La riparazione degli strumenti metrico legali - to.camcom.it · Slide n. 4 1. METROLOGIA LEGALE...

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Slide n. 1 DatiPiem-Piemonte in Europa La riparazione degli strumenti metrico legali Disposizioni normative previste dal DM 93/2017 Torino 05/10/2017 Torino 05/10/2017 Relatori: Igor Gallo e Pietro Corcione ______________________________________________________________________ Servizio Metrico della Camera di commercio di Torino Relatori: Igor Gallo e Pietro Corcione ______________________________________________________________________ Servizio Metrico della Camera di commercio di Torino

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Slide n. 1

DatiPiem-Piemonte in Europa

La riparazione degli strumenti metrico legali

Disposizioni normative previstedal DM 93/2017

Torino 05/10/2017Torino 05/10/2017Relatori: Igor Gallo e Pietro Corcione______________________________________________________________________

Servizio Metrico della Camera di commercio di Torino

Relatori: Igor Gallo e Pietro Corcione______________________________________________________________________

Servizio Metrico della Camera di commercio di Torino

AgendaMessa in servizio degli strumenti legali

1. Premessa sulla metrologia legale1. Premessa sulla metrologia legale

3. Normative nazionali di riferimento3. Normative nazionali di riferimento

2. Campo di applicazione2. Campo di applicazione

5. Provvedimento di ammissione a verificazione prima5. Provvedimento di ammissione a verificazione prima

4. Fabbricanti Metrici4. Fabbricanti Metrici

7. Riparazione degli strumenti di misura7. Riparazione degli strumenti di misura

6. Verificazione prima e New legal framework6. Verificazione prima e New legal framework

8. Impianto sanzionatorio8. Impianto sanzionatorio

Agenda

1. Premessa sulla metrologia legale1. Premessa sulla metrologia legale

3. Normative nazionali di riferimento3. Normative nazionali di riferimento

2. Campo di applicazione2. Campo di applicazione

3. Provvedimento di ammissione a verificazione prima3. Provvedimento di ammissione a verificazione prima

2. Fabbricanti Metrici2. Fabbricanti Metrici

3. Riparazione degli strumenti di misura3. Riparazione degli strumenti di misura

2. Verificazione prima2. Verificazione prima

2. Impianto sanzionatorio2. Impianto sanzionatorio

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1.1. METROLOGIA LEGALEMETROLOGIA LEGALEDefinizioneDefinizione

STRUMENTO STRUMENTO DIDI MISURA UTILIZZATO PER FINI LEGALIMISURA UTILIZZATO PER FINI LEGALI

•• StrumentoStrumento destinato al calcolocalcolo di una grandezzagrandezzaperper la quale è necessario valutarevalutare il corrispettivocorrispettivo in denaro all’interno di uno scambio commerciale oppure per la quale è necessario valutare l’imposizione di tasse e di diritti, al fine di garantire la qualità e la veridicitàdelle misurazioni effettuate per il buon funzionamento della concorrenza e del mercato nell’ambito degli scambi economici tra imprese e tra esse e i consumatori, o per altre finalità cui l’ordinamento attribuisce una particolare tutela (es. in ambito sicurezza, sanità, ambiente)

1. Premessa sulla metrologia legale1. Premessa sulla metrologia legale

3. Normative nazionali di riferimento3. Normative nazionali di riferimento

2. Campo di applicazione2. Campo di applicazione

3. Provvedimento di ammissione a verificazione prima3. Provvedimento di ammissione a verificazione prima

2. Fabbricanti Metrici2. Fabbricanti Metrici

3. Riparazione degli strumenti di misura3. Riparazione degli strumenti di misura

2. Verificazione prima2. Verificazione prima

2. Impianto sanzionatorio2. Impianto sanzionatorio

AgendaMessa in servizio degli strumenti legali

Slide n. 6

2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

Fino a messa in servizio:Fino a messa in servizio:

nelle fasi successive:nelle fasi successive:

Normativa nazionale:Normativa nazionale:Testo Unico delle leggi sui pesi e Testo Unico delle leggi sui pesi e

sulle misuresulle misure

approvato con Regio Decreto 23 approvato con Regio Decreto 23

agosto 1890 n. 7088agosto 1890 n. 7088

Normativa europea:Normativa europea:D. D. LgsLgs. 02/. 02/0202/2007 n. 22 /2007 n. 22 M.I.D., M.I.D.,

""Measuring Instruments DirectiveMeasuring Instruments Directive““

D. D. LgsLgs. 517/1992. 517/1992

““Strumenti per pesare a Strumenti per pesare a

funzionamento non automaticofunzionamento non automatico

Normativa nazionale:Normativa nazionale:Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 Decreto Ministeriale 21 aprile 2017

n. 93n. 93

2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali si di tipo legale per i quali si applica la applica la normativa nazionalenormativa nazionale sono:sono:

–– DISTRIBUTORI MASSICIDISTRIBUTORI MASSICIDIDI GAS METANOGAS METANO

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•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali si di tipo legale per i quali si applica la applica la normativa nazionalenormativa nazionale sono:sono:

–– SONDE SONDE DIDI LIVELLOLIVELLO

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2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali si di tipo legale per i quali si applica la applica la normativa nazionalenormativa nazionale sono:sono:

–– POMPE SOMMERSEPOMPE SOMMERSE

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2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali si di tipo legale per i quali si applica la applica la normativa nazionalenormativa nazionale sono:sono:

–– Tutti quelli non regolamentati Tutti quelli non regolamentati dalla MIDdalla MID

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2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali di tipo legale per i quali non si applica la normativa nazionale in quanto non si applica la normativa nazionale in quanto assoggettati alla assoggettati alla MIDMID sono:sono:

–– CONTATORI DELLCONTATORI DELL’’ACQUAACQUA–– (Allegato MI(Allegato MI--001)001)

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2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali di tipo legale per i quali non si applica la normativa nazionale in quanto non si applica la normativa nazionale in quanto assoggettati alla assoggettati alla MIDMID sono:sono:

–– CONTATORI DEL GASCONTATORI DEL GASee

–– DISPOSITIVI DISPOSITIVI DIDICONVERSIONE DEL GASCONVERSIONE DEL GAS

–– (Allegato MI(Allegato MI--002)002)

Slide n. 12

2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali di tipo legale per i quali non si applica la normativa nazionale in quanto non si applica la normativa nazionale in quanto assoggettati alla assoggettati alla MIDMID sono:sono:

–– CONTATORI CONTATORI DIDI ENERGIAENERGIAELETTRICA ATTIVAELETTRICA ATTIVAee

–– TRASFORMATORITRASFORMATORIDIDI MISURAMISURA

–– (Allegato MI(Allegato MI--003)003)

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2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali di tipo legale per i quali non si applica la normativa nazionale in quanto non si applica la normativa nazionale in quanto assoggettati alla assoggettati alla MIDMID sono:sono:

–– CONTATORI CONTATORI DIDI CALORECALORE–– (Allegato MI(Allegato MI--004)004)

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2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali di tipo legale per i quali non si applica la normativa nazionale in quanto non si applica la normativa nazionale in quanto assoggettati alla assoggettati alla MIDMID sono:sono:

–– SISTEMI SISTEMI DIDI MISURAMISURAPER LA MISURAZIONEPER LA MISURAZIONECONTINUA E DINAMICACONTINUA E DINAMICADIDI QUANTITQUANTITÀÀ DIDI LIQUIDILIQUIDIDIVERSI DALLDIVERSI DALL’’ACQUAACQUA

–– (Allegato MI(Allegato MI--005)005)

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2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali di tipo legale per i quali non si applica la normativa nazionale in quanto non si applica la normativa nazionale in quanto assoggettati alla assoggettati alla MIDMID sono:sono:

–– STRUMENTI PER PESARESTRUMENTI PER PESAREA FUNZIONAMENTOA FUNZIONAMENTOAUTOMATICO (AWI)AUTOMATICO (AWI)

–– (Allegato MI(Allegato MI--006)006)

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2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali di tipo legale per i quali non si applica la normativa nazionale in quanto non si applica la normativa nazionale in quanto assoggettati alla assoggettati alla MIDMID sono:sono:

–– TASSAMETRITASSAMETRI–– (Allegato MI(Allegato MI--007)007)

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2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali di tipo legale per i quali non si applica la normativa nazionale in quanto non si applica la normativa nazionale in quanto assoggettati alla assoggettati alla MIDMID sono:sono:

–– MISURE MATERIALIZZATEMISURE MATERIALIZZATE–– (Allegato MI(Allegato MI--008)008)

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2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali di tipo legale per i quali non si applica la normativa nazionale in quanto non si applica la normativa nazionale in quanto assoggettati alla assoggettati alla MIDMID sono:sono:

–– STRUMENTI STRUMENTI DIDI MISURAMISURADELLA DIMENSIONEDELLA DIMENSIONE

–– (Allegato MI(Allegato MI--009)009)

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2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

•• Gli Gli strumenti di misurastrumenti di misura di tipo legale per i quali di tipo legale per i quali non si applica la normativa nazionale in quanto non si applica la normativa nazionale in quanto assoggettati alla assoggettati alla MIDMID sono:sono:

–– ANALIZZATORIANALIZZATORIDEI GAS DEI GAS DIDI SCARICOSCARICO

–– (Allegato MI(Allegato MI--010)010)

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2.2. CAMPO CAMPO DIDI APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

1. Premessa sulla metrologia legale1. Premessa sulla metrologia legale

3. Normative nazionali di riferimento3. Normative nazionali di riferimento

2. Campo di applicazione2. Campo di applicazione

3. Provvedimento di ammissione a verificazione prima3. Provvedimento di ammissione a verificazione prima

2. Fabbricanti Metrici2. Fabbricanti Metrici

3. Riparazione degli strumenti di misura3. Riparazione degli strumenti di misura

2. Verificazione prima2. Verificazione prima

2. Impianto sanzionatorio2. Impianto sanzionatorio

AgendaMessa in servizio degli strumenti legali

Slide n. 22

3.3. NORMATIVE NAZIONALI NORMATIVE NAZIONALI DIDI RIFERIMENTORIFERIMENTO

•• Normative nazionali pertinenti in vigore:Normative nazionali pertinenti in vigore:

–– Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misureTesto Unico delle leggi sui pesi e sulle misure

•• approvato con approvato con R.DR.D 23 agosto 1890 n. 708823 agosto 1890 n. 7088

–– Regolamento di fabbricazioneRegolamento di fabbricazione,,

•• approvato con approvato con R.D. 12 giugno 1902 n. 226R.D. 12 giugno 1902 n. 226

–– Modifiche al Regolamento di fabbricazioneModifiche al Regolamento di fabbricazione,,

•• approvate con approvate con D.P.R. 12 novembre 1958 n. 1215D.P.R. 12 novembre 1958 n. 1215

–– Regolamento sul Servizio MetricoRegolamento sul Servizio Metrico,,

•• approvato con approvato con R.D. 31 gennaio 1909 n. 242R.D. 31 gennaio 1909 n. 242

–– Disposizioni sulla modalitDisposizioni sulla modalitàà di legalizzazionedi legalizzazione,,

•• approvate con approvate con D.M. 25 settembre 1989D.M. 25 settembre 1989

–– Concessione della conformitConcessione della conformitàà metrologicametrologica,,

•• approvata con approvata con D.M. 28 marzo 2000 n. 179D.M. 28 marzo 2000 n. 179

Agenda

1. Premessa sulla metrologia legale1. Premessa sulla metrologia legale

3. Normative nazionali di riferimento3. Normative nazionali di riferimento

2. Campo di applicazione2. Campo di applicazione

3. Provvedimento di ammissione a verificazione prima3. Provvedimento di ammissione a verificazione prima

4. Fabbricanti Metrici4. Fabbricanti Metrici

3. Riparazione degli strumenti di misura3. Riparazione degli strumenti di misura

2. Verificazione prima2. Verificazione prima

2. Impianto sanzionatorio2. Impianto sanzionatorio

Slide n. 24

4.4. FABBRICANTI METRICIFABBRICANTI METRICIProcedura operativaProcedura operativa

•• Chi intende costruire o riparare strumenti di misura di Chi intende costruire o riparare strumenti di misura di tipo legale deve:tipo legale deve:

–– depositare presso la Camera di Commercio e la depositare presso la Camera di Commercio e la Prefettura competenti la marca di fabbrica (contenente: Prefettura competenti la marca di fabbrica (contenente: iniziali nome azienda e segno particolare di sua scelta) iniziali nome azienda e segno particolare di sua scelta) con la quale sigillare gli strumenti di misura costruiti o con la quale sigillare gli strumenti di misura costruiti o riparati;riparati;

–– farsi rilasciare la farsi rilasciare la ««presa dpresa d’’atto prefettiziaatto prefettizia»» di detto di detto deposito da esibire in caso di richiesta delldeposito da esibire in caso di richiesta dell’’organo di organo di controllo;controllo;

–– apporre i sigilli di protezione agli strumenti di misura di apporre i sigilli di protezione agli strumenti di misura di tipo legale che costruisce o ripara con la propria marca di tipo legale che costruisce o ripara con la propria marca di fabbricafabbrica

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4.4. FABBRICANTI METRICIFABBRICANTI METRICIProcedura operativaProcedura operativa

EsempiEsempi

•• Esempi:Esempi:

–– Presa dPresa d’’atto prefettiziaatto prefettizia

–– Sigilli riportantiSigilli riportanti

la marca di fabbrica depositatala marca di fabbrica depositata

Slide n. 26

4.4. FABBRICANTI METRICIFABBRICANTI METRICIProcedura operativaProcedura operativa

DotazioneDotazione

•• Esempio di collezione completa di pesi e di misure di tipo Esempio di collezione completa di pesi e di misure di tipo legale che deve possedere un Fabbricante Metrico:legale che deve possedere un Fabbricante Metrico:

1. Premessa sulla metrologia legale1. Premessa sulla metrologia legale

3. Normative nazionali di riferimento3. Normative nazionali di riferimento

2. Campo di applicazione2. Campo di applicazione

5. Provvedimento di ammissione a verificazione prima5. Provvedimento di ammissione a verificazione prima

4. Fabbricanti Metrici4. Fabbricanti Metrici

3. Riparazione degli strumenti di misura3. Riparazione degli strumenti di misura

2. Verificazione prima2. Verificazione prima

2. Impianto sanzionatorio2. Impianto sanzionatorio

AgendaMessa in servizio degli strumenti legali

Slide n. 28

5.5. PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO DIDI AMMISSIONE A VERIFICAZIONE PRIMAAMMISSIONE A VERIFICAZIONE PRIMA

•• I pesi, le misure e gli strumenti di misura I pesi, le misure e gli strumenti di misura utilizzati per fini commerciali e destinati a far utilizzati per fini commerciali e destinati a far fede in rapporto con terzi (strumenti di tipo fede in rapporto con terzi (strumenti di tipo legale) devono essere sottoposti a:legale) devono essere sottoposti a:

–– verificazione prima;verificazione prima;–– verificazione periodicaverificazione periodica..

5.5. PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO DIDI AMMISSIONE A VERIFICAZIONE PRIMAAMMISSIONE A VERIFICAZIONE PRIMAPremessaPremessa

––verificazione prima;verificazione prima;–– Nella normativa nazionale Nella normativa nazionale èè quella quella

verificazioneverificazione a cui viene sottoposto ogni a cui viene sottoposto ogni strumento di misura di tipo legale strumento di misura di tipo legale prima che prima che sia immesso sul mercatosia immesso sul mercato

––verificazione periodicaverificazione periodica..–– mentre la verificazione periodica mentre la verificazione periodica èè

quella quella verificazioneverificazione che consente di che consente di stabilire ad intervalli periodici che lo stabilire ad intervalli periodici che lo strumento ha strumento ha mantenuto nel tempomantenuto nel tempo le sue le sue caratteristiche di caratteristiche di affidabilitaffidabilitàà metrologicametrologica

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5.5. PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO DIDI AMMISSIONE A VERIFICAZIONE PRIMAAMMISSIONE A VERIFICAZIONE PRIMAProcedura operativaProcedura operativa

•• Gli strumenti di misura di tipo legale Gli strumenti di misura di tipo legale nazionalinazionali, per essere ammessi alla , per essere ammessi alla verificazione prima, devono essere verificazione prima, devono essere in possesso di un:in possesso di un:

–– Provvedimento di ammissione a Provvedimento di ammissione a verificazione prima,verificazione prima,

•• emesso dal Ministero dello Sviluppo emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, a richiesta del Fabbricante Economico, a richiesta del Fabbricante Metrico, che ne definisca:Metrico, che ne definisca:

–– le caratteristiche costruttive;le caratteristiche costruttive;

–– le norme per la loro verificazionele norme per la loro verificazione

–– i luoghi di apposizione dei sigilli di i luoghi di apposizione dei sigilli di protezione al fine di impedire possibili protezione al fine di impedire possibili alterazioni.alterazioni.

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5.5. PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO DIDI AMMISSIONE A VERIFICAZIONE PRIMAAMMISSIONE A VERIFICAZIONE PRIMAPiano di legalizzazionePiano di legalizzazione

•• Il Il piano di legalizzazione piano di legalizzazione èè contenuto nel contenuto nel provvedimento di ammissione approvato dal Ministero provvedimento di ammissione approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico o in uno schema approvato dello Sviluppo Economico o in uno schema approvato dalla Camera di commercio competente e contiene:dalla Camera di commercio competente e contiene:

–– il luogo dove devono essere il luogo dove devono essere obbligatoriamente apposti i sigilli di obbligatoriamente apposti i sigilli di protezioneprotezione

Slide n. 31

5.5. PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO DIDI AMMISSIONE A VERIFICAZIONE PRIMAAMMISSIONE A VERIFICAZIONE PRIMAPiano di legalizzazionePiano di legalizzazione

•• In particolare il In particolare il piano di legalizzazione piano di legalizzazione deve deve garantire almeno lgarantire almeno l’’inaccessibilitinaccessibilitàà dei seguenti dei seguenti organi della catena di misura:organi della catena di misura:–– Trasduttori della misura (emettitori Trasduttori della misura (emettitori

dd’’impulsi);impulsi);

–– Apparecchiature elettroniche che Apparecchiature elettroniche che elaborano e visualizzano i dati forniti dai elaborano e visualizzano i dati forniti dai trasduttori (CPU);trasduttori (CPU);

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1. Premessa sulla metrologia legale1. Premessa sulla metrologia legale

3. Normative nazionali di riferimento3. Normative nazionali di riferimento

2. Campo di applicazione2. Campo di applicazione

5. Provvedimento di ammissione a verificazione prima5. Provvedimento di ammissione a verificazione prima

4. Fabbricanti Metrici4. Fabbricanti Metrici

3. Riparazione degli strumenti di misura3. Riparazione degli strumenti di misura

6. Verificazione prima6. Verificazione prima

2. Impianto sanzionatorio2. Impianto sanzionatorio

AgendaMessa in servizio degli strumenti legali

6.6. VERIFICAZIONE PRIMAVERIFICAZIONE PRIMAProceduraProcedura

•• La procedura di verificazione prima consiste La procedura di verificazione prima consiste nellnell’’accertamento di:accertamento di:

–– conformitconformitàà dello strumento al dello strumento al provvedimento di ammissione,provvedimento di ammissione,

–– rispetto dei requisiti definiti dalle norme rispetto dei requisiti definiti dalle norme metrologiche,metrologiche,

–– corrispondenza dei luoghi di apposizione corrispondenza dei luoghi di apposizione dei sigilli di protezione con quelli definiti dei sigilli di protezione con quelli definiti nel piano di legalizzazione.nel piano di legalizzazione.

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6.6. VERIFICAZIONE PRIMAVERIFICAZIONE PRIMAApposizione sigilliApposizione sigilli

•• In caso di superamento con In caso di superamento con esito positivo esito positivo della procedura di della procedura di verificazione prima verificazione prima vengono riportati sui sigilli di protezione le vengono riportati sui sigilli di protezione le impronte:impronte:

–– del del Servizio Metrico Servizio Metrico della Camera di della Camera di commercio, se la verificazione commercio, se la verificazione èè stata stata da questi effettuata, oppureda questi effettuata, oppure

–– dal dal Fabbricante MetricoFabbricante Metrico se questi se questi lavora in regime di lavora in regime di conformitconformitààmetrologicametrologica..

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6.6. VERIFICAZIONE PRIMAVERIFICAZIONE PRIMAConformitConformitàà metrologicametrologica

•• Il Fabbricante Metrico, in regime di conformitIl Fabbricante Metrico, in regime di conformitààmetrologica, operando in autonomia:metrologica, operando in autonomia:–– effettua la verificazione prima degli effettua la verificazione prima degli

strumenti di misura di propria strumenti di misura di propria produzione;produzione;

–– appone i bolli previsti;appone i bolli previsti;–– riceve controlli periodici sul proprio riceve controlli periodici sul proprio

operato dalla Camera di commercio operato dalla Camera di commercio competentecompetente

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6.6. VERIFICAZIONE PRIMAVERIFICAZIONE PRIMAEsempi di sigilli di protezioneEsempi di sigilli di protezione

•• Sigilli applicati dalla Camera di commercio Sigilli applicati dalla Camera di commercio (allegato alla Direttiva 11 febbraio 2005):(allegato alla Direttiva 11 febbraio 2005):

Slide n. 37

Bollo con il numero Bollo con il numero caratteristico della Camera di caratteristico della Camera di Commercio Commercio (Es.: TO=048)(Es.: TO=048)

Bollo con il numero di Bollo con il numero di matricola dellmatricola dell’’Ispettore che Ispettore che ha eseguito la verificazione ha eseguito la verificazione prima prima (Es.: CORCIONE=0528)(Es.: CORCIONE=0528)

6.6. VERIFICAZIONE PRIMAVERIFICAZIONE PRIMAEsempi di sigilli di protezioneEsempi di sigilli di protezione

•• Sigilli applicati dal Fabbricante Metrico:Sigilli applicati dal Fabbricante Metrico:

Slide n. 38

Marchio Marchio utilizzato dal utilizzato dal Fabbricante Fabbricante MetricoMetrico

6.6. VERIFICAZIONE PRIMAVERIFICAZIONE PRIMATarga metricaTarga metrica

•• I sigilli vanno applicati anche sulla cosI sigilli vanno applicati anche sulla cosìì detta detta targa metricatarga metrica, che deve riportare:, che deve riportare:–– denominazione dello strumento,denominazione dello strumento,

–– marca di fabbrica,marca di fabbrica,

–– ragione sociale del fabbricante,ragione sociale del fabbricante,

–– gli estremi del o dei provvedimenti di gli estremi del o dei provvedimenti di ammissione,ammissione,

–– le indicazioni della portata massima e minima,le indicazioni della portata massima e minima,

–– il numero di matricola,il numero di matricola,

–– ll’’anno di fabbricazione.anno di fabbricazione.

Slide n. 39

6.6. VERIFICAZIONE PRIMAVERIFICAZIONE PRIMAEsempio di targa metricaEsempio di targa metrica

•• Esempio di Esempio di targa metricatarga metrica::

Slide n. 40

6.6. VERIFICAZIONE PRIMAVERIFICAZIONE PRIMACollaudo di posa in operaCollaudo di posa in opera

•• Per gli Per gli strumenti di misura strumenti di misura da da collocare in modo collocare in modo fissofisso sul posto dsul posto d’’installazione definitivo (installazione definitivo (ad esempio i ad esempio i distributori di carburantedistributori di carburante) la verificazione prima deve ) la verificazione prima deve essere effettuata in due fasi:essere effettuata in due fasi:

–– 1^ fase = presso lo stabilimento del 1^ fase = presso lo stabilimento del costruttore;costruttore;

–– 2^ fase = sul posto d2^ fase = sul posto d’’installazione installazione definitivo.definitivo.

•• QuestQuest’’ultima prende il nome di ultima prende il nome di collaudo di posa in collaudo di posa in operaopera ed ha le stesse caratteristiche della verifica prima ed ha le stesse caratteristiche della verifica prima in fabbrica.in fabbrica.

Slide n. 41

6.6. VERIFICAZIONE PRIMAVERIFICAZIONE PRIMACaratteristiche del collaudo di posa in operaCaratteristiche del collaudo di posa in opera

•• Caratteristiche della verifica di Caratteristiche della verifica di collaudo di posa in operacollaudo di posa in opera::–– può essere eseguita esclusivamente dal può essere eseguita esclusivamente dal

Servizio Metrico della Camera di Servizio Metrico della Camera di commercio dove lo strumento commercio dove lo strumento èè stato stato installato;installato;

–– solo il suo esito positivo autorizza solo il suo esito positivo autorizza allall’’uso dello strumento;uso dello strumento;

–– può essere effettuata contestualmente può essere effettuata contestualmente alla verificazione periodica.alla verificazione periodica.

Slide n. 42

1. Premessa sulla metrologia legale1. Premessa sulla metrologia legale

3. Normative nazionali di riferimento3. Normative nazionali di riferimento

2. Campo di applicazione2. Campo di applicazione

5. Provvedimento di ammissione a verificazione prima5. Provvedimento di ammissione a verificazione prima

4. Fabbricanti Metrici4. Fabbricanti Metrici

3. Riparazione degli strumenti di misura3. Riparazione degli strumenti di misura

6. New legal framework – MID e NAWI6. New legal framework – MID e NAWI

2. Impianto sanzionatorio2. Impianto sanzionatorio

AgendaMessa in servizio degli strumenti legali

Direttiva europea 90/384/CEE e 2009/23/CE

Testi attualmente in vigore D.Lgs. 22/2007 e 517/1992 come modificati nel 2016

Direttiva 2014/31 e 32/UE strumenti misura (MID) e NAWIRiferimenti normativiRiferimenti normativi

Direttiva europea 2014/31/UE

D. Lgs. 517/1992

D. Lgs. 84/2016 modificaD. Lgs. 517/1992

Slide n. 44

Direttiva europea 2004/22/CE

Direttiva europea 2014/32/UE

D. Lgs. 22/2007

D. Lgs. 84/2016 modifica D. Lgs. 22/2007

STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO - NAWI

STRUMENTI DI MISURA MID

Aspetti innovativi:

• Libero mercato europeo degli strumenti di misura• requisiti essenziali e requisiti relativi alla valutazione

di conformità• reciproco riconoscimento tra gli Stati membri della

valutazione della conformità

Direttiva 2014/31 e 32/UE strumenti misura (MID) e NAWII principiI principi

Slide n. 45

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•• GiocattoliGiocattoli: : Direttiva 2009/48/CE•• Materiale elettrico in bassa tensione:Materiale elettrico in bassa tensione:

Direttiva 2014/35/UE•• CompatibilitCompatibilitàà elettromagnetica:elettromagnetica: Direttiva

2014/30/UE•• Macchine:Macchine: Direttiva 2006/42/CE•• Ascensori:Ascensori: Direttiva 2014/33/UE• […..]

Direttiva 2014/31 e 32/UE strumenti misura (MID) e NAWIAltre direttive nel New Altre direttive nel New legallegal frameworkframework

Slide n. 46

47

• (MI-001) contatori dell'acqua• (MI-002) contatori del gas e i dispositivi di conversione

volume• (MI-003) contatori di energia elettrica attiva • (MI-004) contatori di calore• (MI-005) sistemi di misura per la misurazione continua e

dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua• (MI-006) strumenti per pesare a funzionamento

automatico• (MI-007) tassametri• (MI-008) misure materializzate• (MI-009) strumenti di misura della dimensione• (MI-010) analizzatori dei gas di scarico

Utility meters

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID)Strumenti oggetto della direttivaStrumenti oggetto della direttiva

Slide n. 47

48

• strumenti per pesare a funzionamento non automatico

uno strumento per pesare che necessita l’intervento di un operatore durante la pesatura

Direttiva 2014/31/UE strumenti per pesare non automatici (NAWI)Strumenti oggetto della direttivaStrumenti oggetto della direttiva

Slide n. 48

Acronimo NAWI

• strumenti per pesare a funzionamento automaticoRientrano nella direttiva MID

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• motivi di interessepubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordinepubblico

• protezione dell'ambiente• tutela dei consumatori• imposizione di tasse e di

diritti• lealtà delle transazioni

commerciali

Direttiva 2014/31 e 32/UE strumenti misura (MID) e NAWICampo di applicazioneCampo di applicazione

Slide n. 49

Su strumenti utilizzati per funzioni di misura per:

MID• transazioni commerciali;• pedaggio, tariffa, tassa, premio,

ammenda, remunerazione, indennitào canone analogo;

• applicazione di disposizioni legislativeo regolamentari o perizie giudiziarie;

• medica pesatura di pazienti per controllo, diagnosi e cura;

• fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e in analisi in laboratori medici e farmaceutici;

• vendita diretta al pubblico e la confezione di imballaggi prefabbricati;

NAWI

50

Fabbricantepersona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misura o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi;

Rappresentante autorizzatouna persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

Importatore persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione uno strumento di misura originario di un Paese terzo;

Distributorepersona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione uno strumento di misura sul mercato;

Direttiva 2014/31 e 32/UE strumenti misura (MID) e NAWIDefinizioni Definizioni –– Operatori EconomiciOperatori Economici

Slide n. 50

51

messa a disposizione sul mercatofornitura di uno strumento di misura per la distribuzione, ilconsumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito

immissione sul mercatola prima messa a disposizione di uno strumento di misura sul mercato dell'Unione

messa in serviziola prima utilizzazione di uno strumento di misura destinato all'utilizzatore finale per i fini a cui esso era destinato

Direttiva 2014/31 e 32/UE strumenti misura (MID) e NAWIDefinizioni Definizioni –– DisponibilitDisponibilitàà sul mercato e messa in serviziosul mercato e messa in servizio

Slide n. 51

52

Progettazione

Produzione

Utilizzo

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID) e 2014/31/UE (NAWI)Direttiva MID Direttiva MID -- Il ciclo di vita degli strumenti di misuraIl ciclo di vita degli strumenti di misura

Esame UE del tipo

Conformità della produzione

Verifica periodica

AMBITO APPLICAZIONE M.I.D. e NAWI

Organ. Notificato

Org. Notificato o Fabbricante

in qualità

Il Mi.S.E. sorveglia l’operato degli Organismi Notificati

Laboratorio/organismoLa CCIAA sorveglia l’operato

Slide n. 52

53

1. Riconosciuti dal Mi.S.E. con decreto2. Non possono avere interesse nel settore della

fabbricazione degli strumenti di misura3. Non potranno essere riconosciuti coloro che eseguono

la vigilanza sul mercato in merito al decreto (CCIAA)4. Interagiscono con i fabbricanti per la valutazione degli

strumenti di misura, e la loro conformità rispetto a quanto prevede il decreto, in fase di definizione e produzione

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID) e 2014/31/UE (NAWI)Organismi notificatiOrganismi notificati

Slide n. 53

Slide n. 54

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID) e 2014/31/UE (NAWI)

La dimostrazione delle conformitLa dimostrazione delle conformitàà degli strumentidegli strumenti

A fine produzione, quando lo strumento è pronto per essere immesso sul mercato, il fabbricante, indipendentemente dalla via seguita per produrre lo strumento dovrà:

a) redigere la dichiarazione UE di conformità, secondo il format presente nell’allegato alla direttiva

b) Apporre sulla strumento le idonee marcature, CE e metrologica supplementare M

c) Fornire copia della dichiarazione UE di conformità, allegandola allo strumento al momento della immissione sul mercato

55

altezza≥ 5mm

Ultime due cifre anno produzione

O.N. che ha seguito la

produzione

NON CONFORMI

Direttiva 2014/31 e 32/UE strumenti misura (MID e NAWI)Marcatura di conformitMarcatura di conformitàà

Slide n. 55

Per strumenti MID e NAWI

56

altezza≥ 5mm

Ultime due cifre anno produzione

O.N. che ha seguito la

produzione

Direttiva 2014/31 e 32/UE strumenti misura (MID e NAWI)Marcatura di conformitMarcatura di conformitàà

Slide n. 56

MPresente su strumenti omologati secondo la vecchia direttiva

NAWI 90/384/CEE e 2009/23/CE

Per strumenti MID e NAWI

Slide n. 57

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID) e 2014/31/UE (NAWI)

Esempi di targa metricaEsempi di targa metrica

MID

NAWI

Slide n. 58

Direttiva 90/384/CEE e 2009/22/CE (NAWI)

Esempi di targa metricaEsempi di targa metrica

NAWI

Strumento non più fabbricabile (direttiva abrogata), ma ancora presente in servizio

Slide n. 59

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID) e 2014/31/UE (NAWI)

La dichiarazione UE di conformitLa dichiarazione UE di conformitàà

a) Deve essere sempre redatta dal fabbricanteb) Assunzione di responsabilità in merito alla

conformità dello strumento alla direttivac) Se lo strumento deve rispettare altre direttive del New

legal framework (prevedono marcatura CE), è unica (di solito LVD ed EMC)

d) Accompagna lo strumento

Deve essere presente tra la documentazione fornita al momento della vendita di un nuovo strumento

Slide n. 60

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID) e 2014/31/UE (NAWI)

La dichiarazione UE/CE di conformitLa dichiarazione UE/CE di conformitàà

MID Direttiva 2004/22/CE

dichiarazione CE conformità

Certificato CE del tipo

MID Direttiva 2014/32/UE

dichiarazione UE conformità

Certificato UE del tipo

NAWI Direttiva 2009/23/CE

NAWI Direttiva 2014/31/UE

Slide n. 61

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID) e 2014/31/UE (NAWI)

La dichiarazione UE di conformitLa dichiarazione UE di conformitàà

1. Modello di strumento (n. prodotto, tipo, lotto o serie): 2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, rappresentante autorizzato3. La presente dichiarazione di conformità e' rilasciata sotto la responsabilità esclusiva

del fabbricante. 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dello strumento che ne consenta la

rintracciabilità); Eventuale immagine dello strumento5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra e' conforme alla pertinente normativa di

armonizzazione dell'Unione:6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o ai documenti normativi

utilizzati o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la conformità.

7. Se del caso, l'organismo notificato ... (denominazione, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato:

8. Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma)

------MID 2014/32/UE o, per strumenti

più datati 2004/22/CE

NAWI 2014/31/UE o, per strumenti più datati 2009/22/CE

Slide n. 62

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID) e 2014/31/UE (NAWI)

Certificati CE/UE del tipoCertificati CE/UE del tipo

Contengono almeno quanto segue:– le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento,– le misure richieste per garantire l’integrità dello strumento (sigillo,

identificazione del software ecc.),– informazioni su altri elementi necessari per l’identificazione dello

strumento e per verificarne la conformità visiva al tipo,– se del caso, qualsiasi informazione specifica necessaria per verificare

le caratteristiche degli strumenti fabbricati,– nel caso di una sottounità, tutte le informazioni necessarie per

garantire la compatibilità con altre sottounità o con gli strumenti di misura.

Normalmente presente schema indicante la posizione dei sigilli legali

Slide n. 63

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID) e 2014/31/UE (NAWI)

Documentazione Documentazione –– Data Data SheetSheet

I Distributore di carburante sono accompagnati da un data-sheet riportante caratteristiche e n.matricola dei principali costituenti, normalmente:

a) Misuratoreb) Pulserc) CPUd) Identificazione Release Software della testata

In caso di sostituzione il nuovo numero di matricola deve essere riportato nel libretto metrologico dal riparatore

Slide n. 64

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID)

Allegato MIAllegato MI--005005

Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua

a) «Distributore di carburante» Sistema di misura per il rifornimento di carburante di veicoli a motore, piccole imbarcazioni e piccoli aeromobili

b) Relativo anche a sistemi di misurazione su autobotti o destinati al carico di navi, autocisterne e vagoni cisterna

c) Sistemi di misura per i gas liquefatti in pressione (GPL)d) Sistemi di misura per liquidi criogenici (T<-153°C)

Non rientrano i sistemi di misura di metano pressurizzato ed allo stato gassoso

Slide n. 65

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID)

Utilizzi e classe di precisioneUtilizzi e classe di precisione

Classe 0,5 Carburanti no GPL

Impianti stradali, autobotti, carico

autobotti

Classe 1,0Erogatori GPL

Qualsiasi strumento

Slide n. 66

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID) e 2014/31/UE (NAWI)Art. 22 comma 3. Periodo transitorioArt. 22 comma 3. Periodo transitorio

Gli strumenti conformi alla direttiva MID sostituita, 2004/22/CE,Strumenti NAWI conformi alla direttiva sostituita 2009/22/CE

Ancora commercializzati e messi in servizio se sono stati immessi sul mercato prima del 20/04/2016

Slide n. 67

Direttiva 2014/32/UE strumenti misura (MID) e 2014/31/UE (NAWI)

Art. 22 comma 1. Periodo transitorioArt. 22 comma 1. Periodo transitorio

Commercializzazione e messa in servizio di strumenti, rientranti nella direttiva MID, omologati secondo le normative in vigore prima dell’entrata in vigore della MID stessa, erano possibili solo sino al 30/10/2016

Oggi è possibile mettere in servizio solo strumenti di misura MID e NAWI omologati secondo le relative direttive

1. Premessa sulla metrologia legale1. Premessa sulla metrologia legale

3. Normative nazionali di riferimento3. Normative nazionali di riferimento

2. Campo di applicazione2. Campo di applicazione

5. Provvedimento di ammissione a verificazione prima5. Provvedimento di ammissione a verificazione prima

4. Fabbricanti Metrici4. Fabbricanti Metrici

7. Riparazione degli strumenti di misura7. Riparazione degli strumenti di misura

6. Verificazione prima6. Verificazione prima

2. Impianto sanzionatorio2. Impianto sanzionatorio

AgendaMessa in servizio degli strumenti legali

7.7. RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI DIDI MISURAMISURASoggetto autorizzato alla rimozione dei sigilli di protezioneSoggetto autorizzato alla rimozione dei sigilli di protezione

•• Qualora un intervento di Qualora un intervento di manutenzione richieda la manutenzione richieda la rimozione dei sigilli di rimozione dei sigilli di protezioneprotezione, l, l’’unico soggetto unico soggetto autorizzato a farlo autorizzato a farlo èè il il Fabbricante Fabbricante Metrico/RiparatoreMetrico/Riparatore

Slide n. 69

7.7. RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI DIDI MISURAMISURAProcedura per ripristino dei sigilli di protezioneProcedura per ripristino dei sigilli di protezione

•• Eseguito lEseguito l’’intervento di manutenzione il intervento di manutenzione il Fabbricante Metrico/Riparatore Fabbricante Metrico/Riparatore ha ha ll’’obbligo di apporre un doppio sigillo obbligo di apporre un doppio sigillo provvisorio, provvisorio, uno interno uno interno prossimo al prossimo al componente da sigillare, lasciato componente da sigillare, lasciato verginevergine, ed un secondo , ed un secondo esternoesterno su cui su cui riporterriporteràà la propria la propria marca di fabbricamarca di fabbrica..

•• Detta procedura dovrDetta procedura dovrààcompletarsi con la richiesta completarsi con la richiesta di verificazione periodica da di verificazione periodica da inoltrare al Servizio Metrico inoltrare al Servizio Metrico della Camera di commercio della Camera di commercio competente o ad un competente o ad un organismo abilitatoorganismo abilitato..

Slide n. 70

1. Premessa sulla metrologia legale1. Premessa sulla metrologia legale

3. Normative nazionali di riferimento3. Normative nazionali di riferimento

2. Campo di applicazione2. Campo di applicazione

5. Provvedimento di ammissione a verificazione prima5. Provvedimento di ammissione a verificazione prima

4. Fabbricanti Metrici4. Fabbricanti Metrici

7. Riparazione degli strumenti di misura7. Riparazione degli strumenti di misura

6. Verificazione prima6. Verificazione prima

8. Impianto sanzionatorio8. Impianto sanzionatorio

AgendaMessa in servizio degli strumenti legali

8.8. IMPIANTO SANZIONATORIOIMPIANTO SANZIONATORIOSanzioni amministrative applicateSanzioni amministrative applicate

•• Le Le sanzioni amministrative sanzioni amministrative previste per previste per inottemperanza alla normativa metrologica inottemperanza alla normativa metrologica sono contemplate agli articoli 147 e 157 del sono contemplate agli articoli 147 e 157 del Regolamento sul Servizio Metrico ed Regolamento sul Servizio Metrico ed allall’’articolo 692 del Codice Penalearticolo 692 del Codice Penale, , depenalizzato dal D.lgs. 30 dicembre 1999 n. depenalizzato dal D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, i quali puniscono:507, i quali puniscono:–– Chiunque, nell'esercizio di un'attivitChiunque, nell'esercizio di un'attivitàà

commerciale, o in uno spaccio aperto al commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge.prescrizioni di legge.

Slide n. 72

8.8. IMPIANTO SANZIONATORIOIMPIANTO SANZIONATORIOImporto sanzioni amministrative applicateImporto sanzioni amministrative applicate

•• LL’’importo della importo della sanzione amministrativa sanzione amministrativa va va da:da:–– Minimo edittale di Minimo edittale di €€. 103,00. 103,00–– Massimo edittale di Massimo edittale di €€. 620,00. 620,00

•• Sanzione accessoria Sanzione accessoria obbligatoriaobbligatoria::–– Sequestro amministrativoSequestro amministrativo

•• AutoritAutoritàà competente a ricevere eventuali scritti competente a ricevere eventuali scritti difensivi e ldifensivi e l’’istanza di dissequestro:istanza di dissequestro:–– PrefetturaPrefettura

Slide n. 73

8.8. IMPIANTO SANZIONATORIOIMPIANTO SANZIONATORIOReati previsti dal Codice PenaleReati previsti dal Codice Penale

•• LL’’articolo 472 del Codice penale persegue inoltre il articolo 472 del Codice penale persegue inoltre il seguente reato:seguente reato:

–– Chiunque fa Chiunque fa usouso, a danno altrui, di , a danno altrui, di misure o di misure o di pesi pesi concon ll’’impronta legale contraffatta impronta legale contraffatta o o alterataalterata, o comunque alterati, , o comunque alterati, èè punito con la punito con la reclusione fino a sei mesi reclusione fino a sei mesi oo con la multa fino a con la multa fino a lire un milionelire un milione..

–– La stessa pena si applica a chi nellLa stessa pena si applica a chi nell’’esercizio di esercizio di unun’’attivitattivitàà commerciale, ovvero in uno spaccio commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, aperto al pubblico, detiene misure o pesi detiene misure o pesi con con ll’’impronta legale contraffattaimpronta legale contraffatta o o alterataalterata, ovvero , ovvero comunque alterati.comunque alterati.

–– Agli effetti della legge penale, nella Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, denominazione di misure o di pesi, èè compreso compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.qualsiasi strumento per misurare o pesare.

Slide n. 74

1. Strumento per funzioni di misura legale1. Strumento per funzioni di misura legale

3. Titolare dello strumento3. Titolare dello strumento

2. Operatore economico2. Operatore economico

5. Sigilli5. Sigilli

4. Verificazione periodica4. Verificazione periodica

7. Libretto metrologico7. Libretto metrologico

6. Contrassegno6. Contrassegno

8. Controllo casuale8. Controllo casuale

9. Vigilanza sugli strumenti9. Vigilanza sugli strumenti

AgendaControlli successivi DM 93/2017

1. Strumento per funzioni di misura legale1. Strumento per funzioni di misura legale

3. Titolare dello strumento3. Titolare dello strumento

2. Operatore economico2. Operatore economico

5. Sigilli5. Sigilli

4. Verificazione periodica4. Verificazione periodica

7. Libretto metrologico7. Libretto metrologico

6. Contrassegno6. Contrassegno

8. Controllo casuale8. Controllo casuale

9. Vigilanza sugli strumenti9. Vigilanza sugli strumenti

AgendaControlli successivi DM 93/2017

1.1. STRUMENTO PER FUNZIONI STRUMENTO PER FUNZIONI DIDI MISURA LEGALEMISURA LEGALEDefinizioneDefinizione

•• Si intende per Si intende per STRUMENTO PER STRUMENTO PER FUNZIONI FUNZIONI DIDI MISURA LEGALEMISURA LEGALE::

•• Strumento di misura Strumento di misura soggetto alla normativa soggetto alla normativa nazionale o europea destinato nazionale o europea destinato ad essere ad essere utilizzato a far fede utilizzato a far fede in rapporto con terziin rapporto con terzi

Slide n. 77

Slide n. 78

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 3 Articolo 3 -- ControlliControlli

1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:

a) verificazione periodica;

b) controlli casuali o a richiesta;

c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.

1. Strumento per funzioni di misura legale1. Strumento per funzioni di misura legale

3. Titolare dello strumento3. Titolare dello strumento

2. Operatore economico2. Operatore economico

5. Sigilli5. Sigilli

4. Verificazione periodica4. Verificazione periodica

7. Libretto metrologico7. Libretto metrologico

6. Contrassegno6. Contrassegno

8. Controllo casuale8. Controllo casuale

9. Vigilanza sugli strumenti9. Vigilanza sugli strumenti

AgendaControlli successivi DM 93/2017

2.2. OPERATORE ECONOMICOOPERATORE ECONOMICODefinizioneDefinizione

•• Si intende per Si intende per OPERATORE OPERATORE ECONOMICOECONOMICO::

•• il il fabbricantefabbricante,,•• ll’’importatoreimportatore,,•• il il rappresentante rappresentante

autorizzato autorizzato ee•• il il distributoredistributore di uno di uno

strumento di misurastrumento di misura

Slide n. 80

1. Strumento per funzioni di misura legale1. Strumento per funzioni di misura legale

3. Titolare dello strumento3. Titolare dello strumento

2. Operatore economico2. Operatore economico

5. Sigilli5. Sigilli

4. Verificazione periodica4. Verificazione periodica

7. Libretto metrologico7. Libretto metrologico

6. Contrassegno6. Contrassegno

8. Controllo casuale8. Controllo casuale

9. Vigilanza sugli strumenti9. Vigilanza sugli strumenti

AgendaControlli successivi DM 93/2017

3.3. TITOLARE DELLO STRUMENTOTITOLARE DELLO STRUMENTODefinizioneDefinizione

•• Si intende per Si intende per TITOLARE DELLO TITOLARE DELLO STRUMENTOSTRUMENTO::

•• la la persona fisica o giuridica persona fisica o giuridica titolare della titolare della proprietproprietàà dello dello strumento di misura strumento di misura o che, o che, ad altro titolo, ha la ad altro titolo, ha la responsabilitresponsabilitàà delldell’’attivitattivitàà di di misuramisura

Slide n. 82

Slide n. 83

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 8 Articolo 8 –– Obblighi dei titolari degli strumentiObblighi dei titolari degli strumenti

1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione

in cui lo strumento in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2;

b) mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

c) curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;d) conservano il libretto metrologico o l’eventuale ulteriore documentazione

prescritta;e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano

quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c),d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Nuova installazione strumento Nuova installazione strumento –– Adempimenti Titolare strumentiAdempimenti Titolare strumenti

Slide n. 84

Per tutte le tipologie di strumenti

Inizio utilizzo

Fine utilizzo

Il titolare dello strumenta lo comunica entro 30 giorni alla CCIAA di competenza

Slide n. 85

1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 8, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell’attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

2. Le Camere di commercio formano altresì l’elenco dei titolari degli strumenti di misura, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia dimetrologia legale

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 9 Articolo 9 –– Elenco dei titolari degli strumenti di misuraElenco dei titolari degli strumenti di misura

Comunicazioni installazione/rimozione strumenti

Comunicazioni Verifica periodica/controlli casuali

Elenco titolari strumenti di misura

Predisposta comunicazione installazione/rimozione da utilizzare per strumenti rientranti nell’MI-005

http://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico

1. Strumento per funzioni di misura legale1. Strumento per funzioni di misura legale

3. Titolare dello strumento3. Titolare dello strumento

2. Operatore economico2. Operatore economico

5. Sigilli5. Sigilli

4. Verificazione periodica4. Verificazione periodica

7. Libretto metrologico7. Libretto metrologico

6. Contrassegno6. Contrassegno

8. Controllo casuale8. Controllo casuale

9. Vigilanza sugli strumenti9. Vigilanza sugli strumenti

AgendaControlli successivi DM 93/2017

4.4. VERIFICAZIONE PERIODICAVERIFICAZIONE PERIODICADefinizioneDefinizione

•• Si intende per Si intende per VERIFICAZIONE PERIODICAVERIFICAZIONE PERIODICA::

•• il il controllocontrollo metrologico legale metrologico legale periodicoperiodico effettuato sugli effettuato sugli strumenti di strumenti di misura misura dopo la loro messa in servizio, dopo la loro messa in servizio, secondosecondo la la periodicitperiodicitàà definita in definita in funzione delle caratteristiche funzione delle caratteristiche metrologiche, metrologiche, o a seguito di o a seguito di riparazioneriparazione per qualsiasi motivo per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronicoprotezione, anche di tipo elettronico

Slide n. 87

Slide n. 88

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 4 Articolo 4 –– Verificazione periodicaVerificazione periodica

1. Eseguita da organismi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell’allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere

2. Sino al 17/03/2019 (18 mesi) anche:• Camere di commercio sugli strumenti omologati

con normativa nazionale• Laboratori già operativi prima del 18/09/2017

anche se non accreditati

Slide n. 89

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 2 Articolo 2 -- DefinizioniDefinizioni

n) «organismo», l’organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a UNIONCAMERE della SCIA dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;

3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;

Slide n. 90

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Approfondimenti su:Approfondimenti su:

Capo IICapo IIORGANISMIORGANISMI

Articolo 10 Articolo 10 -- PresuppostiPresupposti

• L’elenco degli «organismi» sarà consultabile al link:–– http://www.metrologialegale.unioncamere.it/http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.phpcontent.php?p=10?p=10

• Nel periodo transitorio dal:–– 18 settembre 2017 18 settembre 2017 al 18 marzo 201918 marzo 2019

• coesisterà con gli elenchi:–– Laboratori verificazione periodica strumenti Laboratori verificazione periodica strumenti

nazionali nazionali e–– Laboratori verificazione periodica strumenti MIDLaboratori verificazione periodica strumenti MID

Slide n. 91

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Approfondimenti su:Approfondimenti su:Articolo 11 Articolo 11 –– SciaScia

1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere.

Slide n. 92

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Approfondimenti su:Approfondimenti su:Articolo 11 Articolo 11 –– SciaScia

2. La Scia contiene:a. copia del certificato di accreditamento;

b. l’indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti conformi alla normativa nazionale o europea sui quali effettua la verificazione periodica;

Slide n. 93

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 18 Articolo 18 –– Disposizioni transitorie e finaliDisposizioni transitorie e finali

2. Gli organismi già abilitati ad effettuare verificazioni periodichein conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, continuano a svolgere tali attività senza soluzione di continuità, a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le Camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformitàalle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all’istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento.

Slide n. 94

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 18 Articolo 18 –– Disposizioni transitorie e finaliDisposizioni transitorie e finali

DallDall’’entrata in vigore:entrata in vigore:

�� Organismi TIPO 1 Organismi TIPO 1 (abilitati secondo norme (abilitati secondo norme ««che trovano che trovano corrispondenzacorrispondenza»» in quanto giin quanto giàà sotto accreditamento sotto accreditamento obbligatorio ex. DM 75/2012 obbligatorio ex. DM 75/2012 –– DM 155/2013 DM 155/2013 –– DM DM 60/2015)60/2015) accedono direttamente al nuovo regime senza accedono direttamente al nuovo regime senza soluzione di continuitsoluzione di continuitàà..

�� Organismi TIPO 2Organismi TIPO 2 (abilitati secondo norme che non (abilitati secondo norme che non trovano corrispondenza nel DM 93, ex. DM 10/12/2001 trovano corrispondenza nel DM 93, ex. DM 10/12/2001 ––DM 31/2011 e DM 32/2011) DM 31/2011 e DM 32/2011) e Camere di commercioe Camere di commerciocontinuano transitoriamente a svolgere le attivitcontinuano transitoriamente a svolgere le attivitàà di V.P. di V.P. per un periodo massimo di 18 mesiper un periodo massimo di 18 mesi

PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE G.U. N. 141 DEL G.U. N. 141 DEL 20/06/201720/06/2017

ENTRATA IN ENTRATA IN VIGOREVIGORE18/09/201718/09/2017

FINE PERIODO FINE PERIODO TRANSITORIOTRANSITORIO

18/03/201918/03/2019

Le CCIAA e UNIONCAMERE Le CCIAA e UNIONCAMERE continuano a ricevere le continuano a ricevere le S.C.I.A.S.C.I.A. per lo svolgimento di per lo svolgimento di attivitattivitàà di V.P. ai sensi dei di V.P. ai sensi dei decreti in via di abrogazione decreti in via di abrogazione (rispettivamente per (rispettivamente per strumenti nazionali e MID)strumenti nazionali e MID)

Le Le S.C.I.A.S.C.I.A. per lo svolgimento delle per lo svolgimento delle attivitattivitàà di V.P. su tutti gli strumenti di V.P. su tutti gli strumenti disciplinati dal DM 93/2017disciplinati dal DM 93/2017 saranno trasmesse esclusivamente ad saranno trasmesse esclusivamente ad UNIONCAMERE (Art. 11)UNIONCAMERE (Art. 11)

Gli organismi che trasmettono la SCIA ad Unioncamere dovranno esGli organismi che trasmettono la SCIA ad Unioncamere dovranno essereseregigiàà in possesso del certificato di accreditamento in possesso del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA rilasciato da ACCREDIA ai sensi delle previste norme UNI (17020; 17025 come laboratorioai sensi delle previste norme UNI (17020; 17025 come laboratorio di di taratura e 17065)taratura e 17065)

I soggetti che giI soggetti che giàà operavano operavano avendo presentato SCIA ad avendo presentato SCIA ad Unioncamere o alla Camera di Unioncamere o alla Camera di commercio commercio proseguono nella proseguono nella loro attivitloro attivitàà

NU

OV

I R

ICO

NO

SC

IMEN

TI

NU

OV

I R

ICO

NO

SC

IMEN

TI

OR

GA

NIS

MI

Art

. 1

8,

Co

mm

a 2

OR

GA

NIS

MI

Art

. 1

8,

Co

mm

a 2

Slide n. 95

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 18 Articolo 18 –– Disposizioni transitorie e finaliDisposizioni transitorie e finali

La camera di commercio di Torino continuerà, sino al 17/03/2019 ad eseguire la verificazione periodica con le vecchie regole:

• Solo su strumenti con omologazione nazionale• Il titolare dovrà individuare una ditta di manutenzione che

presti assistenza (carburanti, convertitori, ecc.)

Si invita i titolari ad utilizzare la documentazione aggiornata sul sito

http://www.to.camcom.it/modulistica-servizio-metrico

Modelli per VERIFICAZIONE PERIODICA STRUMENTI METRICI

Slide n. 96

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 4 Articolo 4 –– Verificazione periodica Verificazione periodica -- FinalitFinalitàà

1. Su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale accerta:

• se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M

• se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.

Slide n. 97

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

VVerificazione periodica erificazione periodica –– PeriodicitPeriodicitààSistemi di misura per CarburantiSistemi di misura per Carburanti

Prima verificazione periodica

periodicità previste nell’allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Es. Mis. Carburante Marcato nel 2015 e Messa in servizio nel 06/2017Periodicità all. 4 => 2 anni

Due anni dalla messa in servizio => 06/2019

Es. Mis. carburante Marcato nel 2014 e Messo in servizio nel 2017Periodicità all. 4 => 2 anni

2014+2 = 2016 => conto 2 anni a partire dal 2016 => 2018

Riassumendo: Distributori di carburanti entro 2 anni dalla messa in servizio e comunque non oltre 4 anni dalla marcatura CE

Slide n. 98

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

VVerificazione periodica erificazione periodica –– PeriodicitPeriodicitààStrumenti per pesare a funzionamento non automaticoStrumenti per pesare a funzionamento non automatico

Prima verificazione periodicaperiodicità previste nell’allegato IV che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Es. Bilancia Marcata nel 2014 e Messa in servizio nel 07/2017Periodicità all. 4 => 3 anni

2014+2 = 2016 => conto 3 anni a partire dal 2016 => 2019

Es. Bilancia marcata nel 2015 e Messa in servizio nel 06/2017Periodicità all. 4 => 3 anni

Tre anni dalla messa in servizio => 06/2020

Riassumendo: NAWI entro 2 anni dalla messa in servizio e comunque non oltre 5 anni dalla marcatura CE

Prima verificazione periodica poteva essere eseguita dal fabbricante

dello strumento

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Prima verificazione periodicaPrima verificazione periodica

Slide n. 99

Distributori di carburanti entro 2 anni dalla messa in servizio e

comunque non oltre 4 anni dalla marcatura CE

Prima verificazione periodica entro 60

giorni dalla messa in servizio

18/09/2017

D.M. 182/2000, 31 e 32/2011 D.M. 93/2017

Le comunicazioni art. 5 DM 182/2000, prima verifica periodica del fabbricante, non possono avere data successiva al 18/09/2017

NAWI entro 2 anni dalla messa in servizio e comunque non oltre 5

anni dalla marcatura CE

Slide n. 100

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato IVAllegato IV(articolo 4, comma 3)(articolo 4, comma 3)

PeriodicitPeriodicitàà delle verificazionidelle verificazioni1.1. PERIODICITPERIODICITÀÀ DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DIDI MISURA IN SERVIZIO.MISURA IN SERVIZIO.

Tipo di strumentoTipo di strumento PeriodicitPeriodicitàà della verificazionedella verificazioneSistemi per la misurazione continua Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantite dinamica di quantitàà di liquidi di liquidi diversi dalldiversi dall’’acquaacqua

2 anni2 anni

Misuratori massici di gas metano Misuratori massici di gas metano per autotrazioneper autotrazione 2 anni2 anni

Misure di capacitMisure di capacitàà 4 anni4 anniIndicatori di livelloIndicatori di livello 2 anni2 anni

Contatori del gasContatori del gas--A pareti deformabili: A pareti deformabili: 16 anni16 anni--A turbina e A turbina e rotoidirotoidi: : 10 anni10 anni

--Altre tecnologie: Altre tecnologie: 8 anni8 anni

Dispositivi di conversione del Dispositivi di conversione del volumevolume

--Sensori di pressione e temperatura Sensori di pressione e temperatura sostituibili: sostituibili: 22 annianni

--Sensori di pressione e temperatura Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anniparti integranti: 4 anni

--Approvati insieme ai contatori: Approvati insieme ai contatori: 8 anni8 anni

Slide n. 101

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato IVAllegato IV(articolo 4, comma 3)(articolo 4, comma 3)

PeriodicitPeriodicitàà delle verificazionidelle verificazioni1.1. PERIODICITPERIODICITÀÀ DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DIDI MISURA IN SERVIZIO.MISURA IN SERVIZIO.

Tipo di strumentoTipo di strumento PeriodicitPeriodicitàà della verificazionedella verificazioneSistemi per pesare a Sistemi per pesare a funzionamento non automaticofunzionamento non automatico 3 anni3 anni

Sistemi per pesare a Sistemi per pesare a funzionamento automatico per funzionamento automatico per determinazione massa determinazione massa preconfezionati ed etichettatricipreconfezionati ed etichettatrici

1 anno1 anno

Altri Sistemi per pesare a Altri Sistemi per pesare a funzionamento automaticofunzionamento automatico 2 anni2 anni

Slide n. 102

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Risvolti operativi su:Risvolti operativi su:Richiesta per sRichiesta per scadenza cadenza Verificazione periodicaVerificazione periodica

Scadenza verificazione

periodica

Richiesta

verifica

5 giorni

Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Risvolti operativi su:Risvolti operativi su:Richiesta per riparazioneRichiesta per riparazione

Riparazione con

apposizione sigilli

provvisori

Richiesta

verifica

Max 10 giorni

Art. 7.1 Entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se riparazione comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico

Strumento utilizzabile

Slide n. 104

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Risvolti operativi su:Risvolti operativi su:Riparazione successiva ad esito negativo verifica periodicaRiparazione successiva ad esito negativo verifica periodica

Riparazione con

apposizione

sigilli provvisori

Richiesta

verifica

Strumento non

utilizzabile

Esito negativo

verificazione

periodica

Strumento

utilizzabile

Art. 7.2 Esito negativo di verificazione periodica, sostituiti o non utilizzati prima di riparazione e richiesta verificazione periodica

Slide n. 105

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 7 Articolo 7 –– Riparazione degli strumentiRiparazione degli strumenti

– Il riparatore, anche quando effettua la riparazione ai sensi del comma 1, compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati.

– Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente all’esecuzione della prima verificazione periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell’intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di commercio competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia è fornita all’organismo che esegue la prima verificazione periodica e la riporta nel libretto metrologico.

Predisposta dichiarazione avvenuta riparazione in assenza del libretto metrologico (http://www.to.camcom.it/modulistica-

servizio-metrico)

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Riparazioni e documentazioneRiparazioni e documentazione

Riparazione con rimozione sigilli

È presente il libretto

metrologico?

Il riparatore annota intervento nel libretto

SI

NO

Il riparatore emette dichiarazione di riparazione, copia a:

• Titolare strumento

• CCIAA di competenza

In entrambi i casi il titolare dello

strumento deve presentare richiesta di verificazione periodica

Il titolare dovrà esibire la dichiarazione di riparazione a organismo verificazione periodica per annotazione su libretto

Slide n. 107

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Adempimenti organismo vAdempimenti organismo verificazione periodicaerificazione periodica

11. La verificazione periodica è eseguita dall’Organismo entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

12. L’incaricato della verificazione periodica, nei casi in cui svolgecontestualmente anche le funzioni di riparazione, dà evidenza sul libretto metrologico di tutte le operazioni svolte.

13. Nel caso in cui l’organismo esercita anche l’attività di riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta e indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell’impresa di cui fa parte l’organismo.

14. I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verificazione periodica da parte dell’organismo incaricato, equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati, dal fabbricante e dalle Camere di commercio in sede di accertamento della conformità.

Slide n. 108

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Errore in Errore in Verificazione periodicaVerificazione periodica

Errore in servizio norma nazionale/europea

Se non presente

Errore in servizio norma armonizzata/OIML

Se non presente

Errore verifica prima / Accertamento conformità(es. approvazione MID)

divergenza fra norma nazionale ed europea, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono

quelli previsti dalla pertinente norma europea

Slide n. 109

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Errore carburanti in Errore carburanti in Verificazione periodicaVerificazione periodica

Es. Distributore di carburante Cl. 0,5 o 1 (GPL) => 20 L

Errore in servizio norma nazionale/europea

Errore in servizio norma armonizzata/OIML

Errore verifica prima / Accertamento conformità (es.

approvazione MID)

Non presente

Non presente

MID All. VII MI-005 tabella 2

Slide n. 110

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Errori carburanti in Errori carburanti in Verificazione periodicaVerificazione periodica

Anche per strumenti approvati normativa nazionale

Classe 0,5 Carburanti no GPL

Classe 1,0Erogatori GPL

Classe

Slide n. 111

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Errori NAWI inErrori NAWI in Verificazione periodicaVerificazione periodica

Es. NAWIErrore in servizio norma

nazionale/europeaPresente nel D. Lgs.

517/1992 All. I

±1,0 e

±2,0 e

±3,0 e

E.M.P. in servizio

Slide n. 112

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 3 Articolo 3 –– Procedure nei controlliProcedure nei controlli

Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli e di meglio specificare le prescrizioni a riguardo già contenute nel presente regolamento, possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive, anche rinviando a specifiche norme tecniche.

Possibili procedure operative

1. Strumento per funzioni di misura legale1. Strumento per funzioni di misura legale

3. Titolare dello strumento3. Titolare dello strumento

2. Operatore economico2. Operatore economico

5. Sigilli5. Sigilli

4. Verificazione periodica4. Verificazione periodica

7. Libretto metrologico7. Libretto metrologico

6. Contrassegno6. Contrassegno

8. Controllo casuale8. Controllo casuale

9. Vigilanza sugli strumenti9. Vigilanza sugli strumenti

AgendaControlli successivi DM 93/2017

5.5. SIGILLISIGILLIDefinizioneDefinizione

•• Si intende per Si intende per SIGILLISIGILLI::

•• i i sigilli di protezionesigilli di protezione, anche di tipo , anche di tipo elettronico, applicati sugli elettronico, applicati sugli strumentistrumenti per per garantirne lgarantirne l’’integritintegritàà dagli organismi dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformitaccertamento della conformitàà, e dagli , e dagli organismi di verificazione periodica che hanno organismi di verificazione periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di presentato una segnalazione certificata di inizio attivitinizio attivitàà allall’’UNIONCAMERE UNIONCAMERE e dalle stesse Camere e da e dalle stesse Camere e da altri organismi autorizzati altri organismi autorizzati allall’’esecuzione delle verifiche esecuzione delle verifiche durante il periodo transitoriodurante il periodo transitorio

Slide n. 114

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

•• I I sigilli di protezionesigilli di protezione, anche di tipo , anche di tipo elettronico garantiscono lelettronico garantiscono l’’inaccessibilitinaccessibilitàà degli degli organi interniorgani interni della della catena di misuracatena di misura aventi aventi rilevanza metrologica.rilevanza metrologica.

•• Lo Lo strumentostrumento di misura di misura nonnon può essere può essere modificatomodificato sese detti sigilli non sono detti sigilli non sono rimossirimossi..

Slide n. 115

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

I sigilli di protezione sono applicatiI sigilli di protezione sono applicati::

•• Per gliPer gli strumentistrumenti in possesso di in possesso di provvedimenti diprovvedimenti di approvazione approvazione nazionalenazionale

–– dalle dalle Camere di commercio Camere di commercio oo–– dai dai Fabbricanti Metrici che Fabbricanti Metrici che

operano in regime di operano in regime di conformitconformitàà metrologicametrologica,,

in occasione della verificazione primain occasione della verificazione prima, , secondo gli schemi definiti dai rispettivi secondo gli schemi definiti dai rispettivi piani di legalizzazione;piani di legalizzazione;

Slide n. 116

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

I sigilli di protezione sono applicatiI sigilli di protezione sono applicati::

•• Per gliPer gli strumentistrumenti in possesso di unin possesso di unCertificato di Approvazione CEE di Certificato di Approvazione CEE di modellomodello

–– dalle dalle Camere di commercio Camere di commercio oo–– dai dai Fabbricanti Metrici Fabbricanti Metrici che che

operano in regime dioperano in regime di conformitconformitààmetrologicametrologica,,

in occasione della verificazione prima in occasione della verificazione prima CEECEE, secondo gli schemi definiti dai , secondo gli schemi definiti dai rispettivi piani di legalizzazione;rispettivi piani di legalizzazione;

Slide n. 117

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

I sigilli di protezione sono applicatiI sigilli di protezione sono applicati::

•• Per gliPer gli strumentistrumenti in possesso di unin possesso di un Certificato Certificato di Esame CE del tipodi Esame CE del tipo

–– Dai Dai CostruttoriCostruttoriin occasione della marcatura CEin occasione della marcatura CE, secondo gli , secondo gli schemi definiti dagli organismi notificati che schemi definiti dagli organismi notificati che hanno rilasciato il certificato.hanno rilasciato il certificato.

•• Nei controlli successivi non possono essere Nei controlli successivi non possono essere aggiunti sigilli ulteriori rispetto a quelli aggiunti sigilli ulteriori rispetto a quelli previsti dai rispettivi provvedimentiprevisti dai rispettivi provvedimenti..

Slide n. 118

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

•• In occasione della In occasione della verificazione verificazione periodicaperiodica, l, l’’organismo che la organismo che la effettua effettua accertaaccerta fra lfra l’’altro:altro:

–– la la presenzapresenza,,–– la la giusta apposizione giusta apposizione ee–– ll’’integritintegritàà dei dei sigillisigilli presenti presenti

sullo strumento di misura.sullo strumento di misura.

Slide n. 119

•• Qualora un intervento di Qualora un intervento di manutenzione richieda la manutenzione richieda la rimozione dei sigilli di rimozione dei sigilli di protezioneprotezione, l, l’’unico soggetto unico soggetto autorizzato a farlo autorizzato a farlo èè il il Fabbricante Fabbricante Metrico/RiparatoreMetrico/Riparatore

Slide n. 120

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

•• Eseguito lEseguito l’’intervento di manutenzione il intervento di manutenzione il Fabbricante Metrico/Riparatore Fabbricante Metrico/Riparatore ha ha ll’’obbligo di apporre un doppio sigillo obbligo di apporre un doppio sigillo provvisorio, provvisorio, uno interno uno interno prossimo al prossimo al componente da sigillare, lasciato componente da sigillare, lasciato verginevergine, ed un secondo , ed un secondo esternoesterno su cui su cui riporterriporteràà la propria la propria marca di fabbricamarca di fabbrica..

•• Detta procedura dovrDetta procedura dovràà completarsi completarsi con la richiesta di verificazionecon la richiesta di verificazioneperiodica da inoltrare al Servizio periodica da inoltrare al Servizio Metrico della Camera di commercio Metrico della Camera di commercio competente o ad un organismo competente o ad un organismo abilitatoabilitato..

Slide n. 121

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

•• LL’’organismo che effettua la organismo che effettua la verificazione periodicaverificazione periodica, se questa ha , se questa ha esito positivoesito positivo, , apponeappone, al fine di , al fine di ripristinare quelli rimossi, ripristinare quelli rimossi, i propri sigilli i propri sigilli che, a tutti gli effetti, sonoche, a tutti gli effetti, sonoequivalenti a quelli appostiequivalenti a quelli appostidagli organismi notificatidagli organismi notificati, , dal fabbricante e dalle dal fabbricante e dalle Camere di commercio Camere di commercio in sede di accertamento in sede di accertamento della conformitdella conformitàà..

Slide n. 122

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

•• LL’’organismo utilizzaorganismo utilizza deidei sigillisigilli contenenti:contenenti:

–– ilil numero identificativonumero identificativo assegnatogli da Unioncamere, assegnatogli da Unioncamere, preceduto dallapreceduto dalla

–– sigla della provincia sigla della provincia in cui ha la sede legale e da tale in cui ha la sede legale e da tale sigla separatosigla separato

–– da unada una stellastella, iscritti in una circonferenza., iscritti in una circonferenza.

TO XXXTO XXX

Slide n. 123

•• I I titolari degli strumenti di titolari degli strumenti di misura misura soggetti allsoggetti all’’obbligo della obbligo della verificazione periodica verificazione periodica hanno curahanno cura, , tra ltra l’’altro, dellaltro, dell’’integritintegritàà dei sigilli di dei sigilli di protezione, a meno di eventi non protezione, a meno di eventi non prevedibili o per i quali non sia prevedibili o per i quali non sia possibile avere un effettivo possibile avere un effettivo controllo secondo normali criteri di controllo secondo normali criteri di diligenza.diligenza.

Slide n. 124

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

•• Per gli strumenti di misura rientranti fra le categorie della MIPer gli strumenti di misura rientranti fra le categorie della MID, D, gigiàà in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione secondo la normativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttivanormativa nazionale o europea previgente rispetto alla direttiva2004/22/CE, nel caso in cui la 2004/22/CE, nel caso in cui la targatarga con le iscrizioni con le iscrizioni regolamentari risulta regolamentari risulta mancante, illeggibile o priva dei mancante, illeggibile o priva dei cosiddetti cosiddetti ««bolli di verificazione primabolli di verificazione prima»», l, l’’organismo organismo ripristina le iscrizioni su ripristina le iscrizioni su unun’’etichetta adesivaetichetta adesiva, realizzata in , realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione, la applica in prossimitapplica in prossimitàà delle iscrizioni regolamentari originarie e la delle iscrizioni regolamentari originarie e la vincola con i propri sigillivincola con i propri sigilli. Il titolare dello strumento, entro . Il titolare dello strumento, entro dieci giorni dalldieci giorni dall’’avvenuto ripristino delle iscrizioni avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede la verificazione periodica, ove non sia regolamentari, richiede la verificazione periodica, ove non sia stata gistata giàà effettuata contestualmente al predetto ripristino, e effettuata contestualmente al predetto ripristino, e dopo tale richiesta può utilizzare lo strumento fino dopo tale richiesta può utilizzare lo strumento fino allall’’esecuzione della verificazione.esecuzione della verificazione.

Slide n. 125

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

Slide n. 126

•• Le Le apparecchiature ausiliarie selfapparecchiature ausiliarie self--serviceservice, oggetto di , oggetto di approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un sistema di misura, sono sistema di misura, sono esonerate dalla verificazione esonerate dalla verificazione prima e dalla successiva legalizzazione prima e dalla successiva legalizzazione e sono messe in e sono messe in servizio nel rispetto delle procedure di cui allservizio nel rispetto delle procedure di cui all’’allegato III. La allegato III. La targa con le iscrizioni prevista nelltarga con le iscrizioni prevista nell’’approvazione nazionale non approvazione nazionale non èè vincolata con i bolli di verificazione prima ed vincolata con i bolli di verificazione prima ed èè realizzata in realizzata in modo tale che la rimozione comporti la sua distruzione o modo tale che la rimozione comporti la sua distruzione o comunque lcomunque l’’impossibilitimpossibilitàà del suo ulteriore utilizzo.del suo ulteriore utilizzo.

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

Slide n. 127

•• Le disposizioni del presente regolamento in materia di targhe e Le disposizioni del presente regolamento in materia di targhe e iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e apparecchiature ausiliarie associate sostituiscono tutte le apparecchiature ausiliarie associate sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dai singoli provvedimenti di prescrizioni in materia previste dai singoli provvedimenti di approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale.approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale.

•• Le Le apparecchiature ausiliarie selfapparecchiature ausiliarie self--service service in servizio in servizio conformi alla normativa nazionale o europea conformi alla normativa nazionale o europea nonnon sono sono soggette alla verificazione periodica soggette alla verificazione periodica e su di esse non si e su di esse non si applica il relativo contrassegno, fermi restando gli altri eventapplica il relativo contrassegno, fermi restando gli altri eventuali uali controlli relativi al loro corretto funzionamento.controlli relativi al loro corretto funzionamento.

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

Slide n. 128

•• Le Le apparecchiature ausiliarie selfapparecchiature ausiliarie self--service service conformi alla conformi alla normativa nazionale e europea, nel rispetto della verifica normativa nazionale e europea, nel rispetto della verifica delldell’’associazione, associazione, possono essere associati ai possono essere associati ai distributori stradali di metano (CNG) distributori stradali di metano (CNG) per il per il rifornimento dei veicoli.rifornimento dei veicoli.

5.5. SIGILLISIGILLIApprofondimentoApprofondimento

1. Strumento per funzioni di misura legale1. Strumento per funzioni di misura legale

3. Titolare dello strumento3. Titolare dello strumento

2. Operatore economico2. Operatore economico

5. Sigilli5. Sigilli

4. Verificazione periodica4. Verificazione periodica

7. Libretto metrologico7. Libretto metrologico

6. Contrassegno6. Contrassegno

8. Controllo casuale8. Controllo casuale

9. Vigilanza sugli strumenti9. Vigilanza sugli strumenti

AgendaControlli successivi DM 93/2017

6.6. CONTRASSEGNOCONTRASSEGNODefinizioneDefinizione

•• Si intende per Si intende per CONTRASSEGNOCONTRASSEGNO::•• ll’’etichettaetichetta che al distacco si che al distacco si

distrugge, da applicare sugli distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per strumenti di misura per attestare lattestare l’’esito della esito della verificazione periodicaverificazione periodica

Slide n. 130

Slide n. 131

•• Caratteristiche del Caratteristiche del contrassegnocontrassegno di eseguita di eseguita verificazione periodica con verificazione periodica con esito positivoesito positivo

Dimensioni dellDimensioni dell’’etichetta: quadrataetichetta: quadrata(lato (lato ≥≥ 40 mm)40 mm)

Colori: fondo verde con carattere di stampa Colori: fondo verde con carattere di stampa neronero

6.6. CONTRASSEGNOCONTRASSEGNODefinizioneDefinizione

Slide n. 132

•• Caratteristiche del Caratteristiche del contrassegnocontrassegno di eseguita di eseguita verificazione periodica con verificazione periodica con esito negativoesito negativo

Dimensioni dellDimensioni dell’’etichetta: quadrataetichetta: quadrata((≥≥ 20 mm di lato)20 mm di lato)

Colori: scritte nere su sfondo rossoColori: scritte nere su sfondo rosso

6.6. CONTRASSEGNOCONTRASSEGNODefinizioneDefinizione

Il disegno del contrassegno di esito negativo della verificazione periodica, per un evidente errore di stampa, non riporta lo spazio per la data del sopralluogo, come invece riportato nell’indicazione prevista al

punto 1.9 dell’allegato II

Slide n. 133

•• Il Il contrassegnocontrassegno potrpotrààessere essere rimossorimosso dal dal riparatoreriparatore una volta una volta rimossa la non conformitrimossa la non conformitààche aveva indotto che aveva indotto ll’’organismo ad applicarlo.organismo ad applicarlo.

6.6. CONTRASSEGNOCONTRASSEGNODefinizioneDefinizione

1. Strumento per funzioni di misura legale1. Strumento per funzioni di misura legale

3. Titolare dello strumento3. Titolare dello strumento

2. Operatore economico2. Operatore economico

5. Sigilli5. Sigilli

4. Verificazione periodica4. Verificazione periodica

7. Libretto metrologico7. Libretto metrologico

6. Contrassegno6. Contrassegno

8. Controllo casuale8. Controllo casuale

9. Vigilanza sugli strumenti9. Vigilanza sugli strumenti

AgendaControlli successivi DM 93/2017

7.7. LIBRETTO METROLOGICOLIBRETTO METROLOGICODefinizioneDefinizione

•• Si intende per Si intende per LIBRETTO LIBRETTO METROLOGICOMETROLOGICO::

•• il il librettolibretto, su supporto , su supporto cartaceo o informatico, su cui cartaceo o informatico, su cui vengono vengono annotateannotate tutte le tutte le informazioniinformazioni previste previste nellnell’’allegato Vallegato V

Slide n. 135

Slide n. 136

7.7. LIBRETTO METROLOGICOLIBRETTO METROLOGICODefinizioneDefinizione

INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO ESSERE RIPORTATE SUL LIBRETTO METROLOGICO:

Nome, indirizzo del titolare dello strumento, eventuale partita Nome, indirizzo del titolare dello strumento, eventuale partita IVA;IVA;

Indirizzo presso cui lo strumento Indirizzo presso cui lo strumento èè in servizio, ove diverso dal precedente;in servizio, ove diverso dal precedente;

Codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegnCodice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previstoa, a seconda dei casi e qualora previsto

Tipo dello strumento;Tipo dello strumento;

Marca e modello;Marca e modello;

Numero di serie;Numero di serie;

Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verifAnno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale; icazione prima nazionale;

Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;normativa europea;

Data di messa in servizio;Data di messa in servizio;

Nome dellNome dell’’organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;

Data e descrizione delle riparazioni;Data e descrizione delle riparazioni;

Data della verificazione periodica e data di scadenza;Data della verificazione periodica e data di scadenza;

Specifica di strumento utilizzato come Specifica di strumento utilizzato come ««strumento temporaneostrumento temporaneo»»;;

Controlli casuali, esito e data.Controlli casuali, esito e data.

Unioncamere ha predisposto un modello

a livello nazionale che abbiamo

consigliato agli organismi di utilizzare

Unioncamere ha predisposto un modello

a livello nazionale che abbiamo

consigliato agli organismi di utilizzare

Slide n. 137

7.7. LIBRETTO METROLOGICOLIBRETTO METROLOGICODefinizioneDefinizione

•• Chi deve Chi deve rilasciarlorilasciarlo::

•• LL’’OrganismoOrganismo che ha effettuato la prima che ha effettuato la prima verificazione verificazione periodica periodica dello strumento di misura:dello strumento di misura:

–– Camera di commercioCamera di commercio fino al fino al 18/03/201918/03/2019,,

–– Laboratorio MetrologicoLaboratorio Metrologico fino al fino al 18/03/201918/03/2019 oo

–– Organismo accreditatoOrganismo accreditato

•• LL’’OrganismoOrganismo che ha effettuato il che ha effettuato il controllo casualecontrollo casuale::

–– Camera di commercioCamera di commercio

Slide n. 138

7.7. LIBRETTO METROLOGICOLIBRETTO METROLOGICODefinizioneDefinizione

•• Chi deve Chi deve compilarlocompilarlo::

•• Il Il Fabbricante Metrico/RiparatoreFabbricante Metrico/Riparatore che ha che ha effettuato una effettuato una riparazione riparazione che ha comportato lache ha comportato larimozione dei sigilli di protezionerimozione dei sigilli di protezione;;

•• LaLa Camera di commercioCamera di commercio, il, il Laboratorio Laboratorio MetrologicoMetrologico oo ll’’Organismo accreditatoOrganismo accreditato che ha che ha effettuato laeffettuato la verificazione periodica;verificazione periodica;

•• La La Camera di commercioCamera di commercio che ha effettuato ilche ha effettuato ilcontrollo casualecontrollo casuale

Slide n. 139

7.7. LIBRETTO METROLOGICOLIBRETTO METROLOGICODefinizioneDefinizione

•• Chi deve Chi deve conservarloconservarlo e e tenerlo aggiornatotenerlo aggiornato::

•• Il Il Titolare dello strumentoTitolare dello strumento ed esibirlo ed esibirlo allall’’AutoritAutoritàà di controllodi controllo;;

1. Strumento per funzioni di misura legale1. Strumento per funzioni di misura legale

3. Titolare dello strumento3. Titolare dello strumento

2. Operatore economico2. Operatore economico

5. Sigilli5. Sigilli

4. Verificazione periodica4. Verificazione periodica

7. Libretto metrologico7. Libretto metrologico

6. Contrassegno6. Contrassegno

8. Controllo casuale8. Controllo casuale

9. Vigilanza sugli strumenti9. Vigilanza sugli strumenti

AgendaControlli successivi DM 93/2017

8.8. CONTROLLO CASUALE O A RICHIESTACONTROLLO CASUALE O A RICHIESTADefinizioneDefinizione

•• Si intende per Si intende per CONTROLLO CASUALE CONTROLLO CASUALE O A RICHIESTAO A RICHIESTA::

•• il il controllocontrollo metrologico legale, metrologico legale, diverso dalla verificazione periodica diverso dalla verificazione periodica e dalla vigilanza sugli strumenti, e dalla vigilanza sugli strumenti, effettuatoeffettuato dalle dalle Camere di Camere di commercio commercio su strumenti di misura su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamentoloro corretto funzionamento

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Slide n. 142

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Articolo 5 Articolo 5 –– Controlli casuali o a richiestaControlli casuali o a richiesta

1. I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio:

1. intervalli casuali2. senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio;3. registrato sul libretto metrologico l’esito del controllo.

2.Anche controlli in contraddittorio.3.una o più delle prove previste per la verificazione

periodica4.errori massimi tollerati sono superiori del 50 per

cento rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Errore Errore Controlli casuali o a richiestaControlli casuali o a richiesta

•- EMP verifica periodica •+ EMP verifica periodica

•- EMP controlli casuali •+ EMP controlli casuali

•Ordine di aggiustamento a 30 giorni

•Non si utilizza sino a riparazione o sostituzione

•Controllo casuale superato

•Controllo casuale non superatoApposizione di bollino rosso

Slide n. 144

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

ErroreErrore Controlli casuali o a richiestaControlli casuali o a richiesta

•- EMP verifica periodica •+ EMP verifica periodica

•- EMP controlli casuali •+ EMP controlli casuali

•Ordine di aggiustamento a 30 giorni

•Non si utilizza sino a riparazione o sostituzione

•Controllo casuale superato

•Controllo casuale non superatoApposizione di bollino rosso

• Distributore di carburante Cl. 0,5

-0,5% +0,5%

-0,75% +0,75%

1. Strumento per funzioni di misura legale1. Strumento per funzioni di misura legale

3. Titolare dello strumento3. Titolare dello strumento

2. Operatore economico2. Operatore economico

5. Sigilli5. Sigilli

4. Verificazione periodica4. Verificazione periodica

7. Libretto metrologico7. Libretto metrologico

6. Contrassegno6. Contrassegno

8. Controllo casuale8. Controllo casuale

9. Vigilanza sugli strumenti9. Vigilanza sugli strumenti

AgendaControlli successivi DM 93/2017

9.9. VIGILANZA SUGLI STRUMENTIVIGILANZA SUGLI STRUMENTIDefinizioneDefinizione

•• Si intende per Si intende per VIGILANZA SUGLI VIGILANZA SUGLI STRUMENTISTRUMENTI::

•• i i controllicontrolli eseguiti sugli eseguiti sugli strumenti soggetti alla strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale normativa europea e nazionale atti a dimostrare che atti a dimostrare che soddisfanosoddisfano i i requisitirequisiti ad essi ad essi applicabiliapplicabili

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Scheda C – Distributori di carburanteScheda C – Distributori di carburante

Scheda A – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Scheda A – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie

Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie

Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande

AgendaSchede per le procedure di verificazione periodica

Scheda C – Distributori di carburanteScheda C – Distributori di carburante

Scheda A – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Scheda A – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie

Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie

Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande

AgendaSchede per le procedure di verificazione periodica

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda CScheda C

Distributori di carburanteDistributori di carburante

Scheda CScheda C –– Distributori di carburanteDistributori di carburanteProcedura per la verificazione periodica dei sistemi di misura – distributori di carburanti (eccetto i gas eccetto i gas

liquefattiliquefatti) conformi alla normativa nazionale ed europea.1.1. Strumenti di controlloStrumenti di controllo.

1) In deroga al punto 1.3 dell’allegato II le misure di capacità utilizzate per la verifica dei distributori di carburante possono essere tarate dall’organismo che svolge la verificazione, purché l’organismo disponga di sistemi di trasferimento e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:

a) l’errore massimo tollerato (EMT)errore massimo tollerato (EMT) della misura di capacità nonnon deve superaresuperare 1/3 del 1/3 del massimo errore tollerato dello strumentomassimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verificazione periodica;

b) l’incertezzaincertezza di misura connessa alle operazioni di taratura nonnon deve essere superiore a superiore a 1/3 dell1/3 dell’’errore massimo tollerato per la classe di precisioneerrore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata (Classe 0,5Classe 0,5).

EsempioEsempio::

CapacitCapacitàà misuramisuraEMT distributori EMT distributori

(classe 0,5)(classe 0,5)EMT sulla misuraEMT sulla misura Incertezza estesaIncertezza estesa

20 L20 L 100 100 mLmL 33,33 33,33 mLmL 11,11 11,11 mLmL

50 L50 L 250 250 mLmL 83,33 83,33 mLmL 27,77 27,77 mLmL

100 L100 L 500 500 mLmL 166,66 166,66 mLmL 55,55 55,55 mLmL

Slide n. 150

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda CScheda C

Distributori di carburanteDistributori di carburante

1) La capacitcapacitàà dei serbatoi utilizzati per la verifica degli errori massimi tollerati deve essere adeguata a contenere il volume erogato volume erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondiin un tempo non inferiore a 30 secondi.

2) Il volume dei predetti serbatoi utilizzati è determinato alla temperatura di riferimento di 1515°°CC ed a partire dallo stato «da vuoto, bagnato e da vuoto, bagnato e sgocciolatosgocciolato».

Esempio:Esempio:Portata massima Portata massima

distributoredistributore

Volume erogato per Volume erogato per

30 secondi30 secondi

Misura di capacitMisura di capacitàà da da

utilizzareutilizzare

38 L/min38 L/min 19 L19 L 20 L20 L

98 L/min98 L/min 49 L49 L 50 L50 L

198 L/min198 L/min 99 L99 L 100 L100 L

Slide n. 151

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda CScheda C

Distributori di carburanteDistributori di carburante

2. La verificazione periodica verificazione periodica prevede:1)1) Controllo visivo Controllo visivo finalizzato a verificare la presenzapresenza di:

a)a) bollibolli di verificazione prima nazionale verificazione prima nazionale o b)b) CEECEE o c)c) marcatura CEmarcatura CE e della marcatura metrologica marcatura metrologica

supplementare Msupplementare M,d)d) iscrizioni regolamentari iscrizioni regolamentari e integritintegritàà sigillisigilli.

2)2) Controllo della presenza del libretto metrologicoControllo della presenza del libretto metrologico, se già rilasciato.

3)3) ControlloControllo che in caso di sostituzionesostituzione di un componentecomponente del sistema di misura vincolato con sigilli di protezione detta sostituzione sia stata annotata nel annotata nel libretto metrologicolibretto metrologico; detta annotazione, effettuata a cura del soggetto che ha eseguito l’intervento, comprende anche il numero di serie, se presente.

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda CScheda C

Distributori di carburanteDistributori di carburante

1) Esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di misura.

a)a) Verifica del rispetto degli errori massimi tolleratiVerifica del rispetto degli errori massimi tollerati..Tale verifica è effettuata mediante duedue distinte erogazionierogazioni corrispondenti alla portata massimaportata massima e minimaminima del sistema di misura accertando che in ciascuna erogazione l’errore massimo tollerato non sia superiore a quello previsto dalla pertinente normativa nazionale o europea in base al quale è stato approvato, fatta salva l’applicazione dell’art. 4, comma 10, secondo periodo.

Portata massimaPortata massima

-- 0,5 % 0,5 % ≤≤ EMT EMT ≤≤ + 0,5 %+ 0,5 %

Portata minimaPortata minima

b)b) Verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui Verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui di quantitdi quantitàà(totalizzatori), ove presenti.(totalizzatori), ove presenti.Dopo aver letto il valore iniziale indicato dal visualizzatore continuo di quantità, erogare una certa quantità di prodotto superiore alla minima quantità misurabile dallo strumento; la differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul predetto visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo di visualizzazione azzerabile del sistema di misura per più di 1 (uno) litro.

Slide n. 153

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda CScheda C

Distributori di carburanteDistributori di carburante

5)5) Verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del Verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del misuratore.misuratore.

a)a) Messa in pressione Messa in pressione del circuito idraulico mediante l’avviamento della pompa e l’estrazione della pistola che deve essere tenuta chiusa.

b)b) VerificaVerifica che per un periodo di circa 30 secondi 30 secondi il dispositivo di visualizzazione azzerabile non segni un passaggio di prodotto superiore al doppio del massimo errore tollerato doppio del massimo errore tollerato per la minima quantitper la minima quantitàà misurabilemisurabile.EsempioEsempio::

QuantitQuantitàà minima minima

erogabileerogabileEminEmin

Errore tenuta circuito Errore tenuta circuito

idraulicoidraulico

2 L2 L 20 20 mLmL 40 40 mLmL

5 L5 L 50 50 mLmL 100 100 mLmL

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda CScheda C

Distributori di carburanteDistributori di carburante

6)6) Verifica del raggiungimento della portata massima.Verifica del raggiungimento della portata massima.Dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l’apertura e la successiva lenta chiusura della pistola, azzerare la testata, aprire completamente il circuito idraulico ed erogareerogare per almeno 30 secondi30 secondi, poi arrestare il flusso. La portata in litri/minuto nonportata in litri/minuto non deve essere inferiore al 60 % della inferiore al 60 % della portata massimaportata massima riportata nella targa delle iscrizioni regolamentari e il relativo calcolo viene effettuato sulla base di quanto indicato dalla testata indicatrice dello strumento.

EsempioEsempio::

Portata massima in targaPortata massima in targaLimite inferiore della portata Limite inferiore della portata

effettiva misuratoreeffettiva misuratore

38 L/min38 L/min 22,8 L/min22,8 L/min

90 /min90 /min 54 L/min54 L/min

130 L/min130 L/min 78 L/min78 L/min

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda CScheda C

Distributori di carburanteDistributori di carburante

7)7) Prove su Prove su distributori di carburante distributori di carburante conformi alla normativa nazionale conformi alla normativa nazionale o europea e o europea e associati ad apparecchiature ausiliarie selfassociati ad apparecchiature ausiliarie self--service service utilizzate in modalitutilizzate in modalitàà ««non sorvegliatanon sorvegliata»» ((unattendedunattended service mode) service mode) da eseguire una volta per ogni testata del distributore.da eseguire una volta per ogni testata del distributore.

a)a) DisponibilitDisponibilitàà ricevutaricevuta..

Controllare che in caso di indisponibilitindisponibilitàà della ricevutaricevuta sia inibitainibita la prenotazione di una nuova erogazione nuova erogazione oppure che sia segnalata al cliente l’indisponibilità della ricevuta stessa.

b)b) Erogazione con carta elettronica di pagamentoErogazione con carta elettronica di pagamento.

Dopo aver abilitato l’erogazione con carta elettronica, effettuare un’erogazione e quindi verificareverificare la corrispondenzacorrispondenza tra i datidati visualizzati dal sistemasistema di visura e lo scontrino scontrino di ricevuta.

c)c) Erogazione prepagata con banconoteErogazione prepagata con banconote, incompleta o non iniziata.

Dopo aver abilitato un’erogazione per l’importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l’erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. VerificareVerificare la congruenzacongruenza dei datidati visualizzati dal sistemasistema di misura con lo scontrinoscontrino di resto.

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda CScheda C

Distributori di carburanteDistributori di carburante

d)d) Cambio prezzo unitarioCambio prezzo unitario..

Dopo aver avviato l’erogazione, effettuare la modificamodifica del prezzo unitario prezzo unitario ed accertare che il nuovo prezzo unitario impostato nonnon abbia effettoeffetto sul corrispettivo dovutocorrispettivo dovuto.

e)e) Regolatore di durata delle erogazioni prepagateRegolatore di durata delle erogazioni prepagate.

Dopo aver impostato un’erogazione, verificare che qualora l’utenteutente nonnon provvede a rifornirsirifornirsi entro un tempo di attesa, l’erogazioneerogazione è inibitainibita in modo automatico e viene rilasciata ricevutarilasciata ricevuta.

f)f) Verifica delle registrazioniVerifica delle registrazioni.

VerificareVerificare che vengano registrati su supporti durevoli registrati su supporti durevoli tutti i dati e le informazioni necessarie a individuare le singole transazionisingole transazioni.

7) L’operatoreoperatore che effettua i controlli effettua i controlli di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), compila la lista di controllo (checklist)compila la lista di controllo (checklist) riportata nell’allegato A alla presente scheda.

L’originaleoriginale della lista di controllo è conservataconservata a cura dell’organismoorganismo che ha effettuato la verificazione periodica, e dallo stesso trasmessa in copia trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio Camera di commercio competente per territorio; una copiacopia di detta lista è tenuta a disposizionedisposizione delle AutoritAutoritàà di controllo di controllo da parte del titolare dello strumentotitolare dello strumento.

Slide n. 157

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato AAllegato A

Lista di riscontro (Checklist)Lista di riscontro (Checklist)Allegato A Allegato A –– Lista di riscontro (checklist)Lista di riscontro (checklist)

– Allegato A – Lista di controllo (checklist)– Titolare dello strumento:– Indirizzo:– N° matricola distributore di carburante:– N° matricola apparecchiatura associata (se presente):– Lista di controllo (checklist) per la verificazione periodica

Note: _______________________________________________________

DataFirma del titolare dello strumento o di un suo delegatoFirma dell’incaricato □ (*) dell’organismo (verificazione periodica)o

□ (*) della Camera di commercio (controlli casuali)(*) barrare la casella che interessa

RequisitiRequisiti Descrizione del controlloDescrizione del controllo ++ -- NoteNote1.11.1 Il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata

e del prezzo (se calcolato) indica in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti.

2.12.1 È inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure è chiaramente segnalata al cliente l’indisponibilità della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un suo guasto o di mancanza della carta nella stessa.

2.22.2 I dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una erogazione effettuata con carta elettronica di pagamento sono corrispondenti.

2.32.3 I dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di una erogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote sono congruenti.

2.42.4 Nel caso di cambio del prezzo unitario nel corso dell’erogazione, l’importo è determinato dal prezzo unitario relativo al momento in cui l’erogazione ha avuto inizio.

2.52.5 È previsto un tempo di attesa oltre il quale l’erogazione si conclude in modo automatico.

2.62.6 L’intervento del dispositivo di minimo livello consente di terminare l’erogazione in corso e inibisce le successive.

2.72.7 I dati degli eventi e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.

2.7.52.7.5 È previsto un tempo di attesa entro il quale l’erogazione si conclude in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.

2.7.62.7.6 I dati delle transazioni e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.

++ --

XXSe l’apparecchiatura ausiliaria associata ha

superato il controllo

XXSe l’apparecchiatura ausiliaria associata non

ha superato il controllo

// // Se il controllo non è applicabile

Scheda C – Distributori di carburanteScheda C – Distributori di carburante

Scheda A – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Scheda A – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie

Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie

Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande

AgendaSchede per le procedure di verificazione periodica

Slide n. 159

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda DScheda DDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione

(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

Scheda DScheda D -- Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliaDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie rie ––Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cobis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallme modificato dall’’art. 1, comma 1, art. 1, comma 1, lettera lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84).) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84).

Procedure per il controllo della corretta funzionalità da eseguirsi al momento dell’associazione di distributori di carburante con apparecchiature ausiliarie self-service. L’apparecchiatura ausiliaria self-service è un sistema che consente al cliente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale.

1.1.Procedure.Procedure.1) Le disposizionidisposizioni e le procedure tecniche procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto

funzionamento dell’associazioneassociazione di distributoridistributori di carburante nazionali ed europei con apparecchiature ausiliarie selfapparecchiature ausiliarie self--service service sono riportate nell’allegato Aallegato A alla presente scheda.

2) L’apparecchiatura selfapparecchiatura self--service service è munitamunita di certificato di valutazione (EC) certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato organismo notificato o di una approvazione nazionale.

Slide n. 160

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Approfondimenti su:Approfondimenti su:

Scheda DScheda D

Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

•• Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, modificato dal DecretDecreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, modificato dal Decreto Legislativo o Legislativo 19 maggio 2016 n. 8419 maggio 2016 n. 84

•• Art. 22Art. 22--bisbis

•• Esclusioni dal campo di applicazioneEsclusioni dal campo di applicazione

•• 1. 1. --------omissisomissis--------

•• 2.2.--------omissisomissis--------

• ((2-bis. Al fine di consentirne il mantenimento in servizio dopo il 30 ottobre 2016 anche nel caso in cui si renda necessario aggiungere o sostituire dispositivi o sistemi self-service ad essi associati, i distributori di carburanti che soddisfano le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 e sono stati o sono commercializzati e messi in servizio fino al 30 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, possono essere associati a dispositivi o sistemi self-service immessi sul mercato in conformitàalle norme applicabili dal 30 ottobre 2006. Tale associazione è consentita nel rispetto dei requisiti di cui al punto 8.1 dell'allegato I, da documentare mediante certificato di valutazione dei dispositivi rilasciato da organismo notificato e da controllare in occasione di verifiche periodiche e, eventualmente, di controlli casuali. Analoghe cautele sono osservate per il mantenimento in servizio di dispositivi o sistemi self-service che soddisfano le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006, nel caso in cui si renda necessario aggiungere o sostituire distributori di carburanti ad essi associati, approvati secondo le medesime norme, con distributori immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006)).

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda DScheda DDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione

(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

2.2. Verifica dellVerifica dell’’associazioneassociazione..1) Dopo il 30 ottobre 2016 è consentitaconsentita l’installazioneinstallazione e l’utilizzo delle apparecchiature selfapparecchiature self--

serviceservice munitemunite di certificato di valutazione (EC) certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC)certificato di componenti (PC)rilasciato da un organismo notificato organismo notificato anche sui punti vendita di solo metanometano per autotrazione o in cui siano presenti solo distributori di carburanti conformi alla presenti solo distributori di carburanti conformi alla normativa nazionalenormativa nazionale.

2) L’operatore operatore che esegue il collegamento dei distributori di carburante ad apparecchiature self-service accertaaccerta il solosolo rispettorispetto delle disposizionidisposizioni e delle procedure tecnicheprocedure tecniche di cui al punto 1.1.

Procedure Allegato AProcedure Allegato A

3) L’operatoreoperatore che effettua i controllicontrolli di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) e b) compila la compila la lista di controllo (checklist)lista di controllo (checklist) riportata nell’allegato B alla presente scheda.

o oppure

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Scheda DScheda DDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione

(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

4) L’originaleoriginale della lista di controllo lista di controllo è conservataconservata a cura dell’operatoreoperatore che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui al punto 1.1, e dallo stesso trasmessa in copia trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di Camera di commerciocommercio competente per territorio; una copiacopia di detta lista è tenuta a disposizionedisposizione delle AutoritAutoritàà di controllo di controllo da parte del titolare dello strumento.

5) Il fabbricantefabbricante titolare dell’approvazione rilasciata a livello nazionale forniscefornisce al titolare dello strumento insieme al distributore di carburante una dichiarazione dei protocolli dichiarazione dei protocolli di comunicazionedi comunicazione utilizzati per il colloquio con il sistema self-service. CopiaCopia di detta dichiarazionedichiarazione è allegataallegata alla lista di lista di controllocontrollo di cui all’allegato B.

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda DScheda DDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione

(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

3.3.IscrizioniIscrizioni..1. I distributori di carburante distributori di carburante nazionali e europei associatiassociati ad

apparecchiature ausiliarie self-service sono munitimuniti di una targatargarecante la seguente iscrizione:««Distributore di carburante associato ad apparecchiatura Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n. ausiliaria n. ……………………………… (numero di matricola)(numero di matricola)»»

2. Le apparecchiature ausiliarie apparecchiature ausiliarie self-service associateassociate a distributori di carburante nazionali e europei sono munitimuniti di una o più targhetarghe con la seguente iscrizione:««Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di carburante n. carburante n. ……………………………… (numero/i di matricola)(numero/i di matricola)»»

3. Le targhetarghe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono realizzaterealizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l’impossibilitimpossibilitààdel loro ulteriore utilizzodel loro ulteriore utilizzo.

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda DScheda DDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione

(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

4. Qualora vengono cambiaticambiati uno o più componenticomponentidell’associazioneassociazione, le targhetarghe di cui ai commi 3.1 e 3.2 sono sostituitesostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di matricola dei nuovi componenti, sono ripetute le ripetute le procedureprocedure di cui al punto 3 ed è compilatacompilata sia la lista lista di controllodi controllo sia il libretto metrologicolibretto metrologico.

5. Il contrassegnocontrassegno di verificazione periodica si applica solosolo sui distributoridistributori di carburante.

6. Nel caso in cui tutti i componenticomponenti dell’associazione sono conformiconformi alla direttiva MIDMID, sui singoli componenti si riportano, se previste, le sole iscrizioni sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e PCcertificati EC e PC.

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Approfondimenti su:Approfondimenti su:Scheda DScheda D

Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarDistributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ie –– Procedure di controllo in fase di associazioneProcedure di controllo in fase di associazione(art. 22(art. 22--bis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, cbis, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dallome modificato dall’’art. 1, comma 1, lettera art. 1, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.84)

•• Dubbi interpretativi:Dubbi interpretativi:•• Il soggetto che esegue le prove, compila la checkIl soggetto che esegue le prove, compila la check--list ed list ed

aggiorna il libretto metrologico, nel caso di sostituzione di aggiorna il libretto metrologico, nel caso di sostituzione di un elemento dellun elemento dell’’associazione non associazione non èè chiaro chi sia a doverlo chiaro chi sia a doverlo fare.fare.

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Allegato A (punto 1.1 della scheda D)Allegato A (punto 1.1 della scheda D)

Allegato AAllegato A (punto 1.1 della scheda D)(punto 1.1 della scheda D)Procedura per lProcedura per l’’accertamento del corretto funzionamento dei accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliardistributori di carburanti associati ad apparecchiature ausiliarie selfie self--service in modalitservice in modalitàà ««non sorvegliatanon sorvegliata»» e e ««sorvegliatasorvegliata»»..

1.1.Prove sui distributori di carburante associati Prove sui distributori di carburante associati a sistemi selfa sistemi self--service utilizzati in modalitservice utilizzati in modalitàà««sorvegliatasorvegliata»»..

1.1 AccertareAccertare che il dispositivodispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indichiindichi in maniera corretta quanto visualizzatovisualizzatonel displaydisplay del distributore di carburanti.

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Allegato A (punto 1.1 della scheda D)Allegato A (punto 1.1 della scheda D)

2.2. Prove sui distributori di carburante associati a sistemi selfProve sui distributori di carburante associati a sistemi self--service utilizzati in modalitservice utilizzati in modalitàà ««non sorvegliatanon sorvegliata»»..

2.1.2.1. DisponibilitDisponibilitàà ricevutaricevuta..Controllare che in caso di assenzaassenza della stampantestampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guastoguastorilevabile dalla stampantestampante, ovvero sia rilevata la mancanzamancanza della cartacarta nella stampante, si determini che sia inibitainibita la prenotazioneprenotazione di una nuova erogazioneerogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l’indisponibilità della ricevuta.

2.2.2.2. Erogazione con carta elettronica di pagamento.Erogazione con carta elettronica di pagamento.Dopo aver abilitato l’erogazione con carta elettronica, effettuare un’erogazione e quindi verificareverificare la corrispondenzacorrispondenza tra i datidati visualizzati dal distributoredistributore di carburante e lo scontrinoscontrino di ricevuta.

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Allegato A (punto 1.1 della scheda D)Allegato A (punto 1.1 della scheda D)

2.3.2.3. Erogazione prepagata con banconote incompleta Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziatao non iniziata..Dopo aver abilitato una erogazione per l’importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l’erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. VerificareVerificare la congruenzacongruenza del datidati visualizzati dal sistemasistema di misura con lo scontrinoscontrino di resto emesso.

2.4.2.4. Cambio prezzo unitarioCambio prezzo unitario..VerificareVerificare che l’importo dell’erogazione in corso sia determinato dal prezzoprezzo unitario con cui l’erogazione ha avuto inizioinizio e controllare che detto importoimporto nonnonsia modificabilemodificabile una volta impostati i parametri della transazione.

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Allegato A (punto 1.1 della scheda D)Allegato A (punto 1.1 della scheda D)

2.5. 2.5. Regolatore di durata delle erogazioni Regolatore di durata delle erogazioni prepagateprepagate. . Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale l’erogazione si conclude in modo automatico.

2.6.2.6. Minimo livelloMinimo livello..Accertare che all’intervento del dispositivo di minimo livello l’erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive.

2.7.2.7. Verifica delle registrazioniVerifica delle registrazioni..Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano stati registrati su supporti durevoli.

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Allegato BAllegato B

(punto 2.3 della scheda D)(punto 2.3 della scheda D)Allegato B (punto 2.3 della scheda D)Allegato B (punto 2.3 della scheda D)– Allegato B (punto 2.3 della scheda D)– Titolare dello strumento:– Indirizzo:– N° matricola distributore di carburante:– N° matricola apparecchiatura associata (se presente):

– Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti dell’allegato A

Note: _______________________________________________________

DataFirma del titolare dello strumento o di un suo delegatoFirma dell’incaricato □ (*) dell’organismo (verificazione periodica)o

□ (*) della Camera di commercio (controlli casuali)(*) barrare la casella che interessa

RequisitiRequisiti Descrizione del controlloDescrizione del controllo ++ -- NoteNote1.11.1 Il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del

prezzo (se calcolato) indica in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti.

2.12.1 È inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure èchiaramente segnalata al cliente l’indisponibilità della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un suo guasto o di mancanza della carta nella stessa.

2.22.2 I dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una erogazione effettuata con carta elettronica di pagamento sono corrispondenti.

2.32.3 I dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di una erogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote sono congruenti.

2.42.4 Nel caso di cambio del prezzo unitario nel corso dell’erogazione, l’importo è determinato dal prezzo unitario relativo al momento in cui l’erogazione ha avuto inizio.

2.52.5 È previsto un tempo di attesa oltre il quale l’erogazione si conclude in modo automatico.

2.62.6 L’intervento del dispositivo di minimo livello consente di terminare l’erogazione in corso e inibisce le successive.

2.72.7 I dati degli eventi e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.

2.7.52.7.5 È previsto un tempo di attesa entro il quale l’erogazione si conclude in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.

2.7.62.7.6 I dati delle transazioni e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.

+ -

XXSe l’apparecchiatura ausiliaria associata ha

superato il controllo

XXSe l’apparecchiatura ausiliaria associata non

ha superato il controllo

// // Se il controllo non è applicabile

Non dovrebbe essere firmata dall’installatore?

Scheda C – Distributori di carburanteScheda C – Distributori di carburante

Scheda A – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Scheda A – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie

Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie

Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande

AgendaSchede per le procedure di verificazione periodica

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Scheda AScheda A -- NAWINAWIStrumentazione verificazione periodicaStrumentazione verificazione periodica

1. In deroga al punto 1.3 dell’allegato II i pesi utilizzati per la verifica degli strumenti di classe III e IV con divisione di verifica (e) ≥ 1 g, possono essere tarati dall’organismo che svolge la verificazione, purché disponga di sistemi di trasferimento (comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare attenzione ai seguenti punti:

- l’errore massimo tollerato della massa che non deve superare 1/3 del massimo errore tollerato dello strumento sottoposto a verifica periodica per il carico di prova;

- l’incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell’errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata (punto 3.7.1 EN45501:2015).

Slide n. 173

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda AScheda A -- NAWINAWIStrumentazione verificazione periodica Strumentazione verificazione periodica -- PrincipiPrincipi

EN 45501:2015 - 3.7.1Come principio i pesi standard utilizzati per l’esame del tipo o le verifiche di uno strumento debbono essere in linea con la raccomandazione OIML R 111. [….]

NAWI Cl. III => Pesi Classe M1 o miglioreNAWI Cl. I e II => Pesi Classe F1 o migliore

Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda AScheda A -- NAWINAWIStrumentazione verificazione periodica Strumentazione verificazione periodica -- IncertezzaIncertezza

U taratura Peso campione <= 1/3 Errore Peso campione

1000 g Classe M1 => EMP 50 mg

U taratura < 50/3 mg = 16,7 mg

- EMP strumento controllo

+ EMP strumento controllo

- U taratura strumento controllo

+ U taratura strumento controllo

NON È AMMESSA LA TARATURA INTERNA SUI CAMPIONI DI LAVORO DA UTILIZZARSI PER VERIFICARE BILANCE IN I E II CLASSE O III CON e<1 g

CERTIFICATO LAT

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda AScheda A -- NAWINAWIStrumentazione del riparatoreStrumentazione del riparatore

Sebbene il D.M. 93/2017 non indichi quali strumenti debbano utilizzare i riparatori si sottolinea:

• Il riparatore avrà quanto meno una collezione di masse di lavoro di tipo legale, sottoposte a verificazione periodica

• Si consiglia di seguire i principi dell’OIML (M1 per bilance di classe III, F1 per classe I)

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda AScheda A –– NAWINAWIRiparazione Riparazione -- Prove sugli strumentiProve sugli strumenti

Il DM 93/2017 indica quali prove debbano essere eseguite per

verificare lo strumento

Il DM 93/2017 non indica le prove da eseguire dopo la riparazione

dello strumento

Riparazione Verificazione periodica

È opportuno che il riparatore segua le stesse procedure di verificazione periodica, in modo tale che lo strumento

superi la verificazione successiva

Il DM 93/2017 indica gli errori massimi permessi

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda AScheda A

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

2. La verificazione periodica prevede:a) un controllo visivo, al fine di verificare l’integrità delle marcature e/o

etichette adesive attestanti la verificazione prima nazionale o CE, dell’esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra l’indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi in occasione dell’ultima verificazione periodica, della verificazione prima o CE oppure dell’ultima rilegalizzazione;

b) controllo della presenza del libretto metrologico, se già rilasciato;

c) l’effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati, in deroga all’art. 4, comma 7. Gli errori massimi tollerati sono quelli previsti dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, allegato A, punti 4.1 e 4.2 e in caso di indicazione digitale l’errore dell’indicazione deve essere corretto per arrotondamento; gli stessi errori si applicano agli strumenti in servizio conformi alla normativa nazionale.

????

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda AScheda A

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

3. Prove metrologiche e loro svolgimento:a) prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo non sia

elettronico.

È effettuata mettendo lo strumento a zero e determinando, in seguito, il carico aggiuntivo per il quale l’indicatore passa da zero ad una divisione superiore allo zero;

b) prova della ripetibilità a circa 80 % Max (EN 45501:2015 A.4.10) con la ripetizione di n. 3 pesate per livello;

c) prova di decentramento. È effettuata secondo le prescrizioni della norma armonizzata EN 45501:2015;

A.4.10 Repeatability test (3.6.1) [….]

Per la verifica una serie di pesi, pari a circa 0,8 Max

Classe III and IIII => Ripetute 3 pesate

Classe I e II => Ripetute 6 pesate

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Scheda AScheda A

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

c) prova di decentramento.prescrizioni della norma armonizzata EN 45501:2015;

Le indicazioni nelledifferenti posizioni di un carico evidenziano

un errore minoredell’EMP.

Carico applicato:•1/3 Max

•Se punti di appoggion > 4, 1/(n – 1) Max

Punti di posizione carico

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Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93

Scheda AScheda A

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

3. Prove metrologiche e loro svolgimento:d) prove atte alla determinazione degli errori massimi tollerati fino

a Max senza tara, con almeno 5 distinti valori di carico con carico ascendente e 5 con carico discendente; i carichi dovranno avere valori prossimi alle portate Max e Min e ad altri tre valori intermedi. Per gli strumenti con Max > 1 t se si impiega il metodo di «sostituzione con zavorra» non si effettua la prova con carico discendente;

e) prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo non sia di tipo elettronico.

La prova è effettuata come descritto al presente comma 3 a) (prova dello zero), dopo aver azionato il dispositivo di tara;

f) prove di mobilità o di sensibilità approssimativamente in corrispondenza di min., ½ Max e Max; la prova non è applicabile per strumenti con indicazione digitale (punto 8.3.3 EN 45501:2015).

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Risvolti operativi su:Risvolti operativi su:Scheda AScheda A

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Descrizione Bilancia elettronica Bilancia non elettronica

Accuratezza dello zero NO SI

Ripetibilità SI SI

Decentramento SI SI

Determinazione EMP (tra Min e Max)

SI SI

Accuratezza della tara NO SI

Mobilità NO (se digitale) SI

Scheda C – Distributori di carburanteScheda C – Distributori di carburante

Scheda A – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Scheda A – Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)

Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie

Scheda D – Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie

Discussione finale e domandeDiscussione finale e domande

AgendaSchede per le procedure di verificazione periodica

Domande e discussione

GRAZIE PER GRAZIE PER LL’’ATTENZIONEATTENZIONE

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