario) procede in
nome proprio e nel suo esclusivo interesse e le somme dovute dal terzo pignorato ovvero i
beni appartenenti al debitore e da altri posseduti vengono assoggettati ad esecuzione
come se fossero beni del debitore.
2.5. 1 Forma del pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.).1
1 Si riporta il testo dell'art. 543 c.p.c.:
"Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto
notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e seguenti. L'atto deve contenere, oltre
all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione almeno generica delle cose e delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
ordine del giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale competente;
53
Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi o di cose che sono in possesso di
terzi, si esegue mediante atto da notificare personalmente al terzo e al debitore a norma
degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. e deve contenere:
- l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario (Ufficiale della riscossione) fa al debitore e al terzo
di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che vengono assoggettati all'espropriazione;
- la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al Giudice dell'esecuzione del
luogo di residenza del terzo, affinché quest'ultimo faccia la dichiarazione di terzo di cui
all'art. 547 c.p.c.;
- la data dell'udienza di comparizione nel rispetto del termine di cui all'art. 501 c.p.c.
(decorsi 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento).
L'Ufficiale della riscossione deve quindi depositare immediatamente l'originale
dell'atto di pignoramento nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo.
Il terzo è considerato custode dei beni pignorati e dal giorno della notifica del
pignoramento, non può disporne senza l'autorizzazione del Giudice.
Quando il terzo si dichiara o è dichiarato (dal Giudice ex art. 549 c.p.c.) possessore
dei beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione
ordina la consegna dei beni al concessionario che procede alla vendita secondo le norme
del D.P.R. 602/1973 (art. 73)
Qualora il terzo non dovesse eseguire l'ordine, il concessionario, tramite l'Ufficiale
delle riscossione, può procedere direttamente alla ricognizione e alla apprensione
materiale delle cose, avvalendosi del provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Quando il pignoramento presso terzi ha avuto per oggetto i crediti del debitore, il
concessionario, per procedere alla riscossione del credito, può rendersi assegnatario nel
processo di espropriazione (art. 74 e 55 D.P.R. 602).
4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al Giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del
terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli
atti ulteriori.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.
L'Ufficiale giudiziario (della riscossione), che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare
immediatamente l'originale nella Cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488.
In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in
Cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314."
54
Se il terzo non compare all'udienza o rifiuta di fare la dichiarazione, il giudice, su
istanza del concessionario, provvede ad istruire la causa secondo le norme del giudizio di
cognizione di cui al Libro II2 del Codice di procedura civile (art. 548 c.p.c.).
2.5. 2 Irreperibilita' del terzo
E importante sottolineare che, ai fini della dimostrazione di inesigibilità, qualora il
terzo dovesse risultare irreperibile, è necessario che l'Ufficiale di riscossione verbalizzi la
circostanza.
2.5. 3 Dichiarazione stragiudiziale del terzo (ris n° 17 del 21/01/2002)
Con la risoluzione n° 17 del 21/01/2002 l'Agenzia del le Entrate ha chiarito che le
eventuali "dichiarazioni stragiudiziali" negative, sottoscritte dal potenziale terzo debitore
dell'iscritto a ruolo, ai fini del riconoscimento dell'inesigibilità, devono essere redatte non
solo in presenza dell'Ufficiale della riscossione, ma anche sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, conforme all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
2.5. 4 Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi (articoli
72 - 75 D.P.R. 602/1973)
Il pignoramento di Fitti3 e Pigioni4 - dovuti da terzi al debitore – contiene l'ordine
all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti
e non corrisposti, nel termine di 15 giorni dalla notifica e i fitti e le pigioni a scadere alle
rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede (art.
72 D.P.R. 602/1973).
Tale procedura sostituisce la citazione di cui al n° 4 d ell'art 543 c.p.c. (citazione del
terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza
del terzo per la dichiarazione del terzo).
Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del
terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile (art. 72,
comma 2).
2 Articoli dal 163 al 473 c.p.c. 3 I fitti sono i frutti dell'affitto di una azienda o di un locale commerciale. 4 Le pigioni sono i frutti di un appartamento ad uso abitativo.
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Se il terzo presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si è
dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il
giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario che procede
alla vendita secondo le norme del titolo II del D.P.R. 602/1973.
Vendite e assegnazioni dei crediti pignorati pressi terzi (art. 74 D.P.R.
602/1973)
Il concessionario, per la vendita dei beni pignorati presso terzi e per la riscossione
dei crediti a lui assegnati, si avvale delle procedure previste nel titolo II del D.P.R.
602/1973.
Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a
rate per un periodo che supera di 4 anni la scadenza del contratto di concessione, può
cedere il credito all'Erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.
Della cessione viene data atto con verbale del Cancelliere.
Pignoramento presso Pubbliche Amministrazioni (art. 75 D.P.R. 602/1973)
Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, Le Regioni, le Province, i Comuni ed
ogni altro Ente sottoposto al controllo della Corte dei Conti, ha avuto in tutto o in parte
esito negativo, gli Enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato
per un periodo di 5 anni dalla data di dichiarazione del terzo, se egli non prova, con
attestazione del concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è
proceduto.
Tale disposizione non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati
impignorabili per legge 5.
Pignorabilità delle pensioni erogate dall’INPS e dall’INPDAP
Le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di
quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo
1 del d.P.R. 05 gennaio 1950, n. 180 (e, cioè, Province, Comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, nonché qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a
tutela o a vigilanza dell’Amministrazione pubblica, comprese le aziende autonome per i
5 Vedi art. 545 c.p.c. (sussidi di sostentamento, sussidi per maternità , malattie, funerali etc.)
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servizi pubblici municipalizzati e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di
comunicazioni o di trasporto), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, numero 3, del citato d.P.R.
n. 180/1950, sono soggette a sequestro ed a pignoramento sino alla concorrenza di un
quinto, determinato al netto delle ritenute, per i tributi dovuti allo Stato, alle Province ed ai
Comuni, facenti carico “fin dall’origine”, al dipendente.
Le pensioni erogate dall’INPDAP sono, pertanto, pignorabili nei limiti di un quinto
del loro importo per crediti aventi natura tributaria.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 468 del 22 novembre 2002, ha dichiarato,
con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, l’incostituzionalità dell’articolo
128 del R.D.L. 04 ottobre 1935, n. 1827 (“Perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale”) convertito, con modificazioni, nella legge 04 aprile 1936, n.
1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità di pensioni, di indennità che ne tengono
luogo e di assegni, fino alla concorrenza di un quinto, determinato al netto delle ritenute,
per crediti dello Stato aventi natura tributaria e, pertanto, nei limiti stabiliti dall’articolo 2,
comma 1, numero 3, del d.P.R. 05 gennaio 1950, n. 180.
La Corte è giunta tale decisione qualificando il credito tributario alla stregua del
credito alimentare, in relazione al quale, con sentenza n. 1041 del 1988, assumendo come
termine di riferimento, quale norma di carattere generale, l’articolo 2, comma 1 del d.P.R.
n. 180 del 1950, aveva statuito che non vi era ragione alcuna di concedere ai titolari di
pensione erogata dall’INPS un trattamento privilegiato di favore rispetto a coloro che
fruiscono di trattamenti pensionistici erogati dallo Stato o da altri enti pubblici.
Quanto sopra è confermato dalla successiva sentenza n. 506 emessa in data 04
dicembre 2002, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito che le norme di cui
all’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 180/1950, attraverso cui è consentito a certi creditori
qualificati di soddisfarsi, nel limite ivi previsto (un quinto), sull’intero ammontare della
pensione, non sono in contrasto con il diritto riconosciuto ai pensionati dall’artico 38 della
Costituzione a godere di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in quanto il Legislatore
può ben selezionare, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione è
pignorabile.
Del resto, osserva ancora la Corte, l’articolo 38 della Costituzione, quando
l’ammontare della pensione eccede quanto necessario per le esigenze di vita del
pensionato (limite che deve essere individuato dal Legislatore), non rende impignorabile la
parte eccedente, che rimane assoggettabile al regime ordinario della responsabilità
patrimoniale, come disciplinato dall’articolo 2740 del codice civile.
57
Il Concessionario della riscossione, pertanto, in relazione ai crediti tributari iscritti a
ruolo, può legittimamente (e, quindi, deve) soddisfarsi sull’intero ammontare della
pensione, nei limiti di un quinto, mentre il titolare di un credito non qualificato può
soddisfarsi, sempre nel limite di un quinto, “solo” sulla parte di pensione eccedente quanto
necessario per le esigenze di vita del pensionato.
In conclusione, quindi, il Concessionario della riscossione dovrà procedere
“sempre” al pignoramento della pensione presso l’INPDAP, l’INPS e gli altri enti e,nel caso
in cui il Giudice dell’esecuzione neghi l’assegnazione del “quinto”, dovrà impugnare il
provvedimento di diniego.
Resta inteso, comunque, che l’agente di riscossione, non essendo titolare del diritto
di credito, non può raggiungere, in sede di esecuzione, alcun accordo in ordine al quantum
disponibile.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE (articoli 76 - 85 D.P.R. 602/1973)
Per effetto del disposto dell'art. 52 D.P.R. 602/1973, la vendita dei beni immobili è
effettuata mediante pubblico incanto.
L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'Ufficiale della riscossione (art. 52 D.P.R.
602/73).
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente
nella misura indicata nell'avviso di vendita (art. 581 c.p.c.).
Trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore,
l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente (art. 581 c.p.c.).6
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da
un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla (art. 581 c.p.c.).
2.6. 1 Avviso di vendita (art. 78 D.P.R. 602/1973)
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, ex art. 555, comma
2, c.p.c., dell'avviso di vendita, il cui contenuto è specificato nel 1° comma dell’art. 78.
6 Art. 581 c.p.c. come sostituito dall'art. 2, c. 1, L. 03/08/1998 n. 302. Prima della predetta modifica si procedeva con il
sistema della candela vergine: subito dopo ciascuna offerta si accendono fino a tre candele che durino ciascuno un
minuto circa. Quando la terza candela si è spenta senza che sia fatta una maggiore offerta, l'immobile è aggiudicato
all'ultimo offerente (.)
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L'avviso di vendita è notificato al soggetto nei cui confronti si procede entro 5 giorni
dalla trascrizione dell'avviso di vendita; in mancanza non si può procedere alla vendita.
L'avviso di vendita deve contenere, tra l'altro:
- il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con un
intervallo minimo di venti giorni;
- il prezzo base dell'incanto;
- la misura minima dell'aumento da portare alle offerte;
- l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il
trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
- l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata
dagli offerenti;
- il termine di versamento del prezzo;
- l'ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i
frutti di essi.
2.6. 2 Prezzo base del I° incanto e cauzione (art. 79 D.P.R. 602/1973)
Il prezzo base del primo incanto è determinato secondo il disposto dell'art. 52, c. 4
del T.U. imposta di registro D.P.R. 131/1986.
Se non è possibile stabilire il prezzo base ai sensi dell’art. 52, c. 4 del T.U.
dell’imposta di registro, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale al
competente Ufficio del Territorio che provvede entro 120 giorni.
Per le aree fabbricabili il prezzo è stabilito con perizia dell'Ufficio del Territorio.
La cauzione, prevista a carico dell'offerente all'incanto dall’art. 580 del codice di
procedura civile, è prestata al concessionario ed è fissata - per ogni incanto - nella misura
del 10% del prezzo base (art. 79, c. 3 D.P.R. 602/73).
Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita (art. 80 D.P.R. 602/1973)
L'Avviso di vendita, almeno 20 giorni prima di quello fissato per il primo incanto:
1) è inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia;
2) ed è affisso, a cura dell'Ufficiale di riscossione, alla porta esterna della Cancelleria
del Giudice dell'esecuzione e all'Albo del Comune o dei Comuni nel cui territorio
sono situati gli immobili.
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Il Giudice può disporre, su istanza del soggetto nei cui confronti si procede o del
concessionario, che sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee
forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
2.6. 3 Secondo e terzo incanto (art. 81 D.P.R. 602/1973)
Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si
procede al secondo incanto, nel giorno fissato dall'avviso di vendita, con prezzo base
inferiore di 1/3 a quello del primo incanto.
In caso di un terzo incanto il prezzo base è stabilito in misura inferiore di 1/3 a
quello del 2° incanto.
L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione
pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione a titolo di multa (art. 82).
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione il concessionario procede ad un nuovo
incanto ad un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto (art. 82, comma 2, D.P.R.
602/1973). Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata è inferiore a quello
della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento
della differenza.
2.6.4 Progetto di distribuzione delle somme ricavate (art. 83 D.P.R. 602/1973)
Nel caso di intervento di altri creditori, deve essere depositato a cura del
concessionario nella Cancelleria del Giudice dell'esecuzione, nel termine di 10 giorni dal
versamento del prezzo, un progetto di distribuzione delle somme ricavate unitamente agli
atti del procedimento.
Distribuzione delle somme ricavate (art. 84 D.P.R. 602/1973)
Il giudice dell'esecuzione:
a) se non vi sono creditori intervenuti, dispone, a norma dell'art. 510, comma 1, c.p.c.,
il pagamento a favore del concessionario (creditore) di quanto gli spetta per
capitale, interessi e spese, dopo aver sentito il debitore;
b) nel caso di intervento di altri creditori, apportate le eventuali variazioni al progetto di
distribuzione presentato dal concessionario, provvede, a norma dell'art. 596 c. p. c.,
al deposito in Cancelleria del progetto di distribuzione perché possa essere
consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.
60
2.6.5 Assegnazione dell’immobile allo Stato (art. 85 del D.P.R. 602/1973)
L’art 85 del D.P.R. n. 602/73 nella versione modificata dall’art. 16 del D.Lgs. n.
46/1999 stabilisce che “se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci
giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato
per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede,
depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento”. In base
al secondo comma l’assegnazione viene disposta ai sensi e secondo le procedure previste
dell’art. 590 c.p.c. La nuova disposizione normativa, applicabile solo qualora si proceda
per le entrate erariali, non ripropone quindi l’istituto della devoluzione di diritto previsto
dall’abrogato art. 87 del D.P.R. n. 602/1973 introducendo nel quadro normativo della
riscossione coattiva l’istituto processual-civilistico dell’assegnazione degli immobili allo
Stato, anche se con alcune differenze.
Infatti, il legislatore ha inteso precisare che:
• La richiesta di assegnazione è un “atto dovuto”; il concessionario deve sempre e in
ogni caso inoltrarla;
• Il prezzo di assegnazione non viene determinato, o accertato, dal giudice
dell’esecuzione, ma è stabilito dalla legge, secondo criteri semplici e chiari. Questo
deve essere pari o minore tra il valore del terzo incanto e quello del credito per cui il
concessionario procede; • Se l’importo del conguaglio non viene corrisposto nel termine fissato dal Giudice, la
procedura di vendita si estingue . Ugualmente si estingue se, su indicazione
dell’Ente impositore, è stato tentato, con esito negativo, un quarto incanto. In tali
ipotesi il bene immobile rientra nella disponibilità patrimoniale del debitore, che però
non è liberato dall’obbligazione tributaria. Si rammenta, inoltre, che l’estinzione
della procedura non comporta la cancellazione dell’ipoteca iscritta dal
concessionario. L’assegnazione allo Stato dovrebbe, di regola, essere vantaggiosa, in quanto viene
acquisito al patrimonio pubblico un bene immobile, o porzione di esso, ad un prezzo
molto inferiore al valore reale. Al fine di evitare, però, assegnazioni che si potrebbero rivelare prive di interesse
economico, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 53 del 6 ottobre 2003, ha disposto
che, prima di dar corso al pagamento del prezzo di conguaglio, venga interessata
61
l’Agenzia del Demanio affinché la stessa, entro il termine fissato dal Giudice, rilasci il
proprio parere in merito. Se questo sarà favorevole all’acquisizione, l’Ufficio Locale
dell’Agenzia delle Entrate darà corso al pagamento; se negativo, si attenderà lo
scadere del predetto termine e si disporrà per un quarto tentativo di incanto. Naturalmente, la procedura sopra descritta non è applicabile nei casi in cui,
mancando creditori muniti di grado di privilegio anteriore, non viene fissato alcun
conguaglio e il Giudice dell’Esecuzione provvede subito all’assegnazione allo Stato.
Prassi correlata
- Circolare n. 221 del 24/11/1999
- Risoluzione n. 162 del 03/12/1999
- Circolare n. 215 del 27/11/2000
- Circolare n. 98 del 20/11/2001
- Risoluzione n. 17 del 21/01/2002
- Risoluzione n. 64 del 01/03/2002
- Risoluzione n. 128/E del 24/04/2002
- Circolare n. 71 del 14/08/2002
- Circolare n. 53 del 06/10/2003
- Risoluzione n. 190 del 01/10/2003
- Nota n. 65173 del 19/07/2004 Dir. Centr. Acc. – Uff. Proc. Esec.
62
CAPITOLO 3
LA PROCEDURA DI DISCARICO
3.1 Comunicazione di inesigibilità
Il concessionario, iniziata l’azione esecutiva, invia all’Ente creditore, entro il 18°
mese successivo a quello di consegna del ruolo e, in seguito, con cadenza annuale, una
comunicazione sullo stato delle procedure.
Nel caso in cui le procedure risultino infruttuose il concessionario presenta in via
telematica all’Ente creditore, entro il 3° anno successivo alla consegna del ruolo, la
“comunicazione di inesigibilità” (D.Lgs. 112/1999, art. 19) per i ruoli sottoscritti dal 30
settembre 1999 (D.Lgs. 46/1999, art. 36, comma 2 bis).
Il termine di presentazione per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999 è
fissato al 1 ottobre 2004 dal D.Lgs. 112/1999, art. 59, comma 4 ter, lettera d).
Le modalità di trasmissione della comunicazione di inesigibilità e dello stato delle
procedure esecutive sono stabilite dal D.M. 22/10/1999.
La comunicazione di inesigibilità può essere successivamente integrata se, alla
data di presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per cause non
imputabili al concessionario.
La Circolare n. 215 del 27/11/2000 ha posto l’accento su che cosa debba intendersi
per comunicazione d’inesigibilità al fine di meglio definire le possibilità del concessionario
di integrare la stessa. In particolare, secondo la predetta Circolare, la comunicazione di
inesigibilità non deve assumere il significato di documentazione attestante il completo
svolgimento, con esito infruttuoso e negativo dell’attività esecutiva su tutti i beni risultanti
dall’effettuazione dell’accesso, bensì quello di documentazione comprovante quantomeno
l’avvenuto infruttuoso inizio dell’attività di riscossione.
Con Nota n. 79853 di protocollo del 21/05/2003, la Direzione Centrale
Amministrazione - Settore Rapporti con Enti Esterni – Ufficio Rapporti con i Concessionari
ha puntualizzato che il termine finale di presentazione, da parte del Concessionario della
riscossione, della comunicazione di inesigibilità prevista dall’articolo 19, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è il giorno del mese di scadenza
corrispondente al giorno del mese iniziale (e, cioè, al giorno di consegna del ruolo); così,
ad esempio, se il ruolo viene consegnato in data 10 novembre 2001, il termine finale per
la trasmissione della comunicazione in parola è il 10 novembre 2004.
63
Ciò in quanto, in assenza di deroga espressa, trova piena applicazione il dettato
dell’articolo 2963, comma 4, del codice civile (computo dei termini di prescrizione), ove è
previsto che la “prescrizione a mesi” si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di
questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
3.2 Controlli dell’Ufficio
Il principio del “silenzio-assenso” introdotto dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. 112/1999
(discarico automatico decorsi tre anni dalla comunicazione d’inesigibilità) impone all’Ufficio
un esame tempestivo delle comunicazioni di inesigibilità ricevute che deve essere svolto
entro il predetto termine.
La fase del controllo è disciplinata dagli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 112/1999.
Poiché la documentazione cartacea delle procedure eseguite è conservata dallo
stesso concessionario, l’Ufficio può nei tre anni decorrenti dalla trasmissione della
comunicazione di inesigibilità:
• richiedere la documentazione, per quelle quote che intende sottoporre a controllo di
merito, al concessionario che è tenuto a consegnare la documentazione nel termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta, pena la perdita del diritto al discarico;
• accedere presso la sede del concessionario per verificare la stessa
documentazione;
può inoltre in sede di esame dei dati contenuti nella comunicazione di inesigibilità:
• comunicare, in ogni momento, l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione;
• segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere per la riscossione delle
somme iscritte a ruolo. In tal caso il concessionario ha l’obbligo di agire in
conformità, pena la perdita del discarico.
Gli Uffici quindi devono verificare ed accertare che il concessionario abbia
ottemperato agli obblighi previsti sia dalla normativa speciale che da quella ordinaria
ed intrapreso correttamente le procedure esecutive.
3.3 Il discarico
Decorsi tre anni dall’invio della comunicazione di inesigibilità totale o parziale della
quota, il concessionario è automaticamente discaricato in virtù del già citato principio
del “silenzio-assenso”. Il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta
64
l’eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali corrispondenti alle quote
discaricate.
3.4 Perdita del diritto al discarico
Dai controlli documentali effettuati dall’Ufficio che ha emesso il ruolo possono
emergere inadempienze tali da determinare la perdita del diritto al discarico.
L’art. 19, D.Lgs. 112/1999 al comma 2 ne riporta un dettagliato elenco:
a) mancata notifica della cartella, imputabile al concessionario, entro il quinto mese
successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall’art. 32, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46, entro il terzo mese successivo all’ultima rata
indicata nel ruolo.
In deroga al citato art. 19, comma 2, lettera a), il D.Lgs. 27/04/2001 n. 193 ha
aggiunto l’art. 59 bis che, a sua volta, è stato sostituito dall’art. 4 del D.L.
24/09/2002 n. 209 convertito in L. 22/11/2002 n. 265. Queste disposizioni, tenendo
conto delle difficoltà operative verificatesi nell’attivazione della procedura di
trasmissione dei ruoli in via telematica, derogano alla disciplina in tema di perdita
del diritto al discarico appena citata e possono essere esemplificate dalla tabella
seguente:
Tipologia
ruoli
Termine
notifica
cartella
Perdita
diritto
discarico
Norma
Ruoli resi esecutivi prima del 30/09/1999
___
No
Art. 59, comma 4 ter, D.Lgs. 112/1999
Ruoli per iscrizioni Art. 25, comma 3 quater, D.Lgs. 472/1997 (cartelle conseguenti al mancato pagamento avviso bonario)
31/12/2003
Si
Art. 59 bis, lett.a) - modif. da D.L. 209 convertito in Legge 265/2002 (art. 4, comma 2, lett.b)
Altri ruoli consegnati entro 31/07/2002, diversi da quelli indicati nel riquadro immediatamente precedente
31/12/2002
Si
Art. 59 bis, lett.b) - modif. da D.L. 209 convertito in Legge 265/2002 (art. 4 comma 2, lett.b)
65
Si rammenta inoltre che la risoluzione n. 16 del 21/01/2002 ha chiarito che non è causa
di perdita del diritto al discarico, perché non costituisce inattività del concessionario, la
mancata notifica entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, se il
concessionario ha compiuto tutti gli atti necessari alla notifica.
b) mancata comunicazione annuale all’ente creditore, in via telematica, dello stato
delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno
stesso mese;
c) mancata presentazione della comunicazione d’inesigibilità all’Ente creditore entro il
terzo anno successivo alla consegna del ruolo;
d) mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni risultanti, alla data del
pignoramento, dall’A.T. e sui nuovi beni segnalati dall’ Ufficio. La disposizione
contiene una deroga alla perdita del discarico nell’ipotesi di beni pignorati di valore
pari al doppio del credito iscritto a ruolo alla data del pignoramento;
d-bis) mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate
dall’ufficio;
e) mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo imputabile al concessionario.
L’imputabilità al concessionario riguarda vizi di procedura e della notifica della
cartella. Il concessionario è ammesso a provare che le irregolarità non hanno
influito sull’esito della procedura;
f) la mancata consegna all’Ente Impositore (entro trenta giorni) della documentazione
richiesta in sede di esame della comunicazione di inesigibilità.
Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2, lettere
b), c) , l’Ufficio emette un provvedimento a carattere definitivo immediatamente dopo
che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
Nel caso in cui le inadempienze si riferiscano ai casi previsti dal già citato art. 19,
comma 2, lettere a), d), d-bis), e) (notifica tardiva, mancato svolgimento dell’azione
esecutiva su tutti i beni, mancato svolgimento delle attività a seguito di segnalazione
dell’ufficio, irregolarità che ha influito sull’esito delle procedure), l’art. 20 del D.Lgs.
112/1999 prevede la notifica al concessionario di un atto con il quale l’ufficio indica i motivi
per i quali ritiene di non dover accogliere la comunicazione d’inesigibilità.
Il concessionario può produrre osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notifica; trascorso tale periodo l’ufficio emette il definitivo provvedimento con il quale:
• accoglie le osservazioni del concessionario che è discaricato;
oppure
66
• conferma il diniego del discarico ed invita il concessionario a versare entro dieci
giorni dalla notifica del provvedimento un quarto dell’importo iscritto a ruolo (art. 20,
comma 3, D.Lgs. 112/1999 come modificato dal D.L. N. 138/2002 convertito nella
Legge n. 178/2002) maggiorato degli interessi legali e la totalità delle spese di
procedura se già rimborsate dall’ente. Gli interessi legali decorrono dall’ultimo
giorno utile per la notifica della cartella.
Entro i successivi ottanta giorni dalla notifica del provvedimento il concessionario
ha la possibilità di :
• definire la controversia ai sensi del 4° comma dell’a rt. 20 introdotto dal D.L.
209/2002 convertito nella Legge n. 265/2002, versando (oltre all’importo dovuto ai
sensi del comma 3) un ulteriore ottavo, maggiorato ovviamente dei relativi interessi;
oppure
• impugnare il provvedimento di diniego con ricorso alla Corte dei Conti; se tale
ricorso viene respinto il concessionario dovrà versare l’intero ammontare delle
somme iscritte a ruolo e non riscosse.
3.5 Reiscrizioni a ruolo
Qualora successivamente al discarico l’Ufficio venga a conoscenza di nuovi
elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto debitore, può reiscrivere a ruolo le
somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale
(D.Lgs. n. 112 del 13/04/1999, art. 20,comma 5).
Attualmente non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale che dovrà stabilire i
criteri, fondati su valutazioni di economicità ed esigenze operative, per la reiscrizione a
ruolo.
3.6 Rimborso spese per procedure esecutive infruttuose
Al concessionario, oltre agli aggi corrisposti sulle entrate effettivamente riscosse e alle
altre indennità in misura fissa previste dalla legge, spetta il rimborso delle spese sostenute
in relazione alle procedure esecutive espletate.
Tali spese sono normalmente a carico del debitore esecutato i cui beni sono stati
aggrediti nell'ambito delle procedure esecutive, tranne nei casi in cui l'esito delle attività
esecutive si sia dimostrato infruttuoso o le partite affidate in riscossione siano risultate
indebitamente iscritte a ruolo. L'articolo 17, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112,
67
prevede infatti che il rimborso delle spese per le attività espletate sia a carico dell'ente
creditore se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il
concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma
1, del medesimo decreto.
La misura del rimborso e le relative modalità di erogazione sono stabilite dal decreto
del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000.
Nella pratica, con riferimento a ciascuna procedura esecutiva, al concessionario
spettano i seguenti rimborsi spese:
1) rimborsi per prestazioni rese da terzi incaricati dalle aziende concessionarie
(parcelle di avvocati, notai, periti, eccetera). L'articolo 3 del decreto ministeriale
21 novembre 2000 stabilisce che al concessionario compete il rimborso delle
spese vive sostenute per quelle attività necessariamente compiute da soggetti
esterni e connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva,
nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e corredate da idonea documentazione
(si veda allegato B al decreto 21/11/2000);
2) rimborsi stabiliti in misura forfetaria (si veda allegato A al medesimo decreto).
3.7 Disposizioni transitorie
Le disposizioni sul discarico fin qui esaminate trovano applicazione anche per i
ruoli consegnati prima del 30/06/1999 nei casi previsti dal D.Lgs. 112/1999 art 59 .
Il citato articolo distingue tre ipotesi:
1) Il concessionario ha presentato la domanda di rimborso o discarico entro il
30/06/1999: il controllo dell’inesigibilità segue le regole del D.P.R. 43/1988;
2) Il concessionario ha esibito entro il 30/06/1999 i verbali al visto, ma l’ufficio non ha
fornito le indicazioni di cui all’art. 79 D.P.R. 43/1988: il concessionario esegue
l’accesso telematico previsto dall’art. 18 D.Lgs. 112/1999. Se l’accesso non dà
indicazione di beni aggredibili, il concessionario presenta domanda di rimborso o
discarico che verrà esaminata secondo le norme del D.P.R. 43/1988. Se, viceversa,
il concessionario rileva l’esistenza di beni da espropriare, la procedura esecutiva ed
un eventuale infruttuoso esito di essa sono regolate dalle norme in vigore dal
1/07/1999;
68
3) Il concessionario non ha presentato entro il 30/06/1999 verbali al visto dell’ufficio: si
applicano le disposizioni post-riforma.
Per le somme anticipate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso, il
concessionario ha diritto allo sgravio provvisorio al 90% sulle somme anticipate,
decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di rimborso di cui ai punti 1 e 2 o
della comunicazione di inesigibilità di cui al punto 3.
Qualora l’Ufficio emetta provvedimenti di rigetto delle domande di rimborso o di
discarico esaminate ai sensi del D.P.R. 43/1988, il concessionario può proporre il
ricorso gerarchico contemplato dall’art 85, comma 1, D.P.R. 43/1988, come precisato
dalla Circolare 27 del 27/03/2002.
Infine, per quanto riguarda le procedure esecutive avviate prima del 30/06/1999, il
concessionario, in base a quanto precisato nella circolare n. 221/1999, non è tenuto a
concluderle entro i termini di cui al D.P.R. n. 43/1988, sempre che il termine di chiusura
delle procedure (individuato dallo stesso D.P.R. n. 43) non sia scaduto alla suddetta
data del 30/06/1999 (vedi schema seguente).
3.8 Domande di rimborso o di discarico per inesigibilità e definizione agevolata
dei carichi di ruolo pregressi.
Con risoluzione n. 203 del 28/10/2003, la Direzione Centrale Rapporti con Enti
Esterni ha chiarito le conseguenze, sulla domanda di discarico presentata ai sensi del
D.P.R. n. 43/1988, dell’adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 12 della
legge 289/2002.
In particolare, è stato chiarito quanto segue:
• In presenza di adesione alle disposizioni agevolative previste dall’art. 12 l’Ufficio
deve comunque esaminare le domande di discarico e/o rimborso.
• In caso di rigetto della domanda di rimborso o di discarico, sorge in capo al
concessionario l’obbligo di versare all’ente creditore la differenza tra la somma
dovuta per effetto del diniego e quanto pagato dal debitore ai sensi dell’art. 12
L. 289/02.
69
Prassi correlata
- Circolare n. 221 del 24/11/1999
- Circolare n. 215 del 27/11/2000
- Circolare n. 98 del 20/11/2001
- Circolare n. 27 del 27/03/2002
- Risoluzione n. 15 del 21/01/2002
- Risoluzione n. 16 del 21/01/2002
- Risoluzione n. 17 del 21/01/2002
- Risoluzione n. 203 del 28/10/2003
- Nota n. 79853 del 21/05/2003 Dir. Centr. Amm.
- Risoluzione n. 233/E del 31/12/2003
70
3.7.1 DISPOSIZIONI TRANSITORIE – PROSPETTO DI SINTESI
impossibile
Il Concessionario presenta
domande di rimborso o di
discarico D.P.R. 43/1988
Le procedure esecutive sono ancora
in corso al 30/06/1999
Il Concessionario presenta la
comunicazione di inesigibilità
D.Lgs 112/1999
L’Ufficio
ha apposto
il visto
entro il
30/06/1999
Le procedure esecutive sono
terminate entro il 30/06/1999
Il Concessionario non ha inviato entro il 30 giugno 1999 i verbali al visto dell’Ufficio
Il Concessionario
procede ai sensi del
D. lgs 112/1999
Il Concessionario non ha presentato
domande di rimborso o discarico, ma
ha inviato entro il 30 giugno 1999 i
verbali all’Ufficio per l’apposizione
del visto (art 79 D.P.R. 43/1988).
Non controllati dall’Ufficio
Il
Concessionario
procede, art. 18
D.Lgs 112/1999
Azione esecutiva
possibile
71
CAPITOLO 4
IL RIMBORSO DELLE SOMME RICONOSCIUTE INDEBITE
4.1 Il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.
L’art. 26 del D.Lgs. n. 112/1999 prevede l’obbligo per i concessionari di rimborsare
al debitore le somme iscritte a ruolo pagate e successivamente riconosciute indebite
dall’ente creditore a seguito di “sgravio”.
In base al terzo comma le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al
concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle
Finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Si rileva che il decreto attuativo citato dal suddetto terzo comma non è ancora
stato emanato e che in base all’art. 57 bis del D.Lgs. n. 112/1999 “fino all’emanazione del
decreto sopramenzionato il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite è
eseguito con le modalità in vigore al 30 giugno 1999”.
Ciò premesso con la circolare n. 97 del 20/11/2001 l’Agenzia delle Entrate ha
fornito alcuni chiarimenti sulle procedure da eseguire ed in sintesi ha precisato quanto
segue:
1. per i ruoli resi esecutivi dal 1/10/1999 (gestiti con procedura telematica) i
concessionari del servizio riscossione devono provvedere all’esecuzione del
rimborso entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal settimo giorno
lavorativo successivo alla trasmissione telematica del provvedimento di sgravio
da parte dell’Ufficio (l’inosservanza del suddetto termine, senza giustificato motivo,
è sanzionabile ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 112/1999). Per il rimborso dei ruoli resi
esecutivi prima del 30 settembre 1999 incluso, rimane invece valido il termine dei
90 giorni, previsto dall’art. 33 del D.P.R. 43/88;
2. sempre con riferimento ai ruoli resi esecutivi dal 1/10/1999, i concessionari, al fine
della restituzione delle somme anticipate per il rimborso ai contribuenti, presentano
istanza, con cadenza mensile e secondo lo schema di cui all’allegato n.1 della
circolare in esame, all’Ufficio locale territorialmente competente , allegando
all’istanza stessa un elenco contenente le anticipazioni effettuate con l’indicazione
degli interessi maturati fino alla data dell’istanza, corredato di copia delle quietanze
rilasciate dai contribuenti per ricevuta.
72
3. l’Ufficio dopo aver controllato la regolarità dell’istanza, l’effettivo pagamento da
parte del concessionario nonché il diritto del contribuente a riscuotere il rimborso,
predisporrà il provvedimento di dilazione per l’importo effettivamente anticipato dal
concessionario, comprensivo degli interessi maturati alla data dell’istanza e fino
all’emissione del provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 57/bis D.Lgs.
112/1999, a valere sui versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi del D.Lgs.
237/1997;
4. ai fini della successiva regolazione contabile, il medesimo Ufficio, provvederà ad
inviare la richiesta dei fondi alla Direzione Regionale;
5. il concessionario entro il giorno 10 di ogni mese trasmette all’Ufficio, secondo lo
schema di cui all’allegato 2 della circolare in esame, anche le informazioni relative
ai provvedimenti pervenuti e contabilizzati nel mese precedente, indicando la parte
pagata dal contribuente e l’Ufficio dispone con provvedimento formale, da inviare al
concessionario e alla Ragioneria Provinciale dello Stato, il discarico dai rispettivi
ruoli.
Infine, con risoluzione n. 112 del 20/05/2003, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il
rimborso ai concessionari di somme riconosciute indebite e restituite dagli stessi
concessionari all’interessato, relativamente a ruoli emessi da uffici non appartenenti
all’Agenzia delle Entrate, ma facenti parte dell’amministrazione statale, deve essere
effettuato dagli Uffici locali.
Prassi correlata
- Circolare n. 97 del 20/11/2001
- Risoluzione n. 112 del 20/05/2003
73
CAPITOLO 5
LA SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA
AL PAGAMENTO DI IMPOSTE
5.1 La sottrazione fraudolenta prevista dall’art. 11 del Decreto Legislativo
74/2000
La riforma delle sanzioni penal-tributarie, entrata in vigore il 15/04/2000, ha previsto
il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte dirette o dell’IVA, nonché
delle sanzioni ed interessi collegati ai due tributi se d’importo complessivo superiore a €
51.645,69 (pari a 100 milioni di lire).
L’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 riscrive la norma incriminatrice del delitto legato alla
riscossione del tributo, già previsto dall’abrogato art. 97 del D.P.R. 602/73.
Prima dell’introduzione della nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi ed Iva, la condotta criminosa doveva essere attuata dopo l’inizio di accessi,
ispezioni, verifiche o dopo la notifica dell’avviso di accertamento o dell’iscrizione a ruolo.
Con la riforma invece il reato è commesso quando il contribuente pone in essere
una condotta tale da rendere inefficace la procedura di riscossione attraverso l’alienazione
simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri od altrui beni idonei a rendere
inefficace la riscossione coattiva del credito.
L’elemento soggettivo del delitto richiede il dolo specifico dell’aver agito per sottrarsi
al pagamento delle imposte, sanzioni ed interessi.
Il concessionario, che nell’esercizio della propria attività venga a conoscenza di
comportamenti che integrano la condotta prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000, è tenuto
a fare denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. e, nel contempo, a
darne notizia all’ufficio che ha formato il ruolo per consentirgli la partecipazione al
procedimento penale, quale “persona offesa” dal reato.
La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Il reato si prescrive in cinque anni.
Prassi correlata
- Circolare n. 154 del 04/08/2000
- Circolare n. 98 del 20/11/2001
74
CAPITOLO 6
IL SISTEMA SANZIONATORIO A CARICO DEI
CONCESSIONARI
6.1 Premessa
Con la legge 28 settembre 1998, n. 337, sono stati indicati principi e criteri direttivi
anche in relazione alle sanzioni da irrogare ai concessionari.
In particolare l’art. 1, comma 1, lettera p) stabiliva espressamente la revisione delle
sanzioni amministrative a carico dei concessionari anche al fine di potenziarne
l’efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti e la
ridefinizione delle stesse nelle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli
inadempimenti di particolare gravità.
La delega ha trovato attuazione con il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 il cui capo IV –
contenente 10 articoli dal n. 46 al 56 e rubricato significativamente SANZIONI – è
interamente dedicato a tale argomento.
Innanzi tutto una premessa: mentre le violazioni degli obblighi posti a carico del
contribuente, anche se commesse nella fase di riscossione, sono connaturate al
rapporto tributario, le irregolarità del concessionario sono da collocarsi nel rapporto
amministrativo di concessione di un pubblico servizio e sono disciplinate oltre che dal
decreto legislativo appena citato anche da disposizioni di portata più generale quali
quelle contenute nella legge 689/1981.
6.2 Principi generali
L’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 112/1999 stabilisce espressamente che “alle
violazioni commesse dai concessionari si applicano i principi di cui al capo I, sezione I,
della L. 24 novembre 1981, n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialità
stabilite dagli artt. 47 e 50”.
Il Capo I, sezione I (Principi generali) è composto di dodici articoli contenentI
principi ai quali si ispira in larga parte anche il nuovo sistema sanzionatorio tributario
(D.Lgs.. 472/1997).
Nell’attività di irrogazione delle sanzioni ai concessionari alcuni dei principi contenuti
nella legge 689/1981 assumono notevole importanza.
75
In particolare:
- il principio di legalità (art. 1, comma 1) in base al quale nessuno può essere
assoggettato a sanzioni amministrative, se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima della commissione della violazione; il principio di legalità ha come
corollario il principio di ultrattività (art. 1, comma 2) per cui le leggi che prevedono
sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;
- l’istituto della continuazione (art. 8, comma 1) in base al quale, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge, a colui che con un’azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della
stessa disposizione, viene irrogata la sanzione prevista per la violazione più grave
aumentata sino al triplo. E’ importante rilevare che la sanzione unica trova applicazione
nella sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni discenda da un’unica azione od
omissione (c.d. concorso formale).
Infatti il 2° comma dell’art. 8 della L. 689/1981 di sciplina il concorso materiale di
violazioni - commesse cioè con più azioni o omissioni – ma esclusivamente in materia
di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Tale interpretazione è stata ribadita dalla risoluzione del 1 marzo 2002, n. 65 della
Direzione Centrale Rapporti con Enti esterni nella quale è stato esplicitamente
affermato che per le violazioni commesse dai concessionari a partire dal 1 luglio 1999
la sanzione unica può essere irrogata esclusivamente in caso di violazione di più
disposizioni normative ovvero di più violazioni della medesima disposizione commesse
con una singola azione od omissione mentre in presenza di una pluralità di violazioni
della stessa disposizione normativa commesse con più azioni od omissioni (ad
esempio: tardività,irregolarità commesse dagli ufficiali di riscossione, ecc) dovrà essere
applicata la sanzione prevista dalla legge per ciascuna violazione.
In concreto appare difficile ipotizzare a quale tipologia di violazioni possa essere
applicato il 1° comma dell’art. 8 citato considerato ch e, per quanto concerne le
violazioni dei concessionari, è normalmente ravvisabile la fattispecie di più azioni od
omissioni con l’eccezione probabilmente delle violazioni previste dall’art. 53;
- il criterio per l’applicazione della sanzione, fissat a dalla legge tra un limite
minimo ed un limite massimo (art. 11) in base al quale, nella determinazione della
stessa devono essere effettuate valutazioni in merito alla gravità dell’infrazione
76
commessa, al comportamento posto in essere dall’autore della violazione nonché alla
personalità ed alle condizioni economiche dello stesso.
Tale criterio potrà trovare applicazione per le violazioni (residuali) previste dall’art.
53 del D.Lgs. 112/1999 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1032).
Come è facile notare tra i principi contenuti nel Capo I, sezione I, della legge 689
non compare il favor rei.
La problematica del favor rei sorge quando l’applicazione della pena pecuniaria
avviene in un periodo in cui vige una legge con una sanzione o una misura
sanzionatoria più favorevole di quella prevista da una precedente legge sotto la
vigenza della quale è stata commessa la violazione; nella legge 689 il favor rei, in
assenza di specifiche disposizioni legislative contrarie, non è stato accolto dalla
giurisprudenza dominante in quanto in contrasto con il principio dell’ultrattività corollario
come si è detto del principio di legalità.
Diverso è l’atteggiamento del legislatore che in altri settori anche vicini a quello in
trattazione - basti pensare all’art. 3 del D.Lgs. 472/1997 - ha ritenuto compatibile il
principio del favor rei con il principio dell’ultrattività.
La lacuna normativa è stata colmata con il D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001, in
vigore dal 9 giugno 2001, che ha aggiunto al comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs. 112/1999
il comma 1 bis il quale stabilisce che “se la legge in vigore al momento in cui è stata
commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si
applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto
definitivo”.
Dal chiaro dettato normativo emerge che il principio del favor rei trova applicazione
nella sola ipotesi in cui vi siano due o più disposizioni di legge succedutesi nel tempo
che stabiliscono sanzioni di diversa entità e non anche al caso in cui la violazione non
sia più sanzionabile: pertanto, in tal caso, non dovendosi procedere alla comparazione
tra due sanzioni di diversa misura si farà riferimento alle disposizioni vigenti al
momento della commissione della violazione (principio di ultrattività).
Pertanto per le violazioni commesse dai concessionari fino a tutto il 30 giugno 1999
trovano applicazione le disposizioni previste dal D.P.R. n. 43/1988 (principio
dell’ultrattività) salva l’applicazione del principio del favor rei in vigore dal 9 giugno
2001; con risoluzione n. 22 del 25/01/2002 la Direzione Centrale rapporti con Enti
Esterni ha precisato che il principio del favor rei non si applica agli interessi previsti
dall’art. 104, comma 3 D.P.R. n. 43/88.
77
Residuale dovrebbe risultare l’ipotesi di provvedimenti irrogati prima del 9.6.2001 –
e quindi senza tener conto del favor rei – non resisi definitivi o non sostituiti
nell’immediata entrata in vigore del D.Lgs. 193/ 2001.
6.3 Violazioni e sanzioni collegate
Art. 47 D.Lgs. 112/1999: Omissione dei riversamenti agli enti creditori
Per l’omissione, totale o parziale, alle prescritte scadenze, dei riversamenti agli enti
creditori delle somme riscosse, l’art. 47, 1° comma, dispon e l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui è stato ritardato od omesso il
riversamento, oltre agli interessi legali fermo restando l’applicazione delle eventuali
sanzioni penali.
Il secondo comma del predetto art. 47 tuttavia rimodella la misura della sanzione con
riferimento all’entità del ritardo: la sanzione è perciò ridotta del 95% per i riversamenti
eseguiti entro dieci giorni dalla scadenza, del 90% per quelli effettuati entro trenta giorni e
del 75% per quelli eseguiti entro sei mesi dalla prescritta scadenza.
Si tratta di una disposizione sicuramente più favorevole al concessionario se si tiene
conto che la disposizione corrispondente nel D.P.R. 43/1988 – l’art. 104 – consentiva la
riduzione della sanzione solo fino ad un quarto per il ritardo nel versamento contenuto nei
trenta giorni.
Art. 48 D.Lgs. 112/1999 : Ritardo nell’esecuzione della restituzione di somme
dichiarate indebite
Per il ritardo, senza giustificato motivo, nell’esecuzione della restituzione delle
somme dichiarate non dovute dall’Ufficio impositore, il concessionario è assoggettato ad
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al
contribuente avente diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la
restituzione avrebbe dovuto essere effettuata (entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione di indebito ex art. 26, comma 1, D.Lgs. 112/1999).
78
Art. 49 D.Lgs. 112/1999 : Ritardo o omissione di riversamento dal
concessionario delegato al concessionario delegante
Al concessionario delegato che non esegue, anche parzialmente, alla prescritta
scadenza (entro dieci giorni dalla riscossione) il riversamento al concessionario delegante,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 47.
Tale accezione dell’art. 49 scaturisce dalle modifiche introdotte, a partire dal 9 giugno
2001, dal D.Lgs. 193/2001 precedentemente citato.
Infatti la precedente formulazione era in parte più favorevole al concessionario per i
ritardi superiori ai sei mesi in quanto prevedeva genericamente e solamente una sanzione
amministrativa pari al 50% delle somme di cui fosse stato omesso il riversamento al
concessionario delegante oltre agli interessi legali.
Pertanto in relazione alle violazioni commesse prima del 9 giugno 2001 nell’irrogare la
sanzione si dovrà applicare:
- il “vecchio” art. 49 se il ritardo nel riversamento supera i sei mesi (applicazione del
principio del favor rei) in quanto la nuova formulazione dell’art 49 – riprendendo l’art. 47
- non prevede in tal caso alcuna riduzione della sanzione;
- il “nuovo” art. 49 se il ritardo non supera i sei mesi in quanto la misura della
sanzione (riduzione del 95%, 90% e 75%) in questa ipotesi è più favorevole e non va
pertanto effettuato alcun confronto con la vecchia stesura.
Art. 50 D.Lgs. 112/1999: Atti compiuti da personale non autorizzato
Al concessionario che fa eseguire notificazioni o atti esecutivi rispettivamente da messi
notificatori o da ufficiali della riscossione non abilitati o non autorizzati si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154,00 per ciascuno degli atti irregolarmente
compiuti.
L’ufficiale di riscossione o il messo notificatore che fa eseguire atti da soggetti non
abilitati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 51,00 per ciascuno
degli atti irregolarmente compiuti.
In entrambe le fattispecie sono fatte salve le eventuali sanzioni penali configurabili.
Art.51 D.Lgs. 112/1999 : Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico.
Per l’omessa tenuta da parte degli ufficiali della riscossione del registro cronologico
degli atti e dei processi verbali e per la mancata sottoposizione degli stessi alla
79
numerazione e alla vidimazione,secondo quanto prescritto dall’art. 44 del D.Lgs. 112/1999
è prevista una sanzione amministrativa di Euro 258,00 per ogni violazione.
Per la mancata annotazione di un atto o di un processo verbale nel registro cronologico
o per qualsiasi altra irregolarità nella tenuta del registro stesso, è prevista una sanzione
amministrativa di Euro 51,00 per ogni violazione.
Tali sanzioni trovano applicazione sia all’ufficiale di riscossione che ha commesso
l’irregolarità sia al concessionario a seguito delle modifiche apportate all’articolo 51 dal
D.Lgs. 193/2001 in vigore dal 9 giugno 2001.
Con detta modifica è stato chiarito che la sanzione è irrogata in misura fissa per
ciascuna violazione ed anche al concessionario in virtù del dovere di vigilanza sull’ufficiale
dipendente dalla concessione (art. 43, D.Lgs. 112/1999).
Poiché il precedente sistema sanzionatorio prevedeva l’irrogazione della sanzione solo
a carico degli ufficiali della riscossione, l’irrogazione nei confronti del concessionario
avverrà solo con riferimento alle violazioni commesse dallo stesso a partire dal 9 giugno
2001 nel rispetto del principio di legalità.
Art. 52 D.Lgs. 112/1999 : Ritardata, omessa o irregolare comunicazione dei dati
di riscossione.
Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette al soggetto creditore che ha
formato il ruolo le informazioni relative all’attività di riscossione effettuata nel mese scorso
(art.36, D.Lgs. 112/1999).
La ritardata, l’omessa e l’irregolare comunicazione dei dati sulla riscossione è
sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla metà delle sanzioni
previste dall’art. 15, comma 1 e 2, del D.Lgs. 237/1997; nel dettaglio si rimanda ai dati
contenuti nella tabella più sotto esposta.
Art. 52 bis D.Lgs. 112/1999 : Mancato rispetto del termine di notifica della
cartella in materia di riscossione spontanea a mezzo ruolo
Per il mancato rispetto del termine – rappresentato dall’ultimo giorno del secondo mese
successivo a quello della consegna del ruolo – per la notifica delle cartelle di pagamento
relative alle iscrizioni spontanee a mezzo ruolo, ripartite in più rate su richiesta del
debitore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00 per ciascuna cartella
80
di pagamento oltre agli interessi legali sull’importo iscritto a ruolo, calcolati dalla scadenza
del predetto termine fino alla data di notifica.
Per la notifica delle cartelle relative alla riscossione coattiva non è previsto un termine
per la notifica.
Art. 53 D.Lgs. 112/1999 : Altre violazioni
La disposizione legislativa in questione ha natura residuale in quanto contempla
l’applicazione di una sanzione di tipo residuale per tutte le violazioni del decreto 112/1999
diverse da quelle sanzionate negli articoli fin qui elencati. Inoltre, sono considerate
punibili, anche le violazioni agli ordini impartiti dall’Amministrazione finanziaria - ai sensi
dell’art. 5, comma 2, stesso decreto – anche se espressi mediante circolare.
6.4 Irrogazione delle sanzioni e presentazione del ricorso
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 112/1999 è regolato
dall’art. 54 del medesimo decreto in base al quale all’irrogazione provvede, per ciascun
ambito, l’Ufficio locale individuato con un provvedimento del Direttore Regionale notificato
al concessionario.
Secondo il disposto dell’art. 54, comma 1, citato il concessionario può definire la
controversia nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di
irrogazione della sanzione mediante il pagamento di metà della sanzione irrogata e - nei
casi previsti dagli articoli 47, 48 e 49 stesso decreto - anche degli interessi legali; il
versamento va effettuato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato e va imputato al
Capo VIII, capitolo 2301, art.00.
La possibilità, prevista dal 3° comma dello stesso articol o, di ricorrere entro lo stesso
termine alla Direzione Regionale (e, successivamente, avverso l’eventuale decisione
negativa della Direzione, al Tar) non sussiste più a partire dall’1.1.2002 per effetto della
disposizione contenuta nell’art. 12, comma 2, della L. 28.12.2001, n. 448.
A seguito dell’entrata in vigore di tale disposizione (1 gennaio 2002) ricadono nella
giurisdizione delle Commissioni Tributarie tutte le controversie relative alle sanzioni
amministrative irrogate dagli Uffici finanziari concernenti violazioni comunque attinenti alla
gestione dei tributi.
In assenza di norme transitorie, l’art. 2 del D.Lgs. 546/1992 – concernente la
giurisdizione tributaria ampliatasi con la modifica dell’art. 12 citato - trova applicazione a
81
tutti i ricorsi presentati a partire dalla predetta data a seguito del richiamo alle norme del
codice di procedura civile (in particolare l’art. 5 che stabilisce che “la giurisdizione si
determina avuto riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della
domanda”) effettuato dall’art. 1, comma 2, stesso decreto.
Il giudice tributario è pertanto competente a conoscere, a decorrere dalla predetta data,
anche delle controversie relative a sanzioni amministrative irrogate per violazioni, non
strettamente connesse al rapporto tributario, poste in essere da soggetti che interagiscono
con l’Amministrazione finanziaria nelle procedure di liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi.
In caso di mancato pagamento della sanzione può essere disposta l’escussione, anche
nei confronti del garante, della cauzione secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 55 del
D.Lgs. 112 come modificati dall’art. 3, comma 13 bis, lettere a) e b) del D.L. 8 luglio 2002,
n. 138 convertito dalla L. 8 agosto 2002, n. 178.
L’espropriazione nei confronti del garante, originariamente prevista per le sole
violazioni dell’art. 47 del D.Lgs. 112/1999 è stata estesa a tutte le violazioni previste dagli
articoli fin qui esaminati (Capo IV stesso decreto).
E’ utile infine rammentare che l’Ufficio deve trasmettere alla Direzione Regionale copia
del provvedimento di irrogazione delle sanzioni e copia della quietanza di versamento.
6.5 Prescrizione
L’art. 56 del D.Lgs. 112/1999 prevede che “le violazioni commesse dai concessionari si
prescrivono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione”
E’ stata posta da più parti la questione della validità o meno del processo verbale di
constatazione quale atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale in presenza di
provvedimento di irrogazione notificato oltre il termine di cinque anni dall’anno di
commissione delle violazioni.
La Direzione Centrale, Rapporti con Enti esterni, con la risoluzione n. 65
soprarichiamata , nel sottolineare la necessità che, al fine di evitare contenziosi, gli Uffici
procedano comunque in tempi brevissimi alla notifica del provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, ha ritenuto sufficiente la notifica del verbale di constatazione della
violazione per interrompere il termine di prescrizione di cui all’articolo 56 in argomento.
Con tale risoluzione la Direzione Centrale ha confermato il parere espresso
dall’Avvocatura Distrettuale di Bologna (parere del 01/02/2002) in relazione ad una
82
fattispecie concreta (verbale di constatazione redatto il 19/02/1999 per irregolarità
commesse nell’anno 1995 e provvedimento sanzionatorio notificato il 21/11/2001).
L’Avvocatura dello Stato, nel citato parere, ritiene preliminarmente che le violazioni in
argomento rientrino nella sfera amministrativa e non in quella civilistica, posto che l’art. 46
D.Lgs. 112/99, limitando l’operatività della legge fondamentale concernente l’illecito
amministrativo “ai principi di cui al capo 1, sezione 1, della legge 24/11/1981 n. 689,
esclude la disciplina della prescrizione prevista nei capi successivi (art. 28 che fa rinvio,
per gli atti interruttivi, a quelli indicati nel codice civile).
In tema di sanzioni amministrative viene richiamata la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (sentenza n. 5230 del 12/05/95 Cass. Civ. sez. 1) che ha ritenuto il verbale di
accertamento di un’infrazione atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto della
P.A. a riscuotere le somme dovute.
In conclusione, secondo il parere in esame, in assenza di esplicita previsione di legge e
attesa la natura pubblicistica della pretesa sanzionatoria, l’art. 56 attribuisce efficacia
interruttiva della prescrizione quinquennale, tanto all’atto di contestazione, quanto all’atto
di irrogazione della sanzione.
Prassi correlata - Risoluzione n. 22 del 25.1.2002
- Risoluzione n. 65 dell’ 1.3.2002
- Circolare n. 25 del 21.3.2002
83
6.6 Prospetto riassuntivo delle violazioni e delle relative sanzioni
Ad integrazione di quanto sopra esposto, si riporta – di seguito – un prospetto di
sintesi delle violazioni più frequenti con le corrispondenti sanzioni, in particolare quelle
previste dal D.Lgs. 112/1999 alla luce anche delle modifiche legislative succedutesi.
Gli articoli citati senza specificazione del provvedimento normativo fanno parte del
D.Lgs. 112/1999.
Fattispecie Norma
sanzionatoria Misura della sanzione
Mancata o tardiva esecuzione, in tutto o in
parte, dei riversamenti agli enti creditori
delle somme riscosse (termini: entro 10 gg.
per Stato e Enti previdenziali/entro 10 gg.
dal giorno successivo allo scadere di ogni
decade per gli altri enti – cfr. art. 22)
Art. 47
comma 1
comma 2
Sanzione amm.va pecuniaria pari alla
somma non versata oltre agli interessi
legali
Riduzione sanzione del 95%, 90% e
75 % a seconda del ritardo nel
riversamento (10 gg., 30 gg. e 6 mesi
dalla scadenza)
Mancata e ingiustificata restituzione delle
somme iscritte a ruolo riconosciute indebite
(termine: entro 60 gg. – cfr. art. 26)
Art. 48
Sanzione amm.va pecuniaria pari alla
somma non restituita oltre agli
interessi legali
Mancato riversamento delle somme
riscosse in via delegata alla Tesoreria
dell’Ente creditore ( termine: entro i 10 gg.
previsti dall’art. 22 con decorrenza dal 5°
giorno successivo al bonifico bancario
effettuato dal concessionario delegato- cfr.
art. 38)
Art. 49
(richiamo art. 47)
comma 1
comma 2
Sanzione amm.va pecuniaria pari alla
somma non versata oltre agli interessi
legali
Riduzione sanzione del 95%, 90% e
75% a seconda del ritardo nel
riversamento (10 gg., 30 gg .e 6 mesi
dalla scadenza)
Mancato riversamento dell’importo riscosso
con bonifico bancario al concessionario
delegante (termine:entro 10 gg. dalla
riscossione - cfr. art. 38)
Art. 49
(richiamo art. 47)
comma 1
comma 2
Sanzione amm.va pecuniaria pari alla
somma non versata oltre agli interessi
legali
Riduzione percentuale del 95%, 90%
e 75 % a seconda del ritardo nel
riversamento (10 gg., 30 gg. e 6 mesi
dalla scadenza)
84
Fattispecie Norma
sanzionatoria Misura della sanzione
Atti compiuti da personale non
autorizzato (cfr. art. 50)
Art. 50 comma 1
comma 2
Sanzione amm.va pecuniaria di:
€ 154 - per il concessionario
€ 51 - per l’Ufficiale di Riscossione o il
messo notificatore per ciascun atto
irregolare
Mancata tenuta - da parte
dell’Ufficiale di riscossione - del
proprio registro cronologico o
mancata numerazione e
vidimazione dello stesso
(cfr.art.44)
Art. 51
comma 1
testo in vigore
con effetto dal
09/06/2001
Sanzione amm.va di € 258 per ogni
violazione, da applicare al
concessionario ed all’Ufficiale di
Riscossione
Irregolare tenuta - da parte
dell’Ufficiale di riscossione - del
proprio registro cronologico o
mancata annotazione in esso di
atti o processi verbali in difformità
di quanto previsto dal D.M.
26.5.2000 (cfr. art. 44)
Art. 51
comma 2
testo in vigore
con effetto dal
09/06/2001
Sanzione amm.va di € 51 per ogni
violazione, da applicare al
concessionario ed all’Ufficiale di
Riscossione
Mancata trasmissione – nei termini
- all’Anagrafe Tributaria dei dati
relativi alle operazioni eseguite
nell’ ambito dell’attività di
riscossione , a seguito
dell’abolizione dei S.A.C. (cfr.
art. 15 D.Lgs.. 237/1997)
Art. 15
comma 1
D.Lgs.. 237/1997
Sanzione amm.va pari a € 51 per ogni
giorno di ritardo. Se il ritardo non è
superiore a 30 giorni riduzione della
sanzione ad 1/4
Trasmissione dati inseriti in
forniture successive a quelle di
competenza (cfr. art. 15 D.Lgs..
237/1997)
Art. 15
comma 1
D.Lgs..237/1997
Sanzione amm.va pari a € 25 per
ciascuna operazione. Se il ritardo non
è superiore a 30 giorni riduzione della
sanzione ad ¼
85
Fattispecie Norma
sanzionatoria Misura della sanzione
Difformità di dati trasmessi
all’Anagrafe Tributaria rispetto alle
relative specifiche tecniche
(cfr. art.15 D.Lgs.. 237/1997)
Art. 15
comma 2
D.Lgs..237/1997
Sanzione amm.va, come indicata:
€ 154 per una percentuale di errore
fino all’1%;
€ 516 per una percentuale di errore
fino al 5%;
oltre il 5% € 516 + un’ulteriore
sanzione di € 516, sull’eccedenza
per ogni punto o frazione di punto
percentuale; tale sanzione non può
comunque superare l’importo di €
18.075
Omessa o tardiva comunicazione
al soggetto creditore che ha
formato il ruolo delle informazioni
relative alle riscossioni effettuate
nel mese precedente (termine:
entro la fine di ogni mese –
cfr.art.36)
Art. 52 Sanzione amm.va prevista dall’art. 15,
1° comma del D.Lgs n.237/97 ridotta
alla metà (perciò € 25 per ogni giorno
di ritardo). Se il ritardo non è
superiore a 30 giorni riduzione ad ¼
della metà
Difformità di dati trasmessi
all’Anagrafe Tributaria rispetto alle
relative specifiche tecniche (cfr.
art. 36 )
Art. 52 Sanzione amm.va prevista dall’art. 15,
2° comma del D.Lgs n. 237/97 ridotta
alla metà Se il ritardo non è superiore
a 30 giorni, riduzione ad ¼ della metà
(cfr. vedi sopra)
Mancata notifica della cartella
relativa a somme da iscrivere a
ruolo ripartite in più rate su
richiesta del debitore (termine :
entro l’ultimo giorno del 2° mese
successivo a quello di consegna
del ruolo - cfr.art. 32 D.Lgs.
46/1999)
Art. 52 bis
testo in
vigore con
effetto dal
21/09/1999
Sanzione amm.va di € 516 più
interessi legali dalla scadenza del
termine previsto fino alla notifica
86
Fattispecie Norma
sanzionatoria Misura della sanzione
Mancata o ritardata consegna,
senza giustificato motivo, di atti e
documenti richiesti (cfr. art. 53)
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
Inosservanza di ordini impartiti
dall’Amministrazione Finanziaria ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del
D.Lgs 112, anche se contenuti in
circolari (cfr. art. 53)
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
Mancato invio da parte del
concessionario delegato a quello
delegante delle informazioni
necessarie a quest’ultimo per
trasmettere la comunicazione di
cui all’art. 19, comma 2, lettera b)
(termine: entro il 30° giorno
precedente la scadenza del
termine per la presentazione della
comunicazione – cfr. art. 38)
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
Mancato invio da parte del
concessionario delegato a quello
delegante della comunicazione
telematica e mancata trasmissione
della relativa documentazione in
caso di esecuzione infruttuosa o
insufficiente (termine: entro 20
giorni dal completamento
dell’attività di riscossione–
cfr. art. 38)
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
Utilizzo modelli quietanze che non
contengono elementi necessari
all’individuazione del debitore e del
tributo riscosso (cfr. art. 44)
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
87
Fattispecie Norma
sanzionatoria Misura della sanzione
Non corretto funzionamento della
procedura automatizzata relativa
all’acquisizione dati ed
aggiornamento dello Schedario
dei contribuenti (cfr. art. 53)
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
Inosservanza formalità in materia
di nomina e pubblicità degli Ufficiali
di riscossione (cfr. art. 42)
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
Mancata riconsegna dei registri
cronologici esauriti all’Ufficio locale
competente (termine: entro 10 gg.
– cfr. art. 44)
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
Uso irregolare di bollettari da parte
dell’Ufficiale di Riscossione (cfr.
art. 44)
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
Mancata osservanza degli obblighi
inerenti la gestione della maggior
rateazione, previsti dalla Circ. n.
184/E del 6/09/99 e n. 15/E del
26/01/00 (cfr. art. 53)
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
Mancata conservazione dei ruoli e
degli atti di gestione fino al
momento del discarico (cfr. art. 37)
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
Mancato invio della contabilità
bimestrale (termine: entro 10 gg
dalla fine di ogni bimestre - cfr art.
1 D.M. 17/09/1999
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
Mancato invio delle notizie
riguardanti le riscossioni erariali del
mese precedente (termine: entro il
giorno 10 di ogni mese – cfr. art. 6
D.M. 17/09/1999)
Art. 53 Sanzione amm.va pecuniaria da €
103,00 a € 1.032,00
88
MODULISTICA
6.7 Modello avviso di irrogazione delle sanzioni al concessionario
Ufficio di _____________________
prot. n. ___________
PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE SANZIONI
ANNO/I _____________________
L’Ufficio di _________________________________________________________
IRROGA
al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi di
___________________________ le sanzioni amministrative di seguito indicate,
sulla base degli importi rilevati dal processo verbale di constatazione redatto il
_________________________
TIPO DI VIOLAZIONE IMPORTO SANZIONE IRROGATO
Motivazioni
89
Modalità di versamento
Il versamento deve essere effettuato entro 60 gg. alla locale Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato sul Capo VIII, capitolo 2301; copia della quietanza dovrà essere
trasmessa a questo Ufficio.
Riferimenti normativi
art. 54 D.Lgs. 112/99
(Norme specifiche che riguardano il caso concreto: indicarle in dettaglio)
Modalità di definizione agevolata o di impugnazione
La controversia può essere definita nel termine di 60 gg. dalla notificazione di questo
provvedimento con il pagamento di metà della sanzione irrogata (e, nei casi previsti
dagli artt. 47,48, 49 del D.Lgs.. 112/99, delle altre somme dovute) per un ammontare
complessivo pari ad euro _____________________________.
In alternativa alla definizione agevolata, codesto Concessionario può, entro lo stesso
termine di 60 giorni dalla notifica, ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale di
__________________.
Il ricorso, in bollo, deve essere notificato ai sensi dell’art. 137 cpc, oppure mediante
consegna/spedizione per raccomandata in plico senza busta a questo Ufficio e
depositato entro 30 gg. ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 546/92.
Data Firma del Direttore
_________________ ___________________________
N.B.: sul retro del provvedimento deve essere predisposta la relata di notifica.
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